Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni concernenti la determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché l'utilizzo dei relativi proventi - A.C. 4242 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4242/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 488
Data: 18/05/2011
Descrittori:
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI   OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

18 maggio 2011

 

n. 488/0

Disposizioni concernenti la determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché l'utilizzo dei relativi proventi

A.C. 4242

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4242

Titolo

Modifiche all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione delle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei relativi proventi

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione alla Camera

31 marzo 2011

assegnazione

27 aprile 2011

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Premessa

La relazione illustrativa sottolinea che i passi carrabili rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni»[1] e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e come tali esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale, che deve, quindi, essere assentito, mediante apposito provvedimento dall'ente proprietario della strada interessata, che, nel caso ci si riferisca alla rete stradale nazionale, è l’ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 143/1994, richiamato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 138/2002 (convertito dalla L. 178/2002).

Si ricorda, in proposito che l’art. 7, comma 2, del D.L. 138/2002 ha attribuito all'ANAS S.p.A., con concessione, i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del D.Lgs. 143/1994.

In particolare la citata lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 143/1994 incarica l’ANAS di provvedere a “gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria”. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo specifica, altresì, che ANAS provvede ad “esercitare, per le strade ed autostrade ad essa affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario”.

La relazione ricorda altresì che, in tal senso, l'articolo 27, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente, prevede che le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni per gli accessi, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate all’ANAS e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio della società ANAS ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

L’art. 55, comma 23, della L. 449/1997 ha previsto l’adeguamento delle entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, ai criteri del Codice della strada, entro il 31 gennaio 1998. Lo stesso comma ne ha previsto l’aggiornamento annuale (con atto dell'amministratore in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero per l'esercizio della vigilanza governativa entro i successivi trenta giorni) e, in sede di primo adeguamento, ha altresì disposto che l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non possa superare il 150% del “canone o corrispettivo attualmente dovuto”[2].

Relativamente ai citati criteri per l’adeguamento, si ricorda che essi sono indicati dal comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. 285/1992 secondo cui nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. Tali criteri vengono tradotti in una formula matematica la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione.

In attuazione delle citate disposizioni, soprattutto in seguito all'attività, avviata nel 1999, dal compartimento della società ANAS del Veneto, per la verifica in loco della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della società, è sorto un contenzioso con i cittadini[3]. La questione è stata oggetto di taluni atti parlamentari di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Più specificamente, si segnala che nella nota del 27 luglio 2010[4] di risposta agli ordini del giorno Ascierto 9/1713/25 e 9/1441-ter-C/6 Caparini e altri, accolti dal Governo nelle sedute dell’Assemblea del 13/11/2008 e del 30/6/2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha contestato che i metodi di calcolo utilizzati dall’ANAS possano generare le disparità di trattamento lamentate dai cittadini (in quanto trattasi di criteri validi a livello nazionale e basati su criteri oggettivi) e, nel ribadire la legittimità dell’operato dell’ANAS, ha sottolineato che, “a più riprese, tanto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) quanto quella ordinaria (Corte di Cassazione) hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di ANAS S.p.A. nell'esercizio della discrezionalità connaturata alla determinazione delle somme dovute dagli utenti in applicazione dell'art. 27, comma 8, Codice della Strada e dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449/1997”.

Si fa presente, inoltre, che in occasione dello svolgimento di un’interrogazione a riposta immediata (n. 3-01480) in Assemblea, nel corso della seduta del 23 febbraio 2011, il Governo ha segnalato che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti dell’ANAS allo scopo di esaminare la possibilità di rivedere i criteri che sono alla base del calcolo dei canoni riferiti ai passi carrabili” e che “ i lavori sono in fase di definizione”[5].

Relativamente alla disparità di trattamento lamentata dai cittadini, nella recente Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’ANAS per l’esercizio finanziario 2009 (Doc. XV, n. 286) , a pag. 96, con riferimento all’attività del gruppo di lavoro costituito dal Ministero vigilante viene segnalato che tale attività dovrebbe portare ad una proposta “in grado di rendere i canoni più aggiornati alle odierne condizioni di viabilità e traffico, più rispondenti a interessi privatistico-imprenditoriali riconducibili all’infrastruttura viaria (a titolo puramente esemplificativo: grandi insediamenti commerciali che aprono l’accesso sulla Strada Statale, nuove forme di pubblicità, ecc.), più equi, nella misura in cui, effettivamente, sia possibile affinare criteri discretivi tra “piccole” e “grandi” utenze” e che il raggiungimento di un simile risultato “incontra però il concreto ostacolo dato dalla presenza di Enti Proprietari di strade adottanti politiche di azzeramento dei canoni per le tratte di loro competenza. A tale criticità si aggiunge anche la circostanza che la rete ANAS si presenta spesso interrotta (discontinuità funzionali nei percorsi che collegano fra loro tutte le coppie di nodi), determinando agli occhi del cittadino, una inspiegabile alternanza di aree esenti e aree soggette a canone, incoraggiando, in definitiva, la morosità e il contenzioso”.

 

Contenuto

La proposta di legge modifica l’articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di introdurre modifiche alla determinazione delle somme dovute per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro relative pertinenze nonché all’utilizzo dei relativi proventi.

In particolare, l'art. 1 sostituisce il comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) che indica i criteri per l’adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse. L’unica modifica recata dal nuovo testo, rispetto al testo vigente, risiede nella previsione, ai fini della determinazione della misura dei canoni/corrispettivi, dell’intesa con la regione territorialmente competente.

L'art. 2 sostituisce il comma 23 dell'art. 55 della L. 449/1997. Il nuovo testo, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi citati (in virtù dell’abrogazione dell’art. 18 del D.P.R. 242/1995 e della trasposizione delle relative norme nell’art. 20 del D.P.R. 389/2001 recante “Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade”), prevede, in luogo del 150% contemplato dalla norma vigente, che l’eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non potrà superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall’ISTAT nell'anno relativamente precedente.

Si fa notare che il nuovo testo fa riferimento ai “canoni e ai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto”, mentre in realtà dovrebbe riferirsi ai canoni e ai corrispettivi dovuti per concessioni e autorizzazioni diverse di cui all’art. 20, poiché l’art. 20 contempla proprio, tra le entrate proprie, “i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse”. Sembrerebbe pertanto opportuna una riformulazione dell’articolo in esame.

L'art. 3 dispone che i proventi derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 55, comma 23, della L. 449/1997 (come modificato dalla presente legge), devono essere utilizzati, d'intesa con la regione interessata, per:

§         interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali in oggetto;

§         nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale nella medesima regione.

 

L'art. 4reca una disposizione transitoria che prevede l’applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della L. 449/1997). Viene altresì previsto che per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia già disciplinata da fonti di rango legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta potrebbe essere riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g) alla competenza esclusiva dello Stato. Rileva anche la materia ordinamento civile di cui alla lettera l), anch’essa di competenza esclusiva dello Stato.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

La Commissione ambiente sta esaminando le proposte di legge C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella recanti disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 0667609253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0223a.doc



[1] L’articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché gli articoli 44, 45 e 46 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, disciplinano gli accessi e le diramazioni.

[2] Al link http://www.stradeanas.it/index.php/content/index/arg/licenze_normative sono elencati i provvedimenti riguardanti l’adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

[3] Al riguardo, si ricorda l’istituzione, segnalata anche dalla relazione illustrativa, del «Comitato passi carrai» (www.comitatopassicarrai.org).

[4] Disponibile al link www.camera.it/temiap/MIT_passi_carrai.pdf.

[5] Si veda il resoconto stenografico della seduta del 23 febbraio 2011, pagg. 43-44.