Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova - A.C. 5473 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5473/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 695
Data: 01/10/2012
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI   TESTIMONI DI GEOVA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

1° ottobre 2012

 

n. 695/0

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione

A.C. 5473

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5473

Titolo

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Si (A.S. 2237)

Numero di articoli

 

Date:

 

trasmissione alla Camera

25 settembre 2012

assegnazione

27 settembre 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Commissione (Cultura), VIII Commissione (Ambiente), IX Commissione (Trasporti), XI Commissione (Lavoro) (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII Commissione (Affari sociali)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge AC 5473, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2237), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L’art. 8, co. 3 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

 

In via preliminare si fa presente che l’organizzazione dei testimoni di Geova, in Italia, è presente sin dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903. Attualmente nel nostro Paese i testimoni di Geova sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.

Nella loro struttura organizzativa, i testimoni di Geova ripropongono il modello ed i metodi delle comunità cristiane del primo secolo, secondo gli Atti degli apostoli e le lettere dei primi discepoli di Gesù. La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è articolata in una Congregazione centrale ed in congregazioni locali e le riunioni si svolgono in conferenze, letture e testimonianze imperniate sulla Parola di Dio e sono anche volte ad organizzare l’opera di diffusione dell’Evangelo di casa in casa.

La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con DPR 31 ottobre 1986, n.783.

 

L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Congregazione (le trattative per l’intesa erano iniziate nel 1997).

Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato, le trattative per l’intesa sono iniziate nel 1997 ed un primo testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. Presentato in Parlamento, il disegno di legge d’approvazione dell’intesa è decaduto a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Su impulso del Presidente del Consiglio Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal vice presidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell’intesa, come altresì evidenziato dalla relazione, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della Congregazione, con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

L’articolo 1 afferma che i rapporti tra lo Stato e la Congregazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa.

L’articolo 2 riconosce l’autonomia della Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell’esercizio del culto, nell’organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali. La medesima disposizione riconosce ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni il diritto di professare e praticare la religione, di farne propaganda, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L’articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tali disposizioni rilevano in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile alla Congregazione dopo l’approvazione dell’intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L’articolo 3 assicura il libero esercizio del proprio ministero ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione. Questi ultimi hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

L’articolo 4 riconosce il diritto all’assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto agli appartenenti alla Congregazione centrale anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari (articolo 5). A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l’elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa.

L’articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce agli incaricati della Congregazione il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L’articolo 7 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova. Tale disposizione reca, poi, una serie di disposizioni che illustrano il procedimento volto ad attuare il collegamento tra celebrazione religiosa e ordinamento statale.

L’articolo 8 consente agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù. Entro il 15 gennaio di ogni anno tale data è comunicata al Ministero dell’interno che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L’articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione prevedendo, in particolare, che ad essi si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni

L’articolo 10 è volto a tutelare le eventuali richieste presentate da emittenti radiotelevisive gestite da testimoni di Geova per accedere alla pianificazione delle radiofrequenze.

L’articolo 11disciplina il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.

L’articolo 12, come già previsto in altre intese, specifica cose debba intendersi per attività di religione o di culto al fine di ottenere il riconoscimento.

L’articolo 13 disciplina il regime tributario degli enti Congregazione.

L’articolo 14 precisa che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

L’articolo 15 disciplina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.

L’articolo 16 reca norme concernenti i mutamenti degli enti della confessione.

Gli articoli 17,18 e 19 estendono anche alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema, fermo restando il principio in virtù del quale la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie, consentirà la deduzione, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore della Congregazione e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione sarà fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Congregazione (art. 17).

Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri. . La Congregazione centrale potrà devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto (art. 18)

Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Congregazione - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della n. 448/1998 (vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla stessa Congregazione la quale, poi trasmette annualmente al Ministero dell’interno, entro il mese di luglio dell’anno successivo, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme.

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Congregazione (articolo 19).

Ai sensi dell’articolo 20, la Congregazione dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione (articolo 22). Con l’entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 21, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n.1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n.289.

L’articolo 22 prevede, tra l’altro, che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge de qua, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’intesa.

L’articolo 23 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 490.000 euro per l’anno 2013 e 280.000 euro a decorrere dall’anno 2014. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). La norma, inoltre, dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda a apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Necessità dell’intervento con legge

L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).

In primo luogo si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza, tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio.

Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.

Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si è, da tempo, affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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