Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Statuto delle imprese - A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 98-A/XVI   AC N. 1225-A/XVI
AC N. 1284-A/XVI   AC N. 1325-A/XVI
AC N. 2680-A/XVI   AC N. 3191-A/XVI
AC N. 2754-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 250    Progressivo: 1
Data: 11/03/2011
Descrittori:
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

 

11 marzo 2011

 

n. 250/1

Statuto delle imprese

A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

 

Numero del progetto di legge

98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A

Titolo

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

Data approvazione in Commissione

10 marzo 2011

 

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 98 e abb. è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli.

 

In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall’articolo 1 sono, tra l’altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

 

L’articolo 2 esplicita i principi generali del provvedimento, che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività d’impresa, la semplificazione burocratica, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa – da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi - a favore delle micro, piccole e medie imprese; la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese; la riduzione – nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo - della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti entro termini ragionevolmente brevi.

 

L’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.

 

L’articolo 4 dispone che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.

 

L’articolo 5 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell’approvazione delle relative proposte.

 

L’articolo 6 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

 

L’articolo 7 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, prevedendo che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.

 

L’articolo 8 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell’azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio. A tutela delle imprese, il comma 3 dispone che in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un’inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione. Il comma 4 dispone che le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). Conseguentemente alle pubbliche amministrazioni, a cui è garantito senza oneri l’accesso telematico al Registro delle imprese, è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro.

 

Ai sensi dell’articolo 9 le pubbliche amministrazioninelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di pagamento di cui all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), di norma fissati in trenta giorni. Si prevede la nullità dell’accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.

 

L’articolo 10 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

 

L’articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese (comma 1) nonché a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d’appalto e a favorire l'accesso delle medesime imprese nell’aggiudicazione degli appalti (commi 2-6).

 

L’articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.

 

L’articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell’attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, ne favorisce in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, in particolare tramite apposite misure specificate dalla norma.

 

L’articolo 14 istituisce la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea sulle imprese in questione.

 

L’articolo 15 introduce nell’ordinamento la “Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese”, al fine di attuare lo Small Business Act adottato a livello comunitario (COM(2008)394). Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo a quello di presentazione e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le PMI. Al disegno di legge sarà allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente riguardante le imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sullo stato di attuazione degli interventi programmati nelle precedenti leggi per le MPI; sull’analisi preventiva e la valutazione successiva d’impatto delle politiche sulle MPI; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPI.

 

L’articolo 16 prevede che le regioni promuovono la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.

 

L’articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l’articolo 18 dispone in merito all’entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione).

 

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione ha effettuato un’approfondita istruttoria del provvedimento, procedendo tra l’altro – in sede di Comitato ristretto - ad un articolato ciclo di audizioni. Sono stati auditi, in particolare, rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcommercio, Confesercenti, ANCI, Confindustria, ANCE, UPI e Unioncamere.

Nel corso dell’esame in sede referente, svoltosi in un clima di grande collaborazione, si è verificata un’ampia convergenza e condivisione sull’opportunità di approvare il provvedimento in esame, in modo da costruire un quadro normativo generale in grado di favorire l’avvio, lo sviluppo e la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (che costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese italiane).

Sul testo unificato inizialmente predisposto dal Comitato ristretto e adottato quale testo base – che prende a riferimento soprattutto l’A.C. 2754 – le Commissioni in sede consultiva avevano espresso una serie di rilievi su parti rilevanti dell’articolato, chiedendone talvolta la soppressione. Inoltre in sede di esame della Commissione Bilancio, pur non giungendo all’espressione di un parere, era stata evidenziata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo che il testo allora trasmesso presentava rilevanti criticità sotto il profilo finanziario. Preso atto dei pareri e rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva, la Commissione Attività produttive ha quindi ritenuto opportuno adottare quale nuovo testo base un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto in cui, rispetto al precedente, risultano modificate o soppresse numerose disposizioni al fine, soprattutto (ma non solo), di superare le evidenziate criticità di carattere finanziario. Tra le principali norme espunte per motivi di finanziari si ricordano: una delega legislativa in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie; previsione di regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese giovanili, imprese tecnologiche, imprese femminili e imprese localizzate in aree svantaggiate; l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese. Tra le altre norme soppresse si ricordano la garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno, nonché una delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina fallimentare.

Il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato quale nuovo testo base (nella seduta dell’ 8 marzo 2011) è stato ampiamente condiviso dai componenti della Commissione sia di maggioranza sia di opposizione, tanto che non sono state presentate proposte emendative.

 

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul nuovo testo base (adottato nella seduta dell’ 8 marzo 2011), la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza condizioni ma con alcune osservazioni. Una di tali osservazioni, poi recepita nel testo licenziato per l’Assemblea il 10 marzo 2011, evidenziava l’opportunità di precisare quali disposizioni del provvedimento intervengano in materie di competenza legislativa concorrente, stabilendo quindi principi fondamentali, e quali invece individuino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. E’ stata accolta nel testo anche l’osservazione relativa all’opportunità di precisare le definizioni di «imprese femminili» e «imprese giovanili», includendo espressamente in tali definizioni le imprese individuali. La Commissione ha inoltre posto in rilievo l’opportunità di individuare in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese e di coordinare le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le fonti vigenti che disciplinano le medesime materie o istituti, operando, ove necessario, le opportune abrogazioni e novelle (a tali osservazioni non si è però dato seguito nel testo approvato per l’Assemblea).

La Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole senza condizioni ma con l’osservazione, poi recepita nel testo definitivo licenziato per l’Assemblea, relativa all’opportunità di riformulare la disposizione di cui all’art. 9, co. 1, relativa ai ritardi di pagamento, come novella al D.Lgs. 231/2002.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (corretta copertura finanziaria delle leggi), tutte recepite nel testo approvato per l’esame in Assemblea. Non sono state invece accolte altre due condizioni relative ad una precisazione all’art. 2 (principi generali) e alla soppressione dei commi 2 e 3 all’art. 9 sulla nullità della rinuncia degli interessi di mora nei contratti in cui sia parte la pubblica amministrazione.

Infine la Commissione Finanze ha espresso un parere favorevole senza condizioni ma con numerose osservazioni (a cui non è stato dato seguito nell’approvazione definitiva del testo) relative all’opportunità: all’art. 2, di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese e di evitare di qualificare giuridicamente come diritto l'accesso al credito e di prevedere invece il diritto delle imprese a godere di condizioni di correttezza e non vessatorietà relativamente al loro accesso al credito; di sopprimere l’art. 5, co. 1, in quanto l'amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR); di specificare, all’art. 11, co. 6, per ragioni di uniformità, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nei previsti elenchi prefettizi; all'articolo 12, di sopprimere le definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, al fine di evitare duplicazioni e di generare problemi interpretativi in sede applicativa, nonché di rivedere la definizione di “nuove imprese”; di sopprimere il n. 1 della lett. b) dell’art. 13, in quanto la relativa previsione non sembra innovare rispetto alla normativa vigente con riferimento ai poteri dell’Antitrust nei confronti degli istituti di credito, nonché il n. 2 della stessa lett. b), essendo già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: AP0087a.doc