Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260-AR Elementi per l'esame in Commissione
Riferimenti:
AC N. 2260-A-R/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 168    Progressivo: 4
Data: 21/09/2010
Descrittori:
CONTROLLI DI QUALITA'   DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI
PRODUZIONE AGRICOLA   SOCIETA' COOPERATIVE
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

21 settembre 2010

 

n. 168/4

Disposizioni per il rafforzamento della competitività
del settore agroalimentare

A.C. 2260-AR

Elementi per l'esame in Commissione

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2260-AR

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Data approvazione in commissione

5 novembre 2009

Data di rinvio in commissione

11 febbraio 2010

 


L’iter del disegno di legge

 

L’iter parlamentaredell’A.C. 2260 è piuttosto articolato.

Il disegno di legge, al quale sono state abbinate le proposte di legge AC 2743, approvata dal Senato e dell’AC 2646 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la XIII Commissione della Camera, arricchendosi di diverse disposizioni normative ed è stato  ulteriormente modificato in seguito al parere espresso dalla Commissione Bilancio, in data 5 novembre 2009. Tale Commissione si è peraltro nuovamente espressa, nella seduta dell'11 novembre 2009, con un parere favorevole sul testo, formulando due condizioni, motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il successivo esame in Assemblea, iniziato il 9 novembre 2009, è stato immediatamente rinviato in concomitanza con l’esame del disegno di legge finanziaria che ha finito per disciplinare alcune delle questioni più significative inizialmente affrontate dal provvedimento. Al riguardo, la Commissione Bilancio ha ritenuto opportuno rendere un nuovo parere, in data 10 febbraio 2010, sul testo del disegno di legge alla luce dell’approvazione della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009).

L’esame in Aula è ripreso il 10 febbraio 2010, ma a seguito di un dibattito piuttosto animato e dell’approvazione di emendamenti dell’opposizione sui quale la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere contrario, l’Assemblea ha votato, l’11 febbraio, su richiesta del Presidente della Commissione Agricoltura, il rinvio dell’esame del provvedimento in tale Commissione.

 

Contenuto

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, l’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l’art. 66, comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell’ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate.

Come ricordato in precedenza, nel corso dell’esame del provvedimento in Aula (seduta del 10 febbraio) sono stati approvati:

§         l’articolo aggiuntivo 1.04 (Ruvolo ed altri) volto ad incrementare di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

§         gli identici articoli aggiuntivi 1.042 (Brandolini ed altri) e 1.043 (prima firma Ruvolo ed altri) volti a concedere alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione di esse, la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro una determinata soglia, o, in alternativa, la facoltà di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al patrimonio, di cui è stabilito l’importo massimo.

Con l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, viene modificato il valore minimo dell’imponibile catastale dei terreni, da 1.000 lire a 50 euro, che consente ai coltivatori diretti di esercitare il diritto di prelazione o di accedere al credito agevolato in base alla legge n. 590/65.

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). Il comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.

Si istituisce inoltre (commi da 1-ter a 1-octies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

Con riferimento all’art. 2, il 28 maggio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM (2009) 234) in cui ritiene giustificato un intervento legislativo che riformi la normativa sulle indicazione geografiche secondo le seguenti linee direttrici: semplificazione, valutando anche l’opportunità di una unificazione dei regimi e degli strumenti; chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale; eventuale tutela di taluni termini generici; ove necessario, indicazione del luogo di produzione delle materie prime se diverso dal luogo designato dell’indicazione geografica. Tale approccio è stato sostanzialmente ripreso anche dal Consiglio nelle sue conclusioni di giugno 2009, in cui chiede tra l’altro un maggiore riconoscimento dei sistemi di indicazione geografica.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 25 marzo 2010, pur rilevando la necessità di un intervento di semplificazione delle procedure, ritiene che le indicazioni geografiche rivestano grande importanza per l'agricoltura europea; è dunque del parere che i tre sistemi di registrazione delle indicazioni geografiche (per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti alimentari) vadano mantenuti nella versione attuale e non occorra introdurre ulteriori sistemi di certificazione dei prodotti alimentari a livello UE o nuovi sistemi di protezione paralleli sul piano nazionale o regionale; è convinto inoltre che si debbano mantenere per il futuro anche i due strumenti esistenti (DOP – Denominazione d'origine protetta e IGP – Indicazione geografica protetta); si oppone all'idea che le indicazioni geografiche possano essere sostituite da marchi e ne chiede una completa protezione ex-officio, come obbligo per le autorità di tutti gli Stati membri.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, stanzia la somma di 122 milioni di euro per l'anno 2010 per la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi (comma 2), che potranno essere utilizzati anche per coprire i fabbisogni degli anni precedenti a quello di stanziamento.

Il contenuto dell’articolo 2-bis dovrebbe ritenersi superato alla luce dell’approvazione della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).

In particolare il comma 54 dell’art. 2 della legge 191/09 interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie. In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie previste in attuazione della normativa comunitaria al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante. L’intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria. Tale comma dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

E’ infinespecificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è previsto per il rifinanziamento del Fondo di per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti (si veda il comma 250 dell’art.2 e l’elenco 1 allegato alla legge)

Si segnala inoltre che in Tabella D parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF. In particolare le risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del Fondo di solidarietà.

L’articolo 2-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede l’istituzione di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2010, finalizzato alla concessione a tali imprese di prestatiti e mutui a tasso agevolato. Un decreto ministeriale provvede ad individuare i requisiti e le modalità di accesso al Fondo.

L’articolo 3-bis introdotto nel corso dell’esame in Commissione, demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità con le quali gli operatori devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell’intera filiera agroenergetica. La norma specifica inoltre a quali tipologie di prodotti sono riferibili la tracciabilità e la rintracciabilità.

Va segnalato, al riguardo, che è stato pubblicato nella G.U. n.103 del 5 maggio 2010 il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010 che attua quanto previsto dall'art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica come condizione per di accedere agli incentivi.

Il decreto stabilisce le modalità con le quali sono garantite la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse affinchè la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi nonchè i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione,  l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008 (art. 2, comma 145) per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo incentivato residuo.

L’articolo 4, significativamente modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene in materia di attività selvicolturali. A tal fine si provvede ad aggiornare la legislazione vigente in materia tramite una serie di modifiche che interessano i seguenti punti:

§       definizione regionale di “bosco”;

§       inventario e monitoraggio delle risorse forestali;

§       definizione del quadro entro il quale le regioni provvedono alla redazione dei propri strumenti di pianificazione forestale;

§       estensione del divieto di trasformazione del bosco, salvo diversa statuizione regionale;

§       previsione dell’ adozione di norme regionali volte al recupero dei boschi degradati o dai quali possa derivare un pericolo;

§       definizione  delle modalità per l’adozione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale;

§       previsione di un’incentivazione regionale delle attività selvicolturali che si ispirerà ad una gestione forestale sostenibile;

§       norme relative alla commissione tecnico-consultiva per l’attività forestale;

§       costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale che consenta di porre in connessione l’attività degli istituti di ricerca con le linee politiche nazionali e quelle regionali.

L’articolo 4-bis esenta dalle tariffe previste per i controlli sanitari sui mangimi e alimenti i soggetti rientranti nella definizione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 cc.

Si segnala che tale disposizione è già vigente nell’ordinamento in seguito all’approvazione dell’articolo48, comma 5 della legge 4 giugno 2010, n. 96 –(legge comunitaria per il 2009)

Sulla base dell’articolo 5, come modificato in sede d’esame in Commissione, oltre AGEA, come è attualmente disposto, anche Agecontrol potrà avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) per svolgere i controlli di propria competenza; inoltre ad entrambe le agenzie sarà consentito di utilizzare il personale ministeriale del dicastero agricolo.

L’articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare è stabilito che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta sia della P.A. che di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe stabilite con decreto. Le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto vengono sottratte alle procedure di esecuzione (commi 1-3).

Sono modificati, traducendoli in euro e rivalutandoli, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 4). Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, rese ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 5). Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 6 e 7).

Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è alla base delle norme che dispongono l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario. La norma prevista originariamente nel ddl presentato alla Camera è stata esaminata congiuntamente ad un proposta di legge (AC 2743) approvata all’unanimità al Senato (AS 1331) sulla medesima materia. L’articolo 6, nella nuova formulazione approvata nel corso dell’esame in Commissione, stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza (comma 1) secondo modalità che debbono essere definite con decreti interministeriali. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, si distingue (comma 2)  tra:

§       prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;

§       prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione concerne il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La definizione delle modalità dei suddetti obblighi è demandata (commi 3 e 4) a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. E’ demandata ai medesimi decreti interministeriali l’individuazione delle filiere agroalimentari e i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.

Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5). Al fine di rafforzare la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare, si modificano (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.

Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro nonché la confisca dei prodotti stessi per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali di attuazione delle norme di cui all’articolo in commento sono abrogate le disposizioni sulla indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari adottate con il D.L. n. 157/04 (comma 9); è invece stabilito che debbano decorrere 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta di tali decreti attuativi perché abbiano effetto gli obblighi stabiliti con l’articolo in commento (comma10). Lo smaltimento dei prodotti non a norma è consentito per i successivi 180 giorni.

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in commissione per agevolare la vendita diretta dei prodotti agricoli derivanti da filiera corta, consente ai comuni di riservare ad essa almeno il 20 per cento delle aree di posteggio dei mercati.

L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’esame in commissione, disponeva la proroga fino al 28 febbraio 2010 dell’applicazione nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1-ter del D.L. 171/08 (conv. legge n. 205/08).

Si ricorda al riguardo che la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) ha prorogato tale applicazione fino al 31 luglio 2010.

L’art. 2, comma 49 proroga,per il periodo1° gennaio – 31 luglio 2010, larideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235. A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

L’articolo 7-quater interviene in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, estendo l’applicabilità della disciplina ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2009. E’ altresì spostata alla data del 31 maggio 2010 la decorrenza della possibilità di rateizzare le imposte sostitutive.

Tale disposizione dovrebbe ritenersi superata dall’approvazione della legge n.191/2009 (finanziaria per il 2010).

L’articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009 disciplina la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008. Conseguentemente, vengono aggiornati i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 31 ottobre 2010 rispetto alla precedente data fissata al 31 ottobre 2008.

L’articolo 7-quinqiues interviene in materia quote latte, stabilendo che la comunicazione all'AGEA dei dati relativi al numero dei capi da bovini e i quantitativi di latte prodotti, deve essere effettuata per via telematica  al fine di realizzare controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

L’articolo 7-sexies stabilisce, riproducendo quanto contenuto nel D.M. 15-12-2000, attualmente vigente, i valori massimi di furosina che possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari. E’ specificato che tali disposizioni non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

L’articolo 7-septies esclude dal divieto di commercializzazione lo yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato a condizione che per il trasporto di quest’ultimo sia dimostrabile un limitato apporto di emissioni inquinanti, in base ai valori definiti con decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 7-octies  modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola.

L’articolo 7-novies apporta una modifica della potestà di controllo delle regioni sul possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale IAP.

L’articolo 7-deciesintroduce, per i coltivatori diretti, la condizione dell’iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.

L’articolo 7-undecies dispone uno stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di produzione di filiera e dell’imballaggio del formaggio con denominazione di origine protetta “Mozzarella di bufala DOP”.

Compatibilità comunitaria

Norme sull’etichettatura: la procedura di informazione disciplinata dalla direttiva 98/34/CE
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del quadro generale sulle procedure di informazione disciplinate dalla direttiva 98/34/CE, nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e dalla direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

 In riferimento all’A.C. 2260 ed abb., il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione, ai sensi delle suddette direttive. In riferimento al caso in esame, sono pervenuti i pareri circostanziati di tre Stati membri (Spagna e Francia e Germania), ai sensi della direttiva 98/34/CE, nonché le osservazioni di Austria e della Commissione europea, che ha emesso anche un parere circostanziato, ai sensi dell’art.9, par.2 della suddetta direttiva. Ciò, oltre a determinare la proroga dei termini di astensione obbligatoria dall’adozione del provvedimento notificato (ora fissati al 21 gennaio 2011) comporta l’obbligo per le Autorità italiane di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso. Secondo la Commissione, l’articolo 6 dell’AC 2260 riguarda materie coperte dal progetto di regolamento sulle informazioni alimentari, in corso di esame presso le istituzioni dell’UE (per l’illustrazione del contenuto del progetto di regolamento si rinvia al paragrafo successivo: documenti all’esame delle istituzioni europee)

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione ha presentato - il 30 gennaio 2008 - una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti (COM (2008) 40).

Con riguardo all'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, tale indicazione rimane facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione può indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria.

In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine  o del luogo di provenienza  di un prodotto alimentare non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d' origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia. Vengono inoltre introdotti criteri concernenti la dichiarazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti che contengono più ingredienti.

La proposta chiarisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine (art. 35) .

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo che il 16 giugno 2010 ha approvato una risoluzione. Secondo il Parlamento europeo le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) per carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi e altri prodotti a base di un unico ingrediente. Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza.

 

 

 


 

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