Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||||
Titolo: | Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare A.C. 2260-A Edizione aggiornata Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 168 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 05/02/2010 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
5 febbraio 2010 |
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n. 168/2 |
Disposizioni per il rafforzamento
della competitività
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2260-A |
Titolo |
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare |
Iniziativa |
Governativa |
Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Data approvazione in commissione |
5 novembre 2009 |
L’AC 2260, di
iniziativa governativa, si iscrive nel filone degli interventi finalizzati al rilancio competitivo del sistema
agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale. Il disegno di
legge è stato significativamente modificato nel corso dell’esame in sede
referente presso
In data 9 novembre 2009 l’Assemblea della Camera ha iniziato l’esame del provvedimento, con la discussione sulle linee generali. Nella seduta successiva (12 novembre 2009) l’esame del ddl AC 2260 è stato rinviato, anche in ragione dell’intervenuta presentazione del maxiemendamento al disegno di legge finanziaria, il cui contenuto veniva ad incidere su alcune significative questioni trattate nel testo del provvedimento.
In via preliminare occorre osservare che alla luce dell’approvazione della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) il contenuto di alcune disposizioni contenute nel testo del disegno di legge in esame dovrebbe ritenersi superato (vedi infra). In ogni caso alla luce dell’approvazione della legge finanziaria andrà nuovamente valutata dalla Commissione Bilancio, l’idoneità delle coperture finanziarie previste in relazione alle singole disposizioni.
Per quanto riguarda il testo del disegno di legge in esame, l’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l’art. 66, comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell’ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate.
Con l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, viene modificato il valore minimo dell’imponibile catastale dei terreni, da 1.000 lire a 50 euro, che consente ai coltivatori diretti di esercitare il diritto di prelazione o di accedere al credito agevolato in base alla legge n. 590/65.
L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). Il comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.
Si istituisce inoltre (commi da 1-ter a 1-octies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.
L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, stanzia la somma di 122 milioni di euro per l'anno 2010 per la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi (comma 2), che potranno essere utilizzati anche per coprire i fabbisogni degli anni precedenti a quello di stanziamento.
Il contenuto dell’articolo 2-bis dovrebbe ritenersi superato alla luce dell’approvazione della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
In particolare il comma 54 dell’art. 2 della legge 191/09 interviene in materia di aiuti per il pagamento delle polizze assicurative contratte dagli agricoltori contro i danni causati da avversità atmosferiche o dalla diffusione di fitopatie o epizoozie. In particolare, è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, delle risorse finanziarie previste in attuazione della normativa comunitartia al fine di contribuire al pagamento dei premi corrisposti dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante. L’intervento, che incrementa i 70 milioni attualmente previsti fino a 120 milioni, è attuato tramite una rimodulazione delle risorse che lo stesso decreto ministeriale del 29 luglio 2009 ripartisce tra i diversi settori suscettibili di sostegno specifico ai sensi della normativa comunitaria. Tale comma dispone inoltre che alle medesima finalità di copertura delle polizze assicurative sono destinati i 20 milioni di euro attivabili nel contesto comunitario dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
E’ infinespecificato che, per garantire il pagamento dei saldi contributivi del Fondo di solidarietà Nazionale-incentivi assicurativi, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi assicurativi possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 è previsto per il rifinanziamento del Fondo di per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti (si veda il comma 250 dell’art.2 e l’elenco 1 allegato alla legge)
Si segnala inoltre che in Tabella D parte dello stanziamento attribuito al Fondo rotativo per le politiche comunitarie, è trasferito sul cap. 7439 della UPB 1.5.6 intestato al Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi di cui alla tabella 12 dello stato di previsione del MIPAAF. In particolare le risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 183/87 che vengono riservate alle assicurazioni dei rischi in agricoltura sono pari a 75,2 milioni per il 2010 e 40 milioni sia per il 2011 che per il 2012. Di tali importi 51,9 milioni di euro per il 2010 e 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si configurano come rifinanziamento del Fondo di solidarietà.
L’articolo 2-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione, prevede l’istituzione di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2010, finalizzato alla concessione a tali imprese di prestatiti e mutui a tasso agevolato. Un decreto ministeriale provvede ad individuare i requisiti e le modalità di accesso al Fondo.
L’articolo 3-bis introdotto nel corso dell’esame in Commissione, demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, che consenta agli operatori di garantire la tracciabilità dell’intera filiera agroenergetica e dei prodotti impiegati di provenienza agricola, zootecnica e forestale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione, l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008 (art. 2, comma 145) per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole, limitatamente al periodo incentivato residuo.
L’articolo 4, significativamente modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene in materia di attività selvicolturali. A tal fine si provvede ad aggiornare la legislazione vigente in materia tramite una serie di modifiche che interessano i seguenti punti:
§ definizione regionale di “bosco”;
§ inventario e monitoraggio delle risorse forestali;
§ definizione del quadro entro il quale le regioni provvedono alla redazione dei propri strumenti di pianificazione forestale;
§ estensione del divieto di trasformazione del bosco, salvo diversa statuizione regionale;
§ previsione dell’ adozione di norme regionali volte al recupero dei boschi degradati o dai quali possa derivare un pericolo;
§ definizione delle modalità per l’adozione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale;
§ previsione di un’incentivazione regionale delle attività selvicolturali che si ispirerà ad una gestione forestale sostenibile;
§ norme relative alla commissione tecnico-consultiva per l’attività forestale. La commissione diviene organo consultivo per l’iscrizione dei doni forestali nel registro nazionale dei materiali di base che avverrà secondo le modalità stabilite entro un anno con decreto ministeriale;
§ costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale che consenta di porre in connessione l’attività degli istituti di ricerca con le linee politiche nazionali e quelle regionali.
L’articolo 4-bis esenta dalle tariffe previste per i controlli sanitari sui mangimi e alimenti i soggetti rientranti nella definizione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 cc.
Sulla base dell’articolo 5, come modificato in sede d’esame in Commissione, oltre AGEA, come è attualmente disposto, anche Agecontrol potrà avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) per svolgere i controlli di propria competenza; inoltre ad entrambe le agenzie sarà consentito di utilizzare il personale ministeriale del dicastero agricolo.
L’articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare è stabilito che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta sia della P.A. che di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe stabilite con decreto. Le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto vengono sottratte alle procedure di esecuzione (commi 1-3).
Sono modificati, traducendoli in euro e rivalutandoli, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 4).
Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, rese ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 5).
Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 6 e 7).
Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è alla base delle norme che dispongono l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario. La norma prevista originariamente nel ddl presentato alla Camera è stata esaminata congiuntamente ad un proposta di legge (AC 2743) approvata all’unanimità al Senato (AS 1331).sulla medesima materia ed è stata conseguentemente modificata.
L’articolo 6, nella nuova formulazione approvata nel corso dell’esame in Commissione, stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza (comma 1) secondo modalità che debbono essere definite con decreti interministeriali. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, si distingue (comma 2) tra:
§ prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;
§ prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.
La definizione delle modalità dei suddetti obblighi è demandata (commi 3 e 4) a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. Con i medesimi decreti sono individuate le filiere agroalimentari e i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.
Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del dicastero (comma 5). Al fine di rafforzare la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare, la contraffazione dei prodotti protetti si modificano (comma 6) le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Il comma 7 prevede che anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.
Il comma 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti interministeriali
di attuazione delle norme di cui all’articolo in commento sono abrogate le
disposizioni sulla indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei
prodotti alimentari adottate con il D.L. n. 157/04 (comma 9); è invece
stabilito che debbano decorrere 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta di
tali decreti attuativi perché abbiano effetto gli obblighi stabiliti con
l’articolo
Si segnala che il 29 gennaio 2009
Va inoltre ricordato che
L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.
L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in commissione per agevolare la vendita diretta dei prodotti agricoli derivanti da filiera corta, consente ai comuni di riservare ad essa almeno il 20 per cento delle aree di posteggio dei mercati.
L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’esame in commissione, proroga di ulteriori due mesi l’applicazione nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate delle delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1-ter del D.L. 171/08 (conv. legge n. 205/08).
Il contenuto di tale disposizione dovrebbe ritenersi superato dell’approvazione della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
L’art. 2, comma 49 proroga,
infatti per il periodo 1° gennaio –
31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui
all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di
lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come
in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2,
del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, e
successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171,
convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n.
L’articolo 7-quater interviene in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, estendo l’applicabilità della disciplina ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2009. E’ altresì spostata alla data del 31 maggio 2010 la decorrenza della possibilità di rateizzare le imposte sostitutive.
Tale disposizione dovrebbe ritenersi superata dall’approvazione della legge n.191/2009 (finanziaria per il 2010).
L’articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009 I commi 229 disciplinala riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.
In particolare, viene ampliato l’ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella
rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1°
gennaio
L’articolo 7-quinqiues interviene in materia quote latte, stabilendo che la comunicazione all'AGEA dei dati relativi al numero dei capi da bovini e i quantitativi di latte prodotti, deve essere effettuata per via telematica al fine di realizzare controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.
L’articolo 7-sexies stabilisce, riproducendo quanto contenuto nel D.M. 15-12-2000, attualmente vigente, i valori massimi di furosina che possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari. E’ specificato che tali disposizioni non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
L’articolo 7-septies esclude dal divieto di commercializzazione lo yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato a condizione che per il trasporto di quest’ultimo sia dimostrabile un limitato apporto di emissioni inquinanti, in base ai valori definiti con decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’articolo 7-octies modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola.
L’articolo 7-novies apporta una modifica della potestà di controllo delle regioni sul possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale IAP.
L’articolo 7-deciesintroduce, per i coltivatori diretti, la condizione dell’iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.
L’articolo 7-undecies dispone uno stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di produzione di filiera e dell’imballaggio del formaggio con denominazione di origine protetta “Mozzarella di bufala DOP”.
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Ag0069A1_0.doc