Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche - AA.C. 799 e 1552 - Scheda di sintesi - SECONDA EDIZIONE
Riferimenti:
AC N. 799/XVI   AC N. 1552/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 69
Data: 03/11/2008
Descrittori:
DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI   MEDICI
PERSONALE SANITARIO   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge18 novembre 2008                                                                                        n. 69/0 seconda edizione

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche

AA.C. 799 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

799

1552

977-ter

278

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche

Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Deleghe al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di farmacie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria

Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

8

16 (Capo II)

2

Date:

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

7 maggio 2008

29 luglio 2008

13 maggio 2008

29 aprile 2008

Assegnazione

16 luglio 2008

29 settembre 2008

Deliberato lo stralcio del Capo II

23 giugno 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 799, A.C. 1552, A.C. 977 ter, e A.C. 278 sono dirette a stabilire alcuni principi in materia di governo delle attività cliniche, dettando, tra l’altro, alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421). Vengono pertanto introdotti alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Qui di seguito si procederà ad un’illustrazione sintetica del contenuto dei progetti di legge.

La proposta di legge A.C. 799 (Angela Napoli), nei suoi 5 articoli, stabilisce alcuni principi fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, dettando anche alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’articolo 1 stabiliscechele regioni perseguano la tutela della salute attraverso i servizi delle aziende sanitarie organizzate in conformità di alcuni principi fondamentali relativi al rafforzamento delle funzioni del collegio di direzione, all’attribuzione a collegi tecnici del compito di procedere alle verifiche della dirigenza sanitaria, all’introduzione di una nuova disciplina per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa alla prescrizione di determinati requisiti per l’accreditamento delle strutture private. L’articolo 2 inserisce il collegio di direzione tra gli organi dell’azienda. L’articolo 3 modifica le disposizioni del D.Lgs. 502/1992 riguardanti, rispettivamente, le modalità di attribuzione degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura semplice e complessa (articolo 15-ter), l’attività e la composizione del Collegio di direzione (articolo 17) le funzioni e la nomina del Direttore di dipartimento (articolo 17-bis), prevedendo, in linea generale, procedure definite, maggiore trasparenza nelle nomine e un potenziamento del ruolo del Collegio di direzione. L’articolo 4 riguarda il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti, con introduzione della facoltà di permanere in servizio fino a settanta anni. L’articolo 5 dispone l’applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

La proposta di legge A.C. 1552 (Di Virgilio, Palumbo), nei suoi 8 articoli, è diretta ad introdurre principi fondamentali e disposizioni in tema di governo delle attività cliniche espressione con la quale, come evidenziato nella relazione illustrativa, si fa riferimento ad un programma di gestione e di miglioramento della qualità e dell’efficienza, generalmente operata a livello di dipartimento di un azienda sanitaria locale od ospedaliera. Anch’essa detta poi puntuali modifiche al citato D.Lgs. 502/1992. L’articolo 1, ricognitivo dei principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, enuncia, tra i principi medesimi, cui si uniformano le regioni., il maggior coinvolgimento del collegio di direzione del quale vengono contestualmente ridisegnate le funzioni. L’articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992, concernenti, rispettivamente, l’organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell’azienda, e vengono parzialmente ridefiniti la composizione ed i compiti del Collegio, attribuendo ad esso, in particolare la competenza ad esprimere al direttore generale un parere obbligatorio sugli atti riguardanti le materie ad esso spettanti. L’articolo 3, sostituendo il comma 2 dell’articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, introduce una nuova disciplina per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, improntata ad una maggiore trasparenza. L’articolo 4 prevede alcune modifiche sull’articolazione della dirigenza sanitaria, reintroducendone l’articolazione in due livelli. L’articolo 5 sviluppa il sistema di gestione del rischio e a tale fine prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di un Osservatorio del contenzioso e dell'errore medico, di un'unità di rischio multidisciplinare,presso ogni azienda sanitaria, da parte di ogni regione e provincia autonoma, nonché del Fondo assicurativo nazionale per la copertura finanziaria dei cosiddetti rischi sanitari impossibili. L’articolo 6 prescrivel’assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti, disciplinandone le caratteristiche. L’articolo 7 riguarda il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti, con introduzione della facoltà di permanere in servizio fino a settanta anni. L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Le due ulteriori proposte di legge (A.C. 977-ter e A.C. 278) sono state abbinate e portate all’esame della commissione in un secondo momento. 

La proposta di legge A.C. 977-ter (Livia Turco ed altri), della quale l’Assemblea ha deliberato lo stralcio dalla p.d.l. A.C. 977 e costituita dal capo II di quest’ultima -, si compone di 16 articoli.

L’articolo 7 detta alcuni principi in tema di organizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, modificando l’articolo 3 del citato D.Lgs. 502/1992.

In particolare viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell’azienda e vengono ridisegnate le funzioni dello stesso. L’articolo 8, modificando l’articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. L’articolo 9 interviene in tema di articolazione e compiti dei distretti sanitari valorizzandone la centralità e modificando, in tal senso, l’articolo 3-quater del D.Lgs. 502/1992.

L’articolo 10, modificando l’articolo 8 del D.Lgs. 502/1992, disciplina i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private. Esso dispone anche alcuni effetti sanzionatori in caso di truffe al servizio sanitario nazionale. L’articolo 11 sostituendo l’articolo 17-bis del D.Lgs 502/1992 dispone in tema di organizzazione dipartimentale. L’articolo 12, inserendo un nuovo articolo (17-ter) nel D.Lgs. 502/92, dispone in tema di responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto. L’articolo 13 dispone in tema di incarichi di direzione di struttura complessa mentre l’articolo 14 interviene in materia di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario. Con l’articolo 15 con la sostituzione dell’articolo 16 del D.Lgs. 502/1992  viene disciplinata in modo specifico e puntuale la formazione in medicina generale e dei medici specializzandi. L’articolo 16, dopo aver attribuito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il coordinamento di una serie di attività assicurate dal Servizio sanitario nazionale, attiva presso quest’ultimo il Sistema nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie mediante la costituzione di un comitato strategico. L’articolo 17 prevede l’adozione presso le aziende sanitarie di un sistema di gestione del rischio clinico, mentre l’articolo 18 stabilisce alcuni principi in tema di responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario. L’articolo 19 prevede l’adozione da parte delle regioni e province autonome di misure atte ad incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie. L’articolo 20 definisce e disciplina in modo dettagliato caratteristiche e funzioni dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mentre l’articolo 21 prevede alcune deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria. Infine, l’articolo 22, stabilisce alcuni termini per l’adozioni di provvedimenti previsti dalla proposta di legge.

La proposta di legge A.C. 278 (Farina Coscioni ed altri), composta da 2 articoli, modifica la disciplina relativa alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, intervenendo, in tal senso, sul D.Lgs. 502/1992. In particolarel’articolo 1, modificando l’articolo 3-bis del D.Lgs 502/1992prevede un concorso, specificamente disciplinato in tutti i suoi aspetti, per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie, mentre l’articolo 2 contiene disposizioni transitorie.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge, oltre a dettare alcuni principi fondamentali in tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, modificano alcuni articoli del citato decreto legislativo n. 502/1992. Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti sono diretti ad individuare alcuni principi fondamentali in materia di “tutela della salute” e di “professioni”, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione. Inoltre, l’articolo 4 della pdl A.C. 799 e l’articolo 7 della pdl A.C. 1552, disciplinano profili di natura previdenziale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera o).

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

La Commissione ha presentato il 23 ottobre 2007 il Libro bianco “Insieme per la salute. Un approccio strategico per l’UE 2008-2013” (COM (2007) 630), che definisce la strategia comunitaria per il settore e ne individua gli obiettivi prioritari (migliorare la salute dei cittadini; promuovere la salute e ridurre le ineguaglianze; diffondere le informazioni). Sulla base di tale strategia, il Secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute, per il periodo di programmazione 2007-2013 - entrato in vigore il 1° gennaio 2008 - prevede azioni specifiche per ciascuno dei tre grandi obiettivi individuati dal citato libro bianco.

Il 10 dicembre a Bruxelles verrà presentato il Libro verde sugli operatori sanitari, sul quale verrà lanciata una consultazione pubblica.

La Commissione ha inoltre preannunciato la presentazione entro la fine del 2008 di un pacchetto sanità composto da:

         una comunicazione e proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità dei servizi sanitari;

         una proposta di raccomandazione del Consiglio sulle infezioni associate all’assistenza sanitaria.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 5, comma 1, della pdl A.C. 1552 demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione dell’Osservatorio del contenzioso e dell’errore medico istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’articolo 16, comma 4, della pdl A.C. 977-ter rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attivazione del Sistema nazionale linee guida di cui al comma 2. L’articolo 21, ai commi 1 e 2 disciplina due deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialie per il coordinamento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992 con quelle introdotte dalla proposta di legge e da altre fonti normative.

 

Formulazione del testo

La proposta di legge A.C. 799 non contiene una norma per la copertura finanziaria del provvedimento.

In riferimento alla proposta di legge A.C. 977-quater va osservato che il comma 1 dell’articolo 12 si riferisce erroneamente all’articolo 10, anziché all’articolo 11 della proposta di legge, nella parte in cui richiama il nuovo articolo 17-bis.

Inoltre poiché l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa è attualmente disciplinata dal comma 2 dell’articolo 15-ter del D.Lgs. 502/1992, appare opportuno configurare la nuova disciplina di cui all’articolo 13 della proposta di legge come sostituzione del citato comma 2. 

L’articolo 21, al comma 1, disciplina la delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In proposito va osservato che l’articolo 2 del disegno di legge A.S. 1167, attualmente all’esame del Senato (1441-quater), già prevede una delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilendo specifici principi e criteri direttivi.