Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Statuto delle imprese - A.C. 2754 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 250 | ||
Data: | 30/11/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
30 novembre 2009 |
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n. 250/0 |
Statuto delle impreseA.C. 2754Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2754 |
Titolo |
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese |
Iniziativa |
On. Vignali ed altri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
23 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
30 settembre 2009 |
assegnazione |
9 novembre 2009 |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge C. 2754 è volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall’articolo 1 sono, tra l’altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L’articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività d’impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; oneri procedurali relativi all’attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
L’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.
L’articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese “delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative”, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.
L’articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell’azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l’adozione di procedure semplificate e meno onerose per l’avvio e l’esercizio dell’attività. Il comma 3 stabilisce che l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l’obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.
L’articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
L’articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell’impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell’ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.
L’articolo 8 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso l’istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell’aggiudicazione degli appalti (commi 2 e 3).
L’articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d’impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d’impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.
L’articolo 10 prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell’istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.
L’articolo 11 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti di maggiore favore, sul piano autorizzativo e fiscale, a benefico delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete.
L’articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.
L’articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l’introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. In fine, il comma 5, stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.
L’articolo 14 prevede l’introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l’esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l’esclusione dell’applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l’esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall’articolo in esame (comma 4).
Gli articoli 15 e 16 istituiscono l’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l’analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.
Gli articolo 17, 18 e
19 istituiscono
L’articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.
L’articolo 21 dispone in merito all’entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore).
L’articolo 22 dispone che sia pubblicato l’elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati dal provvedimento in esame.
Infine, l’articolo 23 reca la clausola di copertura finanziaria.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario poiché il provvedimento intende definire lo status giuridico delle imprese (e in particolare delle micro, piccole e medie imprese), disciplinandone i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni e attribuendo incentivi e agevolazioni anche di carattere fiscale. Peraltro il provvedimento prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese e di una Commissione parlamentare bicamerale ad hoc, interventi che non possono essere attuati se non per via legislativa.
Lo spirito del provvedimento, finalizzato ad introdurre una disciplina sullo status giuridico delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese, che sia in grado di favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività d’impresa meglio della normativa vigente e così accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, fa ricondurre lo stesso provvedimento, in via generale, alla materia della “tutela della concorrenza” attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, se si considerano le singole disposizioni che lo compongono, il provvedimento attiene anche alle materie dell’ordinamento civile (lett. l)), dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), del sistema tributario dello Stato (lett. e)), anch’esse attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.
Si osserva che appare opportuno riformulare la disposizione dell’articolo 9 prevedendo un limite massimo di spesa, come già accade in norme di analogo contenuto, anziché una immediata e diretta quantificazione degli oneri, che potrebbe risultare non coerente con l’autonomia di bilancio costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento.
Il 25 giugno 2008
Il 27 novembre 2009
Il 17 dicembre 2008
All’art. 7, co. 1, lettera a), occorre chiarire quali sono le procedure legali di scioglimento di un’impresa, cui la disposizione si riferisce. Occorre inoltre valutare la congruità del termine di un anno, alla luce della complessità delle procedure concorsuali, come disciplinate dalla normativa vigente.
Si segnala inoltre che la procedura di amministrazione controllata richiamata dal comma 2 è stata soppressa dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e non può più essere iniziata a partire dal 16 luglio 2006. Al medesimo comma 2, occorre valutare l’opportunità di prevedere un meccanismo di surrogazione dello Stato in relazione ai crediti derivanti dal soddisfacimento dei fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.
All’art. 8, co. 2, si osserva che la suddivisione in lotti dovrebbe costituire una mera facoltà da parte della stazione appaltante in quanto l’imposizione di un obbligo potrebbe prefigurare la violazione delle norme del Trattato dell’Unione europea in materia di concorrenza. Si osserva inoltre che la suddivisione in lotti dovrebbe essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 29 del Codice appalti, volte ad aggirare il superamento delle soglie comunitarie attraverso la divisione in lotti.
Le disposizioni in merito alla capacità economica finanziaria recate dal comma 3 sembrerebbero superflue in quanto le norme del Codice appalti e del DPR 34/2000 fanno sempre riferimento ad “un’adeguata” capacità economico finanziaria, calcolata secondo le specifiche disposizioni previste dalle due fonti normative.
In relazione alla formulazione dell’articolo 8 sarebbe più appropriato sostituire, ove richiamata, la definizione di “pubblica amministrazione e le autorità competenti o contraenti” con “stazioni appaltanti”, espressione onnicomprensiva delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 33, del Codice appalti.
Inoltre, sembrerebbe opportuno, per omogeneità di materia, inserire l’articolo 8 nell’ambito delle disposizioni del Codice appalti, accanto a quelle della Parte II, Titolo II, relative anche alla semplificazione degli obblighi di pubblicità degli appalti di lavori pubblici sotto soglia.
All’art. 14 sarebbe
opportuno specificare con maggiore dettaglio le misure agevolative indicate nel
comma
Ai fini della formulazione della norma, si osserva che l’articolo 23 non quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Dalla formulazione del testo, infatti, tale determinazione sembra essere rimessa ai conseguenti provvedimenti attuativi, e ciò appare confliggente con la disciplina generale contabile, in particolare, con l’articolo 11-ter, comma 1 della legge n. 468/1978, il quale prevede che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.
L’articolo, inoltre, pone un obbligo a carico della legge finanziaria che tuttavia, dato l’identico rango di norma primaria e l’assenza di una subordinazione, sotto il profilo delle fonti tra la norma in esame e quella recata dalla legge finanziaria medesima, non determina alcun vincolo a provvedere da parte di tale ultima legge.
Le misure previste dal provvedimento sono rivolte soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, che costituiscono la quasi totalità del sistema produttivo italiano. Tali imprese potranno beneficiare di norme più favorevoli sul piano amministrativo, fiscale e civilistico, che tengano conto della loro peculiarità e siano in grado di favorirne l’avvio, la crescita e la competitività meglio della normativa vigente.
All’art. 4 va notato che la formulazione del comma 1 configura come strumenti della valutazione sia l’integrazione nelle proposte dei risultati della stessa valutazione (lett. a), sia la previsione di deroghe (lett. b), elementi che, invece, costituiscono, piuttosto, risultati, e non mezzi, della valutazione di impatto. In merito al riferimento alle proposte si potrebbe opportunamente specificare che si tratta delle proposte d’iniziativa di cui all’alinea.
Al medesimo comma 1, si osserva che il termine “emanazione” è generalmente riferito all’adozione di atti normativi. Inoltre, si valuti l’opportunità di riformulare la lettera b) in modo da chiarire la tassatività e l’obbligatorietà della previsione di deroghe per l’applicazione delle misure legislative, regolamentari ed amministrative per le MPMI.
In relazione al comma 3, si valuti l’opportunità di chiarire i soggetti che devono essere consultati e i tempi della consultazione nella sequenza procedimentale normativa ovvero amministrativa.
All’art. 5, co. 2, il riferimento alle “commissioni di registrazione alle camere di commercio” appare improprio. Andrebbe chiarito se la norma intende riferirsi al diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese o invece ai costi e diritti di segreteria per i documenti e le pratiche del Registro delle imprese.
Al co. 3, alla luce del carattere generale di parametri contenuti nella disposizione, appare opportuno che vengano determinate, dalla stessa disposizione o con rinvio ad altra fonte normativa, le attività di impresa soggette a regime autorizzatorio.
All’art. 6, co. 1, si osserva che gli enti di normalizzazione non svolgono attività di certificazione, bensì di normazione, vale a dire di elaborazione di norme e regole tecniche. Sarebbe opportuno, pertanto, sostituire il termine normalizzazione con certificazione.
Allo stesso co. 1, sarebbe inoltre opportuno chiarire e precisare quali verifiche della pubblica amministrazione e delle autorità competenti dovrebbero essere sostituite dalla sola certificazione, anche per definire meglio la portata della norma e l’impatto sulla normativa vigente.
All’art. 11, co.
3, sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se il riferimento ai
principi fiscali propri dei gruppi d'impresa indicato nel medesimo comma sia da
attribuire alla disciplina sul consolidato nazionale e mondiale di cui agli
articoli da
All’art. 13, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuno individuare con maggiore chiarezza la portata della norma contenuta nel comma 3.
Andrebbero forniti dei chiarimenti, anche attraverso una
eventuale riformulazione del comma
Sarebbe opportuno precisare che quanto indicato nel comma 5 opera nei limiti dei crediti vantati nei confronti dello Stato il quale può pertanto procedere per la riscossione dell’eccedenza dovuta dal contribuente.
All’art. 14, co. 3, andrebbe precisato meglio il concetto di “soggetti di servizio”.
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive |
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I dossier dei
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documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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