Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie - A.C. 4856 e 5150 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4856/XVI   AC N. 5150/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 638
Data: 10/05/2012
Descrittori:
CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI   LC 1948 0002
SICILIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

10 maggio 2012

 

n. 638/0

 

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

A.C. 4856 e 5150

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge costituzionale

A.C. 4856

A.C. 5150

Titolo

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie

Iniziativa

Assemblea regionale Siciliana

Assemblea regionale Siciliana

Iter al Senato

No

Si (A.S. 3073)

Numero di articoli

2

2

Date:

 

 

Presentazione o trasmissione alla Camera

20 dicembre 2011

19 aprile 2012

assegnazione

10 gennaio 2012

26 aprile 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Le proposte di legge costituzionale A.C. 4856 e 5150, entrambe di iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana, provvedono negli stessi termini a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70.

Nel dicembre 2011 l’Assemblea regionale siciliana ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei deputati regionali, una alla Camera (A.C. 4856) e una al Senato (A.S. 3073). Quest’ultima è stata approvata, senza modifiche, dall’altro ramo del Parlamento il 18 aprile 2012 e trasmessa alla Camera (A.C. 5150).

Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta è finalizzata a dare “un significativo segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici”.

 

La pdl consta di due articoli, il primo recante la riduzione del numero dei membri dell’Assemblea, il secondo la disciplina transitoria.

 

L’articolo 1 novella l’art. 13 dello Statuto della Regione siciliana (adottato con il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2) riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70.

 

L’articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all’entrata in vigore della riduzione operata dall’articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. Si ricorda che la scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.

 

Il comma 2 dell’articolo 2, reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionali. Infatti, la legge 29/1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi (ad esempio quelli da attribuire in maniera proporzionale) incompatibili con la riduzione operata dalla presente pdl. Ovviamente, si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.

Il sistema di elezione degli organi regionali, disciplinato dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, è – nella sostanza, ma con alcune varianti – quello comune alle regioni a statuto ordinario. L’elezione avviene con sistema misto, a turno unico, proporzionale nella ripartizione dei seggi tra liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali  che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi nella regione e maggioritario per la composizione dell’Assemblea in base a liste regionali. Le liste circoscrizionali formano gruppi di liste in sede regionale e aderiscono a coalizioni identificate da liste regionali, ciascuna delle quali ha come capolista il candidato alla Presidenza della regione. Nelle circoscrizioni provinciali vengono assegnati 80 dei 90 seggi. Alla lista regionale che ottiene la maggioranza relativa dei voti e alle liste provinciali collegate sono assegnati 54 dei 90 seggi dell’Assemblea, attingendo – se quelle liste non li ottengono dalla ripartizione meramente proporzionale – ad un premio di maggioranza costituito dalla disponibilità di 9 seggi riservati a questo fine per il collegio unico regionale.

Al fine di rendere omogeneo il sistema elettorale con la nuova composizione del consiglio il comma in esame provvede a ridurre:

§         da 80 a 62 il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale;

§         da 9 a 7 il numero dei candidati della lista regionale;

§         da 54 a 42 il numero massimo di seggi da attribuire compreso il premio di maggioranza.

Relazioni allegate

La pdl A.C. 5150 è corredata della sola relazione illustrativa, identica a quella dell’A.S. 3073.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge costituzionale intervengono a modificare lo Statuto regionale, approvato con legge costituzionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 116 Cost. prevede che le regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale. Tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo (giunta e consiglio).

Per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale (in Sardegna l'iniziativa appartiene altresì a ventimila elettori).

Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Si ricorda inoltre che le modificazioni approvate non sono comunque sottoponibili a referendum.

Dispongono in tal senso e in maniera analoga le norme contenute negli statuti: per la regione Friuli-Venezia Giulia l'articolo 63 della L. Cost. 1/1963; per la Regione Sardegna l'articolo 54 dalla L. Cost. 3/1948, per la Regione siciliana l'articolo 41-ter R.D.Lgs. 455/1946.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Contestualmente alla pdl in commento la I Commissione esamina le pdl cost. A.C. 4834 e 5148 (riduzione del numero dei consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia) e A.C. 4711 e 5149 (riduzione del numero dei consiglieri della regione Sardegna).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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