Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-C - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1441-TER-C/XVI   AC N. 1441-TER-B/XVI
AC N. 1441-TER-A/XVI   AC N. 1441-TER/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 40    Progressivo: 4
Data: 19/06/2009
Descrittori:
ENERGIA   IMPRESE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
AS N. 1195/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. 1441-ter-C

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 

 

 

 

 

n. 40/4

 

 

 

19 Giugno 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Coordinamento: dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

 

 

 

Per l’esame presso la Commissione X (Attività produttive) dell’A.C. 1441-ter-B, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, sono stati predisposti i seguenti dossier:

§       n. 40/2: Elementi per l’istruttoria legislativa;

§       n. 40/3: Schede di lettura.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0015c_0.doc

 


INDICE

 

Elementi per l’esame in Assemblea

Contenuto  3

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  35

Incidenza sull’ordinamento giuridico  43

Formulazione del testo  45


Elementi per l’esame in Assemblea


Contenuto

Il testo trasmesso dal Senato e le modificazioni apportate in sede referente

Il provvedimento in esame, risultante dallo stralcio del disegno di legge governativo A.C. 1441 presentato dal Governo alla Camera il 2 luglio 2008, è stato approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento il 4 novembre 2008, in un testo composto da 33 articoli.

Il testo (A.S. 1195) è stato quindi ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato, conclusosi il 14 maggio 2009. In particolare:

§      4 articoli sono stati soppressi;

§      26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia;

§      sono stati inseriti 35 nuovi articoli.

Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura (A.C. 1441-ter-B), il provvedimento si compone di 64 articoli.

L’esame in sede referente presso la X Commissione (Attività produttive) è iniziato il 9 giugno 2009 e si è concluso il 18 giugno 2009.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito sul testo trasmesso dal Senato hanno interessato 10 articoli.

Delle modifiche apportate in sede referente si dà conto qui di seguito, nell’ambito di una sintetica descrizione del testo licenziato per l’Assemblea.

 

 

Articolo 1 - Disposizioni per l’operatività delle reti di imprese

 

L’articolo 1 modifica ed integra con il comma 1 le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5/2009, in particolare sulla definizione e l’operatività del contratto di rete.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento che ha introdotto le seguenti modifiche:

§      alla lettera b), capoverso “4-ter.1”, si è previsto che le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter[1] per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni siano adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Il testo approvato dal Senato, invece, prevedeva che le menzionate disposizioni di attuazione fossero adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, precisando che per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete il decreto fosse adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.

 

§      alla lettera c), capoverso “4-qiunquies”, che - come modificato dall’articolo 1 in esame - dispone l’applicazione alle reti delle imprese delle disposizioni amministrative, finanziarie e di ricerca e sviluppo previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266), subordinando però tale applicazione ad una apposita autorizzazione amministrativa, si prevede che tale autorizzazione sia rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il testo approvato dal Senato, invece, prevedeva che tale autorizzazione fosse rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 2 abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 112/2008.

 

 

Articolo 2 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi

 

L’articolo 2, per assicurare l’efficacia e la tempestività delle iniziative di deindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale le stesse sono disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell’attuazione dell’accordo di programma, a cui provvede l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (commi 1-10).

Il comma 11 effettua un elenco di accordi di programma all’attuazione dei quali si provvede con le risorse finanziarie disponibili presso l’Agenzia.

Il comma 12 elenca una serie di aree o distretti di intervento (fra cui l’internazionalizzazione, l’innovazione industriale, il sostegno alle aree industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana) a cui sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali.

Il comma 13, infine, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, prevede l’individuazione – in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria per il 2007 – di quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all’osservazione della terra e all'ambiente.

 

 

Articolo 3 - Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi

 

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi. Si dispone che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Inoltre il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Si prevede altresì che il CIPE assegni risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane (istituite dalla legge finanziaria 2007) e si incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l’anno 2009 del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall’art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008.

 

 

Articolo 4 - Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti

 

L’articolo 4 reca attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93, prevedendo in particolare che con appositi decreti di natura non regolamentare si provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del menzionato Regolamento comunitario, nonché conseguen­temente alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento.

 

 

Articolo 5 - Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese

 

L’articolo 5 prevede una delega legislativa, da esercitare entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa, nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese

 

L’articolo 6 ai commi 1-3 dispone che, ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l’impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un’autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Resta ferma, in caso di dichiarazione mendace, l’esclusione dalle procedure per l’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM.

I commi 4 e 5 sono volti alla semplificazione di alcune procedure in materia di assunzioni.

In particolare, il comma 4 è volto a modificare l’articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000, che disciplina gli obblighi di comunicazione connessi all’instaurazione e alla successiva evoluzione dei rapporti di lavoro. Con la modifica in esame si dispone che l’invio delle comunicazioni al Servizio per l’impiego competente è valido anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.

Il successivo comma 5 interviene sulla norma di cui all’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili. In particolare, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia definito il modello unico di prospetto informativo di cui al medesimo articolo 9, comma 6.

 

 

Articolo 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

L’articolo 7 reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica. In particolare si consente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute su veicoli medesimi. Inoltre, è esteso agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l’obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, nonché delle tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Infine, si stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

 

 

Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI

 

L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – ICI, lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d’imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Si precisa però che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, che la decorrenza dell’obbligo è fissata alla data della stipula e che persiste per tutta la durata del contratto.

Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari

 

L’articolo 9 reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l’adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell’esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.

 

 

Articolo 10 - Società cooperative

 

L’articolo 10 pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l’altro, di semplificare la procedura di iscrizione all’Albo, di prevedere modalità di comunicazione all’Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione.

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 14, che rendeva applicabile alle banche di credito cooperativo la disciplina in materia di soci sovventori.

 

 

Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese

 

L’articolo 11 modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56 recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell’ambito dell’Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione. In particolare si prevede che, per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto nel 2001 allo scopo di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico, non sia più richiesto il concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (che deve essere solo sentito) e che venga meno l’obbligo di sentire la Conferenza dei rettori delle università. Viene stabilito, inoltre, che alla promozione di forme di raccordo con le camere di commercio e le camere di commercio italiane all’estero, con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità di affari italiane all’estero e con i loro organismi rappresentativi, finalizzate alla internazionalizzazione, provvedano i Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri, senza il concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, né l’intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali, previsti dalla disciplina vigente.

 

 

Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per l’internazio­nalizzazione delle imprese

 

L’articolo 12reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese. Inoltre l’articolo assegna 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

 

 

Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa

 

L’articolo 13, non modificato dal Senato,sostituisce il comma 6-bis, art. 1, del DL 35/2005, concernente la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di venture capital. La modifica è rivolta a prevedere che qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione complessivamente detenute dalla suddetta società è stabilito al 70 per cento del capitale o fondo sociale. Si prevede, inoltre, che i suddetti fondi possono confluire - ai fini della loro gestione - nel fondo unico previsto dal comma 932 della legge finanziaria 2007.

 

 

Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa

 

L’articolo 14 istituisce un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa. Al Fondo affluiscono le disponibilità finanziarie derivanti da utili spettanti al Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST, già destinate allo sviluppo delle esportazioni. Gli interventi del Fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di PMI per realizzare progetti di internazionalizzazione. Spetta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilire le condizioni e le modalità operative del Fondo.

 

 

 

 

 

Articolo 15 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale

 

L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica; interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente in relazione alla commissione di delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e per violazioni del diritto d’autore.

 

 

Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale

 

L’articolo 16 prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati in esso indicati, siano affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca. Il medesimo articolo dispone anche in ordine alla procedura applicabile ai fini della distruzione dei medesimi beni, nel caso in cui non vi siano istanze di affidamento in custodia giudiziale o richieste di assegnazione.

 

 

Articolo 17 - Contrasto della contraffazione

 

L’articolo 17 reca misure volte al contrasto della contraffazione. In particolare, esso estendeanche alle indagini per i delitti di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura, prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti e novella le disposizioni sull’incauto acquisto di prodotti contraffatti e sulla tutela amministrativa del made in Italy.

 

 

Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici

 

L’articolo 18 è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale. Stabilisce inoltre l’obbligo per i frantoi di comunicare all’AGEA l’origine delleolive trattate allo scopo sia di combattere le frodi che di monitorare la produzione.

 

 

Articolo 19 - Proprietà industriale

 

L'articolo 19, ai commi 1-8, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale (tra cui l’eliminazione del riferimento all’applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l’ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate).

Il comma 9abroga l'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007 che fissa norme in materia di decadenza del diritto di proprietà industriale.

I commi 10-13 istituiscono il Consiglio nazionale anticontraffazione.

Il comma 14abroga l’art. 7 della legge n. 96/1969 che devolve all'Istituto nazionale per le conserve alimentari l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della medesima legge.

Il comma 15 delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice, anche con riferimento ai profili processuali. Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte le seguenti modifiche al comma in esame:

§      si è previsto che la delega sia esercitata entro un anno dall’entrata in vigore della legge, mentre il testo approvato dal Senato poneva al riguardo il termine fisso del 31 dicembre 2009;

§      è stata soppresso il principio e criterio direttivo di cui alla lettera f), che attribuiva ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento del marchio in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.

 

 

Articolo 20 - Bollo virtuale

 

L’articolo 20, sostituendo la lettera a) dell’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 con le lettere a) ed a-bis), riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell’imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti:

1)    lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

2)    richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

3)    rilascio di copia autentica del verbale di deposito.

 

 

Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi

 

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, dispone che i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale, delle telecomunicazioni, forniscano all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori. All’Autorità per l'energia elettrica e il gas e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spetta il compito di predisporre le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure in questione.

I commi 3 e 4 modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale. Si concede anzitutto all’assicuratore la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale. Inoltre, ove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l'assicurato abbia facoltà di recedere - con medesimo termine di preavviso - una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

 

 

Articolo 22 – Introduzione dell’articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime

 

L’articolo 22 stabilisce che è considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

 

 

Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

L’articolo 23 consente al Corpo della Guardia di finanza l’esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche in seno alle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.

 

 

Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell’emittenza locale

 

L’articolo 24, al comma 1 destina le risorse non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 e mantenute per l’anno 2009 nella disponibilità dell’apposito fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148 della L. 388/2000, ad incrementare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall'art. 81, comma 30, del D.L. 112/2008.

Il comma 2 prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, come rideterminato dalle successive leggi finanziarie, avvalendosi delle risorse, mantenute in bilancio, del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

 

 

Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare

 

L’articolo 25delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti:

§      la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare;

§      la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi;

§      la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate.

Tali decreti devono essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di pubblicità delle relative procedure, nonché secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Con gli stessi decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti.

 

 

Articolo 26 - Energia nucleare

 

L’articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale (comma 1). Sempre con delibera del CIPE si provvede all’individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi (comma 2).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 3, che

sostituiva il comma 298, art. 1, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

Il comma 298 della legge finanziaria 2005, così come sostituito, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, venisse versato al bilancio dello Stato un importo annuo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dalla componente A2 sul prezzo dell’energia elettrica destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 79/1999.

 

 

Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico

 

L'articolo 27 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

In particolare il comma 1 individua nel Gestore dei servizi elettrici (GSE) l’organismo chiamato a supportare le amministrazioni statali nell’ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 prevede che per rafforzare l’attività di tutela dei consumatori l’Autorità per l’energia elettrica e il gas si avvalga del Gestore dei servizi elettrici (GSE spa) e dell’Acquirente unico spa.

Il comma 3 dispone la soppressione del Fondo bombole metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere,nell’ambito di una razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Ai sensi del comma 5 la gestione del Fondo e le funzioni dell’Agenzia sono attribuite alla Cassa conguaglio GPL che succede a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, acquisendone le risorse finanziarie, strumentali e di personale senza oneri per la finanza pubblica(comma 6).

Il comma 4, allo scopo di incentivare l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw.

I commi 7 ed 8 riguardano la Sogin S.p.A, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinirne i compiti e le funzioni. Con DPCM si provvederà alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Si prevede, infine, che il Consiglio di amministrazione della SOGIN Spa, in carica alla data di nomina dei commissari, decada alla medesima data.

Il comma 9, è inerente alla predisposizione entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica.

Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali (lett. a)), misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti (lett. b)), valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio (lett. c)), meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni (lett. d)), incentivi per lo sviluppo di sistemi di microcogenerazione e piccola cogenerazione (lett. e)), sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi (lett. f)), misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita (lett. g)),definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza (lett. h)), misure volte ad agevolare l’accesso delle PMI all’autoproduzione (lett. i)).

Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto il comma 9-bis, volta a prevedere la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione delle lett. e) ed f) del comma 9.

I commi 10 e 11 intervengono in materia di incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica attraverso la modifica dell’articolo 2 della legge 244/2007 con la quale si dispone: laproroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento, agli impianti alimentati da energia rinnovabile, della possibilità di cumulare più incentivi pubblici; la soppressione del divieto di commercializzazione degli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A, attualmente previsto a far data dal 1° gennaio 2010; l’abrogazione del divieto di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza, attualmente previsto a far data dal 1° gennaio 2011.

Il comma 12 modifica i criteri di erogazione delle risorse e di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

La Commissione Attività produttive ha soppresso il comma 13, che restringeva il campo della vigilanza anti-traslazione dei prezzi sui consumatori finali da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per quanto concerne la cosiddetta “Robin tax” alle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro.

I commi 14-17 recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla loro incentivazione.

Il comma 14 prevede l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, volto alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine della individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe.

Ai sensi del comma 15, a decorrere dal 1º gennaio 2007 il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, già effettuate in corso d’anno.

Il comma 16 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, a partire dal 2011.

Il comma 17rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per procedere all’attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma a decorrere dal 2011 e alla rimodulazione degli incrementi della quota minima.

Il comma 18 reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microcogenerazione e di piccola cogenerazione, così come definite dal D.Lgs. 20/07, prevedendo, per le prime, la comunicazione all’autorità competente e, per le seconde, la DIA, ai sensi delle disposizioni recate dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia).

Il comma 19 consente ai comuni di destinare aree per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

Il comma 20, integrando la legge n. 10/91, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili se adottate a maggioranza semplice delle quote millesimali purché rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il comma 21differisce al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione fissato dal D.Lgs. 20/07, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento, riconosciuti dall’articolo 1, comma 71, della legge 239/04 (di riordino del settore energetico).

I commi 22 e 23 recano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge nn. 239/03 e 7/02.

In particolare, il comma 22 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Il comma 23 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il comma 24 integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull’esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, che non assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato.

Il comma 25 estende l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 5/2009 (che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni) ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, nei casi indicati dallo stesso comma.

Il comma 26delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell’ambiente, e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Il termine per l’esercizio della delega è fissato in centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il comma 27 abroga alcune norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896 relative a criteri di preferenza accordati a ENEL ed ENI nell’assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di risorse geotermiche.

Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al DL 7/02, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto da parte della regione interessata della prevista intesa, nel quale le ragioni del dissenso siano esposte in modo chiaro e dettagliato.

I commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione.

In particolare, il comma 29 riscrive integralmente l'articolo 46 del decreto-legge n.159/2007 (che appunto disciplina le procedure di autorizzazione in questione) prevedendo che gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge n. 241/1990, con decreto ministeriale d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni e l'autorizzazione sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale ed il permesso di costruire. L’intesa con le regioni costituisce variazione degli strumenti urbanistici in vigore o di quelli di pianificazione e coordinamento, o sovraordinati alla strumentazione in vigore in ambito comunale. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, si prevede, per il rilascio dell’autorizzazione, l’obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare. Nel caso in cui gli impianti di rigassificazione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il succitato procedimento unico considera contestualmente il progetto di variante di piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 30 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 29 si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla medesima data.

Infine il comma 31 abroga l'art. 8 della legge n. 340/2000 che disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia. E’ tuttavia fatta salva l’applicazione dell’art. 8 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per i quali non sia esercitata l'opzione di applicazione della stessa disciplina ai sensi del comma 30.

Il comma 32 sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi.

Durante l’esame al Senato il comma in esame è stato modificato soprattutto al fine di estendere la disciplina citata anche alle attività in mare (in particolare attraverso i nuovi commi 79, 80 e 81). Un’altra modifica rilevante è costituita dalla semplificazione prevista dall’ultimo periodo del comma 82-ter e dal comma 82-sexies che prevedono, nell’ambito della coltivazione di idrocarburi, la semplice autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), per particolari attività preliminari (seppur in via provvisoria, nelle more della conclusione della conferenza di servizi cui compete l’autorizzazione) e per lo svolgimento di attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.

Il comma 33 prevede l’applicabilità della nuova normativa introdotta anche ai procedimenti in corso, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

I commi 34 e 35 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'art. 7 del regio decreto n. 206/1939. I pareri previsti dall'ordinamento e rilasciati dal Comitato possono essere richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero ad istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 36 stanzia apposite risorse – limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2009 - per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 def., nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell’ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del DL 112/2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

I commi da 37 a 39 recano disposizioni in materia di risorse geotermiche.

Il comma 37 prevede l’emanazione - entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge - di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

Il comma 38 novella il comma 1, art. 9, della legge 896/86, prevedendo che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l’eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla.

Il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all’art. 1 della citata legge 896/86.

Il comma 40 integra l’articolo 12 del D.Lgs. 387/03 relativo alla promozione dell’energia rinnovabile, mediante l’aggiunta del nuovo comma 4-bis ai sensi del quale per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell’autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

Il comma 41 prescrive la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) sui seguenti progetti di competenza regionale, solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW:

§      gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

§      gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

I commi 42 e 43 intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 387/03, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE.

Nello specifico il comma 42 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4, art. 12, del D.Lgs. 387/03. La norma di cui si dispone la soppressione prevede che in caso di dissenso nel procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 43 provvede alla sostituzione del comma 2, art. 6, del D.Lgs. 387/03, consentendo la remunerazione dell’energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW nell’ambito del servizio di scambio sul posto a condizioni economiche di mercato per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell’energia.

Il comma 44 novella l’art. 9-ter del deceto-legge n. 172/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008) al fine di prevedere, in luogo dell’adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l’istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei medesimi rifiuti.

 

 

Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

 

L’articolo 28 ridefinisce i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell’elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera (comma 1). Inoltre si dispone che l’AEEG, entro il 30 gennaio di ogni anno, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sul mercato dell’energia elettrica e il gas e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti a energia rinnovabile (comma 2). L’Autorità fa fronte ai nuovi compiti che le sono così attribuiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3). Infine si provvede a rideterminare l’importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AEEG fissandolo a 2.500 euro (comma 4).

 

 

Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare

 

L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte le seguenti modifiche:

§      al comma 3 è stato soppresso il primo periodo, che prevedeva che l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato;

§      al comma 6, che consente all’Agenzia, nell'esercizio delle proprie funzioni, di avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente, si è precisato che ciò non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Articolo 30 - Misure per l’efficienza del settore energetico

 

L'articolo 30 con i commi dall’1 al 4 provvede ad affidare in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine, il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi.

I commi dal 5 all’8 riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, per i quali l’Acquirente Unico S.p.A. viene individuato quale garante della fornitura di gas nell’ambito degli indirizzo dettati dal Ministro dello sviluppo economico, mentre i commi 6 e 7 mirano a trasferire ai clienti finali industriali i benefici derivanti dal miglioramento nella concorrenzialità del mercato del gas naturale che si otterrà dalla revisione della normativa in materia, cui il Governo è contestualmente delegato.

I commi 9 e 10 demandano all’Autorità per l'energia elettrica e il gas l’adozione di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna.

I commi 11 e 12 recano disposizioni relative al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, fra cui la proroga di un anno dei termini previsti per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per i certificati verdi.

Il comma 13 limita la non cumulabilità degli incentivi per le fonti rinnovabili a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007.

Il comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6/92 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio.

Il comma 16 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi a:

a)    installazione dei dispositivi;

b)    misure di carattere fiscale;

c)    definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Ai sensi del comma 17, l’emanazione del decreto di cui al comma 16 non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

I commi 18 riguarda il servizio di interrompibilità e prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in deroga alle procedure vigenti, definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione con procedure di gara a ribasso delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso. Nel corso dell’esame in sede referente è stato esplicitato il riferimento alla derogabilità delle procedure vigenti, prevedendo che l’attuazione della norma possa avvenire anche in deroga all’articolo 32, comma 8, del ddl in esame.

Al comma 19 inoltre, per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW (così come previsto con una modifica introdotta dalla Commissione Attività produttive, mentre il testo approvato dal Senato faceva riferimento ad una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW) per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, viene prevista l’esenzione dall'applicazione di taluni corrispettivi.

Il comma 20 riguarda la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

I commi da 21 a 25 riguardano i contatori del gas e recano disposizioni relative alla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE». In particolare il comma 25, al primo periodo, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve stabilire, con apposito provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Inoltre il secondo periodo, riformulato nel corso dell’esame in sede referente, per consentire l’innovazione tecnologica del parco contatori gas, autorizza l’AEEG a prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, tali da assicurare vantaggi ai consumatori finali in termini di maggiore informazione circa l’andamento reale dei propri consumi e di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Il terzo periodo infine dispone che con lo stesso provvedimento su citato sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l’AEEG può irrogare in caso di violazioni

Il comma 26 è volto a novellare l’art. 23-bis, comma 1, del D.L. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare con la norma in esame si fanno comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al D.Lgs. 164/2000 e all’art. 46-bis del D.L. 159/2007.

Il comma 27 al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale, demanda al Ministero dello sviluppo economico la determinazione di nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. Dell’attuazione di tali criteri è incaricata l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Il comma 28 eleva dal 5 al 7 la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela con il diesel destinata al consumo in rete come carburante da autotrazione.

Il comma 29 eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa.

 

 

 

Articolo 31 - Semplificazione di procedure

 

L’articolo 31 semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, si ampliano le ipotesi per cui il contribuente non è obbligato ad acquisire la certificazione energetica dell’edificio per l’applicazione delle norme di favore.

 

 

Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori

 

L’articolo 32 mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l’estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell’Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell’energia elettrica. Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più "interconnector", nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, la stessa società deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector.

 

 

Articolo 33 - Reti interne di utenza

 

L’articolo 33, recante disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), in primo luogo indica a quali specifiche condizioni deve rispondere l’assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU e quindi precisa i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. L’articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema.

 

 

 

 

Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico

 

L’articolo 34effettua alcune integrazioni al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) finalizzate all’adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione. Le modificazioni apportate riguardano la parte II dell’allegato IX alla Parte quinta del Codice, che tratta dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili.

 

 

Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici

 

L’articolo 35 reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici volte ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 192/2005 e in particolare all’allegato A, recante ulteriori definizioni rispetto a quelle previste dall’art. 2 del medesimo decreto. In primo luogo, con una modifica al numero 14 (definizione di impianto termico), si fanno rientrare tra gli impianti termici anche gli scaldacqua unifamiliari. Inoltre, si aggiunge il numero 14-bis, relativo alla definizione di impianto tecnologico idrico sanitario.

 

 

Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata

 

L’articolo 36 reca disposizioni in materia di rimodulazione degli investimenti relativi ad interventi ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d’area (commi 1 e 2).

Con un emendamento approvato dalla Commissione Attività produttive sono stati soppressi i commi 3 e 4, recanti disposizioni in materia di accertamenti finali di spesa sulla realizzazione degli investimenti agevolati ricompresi nei suddetti strumenti di intervento.

 

 

Articolo 37 - Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA

 

L'articolo 37istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, la cui organizzazione e le cui funzioni sono determinate con apposito decreto interministeriale, svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

 

 

Articolo 38 – Promozione dell’innovazione nel settore energetico

 

L’articolo 38prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell’innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l’efficienza energetica (commi 1 e 2). Inoltre, a garanzia della continuità delle iniziative già intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, demanda al Ministro dello sviluppo economico l’attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e sviluppo di sistema elettrico (comma 3). Infine reca modifiche all’articolo 11, comma 14, del D.L. 35/2005, in materia di assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica (comma 4).

 

 

Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari

 

L’articolo 39, composto da 7 commi, reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari.

In particolare il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, per l’istallazione di impianti energetici.

Il comma 2 attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di utilizzare direttamente gli istituti penitenziari per le medesime finalità di cui al comma 1 (soddisfazione delle proprie esigenze energetiche e contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle aree interessate). Il successivo comma 3 esclude che possano essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili della Difesa non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia del demanio. I commi da 4 a 7 disciplinano le procedure contrattuali per affidare in concessione o in locazione i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, per le finalità indicate al comma 1.

 

 

Articolo 40 - Elettrodotti aerei

 

L'articolo 40, non modificato dal Senato, attraverso una novella all’allegato III, lettera z) della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS.

 

 

Articolo 41 - Tutela giurisdizionale

 

L'articolo 41devolve allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in esso elencate concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche, prevedendo inoltre l’applicazione del rito accelerato di cui all’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.

 

 

Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica

 

L’articolo 42, ai commi da 1 a 3, introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS e limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma.

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, viene incrementata l’incentivazione della fonte eolica offshore e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW, mediante l’innalzamento (rispettivamente da 1,1 a 1,5 e da 1,1 a 1,3) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008 (comma 4).

Infine, ai commi da 5 a 8, viene modificata la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico. Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una modifica al comma 6, che a sua volta modifica la tabella 3 allegata alla legge n. 244/2007[2]. In particolare, alla lettera c) del comma 6 si è provveduto a correggere un errore materiale, sostituendo la tariffa di 0,0080 euro/kwh (palesemente incongrua e ben inferiore a quella vigente) con quella di 0,18 euro/kwh, corrispondente all’entità della tariffa prevista dalla normativa vigente.

La lettera c) modifica l’attuale punto 8 della tabella[3], per il quale è prevista una tariffa di 0,18 euro/kwh, sostituendo il riferimento ai biogas “diversi da quelli di cui al punto precedente” con quello ai “biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili” secondo il già richiamato Reg. n. 73/2009.

 

 

Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano

 

L’articolo 43 al comma 1 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità per le regioni di introdurre una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica ai veicoli M1 e N1 alimentati a benzina/GPL o benzina/metano.

Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, consente l’applicazione delle agevolazioni per l’installazione di impianti a GPL e a metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie “euro 3” e successive.

 

 

Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti

 

L’articolo 44stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale relativo all’anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise; ciò determina un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. Il minore introito per il sistema camerale viene compensato con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro da ripartire tra le varie camere di commercio.

 

 

Articolo 45 - istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi

 

L’articolo 45, ai fini della riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, dispone l’incremento delle royalties dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009 (comma 1).

L’aumento delle royalties è destinato ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni su indicate (comma 2). Il Fondo è alimentato, oltre che dall’incremento delle royalties,da erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati (comma 3).

Con decreti interministeriali si provvederà alla definizione delle modalità procedurali di utilizzo dei benefici da parte dei residenti nelle regioni interessate e al riparto annuale delle risorse del Fondo tra ciascuna regione interessata (commi 4 e 5).

 

 

Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria

 

L’articolo 46,al comma 1, interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), la cui disciplina è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche, ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate per i suddetti progetti, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. A regime, inoltre, l’aggiornamento o l’individuazione di nuove aree tecnologiche potrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Con il comma 2 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto al riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari. Ai sensi del comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il comma 4 proroga le gestioni commissariali in essere riguardanti le stazioni sperimentali per l’industria, in attesa dell’adozione e dell’attuazione del relativo decreto legislativo di riordino di cui al comma 2.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza

 

L'articolo 47, non modificato dal Senato, ai commi 1e 2 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevedendo che il Governo presenta alle Camere il relativo disegno di legge entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (anticipata al 31 marzo ai sensi del comma 5). Il disegno di legge annuale - accompagnato ai sensi del comma 4 da una relazione illustrativa - dovrà essere diviso in diverse sezioni recanti: norme di immediata applicazione; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano le proprie competenze normative in materia concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza (comma 3).

 

Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006

 

L’articolo 48 modifica l’art. 13 del D.L. 223/2006 che ha introdotto limiti all’attività che possono svolgere le società partecipate dagli enti territoriali, disponendo tra l’altro che tali società non possano avere partecipazioni in altre società o enti solo quando questi ultimi abbiano sede nel territorio nazionale.

 

Articolo 49 - Modifiche dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

 

L’articolo 49 riforma l’istituto, non ancora in vigore, della class action, procedendo alla sostituzione integrale dell’articolo 140-bis del Codice del consumo. L’azione, che può essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni o comitati, è finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette.

 

Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili

 

L’articolo 50 reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali.

 

 

Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti

 

L’articolo 51 reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione.

In particolare il comma 1, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, dispone un obbligo per chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato.

Ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto volto a definire i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione e il trattamento dei prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero ovvero anche mediante altri strumenti di comunicazione idonei a favorire la diffusione quanto più ampia possibile di tali informazioni presso i consumatori. Nel corso dell’esame in sede referente sono state indotte le seguenti modifiche:

§      al fine di consentire una graduale fase di avvio della misura, si è disposto che il suddetto decreto debba altresì individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le decorrenze dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 1;

§      si è eliminata la previsione secondo cui la diffusione delle informazioni di prezzo poteva avvenire anche avvalendosi di soggetti terzi e si è precisato che dall’applicazione del comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 3, riformulato nel corso dell’esame in sede referente, si occupa dei profili sanzionatori, prevedendo che, nel caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74.

Il testo approvato dal Senato invece prevedeva la sanzione amministrativa in oggetto fosse applicata in caso di omessa comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione.

In sostanza la riformulazione è volta ad escludere dall’ambito sanzionatorio il caso di omessa comunicazione relativa alla riduzione del prezzo praticato.

 

 

 

Articolo 52 - SACE Spa

 

L’articolo 52reca una delega al governo per l’adozione – entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull’attività svolta dalla SACE spa a favore dell’internazionalizzazione e della competitività dell’economia italiana, allo scopo di ottimizzare l’efficienza della società e la sua competitività rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità. I decreti legislativi dovranno disporre la separazione dell’attività che la SACE svolge a condizioni di mercato da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato avendo come oggetto rischi non di mercato e quindi consentire l’esercizio delle due attività di cui sopra da parte di organismi diversi.

 

 

Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

L’articolo 53 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

Articolo 54 - Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell’Istituto nazionale per il commercio estero

 

L’articolo 54destina parte delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse - secondo le procedure di cui al comma 554, art. 2 della legge finanziaria 2008 - agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

 

Articolo 55 - Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata

 

L’articolo 55 contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

 

 

 

Articolo 56 - Editoria

 

L’articolo 56 stabilisce al comma 1 che la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all’editoria – previsto dall’art. 44 del d.l. n. 112 del 2008 e non ancora emanato – decorra, relativamente ai contributi di cui alla l. n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all’anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi del comma 2, all’onere, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4. Il comma 3 eleva al 6,5 per cento - dall’originario 5,5 per cento - l’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica (ai sensi dell’articolo 81, commi 16-18 del D.L. n. 112 del 2008) con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento. Il comma 4 interviene in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, stabilendo che il costo unitario delle spedizioni, al quale si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A., è pari alla tariffa più conveniente praticata alla propria clientela dalla suddetta società.

 

 

Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche

 

L’articolo 57 dispone uno stanziamento di 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall’Italia con la legge n. 496/1995.

 

 

Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale

 

L’articolo 58 richiede il possesso di un’apposita licenza per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano. La licenza può essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all’estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità.


 

 

Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale

 

L’articolo 59 disciplina il cabotaggio di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano. Lo svolgimento di tale servizio è ammesso a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

 

 

Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

 

L’articolo 60 novella gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/1997, relativi al trasporto pubblico locale. In particolare:

§      il comma 1, lett. a), n. 1), richiede il possesso del titolo autorizzatorio o della licenza, di cui all’articolo 58 del presente disegno di legge, per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale;

§      comma 1, lett. a), n. 2), limitatamente alla prima gara per l’affidamento dei servizi pubblici ferroviari locali e regionali, consente la partecipazione delle imprese ferroviarie già affidatarie degli stessi servizi;

§      il comma 1, lett. a), n. 3), prevede che, in sede di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, dovranno essere garantiti meccanismi di aggiornamento annuale delle tariffe;

§      i suddetti meccanismi dovranno essere definiti nei relativi contratti di servizio (comma 1, lett. b).

 

 

Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

 

L’articolo 61 autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi contratti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 relative all’aggiudicazione dei contratti ed al periodo di transizione, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

 

 

 

Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

 

L’articolo 62 interviene sul D.Lgs. n. 188/2003, in materia di trasporto ferroviario. In particolare, vengono modificati: l’articolo 1, in relazione alla nozione di controllo di impresa ferroviaria; l’articolo 6, con riferimento ai requisiti per svolgere il servizio di trasporto passeggeri e merci; l’articolo 9, nel quale viene inserito un comma, prevedendo la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all’estero o loro controllate; l’articolo 12, con riferimento ai criteri di accesso all’infrastruttura ferroviaria; l’articolo 17, nel quale vengono modificati i criteri per la determinazione del canone per l’utilizzo della infrastruttura; l’articolo 20, con riguardo ai servizi che il gestore dell’infrastruttura deve mettere a disposizione delle imprese; gli articoli 23 e 24, in tema di accordi quadro conclusi dal gestore dell'infrastruttura e le imprese; l’articolo 25, che concerne i contratti per la concessione dei diritti di utilizzo, ove viene aggiunto un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che le imprese ferroviarie, per poter sottoscrivere tali contratti, devono risultare in possesso del certificati di sicurezza.

 

 

Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari

 

L’articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

 

 

Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci

 

L'articolo 64 estende anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà, prorogata al 31 dicembre 2009, delle aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del pay- back.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento in esame – che verranno di seguito esaminate limitatamente alle modifiche introdotte dal Senato - possono essere ricondotte nel loro complesso a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico.

Il contenuto del provvedimento risulta pertanto riconducibile nel suo complesso alle materie della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, spettante alla competenza concorrente tra Stato e regioni(art. 117, terzo comma, Cost.).  

 

Con riferimento a specifiche disposizioni vengono altresì in rilievo:

§          le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-       politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

-       sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

-       moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

-       ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-       ordine pubblico e sicurezza;

-       giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale;

-       pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

-       tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

§          nonché le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-       commercio con l'estero;

-       professioni;

-       ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

-       tutela della salute;

-       alimentazione;

-       governo del territorio;

-       porti e aeroporti civili;

-       grandi reti di trasporto e di navigazione;

-       ordinamento della comunicazione;

-       coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

-       valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

 

 

Con riferimento al sostegno degli apparati produttivi, si ricorda che secondo la costante giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).

In proposito la Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che “l’aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.

Nel sistema competenziale disegnato dall’art. 117 Cost., la materia della “tutela della concorrenza” si caratterizza dunque per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale (in questo senso v. in particolare la sentenza n. 345/2004).

In questo contesto, sin dalla sentenza n. 14/2004 si è chiarito che «l'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» per cui «solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale».

 

L’articolo 2, comma 12, lettera h), prevede la destinazione di risorse al sostegno, alla riqualificazione e alla reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma.

Tale disposizione deve essere valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla competenza in materia di tutela della concorrenza.

Secondo la sentenza n. 14 del 2004, spettano alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.).

Con riferimento alla programmazione negoziata, la Corte ha peraltro ritenuto, nella sentenza n. 134 del 2005 che la dimensione macroeconomica dell'intervento è assicurata dallo strumento usato e cioè dal ricorso ai contratti di programma, i quali, come è noto, hanno la funzione, insieme ad altri strumenti che rientrano nella più lata nozione di programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale (cfr. anche sentenza n. 272 del 2004).

 

Per quanto attiene alla regolamentazione del settore energetico, si ricorda che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico (con riferimento al D.L. 7/2002, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), applicando il principio della “attrazione in sussidiarietà” elaborato nella sentenza n. 303 del 2003 (c.d. sentenza Mezzanotte).

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato, infatti, un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Allora l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare  nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1.  rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;

2.  detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3.  risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4.  risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o (comunque)

5.  preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza n. 383 del 2005, relativa alle disposizioni della L 239/2004 di riordino del settore energetico nonché del DL 239/2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

Il filo conduttore della sentenza è la ricognizione, sulla base dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto, in relazione alle disposizioni oggetto di impugnazione, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. In questa ottica la Corte ha dichiarato incostituzionali numerose disposizioni del DL 239/2003, nella parte in cui non prevedevano che i poteri attribuiti agli organi statali dovessero essere esercitati d’intesa, a seconda dei casi, con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le regione. Particolare rilievo assume poi la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le intese in questione debbono assumere, con la riconoscimento del carattere necessariamente paritario delle stesse.

Con la richiamata sentenza n. 383 del 2005 è stata in particolare dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma 4-bis, del DL n. 239 del 2003 (introdotto dall'art. 1, comma 26, L 239/2004), che prevede che, in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti nel termine prescritto, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Corte ha infatti ritenuto che «in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.». Richiamando le precedenti sentenze n. 303 del 2003 e n. 242 e n. 285 del 2005, la Corte rileva che «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.».

L’articolo 27, comma 22, lettera c), sostituisce la disposizione dichiarata incostituzionale, prevedendo che,in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, entro i 90 giorni successivi al termine prescritto, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Le regole di funzionamento del comitato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i successivi 60 giorni, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La citata disposizione deve essere valutata alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005.

Il comitato interistituzionale dovrebbe configurare quella “procedura parzialmente innovativa” auspicata dalla sentenza n. 383. Si osserva che dalla formulazione della disposizione non appare chiaro come operi il principio della composizione paritaria del comitato, la cui attuazione e rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente. Si ricorda in proposito che la sentenza n. 383 richiama l’esigenza di una “permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte”. Alla luce di quest’ultima esigenza deve inoltre essere valutata la previsione di procedere comunque al rilascio dell’’autorizzazione con DPR, previa delibera del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa in seno al comitato interistituzionale.

 

L’articolo 27, comma 32, capoversi 79-81, disciplina il procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, il quale è rimesso, sia per la fase istruttoria che per quella decisionale, ad amministrazioni statali e di rilascio dell’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e delle opere ed infrastrutture connesse, demandata all’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, organo del Ministero per lo sviluppo economico.

La disciplina vigente prevede che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate (art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004).

In questo quadro è disciplinato unicamente il permesso per il rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (art. 1, commi 77-83, L 239/204, modificati peraltro dall’articolo 27, comma 32, capoversi 77e 78, del provvedimento in esame, che limitano la partecipazione degli enti locali).

Le disposizioni dell’ art. 1, commi 77-83, L 239/204 sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale dalle regioni, in quanto non chiarivano se e come dovesse essere raggiunta l’intesa con la regione interessata. La Corte, nella sentenza n. 383/2005, ha dichiarato infondata la questione, interpretando la normativa nel senso della necessità dell’intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004, con conseguente assenza di lesioni delle competenze regionali.

La disciplina del procedimento di rilascio del permesso di ricerca in mare ha invece carattere innovativo.

Si ricorda in proposito che il DLgs 112/98 attribuisce  allo Stato le funzioni relative all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (art. 104, comma 1, lettera pp) e che, su questa base, il citato art. 1, comma 7, lettera n), L. 239/2004 richiede l’intesa con le regioni per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi solo in caso di attività da svolgere sulla terraferma.

Occorre peraltro valutare l’esclusione delle regioni e degli enti locali sia dalla fase istruttoria che da quella decisionale alla luce del riparto di competenze previste dal titolo V della Costituzione che assegna alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile, in virtù della “chiamata in sussidiarietà”, l’esercizio di competenze amministrative da parte dello Stato, ma solo nel rispetto del principio di leale collaborazione.

 

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 88/2009, ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione della legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 158, lettera c), L 244/2007) sull’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti offshore di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in quanto la normativa garantisce ampiamente l’esercizio delle competenze regionali, prevedendo il coinvolgimento delle regioni nel procedimento unico per l’autorizzazione e rimettendo, in caso di dissenso, la decisione alla Giunta regionale.

Analogamente l’articolo 27, comma 32, capoverso 82-ter, disciplina il procedimento per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali e regionali per le concessioni sulla terraferma (escludendo peraltro dall’istruttoria le amministrazioni locali) e delle sole amministrazioni statali per le concessioni in mare. È inoltre previsto che con decreto interministeriale sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della conclusione del procedimento, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.

Il capoverso 82-sexies prevede altresì che Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Anche le predette disposizioni devono essere valutate alla luce alla competenza concorrente tra Stato e regioni nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e della relativa giurisprudenza costituzionale.

 

L’articolo 45 prevede l’istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore. Le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefìci del fondo, oltre che i meccanismi volti a garantire l'equilibrio finanziario del fondo medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute.

Tale disposizione deve essere oggetto di valutazione nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e in materia di istituzione di fondi vincolati.

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 4, lettera f), L 239/2004 prevede che lo Stato e le regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Si ricorda altresì che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l’art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata. Tali misure, infatti, «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (ex multis, sentenze nn. 168 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005).

La Corte ha, inoltre, precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.; (sentenza n. 6 del 2004, nonché, ex plurimis, sentenze n. 155 e n. 31 del 2005; n. 303 del 2003). In tali casi si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 168 del 2009 n. 168, 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 20 novella la tariffa dell’imposta di bollo, originariamente recata dal decreto legislativo di cui al DPR 26 ottobre 192, n. 642, e poi integralmente sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

L’articolo 30, comma 29, modifica in maniera non testuale il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156.

Attribuzione di poteri normativi

Deleghe legislative sono contenute nelle seguenti disposizioni: art. 3, co. 2; art. 5; art. 12, co. 1; art. 12, co. 2; art. 19, co. 15; art. 25, co. 1; art. 27, co. 26; art. 30, co. 6; art. 46, co. 2; art. 52; art. 53.

Rinvii a decreti ministeriali di attuazione sono invece previsti dalle seguenti disposizioni: art. 1, co. 1, lett. b), cap. “4-ter.1”; art. 1, co. 1, lett. c); art. 2, co. 7 e 9; art. 4, co. 2; art. 6, co. 2 e 5; art. 10, co. 10, art. 14, co. 2 e 4; art. 19, co. 12; art. 25, co. 7; art. 26, co. 3; art. 27, co. 8, 12, 14, 17, 22 lett. c), 29, 32 cap “82-ter”, 37, 44; art. 29, co. 7, 8, 11, 15, 16, 17, 21; art. 30, co. 1, 8, 11, 15, 16, 22 e 24; art. 37, co. 4 e 5; art. 38, co. 1; art. 45, co. 4 e 5; art. 51, co. 2; art. 58, co. 2; art. 63.

Infine rinvia a delibere del CIPE l’art. 26, co. 1 e 2.

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 12, comma 2, con riferimento ai compiti dei ministeri sarebbe opportuno un rinvio anche al decreto-legge n. 85/2008, che ha inciso sull’assetto delle competenze del Ministero dello sviluppo economico assegnandogli funzioni in precedenza spettanti ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

 

L’articolo 13, al comma 1, tra l’altro, incide sulle competenze e sulla composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione, istituito dall’art. 5 del decreto del viceministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003 e disciplinato, quanto all’organizzazione, alla composizione, alle competenze e al funzionamento, dal decreto del viceministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Si osserva che in tal modo il Comitato risulta disciplinato da un intreccio di norme legislative e non, che contrasta con le vigenti prescrizioni in materia di redazione dei testi normativi.

 

All’articolo 27 si osserva che, in considerazione dell’introduzione con il comma 32 della nuova disciplina di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell’art. 1 della legge n. 239/2004 e della specifica previsione di cui al successivo comma 33, sarebbe opportuno prevedere altresì la soppressione del comma 83 dell’art. 1 della legge n. 239/2004, che appare superato disciplinando proprio l’applicazione dei precedenti commi da 77 a 82 ai procedimenti in corso.

 

All’articolo 27, comma 21 e all’articolo 30, comma 12, che prorogano (rectius: differiscono) di un anno il termine per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007 senza intervenire direttamente su tale ultima disposizione, andrebbe valutata l’opportunità di formulare la norma come novella all’art. 14, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 20/2007 (cfr. anche il paragrafo sulla formulazione del testo).

 

L’articolo 41, comma 2 prevede che per le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati in materia di infrastrutture energetiche trovino applicazione le disposizioni processuali di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al citato articolo 23-bis, analogamente alla tecnica utilizzata nell’articolo 53, comma 2 del disegno di legge.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 3 del disegno di legge AC 2260, attualmente all’esame della XIII Commissione (Agricoltura), reca disposizioni pressoché identiche all’articolo 42, commi 5-8, del provvedimento in esame.

Formulazione del testo

L’articolo 10, comma 6 novella l’articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, prevedendo che le cooperative a mutualità prevalente comunichino annualmente “attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio”.

 

All’articolo 21, commi 3 e 4, sulla base della formulazione del testo, sembrerebbe evincersi, rispetto alla disciplina precedente – che concedeva all'assicurato la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, nel caso contratto poliennale - la limitazione del diritto di recesso ai soli contratti poliennali di durata superiore ai cinque anni, con preavviso di sessanta giorni e con effetto posticipato al termine dell’annualità nella quale è stato esercitato il diritto.

 

L’articolo 25, comma 2, lettera p) si limita a delegare il Governo a prevedere “sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi” in materia di energia nucleare che è delegato ad adottare ai sensi dello stesso articolo. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di definire meglio i principi e criteri direttivi della delega, specificando la natura ed eventualmente i limiti minimi e massimi delle sanzioni.

 

Al comma 15 dell’articolo 27 si osserva che il testo appare di difficile comprensione nella parte in cui fa riferimento alle rettifiche “già effettuate in corso d'anno”.

Si segnala che l’articolo 27, comma 21 e l’articolo 30, comma 12, seppur con una diversa formulazione, recano una norma dal contenuto sostanzialmente identico. Difatti entrambi prorogano (rectius: differiscono) di un anno il termine per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007 (cfr. anche il paragrafo sul coordinamento con la normativa vigente).

Al comma 30 dell’articolo 27 si osserva che, per chiarezza della norma, sarebbe opportuno sostituire il riferimento alle disposizioni del presente articolo con quello, più corretto, alle disposizioni dell’articolo 46 del DL 159/2007 così come sostituito dal comma 29 del presente articolo.

Al comma 32 dell’articolo 27, che sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge n. 239/2004, si osserva che l’introduzione, nel corso dell’esame al Senato, di una speculare disciplina per le attività di ricerca e coltivazione in mare degli idrocarburi, sembra rendere opportuna l’indicazione, nel comma 78, di un rinvio (prima non necessario) al comma 77 in modo da chiarire che l’ambito di applicabilità è ristretto alla terraferma.

Al medesimo comma si segnala inoltre che, ai sensi dell’Allegato II della parte II del Codice ambientale, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre a VIA, tra questi vi rientrano quelli relativi alla “prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” (numero 7 dell’Allegato), indipendentemente dal tipo di zona marina. Conseguentemente, il nuovo comma 81 dell'art. 1 della legge n. 239/2004 andrebbe riformulato come novella al citato allegato II.

 

All’articolo 29, comma 4, il secondo periodo, introdotto dal Senato, dispone che l’Agenzia per la sicurezza nucleare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza alimentare. Si segnala in proposito che il comma 8 del medesimo articolo, non modificato dal Senato in ordine a tale profilo, prevede che sia il Governo a trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall’Agenzia.

 

All’articolo 30, comma 12, all’alinea, per ragioni di chiarezza, dopo le parole “purché i medesimi impianti”, sarebbe opportuno aggiungere le seguenti “posseggano almeno uno dei seguenti requisiti” (cfr. anche il paragrafo sul coordinamento con la normativa vigente).

Al comma 13 andrebbe valutata l’opportunità di estendere agli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono le regioni, anche la norma di cui al comma 174, art. 2, della L. 244/2007 (finanziaria 2008).

Al comma 16 sarebbe opportuno circoscrivere la portata della norma con particolare riferimento alla prevista semplificazione degli adempimenti relativi alle “misure di carattere fiscale” da attuarsi con decreto ministeriale, al fine di chiarire se detti adempimenti siano suscettibili di rientrare o meno nella riserva di legge, prevista dall’articolo 23 Costituzione, in materia tributaria.

 

All’articolo 36, in relazione al differimento al 31 dicembre 2009 del termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione dei patti territoriali, si segnala l’opportunità di eliminare al comma 1 il riferimento al termine del 31 dicembre 2008, al fine di evitare che la disciplina introdotta dal comma medesimo possa riguardare esclusivamente i patti territoriali che hanno presentato richiesta di rimodulazione entro tale data – che, peraltro, qualora non conformi alle nuove prescrizioni recate dal comma 1 non potrebbero comunque essere adeguati alle disposizioni sopravvenute - e non anche quelli che ne faranno richiesta nel corso del 2009, a seguito del differimento del termine di presentazione delle richieste stesse, disposto dal comma 2.

 

All’articolo 38, comma 2, lettera b), andrebbe valutata l’opportunità di sostituire l’espressione “futuri reattori di potenza” con la seguente: “reattori di potenza di nuova generazione”.

 

All’articolo 42, comma 7, sarebbe opportuno prevedere anche che, all’art. 2, co. 150, lett. c) della legge finanziaria 2008, venga eliminato il riferimento alle tariffe; ciò appare consequenziale alla eliminazione nella medesima lett. c) del riferimento alla tabella 3 (in cui appunto è riportata l’entità di tali tariffe).

 

All’articolo 49, che sostituisce l’art. 140-bis del D.Lgs. 206/2005in materia di azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento al nuovo comma 12, nel caso di determinazione da parte del giudice del solo criterio di calcolo della liquidazione della somma da corrispondere ai singoli consumatori, non sono chiari i successivi passaggi procedurali volti alla compiuta definizione dell’entità di tale somma e alla formazione del titolo esecutivo.

 

Si valuti l’opportunità di inserire la previsione recata dall’articolo 54 come ulteriore lettera del comma 12 dell’articolo 2, aggiungendola all’elenco dei settori di intervento cui destinare le risorse considerate dalle menzionate disposizioni.

 

All’articolo 56 potrebbe essere opportuno chiarire la ragione per la quale si fa riferimento solo ai contributi di cui alla legge n. 250 del 1990, in considerazione della circostanza che l’art. 44 del decreto-legge n. 112/2008 fa riferimento anche ai contributi di cui alla legge n. 62/2001, nonché a quelli di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare connessa alle due esplicitamente citate.

 

All’articolo 59, comma 1, non è indicato il termine entro il quale dovrà essere emanato il provvedimento dell’Organismo di regolazione che determina i criteri in base ai quali valutare la finalità principale di un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri che attraversa almeno una frontiera.


 



[1]    Il comma 4-ter definisce il contratto di rete, con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Tale contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve contenere una serie di indicazioni, tra cui (come previsto dalla lettera e)) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo. Si ricorda che in tale lettera e), con una modifica introdotta proprio dall’articolo 1 in esame, è stato precisato che l’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento.

[2]    La menzionata tabella 3 riporta la tariffa fissa omnicomprensiva, distinta per tipologia di fonte rinnovabile utilizzata, che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico in alternativa ai certificati verdi (ai sensi dell’art. 2, comma 145, della L. 244/2007).

[3]    L’attuale punto 8 della tabella riguarda gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas “diversi da quelli di cui al punto precedente” (cioè diversi da quelli ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte).