Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Professioni non regolamentate A.C. 1934 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 388 | ||||
Data: | 20/09/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
20 settembre 2010 |
|
n. 388/0 |
Professioni non regolamentateA.C. 1934 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
1934 |
Titolo |
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
20 novembre 2008 |
assegnazione |
3 agosto 2010 |
Commissione competente |
X Attività produttive |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, XI (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV, Questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
2077 |
Titolo |
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
20 gennaio 2009 |
assegnazione |
3 agosto 2010 |
Commissione competente |
X Attività produttive |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, XI (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV, Questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
3131 |
Titolo |
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
20 gennaio 2010 |
assegnazione |
3 agosto 2010 |
Commissione competente |
X Attività produttive |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, XIV, Questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
3488 |
Titolo |
Disposizioni concernenti il riconoscimento delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni professionali |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
19 maggio 2010 |
assegnazione |
3 agosto 2010 |
Commissione competente |
X Attività produttive |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, XIV, Questioni regionali |
Le proposte di legge in esame recano una disciplina delle professioni non regolamentate.
Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.
Gli AA.C. 1934, 2077 e 3488 precisano che, ai fini delle medesime pdl, per professione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale.
Le stesse proposte di legge introducono il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente (anche nella pdl 3131) al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
Le pdl 1934, 2077 e 3488 disciplinano inoltre la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, che avviene tramite decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNEL, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e di concerto con i Ministri competenti per materia; il riconoscimento riguarda solamente le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso. Viene precisato comunque (pdl 1934 e 2077) che il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione.
Tutte le pdl in esame disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto
privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti delle associazioni sono tenuti a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici (pdl 1934, 2077 e 3131). Le associazioni sono tenute a garantire la formazione permanente, l’adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. Viene inoltre prevista dalle pdl 1934, 2077 e 3488 la possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requisiti; il riconoscimento spetta al Ministro della giustizia che vi provvede con proprio decreto, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza Stato-regioni. La pdl 3131 non prevede espressamente il riconoscimento delle associazioni ma reca sostanzialmente norme analoghe, subordinando l’iscrizione nell’apposito Registro (cfr. infra) al possesso di determinati requisiti pressoché analoghi a quelli contemplati dalle altre pdl ai fini del riconoscimento. Le pdl 1934, 2077 e 3488 dispongono inoltre che la richiesta di riconoscimento di un’associazioni cui non corrisponde alcuna professione già riconosciuta costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento.
Viene fatto divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi (AA.C. 1934, 2077 e 3131).
Viene demandata alle regioni la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute e la definizione dei percorsi di formazione per l’aggiornamento delle competenze degli associati, e si consente la costituzione, da parte delle associazioni, di forme di aggregazione aventi funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni medesime (pdl 1934 e 2077).
Tutte le pdl che intervengono in materia di professioni non regolamentate prevedono l’istituzione del Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia (solo la pdl 3131 prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico). Mentre le pdl 1934, 2077 e 3488 prevedono che le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento sono automaticamente iscritte nel Registro, la pdl 3131, non prevedendo espressamente il riconoscimento delle associazioni, subordina l’iscrizione nell’apposito Registro al possesso di determinati requisiti (pressoché coincidenti con quelli previsti dalle altre pdl ai fini del riconoscimento).
Le pdl 1934, 2077 e 3131 stabiliscono che la vigilanza sull'operato delle associazioni professionali per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalle stesse pdl spetta al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. In caso di irregolarità nell’operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari viene disposta la cancellazione dal Registro delle associazioni professionali. La pdl 3131 precisa altresì che la cancellazione dal Registro comporta la revoca dell’autorizzazione a rilasciare attestati di competenza.
Infatti tutte le pdl in esame disciplinano il rilascio agli iscritti dell’attestato di competenza, comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti, l’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale, la conformità del comportamento alle norme di corretto svolgimento della professione. L’attestato di competenza non è però requisito necessario ai fini dell’esercizio della professione.
Gli AA.C. 1934 e 2077 recano inoltre, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate.
Infine, solamente nella pdl 3131 figura una norma volta a modificare l’art. 2 della legge n. 936/1986, per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Le proposte di legge in esame sono corredate della relazione illustrativa.
Le pdl in esame sono volte a delineare una disciplina delle professioni non regolamentate e delle relative associazioni professionali, il che giustifica il ricorso allo strumento legislativo.
La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.
In proposito si ricorda il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
Con riferimento agli articoli 10 delle pdl 1934 e 2077, si segnala che la prevista facoltà di confluenza delle professioni non regolamentate nelle Casse previdenziali esistenti sembrerebbe non coordinata con il principio di autonomia affermato in seguito alla privatizzazione delle casse stesse, stabilita dal D.Lgs. 509/1994.
Con riferimento agli articoli 10 delle pdl 1934 e 2077, si ricorda che presso la Commissione Lavoro della Camera sono in esame le pdl 2312 e 2345, di iniziativa parlamentare, recanti disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate.
Il provvedimento è volto ad introdurre un sistema di regole in materia di professioni non regolamentate in grado di garantire un doppio livello di tutela a vantaggio sia delle professioni, che attraverso il riconoscimento statale potranno operare come soggetti giuridici e garantire standard qualitativi migliori, che dei consumatori, destinatari di prestazioni fornite dai “nuovi” professionisti sulla base di una formazione certificata.
Il titolo della proposta di legge 3131, “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, non appare pienamente coerente con il suo contenuto, in quanto essa non limita il suo campo di applicazione alle sole professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo, pur contenendo norme che vanno probabilmente a principale beneficio delle stesse. La proposta in esame, infatti, prevede espressamente disposizioni applicabili qualora le associazioni siano costituite da professionisti iscritti agli albi tenuti da ordini o collegi professionali (v. ad esempio il comma 4 dell’articolo 3 e i commi 1 e 2 dell’articolo 5).
Nell’articolo 3, comma 4, della pdl 3131 sarebbe più corretto sostituire le parole “per il loro riconoscimento” con le seguenti “per la loro iscrizione nel Registro”.
Nell’articolo 9 delle pdl 1934 e 2077 sarebbe opportuno sostituire il riferimento a SINCERT con il riferimento ad ACCREDIA, il nuovo “Ente Nazionale per l’accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione” nato dalla fusione di SINAL e SINCERT, come, peraltro, già previsto dalla pdl 3488.
Nella pdl 3488 (art. 2, co. 4) per un refuso è indicato “trasferimento” anziché “riconoscimento”.
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive |
( 069574 – *st_attprod@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: AP0152_0.doc