Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione - A.C. 5457 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5457/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 693
Data: 01/10/2012
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

1° ottobre 2012

 

n. 693/0

 

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

A.C. 5457

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

5457

Titolo

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato il 12 settembre 2012

Numero di articoli

30

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

18 settembre 2012

assegnazione

20 settembre 2012

Commissione competente

I Commissione Affari Costituzionali

Sede

Referente

Pareri previsti

II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII

 

 


Contenuto

Il disegno di legge AC 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2235), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L’art. 8, co. 3 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

 

Si segnala che l’Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. L’Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000 (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2001).

 

L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente dell’Unione induista italiana (le trattative per l’intesa erano iniziate il 18 aprile 2001).

Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato (AS2235), il testo dell’intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l’occasione, dai rappresentanti dell’Unione induista italiana. La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal presidente dell’Unione. L’iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato riavviato nella legislatura successiva su impulso del Presidente del Consiglio. La bozza di intesa è stata quindi approvata dalla Commissione d’intesa con l’Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell’intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della UII con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Con la firma di tale intesa viene ampliato l’ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale sub art. 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7º giorno, l’Unione delle comunità ebraiche italiane, l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

L’articolo 1 afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa.

L’articolo 2 riconosce l’autonomia dell’UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell’esercizio del culto, nell’organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.

L’articolo 3 riconosce all’UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L’articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le disposizioni degli articoli 2 e 3 rileva in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159), non più applicabile all’UII dopo l’approvazione dell’intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L’articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l’assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all’uso delle armi.

A tal proposito si ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stato formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 14 dicembre 2000, n. 331, ed al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull’obiezione di coscienza.

L’articolo 5 assicurata agli appartenenti all’UII il diritto all’assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l’UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l’elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell’UII.

Ai sensi dell’articolo 6, in tema di istruzione, la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L’articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell’insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l’equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L’articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall’UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 23).

L’articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell’UII. L’articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Con gli artt. da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (art. 11); l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art. 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (art. 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 14); il mutamento degli enti stessi (art. 15); la revoca del riconoscimento (art. 15); il regime tributario degli enti (art. 16).

Gli artt. 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l’UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall’ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista.

La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente articolo dell’intesa, all’articolo 18 del presente disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola «artistico» al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, all’articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di «beni culturali».

L’articolo 19 autorizza l’affissione e la distribuzione, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.

I successivi artt. 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell’intesa, a seguito dei quali verrà esteso all’UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.

Con l’art. 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell’ UII proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell' UII, degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto ed alle attività dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.

Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'UIl.

La previsione in commento ricalca quanto attualmente previsto (compresi i limiti di detraibilità) dalla legislazione vigente in materia di erogazioni liberali in denaro a favore di alcune istituzioni religiose (tra cui, ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al DPR 917/1986, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana).

L’articolo 21 consente la partecipazione alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF, destinata, oltre che ai sopra elencati fini, ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente anche a favore di Paesi stranieri.

La norma si applica a decorrere del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all’UII - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della n. 448/1998 (vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato) sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla stessa UII la quale, poi, ai sensi dell’articolo 24, trasmette annualmente al Ministero dell’interno, entro il mese di luglio dell’anno successivo, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme, in cui sono precisate:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione;

b) l’ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste dall’articolo 20 (deduzioni agli effetti IRPEF) e 21.

Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell’interno con propria relazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII (articolo 22).

Con l’approvazione dell’intesa, ai sensi dell’articolo 25, si consentirà agli appartenenti all’UII di osservare la festa Indù «Dipavali» , nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

L’articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell’UII.

Dal combinato disposto degli artt. 27 e 29 discende che l’UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’intesa.

L’articolo 28 prevede che con l’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Infine l’articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l’anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall’anno 2014. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.

Necessità dell’intervento con legge

L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).

Si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza, tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime, poi, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, operante presso la Presidenza del Consiglio.Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.

Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che il testo in esame, d’iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato (A.S. 2235), ha assorbito una proposta d’iniziativa parlamentare (A.S. 2181); ciò rileva in quanto l’art. 8 della Costituzione non specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle. La Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, affrontando la questione della titolarità dell’iniziativa legislativa per la presentazione di progetti di legge volti ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali, nella seduta del 5 maggio 1999 si è pronunciata per l’ammissibilità dell’iniziativa parlamentare in tale materia, ove ricorrano i necessari presupposti di fatto. Pertanto non sembrerebbero sussistere elementi ostativi all’ammissibilità di proposte di legge di iniziativa parlamentare per l’approvazione delle intese.

Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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