Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento - A.C. 2350-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2350-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 186    Progressivo: 1
Data: 03/03/2011
Descrittori:
FARMACOLOGIA E TERAPIA   MALATI
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

3 marzo 2011

 

n. 186/1

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento

A.C. 2350-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2350-A

Titolo

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Data approvazione in Commissione

1° marzo 2011

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame (A.C. 2350), del quale la XII Commissione affari sociali ha concluso l’esame il 1° marzo, con la votazione del mandato al relatore, si compone di 9 articoli. Nel corso dell’esame in sede referente sono state approvate diverse modifiche al testo del provvedimento. Sono state anche recepite alcune condizioni apposte ai pareri di competenza dalla I e dalla V Commissione.

L’articolo 1 sancisce i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario a cui nessuno può essere obbligato se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Viene sancito anche il diritto dei pazienti terminali ad essere assistiti mediante un’adeguata terapia del dolore, disposizione inserita in forza di una modifica approvata in commissione.  

L’articolo 2 disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, quale presupposto di ogni trattamento sanitario, preceduto da una corretta informazione medica. Esso viene esplicitato in un documento firmato dal paziente ed è sempre revocabile. Viene fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Vengono richiamati gli istituti previsti dal codice civile per i soggetti giuridicamente incapaci. Viene inoltre esclusa la necessità del consenso informato nel caso di pericolo per la vita della persona in stato di incapacità di intendere e di volere per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

L’articolo 3 delineale caratteristiche essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento in cui il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, l’alimentazione e l’idratazione, che devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui esse non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Tale eccezione è stata inserita in forza di una modifica approvata in commissione. La dichiarazione assume rilievo in presenza dell’incapacità permanente del soggetto a comprendere le informazioni sul trattamento sanitario e ad assumere le decisioni che lo riguardano.

L’articolo 4 disciplina la forma e la durata della dichiarazione anticipata di trattamento. Le dichiarazioni non sono obbligatorie e sono redatte in forma scritta con atto sottoscritto dal soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere; esse sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale, che contestualmente le sottoscrive. Eventuali dichiarazioni o orientamenti espressi in forme diverse sono prive di valore: tale previsione è stata inserita in forza di una modifica approvata in commissione. La validità delle dichiarazioni anticipate è fissata in cinque anni; esse sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. In ogni caso esse non si applicano in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato.

L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame in commissione,qualifica come livello essenziale di assistenza l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo, assicurata mediante prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari. Viene rimessa al Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di linee guida cui si conformano le regioni.

L’articolo 6 disciplina la facoltà del dichiarante di nominare un fiduciario che, qualora nominato, è l’unico soggetto autorizzato ad interagire con il medico sui contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento e ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente. In assenza di nomina del fiduciario questi compiti vengono svolti da alcune categorie di familiari.

L’articolo 7, neldisciplinare il ruolo del medico, prevede che quest’ultimo prenda in considerazione le volontà espresse dal soggetto nella dichiarazione anticipata annotando nella cartella clinica, sentito il fiduciario, le ragioni per cui intende o meno seguirle. In ogni caso non possono essere considerate dal medico indicazioni dirette a cagionare la morte del paziente o in contrasto con norme giuridiche o di deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. Per le controversie tra medico e fiduciario è contemplata l’espressione di un parere da parte di un collegio medico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e dell’indisponibilità della vita umana. E’ stata soppressa, in accoglimento di una condizione contenuta nel parere della I Commissione, la previsione del carattere vincolante del parere del collegio medico per il medico curante, e la previsione che quest’ultimo non sia comunque tenuto a prestazioni contrarie alle sue convinzioni scientifiche e deontologiche.

L’articolo 8 prevede l’intervento autorizzatorio del giudice tutelare - previo parere del collegio medico di cui all’articolo 7 - in caso di assenza del fiduciario e di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso o di inadempimento o inerzia di questi ultimi.

L’articolo 9 istituisce il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento qualificando il Ministero della salute come titolare del trattamento dei dati contenuti nel’archivio. La definizione delle regole tecniche e delle modalità di accesso e di consultazione del Registro sono rimesse ad un decreto ministeriale sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Presso la XII Commissione si è svolto un dibattito intenso ed articolato in sede di discussione generale, con la partecipazione di deputati appartenenti a tutti i diversi schieramenti ed anche provenienti da altre commissioni. In alcuni casi si sono registrate posizioni distinte anche nell’ambito di uno stesso schieramento. L’esame in sede referente ha compreso anche un fase conoscitiva, che si è articolata in una serie di audizioni informali di esponenti e rappresentanti delle diverse categorie di soggetti interessati dal provvedimento.

Come già ricordato, inoltre, numerosi sono stati gli emendamenti presentati e molte le modifiche approvate al testo nel corso dell’esame in commissione.

 

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Quanto ai pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva, va ricordato che la I commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione e un’osservazione, la II commissione un parere favorevole con osservazioni, la III commissione un parere favorevole con una condizione, la V commissione un parere favorevole con condizioni, la VI, la VII e la XI commissione un parere di nulla osta e la commissione parlamentare per le questioni regionali un parere favorevole con un’osservazione

La XII Commissione ha recepito la condizione apposta dalla I commissione, relativa alla soppressione del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 7, sopra illustrata, e tutte le condizioni apposte dalla V commissione, dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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