Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri - A.C. 2431, 2684, 2904 e 4236 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2684/XVI   AC N. 2904/XVI
AC N. 2431/XVI   AC N. 4236/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 654
Data: 13/06/2012
Descrittori:
CITTADINANZA   GENITORI
L 1992 0091   MINORI
STRANIERI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

13 Giugno 2012

 

n.654/0

 

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri

A.C. 2431, 2684, 2904 e 4236

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

AC 2431

A.C. 2684

A.C. 2904

A.C. 4236

Titolo

Modifiche dell’articolo 1 e introduzione dell’articolo 18-bis  della legge 5 febbraio 1992 n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri

Iniziativa

Di Biagio ed altri

On. Mantini e Tassone

On. Sbai

On. Bressa ed altri

Iter al Senato

No

No

No

No

Numero di articoli

3

3

5

2

Date:

 

 

 

 

presentazione  alla Camera

11 maggio 2009

10 settembre 2009

10 novembre 2009

30 marzo 2011

assegnazione

14 settembre 2009

1° Ottobre 2009

11 dicembre 2009

2 novembre 2011

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

V (Bilancio),

V (Bilancio),

II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali

V (Bilancio), VII (Cultura)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge AC 2431, AC 2684 e AC 4236 novellano gli artt. 1, 4 e 9 della L. 91/1992, recante norme in materia di cittadinanza, introducendo nuove fattispecie di acquisto o modificando requisiti già previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l’art. 1 di tali proposte prevede una prima fattispecie di acquisizione di cittadinanza italiana per nascita, per coloro che nascono sul territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente e in maniera continuativa per un periodo minimo, fissato in cinque anni dalle proposte di legge AC 2684 e AC 4236 e in tre anni dalla proposta di legge AC 2431.

Quest’ultima proposta di legge e la proposta AC 4236 prevedono, sempre all’art. 1,  anche una seconda fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita per chi sia nato da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Italia che vi risieda legalmente. Per tale fattispecie di acquisto, le due proposte differiscono per la prescrizione di un periodo minimo di residenza interrotta: mentre la prima proposta di legge non stabilisce alcun requisito temporale, la seconda prevede invece che non vi siano interruzioni nella residenza per almeno un anno.

Le proposte di legge che introducono fattispecie di acquisto di cittadinanza per nascita differiscono sotto il profilo delle modalità di tale acquisto: mentre la pdl AC 2431 prevede che tale acquisto sia automatico salvo rinuncia da parte dell’avente diritto entro l’anno di raggiungimento della maggiore età, se in possesso di altra cittadinanza, le pdl AC 2684 e AC 4236 subordinano il suddetto acquisto a conforme dichiarazione di volontà da parte di un genitore dell’avente diritto risultante dall’atto di nascita, ferma restando la facoltà di rinuncia dello stesso avente diritto alle stesse condizioni previste dalla pdl AC 2431. Solo la pdl AC 4236 si da carico dell’eventualità che nell’atto di nascita non sia espressa la volontà genitoriale di acquisto della cittadinanza da parte del minore, prevedendo che quest’ultimo possa comunque acquistare la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, lapdl AC 2431 introduce una norma di carattere particolare, in favore dei figli, nati in Italia, dei profughi provenienti dai territori della ex Jugoslavia nel corso degli eventi bellici degli anni ’90: Costoro sono considerati cittadini italiani per nascita, a determinate condizioni (presenza non occasionale dell’interessato, presenza attuale in Italia di almeno un genitore). Tuttavia, si prevede che l’acquisizione della cittadinanza secondo tale procedura comporta il divieto (solo per i minorenni) di acquisizione di un’altra cittadinanza, pena la perdita di quella italiana. Sarebbe questo l’unico caso di deroga del principio della legge n. 91 che ammette generalmente la doppia cittadinanza.

 

L’art. 2 pdl AC 4236,novellando l’art. 4 della L. 91/1992, all’art. 2prevede che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età può acquistare la cittadinanza italiana purchè abbia risieduto legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età[1], qualora manifesti entro un anno la volontà di diventare cittadino mediante un’apposita dichiarazione.

Il medesimo articolo introduce inoltre un diritto all’acquisizione della cittadinanza, che prescinde dal luogo di nascita e si pone come una sorta di titolo definibile jure culturae o iure doctrinae,per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale. L’acquisto della cittadinanza è possibile, alle medesime condizioni, anche in caso di dichiarazione, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

La disposizione pone un’alternativa sia allo jus sanguinis, sia allo jus soli, riferita a coloro che, pur non essendo nati in Italia, vi abbiano trascorso un periodo ritenuto decisivo per la formazione della loro personalità. Tale alternativa equipara, ai fini dell’effetto di acquisto, cicli di istruzione diversi, nonché la formazione professionale che si articola su percorsi di durata diversa.

Allo stesso titolo di acquisto si rifà l’art. 1 della pdl AC 2904 che novella anch’essa l’art. 4 della L. 91/92 prevedendo le seguenti fattispecie:

§         lo straniero nato in Italia che abbia frequentato integralmente il ciclo scolastico obbligatorio presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, diviene cittadino italiano previa propria richiesta;

§         lo straniero nato o entrato in Italia che compia il ciclo scolastico obbligatorio (presumibilmente senza averlo frequentato integralmente), acquista la cittadinanza su richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore;

§         il figlio minore di genitori stranieri entrato in Italia in un'età anche superiore a quella dell'obbligo scolastico acquista la cittadinanza quando ha completato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero qualora sia in possesso di un equipollente titolo di studio conseguito nel Paese di origine e riconosciuto dallo Stato italiano.

La pdl 2904 circoscrive l’ambito degli effetti dell’acquisto della cittadinanza, limitatamente alla seconda fattispecie, escludendo la facoltà del minore di chiedere il ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (T.U. immigrazione), facoltà esercitabile quindi solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Premesso che l’art. 1, comma 1, della L. 62/2000 ha disposto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, si ricorda che la L. 53/2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,ha disposto che il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, assicurato a tutti, si realizza nel sistema di istruzione (articolato in due cicli) e in quello di istruzione e formazione professionale. ). Il decreto legislativo 76/2005 ha previsto, quindi, che l’istruzione-formazione per almeno 12 anni si realizza anche attraverso l’apprendistato, nonché attraverso il sistema di istruzione e formazione professionale. Quest'ultimo, di competenza regionale - e per il quale allo Stato spetta la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - è stato disciplinato dal d.lgs. 226/2005, che ha previsto la sua articolazione in percorsi di durata triennale (finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali) e di durata quadriennale (finalizzati al conseguimento di diplomi

La legge finanziaria 2007[2] ha, in seguito ridefinito l’obbligo scolastico disponendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, l’istruzione sia impartita per almeno 10 anni (coincidenti con i 16 anni di età) – a partire dalla scuola primaria – e sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. È stata contestualmente elevata da 15 a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro.

L’art. 2 della pdl AC 2684 e l’art.3 della pdl AC 2904 modificano il requisito temporale della residenza legale richiesta ai fini dell’acquisto della cittadinanza per concessione dalla lett. f) dell’art. 9 della l. 91/92, riducendolo, rispettivamente, da 10 a 68 anni.

Inoltrelo stesso art. 2 della pdl AC 2684 modifica anche l’art. 10 della . 91/92, che condiziona l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Le modifiche prescrivono che il giuramentosia preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana.

In merito a tale disposizione, che non specifica le modalità della dimostrazione, ne rinvia ad altre fonti tale specificazione, si ricorda che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 2, lett.i) della legge 94/2009.

Le modifiche dell’art. 10 incidono inoltre sulla formula del giuramento perché, ferma restando la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, il riferimento alle leggi è privato della specificazione “dello Stato” e sono fatti oggetto di giuramento in via specifica “i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne”. Tuttavia, entrambe le modifiche non sembra che modifichino sostanzialmente il perimetro della formula di giuramento perché: da un lato, il testo vigente, ove si riferisce alle leggi dello Stato, non sembra interpretabile nel senso di escludere l’osservanza delle altre fonti di rango ordinario di cui all’art. 117 Cost. e cioè le leggi regionali; dall’altro il riferimento ai diritti delle donne costituisce esplicitazione di una categoria di diritti che esiste nell’ordinamento nel perimetro fissato dalla Costituzione e dalle stessi leggi della Repubblica.

La pdl 2904 (art. 4) subordina l’acquisizione delle cittadinanza all’integrazione culturale, linguistica e sociale, la cui verifica è articolata in un complesso procedimento divisa in due fasi: la prima da effettuarsi dopo quattro anni dall’ottenimento del permesso di soggiorno, la seconda dopo quattro anni dall’ottenimento del citato permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, che si ricorda è rilasciato su richiesta ai cittadini stranieri in possesso da almeno 5 anni del permesso di soggiorno ordinario (art. 9 D.Lgs. 286/1998).

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

I progetti di legge intervengono su materia disciplinata da norme di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata (Cittadinanza) rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, 2° co., lett. i), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte di legge novellano la legge 91/92, recante norme in materia di cittadinanza, introducendo nuove fattispecie di acquisto.

La vigente legge prevede che acquistino: di diritto alla nascita, iure sanguinis, la cittadinanza italiana coloro di cui almeno un genitore sia cittadino (art. 1, co. 1, lett. a)); iure soli: coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b)) nonchè coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b)); i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un’altra cittadinanza (art. 1, co. 2). La cittadinanza è acquisita anche, automaticamente per i minori, per riconoscimento della filiazione(da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione (art. 2, co. 1).Quanto agli stranieri di origine italiana: la cittadinanza può essere acquistata dai discendenti (fino al secondo grado) da cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e che abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare[3] nelle Forze armate (art. 4, co. 1, lett. a)) o assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all’estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, lett. b)) o risiedano legalmente[4] in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età e la volontà di conseguire la cittadinanza italiana sia manifestata con una dichiarazione entro l’anno successivo (art. 4, co. 1, lett. c)). Lo straniero nato in Italiapuò divenire cittadino italiano se vi ha risieduto legalmente e ininterrottamente fino alla maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, se residenti legalmente nel territorio italiano da almeno due anni (art. 5, come modificato dalla L. 94/2009), o, in alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, se sono decorsi tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. Comunque, per tale forma di acquisto, deve persistere il vincolo matrimoniale e non devono ricorrere condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini, per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni, per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia, nonchè di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per discrezionale concessione (L. 91/1992, art. 9) da parte della pubblica amministrazione, con parere preventivo del Consiglio di Stato, sulla base del prescritto periodo di residenza legale in Italia.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni: residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)); apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e)); il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a)); maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b)); abbia prestato servizio[5] alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all’Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all’interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le proposte di legge AC 2431 AC. 2684 e AC. 2904 sono già state esaminate dalla I Commissione nell’ambito delle abbinate pdl 103, 104, 566, 718, 995, 1048, 1592, 2006, 2035, 2670, 2910. L’esame di tali testi è iniziato il 16 dicembre 2008, giungendo alla predisposizione di un testo unificato, sottoposto all’esame dell’Assemblea il 22 dicembre 2009 e da questa rinviato in Commissione il 12 gennaio. L’ultima seduta della I Commissione a seguito del rinvio si è svolta il 20 luglio 2010.

Alle proposte di legge in commento è abbinata la proposta di legge AC 4236 il cui contenuto riproduce integralmente gli artt. 1 e 2 della pdl AC 457, anch’essa già esaminata.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Le proposte di legge in esame possono incidere, oltre che sulla platea dei soggetti suscettibili di acquistare la cittadinanza, sulle strutture amministrative chiamate ad applicare le nuove disposizioni .

Dalle anticipazioni del rapporto della fondazione Cittalia Anci ricerche Da residenti a cittadini, presentate il 6 giugno 2012 presso la Camera, risulta che “la presenza di minori con cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia ha raggiunto nel 2011 un numero complessivo vicino al milione (993.238) con un incremento dal 2000 ad oggi pari al 332%. Se la quota della popolazione straniera sul totale dei residenti (italiani e stranieri) è attualmente del 7,5%, i minorenni rappresentano il 21,7% della popolazione straniera (4.570.317) e il 9,7% del totale dei minori (italiani e stranieri)”. Inoltre, “la proporzione dei minori nati in Italia è straordinariamente cresciuta rispetto a quella dei minori e giovani immigrati dall’estero, ed essi costituiscono oramai il 71% del totale dei minori stranieri residenti. Il forte aumento delle nascite da genitori stranieri in questo ultimo decennio si riflette sulla struttura per età dei minori stranieri residenti. Nel 2011 i minori di età inferiore a 15 anni sono giunti a costituire l’87% della popolazione minorile straniera e ben il 96%, quasi l’intero universo, delle seconde generazioni propriamente dette”. Gli stranieri dai 14 ai 17 anni, cioè in età da scuola secondaria di II grado rappresentano il 7,6% del totale dei minori di quella classe d’età, mentre quelli dai 6 ai 13 anni d’età, cioè nel ciclo dell’istruzione obbligatoria (scuola primaria e secondaria di I grado) salgono al 17%, una proporzione che aumenta poi al 25% per i bambini dai 0 ai 5 anni, cioè in età da asilo nido e scuola dell’infanzia”. Analizzate Torino, Alessandria, Genova, Varese, Verona, Trieste, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Firenze, come città campione, è risultato un aumento delle cittadinanze acquisite di quasi 6 volte tra il 2004 e il 2010.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Istituzioni                                                                                              ( 0667609475 - *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                    File: ac0831_0.doc

 



[1]     Attualmente la legge n. 91/1992 richiede come requisito la residenza senza interruzioni fino al diciottesimo anno di età.

[2]    L. 24 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624.

[3]     Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. b)).

[4]     Per l’acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a)).

[5]     Salvi i casi previsti dall’art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).