Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - A.C. 5457 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 693 | ||
Data: | 01/10/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
1° ottobre 2012 |
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n. 693/0 |
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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della CostituzioneA.C. 5457Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
5457 |
Titolo |
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato il 12 settembre 2012 |
Numero di articoli |
30 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
18 settembre 2012 |
assegnazione |
20 settembre 2012 |
Commissione competente |
I Commissione Affari Costituzionali |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII |
Il disegno di legge AC 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2235), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
L’art. 8, co. 3 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
Si segnala che l’Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. L’Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000 (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2001).
L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente dell’Unione induista italiana (le trattative per l’intesa erano iniziate il 18 aprile 2001).
Come risulta
dalla relazione illustrativa presentata al Senato (AS2235), il testo
dell’intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese
con le confessioni religiose, istituita presso
Il testo dell’intesa, come evidenziato dalla
relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse
per quanto adattabili alle esigenze della UII con il parere della Commissione
consultiva per la libertà religiosa, istituita presso
Con la firma di tale intesa viene ampliato l’ambito
ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un
rapporto conforme al dettato costituzionale sub
art. 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in
Italia,
L’articolo 1 afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa.
L’articolo 2 riconosce l’autonomia dell’UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell’esercizio del culto, nell’organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.
L’articolo 3 riconosce all’UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L’articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le disposizioni degli articoli 2 e 3 rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all’UII dopo l’approvazione dell’intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
L’articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l’assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all’uso delle armi.
A tal proposito si ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stato formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 14 dicembre 2000, n. 331, ed al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull’obiezione di coscienza.
L’articolo 5 assicurata agli appartenenti all’UII il diritto all’assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l’UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l’elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell’UII.
Ai sensi dell’articolo
L’articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell’insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l’equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L’articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall’UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 23).
L’articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell’UII. L’articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.
Con gli artt. da
Gli artt. 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l’UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall’ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista.
La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente
articolo dell’intesa, all’articolo 18 del presente disegno di legge è stata
apportata una modifica di tipo meramente
formale, consistente nella soppressione della parola «artistico» al fine di
rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che,
all’articolo
L’articolo 19 autorizza l’affissione e la distribuzione, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.
I successivi artt. 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell’intesa, a seguito dei quali verrà esteso all’UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.
Con l’art. 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell’ UII proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell' UII, degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto ed alle attività dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.
Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UIl.
La previsione in commento ricalca quanto attualmente previsto (compresi i limiti di detraibilità) dalla legislazione vigente in materia di erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose (tra cui, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al DPR 917/1986, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana).
L’articolo 21 consente la partecipazione alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.
La norma si applica a decorrere del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all’UII - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della n. 448/1998 (vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla stessa UII la quale, poi, ai sensi dell’articolo 24, trasmette annualmente al Ministero dell’interno, entro il mese di luglio dell’anno successivo, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme, in cui sono precisate:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione;
b) l’ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste dall’articolo 20 (deduzioni agli effetti IRPEF) e 21.
Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell’interno con propria relazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 22).
Con l’approvazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 25, si consentirà agli appartenenti all’UII di osservare la festa Indù «Dipavali» , nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
L’articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell’UII.
Dal combinato
disposto degli artt. 27 e 29 discende
che l’UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti
amministrazioni nella fase attuativa
della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i
rapporti tra lo Stato e
L’articolo 28 prevede che con l’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Infine l’articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l’anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall’anno 2014. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.
L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).
Si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
L’incarico di condurre le trattative con le
rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del
Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale
di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni
religiose, istituita presso la stessa Presidenza, tale organo predispone le
bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne
hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi,
Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che il testo in esame,
d’iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato (A.S. 2235), ha
assorbito una proposta d’iniziativa parlamentare (A.S. 2181); ciò rileva in
quanto l’art. 8 della Costituzione non
specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in
via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le
trattative e stipularle.
Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.
La materia rapporti tra
Dipartimento affari costituzionali ( 06/67603855 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.