Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Interventi per gli agrumeti caratteristici - A.C. 209 ed abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 209/XVI   AC N. 1140/XVI
AC N. 1153/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 55
Data: 30/09/2008
Descrittori:
AGRUMI   DIFESA DEL SUOLO
TUTELA DEL PAESAGGIO     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Casella di testo: Progetti di legge

30/09/08                                                                                                                                                 n. 55/0

Interventi per gli agrumeti caratteristici

A.C. 209 ed abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge.

209

1140

1153

Titolo

 

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

no

no

no

Numero di articoli:

9

9

6

Date:

 

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

22 maggio 2008

24 maggio 2008

assegnazione

17 settembre 2008

15 luglio 2008

23 settembre 2008

Commissione competente

XIII Comm. (Agricoltura)

XIII Comm. (Agricoltura)

XIII Comm. (Agricoltura)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, V, VII, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 

 


Contenuto

 

Nel corso della XV legislatura la Commissione agricoltura della Camera ha avviato l’esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare che prevedevano interventi a tutela dei limoneti ed agrumeti caratteristici di particolari zone del territorio nazionale.

Nella seduta del 19 giugno 2007 la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato elaborato dal comitato ristretto, il cui iter si è peraltro interrotto a causa della fine anticipata della legislatura.

Due delle proposte di legge in esame (A.C. 209, Cirielli ed altri; A.C. 1140, Servodio ed altri) riproducono, con minime variazioni formali, il testo unificato predisposto nella scorsa legislatura, mentre la pdl A.C. 1153 (Catanoso) riproduce il testo della corrispondente proposta, anch’essa presentata nella scorsa legislatura, che riguarda i soli limoneti ricadenti nella riserva naturale orientata “La Timpa” (sulla costiera di Acireale).

 

In sintesi, le pdl A.C. 209 ed A.C. 1140 intendono promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesistico e a rischio di dissesto idrogeologico. I territori dei comuni interessati alla applicazione della legge sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sono previsti due tipi di contributi:

-      un contributo annuale massimo di 10 euro ad albero per attività di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, consistenti in specifici interventi di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti;

-      un contributo una tantum, nell’importo massimo di 100 euro ad albero, per le spese relative a specifici interventi manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino di agrumeti abbandonati.

La procedura per l’assegnazione dei contributi di cui sopra prevede:

- l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un apposito fondo, dotato di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

- la ripartizione annuale del fondo tra le regioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni;

- la determinazione da parte delle regioni delle risorse da assegnare ai singoli comuni interessati ricompresi nel territorio regionale;

- la presentazione ai comuni della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati (proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti);

- l’assegnazione e l’erogazione dei contributi da parte dei comuni, secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate.

Le proposte contengono inoltre disposizioni sulla attività dei consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria, sui controlli da parte dei comuni in ordine alla effettiva realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e sulla applicazione delle relative sanzioni, nonché sulla copertura finanziaria.

 

La pdl A.C. 1153 ha, come anticipato, un ambito territoriale di applicazione limitato ai limoneti situati nella riserva naturale “La Timpa”, sulla costiera di Acireale.

Sono previsti due tipi di contributi:

-      un contributo annuale massimo di 10 euroad albero per attività di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti, consistenti in specifici interventi di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti. Il contributo è per 5 euro a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali;

-      un contributo una tantum di 60 euro ad albero per il ripristino di limoneti abbandonati, consistenti in specifici interventi di straordinaria manutenzione dei terrazzamenti. Il contributo è per 30 euro a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede, inoltre, l’adeguamento annuale dei contributi al fine di tenere conto della svalutazione monetaria e si rimette a un DM del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

 

 

 

Relazioni allegate

 

Alle proposte, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.

 

 

 

Necessità dell’intervento con legge

 

L’intervento con legge sembra rendersi necessario in quanto i provvedimenti dispongono l’utilizzo di stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

La materia agricoltura, alla quale appaiono riconducibili, in linea generale, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, non risulta contemplata nell’articolo 117 Cost., ciò che dovrebbe indurre a configurare una potestà residuale regionale ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.

Attese le finalità dell’intervento, tuttavia, la disciplina recata dal provvedimento potrebbe essere ricondotta alle materie “tutela dell’ambiente”, di potestà esclusiva statale, e “governo del territorio”, di potestà concorrente Stato-regioni.

Al riguardo si segnala chenella scorsa legislatura il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminando il testo unificato delle proposte di legge A.C 1069 e abbinate, adesso riproposto dalle pdl A.C. 209 e A.C. 1140, ha espresso, nella riunione del 24 luglio 2007, un parere favorevole sugli aspetti di legittimità costituzionale, sulla base anche delle seguenti considerazioni:

- la procedura per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, vale a dire Stato, regioni, comuni;

- l’individuazione dei comuni nei quali realizzare gli interventi finanziati è effettuata con decreto interministeriale emanato sentita la Conferenza Stato-regioni.

Anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella seduta del 25 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul predetto testo unificato, nella considerazione che, sebbene la materia «agricoltura» sia riconducibile alla esclusiva competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, finalizzati ad attivare iniziative di salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al «governo del territorio», di potestà concorrente Stato-regioni.

 

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Tutte le proposte presentate prevedono la erogazione alle imprese agricole di aiuti per investimenti destinati alla salvaguardia del territorio da un punto di vista paesaggistico e dal rischio di dissesto idrogeologico, aiuti che debbono essere valutati alla luce del cap. IV.A degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”.

Sulla base di quanto enunciato negli Orientamenti (punto 30) la erogazione di aiuti diretti alla conservazione dei paesaggi tradizionali può, dalla Commissione, essere dichiarata compatibile con il mercato unico europeo sulla base all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, che ammette aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (lettera c) nonché aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (lettera d), sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

Tali aiuti, che debbono in ogni caso soddisfare le condizioni poste dall’art. 5 del reg. 1857/2006 di esenzione per le piccole e medie imprese, e non vanno quindi preventivamente notificati, possono raggiungere una intensità pari al 100% degli investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi dell’azienda, senza tuttavia potere eccedere il massimale annuo per agricoltore di 10.000 euro (che può essere superato solo se debitamente giustificato). Per investimenti nei fattori produttivi aziendali è invece stabilita una la soglia del 60% delle spese sostenute (elevata al 75% nelle zone svantaggiate), ridotta al 40% (50% per le zone svantaggiate) se dagli investimenti derivi un incremento della capacità produttiva aziendale. In tale ultima ipotesi la riduzione è contenuta al 50% se l’investimento è realizzato da giovane imprenditore (60% nelle zone svantaggiate).

In merito va rammentato che gli agricoltori che beneficiano dei contributi PAC sono in ogni caso tenuti a talune pratiche dirette alla conservazione dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, nelle quali è incluso il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (art. 5 e all. IV del reg. 1782/2003 che stabilisce norme comuni di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune).

Le norme nazionali di attuazione, adottate con il D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 di Disciplina del regime di condizionalità della PAC, impongono agli agricoltori il rispetto di impegni, su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, quali la conservazione dei terrazzamenti esistenti e la rinuncia al livellamento del terreno se non autorizzato, nonché degli ulteriori impegni stabiliti dalle regioni sulla base delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti sul proprio territorio.

 

Si segnala chenella scorsa legislatura la Commissione Politiche comunitarie, esaminando il testo unificato delle proposte di legge A.C 1069 e abbinate, adesso riproposto dalle pdl A.C. 209 e A.C. 1140, ha espresso, nella riunione del 1 agosto 2007, un parere favorevole sugli aspetti di compatibilità comunitaria, ritenendo il provvedimento non finalizzato all'esigenza di sostenere una determinata filiera produttiva ma specificamente volto alla tutela degli straordinari valori ambientali e paesistici del Paese.

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

 

Le pdl A.C. 209 e A.C. 1140 prevedono, nell’ambito della procedura per l’assegnazione dei contributi, nuovi adempimenti amministrativi a carico delle regioni e dei comuni. In particolare i comuni dovranno organizzarsi per la ricezione delle domande, l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, l’effettuazione dei controlli sulla esecuzione degli interventi finanziati e l’applicazione delle relative sanzioni.

 

 

Attribuzione di poteri normativi

 

Le pdl A.C 209 e A.C. 1140, agli artt. 7 e 8, prevedono l’attribuzione di poteri normativi alle regioni per quanto riguarda:

- l’eventuale individuazione di ulteriori requisiti ai fini dell’assegnazione dei contributi;

- la definizione di modalità e tempi per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi;

- la definizione delle modalità per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

 

La pdl A.C. 1153 rimette a un DM del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

 

 

Coordinamento con la normativa vigente

 

Tutte le pdl prevedono che gli interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino degli agrumeti debbano essere eseguiti “in conformità alla legislazione vigente”.

 

Le pdl A.C. 209 e A.C. 1140 contengono anche uno specifico rinvio alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004.