Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti - A.C. 126 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 126/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 25
Data: 16/07/2008
Descrittori:
BARBITURICI E PSICOFARMACI   GIOVANI
INFANZIA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge16 luglio 2008                                                                                                                                    n. 25/0

Impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti

A.C. 126

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

126

Titolo

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

10

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

Assegnazione

19 giugno 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame (Disposizioni concernenti l’impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti), prendendo le mosse dal consistente aumento del consumo di psicofarmaci da parte di bambini ed adolescenti, è diretta a dettare alcuni principi relativamente all’impiego di tali medicinali per curare determinate patologie dei minori, definendo le competenze dello Stato e delle regioni, prevedendo adeguate azioni informative, stabilendo limiti e condizioni alla prescrivibilità dei farmaci e contemplando azioni di monitoraggio e sorveglianza della relativa terapia. 

Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, tre principi farmacologici attivi, il metilfenidato, la atomoxetina e la fluoxetina sono entrati in commercio in Italia negli ultimi anni con vari nomi (Ritalin, Strattera, Prozac) per l’uso terapeutico sui minori e sugli adolescenti. L’indicazione terapeutica per le prime due sostanze è la cura farmacologia dell’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), vale a dire della sindrome da deficit di attenzione e iperattività, mentre la fluoxetina è indicata per la depressione dei bambini al di sopra degli otto anni di età.

Mentre la registrazione e la rimborsabilità del Ritalin (Metilfenidato), come farmaco di prima scelta per il trattamento dell’ADHD è stata deliberata dall’AIFA, l’atomoxetina è stata approvata, con procedura di mutuo riconoscimento, dall’EMEA (European Agency for the Evaluation of medicinal Products), che ha anche autorizzato, il 7 giugno 2006, l’impiego del Prozac (fluoxetina) per curare la depressione di bambini al di sopra di otto anni di età. Prima di questa data, infatti, la scheda tecnica italiana del farmaco indicava che “l’uso nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non è consigliato, poiché sicurezza ed efficacia non sono state dimostrate”.

In ogni caso l’assunzione di questi farmaci può comportare effetti collaterali gravi, quali i disturbi cardiovascolari e l’induzione al suicidio.

La proposta di legge si compone di 10 articoli.

L’articolo 1 definisce le competenze dello Stato (definire norme di principio nell’ambito trattato), e quelle delle regioni (attuare provvedimenti di tutela della salute dei minori nell’impiego dei farmaci psicotropi). L’articolo 2 fornisce una serie di definizioni di termini utilizzati nel contenuto del provvedimento, tra le quali si segnalano quella di bambino e adolescente, quale persona di età compresa, rispettivamente, tra 0 e 14 anni, e tra 14 e 18 anni e quella di farmaco psicotropo, quale farmaco con azione terapeutica indirizzata a modificare o ad influire sull’umore, sullo stato emotivo, sul comportamento e sulle percezioni della persona. L’articolo 3 prevede la facoltà del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, di adottare, all’atto dell’autorizzazione al commercio di un principio attivo psicotropo, prescrizioni restrittive alla somministrazione con finalità di cautela e controllo. L’articolo 4 disciplinal’istituzione da parte del Ministero della salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, di un servizio informativo per i medici e i consumatori, riguardante eventuali raccomandazioni di precauzione nell’uso dei farmaci psicotropi emesse da organismi nazionali o internazionali riconosciuti, anche allo scopo di consentire la segnalazione di eventuali effetti collaterali e di reazioni indesiderate.

L’articolo 5 prevede il consenso informato dei genitori per il trattamento dei minori con farmaci psicotropi, demandando al Ministero della salute la predisposizione dello schema del modulo del consenso informato. L’articolo 6 disciplina le modalità di prescrizione dei farmaci psicotropi a bambini ed adolescenti prevedendo il necessario coinvolgimento dello specialista neuropsichiatra infantile. L’articolo 7 prevede procedure di monitoraggio, sorveglianza e valutazione della terapia con farmaci psicotropi. L’articolo 8 dispone l’istituzione, presso l’Istituto superiore di sanità, del Registro nazionale sull’impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì un obbligo di relazione annuale del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di impiego dei farmaci medesimi. L’articolo 9 vieta la somministrazione, all’interno delle scuole dell’obbligo, pubbliche o private, di test o questionari sullo stato psichico o emozionale degli alunni, prevedendo contestualmente, nel caso di sospetto disturbo mentale dell’alunno, un obbligo informativo dell’insegnate ai genitori. In caso di diagnosi di un disturbo mentale grave l’articolo 10 prevede la possibilità dell’insegnante, di intesa con i genitori e con il centro di neuropsichiatria di riferimento, di chiedere un insegnate di sostegno. Viene inoltre previsto che i comuni garantiscano un sostegno adeguato alle famiglie in stato di disagio per la presenza al loro interno di un minore in cura con farmaci psicotropi.

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene a dettare alcune norme di principio sull’impiego di farmaci psicotropi per la cura di bambini ed adolescenti: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento detta disposizioni di principio sul tema della cura dei bambini e degli adolescenti, affetti da disagi o turbe mentali, mediante l’impiego di farmaci psicotropi. La proposta, pertanto, investe essenzialmente la materia della “tutela della salute”, riservata, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La normativa comunitaria che viene in considerazione, anche se di portata più generale, è costituita dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, che organizza in codice la normativa comunitaria in materia di prodotti farmaceutici per uso umano di produzione industriale.

La direttiva raccoglie e coordina le disposizioni in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Salvi i casi di autorizzazione centralizzata a livello comunitario da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), nessun medicinale può essere commercializzato in uno Stato membro senza l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, rilasciata a norma della direttiva stessa. Disposizioni speciali sono dettate per i medicinali omeopatici che abbiano un dosaggio che non comporti rischi per il paziente. In caso di disaccordo sulla qualità, sicurezza o efficacia del prodotto, è prevista una valutazione scientifica a livello comunitario, da cui scaturisce una decisione vincolante per tutti gli Stati membri; a tal fine è previsto un Comitato per le specialità medicinali (CPMP) nell’ambito dell’EMEA.

La direttiva reca, inoltre, le disposizioni relative all'etichettatura, alle forme di pubblicità dei farmaci e di informazione dei pazienti, al fine di favorire l’attività di farmacovigilanza, da parte delle autorità nazionali e comunitarie competenti, nella fase successiva all’immissione in commercio di un medicinale.

Tale direttiva è stata attuata, nell’ordinamento italiano, mediante l’emanazione del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che ha contestualmente recepito anche ulteriori direttive. Le nuove disposizioni sono finalizzate alla realizzazione di un corpo unico della normativa in materia farmaceutica, abrogando e modificando una pluralità di provvedimenti legislativi che definivano la pregressa disciplina nel settore. 160 articoli e da due allegati. Il provvedimento in questione introduce alcune significative innovazioni nella legislazione italiana riguardanti, in particolare, i medicinali di origine vegetale tradizionali, l’ampliamento della definizione del termine medicinale, l’equiparazione del gas medicinale agli altri medicinali, l’autorizzazione per l’immissione in commercio del prodotto, le buone prassi di fabbricazione per i farmaci ad uso umano e per quelli in fase di sperimentazioni, i medicinali omeopatici, il foglietto illustrativo (in particolare, le norme a favore degli ipovedenti e non vedenti), le diverse tematiche relative alla pubblicità dei medicinali.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 13 giugno 2008 si è svolta a Bruxelles la Conferenza d’alto livello "Together for Mental Health and Well-being", organizzata dalla Commissione europea, nel corso della quale è stato approvato il documento “Patto europeo per la salute mentale e il benessere”.

 

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che appaiono di più immediato rilievo con riferimento alla proposta di legge – anche per la parte in cui, ponendo disposizioni di principio, richiede normativa di attuazione - sono contenute nell’articolo 8 CEDU. Nell’interpretazione di tale disposizione, in occasione di esame di fattispecie riguardante trattamenti sanitari su minore, la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha ritenuto in linea di principio sussistenti incompatibilità con la Convenzione laddove il quadro normativo nazionale considerasse prioritaria l’esigenza del consenso parentale, vincolando, salvo casi d’urgenza, i medici a sollecitare l’intervento giudiziario in caso di obiezione parentale al trattamento medico proposto. La valutazione del quadro normativo nazionale è stata effettuata anche con riferimento agli standards stabiliti in tema di consenso dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997, che affronta la questione del rapporto tra trattamento sanitario e interessato in stato di incapacità – minore e/o soggetto affetto da disturbo mentale – dal punto di vista della prestazione del consenso da parte del soggetto individuato dalla legge, del maggior coinvolgimento possibile dell’interessato nella scelta, nonchè dei presupposti per l’intervento medico indispensabile per il beneficio della salute dello stesso interessato in situazione d’urgenza.

Formulazione del testo

In molti articoli della proposta di legge (artt.3, 4, 5, 6, 8) è presente il riferimento al Ministro o al Ministero della salute; appare opportuno adeguare le relative denominazioni alla riforma prevista dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’articolo 6, al comma 2, pone a carico del neuropsichiatra infantile che opera privatamente l’obbligo di richiedere al centro di neuropsichiatria infantile di riferimento l’autorizzazione alla prescrizione dei farmaci psicotropi, per singoli o gruppi di pazienti, sulla base di una relazione diagnostica dettagliata.

Viene poi stabilito (comma 3) che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge è pubblicato sui siti internet della regione, della provincia e dei comuni competenti per territorio, l’elenco dei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento e dei neuropsichiatri infantili autorizzati ai sensi del comma 2.

Con riferimento a tale ultima previsione va osservato che secondo quanto disposto dal comma 2 il neuropsichiatra infantile che opera privatamente sembra dover richiedere di volta in volta l’autorizzazione al centro di neuropsichiatria di riferimento alla prescrizione di farmaci psicotropi per singoli o per gruppi di pazienti. Diversamente, la pubblicazione sul sito internet entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge dei neuropsichiatri infantili autorizzati sembra riferirsi ad un elenco stabilito in precedenza.