Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Le agroenergie - AC 337 ed abb.
Riferimenti:
AC N. 337/XVI   AC N. 357/XVI
AC N. 983/XVI   AC N. 1139/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 49
Data: 23/09/2008
Descrittori:
BENZINA VERDE   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
PRODOTTI AGRICOLI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Le agroenergie

AC 337 ed abb.

 

 

 

 

 

n. 49

 

 

23 settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: Ag0020.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Il quadro normativo  5

§      Le proposte di legge in esame  14

§      Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)19

§      Procedure di contenzioso (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)23

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra gli AA.CC. nn. 337, 357, 983 e 1139  27

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 22-bis)59

§      D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (art. 3)63

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 423)64

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 2-quater)65

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 380-382-bis e 382-septies)67

§      L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, co. 139 e 140)69

Documenti allegati

§      Doc. XVII n. 7 – documento approvato dalla 9^ Commissione permanente del Senato a conclusione dell’indagine conoscitiva – 29 febbraio 2008  73

§      Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – Bioenergie: quali opportunità per l’agricoltura italiana – marzo 2008 (stralci)79

 

 


Schede di lettura


Il quadro normativo

Il sostegno alla filiera agroenergetica è stato uno dei punti qualificanti degli interventi legislativi in materia agricola nelle ultime legislature.

La partecipazione dell’agricoltura all’approvvigionamento energetico del nostro paese risponde infatti da un lato alla esigenza ormai pressante di ridurre gli oneri finanziari e l’impatto ambientale che gravano sull’Italia per la dipendenza da fonti non rinnovabili di provenienza estera, dall’altro può fornire a quello stesso mondo una fonte di integrazione del reddito in molti casi indispensabile per garantire la continuità delle proprie attività.

L’incentivazione dell’uso di energia di origine agricola si colloca d’altra parte nell’ambito della normativa comunitaria che promuove l’utilizzazione dei biocarburanti e, più in generale, delle fonti energetiche rinnovabili[1].

Gli interventi legislativi in materia possono essere raggruppati in tre principali filoni:

-          definizione di una quota minima di biocarburanti da immettere al consumo nel settore dei trasporti;

-          promozione dell’utilizzo dei prodotti agricoli per la produzione di energia elettrica;

-          incentivi fiscali.

Quote di biocarburanti da immettere al consumo

Il decreto legislativo n. 128/2005[2]ha stabilito che una percentuale prefissata di tutto il carburante (gasolio e benzina) impiegato per i trasporti debba essere progressivamente sostituita con biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente.

I prodotti di sostituzione sono i seguenti:

-       biocarburante, ovvero carburante liquido o gassoso ricavato da biomassa, da intendersi come parte biodegradabile di derivazione agricola o delle connesse industrie, ma anche proveniente dai rifiuti industriali e urbani;

-       altri carburanti rinnovabili, ovvero le fonti energetiche rinnovabili non fossili, che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 387/2003[3] sono le seguenti: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Peraltro gli obiettivi indicativi nazionali, fissati in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE, cui il decreto legislativo n. 128 del 2005 intendeva dare attuazione, erano più elevati di quelli fissati con il medesimo decreto, il che ha dato luogo all’apertura di una serie di procedure d’infrazione contro l’Italia da parte della Commissione europea, che hanno condotto alla revisione della norma.

L’art. 1, comma 367, della legge finanziaria 2007[4], di modifica dell'articolo 3 del D.lgs. n. 128/05, ha così rideterminato gli obiettivi che, si ricorda, vengono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a)   entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;

b)   entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c)   entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

 

Nell’ambito della normativa di cui sopra già il decreto legge n. 2/2006[5] (art. 2-quater) conteneva norme volte a promuovere la produzione ed il consumo di biomasse e biocarburanti di origine agricola imponendo, fra le altre misure, ai petrolieri l’obbligo di commercializzare una quota minima di biocarburanti di origine agricola provenienti da intese di filiera o contratti quadro[6].

Dalla completa riscrittura della menzionata norma (fatta dal comma 368 della legge n. 296/06Finanziaria 2007”) deriva l’obbligo,a decorrere dal 1o gennaio 2007, per i soggetti che immettono in consumo benzina o gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili, di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima dei seguenti biocarburanti: biodiesel, bioetanolo e derivati, ETBE e bioidrogeno. Tale quota è fissata nell’1% per il 2007, ma è elevata al 2% a decorrere dal 2008 (comma 2 dell’art. 2-quater del decreto legge).

La norma affida a decreti interministeriali la definizione di criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell’obbligo, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche ed in base a criteri che in via prioritaria tengano conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o da contratti ad essi equiparati (comma 3 dell’art. 2-quater), nonché la determinazione delle relative sanzioni. Per assolvere all’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, è tuttavia consentito l’acquisto, in tutto o in parte, dell'equivalente quota di immissione o dei relativi diritti da altri soggetti (comma 1 dell’art. 2-quater). Di rilievo è anche il comma 8 dell’articolo 2-quater, che impone agli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, realizzando un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie, riservando una cura particolare per i dati relativi alle materie agricole o da esse derivate.

Le sanzioni pecuniarie per il mancato adempimento dell’obbligo di cui sopra sono state recentemente definite con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2008, n. 100[7], mentre con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, è stato approvato il Regolamento di attuazione[8].

 

La normativa contenuta nell’art. 2-quater del D.L. n. 2/2006 è stata poi ulteriormente modificata dalla legge finanziaria 2008[9]con l’art. 2, comma 139, che ha elevato la quota minima di biocarburanti da immettere al consumo nel 2009, stabilendo che sia del 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso al consumo nell’anno solare precedente, restando pertanto invariata la quota del 2% fissata per il 2008. Ai sensi del successivo comma 140 per gli anni successivi al 2009 la quota minima del 3% potrà essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale, allo scopo di conseguire gli “obiettivi indicativi nazionali” (previsti dalla normativa comunitaria).

 

Da ultimo l’art. 3, comma 8-ter, del D.L. n. 97/2008[10]ha ulteriormentemodificato l’art. 2-quater del D.L. n. 2/2006, aggiungendo alle tipologie di carburanti in precedenza ammesse per l’adempimento degli obblighi di immissione al consumo ivi previsti i “combustibili sintetici”[11], purchè siano esclusivamente ricavati dalle biomasse.

Promozione dell’utilizzo dei prodotti agricoli per la produzione di energia elettrica

Gli interventi volti ad incentivare l’utilizzo di prodotti di origine agricola per la produzione di energia elettrica si collocano nel quadro della normativa sulle fonti energetiche rinnovabili, contenuta nella direttiva 2001/77 CE[12], recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 387/2003[13]

Ai sensi della direttiva e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, infatti, tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili[14] sono ricompresse le biomasse, intese come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui proveniente dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.

In questo quadro, la legge finanziaria 2007[15] ha disposto, all’art. 1, commi 382 e 383, un intervento volto specificamente ad incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola, demandando ad un decreto ministeriale la revisione del principale strumento di promozione delle fonti rinnovabili (i cd. Certificati verdi: v. infra), allo scopo appunto di incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici.

L’intera normativa in materia di incentivi per la utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili è stata poi completamente riscritta con la manovra finanziaria per il 2008. In particolare:

- l’art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 159/2007[16], novellando l’art. 1, comma 382, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e aggiungendovi i commi da 382-bis a 382-septies, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. Tale disciplina riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre2007 ed è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell’ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 km dall’impianto utilizzatore);

- l’art. 2 della legge finanziaria 2008[17], ai commi 143-154, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione relativi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, facendo tuttavia salva la specifica normativa vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento o forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

La nuova disciplina per la promozione della produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale riserva dunque il nuovo sistema di incentivazione, individuato nel rilascio di certificati verdi, ai soli impianti che utilizzano materie prime ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro (come definiti dagli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 102/2005[18]).

L’incentivo è anche riconosciuto per chi utilizzi i prodotti agricoli ottenuti entro un raggio di 70 km., ovvero provenienti da filiere corte.

Qualora l’impianto di produzione utilizzi fonti energetiche miste, l’incentivo è comunque riconosciuto per la quota energetica prodotta a partire dalle fonti sopra menzionate. L’autorizzazione a produrre l’energia elettrica deve essere successiva al 31 dicembre 2007.

Relativamente alle modalità di incentivazione all’uso delle materie prime, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, si prevede il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni; gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW possono invece optare, in alternativa al rilascio di certificati verdi, su richiesta del produttore, per una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante).

Un decreto interministeriale dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli (ma anche di allevamento o forestali) devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.

I certificati verdi costituiscono lo strumento di incentivazionedell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall’art. 11 del il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999[19]. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Come detto tale quota, inizialmente fissata nel 2%, è incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo – ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.387/2003 - della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzionedi elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano l’obbligo, la cui verifica è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.

 

Regime fiscale

Per quanto riguarda il regime fiscale delle produzioni agroenergetiche vengono in considerazione sia il versante delle imposte dirette che quello delle imposte indirette.

 

Per quanto riguarda l’imposizione diretta, già l’art. 1, comma 423 della legge finanziaria 2006[20] aveva ricondotto nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola (ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile)

L’art. 1, comma 369 della legge finanziaria 2007[21], ha novellato il menzionato comma 423 al fine di estendere i benefici in precedenza disposti. Il testo novellato dispone infatti che la produzione e la cessione di energia sia elettrica che calorica, ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali o di origine fotovoltaica, nonché proveniente dall’utilizzo di carburanti vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato, costituiscono attività connesse, nei termini già definiti, se effettuate dagli imprenditori agricoli e si considerano produttive di reddito agrario[22].

 

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, ed in particolare le accise, la legge finanziaria 2007 hamodificato una serie di disposizioni relative all’immissione in consumo e alla tassazione dei biocarburanti .

In particolare, i commi da 371 a 377 dell’articolo 1 hannomodificato il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (recante Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi) relativamente alla tassazione del biodiesel, eliminandola previgente esenzione dall’accisa per il biodiesel e sostituendola con un’accisa agevolata da applicare, per l’anno 2007, con aliquota pari al 20% della corrispondente accisa applicata sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al medesimo testo unico, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate.

L’accisa agevolata si applica sul biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione.

La concessione di un’aliquota d’accisa agevolata sul biodiesel va sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione europea[23] .

Si ricorda che la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, inserisce tra i prodotti energetici, il biodiesel qualora destinato ad essere utilizzato come combustibile o carburante (art. 2). L’articolo 16 della direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di applicare sotto controllo fiscale esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:

-        i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,

-        i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,

-        i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,

-        i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1° che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4. Inoltre le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti.

 

La modifica suddetta viene inquadrata nell’ambito di un nuovo programma pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010.

Viene stabilito, inoltre, che entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, è rideterminata la misura dell’agevolazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali), da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma. Si prevede, inoltre, che a seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione, il contingente agevolato è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 6.4 è subordinata all’autorizzazione stessa.

Inoltre, la medesima legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 380-381) ha concesso la esenzione dall’accisa per l’olio vegetale puro utilizzato a fini energetici nel settore agricolo entro l’importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007. La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’impiego dell’olio vegetale sia destinato ad autoconsumo da parte dell’impresa agricola singola o associata. Per la definizione di olio vegetale puro, occorre far riferimento all’allegato 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128[24].

 

Successivamente l’art. 26, commi da 4-ter a 4-sexies, del D.L. n. 159/2007[25], ha ancora modificato la normativa in materia di agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel, novellando ulteriormente (al comma 4-ter) l’art. 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995, che rimane la norma di riferimento in materia, e dettando ai commi da 4–quater a 4-sexies ulteriori disposizioni sull’utilizzazione del contingente di biodiesel agevolato ai sensi del predetto articolo 22-bis, nonché sull’esenzione dal regime di deposito fiscale per gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali e li impiegano per autoconsumo come carburante per il parco macchine aziendale.


Le proposte di legge in esame

Le proposte di legge in esame intendono tutte promuovere lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche, anche se i rispettivi ambiti di intervento sono diversi.

In particolare, infatti, la pdl. A.C. 357 (Delfino e Ruvolo) e la pdl A.C. 983 (Dozzo) sono essenzialmente dirette a definire uno specifico quadro normativo per le organizzazioni di produttori agroenergetici e per la pianificazione territoriale delle colture agroenergetiche; la pdl. A.C. 337 (Bellotti), oltre ad incentivare l’utilizzo dei carburanti derivati da biomasse agricole (defiscalizzazione, obbligo di immettere al consumo una quota minima di biocarburanti), individua nelle diverse forme di accordo tra i segmenti della filiera agroenergetica (intese di filiera, contatti quadro), nonché tra questi e le pubbliche amministrazioni (contratti di programma e accordi di programma), lo strumento per rilanciare il settore e realizzare una efficace politica di utilizzo di biocarburanti e biocombustibili.

La pdl. A.C. 1139 (Servodio ed altri) somma i diversi temi, riproponendo il testo unificato delle proposte esaminate dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso della XV legislatura, il cui iter si è interrotto prima che il testo stesso, predisposto dal relatore, venisse trasmesso dal Comitato ristretto alla Commissione plenaria.

Le finalità delle proposte di legge attribuiscono grande rilievo alle esigenze di tutela ambientale, e sono dirette anche a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale, realizzando una diminuita emissione di gas serra in conseguenza di un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, segnatamente di biocarburanti.

Le proposte recano poi le definizioni di biomassa e biocarburante di origini agricole, nonché quelle di prodotti, imprese e attività agroenergetiche. Secondo la pdl A.C. 1339 (Servodio) è considerata energia di origine agricola, oltre a quella prodotta con l’utilizzo di biomasse di origine agricola (inclusi i prodotti derivanti dalla silvicoltura e allevamento), anche l’energia eolica, idroelettrica e solare, e da fotovoltaico (sia termico che elettrico), se prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli; la pdl A.C. 983 (Dozzo) applica l’estensione alla sola energia eolica o solare.

Strumenti di pianificazione sono previsti nell’art. 5 della pdl Delfino e della pdl Dozzo, e nell’art. 3 della pdl Servodio, che attribuiscono al Ministro delle politiche agricole il compito di definire un “Piano agroenergetico nazionale”, d’intesa con la conferenza Stato-regioni e (secondo le proposte Dozzo e Servodio) sentite le organizzazioni che siedono al Tavolo agroalimentare.

La organizzazione della produzione è affidata, analogamente a quanto ormai in genere stabilito dalle norme comunitarie per altri prodotti, alle organizzazioni di produttori agroenergetici, che hanno il compito di adeguarla alle richieste del mercato, riducendone tendenzialmente i costi e stabilizzando i prezzi (art. 4 della pdl Delfino e art. 7 della pdl Servodio; si veda anche l’art. 3 della pdl Bellotti, che prevede la costituzione di consorzi o “altre forme associative” ). Alle OP, che per realizzare una concentrazione dal lato dell’offerta possono direttamente commercializzare la produzione degli associati, è concesso anche di trasformare il prodotto in energia che può essere ceduta anche per l’immissione nella rete di distribuzione elettrica. Le OP sono riconosciute in base alle disposizioni generali attualmente in vigore, e possono costituire con i contributi degli associati dei fondi di esercizio.

Qualora la organizzazione della produzione si caratterizzi per una diffusione in ambito locale dell’attività agroenergetica tale da connotare la stessa identità territoriale, si può procedere – da parte delle regioni - alla individuazione di un distretto agroenergetico “locale”, che diviene distretto “diffuso” se si sia in presenza di un sistema territoriale caratterizzato da una interdipendenza produttiva fra le imprese agricole ad indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni (art. 4 della proposta Servodio).

L’integrazione di filiera, individuata quale elemento propulsivo e fattore in grado di agevolare lo sviluppo del comparto agroenergetico, è ampiamente disciplinata nelle proposte. In particolare l’art. 2 della pdl Bellotti e l’art. 5 della pdl Servodio, dal contenuto assai simile, recano disposizioni sulla stipula delle intese di filiera e dei contratti quadro, e prevedono anche l’intervento di soggetti pubblici (con i contratti di programma ed ancor più con gli accordi di programma, questi ultimi regolati con l’art. 5 della proposta Bellotti e l’art.15 della proposta Servodio). Con la pdl Dozzo (art.3, co.3) viene assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di disciplinare i contratti di programma.

I soggetti abilitati alla stipula sono (art.2 della pdl Bellotti e art. 5 della pdl Servodio) le imprese del settore dell’agricoltura, quelle dedite alla produzione e commercializzazione dei biocarburanti, le imprese di produzione di energia elettrica, nonché tutti i soggetti sia pubblici che privati, singoli o associati, che vi abbiano interesse; per dare maggiore efficacia alle azioni conseguenti alle varie forme contrattuali o accordi, gli operatori debbono costituirsi in consorzio o dar vita ad altra forma associativa.

Le intese di filiera sono disciplinate dall’articolo 9 del D.Lgs 102/2005[26]: la norma prevede che le intese vengano stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare[27], tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. La norma ammette, inoltre, la stipula delle intese anche da parte delle Organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Le finalità definite dal legislatore, ovvero favorire l’integrazione tra i diversi segmenti afferenti un medesimo prodotto allo scopo di valorizzarlo tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori, ne fanno lo strumento generale di regolazione dei mercati su base volontaria, deputato a realizzare una concentrazione del prodotto, il sostegno della qualità della produzione con il perfezionamento del sistema di tracciabilità ed etichettatura, la gestione delle crisi di mercato del settore. Le intese tuttavia non debbono comportare restrizioni della concorrenza; l’unica eccezione ammessa è per quelle intese risultanti da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

Per la sottoscrizione delle intese sono stati costituiti i tavoli di filiera[28], ai quali partecipano i soggetti designati e ritenuti rappresentativi dei diversi segmenti – produttori, trasformatori, commercianti e distributori.

La procedura per l’adozione delle intese di filiera prevede la comunicazione, entro quindici giorni dalla loro sottoscrizione, al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini della verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Per le intese risultanti da una programmazione previsionale e coordinata della produzione o da un programma di miglioramento della qualità si prevede l’approvazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro di cui agli artt. 10-13 del D.lgs. 102/2005, sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche. Il contratto, che può essere stipulato entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, regola i rapporti tra settore distributivo e offerta agricola nel processo di commercializzazione dei prodotti alimentari, nel tentativo di rafforzare il ruolo contrattuale degli agricoltori a fronte di quello assolutamente dominante della grande distribuzione organizzata (gdo)[29].

La stipula di un contratto-quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto agricolo tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti (c.d. erga omnes; i beneficiari non aderenti sono però chiamati, a fronte dei vantaggi derivanti dall’applicazione nei loro confronti delle clausole contenute del contratto, a versare i contributi associativi alle organizzazioni firmatarie).

Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa di filiera, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singoli settori produttivi, modalità di stipula dei contratti-quadro che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti produttivi.

 

Il Contratto di Programma è un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali, agricoli, agroalimentari e ittici per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata, i contratti di programma, estesi al settore agricolo dall’art.10 del D.lgs. n. 173/98, sono rivolti in genere, attraverso la negoziazione tra imprese e amministrazione pubblica, al finanziamento di grandi investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di occupazione, capacità produttiva, riduzione del divario tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del territorio (L. n. 662/96. art.2 co.203, lett.e)[30].

 

L’Accordo di programma è l’atto mediante il quale, su iniziativa dell’amministrazione centrale, diversi soggetti pubblici (regioni, province comuni, amministrazioni statali), ma anche privati (la cui partecipazione tuttavia non è esplicitamente prevista) si pongono in connessione per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture (L. n. 662/96. art.2 co.203, lett.c).

Tale accordo rappresenta in realtà il programma esecutivo di una intesa di più ampia portata, l’Intesa istituzionale di programma, con la quale l’amministrazione centrale e le amministrazioni regionali (o province autonome) si impegnano a collaborare per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati, sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti.

Le Intese, istituite con legge n. 662/96, rappresentano uno strumento di programmazione degli investimenti pubblici che mira a coordinare le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati, e costituiscono il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nelle regioni o province autonome.

L’intesa istituzionale di programma prevede, per ciascun settore d’intervento, la stipula di un Accordo di Programma Quadro, rimandando a quest’ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti; tale Accordo si configura, pertanto, come lo strumento di attuazione dell’intesa istituzionale di programma.

 

Le proposte delineano anche strumenti diretti a promuovere una sostituzione dei carburanti da fonti non rinnovabili con i biocarburanti, intervenendo innanzitutto sulla normativa che impone a carico dei produttori di carburanti (diesel o benzina) l’obbligo di immettere al consumo una quota di carburanti di origine agricola oggetto di intesa o di accordo (proposte Bellotti art. 4, Servodio artt. 8 e 13); in caso di violazione di tale obbligo deve essere irrogata una sanzione destinata ad alimentare un Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola, la cui istituzione è demandata al ministro delle politiche agricole, con il concerto dei dicasteri dell’economia e dello sviluppo economica.

La proposta Servodio prevede inoltre la istituzione di un sistema di certificazione attestante che l’intero ciclo di produzione del biocarburante, destinato all’assolvimento dell’obbligo di immissione al consumo di carburante agricolo, sia virtuoso, ovvero che il bilancio energetico e di impatto ambientale del processo produttivo risponda alle finalità stabilite all’art. 1 della proposta ed all’art.1 della dir. 2003/30/CE.

Ancora allo scopo di indirizzare il mercato verso i biocarburanti, alle regioni e province autonome (proposta Servodio, artt.16 e 17) è demandato il compito di adottare le disposizioni necessarie a convertite al biodiesel, per una quota di almeno il 30% delle fonti utilizzate, il trasporto pubblico ed il riscaldamento degli edifici pubblici; gli enti locali potranno altresì incentivarne l’uso negli edifici privati ricorrendo all’abbattimento parziale dell’ICI.

Il consumo di biodiesel viene infine agevolato elevando la sua presenza in miscelazione con il diesel dal 5% al 10%, e consentendo l’immissione al consumo di tale composto anche presso gli utenti in rete (Bellotti, art.7 co.1 e 2) senza alcun obbligo di una speciale omologazione dei mezzi.

Ancora la proposta Servodio (artt.9, 14 e 18) delinea ulteriori forme di incentivazione dello sviluppo della filiera agroenergetica: la prima impone al gestore della rete di trasmissione elettrica di immettere prioritariamente, entro una determinata quota, l’energia derivata da biomasse oggetto delle intese o contratti quadro o di programma, peraltro secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.lgs.79/99 che pone al primo posto l’energia da fonti rinnovabili ed al secondo quella derivante da sistemi di cogenerazione; la seconda prevede la nascita di uno specifico certificato verde riservato alle imprese agricole, i “certificati verdi plus”; infine alle cooperative agricole attive nel ciclo produttivo delle biomasse, compresa la trasformazione delle stesse in energia, è riconosciuto un accesso prioritario al Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra.

A titolo di incentivo è anche disposto che lo Stato si faccia garante presso il sistema creditizio, in via sussidiaria, degli investimenti rivolti allo sviluppo della filiera dei biocarburanti (oggetto di intese di filiera, contratti quadro, contratti di programma o accordi di programma) per un importo pari all’intero “montante” (proposta Bellotti art. 7 co. 3-7) con accensione di un vincolo ipotecario sui beni oggetto della garanzia. Le modalità di erogazione e rimborso dei finanziamenti devono essere fissate dal CIPE.

I benefici fiscali (artt.10, 11 e 12 della proposta Servodio) si sostanziano nella totale esenzione dall’accisa di tutta l’energia di origine agricola prodotta dalle imprese agricole per autoconsumo (così anche la pdl Dozzo, art. 4), nell’innalzamento del contingente di biodiesel esente da accisa, nella concessione di un credito d’imposta alle imprese agricole costrette a nuovi investimenti per aumentare la produzione di biomassa destinata ad essere convertita in biocarburante.

Norme interpretative contenute in tutte le proposte intervengono sulle disposizioni che riconducono nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola (art. 2135, terzo comma, del codice civile). L’art. 19 della proposta Servodio, sempre con norma interpretativa, definisce impianti di microgenerazione anche gli impianti maggiori purché localizzati all’interno dei “distretti agroenergetici” o attivati dalle OP agroenergetiche.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Valutazione dello stato di salute della PAC

Il 20 maggio 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative (COM(2008)306) recanti una serie di misure volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della cosiddetta “valutazione dello stato di salute della PAC”[31].

Tra le proposte della Commissione, contenute in tale pacchetto, si segnalano in particolare per gli aspetti qui rilevanti:

·       l’abolizione del premio alle colture energetiche;

·       per quanto riguarda invece il ruolo della PAC rispetto ai problemi posti dal cambiamento climatico[32], nella proposta di regolamento relativa al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, la Commissione europea prefigura una serie di misure che gli Stati membri devono prevedere nei loro programmi di sviluppo rurale a partire dal 1° gennaio 2010, in funzione delle priorità relative al cambiamento climatico, alle energie rinnovabili, alla gestione delle acque e alla biodiversità.

La Commissione auspica che un accordo politico sulle proposte possa essere raggiunto entro il 2008.

Le proposte verranno esaminate, nell’ambito della procedura di consultazione, dal Parlamento europeo in seduta plenaria il 29 novembre 2008 (la Commissione agricoltura del Parlamento europeo dovrebbe esaminare le proposte il 7 ottobre 2008). Il Consiglio agricoltura ha inizato un primo esame delle proposte il 15 luglio 2008, in vista di un accordo politico da raggiungere nel mese di novembre 2008.

Fonti rinnovabili

Dando seguito a quanto annunciato nel piano d'azione per una politica energetica europea, approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazioneDue volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa” (COM(2008)30) che illustra un pacchetto di proposte legislative nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici.

In particolare, tale pacchetto contiene una proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)19), che fa riferimento anche all'utilizzo dei biocarburanti.

La proposta infatti intende fissare, in misura diversa per ciascuno degli Stati membri, obiettivi giuridicamente vincolanti tali da incrementare la quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale dell’UE, attualmente pari all’8,5%, fino al 20% entro il 2020.

Le energie rinnovabili interessano tre settori: trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento. Il metodo di calcolo applicato riflette i punti di partenza e gli sforzi fatti dai paesi UE che hanno aumentato la quota di energie rinnovabili, tra il 2001 e il 2005, rispetto all'obiettivo non vincolante del 5,75%, entro il 2010, fissato dall'attuale direttiva sui biocarburanti[33]. Tale metodo è, inoltre, ponderato da un indice PIL-abitante per tener conto della diversa prosperità economica e della popolazione di ogni paese UE. In ogni caso lo sforzo di incremento richiesto ad ogni singolo paese non può superare il 50%.

Per l’Italia tale incremento finale, entro il 2010, non potrà essere inferiore al 17%. La proposta lascia a ciascuno Stato membro il compito di elaborare piani d’azione nazionali che preciseranno modalità, tempi e settori d’intervento, attraverso i quali intende conseguire i propri obiettivi[34].

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’obiettivo minimo del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020 è vincolante nella stessa misura per tutti gli Stati membri.

Il Consiglio energia ha esaminato la proposta il  28 febbraio  2008 e il 5 e 6 giugno 2008. Il Parlamento europeo potrebbe esaminare la proposta, che segue la procedura di codecisione, nella seduta dell’8 ottobre  2008[35]. Un accordo politico del Consiglio è atteso per l’8 dicembre 2008.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, nelle sue conclusioni, ha sottolineato la necessità di flessibilità nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, in linea con il piano d'azione adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2007, e rileva l'importanza di regimi nazionali di sostegno efficaci per le energie rinnovabili e di un meccanismo di flessibilità fondato sulle garanzie di origine, come proposto dalla Commissione.

Aiuti di Stato per la tutela ambientale

Nel contesto del pacchetto clima-energia del 23 gennaio 2008, sopra citato, la Commissione ha presentato la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale[36] che prospetta, tra l’altro, la compatibilità con il mercato comune e la non assoggettabilità all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, TCE degli aiuti a favore delle energie rinnovabili.

Gli aiuti di questo tipo sono intesi, secondo la Commissione, a creare incentivi individuali che permettano di aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto alla produzione complessiva di energia. La Commissione, infatti, rileva che il costo elevato della produzione di alcuni tipi di energia rinnovabile non permette alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato e costituisce un ostacolo che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato. Tuttavia la Commissione sottolinea che grazie ai progressi tecnologici nell'ambito delle energie rinnovabili, negli ultimi anni la differenza di costo ha evidenziato una tendenza al ribasso, con conseguente riduzione della necessità di aiuti. Gli aiuti di Stato possono perciò rappresentare uno strumento adeguato unicamente per quegli impieghi delle fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da vantaggi per l'ambiente e da sostenibilità evidenti.

Ulteriori proposte relative ai trasporti

La Commissione ha presentato, il 10 ottobre 2007, una proposta di regolamento relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2007)593), intesa ad estendere la legislazione sull’omologazione dei veicoli fino a comprendere i veicoli alimentati a idrogeno, attraverso disposizioni armonizzate sulla fabbricazione che comprendano anche norme comuni al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, un elevato grado di tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente.

La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo,nell’ambito della procedura di codecisione,  il 3 settembre 2008.

Il 31 gennaio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente la qualità dei carburanti e recante modifica alla direttiva 98/70/CE (COM(2007)18).

La proposta mira a modificare, aggiornandola, la direttiva 98/70/CE sulla qualità di benzina e gasolio, con l'obiettivo di rendere i carburanti più puliti e incoraggiare lo sviluppodi carburanti a bassa emissione di CO2 e di altri gas a effetto serra, con ridotta presenza percentuale di zolfo nonché dei biocarburanti di seconda generazione.

La proposta prevede, dal 1 gennaio 2009, limiti vincolanti in relazione al tenore di zolfo (limite massimo di 10 ppm[37] contro 50 ppm attuali) e alla percentuale di idrocarburi aromatici policiclici (HAP) (riduzione del 30% rispetto ai valori attuali).

I produttori di carburante dovranno, inoltre, ridurre al 10% tra il 2011 ed il 2020 (1% per unità di energia per ogni anno dal 2011 rispetto al livello del 2010) le emissioni di gas a effetto serra, generate dai carburante nel ciclo di vita (raffinazione, trasporto e impiego). L'obiettivo è finalizzato ad un risparmio nell’emissioni di CO2 pari a 500 milioni di t nel 2020.

Viene previsto inoltre che, per aumentare la quota di biocarburanti componenti la benzina, potrà essere autorizzata una specifica miscela con maggiori additivi ossigenati, che potrà arrivare al 10% di etanolo. Le miscele saranno identificate e tenderanno ad evitare l'uso di carburanti non compatibili con i motori.

Il Consiglio ha esaminato la proposta il 30 ottobre 2007. La proposta, che segue la procedura di codecisione, potrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nella seduta del’8 ottobre 2008.

Consultazione sull’uso energetico delle biomasse

Il 16 luglio 2008 la Commissione ha lanciato una consultazione on line per definire i requisiti di un sistema di garanzia della sostenibilità ambientale per l’uso energetico delle biomasse[38]. I risultati della consultazione, che terminerà il 30 settembre 2008, saranno utilizzati dalla Commissione nell’elaborazione di eventuali proposte.

Intenzione della Commissione è l’acquisizione delle osservazioni delle parti interessate in relazione a quali principi chiave, indicatori e criteri occorra sviluppare a livello europeo per assicurare che la biomassa utilizzata a fini energetici – elettricità e riscaldamento - provenga effettivamente da fonti sostenibili; in linea con la citata proposta di direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da risorse rinnovabili (COM(2008)19), che prospetta, tra l’altro, l’obbligo per la Commissione di esaminare, entro il 2010, i requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici dei prodotti della biomassa, diversi dai bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo conto della necessità di gestire le risorse della biomassa in maniera sostenibile.

Per meglio articolare le osservazioni sollecitate con la consultazione in questione, la Commissione propone un questionario suddiviso in cinque sezioni differenti: questioni generali sull’appropriatezza e campo di applicazione di un sistema di sostenibilità per la biomassa; considerazioni sulla metodologia per i gas serra; considerazioni sull’efficienza degli usi finali; altri possibili criteri di sostenibilità: i criteri per la gestione delle foreste; verifiche.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

In relazione al recepimento e all’applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, due procedure di infrazione.

Il 21 marzo 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[39]conla quale sicontesta il mancato rispetto degli obblighi inerenti al riconoscimento delle garanzie di origine debitamente rilasciate da altri Stati membri dell’UE, con particolare riferimento alle importazioni effettuate nel 2004 e 2005.

In particolare, la Commissione rileva come l’articolo 11, comma 10, del D. lgs. n.387, del 29 dicembre 2003, notificato dall’Italia quale misura di recepimento della succitata direttiva 2001/77/CE, stabilisca correttamente che la garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell’UE, a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

Ad avviso della Commissione, quanto disposto in una nota “Informativa sull’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99[40] relativamente alle importazioni di elettricità prodotta da fonti rinnovabili”, fornita dal Ministero dello Sviluppo economico in relazione all’articolo 11, comma 10, del D.lgs 387/03, implicherebbe in pratica, che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri per le importazioni effettuate nel 2004 e nel 2005 non possano essere riconosciute.

Secondo la Commissione, tale disposizione normativa confliggerebbe con gli obblighi stabiliti all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2001/77/CE e costituirebbe un rifiuto ingiustificato di riconoscere le garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri poiché tale mancato riconoscimento della garanzia di origine non risulterebbe fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Più recentemente, nel 2008, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[41] per la non corretta trasposizione della direttiva 2001/77/CE citata.

 

 


Testo a fronte

tra gli AA.CC. nn. 337, 357, 983 e 1139

 


AC 337
Bellotti

AC 357
Delfino, Ruvolo

AC 983
Dozzo

AC 1139
Servodio ed altri

 

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Nell'ambito delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, la presente legge reca norme volte a garantire:

a) forme e strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

b) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;

c) lo sviluppo e l'incremento del recupero di biomasse nonché della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile, in particolare di biocarburanti di origine agricola nel rispetto delle politiche agricole sostenibili.

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura ai fini dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni

 Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997, ratificato con la citata legge n. 120 del 2002.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia, di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e del comparto agroforestale nell'approvvigionamento energetico del Paese, allo scopo di ridurre gli oneri e l'impatto ambientale derivanti dalla dipendenza da fonti non rinnovabili e di promuovere nel contempo lo sviluppo delle imprese agricole in una dimensione multifunzionale, anche ai fini:

a) dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120;

b) dell'applicazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

 

 

 

 

 

 

 

segue art. 1 co. 1

c) del recepimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea orientata all'incentivazione dell'uso delle energie del

rinnovabili da biomassa;

d) della definizione degli indirizzi programmatici e attuativi della politica agricola comune (PAC) in materia di misure volte a incentivare anche le produzioni agroenergetiche;

e) della riduzione delle emissioni annue di gas climalterante e dell'aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

 

Art. 2.

(Definizione di prodotti agroenergetici).

1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per produrre energia.

 

 

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura;

b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola.

Segue art. 2

2. In conformità alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, si applicano, ai fini della presente legge, le seguenti definizioni:

a) per «biocarburante» si intende un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

b) per «biomassa» si intende la parte biodegradabile, comprendente sostanze vegetali e animali, dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle attività connesse

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;

b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.

 

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui, comprendente sostanze vegetali e animali, provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzata per produrre energia;

b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;

 

 

 

Segue art. 2 co. 1

c) impresa agroenergetica: impresa agricola che produce, manipola, conserva, trasforma, commercializza o valorizza biomasse di origine agricola per la produzione di energia o la trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5;

d) filiera agroenergetica: insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti ai fini della trasformazione di biomasse di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di biocarburanti di origine agricola.

 

 

 

[Art.1, co. 2: Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia, di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.]

 

Segue art.2

2. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola, nonché l'energia di origine eolica, idroelettrica e solare, da fotovoltaico termico o elettrico, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali, a prevalente destinazione agricola.

 

Art. 3.

(Definizione di attività agroenergetica).

1. Ai fini della presente legge, per attività agroenergetica si intende l'attività avente ad oggetto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione o la valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o dalle attività connesse.

2. Sono altresì definite attività agroenergetiche le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta attraverso l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agroenergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

 

 

 

 

Art. 4.

(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come obiettivo primario la commercializzazione o la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione segue art. 4 co. 1

di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, tenuto conto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

f) realizzare iniziative relative alla logistica;

g) adottare nuove tecnologie;

h) incrementare l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di uffici commerciali.

 

Art. 7.

(Organizzazioni di produttori

agroenergetici).

1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione segue art. 7 co. 1

di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

f) realizzare iniziative relative alla logistica;

g) adottare tecnologie innovative;

h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

 

Segue art. 4

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibilità di ulteriori finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria.

3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

Segue art.7

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

Art. 5.

(Piano agroenergetico nazionale).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali predispone con proprio decreto, emanato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale recante:

a) la pianificazione delle coltivazioni e delle superfici necessarie per assicurare la produzione sul territorio nazionale dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

b) la pianificazione, nel rispetto dello sviluppo ambientale, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati.

Art. 5.

(Piano agroenergetico nazionale).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;

c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

 

Art. 3.

(Piano agroenergetico nazionale).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;

c) i contenuti e le modalità di attuazione dei contratti e dei progetti di cui all'articolo 5;

d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;

e) le operazioni finalizzate allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.

 

 

 

Art. 4.

(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.

2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da un'interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.

3. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate o con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono all'individuazione della localizzazione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di assicurare significativi contingenti energetici al territorio, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

Art. 2.

1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite il coinvolgimento delle proprie associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

Art. 3.

(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Art. 5.

(Intese di filiera, contratti quadro e

contratti di programma agroenergetici).

1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite le relative associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Segue art.2

2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.

3. Oltre agli operatori indicati al comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro e i contratti di programma agroenergetici le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.

 

 

Segue art.3

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.

3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segue art.5

2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.

3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro e i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.

Segue art.2

4. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio, o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

 

 

Segue art.5

7. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Segue art.2

5. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.

6. I progetti di cui al comma 5 devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

7. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Segue art.5

4. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.

5. I progetti di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

6. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue art.2

8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;

c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5;

d) per l'attribuzione delle quote di riduzione e dei finanziamenti di cui agli articoli 6 e 7.

 

Segue art.3

4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge

Segue art.5

8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) per l'accesso al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 13;

c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 16.

Segue art.2

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) agroenergetica».

10. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Art. 3.

1. Per la formazione delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, stipulati ai  sensi dell’articolo 2, è prevista la costituzio-ne di un consorzio o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.

2. Le regole statutarie delle forme aggregative previste dal comma 1 devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e termici e per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.

3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori del consorzio di cui al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dal relativo soggetto gestore.

4. Le forme aggregative costituite secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.

 

 

 

Art. 6.

(Consorzi e società consortili).

1. Per la stipula delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, ai sensi dello articolo 5, è prevista la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.

2. Gli statuti dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui al presente articolo devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e termici nonché per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.

3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori dei consorzi, delle società consortili e delle altre forme associative di cui al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dal relativo gestore.

4. I consorzi, le società consortili e le altre forme associative secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.

Segue art. 3

5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio di cui al presente articolo nell'ambito delle attività del consorzio medesimo non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, ferma restando, comunque, la riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.

 

 

Segue art. 6

5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio, a una società consortile o ad altra forma associativa di cui al presente articolo nell'ambito delle loro attività non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.

 

 

Art. 8.

(Obblighi di immissione al consumo

di biocarburanti).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere in consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto

quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell’articolo 5

Segue art.4

2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.

 

 

Segue art.8

della presente legge, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. Isuddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.

2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti di origine agricola previsti dalla normativa vigente, i biocarburanti medesimi devono essere muniti di un apposito certificato attestante che il bilancio energetico e di impatto ambientale relativo all'intero ciclo di produzione e distribuzione degli stessi è idoneo a garantire, a seguito dell'immissione in consumo, il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, nonché dall'articolo 1 della presente legge. Le modalità di rilascio del certificato sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segue art. 4

3. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

 

 

Segue art.8

4. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

Segue art. 4

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 5.

 

 

Art. 13.

(Fondo per la promozione delle energie

rinnovabili di origine agricola).

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 4, sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 2.

Segue art. 4

5. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.

 

 

 

Segue art. 13

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.

 

 

 

Art. 9.

(Precedenza nell'immissione in rete

dell'energia elettrica prodotta da biomasse).

1. Il gestore della rete di trasmissione elettrica assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 14.

(Certificato verde plus).

1. L'impresa agricola agroenergetica che produce biomassa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), per la trasformazione a fini energetici, gode di uno specifico incentivo denominato «certificato verde plus».

2. Il certificato verde plus è un incentivo erogato a favore dell'energia elettrica generata da biomassa prodotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del  29  settembre  2003,  e

 

 

 

segue art.14 co.2

successive modificazioni. Il certificato verde plus è un sistema di incentivo misto caratterizzato da una componente determinata con un sistema a quota e da una componente determinata sulla biomassa agricola.

3. Il valore del certificato verde plus è trasferito tutto o in parte alla componente agricola, a seconda della sua prevalenza nella filiera di trasformazione. L'incentivo si applica alla quantità di biomassa prodotta ed è finalizzato al riconoscimento dei vantaggi ambientali garantiti dalle biomasse in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e dalla corretta gestione della pratica agricola.

4. Il contributo addizionale è erogato nell'ambito degli interventi di cui alla PAC, nel rispetto dei requisiti di condizionalità, delle norme che regolano gli aiuti di Stato, delle norme sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla disciplina dei certificati verdi plus, compatibilmente con le disposizioni sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stipulano accordi di programma con gli attori economici per la promozione della produzione e dell'utilizzo di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, e per la ricerca e lo sviluppo di specie e di varietà vegetali in grado di ottimizzare le produzioni nel rispetto dell'ambiente

con un bilancio energetico e ambientale positivo, nonché gli studi sulle biomasse ed i biocarburanti che ritengono necessari fini dell'attuazione della presente legge.

2. Nell'ambito degli accordi di programma

di cui comma 1 è possibile stabilire apposite agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, e lo stanziamento di fondi, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge.

 

 

Art. 15.

(Accordi di programma).

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.

Segue art.5

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti di origine agricola nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei carburanti utilizzati.

4. Nell'ambito della disciplina adottata ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano incentivi per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale in misura pari ad almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente.

 

 

 


 

Art. 4.

(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

Art. 10.

(Esenzione da accisa delle agroenergie reimpiegate nei processi produttivi agricoli).

1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

Art. 6

1. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «250.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 tonnellate».

2. La disposizione sull'accisa prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere riconosciuta, per un quantitativo pari al 50 per cento del contingente di cui al medesimo comma 1, a condizione che il biocarburante sia stato prodotto nel contesto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

 

 

 

Art. 11.

(Contingente di biodiesel esente da accisa).

1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «250.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1, come modificato dal presente comma, la riduzione dell'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Segue art. 6

3. Il gestore della rete di trasmissione elettrica assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

Art. 12.

(Credito d'imposta per gli investimenti

nel settore delle agroenergie).

1. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2008, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono segue

determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.

 

 

 

Art. 16.

(Trasporti pubblici ed edifici pubblici).

1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.

 

 

 

Art. 17.

(Consumi privati).

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 16, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino a un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.

 

 

 

Art. 18.

(Priorità nella realizzazione di

interventi agroenergetici).

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione delle biomasse di origine agricola, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 19.

(Impianti di microgenerazione).

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dell'articolo 1, commi 85-bis e 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. È consentito introdurre sul mercato, sia presso utenze esterne alla rete che in rete, le miscele di combustibile diesel-biodiesel con composizione di biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al suddetto 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso fruitori esterni alla rete e usate esclusivamente su mezzi omologati per il consumo delle medesime miscele.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

3. I fondi per lo sviluppo della filiera delle biomasse e dei biocarburanti di origine segue art.7 co.3

agricola previsti all'interno di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, oppure nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3, sono finanziati attraverso l'assunzione, da parte dello Stato, di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto.

4. Il CIPE fissa i criteri e le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti pubblici agevolati per gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera delle biomasse agricole e dei biocarburanti, previsti nell'ambito di un progetto approvato con le modalità stabilite dall'articolo 2 o approvato nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3.

5. Nel caso di assunzione da parte dello Stato di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell’investi- mento previsto, l'amministrazione concedente assume una ipoteca su tutti i beni oggetto della garanzia prestata e mantiene la garanzia sussidiaria e il vincolo ipotecario per l'intera durata del rimborso.

6. Per l'intera durata dell'investimento è previsto esclusivamente il pagamento degli interessi maturati, a un tasso base non superiore all'Euribor in corso al momento dell'assunzione della garanzia, senza addebito di ulteriori costi o spese, maggiorato dello 0,5 per cento.

7. Non sono previsti rimborsi del credito bancario garantito dallo Stato

 

 

 

Segue art. 7

8. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 4, comma 5, è utilizzato per segue art. 7 co. 8

garantire agli agricoltori partecipanti alle intese di filiera, ai contratti quadro o ai contratti di programma agroenergetici di cui all'articolo 2 o alle società o consorzi di cui all'articolo 3 i fondi per l'acquisizione di quote o di azioni delle imprese produttrici di biocombustibili o di miscele. Le modalità per l'accesso al citato Fondo sono stabilite con il decreto di cui al citato articolo 4, comma 5.

 

 

 

 

 

Art. 8.

1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola».

 

[art. 3, co. 2.. Sono altresì definite attività agroenergetiche le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta attraverso l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agroenergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.]

 

[Art. 3, co. 1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. ]

 

Art. 20.

(Interpretazione autentica in materia

di fiscalità delle agroenergie).

1. Il riferimento alle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, contenuto nell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che in tali attività rientrano le attività ricomprese nella produzione e nella vendita di qualsiasi tipo di energia da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative agricole, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli associati.

 

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. La legge finanziaria annuale individua, su base triennale, le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.

 

 

 

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 



[1]     Oltre alle direttive volte specificamente a promuovere l’uso dei biocarburanti, nell’ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) sono state previste anche misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento n.1782 del 2003 (articoli 55-56 e 88) ha escluso dall’obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e previsto, nel caso di colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro. Le proposte della Commissione europea in ordine alla revisione (cd. health check) della PAC prevedono tuttavia la soppressione di tale aiuto.

[2]    D.Lgs 30 maggio 2005, n. 128, Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

[3]    D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[4]     Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[5]     D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

[6]  Merita ricordare che nella segnalazione AS368 del 3 novembre 2006 (consultabile sul sito internet www.agcm.it) l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato affermava che le previsioni contenute nella normativa allora vigente (testo originario dell’articolo 2-quater del DL n. 2 del 2006, convertito dalla legge n.81 del 2006), ove si prevedeva l’obbligo per i produttori di carburanti diesel e benzina di immettere in consumo una quota di carburanti di origine agricola oggetto di intese di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici, apparivano restrittive della concorrenza. L’Autorità formulava inoltre considerazioni analoghe anche con riferimento alle proposte di modifica di tale normativa allora pendenti e poi approvate (v. infra nel testo), che pure non prevedevano più un formale obbligo di approvvigionamento esclusivo nell’ambito di intese o accordi, e valutava altresì distorsivi della concorrenza e indebitamente discriminatori gli interventi volti ad attribuire titoli di preferenza nei bandi pubblici o nei contratti di fornitura delle P.A. a favore di operatori che sottoscrivono contratti di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici. L’Autorità considerava altresì le disposizioni sopra indicate in contrasto con l’art. 81 del Trattato CE, in quanto non strettamente necessarie al perseguimento dei pur condivisibili obiettivi di politica agricola sottostanti la predetta normativa, e quindi non in grado di soddisfare “il test diproporzionalità con le norme antitrust, richiesto dalla Corte di giustizia anche per i provvedimenti volti a tutelare il mondo agricolo”.

[7]    Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[8]    Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

[9]     Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[10]    D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[11]    A questo proposito si evidenzia che i combustibili sintetici possono essere ricavati, tramite il processo chimico di Fischer-Tropsch, a partire dal gas metano, dalle biomasse (non solo vegetali, anche legname e rifiuti organici) e dal carbone.

[12]    Direttiva 2001/77 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità:

[13]    D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

[14]    L’elenco completo delle fonti energetiche rinnovabili comprende le seguenti fonti: eolica; solare; geotermica; del moto ondoso; maremotrice; idraulica; biomasse; gas di discarica; gas residuati dei processi di depurazione; biogas.

[15]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[16]    D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[17]    Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[18]   D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38.

[19]   D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

[20]    Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).

[21]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[22]   L’articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aveva già modificato la disposizione ricomprendendovi anche la produzione e cessione di energia calorica e riferendola anche alle attività svolte mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili fotovoltaiche. Tuttavia il comma 11 menzionato non è stato riprodotto nell’articolo 2-quater novellato dal comma 368 della legge n. 296/06 -Finanziaria 2007.

[23]    Con decisione della Commissione del 23 ottobre 2007 è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2007 la riduzione dell’aliquota d’accisa sui biocarburanti prevista dal regime introdotto dall’articolo 1, comma 520 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

[24]    Recante Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. In base a tale disposizione l’olio vegetale puro è l’olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

[25]    D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[26]    D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[27]    Il Tavolo agroalimentare è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è convocato con cadenza almeno trimestrale, come organo consultivo per la definizione delle politiche agroalimentari del Governo (art. 20 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 5.

[28]    Le modalità per arrivare alla stipula delle intese di filiera è stata disciplinata dal DPCM 5 agosto 2005, Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera, che ha istituito i seguenti tavoli: ortofrutta, bieticolo-saccarifero, zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo, tabacco, lattiero-caseario. Il tavolo della filiera bioenergetica è stato successivamente istituito con il DPCM 23 febbraio 2006.

[29]    Il 18 dicembre 2006 è stato sottoscritto il primo contratto quadro nazionale sul biodiesel, per la coltivazione di semi oleosi a fini energetici, che ha interessato le Associazioni agricole, l'Unione Seminativi (produttori di semi oleosi) e sul versante industriale Assitol, Assobiodiesel, Assocostieri. I futuri contatti di coltivazione debbono tener conto dell’accordo quadro che fornisce indirizzi per la produzione, sulle caratteristiche del prodotto e gli orientamento sulla formazione dei prezzi (che comunque sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti).

[30]    L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[31]   Si tratta più precisamente di una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; una proposta di regolamento che modifica alcuni regolamenti al fine di adeguare la politica agricola comune; una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); e. infine, di una proposta di decisione recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

[32]   Si ricorda che, nel dicembre 2007, la Commissione ha pubblicato uno studio commissionato all’AEA (un gruppo di studio sull’energia e l’ambiente dell’Università di Madrid) sugli adattamenti del settore agricolo ai cambiamenti climatici. Il rapporto delinea il potenziale ruolo che la politica agricola comune potrebbe avere su tali adattamenti, anche in relazione alle varie nove zone agro-climatiche europee individuate. Secondo tale studio, le sfide che la PAC si trova ad affrontare in relazione al cambiamento climatico sono riconducibili, da un lato, alle emissioni gassose delle aziende agricole, dovute alla concimazione dei terreni e agli allevamenti dei ruminanti, e dall’altro alla produzione di biogas ricavati dai rifiuti animali nonché dalle fonti energetiche rinnovabili, ricavate dalle biomasse.

[33]    Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

[34]   Il Governo italiano ha espresso la sua posizione in merito alla ripartizione tra gli Stati membri dell’obiettivo europeo del 20% di energie rinnovabili in un documento di posizione approvato dal Comitato Interministeriale Affari Comunitari Europei (CIACE) il 7 settembre 2007.

[35]   Si ricorda che sulle questione legate alle produzioni agro-energetiche il Parlamento europeo ha approvato tre risoluzioni di iniziativa (estranee cioè ad un procedimento legislativo): il 25 settembre 2007 ha approvato una risoluzione d’iniziativa sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa. Il 26 settembre 2007 una risoluzione d’iniziativa su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia. Il 12 marzo 2008 ha approvato una relazione d’iniziativa in materia di agricoltura sostenibile e revisione della legislazione dell'UE biogas.

[36]   Pubblicata in GUUE serie C n. 82 del 1° aprile 2008. La nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela ambientale si inserisce nel più ampio quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, prospettata dalla Commissione nel piano d’azione in materia adottato il 7 giugno 2005 (COM(2005)107).

[37]   Parti per milione.

[38]   Per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

[39]   Procedura d’infrazione n. 2006/4990.

[40]    Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 concernente “attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”

[41]    Procedura d’infrazione n. 2008/2132.