Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni concernenti le compravendite di oro e di oggetti prezioni - A.C. 4281 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4281/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 691
Data: 01/10/2012
Descrittori:
GIOIELLI   METALLI PREZIOSI
ORO   VENDITA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

1° ottobre 2012

 

n. 691/0

Disposizioni concernenti le compravendite
di oro e di oggetti preziosi

A.C. 4281

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4281

Titolo

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale

Iniziativa

On. Mattesini ed altri

Numero di articoli

7

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

12 aprile 2011

assegnazione

7 giugno 2011

Commissione competente

X Attività produttive

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VIII e XIV

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame intende regolamentare le attività dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, anche denominati «compro oro».

Tali esercizi commerciano, rivendono o acquistano oggetti d’oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami d’oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.

Il commercio di oro è in generale regolamentato dalla legge n. 7/2000, recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/ 80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»; con tale provvedimento viene stabilito cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

L’Ufficio italiano dei cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d’Italia), in base all’articolo 1, comma 3, della citata legge, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d’Italia, di soggetti in possesso di seguenti specifici requisiti:

-    società per azioni, di società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

-    aventi un oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

-    siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3).

Secondo un documento della Banca d’Italia del 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il relativo commercio è legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti prima richiamati – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di «oro da gioielleria». Quindi i «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge medesima; è la fonderia che, se del caso, traendone il contenuto in fino e rivendendolo come oro da investimento a dover assumere la qualifica di operatore professionale in oro.

I «compro oro» non possono, quindi, acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo per proprio conto o con incarico a terzi, previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sull’oro fino ottenuto, e cedere l’oro fino ottenuto.

Gli stessi entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (unità di informazione finanziaria - UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svol-gimento delle attività.

Dunque il «compro oro», quale soggetto giuridicamente autonomo, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall’articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l’esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato». In caso di acquisto di oggetti pre-ziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate siano annotati:

1) l’identificazione del cedente tramite carta d’identità o altro documento rilasciato dall’amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;

2) l’annotazione della data dell’operazione da parte dell’acquirente;

3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;

4) l’annotazione del prezzo pattuito.

Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l’annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell’oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie.

Tale situazione rende difficile alle Forze dell’ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell’evasione fiscale sia in quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.

Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell’oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l’attività di « compro oro ».

L’articolo 1 della proposta di legge in esame riguarda i requisiti che debbono possedere i «compro oro».

In particolare, il comma 1 sottopone le attività di «compro oro» agli stessi requisiti e alle stesse sanzioni di cui alla legge n. 7/2000. Il comma 2 istituisce il «Registro delle attività di compravendita di oro» tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al quale sono tenuti a iscriversi i «compro oro» in possesso dei predetti requisiti. Il comma 3, anche per migliorare il patrimonio informativo dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevede l’aggiornamento della classificazione ATECO con la definizione specifica delle attività oggetto della proposta di legge in esame. Il comma 4 prevede che chi esercita l’attività in oggetto in forma occasionale o secondaria non è richiesto di possedere i requisiti previsti dalla legge n.7/2000.

L’articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. A tal fine il comma 1 prevede l’indicazione dei dati identificativi dei venditori, dei compratori, e dell’operazione di compravendita di cose antiche o preziose nell’apposito registro (previsto dall’articolo 247 del R.D. n. 635/1940). Il comma 3, novellando l’articolo 10 del D.Lgs. n. 231 del 2007, estende ai “compro oro” alcuni specifici obblighi antiriciclaggio e, in particolare, l’obbligo di segnalare lo svolgimento di operazioni “sospette”, ovvero in rapporto alle quali potrebbero essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per effetto delle modifiche proposte, i richiamati obblighi di segnalazione sorgerebbero anche in rapporto all’attività (soggetta a licenza di pubblica sicurezza) per l’esercizio dell’attività di fabbricazione, mediazione e commercio - comprese l'esportazione e l'importazione - riferibili ai metalli preziosi ed agli oggetti recanti pietre preziose, anche usati, e non più solo dunque in rapporto ad attività concernenti i soli oggetti preziosi. Inoltre, i suddetti obblighi verrebbero estesi a chi svolge l’attività di detenzione dei già richiamati oggetti e materiali preziosi, ove sia richiesta licenza di pubblica sicurezza. In sostanza, come precisato dalla Relazione illustrativa, si intende estendere ai “compro oro” le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.  Il successivo comma 4 prevede che i “compro oro” applichino, nello svolgimento delle proprie attività, le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi degli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011. Il richiamato provvedimento fornisce infatti “indicatori esemplificativi di anomalia”, finalizzati ad agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I commi da 5 a 8 istituiscono e regolamentano un portale internet gestito dall’Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) contenente una banca dati degli oggetti usati d’oro o con metalli e pietre preziosi. Viene, inoltre, previsto l’invio alla questura e alla pubblicazione sul predetto portale di ogni informazione sugli oggetti acquistati.

L'articolo 3 della proposta in esame applica il regime IVA di inversione contabile (cd. reverse charge) alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione.

In merito si osserva che non appare chiara l’effettiva portata normativa della modifica in commento, in quanto le fattispecie ivi disciplinate (rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi) non sembrerebbero riconducibili alla cessione “oro da investimento”, né a quella di “oggetti d’oro” come disciplinata della normativa vigente e come precisato della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 161/E; sembrerebbe piuttosto riconducibile alla cessione all’oro “industriale”, cui si applica l’inversione contabile già a legislazione vigente.

Tale interpretazione sembra avallata dalla citata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 375/E del 2002, secondo la quale la “vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasforma-zione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato”.

Dunque alle industrie operanti esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi – senza svolgimento attività di commercializzazione di gioielli - l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante reverse charge (ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972).

L’articolo 4 istituisce presso le CCIAA il borsino dell’oro usato, aggiornato quotidianamente e pubblicato sul web, al fine di incentivare, come riportato nella relazione illustrativa, il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, lo smaltimento delle sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, e la creazione di un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione.

L’articolo 5 introduce misure per la promozione del settore orafo-argentiero, istituendo:

-    un Fondo per la promozione del settore e per la riqualificazione delle attività dei «compro oro», volto allo sviluppo e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale (comma 1);

-    un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero (comma 2).

L’articolo 6 prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge svolgono l’attività di «compro oro» sono tenuti ad iscriversi nel Registro delle attività di compravendita di oro.

L’articolo 7 contiene la norma di copertura relativa all’istituzione del Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione delle attività dei «compro oro».

Necessità dell’intervento con legge

Le disposizioni contenute nel provvedimento incidono, anche se indirettamente, su materia regolata dalla legge 17 gennaio 2000, n.7, ampliandone la portata.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento intendono garantire la tracciabilità del compravendite d’oro e sembrano, quindi, rientrare tra le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione). La normativa in materia interessa inoltre l’ordinamento comunitario se si considera che la legge n.7 del 2000, di cui si amplia indirettamente l’ambito oggettivo, è stata emanata in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, relativa al sistema di imposta sul valore aggiunto.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’11 aprile 2012 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2012)168) sull’applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (terza direttiva antiriciclaggio) . La relazione affronta anche il tema del commercio di pietre e metalli preziosi, sottolineando il rischio che la criminalità approfitti dell’assenza in alcuni Stati membri degli obblighi di adeguata verifica della clientela per riciclare i proventi di attività criminose in questo settore. In vista della presentazione di una proposta di modifica della direttiva, prevista nel corso del 2013, la Commissione europea ritiene pertanto necessario valutare se sussista effettivamente la necessità di ulteriori misure specifiche per questo ambito di attività.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’adeguatezza delle normative nazionali in materia di lotta al riciclaggio di denaro, si segnala il 1° aprile 2012 è stata costituita una commissione parlamentare speciale del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro che annovera tra i suoi compiti l’analisi e la valutazione dello stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia. La commissione ha mandato annuale rinnovabile per un altro anno.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1, co. 2, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità e dei criteri di funzionamento del registro delle attività di compravendita di oro.

L’art. 1, co. 7, rinvia ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro quattro mesi, la definizione delle modalità per l’invio telematico alle questure delle informazioni previste e di pubblicazione nel portale degli oggetti d’oro.

L’art. 4, co. 1, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di funzionamento del borsino dell’oro.

Coordinamento con la normativa vigente

Occorre valutare se alcune delle modifiche che si inten-dono introdurre e che incidono indirettamente sull’ambito oggettivo della legge n.7 del 2000 non possano essere formulate come novelle alla stessa legge.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che al Senato è stata presentata la propo-sta di legge A.S. 3108, recante misure per la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e per l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio a tale settore.

Il provvedimento è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 9 febbraio 2012. L’esame non risulta ancora iniziato.

Formulazione del testo

All’articolo 7, occorre aggiornare gli anni di riferimento relativi alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574*st_attprod@camera.it

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File: AP0274_0.doc