Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale - A.C. 4240-B - Sintesi delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede refente
Riferimenti:
AC N. 4240-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 494    Progressivo: 2
Data: 11/12/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale

A.C. 4240-B

Sintesi delle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 494/2

 

 

11 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0226c

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Articolo 1  3

§      Articolo 2  3

§      Articolo 3  4

§      Articolo 4  4

§      Articolo 5  4

§      Articolo 6  5

§      Articolo 7  5

§      Articolo 8  5

§      Articolo 9  5

§      Articolo 10  5

§      Articolo 11  6

§      Articolo 12  6

§      Articolo 13  6

§      Articolo 14  7

§      Articolo 15  8

§      Articolo 16  8

§      Articolo 17  9

§      Articolo 18  9

§      Articolo 19  9

§      Articolo 20  10

§      Articolo 21  10

§      Articoli 22 e 23  10

§      Articolo 24  11

§      Articolo 25  11

§      Articolo 26  11

§      Articolo 27  12

§      Articolo 28  12

§      Articolo 29  14

§      Articolo 30  14

§      Articolo 31  15

§      Articolo 32  17

§      Articolo 33  17

§      Articolo 34  18

§      Articolo 35  20

§      Articolo 36  20

§      Articolo 37  20

 


Sintesi del contenuto


La proposta di legge in titolo, già approvata dalla Camera, è stata sostanzialmente modificata nel corso dell’esame al Senato attraverso l’aggiunta di nuovi articoli alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012[1] e soppresse durante l’esame in sede referente alla Camera.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state apportate ulteriori modificazioni al testo approvato dal Senato.

La proposta di legge reca disposizioni in materia ambientale in prevalenza volte a novellare il d.lgs. 152/2006 (d’ora in avanti Codice ambientale).

Di seguito, si riporta sinteticamente il contenuto delle modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente[2].

 

Articolo 1

L’articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell’autorizzazione agli scarichi prevista dall’art. 124, comma 8, del Codice ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose per i quali, nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che la validità dell’autorizzazione è pari a quattro anni.

 

 

Articolo 2

L’articolo 2 introduce l’obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di garantire che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico, prevedendo, nel caso in cui le dinamiche di mercato producano esiti diversi, sanzioni pecuniarie in caso di violazione di tale obbligo. Durante l’esame in sede referente è stato previsto che le modalità di attuazione di tali disposizioni dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 

 

 

 

Articolo 3

L’articolo 3 reca disposizioni volte a modificare il Codice ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Tra le modifiche introdotte durante l’esame in sede referente si segnala la soppressione della definizione di “digestato da non rifiuto” (art. 3, comma 1, lett. b, n. 4). Il medesimo articolo include, inoltre, tra le competenze spettanti allo Stato in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 195 del Codice, anche quella di adottare direttive per la definizione e l’aggiornamento dei capitolati speciali d’appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l’impiego, a seguito di una modifica introdotta durante l’esame in sede referente, di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore, nonché di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione (art. 3, co. 1, lett. d, n. 1). In relazione all’art. 208, co. 11, del Codice, relativo alle garanzie finanziarie richieste dall’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, con una modifica inserita in sede referente, l’importo di tali garanzieè ridotto del 50% per le attività per le quali è stata ottenuta la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o del 40% relativamente a quelle che hanno ottenuto la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000 (art. 3, co. 1, lett. f).

 

 

Articolo 4

L’articolo 4 è volto ad escludere, dall’applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice, il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane. La disposizione non è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

Articolo 5

Tale articolo, recante modifiche al Codice ambientale, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati non è stato modificato nel corso dell’esame al Senato

Articolo 6

L’articolo 6, che era volto a modificare l’articolo 200 del Codice in materia di organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti, è stato soppresso durante l’esame in sede referente.

 

 

Articolo 7

L’articolo 7, volto a modificare l’articolo 202 del Codice in materia di organizzazione territoriale e di affidamento della gestione dei rifiuti, non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

Articolo 8

L’articolo 8, che consente alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di tutti i prodotti e i materiali, nonché di indumenti ceduti da privati per destinarli al riutilizzo, non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.  

 

 

Articolo 9

L’articolo 9, che introduce l’art. 213-bis del Codice volto ad escludere le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti alle condizioni previste dalla norma, non è stato modificato durante l’esame in sede referente.

 

 

Articolo 10

L’articolo 10 specifica che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso di cui al co. 2 dell’art. 228 del Codice costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA, deve essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell’importo vigente alla data della cessione del prodotto. Tale articolo non è stato modificato durante l’esame in sede referente.

 

 

Articolo 11

L’articolo 11, che modifica l’art. 242, co. 9 del Codice, allo scopo di includere le strutture interrate tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione e di messa in sicurezza e consentire interventi di adeguamento degli impianti e quelli nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

Articolo 12

L’articolo 12, che esclude talune tipologie di impianti di essiccazione agricola dal novero degli impianti assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della parte V del Codice, non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

Articolo 13

L'articolo 13 reca per i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale (SIN), la possibilità del loro utilizzo nell’ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. A tale articolo è stato aggiunto un comma 3 che prevede che il decreto attuativo di cui all’art. 49 del D.L. 1/2012 (si tratta del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”) non si applichi alle fattispecie disciplinate dall’art. 109, comma 2, del Codice, che riguardano l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.

 

Articolo 14

L'articolo 14, relativo ai residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo è stato interamente sostituito con un testo più articolato. Il testo approvato dal Senato si limitava a consentire l'utilizzo di tali residui, nonché dei fanghi di lavorazione - per reinterri, riempimenti e rilevati e per interventi di recupero ambientale nell’ambito delle aree di estrazione/lavorazione - se caratterizzati da una concentrazione di inquinanti inferiore ai valori di cui all’Allegato 5 alla parte IV del Codice (cioè rispetto alle soglie previste per le attività di bonifica).

Il nuovo testo reca una disciplina dettagliata finalizzata principalmente ad individuare le condizioni alle quali tali residui ed i fanghi di lavorazione sono configurabili come sottoprodotti e quando invece sono assoggettati alla normativa sui rifiuti.

Le condizioni dettate dal comma 1 sono analoghe a quelle previste dall'art. 184-bis del Codice, a cui viene aggiunta una condizione che prevede la conformità dei residui al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Tali residui, ai sensi del nuovo comma 2, sono invece da considerarsi in ogni caso rifiuti qualora il processo di estrazione e di lavorazione dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo resine, collanti, prodotti chimici in genere.

Il comma 3 detta ulteriori condizioni da rispettare, oltre a quelle dettate per i residui, affinché anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti possano essere considerati sottoprodotti.

Il successivo comma 4 consente l'utilizzo dei residui nonché dei fanghi (cioè delle sostanze di cui ai commi 1 e 3) per reinterri, riempimenti, ecc., nonché per interventi di recupero ambientale, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava, sempre che il tecnico progettista abilitato preveda il citato utilizzo e lo consideri idoneo.

In base al comma 5, residui e fanghi possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che lo permettano, in sostituzione di materiale di cava.

I commi 6 e 7 dettano ulteriori condizioni volte a prevedere rispettivamente la verifica dell’idoneità allo specifico utilizzo con riferimento alla legislazione vigente e la certificazione da parte del produttore con riguardo alla provenienza dei residui.

 

Articolo 15

L'articolo 15, che novella il D.Lgs. 49/2010 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

 

 

Articolo 16

All'articolo 16 sono state apportate alcune integrazioni.

I nuovi commi 01 e 1-bis novellano l'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), integrando il disposto dei commi 2 e 32 al fine di consentire al soggetto attivo di affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione dell'obbligazione tributaria compresa la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (prevista dal comma 13), ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997[3], nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La novella al comma 01 contempla anche l'affidamento alle autorità competenti di cui al comma 23[4].

E' stata inoltre introdotta (alla lett. a) del comma 2) una disposizione volta a chiarire che il presupposto impositivo, contemplato dal comma 25 dell'art. 3 della L. 549/1995, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è il deposito in discarica non di tutti i rifiuti solidi (come prevede l'attuale formulazione) ma solo di quelli solidi urbani.

La lett. d) del comma 4, che esonera gli imprenditori agricoli professionali dall'iscrizione all’albo dei gestori ambientali per i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli stessi imprenditori verso una piattaforma di conferimento o un circuito organizzato di raccolta, è stata integrata al fine di chiarire che resta ferma, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, l’applicazione dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose).

 

 

Articolo 17

All'articolo 17, relativo ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), è stato aggiunto un comma 6 volto ad integrare la definizione di “trattamento” di RAEE, recata dall'art. 3, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 151/2005, al fine di garantire il rispetto, nelle operazioni di trattamento, delle condizioni, delle modalità e delle prescrizioni stabilite in conformità alle migliori tecniche disponibili con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 18

L'articolo 18 dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. Nel corso dell’esame in sede referente è stato limitato il campo applicativo escludendo le misure di riequilibrio territoriale.

 

 

Articolo 19

All'articolo 19, relativo alla riassegnazione di fondi funzionali all'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente di politiche ambientali – ai fini della pubblicazione sul sito web del Ministero dell’andamento dei flussi di riassegnazione - è stato aggiunto un inciso che chiarisce che tale disposizione è inerente ai fondi che soggetti privati e pubblici sono tenuti a versare in attuazione delle normative di settore.

 

 

Articolo 20

L'articolo 20, recante norme in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali ai soli fini dell’esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), è stato integrato con l'aggiunta di un periodo volto a stabilire che le modalità del recupero dei costi ambientali sono determinate dall’Autorità in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria.

 

 

Articolo 21

All'articolo 21 sono state soppresse le disposizioni relative all'Ispettorato generale istituito presso il Ministero dell'ambiente dall'art. 17, comma 2, del D.L. 195/2009, che prevedevano, in particolare, l'attribuzione a tale Ispettorato delle funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero (commi 1 e 2).

Sono state invece introdotte novelle (al comma 3) della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) che incidono sulla disciplina degli Enti Parco nazionali che, secondo quanto recita la norma, sono volte, tra l’altro, a superare le criticità derivanti dalla difficoltà di assicurare il funzionamento dei loro organi collegiali in ragione dell'ampio numero di soggetti aventi titolo alla designazione dei relativi componenti. In particolare, vengono dettate disposizioni che modificano le modalità di nomina del direttore dell'Ente Parco, incidono sull’esplicazione delle funzioni di vigilanza del Ministero dell’ambiente sugli enti parco e sugli enti gestori delle aree protette, prevedono la ricostituzione (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) dei Consigli direttivi dell'Ente Parco già scaduti (secondo le modalità indicate dalla medesima norma) e stabiliscono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali del Parco.

Il comma 6 sopprime le disposizioni inerenti le Commissioni di riserva presso ogni Capitaneria di porto e quelle istituite presso l’ente cui è delegata la gestione dell’area marina protetta.

 

 

Articoli 22 e 23

Gli articoli 22 e 23, volti a promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi e a modificare la norma che attribuisce una delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all’utilizzo sostenibile dei pesticidi, non sono stati modificati nel corso dell’esame in sede referente.

Articolo 24

Non è stato modificato neppure l’articolo 24, che novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012  (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l’introduzione di un’autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (PMI).

 

 

Articolo 25

L'articolo 25, relativo ai controlli in materia di inquinamento elettromagnetico previsti dalla L. 36/2001 (legge quadro sull'elettrosmog), è stato riformulato, senza tuttavia stravolgere il contenuto della norma, che rimane finalizzata ad addebitare le relative spese ai soggetti installatori (sia quelli che chiedono l'autorizzazione all'installazione  di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, sia quelli che presentano la SCIA per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive) e a prevedere che il relativo tariffario a livello nazionale sia emanato con decreto interministeriale. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato previsto che, nelle more dell'emanazione del citato decreto, le tariffe da applicare non siano quelle regionali, ma corrispondano a una tariffa fissa di 250 euro.

 

 

Articolo 26

L’articolo 26, che detta una serie di novelle all’art. 3 del D.L. 2/2012 relativo alle matrici materiali di riporto, è stato completamente riscritto.

Il nuovo comma 1 è finalizzato, alla lettera a), a ridefinire con maggiore precisione tali matrici (specificando che sono tali quelle “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”) e svincolando la definizione normativa dal riferimento al D.M. attuativo della nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012). La riscrittura della disposizione, che in parte riprende quella contenuta nel comma 2 vigente dell’art. 3 del D.L. 2/2012, viene qui trasposta in ragione della modifica del medesimo comma 2 di cui alla lettera b).

La lettera b) sostituisce, infatti, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, volte a consentire, nelle more dell’emanazione del decreto attuativo dell’art. 49 del D.L. 1/2012 (vale a dire il D.M. 161/2012), l’utilizzo di tali matrici come sottoprodotti, con due nuovi commi che impongono di sottoporre le matrici materiali di riporto a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998. Si specifica che tale previsione è volta ad applicare l’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del Codice, concernente rispettivamente l’esclusione dall’applicazione della normativa sui rifiuti per il terreno in situ e del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione. Si prevede, inoltre, che in caso di non conformità al test di cessione le matrici materiali di riporto siano rimosse, rese conformi o sottoposte a messa in sicurezza permanente.

 

 

Articolo 27

L’articolo 27 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - riscrive, integrandole, le disposizioni in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie recate dal comma 5 dell’art. 230 del Codice ambientale.

Una prima modifica, rispetto al testo vigente, riguarda il campo di applicazione della norma che viene ampliato al fine di ricomprendere anche i rifiuti provenienti da fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie.

Viene inoltre introdotto un documento che deve accompagnare la raccolta e il trasporto di tali rifiuti (è prescritto un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta) e il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Nelle more dell’emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Viene inoltre introdotto l’obbligo, per i soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva, di iscrizione non solo all’albo dei gestori ambientali (già prevista dal testo vigente), ma anche all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

 

Articolo 28

L’articolo 28 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - reca una serie di modifiche alle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento recate dalla parte III del Codice.

All’art. 74, comma 2, del Codice, viene inserita la lettera m-bis) che introduce la definizione di “reticolo idrografico” (comma 1).

In base a quanto disposto dal comma 2, l’art. 101, comma 2, del Codice è novellato al fine di contemplare anche i reticoli idrografici nella disciplina relativa ai valori-limite di emissione degli scarichi recata dal medesimo comma. Viene altresì introdotto un comma 2-bis all’art. 101, che esclude l’applicabilità della citata disciplina dei valori-limite allo scarico degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie. Viene inoltre previsto che le acque degli scaricatori di piena di nuova realizzazione devono rispettare il rapporto di diluizione dei reflui di almeno cinque volte la portata nera media in tempo secco, mentre per gli scaricatori esistenti viene imposto il rispetto, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di un rapporto di diluizione dei reflui di almeno tre volte.

Viene poi introdotto un comma 4 all’art. 103 in base al quale non sono considerati scarichi sul suolo gli scarichi che recapitano nel reticolo idrografico (comma 3).

L’articolo 124, comma 6, che demanda alle regioni la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, viene integrato al fine di disciplinare il caso di impianti già in esercizio (comma 4).

Il comma 9 del medesimo articolo estende l’applicabilità della disposizione in esso recata, relativa all’autorizzazione di scarichi in corpi idrici non significativi, anche ad elementi del reticolo idrografico (comma 5).

La sanzione di almeno 20.000 euro per l’inosservanza dei valori-limite negli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici posti nelle aree protette viene estesa, sulla base di una novella all’art. 133 del Codice, anche agli scarichi di cui all’art. 124, comma 9, vale a dire scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo o, per quanto previsto dalla precedente modifica, in un elemento del reticolo idrografico (comma 6).

Il comma 6 dell’art. 137, che prevede l’applicazione di sanzioni penali (quelle stabilite dal precedente comma 5 dell’articolo 137) al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite (previsti dallo stesso comma 5 dell’articolo 137), viene integrato al fine di restringere la punibilità del gestore ai soli in casi in cui non abbia adempiuto alle prescrizioni delle convenzioni di gestione e non abbia posto in essere una serie di attività indicate sulla base di quanto prevede la norma novellata (comma 7).

 

Articolo 29

L’articolo 29 - introdotto in sede referente - modifica le modalità di pubblicazione del provvedimento di VIA disciplinate dall’art. 27 del Codice.

Viene eliminato l’obbligo di pubblicazione in G.U. o nel bollettino regionale (B.U.R.) del provvedimento, che quindi dovrà essere pubblicato solo sul sito web dell’autorità competente. Conseguentemente viene introdotto un comma 2-bis  ai sensi del quale i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati decorrono dalla pubblicazione sul sito web e non più, essendo soppressa, dalla pubblicazione in G.U. o sul B.U.R.

 

 

Articolo 30

L’articolo 30 - introdotto in sede referente – riscrive l’art. 243 del Codice ambientale che reca la disciplina per la gestione delle acque sotterranee emunte.

La principale novità della nuova disciplina è la nuova impostazione sottostante, che delinea una vera e propria gerarchia degli interventi, come delineata dai commi 1 e 3:

§         nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del Codice (comma 1);

§         ove non sia altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse, allora è possibile effettuare interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o al fine di garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente (comma 2);

§         ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei (comma 3).

 

Le acque emunte, convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice (comma 4).

La vigente disposizione che, in deroga alle previsioni del comma 1 dell'art. 104 del D.lgs. n. 152/06, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, consente la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte, viene confermata ed ampliata, prevedendo che le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze (comma 5).

Il comma 6 dispone poi che, in ogni caso, le attività di gestione delle acque di falda devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.

 

 

Articolo 31

L’articolo 31 – introdotto nel corso dell’esame in sede referente – reca una serie di modifiche alla disciplina delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza contenuta negli articoli 239-253 costituenti il Titolo V della parte IV del Codice dell’ambiente.

La lettera a) novella l’art. 239 del Codice, al fine di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal citato titolo V hanno l’obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione); resta ferma la riparazione del danno ambientale nell’ambito della normativa recata dalla parte VI del Codice.

La lettera b) modifica la definizione di “messa in sicurezza operativa” escludendo gli interventi con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.

La lettera c) modifica la definizione di “messa in sicurezza permanente” al fine di considerare anche la presenza di rifiuti stoccati. Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti viene introdotta una norma che prevede che si applichino le norme e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.

La lettera d) reca una serie di modifiche all’art. 242 che disciplina le procedure operative ed amministrative della bonifica dei siti contaminati. In particolare, viene introdotto un comma 7-bis che, al fine di velocizzare l’iter procedurale, consente all’interessato di presentare l’analisi di rischio e i progetti (di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica) contestualmente ai risultati della caratterizzazione effettuata sul sito e in coerenza con la stessa.

Viene altresì soppresso il terzo periodo del comma 9, che consente (previa autorizzazione) l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, e che è stato introdotto dall’art. 40, comma 5, del D.L. 201/2011[5]. Tale soppressione si accompagna però all’introduzione di una disposizione più generale, contenuta nel nuovo comma 13-bis, secondo cui nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati (previa comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all’operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione.

La lettera e) inserisce un nuovo art. 242-bis che introduce una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, in base alla quale l’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo può, di sua iniziativa, presentare all’Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati allegandovi la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell’area con gli eventuali interventi di bonifica della falda (comma 1 del nuovo art. 242-bis).

L’Amministrazione provvede, acquisendo in sede di conferenza dei servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Trascorso tale termine, in mancanza di rigetto motivato l’operatore può avviare le operazioni di bonifica (comma 2 del nuovo art. 242-bis).

Alla ultimazione degli interventi, l’operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, dopodiché l’ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi, al fine di valutare la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l’eliminazione dell’eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate (comma 3 del nuovo art. 242-bis). Lo stesso comma disciplina sia il caso di rispetto che non conformità agli obiettivi di bonifica.

Le disposizioni recate dall’art. 242-bis si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell’ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l’implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque (comma 4 del nuovo art. 242-bis).

 

 

Articolo 32

L’articolo 32 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente – semplifica l’utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri, precisando le condizioni alle quali queste terre possono essere considerate come sottoprodotti in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012 relativo alla nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo (comma 1). La stessa norma prevede che il rispetto delle citate condizioni possa essere autocertificato dal produttore (comma 2).

Il comma 3 impone al produttore di confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali, mentre ai sensi del comma 4 l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto.

 

 

Articolo 33

L’articolo 33 - introdotto in sede referente – reca disposizioni di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tale articolo, infatti, inserisce il comma 8-bis all’art. 104 ed il comma 5-bis all’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 al fine di evitare che per una stessa opera vengano avviati due diversi procedimenti: la VIA ed il procedimento di autorizzazione previsto negli articoli 104, commi 5 e 7, e 109, commi 2 e 5. I commi aggiuntivi introdotti dall'articolo in esame dispongono, infatti, che le autorizzazioni contemplate dai citati commi degli articoli 104 e 109 sono istruite e rilasciate dall’autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di VIA.

Si ricorda che l’art.104, ai commi 5 e 7 disciplina l’autorizzazione allo scarico delle acque diretto in mare da parte delle piattaforme per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. L’art. 109 contempla invece le seguenti ipotesi autorizzative: al comma 2 per l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; al comma 5 per la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

 

 

Articolo 34

L’articolo 34 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente –  reca disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare il procedimento di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

La lettera a) del comma 1, con una novella all’art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), sopprime l’obbligo di prevedere che vengano sentiti taluni ministeri in relazione al rilascio dell’AIA che rimane, pertanto, di competenza esclusiva del Ministero dell’ambiente.

Nella formulazione vigente, introdotta nel testo del Codice dal D.Lgs. 128/2010, si dispone che al rilascio dell’AIA provveda il Ministero dell'ambiente sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole.

La lettera b) reca alcune modifiche all’art. 29-ter relativo alla domanda di AIA.

La prima modifica riguarda il comma 1 ed è volta a precisare il contenuto della domanda da presentare per il rilascio dell’AIA, aggiungendovi un’ulteriore informazione quale l’elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l’attivazione dell’impianto (nuova lettera l-bis).

La seconda modifica, con la sostituzione del comma 4, introduce disposizioni più articolate in merito alla verifica della completezza e conformità della domanda di AIA e della documentazione allegata.

Per la verifica delle domande relative ad impianti di competenza statale viene fatto un rinvio al formato e alle modalità stabilite con il decreto ministeriale 7 febbraio 2007 emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 29-duodecies.

Per la verifica di conformità delle domande di AIA di competenza regionale si prevede, invece, l’adozione di un apposito D.P.C.M., d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e su proposta del Ministro dell’ambiente, che stabilirà il formato unificato per la presentazione all’autorità competente delle domande di AIA.

Ai sensi dell’art. 7, commi 4-bis e 4-ter del Codice ambientale, come introdotti dal D.lgs. n. 128 del 2010, sono sottoposti ad AIA statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII (che elenca le categorie di impianti relativi alle attività industriali dell’allegato VIII soggetti ad AIA statale) e loro modifiche sostanziali, mentre ad AIA regionale i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al Codice e loro modifiche sostanziali.

Vengono quindi inseriti due nuovi commi 4-bis e 4-ter al medesimo articolo 29-ter.

Qualora si tratti di impianti di competenza statale, il nuovo comma 4-bisprevede che le verifiche sulla completezza e conformità della domanda vengano effettuate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, che può avvalersi dell’ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo comma 4-terdisponeche tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall’autorità competente nell’ambito dei procedimenti per il rilascio o il diniego dell’AIA siano da considerarsi in ogni caso perentori. Tra essi anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, di cui all’art. 8-bis del Codice.

 

La lettera c) introduce due modifiche all’art. 29-quater relativo alla procedura per il rilascio dell'AIA.

 

La prima modifica, con la sostituzione del primo periodo del comma 3, introduce una disposizione che prevede che l’autorità competente comunichi al gestore, oltre alla data di avvio del procedimento (già prevista dal testo vigente), anche quella relativa alla conclusione dello stesso.

La seconda modifica integra le disposizioni del comma 11 - relativealla sostituzione, da parte dell’AIA, di tutte le autorizzazioni riportate nell’Allegato IX alla Parte II del Codice ambientale - prevedendo che l’AIA sostituisca anche tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lettera h).  Viene inoltre stabilito che la durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall’AIA sia la medesima dell’AIA come stabilita all’art. 29-octies, comma 1, ovvero pari a 5 anni.

 

Articolo 35

L’articolo 35 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente – prevede la soppressione dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR) istituito presso il Ministero dell'ambiente dall’art. 206-bis del Codice. Le funzioni svolte dall’ONR sono attribuite al Ministero dell'ambiente. Sarà lo stesso Ministero ad avvalersi, in luogo dell’ONR, della collaborazione della segreteria tecnica costituita, ai sensi del comma 4 dell’art. 206-bis, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

In proposito l’articolo in esame prevede che tale decreto ministeriale venga adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

 

 

Articolo 36

L’articolo 36 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente – novella il comma 186-bis dell’art. 2 della L. 191/2009 che ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) contemplate dagli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006 per, rispettivamente, il servizio idrico ed il servizio di gestione dei rifiuti. Tale soppressione, per effetto di successive proroghe (recate, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011), decorrerà dal 1° gennaio 2013. Lo stesso comma ha demandato alle regioni l’attribuzione - con legge e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - delle funzioni già esercitate dalle citate Autorità.

L’articolo in esame integra il disposto della disposizione citata prevedendo che le regioni possano prevedere strumenti e modalità volte a facilitare l’accesso al finanziamento da parte dei gestori del servizio.

 

 

Articolo 37

L’articolo 37 - introdotto nel corso dell’esame in sede referente - inserisce un comma 2-bis all’art. 151 del Codice ambientale che disciplina i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Il nuovo comma 2-bis prevede che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) definisca, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Tali criteri e modalità:

§         si applicano in tutti i casi di subentro nella gestione degli impianti;

§         costituiscono parte integrante delle convenzioni-tipo adottate, ai sensi del comma 2 del Codice, dalle regioni e dalle province autonome e sulla base delle quali vengono redatte, a livello locale, le convenzioni volte a regolare i rapporti con i gestori del servizio.

 



[1]    D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

[2]    Per una descrizione del contenuto degli articoli introdotti o modificati nel corso dell’esame al Senato si rinvia al dossier 494/3 del 30 maggio 2012.

[3]    Si tratta tra l’altro: dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni); degli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività; delle società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del citato decreto  i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti precedentemente citati a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e  delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

[4]   Tale disposizione prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

 

[5]    D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.