Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature,miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata A.C. 4240-A Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 494 Progressivo: 1 | ||
Data: | 14/02/2012 | ||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
14 febbraio 2012 |
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n. 494/1 |
Modifiche al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
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Numero del progetto di legge |
4240-A |
Titolo |
Modifiche
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. |
Data approvazione in Commissione |
9 febbraio 2012 |
La proposta di legge in esame reca talune modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Codice ambientale), che intervengono rispettivamente sulla disciplina riguardante gli sfalci e le potature, la miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, la raccolta differenziata. Rispetto al testo iniziale la proposta di legge è stata sostanzialmente modificata nel corso dell’esame in Commissione sia attraverso l’aggiunta di nuovi articoli, come si dirà nel prosieguo, sia attraverso la soppressione dell’articolo 3, che riguardava i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
L'art. 1, introdotto nel
corso dell’esame presso
Si fa notare che prima dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre
L’espunzione del riferimento agli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico e privato operata dal D.Lgs. 205/2010 ha creato incertezze negli operatori del settore, tanto che il Ministero dell'ambiente ha dovuto chiarire (con la nota 1° marzo 2011, prot. 11338) che i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali vanno classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, poiché l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa" (art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) va riferita esclusivamente ai materiali provenienti da attività agricola o forestale destinati agli utilizzi ivi descritti.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 184-bis citato è un sottoprodotto e non un rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
L'art. 2, comma 1, introduce all'art. 187 del Codice ambientale un comma 2-bis recante una norma transitoria che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal d.lgs. 205/2010. A tal fine il citato comma 2-bis dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi dell’art. 187 e dell’allegato G nei testi vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
Si ricorda che l’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ai fini del recepimento dell’art. 18 della direttiva 2008/98/CE, conferma il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, già contemplato dal testo previgente, specificando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose e consentendo, altresì, la miscelazione, in deroga, purché sia effettuata da ente o impresa autorizzata e che sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Un’altra modifica apportata dal D.Lgs. 205/2010 - anche rispetto al dettato comunitario, che prevede che il divieto riguardi la miscelazione “con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali” – riguarda la portata del divieto. Il nuovo testo prevede, infatti, il divieto di miscelare “rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ”, nonché conferma il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tale modifica è stata accompagnata dall’abrogazione dell'allegato G del D.Lgs. 152/2006 che elencava i rifiuti per categorie o tipi generici – in base alla loro natura o all’attività che li aveva prodotti - e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione. Si rammenta che l’art. 18 della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che: sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzate; le disposizioni sulla protezione della salute umana e dell’ambiente siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto e l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Le modifiche apportate
dal comma
2 dell’art. 2 all'art. 216-bis del Codice ambientale, sulla
base di quanto rilevato nella relazione illustrativa, dovrebbero ripristinare
la piena operatività di un sistema di recupero collaudato da tempo, considerato
che “la raccolta degli oli usati è sempre avvenuta miscelando le diverse
tipologie degli stessi, dal produttore all'impianto di recupero, poiché
perfettamente compatibile con il processo di rigenerazione a cui sono destinati
gli oli stessi”. A tal fine si provvede a sostituire
il comma 2 dell’art. 216-bis del
Codice ambientale in modo da consentire che la gestione degli oli usati (a partire dal deposito temporaneo) possa avvenire anche miscelando gli stessi oli,
in deroga al divieto di miscelazione
di rifiuti pericolosi previsto dall’art.
187, comma 1, fatti salvi i
requisiti di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2 del medesimo art.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 216-bis prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1 , a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
Ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 187, è possibile autorizzare, in deroga al comma 1 del medesimo articolo, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che: le operazioni siano realizzate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e a patto che l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto, l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa autorizzate e sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
L'art. 3, introdotto nel
corso dell’esame presso
pari a una percentuale minima del sessantacinque per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012.
Nel corso
dell’attività istruttoria,
Tra le questioni trattate nel corso dell’esame in sede referente si è posto l’accento sulla necessità di semplificare gli adempimenti nella gestione dei rifiuti per taluni operatori del settore, tra i quali gli imprenditori agricoli.
Le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole.
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File: Am0226b