Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||||
Titolo: | Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.c. 2260-AR - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 168 Progressivo: 5 | ||||||
Data: | 29/09/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
29 settembre 2010 |
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n. 168/5 |
Disposizioni per il rafforzamento
della competitività
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Numero del progetto di legge |
AC 2260 e abb. |
Titolo |
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare |
Data approvazione in Commissione |
28 settembre 2010 |
Il disegno di legge AC 2260 è uno dei principali provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.
Il testo elaborato dalla XIII Commissione è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. A
conclusione di esso
Nella seduta del 22 settembre 2010,
Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni non stralciate, l’articolo 1, già approvato dall’Assemblea nella seduta dell’11 febbraio 2010 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
Va ricordato inoltre che l’Assemblea ha approvato nella seduta dell’11 febbraio le seguenti proposte emendative:
§ l’articolo aggiuntivo 1.04 (Ruvolo ed altri) volto ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
§ gli identici articoli aggiuntivi 1.042 (Brandolini ed altri) e 1.043 (Ruvolo ed altri) volti a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.
L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in Commissione modificano il codice penale, specificando, per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, che l’origine dei prodotti diversi dal vino va intesa anche come luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.
Il comma 1-quater introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.
Si istituisce inoltre (commi da 1-quinquies a 1-undecies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.
L’articolo 4-bis è stato soppresso in quanto riproduttivo di una disposizione è già vigente nell’ordinamento.
L’articolo 5-bis, introdotto in Commissione e successivamente modificatodetta disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In seguito all’approvazione di un emendamento del relatore sono stati soppressi i commi concernenti le attività di laboratorio svolte dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il nuovo comma 1 (ex comma 3) invece interviene sulla disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali, stabilendo che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto siano sottratte alle procedure di esecuzione.
Sono inoltre modificati, tramite traduzione in euro e rivalutazione, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 2). Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 3). Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 4 e 5). Il comma 6, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, e riguardante l’estensione al personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) delle norme sull’indennità di trasferta, è stato soppresso dalla Commissione stessa per recepire una condizione, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione Bilancio reso il 28 settembre.
L’articolo 6, più volte modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. In seguito all’approvazione di un emendamento in Commissione è stato inserito altresì l’obbligo, in conformità alla normativa comunitaria, dell'indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
L’indicazione concerne il Paese di produzione per i prodotti alimentari non trasformati mentre per quelli trasformati riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.
Il testo approvato dalla Commissione non individua direttamente quali filiere agroalimentari né quali
prodotti siano soggetti all’obbligo di indicazione. Tale individuazione è
demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali d’intesa con
Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5).
E’ stato invece soppresso dalla Commissione - per recepire una condizione, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione Bilancio - lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2010 per la realizzazione di una campagna istituzionale di promozione in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari (commi 5-bis e 5-ter).
Si modificano inoltre (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.
Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione a seguito
dell’approvazione di un emendamento del relatore interviene sul D.L. 6 maggio 2002
n. 83 , convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.
Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da
Il comma 9 dispone in merito alla normativa vigente in materia di etichette alimentari, mentre il comma 10 regola la decorrenza degli obblighi introdotti e le norme di transizione.
L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione.
L’articolo 7-quater è stato soppresso in quanto riproduttivo di una norma già vigente nell’ordinamento.
Infine l’articolo 7-duodecies, introdotto dalla Commissione, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
Il disegno di legge AC 2260 - al quale sono state abbinate
le proposte di legge AC 2743, approvata dal Senato, AC 2646 e AC 2833, tutte
concernenti la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari - è stato ampiamente
modificato nel corso dell’esame in sede referente presso
Il successivo esame in Assemblea, iniziato il 9 novembre
2009, è stato immediatamente rinviato in concomitanza con l’esame del disegno
di legge finanziaria che ha finito per disciplinare alcune delle questioni più
significative inizialmente affrontate dal provvedimento. Al riguardo,
Il 10 febbraio 2010 è ripreso l’esame da parte
dell’Assemblea, che ha approvato l'articolo 1. Tuttavia, anche in seguito all’approvazione
di emendamenti sui quali
La discussione si è concentrata in particolare sulle questioni
afferenti all’obbligo dell’etichettatura
e, in particolare, sull’opportunità di demandare a decreti ministeriali
l’individuazione delle filiere e dei prodotti soggetti all’obbligo di
indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza. Un ulteriore
aspetto affrontato nel corso del dibattito in Commissione riguarda l’obbligo di
indicare la presenza di organismi OGM. Al riguardo
Il 22 settembre 2010 si è concluso l’esame del testo, sul quale è stato espresso il parere delle Commissioni in sede consultiva.
Nella seduta del 28 settembre
Le Commissione finanze,
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