Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni in materia di professioni non organizzate - AA.CC. 1934-2077-3131-3488-3917-B - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1934/XVI   AC N. 2077/XVI
AC N. 3131/XVI   AC N. 3488/XVI
AC N. 3917-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 388    Progressivo: 2
Data: 26/11/2012
Descrittori:
LIBERI PROFESSIONISTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

26 novembre 2012

 

n. 388/2

 

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

AA.CC. 1934-2077-3131-3488-3917-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1934-2077-3131-3488-3917-B

Titolo

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Sì – A.S. 3270

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

20 novembre 2012

assegnazione

22 novembre 2012

Commissione competente

X Attività produttive

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame reca una disciplina delle professioni non regolamentate.

Tale proposta è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, e in data 12 novembre 2012 dal Senato, che vi ha apportato alcune modificazioni.

 

Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

L’articolo 1 (modificato dal Senato) dopo aver definito al comma 1 la «professione non organizzata in ordini o collegi» individua le categorie escluse; il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie.

E’ stato, poi introdotto, il comma 3 in cui viene previsto che chiunque svolge una delle professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L’inadempimento viene qualificato come “pratica commerciale scorretta” ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Il comma 5 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Dal comma 5 il Senato ha soppresso un periodo che prevedeva, nell’ipotesi di lavoro dipendente, la presenza di apposite garanzie nei contratti di lavoro individuali e collettivi per assicurare l’autonomia, l’indipendenza del professionista e l’assenza di conflitto di interessi.

L’articolo 2 (lievemente modificato dal Senato) riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche (il Senato ha rafforzato tale affermazione, in quanto nella versione licenziata dalla Camera dei deputati si parlava di “diffondere” il rispetto delle regole deontologiche tra gli associati), favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

 

Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall’articolo 3 (non modificato dal Senato).

Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

L’articolo 4 (integrato dal Senato) riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative.

Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della cd. “direttiva servizi” (D.Lgs. 59/2010).

Il Senato ha aggiunto il comma 3, che prevede la possibilità per le associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5 (lievemente modificato dal Senato).

Il comma 1 prevede che le associazioni professionali devono infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a)  atto costitutivo e statuto;

b)  precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c)  composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;

d)  struttura organizzativa dell'associazione;

e)  requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari (durante l’esame al Senato è stata eliminata la parola “eventuali” con riferimento ai requisiti e all’obbligo di aggiornamento professionale);

f)   assenza di scopo di lucro.

Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l’onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi:

a)   codice di condotta;

b)   l'elenco degli iscritti;

c)   le sedi dell'associazione;

d)   la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;

e)   il possesso di un sistema certificato di qualità;

f)    le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

L’articolo 6 (non modificato dal Senato) riguarda la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione di una norma tecnicaUNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L’articolo 7 (non modificato dal Senato) precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un’attestazione, quali:

§   la regolare iscrizione del professionista all'associazione;

§   i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

§   gli standard qualitativi;

§   le garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;

§   il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

§   l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L’articolo 8 (non modificato dal Senato) riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa, e il professionista che utilizza l'attestato rilasciato da un’associazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L’articolo 9 (non modificato dal Senato) riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Dal dicembre 2009 ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, dal 1° gennaio 2010 ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali.

Secondo l’articolo 10 (non modificato dal Senato), la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

 

L’articolo 11 (non modificato dal Senato) contiene la clausola di neutralità finanziaria.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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