Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - A.C. 4573 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4573/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 588
Data: 02/02/2012
Descrittori:
BARRIERE ARCHITETTONICHE   HANDICAPPATI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

 

2 febbraio 2012

 

n. 588/0

 

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

A.C. 4573

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4573

Titolo

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

2 agosto 2011

assegnazione

17 novembre 2011

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un unico regolamento ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico.  

 

Si ricorda che il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell’art. 27 della legge n. 118/1971[1]. Tale regolamento ha abrogato il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384[2].

La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 [3] ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati . L’art. 1, comma 2, prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici fissasse con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Ulteriori disposizioni sull’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall’art. 24 della legge quadro sull’handicap n. 104/1992.

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) recano, poi, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, già contenute nella legge 13/1989, nonché nella citata legge n. 104/1992.  

Si segnala che, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 13/1989, è stato emanato il DM dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. L’art. 12 di tale decreto prevedeva poi l’aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l’istituzione di una Commissione permanente da istituirsi con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. La citata Commissione è stata quindi istituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed ha concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione[4] e l’approvazione di uno schema di regolamento [5] per l’eliminazione delle barriere architettoniche che ha poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia: tra esse l’art. 27 della legge n. 118/1971 che prevede un D.P.R. relativo agli edifici, spazi e servizi pubblici, mentre l’art. 1, comma 2, della legge n. 13/1989, trasfuso ora nell’art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia), prevede un decreto ministeriale relativo agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La Commissione ha suggerito, pertanto, l’emanazione di un unico D.P.R. di riordino dell’intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Considerato che il predetto regolamento non è stato ancora emanato, nella risoluzione 7/00266 - approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 - è stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, ha fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro propedeutico alla ridefinizione della normativa. Al Senato, durante la risposta ad una precedente interrogazione - n. 4-01681 - nella seduta del 30 giugno 2009, il Governo aveva precisato che in data 17 novembre 2009 la Commissione aveva deciso di riesaminare la precedente proposta di regolamento per aggiornarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente.

 

Pertanto, con il comma 1, si prevede l’emanazione di un unico regolamento, da adottare con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988[6], su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì:

§         acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni (potrebbe essere opportuno specificare che il termine decorre dalla richiesta del parere);

§         sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/1997;

§         acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

 

Nel nuovo regolamento dovranno essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. n. 503/1996 e nel citato DM dei lavori pubblici n. 236/1989. In proposito, si segnala che, per un verso si fa riferimento all’adozione di un regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 e, per l’altro, si prevede il coordinamento di disposizioni di rango secondario. Rispetto a quanto previsto per l’adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989, l’iter per l’approvazione del nuovo regolamento è più articolato in quanto prevede il parere delle Commissioni parlamentari e quello della Conferenza unificata.

 

L’articolo 77, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che la fissazione delle norme tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata avvenga con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’articolo 52 del medesimo decreto che prevede che debba essere sentito il Consiglio superiore di lavori pubblici. L’articolo 27 della legge 118/1971 rinvia la definizione delle norme di attuazione ad un DPR emanato su proposta dei Ministri competenti.

 

Il comma 2 dispone quindi che adecorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo D.P.R. saranno conseguentemente abrogati il D.P.R. n. 503/1996 ed il D.M. n. 236/1989.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Come si è già precedentemente rilevato la materia dell’abbattimento delle barriere architettoniche è stata disciplinata da una pluralità di disposizioni. Le norme di attuazione sono ora contenute, da una parte, nel D.P.R. n. 503/1996 e, dall’altra, nel D.M. 236/1989, che sono stati emanati in attuazione di differenti fonti normative di rango primario. Si tratta, rispettivamente, dell’art. 27 della legge 118/1971 e dell’art. 77, comma 2, del DPR 380/2001; peraltro, l’aggiornamento delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/1989 è già previsto nell’articolo 12 del medesimo decreto.

Nella relazione della Commissione ministeriale sopracitata è stato evidenziato che potrebbe porsi il problema della mancanza di una fonte primaria alla base dell’adozione di un unico regolamento di riordino dell’intera materia. Tale considerazione è stata ribadita nella risposta del Governo all’interrogazione n. 4-01681. Si segnala, infine, che talune proposte emendative aventi la finalità di introdurre una norma primaria per l’autorizzazione di un unico regolamento sono state presentate e sono state dichiarate inammissibili[7].

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è riconducibile alla materia edilizia, che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma dell’articolo 117 ha identificato come rientrante nell’ambito materiale di governo del territorio, e quindi assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni[8]. Per quanto riguarda i lavori pubblici, che pure potrebbero rilevare, si rammenta che «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003).

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si fa presente che ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 380 del 2001 i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del D.P.R. 384/1978, (abrogato dal D.P.R. 503/1996) e al D.M. n. 236/1989 e che, pertanto, dovrebbero adeguarsi al nuovo regolamento.  Si rammenta, inoltre, che a livello regionale sono state adottate disposizioni che, in taluni casi, rinviano ai provvedimenti sopracitati.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è in corso di esame al Senato la proposta di legge recante norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (A.S. 108) e che è in corso di esame alla Camera la proposta di legge recante norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (A.C. 2367).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1]    L’articolo 27 della legge  118/1971 demandava la definizione delle norme di attuazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici o aperti al pubblico a un D.P.R., emanato su proposta dei Ministri competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

[2]    Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 204 del 1978.

[3]    L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella G.U. 26 gennaio 1989, n. 21.

 

[4]    Per il testo della relazione si veda il seguente link http://www.itaca.org/documenti/normativa/relazione_commissione_regolamento_barriere.pdf

[5]    Per il testo dello schema di regolamento si veda il seguente link http://www.itaca.org/documenti/normativa/Regolamento_barriere_architettoniche_definito_dalla_Commissione_ministeriale_definitivo.pdf.

[6]    Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della legge 400/1988, disciplina l’adozione dei regolamenti di delegificazione. In particolare, si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[7]    Si trattava, in particolare, degli emendamenti 5.22 e 5.32 presentati in occasione dell’esame del decreto-legge n. 40 del 2010 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

[8]“    La giurisprudenza della Corte ha chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla competenza in materia di governo del territorio (C.Cost. sent. n. 196/2004).