Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature,miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata A.C. 4240-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 4220-A/XVI   AC N. 4240/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 494    Progressivo: 1
Data: 14/02/2012
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

14 febbraio 2012

 

n. 494/1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata

A.C. 4240-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

4240-A

Titolo

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata.

Data approvazione in Commissione

9 febbraio 2012

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame reca talune modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Codice ambientale), che intervengono rispettivamente sulla disciplina riguardante gli sfalci e le potature, la miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, la raccolta differenziata. Rispetto al testo iniziale la proposta di legge è stata sostanzialmente modificata nel corso dell’esame in Commissione sia attraverso l’aggiunta di nuovi articoli, come si dirà nel prosieguo, sia attraverso la soppressione dell’articolo 3, che riguardava i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

L'art. 1, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, novella la lettera f) del comma 1 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 al fine di escludere, dall’applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice, gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere utilizzati come prodotti, e non come rifiuti, a condizione che siano configurabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del medesimo decreto.

Si fa notare che prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in base all’art. 185, comma 2, potevano essere considerati sottoprodotti i “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas”.

L’espunzione del riferimento agli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato operata dal D.Lgs. 205/2010 ha creato incertezze negli operatori del settore, tanto che il Ministero dell'ambiente ha dovuto chiarire (con la nota 1° marzo 2011, prot. 11338) che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, poiché l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 184-bis citato è un sottoprodotto e non un rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

L'art. 2, comma 1, introduce all'art. 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal d.lgs. 205/2010. A tal fine il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell’art. 187 e dell’allegato G nei testi vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

 

Si ricorda che l’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ai fini del recepimento dell’art. 18 della direttiva 2008/98/CE, conferma il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, già contemplato dal testo previgente, specificando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose e consentendo, altresì, la miscelazione, in deroga, purché sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Un’altra modifica apportata dal D.Lgs. 205/2010 - anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione “con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali” – riguarda la portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare “rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ”, nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tale modifica è stata accompagnata dall’abrogazione dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici – in base alla loro natura o all’attività che li aveva prodotti - e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione. Si rammenta che l’art. 18 della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che: sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzate; le disposizioni sulla protezione della salute umana e dell’ambiente siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto e l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

 

Le modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 2 all'art. 216-bis del Codice ambientale, sulla base di quanto rilevato nella relazione illustrativa, dovrebbero ripristinare la piena operatività di un sistema di recupero collaudato da tempo, considerato che “la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando le diverse tipologie degli stessi, dal produttore all'impianto di recupero, poiché perfettamente compatibile con il processo di rigenerazione a cui sono destinati gli oli stessi”. A tal fine si provvede a sostituire il comma 2 dell’art. 216-bis del Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall’art. 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 187, in modo da tenere comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, (ossia secondo la gerarchia dei rifiuti come disposto dalla direttiva) a processi di trattamento diversi fra loro. Viene inoltre ribadito il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 216-bis prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1 , a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

Ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 187, è possibile autorizzare, in deroga al comma 1 del medesimo articolo, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che: le operazioni siano realizzate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e a patto che l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto, l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa autorizzate e sia conforme alle migliori tecniche disponibili.  

 

L'art. 3, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, aggiunge un comma 3-bisall’articolo 205 del d.lgs. 152/2006 allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l’obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. La norma precisa che tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 del citato articolo 205, in base al quale in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani

pari a una percentuale minima del sessantacinque per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso dell’attività istruttoria, la Commissione di merito ha svolto un’audizione dei rappresentanti del Consorzio obbligatorio degli oli usati (C.O.U.U.), che hanno fornito elementi di informazione in ordine alle problematiche del settore e a talune criticità determinate dal quadro di riferimento normativo come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010 in attuazione della direttiva 2008/98/CE.

Tra le questioni trattate nel corso dell’esame in sede referente si è posto l’accento sulla necessità di semplificare gli adempimenti nella gestione dei rifiuti per taluni operatori del settore, tra i quali gli imprenditori agricoli. 

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La V Commissione (Bilancio) ha espresso un parere favorevole con una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a specificare la non onerosità delle convenzioni che le associazioni di volontariato devono stipulare con i comuni per la raccolta di indumenti o oggetti ceduti dai privati di cui all’articolo 3 della proposta di legge. Tale condizione è stata recepita dalla Commissione di merito. La Commissione bilancio ha, inoltre, formulato un’osservazione alla Commissione di merito affinché valuti la piena conformità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, della proposta di legge alla direttiva 2008/98/CE, al fine di evitare possibili effetti finanziari negativi connessi all'applicazione di sanzioni nel caso di una procedura di infrazione. In relazione a tale aspetto, anche la Commissione XIV (Unione europea) ha formulato un’osservazione alla Commissione di merito affinché valuti la possibilità di apportare modifiche all’articolo 2 per renderlo maggiormente conforme alle direttiva sopracitata.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni alla Commissione di merito affinché valuti la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 1 anche agli sfalci e potature derivanti da attività agricole e di prevedere un coinvolgimento delle regioni interessate nell’attuazione dell’art. 3.

Le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Am0226b