Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Prevenzione del randagismo A.C. 1172 e abb. - testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 1172/XVI   AC N. 1379/XVI
AC N. 1236/XVI   AC N. 1370/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 149    Progressivo: 1
Data: 30/04/2009
Descrittori:
ANIMALI RANDAGI   CANI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Prevenzione del randagismo

A.C. 1172 ed abb.

Testo a fronte

n. 149/1

 

30 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

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File: AS0078b.doc


 

Testo a fronte tra la legge 14 agosto 1991, n. 281 e le proposte di legge nn. 1172, 1236, 1319 e 2359

Legge 281/91

AC 1172

AC 1236

AC 1319

AC 2359

 

 

 

Articolo 1.

 

Art. 1
Principi generali

Art. 1
Obiettivi generali e trattamento dei cani.

 

Art. 1
Principi generali

 

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

 

 

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela e il benessere degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale».

 

 

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato disciplina i livelli essenziali per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

 

 

 

 

a) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;

 

 

 

 

b) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà;

 

 

 

 

c) l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;

 

 

 

 

d) l'istituzione delle case famiglia per cani ai sensi dell'articolo 2-ter;

 

 

 

 

e) la responsabilizza-zione collettiva nei confronti degli animali».

 

 

 

 

 

 

Articolo 2

 

 

 

 

Art. 1-bis
Definizioni.

 

 

 

 

1. Per animale di affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

 

 

 

 

2. Per associazioni animaliste o protezioniste si intendono gli enti e le associazioni che hanno come loro scopo principale la cura, l'allevamento, la tutela e la protezione degli animali e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o, comunque, individuate dal decreto previsto dall'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

 

 

 

 

3. Per sistema elettronico di identificazione si intende il trasponditore previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

 

 

 

 

4. Per animale randagio si intende ogni animale di affezione non iscritto all'anagrafe canina e felina, senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 1.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 281 del 1991)

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

 

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

 

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite è effettuato, mediante sterilizzazione chirurgica, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e presso le strutture veterinarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese alle strutture veterinarie autorizzate delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

1. La gestione e il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la sterilizzazione sono effettuati, tenuto conto del progresso scientifico, dai comuni, in convenzione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o con gli ambulatori veterinari privati. I proprietari o i detentori possono ricorrere, a proprie spese, fermo restando quanto previsto agli articoli 2-bis e 2-ter, agli ambulatori veterinari autorizzati del comune, delle società cinofile, delle associazioni animaliste o protezioniste o di privati. I proprietari o detentori che non provvedono a sterilizzare il proprio animale sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di 300 euro.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dai medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

 

Segue art. 1, co. 2.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina l'ammontare della quota detraibile delle spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri;

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina.

 

 

 

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

 

3. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere soppressi.

2. I cani randagi o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere soppressi, se non nei casi previsti dal comma 6 del presente articolo.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi, fatti salvi i casi in cui sussistono comprovati, concreti e specifici elementi di pericolosità, certificati con ordinanza del sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento e sentito il parere dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o dei medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. La soppressione avviene tramite iniezione letale indolore.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

 

4. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani randagi o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.

 

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti catturati e identificati mediante tatuaggio o microprocessore sono restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento;

5. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento.

4. I cani randagi, regolarmente tatuati o muniti di sistema elettronico di identificazione, sono restituiti al proprietario o al detentore.

 

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani vaganti non identificati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni, essi possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, alle case famiglia per cani di cui all'articolo 2-ter o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi, altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie;

6. I cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previ sterilizzazione chirurgica, secondo le modalità indicate al comma 1, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie.

5. I cani randagi non tatuati e privi di sistema elettronico di identificazione, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati o muniti di sistema elettronico di identificazione a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o degli ambulatori veterinari privati convenzionati con i comuni; se non reclamati entro il termine di venti giorni, gli animali devono essere sterilizzati e sottoposti a trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili e possono essere ceduti a privati che diano garanzia di assicurarne il benessere e il buon trattamento o alle associazioni animaliste o protezioniste.

 

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

 

7. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità.

6. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

 

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

 

8. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

7. È vietato a chiunque maltrattare gli animali randagi.

 

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

 

9. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio o dalle strutture veterinarie private convenzionate e riammessi nel loro gruppo.

8. I gatti randagi devono essere sterilizzati dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale o dagli ambulatori veterinari privati convenzionati con i comuni e riammessi nel loro gruppo.

 

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

 

10. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. La soppressione deve avvenire con metodi eutanasici esclusivamente ad opera di un medico veterinario.

 

 

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi registri regionali, o che sono riconosciuti enti morali, possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

9. Le associazioni animaliste o protezioniste e i privati cittadini possono, d'intesa con il comune di appartenenza, avere in gestione le colonie di gatti randagi, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza e di benessere.

 

 

 

 

10. Le convenzioni per la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere concluse prioritariamente con le associazioni o gli enti aventi finalità di protezione degli animali e, tra questi, a quelli che promuovono e realizzano programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali o di addestramento all'assistenza di persone diversamente abili. Solo in assenza di disponibilità delle predette associazioni o enti le strutture possono essere affidate a privati o ad altri enti.

 

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

 

12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale. Le prestazioni veterinarie sugli animali ricoverati sono prestate dalle strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono sottoposte periodicamente a controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. I loro responsabili sono tenuti, per gli effetti dell'articolo 361 del codice penale, a denunciare all'autorità giudiziaria, o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del medesimo codice e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e ogni altro reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

 

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

 

13. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, subordinatamente alla necessità di accogliere prioritariamente i cani senza proprietario e quelli vaganti catturati, e garantiscono il servizio di pronto soccorso presso le strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1».

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso».

 

 

 

Segue art. 1, co.2

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è, in sede di prima attuazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

Segue art. 1, co. 1, lette c)

12-bis. I cani morsicatori di proprietà di privati devono essere segnalati e sottoposti a un programma di riabilitazione comportamentale, che deve essere superato con successo, pena la detenzione nel canile sotto la tutela di personale esperto. Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente comma, i proprietari o i detentori dei cani morsicatori, possono ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori, a medici veterinari autorizzati delle società protettrici degli animali e di privati.

 

 

 

 

Articolo 4

Art. 2-bis
Spese veterinarie sostenute da non abbienti.

 

 

 

 

1. Al fine di garantire a tutti la facoltà di tenere presso di sé un animale di affezione e, al contempo, di concorrere alla limitazione del fenomeno del randagismo e al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, chiunque si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, ha diritto di usufruire gratuitamente dei servizi veterinari prestati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o da veterinari privati convenzionati con il comune, ivi comprese le vaccinazioni e la sterilizzazione, e della procedura di iscrizione all'anagrafe canina e felina.

 

 

 

 

Segue art. 4, co. 1, p. 2

 

 

 

 

Art. 2-ter
Misure di incentivazione all’adozione di cani e gatti randagi.

 

 

 

 

1. Chiunque prenda in affidamento un cane o un gatto custodito in una delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 ha diritto di usufruire gratuitamente, per quell'animale e per tutta la sua vita, dei servizi veterinari prestati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o da veterinari privati convenzionati con il comune, ivi comprese le vaccinazioni e la sterilizzazione, e della procedura di iscrizione all'anagrafe canina e felina.

 

 

 

 

Segue art. 4, co. 1, p. 4

 

 

Articolo 2.
(Identificazione dei cani)

Articolo 2.

Art. 2-quinquies
Anagrafe canica e felina nazionale.

 

 

 

 

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita l'anagrafe canina e felina nazionale che raccoglie i dati di tutte le anagrafi canine e feline territoriali.

 

 

Art. 2-bis.
Identificazione dei cani.

Art. 2-bis.
Identificazione dei cani.

Segue art. 4, co. 1, p. 3

Art. 2-quater
Iscrizione all’anagrafe canina e felina.

 

 

1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.

1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, è obbligatoria.

1. Ogni cane e gatto deve essere iscritto all'anagrafe canina e felina e munito del sistema elettronico di identificazione.

 

 

2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.

2. Non è consentito possedere, acquistare, ricevere o fare commercio di cani o gatti non iscritti all'anagrafe canina e felina o privi del sistema elettronico di identificazione. I cani non possono essere allontanati dalla madre prima dei sessanta giorni di età e comunque senza essere stati regolarmente vaccinati. Gatti e furetti non possono essere allontanati dalla madre prima dei quarantacinque giorni di età e comunque senza essere stati regolarmente vaccinati. Gli animali provenienti da altri Paesi possono essere importati solo dopo il quarto mese di vita e devono comunque essere regolarmente vaccinati.

 

 

3. L'apposizione del microprocessore è di stretta pertinenza del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o del medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione.

3. L'apposizione del microprocessore è praticata esclusivamente dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista, secondo le modalità previste dalla regione».

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3.
Istituzione di case famiglia per cani

 

 

 

 

Art. 2-ter.
Case famiglia per cani.

 

 

 

 

1. Qualsiasi cittadino che intende adottare cani, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, nel numero minimo di tre e massimo di dieci, può richiedere al comune di residenza l'iscrizione all'elenco comunale delle case famiglia per cani.

 

 

 

 

2. Il richiedente, all'atto della domanda, deve specificare il numero di cani che intende adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, e allegare una dichiarazione di conformità degli spazi e dei locali disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), nonché di accettazione delle condizioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3.

 

 

 

 

3. Il comune, previa verifica da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali dell'idoneità del richiedente valutata con riferimento alla conoscenza della corretta detenzione degli animali e degli obblighi cui i proprietari devono attenersi ai sensi della normativa vigente in materia, iscrive il richiedente medesimo nell'elenco delle case famiglia per cani del proprio territorio di competenza e provvede a contattare la casa famiglia prescelta ai fini del comma 5 dell'articolo 2, senza nessun obbligo di affido per il titolare, tranne nel caso in cui la struttura abbia superato la capacità di cui alla lettera a) del comma 5 all'articolo 3.

 

 

 

 

4. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corre-sponsione economica. Essa tuttavia dà il diritto, sulla base di un programma annuale predisposto dal comune, ad accedere a buoni sconto per l'acquisto di prodotti alimentari e per visite e cure veterinarie gratuite anche con studi medici veterinari privati convenzionati con il comu-ne stesso.

 

 

 

 

5. Il titolare di una casa famiglia per cani è autorizzato a tenere in custodia a pagamento cani di proprietà di terzi, nella misura massima del 50 per cento della disponibilità di cui al comma 1, previa iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

 

 

6. Il comune può revocare la titolarità di una casa famiglia per cani qualora a seguito di un controllo risultino omesse le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o accertate le violazioni previste dall'articolo 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4.
Documento di identità

 

 

 

 

Art. 2-quater.
Libretto d’identità.

 

 

 

 

1. All'atto dell'identificazione e della registrazione all'anagrafe canina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i medici veterinari accreditati rilasciano un libretto d'identità, recante i dati dell'animale e del proprietario, che è utilizzato anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale e che contiene le informazioni sulla corretta detenzione e sugli obblighi cui i proprietari dei cani devono attenersi.

 

 

 

 

2. Il libretto d'identità deve essere conservato anche in caso di passaggio di proprietà del cane e rappresenta l'unico documento ufficiale attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina.

 

 

 

 

3. Qualsiasi cittadino che intende acquistare o essere affidatario di un cane è tenuto alla compilazione del modulo di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 

 

 

4. I cani non possono essere intestati a cittadini che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

 

 

 

 

Segue art. 4, co. 2

2. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo modificata dalla presente legge, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5.
Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani nei luoghi pubblici e privati

 

Segue art. 4, co. 1, p. 5

 

 

Art. 2-quinquies. -
Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati.

 

Art. 2-sexies.
Accesso alle spiagge
.

 

 

 

1. Le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i servizi di trasporto pubblico e privato non possono vietare l'ingresso ai cani salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e previo pagamento del titolo d'ingresso ove previsto. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette.

 

1. I comuni devono identificare i tratti delle spiagge demaniali ove sia consentito l'accesso dei cani al seguito dei proprietari, stabilen-done i limiti e le modalità.

 

 

2. Le capitanerie di porto, le regioni e i comuni consentono l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 6.
Competenze delle regioni

Articolo 3.

Articolo 5.

Articolo 2.
Modifiche all’articolo 3 della legge 281 del 1991

Art. 3
Competenze delle regioni.

Art. 3
Competenze delle regioni.

Art. 3
Competenze delle regioni.

Art. 3
Competenze delle regioni.

Art. 3
Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, adeguano le proprie leggi in materia di randagismo e predi-spongono i modelli dei libretti d'identità, ai sensi dell'articolo 2-quater.

 

1. Le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina e felina presso i comuni o le aziende sanitarie locali, le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, nonché, in attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, la procedura per l'impianto sottocutaneo del sistema elettronico di identificazione.

 

 

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe da effettuarsi entro trenta giorni dalla nascita o dall’inizio della detenzione, mediante l’impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo.

 

 

1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microprocessore con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 3.

2. Le regioni devono provvedere affinché, entro il 3 luglio 2012, tutti i cani iscritti all'anagrafe canina, ancorché già con sigla di riconoscimento impressa mediante tatuaggio, siano muniti del sistema elettronico di identificazione previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

1-bis. L'apposizione del microprocessore di cui al comma 1 è effettuata dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

4. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, il risanamento dei canili comunali che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario", in relazione alle esigenze territoriali e al tipo di prestazioni, e che garantiscono le seguenti funzioni:

a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio;

b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati;

c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118;

d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

e) osservatorio epidemio-logico;

f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione.

5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei seguenti criteri minimi di vivibilità delle medesime strutture:

a) numero massimo di 200 cani per struttura;

b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati per cane e di 5 metri quadrati per ogni cane in aggiunta;

c) predisposizione obbliga-toria di spazi esterni adeguati;

d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni;

e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali;

f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tale fine;

g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10.

6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario o l'ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente.

 

4. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili e gattili comunali e la costruzione dei canili o gattili pubblici. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita e di benessere per gli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario del comune attraverso un veterinario nominato responsabile sanitario o i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali con le modalità indicate al comma 11 dell'articolo 2. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

 

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

9. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili della specifica area delle aziende sanitarie locali costituita ai sensi del comma 7 e sentite le associazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

 

5. Le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste o protezioniste che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo e per l'attuazione delle misure di sterilizzazione e di incentivazione delle adozioni degli animali ospitati nei canili e gattili.

 

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

10. Il programma di cui al comma 9 prevede interventi riguardanti:

 

6. Il programma di cui al comma 5 prevede interventi riguardanti:

 

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili;

 

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

 

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro habitat;

 

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali;

 

 

c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle Forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali.

 

c) programmi di cattura, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio degli animali randagi presenti sul territorio anche con il ricorso all'ausilio delle guardie particolari giurate delle associazioni animaliste o protezioniste.

 

 

8. La legge regionale determina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, subordinando comunque la ripartizione dei fondi all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani nonché all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa.

 

 

 

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

 

7. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

 

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

12. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni destinano una somma pari al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina e, previo controllo sull'attività svolta, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

 

8. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza, con priorità per gli interventi di sterilizzazione e di incentivazione delle adozioni degli animali ospitati nei canili e gattili.

 

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

 

9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

 

 

7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-quinquies, nonché per la concessione e per il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie locali con responsabilità di azione sull'applicazione delle normative in materia di randagismo, di animali di affezione e sinantropi, di benessere e protezione degli animali.

 

 

 

 

3. Al trattamento dei dati previsti dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

 

 

 

 

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con propri decreti, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione di cui all'articolo 2-bis, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e l'interoperabilità delle anagrafi canine con la banca dati canina nazionale.

 

 

 

 

 

 

3. Le regioni provvedono a trasmettere i dati delle singole anagrafi canine e feline regionali all'anagrafe canina e felina nazionale di cui all'articolo 2-quinquies.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 7.
Competenze dei comuni

 

 

Articolo 3.
Modifiche all’articolo 4 della legge 281 del 1991

Art. 4
Competenze dei comuni.

Art. 4
Competenze dei comuni.

 

 

Art. 4
Competenze dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di “canile sanitario” o di “ospedale veterinario” ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

 

 

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione da effettuare presso strutture o medici veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, hanno l’obbligo di provvedere alla realizzazione di almeno un canile comunale o convenzionato nel rispetto dei rincipi della presente legge e ricorrendo, ai fini della realizzazione, anche a operazioni di project financing. I comuni cono popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti possono, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, costituire consorzi per la realizzazione e per la gestione in forma associata dei canili di cui al periodo precedente. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

 

 

 

 

1-bis. I comuni che non dispongono di un servizio di cattura dei cani randagi, hanno l’obbligo, avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6, di provvedere all’istituzione di tale servizio comunale o convenzionato con il servizio veterinario pubblico o con le associazioni di liberi professionisti, in conformità alle preminenti necessità comunali.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.

2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla costruzione di strutture di ricovero per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e seguenti dell’articolo 3 e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

 

 

 

 

3. I comuni, singoli o associati, adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.

 

 

2-bis. Le somme erogate dai comuni alle società o alle associazioni esercenti dei canili per ogni animale, ed equivalenti alla cifra giornaliera necessaria per il mantenimento alimentare dell’animale, in caso di adozione da parte di privati cittadini sono trasferite in capo a questi ultimi per la durata di un anno a partire dalla data dell’adozione.

 

 

4. I comuni, singoli o associati, prevedono formule assicurative per garantire l’assistenza veterinaria di base».

 

 

2-ter. In caso di presenza nel nucleo familiare adottante dell’animale di una persona disabile, il contributo previsto dal comma 2-bis, è incrementato di una misura pari al doppio della cifra erogata.

 

Art. 8.
Competenze dei servizi veterinari

 

 

 

 

Art. 4-bis
Competenze dei servizi veterinari.

 

 

 

 

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali:

 

 

 

 

a) sono preposti alla gestione dell’anagrafe canina e dei canili sanitari o degli ospedali veterinari;

 

 

 

 

b) garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso per ventiquattro ore al giorno;

 

 

 

 

c) provvedono ad attuare quanto previsto all’articolo 1, comma 1-bis, lettera d);

 

 

 

 

d) esercitano la vigilanza sulle strutture ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-quinquies;

 

 

 

 

e) partecipano ai program-mi di prevenzione del randagismo e di educa-zione sanitaria;

 

 

 

 

f) effettuano controlli periodici nei rifugi anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla regione».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9.
(Sanzioni)

 

Articolo 6.

Articolo 4.
(Modifiche all’articolo 5 della legge 281 del 1991)

Art. 5
Sanzioni.

Art. 5
Sanzioni.

 

Art. 5
Sanzioni.

Art. 5
Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui agli articoli 2 e 2-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300.

 

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

2. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque fa commercio di cani o di gatti, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

 

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane o gatto all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 300 euro.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 affluiscono alle entrate dell’ente locale e sono utilizzate ai fini dell’attuazione della presente legge».

 

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio o all’impianto del sistema elettronico di identificazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 150 euro.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe canina, omette di applicare il microprocessore di identificazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

 

 

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 20.000 euro.

4. Chiunque fa commercio di cani o di gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.

 

 

 

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

Articolo 10.
(Cimiteri per animali di affezione)

 

 

 

 

Art. 5-bis
Cimiteri per animali di affezione.

 

 

 

 

1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile.

 

 

 

 

2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

 

 

 

 

3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei rincipi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

 

 

 

 

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, in attesa dell’emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 11.
(Imposta)

 

 

 

 

Art. 5-ter
Imposta.

 

 

 

 

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale annuale di euro 20.

 

 

 

 

2. L’acquisto di un cane per il quale risulta già assolta l’imposta di cui al comma 1 non dà luogo a nuove imposizioni nell’anno di riferimento.

 

 

 

 

3. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 1:

 

 

 

 

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;

 

 

 

 

b) i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l’imposta in altri comuni;

 

 

 

 

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento;

 

 

 

 

d) i cani adibiti ai servizi dell’Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

 

 

 

 

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche, senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi;

 

 

 

 

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni;

 

 

 

 

g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.

 

 

 

 

4. I comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell’imposta di cui al comma 1».

 

 

 

Art. 7
Abrogazione di norme.

 

 

 

 

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8
Istituzione del fondo per l’attuazione della legge.

 

 

 

 

1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

 

 

 

 

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 12.
(Copertura finanziaria)

 

 

Articolo 5.
(Modifiche all’articolo 9 della legge 281 del 1991)

Art. 9
Copertura finanziaria.

Art. 9
Copertura finanziaria.

 

 

Art. 9
Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

1. Agli oneri posti a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse a tale fine stanziate dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434.

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, mediante l'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

 

2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.

 

 

2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni, sulle province autonome di Trento e di Bolzano e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Segue art. 1, co. 3

 

Art. 7

 

 

3. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalla seguente:

«c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo stabilito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi comprese le spese per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore e per l'iscrizione alle relative anagrafi degli animali;».

 

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) le spese veterinarie, per la parte che eccede 150 euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese».