Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2260/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 168
Data: 18/05/2009
Descrittori:
CONCIMI E FERTILIZZANTI   ENERGIA ELETTRICA
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

18 maggio 2009

 

n. 168/0

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

A.C. 2260

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2260

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

4 marzo 2009

assegnazione

12 marzo 2009

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell’Unione Europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l’art. 66, comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell’ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. La relazione illustrativa sottolinea infatti come il D.M. 22 novembre 2007 già preveda per l’attivazione dei contratti di filiera e di distretto il ricorso anche alle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, che prescinde da vincoli di natura territoriale.

 

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, modificandol’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, e raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).

 

L’articolo 3 modifica la normativasulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell’energia immessa nel sistema elettrico. Le modifiche proposte riconducono ad unità la disciplina dell’incentivo costituito dalla tariffa fissa omnicomprensiva, che viene fissato in 0,28 euro/KWH per tutte le biomasse, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, per le quali è attualmente prevista una tariffa pari a 0,30 euro/KWH, e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza, per le quali è attualmente prevista una tariffa pari a 0,22 euro/KWH.

Secondo la relazione illustrativa questa scelta consente di rendere operativi i meccanismi di incentivazione previsti dalla finanziaria 2008, basati sulle filiere agricole locali, superando i ritardi legati alla definizione ed al recepimento dei principi di filiera e di filiera corta.

 

L’articolo 4 prevede che, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, i “criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale.

Il parere espresso dalla Conferenza Stato regioni, allegato al d.d.l., chiede al Ministro di sostenere nel corso dell’iter parlamentare ulteriori proposte di modifica al D.Lgs. n. 227/2001 di orientamento in materia forestale.

 

L’articolo 5 consente all’AGEA ed all’AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria.

 

L’articolo 6 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l’omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore.

Detta procedura prevede (comma 2) l’emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, la norma (ancora il comma 2) distingue tra:

- prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;

- prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata.

I suddetti decreti definiranno altresì (comma 3) le modalità per l’indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza e per l’accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi.

Il comma 5 abroga l’articolo 1-bis del D.L. n. 157/2004, che ha introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuate, aventi finalità analoghe a quelle della norma in commento.

 

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformandotutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione. Le violazioni originariamente previste come reato dalla legge n. 281/1963 sono state depenalizzate in un primo tempo con il D.Lgs. n. 507 del 1999; successivamente il decreto-legge n. 1 del 2001, emanato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (c.d. “mucca pazza”) ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già depenalizzate.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non sono invece allegate né la relazione tecnica, né l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l’analisi tecnico-normativa (ATN).

Necessità dell’intervento con legge

Tutte le disposizioni del d.d.l. intervengono in forma di novella o con abrogazioni espresse su disposizioni aventi forza di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del disegno di legge intervengono, in via generale, in un ambito materiale (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito alla competenza esclusiva ”residuale” delle regioni. Gli specifici profili di intervento dei singoli articoli incidono peraltro anche su materie di competenza esclusiva statale, quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 4); l’organizzazione amministrativa dello Stato (art. 5) o l’ordinamento penale (art. 7, che reca una norma di depenalizzazione).

Altri articoli sembrano incidere anche su materie di competenza concorrente, quali:

 il sostegno alla innovazione per i settori produttivi (art. 1, ove si prevede che i Ministeri competenti operino”nel rispetto della programmazione regionale”;

- produzione nazionale dell’energia (art. 3, che non prevede forme di coordinamento con le competenze regionali, ma risulta già modificato rispetto al testo originario predisposto dal Governo in conformità alle condizioni poste dalla Conferenza Stato-regioni);

- alimentazione (artt. 2 e 6).

La Conferenza Stato –regioni ha espresso nella riunione del 18 dicembre 2008 un parere favorevole condizionato all’accoglimento di emendamenti all’art. 3, formulando altresì la richiesta, accolta come raccomandazione dal governo, di inserire nel testo ulteriori modifiche relative alle attività selvicolturali.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 6 sembrerebbe applicabile, rispetto ai decreti ministeriali previsti al comma 2, la specifica procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione U.E., prevista dagli artt. 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sulla etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’art. 6, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia parere motivato per mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.

Il termine di recepimento era il 31 maggio 2008.

Il 25 agosto 2008 la Commissione europea ha altresì presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, contestando all’Italia l’adozione delle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall'ordinanza 17 dicembre 2007, che rendono obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle carni di pollame.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all’articolo 2, il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità.

Con riferimento all’articolo 3, il 6 aprile 2009 il Consiglio dell’UE ha approvato il pacchetto di proposte relative ad energia e cambiamenti climatici, che comprende anche una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020.

Con riferimento all’articolo 4, il 17 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno.

Con riferimento all’articolo 6, la Commissione ha presentato - il 30 gennaio 2008 - una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti, nonché - il 14 gennaio 2008 - una proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Con riferimento all’articolo 7, il 3 marzo 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 affida adun Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’approvazione dei “criteri e buone pratiche di gestione forestale”.

L’articolo 6 prevede l’emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per definire, nell’ambito di ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l’omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Tutte le disposizioni del d.d.l. intervengono in forma di novella o con abrogazioni espresse su disposizioni aventi forza di legge.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 3 contiene disposizioni per la promozione di energia elettrica da biomasse, materia che rientra nell’ambito dei temi trattati da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 337 ed abbinate) sulla promozione delle produzioni agroenergetiche, delle quali la Commissione agricoltura della Camera ha avviato l’esame il 24 settembre 2008. Una bozza di testo unificato predisposto dal relatore è attualmente all’esame del Comitato ristretto. Peraltro, il contenuto delle disposizioni dell’articolo 3 è da ultimo confluito nel testo del d.d.l. collegato in materia di energia e sviluppo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, a seguito dell’approvazione in Assemblea al Senato, nella seduta del 13 maggio u.s., di un emendamento del Governo. Nel testo che sarà riesaminato dalla Camera (A.C. 1441 ter-b) tali disposizioni dovrebbero essere collocate all’art. 44.

 

Al Senato è in stato di relazione per l’aula il d.d.l. Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (AS 1331, Scarpa Bonazza Buora ed altri), approvato in sede referente il 22 aprile 2009 dalla Commissione IX(Agricoltura e produzione agroalimentare). Il d.d.l. reca norme sulla indicazione dell’origine territoriale della componente agricola presente negli alimenti, sostanzialmente analoghe all’articolo 6 del provvedimento in esame.

Il provvedimento all’esame del Senato prevede inoltre anche disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento dei prodotti privi delle indicazioni obbligatorie, dispone un regime sanzionatorio di maggior rigore prevedendo la chiusura dell’esercizio in caso di violazioni reiterate, investe in modo esplicito le regioni di un compito di controllo da esercitare anche avvalendosi dei NAS dell’Arma dei carabinieri, nonché degli organi di polizia locale.

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AG0069_0.doc