Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: LA DECISIONE DI BILANCIO PER IL 2011 A.C. 3778 E A.C. 3779 Commissione Affari sociali - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3778/XVI   AC N. 3779/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 399    Progressivo: 12
Data: 20/10/2010
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

La decisione di bilancio per il 2011

A.C. 3778 - A.C. 3779

Schede di lettura

Commissione Affari sociali

 

 

 

 

 

n. 399/12

 

 

 

25 ottobre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AS0234.doc

 


I N D I C E

PARTE I

Il disegno di legge di stabilita’ (A.C. 3778)3

§      La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010. 8

PARTE II

La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio. 13

§      Le unità di voto parlamentare. 14

§      La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità. 17

§      Classificazione delle entrate e delle spese. 19

§      La struttura del disegno di legge di bilancio. 21

§      Bilancio pluriennale. 23

1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)24

§      1.1. La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011  24

§      1.2 Le rimodulazioni delle dotazioni di bilancio. 27

§      1.3 Il quadro generale riassuntivo. 30

§      1.4 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010. 32

§      1.5 Analisi delle spese finali per Missioni37

§      1.6 Il bilancio pluriennale programmatico. 40

2. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato:  Tavole allegate. 42

PARTE III – Disegno di legge di bilancio: profili di competenza della XII Commissione

Premessa. 53

1. Stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14. 55

§      Disegno di legge A.C. 3779. 58

2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tabella 4. 72

§      Le risorse finanziarie del Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2010 e del Fondo per le non autosufficienze. 77

3. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Tabella n. 2  80

§      Giovani e sport (30) Centro di responsabilità: Dipartimento del tesoro. 85

§      Tabella A. 87

§      Tabella E.. 87

PARTE IV - Disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778): disposizioni di interesse della XII Commissione (Affari sociali)

§      Articolo 1, comma 5 (Modalità per l’effettuazione dei tagli dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposti da D.L. n. 78/2010)91

§      Articolo 1, comma 6 (Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)96

 


SIWEB

PARTE I

 


Il disegno di legge di stabilita’ (A.C. 3778)

La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[1] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

L’abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la soppressione implicita della disposizione[2] che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia[3].

 

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

§      il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);

Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).

§      gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[4];

§      le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

-       gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; queste ultime peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare.

-       gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

-       gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione;

 

 

In relazione alla nuova disciplina desunta dalla L. 196 in questione, le tabelle contenute nel disegno di legge di stabilità 2011 sono le seguenti:

-            Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.

-            Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;

-            Tabella D: riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente;

-            Tabella E: reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

  Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da 6 a 2. Le tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa articolate per ciascuna annualità del bilancio triennale.

§      l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[5] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

§      le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;

§      norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;

§      le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[6].

§      le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

 

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

 

La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.

 

Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.

 

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Riproducendo un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre, si prevede che in allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso dell'esercizio e conseguenti all’attuazione della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al disegno di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Tale nota espone i contenuti della manovra e gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

La relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine contenere, per ciascuna legge pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

Si sottolinea da ultimo che la legge di stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di contabilità.

Tra gli strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da adottare entro i termini prestabili.

In ordine a tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è stata effettuata con il D.L. 78/2010[7], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente la Tabella E

 

L’intervento operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro che segue.

 

La manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010

Com’è noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio considerato dal ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale del Programma di stabilità .

Gli effetti finanziari delle misure

Le misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche nella Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto nel 2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e nel 2013.

La manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto comprendente anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per l’anno 2011, ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e 27,8 miliardi nel 2013.

Per quanto concerne la composizione dell’intervento, gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che segue().

(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue, sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza pubblica.


 

Manovra correttiva effettuata dal D.L. n. 78/2010

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Maggiori entrate

6.943

10.544

8.632

Minori entrate

3.044

1.253

1.753

Maggiori spese

2.657

1.192

976

Correnti

2.110

635

281

Conto capitale

548

558

695

Minori spese

10.889

16.970

19.130

Correnti

6.909

11.180

12.740

Conto capitale

3.980

5.790

6.390

Riduzione indebitamento netto

12.130

25.068

25.033

 

Le misure correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare rilievo assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni regionali e locali, che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà (in quanto pari a circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto nel corso del triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue:

Effetti della manovra sulle amministrazioni centrali e locali

(valori in milioni di euro)

2011

2012

2013

Correzione complessiva Amministrazioni pubbliche

12.130

25.068

25.033

di cui:              amministrazioni centrali

4.927

12.824

12.059

                         amministrazioni locali

6.937

10.087

10.152

Un ulteriore ambito di intervento è riferibile al pubblico impiego, per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si ricordano il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera sulla quota eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo dei magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in relazione a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e agli addetti agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Numerose sono altresì le misure previste in materia di previdenza, nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare agli abusi in materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea, volte ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al requisito di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire effetti strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012, concerne la modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza del trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età effettiva di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto all’andamento della speranza di vita.


Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento della lotta all’evasione fiscale e contributiva,

le quali operano su un duplice piano: da un lato, attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento, dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e

controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita sistemica.

 


PARTE II

 


La disciplina contabile del disegno di legge di bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall’articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).

Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:

-       “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);

-       “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.

L’articolo 21 conferma che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.

 

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge distabilità (ex disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono infatti la manovra triennale di finanza pubblica.

La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).

 

Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio.

La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le unità di voto parlamentare

Per quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina contabile.

 

1)      In luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

A titolo esemplificativo, le voci che ora costituiscono l’unità di voto sono costituite, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale, ecc.).

b)  per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le nuove unità di voto fanno riferimento alla nuova struttura del bilancio, di fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell’entrata medesima[8].

Sia per le entrate che per le spese, l’unità di voto risulta pertanto spostata ad un livello superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato(unità previsionale di base) in precedenza previsto.

La nuova classificazionedel bilancio \ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare larelazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultatiraggiunti con la spesa pubblica.

La nuova legge di contabilità, nel’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.

In proposito va tuttavia segnalato che l’articolo 40 della legge di contabilità medesima, nell’ambito della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio, prevede la revisione, da completarsi nell’arco di un periodo di due anni, sia delle missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più possibile omogenei. A tal fine, il Ministero dell’economia ha emanato la circolare 22 marzo 2010, n. 14, in cui è prevista la costituzione di appositi gruppi di lavoro per le attività relative alla revisione.

 

2)      Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto parlamentare, ogni singola unità di voto deve indicare:

§      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delleentrate che si prevede di incassare e delle speseche si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);

§      le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. L'introduzione di previsioni triennali delle unità di voto rappresenta una novità rispetto alla precedente legge di contabilità.

Le previsioni triennali dei programmi di spesa risultano già presenti nella precedente struttura della legge di bilancio, sebbene in allegati puramente conoscitivi: a partire dal 2009 ciascuno stato di previsione della legge di bilancio risulta corredato di un apposito allegato 1, che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi di ciascun Ministero.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

 

3)      Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria dei programmi di spesa viene presentata:

§      distinta in spese correnti e spese d’investimento - come già nella precedente esperienza. Per le spese correnti viene tuttavia data specifica indicazione delle spese di personale;

§      ripartitain spesa “rimodulabile” e spesa “non rimodulabile”. La distinzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato nelle suddette due categorie è stata formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta, per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il 2009, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 60 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato in modo sostanziale il processo di definizione del progetto di bilancio a legislazione vigente. A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri operate dal citato decreto-legge, alle singole Amministrazioni è stato infatti concesso un più ampio margine di discrezionalità in ordine alla allocazione delle risorse nei programmi di spesa di loro pertinenza.

A seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una procedura che ha modificato il processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato fissato una sorta di plafond a disposizione di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di formazione del progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a disposizione, per ogni missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari.

Secondo la definizione contenuta nella nuova legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione.

Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale, rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per espressa disposizione normativa.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

a)  nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge (vedi articolo 23 L.n.196/2009));

b)  nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Formalizzando una novità già introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, la nuova normativa contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate per ciascun programma di spesa, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

 

4)      Con riferimento ai programmi di spesa, la nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un unico soggetto.

La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è invece espressa nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La norma richiamata prevede, inoltre, l'univoca corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare, ove possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri.

L’univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e ciascun Ministero cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa interministeriali.

La formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità

L’articolo 23 della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

La norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia.

La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.

Una volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro realizzazione.

 

Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa.

Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

Con la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime per il disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte allocative finora limitato allo strumento della legge finanziaria.

 

Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità quanto già previsto, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’articolo 23, comma 21-quater, del D.L. n. 78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni, sulla legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi con le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. Il prospetto delle autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero è stato inoltre riportato nelle rispettive leggi di bilancio (Allegato n. 2 a ciascuno stato di previsione).

 

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che derogano alla disciplina generale recata dalla legge n. 196/2009.

A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

-       esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili,riconducibili, come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

-       nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

-       restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Classificazione delle entrate e delle spese

L’articolo 25 della nuova legge di contabilità espone la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello Stato, sulla base delle innovazione introdotte dall’articolo 21, che ha modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con la tipologia dell’entrata, e per le spese, con i programmi, determinando il venir meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).

La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:

a)       al primo livello, le entrate sono suddivise in titoli, a secondo della loro natura:

titolo I: entrate tributarie;

titolo II: entrate extra-tributarie;

titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;

titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.

I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;

b)      al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;

c)       nel terzo livelloè evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.

d)       al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;

e)       capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.

Si osserva che nell’ambito dei principi della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato è previsto che il Governo proceda alla revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile (cfr. articolo 40, comma 2, lettera d).

 

Sul lato della spesa, la nuova esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli:

a)       missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)      programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

I programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa (spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);

c)       capitoli, secondo l’oggetto della spesa, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Al riguardo si osserva che in sede di delega per il completamento della riforma si prevede il superamento dei capitoli mediante l’introduzione delle azioni, quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Statoaffiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello (cfr. articolo 40, comma 2, lettera e).

 

E’ inoltre confermata la classificazione economica e funzionale delle spese.

La nuova legge di contabilità prevede però che esse si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

E’ pertanto confermata la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

Rispetto alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.

La struttura del disegno di legge di bilancio

L’articolo 21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge di bilancio di previsione, costituito:

§      da un unico stato di previsione dell’entrata;

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;

§      dal quadro generale riassuntivo, che la nuova legge di contabilità estende al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:

a)   la nota integrativa al bilancio di previsione – che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese:

-       per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;

-       per la spesa, in una prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro quantificazione. In una seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b)      una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

 

Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:

c)      l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d)      un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

 

Rispetto alla normativa precedente sono inoltre richieste, a corredo degli stati di previsione:

e)      una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un aggiornamento semestrale di tali schede;

f)        la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che finora ha invece costituito un documento a se stante[9]. Il budget riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.

 

Per quanto concerne l’approvazione del disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 conferma in larga parte la precedente normativa, disponendo:

§      la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;

§      l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;

§      l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

Rispetto alla precedente legge di contabilità, va segnalato il venir meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanentidi natura corrente;

§      la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;

§      la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

§      l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Bilancio pluriennale

Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.

L'articolo 22 della nuova legge di contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in linea con la precedente disciplina - che esso sia elaborato dal Ministro dell’economia, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica, con riferimento ad un periodo di tre anni.

Il bilancio pluriennale è redatto in base alla legislazione vigente in termini di competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in passato) ed è organizzato per missioni e programmi.

La norma prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

E’ ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 il quale esclude che le previsioni di entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.


1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente
per il 2011 (A.C. 3779)

1.1. La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in 173 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero.

A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

 

Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.

Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.

L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.

La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.

 

Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha inciso la disciplina introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122/2010)che ha disposto, a decorrere dal 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, riconducibili, in base all’articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:

§      al fondo ordinario delle università;

§      all’informatica;

§      alla ricerca;

§      al 5 per mille del gettito IRE.

 

Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.

Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.

Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013

(milioni di euro)

MINISTERO

2011

2012

2013

riduzioni

di cuipredeterm. per legge

riduzioni

di cuipredeterm. per legge

riduzioni

di cui predeterm. per legge

Ministero economia e finanze

712,0

470,2

847,5

626,9

644,2

423,5

Ministero dello sviluppo economico

963,2

952,4

561,5

550,3

1142,2

1130,9

Ministero del lavoro e politiche sociali

12,3

7,4

12,2

7,4

12,3

7,5

Ministero della giustizia

47,8

0,8

48,5

0,8

48,6

0,8

Ministero degli affari esteri

43,9

27,6

43,9

27,6

43,0

26,7

Ministero istruzione, università e ricerca

104,2

76,2

104,8

76,7

103,8

75,9

Ministero dell'interno

118,7

12,1

120,5

12,4

122,8

12,7

Ministero ambiente tutela del territorio e mare

34,2

32,1

33,3

31,1

33,6

31,4

Ministero infrastrutture e trasporti

56,1

30,2

49,1

28,6

50,3

30,0

Ministero della difesa

255,8

162,7

304,8

211,6

104,8

11,6

Ministero politiche agric. alimen e forest.

23,3

14,9

17,5

9,1

17,5

9,1

Ministero beni e le attività culturali

58,3

53,0

58,3

53,0

58,1

52,8

Ministero della salute

13,7

11,0

14,1

11,4

14,1

11,4

TOTALE

2.443,7

1.850,5

2.215,8

1.646,9

2.395,2

1.824,4

 

Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.

La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.

Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicatein appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.

In particolare, nell’Allegato 1 è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

 

Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.

In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.

Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

 

 

Le riduzioni per gli anni 2009-2011 sono risultate così distribuite per ciascun Ministero:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Ministero

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

riduzioni

di cui:
predeterminate
 per legge

economia e finanze

2.995,8

2.570,4

3.307,0

2.796,8

5.895,1

4986,0

sviluppo economico

2.247,8

2.235,5

2.459,0

2.444,4

4.310,8

4.286,0

lavoro

220,0

187,6

261,1

222,5

452,5

385,6

giustizia

218,6

1,6

262,1

3,2

454,2

5,5

esteri

202,4

153,4

225,4

167,0

388,0

286,5

istruzione

447,0

214,4

456,4

200,2

790,1

346,4

interno

413,7

78,4

462,2

55,2

799,0

95,6

ambiente

249,7

241,3

166,2

156,3

261,9

244,5

infrastrutture

519,6

405,3

463,0

332,9

770,4

544,7

difesa

503,7

158,0

478,1

59,0

834,5

101,7

politiche agricole

180,0

137,0

137,4

88,4

220,2

135,2

beni culturali

236,7

216,8

251,3

227,1

434,6

392,5

totale

8.435

6.599,7

8.929,2

6.753

15.611,3

11.810,2

 

Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal D.L. n. 180/2008, art. 4[10], che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010, e 141 milioni a decorrere dall’anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali.

 

1.2 Le rimodulazioni delle dotazioni di bilancio

 

A differenza dello scorso anno[11], nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio, che metta in evidenza la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” del bilancio dello Stato, ripartita per missione.

Non è pertanto possibile, al momento, individuare l’entità complessiva delle spese “rimodulabili” del bilancio statale.

Le spese rimodulabili trovano esposizione soltanto con riferimento ai singoli programmi di spesa nell’ambito delle schede illustrative dei programmi presenti in ciascuno stato di previsione.

Nelle suddette schede illustrative, infatti, le spese complessive dei programmi, sono suddivise, con riferimento ai macroaggregati[12], in spese rimodulabili e non rimodulabili. All’interno della componente rimodulabile (R), è data specifica indicazione delle spese riconducibili al “fabbisogno” e al “fattore legislativo”.

In sostanza, le schede illustrative sembrano avere assorbito la funzione che, in base alla nuova legge di contabilità (articolo 21, comma 4, secondo periodo, legge n. 96/2009) avrebbe dovuto essere svolta da appositi allegati agli stati di previsione della spesa, i quali, sino all'esercizio della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, debbono indicare, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

 

Per quanto concerne, in particolare, la componente rimodulabile del bilancio riconducibile al fattore legislativo, si ricorda che l’articolo 23 della nuova legge di contabilità consente, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di rimodulare, in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo siano indicate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

 

Tale principio di flessibilità è stato sostanzialmente ampliato dal D.L. n. 78/2010, il quale, come già detto, in deroga alla ordinaria disciplina, ha previsto la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, per motivate esigenze, di rimodulare, in sede di disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevede altresì che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.

 

Con riferimento alle rimodulazioni proposte dal disegno di legge di bilancio in esame, si osserva che la Relazione illustrativa, afferma che “ risultano utilizzati in sede di previsione 2011, gli strumenti di flessibilità già previsti dalla disciplina contabile di bilancio, tenuto anche conto di quanto previsto al riguardo dall’articolo 2, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal senso, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio 2011 da parte dei Ministeri è stata esercitata l’ulteriore possibilità di riallocare le risorse verso forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la rimodulazione tra Missioni (anche per compensare, se ritenuto necessario, le riduzioni lineari disposte dal suddetto decreto legge n. 78 del 2010), limitatamente al triennio 2011-2013”, con ciò innovando rispetto alla disciplina generale che consente rimodulazioni solo tra programmi ricompresi nella stessa Missione di spesa.

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 23, c. 3 della legge n. 196/2009)”, che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero oggetto di proposta di rimodulazione.

In particolare, l’Allegato 1 è strutturato per missione e programma, e, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa ad esso sottostante, è indicato l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.

 

Sembrerebbe pertanto che l’allegato 1 sia inclusivo non solo delle rimodulazioni effettuate ai sensi dell’articolo 23,comma 3 della legge n. 196/2009, che è citato come unico riferimento normativo, bensì anche delle rimodulazioni da fattore legislativo effettuate ai sensi del decreto legge n. 78/2010, mancando nella Relazione illustrativa una specificazione al riguardo.

 


1.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 a legislazione vigente evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

446.949
414.315

408.395
386.049

(2)      Spese finali

486.602

496.275

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-39.652

-87.880

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 87,9 miliardi di euro.

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:

 

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

469.931
437.171

489.710
455.910

(2)      Spese finali

489.196

494.366

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-19.265

-4.656

 

 

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di euro per quanto concerne le entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2011 prevede:

 

BLV 2011 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

497.394
447.780

438.840
416.494

(2)      Spese finali

528.353

538.026

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-50.958

-99.186

 

 

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:

 

BLV 2012-2013 (A.C. 3779)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

2012

2013

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

499.473
466.713

519.382
485.582

(2)      Spese finali

522.072

527.188

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

-22.599

-7.806

 

 


1.4 Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010

Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2010

Assestato
2010
(A)

B.L.V.
2011

(
B)

Diff.

(A)-(B)

B.L.V.
2012

B.L.V.
2013

Entrate finali

443.411

443.448

446.949

3.502

469.931

489.710

Tributarie

410.842

410.112

414.315

4.203

437.171

455.910

Extratributarie

31.104

31.910

31.557

-353

31.679

32.713

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.466

1.426

1.077

-349

1.081

1.087

Spese finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

489.196

494.366

Spese correnti

460.180

451.464

446.940

-4.524

451.778

459.363

- Spese correnti netto interessi

380.832

377.302

362.697

-14.605

361.881

365.777

- Interessi

79.348

74.162

84.243

10.081

89.897

93.586

Spese conto capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

37.418

35.003

Rimborso prestiti

258.589

224.651

209.985

-14.665

248.495

222.347

Spese Complessive

764.418

722.853

696.587

-26.266

737.691

716.713

Saldo netto da finanziare

-62.418

-54.755

-39.652

+15.103

-19.265

-4.656

Risparmio pubblico

-18.235

-9.442

-1.067

8.374

17.072

29.260

Ricorso al mercato (*)

-325.691

-284.673

-260.944

23.729

-271.092

-230.156

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:

§      una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;

§      un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.

 

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.

 

Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).

 

Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.

Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).

Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.

In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.

§        Analisi delle entrate

Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie(-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).

In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.

Entrate tributarie

(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto concessionari - milioni di euro)

 

Ass. 2010

BLV 2011

Diff..

Var.
%

I – Imposte sul patrimonio e sul reddito

244.813

238.126

-6.688

-2,7

II - Tasse e imposte sugli affari

113.553

124.287

10.734

9,5

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.965

28.673

-292

-1,0

IV – Monopoli

10.594

10.884

290

2,7

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

12.187

12.345

158

0

Totale Entrate Tributarie

410.112

414.315

4.203

1,0

 

Nella tabella che segue vengono raffrontati alcuni dati relativi alle entrate tributarie,suddivise per categoria.

Rispetto al dato assestato 2010, a fronte di un gettito IRE pressoché invariato, viene prevista per il 2011 una riduzione dell’IRES (-4.158 milioni) e delle imposte sostitutive (-2.187 milioni), mentre per l’IVA vengono indicati maggiori introiti per 10.457 milioni.

I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.

 

I dati illustrati sono calcolati al netto dei rimborsi IVA, cheammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato 2010 e a 30.445 milioni nel 2011.

 

Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto dei rimborsi IVA)

(milioni di euro)

Descrizione

Assest.
2010

BLV
2011

Differenza

A) Entrate ricorrenti

 

 

 

IRE

182.256

182.351

+95

IRES

44.245

40.087

-4.158

Imposte sostitutive

12.965

10.882

-2.083

Altre imposte dirette

3.515

3.752

+237

Totale imposte dirette

 

 

 

IVA

89.758

100.215

+10.457

Registro, bollo e sostitutiva

11.713

11.781

+68

Accisa e imposta erariale su oli minerali

21.765

21.381

-384

Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.166

7.258

+92

Imposte sui generi di Monopolio

10.593

10.883

+290

Lotto

5.339

5.413

+74

Imposta sui giochi

3.759

3.802

+42

Lotterie ed altri giochi

3.089

3.130

+41

Altre imposte indirette

11.664

11.866

+202

Totale imposte indirette

 

 

 

Totale A)

407.827

412.801

+4.974

B) Entrate non ricorrenti

 

 

 

Imposte sostitutive

1.660

868

-792

Condoni imposte dirette

172

186

+14

Altre imposte indirette (successione e donazione)

449

456

+7

Condoni imposte indirette

4

4

0

Totale B)

2.285

1.514

-771

Totale tributarie (A + B)

410.112

414.315

+4.203

di cui derivanti da attività ordinaria di gestione

378.111

377.993

-118

di cui da attività di accertamento e controllo

32.001

36.322

+4.321

§        Analisi delle spese

La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).

Spese finali del bilancio dello stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni debitorie)

CATEGORIE

BIL. 2010

ASS. 2010

BLV 2011

Var.

Redditi da lavoro dipendente

91.300

91.422

89.385

-2.037

Imposte pagate sulla produzione

4.817

4.805

4.713

-92

Consumi intermedi

7.935

8.460

7.642

-818

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

223.018

220.596

208.967

-11.629

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.802

4.163

3.658

-505

Trasferimenti correnti a imprese

4.230

4.240

3.736

-504

Trasferimenti all'estero

1.522

1.535

1.495

-40

Risorse proprie CEE

17.200

17.200

18.300

1.100

Interessi passivi e redditi da capitale

79.348

74.162

84.243

10.081

Poste correttive e compensative

17.343

16.593

17.172

579

Ammortamenti

900

900

910

10

Altre uscite correnti

8.765

7.387

6.719

-668

Totale Spese Correnti

460.180

451.483

446.939

-4.524

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

589

5.211

4.846

-365

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.838

19.319

12.729

-6.590

Contributi agli investimenti ad imprese

9.435

10.552

7.873

-2.678

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

49

51

36

-15

Contributi agli investimenti a estero

541

536

631

95

Altri trasferimenti in conto capitale

12.544

9.916

13.386

3.469

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

1.153

160

-993

Totale spese Conto Capitale

45.649

46.739

39.662

-7.077

Totale Spese Finali

505.829

498.202

486.602

-11.601

Le spese di parte corrente

Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.

Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.

Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:

§      i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010.

Si ricorda, in particolare, la riduzione di complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali (che si ripercuote anche sulla categoria dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche in conto capitale), in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che ha disposto il taglio dei trasferimenti quale misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

La Relazione illustrativa ricorda, inoltre, la riduzione delle somme da erogare per la devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali ad esse spettanti in quota fissa (circa 5 miliardi di euro);

§      i consumi intermedi presentano una contrazione di 818 milioni rispetto al 2010;

§      i redditi da lavoro dipendente registrano una flessione di circa 2.000 milioni;

§      le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).

Le spese in conto capitale

La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:

§       riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, ed in particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti è da attribuire a quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;

§       riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.


1.5 Analisi delle spese finali per Missioni

Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.

Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.

A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancioper il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).

 

A differenza dello scorso anno, nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del bilancio.

 

I dati relativi agli stanziamenti triennali relativi alle Missioni di spesa del bilancio dello Stato, ripartiti tra i 173 programmi, sono stati comunque forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

Sulla base di tali dati, emerge che per il 2011, rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato, le missioni (considerate al netto della quota relativa alle passività finanziarie[13]), che risultano avere i maggiori stanziamenti sono:

§      relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 “Relazioni autonomie territoriali”), pari al 20,4%;

§      oneri per il servizio del debito (Missione 34 “Debito pubblico”), pari al 15,9%;

§      trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”), pari al 13,5%;

§      politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari all’11,7%;

§      istruzione scolastica (Missione 22), pari all’8%.

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse finanziarie delle 34 Missioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013.

I dati sono al lordo delle regolazioni contabili e debitorie.

(milioni di euro)

 

ASS.
2010

%

BLV
2011

%

Diff. 2011-2010

Var.
%

BLV
2012

%

BLV
2013

%

1 - Organi costituzionali

3.267

0,6

2.990

0,6

-277

-8,5

3.013

0,6

3.011

0,6

2 – Amm.ne gen.le terr.*

473

0,1

485

0,1

12

2,5

484

0,1

483

0,1

3 - Relazioni auton. Terr.

115.852

21,6

108.057

20,4

-7.806

-6,7

101.393

19,4

103.0188

19,5

4 - L'Italia nel mondo

25.271

4,7

26.267

5,0

996

3,9

26.892

5,2

22.153

4,2

5 - Difesa e sicurezza terr.

20.295

3,8

18.554

3,5

-1.741

-8,6

18.576

3,6

18.567

3,5

6 - Giustizia

7.295

1,4

7.064

1,3

-231

-3,2

7.022

1,3

7.021

1,3

7 - Ordine pubblico *

10.451

2,0

10.372

0,7

-183

-1,8

10.216

2,0

10.194

1,9

8 - Soccorso civile

4.201

0,8

3.937

0,2

-264

-6,3

3.668

0,7

3.637

0,7

9 - Agricoltura e pesca

1.047

0,2

813

0,0

-234

-22,3

807

0,2

670

0,1

10 - Energia

8

0,0

8

0,7

0

0,0

8

0,0

8

0,0

11 - Competitività imprese

5.903

1,1

3.855

0,7

-2.048

-34,7

3.484

0,7

2.153

0,4

12 – Regolaz. dei mercati

56

0,0

31

0,0

-25

-44,6

29

0,0

29

0,0

13 - Diritto alla mobilità

7.500

1,4

7.846

1,5

346

4,6

7.530

1,4

6.991

1,3

14 – Infrastrutt. e logistica

4.926

0,9

2.818

0,5

-2.108

-42,8

3.213

0,6

2.990

0,6

15 - Comunicazioni

1.291

0,2

1.113

0,2

-178

-13,8

891

0,2

891

0,2

16 - Commercio intern.le

233

0,0

168

0,0

-65

-27,9

190

0,0

190

0,0

17 - Ricerca ed innovaz.

3.549

0,7

3.243

0,6

-306

-8,6

3.118

0,6

3.090

0,6

18 - Sviluppo sostenibile

902

0,2

683

0,1

-219

-24,3

673

0,1

664

0,1

19 - Casa e ass. urban.

849

0,2

436

0,1

-413

-48,6

510

0,1

490

0,1

20 - Tutela della salute

777

0,1

739

0,1

-38

-4,9

730

0,1

724

0,1

21 - Tutela beni culturali*

1.367

0,3

1.210

0,2

-166

-12,1

1.193

0,2

1.191

0,2

22 - Istruzione scolastica

44.254

8,3

42.064

8,0

-2.190

-4,9

40.946

7,8

40.581

7,7

23 – Istruz. Universitaria

7.924

1,5

7.103

1,3

-821

-10,4

7.023

1,3

6.969

1,3

24 - Diritti sociali e famigl.

25.642

4,8

30.524

5,8

4.882

19,0

30.812

5,9

31.389

6,0

25 - Politiche previdenziali

77.393

14,5

71.304

13,5

-6.089

-7,9

73.351

14,0

74.718

14,2

26 - Politiche per il lavoro

5.239

1,0

4.678

0,9

-561

-10,7

4.239

0,8

4.111

0,8

27 - Immigrazione

1.637

0,3

1.408

0,3

-229

-14,0

1.431

0,3

1.471

0,3

28 - Sviluppo territoriale*

4.367

0,8

8.160

1,5

3.757

86,0

4.186

0,8

9.948

1,9

29 - Politiche fin. e di bil.

64.201

12,0

61.746

11,7

-2.455

-3,8

58.324

11,2

58.335

11,1

30 - Giovani e sport

806

0,2

685

0,1

-121

-15,0

671

0,1

661

0,1

31 – Turismo

76

0,0

37

0,0

-39

-51,3

37

0,0

33

0,0

32 - Servizi gen.li amm.ni

1.920

0,4

1.532

0,3

-388

-20,2

1.594

0,3

1.463

0,3

33 - Fondi da ripartire

12.451

2,3

14.518

2,7

2.067

16,6

15.895

3,0

15.825

3,0

34 - Debito pubblico (**)

73.991

13,8

84.064

15,9

10.073

13,6

89.924

17,2

93.519

17,7

TOTALE SPESE FINALI

535.414

100

528.512

100

-7.062

-1,3

522.073

100

527.188

100

(*)    Al netto dei rimborsi del debito statale come di seguito indicati: 11 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 3; 104 mln nel 2011, 108 nel 2012 e 112 nel 2013 riferiti alla Missione 7; 9 mln nel 2011 e 10 mln per ciascuno degli anni 2012-2013 riferiti alla Missione 21; 36 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione 28.

(**)  La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato. Il dato indicato nella tabella si riferisce invece agli oneri per il servizio del debito statale, ossia alla Missione al netto del programma relativo ai rimborsi del debito statale.

La precedente tabella espone altresì le variazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2011, in valore assoluto e in percentuale, rispetto agli stanziamenti previsti nell’assestamento 2010.

Il maggior incremento, in termini assoluti, viene fatto registrare dalla Missione Debito pubblico (oltre 10 milioni di euro) che viene peraltro esposta per la sola parte relativa al programma Oneri per il servizio del debito statale. Seguono le Missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+4.882 milioni) e Sviluppo territoriale (+3.757 milioni). Anche in termini percentuali, alle predette Missioni sono ascrivibili le maggiori variazioni in aumento rispetto all’assestato 2010.

I più cospicui definanziamenti si registrano invece per le Missioni Relazioni con le autonomie territoriali (-7.806 milioni), Politiche previdenziali (-6.089 milioni) e Politiche finanziarie e di bilancio (-2.455 milioni). In termini percentuali, le maggiori variazioni in diminuzione sono ascrivibili alle missioni con stanziamenti di importo non elevato (Turismo, -51,3%; Casa e assetto urbanistico, -48,6%; Regolazione dei mercati, -44,6%; infrastrutture e logistica, -42,8%).

Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2011:

 

Incidenza % stanziamenti per Missione – BLV 2011

 

*         Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1%. In particolare, si tratta delle Missioni 1, 2, 7-12, 14-21, 26, 27, 30-32.

 


1.6 Il bilancio pluriennale programmatico

La nuova legge di contabilità prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.

Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 3779) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, i valori di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2011-2013, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestamento 2010, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):

 

 

Consuntivo 2009

Ass.
2010

2011

2012

2013

Entrate tributarie

412,4

410,1

414,3

437,2

455,9

In % sul PIL

27,1

26,4

25,8

26,3

26,4

Altre entrate

68,1

33,3

32,6

32,8

33,8

In % sul PIL

4,5

2,1

2,0

2,0

2,0

Totale entrate finali

480,5

443,4

446,9

469,9

489,7

In % sul PIL

31,6

28,5

27,9

28,2

28,3

Spese correnti al netto interessi

376,9

377,3

362,7

361,9

366,7

In % sul PIL

24,8

24,3

22,6

21,7

21,2

Interessi

73,2

74,2

84,2

90,0

94,6

In % sul PIL

4,8

4,8

5,3

5,4

5,5

Spese conto capitale

57,3

46,7

40,7

40,9

43,4

In % sul PIL

3,8

3,0

2,5

2,5

2,5

Totale spese finali

507,4

498,2

487,6

492,8

504,7

In % sul PIL

33,4

32,0

30,4

29,6

29,2

Saldo netto da finanziare

-26,9

-54,8

-40,6

-22,8

-15,0

In % sul PIL

-1,8

-3,5

-2,5

-1,4

-0,9

Avanzo primario

46,3

19,4

43,6

67,2

79,6

In % sul PIL

3,0

1,2

2,7

4,0

4,6

 

Il livello programmatico del saldo netto da finanziare è fissato per il 2011 a 40,6 miliardi di euro, superiore rispetto a quello del bilancio a legislazione vigente per il 2011 (39,6 milioni di euro).

Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (40,6 miliardi) risulta inferiore al livello massimo del saldo medesimo fissato - in ottemperanza a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari[14] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - in 41,9 miliardi dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).

 

Tale valore programmatico risulta, invece, pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dal disegno di legge di stabilità (40,6 miliardi) ed indicato nell’Allegato 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)

 

Il bilancio programmatico confrontato ai dati del bilancio assestato 2010, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi una riduzione per il 2011 e il 2012 con un’incidenza sul PIL in costante diminuzione da oltre il 24 per cento al 21,7 per cento prevista nel 2012. L’incidenza è ancora più bassa nel 2013 (21,2%) benché la corrispondente spesa corrente al netto degli interessi in valore assoluto faccia registrare un incremento rispetto all’anno precedente.

La spesa per interessi in percentuale al PILè prevista in lieve aumento progressivo dal 4,8 per cento del 2009 al 5,5 per cento nel 2013.

La spesa in conto capitale è prevista, infine, ridursi dal 3,8 per cento sul PIL nel 2009 al 2,5 per cento nel 2013.


2. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato:
Tavole allegate

 

 

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per divisioni e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

Tavola V     Andamento delle entrate finali per categorie

Tavola VI    Andamento delle principali imposte

 

 

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MINISTERI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Economia e finanze

315.642

59,0

318.156

60,2

2.514

0,8

316.989

60,7

317.161

60,2

Sviluppo economico

7.891

1,5

11.437

2,2

3.546

44,9

7.500

1,4

11.625

2,2

Lavoro e politiche sociali

84.280

15,7

80.140

15,2

-4.140

-4,9

81.126

15,5

81.905

15,5

Giustizia

7.441

1,4

7.204

1,4

-237

-3,2

7.154

1,4

7.153

1,4

Affari esteri

2.089

0,4

1.886

0,4

-203

-9,7

1.890

0,4

1.875

0,4

Istruzione, università e ricerca

55.319

10,3

52.493

9,9

-2.826

-5,1

51.461

9,9

51.044

9,7

Interno

28.672

5,4

25.207

4,8

-3.465

-12,1

23.848

4,6

23.953

4,5

Ambiente, tutela territorio e mare

747

0,1

514

0,1

-233

-31,2

504

0,1

498

0,1

Infrastrutture e trasporti

7.216

1,3

6.822

1,3

-394

-5,5

6.655

1,3

6.840

1,3

Difesa

20.650

3,9

20.495

3,9

-155

-0,8

21.016

4,0

21.367

4,1

Politiche agricole

1.538

0,3

1.321

0,3

-217

-14,1

1.269

0,2

1.128

0,2

Beni e attività culturali

1.709

0,3

1.420

0,3

-289

-16,9

1.412

0,3

1.408

0,3

Salute

2.216

0,4

1.259

0,2

-957

-43,2

1.249

0,2

1.231

0,2

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.056

-1,3

522.072

100

527.188

99,8

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Redditi da lavoro dipendente

91.423

17,1

89.385

16,9

-2.038

-2,2

89.080

17,1

88.862

16,9

Consumi intermedi

8.563

1,6

7.642

1,4

-921

-10,8

7.649

1,5

7.553

1,4

Imposte pagate sulla produzione

4.804

0,9

4.713

0,9

-91

-1,9

4.651

0,9

4.630

0,9

Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche

221.840

41,4

214.890

40,7

-6.950

-3,1

210.198

40,3

214.046

40,6

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.169

0,8

3.658

0,7

-511

-12,3

3.702

0,7

3.725

0,7

Trasferimenti correnti a imprese

4.327

0,8

3.978

0,8

-349

-8,1

3.267

0,6

3.255

0,6

Trasferimenti all'estero

1.523

0,3

1.495

0,3

-28

-1,8

1.495

0,3

1.487

0,3

Risorse proprie CEE

17.200

3,2

18.300

3,5

1.100

6,4

18.700

3,6

19.500

3,7

Interessi passivi e redditi da capitale

74.162

13,9

84.243

15,9

10.081

13,6

89.897

17,2

93.586

17,8

Poste correttive e compensative

51.689

9,7

50.769

9,6

-920

-1,8

49.052

9,4

49.252

9,3

Ammortamenti

900

0,2

910

0,2

10

1,1

910

0,2

910

0,2

Altre uscite correnti

8.076

1,5

8.710

1,6

634

7,9

6.052

1,2

5.380

1,0

Totale spese correnti

488.671

91,3

488.690

92,5

19

0,0

484.654

92,8

492.186

93,4

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.211

1,0

4.846

0,9

-365

-7,0

5.344

1,0

6.041

1,1

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.319

3,6

12.729

2,4

-6.590

-34,1

13.299

2,5

5.932

1,1

Contributi agli investimenti ad imprese

10.552

2,0

7.873

1,5

-2.679

-25,4

7.314

1,4

5.838

1,1

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr.

51

0,0

36

0,0

-15

-29,4

36

0,0

36

0,0

Contributi agli investimenti a estero

536

0,1

631

0,1

95

17,7

666

0,1

666

0,1

Altri trasferimenti in conto capitale

9.916

1,9

13.386

2,5

3.470

35,0

10.630

2,0

16.360

3,1

Acquisizioni di attività finanziarie

1.153

0,2

160

0,0

-993

-86,1

130

0,0

130

0,0

Totale spese conto capitale

46.739

8,7

39.662

7,5

-7.077

-15,1

37.418

7,2

35.003

6,6

TOTALE SPESE FINALI

535.410

100

528.353

100

-7.057

-1,3

522.072

100

527.188

100

 


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1.   Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

494.904

65,1

496.524

67,2

1.620

0,3

533.676

69,3

519.028

69,2

2.   Difesa

21.055

2,8

17.587

2,4

-3.468

-16,5

18.127

2,4

18.474

2,5

3.   Ordine pubblico e sicurezza

19.822

2,6

22.755

3,1

2.933

14,8

22.637

2,9

22.621

3,0

4.   Affari economici

47.209

6,2

35.812

4,9

-11.397

-24,1

36.141

4,7

28.762

3,8

5.   Protezione dell'ambiente

1.215

0,2

874

0,1

-341

-28,1

837

0,1

821

0,1

6    Abitazioni e assetto territoriale

824

0,1

3.680

0,5

2.856

346,6

3.368

0,4

3.437

0,5

7.   Sanità

11.332

1,5

12.723

1,7

1.391

12,3

7.147

0,9

6.921

0,9

8    Attività ricreative, culturali e di culto

5.782

0,8

5.261

0,7

-521

-9,0

5.258

0,7

5.244

0,7

9    Istruzione

53.010

7,0

50.173

6,8

-2.837

-5,4

49.268

6,4

48.854

6,5

10  Protezione sociale

104.913

13,8

92.948

12,6

-11.965

-11,4

94.107

12,2

95.372

12,7

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.337

100

-21.729

-2,9

770.566

100

749.534

100

 


Tavola IV –  Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

MISSIONI

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

1 - Organi costituzionali

3.267

0,4

2.990

0,4

-277

-8,5

3.013

0,4

3.011

0,4

2 - Amministrazione generale territorio

473

0,1

485

0,1

12

2,5

484

0,1

483

0,1

3 - Relazioni autonomie territoriali

115.852

15,2

108.057

14,6

-7.795

-6,7

101.404

13,2

103.030

13,7

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

25.271

3,3

26.267

3,6

996

3,9

26.892

3,5

22.153

3,0

5 - Difesa e sicurezza del territorio

20.295

2,7

18.554

2,5

-1.741

-8,6

18.576

2,4

18.567

2,5

6 - Giustizia

7.295

1,0

7.064

1,0

-231

-3,2

7.022

0,9

7.021

0,9

7 - Ordine pubblico e sicurezza

10.451

1,4

10.372

0,5

-79

-0,8

10.324

1,3

10.306

1,4

8 - Soccorso civile

4.201

0,6

3.937

0,1

-264

-6,3

3.668

0,5

3.637

0,5

9 - Agricoltura e pesca

1.047

0,1

813

0,0

-234

-22,3

807

0,1

670

0,1

10 - Energia e fonti energetiche

8

0,0

8

0,5

0

0,0

8

0,0

8

0,0

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.903

0,8

3.855

0,5

-2.048

-34,7

3.484

0,5

2.153

0,3

12 - Regolazione dei mercati

56

0,0

31

0,0

-25

-44,6

29

0,0

29

0,0

13 - Diritto alla mobilità

7.500

1,0

7.846

1,1

346

4,6

7.530

1,0

6.991

0,9

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

4.926

0,6

2.818

0,4

-2.108

-42,8

3.213

0,4

2.990

0,4

15 - Comunicazioni

1.291

0,2

1.113

0,2

-178

-13,8

891

0,1

891

0,1

16 - Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema produttivo

233

0,0

168

0,0

-65

-27,9

190

0,0

190

0,0

17 - Ricerca ed innovazione

3.549

0,5

3.243

0,4

-306

-8,6

3.118

0,4

3.090

0,4

18 - Sviluppo sostenibile

902

0,1

683

0,1

-219

-24,3

673

0,1

664

0,1

19 - Casa e assetto urbanistico

849

0,1

436

0,1

-413

-48,6

510

0,1

490

0,1

20 - Tutela della salute

777

0,1

739

0,1

-38

-4,9

730

0,1

724

0,1

21 - Tutela beni culturali e paesaggistici

1.367

0,2

1.210

0,2

-157

-11,5

1.203

0,2

1.201

0,2

22 - Istruzione scolastica

44.254

5,8

42.064

5,7

-2.190

-4,9

40.946

5,3

40.581

5,4

23 - Istruzione universitaria

7.924

1,0

7.103

1,0

-821

-10,4

7.023

0,9

6.969

0,9

24 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia

25.642

3,4

30.524

4,1

4.882

19,0

30.812

4,0

31.389

4,2

25 - Politiche previdenziali

77.393

10,2

71.304

9,7

-6.089

-7,9

73.351

9,5

74.718

10,0

26 - Politiche per il lavoro

5.239

0,7

4.678

0,6

-561

-10,7

4.239

0,6

4.111

0,5

27 – Immigrazione

1.637

0,2

1.408

0,2

-229

-14,0

1.431

0,2

1.471

0,2

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.367

0,6

8.160

1,1

3.793

86,9

4.222

0,5

9.984

1,3

29 - Politiche economiche finanziarie e di bilancio

64.201

8,4

61.746

8,4

-2.455

-3,8

58.324

7,6

58.335

7,8

30 - Giovani e sport

806

0,1

685

0,1

-121

-15,0

671

0,1

661

0,1

31 – Turismo

76

0,0

37

0,0

-39

-51,3

37

0,0

33

0,0

32 - Servizi istituzionali generali amministrazioni

1.920

0,3

1.532

0,2

-388

-20,2

1.594

0,2

1.463

0,2

33 - Fondi da ripartire

12.451

1,6

14.518

2,0

2.067

16,6

15.895

2,1

15.825

2,1

34 - Debito pubblico

298.643

39,3

293.889

39,8

-4.754

-1,6

338.253

43,9

315.695

42,1

SPESE COMPLESSIVE

760.066

100

738.338

100

-21.728

-2,9

770.567

100

749.534

100

 


Tavola V –  Andamento delle entrate finali per categorie

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

CATEGORIE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

244.813

51,5

238.126

49,9

-6.687

-2,7

254.181

50,9

266.443

51,3

II - Tasse e imposte sugli affari

145.499

30,6

154.732

32,4

9.233

6,3

159.404

31,9

164.742

31,7

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

28.965

6,1

28.673

6,0

-292

-1,0

29.244

5,9

29.827

5,7

IV - Monopoli

10.594

2,2

10.884

2,3

290

2,7

11.292

2,3

11.727

2,3

V - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

12.187

2,6

12.345

2,6

158

1,3

12.592

2,5

12.843

2,5

Totale entrate tributarie

442.058

93,0

444.760

93,2

2.702

0,6

466.713

93,4

485.582

93,5

VI - Proventi speciali

720

0,2

720

0,2

-

0,0

720

0,1

697

0,1

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

4.715

1,0

4.438

0,9

-277

-5,9

4.402

0,9

4.403

0,8

VIII – Proventi dei beni dello stato

203

0,0

192

0,0

-11

-5,4

190

0,0

184

0,0

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

2.300

0,5

2.103

0,4

-197

-8,6

2.106

0,4

2.266

0,4

X - Interessi su anticipa­zioni e crediti vari del Tesoro

5.257

1,1

5.193

1,1

-64

-1,2

5.636

1,1

6.080

1,2

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

15.829

3,3

15.992

3,3

163

1,0

15.606

3,1

15.964

3,1

XII - Partite che si compensano nella spesa

2.819

0,6

2.919

0,6

100

3,5

3.019

0,6

3.119

0,6

Totale entrate extratributarie

31.910

6,7

31.557

6,6

-353

-1,1

31.679

6,3

32.713

6,3

XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni

380

0,1

12

0,0

-368

-96,8

8

0,0

5

0,0

XIV - Ammortamento di beni patrimoniali

900

0,2

910

0,2

10

1,1

910

0,2

910

0,2

XV - Rimborso anticipa­zioni e crediti vari del Tesoro

146

0,0

156

0,0

10

6,8

163

0,0

172

0,0

Totale alienazione ed ammortamento di beni

1.426

0,3

1.077

0,2

-349

-24,5

1.081

0,2

1.087

0,2

TOTALE ENTRATE FINALI

475.394

100

477.394

100

2.000

0,4

499.473

100

519.382

100

 


Tavola VI –  Andamento delle principali imposte

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

PRINCIPALI IMPOSTE

Ass. 2010

%

BLV 2011

%

Diff. ‘11/’10

Var. %

BLV 2012

%

BLV 2013

%

Entrate tributarie

442.058

 

444.760

 

2.702

0,6

466.713

 

485.582

 

di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate ricorrenti:

439.773

99,5

443.246

99,7

3.473

0,8

465.301

99,7

484.545

99,8

1 - Redditi

182.256

41,2

182.351

41,0

95

0,1

192.267

41,2

199.784

41,1

2 - Reddito delle società

44.245

10,0

40.087

9,0

-4.158

-9,4

45.782

9,8

50.322

10,4

3 - Imposte sostitutive

12.965

2,9

10.882

2,4

-2.083

-16,1

11.358

2,4

11.865

2,4

4 - Altre imposte dirette

3.515

0,8

3752

0,8

237

6,7

3.831

0,8

3.913

0,8

5 - IVA

121.704

27,5

130.660

29,4

8.956

7,4

134.789

28,9

139.605

28,8

6 - Registro, bollo e sostitutive

11.713

2,6

11781

2,6

68

0,6

12.005

2,6

12.235

2,5

7 - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali

21.765

4,9

21.381

4,8

-384

-1,8

21.809

4,7

22.245

4,6

8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti

7.166

1,6

7.258

1,6

92

1,3

7.401

1,6

7.548

1,6

9 - Imposte sui generi di monopolio

10.593

2,4

10.883

2,4

290

2,7

11.291

2,4

11.726

2,4

10 - Lotto

5.339

1,2

5.413

1,2

74

1,4

5.528

1,2

5.646

1,2

11 - Imposte gravanti sui giochi

3.759

0,9

3.802

0,9

43

1,1

3.870

0,8

3.939

0,8

12 - Lotterie ed altri giochi

3.089

0,7

3.130

0,7

41

1,3

3.194

0,7

3.258

0,7

13 -Altre imposte indirette

11.664

2,6

11.866

2,7

202

1,7

12.176

2,6

12.459

2,6

Entrate non ricorrenti:

2.285

0,5

1.514

0,3

-771

-33,7

1.412

0,3

1.037

0,2

1 -Imposte sostitutive

1.660

0,4

868

0,2

-792

-47,7

747

0,2

353

0,1

2 - Altre imposte dirette

-

 

-

 

0

 

0

 

0

 

3 - Condoni dirette

172

0,0

186

0,0

14

8,1

196

0,0

206

0,0

4 - Altre imposte indirette

449

0,1

456

0,1

7

1,6

465

0,1

474

0,1

5 - Condoni indiretti

4

0,0

4

0,0

0

0,0

4

0,0

4

0,0

 

 

 


PARTE III
Disegno di legge di bilancio: profili di competenza della XII Commissione


Premessa

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali dati, per i settori di interesse della XII Commissione, della legge di stabilità 2011 (A.C. 3778) e del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013 (A.C. 3779), relativi agli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché gli stati di previsione d’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che la legge 13 novembre 2009, n. 172 ha nuovamente istituito il Ministero della salute, distinto dal 13 dicembre 2009, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge istitutiva evidenzia il rilievo del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario nel coordinamento del Sistema sanitario nazionale[15].

Per quanto riguarda le misure contemplate nel disegno di legge di stabilità 2011 (A.C: 3778), la relazione illustrativa sottolinea che, in merito alle riduzioni delle risorse statali alle regioni a statuto ordinario, previste dal D.L. 78/2010, e pari, rispettivamente a 4.000 e 4.500 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012, il CIPE può stabilire, a richiesta delle singole regioni, che tale riduzione di trasferimenti ricada sui trasferimenti delle risorse relative alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). In particolare, per l’anno 2012 è prevista una quota pari a 1.500 milioni di euro delle risorse FAS, da destinare agli interventi di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1, commi 5 e 6).

La relazione illustrativa segnala altresì, che le risorse destinate al Fondo Sanitario nazionale, iscritte fino al 2010 in Tabella C, dall’anno 2011 sono determinate dalla legge di bilancio. Tali risorse fanno riferimento alle regolazioni debitorie relative alle minori entrate IRAP rispetto a quelle stimate.

Va rilevato che una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma della legge di bilancio consiste nella ridefinizione del contenuto della Tabella C, in applicazione dell’articolo 52 della L. n. 196 del 2009. Da tale Tabella, infatti, sono state stralciate le spese obbligatorie e le relative norme di rinvio ad essa, con la loro contestuale riallocazione, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa, operata nella legge di bilancio. È stata quantificata, a legislazione vigente, la parte delle spese da espungere dalla tabella, tenendo conto della definizione di spese obbligatorie di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Sono state individuate in particolare le risorse relative a oneri lordi del personale, fissi e continuativi, obblighi comunitari e internazionali e rate di ammortamento di mutui.

 


1. Stato di previsione del Ministero della salute - Tabella n. 14

Nello stato di previsione del Ministero della salute le tre principali Missioni riguardanti il settore della sanità sono: Ricerca e innovazione (17), Tutela della salute (20) e Fondi da ripartire (33). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi:

§   ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20); ricerca per il settore zooprofilattico (17.21);

§   prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1); sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2); programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3); regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5);

§   fondi da assegnare (33.1).

 

Nello stato di previsione del Ministero sono presenti cinque Centri di responsabilità (Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;Dipartimento della qualità; Dipartimento dell’innovazione; Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione; Dipartimento della prevenzione; e della Comunicazione; Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti).

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2011 risultano complessivamente pari a euro 1.258.875.239 (1.253.846.364 euro per spese correnti e 5.028.875 euro per spese in conto capitale). Le variazioni in diminuzione che si propongono per l’anno finanziario 2011 sono pari a euro 956.913.207 rispetto alle previsioni assestate per il 2010 pari a euro 2.215.788.446 (le previsioni della legge di bilancio per il 2010 erano pari a euro 2.177.696.230).

Nell’ambito della ripartizione delle spese correnti  (funzionamento, interventi, e oneri comuni di parte corrente) rileva una diminuzione pari a euro 886.865.116 per il macroaggregato Interventi: rispetto a euro 1.947.210.190 delle previsioni assestate 2010, le previsioni risultanti per l’anno finanziario 2011 risultano conseguenti a euro 1.060.345.074.

 

Va rilevato che la diminuzione sopra evidenziata è in realtà la conseguenza di quanto già disposto dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 67) nonché dal D.L. 78/2010 (art.14, comma 2)[16].

A proposito delle disposizioni recate dal D.L. 78/2010, si ricorda che l’articolo 14 definisce, al comma 1, la misura del concorso delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è indicato, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nei seguenti importi:

a)   per le regioni a statuto ordinario: 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

b)   per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano: 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

c)   per le province: 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;

d)   per i comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

La riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012 (secondo, terzo e quarto periodo), è ripartita tra gli enti secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione[17], e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di principi che tengano conto della:

§         adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;

§         minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;

§         adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria,

§         e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

In caso di  mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.

La relazione tecnica, accompagnatoria del D.L. 78/2010, nell’allegata Tabella 1 quantifica i trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario[18] fornendo un quadro riepilogativo, con esclusione dei trasferimenti connessi al Fondo sanitario nazionale[19].

 

Trasferimenti alle regioni a statuto ordinario

(mln di euro)

L. 59/97 - Federalismo amministrativo

 

Trasporto pubblico locale art. 9, D.L. 422/97

1.181

Trasporto pubblico locale art. 8, D.L. 422/97

42

Mercato lavoro

35

Polizia amministrativa

0

Incentivi imprese

674

Protezione civile

6

Servizio Maregrafico

7

Demanio idrico

3

Energia e miniere

2

Trasporti

10

Invalidi civili

8

Salute umana

174

Opere pubbliche

51

Agricoltura

249

Viabilità

493

Ambiente

249

Totale L. 59/97 (art 6, comma 20)

3.184

 

 

Rimborso tasse automobilistiche

40

Difesa incendi

8

Borse di studio

90

Contratti TPL

150

Politiche sociali

150

Lavoro disabili

42

Procreazione assistita ed altro Salute

10

Prestiti d'onore

76

Lotta all'inquinamento

41

Fondo affitti

110

Fondo politiche per la famiglia

130

Consiglieri dì parità

2

Turismo

21

Edilizia residenziale agevolata

350

Sostituzione autobus

167

Fondo non autosufficienze

400

Fondo occupazione

190

Edilizia sanitaria pubblica

800

TOTALE (art 14, comma 2)

5.961

 

 

Totale al netto trasporto pubblico locale art. 9, D.L. 422/97

4.780

 

Disegno di legge A.C. 3779

L’articolo 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per il 2011 e per il triennio 2011-2013 (A.C. 3779), è dedicato allo stato di previsione del Ministero della salute. In particolare, si stabilisce che per i capitoli 4310 (programmi e interventi lotta e prevenzione HIV, comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione) e 3398 (trasferimenti alle amministrazioni pubbliche che svolgono attività di tipo sanitarie), le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno [20].

Il Ministro dell’economia e delle finanze è inoltre autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie[21] al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2011 (cap.2120/6).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo in esame, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma ricerca per il settore della sanità pubblica, nell’ambito della missione 17 ricerca e innovazione dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni[22].

Ai sensi del successivo comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2011, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[23], relative agli oneri del personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza.

 


Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti di parte corrente e capitale di competenza delle missioni relative al settore della salute. Le singole voci sono ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse stanziate per i singoli programmi che afferiscono a ciascuna missione.

Missioni

Stanziamento di competenza legge di bilancio 2010

Previsioni assestate anno finanziario 2010

Previsioni risultanti anno finanziario 2011

Tutela della salute (20)

  765,9

776,8

739

Ricerca e innovazione (17)

Programma ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)

  538,2

  538,2

564,4

552,4

465,3

464,8

Fondi da ripartire (33)

 

836

 

836,9

20,5

 

(Valori in  milioni)

 


Per quanto riguarda l’allegato 1 del disegno di legge di bilancio 2011-2013 (A.C. 3779), recante il prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 196/2009[24], che prevede la possibilità di rimodulare in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie recate da disposizioni legislative, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, si evidenziano le principali rimodulazioni:

 

Missione – Programma -- Capitolo

Anni

Legislazione vigente

Variazioni

Totale

Tutela salute (20) - Programma prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

Cap. 4387/2 Centri regionali e interregionali per i trapianti[25]

Tale variazione è proposta in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010 (v. infra)

2011

 

2012

 

2013

1.131.211

 

1.131.211

 

1.131.211

 

- 935.144

 

- 932.259

 

- 1.131.211

 

196.067

 

198.952

 

0

Tutela salute (20) - Programma prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

Cap. 4387/1 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica[26]

2011

 

2012

 

2013

2.211.190

 

2.211.190

 

2.211.190

 

-2.000.000

 

-2.000.000

 

-2.000.000

211.190

 

211.190

 

211.190

Tutela salute (20) - Programma prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

Cap. 3458/1 Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)[27]

2011

 

2012

 

2013

29.591.879

 

29.591.879

 

29.591.879

-23.673.503

 

-23.673.503

 

-23.673.503

 

 

5.918.376

 

5.918.376

 

5.918.376

Ricerca e Innovazione  (17) – Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)

Cap. 3443-1  Riordinamento Istituto superiore di sanità[28]

2011

 

2012

 

2013

91.947.406

 

91.947.406

 

91.947.406

-73.557.925

 

-73.557.925

 

-73.557.925

18.389.481

 

18.389.481

 

18.389.481

 

 

 

 

 

 

Spese di maggiore rilevanza analizzate per missioni, centri di responsabilità, programmi, macroaggregati e relativi capitoli per l’esercizio finanziario 2011

 

Si rilevano in premessa le principali variazioni introdotte.

 

Per quanto riguarda la Missione Tutela della salute (20)

Per il programma Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1), si segnala:

§         il capitolo 4385 Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche sconta una variazione in diminuzione per il 2011 pari a 3.204.319 di euro (le previsioni secondo la legge di bilancio 2010 risultano infatti pari a 7.511.981 di euro, mentre le previsioni risultanti al 2011sono pari a 4.307.662 di euro; per il 2010 a 4.308.513 di euro e per il 2013 a 4.049.162 di euro).Tale variazione è proposta in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010[29] , in materia delle già citate riduzioni di trasferimenti delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario. Tali trasferimenti sono ridotti, come già ricordato,  in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

§         il capitolo 4397 Somma da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo si conserva per memoria non prevedendosi in atto spese per tale titolo.

 

Per il programma Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2), si segnala:

§         il capitolo 5340 Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta la randagismo sconta una proposta di variazione in diminuzione per l’anno 2011 pari a 2.594.741  di euro (le  previsioni secondo la legge di bilancio 2010 erano pari a 3.394.558 di euro mentre le previsioni risultanti al 2011 sono pari a 799.817 euro). 

Per il programma Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3), si segnala:

§      il capitolo 2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita sconta una variazione in diminuzione per il 2011 pari a 3.928.925  di euro (le  previsioni secondo la legge di bilancio 2010 erano pari a 5.149.341 di euro mentre le previsioni risultanti al 2011 sono pari a 1.220.416 euro).Tale variazione è proposta in applicazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. 78/2010.

 

Per quanto riguarda  la Missione Ricerca ed Innovazione (17):

Per il programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), si segnala:

 

§      il capitolo 3301 Trasferimenti ad istituzioni sociali private sconta una diminuzione di 5.088.933 di euro, con una conseguente previsione per il 2011 pari a 0. Tale diminuzione è proposta a compensazione dell’aumento di altri capitoli rimodulabili, per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze della gestione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le missioni, i centri di responsabilità, i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati ed i capitoli del Ministero, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione. Tra parentesi sono indicati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2010[30]

 

Ricerca e innovazione (17)  - Centro di responsabilità: Dipartimento qualità, innovazione e prevenzione

(Valori arrotondati in milioni)

Ricerca e innovazione (17)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Interventi

 

453,3

(524,2)

3392[31]

Fondo attività ricerca corrente e finalizzata, inclusa la sperimentazione in materia sanitaria

306,3

(306,3)

3406

Somme occorrenti per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale

Diminuzione proposta a compensazione dell’aumento di altri capitoli rimodulabili vari, per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze della gestione

0

(0,3)

3412[32]

Somme per enti, organismi e associazioni e fondazioni

Variazione proposta, in relazione alle maggiori esigenze , con compensazione a carico del capitolo 3406

4,3

(3,7)

3413

Lega italiana lotta tumori (LILT)

Variazione proposta in relazione alla scadenza dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 354, della L. 244/2007[33]

0,05

(1)

3442

Centro nazionale sangue

2,5

(2,5)

 

3443[34]

 

 

3444[35]

 

Fondo occorrente per il funzionamento Istituto Superiore Sanità

 

 

Spese di natura obbligatoria per l’Istituto superiore di sanità

 

18

(98)

73,5

(0)

3447

Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in relazione all’articolo 7 del D.L. 78/2010[36]

soppresso

(61,7)

3453[37]

 

Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana

27

(28,7)

3456[38]

 

 

3457[39]

Spese di natura obbligatoria per l’Agenzia per i servizi sanitari regionali

 

Agenzia per i servizi sanitari regionali

2,9

(0)

 

0,7

(4,5)


Tutela della salute umana (20) Centri di responsabilità: Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

 

Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale  (20.1)

Competenza

mln. Euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

Mln. euro

Interventi

161

(175)

 

4321

Organizzazione mondiale sanità

17,6

(17,6)

4391

Assistenza sanitaria all’estero

(Spese obbligatorie)

103

(103)

(Valori arrotondati in milioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela della salute umana (20) Centro di responsabilità: Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

 

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

Competenza

mln. Euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. Euro

Interventi

23,8

(36,8)

5340

Fondo da ripartire tra regioni e province autonome in materia di animali d’affezione e prevenzione randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo[40]

Variazione proposta in applicazione dell’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010

0,8

(3,4)

 

5391

Potenziamento, sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e altre malattie diffusive, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali

 

18, 4

(25,7)

5398

Somme da erogare alle strutture pubbliche scolastiche ospedaliere per somministrazione pasti senza glutine

1,6

(2,7)

(Valori arrotondati in milioni)

 

 


Tutela della salute umana (20) Centro di responsabilità: Dipartimento della qualità

 

Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Interventi

390

(367)

2440

Somme da assegnare a regioni e province autonome per procreazione medicalmente assistita

Variazione proposta in applicazione dell’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010

1,2

(5,1)

2401

Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni

180

(180)

2409

Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e di somministrazione di emoderivati

152,7

(144,7)

2406

Somme occorrenti per la realizzazione del progetto “Ospedale – Territorio senza dolore”

Variazione proposta in relazione all’applicazione dell’articolo 6 della L.. 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

 

1

(0)

(Valori arrotondati in milioni)

 

 

 

 

 

 

Tutela della salute umana (20) ) Centro di responsabilità: Dipartimento dell'innovazione

 

Regolamentazione vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  (20.4)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Interventi

30

(36,2)

3458[41]

 

 

 

3461[42]

Fondo per gli oneri di gestione dell’Agenzia italiana del farmaco

 

 

Spese di natura obbligatoria per l’Agenzia italiana del farmaco

 

      6

        (35,7)

 

 

23,7

(0)

(Valori arrotondati in milioni)


Tutela della salute umana (20) Centro di responsabilità: Dipartimento dell'innovazione

 

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Funzionamento 

5,3

(5,3)

3040[43]

Spese stipendi ed altri assegni fissi per i carabinieri comando per la tutela della salute

3,7

(3,6)

(Valori arrotondati in milioni)

 

 

 

 

Fondi da ripartire (33) Centro di responsabilità: Dipartimento dell’innovazione

 

Fondi da assegnare (33.1)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Interventi

2

(804)

3602[44]

Fondo per interventi relativi al settore sanitario

Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina in quanto il relativo importo è già ricompreso nel Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 67, della L. 191/2009[45]

soppresso

(800)

3603

Fondo da ripartire per i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in luoghi e mezzi pubblici

2

(4)

(Valori arrotondati in milioni)


2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tabella 4

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli interventi di carattere sociale riguardano principalmente la Missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), attuata con i seguenti Programmi:

§         Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (24.10); Terzo settore: associazionismo, volontariato, onlus e formazioni sociali (24.2); Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,  finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazioni interventi (24.12);

 

Si ricorda che la tabella C della finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha previsto un finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2010 di 1.174.944.000 euro e ha  contestualmente previsto, all’art.2, c. 103 e 104, che a decorrere dall’anno 2010, le risorse per i diritti soggettivi, contemplate da specifiche disposizioni legislative - quali  assegni di maternità - capitolo 3534; assegni ai nuclei familiari capitolo - 3535; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave capitolo - 3532; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major capitolo - 3537 -, non siano più finanziate a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali, bensì  iscritte in appositi capitoli di spesa obbligatori dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il decreto di riparto 2009[46] ha destinato agli interventi costituenti diritti soggettivi[47] 842 milioni.

Il D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 ha istituito con l’art.9-bis il Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale[48] da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale fondo non risulta istituito.

 

Il  comma 5 dell’articolo 9-bis del D.L. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) reca disposizioni per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale della consistenza minima di 300 milioni di euro annui da istituire nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai ‘risparmi’ conseguenti la rideterminazione dell’ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l’attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la rideterminazione – a decorrere dal 2009 – dell’ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

Il decreto deve essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009.

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti per Missione di competenza del Ministero relativi al settore sociale. Le singole voci sono ottenute attraverso l'aggregazione delle risorse stanziate per i singoli programmi riguardanti ciascuna missione.

 

 

Missioni

Stanziamento legge di bilancio 2010 di competenza

Previsioni risultanti dall’anno finanziario 2011

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24)

25.028, 7

25.162,6

(Valori in  milioni di euro)

 


Spese di maggiore rilevanza analizzate per missioni, centri di responsabilità, programmi, macroaggregati e relativi capitoli

 

Nelle tabelle seguenti si segnalano, per la rilevanza degli stanziamenti, le missioni, i centri di responsabilità, i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati ed i capitoli del Ministero per il settore della solidarietà sociale, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione.

Tra parentesi sono indicati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2010.

 


Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24) Centri di responsabilità: Dipartimento politiche sociali del lavoro e dell’occupazione                                                                                                                  (Valori arrotondati in milioni di euro)

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale (24.12)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

4.1.2 Interventi

25.160,8

(25.024,2)

 

3527[49]

Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale

Spesa rimodulabile

 

39,9

(39.9)

3528

Somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili

(Spese obbligatorie)

16,720

(15.9)

3530

Oneri relativi alla famiglia

 

1,965

(1.943)

 

3532

Agevolazioni a genitori di handicappati

(Spese obbligatorie)

 

486

(309)

 

3534

Somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità

(Spese obbligatorie)

231

(234)

3535

Assegno ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 tab. 1

310

(310)

3536

Trasferimenti INPS alla gestione interventi assistenziali (GIAS)

5,4

(4)

3537

Indennità annuale a favore di lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi

4,4

(3)

 

 

3538

Fondo non autosufficienti[50]

0

(400)

4.1.3 Oneri comuni di parte corrente

75,3

(435,2)

3671[51]

Fondo da ripartire per le politiche sociali

75,3[52]

(435,2)

 


 

 

 

Le risorse finanziarie del Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2010 e del Fondo per le non autosufficienze[53]

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


3. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Tabella n. 2

Nelle tabelle seguenti si segnalano le missioni, i centri di responsabilità, i programmi principali, evidenziando i relativi macroaggregati (u.p.b) ed i capitoli del Ministero dell’economia e finanze, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XII Commissione.

Tra parentesi sono indicati gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2010.

 

SANITA’

 

Relazioni finanziarie con le autonomie locali (3) Centro di responsabilità: Dipartimento della ragioneria generale dello stato

 

Federalismo (3.4)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

Interventi

56.679

(60.553)

2862

Somme da erogare alle regioni a Statuto ordinario a titolo di compartecipazione all’IVA[54]

54.178

(56.637)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)

Competenza

mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. euro

 

 

2.4.2 Interventi

 

 

11.585

(6.756)

2700

Fondo sanitario nazionale[55]

5.242

(5.306)

2701[56]

Finanziamento del fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP

 

5.923

(1.054)

2705[57]

Somma ospedale Bambino Gesù

50

(50)

2.4.6 Investimenti

 

50,2

(30,3)

7585[58]

Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l’Agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati.

50,2

(30,3)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture pubbliche e logistica (14) Centro di responsabilità: Dipartimento della ragioneria generale dello stato

 

Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)

Competenza mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza

mln. Euro

 

10.1.6 Investimenti

247

(2.131)

7464[59]

Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica

236

(2.120)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

 


FAMIGLIA e GIOVANI

 

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24) Centro di responsabilità: Dipartimento del tesoro

 

Protezione sociale per determinate categorie (24.5)

Competenza
mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza
mln. euro

 

17.3.3 Interventi

4.225

(4.411)

 

1639[60]

Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti

 

0

 

 

 

 

 

 

Sostegno alla famiglia (24.7)

Competenza
mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza
mln. euro

 

17.3.3 Oneri comuni di parte corrente

52,5

(185)

2102[61]

Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia

52,5

(185)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Giovani e sport (30) Centro di responsabilità: Dipartimento del tesoro

 

Incentivazioni e sostegno alla gioventù (30.2)

Competenza
mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza
mln. euro

22.2.2 Interventi

0,3

(0,4)

1596[62]

 

1597[63]

 

Contributo all’Agenzia nazionale dei giovani

0,2

(0)

0,06

(0,4)

22.2.3 Oneri comuni di parte corrente

33

(94,1)

2106[64]

Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù

33

(94,1)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 

DIPENDENZE

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Centro di responsabilità: Dipartimento del tesoro

 

Lotta alle dipendenze (24.4)

Competenza
mln. euro

Principali capitoli afferenti

Competenza
mln. euro

17.5.3 Oneri comuni di parte corrente

10,3

(10,1)

2113

Somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga

10,3

(10,1)

(Valori arrotondati in milioni di euro)

 


Tabella A

Nel disegno di legge A.C. 3778, i fondi speciali articolati per accantonamenti imputati ai diversi Ministeri sono recati dalla Tabella A. Il trasferimento dei fondi accantonati avviene dopo l’approvazione dei singoli provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono previsti accantonamenti per:

-               Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca, Atto Senato n. 2146;

-               Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, Atto Senato n. 2206.

 

Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’accantonamento è preordinato all’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009 (indennità di accompagnamento/pensione di inabilità stranieri extracomunitari) .

 

In particolare, con la sentenza 306/2008[65] la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, Legge Finanziaria per l’anno 2001 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998 nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento[66] possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3[67], per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Successivamente la Corte, con la sentenza 11/2009[68], in tema di indennità di accompagnamento per inabilità a favore dello straniero, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle stesse norme nella parte in cui non consentono l’attribuzione della pensione di inabilità in favore di chi abbia solo il permesso di soggiorno e non anche il Permesso CE.

Tabella E

La Tabella E reca gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale. I dati in essa contenuti sono presentati in maniera analitica in modo da evidenziare per ciascuna associazione autorizzazione/capitolo, gli importi indicati dalla legislazione vigente e dalla legge di stabilità.

 

Per quanto riguarda il settore d’interesse, si segnala la missione Infrastrutture pubbliche e logistica - programma Opere pubbliche e infrastrutture in capo al Ministero dell’economia e delle finanze – Cap. 7464/P Edilizia pubblica sanitaria.Per l'attuazione del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), della L. 448/1998[69], sono autorizzati a legislazione vigente 226.022 milioni di euro, coincidenti con l’importo definitivo agli effetti della legge di stabilità.

 

 

 


PARTE IV
Disegno di legge di stabilità 2011 (A.C. 3778): disposizioni di interesse della XII Commissione (Affari sociali)

 


 

Articolo 1, comma 5
(Modalità per l’effettuazione dei tagli dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposti da D.L. n. 78/2010)

 

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico e all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.

 

 

La disposizione concerne il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), taglio pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

La norma consente a ciascuna regione di richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (il FAS, come rimodulato ai sensi Tabella E allegata al disegno di legge in esame, vedi infra comma 11), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria.

 

La norma in esame specifica che sono comunque fatti salvi i diversi criteri di ripartizione delle riduzioni stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 14 comma 2 del decreto legge 78 del 2010 dispone infatti che la riduzione dei trasferimenti deve essere ripartita tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[70].

In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell’anno precedente.

 

Si ricorda che i trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario sono quantificati (nella tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs. 422/1997).

Le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica sono quantificate (nella medesima tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in 800 milioni per l'anno 2011 e in 1.800 milioni per l'anno 2012 (somma quest'ultima che corrisponde allo stanziamento di bilancio operato con la legge finanziaria per il 2010[71]). Infine, il disegno di legge in esame, al comma 6,destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota del Fondo per le aree sottoutilizzatepari a 1.500 milioni di euro per il 2012(vedi infra comma 6).

 

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale si ricorda che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, dispone l'abrogazione del comma 302 dell’art. 1 della legge 244/2007 il quale, con decorrenza 2011 stabiliva la sostituzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale con un incremento della quota regionale di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Le risorse per il trasporto pubblico locale continuano, quindi, ad essere corrisposte secondo la normativa vigente come trasferimenti (anziché essere trasformati in fiscalità) e rientrano perciò – in assenza di esplicita esclusione – nell'ammontare complessivo su cui effettuare i tagli.

 

I trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale sono le risorse per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati delegati alle regioni , con decorrenza 1° giugno 1999, per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Questi trasferimenti, ai sensi del comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 (abrogato dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, primo periodo) sarebbero dovuti essere sostituiti da un incremento della quota della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione già spettante alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 295 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008. Ai sensi del comma 296, infatti, a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione, avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

 

La norma in esame autorizza il CIPE, su richiesta di ciascuna regione, ad escludere dai tagli la quota regionale del trasporto pubblico locale e dell'edilizia sanitaria e indirizzare il taglio sul finanziamento dei Fondi per le aree sottoutilizzate.

 

 

Profili finanziari (commi 5 e 6)

 

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi in esame effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre ascrive alla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, cui i commi in esame fanno esplicitamente riferimento, i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese c. capitale

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Tab. E rimodulazioni

1.000

3.000

4.000

0

0

0

0

0

0

 

Si ricorda che all’aumento degli stanziamenti per il triennio 2011-2013, pari complessivamente, come sopra riportato, a 8 mld, corrisponde una riduzione di pari ammontare degli stanziamenti 2014, esercizio non riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti.

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione di cui al comma 5, modificando le modalità applicative dell’art. 14, comma 2, del DL n. 78/2010 - che ha disposto una riduzione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario pari a 4 mld per il 2011 e a 4,5 mld a decorrere dal 2012 –, prevede che, su richiesta delle singole regioni, il CIPE possa stabilire, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi al trasporto pubblico locale e all’edilizia sanitaria, la riduzione della quota del FAS spettante alle regioni stesse, come rimodulata ai sensi della tabella E.

La relazione afferma in proposito che, trattandosi di compensazioni di tagli di risorse comunque spettanti alle singole regioni interessate, l’operazione non produce effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione afferma altresì che la disposizione di cui al comma 6 - che prevede che una quota, pari a 1,5 mld, delle risorse FAS spettanti alle regioni per l’anno 2012, tenuto conto della rimodulazione disposta ai sensi della tabelle E, sia destinata ad interventi di edilizia sanitaria pubblica – non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda inoltre che, con riferimento alla rimodulazione del FAS operata in tabella E, la Tavola 2.7[72] della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 afferma che essa non modifica gli andamenti tendenziali di finanza pubblica in quanto, si tratta di somme destinate alle regioni, per le quali il patto di stabilità interno prevede un tetto di spesa. In proposito la Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità in esame aggiunge che le spese relative all’utilizzo del FAS dovranno trovare compensazione nella riduzione di altre poste di spesa delle regioni stesse.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in primo luogo che l’effetto del combinato disposto del comma 6 e della rimodulazione del FAS prevista in tabella E sembra tradursi, di fatto, in una riduzione della dimensione dei tagli dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario operati dall’articolo 14, comma 2, del DL n. 78/2010 per il triennio 2011-2013. Infatti la norma prevede che parte dei tagli in questione (quelli relativi ai trasferimenti in materia di trasporto pubblico ed edilizia sanitaria) possano essere sostituiti da riduzioni delle risorse spettanti a ciascuna regione a valere sul FAS, ivi comprese le risorse aggiuntive attribuite alle regioni dalla tabella E: pertanto si produce un effetto di elisione tra l’attribuzione di risorse aggiuntive e il contestuale taglio delle stesse, nella misura che sarebbe stata riferibile, ai sensi del citato DL 78, ai capitoli dei trasferimenti salvaguardati dal comma 6.

Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito all’eventualità che la norma in esame riduca gli effetti di risparmio attesi dal citato DL n. 78, iscritti, dalla relativa relazione tecnica, ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.

In proposito si ricorda che, con riferimento alle regioni, la relazione tecnica al citato provvedimento attribuiva effetti di risparmio ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, non all’articolo 14, comma 2, che ha operato il taglio dei trasferimenti, bensì all’articolo 14, comma 1, che ha definito l’importo del concorso delle regioni alla manovra, nel presupposto che sarebbe stato poi approvato un emendamento volto a inasprire i vincoli del patto di stabilità interno sulla spesa delle regioni in modo da rendere effettivo il concorso delle stesse alla manovra previsto dal comma 1[73]. Tale emendamento non è stato poi introdotto nel testo del DL 78/2010, per cui l’unico strumento normativo attualmente vigente è il taglio dei trasferimenti operato al comma 2. Nel corso dell’esame parlamentare  del citato provvedimento è stato chiarito dal Governo che la riduzione dei trasferimenti “doveva intendersi senz’altro come un contributo al raggiungimento degli obiettivi del patto”[74].

Si osserva tuttavia che il provvedimento in esame dispone un aumento delle risorse spettanti alle regioni, pari a 8 mld in tre anni, al quale non sono attribuiti effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto in ragione dell’impossibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite. Si ricorda che tale impossibilità di utilizzo resta  tuttavia affidata a vincoli del patto ancora da introdurre nell’ordinamento in quanto quelli vigenti, previsti dal DL 112/2008, peraltro limitati al solo esercizio 2011, non risultano idonei a produrre gli effetti aggiuntivi di risparmio fissati dal DL 78/2010.

In merito all’efficacia dei vincoli sulla spesa ai fini dell’irrilevanza sui saldi della dotazione di risorse delle regioni, si richiamano alcune problematiche riguardanti la possibilità per le regioni di utilizzare le risorse aggiuntive loro attribuite in vario modo:

- sulle voci di spesa soggette a vincolo nel caso di capienza di quest’ultimo. In tal caso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi ascritti al patto di stabilità interno, si potrebbe determinare la rinuncia a risparmi ulteriori. Si ricorda infatti che in molti esercizi il comparto delle regioni ha mostrato ampi margini di rispetto del vincolo sulla spesa, che avrebbe consentito quindi spese addizionali a valere sulle risorse aggiuntive[75];

- sulle voci di spesa non soggette a vincolo. Si ricorda infatti che quest’ultimo concerne solo una quota della spesa non sanitaria delle regioni[76];

- sul lato delle entrate escluse dal vincolo.

Con riferimento alle risorse aggiuntive che risultino effettivamente inutilizzabili per effetto dei vincoli del patto sulla spesa, si ricorda infine che l’efficacia degli effetti di risparmio potrebbe non ritenersi assicurata nel lungo periodo: le risorse congelate restano infatti nella disponibilità delle regioni che potrebbero esercitare pressioni crescenti al fine di ottenerne lo sblocco.

 

 


 

Articolo 1, comma 6
(Utilizzo risorse del FAS destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica)

 

6. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.

 

 

Il comma 6 destina ad interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E (cfr infra).

 

L’articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.

 

Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale a partire dal 1999 (articolo 50, comma 1, lett. c), legge n. 448/1998), sono intervenute numerose disposizioni di finanziamento degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo l’articolo 2, comma 246, della medesima legge n. 191/2009 ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finanziato dall’articolo 50, comma 1, della legge n. 448/1998.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

I soggetti beneficiari[77] del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, l’istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati[78] e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[79], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[80], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[81].

 

Il citato articolo 20 della legge n. 67/1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie, dapprima a34.000 miliardi di lire (circa 17,6 miliardi di euro) dall’articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), poi a 20 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lett. n), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 279, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e, da ultimo, a 24 miliardi di euro. dalla legge finanziaria per il 2010.

 

Ai fini dell’attuazione del programma, l’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448/1998 (collegato alla legge finanziaria per il 1999) ha autorizzato la spesa complessiva di 1,893 miliardi di euro (di cui 1.200 miliardi di lire per il 1999, di 1.165 miliardi per il 2000 e di 1.300 miliardi per il 2001), poi incrementata a 2,065 miliardi di euro dall’articolo 4-bis del D.L. n. 450 del 1998 (in particolare, 135 miliardi di lire per il 2000 e di 200 miliardi per il 2001).

Negli anni successivi le risorse destinate all’edilizia sanitaria sono state oggetto di rifinanziamenti (tab. D), definanziamenti (tab. E) e rimodulazioni (tab. F) da parte delle leggi finanziarie:

§       la legge finanziaria 2000 (legge n. 488/1999) ha disposto rifinanziamenti di 551,6 milioni di euro (1.068 miliardi di lire) per il 2000, di 776,8 milioni (1.504 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.422,8 milioni (2.755 miliardi di lire) nel 2002; contemporaneamente la tabella F riduceva le risorse per il 2000 di 237,6 milioni di euro (460 miliardi di lire) e di 307,3 milioni (595 miliardi di lire) per il 2001), spostando 397,7 milioni di euro al 2002 (770 miliardi di lire) e 147,2 milioni (285 miliardi di lire) al 2003 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) con la Tabella D ha assegnato un rifinanziamento pari a 90,9 milioni di euro (176 miliardi di lire) nel 2001, a 922,9 milioni (1.787 miliardi di lire) nel 2002 e a 915,2 milioni (1.772 miliardi di lire) nel 2003; la tabella F ha disposto riduzioni di 413,2 milioni di euro (800 miliardi di lire) nel 2001 e di 1.136,2 milioni (2.200 miliardi di lire) nel 2002, con incremento di 1.032,9 milioni (2.000 miliardi di lire) delle autorizzazioni di spesa del 2003 e di 516,5 milioni (1.000 miliardi di lire) di quelle relative al 2004 e anni seguenti;

§       la legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) alla Tabella F ha ridotto di 707 milioni di euro per il 2002, di 966 milioni di euro per il 2003, di 88 milioni di euro per il 2004, con slittamento complessivo delle risorse (1.761 milioni di euro nel 2005 e anni successivi). Inoltre la Tabella D ha disposto un rifinanziamento di 516 milioni di euro per il 2004, mentre la Tabella E ha previsto un definanziamento di 119 milioni per il 2002, di 104 milioni per il 2003 e di 25 milioni per il 2004;

§       la legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) alla tabella F ha disposto riduzioni di 250 milioni di euro nel 2003, di 250 milioni nel 2004 e di 1.000 milioni nel 2005, che slittano al 2006 ed anni successivi (+1.500 milioni);

§       la legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1.840 milioni di euro per il 2006;

§       la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) alla tabella D ha autorizzato un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2007, mentre la tabella F ha ridotto le risorse nella misura di 100 milioni nel 2005, di 2,7 miliardi nel 2006, di 300 milioni nel 2007, con slittamento (3.100 milioni) al 2008 e anni successivi;

§       la legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) alla tabella E ha autorizzato un definanziamento di 256 per ciascuna annualità 2006-2008, mentre la tabella F ha spostato 60 milioni del 2007 e 2.460 milioni del 2008 al 2009 ed anni successivi (+2.520 milioni); inoltre il comma 316 ha ridotto di 100 milioni le disponibilità relative al 2006;

§       la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1 miliardo di euro per il 2009;

§       la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) alla tabella D ha disposto un rifinanziamento di 1.600 milioni di euro per il 2010;

§       la  legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009)alla tabella D ha disposto per gli anni 2011-2012 un rifinanziamento, rispettivamente, pari a 200 milioni e 1.800 milioni.

 

Nella successiva tavola viene esposto l’ammontare degli stanziamenti di bilancio riferiti all’art. 50, comma 1, lett. c), della legge n. 448/1998, come indicato dalle rispettive tabelle F delle leggi finanziarie a decorrere dal 2003.


(dati in milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fin. 2003

1.500,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2004

3.340,0

 

 

 

 

 

 

Fin. 2005

640,0

700,0

3.100,0

 

 

 

 

Fin. 2006

384,0

384,0

384,0

2.520,0

 

 

 

Fin. 2007

 

784,0

784,0

1.520,0

1.200,0

 

 

Fin. 2008

 

 

784,0

1.520,0

2.800,0

 

 

Fin. 2009

 

 

 

1.174,2

2.126,1

595,8

 

Fin. 2010

 

 

 

 

2.120,3

795,8

1.800,0

 

A seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a 512,3 milioni per il 2012.

 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

La tabella E del d.d.l di stabilità 2011 (A.C. 3778) dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate,chedetermina un incremento dellerelativerisorse per 1 miliardo nel 2011, per 3 miliardi nel 2012, per 4 miliardi nel 2013, con una riduzione compensativa di 8 miliardi nel 2014.

Conseguentemente, rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.C. 3779), le risorse disponibili vengono così a determinarsi:

 

(milioni di euro)

2011

2012

2013

2014 e ss.

BLV

8.073,7

4.137,5

9.900,0

22.805,2

Rimodulazione

+1.000,0

+3.000,0

+4.000,0

-8.000,0

Importi esposti in Tabella E

9.073,0

7.137,5

13.900,0

14.805,2

 

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si ricorda che a partire dal 2003, con la legge n. 289/2002, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

 

L’articolo 18 del D.L. 185/2008 ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su tre Fondi settoriali:

·         Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, sul quale confluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e alla formazione;

·         Fondo infrastrutture, istituito ai sensi del precedente D.L. n. 112/2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 8355), destinato al finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, all’edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all’innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Il Fondo infrastrutture viene ripartito dal CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;

·         Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 7-quinquies, commi 10 e 11, del decreto-legge 5/2009, attraverso una novella all’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008. Nel bilancio dello Stato il Fondo risulta costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al cap. 2836.

 

Con alcune delibere adottate nel marzo 2009, il CIPE ha così assegnato le risorse FAS:

·       per 27 miliardi alle Amministrazioni regionali per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale;

·       per 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra i tre fondi settoriali nei seguenti importi:

-          Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-          Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-          Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

 

La quota regionale

Per quanto concerne la quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali va segnalato che nel 2007 con la delibera n. 166 il CIPE aveva assegnato 28.385 milioni agli interventi di loro competenza. A seguito delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 112 del 2008, con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009 ha rideterminato la quota da assegnare alle amministrazioni regionali nella misura di 27.027 milioni di euro, così ripartiti.

§         per 21.831,5 milioni in favore delle regioni del Mezzogiorno (85%);

§         per 5.195,5 milioni in favore del Centro-Nord (15%).

 

Rispetto all'importo originariamente programmato con la delibera CIPE n. 166, la quota assegnata alle Amministrazioni regionali risulta inferiore di oltre 1,3 miliardi di euro.

La delibera n. 1/2009 indica comunque la possibilità che tali risorse vengano reintegrate nell’importo originario "a partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in un quadro di finanza pubblica più favorevole".

Il riparto regionale è indicato nelle tavole seguenti:

(dati in milioni di euro)

 

 

CIPE 166/07

%

CIPE 1/09

Differenza

MEZZOGIORNO

22.841,5

100,0

21.831,5

-1.009,96

Programmi di interesse strategico regionale

Abruzzo

854,7

4,73

811,1

-43,6

Molise

476,6

2,64

452,3

-24,3

Campania

4.105,5

22,72

3.896,4

-209,1

Puglia

3.271,7

18,11

3.105,1

-166,6

Basilicata

900,3

4,98

854,4

-45,9

Calabria

1.868,4

10,34

1.773,3

-95,1

Sicilia

4.313,5

23,87

4.093,8

-219,7

Sardegna

2.278,5

12,61

2.162,5

-116,0

Progetti strategici di interesse interregionale

Energie rinnovabili e risparmio energetico

814,0

 

772,5

-41,5

Attrattori culturali, naturali e turismo

946,3

 

898,1

-48,2

Obiettivi servizio (premialità)

3.012,0

 

3.012,0

-

 

 

 

CIPE 166/07

%

CIPE 1/09

Differenza

CENTRO-NORD

5.544,0

100,0

5.195,5

-348,5

Programmi di interesse strategico regionale

Piemonte

889,3

16,04

833,4

-55,9

Valle d'Aosta

41,6

0,75

39,0

-2,6

Lombardia

846,6

15,27

793,4

-53,2

Bolzano

85,9

1,55

80,5

-5,4

Trento

57,7

1,04

54,0

-3,7

Veneto

608,7

10,98

570,5

-38,2

Friuli Venezia Giulia

190,2

3,43

178,2

-12

Liguria

342,1

6,17

320,6

-21,5

Emilia Romagna

286,1

5,16

268,1

-18

Toscana

757,3

13,66

709,7

-47,6

Umbria

253,4

4,57

237,4

-16

Marche

240,6

4,34

225,5

-15,1

Lazio

944,7

17,04

885,3

-59,4

 

La delibera n. 1 del 2009 specifica che il Ministero dello sviluppo economico esamina i programmi definiti nell’originario valore stabilito dalla delibera n. 166/2007, collegando l’impegnabilità annua delle somme eccedenti l’assegnazione delle risorse effettuata con la delibera n. 1/2009 (pari a circa 1,3 miliardi di euro) alla sussistenza di maggiori risorse da destinare al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate. Entro 30 giorni dall’esame con esito positivo del programma ricevuto, il Ministero trasmette il programma al CIPE per la relativa presa d’atto.

Con delibera n. 11 del 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano.

Con delibera n. 69 del 31 luglio 2009 il CIPE ha preso atto del programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR – Programma attuativo regionale) della Regione Siciliana.

 

Infine si ricorda che la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009) all’articolo 2, comma 90, ha previsto che le regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, d’intesa con il Governo, possono utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale (delibera CIPE n. 1/2009), nel limite individuato nella delibera di presa d’atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

 

Si segnala peraltro che rispetto al quadro generale delle risorse del FAS il decreto legge n. 78/2010 ha disposto la riduzione lineare del 10 % delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero, la quale ha inciso sul Fondo per complessivi 4.990,7 milioni, di cui 897,1 milioni relativi al 2011, 459,7 milioni al 2012, e 3.633,9 milioni al 2013.

Pertanto, tale riduzione delle risorse FAS dovrà essere “considerata” dal CIPE in sede di riprogrammazione e ripartizione delle risorse tra i fondi settoriali.

 

 



[1]     A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.

[2]     Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468/1978.

[3]     Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L. 133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv. L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.

[4]     Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali somme in “corrispondenti tabelle”.

[5]     Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, concernente le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.

[6]     Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi, infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa deve avere carattere effettivo ed automatico.

[7]     Convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

[8]    Nell’ambito della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata “macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa.

[9]    Si ricorda che il budget economico è stato introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Finora il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).

[10]    Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

[11]   Nella Relazione al disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791) era esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenziava la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non rimodulabile” di ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008. La Tabella metteva in evidenza come l’entità delle spese “rimodulabili” rappresentasse circa il 4% della spesa finale del bilancio dello Stato.

[12]   spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale.

[13]   Si segnala che, oltre alla Missione 34 (Debito pubblico) che comprende il programma Rimborsi del debito statale (pari a circa 209.824 milioni di euro), altre Missioni comprendono quote del rimborso del debito pubblico. Esse sono: la Missione 3 (Relazioni con le autonomie territoriali) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso, nel 2011, pari a 11 milioni; la Missione 7 (Ordine pubblico) nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una quota di rimborso pari a 104 milioni di euro; la Missione 21 (Tutela beni culturali), nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una quota di rimborso pari a 9 milioni; la Missione 28 (Sviluppo territoriale), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una quota di 36 milioni.

 

[14]   Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.

[15] Al Ministero della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X bis, articoli da 47 bis a 47 quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, come ridisegnate dal provvedimento stesso, nonché le strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato DL n. 85 del 2008.

[16]   Si ricorda che presso la Corte Costituzionale sono stati presentati diversi ricorsi riguardanti le disposizioni recate dall’art. 14 del D.L. 78/2010 (Toscana n.97/2010; Provincia autonoma di Bolzano n. 99/2010; Liguria n. 102/2010 e Umbria n. 103/2010)

[17]   A tale proposito, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, si è svolta una riunione, a livello tecnico, in sede di Conferenza Stato-Regione il 13 ottobre 2010, per l'attivazione di un tavolo tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei tagli. La riunione è stata interlocutoria, anche in attesa della definizione delle legge di stabilità 2011.

[18]   I trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario sono quantificati in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (c.d. federalismo amministrativo), tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (art. 9, D.Lgs. 422/1997.

[19]   Le informazioni qui riportate sono state tratte dal Dossier del Servizio Studi n. 373/1, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura - Parte I, 18 luglio 2010

[20]   Articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[21]   La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

[22]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. In particolare, una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di enti del SSN, nell’ambito della ricerca corrente e finalizzata.

[23]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[24]   Legge di contabilità e finanza pubblica.

[25]   Istituiti dall’articolo 10, comma 1, della legge 1 aprile 1999,  n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. In particolare, le regioni, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro interregionale».

[26]   Legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica. Si evidenzia che il riferimento all’articolo 4, comma 3, risulta errato.

[27]   Articolo 48, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326. Ai sensi della disposizione citata, agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) si provvede con le risorse del fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

[28] Articolo 4, comma 1, del D.Lgs.  30 giugno 1993, n. 267, Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai sensi della disposizione l'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

[29]   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[30]   L. 23 dicembre 2009, n. 192, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

[31]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. Autorizzazione articolo 12 della  L. 502/1992.

[32]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. Autorizzazione articolo 1, comma 43, della L.  28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[33]   L’articolo 2, comma 354, recita “Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell’attività dell’assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010”.

[34]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. Autorizzazione D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 267, Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[35]   Capitolo che si istituisce con l’indicato stanziamento, in applicazione dell’articolo 52 della legge 196/2009, in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie dal capitolo 3443, che resta quantificato dalla tabella C della legge di stabilità 2011, per la restante quota di spese rimodulabili

[36]   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

[37]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. Autorizzazione D.P.R. 613/1980.

[38]   Capitolo che si istituisce con l’indicato stanziamento, in applicazione dell’articolo 52 della legge 196/2009, in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie dal capitolo 3457, che resta quantificato dalla tabella C della legge di stabilità 2011, per la restante quota di spese rimodulabili.

[39]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. Autorizzazione D.L. 19 febbraio-2001, n. 17, Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

[40]   Capitolo esposto in Tabella C della legge di stabilità. Autorizzazione articolo 1, comma 2, della  L. 2 dicembre1998, n. 434, Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

[41]   I Capitoli 3458 e 7230 relativi all’AIFA , esposti in tabella C della legge di stabilità. Autorizzazione art. 48, comma 9, D.L. 30settembre -2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[42]   Il capitolo si istituisce l’indicato stanziamento in applicazione dell’articolo 52 della L: 196/2009, in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie dal capitolo 3458, che resta  quantificato dalla tabella C della Legge di stabilità 2011, per la restante quota di spese rimodulabili.

[43]   Per la dimostrazione dell’onere relativo alle competenze fisse si rimanda all’allegato 7 Spese per le competenze fisse al personal.e

[44]   Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.

[45]   Il comma 67 dell’articolo 2 della finanziaria 2010 fissa il livello di finanziamento del SSN per gli anni 2010 e 2011.

[46]   Decreto interministeriale 25 novembre 2009.

[47]   Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65 – assegni ai nuclei familiari/ art. 66 – assegni di maternità); Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 33 – agevolazione ai genitori di persone con hadicap grave); Legge 23 dicembre 2001, n. 448 (art. 39 – indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major).

[48]   Si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-bis , comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del D.L. 78/2009 nella parte in cui si applica alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[49]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità.

[50]   Capitolo che si conserva per memoria e stanziamento che si elimina per cessazione dell’onere di cui all’articolo 2, comma 102 della L. 191/2009 (finanziaria 2010), in cui il Fondo per le non autosufficienze di cui all’ articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2010.

[51]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. la variazione proposta è in relazione all’applicazione dell’articolo 14, comma 2 della legge 78/2010, in cui le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

[52]   Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[53] In: Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Le risorse finanziarie del Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2010 e del Fondo per le non autosufficienze, settembre 2010, www.regioni.it

[54]   Variazione proposta in relazione alle effettive esigenze connesse con il finanziamento della spesa sanitaria corrente determinate dal riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

[55]   Vedi articolo 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[56]   Variazione che si apporta in relazione alle stime del gettito.

[57]   Capitolo che si istituisce con l’indicato stanziamento in applicazione dell’articolo 22, comma 6, del D.L. n. 78/2009, recante provvedimenti anticrisi, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2009.

[58]    Effetto articolo 11, comma 15 del D.L. 78/2010, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

[59]   Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità. La variazione proposta è in relazione all’applicazione dell’articolo 14, comma 2 della legge 78/2010, in cui le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. I 236 milioni di euro indicati includono anche i 10 milioni appartenenti alle disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (Fondo Letta), destinati al Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (al proposito Servizio Studi – Dipartimento Bilancio, Utilizzo del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili :Schema di D.P.C.M. n. 195 (art. 2, comma 250, L. 191/2009), Documentazione per l’esame di atti del Governo n.174, 11 marzo 2010).

[60]   Capitolo conservato per memoria e stanziamento eliminato, non prevedendosi, in atto, spese per tale titolo. Si ricorda che l’art. 81 del d.l. n. 112 del 2008, ha istituito un «fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti» (comma 29), stabilendo le modalità con le quali è finanziato (comma 30) e disponendo, «in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste», che «è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati» ai sensi del comma 33 di detta norma, «una carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato». L’art. 11 del Decreto direttoriale 16 settembre 2008, recante i criteri e modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che le risorse finanziarie del Fondo, attuali e future, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.

[61]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. La variazione proposta è in relazione all’applicazione dell’articolo 14, comma 2 della legge 78/2010, in cui le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

[62]   Spesa obbligatoria. Il capitolo istituisce l’indicato stanziamento in applicazione dell’articolo 52, comma 1,  della L: 196/2009, in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie dal capitolo 1597, che resta  quantificato dalla tabella C della Legge di stabilità 2011, per la restante quota di spese rimodulabili.

[63]   Spesa rimodulabile.

[64]   Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità. La variazione proposta è in relazione all’applicazione dell’articolo 14, comma 2 della legge 78/2010, in cui le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

[65]   Corte Costituzionale, sentenza n. 306 del 29 luglio 2008.

[66]   Di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

[67]   Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

[68]   Corte Costituzionale, sentenza n.11 del 14 gennaio 2009.

[69]   L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[70]    A tale proposito, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, si è svolta una riunione, a livello tecnico, in sede di Conferenza Stato-Regione il 13 ottobre 2010, per l'attivazione di un tavolo tecnico per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei tagli. La riunione è stata interlocutoria, anche in attesa della definizione delle legge di stabilità 2011.

[71]   La somma di 1800 milioni di euro per il 2012, corrisponde allo stanziamento a legislazione vigente effettuato in Tabella D della legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 246, della legge n. 191/2009).

[72]   Cfr. la nota n. 1 della Tavola.

[73]   Tale presupposto risulta esplicitato nella Nota del 17 giugno 2010, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato.

[74]   Cfr. la citata Nota del 17 giugno 2010.

[75]   Anche negli esercizi in cui il vincolo si dimostra stringente per il comparto delle regioni nel suo complesso, con assenza di margini di rispetto del vincolo, si verificano comunque a livello delle singole regioni casi in cui sussiste un margine di rispetto del vincolo, che consentirebbe quindi la spesa delle risorse aggiuntive attribuite.

[76]   La Corte dei conti (Cfr. il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica del maggio 2010, pag 87 e seguenti) indica tale quota, riferita ai pagamenti, nel 92 per cento per il 2008 e nell’84,8 per cento per il 2009.

[77]    L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[78]    Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[79]    Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[80]    Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[81]    Cfr. l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).