Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - VIII Commissione Ambiente | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 187 Progressivo: 8 | ||||
Data: | 07/07/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Documentazione per
l'esame in D.L. 78/2009 – A.C. 2561 |
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n. 187/8 |
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7 luglio 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente ( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Studi – Area finanza pubblica ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: Am0076.doc |
INDICE
§ Quadro di sintesi degli effetti finanziari
Disposizioni di competenza della VIII Commissione
§ Articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia)
§ Articolo 23, comma 1 (Differimento blocco sfratti)
§ Articolo 23, comma 6 (Rilascio autorizzazione paesaggistica)
§ Articolo 23, comma 11 (Registro nazionale rifiuti pile e accumulatori)
§ Articolo 23, comma 21 (Tariffa integrata ambientale - TIA)
§ Articolo 23, comma 15 (Rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo)
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 2561 |
Numero del decreto-legge |
78/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali |
Numero di articoli |
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testo originario |
26 |
Date: |
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Emanazione |
1 luglio 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
1 luglio 2009 |
approvazione del Senato |
- |
Assegnazione |
1 luglio 2009 |
Scadenza |
30 agosto 2009 |
Commissione competente |
V Bilancio e VI Finanze |
Pareri previsti |
I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali |
Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.
In particolare:
§ si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);
§ si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);
§ si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);
§ si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).
L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.
Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.
Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).
L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.
Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.
L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.
L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:
§ l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;
§ la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.
Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.
L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.
L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.
L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.
L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.
L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.
L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.
L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.
L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.
L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).
L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.
In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009. Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.
I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
I commi 20-22, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.
In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.
Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.
Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare:
§ si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));
§ si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));
§ riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).
Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.
Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.
Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.
Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.
I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.
Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.
L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.
L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.
Il comma 4prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.
Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate.
Il comma 5 permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.
Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.
I commi 7 e 8 prevedono prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi .Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.
I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.
Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.
L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.
L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.
L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.
In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.
Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.
Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.
Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.
L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge.
In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.
Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, deldecreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.
Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.
Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).
Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.
Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.
Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.
Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.
Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.
Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.
Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.
Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.
Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.
Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).
I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.
Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.
Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.
L’articolo 24, comma 73 modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.
Il comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.
Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.
Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.
I commi 2 e 3 dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.
I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.
Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.
Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.
Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.
Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].
Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.
La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).
INDEBITAMENTO NETTO P.A. |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maggiori entrate |
1.084 |
2.689 |
2.527 |
2.093 |
Minori Spese |
154 |
1.099 |
889 |
1.009 |
Totale reperimento risorse |
1.239 |
3.789 |
3.416 |
3.103 |
Minori entrate |
513 |
1.872 |
2.469 |
336 |
Maggiori spese |
723 |
1.913 |
943 |
859 |
Totale impieghi |
1.236 |
3.785 |
3.412 |
1.195 |
Dotazione FISPE |
2 |
3 |
4 |
1.907 |
Variazione Indebitamento netto |
- |
- |
- |
- |
SALDO NETTO DA FINANZIARE |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maggiori entrate |
1.384 |
2.034 |
1.372 |
1.093 |
Minori Spese |
354 |
2.254 |
2.044 |
2.009 |
Totale reperimento risorse |
1.739 |
4.289 |
3.416 |
3.103 |
Minori entrate |
203 |
1.872 |
2.469 |
336 |
Maggiori spese |
1.276 |
1.359 |
859 |
859 |
Totale impieghi |
1.479 |
3.231 |
3.328 |
1.195 |
Dotazione FISPE |
2 |
3 |
4 |
1.907 |
Variazione Saldo netto da finanziare |
257 |
1.054 |
84 |
- |
Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardidi maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.
Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.
Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.
Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonchè agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).
Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).
Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).
Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c.1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c.3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c2-3).
Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.
Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art.2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art.8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9).
I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare
Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.
Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012
|
|
Saldo
netto da finanziare |
Indebitamento
netto |
||||||
Art. |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
REPERIMENTO RISORSE |
1.738,5 |
4.288,6 |
3.416,1 |
3.102,5 |
1.238,5 |
3.788,5 |
3.416,0 |
3.102,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate |
1.384,4 |
2.034,4 |
1.371,9 |
1.093,4 |
1.084,4 |
2.689,4 |
2.526,9 |
2.093,4 |
5 |
Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati |
160,0 |
- |
- |
- |
160,0 |
- |
- |
- |
10 |
Contrasto alla illecita compensazione dei crediti fiscali |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
14 |
Tassazione plusvalenze riserve auree |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali” |
- |
415,0 |
650,0 |
473,0 |
- |
415,0 |
650,0 |
473,0 |
13 |
Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali |
- |
606,0 |
346,0 |
346,0 |
- |
606,0 |
346,0 |
346,0 |
15 |
Potenziamento attività di riscossione |
224,4 |
311,9 |
274,4 |
274,4 |
224,4 |
311,9 |
274,4 |
274,4 |
21 |
Concessioni in materia di giochi |
500,0 |
100,0 |
- |
- |
500,0 |
100,0 |
- |
- |
25, |
Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo |
- |
101,5 |
101,5 |
- |
- |
256,6 |
256,6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese |
354,1 |
2.254,2 |
2.044,2 |
2.009,1 |
154,1 |
1.099,1 |
889,1 |
1.009,1 |
1, c. 2 |
Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali |
20,0 |
150,0 |
- |
- |
20,0 |
150,0 |
- |
- |
1, c. 5 |
Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali |
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
1, c. 6 |
Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà |
40,0 |
80,0 |
|
|
40,0 |
80,0 |
|
|
10 |
Contrasto illecita compensazione crediti fiscali |
200,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
- |
- |
- |
- |
19, c. 3 |
Rimborso risparmiatori Alitalia |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
20 |
Contrasto frodi invalidità civile |
- |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
- |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
16, c. 1 |
Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace |
10,0 |
- |
- |
- |
10,0 |
- |
- |
- |
17, |
Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
22, c. 2 |
Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario |
- |
800 |
800 |
800 |
- |
800 |
800 |
800 |
22, c. 6-7 |
Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
25, c. 2-3 |
Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo |
- |
155,1 |
155,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Saldo
netto da finanziare |
Indebitamento
netto |
||||||
Art. |
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
IMPIEGHI DELLE RISORSE |
1.478,8 |
3.230,6 |
3.328,1 |
1.195,1 |
1.236,1 |
3.785,1 |
3.412,1 |
1.195,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate |
203,0 |
1.872,0 |
2.469,0 |
336,0 |
513,0 |
1.872,0 |
2.469,0 |
336,0 |
5 |
Detassazione degli utili reinvesti in macchinari |
- |
1.833,0 |
2.390,0 |
224,0 |
- |
1.833,0 |
2.390,0 |
224,0 |
7 |
Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza |
- |
39,0 |
79,0 |
112,0 |
- |
39,0 |
79,0 |
112,0 |
25, |
Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo |
203,0 |
- |
- |
- |
513,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese |
1.275,8 |
1.358,6 |
859,1 |
859,1 |
723,1 |
1.913,1 |
943,1 |
859,1 |
1, c. 2 |
Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro |
20,0 |
150,0 |
- |
- |
20,0 |
150,0 |
- |
- |
1, c. 5 |
Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali |
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
1, c. 6 |
Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro |
40,0 |
80,0 |
|
|
40,0 |
80,0 |
|
|
17, |
Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco) |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
19, c. 3 |
Rimborso risparmiatori Alitalia |
- |
230,0 |
- |
- |
- |
230,0 |
- |
- |
22, c. 2 |
Fondo per interventi nel settore sanitario |
- |
800 |
800 |
800 |
- |
800 |
800 |
800 |
22, c. 6-7 |
Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
24 |
Proroga missioni di pace |
510,0 |
- |
- |
- |
510,0 |
- |
- |
- |
24, c. 74 |
Presidio territorio Forze armate |
27,7 |
39,5 |
- |
- |
14,0 |
21,0 |
- |
- |
25, c. 1 |
Partecipazione a banche e fondi internazionali |
284,0 |
- |
- |
- |
- |
284,0 |
- |
- |
25, c. 2-3 |
Tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali |
310,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25, c. 4 |
Fondo compensazione effetti finanziari |
- |
- |
- |
- |
55,0 |
289,0 |
84,0 |
- |
16, c. 2 |
Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica |
2 |
3 |
4 |
1.907 |
2 |
3 |
4 |
1.907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 4
(Interventi urgenti per le reti
dell’energia)
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
b) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Ai sensi del comma 1, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.
Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (comma 2) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).
Si ricorda che l’articolo 11 della legge 400/1988 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo.
La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell’incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo comma 3, il commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.
Si ricorda che l’art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l’individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l’istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (vedi tabella).
Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici[3] nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare.
In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (vedi tabella) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992[4] ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi[5]. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. E’ quindi previsto che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.
Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all’obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.
Si segnala inoltre che la norma proposta sembra escludere gli enti locali dalla procedura di autorizzazione e realizzazione delle opere. Occorrerebbe altresì chiarire se, come in altri casi di procedure straordinarie, permane il vincolo al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale[6] e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.
La normativa vigente in materia di autorizzazioni
Per quanto riguarda la normativa vigente, nell’ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un’autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003[7]), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l’autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).
In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.
Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dal disegno di legge “collegato” A.C. 1441-ter-B, approvato con modifiche dalla Camera in seconda lettura e in procinto di essere nuovamente esaminato dal Senato, ai commi 22 e 23 dell’art. 27.
In particolare, il comma 22 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 23 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.
Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007[8]. il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.
Si segnala che il su citato disegno di legge “collegato” A.C. 1441-ter-B, al comma 29 dell’art. 27, interviene in materia di terminali di rigassificazioneattraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.
Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.
Tabella - Le figure dei commissari straordinari
1. Il commissario sbloccacantieri |
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art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente |
Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994[9], il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento. In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario). |
2. Il commissario straordinario per le opere strategiche |
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art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche. |
Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono tenuti a seguire l'andamento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997. Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
3. Il commissario straordinario per le opere autostradali |
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art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell’art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006. |
Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997. |
4. Il commissario di protezione civile |
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art. 5 della legge 225/1992 |
Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004[10] - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull’esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza. Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre. |
5. Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale |
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art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009 |
Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l’indicazione delle norme cui si intende derogare. Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato. |
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le strutture di cui si potranno avvalere i Commissari saranno individuate senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Viene, altresì, precisato che il Commissario cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all’autorizzazione, alla realizzazione e alla effettiva realizzazione dell’intervento, mentre il testo della norma (comma 3) contempla le sole attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione ed alla effettiva realizzazione degli interventi.
In merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento alla nomina, per la realizzazione degli interventi, di uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400/1988 (articolo 4, comma 2), andrebbe chiarito quali saranno i compensi spettanti ai Commissari e a valere su quali risorse si farà fronte agli stessi.
Si ricorda che l’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988 prevede che la nomina di Commissari straordinari del Governo sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.
Occorre, altresì, che il Governo chiarisca se dall’espletamento delle attività individuate dalla norma, imputate al Commissario, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva, in riferimento al comma 4, la necessità che il Governo chiarisca di quali strutture, che si presumono già esistenti, possa avvalersi il Commissario straordinario. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione della norma, appare opportuno sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “ulteriori oneri” con le seguenti parole “nuovi o maggiori” in conformità alla prassi consolidata.
Articolo 23,
comma 1
(Differimento blocco sfratti)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
Il comma 1 sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.
Si ricorda, infatti, che con il citato D.L. 158/2008, convertito con modificazioni dalla legge 199/2008, che ora viene novellato dal comma in esame, è stata disposta l’ultima sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per un periodo di oltre otto mesi (dal 15 ottobre 2007 fino al 30 giugno 2009).
La nuova sospensione degli sfratti riguarda:
§ i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 9/2007, ossia i comuni capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003[11];
§ i conduttori in condizioni di particolare disagio, come individuati dall'art. 1, comma 1, della citata legge 9/2007, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Si ricorda, da ultimo, che nello stesso art. 1, comma 1, del citato D.L. 158/2008, ora novellato, viene precisato che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per le sopraindicate categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano Casa) introdotto con l’art. 11 del D.L. 112/2008. Tale Piano, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, dovrà essere adottato con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ad oggi è intervenuta la delibera CIPE dell’8 maggio 2009[12], con cui il Comitato ha approvato il Piano predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il previsto D.P.C.M. di attuazione non è stato ancora emanato.
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 1 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si ricorda che l’art. 1 del D.L. n. 158 - che al comma 1 ha previsto la precedente proroga, per circa otto mesi, del termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo – al comma 2 ha disposto che, fino alla scadenza della predetta proroga, trovassero applicazione i benefici fiscali in favore dei locatori previsti dall’art. 2 del D.L. n. 9/2007. Detta agevolazione fiscale prevede la non concorrenza del reddito relativo agli immobili suddetti alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono inoltre prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
Pertanto, la RT allegata al D.L. n. 158/2008 quantificava un effetto di minor gettito – dovuto all’estensione temporale dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 2 della legge n. 9 del 2007 – valutato in 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l’anno 2010. Per il 2011 era invece prevista una ripresa di gettito per 2,3 mln.
La stima si basava sulla valutazione di un numero di potenziali beneficiari pari a 3.935, su un reddito medio di locazione annuo percepito pari a 5.000 euro e su un’aliquota media marginale pari al 31 per cento.
La relazione tecnica rileva che in base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della precedente proroga circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti.
In base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL (“Vivere in affitto”, 2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro mensili (5.280 euro annui) che, reflazionato al 2009, risulta pari a circa 5.000 euro.
Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 31% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, redditi estrapolati al 2009), si stimano i seguenti effetti di competenza per l’intero anno 2009 (in milioni di euro):
L’andamento del gettito di cassa viene pertanto stimato nel seguente modo:
(milioni di euro) |
||
|
2010 |
2011 |
IRPEF |
-5,29 |
2,30 |
Addizionale regionale |
-0,12 |
0 |
Addizionale comunale |
-0,04 |
0 |
Totale |
-5,45 |
2,30 |
Secondo quanto rilevato dalla RT tale onere di cassa trova capienza in quanto stanziato nel bilancio dello Stato relativamente alla precedente proroga per i primi sei mesi del 2009, prevista dal DL n. 158 del 20/10/2008, art. 1, comma 1; a tale riguardo la RT precisa che la minore entrata netta pari a -4,54 milioni di euro nel 2010 tiene conto dell’effetto relativo al saldo Irpef 2009, pari a 0,96 milioni non versato nel 2008 a seguito dell’agevolazione prevista per gli ultimi due mesi dell’anno 2008.
Si riporta di seguito la tabella relativa alla RT del DL 158/08 con gli effetti sovraesposti:
(milioni di euro) |
||
|
2010 |
2011 |
IRPEF (saldo 2009 + acconto 2010) |
-5,34 |
2,30 |
Addizionale regionale |
-0,12 |
0 |
Addizionale comunale |
-0,04 |
0 |
IRPEF (acconto 2009) |
0,96 |
|
Totale |
-4,54 |
2,30 |
Pertanto la disposizione in esame non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già iscritti a bilancio a seguito della precedente proroga (1°gennaio – 30 giugno 2009).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione indicata dalla RT indica un effetto complessivo derivante dall’applicazione dei benefici fiscali in favore dei locatori degli immobili in questione pari, per l’intero esercizio 2009, ad un importo molto prossimo a quello stimato dal D.L. 158/2008 per l’applicazione della medesima disciplina nel solo primo semestre dell’anno in corso.
Ciò trae sostanziale giustificazione dalla nuova stima dei soggetti destinatari, indicati dalla RT allegata al provvedimento in esame in circa 2000 a fronte di un numero di potenziali beneficiari stimato in 3935 dalla RT allegata al precedente provvedimento di proroga.
Restano infatti invariati gli altri parametri utilizzati ai fini della quantificazione, relativi al reddito medio di locazione annuo percepito dai locatori (5.000 euro) e l’aliquota media marginale considerata (31 per cento).
Al fine di consentire una verifica della quantificazione proposta, appare tuttavia necessario acquisire precisazioni in merito ai seguenti profili.
Va in primo luogo confermato che la nuova stima dei soggetti beneficiari, indicata in 2.000 locatori, sia riferita all’intero anno e non esclusivamente al secondo semestre. Qualora trovi conferma tale interpretazione, appare utile comunque acquisire gli elementi alla base della stima proposta, che assume un incremento di 700 unità rispetto a coloro che hanno beneficiato della precedente proroga.
Riguardo alla capienza dei nuovi oneri stimati rispetto al minor gettito scontato, per il 2010, in occasione della precedente proroga, andrebbero fornite ulteriori precisazioni a supporto delle indicazioni della RT circa la sostanziale equivalenza tra i due importi. Infatti il minor onere stimato per il 2010 per effetto del D.L. 158/2008 e scontato nelle previsioni di bilancio, pari a 4,54 mln, risulta inferiore a quello ora quantificato, su base annua, (5,45 mln) in relazione al nuovo periodo di applicazione delle agevolazioni fiscali. La differenza tra i due importi indica quindi un onere che andrebbe ascritto alle disposizioni in esame.
Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 23,
comma 6
(Rilascio
autorizzazione paesaggistica)
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Il comma 6, novellando l’art. 159, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, cd. Codice del paesaggio, proroga di ulteriori sei mesi – fino al 31 dicembre 2009:
§ il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica;
§ i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione (alla data del 31 dicembre 2009);
§ il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.
Si ricorda che l’attuale regime transitorio disciplinato dall’art. 159 è stato introdotto dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 97/2008 che ha fatto rivivere, quasi integralmente, lo specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria introdotto dall’art. 26 del primo correttivo al Codice del paesaggio (D.Lgs. 157/2006). Tale regime transitorio è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2009 dall’art. 38 del decreto-legge 207/2008.
In relazione alla proroga del regime transitorio essa accoglie la risoluzione 7-00079[13], con la quale si impegnava il governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. La nuova disciplina comporterà, infatti, una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche senza disporre delle relative risorse.
Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell’art. 146, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.
La nuova disciplina dell’art. 146 - che risulta molto più articolata rispetto al regime transitorio - riconduce, in buona sostanza, le competenze sull’autorizzazione paesaggistica nell’ambito della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie. Il nuovo procedimento prevede, infatti, l’incardinamento della Sovrintendenza all’interno dello stesso procedimento di rilascio dell’autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver “acquisito il parere vincolante del soprintendente”, mentre nel regime transitorio la regione rilascia comunque l’autorizzazione, salvo che non intervenga il successivo annullamento da parte del soprintendente nei termini previsti.
Tale procedura non ha ancora trovato applicazione in quanto è attualmente vigente il regime transitorio previsto dall’art. 159.
La disciplina introdotta con il regime transitorio dell’art. 159 prevede, invece, un iter più snello contraddistinto da due fasi distinte e successive:
§ la prima consistente nel rilascio o diniego dell’autorizzazione paesaggistica da parte della regione o ente locale delegatonel termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. E’ la stessa amministrazione che poi comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate (comma 2);
§ la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento (con provvedimento motivato) da parte della soprintendenza, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione, cd. silenzio-assenso (comma 3).
Pertanto l’interessato può iniziare i lavori decorsi i 60 giorni entro i quali la soprintendenza potrebbe annullare l’autorizzazione (cd. silenzio-assenso). In altre parole, l’autorizzazione concessa dalla regione, una volta trascorso questo secondo termine di 60 giorni, non può più essere sospesa.
Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008[14] del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell’art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 6 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.
Nulla da osservare al riguardo.
Articolo 23,
comma 11
(Registro nazionale rifiuti pile e
accumulatori)
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.
Si ricorda che l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 188/2008 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il successivo comma 2 dispone che il produttore di pile e accumulatori possa immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro, da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso comma prevede tra l’altro che, all'atto dell'iscrizione, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente, suddivisi per tipologia.
Si fa notare che il termine previsto dalla norma citata è scaduto il 18 giugno 2009, essendo il D.Lgs. 188/2008 stato pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la proroga in esame si rende necessaria poiché “il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi”.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma è neutrale per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
Articolo 23,
comma 21
(Tariffa integrata ambientale - TIA)
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.
Il precedente termine del 30 giugno 2009 era stato introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008, convertito dalla legge 13/2009.
Si osserva che l’espressione “tariffa integrata ambientale”, che nella prassi viene utilizzata per fare riferimento alla tariffa rifiuti prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, non trova alcuna definizione normativa, per cui sembrerebbe opportuno integrare la novella in esame al fine di chiarire in modo inequivocabile che la TIA di cui si parla è quella disciplinata dall’art. 238 citato.
Regime di prelievo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Ai sensi del testo vigente dell’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 (finanziaria 2007), il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato dai comuni nell’anno 2006 è rimasto invariato per gli anni 2007, 2008 e, sulla base della novella recata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009.
Tale proroga si è resa necessaria per l’incompiutezza della disciplina normativa. Occorre infatti ricordare che l'unica tariffa allo stato applicata è quella di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 (cd. tariffa Ronchi), attuata con il D.P.R. 158/1999. Tale prelievo, per effetto di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 49, comma 1, del decreto Ronchi ha soppresso la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini.
Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi. L’art. 11, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 134, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l’applicazione del sistema tariffario non prima del 2007. Prima che tale norma potesse esplicare i suoi effetti è però intervenuta la citata disposizione volta a lasciare invariato il regime di prelievo (e quindi a consentire, nei fatti, l’applicazione della TARSU) per il 2007, 2008 e, per effetto della citata lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.L. 208/2008, anche per tutto il 2009. Così che nei comuni in cui fino al 2006 si applicava la TARSU si è continuato ad applicarla, così come si è continuato ad applicare la tariffa Ronchi nei comuni che, in virtù del comma 1-bis dell’art. 49, avevano anticipato l’applicazione della tariffa in via sperimentale, tutto ciò nonostante lo spirare delle rispettive discipline legislative.
Nel susseguirsi delle citate proroghe è stato intanto approvato il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato e sostituito il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997).
In particolare l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 da un lato ha disposto l'abrogazione della "tariffa Ronchi", dall'altro ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa sui rifiuti. L'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell’art. 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt’oggi non ancora emanato. Sino ad allora (sempre ai sensi del comma 11 citato), è stata disposta l’applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della “tariffa Ronchi” nei comuni che l'avevano già adottata o per quelli che l’hanno adottata entro la fine del 2006, visto che dal 2007, in virtù del citato comma 184 della L. 296/2006, non è più possibile cambiare il regime di prelievo.
Su questo scenario normativo si è innestata la norma prorogata dal comma in esame. L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 208/2008, nel testo novellato dal decreto-legge in esame, consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA), sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del D.P.R. 158/1999), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa[15].
Il panorama legislativo vigente è stato ulteriormente integrato dal D.Lgs. 4/2008 (cd. secondo correttivo al Codice dell’ambiente) che, nel modificare l'art. 195 del Codice, ha disposto (lettera e) del comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 152/2006) l'applicazione generalizzata e obbligatoria di una nuova tariffa (la terza, dunque) per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, quindi dedicata ai soli operatori economici. Il termine previsto per l'istituzione del prelievo era, all'inizio, di un anno, con scadenza al febbraio 2009. Anche questa scadenza è stata però prorogata di ulteriori sei mesi (quindi al prossimo agosto) dal citato art. 5 del D.L. 208/2008. Da più parti viene segnalato come quest’ultima tariffa “non riguardi in alcun modo le utenze domestiche (famiglie) e sembri prescindere del tutto dalla tariffa prevista nell'articolo 238 del Codice dell'ambiente”[16].
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma di cui al comma 21 dell’art. 23 effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, poiché il D.L. n. 208/2008 ha concesso ai comuni la facoltà di adottare autonomamente la tariffa, prevedendo in via generale la proroga dell’applicazione della TARSU per l’anno 2009, la proroga in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica, essendo comunque limitata all’anno 2009 e nel presupposto che i comuni, per l’anno 2009, non hanno previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario[17].
In merito ai profili di quantificazione, si rileva, che, secondo quanto indicato dalla stessa RT, la norma non presenta profili negativi per la finanza pubblica nel presupposto che gli enti interessati non abbiano scontato, ai fini dei rispettivi bilanci, il passaggio al regime tariffario. In ordine a tale presupposto appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
Articolo 23,
comma 14
(Proroga di termini in materia di
proprietà industriale per le popolazioni dell’Abruzzo)
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
Il comma 14 interviene a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, disponendo la proroga di sei mesi dei termini previsti dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)[18], rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga di termini, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti.
La proroga, come indicato nella relazione illustrativa, viene disposta al fine di evitare la perdita (o la mancata acquisizione) di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare (o del richiedente), a seguito del mancato rispetto dei medesimi termini.
Gli articoli 191, 192 e 193 compongono la sezione IV del Capo IV del Codice, comprendente gli articoli da 147 a 193 e disciplinante l’acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure.
In particolare l’articolo 191 consente la proroga di termini previsti nel Codice, su richiesta motivata presentata prima della scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo per i termini espressamente indicati come improrogabili. In particolare il comma 2 consente la concessione della proroga fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o dalla comunicazione con cui il suddetto Ufficio ha fissato il termine
L’articolo 192 contempla la possibilità di riattivare la procedura quando il richiedente dimostri di aver in effetti osservato un termine, la verifica della cui inosservanza aveva determinato il rigetto dell’istanza o la decadenza di un diritto. Ai sensi del comma 2 la richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.
L’articolo 193 è invece dedicato alla disciplina della reintegrazione. La possibilità della reintegrazione nei diritti è prevista per il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale impossibilitato all’osservanza di un termine, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, qualora l'impedimento all’osservanza di tale termine abbia come conseguenza il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa o la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Ai sensi del comma 2 il termine fissato per il compimento dell’atto omesso e per la presentazione dell'istanza di reintegrazione - accompagnata dall’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e dalla documentazione idonea - è di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento. Trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato, l'istanza non è ricevibile.
Il comma in esame dispone, inoltre, che alle richieste di proroga di termini e di ripresa della procedura di cui agli artt. 191 e 192, nonché all'istanza di reintegrazione nei diritti di cui all'art. 193 del Codice, è sufficiente allegare la sola autocertificazione da cui risulti che l’interessato risiede in uno dei comuni danneggiati dal sisma, individuati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009[19]. Pertanto non è necessario allegare la documentazione giustificativa prevista dai citati articoli del Codice.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi.
Nulla da osservare al riguardo.
Articolo 23,
comma 15
(Rinnovo degli organi delle Camere di
commercio dell’Abruzzo)
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
Il comma 15 interviene sul rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo.
In particolare, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene prorogato (rectius: differito) al 30 aprile 2010; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio[20].
Le procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio sono disciplinate dal decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501[21], che, all’articolo 2, comma 1, prevede che il presidente della Camera di commercio 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale dia avvio alle procedure previste dal regolamento stesso pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.
Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera l), del D.L. 39/2009[22], ha disposto la proroga del termine di scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila[23].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il differimento dei termini previsti dalla disposizione non implica conseguenze di natura finanziaria per gli enti interessati.
Nulla da osservare al riguardo.
Articolo 25,
commi 2-5
(Riscossione tributi e contributi e
misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo)
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
I commi 2 e 3 intervengono in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
Per quanto concerne i tributi, i relativi versamenti sono stati sospesi, nei confronti dei soggetti (sia persone fisiche che altri soggetti, compresi i sostituti d’imposta) aventi domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici in questione, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3780 del 6 giugno 2009. Per il medesimo periodo è stato altresì sospeso, con riguardo ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti alla data dell’evento sismico nei comuni sopradetti, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie, compresa la quota a carico dei lavoratori, ad opera della OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009.
I commi in esame dispongono che sia i versamenti fiscali che quelli contributivi vengano effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo. Gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti, andranno effettuati entro il mesi di marzo del 2010.
Va segnalato che disposizioni sul recupero dei versamenti fiscali e contributivi hanno riguardato i più recenti eventi sismici, quali quelli delle regioni Marche ed Umbria del 1997 e quelli delle province di Campobasso e Foggia del 2002. Per quanto concerne le regioni Marche ed Umbria, da ultimo, l’articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162[24] ha consentito di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni mediante la corresponsione del 40% dell’ammontare dovuto (al netto dei versamenti già eseguiti), in 120 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2009. Analoga disposizione è stata emanata con riguardo al secondo evento sismico ad opera dell’articolo 6, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185[25], che ha disposto l’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo articolo 3 del D.L. n. 162/2008 ai territori delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
Il comma 3 stabilisce le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non versati in seguito alla sospensione disposta dall’articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, in seguito al terremoto che ha interessato l’Abruzzo ad aprile 2009.
In particolare il comma dispone che la riscossione avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Tra le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3574 si segnalano una serie di agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma, tra le quali la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (fino al 30 novembre 2009); per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa; sono stati prorogati (per due mesi) i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed è stata riconosciuta la possibilità di rinegoziare i mutui.
I commi 4 e 5 sono volti ad incrementare le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione ed alle altre misure di sostegno previste dal D.L. n. 39/2009 in favore della regione Abruzzo[26]
A tal fine (comma 4) la dotazione finanziaria del “fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente” è incrementata di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011.
Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente – istituito, limitatamente al 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) – è finalizzato a compensare gli effetti negativi prodotti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno) concessi in virtù di autorizzazioni legislative; esso è stato poi nuovamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154[27], con dotazione, in termini di sola cassa, pari a 435 milioni per il 2010 e 175 milioni per il 2011 successivamente incrementata dall’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 39/2009,di 23 milioni per il 2009 e 270 milioni per il 2012.
Nel contempo (comma 5) gli importi che il CIPE può utilizzare ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 39[28] a valere sul fondo in questione sono corrispondentemente incrementate. Ciò consente al CIPE medesimo – poiché il fondo predetto ha finalità compensative in termini di cassa - una maggiore spendibilità delle risorse (rinvenienti dagli stanziamenti per il Fondo aree sottoutilizzate – FAS) che esso può destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Minori entrate |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali |
203 |
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203 |
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- |
203 |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali |
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60,3 |
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- |
60,3 |
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- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali |
- |
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- |
9,7 |
- |
- |
- |
9,7 |
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- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi |
- |
- |
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240 |
- |
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- |
240 |
- |
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Maggiori entrate |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –entrate erariali |
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101,5 |
101,5 |
- |
- |
101,5 |
101,5 |
- |
- |
101,5 |
101,5 |
- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali |
- |
- |
- |
- |
- |
30,2 |
30,2 |
- |
- |
30,2 |
30,2 |
- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali |
- |
- |
- |
- |
- |
4,9 |
4,9 |
- |
- |
4,9 |
4,9 |
- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi |
- |
- |
- |
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- |
120 |
120 |
- |
- |
120 |
120 |
- |
Maggiori spese correnti |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali |
60,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali |
9,7 |
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- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi |
240 |
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- |
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- |
Minori spese correnti |
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c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo –IRAP e addizionali |
- |
30,2 |
30,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – tributi locali |
- |
4,9 |
4,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c. 2 e 3 – recupero tributi sospesi sisma Abruzzo – contributi |
- |
120 |
120 |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
La relazione tecnica, con riferimento ai commi 2 e 3, afferma che, sulla base dei dati dell’Anagrafe Tributaria si stima che, relativamente ai Comuni interessati, l’ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a 273 milioni di euro e l’importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonti a circa 240 milioni di euro.
In particolare la disposizione prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi avvenga in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in un’unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’OPCM 3754/2009.
Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa:
(milioni di euro)
Anno |
2009 |
2010 |
2011 |
Entrate erariali |
-203 |
101,5 |
101,5 |
IRAP e addizionali |
-60,3 |
30,15 |
30,15 |
Tributi locali |
-9,7 |
4,85 |
4,85 |
Contributi |
-240 |
120 |
120 |
Totale |
-513 |
256,5 |
256,5 |
(segno meno = peggioramento)
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 39/2009 ha disposto la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata.
La relazione tecnica a tale disposizione, nel presupposto che la riscossione del sospeso avvenisse entro l’anno 2009, ha quantificato un onere massimo per maggior spesa interessi di circa 2,5 milioni di euro per l’anno 2009. Veniva, pertanto scontato sui saldi di finanza pubblica una maggiore spesa pari a 2,5 milioni di euro nell’anno 2009.
Va tuttavia segnalato che la RT richiamata non forniva i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.
Il prospetto riepilogativo ascriveal comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maggiori spese c/capitale |
|
|
|
|
55 |
289 |
84 |
|
55 |
289 |
84 |
|
La relazione tecnica afferma che una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il bilancio dello Stato (maggiori entrate e minori spese), viene utilizzata ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, per gli importi indicati dal precedente comma 4. Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate, ai fini dell’incremento delle risorse destinate al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell’adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
In proposito, si segnala che gli effetti relativi alle disposizioni dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 39/2009 venivano quantificati dalla relativa relazione tecnica esclusivamente in termini di fabbisogno e di indebitamento, coerentemente con la natura del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.
[1] Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.
[2] I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009 relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dosser n 187.
[3] Si tratta sostanzialmente delle norme comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici),.
[4] Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
[5] “rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” (comma 5).
[6] Vedi, in particolare, le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC), recate dalle direttive n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE - come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE - recepite dal d.lgs. 152 del 2006 (Codice ambientale)
[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.
[8] Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
[9] Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.
[10] http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf
[11] Si ricorda che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 431/1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato l’elenco da ultimo con la citata delibera 13 novembre 2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Quanto ai problemi applicativi posti dall’aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, si ricorda che, per i differimenti ex art. 6 della citata legge n. 431, il termine temporale di riferimento, ai fini della presenza del comune all’interno degli elenchi è quello della richiesta al giudice, indipendentemente dal fatto che si tratti di comune già ricompreso nel previgente elenco o meno. Per i comuni espunti dall'elenco, si ritiene che possa essere presentata al giudice dell'esecuzione istanza di revoca dei differimenti eventualmente già concessi. L’elenco dei comuni è consultabile anche sul sito internet: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm
[12] Pubblicata nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2009.
[13] Approvata dalla VIII Commissione della Camera il 16 dicembre 2008 http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1216/html/08/
[14] http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf
[15] Sul punto c’è chi sostiene che “la responsabilità di determinare le tariffe, stando al disposto sia del D.Lgs. n. 4/08 – che novella l’art. 195 del Codice dell’Ambiente – sia del comma 2-quater della L. n. 13/09, resta in capo alle amministrazioni comunali – contraddicendo così in modo palese le linee introdotte dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/06 che attribuiva tale responsabilità all’Autorità d’ambito” (C. Mangone, http://www.mangone.biz/download/NotaTIA_ Mangone_marzo2oo9.pdf).
[16] Cfr. ad es. L. Lovecchio, http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/tia-tarsu-divise-calcoli:20090112.php.
[17] Si ricordache una Nota del 27 gennaio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, presentata in risposta a rilievi emersi nel corso dell’esame, presso il senato, del D.L. n. 208/2008, precisava che la proroga dell’applicazione della TARSU in luogo della TIA non avrebbe determinato riflessi sul bilancio dei comuni in quanto tali enti non hanno previsto il passaggio tariffario, sollecitando invece più volte l’esigenza di mantenere temporaneamente la TARSU.
[18] D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella GU 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
[19] Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3). Pubblicato nella GU 17 aprile 2009, n. 89.
[20] La relazione illustrativa del decreto-legge afferma che il differimento del rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo viene disposto “in relazione alla forte integrazione dell’economia regionale ed alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell’economia nell’intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma”.
[21] Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
[22] D.L. 28 aprile 2009, n. 39, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.
[23] L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 ha prorogato con l’articolo 2 la scadenza del Consiglio della Camera di commercio dell’Aquila fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all’articolo 10, comma 7, della legge n. 580/1993 (secondo cui il Consiglio dura in carica 5 anni). Conseguentemente, sono differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell’industria del 24 luglio 1996, n. 501.
[24] Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
[25] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
[26] Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77.
[27] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.
[28] Importi attualmente stabiliti in 23 milioni per il 2009,190 milioni per il 2010 e 270 milioni per il 2012.