Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale - A.C. 4711 e 5149 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5149/XVI   AC N. 4711/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 637
Data: 10/05/2012
Descrittori:
CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI   ELEZIONI REGIONALI
LC 1948 0003   SARDEGNA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

10 maggio 2012

 

n. 637/0

 

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per
la Sardegna, in materia di composizione ed elezione
del Consiglio regionale

A.C. 4711 e 5149

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge costituzionale

A.C. 4711

A.C. 5149

Titolo

Modifica all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

Iniziativa

Consiglio regionale della Sardegna

Consiglio regionale della Sardegna

Iter al Senato

No

Si (A.S. 2923)

Numero di articoli

1

1

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

24 ottobre 2011

19 aprile 2012

assegnazione

3 novembre 2011

26 aprile 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Le proposte di legge costituzionale A.C. 4711 e 5149, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, provvedono a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione Sardegna da 80 a 60 membri.

Nell’ottobre 2011 il consiglio regionale della Sardegna ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali, una alla Camera (A.C. 4711) e una al Senato (A.S. 2991). Quest’ultima è stata approvata dall’altro ramo del Parlamento con alcune modifiche, che hanno recepito in parte il contenuto della pdl A.S. 2923 di iniziativa parlamentare, e trasmessa alla Camera (A.C. 5149).

La pdl A.C. 4711 reca unicamente una novella puntuale all’articolo 16 dello Statuto speciale sardo (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) riducendo il numero dei consiglieri regionali da 80 a 60.

La medesima disposizione era contenuta nella pdl A.S. 2991, che nel corso dell’esame al Senato è stata modificata, recependo alcune indicazioni della pdl A.S. 2923, di iniziativa parlamentare. Infatti, la pdl A.C. 5149 (che origina dalla pdl A.S. 2991) prevede anch’essa la riduzione a 60 consiglieri, ma apporta ulteriori modifiche allo Statuto (si veda in proposito il testo a fronte in calce alla scheda).

In primo luogo, viene modificato l’articolo 15 eliminando il riferimento al principio della parità di genere nell’accesso che viene spostato e riformulato nel nuovo comma 2 dell’articolo 16.

In secondo luogo, viene modificato il primo periodo del 1 comma dell’articolo 16, specificando che il voto è personale, uguale, libero e segreto (nella versione vigente il voto è diretto, uguale e segreto).

In terzo luogo, come anticipato, il numero dei consiglieri regionale è ridotto a 60.

Infine, viene introdotto un nuovo comma 2 all’art. 16 che affida alla legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale l’eventuale compito di provvedere “al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente”. Si tratta di una disposizione evidentemente collegata alla riduzione del numero dei seggi al consiglio regionale, volta ad impedire che a tale riduzione consegua la sottorappresentanza di determinati territori regionali. Inoltre, come accennato, il principio della parità di genere viene spostato per ragioni di sistematicità dall’art. 15 all’art. 16 dello Statuto e viene riformulato in modo da chiarire che la legge regionale è volta a promuovere l’accesso alla carica di consigliere regionale e non, come prevede più genericamente la norma attuale, all'accesso alle consultazioni elettorali.

 

Nulla è previsto in ordine all’entrata in vigore della legge.

 

Si consideri in proposito che il numero dei membri del consiglio regionale sardo non è fisso, ma è suscettibile di aumento. Infatti, la regione Sardegna non ha ancora adottato la legge elettorale e ad essa si applicano la legge statale per le elezioni nelle regioni a statuto ordinario (L. 108/1968) e la legge cost. 2/2001. Entrambe le leggi contengono disposizioni che prevedono la possibilità, in determinati casi, di aumentare il numero dei seggi attribuiti (L. 108/1968, art. 15, 1° co., e art. 3, co. 3 della L. 2/20019).

 

Si ricorda, inoltre, che il 6 maggio 2012 si sono svolti 10 referendum regionali (5 abrogativi e 5 consultivi) tra cui uno (consultivo) relativo alla riduzione a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti sardi (98,27 %) si è espressa a favore della riduzione.

Relazioni allegate

La pdl A.C. 4711 è corredata della sola relazione illustrativa, identica a quella dell’A.S. 2991.

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge costituzionale intervengono a modificare lo Statuto regionale, approvato con legge costituzionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 116 Cost. prevede che le regioni a statuto speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale. Tra le materie di competenza regionale rientrano la disciplina elettorale e gli organi di governo (giunta e consiglio).

Per la modifica degli statuti speciali si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale (in Sardegna l'iniziativa appartiene altresì a ventimila elettori).

Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Si ricorda ancora che le modificazioni approvate non sono comunque sottoponibili a referendum.

Dispongono in tal senso e in maniera analoga le norme contenute negli statuti: per la regione Friuli-Venezia Giulia l'articolo 63 della L. Cost. 1/1963; per la Regione Sardegna l'articolo 54 dalla L. Cost. 3/1948, per la Regione siciliana l'articolo 41-ter R.D.Lgs. 455/1946.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le disposizioni introdotte dalla pdl in esame con norme attualmente vigenti, quale la determinazione in 80 membri della composizione del consiglio (legge regionale statutaria 1/2008, art. 10, co. 1).

Inoltre, appare opportuno introdurre una norma transitoria in ordine all’applicazione delle disposizioni della pdl (ad esempio a decorrere del primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla entrata in vigore della legge), al fine di non modificare la base giuridica su cui si fonda la legittimità della composizione dell’attuale consiglio regionale.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Contestualmente alla pdl in commento la I Commissione esamina le pdl Cost. A.C. 4834 e 5148 (riduzione del numero dei consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia) e A.C. 4856 e 5150 (riduzione del numero dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana).

 

 


 

 

 

 

 

Testo a fronte

Normativa vigente

A.C. 5149

L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3
Statuto speciale per la Sardegna

Art. 15

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione

Identico

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Art. 16

Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed è composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto.

 

2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale.

 

 

 

 

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