Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Assistenza alla nascita e tutela della salute del neonato - AA.C. 918, 1353, 1513, 3303 e 1266 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3303/XVI   AC N. 1266/XVI
AC N. 918/XVI   AC N. 1353/XVI
AC N. 1513/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 333
Data: 27/09/2010
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   NEONATI
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

27 settembre 2010

 

n. 333/0 seconda edizione

 

Assistenza alla nascita e tutela della salute del neonato

AA.C. 918, 1353, 1513, 3303 e 1266

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

918

1353

1513

3303

1266

Titolo

Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato

Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

21

17

17

1

Date:

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2008

20 giugno 2008

22 luglio 2008

10 marzo 2010

6 giugno 2008

assegnazione

20 ottobre 2008

5 settembre 2008

24 novembre 2008

10 giugno 2010

16 giugno 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali

I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali

I (Aff. costit.), V (Bilancio), XI (Lavoro), Questioni regionali

I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio) e Questioni regionali

I (Aff. costit.), V (Bilancio) e Questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame disciplinano l’assistenza alla nascita e la tutela della salute materna e del neonato. Esse dettano disposizioni sugli standard assistenziali, sui requisiti minimi dei punti nascita, sulla formazione specifica del personale e sulla donazione e raccolta del sangue del cordone ombelicale.

Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto dei provvedimenti.

La proposta di legge A.C. 918, si compone di 13 articoli. Gli articoli 1 e 2 dopo aver qualificato la notifica del ricovero e la compilazione della cartella clinica quali principi di tutela del neonato, definiscono i livelli in cui si articola l’assistenza ospedaliera al neonato e i requisiti minimi delle competenze specifiche in tale ambito. L’articolo 3 individua nell’assistenza in sala parto e nella rianimazione primaria neonatale i requisiti essenziali di ogni punto nascita delegando alle regioni e alle province autonome l’attuazione della formazione specifica in tale ambito. L’articolo 4 prescrive per tutti i nati apparentemente sani i comuni controlli dei parametri vitali, l’articolo 5 dispone la compilazione della cartella clinica personale per ogni nato vivo. L’articolo 6dispone sull’umanizzazione della nascita e sulle dimissioni precoci della madre e del figlio. L’articolo 7 è diretto afavorirel'allattamento al seno del neonato e la vicinanza del neonato alla madre nelle strutture ospedaliere. Gli articoli 8 e 9 disciplinano rispettivamente i casi di ospedalizzazione del neonato e la riorganizzazione dei reparti ostetrici, pediatrici e neonato logici. L’articolo 10 detta specifiche disposizioni d’intervento per le gravidanze a rischio. L'articolo 11 assicura la continuità nella prestazione delle cure, presso le medesime unità neonatali, ai bambini affetti, dopo l'età neonatale, dalle medesime patologie connesse alla nascita. L’articolo 12 dispone sui compiti delle regioni e delle province autonome, l’articolo 13 prevede l’applicazione della normativa sui lavori usuranti al personale impegnato nelle unità di terapia intensiva neonatale. La proposta di legge A.C. 1353 si compone di 21 articoli. L’articolo 1 definisce le finalità del provvedimento. L’articolo 2 prevede, per la realizzazione delle indicate finalità, una rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) in favore della gestante, della partoriente e del neonato. L’articolo 3 contempla una specifica intesa in sede di Conferenza Stato regioni per favorire la promozione delle attività previste dal progetto di legge. L’articolo 4 promuove campagne informative nazionali, da parte del Ministero, di intesa con la Conferenza stato-regioni. L’articolo 5 attribuisce alle aziende ospedaliere ed alle ASL il coordinamento di incontri informativi di accompagnamento alla maternità ed alla nascita. L’articolo 6 definisce alcuni principi in tema di assistenza alla nascita prevedendo il coordinamento funzionale tra le diverse strutture impegnate in tale ambito. In tema di livelli di cura l’articolo 7 garantisce ad ogni madre e ad ogni nato, nell’ambito delle strutture ospedaliere, l’assistenza di personale qualificato e la conformità ai requisiti definiti dai progetti obbiettivo in materia materno-infantile. L’articolo 8 dispone in tema di requisiti organizzativi e di personale. L’articolo 9 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un unico raggruppamento omogeneo di diagnosi e cura (DRG) per stabilire il rimborso alle strutture sanitarie per i parti vaginali e con parto cesareo. L’articolo 10 rimette ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato–regioni, la definizione della formazione del personale sanitario del SSN addetto all'assistenza neonatale, prevedendo anche compiti delle regioni. L’articolo 11, in tema di parto fisiologico,disciplina l’accesso nei reparti ospedalieri in cui si svolge l'evento travaglio-parto-nascita e vieta, compatibilmente con le indicazioni mediche, le procedure e le tecniche mediche contrarie alla volontà della partoriente. L’articolo 12 definisce i luoghi in cui può svolgersi il parto fisiologico. L’articolo 13 detta specifiche norme sul parto a domicilio. L’articolo 14 definisce i casi che giustificano il servizio di trasporto materno e neonatale. L’articolo 15 dispone in tema di donazione e raccolta del sangue del cordone ombelicale. L’articolo 16 contempla la compilazione della cartella clinica per ogni nato vivo prevedendo che le relative  linee guida siano definite con decreto ministeriale. L’articolo 17, dispone che tutti i neonati devono essere sottoposti ai controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. L’articolo 18 attribuiscealle regionie alle province autonome il compito di garantire i necessari interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e dei loro nati bisognosi di specifici sostegni. Ai sensi dell’articolo 19 il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta una relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della legge. Con l’articolo 20 si estendono al personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale e nel pronto soccorso ostetrico le agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti. L’articolo 21 dispone sulla copertura degli oneri recati dal provvedimento. Infine, la proposta di legge A.C 1513, si compone di 17 articoli. L’articolo 1 enuncia le finalità della legge. L’articolo 2 prevede la presentazione annuale da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una relazione al Parlamento sull’attuazione della legge. L’articolo 3 individua i compiti delle regioni e delle province autonome. L’articolo 4 individua le ulteriori finalità delle nove disposizioni mentre l’articolo 5 individua i compiti delle ASL e delle strutture specialistiche pubbliche e private in tema di assistenza alla nascita. L’articolo 6 definisce il parto fisiologico e ne disciplina le modalità assistenziali. Gli articoli 7 e 8 individuano, rispettivamente, i luoghi e le strutture ospedaliere per il parto fisiologico. L’articolo 9 richiama i criteri dell’OMS per il riconoscimento delle gravidanze e dei parti a rischio e riserva il trasporto d’emergenza ai casi di particolare gravità. L’articolo 10 dispone sulla donazione e raccolta del sangue del cordone ombelicale. L’articolo 11 prevede l’equiparazione, in tema di rimborso alle strutture sanitarie tra i parti vaginali e quelli cesarei. L’articolo 12 prevede i compiti delle regioni e province autonome le quali, ai sensi dell’articolo 13, predispongono anche relazioni annuali su alcuni aspetti specificamente definiti. L’articolo 14 prevede la compilazione, per ogni nato vivo, di una cartella clinica personale, l’articolo 15 dispone sui controlli post-natali. L’articolo 16 rimette alle regioni e alle province autonome la garanzia degli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e al segreto del parto. Infine, l’articolo 17 estende al personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale e nel pronto soccorso ostetrico le agevolazioni previste per coloro che sono impiegati in lavori particolarmente usuranti.

Infine, presentano un contenuto simile le proposte di legge A.C 3303 e A.C. 1266 che stabiliscono norme ed interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Esse rimettono alle regioni e alle province autonome il compito di garantire gli interventi socio-assistenziali - nonché quelli per la continuità assistenziale e per il reinserimento sociale - alle gestanti presenti sul proprio territorio. Tali interventi vengono qualificati come livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m).

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge individuano i principi fondamentali in tema di assistenza alla nascita, di tutela dei diritti e della salute della gestante e del neonato, di segretezza del parto, nonché di promozione del parto fisiologico e delle tecniche di controllo del dolore nel travaglio-parto, integrando anche i livelli essenziali di assistenza in tale ambito. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in materia investono una pluralità di profili.

L’aspetto prevalente concerne la tutela della salute del neonato e della madre (materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Viene anche contemplata la formazione professionale del personale sanitario, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. Inoltre le proposte incidono sui livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire su tutto il territorio nazionale,oggetto di potestà legislativa esclusiva,ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché sulla previdenza sociale, materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

 

Tutte le proposte di legge prevedono l’emanazione di un decreto ministeriale per l’individuazione delle linee guida generali per la predisposizione della cartella clinica neonatale da parte delle regioni e province autonome. La proposta di legge A.C. 1353 prevede anche (art. 9) che con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia definito un unico DRG per i parti spontanei e cesarei in relazione al rimborso alle strutture sanitarie.

 

Formulazione del testo

Va ricordato che la legge n. 172/2009 ha ricostituito il Ministero della salute e ne ha definito gli aspetti organizzativi e funzionali. Pertanto la terminologia utilizzata nelle proposte di legge, che si riferiscono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

.I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0067a.doc