Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Metano per autotrazione - A.C. 2172 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2172/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 230
Data: 14/10/2009
Descrittori:
AUTOVEICOLI   GAS METANO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Metano per autotrazione

A.C. 2172

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 230

 

 

 

14 ottobre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

 

 

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File: AP0076.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo

Distribuzione dei carburanti................................................................................ 3

Incentivi all’acquisto di veicoli a metano.............................................................. 6

Contenuto della proposta di legge

§      Articolo 1 (Finalità)........................................................................................ 11

§      Articolo 2 (Definizioni)................................................................................... 13

§      Articolo 3 (Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano)    15

§      Articolo 4 (Istituzione del Fondo per il metano per autotrazione e misure per incentivare la diffusione del metano per autotrazione)........................................................................ 18

§      Articolo 5 (Agevolazioni per l'acquisto di veicoli alimentati a metano)......... 21

§      Articolo 6 (Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione)... 24

§      Articolo 7 (Cassa per la gestione del metano per autotrazione).................. 25

§      Articolo 8 (Abrogazioni)................................................................................ 27

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Distribuzione dei carburanti

Decreto legislativo 32/1998

Nel corso della XIII legislatura il sistema di distribuzione dei carburanti è stato oggetto di una profonda riforma operata, in attuazione della legge 59/1997 (c.d. legge Bassanini), con il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), successivamente modificato in più punti dal D.Lgs. 346/1999 e dal DL 383/1999 ai quali ha fatto seguito l’art. 19 della legge 57/2001 che ha prescritto l’adozione di un Piano nazionale, emanato con DM 31 ottobre 2001, con il quale alle regioni è stata riconosciuta una importante funzione programmatoria.

Il D.Lgs. 32/1998, che ha ridisciplinato interamente la materia del sistema di distribuzione dei carburanti sulla rete di viabilità ordinaria[1], rappresenta il punto di partenza e la base normativa essenziale del processo di riforma del settore.

I principi ispiratori del decreto possono essere così riassunti:

§      liberalizzazione dell’attività di distribuzione, tramite l’abolizione del previgente regime concessorio, sostituito da un’autorizzazione comunale, e la liberalizzazione degli orari e della vendita nelle stazioni di servizio di prodotti non petroliferi (c.d. settore non oil);

§      ristrutturazione della rete distributiva, in direzione di una riduzione del numero di impianti e della riqualificazione di quelli restanti, per aumentarne la redditività e la sicurezza e migliorare il servizio all’utenza.

 

In particolare l'articolo 1 del D.Lgs. 32/1998 contiene norme per la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, prevedendo, per l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, il passaggio dal previgente regime di concessione ad un rapporto di tipo autorizzativo (comma 1). L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco ed è subordinata al rispetto delle disposizioni del piano regolatore e alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e la tutela dei beni storici ed artistici. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 346/1999, tra i requisiti cui è subordinata l’autorizzazione ad installare nuovi impianti è stato inserito anche il rispetto delle prescrizioni per la prevenzione degli incendi di cui DPR 37/1998. Sempre a seguito di una modifica introdotta dal D.Lgs. 346/1999, la comunicazione obbligatoria in caso di trasferimento dell'impianto deve essere effettuata, oltre che al sindaco e alla regione, all’ufficio tecnico di finanza (invece che all’ufficio tecnico erariale, come era previsto nel testo originaria del D.Lgs. 32/1998).

Le concessioni già in essere sono convertite di diritto in autorizzazioni. I soggetti già titolari di concessione sono autorizzati a continuare l'esercizio dell'attività (fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. in relazione al programma di chiusura e smantellamento degli impianti) dandone semplicemente comunicazione al comune, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza.

Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzione può affidare la gestionedell’impianto ad altri soggetti mediante contratti di cessione gratuita dell’uso, di durata non inferiore a sei anni, riguardanti tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione del carburante. Tra esse sono comprese, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 della legge 57/2001, anche le attrezzature per l’erogazione e per il pagamento del rifornimento. Il comma 6 dell’articolo 1 demanda ad appositi accordi interprofessionali la determinazione delle modalità attuative di tale previsione. I medesimi accordi devono prevedere un tentativo di conciliazione delle controversie contrattuali.

Con riferimento alle competenze regionali e comunali in materia il D.Lgs. 32/1998 ha previsto che ai comuni fosse attribuito il compito di rideterminare, entro un breve termine, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti, disponendo contestualmente l'adeguamento degli strumenti urbanistici, così da non creare contrasti fra le due discipline. Tuttavia tale obiettivo, che presupponeva un'azione incisiva da parte dei comuni, è stato conseguito parzialmente e prevalentemente sulla base delle iniziative volontarie di chiusura da parte delle aziende.

Decreto-legge 112/2008 (art. 83-bis)

Il DL 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 17-22 dell’articolo 83-bis detta disposizioni volte a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti, al fine di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione europea in materia, riguardanti vincoli con finalità commerciali (distanze minime, contingentamenti e bacini minimi di utenza, superfici minime commerciali e obblighi o limiti ad integrare attività oil ad attività non oil nello stesso impianto).

Nello specifico il comma 17 vieta la subordinazione dell’attività di installazione e di esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area.

Il comma 18 precisa che le disposizioni del comma 17, volte alla tutela della concorrenza e alla definizione di livelli essenziali di prestazioni, rientrano nella potestà legislativa dello Stato in quanto costituiscono principi generali in materia ai sensi dell’art. 117 Cost. e pertanto non richiedono norme di adeguamento da parte delle regioni.

I commi 19 e 20 apportano modifiche agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 32/1998 riguardanti rispettivamente:

§         la redazione della perizia giurata – che correda l’autocertificazione inviata al comune unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione - da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, cui, a seguito della modifica, viene richiesta l’abilitazione secondo le norme vigenti nei Paesi UE in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale;

§         l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, che non è più subordinato alla chiusura di almeno 7.000 impianti.

Il comma 21 riconosce il ruolo di programmazione delle regioni nella promozione del miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio reso ai cittadini e nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle norme in materia ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza.

Infine il comma 22, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione - entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas - dei criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

 

Incentivi all’acquisto di veicoli a metano

Decreto-legge 324/1997

L’articolo 1del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324[2], oltre a riconoscere, a decorrere dal 1° ottobre 1997, per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, il contributo di cui all'art. 29 del DL 669/1996[3] - che ha avviato l’intervento pubblico a favore della rottamazione dei veicoli – fino a lire 3.500.000 (euro 1807,60),ha demandato al Ministro dell'industria (ora Ministro dello sviluppo economico) il potere di determinare con decreto, nel limite d’importo di lire 30 miliardi, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), a partire dal 1° agosto 1998. Al decreto è stata affidata, altresì, la determinazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purché posteriore al 1° agosto 1997 (art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo).

Gli interventi di promozione dell’utilizzo del metano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione previsti dal DL 324/1997 sono stati rifinanziati dall’art. 2, comma 59, del DL 262/2006 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, che ha autorizzato a tal fine una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del  triennio 2007-2009.

Per le finalità previste dall’articolo 1 del DL 324/1997 è stata successivamente prevista un’autorizzazioni di spesa dalla legge finanziaria 2001 (legge 388/2000) all'articolo 145, comma 6 (15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003), cui si è aggiunta l’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, della legge 273/2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), destinata ad incentivare non solo l’acquisto di autoveicoli a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, ma anche l’installazione di impianti a metano o a GPL sui veicoli a motore esistenti.

Legge 239/2004

Il comma 53, art. 1, della legge 239/2004 di riordino del settore energetico ha modificato il citato comma 2, art. 1, del DL 324/1997, ammettendo a fruire del contributo le operazioni d’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL su autoveicoli esistenti, purché immatricolati a partire dal 1° agosto 1997, quando siano effettuate entro i tre anni successivi alla data d’immatricolazione, invece che entro un anno da tale data, come precedentemente previsto. Il comma 54 della stessa legge 239 ha esteso l’applicazione dei suddetti contributi consentendone l’erogazione anche alle persone giuridiche, e non solo alle persone fisiche come precedentemente previsto. Con successiva circolare n. 2390 del 17 gennaio 2005 il Ministero delle attività produttive[4] ha chiarito che il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004 (giorno di entrata in vigore della legge 239/2004).

Legge 296/2006 (finanziaria 2007)

Con la legge finanziaria 2007[5], in attuazione del principio di salvaguardia dell’ambiente, sono state introdotte misure a carattere transitorio per agevolare la rottamazione di veicoli inquinanti, con o senza sostituzione con veicoli meno inquinanti. La legge, che prevede quattro tipi di incentivi per la rottamazione di autoveicoli, autocarri e motocicli, ha concesso incentivi, anch’essi di natura transitoria, anche per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale.

L’art. 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 ha concesso un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, o ad alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione sopra indicata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.

Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. L’agevolazione in oggetto è cumulabile, in presenza dei prescritti requisiti, con le agevolazioni concesse dalla stessa legge finanziaria 2007 e dal DL 248/2007 (cfr. infra), per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture, autoveicoli e autocarri.

Decreto-legge 248/2007

Il DL 31 dicembre 2007, n. 248[6], all’articolo 29, comma 8, dispone l’incremento di 50 milioni di euro per il 2009 delle risorse di cui al citato DL 262/2006, destinate a incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano per autotrazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

Il successivo comma 9 fissa in 350 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a GPL e in 500 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a metano.

Il comma 10, infine, modificando la vigente normativa (DL 324/1997) prevede l’applicazione a regime delle agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, concesse indipendentemente dalla data di immatricolazione degli autoveicoli e di installazione degli impianti ecologici.La disposizione infatti modifica l’art. 1, comma 2, terzo periodo, del DL 324/1997, sopprimendone la parte finale nella quale la concessione delle suddette agevolazioni veniva correlata alla data di immatricolazione degli autoveicoli e di effettuazione dell’installazione degli impianti ecologici.

Decreto-legge 5/2009

Il DL 10 febbraio 2009, n. 5[7], all’articolo 1, commi 1-10,introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l’acquisto di veicoli ecologici e per l’installazione di impianti a GPL e a metano.

In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio - 31 dicembre 2009, contributi per l’acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) (commi 1, 2 e 5).

Il comma 3 dell’articolo 1 concede un contributo di 1.500 euro, aggiuntivo rispetto a quelli di cui all’articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007, per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l’autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell’alimentazione considerata.

Il contributo di cui al comma 3, sommato a quelli di complessivi 2.000 euro concessi dal citato comma 228, è cumulabile con quello di cui al comma 1 dell’articolo 1 in esame nel caso in cui l’acquisto dell’autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un’autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1.[8]

Il comma 6 precisa che le agevolazioni di cui ai commi precedenti hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l’immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le presenti agevolazioni, come anche le precedenti, si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.

Il comma 8 prevede che le agevolazioni per la rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano - di cui ai sopra citati commi 1-5 - possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.


 

Contenuto della proposta di legge

 

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del su utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.

2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

 

 

La finalità della proposta in esame – così come individuata dall’articolo 1 – risiede nell’adozione di disposizioni volte ad incentivare l’impiego del metano nel settore dell’autotrazione, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate “alle regioni” (rectius: dalle regioni) ai sensi del D.Lgs 351/1999, e sulla rete autostradale.

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, recante Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente,all'articolo 7 prevede l'obbligo per le regioni di definire un piano d'azione contenente le misure da adottare nel breve periodo per le zone dei rispettivi territori nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Le regioni dovranno inoltre individuare l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio. I piani devono prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

L’incentivazione dell’impiego del metano per autotrazione è motivata:

§      dal ridotto impatto ambientale del metano;

§      dalla sicurezza intrinseca del suo utilizzo;

§      dalla continuità delle forniture conseguente all’allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete dei metanodotti, sia a livello nazionale che regionale e locale.

La relazione illustrativa pone l’accento anche sulla economicità del metano rispetto agli altri carburanti usati per l’alimentazione dei motori (benzina, gasolio e GPL), per cui l’aumento del suo utilizzo consentirebbe un risparmio in termini di consumi energetici del Paese e di costi per gli utenti.

Con il comma 2 al metano per autotrazione viene riconosciuta la caratteristica merceologioca di carburante.

Secondo la relazione illustrativa il mancato riconoscimento di tale caratteristica costituisce uno dei tre fattori che rendono difficile l’utilizzo del metano per autotrazione. Gli altri due sono: la mancanza di specifiche norme ed indirizzi amministrativi ad esso relative e la frammentarietà dell’incentivazione all’acquisto di veicoli a metano.


 

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) gas naturale: il combustibile fossile gassoso costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;

     b) metano o gas naturale compresso: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4»;

     c) bombole: i serbatoi a pressione di esercizio di 200 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;

     d) carri bombolai: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;

     e) fattore di conversione: la quantità di prodotto energetico da moltiplicare per ottenere una quantità equivalente di un altro prodotto;

     f) equivalenza in termini energetici tra il metano e i principali carburanti il cui valore è espresso in unità di vendita: 1 chilogrammo di metano è pari a 1,5 litri di benzina, a 1,3 litri di gasolio e a 2 litri di gas di petrolio liquefatto (GPL);

     g) rete nazionale dei metanodotti: la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     h) rete regionale e locale dei metanodotti: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;

     i) codici di rete: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

 

Ai sensi dell’articolo 2 per metano o gas naturale compresso si intende : “il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4»” (lett. b)).

Tra le altre definizioni recate dall’articolo in esame si segnala quella relativa alla rete nazionale dei metanodotti.

Con tale espressione si intende la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata con cadenza annuale da un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 164/2000 (lett. g)).

Il citato art. 9 reca la Definizione di rete nazionale di gasdotti. La Rete è stata aggiornata recentemente con il DM 1° agosto 2008. Con il DM 22 aprile 2008 sono state, invece, classificate le reti di trasporto regionale.

L’articolo 2 reca anche la definizione di rete regionale e locale dei metanodotti (lett. h)), intendendo con tale definizione le reti di trasporto di competenza delle regioni non comprese nella rete nazionale e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione.

 


 

Articolo 3
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano)

1. Agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:

     a) l'erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e presso gli impianti di compressione domestici;

     b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multiprodotto;

     c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione di metano.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere:

     a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;

     b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano;

     c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:

     a) stabilire specifici criteri e modalità di trasporto del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;

     b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto a decorrere dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano per autotrazione impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti.

 

 

L’articolo 3, che individua gli strumenti per la razionalizzazione e l’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, al comma 1 estende ai medesimi impianti le disposizioni dell’art. 1 del D.Lgs. 32/1998[9] e dell’art. 83-bis, commi 17-19, del DL 112/2008[10], che intervengono in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva (cfr. Quadro normativo).

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento - per la cui adozione si richiede il rispetto degli standars di sicurezza e delle vigenti norme tecniche dell’UE - l’individuazione dei criteri e delle modalità di:

§      erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e presso gli impianti di compressione domestici;

§      erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi in impianti di rifornimento multiprodotto;

§      trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere ai sensi del D.Lgs. 32/1998, in impianti di distribuzione di metano.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.Lgs. 32/1998, volto a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, al fine di omologare la rete italiana a quella europea hadefinito un programma di chiusure graduali e di riqualificazione degli impianti di distribuzione (commi 1, 2, 3 e 7), con alcune deroghe parziali (commi 4 e 8).

Il comma 3 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione con decreto dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano; il decreto dovrà essere adottato, sentita la Conferenza unificata, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Si osserva, sul piano formale, che le parole “da emanare tre mesi” andrebbero sostituite dalle seguenti: “da emanare entro tre mesi”.

I piani di sviluppo predisposti dalle regioni dovranno prevedere, tenuto conto dello sviluppo del mercato del metano e delle reti di metanodotti esistenti:

§      l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;

§      l’obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione che prevedano punti di rifornimento a metano, specie nelle aree urbane e sulle autostrade;

§      la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l’adeguamento di quelli esistenti.

Il comma 4, con la finalità di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, stabilisce che le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.

 

Il comma 5 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di individuare apposite regole relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti, ai sensi del DL 112/2008, art. 83-bis, comma 22.

Si ricorda che il richiamato comma 22 affida al Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei criteri di vettoriamentodel gas per autotrazioneattraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Nello specifico il comma stabilisce che l’AEEG con propria delibera, da adottarsi entro un mese dall’entrata in vigore della legge, provveda all’adeguamento e all’aggiornamento dei codici di rete allo scopo di:

§      fissare specifici criteri e modalità di trasporto del metano sulla rete nazionale dei metanodotti;

§      prevedere per ciascun impianto l’adeguamento delle capacità di trasporto del metano per autotrazione con decorrenza dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti.

 

Si ricorda che i codici di rete, contenenti regole e modalità per il funzionamento e la distribuzione del metano, sono predisposti dalle aziende che svolgono tali attività e sono approvati dall’AEEG ai sensi del D.Lgs. 164/2000[11], art. 24, co. 5.


 

Articolo 4
(Istituzione del Fondo per il metano per autotrazione e misure per incentivare la diffusione del metano per autotrazione)

1. La trasformazione del metano acquistato dal gestore degli impianti di distribuzione come energia e venduto all'utente finale come prodotto a peso avviene utilizzando l'equivalenza prevista alla lettera f) del comma 1 dell'articola 2.

2. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo cui è devoluto il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007.

4. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i gestori degli impianti di distribuzione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo è versato sul fondo di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le regioni dispongono l'esenzione dei veicoli a metano dalla tassa di proprietà.

7. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano.

 

 

L’articolo 4 prescrive l’utilizzo dell’equivalenza di cui alla lettera f), comma 1, dell’art. 2, ai fini della trasformazione del metano acquistato dal gestore dell’impianto di distribuzione come energia e venduto all’utente finale come prodotto a peso (comma 1).

Stabilisce inoltre, al comma 2, che le accise sul metano per autotrazione rimangano invariate per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della legge.

Secondo la relazione illustrativa in tal modo si stabilizza il mercato e si consente il ritorno degli investimenti impiantistici e tecnologici.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo allo scopo di incentivare l’impiego del metano per autotrazione. Al Fondo sarà devoluto il 5% del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del DM 12 luglio 2007.

Si ricorda che l’articolo 19 del D.Lgs. 625/1996[12] ha ridefinito il valore delle aliquote del prodotto della coltivazione (royalties) che, ai sensi dell'art. 33 della legge 613/1967[13], istitutiva dell’ENI, il titolare della concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, nonché le produzioni esenti. La legge 239/2004, di riordino del settore energetico[14], ha introdotto modifiche nel citato articolo 19 sulle modalità di determinazione delle royalties, per semplificarne la disciplina e migliorare l’attuazione della normativa.

Il citato DM 12 luglio 2007, recante Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote di prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato,attua le disposizioni di cui all’art. 11 del DL 31 gennaio 2007, n. 7[15].Tale articolo,al fine di conseguire una maggiore liquidità dell'offerta di gas nel mercato interno, ha disposto che le quote di produzione nazionale di gas che le imprese produttrici versano allo Stato in controvalore (royalties) e una quota fissa di tutte le importazioni future debbano essere offerte sul mercato regolamentato delle capacità e del gas (c.d. “borsa del gas”). Il comma 1 dell’articolo, nello specifico, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione delle modalità con cui il valore delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (royalties), a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas[16].

Il comma 4 – confermando peraltro un obbligo già previsto dalla normativa vigente (cfr. infra) - assoggetta i gestori degli impianti di distribuzione al versamento di un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, al fine di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano. Tale contributo è altresì dovuto dai proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del gas naturale compresso, in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo è destinato ad alimentare il Fondo di cui al comma 3.

Si segnala che una disposizione analoga si rinviene nell’art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano) di cui l’art. 8 della proposta di legge in esame dispone l’abrogazione. Infatti il citato articolo prevede a carico dei soggetti che forniscono gas metano per uso autotrazione alle stazioni di compressione l’obbligo di versare un contributo proporzionale alle quantità di gas fornito, volto ad assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione. Sono sottoposti al versamento di un contributo anche i proprietari di «carri bombolai» destinati al trasporto di gas metano che vi dovranno provvedere in proporzione al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

Il contributo viene versato al Fondo di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano) e viene determinato da un Comitato di nomina ministeriale (art. 12 della stessa legge) cui è affidata la gestione del Fondo stesso.

Si ricorda che il Fondo è stato recentemente soppresso dalla legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)[17](art. 27) che ne ha affidato la gestione, in regime di separazione contabile ed amministrativa, alla Cassa conguaglio GPL che succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I successivi commi 6 e 7 prevedono rispettivamente:

§      che le regioni dispongano l'esenzione dei veicoli a metano dalla tassa di proprietà;

§      che le amministrazioni locali consentano la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato, li escludano dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuino nei piani di parcheggio alcune aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano.


 

Articolo 5
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli alimentati a metano)

1. Al fine di incentivare la diffusione di veicoli a metano per autotrazione, a coloro, persone fisiche o giuridiche, che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo alimentato a metano è riconosciuto un contributo statale di 3.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto a condizione che il veicolo acquistato, non immatricolato in precedenza, abbia le caratteristiche previste dall'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La disposizione del comma 1 può essere fruita nel rispetto della normativa sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Le aziende costruttrici o importatrici del veicolo di cui al comma 1 del presente articolo rimborsano al venditore l'importo del contributo ivi previsto e recuperano tale importo a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 3, e, in alternativa, sono autorizzate a recuperare le somme residue quale credito d'imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'anno in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per gli anni successivi.

4. Le aziende costruttrici o importatrici conservano per i cinque anni successivi alla data di emissione della fattura di vendita del veicolo di cui al comma 1 copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto nonché copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.

 

 

L'articolo 5 prevede agevolazioni per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, finalizzate ad incentivare la diffusione di tali veicoli.

In particolare, il comma 1 riconosce un contributo statale di 3.500 euro alle persone fisiche o giuridiche che acquistino un veicolo nuovo alimentato a metano, anche in locazione finanziaria.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto.

I veicoli ai quali viene riconosciuto il contributo, purché non immatricolati in precedenza, sono quelli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Si tratta di:

§      autovetture (ossia veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente);

§      autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente).

 

Poiché la normativa vigente[18] già prevede un contributo pari a 3.500 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a metano effettuato entro il 31 dicembre 2009, andrebbe chiarito in che modo si raccorda il contributo concesso dalla pdl in esame – che sembra previsto “a regime” – rispetto a quello attuale.

 

Ai sensi del comma 2 il contributo può essere fruito nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato d’importanza minore (c.d. de minimis).

La normade minimis,recentemente aggiornata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore,prevede chenon siano considerati aiuti di Stato e dunque non debbano essere notificati per l’autorizzazione della Commissione europea gli incentivi sotto i 200 mila euro, percepiti in tre anni (in precedenza il limite massimo era di 100 mila euro). Al fine di evitare abusi sono esclusi gli aiuti alle imprese in difficoltà e quelli il cui ammontare non può essere calcolato in anticipo (i cosiddetti aiuti “non trasparenti”). A differenza della precedente disciplina, la nuova normativa sul de minimis si applica al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e a quello dei trasporti. Per quest’ultimo è però previsto un tetto di 100 mila euro e l’esclusione dei veicoli per il trasporto merci su strada.

Il comma 3 prevede il rimborso al venditore dell’importo del contributo da parte delle aziende costruttrici o importatrici del veicolo. Queste, da parte loro, recuperano quanto rimborsato a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 3. “In alternativa” le aziende sono autorizzate a recuperare le somme residue quale credito d'imposta in compensazione delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, dovute, anche in acconto, per l'anno in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per gli anni successivi.

Si osserva che andrebbe chiarito in che rapporto si pongono le due modalità per recuperare, da parte delle aziende, quanto rimborsato al venditore. In particolare, andrebbe chiarito se le due modalità (risorse del Fondo o credito d’imposta in compensazione) siano effettivamente alternative – come farebbe pensare l’espressione “in alternativa” - o se, al contrario, si possa ricorrere al credito d’imposta solamente in caso di incapienza del Fondo – come farebbe invece pensare l’espressione “le somme residue”.

Ai sensi del comma 4 le suddette aziende sono tenute a conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo, nonché copia dellacarta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietàper i cinque anni successivi alla data di emissione della fattura di vendita del veicolo.

Il comma 5 prevede per le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, in caso di sostituzione dei propri autoveicoli, l’obbligo di acquistare veicoli a metano almeno per il 25% del totale.


 

Articolo 6
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 3, alimenta un piano di incentivi alla ricerca, volti a garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e ad implementare le nuove tecnologie motoristiche che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. In particolare sono incentivati progetti relativi a:

     a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;

     b) utilizzare il bio-metano;

     c) sperimentare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno.

 

L'articolo 6 dispone che il Fondo di cui all'articolo 4 finanzia, tramite appositi incentivi, progetti di ricerca diretti a promuovere l’uso del metano per autotrazione e a sviluppare nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti.

In particolare gli incentivi sono destinati ai progetti volti:

§      al miglioramento dell’efficienza dei veicoli a metano;

§      all'utilizzo del bio-metano;

§      alla sperimentazione dell’utilizzo di miscele metano-idrogeno come carburanti per autotrazione.


 

Articolo 7
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione)

1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:

     a) amministrare il fondo di cui all'articolo 4, comma 3;

     b) determinare i contribuiti di cui all'articolo 4, comma 4;

     c) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando ai contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;

     d) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione.

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

 

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa, la Cassa viene istituita in sostituzione del Comitato del fondo delle bombole per metano previsto dalla legge n. 640 del 1950, abrogata dal successivo articolo 8 della proposta in esame.

Alla Cassa sono assegnate le seguenti funzioni:

§      amministrazione del suddetto Fondo e determinazione dei contribuiti che lo finanziano;

§      punzonatura delle bombole serbatoio, verifica periodica e sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati;

§      invio al Ministro dello sviluppo economico del rendiconto annuale delle attività svolte.

L’amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 2). Il Comitato si compone di cinque membri: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il presidente del Comitato, scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, viene designato dal decreto di nomina.

Con lo stesso decreto di nomina del Comitato si provvede all’adozione di un regolamento recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa.


 

Articolo 8
(Abrogazioni)

1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.

 

 

L'articolo 8 abroga le normative considerate ormai superate a seguito della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame.

Si tratta delle citate leggi 640/1950 e 145/1990, cui si aggiunge il DPR 9 novembre 1991, n. 404 recante Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

 


 



[1]     Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni e enti locali, ai sensi dell’art. 1 della L. 59/97), ha fatto salva la disciplina del D.Lgs. 32/1998 (art. 1, comma 1). Peraltro, il successivo art. 105, co. 2, lett. f), ha attribuito alle regioni le funzioni in materia di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

[2]    Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

[3]    L’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevedeva l’erogazione di un contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. L'intervento pubblico avviato con il DL citato era finalizzato ad incentivare l'acquisto di autovetture nuove con la duplice finalità di promuovere la ripresa delle aziende produttrici e di realizzare uno svecchiamento del parco automobilistico nel quadro delle politiche volte alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale e del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Il contributo statale era destinato alle persone fisiche che avessero acquistato in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica consegnando per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione avesse superato i dieci anni dalla data di immatricolazione.

[4]    Ora Ministero dello sviluppo economico.

[5]     Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[6]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[7]    Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[8]     Anche il contributo di cui al citato comma 228 è cumulabile con i contributi concessi dalla legge finanziaria 2007 e dal D.L. 248/2007 per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture, autoveicoli e autocarri.

[9]    Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[10]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv. con modific. dalla legge 6 agosto 2008, n. 33.

[11]   D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

[12]   D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, recante Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

[13]   Legge 21 luglio 1967, n. 613, recante Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

[14]   Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. I commi da 93 a 97 hanno modificato la disciplina sulle royalties.

[15]   Il DL 31 gennaio 2007, n.7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, è stato convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[16]   Il mercato regolamentato delle capacità e del gas (c.d. borsa del gas, già funzionante sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.a.), di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/2002dell’AEEG, è inteso come l’insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi di capacità di entrata o di uscita assegnate agli utenti, nonché delle cessioni e degli scambi del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti. La norma rinvia a un ulteriore provvedimento dell’Autorità il compito di definire la disciplina di tale mercato. In attuazione di tale disposizione l’Autorità ha pertanto adottato la deliberazione n. 22 del 2004.

[17]   La legge 23 luglio 2009, n. 99 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, SO n. 136.

 

[18]   Combinato disposto dell’art. 1, co. 228 e 229, L. 296/2006 e dell’art. 1, co. 3 e 6, DL 5/2009: cfr. Quadro normativo.