Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Sistema casa qualità - Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale A.C. 1952 scheda di sintesi
Riferimenti:
AC N. 1952/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 116
Data: 16/02/2009
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   EDILIZIA RESIDENZIALE
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Casella di testo: Progetti di legge16 febbraio 2009                                                                                                                            n. 116/0

Sistema casa qualità

A.C. 1952

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

A.C. 1952

Titolo

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

7

Date: presentazione

26 novembre 2008

assegnazione

2 febbraio 2009

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, si pone come legge quadro volta a migliorare la qualità dell’edilizia residenziale attraverso l’introduzione di “un vero e proprio marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.

A tal fine, l’articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità».

La finalità di tale sistema viene individuata nell’armonizzazione, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne:

§     il risparmio energetico;

§     la sostenibilità ambientale;

§     il benessere dei fruitori.

L’articolo 2 sottolinea il carattere di legge-quadro che connota la proposta di legge in esame, la quale, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica.

Viene poi previsto, per le regioni a statuto ordinario, l’adeguamento delle legislazioni regionali ai citati princìpi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità».

Il comma 2 del medesimo articolo delimita il campo di applicazione della proposta in esame, la quale si applica, a decorrere dall’entrata in vigore delle predette linee guida, ai seguenti interventi relativi ad edifici residenziali:

a) nuove costruzioni (sia con riferimento alla progettazione che alla realizzazione degli edifici);

b) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, qualora tali interventi interessino l'involucro esterno degli edifici;

c) ampliamenti volumetricamente superiori al 20% dell'intero edifico.

Il comma 3 elenca i casi di esclusione dalla disciplina recata dalla presente proposta di legge, mentre il successivo  comma 4 consente l’adesione volontaria al sistema «casa qualità» ai proprietari di edifici residenziali, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 5.

Il comma 5 prevede quindi l’obbligo di portare la certificazione «casa qualità» a conoscenza dell'acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima.

In base al successivo comma 6, alle leggi regionali viene concessa la facoltà di estendere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

L’articolo 3 prevede l’emanazione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità».

Il comma 1 disciplina la procedura per l’emanazione delle citate linee guida, che dovrà avvenire con apposito DPR, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. Ai sensi del medesimo comma, l’emanazione del citato DPR dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a)       articolazione del sistema «casa qualità» in rapporto all'efficienza energetica; al soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori; al soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità;

b)       classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente (contrassegnate con le lettere A, B, C, D) in funzione del consumo di calore annuo per unità di superficie e dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR n. 412/1993. La lettera b) provvede altresì ad elencare gli ulteriori parametri da considerare ai fini della classificazione;

c)       classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità decrescente (contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4) in funzione del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione;

d)       attribuzione della certificazione «casa qualità eco-compatibile» qualora l’unità immobiliare di categoria A o B abbia un  bilancio energetico molto basso nonché requisiti di eco-compatibilità, quali l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile;

e)       individuazione dei requisiti minimi da applicare a tutti gli edifici residenziali che, in ogni caso, devono includere l'osservanza del consumo annuo massimo di energia per unità di superficie stabilito dal d.lgs. n. 192/2005 e relativi decreti attuativi, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche nonché il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti;

f)         individuazione di schede operative per il metodo di calcolo degli indici termici, anche attraverso programmi applicativi elettronici;

g)       individuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o inadeguato rispetto delle disposizioni della presente legge.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l’esclusione, dai requisiti di valutazione del sistema «casa qualità», dei criteri legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della normativa di settore.

Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'ambiente provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

L’articolo 4 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» venga presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire e venga sottoscritta dal richiedente e dal progettista. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche.

Il comma 2individua nelle regioni e nelle province autonome ovvero, a seguito di apposita delega regionale, nelle province o ne comuni, gli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni e al rilascio della relativa certificazione. L’ente abilitato a rilasciarela certificazione può altresì effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza (comma 3).

Il comma 4precisa che idati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L’articolo 5 affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità».

A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata dovranno tener conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle medesime linee guida.

Al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ogni regione, provincia o comune può prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema - che ha natura volontaria – con particolare riferimento alle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.

Il comma 3 dispone che le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dovranno dare la priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

Il comma 4 rinvia ad un regolamento comunale la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il comma fa salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. Infine i comuni possono escludere dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma in esame gli edifici ubicati in zone produttive.

Il comma 5 dà la facoltà ai comuni di vincolare l'edificabilità di parte delle aree del piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità», attraverso la stipula di apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento.

I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono anche prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, nel caso in cui i soggetti interessati intendano vendere o locare gli alloggi costruiti, applicando prezzi di vendita o canoni di locazione determinati in base ad una convenzione tipo che dovrà essere predisposta d'intesa con il comune.

Al fine di incentivare l’adesione al sistema «casa qualità», i comuni possono inoltre prevedere riduzioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per le unità immobiliari classificate nelle predette categorie B o superiore e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile», anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente.

Il comma 7permette alle regioni di stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità».

Il comma 8, infine, dà facoltà alle regioni di promuovere specifici interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, per incentivare la diffusione del sistema «casa qualità».

L’articolo 6 dispone che le norme della proposta di legge verranno applicate alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore delle linee guida previste dall’art. 3.

L’articolo 7 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai princìpi contenuti nella proposta di legge in esame, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Relazioni allegate

La pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge detta principi fondamentali in una materia, il governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge riguarda principalmente la materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Sono inoltre disciplinati aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma dell’articolo 117 ha già chiaramente identificato come rientrante (compresa) nell’ambito materiale di governo del territorio, e quindi assegnato alla competenza concorrente[1]. In tale ambito la proposta fissa sostanzialmente norme di principio e non disposizioni di dettaglio. Tra le finalità della legge è infine ricompresa la tutela dell’ambiente, assegnata dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato.

Con riferimento, peraltro, all’articolo 3, comma 1 - che rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica l’adozione di linee guida per la definizione dei metodi di calcolo e dei requisiti minimi del “sistema qualità” - si rileva che il sesto comma dell’art. 117 Cost. attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di competenza concorrente. Occorrerebbe pertanto demandare alle regioni l’adozione delle predette linee guida, sulla base dei criteri generali fissati dalla pdl al medesimo articolo 3.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ha introdotto nell’Unione europea la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006.

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[2] con cui si contesta una non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni, dall’entrata in vigore del D.lgs 192. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d’informazione, la Commissione conclude che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di attuare la direttiva in oggetto.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Secondo riesame strategico della politica energetica

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica con cui propone un piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (COM(2008)781).

In tale ambito,  Commissione propone di integrare la normativa esistente rafforzando i principali atti legislativi esistenti in materia di efficienza energetica concernenti gli edifici, i prodotti che consumano energia e i pneumatici, nonché di rafforzare l'efficienza energetica nell'approvvigionamento energetico attraverso orientamenti dettagliati per agevolare la diffusione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione  ad elevata efficienza energetica.

 

 

Rifusione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici

Tra le proposte presentate nel piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione[3] della direttiva sul rendimento energetico degli edifici (COM(2008)780). La Commissione rileva che, attualmente, l’uso dell’energia nell’edilizia residenziale e commerciale rappresenta  la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell’UE, con una percentuale pari a circa il 40%, L’ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'UE, secondo la Commissione, di ridurre dell'11% il consumo finale di energia entro il 2020.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La proposta di legge detta principi fondamentali in materia di valutazione e certificazione della qualità dell’edilizia residenziale, attribuendo compiti specifici alle regioni e agli enti locali.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 prevede l’emanazione di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», mediante apposito DPR, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha avviato l’esame della pdl recante Princìpi fondamentali per il governo del territorio (AC 329 e abb.).

Impatto sui destinatari delle norme

Il comma 5 dell’articolo 2 introduce l’obbligo di portare la certificazione «casa qualità» a conoscenza dell'acquirente o del locatario, nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione medesima.

Formulazione del testo

Si segnala che il comma 2 dell’articolo 5 contiene un erroneo rinvio al comma 2 dell'articolo 1 (non rinvenibile nel testo).



[1]        “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza” (C.Cost. sent. n. 196/2004).

[2] Procedura d’infrazione 2006/2378.

[3]   La rifusione dei testi legislativi implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche di carattere sostanziale apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base e, al tempo stesso, consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo.