Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disciplina dell'attività di costruttore edile, di complemento e finitura in edilizia AA.CC. 496, 1394 e 1926 - schede di sintesi
Riferimenti:
AC N. 496/XVI   AC N. 1394/XVI
AC N. 1926/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 121
Data: 24/02/2009
Descrittori:
CONCORRENZA   INDUSTRIA EDILIZIA
SICUREZZA NEL LAVORO   TUTELA DEI LAVORATORI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Casella di testo: Progetti di legge24 febbraio 2009                                                                                                                            n. 121/0

Disciplina dell’attività di costruttore edile, di complemento e finitura in edilizia

AA.CC. 496, 1394 e 1926

 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

496

Titolo

Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di complemento e finitura in edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

9

Date:      presentazione

29 aprile 2008

         assegnazione

29 settembre 2008

Numero del progetto di legge

1394

Titolo

Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di complemento e finitura in edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

9

Date:      presentazione

26 giugno 2008

        assegnazione

27 novembre 2008

Numero del progetto di legge

1926

Titolo

Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di complemento e finitura in edilizia

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

9

Date:      presentazione

19 novembre 2008

        assegnazione

8 gennaio 2009

Commissione competente

VIII Commissione Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII, X, XI, XII, XIV e questioni regionali

 

 


Contenuto

Le tre proposte di legge in esame - di contenuto pressoché identico - riprendono l'atto Senato n. 491, presentato il 23 maggio 2006, e assegnato alla X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 14 giugno 2006, il cui esame non è mai iniziato, che, a sua volta riprendeva l'atto Camera n. 5315 della XIV legislatura, presentato il 30 settembre 2004 e il cui iter non è stato concluso.

La disciplina proposta è mirata a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia” - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

L’articolo 1 reca quindi i predetti principi e le finalità delle proposte in esame. Il comma 2 stabilisce inoltre che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Il medesimo comma prevede quindi che la disciplina proposta è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.

Il comma 3, infine, stabilisce che - ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia - le disposizioni introdotte dalle norme in commento integrino e diano attuazione ai principi per il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi dettati nell’ambito della riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (articolo 1, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 123), tenuto anche conto di quanto previsto dal relativo decreto legislativo di attuazione, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (tale ultimo rinvio è contenuto nella sola pdl 1394).

L’articolo 2 prevede che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano determinati appositi criteri generali per l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi specifici di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di organizzazione e gestione imprenditoriali, di normativa tributaria, di urbanistica e di edilizia, del lavoro e della previdenza, della salute e sicurezza sul lavoro, della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, della concorrenza, degli appalti pubblici e privati e della tutela dei consumatori.

Ai sensi del comma 2, al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza, con verifica positiva dell'apprendimento, il cui possesso, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, deve costituire condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia (comma 3).

Il comma 4 autorizza le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, operanti nel settore dell’edilizia da almeno due anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a continuare a svolgere la propria attività. In sostanza, tali imprese vengono esentate dal requisito del possesso dell’attestato di frequenza di cui al comma 2 per poter continuare a svolgere la propria attività nel settore dell’edilizia.

Invece, le imprese iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane operanti nel settore dell’edilizia da meno di due anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e le imprese di nuova costituzione sono tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell’impresa, di un socio che presta il proprio lavoro nell’impresa, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell’impresa secondo le varie tipologie contrattuali previste dalla legislazione vigente o di un associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato, in possesso dell’attestato di frequenza di cui al comma 2 secondo i criteri e i termini indicati dall’accordo di cui al comma 1.

Il comma 5 dispone quindi che le imprese artigiane iscritte, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da meno di due anni nel citato albo possono avvalersi di un soggetto qualificato diverso dall’imprenditore artigiano. Tale disposizione deroga rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro per l’artigianato (quarto comma dell’articolo 2 della legge n. 443 del 1985), che impone per l'imprenditore artigiano il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

Infine, il comma 6 precisa che le disposizioni dell’articolo 2 si applicano sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del capo III emanate dalle regioni, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9.

L’articolo 3 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, che possono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativistica e possono avere ad oggetto:

a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili, organismi e manufatti edilizi, opere d'ingegneria e del genio civile;

b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.

Il comma 3 stabilisce che le attività professionali in edilizia sono subordinate al possesso di requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria che vengono definiti nei successivi articoli 4, 5 e 6.

L’articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico individuato all’interno dell’impresa esercente le attività professionali in edilizia.

In particolare, al comma 1 si prevede la designazione da parte dell’impresa esercente le attività professionali in edilizia di un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale.

Al successivo comma 2 sono disciplinati i requisiti di idoneità professionale, rispetto ai quali vengono proposti due percorsi alternativi.

In base al primo, si prevede lo svolgimento di un percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. 226/2005[1], articolato in due moduli tra loro propedeutici (lettera a):

·         primo modulo, consistente nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale che permette di frequentare il modulo successivo;

·         secondo modulo, consistente nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale.

Nella lettera a) qui in esame, inoltre, si avverte che ciascuno dei titoli in essa citati, se seguito da un periodo d'inserimento lavorativo presso un'impresa abilitata del settore pari ad almeno un anno in qualità di operaio qualificato, attribuisce valore abilitante per l’esercizio delle attività professionali in edilizia.

A tal riguardo, il successivo comma 5 prevede che questi stessi percorsi formativi siano realizzati secondo criteri di alternanza scuola lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore dell'edilizia.

L’alternativo percorso viene disciplinato alla successiva lettera b)del comma 2, ove si prevede losvolgimento di periodi di inserimento lavorativo in imprese abilitate del settore, articolati nel modo seguente:

·         al punto 1), ai fini dell'esercizio delle attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e di riparazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)), tale periodo di inserimento deve essere svolto in imprese in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a due anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 160 ore;

·         al punto 2), ai fini dell'esercizio delle attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)), il periodo d'inserimento lavorativo da svolgere presso imprese in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, non deve essere inferiore a quattro anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore.

I periodi d'inserimento lavorativo, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere, secondo il disposto del comma 3, anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato.

Anche per i possessori di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura o di undiploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, il riconoscimento all’abilitazione all’esercizio delle attività professionali in edilizia viene concesso, secondo il comma 4, dopo lo svolgimento dei corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni ed il conseguimento dell'attestato di frequenza, dopo la verifica dell'apprendimento.

Infine, per l’esercizio delle attività professionali in edilizia, nel comma 6 non viene riconosciuta validità ai diplomi o ai titoli equivalenti rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o non riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

La disposizione in esame si conclude al comma 7 prevedendo che le competenze formative nonché le competenze acquisite danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Agli stessi fini, secondo la disposizione in esame possono essere valutati anche i periodi d'inserimento lavorativo consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore dell'edilizia.

L’articolo 5 riguarda i requisiti di idoneità morale richiesti per l’esercizio dell’impresa.

In particolare, ai sensi del comma 1, per lo svolgimento delle attività professionali in edilizia è necessario che il titolare dell’impresa e il responsabile tecnico della stessa, nonché, ai sensi del comma 2, gli amministratori – in caso di impresa esercitata in forma societaria o cooperativa – godano di particolari requisiti di onorabilità.

L’articolo 6 prevede, altresì, alcuni requisiti di capacità organizzativa e finanziaria ai fini dell'esercizio dell'impresa.

Si tratta, in particolare, di:

-             disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, da dimostrare mediante idonea documentazione rilasciata da parte di venditori, locatori o noleggianti;

-             disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante attestazione rilasciata da parte di un istituto bancario o finanziario, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture (comma 3).

L’articolo 7 prevede che con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano identificate le varie categorie di diplomi o titoli equivalenti inerenti le attività professionali in edilizia; siano individuati gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione; siano definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame; siano adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori già abilitati.

Il comma 3 attribuisce altresì alle regioni la potestà di adottare provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, tenendo conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, e di definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

L’articolo 8 delinea il quadro delle sanzioni amministrative previste per l’esercizio dell’attività edile in violazione della legge.

Con l'articolo 9, infine, si stabilisce che le disposizioni sull'accesso alle attività professionali in edilizia, di cui al capo III, divengono efficaci dalla data indicata dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalle regioni.

Relazioni allegate

Le pdl sono accompagnate dalla relazione illustrativa del provvedimento.

Necessità dell’intervento con legge

In linea generale, la materia oggetto della proposta di legge non è stata ancora regolamentata. Si osserva peraltro che alcune disposizioni relative alla formazione professionale (art. 4) sono già contenute nei decreti attuativi della legge n. 53 del 2003 ovvero sono state demandate alla contrattazione collettiva.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina proposta dalle pdl in esame è mirata a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni. Si ricorda che ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost, la potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato, mentre ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la potestà legislativa in materia di professioni è esercitata in modo concorrente dallo Stato (che detta i soli “princìpi fondamentali”) e dalle regioni.

Alcune disposizioni sono inoltre riconducibili alla materia istruzione demandata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 6, comma 3, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture, i criteri e modalità di rilascio, da parte di un istituto bancario o finanziario, dell’attestazione relativa alla disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere.

L’art. 8, comma 6, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo.

Coordinamento con la normativa vigente

A fini di semplificazione normativa, si potrebbe valutare l’opportunità di sopprimere il comma 5 dell’articolo 4, che riproduce norme già previste dalla normativa vigente (d.lgs. n. 77 del 2005in materia dell’alternanza scuola-lavoro).

Con riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 7, sembrerebbe opportuno un coordinamento con la disciplina generale dei percorsi di istruzione e formazione professionale recata, in particolare, dall’art. 27 del d.lgs. n. 226 del 2005. Con riferimento specifico al comma 1, lett. a), sembrerebbe, inoltre, opportuno semplificare i riferimenti ivi riportati. Ciò in considerazione del fatto che il sistema di istruzione secondaria superiore è parte del sistema scolastico italiano e include gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Impatto sui destinatari delle norme

La pdl in esame intende regolamentare l’accesso alla professione di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

 



[1]     D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.