Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei 'borghi antichi d'Italia' A.C. nn.169, 582, 583 e 1129- schede di lettura e riferimenti
Riferimenti:
AC N. 583/XVI   AC N. 169/XVI
AC N. 582/XVI   AC N. 1129/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 22
Data: 10/07/2008
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia

A.C.nn.169, 582, 583 e 1129

 

 

 

 

n. 22

 

 

10 luglio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0012.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Le proposte di legge in esame  3

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)8

Testo a fronte

Normativa di riferimento

§      L. 17 febbraio 1992 n. 179 Norme per l'edilizia residenziale pubblica. (art. 16)25

§      L. 27 dicembre 1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 1)27

§      D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (artt. 3 e 163, co. 1, lett. c)29

 

 


Schede di lettura

 


Le proposte di legge in esame

Alla Commissione ambiente della Camera sono state assegnate le proposte di legge: AC 169 dell’on. Tommaso Foti, AC 582 dell’on. Iannuzzi ed altri, AC 583 dell’on. Iannuzzi e AC 1129 dell’on. Bocci ed altri.

Tutte le proposte sono finalizzate a consentire la riqualificazione urbana dei centri storici, da realizzare nelle zone che spetta ai comuni individuare con propria deliberazione.

Esse riproducono, peraltro, nella sostanza, un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 550-A).

In particolare, il testo della pdl 1129 è identico all’AC 550-A della XV legislatura, tranne che per l'esplicitazione, tra gli obiettivi dell'intervento, della valorizzazione dei cosiddetti «centri commerciali naturali»; il testo della pdl 582 se ne differenzia per alcune limitate modifiche (tra cui si segnala la previsione di una relazione al Parlamento sugli interventi effettuati); la pdl 583 è identica all’A.C. 764 della XV legislatura (on. Iannuzzi ed altri) mentre la pdl 169 riproduce il testo iniziale dell’AC 550 presentato alla Camera dei deputati l’8 maggio 2006 (on. Foti).

La definizione di centro storico

Nel panorama legislativo nazionale non esiste una definizione ad hoc del concetto di “centro storico”, nonostante vi siano numerosi richiami a tale concetto in varie norme.

Il primo riferimento è contenuto nella legge n. 765 del 1967, cd. legge-ponte (che ha modificato la legge 17 agosto 1942, n. 1150, introducendo, per la prima volta nella legislazione italiana, una specifica disciplina, seppur disorganica, riferibile ai centri storici), il cui art. 17, comma 5, che in particolare vietava negli agglomerati urbani aventi “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale", ogni alterazione di volumi e ogni costruzione sulle aree libere, fino all'approvazione dello strumento urbanistico generale. In assenza di una definizione di detti agglomerati, si evidenziò l'opportunità di una specifica determinazione da parte del consiglio comunale di tale concetto, in sede di adozione del Piano regolatore generale o con apposita delibera.

Nello stesso anno in cui fu approvata la legge-ponte, a titolo esclusivamente orientativo, il Ministero dei lavori pubblici con circolare 28 ottobre 1967, n. 3210[1], diede una definizione di detti agglomerati, riferendosi alle:

§         strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengono edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti o di edifici di particolare valore artistico;

§         strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrino nella definizione di cui sopra (punto a);

§         strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscono documenti di un costume edilizio altamente qualificato.

L’art. 17, comma 5, della cd. legge ponte è stato abrogato dal testo unico in materia edilizia recato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mentre ancora vigente è la disciplina sugli standards urbanistici, adottata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, della legge n. 765 del 1967. Tale disciplina è contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che, tra i vari settori territoriali omogenei, individua (all’art. 2) la "zona A" in cui sono ricompresse “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

L’indeterminatezza della formula legislativa recata dalla legge ponte, unita alla circostanza che il D.M. n. 1444 citato, nel classificare le zone A, include in esse non solo l’agglomerato urbano di antica origine e dotato di importanza storico-artistico-ambientale, ma anche le “aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, hanno di fatto favorito “l’affermarsi di una interpretazione estremamente estensiva ed elastica, secondo la quale l’operazione di delimitazione, nell’ambito del p.r.g., del centro storico come entità giuridico-urbanistica diventa vera e propria scelta urbanistica”[2].

Numerose sono poi le leggi regionali tendenti a favorire lo sviluppo culturale, turistico ed economico dei centri storici. Si ricorda, innanzitutto la recentissima approvazione della legge della Regione Umbria che prevede “in modo molto innovativo, un sistema premiante e incentivante per i privati, che intendano investire nei centri storici della regione, e questo sia dal punto di vista strutturale, edilizio, sia da quello di coloro […] che vogliano rilanciarne il tessuto delle attività commerciali, artigianali, culturali e turistiche”[3]. Si ricordano inoltre, tra le leggi più recenti, quella della regione Abruzzo (legge n. 13 del 17 marzo 2004), che considera centri storici “gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali”. Tale definizione è la stessa che si ritrova nella normativa della regione Sardegna (legge regionale n. 19 del 28 ottobre 2002).

 

Tale riqualificazione viene perseguita mediante l’avvio di interventi integrati, che prevedono il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici.

I programmi integrati di intervento

L’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante “Norme per l'edilizia residenziale pubblica”, ha introdotto nella legislazione nazionale i programmi integrati d’intervento, disciplinati quale strumento flessibile basato sull’incontro delle volontà pubblico-private nella fissazione delle prescrizioni urbanistiche e finalizzato ad una riqualificazione urbanistico-edilizia-ambientale della zona interessata. Tale tipo di strumento, insieme ai successivi sistemi definiti con il nome di Programmi complessi, ha rappresentato un primo importante passo verso il nuovo “tema” dell’urbanistica consensuale e si propone come uno strumento innovativo per la realizzazione di operazioni territoriali di ampio respiro, nonché quale soluzione strategica per la ridinamizzazione del territorio urbano.

In base al comma 1 del citato art. 16, il contenuto del programma integrato è caratterizzato:

§         dalla presenza di una pluralità di funzioni e dall’integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;

§         da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana;

§         dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

 

Il favore per il coinvolgimento anche dei privati nella definizione di tale intervento si evidenzia, nel comma 2, nell’attribuzione ai medesimi – singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro – della facoltà di presentare al comune programmi integrati. Tali programmi possono riguardare non solo zone edificate, ma anche zone da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale.

Il comma 8[4] prevede la facoltà per le regioni di destinare parte delle somme loro attribuite alla formazione di programmi integrati; mentre il comma 9 disciplina, infine, il contributo dello Stato alla realizzazione di tali programmi.

 

Le pdl 169 e 1129 richiamano nel titolo anche i “borghi antichi d’Italia”.

Le pdl 169, 582 e 1129 prevedono, al comma 1 dell’articolo 1, il sostegno dello Stato per promuovere lo sviluppo e rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori. Le pdl 582 e 1129 circoscrivono l’ambito degli interventi ai soli comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti, mentre la pdl 583, al comma 1, pone in capo ai comuni la facoltà di individuare le zone in cui realizzare gli interventi.

Le pdl 169, 582 e 1129 prevedono, al comma 2, la possibilità che tali interventi siano realizzati non soltanto all’interno del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici, individuati con decreto interministeriale e con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, cui assegnare il marchio di “borghi antichi d’Italia” (ai sensi delle pdl 582 e 1129 il decreto è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani). La norma specifica che l’assegnazione del marchio di «borghi antichi d’Italia» non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Al riguardo si segnala che il decreto correttivo del cd. codice Urbani (d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63[5]), ha introdotti tra i beni soggetti alle norme di cui al Titolo I della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici), i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (articolo 136, comma 1, lett. c)).

La pdl 1129 fa inoltre riferimento alla riqualificazione e valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come “insiemi organizzati, anche in forma societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti”.

Il comma 3 (comma 2 per la pdl 583) definisce la tipologia degli interventi: si tratta, in particolare, del risanamento e recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Tipologie di interventi edilizi

Con l’art. 31 (ora art. 3 del DPR n. 380/2001) della legge n. 457/1978 (finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l’adozione di appositi “piani di recupero”, da attuare anche con l’apporto dei privati) è stata introdotta una classificazione degli interventi edilizi sull'esistente, che, fino a quel momento, non erano normativamente differenziati dalle nuove edificazioni. Le caratteristiche peculiari degli interventi nei centri storici sono quindi state assorbite dalla più ampia e generica nozione di recupero del patrimonio edilizio esistente[6].

 

La pdl 1129 prevede inoltre interventi a favore dei citati centri commerciali naturali e attribuisce, al comma 4, funzioni di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Per quanto riguarda le misure agevolative previste per la realizzazione di tali interventi:

Ø    le pdl 169, 582 e 1129, all’articolo 2, commi 1-3, dispongono l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia. Si prevede una dotazione del Fondo pari a 25 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010 e il finanziamento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (art. 2, commi 1 e 3).).

Tale ultima disposizione prevede che la legge finanziaria contiene gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

Le modalità per il riparto delle risorse assegnate al fondo sono definite con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il vincolo - per la pdl 169 - dell’attribuzione di una parte delle medesime, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi; le pdl 582 e 1129 prevedono poi che il riparto avvenga a seguito di bando di gara destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi e che una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo sia destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti; con riferimento alla restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è previsto che sia attribuita priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto. Le pdl 582 e 1129 stabiliscono inoltre che il decreto disponga adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici;

Ø    la pdl 583, all’articolo 1, comma 3, reca invece misure di agevolazione fiscale a favore dei privati che effettuano gli interventi di recupero nelle zone individuate prevedendo in particolare l’applicabilità, sino al 31 dicembre 2010, delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Si rammenta, in proposito, che l’art. 1, commi 17-19, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha disposto la proroga delle detrazioni citate per la ristrutturazione degli immobili, per le spese sostenute nel triennio 2008-2010. Tale detrazione, lo si ricorda, è però pari al 36% delle spese sostenute, entro il 2010, fino ad un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio è ripartito in 10 anni ovvero, in specifiche ipotesi legate all’età del contribuente, il periodo di fruizione può essere ridotto a 5 o a 3 anni.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha introdotto la possibilità di detrarre le spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La detrazione è pari al 55% delle spese sostenute nel periodo 2007-2010 (sulla base della proroga disposta dai commi 20-24, della legge n. 244/2007, che ha anche parzialmente esteso il beneficio a taluni impianti di climatizzazione non a condensazione). Il periodo di fruizione del beneficio è fissato in tre anni, mentre il tetto massimo di spesa che dà diritto al beneficio varia in funzione della tipologia di interventi effettuati.

 

Occorrerebbe pertanto riformulare la disposizione in esame alla luce della disciplina citata ovvero valutare l’opportunità di prevedere una misura specifica che innalzi la detrazione per gli interventi di recupero citati.

 

Il successivo comma 4 della pdl 583 definisce gli interventi per i quali i privati possono usufruire delle agevolazioni fiscali. Essi devono consistere esclusivamente in opere finalizzate al risanamento, alla riqualificazione e al recupero, da parte dei privati, delle seguenti parti comuni dell’edificio:

a)      fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso;

b)      fronti esterni degli edifici;

c)      cortili, portici, aree libere di pertinenza dell’edificio.

Il comma 5 aggiunge che la finalità di tali interventi – e in generale degli interventi integrati - è la promozione della riqualificazione estetica delle facciate, della qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell’assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

Il comma 6 disciplina la procedura per la definizione delle opere pubbliche da realizzare a cura dell’ente e degli interventi di recupero degli edifici privati, prevedendo la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Si ricorda ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Tali accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Eventuali controversie in materia sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il comma 7 prevede un ulteriore finanziamento dello Stato in favore di tali interventi, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici; i successivi commi 8 e 9, infine, prevedono rispettivamente il rilascio, da parte dei comuni, di apposita certificazione attestante la presenza dell’immobile all’interno delle aree urbane e la facoltà per le regioni, previa intesa con lo Stato, di integrare con proprie risorse il finanziamento statale nonché di prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

La pdl 582 prevede inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti una relazione annuale al Parlamento riguardante lo stato di attuazione della legge (articolo 2, comma 4), che indichi in particolare i comuni beneficiari dei finanziamenti e la quota dell’eventuale cofinanziamento messo a disposizione da ciascun comune.

L’articolo 2 delle propostecontiene, infine, la quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte di legge e la relativa clausola di copertura finanziaria.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(A cura dell’Ufficio Rapporti dell’Unione europea)

Strategia sull’ambiente urbano

L’11 gennaio 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica sull’ambiente urbano (COM(2005)718), intesa a migliorare l’efficienza ambientale delle città europee. La strategia per l’ambiente urbano, che è una delle sette strategie previste dal Sesto programma di azione in materia di ambiente, mira a favorire una migliore attuazione a livello locale da parte di Stati membri e autorità locali e regionali delle politiche e della legislazione comunitarie in materia ambientale, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le autorità locali.

La strategia, basata sui risultati di un’ampia consultazione dei soggetti interessati svoltasi nell’autunno 2005, propone una serie di azioni tra le quali si segnalano:

·         Orientamenti sulla gestione integrata dell’ambiente urbano e sull’elaborazione di piani per il trasporto urbano sostenibile. Gli orientamenti saranno basati sull’esperienza acquisita dalle città, sui pareri degli esperti e sui risultati delle ricerche, e serviranno a favorire la piena attuazione della legislazione comunitaria, oltre a costituire una fonte di informazioni supplementari ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione di specifici piani di azione.

·         Formazione. Alcuni programmi comunitari offriranno alle autorità locali opportunità di formazione e di rafforzamento delle capacità, per consentire loro di sviluppare le competenze necessarie per gestire l’ambiente urbano. Verrà inoltre offerto un sostegno per promuovere la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra autorità locali.

·         Sostegno allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario. In questo contesto verrà valutata l’opportunità di elaborare un nuovo programma europeo per lo scambio di conoscenze ed esperienze sui problemi dell’ambiente urbano, nell’ambito della nuova politica di coesione. A tal fine la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità locali, sulla base di una rete pilota di punti di contatto nazionali sulle questioni urbane (la “Piattaforma europea delle conoscenze”) che fornisce consulenza alle autorità locali in tutta Europa.

·         Portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali. La Commissione studierà la fattibilità di un portale destinato alle autorità locali sul sito “Europa”, in modo da facilitare l'accesso alle informazioni più recenti.

·         Sostegno finanziario. Verrà favorito l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di coesione o di ricerca.

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia sull’ambiente urbano, in cui tra l’altro:

·         chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi per far sì che le città, con le loro politiche, possano raggiungere un'elevata qualità urbana a livello ambientale e sanitario, e di tenere presenti le possibilità offerte dai quadri strategici nazionali di riferimento (collegati alla politica di coesione) per affrontare i problemi dell'ambiente urbano, come pure le opportunità nell'ambito del regolamento e dei fondi LIFE+[7];

·         riconosce l'importanza in tale contesto del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[8], nonché la necessità di promuovere l'ecoinnovazione attraverso la rapida attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP)[9];

·         incoraggia la Commissione a fornire orientamenti su come gli Stati membri possano utilizzare tali fondi per integrare il rinnovamento urbano nei loro piani nazionali, tra cui segnatamente meccanismi innovativi e flessibili per il finanziamento del rinnovamento urbano;

·         invita l'Unione europea, gli Stati membri e le loro città, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle aree urbane attraverso la promozione e l'attuazione della gestione ambientale integrata.

Il 26 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia sull’ambiente urbano, nella quale, fra l’altro:

·         sottolinea la dimensione sociale di un progetto urbanistico sostenibile e raccomanda di migliorare in via generale la qualità della vita nei centri delle città attraverso una strategia globale (soprattutto a carattere sociale, culturale ed ecologico);

·         chiede, quale misura cautelare per salvaguardare i centri storici e gli spazi naturali, i fiumi, i laghi o le zone umide, che si creino, in prossimità di questi luoghi, anelli di protezione a basso indice di edificabilità per evitare le pressioni immobiliari;

·         sottolinea che alcuni centri storici – pregevoli elementi del nostro patrimonio comune – sono da anni abbandonati: raccomanda di disporre, a livello nazionale, regionale o locale, programmi di aiuto per promuovere un adeguato restauro di queste zone e che includano l’architettura, gli spazi aperti e le piazze nonché le rive dei fiumi, i ponti e altre opere pubbliche;

·         si rammarica del fatto che, sebbene la costruzione urbana sostenibile sia ritenuta uno dei quattro principali settori della “strategia tematica sull’ambiente urbano”, la strategia proposta non contempli alcuna azione specifica in materia;

·         propone che i fondi dell’UE siano assegnati e utilizzati dagli Stati membri al fine di riadattare edifici e quartieri.

Coesione e città

Il 13 luglio 2006, la Commissione ha presentato la comunicazione “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni” (COM(2006)385), intesa a completare gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione 2007-2013[10], attraverso l’elaborazione delle tematiche relative alla dimensione urbana.

La comunicazione della Commissione individua una serie di strumenti attraverso i quali le autorità nazionali, regionali e locali possono favorire un approccio integrato della politica di coesione, che deve agire non soltanto a favore della crescita e dell’occupazione, ma perseguire anche obiettivi sociali e ambientali. Tale approccio, ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibile, deve tener conto delle caratteristiche particolari di ogni singola area e deve agire su alcuni aspetti specifici della dimensione urbana, per ognuno dei quali sono proposte specifiche azioni.

In primo luogo, il documento della Commissione indica alcuni orientamenti per rafforzare l’attrattiva delle città,facendo leva su trasporti, accessibilità e mobilità, sull’accessibilità alle infrastrutture dei servizi, sull’ambiente naturale e fisico e sulle politiche culturali. In secondo luogo, sono proposte azioni a sostegno dell’innovazione, dell’imprenditoria e dell’economia della conoscenza. In terzo luogo, si prevedono azioni volte a migliorare il livello e la qualità dell’occupazione.

Il documento suggerisce quindi orientamenti volti a ridurre le disparità intraurbane attraverso la promozione dell’integrazione sociale e delle pari opportunità e rafforzando la sicurezza dei cittadini.

Quanto alla governance, la Commissione ritiene che le città debbano trovare forme di efficaci nel gestire tutti gli aspetti dello sviluppo urbano, nel rispetto dell’organizzazione istituzionale propria a ciascuno Stato membro. Le città dovrebbero inoltre disporre di piani a lungo periodo per ciascuno dei vari fattori di crescita sostenibile. In questo contesto la partecipazione dei cittadini costituisce, per la Commissione, un imperativo democratico. Altrettanto rilievo viene conferito allo scambio delle competenze e conoscenze specifiche attraverso le reti, europee e nazionali, e attraverso il programma URBACT[11]. Infine, in relazione al finanziamento del rinnovamento urbano, la Commissione, pur sottolineando che i Fondi strutturali dell’UE prevedono un ampio sostegno al rinnovo urbano, ritiene che sia utile individuare un quadro giuridico chiaro al fine di attrarre il contributo del settore privato.

Il Quadro strategico nazionale (QSN) dell’Italia, approvato dalla Commissione europea il 13 luglio 2007, indica, tra le dieci grandi priorità per il periodo 2007-2013, la competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (priorità n. 8).

Coesione territoriale e Carta delle città

Il 24 e 25 maggio 2007, si è svolta a Lipsia, la riunione informale dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coesione territoriale, nel corso della quale sono stati adottati due documenti: l’“Agenda territoriale dell’UE” e la “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili[12].

Il primo documento è inteso a promuovere una intensificazione della cooperazione territoriale attorno ai temi della crescita economica sostenibile, delle politiche del mercato del lavoro; dello sviluppo urbano e territoriale sostenibile, associando i diversi attori regionali e locali.

Il secondo documento sottolinea che una pianificazione urbana integrata è la condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle città europee e propone le strategie volte a valorizzare il tessuto urbano e a migliorare il mercato dell’occupazione, i trasporti urbani e l’integrazione degli immigrati.

La Presidenza francese dell’UE (secondo semestre 2008) inoltre ha indicato tra le sue priorità l’attuazione del programma d’azione dell’Agenda territoriale europea e della Carta di Lipsia[13] sulle città europee sostenibili, anche proponendo apposite iniziative come l’adozione di riferimenti comuni per una città sostenibile.

 

La coesione territoriale -  che sarà espressamente riconosciuta e disciplinata dal Trattato di Lisbona e disciplinata accanto alla coesione economica e sociale, tra gli obiettivi generali e le politiche dell’UE - è una delle priorità della Commissione europea che, nel programma legislativo per il 2008, ha preannunciato la presentazione, nel settembre 2008, diun libro verde in materia, cui farà seguito una consultazione pubblica volta ad aprire un vasto dibattito su ciò che implica l’introduzione nel trattato della nozione di “Coesione territoriale”.

 


Testo a fronte

 


AC 169

AC582

AC583

AC1129

Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

Art. 1.

(Recupero e valorizzazione dei centri storici).

Art. 1.

(Interventi integrati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

Art. 1.

(Recupero, tutela e rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

 

 

 

 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, nonché di valorizzarne l'identità attraverso il recupero urbanistico e architettonico della configurazione originaria, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.

 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.

 

 

 

 

 

      2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

 

      2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati ai sensi del comma 6, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

 

 

      1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

 

      2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti.

 

 

 

 

      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

 

      3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

      2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

 

      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive dei centri commerciali naturali; la promozione della distribuzione nei centri commerciali naturali delle produzioni tipiche locali; la crescita delle funzioni informative svolte dai centri commerciali naturali per la promozione turistica e culturale del territorio, con eventuale affidamento agli stessi, in coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà, della gestione dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

 

 

 

 

 

 

      3. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2010, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

 

 

 

 

 

 

      4. Gli interventi integrati di cui al comma 2 devono essere previsti dalla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva esistente.

 

 

 

 

 

 

 

      5. Ferme restando le competenze ad esse attribuite in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, coordinamento e cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

 

      4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.

 

 

 

 

      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

      6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e, per i comuni non iscritti all'ANCI, le altre associazioni rappresentative, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare, con deliberazione regionale, il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

      4. Le opere oggetto di finanziamento pubblico sono finalizzate esclusivamente al risanamento, alla riqualificazione e al recupero da parte dei privati di:

          a) fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

          b) fronti esterni degli edifici;

          c) cortili, portici, aree libere di pertinenza dell'edificio.

 

 

      5. Gli interventi integrati devono promuovere la riqualificazione estetica delle facciate, la qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell'assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

 

 

      6. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per definire le opere pubbliche da realizzare a cura dell'ente e gli interventi di recupero degli edifici privati.

 

 

      7. Gli interventi di recupero e di risanamento possono essere finanziati tramite un contributo dello Stato sino al 30 per cento del costo totale, secondo le modalità e le condizioni fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture. Gli interventi di recupero e di risanamento devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

 

 

      8. I comuni, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree urbane interessate dall'intervento integrato.

 

 

      9. Le regioni, di intesa con lo Stato, possono concedere ulteriori contributi per la realizzazione degli interventi integrati ricadenti nel proprio territorio e possono prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

 

 

 

 

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

 

Art. 2.

(Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

 

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

 

 

 

 

 

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

 

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

 

 

 

 

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

 

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

 

 

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

 

 

 

 

 

      3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

 

      3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

 

 

 

 

 

 

      4. Il Ministro delle infrastrutture presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare i comuni beneficiari dei finanziamenti e la quota dell'eventuale cofinanziamento messo a disposizione da ciascun comune.

 

 

 

 

 

 

      3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      5. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

      4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

 

 

 

      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2008 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

 

 

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 17 febbraio 1992 n. 179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica. (art. 16)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1992, n. 50, S.O. 

(omissis)

16. Programmi integrati di intervento.

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (21).

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato (22).

5. Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purché non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonché nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , il comune è obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima (23).

6. La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (24).

7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo (25).

8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati.

9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

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(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1992, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

(22)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1992, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

(23)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1992, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1992, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1992, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

 


L. 27 dicembre 1997 n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

 

TITOLO I

 

Disposizioni in materia di entrata

 

Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

 

1. Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento (3).

1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (4).

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo (5).

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della società Poste italiane S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta (6).

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento (7).

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. ... (8).

10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.

11. ... (9) (10).

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(3)  Comma così modificato dall'art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, della suddetta legge n. 388 del 2000. Vedi, inoltre, i commi 1 e 2 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 5 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, l'art. 23-bis, D.L.- 24 dicembre 2003, n. 355 e il comma 121 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(5)  Vedi, anche, i commi 1 e 2 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 5 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(6)  Comma così modificato dall'art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 66, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 e il D.Dirig. 6 marzo 1998.

(7)  Comma prima sostituito dall'art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, della suddetta legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, inoltre, i commi 1 e 2 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 5 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(8)  Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(9)  Inserisce il n. 127-duodicies alla tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(10)  Vedi i commi 1 e 2 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 5 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 348, 387 e 388 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (artt. 3 e 163, co. 1, lett. c)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il termine previsto dal citato articolo 5-bis è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e non oltre il 31 marzo 2008, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, come modificato dall'art. 29-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 22 marzo 2004, n. P559/4101/sott.72/E.6;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 novembre 2004, n. 3580/C; Circ. 14 giugno 2005, n. 3584/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 7 agosto 2003, n. 4174/316/26.

(omissis)

3. (L)  Definizioni degli interventi edilizi.

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (5);

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

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(5)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

(omissis)

136. (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)  Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

(omissis)

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

(omissis)

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(115)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n. 262.

(116)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n. 262.



[1]     Il testo della circolare può essere consultato anche tramite internet all’indirizzo http://www.comune.reggio-calabria.it/intranet/Rete/Urbanist/Leggi/C.M.3210_67.PDF.

[2]     G. Caia, G. Ghetti “La tutela dei centri storici”, Giappichelli editore, 1997.

[3]     http://portal.regione.umbria.it/news.asp?id=9107.

[4]I    commi da 3 a 7 non vengono menzionati poiché dichiarati costituzionalmente illegittimi (Corte costituzionale, sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393).

[5]     recante Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio

[6]     “Nei centri storici, in via tendenziale e di principio, sono consentiti solo interventi di risanamento e trasformazione conservativi; tuttavia, nell’esclusivo ambito dei piani di recupero ex legge n. 457/1978, con riguardo ai centri storici, potranno prevedersi - in via eccezionale, dato il carattere prevalentemente e tendenzialmente conservativo dei detti piani - interventi di ristrutturazione urbanistica; all’interno di questi ultimi non potrà escludersi la ricostruzione previa demolizione, di fabbricati; restano salve, ovviamente, le eventuali norme di maggior rigore previste dagli strumenti urbanistici locali”, cfr. C.G.A.S., Sez. Consult., 13.9.1995, n. 490/95, in Giust. amm. sic., 1996, 100.

[7]     Il nuovo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) per il periodo 2007-2013 è stato istituito con il regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007.

[8]     Il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) è stato istituito con la decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006.

[9]     Il piano d’azione è stato presentato dalla Commissione nella comunicazione del 28 gennaio 2004 “Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d’azione sulle tecnologie ambientali per l’Unione europea“ (COM(2004)38) in cui vengono individuate undici azioni prioritarie con cui la Commissione, i governi nazionali e regionali, l’industria e gli altri soggetti interessati potranno promuovere lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie ambientali. Il piano d’azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 25-26 marzo 2004.

[10]    Gli orientamenti strategici hanno costituito la cornice per l’elaborazione dei quadri strategici nazionali, concordati tra gli Stati membri e la Commissione europea, nel cui ambito si collocano i Piani operativi nazionali e i Piani operativi regionali finanziati dai fondi strutturali dell’UE.

[11]    Il programma URBACT è stato creato all’inizio del 2003 per organizzare scambi tra le città destinatarie del programma URBAN, trarre insegnamenti dalle esperienze realizzate e diffondere quanto più possibile tale know-how.

[12]    Si veda il dossier Politiche dell’Unione europea “Agenda territoriale dell’UE e Carta di Lipsia sulle città”, n. 16, del 20 giugno 2007, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[13]             Entrambi i documenti sono stati adottati, il 24 e 25 maggio 2007 a Lipsia, nel corso della riunione informale dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coesione territoriale.