Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - A.C. 4434 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Lavori preparatori - Iter al Senato (A.S. 2156-B) (esame in sede referente, consultiva e discussione in Assemblea) - Parte quinta
Riferimenti:
AC N. 4434/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513    Progressivo: 1
Data: 05/12/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   L 2012 0190
PREVENZIONE DEL CRIMINE   REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2044/XVI   AS N. 2164/XVI
AS N. 2168/XVI   AS N. 2174/XVI
AS N. 2340/XVI   AS N. 2346/XVI
AS N. 2156/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Lavori preparatori

Iter al Senato (A.S. 2156-B)
(esame in sede referente, consultiva e discussione in Assemblea)

 

 

 

 

 

n. 531/1

(parte quinta)

 

 

5 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0660a5.doc

 


INDICE

 

Senato della Repubblica

Progetti di legge

§      A.S. 2156-B, (Governo), Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione                                                                 5

§      A.S. 2781, (sen. D’Alia ed altri), Istituzione dell’Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche                      49

§      A.S. 2854 (sen. Oliva), Delega al Governo per l’introduzione di norme volte a favorire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche                          63

Esame in sede referente

Seduta del 28 giugno 2012                                                                                     71

Seduta del 5 luglio 2012                                                                                          77

Seduta del 11 luglio 2012                                                                                        81

Seduta del 25 luglio 2012 – Sui lavori delle Commissioni                                      85

Seduta del 26 luglio 2012                                                                                        87

Seduta del 2 agosto 2012                                                                                       91

Seduta del 5 settembre 2012 – Sui lavori delle Commissioni                                95

Seduta dell’11 settembre 2012                                                                               97

Seduta del 12 settembre 2012 – Sui lavori delle Commissioni                            101

Seduta del 18 settembre 2012 – Audizioni informali                                            103

Seduta del 18 settembre 2012                                                                              159

Seduta del 27 settembre 2012 – Sui lavori delle Commissioni                            161

Seduta del 2 ottobre 2012 – Seduta pomeridiana                                                163

Seduta del 2 ottobre 2012 – Seduta notturna                                                       193

Seduta del 4 ottobre 2012                                                                                     195

Seduta del 9 ottobre 2012 – Seduta pomeridiana                                                203

Seduta del 9 ottobre 2012 – Seduta notturna                                                       223

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 16 ottobre 2012                                                                                   237

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 16 ottobre 2012                                                                                   239

Seduta del 17 ottobre 2012                                                                                   241

Seduta del 17 ottobre 2012 – Comunicazioni del Presidente in relazione al Ddl n. 2156-C        243

§      Pareri resi alle Commissioni riunite (1a Affari costituzionali e 2a Giustizia)

-       8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 3 luglio 2012                                                                                        245

Seduta del 18 settembre 2012                                                                              247

Seduta del 19 settembre 2012                                                                              249

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 9 ottobre 2012                                                                                     251

Testo proposto dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite

§      A.S. 2156 e abb.-C, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione                                                                                 257

Discussione in Assemblea

Seduta del 10 ottobre 2012                                                                                   333

Seduta del 16 ottobre 2012                                                                                   339

Seduta del 17 ottobre 2012                                                                                   375

 

 


Senato della Repubblica

 


Progetti di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2156-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)

con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)

con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

(V. Stampato n. 2156)

approvato dal Senato della Repubblica il 15 giugno 2011

(V. Stampato Camera n. 4434)

modificato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 giugno 2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

 

 

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

a) identica;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

b) identica;

 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera l), della presente legge;

c) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dall’articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti;

d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dall’articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

4. Identico:

a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

a)identica;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

b) identica;

c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

d) identica;

 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

5. Identico:

a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesino rischio;

b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

soppressa

c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

b) identica.

 

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

 

7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

 

8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

 

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all’articolo 3, comma 2, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma l, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

 

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

 

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

 

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

 

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

 

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

 

12. In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

 

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

 

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.

 

Art. 2.

 

(Modifiche all’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15)

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

 

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

Art. 2.

Art. 3.

(Trasparenza dell’attività amministrativa)

(Trasparenza dell’attività amministrativa e delega al Governo per il riordino della relativa disciplina)

1. La trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

1. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

2. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

2. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della presente legge, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

a)identica;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

b) identica;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c) identica;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

d) identica.

 

3. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costistuisce causa di esclusione dalla gara.

 

4. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.

 

5. Il comma 1 dell’articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

 

6. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all’articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l’organo amministrativo rilascia l’autorizzazione di cui al citato comma 1 dell’articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

 

7. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.

 

8. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

 

9. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

 

10. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

 

11. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

12. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

 

13. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

14. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

15. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

16. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

6. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006.

17. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l’applicazione dei commi 15 e 16. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

 

18. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioini, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

19. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 17 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 

20. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

 

21. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

 

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

 

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica;

 

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

 

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

 

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;

 

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

 

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

22. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 21 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

 

Art. 4.

 

(Modifica all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente gli obblighi dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative)

 

1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

 

Art. 5.

 

(Modifica all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo)

 

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

 

Art. 6.

 

(Trasparenza delle attribuzioni
di posizioni dirigenziali)

 

1. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.

 

2. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 1 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 7.

 

(Introduzione dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conflitto di interessi)

 

1. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Art. 3.

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

(Modifiche agli articoli 53 e 54 e introduzione dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»;

 

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

 

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

«7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

e)identica;

«11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

 

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»;

f)al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

 

g)al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

 

h)al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

 

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

l)identico:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 1, lettera l), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. L’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 54. - (Codice di comportamento). – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

 

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.

 

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.

 

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di autogoverno.

 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

 

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

 

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

 

4. I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

 

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

 

Art. 9.

 

(Modifica all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

 

1. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».

 

Art. 10.

 

(Delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

 

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

 

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

 

Art. 11.

 

(Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali)

 

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

 

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;

 

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;

 

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

 

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

 

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

 

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

 

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;

 

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

Art. 4.

Art. 12.

(Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti)

(Introduzione dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

 

1. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell’addebito disciplinare.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Art. 5.

Art. 13.

(Attività d’impresa particolarmente esposte
a rischio d’inquinamento mafioso)

(Attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa)

1. Ai fini dell’applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d’impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d’inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività:

1. Per l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

 

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) identica;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

d) identica;

e) noli a freddo di macchinari;

e) identica;

f) fornitura di ferro lavorato;

f) identica;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

i) identica.

2. L’indicazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. L’indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Soppresso

 

4. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 1, nonché per l’attività di verifica.

 

6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14.

 

(Modifica al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163)

 

1. All’articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».

Art. 6.

Art. 15.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali)

(Prevenzione della corruzione nelle regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

 

b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

 

c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge.

 

3. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Art. 7.

Art. 16.

(Modifiche all’articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20)

(Modifica all’articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20)

1. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

1.Identico:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale».

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

Art. 8.

Art. 17.

(Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)

(Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all’armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

a)identica;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

c) identica;

d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

d) identica;

e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di elettorato attivo;

e) identica;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all’assunzione delle cariche di governo;

f) identica;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

g) identica;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

i) identica;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) identica;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.

m) identica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

Art. 18.

 

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato)

 

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un’altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

 

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, compresa l’indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.

 

3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

Art. 19.

(Modifiche al codice penale)

(Modifiche al codice penale)

1. Al libro II, titolo II, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

 

b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

a) all’articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all’articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

soppressa

c) all’articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

soppressa

d) all’articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

soppressa

 

d) l’articolo 317 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 317. - (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

 

e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

e) all’articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all’articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

f) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all’articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

 

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) nel capo I, dopo l’articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

i) dopo l’articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»;

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all’articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

l) all’articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio»;

m) all’articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

m) all’articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

n) all’articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

 

o) all’articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

 

p) all’articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

 

q) all’articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

 

r) dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

 

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

 

Art. 20.

 

(Modifica dell’articolo 2635
del codice civile)

 

1. L’articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni».

 

Art. 21.

 

(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n.231)

 

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 25:

 

1) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

 

b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

 

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

 

Art. 22.

 

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

 

1. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall’articolo 303».

 

Art. 23.

 

(Modifiche all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

 

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

 

b) al comma 2-bis, dopo le parole:«319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

 

Art. 24.

 

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché disposizioni concernenti la revoca del segretario comunale o provinciale)

 

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l’esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

 

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

2. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

 

Art. 25.

 

(Modifica all’articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

 

1. All’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

 

Art. 26.

 

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n.97)

 

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Art. 10.

Art. 27.

(Clausola di invarianza)

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2781

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatoriD’ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, RUTELLI e SERRA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2011

 

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Istituzione dell’Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche

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Onorevoli Senatori. – La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n.116, impone ai Paesi aderenti che le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche siano attribuite ad una autorità nazionale indipendente.

Allo stato attuale della normativa, un’istituzione di tal genere non è presente in Italia dove, con l’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.3, fu istituito l’«Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri – e quindi privo dei requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti oggi – ma poi soppresso dall’articolo 68, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alcune funzioni dell’Alto Commissario anticorruzione sono state in seguito trasferite ad un «Servizio Anticorruzione e Trasparenza» (S.A.eT.), creato nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica e, pertanto, del tutto integrato nel potere esecutivo.

È necessario, quindi, ed al fine di uniformarsi al contenuto della citata Convenzione ONU, istituire una vera e propria Authority, autonoma ed indipendente dal potere esecutivo, strutturalmente ben diversa dalle proposte recentemente e reiteratamente avanzate dal Governo nel corso della discussione di un disegno di legge (atto Senato n. 2156) in materia di contrasto alla corruzione (il Governo ha inteso sempre proporre la creazione di enti integrati nel sistema governativo, ovvero l’utilizzo di strutture governative preesistenti).

Non può essere, infatti, considerata sufficiente la presenza nel nostro ordinamento della «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche», istituita con l’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale organo appare dotato di requisiti di autonomia ed indipendenza solo formali e nominali, atteso che i suoi componenti sono indicati e decisi dal potere esecutivo (con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di governo), che la Commissione non ha alcuna autonomia finanziaria dipendendo dalle scelte strategiche del Governo e che di fatto si tratta di un ente utilizzato dal potere governativo come organo di staff, che la Commissione non ha alcun potere concreto di intervento sulle pubbliche amministrazioni. È per questi motivi che l’articolo 8 del presente disegno di legge intende sopprimere tale Commissione, attribuendone le funzioni residue al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Innovando sul sistema attuale, con il presente disegno di legge si intende, pertanto, istituire una Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, che operi quale Autorità nazionale anticorruzione.

Il disegno di legge è composto da otto articoli.

La struttura principale dell’Autorità è descritta dall’articolo 1. L’Autorità ha sede in Roma ed è formata da un collegio di cinque membri: un presidente e quattro componenti, tutti nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il metodo di scelta è ipotizzato per garantire la terzietà e la competenza dei membri dell’Autorità, assicurata anche dalla loro provenienza: infatti, i componenti dell’Autorità possono essere scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con una predeterminata anzianità minima di servizio (quindici anni), professori ordinari di università in materie giuridiche o economiche, avvocati esperti (con almeno quindici anni di attività professionale), prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

I membri dell’Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, altra attività lavorativa di alcun genere.

I dipendenti pubblici componenti dell’Autorità sono posti in aspettativa senza assegni, mentre il trattamento economico complessivo è agganciato a quello dei componenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust).

L’articolo 2 individua i compiti dell’Autorità nei seguenti:

a) definizione delle linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) collaborazione con i paritetici organismi regionali ed internazionali;

c) predisposizione e coordinamento del Piano nazionale anticorruzione;

d) definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituzione e gestione di una banca dati centralizzata ed informatizzata;

f) redazione di protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l’Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) predisposizione di accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione specifica del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni;

h) compimento di indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa o su denuncia (con esclusione delle segnalazioni anonime) o su richiesta motivata delle amministrazioni, per accertare l’esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica amministrazione;

i) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti ed atti, potenzialmente causativi di danno erariale.

Sono sottoposte al potere di accertamento dell’Autorità tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e le società a prevalente partecipazione pubblica, nonché gli enti e le società private che contrattano con la pubblica amministrazione.

Peraltro, l’articolo 7 del disegno di legge prevede che tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali siano tenute ad elaborare e trasmettere annualmente all’Autorità propri piani anticorruzione (trattasi di «piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione»), sulla base dei quali l’Autorità elabora il Piano anticorruzione nazionale.

L’Autorità riferisce ogni anno al Parlamento, presentando una relazione sull’attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell’illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

I poteri dell’Autorità sono disciplinati dall’articolo 3.

Si ritiene di dover fornire poteri concreti di indagine amministrativa all’Autorità, assicurando l’effettività di tali poteri sia attraverso la possibilità di avvalersi dell’ausilio della Guardia di finanza (o delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia), sia prevedendo poteri sanzionatori dell’inottemperanza alle prescrizioni dell’Autorità.

I poteri dell’Autorità sono, quindi, distinti in poteri dispositivi e di accertamento e poteri sanzionatori.

I poteri dispositivi e di accertamento sono descritti nei termini seguenti:

a) acquisizione di dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto a controllo;

b) effettuazione di accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compimento di audizioni di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti a controllo;

d) ordine alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnalazione di carenze nei piani adottati;

e) assegnazione di istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnai azioni ed alle istruzioni impartite.

Le sanzioni amministrative (pecuniarie) che l’Autorità può irrogare sono connesse all’inottemperanza all’esercizio dei poteri attribuiti all’ente e sono calibrate sulle diverse tipologie, in un crescendo di gravità:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro;

c) in caso di mancato consenso all’accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nel piani adottati la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

Si prevede poi, con una norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che in caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle stesse, l’Autorità possa aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al lavoratore pubblico una sanzione aggiuntiva pari all’importo dei premi di produttività percepiti.

Il procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni è rimesso ad un successivo regolamento dell’Autorità, sulla base di princìpi generali fissati già nella legge (garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato). Si prevede la ricorribilità dei provvedimenti dell’Autorità davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, mentre l’assistenza legale a favore dell’Autorità è garantita dall’Avvocatura dello Stato.

L’articolo 4 impone all’Autorità obblighi di comunicazione dei comportamenti disciplinarmente e penalmente rilevanti, rispettivamente, al titolare del potere disciplinare ed all’Autorità giudiziaria.

L’articolo 5 detta le regole relative alla logistica, all’organizzazione ed al personale dell’Autorità.

La previsione normativa impone la fornitura all’Autorità di sedi e locali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce che siano assegnate in uso all’Autorità sedi e mezzi utilizzati dalla soppressa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

La dotazione organica di personale è stabilita, immediatamente, in cinquanta unità complessive, reperite attraverso il comando o distacco da altre amministrazioni pubbliche, ovvero attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato.

La pianta organica definitiva è rimessa invece – sulla falsariga di quanto previsto dalla legge istitutiva dell’Autorità Antitrust – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro sei mesi dall’istituzione dell’Autorità), istitutivo del ruolo del personale dipendente dell’Autorità, con una pianta organica non eccedente le 100 unità, con assunzione del personale per pubblico concorso e trattamento giuridico ed economico modellato su quello del personale della Banca d’Italia (ancora una volta replicando la disciplina normativa fissata per l’Autorità Antitrust).

Si prevede comunque una limitata possibilità di ricorrere all’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato e di avvalersi, quando necessario, di esperti su specifici temi e problemi.

Quanto agli oneri economici derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità, l’articolo 6 fornisce la copertura finanziaria, prevedendo che a ciò si provvede da un lato mediante la destinazione all’Autorità dei fondi già stanziati per il funzionamento della soppressa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; dall’altro lato mediante la destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia».

In particolare, si stabilisce che la copertura degli oneri avvenga attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di destinazione all’Autorità di somme non superiori all’1 per cento del «Fondo unico giustizia», salvo ulteriore decreto correttivo a completa copertura degli oneri, in caso di insufficienza della destinazione.

Fulcro di tale sistema di copertura degli oneri è la disposizione secondo la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «assicura che all’Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall’impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione», ossia prevedendo che il finanziamento dell’attività di prevenzione della corruzione sia direttamente collegato all’attività di contrasto alla corruzione stessa.

Se si pensa che il Procuratore generale della Corte dei conti (nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2008), aveva parlato della corruzione come di un fenomeno quantificabile – sulla base delle stime effettuate dal Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica, ossia da un organo governativo – «nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro all’anno costituenti una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini», si deve stimare che un’attività di concreto ed efficace contrasto alla corruzione possa e debba generare un virtuoso circuito di profitto pubblico, tale da autoalimentare il sistema statuale preventivo e repressivo.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione dell’Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche)

1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2.

2. È istituita l’Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

3. L’Autorità, che opera quale Autorità nazionale anti-corruzione al sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell’Autorità sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori universitari ordinari nelle materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

4. I membri dell’Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, questi ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogoverno, sono collocati in aspettativa senza assegni per l’intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell’Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Art. 2.

(Compiti dell’Autorità)

1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;

b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali competenti, al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 7, il Piano nazionale anticorruzione;

d) definisce modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla istituzione;

f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l’Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;

h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l’esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno delle pubbliche amministrazioni;

i) dispone monitoraggi su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

2. L’Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. L’Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sull’attività di contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

 

Art. 3.

(Poteri dell’Autorità)

1. L’Autorità, per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita i seguenti poteri:

a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;

b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;

d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;

e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irroga sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.

2. Ai fini dell’efficace esercizio dei propri poteri, l’Autorità si avvale dell’ausilio della Guardia di finanza, delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.

3. L’Autorità può irrogare:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000;

c) in caso di mancato consenso all’accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati, la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000.

4. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l’Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all’importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all’importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.

5. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Autorità stabilisce le regole procedimentali per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.

6. Tutti i provvedimenti dell’Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L’Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall’Avvocatura dello Stato.

 

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione)

1. L’Autorità comunica immediatamente al titolare del potere disciplinare l’adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L’Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell’attività di competenza dell’Autorità.

 

 

Art. 5.

(Sedi, organizzazione e personale

dell’Autorità)

1. Per i propri compiti l’Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all’Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. L’Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.

2. Entro sei mesi dall’istituzione dell’Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell’Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità.

4. Al personale in servizio presso l’Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

5. L’Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L’Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell’Autorità, che ne risponde al Presidente.

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante utilizzo dei fondi già previsti per il finanziamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché mediante destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia», costituito ai sensi dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, e successive modificazioni, destina le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all’1 per cento mediante riassegnazione all’Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all’Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall’impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di insufficienza dell’assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.

Art. 7.

(Doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all’Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

 

Art. 8.

(Soppressione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche)

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è soppressa.

2. I compiti e le funzioni della Commissione, come individuati nell’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ad eccezione dei compiti, delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla presente legge all’Autorità, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li esercita con personale e mezzi già nella propria dotazione e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Le sedi ed i mezzi attribuiti alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche sono assegnati in uso all’Autorità, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Il personale in servizio presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo da altre amministrazioni fa ritorno alle amministrazioni di provenienza. Tutti i contratti a tempo determinato, anche di consulenza, proseguono nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2854

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore OLIVA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  28 LUGLIO 2011

 

 

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Delega al Governo per l’introduzione di norme volte a favorire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

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Onorevoli Senatori. – Con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta (articolo 4) una disposizione di indubbio valore che prevede testualmente «Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall’ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell’articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati».

Si è inteso – correttamente – imporre un limite alla possibilità che titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica cessati dal loro ufficio possano continuare a godere di benefit di varia natura provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato.

L’idea di ridurre progressivamente – preservando le esigenze di rappresentanza istituzionale – la gamma di benefìci destinati ai detentori di incarichi pubblici in carica o cessati è da apprezzare, soprattutto in un momento – come quello attuale – in cui le difficoltà dell’economia nazionale impongono profonde riforme e sacrifici per le fasce più deboli della popolazione.

Riteniamo quindi che, limitatamente a questo aspetto, la strada intrapresa sia giusta e sia opportuno proseguire con ancora più convinzione in questa direzione.

Al contempo, però, siamo dell’avviso che per il detentore di cariche pubbliche ancora più pericolosi dei benefìci che provengono dallo Stato o da società a partecipazione pubblica – che peraltro sono non soltanto conosciuti ma anche quantificabili – possano essere indebiti vantaggi economici di vario genere, per sé o per altri, che provengano da società controllate anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da privati, sia che si tratti di persone fisiche sia che si tratti di società, imprese, associazioni, fondazioni eccetera.

Esiste infatti una zona grigia che si colloca tra la condotta integrante i reati di corruzione e concussione e il comportamento lecito, un limbo che, ancorché attualmente non sanzionato e non sanzionabile dal diritto penale, civile o amministrativo, rappresenta certamente una minaccia per l’imparzialità e per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nell’ottica di favorire la trasparenza dell’attività politica e amministrativa, appare fondamentale approvare una legge che introduca precise disposizioni volte a limitare la possibilità per i titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, non cessati dall’ufficio, di ricevere sine titulo benefìci di varia natura da soggetti, siano essi persone fisiche, società, associazioni o imprese.

Nel passato – anche recente – sono emersi numerosi episodi che hanno fatto seriamente dubitare della correttezza dell’operato di detentori di incarichi e cariche pubbliche di grande rilievo. L’accettazione, per sé o per altri, di benefici economici di varia natura, quali l’utilizzo di immobili, anche per abitazione, di mezzi di trasporto, di apparati di comunicazione e di informazione o financo di prestazioni in «centri benessere», risulta intollerabile per i cittadini e lesivo della credibilità delle istituzioni che si rappresentano.

Un uomo politico, qualunque ruolo ricopra, così come ogni funzionario dello Stato, deve astenersi da ogni comportamento ambiguo che possa far sorgere il sospetto che le sue azioni possano essere influenzate o influenzabili, con sacrificio dell’interesse pubblico, e le sue scelte condizionate o condizionabili da portatori di interessi particolari.

Ove – come spesso è accaduto – non sia il dovere morale ad imporre di seguire la via dell’imparzialità, deve essere la legge a costringere il funzionario o l’amministratore pubblico a perseguire esclusivamente il pubblico interesse. Ecco perché si ritiene indispensabile l’introduzione di meccanismi sanzionatori che colpiscano coloro che si rendono colpevoli di condotte non trasparenti.

Le sanzioni devono prevedere specifiche pene pecuniarie e detentive, l’obbligo del risarcimento del danno allo Stato e, in relazione alla gravità della condotta, la sospensione o la decadenza dall’incarico.

Infine, si ritiene che la scelta dello strumento della delega legislativa al Governo si giustifica con la complessità della materia e con l’esigenza di un raccordo con l’apparato amministrativo, che deve dimostrare la sua capacità di riformare il sistema isolando le «mele marce».

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme che vietino a coloro che abbiano un rapporto di impiego o di consulenza, di qualunque natura, con lo Stato o gli enti pubblici, e ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e negli enti previsti dal primo comma dell’articolo 114 della Costituzione, di accettare, gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da società controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da persone fisiche, imprese, società, associazioni o fondazioni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un’ipotesi di reato per la condotta dei soggetti di cui al comma 1 che accettino gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere favorite, direttamente o indirettamente, dall’esercizio delle loro funzioni o dallo svolgimento della loro attività;

b) prevedere per il reato di cui alla lettera a) la pena della reclusione da tre mesi a due anni;

c) prevedere un’aggravante quando il beneficio economico è stato ricevuto da persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato a bandi di gara, a procedure selettive operate dall’amministrazione di appartenenza del soggetto beneficiato;

d) prevedere le ipotesi in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 debba essere sanzionata anche con la sospensione dall’esercizio delle funzioni o con il licenziamento o la decadenza dall’incarico ricoperto.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro della giustizia.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

 

 

 


 

Esame in sede referente

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

giovedi' 28 GIGNO 2012

112a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

indi del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e per la giustizia Mazzamuto. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il relatore per la Commissione affari costituzionali CECCANTI (PD) nota che il provvedimento giunge dalla Camera fortemente modificato rispetto alla precedente lettura del Senato: ai 10 articoli originari, peraltro modificati, se ne aggiungono ulteriori 17. L'articolo 1 è espanso, in particolare rispetto alle finalità dell'autorità nazionale anticorruzione e alle modalità con cui è strutturato il piano nazionale anticorruzione. È stato inserito un nuovo articolo 2, ai fini della copertura del funzionamento della Ci.V.I.T. L'articolo 3, oltre alle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa, introduce una delega molto dettagliata al Governo per il riordino della relativa disciplina. Il nuovo articolo 4 inserisce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo in relazione agli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, mentre l'articolo 5 interviene in relazione al provvedimento conclusivo del procedimento. L'articolo 6 inserisce norme relative alla trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali e l'articolo 7 inserisce una normativa relativa al conflitto di interesse. L'articolo 8 (già articolo 3) specifica il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 9 interviene in materia di motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. L'articolo 10 introduce una delega al Governo per gli illeciti e le sanzioni rispetto ai termini dei procedimenti e un'ulteriore delega è inserita con l'articolo 11 sulla non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 12 precisa le modalità di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, mentre l'articolo 13 dettaglia ulteriormente le attività di imprese esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. Il nuovo articolo 14 modifica il codice dei contratti pubblici, mentre l'articolo 15 reca norme per la prevenzione della corruzione nei soggetti di diritto privato sottoposti al controllo dei relativi enti.

L'articolo 16 reca alcune modifiche al giudizio di responsabilità, mentre l'articolo 17 riguarda l'incandidabilità e i divieti a ricoprire cariche pubbliche. Il nuovo articolo 18 si riferisce ai collocamenti fuori ruolo di magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, mentre l'articolo 19 amplia la portata di alcune modifiche al codice penale. Il nuovo articolo 20 introduce modifiche al codice civile sulla corruzione tra privati, mentre l'articolo 21 interviene sulla responsabilità amministrativa.

I nuovi articoli 22 e 23 introducono varie modifiche al codice di procedura penale, mentre gli articoli 24 e 25 riguardano il testo unico degli enti locali. Il nuovo articolo 26 introduce una modifica alla legge sul giudicato penale relativo ai dipendenti pubblici, mentre l'articolo 27 ripropone la clausola di invarianza degli oneri.

 

 Il relatore BALBONI (PdL) riferisce sul disegno di legge n. 2156-B.

Nel merito il provvedimento, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a e 2a, si compone di 27 articoli.

Appare opportuno procedere alla disamina delle sole disposizioni di competenza della Commissione giustizia, con particolare riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Si segnala in primo luogo l'articolo 18, il quale, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati e procuratori dello Stato) possano rimanere fuori ruolo per non più di cinque anni consecutivi e, nel corso della carriera, per un massimo di dieci anni. Tra i due incarichi devono, tuttavia, intercorrere almeno cinque anni. Si prevede, inoltre, che non si possa determinare pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza e che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l’indennità.

E’ precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L’articolo 19, incisivamente modificato dalla Camera dei deputati, introduce numerose modifiche al codice penale.

Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (articolo 314) è portato da tre a quattro anni (lettera c). E’, poi, ridefinito (lettera d) il reato di concussione di cui all'articolo 317 che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione.

E’ dettata dalla lettera f) una nuova formulazione dell’attuale reato di cui all’articolo 318 (Corruzione per un atto d’ufficio), ora rubricato "Corruzione per l’esercizio della funzione", sanzionato più severamente (la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell’articolo 318 (cd. corruzione impropria) vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l’indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318, che risulta adesso collegata all’esercizio delle funzioni e non al compimento di un atto dell’ufficio.

Risulta inoltre soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all’incaricato di pubblico servizio.

Le lettere g) e h) poi rispettivamente aumentano, all’articolo 319 (che continua, ai sensi della lettera l) ad applicarsi anche all’incaricato di pubblico servizio), la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (da quattro a otto anni anziché da due a cinque anni) e prevedono all’articolo 319-ter, per la corruzione in atti giudiziari, la pena della reclusione da quattro a dieci anni (attualmente va da tre a otto anni).

Le lettere i) e q) introducono, poi, nel codice due nuovi delitti: l’"induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. concussione per induzione, nuovo articolo 319-quater) ed il "traffico di influenze illecite" (nuovo articolo 346-bis).

Per quanto concerne il reato di cui al nuovo articolo 319-quater la norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il "traffico di influenze illecite" (nuovo articolo 346-bis) punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.

La lettera p) sanziona più severamente l’abuso d’ufficio (articolo 323), prevedendo la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni.

La lettera e) modifica l’articolo 317-bis prevedendo che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici consegua anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari.

Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall’articolo 19 hanno, soprattutto, natura di coordinamento rispetto alle novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti. Si tratta delle disposizioni sull’incapacità di contrattare con la p.a. a seguito di condanna (articolo 32-quater), sull’estinzione del rapporto di lavoro (articolo 32 quinquies), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 322), sull’applicabilità agli organi dell’UE (articolo 322-bis), sulla confisca (articolo 322-ter), sulla circostanza attenuante (articolo 323-bis).

L’articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sostituisce all’attuale fattispecie di cui all’articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società.

L’articolo 21, inserito dalla Camera dei deputati, coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al Decreto legislativo n. 231 del 2001

In particolare, attraverso modifiche all'articolo 25 e all'articolo 25-ter, si prevede che la citata responsabilità consegue anche per i reati di concussione per induzione (ovvero l’induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L’articolo 22, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, novella, poi, l’articolo 133 delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che anche il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all’articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza. Attraverso una modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale(Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare) si prevede che nel caso in cui si proceda per uno dei delitti di corruzione (previsti dagli articoli 314, 316 , 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale), le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione.

L’articolo 23, inserito dalla Camera dei deputati, aggiunge la condanna per il citato reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del1992 (convertito nella legge n. 356 del 1992).

 

 Il presidente BERSELLI propone di rinviare ad altra seduta la discussione generale sul provvedimento in considerazione del fatto che il Ministro della giustizia per motivi istituzionali oggi non presente in seduta, ha fatto sapere di voler seguire direttamente l'iter d'esame del disegno di legge.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede chiarimenti in ordine al reato di traffico di influenza e sulla punibilità del soggetto che effettua la dazione anche nel caso di millantato credito. Domanda poi se vi siano sanzioni volte a punire il pubblico dipendente che accetta doni o regali di varia natura. Pur comprendendo l'esigenza di rinviare la discussione generale per consentire al Ministro di seguire direttamente i lavori delle Commissioni riunite, insiste affinché si giunga rapidamente, prima dell'estate, all'approvazione del disegno di legge in titolo.

 Con riguardo poi ai disegni di legge in materia di sicurezza ricorda che l'esame degli stessi si è interrotto circa un anno fa in seguito alla decisione di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato destinato a disciplinare alcuni importanti istituti quali il reato di autoriciclaggio, il reato di scambio elettorale politico-mafioso ed il concorso esterno nel reato associativo. Tale comitato non si è però più riunito. Chiede pertanto che o si proceda alla tempestiva ripresa dei lavori di tale organo o si consenta la ripresa del dibattito dei vari provvedimenti afferenti ai singoli aspetti.

 

 Il presidente BERSELLI fa presente che la Presidenza delle Commissioni riunite ha proceduto con evidente tempestività all'avvio dell'esame del disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento circa una settimana fa. La richiesta di rinvio dell'inizio della discussione generale pertanto non può essere in alcun modo considerato un mero espediente dilatorio.

 

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si associa alla richiesta della senatrice Della Monica esprimendo però, nel merito del disegno di legge, talune perplessità circa l'indubbia fragilità della disciplina da esso introdotta.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) nel riconoscere la solerzia con la quale le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del disegno di legge n. 2156-B, rileva come tale provvedimento nel merito sia stato ampiamente manipolato dall'altro ramo del Parlamento. Per tale ragione ritiene necessario che su di esso si svolga un adeguato ed approfondito dibattito.

 

Il senatore DIVINA (LNP) rileva che il testo del disegno di legge n. 2156-B, approvato dalla Camera dei deputati, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di traffico d'influenza e di corruzione fra privati, fattispecie dalle quali in ipotesi potrebbero derivare anche vantaggi per un privato. Inoltre, la fattispecie penale del traffico d'influenza, a suo avviso, porrebbe nelle mani dei magistrati uno strumento eccessivo.

Conclude, sottolineando l'opportunità di svolgere una riflessione approfondita al fine di riconsiderare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea l'interesse della sua parte politica per l'approvazione del disegno di legge. Esso propone quale principale novità l'aumento della pena minima, in considerazione del fatto che troppo spesso la sanzione irrogata per reati di corruzione è temperata da molteplici circostanze attenuanti. L'esame deve procedere in tempi rapidi, tenendo conto dei rilievi sottolineati e fermo restando che la tutela giudiziaria deve servire a colpire comportamenti devianti, non a proteggere il normale svolgimento dei rapporti economici.

 

Il relatore CECCANTI(PD), rispondendo al quesito posto dalla senatrice Della Monica, ricorda che l'articolo 8, comma 3, del disegno di legge n. 2156-B delega il Governo a prevedere, per tutti i dipendenti pubblici, il divieto di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2012

113ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per l'interno De Stefano. 

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO riferisce alle Commissioni riunite sulle modifiche apportate in seguito alla approvazione di un emendamento governativo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento alle norme del disegno di legge n. 2156 in materia di reati per il contrasto dei fenomeni corruttivi.

Le modifiche proposte, in linea con accordi internazionali già ratificati dall'Italia, o in corso di ratifica, introducono una diversa modulazione delle condotte penalmente rilevanti, attraverso un generale inasprimento del quadro sanzionatorio e l'introduzione di nuove fattispecie criminose.

Il disegno di legge si propone di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una effettiva costrizione in capo al privato, e pertanto ne limita la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al solo pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis, e non anche all'incaricato di pubblico servizio. A tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata «Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità». In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Si sofferma poi sulla riformulazione dell'articolo 318 del codice penale nel senso di sostituire alla figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione impropria, quella della corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità di carattere patrimoniale o ne accetti la promessa. La riformulazione dell'articolo 318 del codice penale consente di ricostruire con maggiore precisione i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità patrimoniale indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave per la pubblica amministrazione e giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio più tenue ma, comunque, significativamente più alto di quello oggi previsto dall'articolo 318.
Si sofferma poi sulle nuove fattispecie di reato ed in particolare sul reato di traffico di influenze illecite, il quale, introdotto nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.In proposito sottolinea l'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina puntuale delle attività di lobbismo.

Dà conto poi del nuovo reato di corruzione fra i privati, in base al quale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. La ratio dell'intervento è quello di sanzionare tali condotte che recano un duplice danno: alla impresa di appartenenza del corrotto e alla leale concorrenza fra aziende.

Conclude soffermandosi sulle modifiche apportate alle pene accessorie previste per i reati di corruzione e sugli interventi in materia di confisca.

 

E' quindi aperta la discussione generale congiunta.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), pur considerando le modifiche di carattere penale apportate dal disegno di legge in linea generale conformi alle indicazioni contenute nella Convenzione di Strasburgo, ritiene che permangano nel testo talune criticità.

Si sofferma in primo luogo sul reato di concussione per costrizione esprimendo perplessità in ordine alla esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'incaricato di pubblico servizio. A ben vedere infatti è innegabile che vi siano incaricati di pubblico servizio dotati di poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis analoghi a quelli spettanti a pubblici ufficiali.

In relazione al reato di concussione per induzione ritiene necessario che sia introdotta una differente modulazione del quadro sanzionatorio, che tenga conto anche dell'eventuale ravvedimento operoso del soggetto che dà o promette il denaro o l'utilità.

Analogamente con riguardo al reato di "traffico di influenze illecite" , sottolinea l'opportunità di prevedere differenti sanzioni per colui che sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e per colui che invece dà o promette denaro o altro vantaggio.

In merito al reato di corruzione fra privati osserva come la previsione di un "nocumento per la società" ai fini della configurabilità del reato non si ponga in linea con quanto richiesto dalla Convenzione di Strasburgo. A ben vedere infatti la normativa internazionale mirava a sanzionare la condotta dei dipendenti di aziende eroganti servizi di pubblica utilità ed operanti in regime di sostanziale oligopolio che per l'adempimento di prestazioni dovute inducono il cittadino a corrispondere somme di denaro o altri vantaggi economici. In tali casi la norma introdotta rischierebbe di non trovare applicazione in quanto difficilmente si potrebbe verificare un effettivo "danno" per la collettività.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) valuta in modo complessivamente positivo delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno introdotto norme più incisive sia nella parte che riguarda la trasparenza amministrativa sia in quella delle disposizioni penali. A suo avviso, un vero contrasto alla corruzione non potrà realizzarsi senza la rimozione delle norme che hanno travolto il sistema della prescrizione e senza il ripristino del reato di falso in bilancio. Tuttavia, in un'ottica di realismo, che deve tenere conto dell'imminente fine della legislatura, appare opportuno concentrarsi sul disegno di legge in esame.

 Per quanto riguarda il reato di concussione, conviene sull'opportunità di distinguere quella fattispecie penale, per via dell'elemento soggettivo, dall'altra dell'estorsione aggravata, ma esprime perplessità sull'esclusione del reato nel caso in cui il soggetto attivo sia un incaricato di pubblico servizio; l'irragionevolezza di tale esclusione emerge anche dal confronto della pena detentiva con quella, inspiegabilmente minore, irrogata al pubblico ufficiale per il reato di concussione.

 Quanto al reato di induzione indebita, è necessario assicurare che la fattispecie penale sia coerente con la Convenzione di Merida - già ratificata - e con le sollecitazioni che provengono dall'Unione europea, nel senso di prevedere la punibilità anche del soggetto passivo, nel presupposto della sua partecipazione all'alterazione del rapporto di trasparenza tra la pubblica amministrazione e i cittadini. In proposito, ritiene che, anche al fine di fugare illazioni sull'effettiva finalità della revisione, sia opportuno mantenere il massimo della pena allo stesso livello di quella della concussione per induzione.

 Si sofferma, quindi, sulla fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, osservando che si tratta di una ipotesi assai difficile da dimostrare e che il sistema di articolazione della corruzione attualmente segue altri percorsi. A tale riguardo, ricorda che la giurisprudenza ha equiparato il mercimonio di funzioni alla corruzione per atto contrario, per cui appare non congrua la differenza nella pena detentiva. Sebbene la distinzione tra i due reati possa essere funzionale all'utilizzo di strumenti investigativi specifici per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, talvolta il mercimonio di funzioni determina un danno anche più grave e quindi risulta più pericoloso della corruzione per atto contrario.

 Condivide la formulazione che individua la fattispecie di traffico di influenze illecite; il reato potrà essere anche meglio definito se si attuerà l'intento apprezzabile di disciplinare le attività lobbistiche. Suscita perplessità, invece, il fatto che la pena detentiva sia fissata in misura inferiore a quella per il millantato credito, soprattutto se si considera che il traffico di influenze illecite mette a repentaglio la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Infine, condivide le osservazioni svolte dal senatore Li Gotti a proposito della corruzione fra privati: è opportuna una riconsiderazione di quella norma, per renderla più aderente alle convenzioni internazionali e alle attese dei cittadini.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritiene che la sanzione criminale dovrebbe rappresentare per lo Stato una misura estrema, anche per evitare che la magistratura invada la sfera di autonomia della pubblica amministrazione. Semmai, si tratta di compiere un avanzamento culturale, in modo da prevenire i fenomeni corruttivi prima che si debba intervenire per reprimerli.

Per quanto riguarda la delega al Governo per la revisione dei regolamenti disciplinari, auspica che possa servire a riformare organicamente la materia. In proposito, ad esempio, è necessario prevedere l'obbligo del dirigente di denunciare e punire gli atti illeciti compiuti dagli organi inferiori, stabilendo in caso di omissione una sanzione disciplinare. Inoltre, è necessaria una riconsiderazione della disciplina sui concorsi pubblici, al fine di assicurare in ogni caso la formazione di commissioni giudicatrici capaci di garantire l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla distinzione tra il caso in cui la condotta illecita sia posta in atto dal pubblico ufficiale e quello in cui quella condotta sia dell'incaricato di pubblico servizio, si domanda se non sia il caso di intervenire normativamente per definire nel dettaglio le due figure, evitando di affidare tale compito alla giurisprudenza.

Inoltre, a suo avviso, è necessario tipizzare meglio alcuni comportamenti illeciti.

Infine, ritiene che nei casi in cui l'evidenza del reato è più chiara, - ad esempio nell'ipotesi di flagranza - si dovrebbe procedere con rito abbreviato, senza rimettere tale scelta alla discrezionalità del giudice, e in ogni caso escludere la praticabilità di riti alternativi. Infatti, la convinzione comune circa l'esistenza di diffusi fenomeni corruttivi dipende anche dal fatto che le persone condannate dopo breve tornano a esercitare le stesse funzioni nei medesimi uffici.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2012

114ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Malinconico.

 

 La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) esprime il proprio disagio politico e culturale nell' approvare disposizioni che rafforzano in modo accentuato e talvolta eccessivo il sistema repressivo, senza che sia contestualmente approvata una normativa adeguata in materia di responsabilità civile dei magistrati e in presenza di lacune nella disciplina delle intercettazioni. Per quanto riguarda la corruzione fra privati, ritiene che la fattispecie, eccessivamente ampia, consentirebbe alla magistratura di ingerirsi nelle attività di tutte le società commerciali, anche quelle non pubbliche.

 Più in generale, l'allargamento e il completamento, da parte della Camera dei deputati, degli strumenti normativi individuati dal Senato, a suo avviso rischia di determinare effetti opposti a quelli che si intendeva perseguire. Ad esempio, non è condivisibile il sistema previsto all'articolo 1, in base al quale ciascuna amministrazione, anche la più piccola, in un eccesso burocratico pericoloso, dovrebbe predisporre uno specifico piano anticorruzione, in mancanza del quale il dirigente inadempiente sarebbe perseguibile; una previsione che contraddice le disposizioni adottate con provvedimento d'urgenza dal Governo ai fini della revisione della spesa, che riducono notevolmente il personale e i dirigenti della pubblica amministrazione

 Trova inspiegabile che la disciplina anticorruzione non si applichi anche alle Autorità indipendenti, mentre condivide la scelta di definire il codice di comportamento della pubblica amministrazione, che comprenderebbe anche le sanzioni disciplinari, senza rinviarlo a un negoziato con i sindacati. Per la stessa ragione, non conviene con la decisione di mantenere un regime di contrattazione per il codice di comportamento dei magistrati, che dovrebbe essere adottato direttamente dal Consiglio superiore della magistratura.

 Infine, sostiene la proposta di cui si è trattato negli Uffici di Presidenza riuniti, di svolgere un ciclo di audizioni, sia pure in sede informale, se necessario anche in orari serali, per acquisire elementi utili all'approfondimenti delle disposizioni in esame.

 

 Il senatore CALIENDO (PdL) esprime perplessità sul testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento il quale sembra partire dall'erroneo assunto per il quale il fenomeno corruttivo è unicamente da ricondursi al mondo dei funzionari pubblici e della magistratura.

 Dopo aver svolto talune considerazioni sulle disposizioni volte a contrastare i fenomeno corruttivi nel mondo degli appalti, si sofferma sull'articolo 18, segnalando le criticità connesse alla previsione di un limite massimo al collocamento fuori ruolo dei magistrati. Per quanto concerne la parte penale ritiene che un inasprimento del quadro sanzionatorio non possa costituire la soluzione ai problemi connessi alla corruzione del nostro Paese, e in particolare esprime vive perplessità sugli eccessivi innalzamenti dei limiti edittali minimi, che appaiono ispirati a scarsa fiducia nella valutazione discrezionale del giudice, che deve essere invece preservata in presenza di norme che sanzionano fatti di portata offensiva assai differente.

 Egli ricorda poi che più volte è stata chiesta all'Italia in sede internazionale l'abrogazione del reato di concussione, che rappresenta in qualche misura un'anomalia italiana e ha determinato una partecipazione poco efficace del nostro Paese all'attività internazionale di repressione della corruzione di tutela della concorrenza.

 In prima lettura sia il Gruppo del Partito Democratico sia esponenti del Popolo della Libertà, come il senatore Valentino, avevano presentato proposte emendative che sopprimevano questa fattispecie, riportandola, nei casi più gravi, a quella dell'estorsione, aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale a quella della corruzione in quelli più lievi, con un'attenuazione della pena per il corruttore "indotto"; la Camera dei deputati ha invece preferito una diversa soluzione, a suo parere meno felice.

Si sofferma quindi sull'introduzione del reato di corruzione tra privati, ritenendo tale nuova fattispecie certamente condivisibile, a patto però che ne venga prevista la punibilità a querela di parte, dal momento che in molti casi l'imprenditore danneggiato dal dipendente infedele può ritenere non conveniente vedere l'attività della propria azienda sconvolta da un processo penale, e potrebbe dunque preferire limitarsi a licenziare il dipendente per giusta causa. Svolge infine considerazioni critiche sul reato di traffico di influenze illecite.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD) rileva come la corruzione, che rappresenta un problema crescente di tutte le società industriali avanzate, appare nel nostro Paese come un fenomeno pervasivo e sempre più grave, tanto che nelle classifiche internazionali stilate da transparency international nel giro di pochi anni il nostro Paese è stato retrocesso dal cinquantottesimo al settantatreesimo posto, presentando un livello di corruzione significativamente più grave di quello di alcuni paesi africani, come il Botswana, mentre la Corte dei conti valuta il giro d'affari legato alla corruzione in circa 60 miliardi all'anno.

 L'oratore osserva poi che mentre l'unità di tutte le forze politiche e sindacali nel condannare e isolare il terrorismo consentì a suo tempo alla magistratura e alle forze dell'ordine di debellarlo senza ricorrere a norme speciali e sospensione della legalità, cosa per cui l'Italia è stata sempre lodata a livello internazionale, di fronte al fenomeno della corruzione, invece, la magistratura si è trovata ad esercitare una sorta di delega, nell'assenza della politica, salvo poi essere essa stessa accusata di non riuscire ad arginare i fenomeni corruttivi.

 Il senatore D'Ambrosio ricorda infatti come all'avvio della stagione di mani pulite dopo un'iniziale fase di successi, l'azione della magistratura fu ostacolata da una serie di iniziative legislative di carattere apertamente ostruzionistico, quali l'inutilizzatibilità delle dichiarazioni non confermate in dibattimento, che faceva sì che le confessioni e le chiamate in correità rese da corruttori che avevano poi patteggiato la loro condanna non fossero utilizzabili nei processi ai corrotti, ovvero gli interventi sul decorso della prescrizione.

 Successivamente si è operata una vera e propria delegittimazione dell'azione della magistratura.

Da un lato, infatti, si sono dipinti i magistrati, e in particolare, i pubblici ministeri, come dei persecutori, portando a riprova sentenze di proscioglimento in gran parte dei casi meramente processuali e determinate dal decorso della prescrizione.

Dall'altro, la magistratura giudicante è stata spesso accusata di essere responsabile, con la sua scarsa severità, dell'inefficacia del contrasto alla corruzione; chi critica la mitezza delle sentenze, però, dimentica come essa sia in gran parte effetto dell'ampio ricorso del patteggiamento e a quella singolarità dell'ordinamento italiano che è il rito abbreviato.

In questa situazione non stupisce la scelta di quei giudici che, dopo anni spesi nell'attività di contrasto alla corruzione, hanno scelto di abbandonare la magistratura nella consapevolezza che la lotta a questa piaga della società italiana non possa essere condotta efficacemente sul piano del mero piano della repressione, e si sono invece dedicati a promuovere l'educazione delle giovani generazioni e la crescita della cultura della legalità.

Oggi la politica è chiamata a dare un contributo significativo della crescita di questa cultura. In questo senso è sicuramente positivo il criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 diretto ad impedire il conferimento di incarichi dirigenziali a chi abbia avuto una condanna per reati contro la pubblica amministrazione anche non passata in giudicato: bisogna infatti chiarire che quello della non colpevolezza fino alla condanna definitiva è un principio che deve operare sul piano giuridico ma non può operare nello stesso modo sul piano politico e sulle scelte di alta amministrazione.

Il senatore D'Ambrosio conclude raccomandando che il monitoraggio sulle pubbliche gare dì appalto previsto dal disegno di legge sia esteso a tutte le procedure alternative di conferimento di incarichi per la realizzazione di opere pubbliche.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15,35.

 


 

GIUSTIZIA (2a)

 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2012

334ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

MARITATI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI COSTITUZIONALI E GIUSTIZIA 

 

Il senatore CASSON(PD), nel prendere atto del dibattito svoltosi nel corso della seduta pomeridiana di ieri in Commissione affari costituzionali, insiste affinché le Commissioni riunite siano convocate quanto prima per l'esame dei disegni di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e di destinazione in servizio dei magistrati cessati da cariche elettive e di governo, nonché dei provvedimenti in materia di contrasto della corruzione. Rileva peraltro criticamente che la decisione di rinviare la seduta delle Commissioni riunite già convenuta in sede di Uffici di Presidenza per questo pomeriggio, sulla base di una richiesta per la quale non è stato acquisito l'assenso unanime di tutti i Capigruppo.

 

Il presidente BERSELLI osserva che la richiesta di rinvio della seduta delle Commissioni riunite avanzata dalla senatrice Della Monica aveva ottenuto, per le vie brevi, il sostegno di tutti i rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni ad eccezione di quello del Capogruppo del Partito Democratico in Commissione affari costituzionali. Alla luce dei rilievi formulati comunica che con il presidente Vizzini si è convenuto di convocare nuovamente le Commissioni riunite 1a e 2a per domani, 26 luglio, alle ore 9.

 

 La seduta termina alle ore 15,35.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012

116ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Malinconico.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (PD), ad integrazione e conclusione dell'intervento svolto nella seduta precedente, osserva che il disegno di legge in esame, pur animato da una filosofia piuttosto distante da quella del testo originariamente approvato dal Senato e pur contenendo alcune disposizioni non completamente condivisibili - si pensi alla soluzione che è stata data all'esigenza, da tempo prospettata anche in sede internazionale, di sopprimere il reato di concussione, ovvero alla non chiarissima relazione fra il nuovo reato di traffico di influenze illecite e quello di millantato credito - rappresenta comunque un notevolissimo passo avanti rispetto alla vigente disciplina e, soprattutto, il primo serio tentativo di non delegare integralmente alla magistratura il compito di lottare contro la corruzione, e di non confinare tale lotta al mero ambito repressivo.

 Egli pertanto invita i colleghi a non perdere un'importante occasione per dare un importante segnale di novità nel contrasto alla corruzione, e a votare la nuova legge nel testo proveniente dalla Camera dei deputati, consapevoli che, nel poco tempo rimasto, qualunque modifica che allunghi la navette con l'altro ramo del Parlamento potrebbe dimostrarsi fatale per la sua approvazione.

 

 Il senatore MUGNAI (PdL) osserva preliminarmente come lo stesso Ministro abbia riconosciuto la presenza di alcune questioni problematiche nel testo all'esame delle Commissioni riunite. Nel merito dell'atto Senato n. 2156-B esprime perplessità sulla configurazione complessiva del reato di traffico di influenze illecite, nella parte in cui le condotte ivi sanzionate non risultano essere puntualmente individuate. Perplessità desta poi la fattispecie nella parte in cui sembra sanzionare l'attività di mediazione in quanto tale e non già, come invece la ratio della norma dovrebbe fare intendere, le sole attività di mediazione con finalità illecita. In merito peraltro ritiene che sarebbe stato più opportuno procedere preliminarmente alla disciplina normativa del fenomeno del cosiddetto lobbismo, demandando i profili sanzionatori delle condotte illecite quindi ad una fase successiva.

Si sofferma poi sul nuovo reato di corruzione tra privati. In proposito ritiene necessario distinguere sul piano della procedibilità, a seconda che si tratti di società meramente privata da società erogante servizi di pubblica utilità in situazioni peraltro di oligopolio. A suo parere infatti si dovrebbe limitare la perseguibilità d'ufficio solo a quest'ultima ipotesi, anche al fine di non aggravare ulteriormente l'attività delle procure.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) sottolinea l'urgenza di approvare definitivamente il disegno di legge n. 2156-B, nella consapevolezza che vi sono lacune e margini di miglioramento del testo che potranno essere colmati con iniziative legislative successive. Il Parlamento deve dare un segnale forte ai fini del contrasto della corruzione, visto che la quotidiana casistica di fenomeni corruttivi più di altri fattori accresce il discredito nei confronti della classe politica; soprattutto in un periodo di crisi economica e di sacrifici delle famiglie e delle imprese che legittimamente reclamano un comportamento virtuoso da parte degli amministratori. Ricorda i dati statistici, dai quali si evince che anche una minima riduzione del fenomeno della corruzione determinerebbe vantaggi per l'economia del Paese. Osserva che la corruzione produce danni anche in termini di corrompimento e dequalificazione della pubblica amministrazione: all'inasprimento e alla precisazione delle norme penali devono accompagnarsi azioni preventive, in particolare per una maggiore trasparenza delle procedure della pubblica amministrazione e per l'incrocio delle informazioni provenienti dalle banche dati sulle forniture di beni e servizi. Inoltre, è necessario monitorare le strutture a rischio e predisporre sistemi informatici di allerta dei fenomeni corruttivi. Infine, è opportuno riconsiderare le discipline normative interne, in modo da favorire l'individuazione e l'espulsione dei responsabili di atti di corruzione e la rotazione dei dirigenti.

A suo avviso, si tratta di monitorare l'efficacia delle norme già vigenti e di valutarne i risultati piuttosto che introdurre altre norme.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime apprezzamento per le finalità dell'iniziativa legislativa in esame e condivide gran parte delle disposizioni del disegno di legge n. 2156-B: è necessario riaffermare i princìpi della moralità pubblica, affinché la classe politica e gli amministratori tornino a essere un esempio per gli altri settori della società. Gli strumenti previsti, tuttavia, devono essere verificati alla stregua dei fini che intendono perseguire. In proposito, condivide le osservazioni svolte dai senatori Caliendo e Mugnai.

Con riferimento all'articolo 1, che introduce un'Autorità nazionale anticorruzione, ritiene che per il contrasto alla corruzione non è necessario costituire un ulteriore ente che, a parte i costi elevati, favorirebbe la tendenziale deresponsabilizzazione dei dirigenti. Inoltre, per quell'Autorità si prevede un numero eccessivo di competenze, che potrebbe incidere negativamente sulla funzionalità.

Per quanto riguarda la corruzione tra privati, conviene sull'opportunità di una sanzione. Tuttavia, l'affidabilità della pubblica amministrazione costituisce un bene pubblico più importante rispetto ai rapporti privati: dunque, in quest'ultimo caso, si deve verificare la rilevanza e la ricorrenza del danno e non può prevedersi la procedibilità d'ufficio.

Infine, per quanto riguarda il traffico di influenze, a suo avviso si rischia di alimentare un inopportuno terrorismo comportamentale: la formulazione attuale criminalizza anche comportamenti consueti e comunque leciti. In proposito, osserva che il presupposto che vi sia un vantaggio economico non è dirimente, poiché qualunque vantaggio è suscettibile di essere ricondotto a un valore economico.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,25.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 2012

117ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e per la giustizia Gullo e Malinconico. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste affinché le Commissioni riunite procedano con celerità all'esame dei disegni di legge in materia di corruzione, giungendone quanto prima alla approvazione.

 

 La senatrice ALBERTI CASELLATI(PdL), nel ricordare come il disegno di legge n. 2156-B sia stato presentato dal precedente Governo, osserva come non vi sia da parte della propria compagine politica nessun intento ostruzionistico o dilatorio, ma anzi un vivo interesse alla definitiva approvazione di esso.

 Ritiene però, stante l'assenza del Presidente della 2a Commissione, opportuno rinviare ad una successiva seduta la definizione delle modalità e dei tempi di prosecuzione dell'iter d'esame dei disegni di legge in titolo.

 

 Il senatore CASSON (PD) prende la parola in discussione generale, traendo spunto dai quesiti posti dal senatore D'Ambrosio nel proprio intervento circa l'adeguatezza delle misure previste nel disegno di legge n. 2156-B per il contrasto della corruzione e l'opportunità di procedere alla sua modifica o alla definitiva approvazione.

 In linea generale ritiene che il provvedimento non si possa considerare la migliore soluzione possibile per il contrasto dei fenomeni corruttivi. Tuttavia tenuto conto che le misure da esso apportate rappresentano comunque un passo in avanti per il contrasto dei suddetti fenomeni e che la ormai prossima fine della legislatura, sarebbe preferibile procederne ad una rapida approvazione così da dare un significativo segnale al Paese e all'economia.

 Ricorda poi come nel corso dell'esame in prima lettura i senatori del Partito Democratico avessero presentato al disegno di legge diverse proposte emendative sia relativamente alla parte ordinamentale sia con riguardo alla parte penalistica. Tali proposte ivi incluse quelle relative all'incompatibilità e alle situazioni di conflitto di interesse tuttavia non hanno trovato in quella sede accoglimento.

 Il cambiamento di Esecutivo e il successivo iter d'esame presso l'altro ramo del Parlamento hanno consentito l'approvazione di alcuni interventi migliorativi del testo. Sarebbe stato tuttavia opportuno, al fine di arginare il dilagante fenomeno della corruzione, che il Governo favorisse l'inserimento nel testo di interventi più drastici, in particolare incidendo sulla disciplina della prescrizione dei reati come modificata dalla legge Cirielli, reintroducendo nell'ordinamento alcune fattispecie di reato quali il falso in bilancio, false fatturazioni e l'autoriciclaggio, con i quali colpire la provvigione del denaro nero indispensabile per le operazioni di corruzione; prevedendo un innalzamento del quadro sanzionatorio ed infine disciplinando in modo più dettagliato i reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze. Il disegno di legge n. 2156-B peraltro risponde all'esigenza di dare attuazione ad obblighi di carattere internazionale quali quelli scaturenti dalla Convenzione dell'ONU di Merida e quelli derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo recentissimamente ratificata in Italia.

Nel merito del disegno di legge n. 2156-B, si sofferma sull'articolo 1 osservando come, sebbene potesse essere preferibile una più piena garanzia di autonomia ed indipendenza nella scelta dell'Autorità nazionale anticorruzione, ritiene che la disciplina dettata dall'articolo 1 si possa considerare un'accettabile soluzione di compromesso. Giudica poi positivamente le misure per la trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 3 ed in particolare le norme che prevedono la pubblicazione sui siti internet istituzionali delle amministrazioni pubbliche anche dei relativi bilanci e conti consuntivi nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche. Positivamente giudica anche il divieto per tutti i magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle Commissioni tributarie di partecipare a collegi arbitrali o di assumere l'incarico di arbitri pubblici. In proposito ricorda che un tale divieto era stato già introdotto, su iniziativa dell'organo di autogoverno della magistratura per i magistrati ordinari.

Analogamente positiva reputa la disposizione di cui all'articolo 4 che estende ai soggetti privati preposti all'esercizio dell'attività amministrativa di assicurare un livello di garanzia non inferiore a quello in cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.

 Si sofferma poi sull'articolo 7 in materia di conflitto di interessi. Al riguardo segnala come l'esigenza di introdurre tali previsioni fosse stata avvertita fortemente anche dal Gruppo del Partito Democratico, il quale, nel corso dell'esame in prima lettura aveva tentato di introdurre nel disegno di legge una disciplina analoga ma a tratti più stringente. La norma di cui al nuovo articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 rappresenta comunque un buon punto di partenza, nella parte in cui impone ai responsabili del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri di astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando anche ogni situazione di potenziale conflitto.

 Si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 8, in materia di codice di comportamento. A suo parere desta perplessità la previsione dei cui al comma 4 del nuovo articolo 54, nella parte in cui si fa riferimento per la magistratura e per l'avvocatura agli organi delle associazioni di categoria. Si tratta di una previsione che rischia di porsi in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza cui la magistratura deve attenersi. Sempre con riguardo all'articolo 8 si sofferma sull'articolo 35-bis in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ritenendo necessario un'integrazione della norma nel senso di impedire ai condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'accesso alle cariche elettive o ad ogni altro incarico di natura politica.

 Si sofferma poi sull'articolo 11, recante delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali, osservando come sarebbe stato preferibile intervenire su tale materia direttamente in sede legislativa, senza demandare tale disciplina al legislatore delegato. Dopo aver espresso un giudizio positivo sull'articolo 13, nella parte in cui introduce un obbligo di verifica periodica da parte delle prefetture, si sofferma sull'articolo 17, osservando come anche in tale caso sarebbe stato preferibile introdurre già direttamente dei divieti cogenti senza alcun ricorso all'istituto della delega legislativa.

 Un giudizio positivo formula poi con riguardo all'articolo 18 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati dello Stato. Al riguardo ritiene tuttavia necessario che sia valutata l'opportunità di una disciplina particolare per coloro che ricoprono incarichi all'interno di organismi internazionali e per i quali i termini dettati dalla norma in questione potrebbero, in ragione della tipologia di attività, risultare incongrui.

 Per quanto concerne la parte più propriamente penalistica del disegno di legge, pur esprimendo perplessità sulla suddivisione del reato di corruzione e concussione, ritiene comunque che l'urgenza militi in favore di una rapida approvazione anche delle modifiche di carattere penale.

 Nel merito del reato di concussione però si domanda la ragione per la quale si è ritenuto di escludere il richiamo agli incaricati di pubblico servizio.

 Dopo aver svolto talune considerazioni sul nuovo reato di traffico di influenze illecite distinguendone anche la fattispecie dal reato di millantato credito, sottolinea l'esigenza di una più puntuale definizione delle condotte penalmente rilevanti. Per quanto concerne il reato di corruzione fra privati osserva come essa vada giudicata positivamente nella parte in cui tali condotte rischiano di incidere negativamente sulla concorrenza e sul mercato.

 

Il senatore GIOVANARDI (PdL) ritiene che le iniziative legislative in materia di contrasto alla corruzione debbano essere valutate tenendo conto del contesto anomalo e della vicenda storica del Paese, caratterizzati da un rapporto patologico tra la politica e la magistratura e dagli abusi perpetrati al fine di perseguire numerosi parlamentari, poi assolti con formula piena. Quelle vicende giudiziarie, consumatesi all'inizio degli anni novanta, hanno prodotto effetti assai rilevanti sulla storia politica italiana. Il coinvolgimento prevalente di rappresentanti dei soli partiti dell'allora maggioranza di governo, con particolare riguardo alla Democrazia Cristiana e al Partito socialista, testimonia una pervicace volontà, da parte della magistratura, di perseguire obiettivi di natura politica attraverso lo strumento giudiziario, soprattutto tramite l'istituto della carcerazione preventiva. Il fenomeno, oltre a comportare costi umani elevatissimi, ha introdotto nell'ordinamento italiano gravi patologie, ancora non sanate. Il diritto è stato spesso interpretato ed applicato in modo diverso, a seconda del luogo geografico e soprattutto a seconda del partito politico a cui appartenevano i presunti colpevoli, anche per la mancata puntuale definizione delle fattispecie penali, che consentiva ai pubblici ministeri un'ampia, difficilmente controllabile discrezionalità.

Per quanto riguarda i disegni di legge in esame, desta preoccupazione l'ipotesi punitiva relativa al traffico di influenze, perché presta il fianco al tentativo di alcuni magistrati di fare politica attraverso la giustizia. In proposito, ricorda le distorsioni che si sono verificate nell'applicazione della disciplina sul finanziamento dei partiti: a un certo punto, qualunque comportamento è stato ritenuto suscettibile di persecuzione penale.

Si tratta di drammi che, a suo avviso, dovrebbero essere evitati nel futuro e pertanto esprime riserve sulla proposta di introdurre ulteriori norme che favoriscono il tentativo dei giudici di influenzare la politica.

 

Il senatore PARDI (IdV), replicando alle considerazioni del senatore Giovanardi, obietta che, al contrario, in quegli anni si è verificata un'invasione della politica sul terreno della giustizia. A tale riguardo, ricorda la progressiva destrutturazione degli strumenti per assicurare un efficace processo penale; ad esempio, la disapplicazione delle norme che puniscono la falsa testimonianza. Invita, quindi, il senatore Giovanardi a verificare se l'assoluzione delle persone perseguite dalla giustizia sia derivata proprio dal venir meno degli strumenti necessari, per responsabilità dei governi sia di centrodestra che di centrosinistra.

 

 Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che vi sia del vero in entrambi gli interventi svolti dai colleghi Giovanardi e Pardi. A suo parere la riflessione sulle questioni oggetto del disegno di legge n. 2156-B non possono prescindere dal sereno riconoscimento di alcuni errori e storture nel sistema.

 

Il PRESIDENTE ritiene che il Parlamento, nel momento in cui legifera, abbia il dovere di tenere conto dell'esperienza storica e, se necessario, correggere le norme che hanno determinato abusi e distorsioni. D'altro canto, alla magistratura compete l'accertamento delle responsabilità penali. In proposito, ricorda l'inchiesta parlamentare sulla vicenda della loggia massonica P2, che portò a conclusioni decisive.

Invita i Gruppi a indicare alla Presidenza delle Commissioni riunite i nominativi dei senatori che intendono intervenire nella discussione generale e a segnalare i nomi di associazioni o esperti da invitare in audizione. Sulla base di tali informazioni, la Presidenza potrà proporre alle Commissioni riunite un calendario dei lavori.

 

Le Commissioni riunite prendono atto.

 

Il senatore PALMA(PdL), tenuto conto che lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite non lascia spazio alla trattazione di altri argomenti assai importanti, visto che l'attenzione si concentra anzitutto sui disegni di legge in materia di contrasto della corruzione, invita la Presidenza delle Commissioni riunite a considerare l'opportunità di dedicare sedute distinte a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. In proposito, ricorda le sollecitazioni del Capo dello Stato, del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale magistrati a concludere con sollecitudine l'iter dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

 

Il PRESIDENTE precisa che l'argomento è stato trattato all'inizio della seduta. In quella sede, tra l'altro, la senatrice Alberti Casellati ha sottolineato l'opportunità di rinviare ogni determinazione sull'organizzazione dei lavori, in considerazione dell'assenza del Presidente della Commissione giustizia Berselli.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda sull'esigenza di prevedere una più puntuale articolazione dei lavori delle Commissioni riunite. Per quanto concerne l'atto del Governo si associa a quanto chiesto dal presidente Vizzini.

 Relativamente alla richiesta di audizioni in materia di ineleggibilità chiede che sia fissato un termine entro il quale consentire la indicazione dei soggetti da audire.  In relazione alla ripresa dei lavori avverte che la Commissione antimafia la prima settimana di settembre sarà impegnata in un ciclo di audizioni sul fenomeno delle stragi. Chiede pertanto che ai fini della definizione del calendario dei lavori delle Commissioni riunite si tenga conto anche di tali impegni.

 

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2012

423ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di concordare con la Presidenza della Commissione giustizia la possibile convocazione delle Commissioni riunite per martedì 11 settembre, al fine di concludere la discussione generale sui disegni di legge nn. 2156-B e connessi, in materia di contrasto alla corruzione, mentre nella giornata di giovedì 13 settembre, davanti agli Uffici di Presidenza riuniti delle medesime Commissioni potrebbero svolgersi le audizioni informali programmate in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, nonché di magistrati cessati da cariche politiche e quelle in materia di "codice antimafia" (AG n. 483).

(omissis)

 

 La Commissione prende atto.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2012

118ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e della giustizia Paola Severino Di Benedetto. 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando come la presenza nella seduta odierna del Ministro della giustizia e del Ministro per la pubblica amministrazione denotino il vivo interesse dell'attuale Esecutivo nei confronti del disegno di legge n. 2156-B, di cui il Partito Democratico ha sempre sostenuto l'assoluta urgenza, sia per i riflessi positivi sull'economia nazionale sia in relazione all'esigenza di adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale.

Dopo aver preso atto dell'intendimento dei Presidenti di predisporre, come peraltro già richiesto dal proprio Gruppo, un calendario per la prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite, che tenga conto pure di possibili sedute notturne, rileva come sarebbe stato a suo parere preferibile, pur nella presenza di talune criticità, procedere ad un'approvazione senza modifiche del testo. Per quanto concerne la prosecuzione dell'iter d'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite chiede che sia destinata la seduta odierna unicamente alla trattazione dei disegni di legge in materia di anticorruzione e sia invece differita ad un'ulteriore seduta la trattazione dello schema n. 483. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento ricorda che i termini per l'espressione del parere parlamentare sono già scaduti e che la Commissione giustizia della Camera dei deputati si è già pronunciata.

Richiede infine che le audizioni già previste per la giornata di giovedì 13 settembre in merito ai disegni di legge nn. 2347 e congiunti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati da cariche politiche, siano formalizzate in una brevissima indagine conoscitiva a fine di istruttoria legislativa, al fine di consentire la redazione stenografica.

 

Le Commissioni riunite convengono su tale ultima proposta.

 

 

 

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

 

 Il presidente BERSELLI fa presente alle Commissioni riunite che da notizie di stampa si è appresa la disponibilità del Ministro della giustizia ad accogliere talune proposte volte a modificare il disegno di legge n. 2156-B. In particolar modo le norme relative al nuovo reato di traffico di influenza illecita e di corruzione tra privati.

Avverte peraltro che taluni componenti delle Commissioni hanno già per le vie brevi manifestato l'esigenza di procedere ai fini di una più completa istruttoria legislativa allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

 

 Il presidente VIZZINI sottolinea che la Commissione affari costituzionali assicura una disponibilità a perseguire nel più breve tempo possibile il completamento dell'iter.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ricorda che il provvedimento è stato oggetto di un lungo e articolato dibattito in Commissione e in Aula nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo è pronto a raccogliere i contributi migliorativi, ma sottolinea la priorità che annette all'approvazione del disegno di legge per cui auspica che il dibattito si svolga in tempi certi e ribadisce la ferma volontà di portare a compimento l'iniziativa, eventualmente anche dopo un'ulteriore lettura alla Camera dei deputati.

 

Il senatore MUGNAI (PdL), integrando le considerazioni già svolte ribadisce l'importanza del provvedimento in materia di anticorruzione e l'esigenza di giungerne ad una rapida approvazione. Esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministro ad apportare taluni interventi correttivi al testo. Più in particolare ribadisce l'esigenza di intervenire sul reato di traffico di influenze illecite attraverso una più puntuale tipizzazione delle condotte sanzionabili. Analogo intervento correttivo appare necessario con riguardo al reato di corruzione fra privati. In proposito segnala la necessità di prevederne la perseguibilità a querela di parte e di circoscrivere la perseguibilità d'ufficio ai soli casi che afferiscono ad aziende che erogano servizi di pubblica utilità.

 

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) prende atto dell'auspicio manifestato dai Presidenti delle Commissioni riunite di giungere ad una rapida conclusione dell'iter d'esame del provvedimento e della disponibilità dell'Esecutivo di accogliere taluni interventi correttivi. Si augura tuttavia che tale disponibilità ad apportare modifiche ad alcuni degli istituti più controversi non finisca per avallare il sostanziale svuotamento della reale portata innovativa del disegno di legge n. 2156-B. Ciò sarebbe quanto mai deprecabile se si considerano i costi che il fenomeno corruttivo comporta sull'economia nazionale. A suo parere risultano del tutto inopportune talune delle considerazioni critiche formulate in sede di discussione generale da alcuni componenti delle Commissioni riunite circa l'esigenza di procedere contestualmente anche alla modifica della legislazione relativa alla responsabilità civile dei magistrati e alle intercettazioni telefoniche nonché sui tratti talvolta patologici assunti nei rapporti fra magistratura e mondo politico. Conclude invitando l'Esecutivo a valutare l'opportunità del ricorso all'istituto del voto di fiducia sul disegno di legge.

 

 Il senatore MALAN (PdL) osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati reca numerosi articoli aggiuntivi rispetto al testo definito al Senato nella precedente lettura. Tenuto conto del fatto che i mezzi di informazione dedicano una grande attenzione ai tempi dell'iter, ritiene che se la Camera si fosse limitata agli argomenti già compresi nel testo approvato dal Senato, il provvedimento sarebbe già vigente e le Commissioni riunite potrebbero approfondire gli argomenti aggiuntivi attraverso l'esame di un disegno di legge di stralcio.

 

La senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) ricorda nuovamente alle Commissioni riunite come il disegno di legge n. 2156-B sia stato presentato dal precedente Esecutivo e come pertanto siano destituite di fondamento le accuse rivolte al proprio Gruppo di voler rallentare l'iter d'esame del provvedimento. E' indubbio che il provvedimento, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento desta talune perplessità. In particolare si sofferma sul reato di traffico di influenze illecite e sulla evidente indeterminatezza delle condotte da esso sanzionate. Ritiene inopportuno in ragione di ciò il ricorso da parte dell'Esecutivo al voto di fiducia. A suo parere appare più opportuno un approfondimento sul testo del disegno di legge anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati determinino difficoltà aggiuntive per l'approvazione del provvedimento. In particolare, si sofferma sulla configurazione del reato di traffico d'influenza, che rischia di criminalizzare le attività di lobby la cui liceità e opportunità sono riconosciute in tutti i Paesi europei: le attività di relazione non possono essere considerate di per sé illecite, semmai, secondo quanto sostenuto anche dal senatore Mugnai, deve essere perseguita l'illiceità del fine.

 Inoltre, la corruzione fra privati dovrebbe essere disciplinata attraverso una modifica del codice penale. In particolare, desta perplessità, a suo avviso, la perseguibilità d'ufficio.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva come il testo giunto in seconda lettura all'esame delle Commissioni riunite risulti significativamente diverso rispetto a quello presentato dal ministro Alfano, come è dimostrato già formalmente dalla introduzione di numerose nuove disposizioni. Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sul modus procedendi seguito dalla Camera dei deputati, si sofferma sul reato di corruzione fra privati, rilevando come esso, così come configurato, non si possa considerare una norma necessaria ai fini della ratifica della Convenzione sulla corruzione di Strasburgo.

 

 Intervenendo per la replica, anche a nome dell'altro relatore Balboni, il relatore CECCANTI (PD) esprime apprezzamento per la sollecitazione pervenuta dal ministro Severino. A suo avviso, si possono introdurre limitati emendamenti migliorativi, ma in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva entro la legislatura da parte delle Camera dei deputati.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) propone che siano invitati in audizione i rappresentanti della CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) e di altre autorità indipendenti, tenuto conto che queste ultime sembrano inopportunamente escluse dall'ambito di applicazione della legge. Inoltre, auspica che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione verifichi se le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla prima parte del provvedimento - che reca disposizioni per la prevenzione della corruzione - abbiano dato luogo a duplicazioni o contraddizioni rispetto all'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi.

 

 Il senatore BIANCO (PD) ritiene che, per coerenza con quanto è stato sostenuto nel corso della seduta, le audizioni dovrebbero essere strettamente limitate a quelle indispensabili per approfondire gli argomenti su cui sono state espresse perplessità da parte di alcuni senatori. Altrimenti, indipendentemente dalle intenzioni delle parti politiche, il ciclo di audizioni determinerebbe effetti oggettivamente dilatori.

 

La senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) si riserva di presentare quanto prima un elenco di soggetti da audire.

 

Dopo una breve precisazione del senatore CALIENDO (PdL) sulle principali criticità ravvisate nel testo del disegno di legge n. 2156-B, la senatrice INCOSTANTE (PD) propone che le audizioni si svolgano comunque nella mattinata di martedì 18 settembre, in modo tale che le Commissioni riunite nel pomeriggio di quella stessa giornata possano procedere nell'esame del testo.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012

119ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

Comunicazioni della Presidenza.

 

 Il presidente BERSELLI comunica alle Commissioni riunite gli esiti della riunione degli Uffici di presidenza congiunti integrati dai rappresentanti dei Gruppi, testè conclusasi. In quella sede si è convenuto di convocare gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per martedì 18 settembre prossimo dalle ore 8,30 alle ore 11 per l'audizione dei professori Cintoli e Ronco; dei rappresentanti dei dirigenti pubblici; dei segretari comunali; di Confindustria; di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) e della CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche)per l'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 2156-B.

 

 Le Commissioni riunite prendono atto.

 

 La seduta termina alle ore 8,55.

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

 

Riunione n. 46

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2012

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 11

 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MAURO RONCO, DOCENTE DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA; DELLA CONFINDUSTRIA; DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI; DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA; DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; DELL'ASSOCIAZIONE CLASSI DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; DELLA CIDA - MANAGER E ALTE PROFESSIONALITA' PER L'ITALIA; DELLA CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, QUADRI E PROFESSIONISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; DELLA DIRSTAT E DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2012

122ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e per la giustizia Gullo e Mazzamuto. 

 

 La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.

 

 Il presidente BERSELLI comunica che, nella mattinata di oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sono svolte le richieste audizioni per l'istruttoria legislativa del professor Mauro Ronco, docente di diritto penale dell'università di Padova; della Confindustria; dell'Associazione nazionale costruttori edili; della Confederazione italiana della piccola e media industria privata; della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; dell'associazione classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni; della CIDA - manager e alte professionalità per l'Italia; della Confederazione dei sindacati dei dirigenti, funzionari, quadri e professionisti della pubblica amministrazione; della DIRSTAT e dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali. E' stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Propone quindi di fissare per giovedì 27 settembre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2156-B da considerarsi quale testo base.

 

 Le Commissioni riunite convengono e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012

341ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI

 

 Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto, accompagnata dal capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

 

 La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B E CONGIUNTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

 

 Il presidente BERSELLI ricorda ai colleghi che oggi alle ore 18 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2156-B. Informa quindi che sottoporrà al presidente della Commissione affari costituzionali, in relazione alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 2156-B in materia di anticorruzione: la proposta di destinare le sedute di martedì pomeriggio (dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ed eventualmente, ove necessario, di giovedì mattina, e di dedicare invece la seduta pomeridiana di giovedì alla espressione dei prescritti pareri del relatore e del Governo sui suddetti emendamenti. Precisa che tale proposta di calendario è stata elaborata tenendo conto anche degli impegni del Ministro della giustizia, al fine di consentirle di partecipare personalmente ai lavori delle Commissione riunite. Tale programma dovrebbe peraltro consentire alle Commissioni di concludere i propri lavori in sede referente entro la metà del mese di ottobre.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) manifesta la disponibilità del suo Gruppo a partecipare anche a sedute notturne o antimeridiane.

 

 Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si associa, a nome del proprio Gruppo, alla collega Della Monica.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fa presente che, qualora fosse necessario, la prosecuzione della illustrazione degli emendamenti potrebbe avere luogo anche nella giornata di mercoledì, essendo comunque assicurata la presenza del Governo, nella persona di uno dei Sottosegretari alla giustizia.

 

 La seduta termina alle ore 17,30.

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2012

125ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i ministri della giustizia Paola Severino Di Benedetto e per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi nonché il sottosegretario di Stato per l'interno De Stefano.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

 

Il senatore GIOVANARDI (PdL) fa presente alle Commissioni riunite di aver presentato una interrogazione al Ministro della giustizia in relazione all'incredibile notizia di Fonte Libera, Lega Ambiente e Avviso Pubblico secondo la quale circa il 12 per cento degli italiani avrebbe subito la richiesta di una tangente, a fronte dei quali vi sarebbero evidentemente altrettanti pubblici ufficiali disonesti. Nel rilevare l'opportunità di distinguere tra corruzione percepita e corruzione reale, chiede al governo di chiarire l'incidenza concreta dei fenomeni corruttivi nel nostro paese preliminarmente alla approvazione del disegno di legge n. 2156-B. A ben vedere infatti secondo stime riportate in un recente articolo di Giovanni Bianconi sulle pagine del Corriere della sera nel 2010 le denunce per i reati di corruzione e concussione in Italia sarebbero state 223, sebbene che secondo l'associazione non governativa Transparency International nel solo 2009 il 17 per cento dei cittadini italiani (circa 10 milioni) avrebbe riferito di aver ricevuto nell'ultimo anno una richiesta di pagamento di tangenti. La necessità di giungere ad una stima affidabile appare imprescindibile soprattutto se si considera la non coincidenza delle stime basate sui dati della corruzione percepita, e quelli risultanti dalle statistiche giudiziarie.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre scorso, con l'illustrazione degli emendamenti.

 

Il presidente BERSELLI illustra dapprima l'emendamento 19.37, il quale reca la soppressione del reato di traffico di influenze illecite. In proposito ricorda come lo stesso professor Ronco, audito in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per l'istruttoria legislativa, abbia rilevato l'esigenza di intervenire dapprima sulla disciplina del lobbismo e solo successivamente sul piano penale.

Si sofferma poi sull'emendamento 20.7 il quale interviene sul reato di corruzione tra privati prevedendone la punibilità a querela del soggetto offeso. Manifesta comunque la disponibilità a valutare una riformulazione di tale proposta che consenta di prevedere per i casi in cui il fenomeno corruttivo influisce su servizi di pubblica utilità, la procedibilità d'ufficio.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'ordine del giorno n. 1, diretto ad impegnare il Governo a esercitare la delega prevista dall'articolo 17 per l'adozione di un testo unico per disciplinare l'incandidabilità a livello centrale regionale e locale in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - delega il cui termine di esercizio è stabilito dalla norma stessa in un anno - nel termine di due mesi, e ciò per consentire che la nuova disciplina entri in vigore prima delle elezioni politiche previste per la prossima primavera.

 L'oratore rinuncia quindi ad illustrare tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, riservandosi di intervenire in dichiarazioni di voto.

 

Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 1.3, diretto a semplificare l'applicazione della normativa a livello locale. Dà conto anche dell'emendamento 1.4, volto a precisare che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale o, in mancanza, il segretario, e dell'emendamento 1.7, finalizzato alla soppressione del riferimento ai princìpi di etica e legalità che, secondo il testo in esame, dovrebbero essere insegnate nei corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e che egli invece ritiene appartengano alla natura stessa del funzionario pubblico.

Altri emendamenti sono diretti ad assicurare l'obiettivo di una semplificazione delle procedure, perseguito da oltre quindici anni e che rischia di essere contraddetto da alcune delle disposizioni in esame. In particolare, l'emendamento 1.9 precisa che i dirigenti debbano essere provvisti degli strumenti e delle risorse indispensabili, visto che viene loro attribuita una grande responsabilità nella prevenzione della corruzione.

Infine, l'emendamento 1.11 è diretto a estendere l'applicazione delle disposizioni alle autorità indipendenti, inclusa la CiVIT.

 

 Il senatore CASSON(PD), nell'illustrare l'emendamento 1.10, con il quale si prevede, a completamento della disciplina recata dal comma 13 dell'articolo 1, l'obbligo di individuare un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione negli organi di indirizzo politico qualora quello in carica sia colpito da sanzione disciplinare, conferma le posizioni espresse in discussione generale e - pur ritenendo quanto mai opportuna l'approvazione di talune modifiche al testo, e in particolare di quelle da lui presentate - si dichiara pienamente disponibile a ritirare gli emendamenti qualora emerga la possibilità di approvare senza ulteriori emendamenti il testo come modificato dalla Camera dei deputati, al fine di accelerarne l'entrata in vigore.

 

Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 3.3, diretto a estendere l'applicazione del comma 6 alle società controllate da società a partecipazione pubblica, nonché l'emendamento 3.6, che, al comma 20, oltre alle amministrazioni pubbliche intende richiamare anche le amministrazioni da esse controllate.

 Dà conto poi dell'emendamento 3.8.

 

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 3.2, diretto a prevedere che le segnalazioni atipiche non sono considerate causa di esclusione dalle gare o causa ostativa alla stipulazione di contratti pubblici.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 4.1, volto a prevedere che gli standard della pubblica amministrazione, che devono essere rispettati anche dai privati, siano desunti da tutte le fonti normative, compresi i regolamenti.

 Si sofferma quindi sull'emendamento 6.2, che sopprime il riferimento all'organo di indirizzo politico, e l'emendamento 8.2, teso a riformulare, l'articolo 8, comma 1, la lettera l), nel senso di prevedere l'obbligo della restituzione dei proventi percepiti. Quanto all'emendamento 8.3, esso estende le disposizioni anche al caso in cui i soggetti pubblici svolgano attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo in commissioni, organismi, organi collegiali e monocratici.

 Illustra quindi l'emendamento 8.4, di contenuto tecnico, e l'emendamento 8.6, in base al quale le magistrature e l'Avvocatura dello Stato affidano la definizione di un codice etico al rispettivo organo di autogoverno e non a una procedura sindacale.

 Infine, l'emendamento 8.8 estende la previsione relativa all'adozione di un codice di comportamento alle autorità indipendenti.

 

 Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 8.7, che prevede l'esclusiva competenza degli organi di autogoverno per l'elaborazione del codice etico di ciascuna magistratura e dell'avvocatura dello Stato, in luogo della procedura attualmente prevista dal testo in esame, e ciò in quanto ritiene che l'attribuzione di tale funzione agli organismi di rappresentanza costituisca un'indebita attribuzione a questi ultimi di una natura pubblicistica, con un'ingiustificabile lesione del diritto dei singoli magistrati e avvocati dello Stato di non aderire a associazioni di categoria.

 

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 8.0.1, diretto a disciplinare con maggiore dettaglio il contenuto delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive e dei dirigenti e dipendenti pubblici e di taluni enti.

 

 Il senatore CASSON (PD) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.3, illustra l'emendamento 11.0.2, che dispone, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, che l'AISE e l'AISI siano dotate di strutture di intelligence finanziaria, in grado di operare una efficace azione di monitoraggio delle operazioni finanziarie sospette.

 

 Il senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra l'emendamento 13.3, relativo alla questione delle cosiddette white list, nel senso di chiarire che l'iscrizione dell'impresa negli elenchi della prefettura debba essere il presupposto necessario per l'esercizio dell'attività in favore di committenti sia pubblici che privati, e ciò a fine di scongiurare la possibilità di infiltrazioni mafiose anche indirette.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 17.1, che ha la stessa ratio dell'ordine del giorno illustrato dal senatore Li Gotti, ma si presenta in forma precettiva, nel senso di disporre che la delega debba essere esercitata nel termine di un mese, nella convinzione il Governo sia ormai in grado di emanare il regolamento sulla ineleggibilità temporanea dei cittadini condannati in via definitiva per delitti non colposi.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) illustra l'emendamento 18.1 con il quale, pur mantenendo il limite di 10 anni per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato stabilito dalla norma de qua, si sopprime l'ulteriore condizione per cui tale periodo debba essere articolato in fasi non consecutive di durata di non oltre cinque anni. Questo perché la scelta del quinquennio sembra alludere in maniera troppo evidente alla durata di una legislatura, appare cioè ispirata all'idea che nella sua attività di consulenza il magistrato fuori ruolo debba esercitare una funzione di carattere politico piuttosto che tecnico, come invece deve essere.

L'oratore si ripromette altresì una riformulazione dell'emendamento nel senso di chiarire che il limite dei dieci anni non si applica agli incarichi elettivi.

Il comma 2 stabilisce poi la retroattività dei limiti disposti dalla nuova disciplina.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 18.2, diretto ad escludere dalla applicazione del limite dei 10 anni non solo gli incarichi elettivi, come già osservato dal senatore Caliendo, ma anche quello degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, quelli presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche.

In particolare con riferimento alle istituzioni e agli enti di carattere europeo e internazionale la senatrice Della Monica, pur ribadendo che il Partito democratico e lei personalmente intendono scoraggiare la formazione delle cosiddette "carriere parallele", osserva che non è opportuno fissare dei limiti che possono determinare l'interruzione di procedimenti e iniziative di carattere europeo e internazionale svincolate dai tempi e i termini della politica e delle attività istituzionali italiane.

 

 Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.46 e 19.51, che ripropongono il contenuto di un ordine del giorno approvato in sede di esame del "piano antimafia" (Atto Senato n. 2226) da parte del Senato, il quale contiene impegni su cui si erano espressi favorevolmente tutti i Gruppi parlamentari.

 

Il senatore COMPAGNA (PdL) illustra gli emendamenti 19.24, 19.25, 19.26 e 19.27, tutti diretti a ricercare una formulazione del nuovo reato, di cui all'articolo 319-ter del codice penale, più ragionevole e maggiormente in linea con l'invito formulato in sede internazionale all'Italia di eliminare il reato di concussione, riconducendolo all'estorsione nei casi di vera e propria costrizione, un'impostazione che in prima lettura era stata proposta da un emendamento della senatrice Della Monica, ma che poi era stata abbandonata.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 19.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) si sofferma sul complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 19 e in particolare sulla necessità di assicurare tempi di prescrizione più congrui le fattispecie di reato in oggetto.

Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Compagna, sottolineando la necessità di garantire comunque una tutela penale adeguata nei confronti di comportamenti dei pubblici ufficiali che certamente favoriscono l'instaurarsi di prassi corruttive, nonché sull'emendamento 19.7 dei senatori Gasparri ed altri, battezzato dalla stampa come norma "anti Batman", osservando come, al di là delle buone intenzioni dei presentatori, esso rischi di costruire una nuova fattispecie sanzionata meno gravemente per comportamenti che, come del resto le inchieste in corso dimostrano, possono sicuramente rientrare nell'ambito dell'attuale disciplina del peculato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


 

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 

 

Il presidente BERSELLI convoca un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per questa sera alle ore 20, 30 per il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


 

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156-B

 

G/2156-B/1/1 e 2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2156-B, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

premesso che:

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;

il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 1, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali;

impegna il Governo:

a voler adottare il decreto legislativo di cui all'articolo 17 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrare in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.

 

Art. 1

1.1

LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione, sulla base dei poteri ispettivi di cui al comma 3, può fornire informazioni all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti».

 

1.2

PASTORE, GIOVANARDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'interno definisce e trasmette al Dipartimento della funzione pubblica uno specifico piano di prevenzione della corruzione relativo agli uffici e all'organizzazione degli enti locali; su tale piano è previamente acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali».

 

1.3

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 6, sostituire la parola :«predisposizione» con la seguente: «attuazione» e sostituire le parole: «che i piani siano formati e adottati nel» con la seguente: «il».

 

 

 

1.4

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo col seguente: «Negli enti locali responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale o, in mancanza, il segretario».

 

1.5

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo, nel terzo periodo sostituire le parole: «entro lo stesso termine» con le seguenti: «entro il 31 gennaio di ogni anno» e nell'ultimo periodo dopo la parola: «predisposizione» inserire le seguenti: «e applicazione».

 

1.7

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 10 sopprimere la lettera c);conseguentemente sopprimere il comma 11.

 

1.6

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «ad individuare il» con le seguenti: «all'individuazione del».

 

1.8

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 11, nel primo periodo sopprimere la parola: «statali», nel secondo periodo dopo la parola: «amministrazioni» inserire le seguenti: «anche locali».

 

1.9

PASTORE, GIOVANARDI

Al comma 12, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «impiegando gli strumenti e le risorse messe a disposizione a tale scopo o comunque disponibili».

 

1.10

CASSON

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo:

«Essa comporta l'individuazione di un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 7».

 

1.11

PASTORE, GIOVANARDI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ciascuna delle Autorità indipendenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di prevenzione della corruzione analogo a quelli previsti dal comma 5 in quanto applicabile tenuto conto dell'organizzazione, delle funzioni e degli strumenti di intervento di ciascuna».

 

Art. 2

2.1

LI GOTTI, PARDI

Sopprimere l'articolo.

 

Art. 3

3.1

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

3.2

MALAN

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«In ogni caso le comunicazioni di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, non costituiscono causa di esclusione dalle gare né causa ostativa alla stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero alla autorizzazione di subcontratti, né causa di recesso dal contratto ovvero di revoca dell'autorizzazione al subcontratto».

 

3.3

PASTORE

Al comma 6, dopo le parole: «partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «ovvero una società controllata da una società a partecipazione pubblica».

 

3.4

VINCENZO DE LUCA

Al comma 16, aggiungere il seguente periodo: «in caso di inadempimento da parte delle amministrazioni, quest'ultime sono tenute al riconoscimento del danno subito nei confronti degli interessati di cui al comma precedente».

 

3.5

CASSON

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, salvo che integri violazioni di natura penale, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni».

 

3.6

PASTORE

Al comma 20, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «ed alle loro controllate».

 

3.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 21, sopprimere le seguenti parole: «ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità».

 

3.8

PASTORE

Al comma 21, lettera c), dopo le parole: «azionarie proprie» inserire le seguenti: «e, se da essi consentite,».

 

3.9

MENARDI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione e per un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, ai sensi della legge 3 ottobre 2011, n.174, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione normativa, esercita azioni di monitoraggio sulle disposizioni vigenti per verificare la loro attuazione e sui nuovi provvedimenti per impedire che questi confliggano con le norme esistenti, e ne riferisce a ciascuna delle Camere.».

 

3.0.1

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.

2. All'articolo 17 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n.1161, e della legge 3 agosto 2007, n.124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.'';

b) al comma 4, le parole: ''e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza'' sono soppresse».

 

Art. 4

4.1

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «alla legge ed ai regolamenti».

 

Art. 6

6.1

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere la parola: «discrezionalmente» e dopo le parole: «senza procedure pubbliche di selezione» inserire le seguenti: «, mediante valutazione comparativa».

 

6.2

PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dall'organo di indirizzo politico».

 

Art. 7

7.1

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis» dopo la parola: «segnalando» inserire la seguente: «tempestivamente» e dopo la parola: «potenziale» aggiungere le seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica».

 

Art. 8

8.1

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, previa attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza anche potenziale di conflitti di interesse».

 

8.2

PASTORE

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ed è prevista la» con le seguenti: «con obbligo di».

 

8.3

PASTORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica.».

 

8.4

PASTORE

Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con uno o più regolamenti da adottare, a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge n.400 del 1988,».

 

8.5

VINCENZO DE LUCA

Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i regali d'uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».

 

8.6

PASTORE

Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, il rispettivo organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

 

8.7

CASSON

Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, l'organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

 

8.8

PASTORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Autorità indipendenti adottano codici di comportamento dei propri dipendenti, in analogia con quanto previsto in materia di pubblica amministrazione dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in quanto applicabile».

 

 

8.0.1

MALAN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di taluni dirigenti e dipendenti pubblici e di taluni enti)

 

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

 "1) una dichiarazione concernente i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri su cui godono di diritti reali ovvero che hanno a disposizione; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni amministrative o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; tale dichiarazione deve contenere una valutazione sommaria dei beni dichiarati e specificare l'origine delle risorse con le quali sono stati acquisiti; per i beni a disposizione e non di proprietà deve essere indicato il proprietario o la persona o società che li mette a disposizione;

b) all'articolo 12, primo comma, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente;

'5-bis) ai dirigenti, ai consulenti e ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti ed istituti di cui ai numeri da 1 a 5 che percepiscono dall'amministrazione di appartenenza una somma pari o superiore alla metà dell'indennità parlamentare' ".

 

Art. 10

10.0.1

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici)

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo».

 

Art. 11

11.0.1

CASSON, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

 

11.0.2

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n.116, e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.».

 

11.0.3

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

 

Art. 13

13.1

VALENTINO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è obbligatoria al fine di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività».

 

13.2

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «informazione antimafia» inserire le seguenti: «ed è obbligatoria».

 

13.3

CENTARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'informazione antimafia» sostituire le seguenti: «per l'esercizio della relativa attività» con le altre: «ed è presupposto necessario per l'esercizio della relativa attività in favore di committenti sia pubblici che privati».

13.4

LI GOTTI, PARDI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) giochi e scommesse».

 

Art. 15

15.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Principi generali per regioni ed enti locali). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42».

 

15.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».

Conseguentemente, ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42».

 

15.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».

 

15.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42».

 

15.0.1

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

''Art. 76. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo iter;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

Art. 17

17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «un mese».

 

17.2

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sessanta giorni».

 

17.3

CARUSO

Al comma 1, dopo la parola: «incandidabilità» inserire le seguenti:

«, conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,».

 

Art. 18

18.1

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

 

18.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 in fine aggiungere le seguenti parole:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi elettivi ed a quelli presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge n.181 del 2008, nonchè agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni».

2. Sopprimere i commi 2 e 3.

 

18.3

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «agli incarichi già conferiti alla» con le seguenti: «nei riguardi del personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 prima della».

 

Art. 19

19.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

 

19.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

 

19.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

 

19.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

 

19.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma».

 

19.6

CALIENDO, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

19.7

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, MATTEOLI, BERSELLI, MUGNAI, CALIENDO, VICARI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 316-bis è aggiunto il seguente comma: ''Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici od altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.''».

 

19.8

CASSON

Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed i).

 

19.9

PASTORE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».

 

19.10

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».

 

19.11

CARUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio».

 

19.12

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «che, abusando» con le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando».

 

19.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «314, 317, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 322-bis».

19.14

CARUSO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e 319-ter» con le altre: «, 319-ter e 319-quater».

 

19.15

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e la parola ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''due''».

 

19.16

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da quattro a otto».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».

 

19.17

CARUSO

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni», e alla successiva lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

 

19.18

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «uno a cinque anni» con le seguenti: «quattro a otto anni».

 

19.19

CALIENDO, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da tre a otto».

 

19.20

CARUSO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'articolo 319-ter, al secondo comma, le parole: ''da quattro a dodici'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici'' e le parole: ''da sei a venti'' sono sostituite dalle seguenti: ''da otto a venti''».

 

19.21

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 319-ter», n.1), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

 

19.22

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

 

 

 

19.23

COMPAGNA, GALLONE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «induce» con la seguente: «determina».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Indebita determinazione a dare o promettere utilità)».

 

19.24

COMPAGNA, GALLONE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «indebitamente» con la seguente: «illecitamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione illecita a dare o promettere utilità)».

 

19.25

COMPAGNA, GALLONE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».

 

19.26

COMPAGNA, GALLONE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».

 

19.27

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «tre», ovunque ricorra, con la seguente: «quattro».

 

19.28

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «quattro a dodici»

 

19.29

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dodici».

 

19.30

CARUSO

Al comma 1, lettera i), al capoverso «Art 319-quater» dopo il secondo comma, inserire il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

 

19.31

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

19.32

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

''Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno''».

 

19.33

CARUSO

Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le altre: «da uno a tre anni».

 

19.34

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

 

19.35

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà''».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione».

 

 

19.36

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) dopo l'articolo 335-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ovvero se il fatto è commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225''».

 

19.37

BERSELLI, MUGNAI, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, CALIENDO, BALBONI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

 

19.38

PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

 

19.39

CENTARO

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

''Art. 346-bis. - (Mediazione illecita). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter sfrutta indebitamente ed a fine di lucro per sé o altri relazioni esistenti con un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro od altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto di cui al primo comma rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.''».

 

19.40

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000. Nei casi in cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000. Le pene sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita''.».

 

19.41

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.''».

 

19.42

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.''».

 

19.43

CARUSO

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», al primo capoverso, sopprimere la parola: «illecita».

 

 

 

 

19.44

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», primo comma, sostituire le parole: «uno a tre anni» con le seguenti: «uno a cinque anni».

 

19.45

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

r-ter) l'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648'';

r-quater) l'articolo 648-ter del codice penale è abrogato;

r-quinquies) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articolo 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis'' e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

 

 

19.46

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

«r-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: ''Fuori dei casi di concorso nel reato,'' sono soppresse;

r-ter) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: ''dei casi di concorso nel reato e'' sono soppresse».

 

19.47

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

19.48

LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Dopo l'articolo 513-bis inserire il seguente:

''Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero distorsione della concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali ovvero nocumento all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

«s-ter) per il delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote».

 

19.49

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

''Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''»;

Conseguentemente

Sopprimere l'articolo 20

 

19.50

PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis. L'articolo 346-bis come modificato dalla presente legge, entra in vigore decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge; da tale data è abrogato l'articolo 346 del codice penale».

 

19.51

VIZZINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

 

19.52

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

 

19.0.1

LI GOTTI, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche agli articolo 2621, 2622 e 2624 del codice civile

e introduzione dell'articolo 2622-bis)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: ''con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e'' e le parole: ''previste dalla legge'' sono soppresse;

2) le parole: ''con l'arresto fino a due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a cinque anni'';

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati'';

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni'';

c) al sesto comma, le parole: ''per i fatti previsti dal primo e terzo comma'' sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

''Articolo 2622-bis. (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate''.

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: ''con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,'' e le parole: '', se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,'' sono soppresse;

2) dopo le parole: ''od occultano'' è inserita la seguente: ''consapevolmente''; 3) le parole: ''con l'arresto fino a un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione fino a quattro anni'';

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata''».

 

Art. 20

20.1

LI GOTTI, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Modifica all'articolo 2635 del codice civile). – 1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 2635. - (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata se il fatto cagiona nocumento ai soci.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni o comunque se il fatto cagiona nocumento ai risparmiatori.

Si procede a querela della persona offesa».

 

20.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

''Art. 2625. - (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni''.

02. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

''Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni''.

03. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: ''e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni'' sono soppresse».

 

20.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole da: «, che, a seguito della dazione» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58»;

all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

 

20.4

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «vantaggio patrimoniale» e dopo la parola: «fedeltà» inserire le seguenti: «generalmente riconosciuti».

 

20.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sopprimere le parole: «, cagionando nocumento alla società».

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

 

20.6

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:

«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».

20.7

BERSELLI, MUGNAI, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, CALIENDO, BALBONI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:

«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».

 

20.8

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere, in fine, seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa.».

 

20.9

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa».

 

20.10

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procede a querela della persona offesa, salvo che si tratti di società controllata dallo Stato o da uno o più enti pubblici, ovvero di società da questa controllata».

 

20.0.1

BRUNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza

di interessi presso le istituzioni)

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: a) «Attività di rappresentanza di interessi»: indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; b) «Rappresentanti di interessi»: indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera c), rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera d) interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; c) «Portatori di interessi»: indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera a); indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera a); d) «Decisori pubblici»: indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopracitata lettera a) non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. È istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «registro», istituito presso la commissione per il registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; b) avere compiuto il 25º anno di età; c) non aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; d) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente. legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti, attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: a) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; c) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) la dichiarazione di aver rispettato il codice deontologico.

7. La commissione riferisce alle assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

11. Il decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel registro, i diritti del rappresentante di interessi. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla commissione.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

14. La falsità delle informazioni fornite dal rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nei registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia, il mancato deposito della relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante i protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

 

Art. 21

21.1

CARUSO

Al comma 1, alla lettera b), capoverso lettera s-bis) sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quarto comma».

 

Art. 22

22.0.1

VICARI, GALLONE, BURGARETTA APARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n.223,

convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo. 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, la Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-ter Una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'avere ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggia mento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-quater Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione, appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura secondo le previsioni di cui al comma precedente.».

 

Art. 23

23.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al comma 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».

 

23.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendo si qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona''».

Art. 26

26.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3».

 

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2012

126ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Malinconico. 

 

La seduta inizia alle ore 20,35.

 

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente BERSELLI avverte che proseguirà l'illustrazione degli emendamenti (già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di oggi) presentati al disegno di legge n. 2156-B.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), illustrando gli emendamenti riferiti all'articolo 19, evidenzia la necessità di sopprimere le disposizioni che aumentano la pena minima edittale, in particolare per il reato di peculato, e insiste per l'accoglimento dell'emendamento 19.7.

 Quanto al reato di traffico di influenze illecite, sottolinea l'incertezza della natura dell'interesse leso, quando si fa riferimento a quello di una sola persona ovvero a quello di un gruppo. In proposito, preferirebbe che i gruppi di interesse partecipassero direttamente al processo legislativo attraverso i rappresentanti eletti in Parlamento, piuttosto che attraverso un'attività di lobbying, che si pretenderebbe regolamentare. Comunque, a suo avviso, vi è il rischio che una fattispecie penale così indeterminata dia luogo a una discrezionalità eccessiva del pubblico ministero.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) illustra dapprima gli emendamenti 19.6 e 19.19, i quali si ripristinano i vigenti minimi edittali previsti per i reati di peculato e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Tale intervento è volto a restituire coerenza all'ordinamento penale, evitando la paradossale situazione per la quale nei casi di particolare tenuità sia prevista la detenzione obbligatoria. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'emendamento 19.7, replicando anche alle critiche formulate dalla senatrice Della Monica, si sofferma sugli emendamenti 19.37 e 19.40 relativi al reato di traffico di influenze illecite. Al riguardo sottolinea come tali proposte siano state elaborate tenendo conto anche delle considerazioni critiche formulate in sede di audizione informale dal professor Ronco, il quale ha rilevato l'esigenza di intervenire preliminarmente attraverso una disciplina organica delle attività lecite di lobbying. Dopo essersi soffermato sulla nuova disciplina del reato di concussione, la quale continua a porre dubbi di compatibilità con la normativa internazionale, affronta la questione concernente il reato di corruzione fra privati svolgendo considerazioni, anche alla luce dell' emendamento 20.7, sul problema dell'impatto dei fenomeni corruttivi sul mercato concorrenziale. Conclude sottolineando come siano del tutto prive di fondamento le critiche di coloro che accusano la presidenza delle Commissioni riunite di non procedere tempestivamente all'esame del provvedimento.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) si sofferma sull'emendamento 20.8, che rimette la procedibilità alla querela della persona offesa; a suo avviso, la procedibilità d'ufficio potrebbe essere mantenuta solo nel caso in cui sia leso l'interesse di società pubbliche. Con riguardo all'obbligo di fedeltà, l'emendamento 20.4 specifica che deve trattarsi di un vantaggio patrimoniale e che la fedeltà debba essere riferita agli obblighi generalmente riconosciuti.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) condivide l'opportunità di punire la corruzione tra privati. Tuttavia è essenziale, a suo avviso, stabilire che la procedibilità è rimessa alla querela della persona offesa. Infatti, il nocumento arrecato può essere valutato solo dalla stessa società che ha subìto la violazione: in caso contrario, il pubblico ministero disporrebbe di un potere smisurato che gli consentirebbe perfino di acquisire documenti della società e svolgere indagini penetranti, comprese le intercettazioni, indipendentemente dall'impulso del soggetto offeso. Infine, si dichiara contrario anche all'introduzione di una distinzione - che a suo avviso sarebbe eccessivamente labile - tra l'ipotesi in cui sia danneggiata un'azienda e l'altra in cui siano turbati la concorrenza e il mercato.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 19.49, svolgendo nel contempo considerazioni sull'impatto distorsivo sul mercato derivante da fenomeni corruttivi anche fra soggetti privati.

 

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati tutti i restanti emendamenti al disegno di legge. Avverte poi che nella seduta già convocata per domani alle ore 15,30 le Commissioni riunite procederanno all'esame dell'Atto del Governo n. 483. Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è quindi rinviato, per l'espressione dei prescritti pareri dei relatori e del Governo alla seduta antimeridiana di giovedì 4 ottobre.

 

Le Commissioni riunite prendono atto.

 

La seduta termina alle ore 21,15.

 

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2012

128ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Gullo.

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di martedì 2 ottobre.

 

 Il presidente BERSELLI ricorda alle Commissioni riunite che sono stati illustrati tutti gli emendamenti (già pubblicati nella seduta pomeridiana del 2 ottobre scorso) di iniziativa parlamentare riferiti al disegno di legge n. 2156-B.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), nel prendere atto con soddisfazione di quanto affermato dal ministro Patroni Griffi circa una rapida emanazione di decreti delegati che disciplinano l'ineleggibilità dei condannati per gravi reati, trasforma l'emendamento 17.1 nell'ordine del giorno G/2156-B/2/1 e 2, pubblicato in allegato.

 Riformula poi l'emendamento 19.41 in un testo 2.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO presenta e illustra tre nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti rispettivamente agli articoli 18, 19 e 20 del disegno di legge.

 L'emendamento 18.100 fissa un tempo complessivo del collocamento fuori ruolo dei magistrati, che non può superare 10 anni, anche continuativi. Il comma 2 precisa che il limite si applica anche agli incarichi già conferiti, salve le eccezioni previste dal successivo comma 3, che esclude gli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno, quelli presso gli organi costituzionali e quelli presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti e istituzioni. In proposito, sottolinea l'opportunità di affidare ai magistrati incaricati presso gli organi di giustizia dell'Unione europea il compito di sostenere le ragioni e i contenuti della legislazione italiana, talvolta censurata immotivatamente.

 L'emendamento 19.100 prende atto della difficoltà di delimitare la fattispecie del traffico di influenze illecite in base alla previsione del dolo specifico, che in giurisprudenza non è stato ritenuto idoneo a produrre significativi effetti differenziali rispetto al dolo semplice. La proposta individua un elemento oggettivo nell'essere la condotta proiettata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; in tal modo, a suo avviso, si assicura la tassatività dell'azione penale.

 Infine, l'emendamento 20.100 interviene in materia di corruzione fra privati, tenuto conto delle perplessità sollevate nel dibattito a proposito della perseguibilità d'ufficio. A seguito di un ulteriore approfondimento, ritiene possibile distinguere le ipotesi in cui l'interesse leso è della società rispetto a quelle in cui i comportamenti incidono sulla concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, che configura un interesse pubblicistico. La perseguibilità d'ufficio residuerebbe per quest'ultimo caso, mentre in via generale sarebbe confermato il principio della procedibilità a querela della persona offesa.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) nota che gli emendamenti illustrati dal Ministro sono ragionevoli e suscitano l'interesse di chi ha avanzato proposte di modifica. Chiede alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, entro il quale si potrà valutare anche l'opportunità del ritiro degli emendamenti presentati.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) condivide la richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti e invita la Presidenza a procedere nell'esame della prima parte del disegno di legge, che reca disposizioni di grande rilievo ai fini della prevenzione della corruzione.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente che il proprio Gruppo, che non insisterà per la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti, ritiene comunque che, se richiesto, quest'ultimo dovrà essere contenuto in tempi brevissimi, al fine di rendere il più possibile rapida l'approvazione dell'atto Senato n. 2156-B. Tale provvedimento, sul quale il Gruppo del Partito Democratico aveva manifestato la disponibilità a procederne all'immediata votazione senza modifiche, pur non rappresentando la situazione ottimale alle problematiche connesse ai fenomeni di corruzione nel nostro Paese, rappresenta comunque un importante passo avanti nel contrasto alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

 

 Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) concorda pienamente con la collega Della Monica.

 

 Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene di non insistere per la fissazione di un termine per i subemendamenti, chiedendo comunque al Presidente di valutare l'opportunità di rinviare la discussione sui nuovi emendamenti alla prossima settimana, al fine di assicurare adeguati tempi di riflessione. Auspica che l'esame sul disegno di legge si possa concludere nella giornata di martedì, onde consentire all'Aula di avviarne l'esame già il prossimo mercoledì.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) sottolinea come, alla luce della illustrazione del Ministro, sembrerebbe che i tre emendamenti vadano incontro proprio ad alcune delle perplessità da egli palesate. Qualora tale impressione fosse confermata dalla più attenta lettura delle proposte emendative, si dichiara disponibile a ritirare tutti gli emendamenti a propria firma.

 

 Il presidente BERSELLI, dopo aver fissato per lunedì 8 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione dei subemendamenti, avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi martedì 9 ottobre sia in seduta pomeridiana che notturna per la prosecuzione e la conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156-B

 

G/2156-B/2/1 e 2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Il Senato,

premesso che

l'articolo 17 dell'A.S. 2156-B, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonchè in materia di divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e per i delitti previsti dal Libro II, Capo I del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

 il termine della delega è fissato, dal comma 1, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove il Governo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

considerato che

lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prima di poter essere definitivamente adottato;

 l'opportunità di applicare la disciplina prevista dalle disposizioni della delega a partire dalle prossime scadenze elettorali;

ritenuto

necessario che a tal fine le disposizioni abbiano carattere cogente sin dalla fase di formazione e quindi dalla presentazione delle stesse;

impegna il Governo;

a voler adottare il decreto legislativo di cui all'articolo 17 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche regionali e amministrative .

 

Art. 18

18.100

Il Governo

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18

(Disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi

e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, fatte salve le eccezioni previste al comma 3, devono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno, agli altri incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, nonché agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni.».

 

Art. 19

19.100

Il Governo

 Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Articolo 19

(Modifiche al codice penale)

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). – «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

 La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

 Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

 Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

 

19.41

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.''».

 

19.41 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici''».

 

Art. 20

20.100

Il Governo

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Articolo 20

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)

1. L'articolo 2635 del codice civile e` sostituito dal seguente:

 

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2012

129ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono i ministri della giustizia Paola Severino Di Benedetto e per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo. 

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

 

 Il presidente BERSELLI fa presente che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti sostitutivi degli articoli 18, 19 e 20, presentati dal Governo nella scorsa seduta.

 Successivamente si passerà all'espressione del parere del Governo sui primi 17 emendamenti, sui quali i relatori si erano già pronunciati, e di seguito, ove ve ne sia il tempo, all'espressione dei pareri sui subemendamenti e sugli emendamenti riferiti agli articoli dal 18 in poi.

Ricorda altresì che le Commissioni riunite sono convocate in seduta notturna alle ore 20,30 per la conclusione dell'esame.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) illustra il subemendamento 18.100/9, che sostituisce il comma 3 dell'emendamento 18.100 precisando le deroghe ai limiti al collocamento fuori ruolo, e introduce un comma 4, con il quale si stabilisce che gli incarichi amministrativi, dirigenziali o apicali presso pubbliche amministrazioni, anche in uffici di diretta collaborazione, possono essere conferiti a magistrati di ogni ordine e grado ed avvocati dello Stato solo se collocati fuori ruolo.

L'oratore sottolinea l'opportunità di estendere la deroga anche ai magistrati collocati negli uffici alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, rilevando la peculiare funzione di tali uffici, e in particolare dell'ufficio legislativo del Ministro, che un tempo era addirittura l'unico previsto per tutto il Governo.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) - nell'osservare che sarebbe stato preferibile inserire in altro provvedimento la materia di cui all'articolo 18, che in effetti non ha relazione col problema della corruzione - illustra i subemendamenti 18.100/3 e 18.100/4. Mentre il secondo si limita a stabilire l'obbligo del collocamento fuori ruolo in occasione dell'assunzione di qualsiasi incarico, già previsto per i magistrati ordinari e militari, anche ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato, il primo reca anche una riscrittura complessiva della disciplina delle deroghe.

La senatrice Della Monica manifesta comunque la disponibilità del suo Gruppo a ritirare i propri emendamenti e subemendamenti, qualora anche gli altri Gruppi facciano altrettanto, al fine di favorire una rapida approvazione.

Con l'occasione ella comunica che il senatore Perduca ha manifestato la volontà di ritirare la propria firma da tutti gli emendamenti e subemendamenti di cui non sia primo firmatario.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra i subemendamenti 18.100/10 e 18.100/13, entrambi diretti a ridurre il numero degli incarichi sottratti ai limiti temporali di cui al comma 1 dell'emendamento 18.100.

 

Il senatore PALMA (PdL) condivide le obiezioni del senatore Casson circa l'inopportunità e irragionevolezza dell'esclusione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura. Al contrario, sarebbe opportuno a suo avviso escludere i magistrati che dirigono gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia o direzioni dello stesso dicastero, anche in considerazione della tutela del principio costituzionale dell'indipendenza e autonomia della magistratura.

 

Il senatore CARUSO(PdL), nel concordare con le osservazioni della senatrice Della Monica circa la sostanziale estraneità dell'articolo 18 alla problematica della corruzione, illustra i propri subemendamenti 18.100/12, 18.100/15, 18.100/16 e 18.100/17, tutti diretti a rendere più rigorosa la disciplina del collocamento fuori ruolo, in primo luogo nel senso di limitare a dodici anni la deroga al limite dei dieci anni prevista per coloro che assumono incarichi presso la Corte costituzionale, le Corti internazionali o gli uffici destinati al funzionamento delle istituzioni europee e degli organi internazionali e intergovernativi, di limitare al 3 per cento della pianta organica degli uffici del distretto della corte d'appello di appartenenza il numero di collocamenti fuori ruolo che può essere concesso, salve ovviamente le cariche elettive e gli altri casi di collocamento fuori ruolo di diritto, e di impedire il cumulo delle retribuzioni.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) ritiene che la formulazione dell'emendamento 18.100, comma 3, preveda un numero eccessivo di eccezioni, che finirebbero per rendere sostanzialmente inapplicate le norme di cui ai commi precedenti. Pertanto, l'emendamento 18.100/7 ne propone la soppressione. Tuttavia, dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento, riservandosi di convergere sul 18.100/9, vista anche l'esigenza di trasmettere all'altro ramo del Parlamento un testo che non contraddica in radice quello a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, nonché la necessità di assicurare un contributo diretto dei magistrati nel contrasto alla corruzione.

 

 La senatrice PORETTI (PD) illustra gli emendamenti 18.100/1 e 18.100/2. In particolare, la prima proposta è diretta a mantenere il termine massimo di cinque anni per il servizio in posizione di fuori ruolo, mentre la seconda indica la durata di dieci anni, ma come periodo complessivo nell'arco del servizio dei magistrati.

 

Il senatore LI GOTTI(IdV), nell'illustrare il complesso dei subemendamenti da lui presentati all'emendamento 19.100 del Governo, si sofferma in particolare sui subemendamenti 19.100/20 e 19.100/29.

Per quanto riguarda il primo subemendamento, egli osserva che l'introduzione nel codice penale dell'articolo 319-quater, che disciplina il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, ha determinato la creazione di una fattispecie intermedia tra la concussione e la corruzione.

Il primo di tali delitti, infatti, resta ora confinato all'ipotesi della costrizione a dare o promettere utilità, che fa del concusso indiscutibilmente un soggetto passivo del reato.

Più sfumata è invece la posizione di chi è oggetto di induzione, dal momento che il suo comportamento viene sanzionato penalmente, anche se di fatto la condotta in cui si sostanzia il reato non è stata da lui ideata e posta in essere. Il subemendamento 19.100/20 propone una soluzione nella previsione di una causa estintiva del reato dell'indotto, consistente nel fatto che, prima che sia esercitata l'azione penale, questi abbia fornito indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

Anche il secondo subemendamento si riferisce ad una nuova fattispecie di reato, e cioè all'articolo 346-bis in materia di traffico di influenze illecite. Egli esprime infatti viva perplessità sulla definizione della fattispecie, nella parte in cui prevede che l'autore procuri indebiti vantaggi a un terzo sfruttando le sue relazioni esclusivamente in cambio di denaro o altra utilità patrimoniale. In realtà, mentre si potrebbe al limite ammettere che il vantaggio indebitamente procurato debba avere necessariamente carattere patrimoniale, non si comprende perché non sia perseguito il comportamento di chi fa traffico di influenze quando l'utilità che ne riceva in pagamento abbia una natura non patrimoniale, come è invece per la corruzione, la concussione e altre fattispecie analoghe.

 

Il senatore COMPAGNA (PdL) illustra i subemendamenti 19.100/15 e 19.100/16, entrambi diretti a meglio definire il nuovo reato previsto dall'articolo 319-quater, nel senso prima di tutto di qualificarne la condotta come illecita in base all'evento, sostituendo il termine "induce" con l'altro "determina", e in secondo luogo nello specificare che il vantaggio che si intende procurare non deve essere solo indebito ma illecito.

Egli esprime poi vivissimo rammarico per la deplorevole abitudine di numerosi rappresentanti del sistema mediatico - abitudine che ha trovato un esempio assai tipico nel modo in cui alcuni giornalisti parlamentari, improvvisatisi giuristi, hanno raccontato le sue proposte emendative - di leggere gli interventi legislativi alla luce della cronaca e non della loro intrinseca razionalità.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra il subemendamento 19.100/5 che si propone di mantenere il reato di concussione nella sua attuale formulazione.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 19.100/7, diretto a estendere la fattispecie penale al comportamento dell'incaricato di pubblico servizio, la cui esclusione non appare comprensibile. Il successivo emendamento 19.100/14, invece, propone di sopprimere il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, tenendo conto che, in sede giurisprudenziale, non ha mai dato luogo a condanne, in quanto l'ipotesi di reato è stata derubricata a corruzione.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) nell'illustrare il complesso dei subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento del Governo, ribadisce la sua disponibilità a ritirarli se gli altri Gruppi faranno altrettanto.

Il Partito Democratico infatti è consapevole della necessità di garantire l'approvazione della legge contro la corruzione, che rappresenta comunque un miglioramento della situazione esistente, e ciò pur non nascondendo la sua delusione per il fatto che non si sia riusciti a realizzare una convergenza su misure che avrebbero reso il provvedimento ben altrimenti efficace quali un efficace intervento sui termini di prescrizione, una nuova disciplina del falso in bilancio, principale reato-mezzo per la realizzazione di operazioni corruttive, la disciplina dell'autoriciclaggio e, infine, quella del voto di scambio.

 

Il senatore CARUSO (PdL) illustra il complesso dei subemendamenti da lui presentati all'emendamento 19.100 soffermandosi in particolare sui subemendamenti 19.100/6 e 19.100/26.

Il primo ripristina, relativamente ai soggetti che possono commettere reato di concussione, l'incaricato di pubblico servizio. In proposito egli ricorda il dibattito parlamentare che aveva accompagnato nel corso della X legislatura l'introduzione dell'incaricato di pubblico servizio, non previsto nell'originaria formulazione del codice, e osserva come in questi ultimi venti anni, a seguito delle riforme intervenute nella disciplina dei servizi pubblici, le considerazioni che indussero ad approvare quella novella del codice non sono venute meno, ma anzi si sono rafforzate.

Per quanto riguarda poi il subemendamento 19.100/26, esso riduce l'aggravamento, pur condivisibile in linea di principio, delle sanzioni per l'abuso d'ufficio.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra il subemendamento 20.100/6 osservando come l'attuale formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2635 del codice civile come proposto dall'emendamento 20.100 del Governo susciti notevoli perplessità, dal momento che configura la distorsione della concorrenza puramente e semplicemente come un elemento che determina la perseguibilità a querela della corruzione tra privati, laddove si tratta invece di due distinte ipotesi delittuose, una che consiste nel determinare un nocumento per la società, e consiste dunque in una violazione degli obblighi di fedeltà da parte del dirigente o del dipendente, l'altra che consiste in una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o di servizi, dalla quale la società per cui l'autore opera potrebbe al limite anche trarre giovamento.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra gli emendamenti 20.100/2 e 20.100/4. Quest'ultimo ripropone il contenuto di un emendamento da lui presentato, diretto a precisare che gli obblighi di fedeltà sono quelli generalmente riconosciuti. L'emendamento 20.100/2 estende anche ai revisori dei conti, intesi nel significato più ampio, la platea dei soggetti del reato di corruzione tra privati.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) osserva che l'emendamento 20.100 individua due distinte ipotesi di reato, quello ai danni della società e quello che produce una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Tali ipotesi, a suo avviso, dovrebbero prevedere pene distinte, invece l'unica distinzione riguarda la procedibilità: in tal modo, si affida al magistrato tutta la responsabilità di definire la natura del reato e la facoltà di attivare ogni forma di investigazione, con possibile intrusione nei documenti dell'azienda.

 

Il senatore CASSON (PD) concorda con le considerazioni del senatore Li Gotti, osservando come nella formulazione "se dal fatto deriva" di cui all'ultimo comma dell'articolo 2635 del codice civile proposta dall'emendamento del Governo, non risulta chiaro se il "fatto" a cui ci si riferisce consista nella condotta dell'autore, ovvero nel nocumento sofferto dalla società.

 

Il presidente BERSELLI interviene per annunciare il ritiro degli emendamenti 19.37 e 20.7.

 

Il senatore CALIENDO(PdL), nel dichiarare la sua disponibilità a ritirare i subemendamenti da lui presentati, sottolinea però che il sistema sanzionatorio che emerge dall'articolo 19 suscita vive perplessità nel senso che per la prima volta sono stabiliti per un reato a contenuto economico limiti di pena che non ne consentono la sospensione nemmeno nei casi di speciale tenuità.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ricorda che è in via di definizione una iniziativa legislativa in materia di tenuità del fatto, le cui disposizioni potranno incidere su numerose fattispecie penali. Poiché il provvedimento in esame prospetta un intervento generale, ritiene che sarebbe inopportuna una modifica specifica sul punto. Tuttavia, il Governo potrebbe prendere in considerazione la proposta, qualora su di essa vi fosse il consenso ampio delle forze politiche.

 

 Il senatore PASTORE(PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il ministro Patroni Griffi a dare conto della posizione del Governo in ordine alla proposta di istituire un'autorità indipendente di riferimento per la lotta alla corruzione. In proposito, sottolinea che sarebbe incongruo intervenire nuovamente sulla materia in un successivo provvedimento.

 

 Il ministro PATRONI GRIFFI invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 17, preannunciando, in caso di loro mantenimento, il parere contrario del Governo. Precisa che la contrarietà è legata all'intento di evitare modifiche non strettamente necessarie, oltre a quelle assai limitate che lo stesso Governo ha proposto agli articoli 18, 19 e 20. Per lo stesso motivo, il Governo ha ritenuto di non proporre in questa sede emendamenti per l'istituzione di un'autorità nazionale di riferimento.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,20.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. 2156-B

 

Art. 18

18.100/1

PERDUCA, PORETTI

All'emendamento 18.100, sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non. hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

18.100/2

PERDUCA, PORETTI

All'emendamento 18.100, sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma l mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

18.100/3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

All'emendamento 18.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "i magistrati ordinari" inserire la seguente: ", militari";

b) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis Tutti gli incarichi, comunque denominati, di collaborazione continuativa ad organi o enti pubblici attribuiti a magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato devono essere svolti con contestuale collocamento fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella posizione di fuori-ruolo";

e) al comma 2 sostituire le parole " fatte salve le eccezioni previste al comma 3" con le seguenti: "fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 3 nonché al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160";

d) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello stato che ricoprono incarichi presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, nonché presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il periodo massimo di fuori ruolo di cui al primo comma o che lo matureranno durante lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma restano, comunque, nella posizione ricoperta fino al termine naturale dell'incarico loro conferito o alla scadenza del mandato dell' organo, del soggetto o dell'istituzione presso cui l'incarico è svolto. ";

e) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi elettivi, agli incarichi presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008. nonché agli incarichi presso gli organi giurisdizionali internazionali e agli incarichi elettivi presso organismi internazionali.

 

18.100/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

All'emendamento 18.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: «i magistrati ordinari» inserire la seguente: «, militari»;

b) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Tutti gli incarichi, comunque denominati, di collaborazione continuativa ad organi o enti pubblici attribuiti a magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato devono essere svolti con contestuale collocamento fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella posizione di fuori ruolo».

 

18.100/5

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 1, dopo le parole: «fuori ruolo» inserire le seguenti: «o in un'altra analoga posizione».

 

 

 

18.100/6

SPADONI URBANI

All'emendamento 18.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano, con le decorrenze in esso stabilite a tutti i magistrati collocati in posizione di fuori ruolo. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, salve le eccezioni previste al comma 3, devono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi».

 

 

18.100/7

PASTORE, MALAN, BETTAMIO

All'emendamento 18.100, al comma 2, sopprimere le parole: «Fatte salve le eccezioni previste al comma 3».

Sopprimere il comma 3.

 

18.100/8

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 2 sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

 

18.100/9

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

All'emendamento 18.100, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive, di mandato presso gli organi di autogoverno o di componente delle Corti internazionali. In deroga al periodo massimo di permanenza previsto dal comma 1, i magistrati che hanno già maturato il periodo e che ricoprono incarichi presso il Parlamento o gli incarichi previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dall'articolo 1-bis comma 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, nonché gli incarichi presso le istituzioni Europee, gli enti, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni si intendono confermati nell'attuale posizione di fuori ruolo fino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge; qualora l'incarico o il mandato di cui al secondo periodo non preveda un termine, il collocamento fuori ruolo si intende confermato per i 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

4. Nel rispetto dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, gli incarichi amministrativi, dirigenziali o apicali, anche in uffici di diretta collaborazione, possono essere conferiti a magistrati di ogni ordine e grado ed avvocati dello Stato solo se collocati in posizione di fuori ruolo. Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella citata posizione di fuori ruolo».

 

18.100/10

CASSON

All'emendamento 18.100, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «mandato presso gli organi di autogoverno,».

 

18.100/11

SPADONI URBANI

All'emendamento 18.100, al comma 3, sostituire la parola: «presso» con le seguenti: «che riguardino».

 

18.100/12

CARUSO

All'emendamento 18.100, al comma 3, sostituire le parole da: «agli altri incarichi,» sino alla fine con le seguenti: «nonché in ogni altro caso in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto. Il periodo di tempo di 10 anni di cui al comma 1 è aumentato sino al massimo di 12 anni, a richiesta dell'interessato previo parere favorevole dell'organo di autogoverno di appartenenza e del Ministro della Giustizia, per coloro che assumono incarichi presso fa Corte costituzionale ovvero presso le Corti internazionali, nonché per coloro che svolgono incarichi destinati al funzionamento delle istituzioni europee e degli organismi internazionali o intergovernativi.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «al comma l» con le seguenti «ai commi 1 e 3».

 

18.100/13

CASSON

All'emendamento 18.100, al comma 3 sostituire le parole: «agli altri incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decretolegge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181» con le seguenti: «ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica o presso la Corte costituzionale».

 

18.100/14

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli incarichi apicali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge n. 317 de1 2001».

 

18.100/15

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto qualora risulti una scopertura superiore al tre per cento nella pianta organica degli uffici del distretto di Corte di appello cui è assegnato il magistrato. Per i magistrati assegnati alla Corte di cassazione ovvero alla Procura generale presso la medesima si fa riferimento alla relativa pianta organica. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano quando il collocamento fuori ruolo è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive, nonché comunque nei casi in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto''.».

 

18.100/16

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

''3. La destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera m) della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive, nonché comunque nei casi in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto.''».

 

18.100/17

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I magistrati di cui al comma 1 collocati fuori ruolo mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.».

 

18.100

Il Governo

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18

(Disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi

e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, fatte salve le eccezioni previste al comma 3, devono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno, agli altri incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, nonché agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni.».

 

Art. 19

19.100/1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''cinque''».

Alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 32-quinquies,» inserire le seguenti: le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e.

Alla, lettera e), sostituire le parole: «314, 317, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 322-bis» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

 

 

 

19.100/2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) l'articolo 157 è sostituito con il seguente:

''Art. 157. – (prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il rato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.''.

b-ter) all'articolo 158, primo comma dopo le parole: ''per il reato permanente'' inserire le seguenti: ''o continuato'' e dopo le parole: ''cessata la permanenza'' aggiungere le seguenti: ''o la continuazione'';

b-quater) l'articolo 159 è sostituito con il seguente:

''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una determinata disposizione di-legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettuata relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'Autorità competente accoglie la richiesta.'';

b-quinquies) all'articolo 160, terzo comma, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: ''ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà'';

b-sexies) l'articolo 161, terzo comma è sostituito con il seguente:

''Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio''».

 

19.100/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

b-ter) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

b-quater) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma».

 

19.100/4

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, MATTEOLI, BERSELLI, MUGNAI, CALIENDO, VICARI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 316-bis è aggiunto il seguente comma: ''Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni''».

 

19.100/5

CASSON

All'emendamento 19.100, al comma 1 sopprimere le lettere d) e i).

 

19.100/6

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti «o l'incaricato di pubblico servizio».

 

19.100/7

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio».

 

19.100/8

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «che, abusando» con le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando».

 

 

 

 

19.100/9

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da quattro a otto».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».

 

19.100/10

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti «da uno a quattro anni» e alla successiva lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto anni» con le seguenti «da due a cinque anni».

 

19.100/11

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «uno a cinque anni» con le seguenti: «quattro a otto anni»;

 

19.100/12

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 319-ter, al secondo comma, le parole: ''da quattro a dodici'', sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici'', e le parole: ''da sei a venti'', sono sostituite dalle seguenti: ''da otto a venti''».

 

19.100/13

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 319-ter», n.1), sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «dodici».

 

19.100/14

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

 

19.100/15

COMPAGNA

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «induce», con la seguente: «determina».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Indebita determinazione a dare o promettere utilità).

 

19.100/16

COMPAGNA

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «indebitamente», con la seguente: «illecitamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione illecita a dare o promettere utilità)».

 

19.100/17

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sostituire le parole; «da tre a otto», con le seguenti: «da quattro a dodici»;

b) nel secondo comma sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

 

19.100/18

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto», con le seguenti: «quattro a dodici».

 

19.100/19

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto», con le seguenti: «quattro a dieci».

 

19.100/20

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In tal caso il reato è estinto qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

19.100/21

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater, dopo il secondo comma, inserire il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

 

19.100/22

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, comma, 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) l'articolo 320 è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni degli articoli 317, 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio''».

Conseguentemente, dopo la lettera r) aggiungere, in fine, la seguente:

r-bis) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

''Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 319-ter è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite''».

 

19.100/23

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

 

19.100/24

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera l), dopo le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

 

19.100/25

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

''Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno''.

al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

''q-bis) dopo l'articolo 335-bis è aggiunto il seguente:

''Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero se il fatto è commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225'';

q-ter) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudizi aria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22-bis. - (Attività di contrasto e norme processuali) . – 1. Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l 'ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

Art. 22-ter. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendo si qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona''».

 

19.100/26

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti «da uno a tre anni».

 

19.100/27

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

 

19.100/28

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici''».

 

19.100/29

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera r) capoverso «Art. 346-bis», sopprimere la parola: «patrimoniale» ovunque ricorra.

 

19.100/30

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a tre» con le seguenti: «da tre a sette».

 

 

 

19.100/31

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

''Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro ad altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 20;

all'articolo 21, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

 "p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

 

19.100/32

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

«r-bis) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

r-ter) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter.(Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

 

19.100

Il Governo

 Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Articolo 19

(Modifiche al codice penale)

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

 «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). – «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

 La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

 Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

 Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

 

Art. 20

20.100/1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto –previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo IlI, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

''Art. 2625. – (Impedito controllo). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni''.

02. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

''Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni''.

03. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: ''e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni'' sono soppresse''».

 

20.100/2

PASTORE

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, dopo le parole: «i sindaci», inserire le seguenti: «, i revisori».

 

20.100/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole da: «, che, a seguito della dazione» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi la pena è aumentata»;

all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

 

20.100/4

PASTORE

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, dopo le parole: «obblighi di fedeltà» inserire le seguenti: «generalmente riconosciuti».

 

20.100/5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sopprimere le parole: «, cagionando nocumento alla società».

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

 

20.100/6

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se dal fatto deriva una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

 

20.100/7

CARUSO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, si procede a querela della persona offesa».

 

20.100/8

BELISARIO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Si procede d'ufficio».

 

20.100

Il Governo

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Articolo 20

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)

1. L'articolo 2635 del codice civile e` sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

 

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

 

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2012

130ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI

 

 Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Gullo.

 La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche 

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra un'ipotesi di nuovo testo dell'articolo 18 sulla quale si è raggiunto un consenso tra i rappresentanti dei Gruppi. Auspica che i relatori possano convergere su tale testo e formalizzarne la presentazione.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) suggerisce la possibilità che l'emendamento testè illustrato dalla senatrice Della Monica possa essere ulteriormente modificato nel senso di stabilire un ampliamento della deroga ai limiti per il fuori ruolo stabiliti per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari anche a due magistrati per ciascun organo di autogoverno, e ciò in considerazione dell'opportunità di garantire una continuità della memoria storica con particolare riferimento alle attività di natura giurisdizionale di tali organi.

 

Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a procedere nell'esame e nella votazione degli emendamenti, in considerazione dell'accordo raggiunto dalle forze politiche sulla formulazione dell'articolo 18.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) chiede chiarimenti sull'interpretazione del comma 4, in particolare se la deroga riguardi il termine di dieci anni o il collocamento fuori ruolo.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) chiarisce che la deroga prevista dal comma 4 si riferisce al termine di dieci anni, non certo al collocamento fuori ruolo, che anzi con il comma 1 viene esteso a tutti gli incarichi.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) manifesta la contrarietà del suo Gruppo all'ipotesi di ampliare il termine massimo per il collocamento fuori ruolo. Si tratta di una disposizione introdotta inopinatamente dalla Camera dei deputati, che non ha nulla a che vedere con l'oggetto del provvedimento, che riguarda il contrasto della corruzione. Chiede che l'emendamento volto a recepire la proposta illustrata dalla senatrice Della Monica sia comunque votato per parti separate.

 

 Il senatore BALBONI (PdL) formalizza la presentazione dell'emendamento 18.1000.

Passa quindi all'espressione dei pareri. Nel concordare con l'indicazione già espressa dal senatore Ceccanti, nel senso di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti riferiti ai primi 17 articoli, e ritenendo che gli emendamenti all'articolo 18 e i subemendamenti al relativo emendamento del Governo possono ritenersi superati dall'approvazione dell'emendamento dei relatori, si esprime poi, con riferimento all'articolo 19, in senso favorevole ai subemendamenti all'emendamento del Governo 19.100, 19.100/1, 19.100/4, che peraltro invita i presentatori a riformulare, configurando la condotta ivi descritta come una fattispecie di peculato e collocandola nell'articolo 314 del codice penale, 19.100/6, 19.100/7, 19.100/8, 19.100/20, 19.100/21 e 19.100/22 nonché sull'emendamento 19.100 del Governo, la cui approvazione determinerebbe la preclusione dei successivi emendamenti all'articolo 19.

 Il parere è poi contrario sull'emendamento 19.0.1, nonché agli emendamenti all'articolo 20, ad eccezione del subemendamento 20.100/2 e dell'emendamento 20.100 del Governo.

Il parere è poi contrario a tutti i successivi emendamenti.

 

 Il senatore COMPAGNA (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira i subemendamenti 19.100/15 e 19.100/16 con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea, e dichiara di votare a favore dell'emendamento del Governo 19.100.

 

 Dopo un dibattito sulla possibilità di emendare ulteriormente l'emendamento 18.1000 cui partecipano i senatori CALIENDO (PdL), DELLA MONICA (PD), SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e il PRESIDENTE, il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, a nome del Governo, prende atto della proposta di riformulazione dell'articolo 18, che vede il consenso della maggioranza delle forze politiche. Tuttavia invita a considerare che il secondo periodo del comma 1 presenta alcune criticità e invita a considerare la possibilità di spostare il termine almeno alla fine della legislatura, in analogia a quanto previsto dal successivo comma 5.

 Inoltre, invita a ritirare tutte le proposte di modifica e ad approvare senza modifiche gli emendamenti presentati dal Governo.

 

 La senatrice PORETTI (PD) dichiara di mantenere il subemendamento 18.100/1.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD), accogliendo l'invito del Governo e prendendo atto dell'ampia convergenza raggiunta sulle principali questioni controverse, ritira tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) non accoglie l'invito del Governo di ritirare i suoi emendamenti, alcuni dei quali hanno avuto anche il consenso del relatore, rilevando come molti di essi siano diretti a introdurre disposizioni, in particolare in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, sulla cui necessità per garantire l'effettività della lotta alla corruzione, hanno concordato, in passato moltissimi parlamentari, e segnatamente quelli appartenenti al Partito Democratico.

Dal momento che le Commissioni riunite sembrano intenzionate ad approvare gli emendamenti del Governo agli articolo 18, 19 e 20, è venuta meno la principale argomentazione che era stata in passato opposta alle sue proposte emendative, vale a dire la necessità di evitare un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, non si vede perché le Commissioni riunite debbano rifiutare il confronto su questioni di così grande importanza.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2156-B/2/1 e 2, che propone l'impegno nel termine più breve di un mese dalla data di entrata in vigore della legge, in considerazione del fatto che gli uffici del Ministero dell'interno stanno elaborando lo schema di decreto legislativo, in modo che possa essere adottato al più presto. Tuttavia, anche nel presupposto di una adozione tempestiva, non si può assicurare che esso sia adottato comunque in tempo utile per l'applicazione in occasione delle elezioni regionali, in quanto non è ancora possibile sapere quando il disegno di legge sarà approvato in via definitiva.

 

 La senatrice PORETTI (PD) ricorda che alcuni autorevoli esponenti del Partito Radicale in passato hanno subito condanne per atti di disubbidienza civile in relazione alle battaglie politiche che quel partito tradizionalmente conduce. Le norme di cui all'articolo 17 del disegno di legge n. 2156-B potrebbero pregiudicare la candidabilità anche di esponenti che nella loro vita politica hanno notoriamente combattuto i fenomeni di corruzione.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) esprime perplessità sull'ammissibilità sugli ordini del giorno de qua. Infatti non sembra legittimo impegnare il Governo al rispetto di un termine per l'esercizio della delega più breve di quello stabilito dalla delega stessa; egli pertanto suggerisce ai presentatori di modificare il loro ordine del giorno, trasformandolo in un generico impegno alla rapida emanazione del decreto legislativo.

 

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Caliendo che gli ordini del giorno in esame risultano del tutto ammissibili.

Essi infatti hanno ad oggetto un impegno di carattere politico, il cui mancato rispetto da parte del Governo avrebbe in ipotesi conseguenze del tutto diverse dal mancato rispetto dei termini fissati dalla delega legislativa, che determinerebbe la scadenza della delega stessa e l'impossibilità di esercitarla.

 

 La senatrice PORETTI (PD) osserva che il dispositivo degli ordini del giorno è in contrasto con i termini previsti dall'articolo 17 per l'adozione del decreto legislativo.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime disappunto per il fatto che il Governo si sia dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 e non il suo.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO precisa che il Governo accoglie l'impegno recato da entrambi gli ordini del giorno, dichiarandosi disponibile ad accettare il termine più breve e vincolante indicato dall'ordine del giorno n. 2.

 

 Il senatore LI GOTTI(IdV), preso atto delle precisazioni del Ministro, converge sull'ordine del giorno n. 2 e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 1.2, diretto a prevedere che sia il Ministro dell'interno a definire i piani di prevenzione della corruzione per gli enti locali. Invita il Governo ad avanzare in questa sede la proposta di istituire un'autorità indipendente di riferimento. Insiste anche per l'accoglimento dell'emendamento 1.11, che estende l'obbligo di predisposizione di un piano di prevenzione della corruzione alle autorità indipendenti. Infine, auspica l'accoglimento dell'emendamento 1.7, in materia di scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

 Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3. Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PASTORE (PdL) e CALDEROLI(LNP), l'emendamento 1.4 è posto in votazione ed è respinto. Successivamente, con separate votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori LI GOTTI (IdV) e CALDEROLI(LNP), l'emendamento 2.1 è posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 3.1 è respinto.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) fa proprio l'emendamento 3.2 e lo ritira. Ritira anche gli emendamenti 3.3 e 3.6, riservandosi di riproporli per la discussione in Assemblea.

 

 L'emendamento 3.4 decade per l'assenza del proponente.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) fa proprio l'emendamento 3.5, che era stato ritirato dal proponente. La proposta è quindi posta in votazione ed è respinta. Anche l'emendamento 3.7, fatto proprio dai senatori Mura e Calderoli, in assenza dei proponenti, posto in votazione è respinto.

 

 Previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PASTORE (PdL) e CALDEROLI(LNP), alle cui considerazioni si associa il senatore Casson, che peraltro dichiara di votare contro l'emendamento in coerenza con le decisioni assunte dal suo Gruppo, l'emendamento 3.8 è posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 3.9 decade per l'assenza dei proponenti.

 

 Il senatore SANNA (PD) ritira l'emendamento 3.0.1.

 

 Previa dichiarazione di voto del senatore PASTORE(PdL), l'emendamento 4.1, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 6.1 decade per l'assenza del proponente, mentre il 6.2, previa dichiarazione di voto del senatore Pastore, è posto in votazione ed è respinto. Gli emendamenti 7.1 e 8.1 decadono per l'assenza dei proponenti.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 8.2, che viene posto in votazione ed è respinto, mentre ritira l'emendamento 8.3. Preannuncia quindi un voto favorevole sull'emendamento 8.4, che viene posto in votazione ed è respinto. Decaduto l'emendamento 8.5, per l'assenza del proponente, gli emendamenti 8.6 e 8.7 vengono posti in votazione con il parere contrario del Governo e, previa dichiarazione di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CALIENDO (PdL) e DELLA MONICA(PD), sono posti congiuntamente in votazione in quanto identici, risultando respinti.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 8.8 e, dopo averlo sottoscritto, l'emendamento 8.0.1.

 

 La senatrice INCOSTANTE (PD) ritira l'emendamento 10.0.1.

 

 Il senatore CASSON (PD) ritira gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 decadono per l'assenza dei proponenti.

 

Previa dichiarazione di voto del senatore LI GOTTI(IdV), l'emendamento 13.4, posto in votazione, è respinto.

 

Per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 decadono.

 

Il senatore SANNA (PD) ritira l'emendamento 15.0.1. L'emendamento 17.2 è dichiarato improponibile dalla Presidenza.

 

 Su richiesta del senatore CALDEROLI(LNP), le Commissioni riunite convengono di fissare alle ore 23,20 il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica al subemendamento 18.100/1000, presentato dal relatore.

 

 Il PRESIDENTE dispone quindi una sospensione della seduta.

 

 La seduta, sospesa alle ore 22,50, riprende alle ore 23,20.

 

 Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19 e dei relativi subemendamenti.

 

 Il subemendamento 19.100/4, posto ai voti, è respinto

 

 Il senatore CASSON (PD) ritira il subemendamento 19.100/5.

 

 Il senatore CALDEROLI(LNP), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 19.100/6.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) invita il Governo a esplicitare le motivazioni del parere contrario sui subemendamenti 19.100/6, 19.100/7 e 19.100/8, di contenuto analogo.

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO sottolinea che il pubblico ufficiale è dotato di poteri autoritativi di cui, invece, non dispone l'incaricato di pubblico servizio. Prima della riforma, la qualità di pubblico ufficiale veniva utilizzata dalla giurisprudenza per distinguere la fattispecie penale della concussione da altre ipotesi di reato analoghe sulla base del metus publicae potestatis. Con l'assimilazione dell'incaricato di pubblico servizio al pubblico ufficiale sono emerse incertezze interpretative e pertanto il Governo insiste affinché i subemendamenti 19.100/6, 19.100/7 e 19.100/8 siano ritirati.

 

 I senatori CALDEROLI (LNP) e PASTORE (PdL) ritirano rispettivamente i subemendamenti 19.100/6 e 19.100/7.

 

 Previa dichiarazione di voto del senatore LI GOTTI(IdV), il subemendamento 19.100/9, posto in votazione, è respinto.

 

Decaduti, per l'assenza del proponente, i subemendamenti 19.100/10 e 19.100/12, anche il 19.100/13, posto in votazione, è respinto.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ritira il subemendamento 19.100/14.

 

Il subemendamento 19.100/17, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 19.100/20, sottolineando il rischio che la vittima della corruzione - che in base alle norme penali vigenti non è punibile, mentre lo sarebbe sulla base del provvedimento in esame - non abbia alcun incentivo a denunciare il reato, anche prima che sia esercitata l'azione penale.

 

 La senatrice DELLA MONICA(PD), pur comprendendo le ragioni del subemendamento 19.100/20, osserva che la questione avrebbe bisogno di un maggiore approfondimento, dal momento che, probabilmente, l'obiettivo perseguito dal senatore Li Gotti si potrebbe più efficacemente raggiungere configurando la situazione da lui descritta come un'attenuante, anziché un'esimente.

In caso contrario, in fatti, si ricadrebbe nella situazione ben nota, e che è sostanzialmente alla base delle critiche avanzate a livello internazionale alla disciplina italiana della concussione, per cui il privato che partecipa a fenomeni corruttivi, una volta iniziate le indagini, riesce agevolmente a sottrarsene dichiarandosi concusso

 

 Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ribadisce il parere contrario del Governo: l'estinzione del reato annullerebbe il disvalore del soggetto indotto, la cui posizione è diversa da quella di una vittima. Inoltre, la previsione di una esimente non consentirebbe al giudice di disporre di un ventaglio di possibilità nella definizione della pena.

 

 Il subemendamento 19.100/20 è quindi posto in votazione ed è respinto. Anche il subemendamento 19.100/21, fatto proprio dal senatore Calderoli, in assenza del proponente, previa dichiarazione di voto del senatore CALDEROLI, è posto in votazione ed è respinto.

 

 Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste per l'accoglimento del subemendamento 19.100/22.

 

 La senatrice DELLA MONICA (PD) si dichiara contraria al subemendamento 19.100/22, ritenendo improprio prevedere la circostanza attenuante limitatamente ai comportamenti esercitati prima dell'inizio dell'azione penale.

 

Il senatore CALIENDO(PdL)annuncia che voterà favore del subemendamento 19.100/22, osservando che quanto testè osservato dalla senatrice Della Monica costituisce un esempio lampante di come i giuristi siano capaci, a seconda delle circostanze, di sostenere tesi opposte e inconciliabili con la stessa determinazione.

 

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide la proposta di cui al subemendamento 19.100/22, che potrebbe essere applicata anche successivamente all'esercizio dell'azione penale.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO osserva che la prima parte del subemendamento è preclusa dal rigetto degli emendamenti che proponevano l'applicazione anche all'ipotesi delittuosa dell'incaricato di pubblico servizio. Inoltre, osserva che in realtà l'articolo 319-bis individua una causa aggravante e quindi non può essere oggetto di una causa attenuante. Più in generale, il submendamento, a suo avviso, potrebbe compromettere l'acquisizione della prova a causa di possibili accordi tra le parti.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) riformula il subemendamento 19.100/22 escludendo l'inciso relativo al termine in cui si esercita l'azione penale. Inoltre osserva che il 319-bis è un reato aggravato e non un'aggravante.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO sottolinea che la giurisprudenza costante qualifica come aggravante le ipotesi di reato aggravato.

 

Il subemendamento 19.100/22 è posto in votazione ed è respinto. Restano preclusi i subemendamenti 19.100/23 e 19.100/24, di contenuto identico. Il subemendamento 19.100/26 decade per l'assenza del proponente.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 19.100/29 e 19.100/30. L'emendamento 19.100 del Governo, posto in votazione, è accolto. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 19 risultano assorbiti o preclusi.

 

Il Presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) esprime il rammarico per aver appreso dalle agenzie di stampa che nel pomeriggio si è svolta una riunione tra il Ministro e alcuni senatori della Commissione giustizia alla quale non sono stati invitati né il Presidente né i senatori della Commissione affari costituzionali, incluso il relatore Ceccanti.

Prende atto che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 19 non potranno essere votati. Tuttavia, essendo presentatore di alcune di quelle proposte, chiede al Governo di chiarire la sua opinione in merito alla formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale, che punisce il voto di scambio, è tuttora limitata all'ipotesi di dazione di denaro a esponenti di un'organizzazione criminale. Inoltre, non potrà essere considerata la proposta di introdurre il reato di autoriciclaggio.

A suo avviso, la Presidenza avrebbe dovuto considerare quelle proposte come riformulate in subemendamenti riferiti all'emendamento 19.100, in modo da evitarne la preclusione.

 

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti all'articolo 19 risultano inevitabilmente preclusi dall'approvazione dell'emendamento 19.100, integralmente sostitutivo; del resto, proprio per consentire la discussione e la votazione delle loro proposte emendative numerosi senatori avevano ripresentato i loro emendamenti in forma di subemendamenti all'emendamento 19.100

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), l'emendamento 19.0.1 è posto in votazione ed è respinto.

 

Il senatore PASTORE (PdL) insiste per l'accoglimento del subemendamento 20.100/2.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO precisa le motivazioni del parere contrario del Governo: l'ipotesi riferita ai revisori dei conti è contemplata da altra disposizione legislativa.

 

Il subemendamento 20.100/2, posto in votazione, è respinto. Successivamente, è respinto anche il subemendamento 20.100/4. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (IdV), il subemendamento 20.100/6, posto in votazione, è respinto, mentre il subemendamento 20.100/7 decade per l'assenza del proponente.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 20.100/8, che viene posto in votazione ed è respinto.

 

L'emendamento 20.100 del Governo è stato posto in votazione ed è accolto. Gli altri emendamenti all'articolo 20 risultano assorbiti o decaduti. Gli emendamenti 20.0.1, 21.1 e 22.0.1 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti. L'emendamento 26.0.1, fatto proprio dal senatore Calderoli in assenza dei proponenti, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DIVINA (LNP), è posto in votazione ed è respinto.

 

Si procede quindi alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 18.1000.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) illustra il subemendamento 18.1000/7, diretto a garantire la continuità in particolare nell'assistenza all'esercizio dalle funzioni giurisdizionali degli organi di autogoverno delle varie legislature.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i subemendamenti 18.1000/1 e 18.1000/6, il primo dei quali accoglie la richiesta del Governo di concedere un tempo sufficiente all'espletamento delle pratiche burocratiche necessario alla trasformazione in collocamento fuori ruolo degli incarichi svolti dai magistrati ad altro titolo, mentre il secondo intende salvaguardare la continuità degli incarichi dei magistrati assegnati ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.

 

Il relatore BALBONI (PdL) si rimette al Governo.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO si rimette alla Commissione sulle proposte 18.1000/1, 18.1000/6 e 18.1000/7, mentre esprime un parere contrario sui subemendamenti 18.1000/2, 18.1000/3, 18.1000/4 e 18.1000/5.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 18.1000/1.

 

Il senatore CASSON (PD) è contrario al subemendamento 18.1000/6, ritenendo del tutto ingiustificate le deroghe ivi previste alla disciplina generale del fuori ruolo dei magistrati.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole e osserva che la modifica è diretta unicamente a garantire la continuità operativa degli uffici del Governo.

 

Il subemendamento 18.1000/1 è posto in votazione ed è accolto, mentre è respinto, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PORETTI (PD), il successivo 18.1000/2. Con distinte votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 18.1000/3, 18.1000/4 e 18.1000/5.

 

Il senatore PASTORE (PdL) preannuncia un voto contrario sul subemendamento 18.1000/6, che, a suo avviso, introduce una deroga troppo estensiva.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva che l'approvazione del suo subemendamento 18.1000/6 dovrebbe determinare una estensione della deroga a non più di diciassette magistrati.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che l'emendamento debba essere riformulato, esplicitando il riferimento ai magistrati del Consiglio superiore della Magistratura. Preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

 

Il subemendamento 18.1000/6 è quindi posto in votazione ed è accolto. Il subemendamento 18.1000/5 risulta precluso.

 

Infine, l'emendamento 18.1000, come modificato, viene posto in votazione per parti separate. Ciascuno dei commi, con distinte votazioni, risulta accolto.

 

Gli altri emendamenti all'articolo 18 risultano assorbiti o preclusi.

 

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Balboni e Ceccanti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2156-B, con le modifiche accolto nel corso dell'esame, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 La seduta termina alle ore 1.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2156-B

 

Art. 18

18.1000/1

D'ALIA, SERRA, DELLA MONICA, LI GOTTI

All'emendamento 18.1000, al comma 1 sostituire le parole: "nei sessanta giorni" con le seguenti: "nei centoottanta giorni".

 

18.1000/2

PORETTI

All'emendamento 18.1000, al comma 2, sostituire le parole: "anche continuativi" con le seguenti: "di cui comunque non più di cinque continuativi".

 Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4 e 5.

 

 

18.1000/3

CALDEROLI, MURA, DIVINA

All'emendamento 18.1000, al comma 2, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "cinque".

 

18.1000/4

CALDEROLI, DIVINA, MURA

All'emendamento 18.1000, sopprimere i commi 4 e 5.

 

18.1000/5

CALDEROLI, MURA, DIVINA

All'emendamento 18.1000, sopprimere le parole: "e agli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale".

 

18.1000/6

SERRA, D'ALIA, DELLA MONICA, LI GOTTI

All'emendamento 18.1000, al comma 4, sostituire le parole: "la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale" con le seguenti: "gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008".

 

18.1000/7

CALIENDO

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a due incarichi di magistrati addetti alla segreteria degli organi di autogoverno individuati entro tre mesi dagli organi medesimi.".

 

18.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

1. Tutti gli incarichi, comunque denominati, presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso all'entrata in vigore della legge cessano di diritto se nei sessanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento fuori ruolo.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi 4 e 5.

4. Le disposizioni del presente articoli non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, di mandato elettivo presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali e agli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale

5. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente ad essa, maturano il periodo massimo di fuori ruolo e che ricoprono qualsiasi altro incarico nazionale o internazionale, diverso da quelli di cui al comma precedente, si intendono confermati nella posizione ricoperta di fuori ruolo fino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico; qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento fuori ruolo si intende confermato per dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.".

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012

223ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2156-C) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BATTAGLIA(PdL), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni 1a e 2a riunite, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda.

 

 

 


BILANCIO (5a)

 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2012

777ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156-C) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

 Il relatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, per quanto riguarda l'articolo 2, occorre chiedere conferma del fatto che gli stanziamenti ivi indicati siano effettivamente spendibili, di modo che non vengano compromessi impegni di spesa pregressi. Occorre poi valutare se il comma 10 dell'articolo 3 non determini il venir meno di economie di spesa.

Rispetto agli emendamenti, in relazione all'emendamento 3.200, occorre valutare se vi possano essere effetti finanziari negativi in seguito all’elevazione di sanzioni pecunarie a carico delle Amministrazioni inadempienti, in punto di informazione e trasparenza. Si valuti, inoltre, l’emendamento 11.0.2, in relazione alla necessità di creare strutture ulteriori rispetto a quelle esistenti e, di conseguenza, alla congruità della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all’articolo 27.

Occorre poi valutare, quanto agli emendamenti 18.203 e 18.210, se possano prodursi effetti finanziari negativi, in particolare a seguito della previsione secondo la quale il personale collocato fuori ruolo ha diritto al mantenimento del trattamento economico fondamentale ed anche delle indennità aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

 Il sottosegretario CERIANI consegna una Nota di chiarimenti, in cui si fa presente l'opportunità di stralciare l'articolo 2, in quanto la relativa norma è già stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012. Altresì, viene fornita assicurazione sull'assenza di oneri connessi al comma 10 dell'articolo 3.

 

 Il presidente AZZOLLINI osserva, poi, che mentre in riferimento alla proposta 3.200 non sono ravvisabili profili di carattere oneroso in quanto meramente eventuali, rileva che l'emendamento 11.0.2 comporta conseguenze di carattere oneroso, mentre una valutazione ponderata sugli emendamenti 18.203 e 18.210 richiederebbe l'acquisizione di elementi informativi sulla normativa vigente, al fine di chiarire se già oggi i magistrati collocati fuori ruolo conservano, oltre al trattamento economico di base, anche indennità ulteriori.

 

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, osservando, peraltro, che la norma di cui all'articolo 2 è stata già introdotta dall'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.0.2.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 18.203 e 18.210 sulle quali l'esame rimane sospeso.".

 

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

 

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012

778ª Seduta (1ª antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e Polillo.

 

 La seduta inizia alle ore 9,05.

 IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156-C) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 Il presidente AZZOLLINI ricorda che era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti 18.203 e 18.210 sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

 

 Il sottosegretario CERIANI consegna una nota, in cui si osserva come da tali proposte non conseguano effetti finanziari onerosi, in rapporto alla normativa vigente, stante il fatto che la norma in base alla quale i magistrati fuori ruolo mantengono il trattamento retributivo di provenienza, unitamente all'indennità di funzione, oltre ad essere già previsto dalla normativa vigente, esclude la corresponsione di ulteriori emolumenti.

 

 Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

 

 La Commissione approva.

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2012

779ª Seduta (2ª antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

 

 La seduta inizia alle ore 12,40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-C 

 

 Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2156-C, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Rileva, al riguardo, che, rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito in sede referente, risulta espunto - come peraltro suggerito da questa Commissione - l'articolo 2, che riproduceva una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 sulla cosiddetta spending review. Segnala, poi, che sono state apportate delle modifiche all'articolo 18 del testo approvato dalle Commissioni di merito - sul collocamento fuori ruolo dei magistrati - ora trasfuso nei commi da 66 a 74. Il comma 66 specifica che la disciplina del fuori ruolo si applica agli incarichi attribuiti in posizioni apicali o semiapicali. Inoltre, rispetto alla versione approvata dalle Commissioni riunite, il comma 67 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per individuare incarichi ulteriori, rispetto a quelli di cui al comma 66, che comportano l'obbligatorio collocamento in fuori ruolo. Infine, il comma 71 prevede che - per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio Superiore della magistratura - il periodo massimo di dieci anni per il fuori ruolo cominci a decorrere a partire dall'entrata in vigore della presente legge, mentre la versione precedente escludeva tali incarichi dalla limitazione temporale.

 

Il senatore VACCARI (LNP) chiede se lo schema di decreto di cui al comma 67 debba essere inviato alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.

 

Il PRESIDENTE osserva come il parere delle Commissioni sia previsto dal comma 73.

In seguito, non essendovi ulteriori richieste di intervento, si impegna a riferire all'Assemblea, secondo i rilievi già formulati nella propria relazione.

 

La Commissione prende atto.

 

 


 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

 

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2012

415ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

 

Il relatore GALLO (PdL) illustra le modifiche approvate dalla Camera attinenti a materie di competenza dell'8a Commissione. Al comma 1 dell'articolo 3 è stata inserita la previsione in virtù della quale nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche devono essere pubblicati, tra l'altro, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche.

I nuovi commi da 3 a 11 del medesimo articolo contengono disposizioni in materia di arbitrati. In particolare, il comma 3 autorizza le stazioni appaltanti a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Il comma 4 vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione dell'incarico di arbitro unico. Il comma 5, modificando il Codice dei contratti pubblici, prevede che il ricorso all'arbitrato debba essere previamente autorizzato da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. Il comma 6 prevede che la medesima disciplina si applichi anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Ai sensi del comma 7, la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili, nonché nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai successivi commi 8, 9 e 10. Pertanto, qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici (comma 8); qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (comma 9); la pubblica amministrazione deve stabilire, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara (comma 10). Il comma 11 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di arbitrato, contenute nei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il comma 18 individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web con riferimento alle procedure di scelta del contraente.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 8 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non possono, tra l'altro, fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La Camera ha poi modificato l'articolo 13, relativo alle attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, inserendo tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa tutti i noli a caldo (e non solo quelli non assimilabili al subappalto, come era previsto nella formulazione approvata dal Senato).

L'articolo 14, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici, al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l’appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest’ultimo per una serie di gravi reati.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 


 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2012

430ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

RANUCCI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 luglio scorso.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore VIMERCATI (PD) auspica che il Senato possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, ricordando che sollecitazioni in tal senso provengono dalle istituzioni dell'Unione europea e dalle imprese.

Ricorda inoltre che, come ha sottolineato il Governo, la corruzione costituisce un freno allo sviluppo del Paese.

In considerazione dell'importanza delle misure contenute nel disegno di legge, si dovrebbe dunque approvare il testo licenziato dalla Camera dei deputati ovvero, laddove ciò fosse ritenuto necessario dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, che esaminano il provvedimento in sede referente, apportarvi limitate modifiche, che consentano la conclusione definitiva dell'iter legislativo prima del termine della legislatura.

Il Parlamento non può infatti permettere che la lotta alla corruzione sia demandata alla sola magistratura e deve assumersi le proprie responsabilità.

 

Il presidente RANUCCI (PD) si associa all'auspicio formulato dal senatore Vimercati, ponendo l'accento sull'impatto negativo che la corruzione esercita sullo sviluppo complessivo del Paese.

Tutte le componenti politiche devono dunque collaborare per giungere ad un esito positivo dell'esame.

 

Il relatore GALLO (PdL) ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'8a Commissione si era espressa favorevolmente sull'impianto complessivo del provvedimento, formulando alcune osservazioni attinenti alle parti di competenza, e si riserva di presentare già nella prossima seduta uno schema di parere.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2012

431ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

RANUCCI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore CASTELLI (LNP), intervenendo in discussione generale, evidenzia la necessità di compiere una riflessione su due articoli del disegno di legge in esame che, sebbene non rientranti strettamente nelle materie di competenza dell'8a Commissione, determineranno, se approvati nell'attuale formulazione, conseguenze estremamente negative. Le norme incriminatrici introdotte dagli articoli 19 e 20 del disegno di legge in esame, in materia, rispettivamente, di traffico di influenze illecite e di corruzione tra privati, sono infatti formulate in maniera eccessivamente indefinita e generica e consentiranno ai pubblici ministeri significative e dannose ingerenze nell'attività delle aziende private. Particolarmente negativa in tal senso è poi la perseguibilità d'ufficio.

I fautori di tali interventi normativi sostengono che analoghe disposizioni sono previste negli ordinamenti di numerosi Stati esteri, ma tale affermazione non è dirimente, in quanto il loro impatto va valutato con specifico riferimento al contesto italiano, che si caratterizza per essere l'unico in cui gli organi della pubblica accusa sono completamente sottratti ad ogni forma di controllo e bilanciamento.

Introdurre a cuor leggero due fattispecie così formulate creerà notevole incertezza e grandi problemi operativi per le imprese italiane.

 

Il senatore CAMBER (PdL) condivide quanto sostenuto dal senatore Castelli e preannuncia la propria astensione, in quanto le imprese private presentano caratteristiche diverse da quelle pubbliche e l'eccessiva indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici previste dal disegno di legge in esame si potrebbe prestare ad interpretazioni strumentali.

 

Il presidente RANUCCI ricorda che, come segnalato dallo stesso senatore Castelli, l'8a Commissione è chiamata ad esprimere parere sui soli profili di competenza e chiede al Relatore se, alla luce della discussione svoltasi, sia pronto a formulare una proposta di parere.

 

Il senatore GALLO (PdL), relatore, comprende l'importanza delle questioni sollevate dal senatore Castelli, che verranno certamente approfondite da parte delle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, ma per quanto concerne i profili di competenza dell'8a Commissione constata che nel corso della discussione non sono stati formulati rilievi, mentre è stata sollecitata una rapida conclusione dell'esame. Per tale motivo formula una proposta di parere favorevole.

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Il senatore CASTELLI (LNP), in virtù delle considerazioni testé svolte in merito al contenuto degli articoli 19 e 20 del disegno di legge in esame, annuncia il voto contrario della Lega Nord, osservando che le disposizioni in questione incideranno negativamente anche su materie di competenza dell'8a Commissione. Esse infatti creeranno numerosi problemi e incertezze alle grandi imprese operanti nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, che a detta di tutti dovrebbero invece costituire elemento centrale nel rilancio economico del Paese.

La Lega Nord è assolutamente favorevole a combattere la corruzione, ma bisogna fare molta attenzione agli strumenti con i quali si intende farlo.

 

Il senatore LADU (PdL) ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sul provvedimento in esame e chiede il rinvio della votazione, preannunciando, in caso contrario, la propria astensione.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio prima della pausa estiva e che nel corso della discussione è stata da più parti auspicata una rapida conclusione.

Verificata la presenza del numero legale, pone, pertanto, in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata.

 

 


 

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 9 ottobre 2012.— Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

 

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE (PD), presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alla commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012. Riferisce che l'articolo 1 definisce il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale, il quale si articola nella collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Inoltre prevede la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione. Osserva che l'articolo 2, inserito durante l'esame presso la Camera, destina stanziamenti alla copertura degli oneri di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Rileva che l'articolo 3 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, nonché contiene una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia e disposizioni in materia di arbitrato. Evidenzia che gli articoli 4, 5, 7 e 9, 241, recanteinseriti dalla Camera, recano novelle alla legge 7 agosto 1990, n. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Chiarisce che le novelle concernono: gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; la motivazione semplificata del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo; il conflitto di interessi; la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Rileva che l'articolo 6, inserito dalla Camera, persegue una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. L'articolo 8, osserva, dispone 165 del 30una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Evidenzia che l'articolo 10, introdotto dalla Camera, reca delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per definire gli illeciti e le relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini previsti per i procedimenti amministrativi. Precisa che l'articolo 11, aggiunto dalla Camera, reca una delega legislativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a controllo pubblico. L'articolo 12, evidenzia, pone una tutela per il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sottolinea che l'articolo 13 ricollega all'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, l'effetto di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. L'articolo 14, precisa, modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture integrando le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati. Osserva che l'articolo 15, al comma 1, prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame nella pubblica amministrazione in senso ampio che comprende, tra l'altro, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; il comma 2 richiede, agli stessi soggetti, adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del testo in esame, con particolare riguardo alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, all'adozione del codice di comportamento; il comma 3 richiede analoghi adempimenti attuativi con riferimento agli emanandi decreti legislativi delegati. L'articolo 16, osserva, reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione; l'articolo 17 reca la delega al Governo Pag. 165per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Rileva che l'articolo 18 reca norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato. Fa notare che gli articoli dal 19 al 23 recano modifiche al codice penale, al codice civile, al codice di procedura penale; l'articolo 24 coinvolge l'Autorità anticorruzione nei procedimenti di revoca del segretario comunale o provinciale; l'articolo 25, approvato durante l'esame presso la Camera, novella l'articolo 59 del TUEL prevedendo la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora. L'articolo 26, evidenzia, reca norme di coordinamento con la nuova fattispecie delittuosa della «induzione indebita a dare o promettere utilità», cosiddetta «concussione per induzione». Ravvisa l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le autonomie territoriali non deleghino alla magistratura taluni compiti di controllo su condotte illecite e fattispecie delittuose commesse nell'ambito dello svolgimento dei compiti propri delle pubbliche amministrazioni locali e territoriali. Reputa opportuno, altresì, che le regioni e gli enti locali si dotino di codici etici la cui inosservanza sia fonte di illecito e debitamente sanzionata.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del relatore, ravvisa l'esigenza di che gli accordi di indirizzo menzionati dal relatore al parere si riferiscano anche alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Mario PEPE (PD), presidente e relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, dichiara di apprezzare la proposta di parere del relatore ed esprime il suo voto favorevole sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta  di parere del relatore.

 



 


ALLEGATO 3

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1a e 2a del Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissione riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento,    assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 15, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

sia previsto che le regioni concorrano con l'organizzazione degli uffici dell'avvocatura, istituendo presso i medesimi il referente istituzionale di coordinamento, ad adottare strategie ed interventi volti a prevenire e a reprimere condotte illecite di corruzione e di illegalità con specifico riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte dall'articolo 19 del testo, che novella l'articolo 19-ter del codice penale;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni, ai sensi 267dell'articolo 24 del testo, che modifica gli articoli 58 e 59 del TUEL n. del 2000.

 


 

 


Testo proposto dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Nn. 2156, 2781 e 2854-C

Relazione Orale

Relatore Balboni e Ceccanti

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 1ª E 2ª RIUNITE

(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(2ª - GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 10 ottobre 2012

 

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (n. 2156-B)

 

presentato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro per le riforme per il federalismo
con il Ministro per la semplificazione normativa
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(V. Stampato n. 2156)
approvato dal Senato della Repubblica il 15 giugno 2011
(V. Stampato Camera n. 4434)
modificato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2012
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 2012

 

CON ANNESSO TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche (n. 2781)

d’iniziativa dei senatori D'ALIA, BALDASSARRI, BRUNO, GERMONTANI, PISTORIO, RUTELLI e SERRA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2011

Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche (n. 2854)

d’iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2011

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento
nel disegno di legge n. 2156-B

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

(Estensore: deputato Mario Pepe – PD)

9 ottobre 2012

 

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

 

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui la Commissione ha già espresso parere alle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati in data 23 maggio 2012;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 15, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

 

sia previsto che le regioni concorrano con l'organizzazione degli uffici dell'avvocatura, istituendo presso i medesimi il referente istituzionale di coordinamento, ad adottare strategie ed interventi volti a prevenire e a reprimere condotte illecite di corruzione e di illegalità con specifico riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte dall'articolo 19 del testo, che novella l'articolo 19-ter del codice penale;

 

e osservazione:

 

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni, ai sensi dell'articolo 24 del testo, che modifica gli articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE(*)

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

2.Identico.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

2.Identico.

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

a)identica;

 

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

b)identica;

 

 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

 

 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

 

 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), della presente legge;

 

c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti;

 

d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

 

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

3.Identico.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

4.Identico:

4.Identico.

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

a)identica;

 

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

b)identica;

 

c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

d)identica;

 

 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

 

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

5.Identico:

5.Identico.

a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

 

b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);

soppressa

 

c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

b)identica.

 

 

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

6.Identico.

 

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

7.Identico.

 

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

8.Identico.

 

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

9.Identico.

 

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma l, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

 

 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

 

 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

 

 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

 

 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

 

 

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

10. Identico.

 

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

 

 

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

 

 

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

 

 

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

11. Identico.

 

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

12. Identico.

 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

 

 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

 

 

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

13. Identico.

 

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

14. Identico.

 

Art. 2.

Art. 2.

 

(Modifiche all'articolo 4
della legge 4 marzo 2009, n. 15)

(Modifiche all'articolo 4
della legge 4 marzo 2009, n. 15)

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

Identico

 

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

 

Art. 2

Art. 3.

Art. 3.

(Trasparenza
dell'attività amministrativa)

(Trasparenza dell'attività amministrativa e delega al Governo per il riordino della relativa disciplina)

(Trasparenza dell'attività amministrativa e delega al Governo per il riordino della relativa disciplina)

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

1. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Identico

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

 

a) autorizzazione o concessione;

a)identica;

 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b)identica;

 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c)identica;

 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

d)identica.

 

 

3. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costistuisce causa di esclusione dalla gara.

 

 

4. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

 

 

5. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

 

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

 

 

6. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

 

 

7. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.

 

 

8. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

 

 

9. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

10. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

 

 

11. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

12. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

 

 

13. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

 

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

14. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

 

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

15. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

 

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

16. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

 

6. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

17. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 15 e 16. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

18. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioini, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

19. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 17 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 

 

20. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

 

 

21. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

 

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

 

 

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

 

 

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

 

 

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

 

 

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

 

 

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

 

 

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

 

 

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

 

22. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 21 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

 

 

Art. 4.

Art. 4.

 

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative)

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative)

 

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

Identico

 

Art. 5.

Art. 5.

 

(Modifica all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo)

(Modifica all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo)

 

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Identico

 

Art. 6.

Art. 6.

 

(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali)

(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali)

 

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Identico

 

2. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 1 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

Art. 7.

Art. 7.

 

(Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conflitto di interessi)

(Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conflitto di interessi)

 

1. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Identico

 

«Art. 6-bis. -- (Conflitto di interessi). -- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

 

Art. 3.

Art. 8.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

(Modifiche agli articoli 53 e 54 e introduzione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

(Modifiche agli articoli 53 e 54 e introduzione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

 

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

 

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

 

 

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

 

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

 

 

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

 

«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

 

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

e) identica;

 

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

 

 

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

 

 

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

 

 

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

 

 

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

 

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

l) identico:

 

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera l), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

 

 

«Art. 54. - (Codice di comportamento). -- 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

 

 

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

 

 

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

 

 

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

 

 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

 

 

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

 

 

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

 

 

4. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

5. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

 

 

«Art. 35-bis. -- (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

 

 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

 

 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

 

 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

 

 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

 

 

Art. 9.

Art. 9.

 

(Modifica all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

(Modifica all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

 

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

Identico

 

Art. 10.

Art. 10.

 

(Delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi)

(Delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

Identico

 

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

 

 

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

 

 

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

 

 

Art. 11.

Art. 11.

 

(Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali)

(Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali)

 

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Identico

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

 

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

 

 

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

 

 

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

 

 

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

 

 

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

 

 

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

 

 

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

 

 

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

 

 

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

 

Art. 4.

Art. 12.

Art. 12.

(Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti)

(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

 

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

Identico

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

«Art. 54-bis. -- (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -- 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

 

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

 

 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

 

 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

 

Art. 5.

Art. 13.

Art. 13.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso)

(Attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa)

(Attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività:

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Identico

 

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

 

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

 

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) identica;

 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

d) identica;

 

e) noli a freddo di macchinari;

e) identica;

 

f) fornitura di ferro lavorato;

f) identica;

 

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

g) noli a caldo;

 

h) autotrasporti conto terzi;

h) autotrasporti per conto di terzi;

 

i) guardianìa dei cantieri.

i) identica.

 

2. L'indicazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

 

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Soppresso

 

 

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

 

 

6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 14.

Art. 14.

 

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

 

1. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».

Identico

Art. 6.

Art. 15.

Art. 15.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali)

(Prevenzione della corruzione nelle regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo)

(Prevenzione della corruzione nelle regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Identico

 

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

 

 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

 

 

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

 

 

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

 

 

3. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

 

Art. 7.

Art. 16.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20)

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

1.Identico:

Identico

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

 

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale».

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

 

Art. 8.

Art. 17.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Identico

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

2.Identico:

 

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

a)identica;

 

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

 

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

c)identica;

 

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

d)identica;

 

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

e)identica;

 

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

f)identica;

 

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

g)identica;

 

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

 

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

i)identica;

 

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

l)identica;

 

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

m)identica.

 

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

 

Art. 18.

Art. 18.

 

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato)

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato)

 

 

1. Tutti gli incarichi, comunque denominati, presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento fuori ruolo.

 

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. I magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari,gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

 

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi ìn corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

 

3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, di mandato elettivo presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali e agli incarichi presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 

 

5. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente ad essa, maturano il periodo massimo di fuori ruolo e che ricoprono qualsiasi altro incarico nazionale o internazionale, diverso da quelli di cui al comma 4, si intendono confermati nella posizione ricoperta di fuori ruolo fino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico; qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento fuori ruolo si intende confermato per dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.


Art. 9.


Art. 19.


Art. 19.

(Modifiche al codice penale)

(Modifiche al codice penale)

(Modifiche al codice penale)

1. Al libro II, titolo II, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1.Identico:

 

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

a)identica;

 

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

b)identica;

a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

c)identica;

b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

soppressa

soppressa

c) all'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

soppressa

soppressa

d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

soppressa

soppressa

 

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

d)identica;

 

«Art. 317. -- (Concussione). -- Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

 

 

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

e)identica;

e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. -- (Corruzione per l'esercizio della funzione). -- Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

f)identica;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

g)identica;

h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

h)identica;

 

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

 

 

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

 

i) nel capo I, dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

i)identica;

«Art. 335-ter. -- (Circostanze aggravanti). -- Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»;

«Art. 319-quater. -- (Induzione indebita a dare o promettere utilità). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

 

l) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

l)identica;

m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

m)identica;

 

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

 

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

 

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

 

 

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

n)identica;

 

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

 

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

 

 

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

o)identica;

 

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

p)identica;

 

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

q)identica;

 

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

r)identico:

 

«Art. 346-bis. -- (Traffico di influenze illecite). -- Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

«Art. 346-bis. -- (Traffico di influenze illecite). -- Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Identico

 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Identico

 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Identico

 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Identico».

 

Art. 20.

Art. 20.

 

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)

 

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

1.Identico:

 

«Art. 2635. -- (Corruzione tra privati). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

«Art. 2635. -- (Corruzione tra privati). -- Identico.

 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Identico.

 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Identico.

 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

Identico.

 

 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

 

Art. 21.

Art. 21.

 

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

 

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

 

a) all'articolo 25:

 

 

1) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

 

 

2) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

 

 

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

 

 

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

 

 

Art. 22.

Art. 22.

 

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

 

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Identico

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

 

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

 

 

Art. 23.

Art. 23.

 

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

 

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

 

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

 

 

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

 

 

Art. 24.

Art. 24.

 

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché disposizioni concernenti la revoca del segretario comunale o provinciale)

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché disposizioni concernenti la revoca del segretario comunale o provinciale)

 

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

 

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

 

 

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

 

 

2. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

 

 

Art. 25.

Art. 25.

 

(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 

1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

Identico

 

Art. 26.

Art. 26.

 

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

 

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Identico

Art. 10.

Art. 27.

Art. 27.

(Clausola di invarianza)

(Clausola di invarianza)

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico

Identico

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

(*) Criteri grafici usati per i raffronti tra i testi: nel raffronto tra la colonna di sinistra e la colonna di centro, le parti soppresse o modificate sono in neretto; nel raffronto tra la colonna di centro e la colonna di destra, le parti soppresse o modificate sono sottolineate.

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2781

D'iniziativa dei senatori D’Alia ed altri

 

 

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2.

2. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

3. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anti-corruzione al sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori universitari ordinari nelle materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

4. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, questi ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogoverno, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

 

Art. 2.

(Compiti dell'Autorità)

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;

b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali competenti, al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, il Piano nazionale anticorruzione;

d) definisce modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso tramite apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla istituzione;

f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;

h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno delle pubbliche amministrazioni;

i) dispone monitoraggi su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

2. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attività di contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

 

 

Art. 3.

(Poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita i seguenti poteri:

a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;

b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;

d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;

e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irroga sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.

2. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di finanza, delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.

3. L'Autorità può irrogare:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000;

c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati, la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000.

4. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.

5. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Autorità stabilisce le regole procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.

6. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.

 

 

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità comunica immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudiziaria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.

 

 

Art. 5.

(Sedi, organizzazione e personale dell'Autorità)

1. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.

2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

4. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

5. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.

 

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante utilizzo dei fondi già previsti per il finanziamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché mediante destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia», costituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, e successive modificazioni, destina le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.

 

 

Art. 7.

(Doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

 

 

Art. 8.

(Soppressione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è soppressa.

2. I compiti e le funzioni della Commissione, come individuati nell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ad eccezione dei compiti, delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Autorità, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, che li esercita con personale e mezzi già nella propria dotazione e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Le sedi ed i mezzi attribuiti alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono assegnati in uso all'Autorità, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Il personale in servizio presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo da altre amministrazioni fa ritorno alle amministrazioni di provenienza. Tutti i contratti a tempo determinato, anche di consulenza, proseguono nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

DISEGNO DI LEGGEN.2854

D'iniziativa del senatore Oliva

 

 

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme che vietino a coloro che abbiano un rapporto di impiego o di consulenza, di qualunque natura, con lo Stato o gli enti pubblici, e ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e negli enti previsti dal primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, di accettare, gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da società controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da persone fisiche, imprese, società, associazioni o fondazioni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un'ipotesi di reato per la condotta dei soggetti di cui al comma 1 che accettino gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere favorite, direttamente o indirettamente, dall'esercizio delle loro funzioni o dallo svolgimento della loro attività;

b) prevedere per il reato di cui alla lettera a) la pena della reclusione da tre mesi a due anni;

c) prevedere un'aggravante quando il beneficio economico è stato ricevuto da persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato a bandi di gara, a procedure selettive operate dall'amministrazione di appartenenza del soggetto beneficiato;

d) prevedere le ipotesi in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 debba essere sanzionata anche con la sospensione dall'esercizio delle funzioni o con il licenziamento o la decadenza dall'incarico ricoperto.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro della giustizia.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

 

 


 

Discussione in Assemblea