Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili - A.C. 2505 - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 285 Progressivo: 1 | ||
Data: | 25/06/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
25 giugno 2010 |
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[n. 285/1] |
Riconoscimento e sostegno alle comunità giovaniliA.C. 2505Elementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
2505 |
Titolo |
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili |
Data approvazione in Commissione |
24 giugno 2010 |
Il disegno di legge in esame (A.C. 2505), assunto come testo base il 17 giugno scorso, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, detta norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e disciplinando i principali aspetti di esse.
Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento e delle principali modifiche ad esso apportate nel corso dell’esame in sede referente.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli. Sul testo originario del
provvedimento trasmesso alla Camera si era già espressa favorevolmente
L’articolo 1 qualifica le finalità e l’oggetto del provvedimento, diretto, anche in attuazione della
Costituzione, a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione,
il sostegno delle comunità giovanili. Nel corso dell’esame presso le
commissioni riunite I e XII è stato inserito, quale scopo ulteriore della nuova disciplina, quello di promuovere azioni
dirette al raggiungimento degli obbiettivi della legge da parte delle regioni,
delle province e dei comuni per il proprio ambito di competenza. L’articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini
di lucro, di persone di età comunque non superiore a trentacinque anni,
caratterizzata dal perseguimento, per
statuto, di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. E’ il
dipartimento della gioventù della
Presidenza del Consiglio dei ministri – formulazione così modificata nel
corso dell’esame in sede referente –, denominato di seguito “Dipartimento”, che si avvale della
collaborazione delle comunità giovanili, nella promozione di specifiche
iniziative. Con una modifica apportata nella fase emendativa viene precisato
che non sono considerati comunità
giovanili i soggetti indicati dal comma
2 dell’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383[1].
L’articolo 3 destina a compiti di comunicazione ricerca e
informazione del Dipartimento nonché a finalità
proprie delle comunità giovanili parte delle risorse del Fondo nazionale per le
comunità giovanili, già istituito presso
L’esame, in sede referente, dei due progetti di legge (A.C.
2505 e A.C. 1151) è iniziato, presso le
Commissioni riunite I e XII il 9 febbraio 2010 (relatrice per
Il disegno di legge del Governo, A.C. 2505, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 giugno.
Nel corso dell’esame presso le c riunite si sono altresì svolte una serie di audizioni informali. In particolare sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Forum Nazionale dei Giovani, del Movimento delle associazioni di volontariato italiano, protezione civile, servizi sociali (Modavi), di Alleanza sportiva italiana (ASI), dei Pionieri della Croce Rossa Italiana, dell'Associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI), dell'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI), nonché il professor Andrea Pertici, professore associato di istituzioni di diritto pubblico.
Sul testo del provvedimento si sono espresse, in sede
consultiva,
Venendo, più specificamente, al contenuto dei pareri
espressi, va ricordato che
Il Comitato per la legislazione ha poi sottolineato alcune criticità sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione nonché sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.
Infine,
I rilievi contenuti nei pareri - come evidenziato dalle relatrici nella seduta del 24 giugno scorso – potranno essere oggetto di specifiche valutazioni nel corso dell’esame in Assemblea del provvedimento.
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² Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni
[1] Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Si tratta dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e di categoria e di tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.