Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche - A.C. 356 - elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 356/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 257
Data: 09/12/2009
Descrittori:
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO   IMPIANTI IDRICI ED IDRAULICI
ISTITUZIONE DI ENTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

9 dicembre 2009

 

n. 257/0

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche

A.C. 356

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

356

Titolo

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

10

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

7 luglio 2008

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, XI, XIII e Questioni regionali

 

 


Contenuto

L’obiettivo della proposta di legge in esame, come sottolineato dalla relazione illustrativa, è l’istituzione di un organismo che provveda a supportare gli enti destinatari dei finanziamenti destinati dallo Stato alle infrastrutture idriche, al fine dell’elaborazione e dell’attuazione di un programma di interventi per l’infrastrutturazione idrica, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese, in modo da superare le difficoltà riscontrate, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, nell’attuazione del “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico” previsto dalla legge finanziaria 2004 (legge 350/2003).

 

Il programma nazionale degli interventi nel settore idrico

 

Il programma nazionale degli interventi nel settore idrico è stato istituito dall’art. 4, comma 35, della legge 350/2003 (finanziaria 2004) e comprende, tra l’altro, sia le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (n. 443/2001), sia gli interventi previsti al comma 31, cioè gli interventi - prevalentemente irrigui - previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000.

Tale programma, ai sensi del citato comma 35, comprende altresì gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente, quelli inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 36/1994 relativi ad opere e interventi per il trasferimento di acqua, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

Relativamente all’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), si ricorda che esso ha previsto il finanziamento di interventi per la realizzazione di lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche nelle zone critiche del territorio nazionale, soprattutto attraverso stanziamenti a favore di enti irrigui.

Tali finanziamenti sono stati integrati, dapprima dal comma 31 dell’art. 4 della citata legge 350/2003, che ha autorizzato due limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere, rispettivamente, dall’anno 2005 e dall’anno 2006 e, successivamente, dall’art. 1, comma 78, della legge 266/2005 (finanziaria 2006), che ha previsto uno stanziamento di circa 500 milioni di euro.

Il programma nazionale, predisposto dal Ministero dell’ambiente, è stato approvato con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005[1] e successivamente integrato con la delibera n. 117 del 29 marzo 2006[2] dello stesso Comitato che ha aggiornato l’allegato 3[3] del Programma (che contiene gli interventi di cui all’art. 4, co. 31, della L. 350/2003, predisposti dal Ministero delle politiche agricole, indicati come Piano irriguo nazionale) al fine di tener conto dello stanziamento recato dalla finanziaria 2006.

Nella scheda relativa al Piano irriguo nazionale tratta dal Dossier di inizio della XVI legislatura[4] si trova una ricostruzione dettagliata sia delle norme intervenute che del quadro delle risorse finanziarie disponibili per le opere di recupero delle risorse idriche in aree di crisi.

Relativamente alla realizzazione di tali opere, aventi scopo irriguo, nella recente Relazione della Corte dei conti[5] si legge che “due sono le gestioni interessate alla realizzazione delle opere irrigue: quella affidata direttamente al Ministero delle politiche agricole, forestali ed alimentari (MIPAAF) per gli interventi relativi alle zone del Centro-Nord e quella attribuita alla competenza di un Commissario ad acta per le aree del Mezzogiorno”. Nella medesima relazione viene sottolineata la “lentezza operativa” che ha contraddistinto le zone del centro-nord, in massima parte da attribuire, secondo la stessa Corte, “alle difficoltà incontrate circa le modalità di erogazione dei finanziamenti, connesse al disposto di cui all’art. 4, c 177 della legge n. 350/03 che ha trasformato i limiti d’impegno previsti in bilancio, finalizzati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, in contributi pluriennali; difficoltà in seguito superate con la legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha consentito l’erogazione dei contributi pluriennali mediante l’emanazione di decreti interministeriali (Mipaaf-Mef) a decorrere dal 2007”. Relativamente alle opere del Mezzogiorno affidate alla competenza commissariale ex Agensud, la Corte segnala che “A giustificazione dei ritardi la gestione commissariale ha fatto presente le numerose problematiche insorte per la gestione degli appalti che hanno dato luogo a continue interruzioni e ritardi dei lavori. Sul punto la Corte, pur considerando le giustificazioni rappresentate dal Commissario ad acta, non può, in ogni caso, non valutare negativamente, in termini di risultati, lo svolgimento dell’intero programma, in ragione, anche, dei ritardi di varia natura accumulati nella fase realizzativa”.

Istituzione dell’Agenzia e finalità da perseguire

L’art. 1 elenca (nel primo periodo) le finalità che lo Stato deve perseguire in materia di risorse idriche, includendovi (nel secondo periodo) la promozione del superamento delle criticità esistenti, in particolare nelle aree depresse, attraverso la definizione di una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.

Si fa notare che i principi indicati nel primo periodo dell'articolo in esame non fanno che riprodurre quelli già sanciti dagli artt. 144, 145 e 146 del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente al secondo periodo si fa notare che la finalità indicata è già attuata mediante la programmazione in atto.

Ciò premesso sembrerebbe opportuno sopprimere l’articolo in esame e recuperarne le finalità semplicemente rinviando a quelle previste dal D.Lgs. 152 e chiarendo, nell’art. 2, che l’Agenzia viene istituita per migliorare l’attuale meccanismo di programmazione, soprattutto con riferimento alle zone depresse.

L’art. 2 prevede l’istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Lo stesso articolo attribuisce all’Agenzia compiti di natura tecnica, finalizzati a una razionale gestione della programmazione e dell’attuazione degli interventi riguardanti infrastrutture idriche.

 

In proposito si segnala che il MIPAAF è l’organo competente per l’attuazione dell’allegato 3 della delibera CIPE 74/2005, cioè del piano irriguo nazionale. Occorrerebbe quindi meglio chiarire nell’articolato se gli interventi cui ci si riferisce sono quelli relativi al piano irriguo; del resto nella relazione illustrativa si citano i finanziamenti a questo destinati. Diversamente non apparirebbe congrua la sottoposizione dell’Agenzia ai poteri di un dicastero che non è quello incaricato di predisporre il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico (che, ai sensi dell’art. 4, comma 36, della legge 350/2003, è il Ministero dell’ambiente). Si segnala peraltro che la pdl in esame riproduce abbastanza fedelmente le pdl nn. 1985 e 2136 (recanti “Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura”) presentate nel corso della XV legislatura e assegnate in sede referente alla XIII Commissione( Agricoltura).”

Disposizioni organizzative e contabili relative all’Agenzia

Il comma 3 dell’art. 2 prevede l’applicazione all’Agenzia degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999 che disciplinano l’ordinamento, il personale e la dotazione finanziaria delle agenzie.

Ai sensi del successivo comma 4 lo statuto è approvato con decreto del MIPAAF entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

L’art. 6 disciplina gli organi dell’Agenzia (composizione, nomina, durata, funzioni e compensi) e prevede l’istituzione del ruolo organico del personale dipendente dell’Agenzia nel limite massimo di 50 unità.

Ai sensi dell’art. 7 l’Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse all’uopo stanziate in apposita u.p.b. dello stato di previsione del MIPAAF.

L’art. 8 disciplina l’emanazione del regolamento di contabilità dell’Agenzia.

Compiti dell’Agenzia

L’art. 3 prevede, al comma 1, come sottolineato nella relazione illustrativa, il subentro dell’Agenzia nelle competenze attribuite per legge al commissario ad acta, figura introdotta con il decreto-legge n. 32 del 1995 … per gestire tutte le competenze attribuite dapprima all’Agensud e successivamente, con la sua soppressione, transitate al MIPAAF”.

Sul ruolo e l’attività svolta dal citato Commissario si rimanda al sito web della struttura commissariale[6].

Il comma 2 dello stesso articolo attribuisce le seguenti attività all’Agenzia, da svolgere limitatamente al territorio del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), che, come si è detto sono ora attribuite alla gestione commissariale: elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'art. 5 della presente pdl, nonché la formulazione di pareri alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, nonché poteri sostitutivi, previa autorizzazione del MIPAAF, in caso di ritardo o grave inadempienza degli enti finanziati nella programmazione degli interventi.

Anche qui si osserva che il Programma di interventi dovrebbe riguardare le sole infrastrutture irrigue (come del resto era nelle pdl della XV leg.); in caso contrario occorrerebbe modificare il Ministero di riferimento (MATTM anziché MIPAAF).

 

L’agenzia, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 approva - avvalendosi del parere di un’apposita Conferenza tecnica disciplinata dall’art. 4 – i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma il parere della Conferenza sostituisce “ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente”.

Occorrerebbe chiarire ai sensi di quali disposizioni tale organo può assumere detto potere sostitutivo.

 

Il comma 4 istituisce un fondo rotativo di 10 Meuro per concedere anticipazioni per il finanziamento dei progetti.

Si segnala che il comma, pur recando oneri finanziari, non reca alcuna disposizione di copertura.

 

L’art. 5 prevede che l’Agenzia provveda, entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello statuto, all’adozione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), che dovrà poi essere trasmesso, per la definitiva approvazione, al CIPE.

Norme transitorie e finali

L’art. 9, al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta, prevede che fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia il medesimo commissario ad acta assuma le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L’art. 10 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’istituzione di una Agenzia modifica l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione nel settore di competenza e richiede quindi una fonte di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’istituzione dell’Agenzia, organo tecnico preposto alla pianificazione del sistema di gestione delle risorse idriche per una componente fondamentale, quale quella destinata all’uso irriguo, sembra potersi ricondurre, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sia alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, (competenza esclusiva della legislazione statale), sia al governo del territorio, materia di legislazione concorrente.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La relazioni alla proposta di legge sottolinea la necessità di riequilibrare, attraverso l’istituzione dell’Agenzia, la situazione delle infrastrutture irrigue nelle diverse aree geografiche del paese.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

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File: Am0100a.doc



[1]  G.U. 18/1/2006; www.cipecomitato.it/delibere/E050074.doc.

[2]  G.U. 23/11/2006; www.cipecomitato.it/delibere/E060117.doc.

[3]  www.cipecomitato.it/delibere/E050074allegato3.pdf

[4]www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13_cap13_sch01.htm

[5]  Relazione allegata alla Delibera n. 17/2009/G dell’ottobre 2009 (www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce1/Anno-2009/Secondo-Co/Delibera-Ris-Idriche.doc_cvt.htm).

[6]  www.gestcomagensud.it/figura/figura-istituzionale.html.