Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Misure a sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette A.C. 54-A - elementi per l'esame in assemblea
Riferimenti:
AC N. 54-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 125    Progressivo: 1
Data: 14/03/2011
Descrittori:
COMUNI   CONTRIBUTI PUBBLICI
ZONE E AREE PROTETTE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

14 marzo 2011

 

n. 125/1

Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette

A.C. 54-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

54-A

Titolo

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette

Data approvazione in Commissione

9 marzo 2011

 

 


Contenuto

Il testo della proposta riproduce il testo dell’AC 1174 della XIV legislatura, presentata da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e approvata pressoché all'unanimità dalla Camera dei deputati. Anche nella XV legislatura il testo è stato ripresentato e l'iter si è concluso con l'approvazione della sola Camera dei deputati (AS 1516, XV legislatura).

 

In data 9 marzo 2011 si è concluso l’esame in sede referente. Il nuovo testo, come risultante dalla votazione degli emendamenti, si compone ora di 13 articoli.

 

L’articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento (comma 1):

§      promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni;

§      garantire l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento;

§      tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

§      favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare anche l'afflusso turistico.

Il comma 2 attribuisce alle regioni la facoltà di definire ulteriori interventi per le finalità sopra citate.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione, che comprende alcune tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Con successivo DPCM, previa intesa in Conferenza unificata e parere parlamentare, è definito l’elenco dei comuni, che viene aggiornato ogni 3 anni.

Come esplicitato dalla rubrica dell’articolo, l’articolo 3 reca una serie di disposizioni che trova applicazione con riguardo non soltanto ai piccoli comuni come definiti dal precedente art. 2, ma a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare, ai sensi del comma 1 non si applicano a tali comuni alcune disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici.

Il comma 2 concerne l’attività amministrativa di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Il comma 3 autorizza l’uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l’attività di incasso e di trasferimento di somme.

Ai sensi del comma 4, i piccoli comuni possono stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Il comma 5 prevede che tali comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero di alcuni beni immobili.

Il comma 6, con l’obiettivo di favorire il riequilibrio anagrafico nei piccoli comuni, autorizza il governo a novellare l’art. 30, relativo alla dichiarazione di nascita, del D.P.R. 396/2000[1], sull’ordinamento dello stato civile, affinché le nascite registrate nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.

Ai sensi del comma 7, infine, sono previste apposite prescrizioni e previsioni in sede di definizione dei piani paesaggistici.

L’articolo 4 è volto a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l’obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di “disagio insediativo” cui la proposta di legge intende porre rimedio.

L’articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

L’articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. Infatti, si prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di e-government.

L’articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni.

Ai sensi del comma 4, inoltre, il Ministro delle comunicazioni può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L’articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni. Inoltre, il comma 2 riguarda la cessione di attrezzature utilizzabili nelle scuole.

Ai sensi dell'articolo 9, le Autorità d’ambito territoriale (ATO) possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei comuni in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Il comma 2 rende facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 3.000 (anziché 1.000) abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.

L’articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l’incentivazione della residenza nei piccoli comuni, alimentato con le maggiori entrate derivanti da una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni».

L’articolo 11 dispone l’istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di interventi finalizzati a:

- tutelare l’ambiente ed i beni culturali;

- disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;

- promuovere lo sviluppo economico e sociale;

- incentivare l’insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti.

Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede utilizzando, quanto a 20 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per gli anni successivi è previsto un apposito stanziamento nell’ambito della legge di stabilità.

L’articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l’articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Si segnala, infine, che l’intero Capo III della proposta originaria (articoli 16-22) riguardante le aree naturali protette è stato soppresso.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Tra le questioni affrontate nel corso del dibattito, è innanzitutto emersa la compatibilità con il disegno di legge "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" (AC 3118, approvato il 30 giugno 2010 e trasmesso al Senato, AS 2259), che reca le seguenti norme in materia di piccoli comuni:

 - ai fini della legge, sono considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (art. 20);

- sono introdotte norme in materia di procedimento di appalto di lavori pubblici (art. 21);

- è prevista una semplificazione dei documenti finanziari e contabili (art. 22).

 

Nel corso del dibattito è stata peraltro confermata la piena compatibilità fra le misure contenute nella richiamata Carta delle autonomie e quelle previste dal provvedimento in esame, volte a tutelare e valorizzare il ruolo e l'identità dei piccoli comuni, quale elemento importante del patrimonio storico, civile, sociale e culturale del Paese.

 

Relativamente alla questione del terzo mandato per i sindaci, è stata manifestata disponibilità da parte dei relatori a considerare la questione del superamento del vincolo ai mandati per i sindaci dei piccoli comuni, precisando tuttavia che si ritiene ipotizzabile esclusivamente un terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti. Anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, si è ritenuto di affrontare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

 

In merito alla possibilità di estendere alcune misure che trovano applicazione per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti compresi in una delle tipologie di svantaggio espressamente elencate all'articolo 2, è stato proposto di prevedere l'estensione delle sole disposizioni che non recano oneri finanziari a tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nelle tipologie di svantaggio.

Tale proposta è stata accolta con riferimento ad alcune parti del testo (valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa).

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

 

La I Commissione aveva rilevato l’opportunità di valutare l’articolo 3, comma 4 – nella parte in cui limita l’accesso ai benefici ivi previsti alle sole confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione – alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale  che – con le sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002 – ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione degli articoli 3 e 8, primo comma, della Costituzione, le disposizioni di due leggi regionali che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l’accesso ai benefici all’esistenza di un’intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato;

 

La VII Commissione aveva subordinato il proprio parere favorevole alla soppressione dell’articolo 8, poiché esso reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l’attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali è già disciplinato con un intervento normativo di carattere sistematico;

 

La XI Commissione aveva osservato, riguardo all’articolo 11, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2012 per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di determinati interventi, pur prendendo atto che esso rappresenta un primo passo per il sostegno dei piccoli comuni, la necessità di realizzare ogni possibile sforzo per un suo incremento negli anni a venire; al contempo, si segnala l’esigenza di integrare le finalità del fondo stesso, in modo da inserire al loro interno anche il finanziamento di progetti diretti all’incentivazione dell’occupazione e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

 

La XIV Commissione, infine, aveva rilevato - tenuto conto che l’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) stabilisce che la politica di coesione deve rivolgere un’attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna - l’opportunità di disporre, sin dall’attuale periodo di programmazione, l’utilizzo di specifici stanziamenti dei fondi strutturali per il finanziamento di interventi a favore dei piccoli comuni, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale stabiliti dall’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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File: Am0055b.doc



[1]  D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.