Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - A.C. 2505 - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2505/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 285    Progressivo: 1
Data: 25/06/2010
Descrittori:
COOPERATIVE   GIOVANI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

25 giugno 2010

 

[n. 285/1]

Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

A.C. 2505

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2505

Titolo

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

Data approvazione in Commissione

24 giugno 2010

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame (A.C. 2505), assunto come testo base il 17 giugno scorso, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, detta norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.

Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento e delle principali modifiche ad esso apportate nel corso dell’esame in sede referente.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli. Sul testo originario del provvedimento trasmesso alla Camera si era già espressa favorevolmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili. Nel corso dell’esame presso le commissioni riunite I e XII è stato inserito, quale scopo ulteriore della nuova disciplina, quello di promuovere azioni dirette al raggiungimento degli obbiettivi della legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni per il proprio ambito di competenza. L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni, caratterizzata dal perseguimento, per statuto, di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. E’ il dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri – formulazione così modificata nel corso dell’esame in sede referente –, denominato di seguito “Dipartimento”, che si avvale della collaborazione delle comunità giovanili, nella promozione di specifiche iniziative. Con una modifica apportata nella fase emendativa viene precisato che non sono considerati comunità giovanili i soggetti indicati dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383[1]. L’articolo 3 destina a compiti di comunicazione ricerca e informazione del Dipartimento nonché a finalità proprie delle comunità giovanili parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel corso dell’esame in sede referente è stato precisato che il sopracitato Fondo è destinato alle indicate finalità per una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dall’entrata in vigore della legge, ed al 10 per cento per gli anni successivi. L’articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell’Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, che ha sede presso il Dipartimento, è presieduto dal Ministro della gioventù o da un suo delegato, è composto da 16 membri dei quali sono previste le modalità di designazione e al cui funzionamento si provvede con le risorse disponibili presso il citato Dipartimento. Esso svolge compiti di promozione di studi e di ricerche, sostegno di iniziative di formazione ed aggiornamento, promozione di progetti sperimentali e di scambi di conoscenze. Esso provvede anche ad elaborare una relazione annuale al Ministro della gioventù sull’attività svolta, e si coordina con gli osservatori regionali, ove istituiti. Le norme di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio verranno definite, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, da un decreto di natura non regolamentare - la natura dell’atto è stata così definita per effetto delle modifiche approvate in corso d’esame - del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997. L’articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l’iscrizione in tale registro, istituito presso il dipartimento della gioventù, condizione necessaria per l’accesso delle medesime comunità ai benefici di cui all’articolo 3 del provvedimento e al Capo III della legge n. 383/2000². Vengono stabiliti alcuni requisiti necessari per l’iscrizione – a domanda – nel registro ed alcuni obblighi a carico delle comunità iscritte. L’articolo 6 detta le disposizioni finali  rimettendo ad un decreto del Ministro della gioventù, previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili e  prevedendo la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Nel corso dell’esame presso le commissioni riunite è stata approvata una modifica relativa alla trasmissione annuale al Parlamento, dal Ministro della gioventù, di una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’esame, in sede referente, dei due progetti di legge (A.C. 2505 e A.C. 1151) è iniziato, presso le Commissioni riunite I e XII il 9 febbraio 2010 (relatrice per la I, On.le Lorenzin, per la XII On.le De Nichilo Rizzoli), per concludersi, con la votazione del mandato alle relatrici, il 24 giugno scorso. Nel complesso, all’esame del provvedimento sono state dedicate 5 sedute. Il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell’Aula a partire dal prossimo 28 giugno.

Il disegno di legge del Governo, A.C. 2505, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 giugno.

Nel corso dell’esame presso le c riunite si sono altresì svolte una serie di audizioni informali. In particolare sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Modavi), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché il professor Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul testo del provvedimento si sono espresse, in sede consultiva, la II e la XIII Commissione, il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. La V commissione bilancio, pur avendo avviato iniziato l’esame in sede consultiva, non l’ha ancora concluso con l’approvazione di un parere - alla data di stesura della presente scheda -.

Venendo, più specificamente, al contenuto dei pareri espressi, va ricordato che la II Commissione giustizia e la XIII Commissione hanno espresso un parere favorevole con un’osservazione. Mentre la II Commissione ha formulato una serie di rilievi tra i quali l’eccessiva complessità dell’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro, la XIII Commissione ha suggerito l’integrazione delle finalità delle comunità giovanili con la previsione dello svolgimento di attività tese alla valorizzazione del mondo agricolo.

Il Comitato per la legislazione ha poi sottolineato alcune criticità sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione nonché sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

Infine, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere contrario sul disegno di legge, ritenendo che la materia disciplinata rientri nella competenza legislativa delle regioni.

I rilievi contenuti nei pareri - come evidenziato dalle relatrici nella seduta del 24 giugno scorso – potranno essere oggetto di specifiche valutazioni nel corso dell’esame in Assemblea del provvedimento.

 

 

 


 

___________________________________________

² Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni

 



[1] Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Si tratta dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e di categoria e di tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.