Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Metano per autotrazione - A.C. 2172 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2172/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 230
Data: 14/10/2009
Descrittori:
AUTOVEICOLI   GAS METANO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

14 ottobre 2009

 

n. 230/0

Metano per autotrazione

A.C. 2172

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2172

Titolo

Disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

9 febbraio 2009

assegnazione

16 marzo 2009

Commissione competente

X (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge è diretta ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l’impiego del metano per autotrazione - cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante - a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.

Ai fini della razionalizzazione e dell’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, ai medesimi impianti vengono estese le disposizioni in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al D.Lgs. 32/1998 e al DL 112/2008.

Si demanda quindi ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalitàdi:

§       erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di compressione domestici;

§       erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto;

§       trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Con altro decreto ministeriale si provvede all’individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano - specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale - punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l’adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all’aggiornamento dei codici di rete, individuando regole specifiche relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti.

La pdl si occupa anche della problematica della trasformazione del metano acquistato dal gestore dell’impianto di distribuzione come energia e venduto all’utente finale come prodotto a peso, disponendo l’utilizzo di una determinata equivalenza.

Stabilisce inoltre che le accise sul metano per autotrazione rimangano invariate per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge.

E’ istituito un apposito Fondo volto ad incentivare l’impiego del metano per autotrazione, cui viene devoluto il 5% del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi sul mercato regolamentato delle capacità e del gas (c.d. “borsa del gas”). Ad alimentare il Fondo contribuisce anche un contributo a carico dei gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano.

Le regioni dispongono l'esenzione dei veicoli a metano dalla tassa di proprietà e le amministrazioni locali consentono la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato.

La pdl prevede quindi incentivi per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, con il riconoscimento di un contributo statale di 3.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto che viene rimborsato dalle aziende costruttrici o importatrici del veicolo. Queste, da parte loro, recuperano quanto rimborsato a valere sul citato Fondo o mediante credito d'imposta.

Per le pubbliche amministrazioni e per gli enti da esse controllati che procedono alla sostituzione del proprio parco autoveicoli è previsto l’obbligo di acquistare veicoli a metano almeno per il 25% del totale.

Si prevedono inoltre incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione, disponendo che il suddetto Fondo finanzia progetti di ricerca diretti a promuovere l’uso del metano per autotrazione e a sviluppare nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare, si tratta dei progetti per una maggiore efficienza dei veicoli a metano, per l'utilizzo del bio-metano e per la sperimentazione dell’utilizzo di miscele metano-idrogeno.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di gestire il suddetto Fondo e di determinare i contribuiti che lo finanziano (cfr. supra), di provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria. L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa.

Infine sono abrogate le normative ritenute ormai superate dalla nuova disciplina.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché si prevedono incentivi per l’utilizzo del metano per autotrazione, con la devoluzione di risorse ad un apposito Fondo e la previsione di agevolazioni per l’acquisto di veicoli a metano. Inoltre si provvede espressamente all’abrogazione di leggi vigenti.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Poiché la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare l’impiego del metano rispetto ai carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico, la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in via generale, alla materia "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali" riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, considerati gli effetti positivi sul piano della salubrità dell’aria, il provvedimento attiene anche alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, co. 2,demanda ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione self service negli impianti di metano e di compressione domestici, di erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto, di trasformazione delle stazioni esistenti nelle aree urbane da dismettere in impianti di distribuzione di metano da autotrazione.

L’art. 3, co. 3, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, si provvede all’individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano.

L’art. 3, co. 5, dispone che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all’aggiornamento dei codici di rete con delibera da adottare entro un mese dall’entrata in vigore della legge.

L’art. 7, co. 3, affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Poiché la normativa vigente – combinato disposto art. 1, co. 228 e 229, L. 296/2006 e art. 1, co. 3 e 6, DL 5/2009 - già prevede un contributo pari a 3.500 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a metano effettuato entro il 31 dicembre 2009, andrebbe chiarito in che modo si raccorda il contributo concesso dall’art. 5 della pdl in esame – che sembra previsto “a regime” – rispetto a quello attuale.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, incentivando nel settore dell’autotrazione l’utilizzo del metano rispetto ai carburanti tradizionali (benzina, gasolio, GPL), potrà produrre indubbi benefici sul piano della tutela dell’ambiente e della salute, garantendo un minore inquinamento atmosferico e una maggiore salubrità dell’aria grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, poiché il metano è il più economico dei carburanti per autotrazione, il suo maggiore impiego produrrebbe notevoli risparmi sia in termini di consumi energetici del Paese sia di costi per gli utenti.

Infine, non è da trascurare l’impatto positivo sul settore del mercato automobilistico che potrebbero produrre le agevolazioni per l’acquisto di veicoli a metano.

 

Formulazione del testo

All’art. 3, co. 3, si osserva, sul piano formale, che le parole “da emanare tre mesi” andrebbero sostituite dalle seguenti: “da emanare entro tre mesi”.

All’art. 5, co. 3, andrebbe chiarito in che rapporto si pongono le due modalità per recuperare, da parte delle aziende, quanto rimborsato al venditore. In particolare, andrebbe chiarito se le due modalità (risorse del Fondo o credito d’imposta in compensazione) siano effettivamente alternative – come farebbe pensare l’espressione “in alternativa” - o se, al contrario, si possa ricorrere al credito d’imposta solamente in caso di incapienza del Fondo – come farebbe invece pensare l’espressione “le somme residue”.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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File: AP0076_0.doc