Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica A.C. 1074 Scheda di sintesi
Riferimenti:
AC N. 1074/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 143
Data: 06/04/2009
Descrittori:
ALIENAZIONE DI BENI   EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA RESIDENZIALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

1° aprile 2009

 

n. 143/0

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

A.C. 1074

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1074

Titolo

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 maggio 2008

assegnazione

3 ottobre 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V. VI, VII, XII e Questioni regionali

 

 

 


Contenuto

Il comma 1 della pdl in commento introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Si segnala che la pdl reca norme di contenuto analogo alla pdl 1411 (on. Susini) nonché alla pdl 2559 (on. Velo ed altri) - di identico titolo - il cui esame è stato avviato rispettivamente nella XIV e nella XV legislatura senza essersi concluso.

 

In particolare, la lettera a)modifica, integrandolo, il disposto dell’art. 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell’ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggiodi cui al d.lgs. n. 42/2004.

L’estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento:

§         che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile;

§         che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

 

Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi “vincolati” di essere alienati all’interno dei piani di vendita (di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993[1].

Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi “vincolati”.

 

La lettera b) inserisce nel testo dell’art. 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bisdella medesima legge.

Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all’alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva.

La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

§         previa comunicazione al comune competente per territorio;

§         fatte salve opportune misure di pubblicità.

 

È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano:

§         soggetti assegnatari;

§         o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Viene infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge (conduzione di un alloggio ERP da oltre un quinquennio nonché regolare pagamento dei canoni e delle spese).

 

La lettera c) provvede quindi a riscrivere il comma 7 dell’art. 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l’assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto “soggetto disagiato”, cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap.

 

In tal caso, qualora l’assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l’ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.

Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter.

Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l’assegnatario rimane comunque tale.

Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) (cioè alcune tipologie di alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.

 

La finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l’alloggio di cui risultano assegnatari.

 

Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono infatti “frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili”[2].

 

Si segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell’alloggio.

 

La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell’art. 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell’INVIM (secondo quanto previsto dal testo vigente) ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali.

Si osserva che la norma non reca alcuna disposizione di copertura finanziaria.

 

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell’art. 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nell’art. del testo unificato dell’AC 1411 e abbinate esaminato dall’VIII Commissione (Ambiente) durante la XIV legislatura.

Si ricorda che il citato comma 27 prevede che “è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data”.

 

La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l’acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640/1954 (finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane) da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.

 

Relazioni allegate

La pdl è corredata della relazione illustrativa

Necessità dell’intervento con legge

La pdl è volta a modificare una disposizione di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge riguarda principalmente la materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Sono inoltre disciplinati aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma dell’articolo 117 ha già chiaramente identificato come rientrante (compresa) nell’ambito materiale di governo del territorio, e quindi assegnato alla competenza concorrente[3]. In tale ambito la proposta fissa sostanzialmente norme di principio e non disposizioni di dettaglio. Alcune norme sono altresì riconducibili alle materie sistema tributario e contabile dello Stato e tutela dei beni culturali, assegnate dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettere e) ed s) alla competenza esclusiva dello Stato.

 

In materia di edilizia residenziale pubblica è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007,che ha chiarito esplicitamente che il fatto che tale materia non sia ricompresa né nel secondo e né nel terzo comma dell'art. 117 Cost “non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni”. La Corte, in particolare, precisa che “oggi – dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni – la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale”.

 

Si ricorda, inoltre, che, in occasione dell’esame del T.U. n. 1411 nella XIV legislatura, la Commissione affari costituzionali aveva espresso parere favorevole con un’osservazione circa l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina da essa recata all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato (seduta del 4 maggio 2004). Tale parere è stato confermato anche dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha ribadito il proprio orientamento nella XV legislatura in relazione alla citata pdl 2259.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Riguardo alla normativa comunitaria, si ricorda che secondo il Comitato di coordinamento europeo dell’alloggio sociale dell’Unione europea, le politiche di social housing si sostanziano nell’offerta di alloggi e servizi per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato.

 

Da ciò consegue:

-   l’applicabilità dell’art. 86 TCE, II paragrafo, che prevede l’esonero dal rispetto delle norme del trattato, comprese quelle in materia di mercato interno e di concorrenza, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario all’assolvimento della missione di interesse generale;

-   l’applicabilità della decisione della Commissione del 28 novembre 2005 (2005/842/CE) che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di stato – sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale - sono compatibili con il mercato comune e dunque le predette compensazioni sono esentate dall’obbligo di notificazione preventiva di cui all’art. 88, paragrafo 3.

 

Sempre in tale ottica, essendo l’edilizia residenziale pubblica mezzo di solidarietà e di promozione della dignità umana, è altresì esclusa l’applicabilità in tale ambito della direttiva servizi (2006/123/CE)

 

La ratio di tale disposizione va ricercato nel carattere inviolabile del diritto alla casa, così come riconosciuto a livello internazionale (art. 25, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948), europeo (Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 2000) e nazionale (C.Cost. 49/1987 e 217/1988).

 

Impatto sui destinatari delle norme

Con specifico riferimento alla lettera a) del comma 1, come chiarito dal Governo in occasione dell’esame del testo unificato 1411 e abb., essa troverebbe applicazione per un caso specifico, rilevato presso il comune di Livorno, che riguarderebbe “680 appartamenti esistenti all'interno di 19 fabbricati, tuttora sottoposti, peraltro, a vincoli da parte della locale Soprintendenza”.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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File: Am0064a.doc



[1]   Ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 560, il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con DM finanze 20 gennaio 1990 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20%.

[2]   Relazione illustrativa dell’AC 3607 della XIV legislatura(on. Paglierini) recante Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sulla problematica dei cd. condomini misti si veda anche l’analisi svolta dalla Corte dei conti nella citata relazione sull’edilizia residenziale pubblica (pagg. 54-55), disponibile all’indirizzo www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/Anno-2007/allegato-d1/Relazione-ERP.pdf.

[3]    “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza” (C.Cost. sent. n. 196/2004).