Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: La Conferenza permanente dei livelli di governo - A.C. 4567 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 4567/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 539
Data: 19/09/2011
Descrittori:
CONFERENZA STATO REGIONI   ENTI LOCALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

La Conferenza permanente
dei livelli di governo

A.C. 4567

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 539

 

 

 

19 settembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ac0687.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Il sistema delle conferenze nella legislazione vigente                                3

La Conferenza Stato - regioni                                                                              3

La Conferenza Stato – città ed autonomie locali                                                 7

La Conferenza unificata                                                                                       8

I precedenti tentativi di riforma                                                                     11

La Conferenza permanente dei livelli di governo nel disegno di legge A.C. 4567         15

La riforma del sistema delle Conferenze: contenuto della delega (art. 1, comma 1)    15

Il procedimento di esercizio della delega (art. 1, comma 2)                              23

I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega (art. 1, comma 3)          24

Disposizioni finali (art. 1, commi 4 e 5)                                                              32

Normativa di riferimento

Costituzione (art. 114)                                                                                        35

D.P.C.M. 12 ottobre 1983 Istituzione della Conferenza Stato-regioni.              36

L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 12)                                                                       39

D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418. Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, numero 400.                                                                                                  41

D.P.C.M. 2 luglio 1996. Istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.     48

L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art. 9)51

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.                        53

L. 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. (art. 8)                                                                         66

L. 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (art. 5)                                                                      68

D.P.C.M. 1 marzo 2011. Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Testo aggiornato). (art. 30 e 31)                                                                  70

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (art. 33-37)                                                                                     72

 

 


Schede di lettura

 


Il sistema delle conferenze nella legislazione vigente

Lo Stato intrattiene con le regioni e il sistema delle autonomie locali un rapporto di cooperazione basato sul confronto e la negoziazione politica attraverso le conferenze permanenti Stato-regioni, Stato-città-autonomie locali e la Conferenza unificata.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono operativi gli uffici di segreteria della Conferenza Stato – regioni e Stato – città, disciplinati rispettivamente dall’articolo 30 e 31 del decreto del Presidente del Consiglio 1° marzo 2011, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio[1].

La Conferenza Stato - regioni

Le basi normative

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è stata istituita in via sperimentale dal decreto del Presidente del Consiglio 12 ottobre 1983[2].

Con il riconoscimento legislativo, avvenuto mediante l’articolo 12 della legge 400/1988, la Conferenza ha acquistato stabilità e ha visto valorizzato il suo ruolo.

Il decreto legislativo 418/1989[3], emanato in base ad una delega contenuta nello stesso articolo 12 della legge 400/88, ha riorganizzato gli organismi a composizione mista Stato – regioni attraverso la soppressione di una parte di essi e il trasferimento di alcune loro competenze alla Conferenza Stato – regioni.

Da ultimo la Conferenza è stata ridisciplinata dal decreto legislativo 281/1997[4], di attuazione della legge 59/1997 (la c.d. legge Bassanini) che ha, tra l'altro, ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente (art. 9).

I componenti

La Conferenza, istituita presso la Presidenza del Consiglio, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, dal Ministro per i rapporti con le regioni, e ove tale delega non sia attribuita, da altro ministro; ne fanno parte i venti presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e i due presidenti delle province Autonome di Trento e Bolzano; ai suoi lavori partecipano altresì i ministri e i rappresentanti di altre amministrazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute (L. 400/1988, art. 12, co. 2).

Le funzioni

Le principali funzioni della Conferenza sono le seguenti:

§      attività di raccordo: la Conferenza Stato - regioni svolge una intensa attività di raccordo volta ad armonizzare le finalità della programmazione statale con quella regionale. Quest'ultima attività si sostanzia prevalentemente nell'acquisizione di intese ed accordi, finalizzati al raggiungimento di una volontà comune dello Stato e delle regioni in merito ad atti o attribuzioni relativi all'esercizio di rispettive competenze amministrative (le procedure di acquisizione delle intese e degli accordi sono disciplinati in via generale rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 281/1997). In alcuni casi la formazione di questa volontà comune è prevista dalla legge come elemento necessario per l’adozione della decisione finale. In questi, casi con il ricorso all'intesa, alle Regioni è riconosciuto un ruolo paritario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, con l'amministrazione centrale. Ad esempio, è previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'obbligo della "previa intesa" con la Conferenza per tutti gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni regionali, compreso quelli di coordinamento tecnico e le direttive relative alle funzioni delegate. Al di fuori di questi casi la conferenza può comunque giungere alla definizione di accordi su base volontaria per lo svolgimento di attività di interesse comune;

§      attività deliberativa: le deliberazioni della Conferenza si riferiscono alla ripartizione delle risorse tra le regioni e province autonome (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 1, lett. f), ai provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 1, lett. g), ed alle nomine di responsabili di enti ed organismi (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 1, lett. i). Inoltre, l'organo adotta le deliberazioni in materia di politica sanitaria in ambito regionale (D.Lgs. 281/1997, art. 8);

§      attività consultiva: la Conferenza dà pareri sugli atti del Governo. I pareri sono obbligatori quando sono previsti da specifiche norme di settore (come, ad esempio, nel caso delle rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale), ovvero, in via generale, sugli schemi di disegni di legge, schemi di decreto legislativo o regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e province autonome (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 3). I pareri sono facoltativi qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno sottoporre all'esame della Conferenza ogni altro oggetto di interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 4). Inoltre, esprime parere sui disegni di legge comunitaria (D.Lgs. 281/1997, art. 5, co. 1, lett. b);

§      attività di designazione: consiste nella indicazione dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-regioni o in altri casi previsti da specifiche norme di legge (D.Lgs. 418/1989, art. 4);

§      attività di impulso e co-amministrazione: è volta alla predisposizione di inviti o proposte nei confronti di organi dello Stato, di enti pubblici, od altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 1, lett. h);

§      attività di verifica e monitoraggio: essa è diretta al controllo e alla valutazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nei piani e nei progetti approvati dalla Conferenza, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 7; (D.Lgs. 418/1989, art. 1, co. 3);

§      attività di interscambio di dati e informazioni: la Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle amministrazioni centrali e regionali anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività (D.Lgs. 281/1997, art. 6);

§      attività di coordinamento: la Conferenza promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale (D.Lgs. 281/1997, art. 2, co. 1, lett. c). Inoltre, ha il compito di raccordare le linee della politica nazionale relativa al’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze delle regioni (D.Lgs. 281/1997, art. 5, co. 1, lett. a).

L’organizzazione ed il funzionamento

La Conferenza Stato-regioni è convocata periodicamente dal Presidente del Consiglio (che ne fissa anche l’ordine del giorno) anche su richiesta del Ministro per i rapporti con le regioni, o dai presidenti delle regioni (DPCM 12 ottobre 1983, art. 1 e 2).

La Conferenza si riunisce presso la Presidenza del Consiglio solitamente ogni quindici giorni e di ogni seduta è redatto un verbale, approvato poi in quella successiva.

La Conferenza anche su richiesta delle regioni e delle province autonome si riunisce in sessione comunitaria almeno due volte l'anno per la trattazione dei rapporti fra le regioni e l'Unione europea ai fini del raccordo tra le linee di politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza (D.Lgs. 281/1997, art. 5).

La vigente normativa non prevede una disciplina delle modalità di votazione del collegio. Soltanto l'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 281/1997 prevede, limitatamente all'adozione di taluni specifici atti espressamente individuati[5], che, ferma restando la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, quando non sia raggiunta l'unanimità, è espresso dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome componenti la Conferenza (o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta).

Con riguardo alla conclusione delle intese e degli accordi, gli articoli 3, co. 2, e 4, co. 2 del D.Lgs. 281/1997 prevedono che essi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Conferenza si avvale, per l'attività istruttoria e di supporto al suo funzionamento, di un ufficio di segreteria. Il funzionamento e l'organizzazione della segreteria sono regolati dal decreto del Ministro per gli affari regionali 22 luglio 2003[6].

La Conferenza può istituire, qualora ne ravvisi la necessità, gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, di collaborazione e di concorso alla propria attività (D.Lgs. 281/1997, art. 7).

Nell’ambito della Conferenza unificata è operante la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Tale organo è stato istituito dal D.Lgs. 68/2011 (artt. 33-37)[7], in attuazione dell’art. 5 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale.


La Conferenza Stato – città ed autonomie locali

Le basi normative

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996[8], e disciplinata successivamente con il citato decreto legislativo 281/1997.

La composizione

La Conferenza è composta, per quanto riguarda la parte governativa, dal Presidente del Consiglio - che la presiede - dal Ministro dell'interno e dal Ministro per i rapporti con le regioni - che possono avere, nella materia di rispettiva competenza, la presidenza su delega del Presidente del Consiglio - e dai Ministri dell’economia e finanze, delle infrastrutture e trasporti, della salute.

La Conferenza è composta, poi, per quanto riguarda le città e le autonomie locali, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dal presidente dell'Unione dei comuni e delle comunità montane (Uncem), da 14 sindaci designati dall'Anci e da 6 presidenti di provincia designati dall'Upi. Dei 14 sindaci designati dall'Anci 5 rappresentano le città maggiori (D.Lgs. 281/1997, art. 8).

Le funzioni

Le funzioni principali della Conferenza, indicate nel D.Lgs. 281/1997, art. 9, co. 5, 6 e 7, sono:

§      l'espressione di pareri o di intese sugli schemi di provvedimenti (disegni di legge, decreti legislativi, decreti ministeriali, regolamenti) predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato.

§      il coordinamento dei rapporti tra lo Stato ed il sistema delle autonomie locali;

§      lo studio, l'informazione, il confronto su questioni di politica generale che incidano sulle funzioni delle autonomie locali;

§      l'essere sede di discussione sull'ordinamento ed il funzionamento delle autonomie locali e la gestione dei servizi pubblici.


La Conferenza unificata

Le basi normative

L’articolo 8 del decreto legislativo 281/1997 ha disposto che la Conferenza Stato-città è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

La composizione

Della Conferenza unificata fanno parte i componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Stato-regioni.

Le funzioni

La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane (D.Lgs. 281/1997, art. 9). In partcolare:

§         svolge diverse funzioni consultive, quali l'espressione del parere sui disegni di legge e sugli altri documenti di finanza pubblica e sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

§         svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

§         acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati dai presidenti delle regioni e province autonome, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM;

§         assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane anche attraverso l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali e locali ed esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas);

§         esamina, su richiesta del Presidente del Consiglio o delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

L’organizzazione ed il funzionamento

La Conferenza unificata è convocata dal Presidente del Consiglio e le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro per i rapporti con le regioni o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (D.Lgs. 281/1997, art. 8, co. 4).

Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è acquisito con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Di regola l'assenso è espresso all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi e, qualora non si è raggiunto, dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi (D.Lgs. 281/1997, art. 9, co. 4).

La Conferenza si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti delle segreterie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città-autonomie locali (D.Lgs. 281/1997, art. 10).


I precedenti tentativi di riforma

Nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato in via definitiva un disegno di legge costituzionale che ha riformato l’intera Parte II della Costituzione relativa all’ordinamento della Repubblica.

Il testo della legge é stato sottoposto a referendum popolare, ai sensi dell’art. 138 Cost., il 25 e 26 giugno 2006, con esito non favorevole all’approvazione e, pertanto, la riforma non è entrata in vigore.

 

Nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea della Camera del progetto di riforma (A.C. 4862) è stato introdotto nella carta fondamentale il riferimento alle conferenze tra lo Stato e le autonomie locali.

Un emendamento all’articolo 118 della Costituzione[9] affida alla legge l’istituzione delle conferenze con il compito di “realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese”.; il rinvio è alla legge bicamerale, ossia a partecipazione paritaria Camera e Senato, ai sensi del nuovo art. 70 Cost.

Viene operata, inoltre, una distinzione tra la conferenza Stato – regioni e le conferenze Stato – enti locali, in quanto l’istituzione delle seconde è solamente facoltativa.

 

In seguito, si è sviluppato in proposito un dibattito pubblico a livello istituzionale. Il presidente del Senato pro-tempore ha espresso una “grave preoccupazione” in relazione all’approvazione dell’emendamento all’articolo 118, in quanto “l’aver costituzionalizzato la Conferenza Stato-Regioni, averle attribuito il compito di promuovere accordi e intese e non aver limitato questo compito alle sole funzioni amministrative” costituisce “una forte limitazione alle prerogative del Parlamento e in particolare del Senato”[10].

Il Ministro per le riforme istituzionali ha dichiarato successivamente di aver chiarito la questione con il Presidente del Senato e che “per superare altre possibili interpretazioni” il comitato dei nove della I Commissione della Camera ha approvato un ulteriore emendamento con il quale si chiarisce che la Conferenza Stato-Regioni “e' una sede di concertazione amministrativa e non certo di natura legislativa; i poteri legislativi spetteranno ovviamente solo al Senato'”[11].

Un ulteriore riferimento alle conferenze è stato, pertanto, introdotto nell’ambito del coordinamento interistituzionale da parte del Senato con le autonomie territoriali (art. 127-ter Cost.), istituito dall’emendamento 39.201 a firma dell’on. Vito e degli altri capi gruppo della maggioranza. Il subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione ha specificato che le modalità di esercizio di tale coordinamento sono definite dalla legge, e non dal regolamento del Senato come previsto nel testo originario dell’em. Vito (una disposizione analoga nell’em. 0.39.0201.1 Leoni). Inoltre, il subemendamento fa salve le competenze (amministrative come specificato) delle conferenze Stato - regioni e Stato – autonomie locali[12].

Sia le regioni che gli enti locali, sia pure con accenti diversi, hanno espresso soddisfazione in ordine all’introduzione delle conferenze nella Costituzione[13].

 

L’opportunità o meno della “costituzionalizzazione” delle conferenze è stata una delle questioni discusse nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione in sede referente nel maggio – giugno 2004.

Concordi sul ruolo decisivo svolto dalle conferenze soprattutto dopo la riforma del Titolo V, alcuni degli esperti auditi ne hanno ritenuto l’inserimento nella Costituzione comunque opportuno[14]. Altri invece, per i quali bisognerebbe privilegiare la costituzione di una Camera federale; hanno ritenuto che, solo nel caso di fallimento del Senato come luogo di composizione delle diverse istanze, si potrebbe pensare ad un ruolo costituzionale delle conferenze[15]. Altri ancora hanno affermato che il nuovo quadro istituzionale richiederebbe comunque una definizione delle relazioni tra i diversi organi istituzionali: mancherebbe dunque nel disegno di legge un raccordo con il sistema delle Conferenze[16].

In favore di tale misura si sono pronunciati anche gli organi di rappresentanza degli enti territoriali. In particolare, si veda il documento congiunto presentato dall’ANCI e dall’UPI nel corso dell’audizione svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 30 giugno 2004, in cui si chiede, da un lato, la costituzionalizzazione dell’istituto delle Conferenze, dall’altro, una modifica della loro disciplina per un rafforzamento del peso delle volontà politiche espresse al loro interno.

 

Nella XV legislatura il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza Stato-Autonomie territoriali per la leale collaborazione tra Governo, regioni, province autonome ed enti locali.

Il progetto di legge è stato presentato nel marzo 2007 alla Conferenza unificata che però non ha reso il prescritto parere e il Governo non ha presentato il disegno di legge al Parlamento.

 

Il disegno di legge, in attuazione del principio di leale collaborazione, prevede un’unica Conferenza Stato – regioni ed autonomie locali, denominata Conferenza Stato – Istituzioni territoriali, che sostituisce le tre attuali Conferenze.

La nuova Conferenza è mantenuta in seno alla Presidenza del Consiglio, anche se nella relazione illustrativa del d.d.l, emerge la consapevolezza dell’opportunità che le Conferenze non facciano capo alla Presidenza del Consiglio; tuttavia, il mantenimento della sede governativa è dettato dal principio di invarianza della spesa.

I tratti distintivi del disegno di legge si possono riassumere come segue:

§      la nuova conferenza si articola in una sede plenaria e in due sezioni semplici per le questioni di esclusivo interesse regionale, ovvero di esclusivo interesse degli enti locali;

§      le intese sugli atti normativi del Governo, ove previste, sono raggiunte in seno alla sezione regionale, per le questioni che incidano esclusivamente su competenze legislative delle Regioni, e nella sede plenaria negli altri casi;

§      sono conservate le sessioni comunitarie delle Conferenze;

§      la sede plenaria della Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, mentre la sezione relativa alle regioni è presieduta dal Ministro per gli affari regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri e la sezione degli enti locali è presieduta dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali, a seconda delle rispettive competenze, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

§      a fini di semplificazione si codifica la prassi delle riunioni tecniche, che precedono le sedute delle Conferenze vigenti, in modo tale che nelle sedute politiche siano discussi esclusivamente gli atti su cui vi sono questioni politiche non risolte in sede tecnica;

§      si prevede una ricognizione e razionalizzazione degli atti attualmente di competenza delle Conferenze, e una valorizzazione del principio maggioritario, da disciplinarsi in sede di decreto delegato, eventualmente anche secondo criteri di rappresentanza territoriale.

 

 

 

 

 

 


La Conferenza permanente dei livelli di governo nel disegno di legge A.C. 4567

Il disegno di legge in esame consta di un unico articolo che contiene una delega al Governo per l’istituzione e la disciplina della “Conferenza permanente dei livelli di governo”.

Su tale disegno di legge sono stati acquisiti il parere della Conferenza unificata e le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI e dell’UPI. I rilievi contenuti nel parere hanno trovato in gran parte recepimento nella formulazione dell’articolato presentato alla Camera.

La riforma del sistema delle Conferenze: contenuto della delega (art. 1, comma 1)

Alla base del testo della delega vi è il proposito, enunciato dalla relazione illustrativa, di “far fronte alle esigenze di negoziazione e di mediazione politiche fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale”, tenendo conto del “complesso interagire dei soggetti costitutivi della Repubblica”.

L’orientamento assunto dal testo è quello di ridurre il “sistema delle Conferenze” – definizione utilizzata in dottrina[17]per indicare la concertazione interistituzionale che si realizza con le Conferenze e utilizzata dalla relazione illustrativa - ad una sola sede di raccordo istituzionale, denominata Conferenza permanente dei livelli di governo, con riferimento a quelli evidenziati, senza alcun primato di uno sugli altri, dall’art. 114 della Costituzione.

La posizione paritaria tra livelli disegnata dal provvedimento andrebbe considerata ai fini della valutazione delle disposizioni contenute nel testo in tema di presidenza, incardinamento, agenda dei lavori e segreteria della Conferenza.

 

Al sistema delle conferenze si riferisce anche la giurisprudenza costituzionale ove afferma che «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze» (sentenza n. 401 del 2007).

Già prima della riforma disposta dalla legge 3/2001, con le sentenze di seguito riportate, la Corte costituzionale si era pronunciata su una molteplicità di profili aventi ad oggetto la natura, il ruolo e l'attività delle Conferenze Stato-autonomie territoriali:

§         con la sentenza n. 116/1994, in particolare, la Corte costituzionale ha provveduto a chiarire la natura della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 400/1988, respingendone ogni pretesa configurazione quale organo appartenente all'apparato statale o regionale o comunque deputato a manifestare gli orientamenti dell'uno o dell'altro. A tal riguardo, la Corte ha sostenuto, al contrario, la natura della Conferenza quale istituzione della comunità nazionale, complessivamente considerata, in quanto sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni e strumento di raccordo e collaborazione fra i medesimi. Nella stessa pronuncia, la Corte si è soffermata, inoltre, a ribadire quanto già sostenuto nella propria giurisprudenza sulla natura giuridica dello strumento dell'intesa fra lo Stato e le regioni: quest'ultima risulta essere una "forma tipica di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa" (per precedenti in tal senso, si possono vedere le sentt. nn. 337/1989, 21/1991, 220/1990, 747/1988).

§         Con la sentenza n. 408/1998,la Corte è intervenuta sul tema della unificazione delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, respingendo le censure di incostituzionalità mosse, da parte regionale, nei confronti delle relative disposizioni del D.Lgs. n. 281/1997 ritenute lesive della posizione costituzionale delle regioni. In particolare, la Corte ha ritenuto non in contrasto con la Costituzione, la previsione della conferenza unificata, con la presenza sia dei rappresentanti delle regioni, sia di quelli delle autonomie locali, quale strumento di raccordo fra Governo e sistema delle autonomie, allorché siano in discussione argomenti di interesse comune delle regioni e degli enti locali. L'unificazione delle conferenze, secondo la Corte, oltre a rappresentare un elemento di semplificazione dei procedimenti, è idonea a facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze emergenti in tema di assetto delle autonomie, lasciando meno spazio a rigide divisioni o contrapposizioni suscettibili di sfociare in ostacoli o resistenze al processo di decentramento. Sono pertanto infondate le censure secondo le quali, con l'unificazione delle conferenze, i rappresentanti delle autonomie locali verrebbero a partecipare a procedimenti di raccordo fra lo Stato e le regioni, o addirittura a poter vincolare la volontà della Regione in ordine ai rapporti con i rispettivi enti locali; né vi potrebbe essere luogo a valutare l'equilibrio numerico fra le diverse rappresentanze nell'ambito della conferenza unificata. Infatti, l'unificazione delle Conferenze non dà luogo ad una commistione delle rappresentanze, ma solo a una unificazione funzionale, nell'ambito di un sistema in cui i presidenti delle regioni conservano la loro esclusiva rappresentanza delle istanze regionali ed esprimono distintamente la volontà delle regioni medesime.

§         La sentenza n. 206/2001 rileva per una pluralità di profili, connessi prevalentemente alla natura delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni, e alla validità ed efficacia delle medesime. La Corte, infatti, interviene innanzitutto a valutare - respingendola - la censura secondo la quale un'intesa non sarebbe validamente raggiunta se non con la presenza in Conferenza di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome, il cui assenso unanime, o, quanto meno maggioritario, sarebbe necessario a tal fine. La Corte a tal riguardo nega la necessità che l’assenso sia espresso, in sede di formalizzazione dell’intesa, dai presidenti di tutte le regioni e province autonome componenti della Conferenza Stato-regioni, richiamando a tal fine l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 281/1997 – unica disposizione che regola il procedimento per le intese sancite nella Conferenza Stato-regioni – il quale stabilisce che "le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano". Tale disposizione, secondo la Corte, non può intendersi nel senso che l’assenza di alcune regioni non accompagnata da alcuna espressione di dissenso, possa inficiare l’assenso delle regioni e impedire il perfezionamento dell’intesa. La Corte respinge inoltre la tesi secondo cui sarebbe quanto meno necessario l’assenso della maggioranza assoluta delle regioni i cui presidenti sono membri della Conferenza. Questo perchè la regola dell'assenso espresso dalla unanimità o almeno dalla maggioranza assoluta della componente regionale della Conferenza è stabilita, dall’art. 2, comma 2, del d D.Lgs. 281/1997, limitatamente a talune specifiche ipotesi in cui la Conferenza esercita competenze decisorie come collegio deliberante. Nel caso delle intese, invece, la Conferenza non opera come collegio deliberante, ma come sede di concertazione e di confronto, anzitutto politico, fra Governo e regioni - queste ultime considerate quale componente complessiva e unitaria, confronto volto a raggiungere, ove possibile, una posizione comune. Nell’assenza – giustificabile, secondo la Corte, alla luce dei caratteri dell’intesa – di ulteriori regole formali che disciplinino il modus procedendi della Conferenza e pongano requisiti di numero legale e di maggioranza, l’intesa non può dirsi mancata una volta che tutte le regioni siano state messe in grado di partecipare effettivamente alla ricerca e alla definizione dell’accordo e di concorrere al raggiungimento del medesimo, o invece di impedirlo, e non siano stati manifestati dissensi sulla posizione comune raggiunta, come formalmente sancita nella Conferenza. Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta in un decreto legislativo approvato dal Governo in un testo parzialmente diverso da quello risultante nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato regioni, senza che vi sia stata motivazione specifica delle regioni di tale difformità.

 

La Conferenza è definita dall’art. 1, comma 1, “sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e di integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze”.

Il riferimento ai soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione” è riconducibile ad un rilievo espresso nel parere della Conferenza unificata, diretto a sostituire la precedente formulazione del testo che riferiva invece la leale collaborazione allo Stato e alle autonomie locali. E’ noto che in dottrina nell’interpretazione dell’art. 114 primo comma, come riformulato dalla riforma disposta dalla legge 3/2001, si rinvengono posizioni diverse, che vanno dal riconoscimento dell’introduzione di un pluralismo istituzionale paritario all’affermazione della mancanza di portata innovativa rispetto alla formulazione previgente. In merito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge che “nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 1) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, comma 2). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto - lo Stato, appunto - avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento. Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i comuni, le città metropolitane e le province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa” (sent. 274/2003). Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale l’elencazione di enti disposta dall’art. 114 deve considerarsi tassativa (sent. 244/2005). Pertanto, all’inserimento nel testo del riferimento ai soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114, appare riconducibile la denominazione della Conferenza, che, nel testo trasmesso alla Conferenza unificata, era denominata Conferenza della Repubblica. Allo stesso parere della Conferenza unificata è riconducibile la definizione della Conferenza quale sede “di coesione e di integrazione delle politiche pubbliche”.

 

Come è noto, il principio della leale collaborazione, dopo la riforma del titolo Vdella parte seconda della Costituzione, ha costituito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la costante stregua di riferimento nella valutazione delle questioni derivanti dalla connessione tra competenze statali e regionali.

Secondo la Corte, infatti, “il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. La genericità di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse”. (sentenza n. 31 del 2006).

Tuttavia, la Costituzione non impone, in linea di principio, l’adozione dei meccanismi di leale collaborazione, che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull’altra (sentenze n. 88/2009, n. 231/2005 e n.33/2011). Quindi, “affinché il mancato coinvolgimento di tale Conferenza, pur previsto da un atto legislativo di rango primario, possa comportare un vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione, è necessario che ricorrano i presupposti per la operatività del principio stesso e cioè, in relazione ai profili che vengono in rilievo in questa sede, la incidenza su ambiti materiali di pertinenza regionale” (sentenza n. 401 del 2007).

 

Il quadro in cui tale incidenza va valutata appare complesso, per la complessa, appunto, definizione dei possibili interventi riconducibili alle rispettive competenze dello Stato e delle regioni.

 

Indicative di tale complessità sono le due seguenti recenti pronunce della Corte costituzionale, che evidenziano: l’una la compenetrazione e il condizionamento reciproci degli interessi unitari e territoriali; l’altra la possibilità di individuare competenze non di tutela in senso stretto, ma di disciplina “adeguata” di oggetti riconducibili a competenze costituzionalmente previste.

In materia di produzione dell’energia, con particolare riferimento all’energia nucleare, la sent. 33/2011 rileva che “ l’impianto normativo edificato dal legislatore statale si regge su presupposti frutto della combinazione dei molteplici elementi che compongono la materia”. “Uno di essi è il principio di leale collaborazione, le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s’intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice. Invero, questa fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), cui consegue l’applicazione di quel «canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005). L’intera attività preordinata alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e, quindi, alla costruzione ed all’esercizio dei medesimi, risulta scandita, nella sua conformazione normativa, da molteplici momenti di attuazione del principio di leale collaborazione, secondo un disegno che rispecchia i diversi livelli di compenetrazione e di condizionamento reciproco tra interessi unitari e interessi territoriali”.

In tema di tutela dell’ambiente, la sent. 373/2010 - pur affermando che tale competenza, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale – ricorda che, secondo costante giurisprudenza, “le regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati (sentenze nn. 61, 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle regioni stesse. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime, al fine della loro esplicazione”.

 

La valenza del principio in questione risulta poi diversamente declinata, alla lettura della giurisprudenza costituzionale, a seconda della forma del coinvolgimento del sistema delle Conferenze prevista dalla legislazione sottoposta a sindacato di costituzionalità.

 

Come già sottolineato, con la sentenza 206/2001, con riferimento alle intese, previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), e regolate dall'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, si afferma che “la Conferenza non opera qui come collegio deliberante, ma come sede di concertazione e di confronto, anzitutto politico, fra Governo e regioni - queste ultime considerate quale componente complessiva e unitaria, ancorché rappresentativa di interessi e di opinioni eventualmente, in partenza, differenziate -, confronto volto a raggiungere, ove possibile, una posizione comune. Decisivo, a questo riguardo, è che esso si svolga, in conformità al principio di leale collaborazione, con modalità idonee a consentire a ciascuna delle due componenti di esprimere le proprie posizioni, di valutare le posizioni dell'altra parte e di elaborare e proporre soluzioni su cui concordare (cfr. sentenza n. 379 del 1992). Nell'assenza - giustificabile d'altra parte alla luce dei sopra descritti caratteri dell'intesa - di ulteriori regole formali che disciplinino il modus procedendi della Conferenza e pongano requisiti di numero legale e di maggioranza, l'intesa non può dirsi mancata una volta che (…) tutte le regioni siano state messe in grado di partecipare effettivamente alla ricerca e alla definizione dell'accordo e di concorrere al raggiungimento del medesimo, o invece di impedirlo, e non siano stati manifestati dissensi sulla posizione comune raggiunta, come formalmente sancita nella Conferenza”. In ogni caso la Corte, con la sent. 21/2006, ha ricordato che “lo strumento dell'intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante”.

Con riferimento ai casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e regioni, con la 165/2011 la Corte ha affermato, richiamandosi alla costante giurisprudenza (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004), che, “è necessario, per garantire il coinvolgimento delle regioni interessate, il raggiungimento di un’intesa, in modo da contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni. La previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011)”. Per l’attrazione in sussidiarietà, in particolare, la Corte ha osservato come sia “oramai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest’ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere” (sentenze n. 278 del 2011, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Nel caso della previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, secondo la sentenza 33/2001, si esige che “le parti della relazione che si viene così ad instaurare si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio. Chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta: dunque, trasmettendo l’atto oggetto di parere e concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio. Nel contempo, il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l’atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine fissato”. Del resto, “in assenza di un preciso termine legale (minimo o massimo) ed una volta stabilito che quello in concreto concesso alla Conferenza unificata sia stato non incongruo, deve, d’altra parte, escludersi che tale Conferenza possa rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il termine, giacché si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla Conferenza, non conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del potere legislativo delegato” (sentenza n. 225/2009).

Nel caso di omessa previsione di un’adeguata forma di partecipazione regionale, con riferimento alla formulazione di una legge di delega, la Corte ha ritenuto che “il coinvolgimento delle regioni interessate si impone con forza immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa. Certamente, il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato costituzionalmente, nell’attività di ulteriore rafforzamento delle istanze partecipative del sistema regionale e degli enti locali, per la quale, quando l’interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola Regione, ben si presta l’intervento della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato - città ed autonomie locali» (sentenza n. 278/2010).

 

La relazione illustrativa osserva che “la razionalizzazione dell'attuale sistema delle Conferenze non può essere considerata in alcun modo in termini alternativi rispetto all'esigenza, che rimane di primaria importanza per l'assetto compiuto del nostro ordinamento, di una organica riforma costituzionale del bicameralismo, che consenta di dare specifico rilievo parlamentare al ruolo delle autonomie territoriali, in coerenza con l'impianto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione”.

 

In tema di riforma del bicameralismo, vengono in considerazione le osservazioni emerse in dottrina circa il ruolo del Parlamento e quello delle autonomie nell’esperienza applicativa del riformato art. 117 Cost.. In particolare si evidenzia, nel rapporto tra Conferenze, Governo e Parlamento, un indebolimento della funzione legislativa per effetto della predeterminazione di contenuti normativi nell’ambito dei meccanismi di cooperazione. Questo effetto sarebbe particolarmente apprezzabile nei contenuti della legislazione delegata rispetto ai quali l’apporto delle autonomie apparirebbe particolarmente incisivo rispetto al parere parlamentare. Tale questione traspare anche dalla giurisprudenza costituzionale, ove si afferma, con riferimento agli interventi normativi dello Stato nelle materie concorrenti e residuale, che “nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo tipo può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenze n. 303/2003 e 6/2004).

Ancora e più chiaramente, nella sentenza n. 401/2007 si afferma che “nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001[18] (vedi sentenze numeri 423 e 6 del 2004) – il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze. Esso (…) realizza una forma di cooperazione di tipo organizzativo e costituisce «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza numero 31 del 2006)”. Tali effetti rilevano su un piano di fatto, tanto che nella stessa giurisprudenza costituzionale, in tema di pareri della Conferenza, si osserva che “il parere negativo espresso dalle regioni in sede di Conferenza permanente non ha alcuna valenza, ex se, in ordine alla validità della legge statale” (sent. 1/2008). E’ anche vero però che la sent. 206/2001 ha riscontrato indiretta violazione dell’art. 76 Cost. in un decreto delegato emanato in difformità dai contenuti dell’intesa raggiunta in Conferenza, la cui acquisizione era prevista dalla delega.

 

La delega per l’istituzione della Conferenza permanente dei livelli di governo, è annuale, da attuare con uno o più decreti legislativi, adottati su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 

Alla luce degli orientamenti sopra riferiti in merito all’equilibrio nel rapporto Parlamento, Governo e autonomie, si rileva che non è previsto il concerto con il Ministro dei rapporti con il Parlamento ai fini dell’adozione dei decreti delegati.

 

Il comma 1 prevede che anche l’istituenda Conferenza, come le attuali, sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In merito alle conferenze esistenti, in dottrina si evidenzia che la collocazione presso la Presidenza del Consiglio incide sull’ambito dell’autonomia organizzativa e della programmazione delle attività.

 

Tale disposizione, pertanto, rileva ai fini della valutazione dell’autonomia organizzativa del soggetto che si istituisce, la cui presidenza è  assegnata dalla successiva disposizione del comma 3, lett. d), al Presidente del Consiglio.

Il procedimento di esercizio della delega (art. 1, comma 2)

Il comma 2, prevede che sugli schemi dei decreti legislativi, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, siano acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere del Consiglio di Stato (non richiesto dalle precedenti disposizioni di delga contenute nella l. 400/1988 e 59/1997), entro trenta giorni, e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono resi nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorsi tali termini, i decreti legislativi possono essere adottati anche senza i pareri.

Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione prevedendo espressamente che la trasmissione dei suddetti schemi alle Camere sia corredata dall’intesa e dal parere, rispettivamente, della Conferenza e del Consiglio di Stato.

Il terzo periodo del secondo comma prevede una procedura aggravata per il caso di mancanza di intesa nei termini, inserita nel testo in conformità ad un rilievo espresso nel parere della Conferenza unificata: in tal caso il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere e nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega (art. 1, comma 3)

Il comma 3 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

 

Ai sensi della lettera a), oltre all’unicità e alla denominazione del soggetto che si intende istituire, ne viene stabilita l’articolazione in sede plenaria e in due sezioni. L’articolazione nelle sezioni è definita dalle questioni trattate, dedicando una sezione alle questioni di esclusivo interesse regionale e l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali. Esse sono quindi denominate rispettivamente: «Sezione Stato e regioni» e «Sezione Stato e autonomie locali», anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza, precisazione, quest’ultima, introdotta nel testo in base ad un rilievo espresso nel parere della Conferenza unificata.

 

Non sono stabiliti specifici principi e criteri direttivi specifici per il riparto delle competenze tra sede plenaria e sezioni oltre il criterio dell’esclusività dell’interesse che presiede le questioni da trattare: di tale criterio andrebbe valutata la funzionalità nel caso di questioni di natura complessa, caratterizzate da intreccio di interessi di riferimento, che potrebbero essere attribuite secondo valutazioni di  prevalenza.

 

La lettera b)prevede che siano disciplinate le funzioni e i compiti della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 e mantenendo comunque quelli di cui alla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 281/1997.

Il riferimento alla legislazione vigente e, in particolare al D.Lgs. n. 281/1997, è oggetto di specifico rilievo del parere espresso dalla Conferenza unificata.

 

La lettera non reca criteri espliciti per la determinazione di funzioni e compiti del nuovo soggetto se non per la parte, circoscritta per relationem, che si riferisce al citato decreto legislativo. Appare così opportuno valutare la specificità del criterio di delega in questione, in particolare se con esso si intende disciplinare compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

 

La lettera c) stabilisce che siadisciplinata la composizione della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a). In conformità ad un rilievo espresso nel parere della Conferenza unificata è stata inserita nel testo della lettera la previsione della partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;.

E’ confermata così, anche per il nuovo soggetto, la natura variabile e mista della composizione delle Conferenze e a tale composizione sono ascritte sedi informali, anche di carattere privato, che, nell’attuale esperienza, svolgono un’attività anticipatrice dei contenuti dell’attività delle stesse Conferenze.

 

A questo proposito si nota che nelle osservazioni espresse dalla Conferenza delle regioni e province autonome, dall’ANCI e dall’UPI si riteneva necessario che fosse prevista la partecipazione come membri di diritto dei presidenti dell’ANCI e dell’UPI, nonché di 14 sindaci e 7 presidenti di provincia, designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI in quanto titolari della rappresentanza istituzionale in via generale e esclusiva dei comuni e delle province.

 

Non sono invece menzionati i Consigli delle autonomie locali previsti dall’art. 123 Cost., peraltro non istituti presso tutte le regioni.

 

La lettera d)stabilisce che il legislatore delegato preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri – che non è menzionato dalla precedente lettera tra i componenti del nuovo soggetto - sia il presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), disciplinandone i poteri.

Tale principio direttivo appare connesso alla previsione del comma 1 secondo la quale la Conferenza è incardinata presso la Presidenza del Consiglio e rileva ai fini della valutazione della autonomia organizzativa della Conferenza.

 

Dalle osservazioni espresse dalla Conferenza delle regioni e province autonome, dall’ANCI e dall’UPI sul testo del disegno di legge emerge l’esigenza di istituire un ufficio di presidenza della Conferenza, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un ministro delegato, composto in modo da assicurare la rappresentanza delle due sezioni, con il compito, tra gli altri, di definire la programmazione dei lavori, la formulazione dell’ordine del giorno e il monitoraggio sull’attuazione della Conferenza. Tra le osservazioni espresse vi era anche la previsione della facoltà di attribuzione della presidenza della Conferenza ad un ministro delegato dal Presidente del Consiglio.

 

La lettera e) dispone che sia disciplinata, in conformità ai princìpi dell'Unione europea e agli adempimenti connessi all'appartenenza alla medesima Unione, una sessione europea dellesezioni di cui alla lettera a), individuando per la «Sezione Stato e regioni» anche modalità di monitoraggio sull'attività svolta dalle autonomie regionali.

Tale previsione da un lato si pone come il riconoscimento della specializzazione dell’attività che si svolge nel sistema delle Conferenze che, peraltro, riguarda anche ulteriori settori suscettibili di analoga formalizzazione; dall’altro appare anch’essa valutabile, come le altre sopra richiamate, sotto il profilo dell’autonomia organizzativa della Conferenza.

 

La lettera f) prevede chesiano disciplinate le modalità di votazione nelle sedute. In esito al parere espresso dalla Conferenza unificata, è stata aggiunta dal Governo, nel testo presentato alle Camere, la previsione che tale disciplina sia formulata, a seconda della tipologia degli atti di cui alla lettera l), sulla base del criterio dell'unanimità ovvero della maggioranza dei rappresentanti delle componenti delle sezioni di cui alla lettera a), ferma restando la necessità dell'assenso del Governo e comunque stabilendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.

Tale lettera, il cui oggetto rileva dal punto di vista dell’autonomia organizzativa della Conferenza, non specifica i principi direttivi che dovrebbero presiedere alla scelta del criterio dell’unanimità o della maggioranza.

 

Con riferimento alle intese previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) e regolate dall'art. 3 del D.Lgs. 281/1997, la giurisprudenza costituzionale ritiene che “la Conferenza non opera qui come collegio deliberante, ma come sede di concertazione e di confronto, anzitutto politico, fra Governo e regioni - queste ultime considerate quale componente complessiva e unitaria, ancorché rappresentativa di interessi e di opinioni eventualmente, in partenza, differenziate -, confronto volto a raggiungere, ove possibile, una posizione comune. Decisivo, a questo riguardo, è che esso si svolga, in conformità al principio di leale collaborazione, con modalità idonee a consentire a ciascuna delle due componenti di esprimere le proprie posizioni, di valutare le posizioni dell'altra parte e di elaborare e proporre soluzioni su cui concordare (cfr. sentenza n. 379 del 1992). Nell'assenza - giustificabile d'altra parte alla luce dei sopra descritti caratteri dell'intesa - di ulteriori regole formali che disciplinino il modus procedendi della Conferenza e pongano requisiti di numero legale e di maggioranza, l'intesa non può dirsi mancata una volta che (come in effetti, secondo quanto si è detto, nella specie è accaduto) tutte le regioni siano state messe in grado di partecipare effettivamente alla ricerca e alla definizione dell'accordo e di concorrere al raggiungimento del medesimo, o invece di impedirlo, e non siano stati manifestati dissensi sulla posizione comune raggiunta, come formalmente sancita nella Conferenza”.

Inoltre, nella sentenza 165/2011, la Corte costituzionale ha affermato che “la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011)”.

 

La lettera g)prevede che siano stabiliti termini perentori per l'acquisizione dell'assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo.

Tale lettera individua una categoria tra gli atti della Conferenza, che saranno determinati dal legislatore delegato ai sensi della lettera l), costituita dagli atti di assenso. Viene poi utilizzata la locuzione “autonomie regionali e locali” per indicare il soggetto dal quale promana l’assenso, locuzione con la quale non è chiaro se si intenda richiamare l’intervento di entrambe le sezioni della Conferenza.

Per l’adozione di tali assensi il termine è perentorio in ogni caso, senza distinzione tra gli atti del Governo che ne costituiscono l’oggetto, prescindendo dalla loro natura e dall’eventuale urgenza. Alla perentorietà del termine la lettera g) non collega espressamente l’effetto dell’adozione dell’atto del Governo.

 

Appare opportuno valutare la previsione di termini perentori per l’espressione di assensi alla luce del principio enunciato dalla Corte costituzionale dell’esigenza di “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”, sopra richiamato in materia di intese.

 

La lettera h)prevede che siano disciplinati i casi di mancata partecipazione alle sedute ovvero di astensione dalla votazione nelle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Inoltre, la lettera i)dispone che siano stabilite il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando la richiesta di sedute straordinarie da parte dei diversi livelli di governo.

Anche le disposizioni contenute in tali lettere rilevano ai fini della valutazione dell’autonomia organizzativa della Conferenza.

 

La lettera l)prevede che, in sede di attuazione della delega, sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli di governo e dalle sezioni di cui alla lettera a), definendone la disciplina.

L’attuazione di tale lettera appare connessa a quella della lettera b), relativa alla disciplina delle funzioni e dei compiti della Conferenza, in quanto il rinvio alla legislazione vigente, e in particolare al d.lgs. 281/1997, appare rilevante per la determinazione della tipologia degli atti della Conferenza.

 

Dal testo del provvedimento emergono categorie di atti cui i vari principi e criteri direttivi fanno riferimento, costituiti dagli accordi (lett. n), gli assensi (lett. g) e le intese(lett. n), mentre non vengono menzionati i pareri. Inoltre non vi sono principi e criteri direttivi specifici relativi agli effetti delle varie categorie di atti, salvo quanto previsto dalla lett. n) per talune intese e per gli accordi.

 

La lettera m) dispone che sia stabilita una nuova disciplina delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la lettera n)prevede l'adozione di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro termini perentori, disciplinando, previo monitoraggio delle attività svolte, gli effetti conseguenti all'inadempienza da parte dei diversi livelli di governo.

 

Il citato art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale articolo denomina “intesa” atti facoltativi il cui contenuto è riconducibile agli accordi ai sensi del d.lgs. 281/1997, con l’effetto di rendere fungibile la terminologia in questione; analoga fungibilità nell’uso della denominazione sembra trasparire dalla legge n. 42/2009, ove, ad esempio, si prevedono accordi sanciti in Conferenza unificata previa intesa con gli enti locali (art. 13, comma 1, lett. g).

 

Le lettere m) e n) richiamano quindi entrambe il citato articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131: l’una per prevedere che la materia sia sottoposta a nuova disciplina senza peraltro indicare il criterio che dovrebbe ispirare le nuove disposizioni, l’altra per disporre in merito al seguito delle le intese adottate sulla base dello stesso articolo e degli accordi, accomunando agli stessi fini – cioè recepimento, monitoraggio, disciplina degli effetti dell’inadempimentocategorie di atti diverse. Al fine di evitare che la formulazione distinta dei due principi possa porsi in termini contraddittori si potrebbe valutare l’opportunità di una riformulazione unitaria. Più in particolare, quanto alla lettera m,) si nota che non è indicato il criterio che dovrebbe ispirare le nuove disposizioni e quindi se: la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata deve comunque avere ad oggetto l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; se la promozione di intese deve comunque avere carattere discrezionale. In quest’ultimo caso, essendo l’iniziativa alla base dell’intesa eventuale, andrebbe valutata la compatibilità di tale disciplina con la natura perentoria del termine di recepimento prevista dalla lettera n). Non è poi chiaro il soggetto destinatario dell’obbligo di recepimento: nel caso degli atti normativi, qualora si intenda comprendere anche fonti primarie statali per il recepimento da parte dello Stato, la disposizione in questione andrebbe valutata alla luce della sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti normativi; inoltre, per le fonti normative primarie regionali, andrebbe considerato da un lato che le assemblee regionali non partecipano alle intese o agli accordi e, dall’altro, che gli esecutivi regionali, che invece si impegnano in tali atti, non gestiscono il procedimento legislativo. La lettera n) adombra poi un potere sostitutivo per la cui configurazione non sono indicati principi e criteri direttivi.

 

Oltre ai principi e criteri direttivi contenuti in lettere sopra illustrate, potrebbero essere valutati sotto il profilo dell’autonomia organizzativa della Conferenza anche i seguenti principi e criteri direttivi:

§         ai fini della preparazione dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a)istituire commissioni permanenti, suddivise per settori, disciplinandone la composizione e i lavori, in linea con quelli della Conferenza e delle sezioni, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle sezioni (lettera o));

§         disciplinare, ai fini dell'istruttoria, le riunioni tecniche preparatorie alle sedute della Conferenza permanente dei livelli di governo, delle sezioni di cui alla lettera a) e delle commissioni permanenti di cui alla lettera o), prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell'istruttoria tecnica ai fini dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno della Conferenza, delle sezioni e delle commissioni di cui alla lettera o) (lettera p));

§         prevedere la costituzione di gruppi di lavoro nell'ambito della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a), con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico (lettera q));

§         istituire una struttura di segreteria, prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria, e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza permanente dei livelli di governo, alle sezioni di cui alla lettera a) e alle commissioni permanenti di cui alla lettera o), nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni (lettera u)) In merito a tale lettera si nota che per la struttura ivi prevista si stabilisce che debba svolgere compiti di supporto anche al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con singole regioni: tale previsione sembra concorrere, insieme a quelle relative all’incardinamento della Conferenza presso la Presidenza del Consiglio e il conferimento della presidenza della stessa Conferenza al Presidente del Consiglio, a delineare un tratto di strumentalità del  nuovo soggetto nel rapporto con l’Esecutivo.

 

In conformità al rilievo espresso nel parere della Conferenza unificatala lettera r)prevede che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza permanente dei livelli di Governo e delle sezioni di cui alla lettera a) siano allegate ai relativi atti.

 

La lettera s)prevede che la Conferenza permanente dei livelli di governo e le sezioni di cui alla lettera a) possano avvalersi delle Conferenze permanenti previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e stabilire le relative modalità di raccordo.

 

Si tratta della conferenza provinciale permanente, con il compito di coadiuvare il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che è dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali; nonché della conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.che ha anch’essa il compito di coadiuvare il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione.

 

Al profilo della trasparenza e della pubblicità dei contenuti delle attività oggetto di meccanismi interistituzionali, vanno ricondotte la lettera t) - cheprevede che siano individuate le modalità di informazione alla Conferenza permanente dei livelli di governo delle intese sancite tra le amministrazioni statali, le singole regioni e le autonomie locali -  e la lettera v) che prevede che siano stabiliti sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte da parte del presidente della Conferenza permanente dei livelli di governo.

Con particolare riferimento alla lettera v) appare opportuno approfondire se la relazione annuale costituisca l’unico strumento di pubblicità nei confronti del Parlamento. In tal caso la disposizione andrebbe valutata dal punto di vista della funzionalità rispetto alle esigenze di trasparenza e conoscibilità tempestiva dei lavori della Conferenza.

 

La lettera z)prevede che siano semplificate le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti all'interno delle amministrazioni, ad esclusione degli organismi istituiti ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il criterio della semplificazione degli organismi amministrativi era già stato adottato dalla disposizione di delega dell’art. 9 della legge n. 59/1997[19] in base alla quale è stato emanato il d.lgs. n. 281/1997.

 

La lettera b) di tale articolo, infatti, già prevedeva la semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche.

 

La lettera z) fa salvi gli organismi istituiti ai sensi della legge n. 42/2009.

 

Gli articoli da 3 a 5 di tale legge istituiscono infatti un sistema di nuovi organi ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Gli organi, collocati in una posizione intermedia tra le istituzioni coinvolte in tale processo (Parlamento, Governo e livelli di governo territoriali), sono i seguenti: Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 3); Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 4); Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5).La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, destinata a sciogliersi ex lege al compimento della fase transitoria della riforma, è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, con il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere.La Commissione assicura il raccordo con le regioni e gli enti locali grazie ad un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali: un organismo tecnico non parlamentare istituito ad hoc, al quale partecipano rappresentanti delle autonomie territoriali.

La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale. Si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi; a svolgere attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione è istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ma opera nell’ambito della Conferenza unificata, le sono attribuite altresì le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dal successivo articolo 5. La Commissione è costituita da rappresentanti tecnici dello Stato e delle regioni. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, incardinata nell’ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica esercitando compiti di proposta e di monitoraggio e verificando periodicamente il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali, anche con riguardo all’adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte. In particolare, la Conferenza si pone quale organo di supporto alla Conferenza unificata e allo stesso Governo, nella verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza dei costi, dei fabbisogni standard dei vari livelli istituzionali e degli obiettivi di servizio. La Conferenza propone inoltre criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi – sia del fondo perequativo a favore delle regioni (art. 9) sia dei fondi perequativi a favore degli enti locali (art. 13) – e ne verifica l’applicazione.

Vi è una complessa rete di interrelazioni tra i menzionati organi; in particolare: la Commissione parlamentare può avvalersi (oltre che del Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali), della Commissione tecnica paritetica e della Conferenza permanente ai fini della verifica dello stato di attuazione della riforma; la Commissione tecnica paritetica è a sua volta chiamata a svolgere le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente, per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto. Le Camere possono inoltre richiederle informazioni e dati di carattere finanziario e tributario; la Conferenza permanente, oltre a quanto detto in ordine ai suoi rapporti diretti con le Camere, costituisce la sede di raccordo tra Stato ed enti territoriali in seno alla Conferenza unificata.

 

La lettera aa) prevede l'espressa abrogazione delle norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

Disposizioni finali (art. 1, commi 4 e 5)

Il comma 4 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 2.

 

Infine, il comma 5 dispone che dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Normativa di riferimento

 


Costituzione
(art. 114)

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (158) e dallo Stato.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione (159).

 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (160) (161).

 

 

 

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(158)  Vedi gli artt. 131 e 132.

(159)  Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(160) Vedi, anche, l'art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(161)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.


D.P.C.M. 12 ottobre 1983
Istituzione della Conferenza Stato-regioni.

 

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1983, n. 300.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

di concerto con

 

I MINISTRI DEGLI AFFARI REGIONALI,

 

DEL TESORO E DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Ravvisata la opportunità di acquisire in apposita sede collegiale completa e formale conoscenza delle esigenze delle regioni e delle province autonome in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia), nonché ai fini di collegamento tra gli organi statali, regionali e provinciali;

 

Considerata pertanto, l'utilità di periodiche consultazioni fra il Presidente del Consiglio, i Ministri interessati alle questioni regionali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome;

 

Decreta:

 

Articolo 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può convocare periodicamente, anche su richiesta del Ministro degli affari regionali o collegialmente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, una Conferenza con compiti di informazione, di consultazione, di studio e di raccordo sui problemi di interesse comune tra Stato, regioni e province autonome.

 

Articolo 2.

La Conferenza si riunisce presso la Presidenza del Consiglio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la vice presidenza del Ministro degli affari regionali.

 

Ad essa sono invitati a partecipare i presidenti delle regioni a statuto speciale ed ordinario e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

 

Possono essere altresì invitati alle sedute rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato e di enti pubblici.

 

L'ordine del giorno dei lavori, stabilito dal Presidente, su proposta del Ministro degli affari regionali, che tiene conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome, viene comunicato ai Ministri interessati e ai presidenti delle regioni e delle province autonome stesse almeno venti giorni prima della riunione.

 

 

Articolo 3.

 La Conferenza può essere consultata:

 

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

 

 

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

 

 

c) sui criteri generali degli schemi di legge di principio inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare riguardo a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

 

 

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nelle premesse del presente decreto per i quali il Presidente del Consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

 

 

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

 

Articolo 4.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per l'organizzazione della segreteria della Conferenza prevista dall'art. 1, il contingente di personale, di cui il Ministro degli affari regionali può avvalersi ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 10 della legge 22 luglio 1975, n. 382, già previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 1970 e 2 marzo 1974, è elevato a settanta unità, di cui dieci con funzioni dirigenziali, quindici con funzioni direttive, quindici con funzioni di concetto e trenta con mansioni esecutive ed ausiliarie, ivi compreso il personale operaio.

 

Articolo 5.

Le spese relative al funzionamento della Conferenza, previste per il corrente esercizio finanziario in lire 2.500.000 fanno carico al cap. 2391, rubrica 13, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che presenta sufficiente disponibilità.

 


L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(art. 12)

(1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

 

 

Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

(omissis)

Articolo 12.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

 

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

 

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

 

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

 

5. La Conferenza viene consultata:

 

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

 

 

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

 

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

 

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

 

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome (20).

 

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(20)  Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

 

(omissis)


D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418.
Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, numero 400.

 

 

(1) (2)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1990, n. 1.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 con il quale, tra l'altro, sono state ampliate le attribuzioni della Conferenza permanente di cui al presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto l'art. 6-ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

 

Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali:

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Articolo 1.

Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni:

 

a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all'art. 7, ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'art. 8;

 

b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza è sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorità, alla allocazione delle risorse e alle modalità di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale;

 

c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attività, e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

 

d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale.

 

2. La Conferenza si esprime altresì su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale.

 

3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si è pronunciata.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome.

 

5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione.

 

 

Articolo 2.

Specificazioni.

1. Le attribuzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 1, relative alle competenze, agli atti e alle attività degli organismi a composizione mista di cui all'art. 7, comprendono tra l'altro:

 

a) le attribuzioni consultive di cui all'art. 1-bis, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362 (3), ai fini del parere di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), e comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sugli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

 

b) le attribuzioni consultive in ordine agli aspetti regionali del coordinamento delle politiche comunitarie e, in particolare, i pareri sugli indirizzi generali e sui criteri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86 ;

c) le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, e integrazioni, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del fondo e la politica del personale;

 

d) le attribuzioni consultive in materia di edilizia residenziale spettanti alla Conferenza ai sensi dell'art. 3, nonché il parere sui piani di edilizia residenziale rimessi al CIPE, il parere sugli atti del Comitato per l'edilizia residenziale in ordine alla ripartizione dei fondi alle regioni e sui criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori destinatari dei contributi per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

 

e) le attribuzioni già spettanti alla commissione di settore per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752 ;

 

f) le attribuzioni consultive e di iniziativa in ordine alla politica generale dei trasporti, nonché il parere sullo schema di piano generale e sugli aggiornamenti periodici di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245 , e il parere sui criteri generali attinenti la gestione, la ristrutturazione e il finanziamento dei servizi pubblici di trasporto locale; a tal fine, nel secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , le parole «sentite le regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché le regioni interessate»;

 

g) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dello spettacolo in ordine agli aspetti regionali delle politiche di incentivazione delle attività culturali e dei programmi di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo di cui alla legge 3 aprile 1985, n. 163;

 

h) le attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'artigianato in ordine alle competenze regionali e con riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea e alla esportazione, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

 

i) le attribuzioni consultive e di iniziativa del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'art. 12 della legge 9 luglio 1986, n. 349 , in ordine al coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali e alle competenze delle regioni;

 

l) le attribuzioni consultive in ordine alle finzioni ed attività del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sui programmi nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , quando essi riguardino attività o beni anche di competenza regionale;

 

 

m) il parere sui criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego e sugli indirizzi di politica della occupazione e sostegno del reddito dei lavoratori di cui all'art. 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285 , e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

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(3)  Recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale dello Stato.

 

Articolo 3.

 Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni.

 

1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il Comitato per la programmazione turistica di cui all'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2 (4) sono soppressi.

 

2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell'art. 1 sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 .

 

3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell'art. 4 sono soppresse.

 

4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.

 

 

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(4)  Recte, n. 22.

 

Articolo 4.

Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni.

1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.

 


Articolo 5.

Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza.

1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni è sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresì nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, primo periodo.

 

Articolo 6.

Funzionamento della Conferenza.

1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.

 

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.

 

4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.

 

5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazione statale e regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione e le modalità per l'acquisizione dei fareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.

 

6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale.

 

 

Articolo 7.

Organismi a composizione mista Stato-regioni.

1. Ai fini del presente decreto si intendono organismi a composizione mista Stato-regioni i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle regioni, ancorché in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica amministrazione.

 

2. Non sono compresi tra gli organismi di cui al comma 1 quelli, variamente composti, nei quali la partecipazione delle regioni non assuma carattere fondamentale in relazione alle funzioni del collegio. Sono altresì esclusi i collegi misti Stato-regioni la cui attività si riferisca ad ambiti territoriali specifici e collegati a programmi territorialmente definiti.

 

3. Le presenti disposizioni non si applicano inoltre alle ipotesi in cui le amministrazioni dello Stato si avvalgano dell'apporto, reso anche in forma congiunta, di rappresentanti delle regioni.

 

4. Agli organismi a composizione mista Stato-regioni, di cui al comma 1, restano le competenze relative alle determinazioni da assumere per specifiche questioni in attuazione di piani e programmi di settore e le designazioni di componenti di altri organismi che investano interessi statali e regionali, che non rientrino in quanto previsto dall'art. 4.

 

Articolo 8.

Organismi con competenze tecnico-scientifiche.

1. Sono esclusi dal riordinamento di cui al presente decreto gli organismi a composizione mista operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di seguito elencati:

 

a) Commissione consultiva unica del farmaco di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 581;

 

b) Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui al decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982;

 

c) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ;

 

d) Comitato per il prontuario terapeutico di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 484 , e all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

 

e) Commissione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ;

 

f) Commissione per la ricerca scientifica biomedica di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ;

g) Commissione nazionale tecnico-consultiva per la produzione e il commercio di sementi di rimboschimento di cui all'art. 162 della legge 23 maggio 1973, n. 269;

 

h) Commissione sulla disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 , come modificata dall'art. 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

 

i) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ;

 

l) Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ;

 

m) Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 12 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985;

 

n) Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 26 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 novembre 1984;

 

o) Comitato tecnico-scientifico del servizio pedagogico italiano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988;

 

p) Commissione nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623 ;

 

q) Commissione tecnica per il sistema informativo sul mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 .

 

Articolo 9.

Disposizioni finali.

1. I provvedimenti amministrativi che istituiscano nuovi organi misti devono essere previamente comunicati alla Conferenza.

 

2. Le disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente decreto sono abrogate.


D.P.C.M. 2 luglio 1996.
Istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1997, n. 21.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 128 della Costituzione;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

 

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;

 

Considerato che al fine di dare maggiore impulso all'attività di coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali, si rende necessaria l'istituzione di uno strumento di confronto e conoscenza delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli indirizzi di politica generale incidenti nella sfera delle autonomie locali, che devono essere valutati in relazione alla effettiva attuazione del principio di sussidiarietà, sia ai fini dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei servizi pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attività economiche sociali e culturali di interesse degli enti locali;

 

Ritenuta l'opportunità di istituire, assicurandone il raccordo con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali quali sede di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto interesse degli enti locali nonché quale sede nella quale anche le regioni partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati coinvolgano anche interesse o competenze regionali;

 

D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali;

 

Decreta:

 

Articolo 1.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di seguito denominata conferenza, con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie di comuni e province e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato.

 

2. La Conferenza in particolare è sede di discussione e di esame:

 

a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi compresi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio e le risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;

 

b) dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici;

 

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente articolo che venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

 

La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:

 

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

 

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

 

 

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

 

 

Articolo 2.

1. La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per gli affari regionali.

 

Ne fanno parte altresì il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, e il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge n. 142 del 1990 .

 

2. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I presidenti delle regioni e delle province autonome partecipano comunque di diritto ogni qualvolta siano all'ordine del giorno argomenti che, pur riguardando le autonomie locali, coinvolgano altresì interessi o competenze regionali.

 

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.

 

4. La Conferenza è convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI o dell'UPI. L'ordine del giorno, in ogni caso, deve essere trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione.

Articolo 3.

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La composizione della segreteria tecnica è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione che determina altresì le modalità di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-regioni.

 

 


L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
(art. 9)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(omissis)

Articolo 9. 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

 

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

 

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

 

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane (37) (38).

 

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

 

 

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(37)  In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(38)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 


 

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

 

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

 

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

 Capo I - Disposizioni generali

 

Articolo 1.

Àmbito della disciplina.

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo (2).

 

 

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(2)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Capo II - Conferenza Stato-regioni

 

Art. 2.

Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

 

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;

 

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

 

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

 

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;

 

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

 

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

 

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

 

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

 

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali (3).

 

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

 

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4).

 

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

 

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari (5).

 

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi (6).

 

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

 

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

 

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

 

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

 

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

 

 

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(3)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

 

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4)  Comma così modificato dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(5)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Articolo 3.

Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

 

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).

 

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (8) (9).

 

 

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(7)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(8)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(9)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 

Articolo 4.

Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (10).

 

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

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(10)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001, l'Acc. 3 febbraio 2005, il Provv. 8 aprile 2009, n. 67/CSR, il D.M. 29 maggio 2009, l'Acc. 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, l'Acc. 5 novembre 2009, l'Acc. 17 dicembre 2009, n. 253/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 187/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 192/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 197/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 198/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 239/CSR., l'Acc. 10 febbraio 2011, n. 30/CSR e l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 242/CSR.

 

 

Art. 5.

Rapporti tra regioni e Unione europea.

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

 

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere (11).

 

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

 

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

 

 

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(11)  Periodo aggiunto dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

 

 

Articolo 6.

Scambio di dati e informazioni.

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

 

 

Art. 7.

Organismi a composizione mista.

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

 

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

 

 

Capo III - Conferenza unificata

 

Art. 8.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (12).

 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).

 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).

 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (15).

 

 

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(12)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(14)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(15)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 

Art. 9.

Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

 

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

 

a) esprime parere:

 

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

 

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

 

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

 

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

 

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

 

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

 

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

 

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

 

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

 

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

 

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

 

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane (16).

 

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

 

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

 

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato (17).

 

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

 

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

 

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

 

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale (18).

 

 

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(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 

Articolo 10.

Segreteria.

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale (19).

 

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

 

 

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(19)  In attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98 e il D.M. 22 luglio 2003.

 

 

Allegato A (20)

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

 

 

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

 

- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;

 

- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Così modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1997, n. 217.

 

 


L. 5 giugno 2003, n. 131.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(art. 8)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

(omissis)

Articolo 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

 

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

 

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

 

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

 

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

 

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (18).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31 maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007, il Provv. 20 marzo 2008, n. 103/CSR, il Provv. 13 novembre 2008, n. 204/CSR, il Provv. 20 novembre 2008, n. 232/CSR, il Provv. 28 gennaio 2009, n. 7/CU, l'Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR, il Provv. 25 marzo 2009, n. 46/CSR, il Provv. 1 aprile 2009, n. 21/CU, l'Intesa 5 novembre 2009, il Provv. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR, l'Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR, l'Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR, l'Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR, il Provv. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR, l'Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR e l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR.

(omissis)

 


L. 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
(art. 5)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

 

(omissis)

Articolo 5.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) (15)

1.  I decreti legislativi di cui all’ articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a)  la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all’ articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b)  la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione;

c)  la Conferenza verifica l’utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all’ articolo 16;

d)  la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e)  la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f)  la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g)  la Conferenza si avvale della Commissione di cui all’ articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h)  la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

 

2.  Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

 

 

 

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(15) Vedi, anche, gli articoli da 33 a 37, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(omissis)


D.P.C.M. 1 marzo 2011.
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Testo aggiornato).
(art. 30 e 31)

 

(1) (2)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2011, n. 136, S.O.

(2) Vedi, anche, il Comunicato 24 giugno 2011.

(omissis)

Art. 30

Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

2.  L'Ufficio in particolare provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;

b)  all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;

c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;

d)  agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e)  all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f)  allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g)  all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008;

h)  all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;

i)  all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

3.  Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere altresì le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

4.  L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi, ivi compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.

 

 

Art. 31

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1.  L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.

 

2.  L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 30, comma 3, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.

 

3.  L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

 

(omissis)


D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
(art. 33-37)

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.

 

(omissis)

CAPO V

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

 

Articolo. 33 

Oggetto

1.  In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

 

Art. 34

Composizione

1.  La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

 

2.  La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

 

3.  Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

 

 

Articolo 35 

Modalità di funzionamento

1.  Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

 

 

2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

 

 

3.  In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

 

 

4.  La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

 

 

5.  Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

 

 

6.  Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

 

 

Articolo 36 

Funzioni

1.  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a)  la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009;

b)  la Conferenza avanza proposte:

1.  per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2.  per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c)  la Conferenza verifica:

1)  l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2)  assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3)  assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4)  verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5)  verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio;

6)  la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d)  la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

e)  la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

 

2.  Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, i lavori svolti.

 

Articolo 37

Supporto tecnico

1.  Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

 

2.  Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

 

3.  Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

 

4.  Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

 


 

 

 



[1]     D.P.C.M. 1° marzo 2011, Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[2]     D.P.C.M. 12 ottobre 1983, Istituzione della Conferenza Stato-regioni.

[3]     D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, numero 400.

[4]     D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[5]     Si tratta dell'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 281/1997, ovvero: la determinazione, nei casi previsti dalla legge, dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione; l'adozione dei provvedimenti attribuiti alla Conferenza dalla legge; la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

[6]     D.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98, la Conferenza può istituire, qualora ne ravvisi la necessità, gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, di collaborazione e di concorso alla propria attività.

[7]     D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[8]     D.P.C.M. 2 luglio 1996, Istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

[9]     Emendamento 0.35.200.9 della Commissione, approvato il 29 settembre 2004 con due soli voti contrari.

[10]    Comunicato stampa del Presidente del Senato, 29 settembre 2004.

[11]   Dispaccio ANSA, 30 settembre 2004

[12]    Assemblea della Camera, seduta del 30 settembre 2004.

[13]    Si vedano i due documenti, rispettivamente dei Presidenti delle Regioni e dell’ANCI e UPI presentati al Governo il 23 settembre 2004, aventi ad oggetto gli emendamenti della maggioranza, tra cui quello sulle conferenze, depositati il 15 settembre 2004.

[14]    Pizzetti; Carlassare; De Martin. Carrozza ricorda il caso del ricorso della regione Veneto per violazione del principio di leale collaborazione, con riguardo a una decisione adottata in sede di Conferenza Stato-regioni senza la partecipazione della regione, perché non era arrivato il telegramma di convocazione: “la risposta della Corte costituzionale è stata che, non essendo stata costituzionalizzata la Conferenza Stato-regioni e non essendovi nessuna normativa procedurale che garantisce che i presidenti delle regioni debbano essere avvertiti con telegramma almeno quattro giorni prima della convocazione, la responsabilità è della regione”.

[15]    Vassallo; Lippolis; Caravita di Toritto.

[16]    Cammelli; Rescigno, che afferma essere troppo debole il sistema attuale: non è definito chi decide e cosa decide; Balduzzi (il sistema delle Conferenze, essendo un raccordo intergovernativo, dovrebbe comunque essere affiancato  da altre possibilità di raccordo tra organi legislativi e dunque sopperire alla mancanza di rappresentatività regionale del Senato).

[17]    Ascrivibile a F. Pizzetti, Il sistema delle Conferenze e la forma di governo italiana, in Le regioni, 3-4, 2000, p. 43 ss.

[18]    Legge 18 ottobre-2001 n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. L’art. 11 prevede che, sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[19] Legge 15 marzo 1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.