Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Riqualificazione e recupero dei centri storici - A.C. 169-582-583-1129-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 169/XVI   AC N. 582/XVI
AC N. 583/XVI   AC N. 1129/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 22    Progressivo: 1
Data: 27/04/2011
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

SIWEB

 

27 aprile 2011

 

n. 22/1

Riqualificazione e recupero dei centri storici

A.C. 169-582-583-1129-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

169-582-583-1129-A

Titolo

Riqualificazione e recupero dei centri storici

Data approvazione in Commissione

20 aprile 2011

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge 169-582-583-1129-A. è finalizzato a consentire l’avvio di interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, da realizzare nelle zone che spetta ai comuni e alle unioni di comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi hanno carattere integrato, in quanto possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. Si ricorda che il testo unificato delle proposte di legge 169-582-583-1129-A  riproduce, nella sostanza, un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 550-A).

In particolare, l’art. 1 prevede, al comma 1, che lo Stato favorisca – al fine di promuovere lo sviluppo e rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione - interventi volti al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici circoscrivendo l’ambito di applicazione di tali interventi ai soli comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e alle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Tali interventi hanno, altresì, l’obiettivo di attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti dai Programmi operativi nazionali (PON) e dai Programmi operativi regionali (POR) adottati nell’ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013.

Il comma 2 pone in capo ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e alle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti la facoltà di individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Le zone di particolare pregio architettonico e culturale saranno individuate non soltanto nell’ambito del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici definiti, sulla base di parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, dal decreto interministeriale di cui al comma 6adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata - e a cui assegnare il marchio di “borghi antichi d’Italia”.

I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 potranno, altresì, promuovere la valorizzazione, all’interno dei centri storici, dei centri commerciali naturali intesi come “insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti”, con specifico riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e alla promozione turistica e culturale del territorio (comma 5).

Il comma 3 definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento, della conservazione e del recupero del patrimonio edilizio, della realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nel rispetto dei caratteri identificativi delle zone di particolare pregio individuate dai comuni e dalle unioni di comuni, nonché del miglioramento e dell'adeguamento dei servizi urbani, degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Il comma 4 prevede che le regioni possano prevedere forme di indirizzo e coordinamento volte al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni.

Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi integrati di cui all’articolo 1, l’articolo 2, commi 1 e 4, dispone l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2012. Il comma 2 prevede che con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia emanato un bando di gara destinato ai comuni e alle unioni di comuni che intendano realizzare gli interventi integrati, ai fini del riparto delle risorse assegnate al Fondo e con il vincolo dell’attribuzione di una parte delle medesime, ossia di una quota pari ad almeno il 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i “borghi antichi d’Italia”. Tale decreto – come dispone il comma 3 – stabilisce procedure per il controllo degli interventi e per l’eventuale revoca dei contributi nonché le modalità di riparto per dare priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una quota minima di risorse come indicato nel bando di gara.

Il comma 5 reca la clausola di copertura finanziaria del Fondo per il 2012, mentre il comma 7 dispone circa la copertura finanziaria per le annualità successive al 2012.

L’articolo 3 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’VIII Commissione ha nominato un Comitato ristretto allo scopo di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo, che è stato adottato come testo base per il seguito dell’esame in sede referente nella seduta del 12 aprile 2011. Successivamente sono stati presentati gli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti. Tra questi si segnala in particolare quello che prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del testo unificato in esame alle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e quelli che incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 2 a 50 milioni di euro per l’anno 2012.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Quanto ai pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva, va ricordato che la I Commissione, la VII Commissione e la X Commissione hanno espresso un parere favorevole. La V Commissioneha espresso un parere favorevole con due condizioni, dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con una condizione e con un’osservazione. La VI commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni

L’ VIII Commissione ha recepito solo le condizioni formulate dalla V commissione, dirette a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a sopprimere le disposizioni riguardanti l’applicazione ai privati delle detrazioni fiscali previste dalla legislazione vigente per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi realizzati con tecniche di bioedilizia nonché l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 2 mediante l’utilizzo delle economie conseguenti alle revoche dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (cosiddetti P.R.U.S.S.T). Si segnala, al riguardo, che una delle condizioni formulate dalla V Commissione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e precisamente quella riguardante le agevolazioni fiscali, coincide con quella formulata dalla VI Commissione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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File: Am0012b.doc