Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Le agroenergie - AC 337 ed abb. - scheda di sintesi per l'istruttoria
Riferimenti:
AC N. 337/XVI   AC N. 357/XVI
AC N. 983/XVI   AC N. 1139/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 49
Data: 23/09/2008
Descrittori:
BENZINA VERDE   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
PRODOTTI AGRICOLI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Casella di testo: Progetti di legge

23/09/08                                                                                                                                                 n. 49/0

Le agroenergie

A.C. 337 ed abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge.

337

357

983

1139

Titolo

 

Disposizioni per incen-tivare la produzione e l'impiego di biocarbu-ranti derivanti da biomasse

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agroenergetica

Disposizioni per la promozione di energie rinnovabili di origine agricola

Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine agricola

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli:

8

6

7

20

Date:

 

 

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

29 aprile 2008

13 maggio 2008

22 maggio 2008

assegnazione

5 giugno 2008

3 giugno 2008

5 settembre 2008

18 luglio 2008

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

XIII (Agricoltura)

XIII (Agricoltura)

XIII (Agricoltura)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame intendono tutte promuovere lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche, anche se i rispettivi ambiti di intervento sono diversi.

In particolare, infatti, la pdl. A.C. 357 (Delfino e Ruvolo) e la pdl A.C. 983 (Dozzo) sono essenzialmente dirette a definire uno specifico quadro normativo per le organizzazioni di produttori agroenergetici e per la pianificazione territoriale delle colture agroenergetiche; la pdl. A.C. 337 (Bellotti), oltre ad incentivare l’utilizzo dei carburanti derivati da biomasse agricole (defiscalizzazione, obbligo di immettere al consumo una quota minima di biocarburanti), individua nelle diverse forme di accordo tra i segmenti della filiera agroenergetica (intese di filiera, contatti quadro), nonché tra questi e le pubbliche amministrazioni (contratti di programma e accordi di programma), lo strumento per rilanciare il settore e realizzare una efficace politica di utilizzo di biocarburanti e biocombustibili. La pdl. A.C. 1139 (Servodio ed altri) somma i diversi temi, riproponendo il testo unificato delle proposte esaminate dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso della XV legislatura, il cui iter si è interrotto prima che il testo stesso, predisposto dal relatore, venisse trasmesso dal Comitato ristretto alla Commissione plenaria.

Le finalità delle proposte di legge attribuiscono grande rilievo alle esigenze di tutela ambientale, e sono dirette anche a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale, realizzando una diminuita emissione di gas serra in conseguenza di un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, segnatamente di biocarburanti. Le proposte recano poi le definizioni di biomassa e biocarburante di origini agricole, nonché quelle di prodotti, imprese e attività agroenergetiche; prevedono strumenti di pianificazione e di organizzazione della produzione; promuovono l’integrazione di filiera, quale elemento propulsivo e fattore in grado di agevolare lo sviluppo del comparto agroenergetico; individuano strumenti diretti a promuovere una sostituzione dei carburanti da fonti non rinnovabili con i biocarburanti, intervenendo innanzitutto sulla normativa che impone a carico dei produttori di carburanti (diesel o benzina) l’obbligo di immettere al consumo una quota di carburanti di origine agricola oggetto di intesa o di accordo; prevedono agevolazioni fiscali.

 

 

Relazioni allegate

Alle proposte, tutte di iniziativa parlamentare, è allegata la sola relazione illustrativa.

 

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte intervengono su materie già disciplinate da norme di rango primario.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nelle pdl in esame appaiono riconducibili sia a materie attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la "tutela dell’ambiente",sia a materie non nominate e quindi da ritenersi devolute in via residuale alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni (agricoltura), sia a materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, come la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Con riferimento, in generale, al riparto delle competenze concernenti il settore energetico, si ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pone i principi fondamentali in materia energetica al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. La stessa legge stabilisce, inoltre, che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali.

La citata legge di riordino ha pertanto delineato una riforma del settore energetico fondata sulla logica della leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, definendo i compiti e le funzioni spettanti a ciascun livello di governo. In proposito, va segnalato come nell’identificazione di un preciso fondamento costituzionale per l’attribuzione delle competenze nel settore energetico al livello statale, abbiano assunto una peculiare valenza gli accordi, le intese e le altre forme di concertazione e di coordinamento orizzontale delle rispettive competenze tra i vari livelli di governo.

In questa prospettiva si è collocata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia.

Sin dalla sentenza n. 3 del 2003, infatti, la Corte costituzionale ha dato un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione. Tale articolo prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello diverso di governo per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'allocazione delle funzioni amministrative ha riflessi anche sulla distribuzione delle competenze legislative, in quanto il principio di legalità di cui all'art. 97 Cost. impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge, cosi che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa.

Pertanto anche se – sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del dettato costituzionale - in una materia di competenza concorrente come l'energia, lo Stato dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, in virtù della capacità ascendente del principio di sussidiarietà, la normativa statale può anche presentare norme di dettaglio. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui spetterebbero tali funzioni in base all'art. 118, co. 1) spetta al legislatore statale ma deve essere proporzionata, non irragionevole e operare nell'ambito di un accordo con le regioni interessate.

In particolare, la sentenza n. 6/2004 ha fissato le condizioni per il funzionamento del “principio di sussidiarietà ascendente”: perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che:

1. rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni;

2. detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni;

3. risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine;

4. risulti adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o ( comunque)

5. preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalle successive sentenze n. 383 del 2005 e n. 133/2006, il cui filo conduttoreè la ricognizione, ai sensi dei principi affermati nella precedente sentenza n. 6/2004, dei requisiti necessari ad assicurare in concreto, in relazione alle disposizioni oggetto di impugnazione, la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione. Particolare rilievo assume a questi fini la definizione da parte della Corte delle caratteristiche che le relative intese debbono assumere, con la sottolineatura del carattere necessariamente paritario delle stesse.

 

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le proposte di legge in esame presentano aspetti da valutare sotto il profilo della tutela della concorrenza, e quindi della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, laddove prevedono forme di incentivazione o titoli preferenziali condizionati alla provenienza della materia prima da intese di filiera o contratti quadro.

Al riguardo si segnala che la questione è stata oggetto della segnalazione n. 368/2006 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nella segnalazione l’Autorità affermava che le previsioni contenute nella normativa allora vigente (testo originario dell’articolo 2-quater del DL n. 2 del 2006, convertito dalla legge n.81 del 2006), ove si prevedeva l’obbligo per i produttori di carburanti diesel e benzina di immettere in consumo una quota di carburanti di origine agricola oggetto di intese di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici, apparivano restrittive della concorrenza. L’Autorità formulava inoltre considerazioni analoghe anche con riferimento alle proposte di modifica di tale normativa allora pendenti e poi approvate, che pure non prevedevano più un formale obbligo di approvvigionamento esclusivo nell’ambito di intese o accordi, e valutava altresì distorsivi della concorrenza e indebitamente discriminatori gli interventi volti ad attribuire titoli di preferenza nei bandi pubblici o nei contratti di fornitura delle P.A. a favore di operatori che sottoscrivono contratti di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici.

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le proposte di legge in esame appaiono riconducibili nell’ambito della normativa comunitaria che promuove l’utilizzazione dei biocarburanti e, più in generale, delle fonti energetiche rinnovabili.

In particolare per lo sviluppo della filiera del biodiesel la direttiva comunitaria n. 30 del 2003 (recepita con il D.Lgs. n. 128/2005) ha previsto che una percentuale prefissata di tutto il carburante (gasolio e benzina) impiegato per i trasporti debba essere progressivamente sostituita con biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente.

Un profilo problematico potrebbe rinvenirsi nelle disposizioni delle pdl in esame che prevedono forme di incentivazione o titoli preferenziali condizionati alla provenienza della materia prima da intese di filiera o contratti quadro. Nella già citata segnalazione AS 368/2006 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalava infatti che disposizioni di questo tipo, contenute nell’art. 2-quater del D.L. 2/2006, apparivano in contrasto con l’art. 81 del Trattato CE, in quanto non strettamente necessarie al perseguimento dei pur condivisibili obiettivi di politica agricola sottostanti la predetta normativa, e quindi non in grado di soddisfare “il test di proporzionalità con le norme antitrust, richiesto dalla Corte di giustizia anche per i provvedimenti volti a tutelare il mondo agricolo”.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

 

Alcune delle pdl (si vedano l’art. 5 della pdl A.C. 337 e gli artt. 16 e 17 della pdl A.C. 1139) prevedono che le regioni e gli enti locali adottino le disposizioni necessarie ad assicurare l’impiego di quote minime di biocarburanti e biocombustibili nei trasporti pubblici e negli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici, ovvero incentivino l’uso di biocombustibili negli edifici privati.

 

 

Coordinamento con la normativa vigente

In vari casi sarebbe opportuno formulare le norme come novelle della disciplina vigente ovvero esplicitare le disposizioni che si intendono abrogate.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Alcune delle pdl prevedono forme di esenzione o agevolazione fiscale, senza individuare le relative coperture finanziarie.