Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza - A.C. 5284 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 5284/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 659
Data: 04/07/2012
Descrittori:
INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE   L 2005 0155
L 2007 0124   ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
SERVIZI DI SICUREZZA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza

A.C. 5284

Testo a fronte

 

 

 

 

 

 

n. 659

 

 

 

4 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ac0840.doc

 


INDICE

Testo a fronte

§      Tra la Legge 3 agosto 2007, n. 124 e la proposta di legge A.C. 5284            3

§      Tra il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155 e la proposta di legge A.C. 5284                                                                                                       23

 

 


Testo a fronte

 


 

 

Legge 3 agosto 2007, n. 124
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

A.C. 5284
D’Alema ed altri

 

 

Art. 1

 

(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri)

 

1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

identico.

a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

identica.

b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;

identica.

c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;

identica.

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

identica.

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

identica.

f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

identica.

2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

identico.

 

(Art. 1)

 

3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all’articolo 4 e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.

(omissis)

 

Art. 3

 

(Autorità delegata)

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

Identico.

 

(Art. 2)

2. [L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge][1].

1-bis. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

identico.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

identico.

 

 

Art. 4

 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

 

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

identico.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

identico.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

identico.

a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

identica.

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

identica.

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI;

identica.

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

identica.

 

(Art. 3, co. 1, lett. a))

 

d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

identica.

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

identica.

g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

identica.

h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1;

identica.

 

(Art. 3, co. 1, lett. b))

i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

identica.

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

identica.

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

identica.

 

(Art. 3, co. 1, lett. c))

 

n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative delle Agenzie di cui agli articoli 6 e 7, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

identico.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento.

identico.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

identico.

7. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

identico.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:

identico.

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo;

identica.

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

identica.

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione;

identica.

d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

identica.

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

identica.

(omissis)

 

Art. 23

 

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

 

1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.

identico.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

identico.

3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile.

identico.

4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno.

identico.

5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

identico.

 

(Art. 4)

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita.

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita.

7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

identico.

8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

identico.

 

 

(omissis)

 

Art. 30

 

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

 

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

identico.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

identico.

 

(Art. 5)

 

2-bis. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le  attività informative svolte da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai princìpi della presente legge.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

identico.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

identico.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

identico.

6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

identico.

 

 

Art. 31

 

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

 

1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.

identico.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione.

identico.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare.

identico.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

identico.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

identico.

6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

identico.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

identico.

8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato.

identico.

 

(Art. 6)

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

identico.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

identico.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

identico.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

identico.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

identico.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

identico.

 

 

Art. 32

 

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

 

 

(Art. 7)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.

 

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21. Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

identico.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

identico.

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

identico.

 

 

 

 

 

 

(omissis)

 

Art. 34

 

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

 

 

(Art. 8)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

 

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dall'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare.

 

 

(omissis)

 

Art. 38

 

(Relazione al Parlamento)

 

 

(Art. 9)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

identico.

 

1-bis. La relazione di cui al comma 1 contiene in allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché la definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali.

(omissis)

 

 

 

Art. 40

 

(Tutela del segreto di Stato)

 

1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

identico.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

identico.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

identico.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

identico.

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

identico.

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

identico.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

identico.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

identico.

2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».

identico.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

identico.

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

identico.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

identico.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

identico.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

identico.

4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

identico.

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

identica.

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.»;

 

b) il comma 3 è abrogato.

identica.

 

(Art. 10)

5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce al presidente e al vicepresidente del Comitato l'intero quadro informativo in suo possesso. Il regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, stabilisce le modalità di esame di tali informazioni da parte del Comitato. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

 

 

Art. 41

 

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

 

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

identico.

2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

identico.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

identico.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

identico.

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

identico.

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

identico.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

identico.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

identico.

 

(Art. 11)

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce al presidente e al vicepresidente del Comitato parlamentare l'intero quadro informativo in suo possesso. Il regolamento di cui all'articolo 37, comma 1, stabilisce le modalità di esame di tali informazioni da parte del Comitato parlamentare. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

(omissis)

 


 

D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

A.C. 5284
D’Alema ed altri

 

 

(omissis)

 

Art. 4

 

(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.

identico.

 

(Art. 12)

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

 

(omissis)

 

 

 

 


 

 



[1]     Comma abrogato dall’art. 1, co.  21 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85 (conv. L.14 luglio 2008, n. 121).