Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Principi fondamentali per il governo del territorio - AA.CC. 329 e 438
Riferimenti:
AC N. 438/XVI   AC N. 329/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 30
Data: 22/07/2008
Descrittori:
AMBIENTE   OPERE DI URBANIZZAZIONE
URBANISTICA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge22 luglio 2008                                                                                                                                    n. 30/0

Principi fondamentali per il governo del territorio

AA.CC. 329 e 438

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

329

Titolo

Principi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

27

Date: presentazione

29 aprile 2008

assegnazione

23 giugno 2008

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari istituzionali); II (Giustizia), III (Esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Numero del progetto di legge

438

Titolo

Principi fondamentali per il governo del territorio.

Iniziativa

Parlamentare

Numero di articoli

13

Date: presentazione

29 aprile 2008

assegnazione

4 giugno 2008

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari istituzionali); II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

Contenuto

 


Alla Commissione ambiente della Camera sono state assegnate le proposte di legge AC 329 dell’on. Mariani e altri e AC 438 dell’on. Lupi ed altri, recanti principi fondamentali per il governo del territorio.

Si segnala preliminarmente che la pdl 438 riproduce il testo della pdl 3860 approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura ed il cui esame non è stato concluso presso l’altro ramo del Parlamento (AS 3519)[1].

La proposta si compone di 13 articoli. L’articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento che consiste nello stabilire i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio e fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme e le condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

Il comma 2 reca la definizione legislativa di governo del territorio che viene individuato come l’insieme delle attività conoscitive, regolative, di programmazione, di localizzazione e attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e controllo. Viene inoltre stabilito che il governo del territorio, la cui potestà legislativa è affidata alle regioni (comma 3), include altresì l’urbanistica, l’edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

La pdl 329 enuncia in modo analitico e dettagliato i principi e le finalità del governo del territorio al Capo I (articoli 1-8). Oltre a quelle già indicate dalla pdl 438, l’articolo 1 individua le seguenti finalità: tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico e del territorio rurale; utilizzo sostenibile delle risorse non rinnovabili e tutela della biodiversità; riduzione del consumo di suolo non urbanizzato; rapporto coerente tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche. L’articolo 2 reca i principi fondamentali del governo del territorio, tra i quali è indicato innanzitutto il principio di pianificazione. Sono quindi definiti stabilisce i principi in materia di sostenibilità (articolo 3), tutela e sicurezza (articolo 4), sussidiarietà e adeguatezza (articolo 5, analogo all’articolo 5 della pdl 438), trasparenza e democrazia (articolo 6), equità (articolo 7) e legalità (articolo 8).

L’articolo 2 della pdl 438 introduce una serie di definizioni che mirano a rendere più univoco il testo, in particolare in relazione al chiarimento dei rapporti fra i diversi livelli di pianificazione. Si segnala, in particolare, la distinzione tra piano strutturale, piano operativo (con effetti conformativi del regime dei suoli) e regolamentazione urbanistica ed edilizia.

I compiti e le funzioni dello Stato sono definiti rispettivamente all’articolo 3 della pdl 438 e all’articolo 9 della pdl 329. Essi sono esercitati attraverso politiche generali e di settore concernenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; l'assetto del territorio; la promozione dello sviluppo economico-sociale; il rinnovo urbano, previa intesa – laddove riguardino materie di competenza concorrente – in sede di Conferenza unificata o Stato-regioni.

L’articolo 4 della pdl 438 consente allo Stato di effettuare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, interventi speciali in determinati ambiti territoriali, ai sensi del quinto comma dell'art. 119 Cost., finalizzati, tra l’altro, a rimuovere condizioni di squilibrio economico e sociale e a superare situazioni di degrado ambientale e urbano.

La pdl 329 dedica l’intero Capo II (articoli da 9 a 14) alla definizione delle funzioni e dei compiti dei soggetti istituzionali e alle modalità di coordinamento tra detti soggetti.

L’articolo 6 della pdl 438 reca quindi le norme in materia di pianificazione del territorio, indicando nel comunel'ente preposto alla pianificazione urbanistica e il soggetto primario titolare delle funzioni di governo del territorio. Il comma 3 individua nel piano urbanistico lo strumento di disciplina complessiva del territorio comunale. Il comma 7 prevede due stadi di attuazione della pianificazione urbanistica: un piano strutturale privo di efficacia conformativa della proprietà (al contrario di quanto previsto dalla pdl 329 al comma 5 dell’articolo 15 con riferimento al livello strutturale di governo del territorio); successivi piani o atti operativi, comunque denominati, volti a disciplinare il regime dei suoli, ai sensi dell'art. 42 Cost.

Con riferimento alla pdl 329, si segnala che le norme relative alla disciplina della pianificazione sono previste nel Capo III (articoli da 15 a 24).In particolare, gli strumenti di pianificazione sono regolati nell’articolo 15, che attribuisce alla legge regionale il compito di disciplinare oltre al contenuto, alla durata e al procedimento di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione, le misure di salvaguardia (in analogia all’articolo 10 della pdl 438), nonché l'annullamento degli strumenti in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia statale e regionale vigente.

L’articolo 7 della pdl 438 è finalizzato a garantire il rispetto, da parte del piano urbanistico, della dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (cd. standard urbanistici minimi).

Nella pdl 329 le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali sono contenute al Capo III, articolo 16. Alla pianificazione e programmazione del territorio è attribuito il compito di determinare la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse pubblico, collettivo e generale con l’obiettivo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nonché la dotazione delle reti e delle infrastrutture che consentono l'accessibilità alle attrezzature urbane e territoriali e la mobilità dei cittadini e delle merci. L’articolo 17 prevede un sistema integrato delle informazioni e dei dati. L’articolo 18  riconosce il valore del territorio rurale quale patrimonio di identità e di biodiversità. L’articolo 19 attribuisce alla pianificazione il compito di perseguire gli obiettivi della tutela degli insediamenti storici, della promozione della qualità urbana e architettonica delle città, nonché dell'attivazione di processi di rigenerazione urbana. L’articolo 20 introduce, attraverso gli strumenti di pianificazione operativa, forme di confronto concorrenziale, garantendo la pubblicità e la trasparenza del processo. Il successivo articolo 21 reca norme in materia di perequazione urbanistica e la disciplina delle previsioni edificatorie. L’articolo 22 stabilisce che la valutazione integrata, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applichi agli strumenti di pianificazione del governo del territorio.

L’articolo 8 della pdl 438 affida alle regioni la disciplina della pianificazione urbanistica, prevedendo che esse stabiliscano le modalità del procedimento di formazione e di approvazione del piano urbanistico e delle sue varianti; i termini perentori per la pubblicità e la consultazione; la disciplina delle attività di verifica della compatibilità del piano con gli strumenti di programmazione economica e con ogni disposizione o piano settoriale concernente il territorio.

L’articolo 9 della pdl 438 stabilisce che l’attuazione del piano urbanistico avvenga con piano operativo o con intervento diretto, sulla base di progetti compatibili con gli obiettivi definiti nel piano strutturale. Con le disposizioni contenute nei commi da 2 a 9 si invitano le regioni ad introdurre nel loro ordinamento i principi della perequazione, da utilizzare nella fase di programmazione delle scelte urbanistiche di carattere generale, e della compensazione, cui fare ricorso nella fase della gestione urbanistica.

L’articolo 10 della pdl 438 affida alla legge regionale la definizione delle misure di salvaguardia da deliberare nelle more dell'approvazione degli atti di pianificazione.

Il successivo articolo 11 attribuisce alle regioni una serie di compiti in materia edilizia, con riferimento alle attività di trasformazione del territorio, alla denuncia di inizio attività, all’onerosità del permesso di costruire. Al riguardo, si segnala il comma 4 dell’articolo 13 che introduce il silenzio-assenso nella fase finale del procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire (ove la norma vigente e la pdl 329 prevedono, invece, il silenzio-rifiuto).

La disciplina edilizia e dell'espropriazione è recata dall’articolo 24 della pdl 329. Ai sensi del comma 1, l’attività edilizia costituisce parte integrante del processo di trasformazione e di sviluppo del territorio ed è soggetta a titolo abilitativo rilasciato dal comune con l'obbligo di partecipare all'incidenza di tale trasformazione sul territorio e sull'ambiente. Ai sensi del comma 6, l’esproprio può essere disposto, a seguito dell’approvazione del piano operativo di governo del territorio, per l'esecuzione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di interesse pubblico. Il vincolo dura cinque anni e può essere motivatamente reiterato. In tal caso deve essere previsto un indennizzo, determinato ai sensi della legislazione vigente (comma 7). Si ricorda che l’articolo 13, comma 3, della pdl 438, fissa detto indennizzo “ad un terzo dell'ammontare dell'indennità di esproprio, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di reiterazione del vincolo”.

L’articolo 12 della pdl 438 prevede l’istituzione di un Fondo per gli interventi di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Il comma 2 reca una delega al Governo per la definizione di un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani.

L’articolo 23 della pdl 329  reca un’analoga delega al Governo per il riordino e l'armonizzazione del regime fiscale urbanistico e immobiliare, prevedendo forme di perequazione o compensazione territoriale a carattere intercomunale, nonché per l'incentivazione di interventi di rigenerazione urbana, per il miglioramento qualitativo e prestazionale degli edifici e dei relativi tessuti edilizi, con particolare riguardo al risparmio energetico.

L’articolo 13 della pdl 438 contiene, infine, le abrogazioni delle norme previgenti incompatibili: al comma 1 vengono abrogate le norme statali non più compatibili con la pdl in esame, mentre al comma 2, ai fini del coordinamento con la legislazione regionale, viene disposta la perdita di efficacia della legislazione statale ove la regione abbia già legiferato sul medesimo oggetto.

Il Capo IV della pdl 329 reca le disposizioni transitorie e finali. Ai sensi dell’articolo 25 (Norma transitoria) le regioni provvedono all'adeguamento della propria normativa in materia di governo del territorio. Il successivo articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente.

Relazioni allegate

Ciascuna proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La materia del governo del territorio, che ricomprende anche l’urbanistica e l’edilizia, è stata oggetto di vari interventi di rango legislativo primario. Appare quindi ragionevole continuare a disciplinare la materia con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge riguardano principalmente la materia “governo del territorio”, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Sono inoltre disciplinati aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma dell’articolo 117 ha già chiaramente identificato come rientrante (compresa) nell’ambito materiale di governo del territorio, e quindi assegnato alla competenza concorrente[2]. In tale ambito le proposte fissano sostanzialmente norme di principio e non disposizioni di dettaglio. Si osserva peraltro che le disposizioni prevedono – in vari passaggi, e con particolare riguardo all’attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per le quali si pone un’esigenza di esercizio unitario – la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o in sede di Conferenza unificata ovvero altre forme di intesa fra Stato, regioni e province.

Quanto alla delega al Governo per la definizione di un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica, essa appare ricompresa nell’ambito di cui alla lettera e) del secondo comma dell’articolo 117 (di competenza esclusiva dello Stato); inoltre, l’enunciazione di princìpi regolatori dei rapporti fra soggetti istituzionali sembra riconducibile, in parte, ad ambiti di competenza riservati allo Stato (art. 117, secondo comma, lettere g), p) ed r)).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La pianificazione urbanistica e l’assetto del territorio non hanno costituito oggetto di interventi normativi da parte delle istituzioni comunitarie.

Le azioni condotte dagli organi comunitari in tali settori sono state preordinate ad un efficace perseguimento degli obiettivi in materia di politica ambientale, piuttosto che all’introduzione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.

Con riferimento all’articolo 22 della pdl 329 in materia di valutazione integrata dei piani e dei programmi di governo del territorio, si ricorda che la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS) individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Essa è stata recepita, a livello statale, nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale), recentemente riscritta con il decreto legislativo n. 4 del 2008 (cd. secondo correttivo). Si ricorda, altresì, che alcune regioni hanno già emanato disposizioni riguardanti l’applicazione di tale procedura con riferimento alla direttiva comunitaria.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Alla legislazione regionale sono espressamente demandati, oltre alla potestà legislativa in materia di governo del territorio, i seguenti temi: la disciplina della pianificazione urbanistica; le modalità di attuazione del piano strutturale; la disciplina delle dotazioni territoriali (cd. standard minimi urbanistici), sulla base dei livelli minimi definiti dallo Stato; la perequazione; le misure di salvaguardia; compiti in materia edilizia, con riferimento alle attività di trasformazione del territorio, alla denuncia di inizio attività, all’onerosità del permesso di costruire; la definizione del sistema integrato delle informazioni e dei dati; la pianificazione del territorio ai fini della tutela dei territori rurali; la valutazione integrata dei piani e dei programmi di governo del territorio; le procedure di confronto concorrenziale.

L’articolo 12 della pdl 438 prevede una delega al Governo per la definizione di un regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero e la riqualificazione dei centri urbani. L’articolo 23 della pdl 329  reca un’analoga delega al Governo per il riordino e l'armonizzazione del regime fiscale urbanistico e immobiliare. Il successivo articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente.

L’articolo 11, comma 1, della pdl 329 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni costiere interessate, l’adozione del Piano di tutela dell'ambiente costiero e marino. Ai sensi del comma 2, le linee fondamentali di assetto del territorio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L’articolo 14 attribuisce al Governo il compito di predisporre, con cadenza annuale, d‘intesa con la Conferenza unificata, il Documento nazionale di programmazione del territorio.

L’articolo 16, comma 4, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e d'intesa con la Conferenza unificata la definizione dei livelli minimi delle dotazioni territoriali.

Formulazione del testo

Si osserva che il comma 3 dell’articolo 1 della pdl 438 sembra superfluo, in quanto ripropone il dettato dell’articolo 117 della Costituzione.

 

Con riguardo all’articolo 10 della pdl 329, si segnala che i principi cui devono attenersi i soggetti istituzionali sono dettagliatamente descritti nel Capo I della proposta e, in particolare, con riferimento alla collaborazione, nell’articolo 5. Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe pertanto riformulare i commi 1 e 2 dell’articolo 10 con un rinvio al predetto Capo I. Si osserva inoltre che il successivo comma 5 contiene un ulteriore richiamo – che appare del tutto superfluo - ai principi cui le leggi regionali devono attenersi nella disciplina delle funzioni amministrative.



[1]    Per una più approfondita valutazione delle analogie e delle differenze tra le due proposte, si rinvia al Dossier Schede di lettura, che contiene altresì un testo a fronte.

[2]        “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza” (C.Cost. sent. n. 196/2004).