Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||||||
Titolo: | Statuto delle imprese - A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 250 Progressivo: 1 | ||||||||
Data: | 11/03/2011 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
11 marzo 2011 |
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n. 250/1 |
Statuto delle impreseA.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-A |
Titolo |
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese |
Data approvazione in Commissione |
10 marzo 2011 |
Il testo unificato delle proposte di legge C. 98 e abb. è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.
Il provvedimento si compone di diciotto articoli.
In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall’articolo 1 sono, tra l’altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.
L’articolo 2 esplicita i principi generali del provvedimento, che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività d’impresa, la semplificazione burocratica, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa – da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi - a favore delle micro, piccole e medie imprese; la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese; la riduzione – nell’ambito di un apposito provvedimento legislativo - della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti entro termini ragionevolmente brevi.
L’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.
L’articolo 4 dispone che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.
L’articolo 5 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell’approvazione delle relative proposte.
L’articolo 6 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
L’articolo 7 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, prevedendo che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.
L’articolo 8 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell’azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio. A tutela delle imprese, il comma 3 dispone che in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un’inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione. Il comma 4 dispone che le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). Conseguentemente alle pubbliche amministrazioni, a cui è garantito senza oneri l’accesso telematico al Registro delle imprese, è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro.
Ai sensi dell’articolo 9 le pubbliche amministrazioninelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di pagamento di cui all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), di norma fissati in trenta giorni. Si prevede la nullità dell’accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.
L’articolo 10 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.
L’articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese (comma 1) nonché a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d’appalto e a favorire l'accesso delle medesime imprese nell’aggiudicazione degli appalti (commi 2-6).
L’articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.
L’articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell’attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, ne favorisce in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, in particolare tramite apposite misure specificate dalla norma.
L’articolo 14 istituisce
L’articolo 15 introduce nell’ordinamento la “Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese”, al fine di attuare lo Small Business Act adottato a livello comunitario (COM(2008)394). Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo a quello di presentazione e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le PMI. Al disegno di legge sarà allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente riguardante le imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sullo stato di attuazione degli interventi programmati nelle precedenti leggi per le MPI; sull’analisi preventiva e la valutazione successiva d’impatto delle politiche sulle MPI; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPI.
L’articolo 16 prevede che le regioni promuovono la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.
L’articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l’articolo 18 dispone in merito all’entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione).
Nel corso dell’esame in sede referente, svoltosi in un clima di grande collaborazione, si è verificata un’ampia convergenza e condivisione sull’opportunità di approvare il provvedimento in esame, in modo da costruire un quadro normativo generale in grado di favorire l’avvio, lo sviluppo e la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (che costituiscono la stragrande maggioranza delle imprese italiane).
Sul testo unificato
inizialmente predisposto dal Comitato ristretto e adottato quale testo base –
che prende a riferimento soprattutto l’A.C. 2754 – le Commissioni in sede
consultiva avevano espresso una serie di rilievi su parti rilevanti dell’articolato,
chiedendone talvolta la soppressione. Inoltre in sede di esame della
Commissione Bilancio, pur non giungendo all’espressione di un parere, era stata
evidenziata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo che il testo
allora trasmesso presentava rilevanti criticità sotto il profilo finanziario.
Preso atto dei pareri e rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva,
Il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato quale nuovo testo base (nella seduta dell’ 8 marzo 2011) è stato ampiamente condiviso dai componenti della Commissione sia di maggioranza sia di opposizione, tanto che non sono state presentate proposte emendative.
Sul nuovo testo
base (adottato nella seduta dell’ 8 marzo 2011),
Infine
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