Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Sistema casa qualità - A.C. 1952-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 116    Progressivo: 3
Data: 06/06/2011
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   EDILIZIA RESIDENZIALE
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

 

6 giugno 2011

 

n. 116/3

Sistema casa qualità

A.C. 1952-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

1952

Titolo

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

Data approvazione in Commissione

31 maggio 2011

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito anche a seguito del recepimento dei pareri espressi dalle altre Commissioni, è volta a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di “un vero e proprio marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali, che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.

A tal fine, l’articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità». Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui al DPR n. 246 del 1993 recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

La finalità del sistema unico per la qualità dell’edilizia residenziale viene individuata nell’armonizzazione, in conformità alle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione, delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne:

§     la sostenibilità ambientale;

§     il contenimento energetico;

§     il benessere dei fruitori.

L’articolo 2 sottolinea che la proposta di legge in esame, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell’edilizia e dell’efficienza energetica. Viene poi previsto, per le regioni a statuto ordinario, l’adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Si dispone, fino all’emanazione delle leggi regionali, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Il comma 2 del medesimo articolo delimita l’ambito di applicazione della proposta in esame, che si applica ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

c) progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento.

Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dalla presente proposta di legge, mentre il comma 4 dell’articolo 2 prevede che i proprietari di edifici residenziali possono aderire volontariamente al sistema «casa qualità», al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

Il comma 5 prevede quindi l’inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di unità immobiliari in possesso della certificazione “casa qualità”, di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione medesima.

In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d’uso.

L’articolo 3 prevede l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di specifiche Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l’elaborazione di programmi applicativi elettronici. Il comma 1 disciplina la procedura per l’emanazione delle citate Linee guida, che dovrà avvenire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all’articolo 8. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema “casa qualità” e l’adeguamento del metodo di calcolo e dei requisiti al progresso tecnologico e scientifico sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1. Ai sensi del comma 2, il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

L’articolo 4, comma 1, disciplina l’oggetto della certificazione del sistema “casa qualità”, che comprende la valutazione su efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato, soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Il comma 2 prevede l’esclusione, dai requisiti di valutazione del sistema «casa qualità», dei criteri legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

Gli articoli 5, 6 e 7 specificano i criteri e le modalità in base ai quali valutare rispettivamente l’efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e dei requisiti di eco-compatibilità. Più specificamente, ai fini della valutazione dell’efficienza energetica, l’articolo 5 prevede la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009.

L’articolo 6 elenca i requisiti di cui si deve tenere conto ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori  sulla base dei quali le singole unità immobiliari vengono classificate secondo punteggi. Tra i criteri si segnalano: la protezione dal rischio di incendio; la protezione da intrusioni e da atti vandalici; il benessere ambientale in talune componenti dell’ambiente esterno; l’accessibilità degli spazi interni ed esterni; l’utilizzo di materiali riciclati e di sistemi per il miglioramento del comfort acustico.

L’articolo 7dispone che, ai fini della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità, si tiene conto di materiali da costruzione a ridotto impatto ambientale, valutato sul ciclo di vita e sulla durabilità dei materiali medesimi.

L’articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni, ovvero alle province o ai comuni a seguito di apposita delega regionale, e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche. Il comma 2 individua nelle regioni ovvero, a seguito di apposita delega regionale, nelle province o nei comuni gli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. Il comma 3, infine, prevede che con decreto interministeriale si definiscano le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità».

L’articolo 9 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari  che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità». Al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema - che ha natura volontaria – con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

Il comma 3 dispone che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, potranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il comma fa salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti.

Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d'intesa con il comune.

Al fine di incentivare l’adesione al sistema «casa qualità», i comuni possono inoltre prevedere riduzioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, a decorrere dal 2014, dell’imposta municipale propria (IMU), fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per le unità immobiliari classificate ai sensi dell’articolo 4, anche derogando al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente (comma 6).

Il comma 7 permette alle regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».

Il comma 8, infine, dà facoltà alle regioni di promuovere specifici interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, per incentivare la diffusione del sistema «casa qualità».

L’articolo 10detta disposizioni transitorie disponendo che le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida previste dall’art. 3. Si prevede, comunque, l’applicazione delle disposizioni della proposta di legge anche alle unità immobiliari in corso di costruzione per le quali sia stato rilasciato titolo abitativo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 dispone la non applicazione delle disposizioni della proposta di legge agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 1.

L’articolo 11prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge in esame, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’VIII Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali al termine del quale è stato nominato un Comitato ristretto, allo scopo di approfondire gli elementi di informazione acquisiti e procedere alla formulazione di un testo che ne tenesse conto. Le principali questioni trattate hanno riguardato  prevalentemente l’adozione e la definizione delle Linee guida nonché la razionalizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione in base ai quali valutare l’efficienza energetica, il soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e dei requisiti di eco-compatibilità.  Successivamente la Commissione ha svolto ulteriori approfondimenti in sede di Comitato ristretto allo scopo di tenere conto di alcuni rilievi segnalati dal Ministero delle infrastrutture. Il testo base è stato definitivamente approvato nella seduta del 28 aprile 2011. Successivamente sono stati presentati gli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Quanto ai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, va ricordato che la V Commissioneha espresso un parere favorevole con talune condizioni, dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché con una condizione e con un’osservazione. La VI commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni. La XIV Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole con un’osservazioneLa I Commissione, la II Commissione, la VII Commissione e la X Commissionehanno espresso parere favorevole.

La Commissione ambiente ha recepito tutte le condizioni formulate dalla V commissione, dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a precisare che alle attività di cui all’articolo 8 si provvede nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che le disposizioni di cui all’articolo 9 vengono attuate nel rispetto degli equilibri di bilancio. Tra le condizioni recepite si segnala, inoltre, la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8, concernenti l’attivazione dei corsi di formazione e l’istituzione dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del sistema “casa qualità”. La Commissione ha, infine, recepito due condizioni formulate nel parere della VI Commissione riguardanti la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9, che consentiva di destinare prioritariamente le detrazioni fiscali vigenti in materia di riqualificazione energetica degli edifici, di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione del patrimonio edilizio, alle unità immobiliari dotate del sistema “casa qualità”, e il coordinamento della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 9 con il dettato del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale che prevede la sostituzione dell’ICI con l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014. Tale ultima condizione, peraltro, coincide con l’osservazione formulata dalla Commissione bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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File: Am0054e.doc