Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei 'borghi antichi d'Italia' A.C. nn.169, 582, 583 e 1129- schede di sintesi
Riferimenti:
AC N. 169/XVI   AC N. 583/XVI
AC N. 582/XVI   AC N. 1129/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 22
Data: 10/07/2008
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Casella di testo: Progetti di legge10 luglio 2008                                                                                                                                 [n. 22/0]

Riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia

A.C. nn.169, 582, 583 e 1129

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

169

Titolo

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei “borghi antichi d’Italia”

Iniziativa

parlamentare

Numero di articoli

2

Date: presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

3 giugno 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio, VII (Cultura) e Commissione per le questioni regionali

Numero del progetto di legge

582

Titolo

Riqualificazione e recupero dei centri storici

Iniziativa

parlamentare

Numero di articoli

2

Date: presentazione o trasmissione alla Camera

30prile 2008

assegnazione

3 giugno 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio, VII (Cultura) e Commissione per le questioni regionali

Numero del progetto di legge

583

Titolo

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

Iniziativa

parlamentare

Numero di articoli

2

Date: presentazione o trasmissione alla Camera

30 aprile 2008

assegnazione

27 maggio 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio, VI (Finanze), VII (Cultura) e Commissione per le questioni regionali

Numero del progetto di legge

1129

Titolo

Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia

Iniziativa

parlamentare

Numero di articoli

2

Date: presentazione o trasmissione alla Camera

22 maggio 2008

assegnazione

23 giugno 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio, VII (Cultura), X (Attività produttive) e Commissione per le questioni regionali

Contenuto

 


Alla Commissione ambiente della Camera sono state assegnate le proposte di legge: AC 169 dell’on. Tommaso Foti, AC 582 dell’on. Iannuzzi ed altri, AC 583 dell’on. Iannuzzi e AC 1129 dell’on. Bocci ed altri.

 

Tutte le proposte sono finalizzate a consentire l’avvio di interventi volti alla riqualificazione urbana dei centri storici, da realizzare nelle zone che spetta ai comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi hanno carattere integrato, in quanto possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici. Esse riproducono nella sostanza, un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 550-A).

Le pdl 169, 582 e 1129 prevedono, al comma 1 dell’articolo 1, il sostegno dello Stato per promuovere lo sviluppo e rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori. Le pdl 582 e 1129 circoscrivono l’ambito degli interventi ai soli comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti, mentre la pdl 583, al comma 1, pone in capo ai comuni la facoltà di individuare le zone in cui realizzare gli interventi.

 

Le pdl 169, 582 e 1129 prevedono, al comma 2, la possibilità che tali interventi siano realizzati non soltanto all’interno del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici, individuati con decreto interministeriale e con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, cui assegnare il marchio di “borghi antichi d’Italia” (ai sensi delle pdl 582 e 1129 il decreto è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata). La pdl 1129 fa inoltre riferimento alla riqualificazione e valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come “insiemi organizzati, anche in forma societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti”.

 

Il comma 3 (comma 2 per la pdl 583) definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento e recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. La pdl 1129 prevede inoltre interventi a favore dei citati centri commerciali naturali e attribuisce, al comma 4, funzioni di indirizzo e coordinamento alle regioni.

 

Per quanto riguarda le misure agevolative previste per la realizzazione di tali interventi:

 

Ø     le pdl 169, 582 e 1129, all’articolo 2, commi 1-3, dispongono l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia (con una dotazione di 25 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010). Le modalità per il riparto delle risorse assegnate al fondo sono definite con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il vincolo - per la pdl 169 - dell’attribuzione di una parte delle medesime, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi; le pdl 582 e 1129 prevedono invece che una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo sia destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti;

 

Ø     la pdl 583, all’articolo 1, comma 3, reca invece misure di agevolazione fiscale a favore dei privati che effettuano gli interventi di recupero nelle zone individuate prevedendo in particolare l’applicabilità, sino al 31 dicembre 2010, delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. I successivi commi 4 e 5 circoscrivono le tipologie e le finalità degli interventi per i quali i privati possono usufruire di tali agevolazioni; il comma 6 disciplina la procedura per la definizione delle opere pubbliche da realizzare a cura dell’ente e degli interventi di recupero degli edifici privati; il comma 7 prevede un ulteriore finanziamento dello Stato in favore di tali interventi, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici; i successivi commi 8 e 9, infine, prevedono rispettivamente il rilascio, da parte dei comuni, di apposita certificazione attestante la presenza dell’immobile all’interno delle aree urbane e la facoltà per le regioni, previa intesa con lo Stato, di integrare con proprie risorse il finanziamento statale nonché di prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

La pdl 582 prevede inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti una relazione annuale al Parlamento riguardante lo stato di attuazione della legge (articolo 2, comma 4).

 

L’articolo 2 delle propostecontiene, infine, la quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte di legge e la relativa clausola di copertura finanziaria.

 

Relazioni allegate

Ciascuna proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

La materia del recupero urbano, che ricomprende quella del recupero e della riqualificazione dei centri storici, è stata oggetto di vari interventi di rango legislativo primario. Appare quindi ragionevole continuare a disciplinare la materia con legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge affrontano temi riconducibili alla materia “governo del territorio”, assegnata dal terzo comma dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Le proposte di legge, peraltro, sembrano non limitarsi a dettare esclusivamente principi generali in materia di recupero dei centri storici, ma prevedono anche agevolazioni di tipo finanziario in favore degli interventi stessi e disciplinano anche la procedura attraverso la quale attuare gli interventi di recupero.

Sul punto, possono svolgersi le seguenti osservazioni:

Ø             in termini generali, le proposte di legge non prevedono un obbligo per i Comuni di attuare gli interventi di recupero, ma semplicemente una facoltà. Da tale punto di vista, esse appaiono sostanzialmente conformi al dettato costituzionale; semmai, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le proposte di legge con le numerose leggi regionali emanate in materia;

Ø             occorre piuttosto valutare la legittimità degli interventi finanziari dello Stato diretti a favorire gli interventi per la riqualificazione urbana, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte, in particolare, nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte aggiunge che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, occorre che tali interventi:

                siano aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni e riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;

                siano indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni;

                prevedano, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

Si segnala, inoltre, che, con la sentenza n. 16 del 2004 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni»), la Corte ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo e quindi riconducibile all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati.

 

Con specifico riferimento alle proposte di legge all’esame della Commissione, si segnala soltanto che:

Ø             le pdl 169, 582 e 1129, nel definire gli interventi di riqualificazione, esplicitano la finalità “di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori” e, con riferimento alle aree nelle quali realizzare gli interventi che spetta ai comuni individuare, si riferiscono alle “zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali”. Occorre inoltre valutare se la previsione contenuta nell’articolo 2 dell’intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione delle modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia sia sufficiente per assicurare il pieno coinvolgimento delle Regioni secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale.

Ø             la pdl 583, che reca misure di agevolazione fiscale e prevede un finanziamento statale diretto a favore degli interventi di recupero e risanamento, contempla interventi di riqualificazione urbana che possono essere realizzati genericamente da ciascun comune all’interno del perimetro dei centri storici. Tali interventi non sembrano riconducibili alle finalità di cui all’articolo 119, quinto comma , Cost.

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

 

Si rinvia alla sezione Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE del dossier.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Le pdl 169, 582 e 1129 prevedono:

Ø     all’articolo 1, rispettivamente al comma 4, 6 e 5, l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, attraverso il quale individuare insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio “borghi antichi d’Italia”, nonché la definizione da parte dello stesso Ministero, sentita l’Associazione italiana dei comuni italiani, dei relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica.

Ø     all’articolo 2, comma 2, l’emanazione di un decreto - per le pdl 169 e 1129 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, mentre per la pdl 582 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali - previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l’individuazione delle modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia.

 

Il comma 7 dell’articolo 1 della pdl 583 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per la fruizione delle agevolazioni statali in materia di interventi di recupero nei centri storici.

 

Formulazione del testo

In tutte le proposte di legge, salvo che nella pdl 1129, occorre sostituire il riferimento al Ministero delle infrastrutture con quello al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della riorganizzazione dei ministeri operata con il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, in corso di conversione.