Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri - A.C. 2431, 2684, 2904 e 4236 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 654 | ||||||
Data: | 13/06/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
13 Giugno 2012 |
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n.654/0 |
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Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n.
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Numero del progetto di legge |
AC 2431 |
A.C. 2684 |
A.C. 2904 |
A.C. 4236 |
Titolo |
Modifiche dell’articolo 1 e
introduzione dell’articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992 n. |
Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. |
Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. |
Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. |
Iniziativa |
Di Biagio ed altri |
On. Mantini e Tassone |
On. Sbai |
On. Bressa ed altri |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
3 |
3 |
5 |
2 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
11 maggio 2009 |
10 settembre 2009 |
10 novembre 2009 |
30 marzo 2011 |
assegnazione |
14 settembre 2009 |
1° Ottobre 2009 |
11 dicembre 2009 |
2 novembre 2011 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
V (Bilancio), |
V (Bilancio), |
II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali |
V (Bilancio), VII (Cultura) |
Le proposte di
legge AC
In particolare, l’art. 1 di tali proposte prevede una prima fattispecie di acquisizione di cittadinanza italiana per nascita, per coloro che nascono sul territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente e in maniera continuativa per un periodo minimo, fissato in cinque anni dalle proposte di legge AC 2684 e AC 4236 e in tre anni dalla proposta di legge AC 2431.
Quest’ultima proposta di legge e la proposta AC 4236 prevedono, sempre all’art. 1, anche una seconda fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita per chi sia nato da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Italia che vi risieda legalmente. Per tale fattispecie di acquisto, le due proposte differiscono per la prescrizione di un periodo minimo di residenza interrotta: mentre la prima proposta di legge non stabilisce alcun requisito temporale, la seconda prevede invece che non vi siano interruzioni nella residenza per almeno un anno.
Le proposte di legge che introducono fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita differiscono sotto il profilo delle modalità di tale acquisto: mentre la pdl AC 2431 prevede che tale acquisto sia automatico salvo rinuncia da parte dell’avente diritto entro l’anno di raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza, le pdl AC 2684 e AC 4236 subordinano il suddetto acquisto a conforme dichiarazione di volontà da parte di un genitore dell’avente diritto risultante dall’atto di nascita, ferma restando la facoltà di rinuncia dello stesso avente diritto alle stesse condizioni previste dalla pdl AC 2431. Solo la pdl AC 4236 si da carico dell’eventualità che nell’atto di nascita non sia espressa la volontà genitoriale di acquisto della cittadinanza da parte del minore, prevedendo che quest’ultimo possa comunque acquistare la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Inoltre, lapdl AC 2431 introduce una norma di carattere particolare, in favore dei figli, nati in Italia, dei profughi provenienti dai territori della ex Jugoslavia nel corso degli eventi bellici degli anni ’90: Costoro sono considerati cittadini italiani per nascita, a determinate condizioni (presenza non occasionale dell’interessato, presenza attuale in Italia di almeno un genitore). Tuttavia, si prevede che l’acquisizione della cittadinanza secondo tale procedura comporta il divieto (solo per i minorenni) di acquisizione di un’altra cittadinanza, pena la perdita di quella italiana. Sarebbe questo l’unico caso di deroga del principio della legge n. 91 che ammette generalmente la doppia cittadinanza.
L’art. 2 pdl AC 4236,novellando l’art. 4 della L. 91/1992, all’art. 2prevede che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età può acquistare la cittadinanza italiana purchè abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età[1], qualora manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un’apposita dichiarazione.
Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all’acquisizione della cittadinanza, che prescinde dal luogo di nascita e si pone come una sorta di titolo definibile jure culturae o iure doctrinae,per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale. L’acquisto della cittadinanza è possibile, alle medesime condizioni, anche in caso di dichiarazione, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La disposizione pone un’alternativa sia allo jus sanguinis, sia allo jus soli, riferita a coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi abbiano trascorso un periodo ritenuto decisivo per la formazione della loro personalità. Tale alternativa equipara, ai fini dell’effetto di acquisto, cicli di istruzione diversi, nonché la formazione professionale che si articola su percorsi di durata diversa.
Allo stesso titolo di acquisto si rifà l’art. 1 della pdl AC 2904 che novella anch’essa l’art. 4 della L. 91/92 prevedendo le seguenti fattispecie:
§ lo straniero nato in Italia che abbia frequentato integralmente il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino italiano previa propria richiesta;
§ lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio (presumibilmente senza averlo frequentato integralmente), acquista la cittadinanza su richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore;
§ il figlio minore di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano.
La pdl 2904 circoscrive l’ambito degli effetti dell’acquisto della cittadinanza, limitatamente alla seconda fattispecie, escludendo la facoltà del minore di chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (T.U. immigrazione), facoltà esercitabile quindi solo dopo il raggiungimento della maggiore età.
Premesso che l’art. 1, comma 1, della L. 62/2000 ha
disposto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, si ricorda che
La legge finanziaria 2007[2]
ha, in seguito ridefinito l’obbligo scolastico disponendo che, a decorrere
dall’anno scolastico 2007-2008, l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni
(coincidenti con i 16 anni di età) – a partire dalla scuola primaria – e sia
finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
18° anno di età. È stata contestualmente elevata da
L’art. 2 della
pdl AC 2684 e l’art.3 della pdl AC 2904
modificano il requisito temporale della residenza legale richiesta ai fini
dell’acquisto della cittadinanza per
concessione dalla lett. f) dell’art.
9 della l. 91/92, riducendolo, rispettivamente, da
Inoltrelo stesso art. 2 della pdl AC 2684 modifica anche l’art. 10 della . 91/92, che condiziona
l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, del giuramento di essere
fedele alla Repubblica e di osservare
In merito a tale disposizione, che non specifica le modalità della dimostrazione, ne rinvia ad altre fonti tale specificazione, si ricorda che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 2, lett.i) della legge 94/2009.
Le modifiche dell’art. 10 incidono inoltre sulla formula del giuramento perché, ferma restando la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, il riferimento alle leggi è privato della specificazione “dello Stato” e sono fatti oggetto di giuramento in via specifica “i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne”. Tuttavia, entrambe le modifiche non sembra che modifichino sostanzialmente il perimetro della formula di giuramento perché: da un lato, il testo vigente, ove si riferisce alle leggi dello Stato, non sembra interpretabile nel senso di escludere l’osservanza delle altre fonti di rango ordinario di cui all’art. 117 Cost. e cioè le leggi regionali; dall’altro il riferimento ai diritti delle donne costituisce esplicitazione di una categoria di diritti che esiste nell’ordinamento nel perimetro fissato dalla Costituzione e dalle stessi leggi della Repubblica.
La pdl 2904 (art. 4) subordina l’acquisizione delle cittadinanza all’integrazione culturale, linguistica e sociale, la cui verifica è articolata in un complesso procedimento divisa in due fasi: la prima da effettuarsi dopo quattro anni dall’ottenimento del permesso di soggiorno, la seconda dopo quattro anni dall’ottenimento del citato permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, che si ricorda è rilasciato su richiesta ai cittadini stranieri in possesso da almeno 5 anni del permesso di soggiorno ordinario (art. 9 D.Lgs. 286/1998).
Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.
I progetti di legge intervengono su materia disciplinata da norme di legge.
La materia trattata (Cittadinanza) rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, 2° co., lett. i), della Costituzione.
Le proposte di legge novellano la legge 91/92, recante norme in materia di cittadinanza, introducendo nuove fattispecie di acquisto.
La vigente legge prevede che acquistino: di diritto alla nascita, iure sanguinis, la cittadinanza italiana coloro di cui almeno un genitore sia cittadino (art. 1, co. 1, lett. a)); iure soli: coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b)) nonchè coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b)); i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2). La cittadinanza è acquisita anche, automaticamente per i minori, per riconoscimento della filiazione(da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione (art. 2, co. 1).Quanto agli stranieri di origine italiana: la cittadinanza può essere acquistata dai discendenti (fino al secondo grado) da cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare[3] nelle Forze armate (art. 4, co. 1, lett. a)) o assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all’estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, lett. b)) o risiedano legalmente[4] in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età e la volontà di conseguire la cittadinanza italiana sia manifestata con una dichiarazione entro l’anno successivo (art. 4, co. 1, lett. c)). Lo straniero nato in Italiapuò divenire cittadino italiano se vi ha risieduto legalmente e ininterrottamente fino alla maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, se residenti legalmente nel territorio italiano da almeno due anni (art. 5, come modificato dalla L. 94/2009), o, in alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, se sono decorsi tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. Comunque, per tale forma di acquisto, deve persistere il vincolo matrimoniale e non devono ricorrere condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini, per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni, per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia, nonchè di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per discrezionale concessione (L. 91/1992, art. 9) da parte della pubblica amministrazione, con parere preventivo del Consiglio di Stato, sulla base del prescritto periodo di residenza legale in Italia.
Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni: residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)); apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e)); il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a)); maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b)); abbia prestato servizio[5] alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all’Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all’interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).
Le proposte di
legge AC
Alle proposte di legge in commento è abbinata la proposta di legge AC 4236 il cui contenuto riproduce integralmente gli artt. 1 e 2 della pdl AC 457, anch’essa già esaminata.
Le proposte di legge in esame possono incidere, oltre che sulla platea dei soggetti suscettibili di acquistare la cittadinanza, sulle strutture amministrative chiamate ad applicare le nuove disposizioni .
Dalle anticipazioni del rapporto della fondazione Cittalia
Anci ricerche Da residenti a cittadini,
presentate il 6 giugno 2012 presso
Dipartimento Istituzioni ( 0667609475 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Attualmente la legge n. 91/1992 richiede come requisito la residenza senza interruzioni fino al diciottesimo anno di età.
[2] L. 24 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624.
[3] Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. b)).
[4] Per l’acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a)).
[5] Salvi i casi previsti dall’art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).