Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Sistema casa qualità - A.C. 1952 Quadro di sintesi delle audizioni
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 116    Progressivo: 1
Data: 12/05/2009
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   EDILIZIA RESIDENZIALE
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Documentazione per l’esame di

Progetti di legge

12 maggio 2009

 

n. 116/1

Sistema casa qualità

A.C. 1952

Quadro di sintesi delle audizioni

Prof. De Santoli (Roma, La Sapienza) – Prof. Butera (Milano, Politecnico)

(18 marzo 2009)

Occorre definire criteri univoci di misurazione, sia con riferimento ai materiali che alle metodologie: i metodi esistenti non funzionano, in quanto si basano su valutazioni qualitative che si trasformano in quantitative attribuendo, spesso in modo arbitrario, un punteggio al supposto rispetto di determinate condizioni. Riguardo ai pesi attribuiti alle caratteristiche ambientali (riciclo acqua, comfort interno, consumi energetici, eco-compatibilità dei materiali, ecc.), segnalano che tutti i metodi attribuiscono ai consumi energetici un peso molto ridotto, rispetto alla importanza che ha oggi il tema del cambiamento climatico e agli impegni di riduzione dei consumi presi in Europa e nel mondo. Per questa ragione, è stato annunciata una nuova edizione del metodo LEED in cui il peso attribuito all'energia è molto più elevato. Ad esempio, il protocollo Itaca presenta i grossi limiti sopra esposti, ma le regioni continuano ad adottarlo perché è facile da usare, non richiede alcuna specifica competenza da parte dei progettisti né  da parte dei controllori della PA. Ma così non si fa crescita né occupazione.

Al contrario, occorre adottare metodi quantitativi, che gli esperti conoscono col nome di modelli di simulazione dinamica, e sono già vigenti per legge in California, Spagna, Portogallo, Francia e presto in Grecia.

Più problematico è stabilire la qualità ambientale di un materiale. Per farlo, occorre eseguire il Life Cycle Assessment (LCA), imponendo che tutti i prodotti viaggino con una loro etichetta ecologica che deriva dall'LCA. A quel punto non sarebbe arbitrario stabilire se una costruzione è più “ecologica” di un'altra.

Infine, poiché i costi sono rimessi ai cittadini, occorre fare attenzione che non diventino balzelli.

Osservazioni puntuali:

Art. 2, comma 2, a) - non limitare solo all'edilizia residenziale. I consumi energetici totali del settore edilizia nel 2003 erano ripartiti come segue: residenziale 65%; terziario 35%, con un trend in crescita. Consumi elettrici: residenziale 47%; terziario 53%, con un trend in crescita.

Art. 2, comma 2, b) - non limitarsi all'involucro esterno degli edifici, ma favorire anche gli impianti.

Art. 3, comma 1 - le linee guida devono essere il risultato di uno studio, commissionato all'ENEA, CNR, o Università che confronti le diverse metodologie esistenti e ne verifichi la trasferibilità alla situazione italiana. Occorre coinvolgere anche in Ministero infrastrutture e coordinarsi con le regioni.

Art. 3, comma 1, a), 1) - Andrebbe precisato che si tratta di energia primaria per metro quadrato

Art. 3, comma 1, b) -  La classificazione deve essere coerente con quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE che recita: "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione.

Art. 3, comma 1, b), 1) - sarebbe meglio non fare elenchi, necessariamente non esaustivi, di tecniche da adoperare. Quello che conta è il consumo inferiore a un certo limite. Come si ottiene è affare del progettista.

Art. 3, comma 1, c), 2.1) - la qualità dell’ambiente esterno non dipende dal progettista, ma dalle scelte urbanistiche. Si tratta di un tema di straordinaria importanza: con la scala di quartiere si può ottenere una riduzione significativa (di un fattore 2-3) dei consumi di energia, con tempi di ritorno dell’investimento brevi.

I nuovi quartieri possono essere progettati in modo da rispondere alle esigenze indicate nel presente comma (cui andrebbe aggiunta, l’isola di calore urbana). I quartieri possono essere ridisegnati nelle funzioni: più negozi per non dover prendere l’auto per andare a fare la spesa, più uffici per non dovere prendere un mezzo ogni giorno (uso misto del territorio, come dicono gli urbanisti della sostenibilità, in opposizione alla “zonizzazione”); nelle infrastrutture (più percorsi pedonali, più piste ciclabili; colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ecc.). Possono essere riqualificati gli involucri degli edifici; si può pianificare l’utilizzazione dei tetti per accogliere collettori solari; si può mettere in atto il concetto di generazione distribuita attraverso impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento di quartiere alimentati da cogeneratori che producono energia elettrica, calore e freddo.

Art. 3, comma 1, c), 3) - sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio per la riduzione degli ossidi di azoto. Forse è qualcosa che non andrebbe premiato. Corrisponde al premiare un capo della polizia che, per ridurre i morti per omicidio, fa distribuire giubbotti antiproiettile, invece di mettere sotto controllo il territorio.

Art. 3, comma 1, c), 13) -.assenza di infissi in cloruro di polivinile  non è chiaro il criteri di esclusione

Art. 3, comma 1, c) e tutti gli altri punti – non è chiaro il criterio di misurazione dei requisiti elencati. A questo interrogativo dovrebbero dare risposta le linee guida, altrimenti ogni regione userà un sistema di misura differente.

Agenzia CasaClima – Brumer - Bioecolab

(18 marzo 2009)

Le criticità del sistema di certificazione riguardano soprattutto la fase dei controlli. Bisogna fare un grosso investimento sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze, anche con riferimento ai tecnici della PA, e avviare iniziative per divulgare le buone pratiche. Inoltre, accanto all’efficienza energetica occorre aggiungere la domotica, la qualità della vita, il benessere psicofisico.

Per contenere l’aumento del prezzo (stimato tra il 2 e il 4% per una casa di classe B) il governo dove sostenere il settore intervenendo in modo generale sul concetto di casa. Solo la diffusione delle nuove tecnologie eco-compatibili abbassa il prezzo. Oggi i servizi aggiuntivi sono come un optional, domani dovremo poter offrire una casa all inclusive. Il 30% delle emissioni di CO2 viene dall’edilizia. Una volta realizzata la casa ecologica, essa consente un risparmio del 10-15% delle spese generali. Predisponendo un pacchetto ad hoc, si può realizzare anche edilizia sociale a costo contenuto, coniugando sostenibilità ambientale e qualità dell'abitare.

Consorzio nazionale Casa qualità – Distretto edilizia sostenibile (Ance Puglia)

(26 marzo 2009)

Chiariscono innanzitutto che il solo involucro non è sufficiente ad assicurare la qualità dell’abitare. Si possono realizzare case ecologiche a costo contenuto. A tal fine occorre sviluppare linee guida, raccomandazioni e procedure operative. Oggi c’è molta confusione a livello regionale e una serie di iniziative private. E’ necessario definire un quadro d’insieme tenendo conto delle esigenze regionali.

Bisogna valutare i possibili risvolti sul mercato che possono riguardare le agevolazioni ma anche un aumento di valore dell’immobile certificato. E’ inoltre necessario intervenire anche sugli immobili esistenti, introducendo la manutenzione e l’ampliamento. Bisogna poi chiarire le tipologie di enti abilitati alla certificazione.

Con riferimento ai materiali, si suggerisce di adottare il criterio del ciclo di vita (LCA).

Regione Lombardia

(7 aprile 2009)

Si sottolinea che, per quanto l’efficienza energetica costituisca  un aspetto fondamentale della sostenibilità ambientale, essa non può essere ritenuta esaustiva. Se si aggiunge anche il criterio del comfort occorre considerare la sicurezza, la qualità dell’aria interna, l’isolamento acustico, l’accessibilità e altro.

L’elaborazione di un sistema di certificazione deve tener conto della necessità di valutare le diverse ricadute che materiali, impianti, tipologie costruttive possono avere nelle regioni, sia per le differenti condizioni climatiche, sia per la presenza di tradizioni abitative diverse.  Inoltre, le regioni hanno un proprio corpus normativo. Per questo occorre una legge nazionale che individui i criteri di riferimento e gli standard minimi, lasciando alle regioni la definizione di misure integrative e di raccordo con le proprie linee di intervento. E’ importante che, come è avvenuto con le misure per l’efficienza energetica introdotte con il d.lgs. 192/2005, il sistema non sia basato solo sulla volontarietà ma che preveda un livello minimo da cui non sia possibile prescindere.

Osservazioni puntuali:

Art.1 - L’istituzione di un “sistema unico” appare inopportuno, visto che i criteri possono variare in base al contesto geografico e alle tradizioni locali; meglio parlare di “criteri minimi” o “metodo comune di valutazione”;

Art.2 – La restrizione ai soli edifici residenziali appare limitativa, tanto più se l’applicazione è “volontaria”.

Si ritiene poco opportuno: includere gli interventi di restauro e risanamento conservativo, perché i criteri dell’edilizia sostenibile non coincidono con l’esigenza di  salvaguardia dei caratteri tipici edificatori in quel dato luogo; limitare l’applicazione del sistema all’ipotesi in cui si intervenga sull’involucro edilizio e non anche sugli impianti che nei sistemi di certificazione nazionali e internazionali sono considerati di prioritaria importanza.

Al comma 5 non è chiaro come la certificazione debba essere portata a conoscenza dell’acquirente o del locatario, e viene così riprodotta la difficoltà operativa già emersa con l’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica, avvenuto con legge 133/2008.

Art. 3 - I criteri  per la sicurezza dovrebbero far parte di requisiti obbligatori.

- comma 1, punto c-11 - l’utilizzo di prodotti con marcatura CE è già obbligatorio per legge.

- gli aspetti che incidono sul benessere psichico sono di difficile determinazione.

- l’utilizzo di materiali locali può contrastare con l’esigenza di ottenere prestazioni energetiche elevate

Inoltre, alcuni dei criteri indicati riconducono alle prestazioni energetiche e, pertanto, dovrebbero essere valutati solo adottando procedure di calcolo definite ad hoc.

La definizione dei requisiti minimi per il consumo massimo di energia si sovrappone a quanto già previsto dal d.lgs. 192/2005; analoga osservazione può essere fatta rispetto ai “i requisiti minimi igienico-sanitari”.

Sembrano trascurati aspetti come la domotica; la produzione e gestione di rifiuti; l’utilizzo di materiali di recupero e riciclati e di quelli certificati secondo le norme Iso 14025, che forniscono dati quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, verificato secondo le procedure di LCA così come codificate dalle Iso 14040.

Art.4 – Si ritiene opportuno individuare il soggetto certificatore, al pari di quanto previsto in materia di certificazione energetica degli edifici, quale figura indipendente.

Art.5 –prevedere contributi o sgravi nelle fasi realizzative di edifici particolarmente performanti.

Finco - Federchimica

(7 aprile 2009)

La sostenibilità è un concetto difficile da definire ed ha implicazioni non solo ambientali ma anche economiche e sociali. Oltre ad un quadro di norme univoco a livello nazionale, raccomandano l’utilizzo di parametri oggettivi già accreditati a livello internazionale e soprattutto europeo (Environmental product declaration - EDP, LCA, CEN/TC 350). In tal senso chiedono di legare la sostenibilità anche a indicatori economici e sociali e di sostituire l’espressione “benessere psico-fisico” con “comfort”. E’ poi necessario risolvere l’intreccio di competenze regionali e locali e non avere disparità di trattamento, anche in relazione all’accesso agli incentivi. Sono contrari all’estensione al terziario, che è troppo lontano dagli standard. Con riguardo al marchio CE, segnalano che esso attesta la conformità all’uso, ma non garantisce la sicurezza nell’uso finale. Occorre quindi fare riferimento anche ad altri marchi di prodotto. Sull’efficienza energetica esiste già il dlgs 192/2005. Non è opportuno escludere singoli materiali o fonti di energia, meglio riferirsi al LCA. Infine occorre tener conto dello stato dell’arte della tecnica.

Assites: il 40% dell’energia consumata in EU è destinata a riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Perciò chiede: ammissione delle schermatura solari alla detrazione 36% e del 55%; art. 3, comma 1, lett. b), punto 1.4, aggiungere “e la loro schermatura con schermature solari regolabili”; lett. c), aggiungere un punto sulla predisposizione di punti di ancoraggio obbligatori per garantire la sicurezza dei lavori in quota; punto 11) valorizzare il marchio CE.

ACAI: considerare nella valutazione di sostenibilità delle opere edili: tutti i materiali, inclusi quelli strutturali; tempistica del cantiere (anche rispetto ai tempi, in termini di costi e consumi che ne derivano); l’entità delle opere di sbancamento, gli spazi e le reti di trasporto di cui necessitano; superficie utile (rapporto tra volumi netti e globali), costi di ristrutturazione e demolizione (e relativa possibilità di riuso e riciclo).

ANPE: caratteristiche dei materiali per l’edilizia: efficienza energetica per riduzione consumi; sicurezza di durata; limitazione di risorse per produzione, trasporto, messa in opera e dismissione (LCA).

ANCE

(8 aprile 2009)

E’ indispensabile un quadro di norme univoco a livello nazionale; in tale ambito occorre indicare i criteri per la valutazione: per l’efficienza energetica il dlgs 192/2005; per il benessere e l’eco-compatibilità, norme UNI 8289 e UNI 11277; sui materiali, LCA e EDP. Sulla base di tali criteri, sarà libera scelta delle regioni organizzare il proprio sistema di certificazione, anche correlandolo al proprio sistema di incentivi. La situazione peggiore riguarda gli edifici pubblici. Bisogna poi favorire le ESCO. E’ indispensabile creare un sistema di autocertificazione e  controlli a campione sul territorio (anche sui certificatori).

CNR

(22 aprile 2009)

Occorre adeguare il settore edilizio alla complessificazione tecnologica e procedurale, anche con riguardo al livello di preparazione degli operatori. In tal senso apprezza la pdl, che dovrebbe altresì comprendere i concetti di sicurezza e durabilità. Ritiene non necessario citare la norma UNI 8289 e la direttiva 89/106/Cee, oramai superate. Per i materiali auspica il LCA o l’etichettatura EPD. Occorre coinvolgere le regioni , ma in un quadro nazionale unitario. Art. 2, comma 2, lett. b) – estendere anche agli immobili esistenti. Art. 3, comma 1, lett. c), punti 3 e 4 aggiungere “l’utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull’ecosistema valutato sul ciclo di vita e da durabilità scientificamente comprovate”. punto 11: chiarire cosa si intende per “marchio di sicurezza”. punto 13: sostituire 9000 con 9001; lett. d), precisare le specifiche tecniche per eventuali esclusioni; comma 3: chiarire le specifiche del software.

Confindustria - ANIE

(28 aprile 2009)

Art. 2, comma 6 - Non escludere gli edifici ad uso direzionale e per uffici

Art. 3 – inserire tra i principi generali la prevenzione del rischio sismico e la vita utile o residua degli edifici. Nell’elaborazione delle linee guida occorre coinvolgere le associazioni del settore, anche ICT, e disciplinare i controlli. E’ indispensabile l’uso di materiali con marchio CE; comma 1, lett. b), aggiungere “l’energia prodotta attraverso sistemi efficienti di utenza così come definiti dall’art.2, c. 1, lett. t) del dlgs 115/2008”; lett. c) aggiungere, sicurezza strutturale delle costruzioni, in funzione della classificazione sismica del territorio nonché resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni; considerare anche le esigenze cognitive e comportamentali; accessibilità e fruibilità da parte dei disabili; l’indicazione delle serie di qualità dovrà essere integrata ad esempio per impianti tecnologici, sicurezza, domotica, comunicazioni elettroniche, ecc.. valorizzare il punto 6 sugli impianti; preveder la cablatura. Occorre costituire il catasto degli impianti, centralizzando tuta la documentazione tecnica; comma 3 – occorre specificare le caratteristiche del software di applicazione.

Art. 4 - la certificazione deve essere rilasciata da strutture accreditate dall’Ente unico di cui al regolamento CE 765/2008 (recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato). Le regioni devono formare i tecnici per i controlli sul territorio. Occorre poi introdurre incentivi fiscali per le certificazioni. Il sistema dovrà essere oggetto di monitoraggio con l’eventuale istituzione di un osservatorio (con ENEA, Consiglio superiore lavori pubblici, ordini professionali, ecc.) e la predisposizione di un rapporto periodico. Si possono anche valutare i servizi integrati (global service, facility management, Energy management), anche introducendo standard di servizio relativi alle prestazioni organizzative, tecniche, gestionali.

Per le linee guida, occorre coinvolgere anche MIT e Min. PA e innovazione tecnologica.

Si esprime, infine, un parere favorevole a misure incentivanti per la demolizione e ricostruzione di immobili con livelli di sicurezza e qualità elevati.

In linea generale, ANIE fa presente che i sistemi di automazione intelligenti determinano risultati interessanti sia nell’aumento dell’efficienza dei consumi che nella loro riduzione. Nel settore civile (residenziale + terziario) gas e elettricità costituiscono oltre l’80% dell’energia consumata. Occorre quindi realizzare involucri attivi che sfruttino al massimo l’interazione energetica con l’ambiente e che sia integrato con gli impianti (ecobuilding, vedi norma UNI 15232 e direttiva 2002/91/CErelativa al rendimento energetico nell'edilizia). Essi possono realizzare – secondo studi ENEA – risparmi fino al 25%. Tale riferimento agli impianti deve essere quindi contenuto nelle linee guida. Propone quindi i seguenti emendamenti:

Art. 3 – comma 1, lett. b), aggiungere: 3) l’utilizzo di sistemi attivi di controllo dei consumi energetici degli impianti e la loro gestione ottimizzata tramite apposite apparecchiature finalizzate a: 3.1) controllo attivo delle temperature per ogni ambiente; 3.2) verifica dei parametri ambientali; 3.3) controllo dell’illuminazione artificiale in funzione di quella naturale e della reale occupazione dell’ambiente; 3.4) controllo, manutenzione e verifica dei consumi energetici tramite sistemi centralizzati; .5) gestione dei carichi elettrici in modo anche differenziato; lett. c), numero 2), punto 2.1),dopo la parola analisi inserire le seguenti “anche continua tramite sensori”; punto 2.2), dopo le parole “l’analisi dell’ambiente” inserire le seguenti “interno tramite sensori”; inserire il punto 2.3) la disponibilità e la fruibilità di funzioni di automazione degli impianti a vantaggio di un’utenza debole o diversamente abile; numero 12, dopo le parole “dei materiali utilizzati nella costruzione”, inserire le seguenti “e negli impianti”.

ENEA - ITACA - Assoimmobiliare

(30 aprile 2009)

L’Enea rileva innanzitutto come il maggior contributo alla riduzione di gas serra (45%) può derivare dal ricorso a sistemi più efficienti negli usi finali dell’energia, di cui più del 25% attraverso il settore civile. In proposito, gli interventi del Piano nazionale per l’efficienza energetica 2016 riguardano l’involucro edilizio, il sistema di riscaldamento e le apparecchiature elettriche. E’importante che gli aspetti di efficienza energetica siano trattati insieme a sicurezza, requisiti di eco-compatibilità e comfort, tutti vincoli da rispettare contemporaneamente in quanto mutualmente influenti. L’approccio sistematico può inoltre premiare l’innovazione. Il sistema di certificazione si deve quindi basare su indicatori che tengano conto di tale approccio integrato. Bisogna poi favorire la realizzazione di nuovi insediamenti con modelli di generazione distribuita, autonomi sotto il profilo energetico e sostenibili (con riguardo a rifiuti, mobilità, acqua, ecc.). Si sollecitano inoltre incentivi per l’adeguamento sismico e la riqualificazione di edifici esistenti secondo standard energetico-ambientali elevati.

Riguardo all’edilizia sociale, è possibile riqualificare complessi esistenti recuperando fino al 70% dell’energia consumata con tempi di ritorno dell’investimento praticabili attraverso ESCO. E’ importante un indirizzo strategico delle regioni per lo sviluppo prioritario di questo settore. Il sistema va esteso anche agli edifici pubblici, con evidenti effetti positivi sul risparmio energetico e sull’economia (0,6% PIL).

Si propone, in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (dlgs 115/2008) come coordinatore di un osservatorio costituito da enti nazionali e regionali

Itaca concorda sulla necessità di perseguire un approccio integrato. Attualmente il Protocollo Itaca - conforme a ISO/TS 21931-1, CEN/TC 350 e UNI - fa riferimento a indicatori per qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità dell’ambiente interno, qualità del servizio. In tale ambito è stato approvato uno schema di legge regionale in materia di edilizia sostenibile. Sui materiali, sostiene il LCA. E’ in corso di definizione un sistema di prezzari regionali di riferimento e capitolati prestazionali tipo

E’ necessario che la pdl recepisca l’esperienza maturata in questi anni dalle regioni. Auspica la scelta di un sistema unico di certificazione e sostiene l’estensione anche al terziario. Art. 3 – i requisiti e i parametri di cui alle lettre a) b) e c) corrispondono al Protocollo, che peraltro ha già elaborato con il CNR un software gratuito.

Assoimmobiliare auspica una chiara definizione dei rapporti tra legge nazionale e normative regionali. Sostiene l’introduzione di indicatori economici e sociali e auspica l’istituzione di un osservatorio sulla certificazione. Propone la verifica della conservazione dei requisiti e il premio di cubatura.

 

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

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