Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Testo a fronte Sistema casa qualità A.C. 1952 e A.C. 2940
Riferimenti:
AC N. 2940/XVI   AC N. 1952/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 116    Progressivo: 2
Data: 21/01/2010
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   EDILIZIA RESIDENZIALE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

21 gennaio 2010

 

n. 116/2

Testo a fronte
Sistema casa qualità

A.C. 1952 e A.C. 2940

 


A.C. 1952 NUOVO TESTO

A.C. 2940

 

Art. 1.
(Sistema «casa qualità»)

Art. 1.
(Sistema «casa qualità sostenibile»)

 

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità sostenibile», allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali secondo parametri di riferimento utili a favorire l'adeguamento dei requisiti delle nuove costruzioni e degli edifici esistenti a criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica tali da assicurare un consistente risparmio energetico e da garantire il benessere fisico e psichico degli abitanti.

Il sistema unico «casa qualità sostenibile» ha altresì l'intento di istituire nuovi incentivi e di estendere l'ambito di applicazione di quelli vigenti per la realizzazione di nuovi immobili e la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili già esistenti, in particolare degli immobili degradati e degli alloggi sociali, con i requisiti «casa qualità sostenibile» di cui alla presente legge.

 

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

 

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità».

1. La presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabilendo i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità sostenibile», prevedendo forme di incentivazione per la realizzazione e la ristrutturazione di immobili con i requisiti «casa qualità sostenibile» da parte di soggetti pubblici e privati. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge si applica:

2. La presente legge si applica:

 

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;

 

b) agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora tali interventi interessino l'involucro esterno ovvero gli impianti degli edifici;

b) agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora tali interventi interessino l'involucro esterno, incluse le fondamenta, ovvero gli impianti degli edifici;

 

c) all'ampliamento degli edifici residenziali.

c) all'ampliamento degli edifici residenziali.

 

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

 

 

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

 

 

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

 

 

5. Nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità» rilasciato ai sensi dell'articolo 8, tale certificazione deve essere portata a conoscenza dell'acquirente o del locatario della stessa unità immobiliare.

4. Nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità sostenibile» rilasciato ai sensi dell'articolo 4, l'acquirente o il locatario devono essere a conoscenza della certificazione.

 

6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

5. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità sostenibile» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

 

Art. 3.
(Metodi di calcolo e requisiti).

Art. 3.
(Metodi di calcolo e requisiti per gli immobili di qualità sostenibile; Fondo per il recupero e per la riqualificazione energetica dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia popolare).

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un atto di indirizzo per le regioni recante i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», sulla base dei princìpi generali definiti all'articolo 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana le linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità sostenibile» sulla base dei princìpi generali definiti all'articolo 4.

Nelle medesime linee guida sono altresì previsti i requisiti per l'attribuzione della certificazione «casa qualità sostenibile» agli alloggi sociali di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e agli immobili di proprietà delle famiglie in condizioni economiche disagiate ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui al comma 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina criteri, modalità e requisiti per l'accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 6 del presente articolo e ai benefìci fiscali di cui all'articolo 10. Con il medesimo decreto è definito il valore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, delle famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate, i cui alloggi possono accedere ai contributi e alle anticipazioni del Fondo di cui al comma 6 per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica di cui alla presente legge.

 

2. Ai fini dell'emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo tecnico, con i rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni, dell'ENEA, del CNR e dell'ISPRA, con l'obiettivo di verificare e confrontare le diverse metodologie esistenti, privilegiando modelli di simulazione dinamica e parametri oggettivi già accreditati a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), e valutarne la trasferibilità alla situazione italiana.

2. Ai fini dell'emanazione delle linee guida di cui al comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istituisce un tavolo tecnico, con i rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con l'obiettivo di verificare e di confrontare le diverse metodologie esistenti, privilegiando modelli di simulazione dinamica e parametri oggettivi già accreditati a livello europeo e internazionale e di valutarne l'applicabilità.

 

3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 provvede, altresì, ad individuare le schede operative per il metodo di calcolo dei parametri, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici.

3. Le linee guida recano, altresì, i modelli delle schede per il calcolo della rispondenza ai requisiti del sistema «casa qualità sostenibile», anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici.

 

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità sostenibile».

 

 

5. Per contrastare l'esclusione sociale e per garantire il diritto alla casa, nelle linee guida di cui al comma 1 sono altresì individuati gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli relativi alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli immobili di cui sono proprietarie famiglie in condizioni economiche disagiate; tali interventi sono requisiti essenziali dei progetti di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di immobili degradati presentati da enti locali e territoriali per accedere, con priorità, ai contributi e alle anticipazioni del Fondo di cui al comma 6.

 

 

6. Per favorire la riqualificazione, anche energetica, dei quartieri degradati e garantire l'agibilità e l'abitabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui al comma 5, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il recupero e per la riqualificazione energetica dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia popolare» con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo è suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali avente la dotazione di 100 milioni di euro. La prima sezione eroga contributi a fondo perduto in favore degli enti locali e degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per il risanamento e il recupero di quartieri e di alloggi degradati. La seconda sezione, avente natura rotativa, eroga anticipazioni agli enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per finanziare progetti di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di immobili di cui siano proprietarie famiglie in condizioni economiche disagiate. Le anticipazioni erogate dalla seconda sezione del Fondo sono rimborsate dai soggetti beneficiari sulla base di un piano finanziario predisposto anche tenendo conto dei risparmi conseguiti, a seguito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, sulla spesa per consumi energetici degli immobili e degli alloggi oggetto delle ristrutturazioni e degli interventi medesimi. Una quota pari al 5 per cento della seconda sezione del Fondo è riservata agli enti che abbiano già ottenuto la certificazione di qualità sostenibile relativamente ad alloggi sociali di loro proprietà, per l'esecuzione di progetti di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su edifici aventi analoghe caratteristiche.

 

Art. 4.
(Principi e criteri direttivi).

Art. 4.
(Principi e criteri direttivi).

 

1. Le regioni adottano il modello di certificazione del sistema «casa qualità» nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

1. Le regioni adottano il modello di certificazione del sistema «casa qualità sostenibile» nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

 

Art. 5.
(Princìpi relativi all'efficienza energetica).

Art. 5.
(Princìpi relativi all'efficienza energetica).

 

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera a), le regioni adottano la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità in ordine decrescente, in funzione al loro consumo di calore annuo per unità di superficie, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192, e 30 maggio 2008, n. 115, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera a), le regioni adottano la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità in ordine decrescente, in funzione del loro consumo di calore annuo per unità di superficie, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192, e 30 maggio 2008, n. 115, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

 

Art. 6.
(Princìpi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

Art. 6.
(Princìpi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

 

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera b), la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità deve essere predisposta in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, sulla base di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare i seguenti aspetti:

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera b), la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità deve essere predisposta in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, sulla base di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare i seguenti aspetti:

 

a) della durabilità, della resistenza meccanica e della sicurezza strutturale della costruzione, in funzione della classificazione sismica del territorio nonché con riferimento ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli, ferme restando l'obbligatorietà delle disposizioni riguardanti i requisiti minimi sulla stabilità delle costruzioni ed i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti

a) durabilità, resistenza meccanica e sicurezza strutturale della costruzione, in funzione della classificazione sismica del territorio nonché con riferimento ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli, ferme restando l'obbligatorietà delle disposizioni riguardanti i requisiti minimi sulla stabilità delle costruzioni ed i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti;

 

b) dell'analisi anche tramite sensori dell'ambiente esterno relativa alle seguenti componenti: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità;

b) analisi anche tramite sensori dell'ambiente esterno relativa alle seguenti componenti: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità;

 

c) dell'analisi dell'ambiente interno anche tramite sensori relativo alle seguenti componenti: luminosità, visibilità, condizione termica, umidità, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, presenza di gas tossici o pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento elettromagnetico interno, tutela della riservatezza, produzione e gestione dei rifiuti, utilizzo di materiali di recupero e riciclati;

c) analisi dell'ambiente interno anche tramite sensori relativo alle seguenti componenti: luminosità, visibilità, condizione termica, umidità, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, presenza di gas tossici o pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento elettromagnetico interno, tutela della riservatezza, produzione e gestione dei rifiuti, utilizzo di materiali di recupero e riciclati;

 

d) dell'accessibilità e della fruibilità di funzioni di automazione degli impianti a vantaggio di un'utenza debole o diversamente abile;

d) accessibilità e fruibilità di funzioni di automazione degli impianti a vantaggio di un'utenza debole o diversamente abile;

 

e) dell'utilizzo di sistemi di domotica e sistemi di automazione intelligenti, conformemente alle norme UNI 15232;

e) utilizzo di sistemi di domotica e sistemi di automazione intelligenti, conformemente alle norme UNI 15232;

 

f) dell'utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della specifica norma UNI U20001500 del GL 5/SC1 «classificazione acustica degli edifici»;

f) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione delle specifiche norme internazionali sulla classificazione acustica degli edifici;

 

g) dell'utilizzo di materiali caratteristici locali;

g) utilizzo di materiali caratteristici locali;

 

h) della superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi calcolata in rapporto alla superficie utile residenziale;

h) superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi calcolata in rapporto alla superficie utile residenziale;

 

i) degli impianti tecnologici e centralizzati installati e dei programmi di manutenzione;

i) impianti tecnologici e centralizzati installati e programmi di manutenzione;

 

l) della fruibilità dello spazio, in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, alla arredabilità, alla ospitalità e al lavoro a domicilio;

l) fruibilità dello spazio, in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, alla arredabilità, alla ospitalità e al lavoro a domicilio;

 

m) dell'aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;

m) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;

 

n) della facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

n) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

 

o) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;

o) risparmio di risorse, quali le risorse idriche e i materiali da costruzione;

 

p) dell'utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988;

p) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988;

 

q) della durabilità, della manutenzione e delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione, negli impianti e nelle finiture;

q) durabilità, manutenzione e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione, negli impianti e nelle finiture;

 

r) della realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla normativa nazionale vigente;

r) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e alla normativa nazionale ed europea vigente.

 

Art. 7.
(Principi relativi ai requisiti di eco-compatibilità).

Art. 7.
(Principi relativi ai requisiti di eco-compatibilità).

 

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera c), è prevista l'attribuzione della certificazione «casa qualità eco-compatibile» qualora l'unità immobiliare di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e corrisponda a requisiti di eco-compatibilità, quali l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità scientificamente comprovate.

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera c), è prevista l'attribuzione della certificazione «casa qualità sostenibile eco-compatibile» alle unità immobiliari di categoria A o B che presentano un bilancio energetico molto basso e rispondano a requisiti di eco-compatibilità, quali l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità scientificamente comprovate.

 

Art. 8.
(Attività di certificazione).

Art. 8.
(Attività di certificazione).

 

1. La certificazione che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo 4 ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è rilasciata dall'Agenzia di cui al comma 4, ed è presentata agli enti di cui al comma 2 ai fini delle attività di vigilanza ivi previste. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente.

1. La certificazione che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo 4 ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità sostenibile», è rilasciata dall'Agenzia di cui al comma 4 del presente articolo, ed è presentata agli enti di cui al comma 2 ai fini delle attività di vigilanza ivi previste. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente; per gli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e per gli immobili di proprietà di famiglie in condizioni economiche disagiate le spese per l'attribuzione della certificazione di qualità sostenibile sono comprese nel costo dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica e possono essere finanziate a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 6.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle certificazioni di cui al comma 1, anche mediante lo svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedono la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini di tale attività di vigilanza. A tal fine i medesimi enti organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico e amministrativo. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia delle buone pratiche di cui alla presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle certificazioni di cui al comma 1, anche mediante lo svolgimento di ispezioni e di controlli negli edifici e nei cantieri e richiedono la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie per l'attività di vigilanza. A tal fine i medesimi enti organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico e amministrativo. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia delle buone pratiche di cui alla presente legge.

 

3. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

3. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità sostenibile» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

 

4. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite dall'Agenzia di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del «sistema casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

4. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è istituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del sistema «casa qualità sostenibile». L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite dalla medesima Agenzia di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del sistema «casa qualità sostenibile», sulla cui base esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

 

Art. 9.
(Agevolazioni).

Art. 9.
(Agevolazioni per la qualità dell'abitare sostenibile).

 

1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione «casa-qualità».

 

 

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità sostenibile», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dei soggetti che gestiscono alloggi sociali nonché in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendano aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, dei proprietari degli edifici e delle giovani coppie che intendano costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

 

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

 

 

4. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non inferiore al 20 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

2. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità sostenibile», in misura non inferiore al 20 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

 

4-bis. Per le unità immobiliari che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, o che vengono modificate ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, i regolamenti comunali, previa intesa con la regione competente per territorio, prevedono la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi, che devono essere inclusi nella documentazione inerente la certificazione ai fini delle attività di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 2:

3. Per gli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati in possesso della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, o per progetti relativi a tali alloggi o agli alloggi di famiglie in condizioni economiche disagiate che prevedano interventi ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, i regolamenti comunali, previa intesa con la regione competente per territorio, prevedono la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi, che devono essere inclusi nella documentazione inerente alla certificazione ai fini delle attività di vigilanza di cui al citato articolo 8, comma 2:

 

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

 

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

 

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

 

d) i mutamenti di destinazione d'uso, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e siano conformi agli strumenti urbanistici;

d) mutamenti di destinazione d'uso, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali, e siano conformi agli strumenti urbanistici;

 

e) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico;

e) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico;

 

f) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

f) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

 

g) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

g) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune.

4. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità sostenibile» stipulando apposite convenzioni con gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati o con soggetti che gestiscono alloggi sociali, con privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune.

 

6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), nelle categorie B o superiore, e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile» di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d), anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

5. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità sostenibile» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli, per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 4, nelle categorie B o superiore, e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità sostenibile eco-compatibile» di cui all'articolo 7, anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

 

7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le Esco al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 2.

6. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e con le società di servizi energetici (ESCO) al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di enti locali, di istituti autonomi per le case popolari comunque denominati o di soggetti che gestiscono alloggi sociali, nonché di privati per la ristrutturazione e la costruzione di alloggi sociali o di alloggi di proprietà di famiglie in condizioni economiche disagiate ovvero per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità sostenibile» di cui all'articolo 2.

 

8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

7. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità sostenibile», dando priorità ai progetti di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di quartieri degradati, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di immobili di cui sono proprietarie famiglie in condizioni economiche disagiate e ai progetti che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o di macchinari salvavita a domicilio.

 

 

Art. 10.

(Estensione dell'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio agli immobili di edilizia residenziale pubblica e agli interventi di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari; esclusione delle abitazioni di lusso; modifica e semplificazione delle procedure in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).

 

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento:

 a) fino ad un importo annuo massimo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

b) fino ad un importo annuo massimo di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

c) fino ad un importo annuo massimo di euro 4.800 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di cui alla lettera b) del presente comma»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, il contribuente può, in alternativa, scegliere se beneficiare della detrazione di cui al citato comma 1 per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, con la quale si attesta che l'immobile per il quale si richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».

 

 

Art. 11.

(Estensione della detrazione per la riqualificazione energetica agli immobili di edilizia residenziale pubblica).

 

 

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

 

 

Art. 12.

(Incentivi alle ristrutturazioni per la sicurezza dei quartieri).

 

 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e di tutelare la sicurezza urbana, entro il 31 dicembre 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo per la sicurezza dei quartieri", destinato alla concessione di contributi a fondo perduto, in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e documentabili, a comuni, a proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad amministratori di condomini a proprietà mista pubblica e privata, per l'installazione di sistemi di protezione dalle intrusioni negli spazi comuni dei fabbricati, di sistemi di illuminazione dei percorsi interni e di sistemi di video sorveglianza delle autorimesse collettive.

7-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2010, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 7-bis del presente articolo sulla base di indicatori demografici e socio-economici. Nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di governo del territorio, le medesime regioni definiscono le modalità e i criteri di attribuzione agli aventi diritto dei contributi di cui al citato comma 7-bis».

 

Art. 10.
(Norma transitoria).

Art. 13.

(Disposizione finale).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

 

Art. 11.
(Disposizioni finali).

Art. 14.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

 

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

 

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