Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni sull'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative - A.C. 624-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 624-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 58    Progressivo: 3
Data: 10/09/2009
Descrittori:
ASSISTENZA SANITARIA   FARMACOLOGIA E TERAPIA
MALATI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

10 settembre 2009

 

58/3

Disposizioni sull'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative

A.C. 624-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 624-A

Titolo

Disposizioni sull'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Data approvazione in Commissione

22 luglio 2009

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame, di cui la XII Commissione affari sociali ha concluso l’esame il 22 luglio scorso, tutela e disciplina l’accesso alle cure palliative, e alle terapie del dolore; con il termine cure palliative si intende la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Attualmente, ai sensi del d.p.c.m. del 29 novembre 2001, l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel corso dell’iter presso la XII commissione sono stati approvati numerosi emendamenti anche per tener conto dei pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva.

Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli del testo unificato.

Il provvedimento si compone di 12 articoli.

L’articolo 1 qualifica le finalità del provvedimento, diretto a tutelare il diritto del malato ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al d.p.c.m. del 2001 e nel rispetto di alcuni principi fondamentali.

L’articolo 2 ha una funzione definitoria, esplicitando i termini di “cure palliative”, “terapia del dolore”, “malato”, “rete”, “assistenza residenziale” e “assistenza domiciliare”, “day hospice”.   

L’articolo 3, dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, rimette alla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la definizione, mediante intesa, delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. Viene poi stabilito che, a decorrere dall’anno 2010, l’attuazione dei principi della legge con le modalità sopra descritte costituisca adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico dello Stato. La valutazione annuale dello stato di attuazione della legge, con riferimento ad alcuni specifici parametri, è poi rimessa al Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

L’articolo 4 rimette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la promozione, nel triennio 2009-2011, di campagne di informazione ai cittadini sulle modalità ed sui criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore, nonché sulla rilevanza della lotta contro il dolore, anche attraverso la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle strutture farmaceutiche e delle organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in tale ambito.

L’articolo 5 rimette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la promozione dell’attivazione di una rilevazione specifica sulle strutture sanitarie e sulle prestazioni che, in ciascuna regione, vengono assicurate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, in modo da consentire la successiva attivazione della rete a livello regionale. Viene poi demandata ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articola la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore e delle modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale. Alla medesima Conferenza, su proposta del Ministro e mediante intesa, viene demandata la definizione,mediante Intesa, dei requisiti necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza presenti in ciascuna regione, con particolare riferimento ad alcuni elementi espressamente enunciati ed una particolare attenzione all’integrazione tra l’assistenza residenziale e quella domiciliare. L’articolo 6 finanzia  e disciplina la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto “Ospedale senza dolore”, qualificato nuovamente come “Ospedale territorio senza dolore”, di cui all’Accordo del 24 maggio 2001 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il citato Accordo definisce le linee guida che consentono la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine. Viene rimessa ad un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse e la definizione di criteri per la verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale. L’articolo 7 sancisce l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica, salva la facoltà delle strutture sanitarie di scegliere lo strumento ritenuto più adeguato per tale rilevazione. L’articolo 8 dispone in tema di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore. Viene rimessa ad uno o più  decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapie del dolore nonché per l’istituzione di master professionalizzanti in cure palliative. Viene poi previsto un aggiornamento periodico specifico in tale ambito nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, articolato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. Spetta alla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa, definire percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete. L’articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore, e attribuisce ad esso una serie di funzioni, di monitoraggio e informative espressamente definite. Entro il 31 dicembre di ciascun anno è previsto che l’Osservatorio rediga un rapporto al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo all’andamento delle prescrizioni dei farmaci sulle terapie del dolore, ed allo stato dei centri e dei servizi diffusi sul territorio nazionale formulando proposte.

L’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’articolo 10 dettando alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. 309/1990) semplifica la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo. L’articolo 11 prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,sullo stato di attuazione della legge.

L’articolo 12 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Relazioni allegate

Il testo unificato si riferisce a proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Si tratta di un provvedimento diretto a stabilire norme di principio in materia di cure palliative e di terapia del dolore: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata dai diversi provvedimenti è quella della fissazione di standard e principi nei settori dell’accesso del cittadino alle terapie del dolore ed alle cure palliative. Entrano in gioco, pertanto, due diversi ambiti di competenza legislativa: da un lato, la competenza esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m) Cost. (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), dall’altro la competenza concorrente relativa al tema della tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma 3, Cost.

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 rimette alla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la definizione, mediante intesa, delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. L’articolo 5 demanda ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articola la rete. Alla medesima Conferenza, su proposta del Ministro e mediante intesa, viene demandata la definizione dei requisiti necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza presenti in ciascuna regione. L’articolo 8 rimette ad uno o più  decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapie del dolore nonché per l’istituzione di master professionalizzanti in cure palliative. Il medesimo articolo rimette alla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa, la definizione di percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete. L’articolo 9 rimette la definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle cure palliative e sulle terapie del dolore - istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – ad un regolamento del medesimo Ministro.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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File: AS0026d.doc