Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano A.C. 2780 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2780/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 283
Data: 02/02/2010
Descrittori:
PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI   PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

2 febbraio 2010             

 

n. 283/0

 

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
A.C. 2780

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2780

Titolo

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

7 ottobre 2009

assegnazione

15 dicembre 2009

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

 

 

 


Contenuto

L’articolo unico della pdl in esame è volto a sostituire le denominazioni del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del rispettivo Ente parco - istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995[1] -con le nuove denominazioni “Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano” e “Ente parco nazionale degli Alburni, del Cilento e Vallo di Diano”.

 

Si ricorda che la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 individua una serie di parchi nazionali tra i quali, all’art. 34, comma 1, lettera b), figura anche il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria).

 

L’art. 8 dispone, poi, che i parchi nazionali vengano istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. Le riserve naturali statali, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del predetto DPR di istituzione, l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

 

La relazione illustrativa motiva tale modifica con la necessità di adeguare la denominazione del parco con una migliore corrispondenza alla realtà territoriale in quanto all’interno del parco, che insiste su una superficie complessiva di 178.172 ettari sparsi su 80 comuni, gli Alburni offrono il 65 per cento delle aree naturali[2].

Considerando che il Parco è tra quelli con le migliori prospettive di sviluppo turistico, prosegue la relazione, appare opportuno accogliere le esigenze delle popolazioni e delle amministrazioni locali nel veder riconoscere un gravame che ricade quasi integralmente su di esse: gran parte delle aree di massima tutela ricade, infatti, negli Alburni, con tutti i limiti allo sviluppo e alla infrastrutturazione che ne conseguono.

 

La relazione, ricorda, inoltre, che anche il rilievo internazionale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in quanto è stato inserito, nel 1997, dal Comitato consultivo sulle riserve della biosfera dell'UNESCO, nella Rete mondiale delle “riserve della biosfera”, considerando che con tale concetto si intendono gli ecosistemi terrestri, costieri emarini meritevoli di tutela, al fine di preservare un equilibrio, duraturo nel tempo, tra uomo e ambiente attraverso la conservazione della diversità biologica, la promozione dello sviluppo economico e la salvaguardia degli annessi valori culturali.

 

La pdl prevede quindi che la denominazione del parco nazionale, previstadallo statuto del Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998[3] sia modificata nel senso sopra indicato (comma 1).

Pertanto si richiede l’emanazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della pdl in esame, di un apposito decreto da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente (comma 2).

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La modifica con legge si rende necessaria poiché la denominazione del Parco è contenuta nella citata legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» nel cui ambito rientra la tutela delle aree protette.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con la direttiva 92/43/CEE, nota come direttiva habitat, è stata attribuita ad un sistema coordinato e coerente di aree la conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’UE, ed in particolare la tutela di una serie di habitat, nonché di specie animali e vegetali, indicati dalla stessa direttiva habitat, e dalla direttiva 79/409 (cd. direttiva uccelli). Tale rete ecologica, cui è stato attribuito il nome Natura 2000 dall’art. 3 della direttiva n. 43, è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che possono fra loro avere relazioni spaziali diverse, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. La realizzazione della rete avviene fondamentalmente sulla base di informazioni scientifiche, ed ha consentito una prima raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche finalizzata alle conservazione della biodiversità.

La designazione delle zone speciali di conservazione si basa su una procedura che, sulla base delle proposte degli Stati membri, conduce all’adozione, da parte della Commissione, di un elenco di siti d'importanza comunitaria (SIC) per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica), cui può far seguito la sua designazione, da parte dello Stato membro interessato, come zona speciale di conservazione.

I siti di importanza comunitaria oggi rappresentano circa l'11,6% del territorio dell'UE. In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20% circa del territorio nazionale.

Uno dei principali strumenti a sostegno della Rete Natura è senz’altro il programma finanziario LIFE, ora LIFE+, dopo l’approvazione del nuovo Regolamento (CE) n. 614/2007[4].

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

 

Il 26-27 gennaio 2010 si è tenuta a Madrid una conferenza internazionale sulla biodiversità oltre il 2010[5], che segna l’apertura dell'Anno internazionale della Biodiversità, che le Nazioni Unite hanno scelto di celebrare quest’anno e che culminerà nell’'Assemblea generale dell'ONU sulla biodiversità. In preparazione della decima riunione (COP 10) della conferenza delle parti della Convenzione internazionale sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Nagoya (Giappone) nell'ottobre 2010, il Consiglio ambiente del 22 dicembre 2009 ha approvato conclusioni in materia di biodiversità internazionale oltre il 2010 nelle quali ha indicato un insieme di principi strategici chiave per definire la posizione negoziale dell’UE. Il Consiglio tra l’altro, si dichiara profondamente preoccupato del fatto che, come già rilevato, non si prevede il raggiungimento dell'obiettivo mondiale 2010 sulla biodiversità, nonché allarmato per il crescente tasso di perdita di biodiversità e il deterioramento delle funzioni e dei servizi eco sistemici a causa di pressioni antropogeniche, e della conseguente minaccia che ne deriva per la prosperità economica e il benessere sociale ed umano.

La COP 10 della Convenzione sulla diversità biologica perfezionerà i negoziati sull'accesso e la ripartizione degli utili e discuterà della pianificazione strategica in vista di un nuovo obiettivo per il periodo successivo al 2010, della protezione della biodiversità marina nelle aree protette e della sinergia fra clima e biodiversità.

La definizione del regime di responsabilità e rimedio sarà uno dei punti principali all'ordine del giorno della quinta riunione delle parti (MOP 5) del protocollo sulla biosicurezza.

Le tre presidenze punteranno a rafforzare l'effettiva protezione della biodiversità mediante la partecipazione alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente                                                                                               ( 066760-9253 - *st_ambiente@camera.it

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File: Am0119a.doc



[1]S.O. alla G. U. n. 181 del 4 agosto 1995 oppure http://www.cilentoediano.it/statuto.html .

[2] http://www.cilentoediano.it/mappa_dettaglio.html

[3] Comunicato del Ministro dell'ambiente pubblicato nella G. U. n. 127 del 2 giugno 1999 o http://www.cilentoediano.it/documenti/normativa/DPR_05-06-95.pdf

[4]www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_informazioni/LIFE_.html&menu=/menu/menu_informazioni/argomenti.html|/menu/menu_informazioni/LIFE_.html&lang=it.

[5]Si veda, in allegato, la Dichiarazione resa del Segretario generale della Convenzione.