Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.c. 2260-AR - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2260-A-R/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 168    Progressivo: 5
Data: 29/09/2010
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI   PRODUZIONE AGRICOLA
SOCIETA' COOPERATIVE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

 

29 settembre 2010

 

n. 168/5

Disposizioni per il rafforzamento della competitività
del settore agroalimentare

A.C. 2260-AR

Elementi per l'esame in Assemblea

 

 

Numero del progetto di legge

AC 2260 e abb.

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Data approvazione in Commissione

28 settembre 2010

 

 

 


Contenuto

Il disegno di legge AC 2260 è uno dei principali provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.

Il testo elaborato dalla XIII Commissione è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. A conclusione di esso la Commissione ha deliberato di proporre all’Assemblea lo stralcio di numerose disposizioni, concentrando l’esame sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore.

Nella seduta del 22 settembre 2010, la Commissione ha dunque deliberato di proporre lo stralcio degli articoli 1-bis, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies del disegno di legge.

Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni non stralciate, l’articolo 1, già approvato dall’Assemblea nella seduta dell’11 febbraio 2010 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

Va ricordato inoltre che l’Assemblea ha approvato nella seduta dell’11 febbraio le seguenti proposte emendative:

§       l’articolo aggiuntivo 1.04 (Ruvolo ed altri) volto ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

§       gli identici articoli aggiuntivi 1.042 (Brandolini ed altri) e 1.043 (Ruvolo ed altri) volti a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in Commissione modificano il codice penale, specificando, per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che l’origine dei prodotti diversi dal vino va intesa anche come luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.  

Il comma 1-quater introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.

Si istituisce inoltre (commi da 1-quinquies a 1-undecies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

L’articolo 4-bis è stato soppresso in quanto riproduttivo di una disposizione è già vigente nell’ordinamento.

L’articolo 5-bis, introdotto in Commissione e successivamente modificatodetta disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In seguito all’approvazione di un emendamento del relatore sono stati soppressi i commi concernenti le attività di laboratorio svolte dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il nuovo comma 1 (ex comma 3) invece interviene sulla disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali, stabilendo che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto siano sottratte alle procedure di esecuzione.

Sono inoltre modificati, tramite traduzione in euro e rivalutazione, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 2). Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 3). Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 4 e 5). Il comma 6, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, e riguardante l’estensione al personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) delle norme sull’indennità di trasferta, è stato soppresso dalla Commissione stessa per recepire una condizione, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione Bilancio reso il 28 settembre.

L’articolo 6, più volte modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. In seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione è stato inserito altresì l’obbligo, in conformità alla normativa comunitaria, dell'indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

L’indicazione concerne il Paese di produzione per i prodotti alimentari non trasformati mentre per quelli trasformati riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

Il testo approvato dalla Commissione non individua direttamente quali filiere agroalimentari né quali prodotti siano soggetti all’obbligo di indicazione. Tale individuazione è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria.

Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5).

E’ stato invece soppresso dalla Commissione - per recepire una condizione, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione Bilancio - lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2010 per la realizzazione di una campagna istituzionale di promozione in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari (commi 5-bis e 5-ter).

Si modificano inoltre (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.

Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione a seguito dell’approvazione di un emendamento del relatore interviene sul D.L. 6 maggio 2002 n. 83 , convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di sicurezza personale ed misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno disponendo in relazione ai servizi di protezione e di vigilanza che essi possano essere svolti anche del Corpo forestale dello Stato limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole.

Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro.

Il comma 9 dispone in merito alla normativa vigente in materia di etichette alimentari, mentre il comma 10 regola la decorrenza degli obblighi introdotti e le norme di transizione.

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione.

L’articolo 7-quater è stato soppresso in quanto riproduttivo di una norma già vigente nell’ordinamento.

Infine l’articolo 7-duodecies, introdotto dalla Commissione, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il disegno di legge AC 2260 - al quale sono state abbinate le proposte di legge AC 2743, approvata dal Senato, AC 2646 e AC 2833, tutte concernenti la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari - è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la XIII Commissione, arricchendosi di diverse disposizioni normative. Il testo è stato ulteriormente modificato in seguito al parere espresso dalla Commissione Bilancio, in data 5 novembre 2009. Tale Commissione si è peraltro nuovamente espressa, nella seduta dell'11 novembre 2009, con un parere favorevole, formulando due condizioni, motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il successivo esame in Assemblea, iniziato il 9 novembre 2009, è stato immediatamente rinviato in concomitanza con l’esame del disegno di legge finanziaria che ha finito per disciplinare alcune delle questioni più significative inizialmente affrontate dal provvedimento. Al riguardo, la Commissione Bilancio ha ritenuto opportuno rendere un nuovo parere sul testo del disegno di legge alla luce dell’approvazione della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009).

Il 10 febbraio 2010 è ripreso l’esame da parte dell’Assemblea, che ha approvato l'articolo 1. Tuttavia, anche in seguito all’approvazione di emendamenti  sui quali la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere contrario, l’Assemblea ha votato, l’11 febbraio, su richiesta del Presidente della Commissione Agricoltura, il rinvio dell’esame del provvedimento in tale Commissione.

La Commissione quindi, ferme restando le deliberazioni già assunte dall’Assemblea, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, ha deciso di concentrare l’esame del provvedimento sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore. Nella seduta del 22 settembre 2010, la Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1-bis, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies e 7-undecies del disegno di legge. Conseguentemente la Commissione ha circoscritto la discussione agli articoli non stralciati, in relazione ai quali ha approvato diversi emendamenti.

La discussione si è concentrata in particolare sulle questioni afferenti all’obbligo dell’etichettatura e, in particolare, sull’opportunità di demandare a decreti ministeriali l’individuazione delle filiere e dei prodotti soggetti all’obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza. Un ulteriore aspetto affrontato nel corso del dibattito in Commissione riguarda l’obbligo di indicare la presenza di organismi OGM. Al riguardo la Commissione ha approvato un emendamento dell’opposizione, riformulandolo nel senso di introdurre tale obbligo richiamando le disposizioni comunitarie in materia.

Il 22 settembre 2010 si è concluso l’esame del testo, sul quale è stato espresso il parere delle Commissioni in sede consultiva.

Nella seduta del 28 settembre la XIII Commissione ha concluso l’esame in sede referente, approvando alcune modifiche necessarie per il recepimento delle condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenute nel parere della Commissione bilancio e le osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali e dando mandato al relatore di riferire oralmente in Assemblea.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione affari costituzionali, nel parere favorevole reso il 28 settembre, ha formulato due osservazioni concernenti rispettivamente l’opportunità di specificare, con riguardo alla “produzione integrata” di cui all’art. 2 quale sia il soggetto deputato al coordinamento con gli eventuali segni distintivi adottati dalle regioni (comma 1-sexies) e l’opportunità di sostituire (comma 1-octies) il termine “concerto” con quello di “intesa” in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche alla luce della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Entrambe le osservazioni sono state recepite dalla XIII Commissione, che ha approvato le relative modifiche.

La Commissione giustizia ha espresso nella seduta del 28 settembre un parere favorevole condizionato alla soppressione, all’articolo 6, dei commi 6 e 7 che inseriscono nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato e il comma 7-bis che dispone, in relazione ai servizi di protezione e di vigilanza, che essi possano essere svolti anche del Corpo forestale dello Stato limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole. Nel parere la Commissione formula altresì due osservazioni concernenti rispettivamente la precisazione dell’espressione “origine dei prodotti diversi dal vino”, nelle fattispecie di reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 2 commi 1-bis e 1-ter) e l’opportunità di aumentare le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi.

La Commissione bilancio, nella seduta del 28 settembre, ha espresso un parere relativo a tutte le disposizioni del testo,  non circoscritto a quelle di cui la Commissione ha deliberato di proporre lo stralcio. Per quanto attiene alle disposizioni non oggetto della proposta di stralcio, la Commissione ha formulato tre condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo, quarto comma, della Costituzione, riferite in particolare alla soppressione del comma 6 dell’art. 5-bis relativo l’estensione al personale dell’ICQRF delle norme sull’indennità di trasferta e dei commi 5-bis e 5-ter relativi allo stanziamento di somme per la campagna informativa relativa all’etichettatura. Tali condizioni sono state recepite dalla XIII Commissione, che ha approvato le relative modifiche.

La Commissione politiche dell’Unione Europea nel parere favorevole, espresso in data 28 settembre, ha formulato due osservazioni relative rispettivamente all’opportunità “di richiamare il rispetto della risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010, con particolare riferimento agli obblighi previsti per l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza”, e “all’opportunità di richiamare gli esiti della procedura di informazione attivata ai sensi delle direttive 98/34/CE e 2000/13/CE”, nel procedimento attuativo demandato al ministero della definizione degli obblighi relativi all’etichettatura.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso, il 28 settembre, un parere favorevole, contenente una condizione relativa alla campagna informativa sull’etichettatura (art.6, comma 5-bis poi soppresso dalla XIII Commissione) e un’osservazione relativa all’opportunità di precisare che le disposizioni del testo fanno salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni.

Le Commissione finanze,  la Commissione cultura, la Commissione attività produttive, la Commissione lavoro, nelle rispettive sedute tutte in data 28 settembre, e la Commissione affari sociali nella seduta del 23 settembre, infine, hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, quale risultante dall’esame in sede referente.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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