Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione A.C. 4434 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Lavori preparatori - Iter alla Camera (A.C. 4434) - (Esame in sede referente, consultiva e indagine conoscitiva) - Parte terza
Riferimenti:
AC N. 4434/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 513    Progressivo: 1
Data: 05/12/2012
Descrittori:
CORRUZIONE E CONCUSSIONE   L 2012 0190
PREVENZIONE DEL CRIMINE   REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS N. 2044/XVI   AS N. 2164/XVI
AS N. 2168/XVI   AS N. 2174/XVI
AS N. 2340/XVI   AS N. 2346/XVI
AS N. 2156/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Lavori preparatori

Iter alla Camera (A.C. 4434)
(esame in sede referente, consultiva e indagine conoscitiva)

 

 

 

n. 513/1

(parte terza)

 

 

5 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0660a3

 


INDICE

Camera dei deputati

Progetti di legge

§      A.C. 4434, (Governo), Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione                                                                 5

§      A.C. 3380, (on. Di Pietro ed altri), Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo      17

§      A.C. 3850, (on. Ferranti ed altri), Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali31

§      A.C. 4382, (on. Giovanelli ed altri), Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche           53

§      A.C. 4501, (on. Torrisi ed altri), Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione                                                                             65

§      A.C. 4516, (on. Garavini), Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze                                          77

§      A.C. 4906, (on. Ferranti ed altri), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato                                                                         91

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Seduta del 7 luglio 2011                                                                                        111

Seduta del 14 luglio 2011                                                                                      119

Seduta del 21 luglio 2011                                                                                      123

Seduta del 28 luglio 2011                                                                                      125

Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame

dei progetti di legge A.C. 4434 e abb.

Seduta del 13 settembre 2012 (Audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva, di Transparency International Italia e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE))          131

Seduta del 14 settembre 2011 (Audizione del dott.L: Giampaolino (presidente della Corte dei conti), dei Rappresentnati della Banca d’Italia, del prof. F. Merloni (Ord. di Diritto amministrativo presso l’Università di Perudia, del pfor. B.G. Mattarella (Ord. di Diritto amministrativo presso l’università d Siena, del prof. L. Vamdelli (Ord. di Diritto amministrativo presso l’Unviersità di Bologna e del prof. C.F. grosso (Ord. di Diritto penale presso l’Università di Torino)     145

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

Seduta del 15 settembre 2011                                                                              177

Seduta del 20 settembre 2011                                                                              179

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              251

Seduta del 22 settembre 2011                                                                              255

Seduta del 27 settembre 2011                                                                              263

Seduta del 29 settembre 2011                                                                              271

Seduta dell’11 ottobre 2011                                                                                  279

Seduta del 12 ottobre 2011                                                                                   287

Seduta del 18 ottobre 2011                                                                                   291

Seduta del 25 ottobre 2011                                                                                   297

Seduta del 26 ottobre 2011                                                                                   301

Seduta del 3 novembre 2011                                                                                305

Seduta dell’8 novembre 2011                                                                               311

Seduta del 13 dicembre 2011                                                                               315

Seduta del 2 febbraio 2012                                                                                   319

Seduta del 15 febbraio 2012                                                                                 321

Seduta del 16 febbraio 2012                                                                                 323

Seduta del 15 marzo 2012                                                                                    327

Seduta del 17 aprile 2012                                                                                     333

Seduta dell’8 maggio 2012                                                                                    343

Seduta del 10 maggio 2012                                                                                  375

Seduta del 15 maggio 2012                                                                                  385

Seduta del 17 maggio 2012                                                                                  391

Seduta del 22 maggio 2012                                                                                  403

Seduta del 24 maggio 2012                                                                                  415

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e (II Giustizia)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 22 settembre 2011                                                                              419

-       III Commissione (Affari esteri)

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              425

Seduta del 5 ottobre 2011                                                                                     427

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  429

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              431

Seduta del 5 ottobre 2011                                                                                     439

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  441

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta del 20 settembre 2011                                                                              451

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  455

Seduta del 24 maggio 2012                                                                                  457

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              459

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  463

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              467

Seduta del 28 settembre 2011                                                                              469

Seduta del 12 ottobre 2011                                                                                   471

Seduta del 9 novembre 2011                                                                                473

Seduta del 24 maggio 2012                                                                                  475

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 27 settembre 2011                                                                              477

Seduta del 28 settembre 2011                                                                              479

Seduta del 19 ottobre 2011                                                                                   481

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  483

Seduta del 24 maggio 2012                                                                                  485

-       XIV Commissione (Politiche Unione europea)

Seduta del 20 settembre 2011                                                                              487

Seduta del 21 settembre 2011                                                                              491

Seduta del 27 settembre 2011                                                                              493

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  495

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 28 settembre 2011                                                                              503

Seduta del 23 maggio 2012                                                                                  507

§      Pareri resi all’Assemblea

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 maggio 2012                                                                                  511

Seduta del 31 maggio 2012                                                                                  517

Seduta del 6 giugno 2012                                                                                     523

Seduta del 7 giugno 2012                                                                                     525

 

 


Camera dei deputati

 


Progetti di legge

 


N. 4434

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 15 giugno 2011 (v. stampato Senato n. 2156)

presentato dal ministro della giustizia

(ALFANO)

di concerto con il ministro dell'interno

(MARONI)

con il ministro per le riforme per il federalismo

(BOSSI)

con il ministro per la semplificazione normativa

(CALDEROLI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

¾

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 2011

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disegno di legge

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Art. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);

c) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5;

d) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani di cui ai commi 4 e 5.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a)

c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

 

Art. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

4. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

5. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

6. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le

 

relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

7. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 6 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

 

Art. 5.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso).

1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso, sono definite come particolarmente esposte a tale rischio le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

2. L'indicazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

 3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 6.

(Princìpi generali per regioni ed enti locali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

 

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale».

 

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; 

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

 

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al libro II, titolo II, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 

b) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

d) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

f) all'articolo 318, secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno e sei mesi»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

h) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

i) nel capo I, dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»;

l) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

m) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

 

Art. 10.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 


N. 3380

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

¾

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo

 

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Presentata il 9 aprile 2010

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Onorevoli Colleghi! — Il fenomeno della corruzione all'interno della pubblica amministrazione, in un momento quale quello attuale caratterizzato da una gravissima crisi economica, rischia di incidere in maniera ancora più pesante sullo sviluppo economico del Paese, costituendo una vera e propria tassa immorale e occulta pagata con soldi prelevati dalle tasche dei cittadini contribuenti.

Altre gravissime conseguenze prodotte dalla corruzione sono quelle sul piano dell'immagine, della moralità e della fiducia nella pubblica amministrazione stessa da parte dei cittadini, delle imprese, degli osservatori e degli investitori stranieri: si pensi, pur con le dovute cautele, al «Corruption perception index» dell'associazione non governativa Transparency international, che pone l'Italia al 63o posto in graduatoria, subito dopo la Turchia e a pari merito con l'Arabia Saudita. Il Consiglio d'Europa nell'ottobre 2009 ha dichiarato molto seria la situazione italiana. Questi fattori costituiscono un ulteriore costo non monetizzabile per la collettività e rischiano di ostacolare (soprattutto, ma non solo, nell'Italia meridionale) gli investimenti esteri, minando al contempo la fiducia nelle istituzioni.

A diciotto anni di distanza da «tangentopoli», la questione morale è ritornata prepotentemente sulla scena, come testimonia il moltiplicarsi di notizie riguardanti gravi ipotesi di illecito, come ad esempio le recenti indagini della magistratura fiorentina su alcuni «grandi eventi» della Protezione civile.

L'impatto economico della corruzione è molto alto. A fronte di una stima, più o meno corretta, di 50-60 miliardi di euro l'anno, che equivarrebbe, se corretta, a una «tassa occulta» di circa 1.000 euro l'anno a persona, l'Italia ha fatto ancora troppo poco in questo campo e, al di là dell'impatto economico e giuridico, esiste un impatto ancora maggiore sul piano dell'immagine e della questione morale.

La Corte dei conti denuncia da tempo il ritorno del malaffare, facendo emergere che il problema non è soltanto nel rapporto tra etica e politica ma è anche negli ingranaggi ordinari degli appalti pubblici e nel rapporto farraginoso tra cittadino e burocrazia. Nel frattempo la corruzione sembra essere diventata un vero e proprio «sistema» per spezzare il quale sono necessarie da subito regole chiare e severe che dettino requisiti stringenti per le candidature a cariche elettive, per l'assunzione degli incarichi di governo e per la possibilità di concorrere alle gare pubbliche per appalti, forniture e opere nella pubblica amministrazione.

Dunque diventa più che mai indispensabile che si proceda all'ampliamento del regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità, per i soggetti titolari di cariche elettive pubbliche e di governo – centrali e periferiche – condannati per i reati di corruzione.

La presente proposta di legge, dall'articolo 1 all'articolo 15, riprende la proposta in materia di reati contro la pubblica amministrazione elaborata dal pool «Mani pulite» a settembre del 1994, subito dopo il periodo di «tangentopoli», ancora oggi di stretta attualità, una proposta condivisa da molti politici e da buona parte della dottrina.

Si prevede, in particolare, la soppressione della figura della concussione: l'attuale forma esplicita (cioè l'attuale concussione mediante violenza o minaccia) verrebbe a costituire un'aggravante speciale dell'estorsione. Invece, la forma induttiva verrebbe ricompresa in un'unica, ampia fattispecie di corruzione che si estenderebbe fino alla corruzione impropria, con un indifferenziato trattamento sanzionatorio.

La proposta di legge adotta, inoltre, una logica premiale, con l'intento di fare fronte ad alcune difficoltà processuali e probatorie: viene infatti ipotizzata una speciale causa di non punibilità per il corruttore che entro tre mesi, o comunque prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto.

I vantaggi pratici e le semplificazioni probatorie sarebbero indubbi: ogni prestazione indebita che il privato effettui verso il pubblico ufficiale comporterebbe la punibilità di entrambi (salva la richiesta violenta o minacciosa da parte del pubblico ufficiale, la quale configurerebbe un'estorsione e quindi la punibilità per il solo pubblico ufficiale), senza la necessità di ulteriori indagini volte a chiarire la «posizione» dei vari soggetti. La non punibilità garantita al corruttore pentito consentirebbe, inoltre, di spezzare quell'omertà che rende impenetrabili gli accordi corruttivi, data la consapevolezza che si sarà comunque puniti.

La presente proposta di legge, inoltre, si prefigge di impedire la candidatura a deputato o a senatore di persone condannate in via definitiva per un delitto non colposo, prevedendo, altresì, cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.

Non si tratta solo della «questione morale», ma piuttosto dell'adozione di un insieme di regole di deontologia democratica, che rappresentino per i cittadini la garanzia di avere un Parlamento «pulito»; perché si tratta di parlamentari, donne e uomini, che rappresentano i cittadini, persone che sono pagate per fare gli interessi della nazione, non i loro, né tanto meno quelli dei partiti di provenienza. Come ci si può presentare di fronte al Paese con un plotone di persone condannate elette in Parlamento?

Per questo, la presente proposta di legge, all'articolo 16, si propone di impedire la candidatura a deputato o a senatore di persone condannate in via definitiva per un delitto non colposo.

All'articolo 17 si dispone che quanto previsto all'articolo 16 si applica a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

Il testo della presente proposta di legge prevede, inoltre, agli articoli 18 e 19, l'introduzione di strumenti idonei a rafforzare il sistema di esclusione del soggetto incandidabile dalla competizione elettorale.

La semplice nullità dell'elezione non sembra idonea a restituire al momento elettorale quelle garanzie legate al suo svolgimento e ai suoi risultati che la presenza in lista di soggetti incandidabili inevitabilmente potrebbe alterare. In altri termini, l'esclusione del soggetto incandidabile ormai già eletto lascerebbe immutate le alterazioni che la sua presenza in lista e nella competizione elettorale potrebbe avere determinato, anche sul piano dei risultati complessivi.

Il sistema è quello già previsto dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Gli articoli 22 e seguenti del medesimo testo unico già disciplinano, infatti, alcune ipotesi di esclusione dalle liste di candidati ineleggibili (ad esempio perché non iscritti nelle liste elettorali).

Per ridurre il più possibile l'eventualità che soggetti incandidabili partecipino comunque alle competizioni elettorali si sono, quindi, previste l'obbligatorietà di presentare per ciascun candidato una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità (sanzionata penalmente dal successivo articolo 76 del medesimo testo unico, in caso di dichiarazioni mendaci), nonché l'estensione del potere di esclusione di liste o di candidati già contemplata all'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alle ipotesi precedentemente disciplinate.

L'articolo 20 modifica invece, nello stesso senso, le norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni in merito all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. L'articolo 23, infine, introduce cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

 

Art. 2.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

 

Art. 3.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

 

Art. 4.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

 

Art. 5.

1. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

 

Art. 6.

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

 

Art. 7.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

2. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 1 la non punibilità è altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

 

Art. 8.

1. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e ai reati previsti dal titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, o di assicurarne il profitto, purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi e alle condizioni indicati dalle disposizioni citate.

2. La non punibilità del ricettatore è altresì subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.

3. La causa di non punibilità di cui al comma 1 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.

 

Art. 9.

1. La non punibilità è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.

2. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello.

3. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.

 

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 445-bis.(Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi). – 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1».

 

Art. 11.

1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».

 

Art. 12.

1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

2. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione in denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dal medesimo articolo 317, ridotta di un terzo».

3. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis(Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».

4. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.

 

Art. 13.

1. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, nonché per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificamente contestati in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa ai reati di corruzione informa l'amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.

 

Art. 14.

1. Le disposizioni dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della presente legge, si applicano, per i reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, come da ultimo sostituiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

 

Art. 15.

1. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società o delle imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la soprattassa prevista dalle leggi vigenti in materia finanziaria, limitatamente alle somme sottratte a imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

 

Art. 16.

(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

Art. 6-ter. – 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

 

Art. 17.

(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 16 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

 

Art. 18.

(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».

 

 

Art. 19.

(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».

 

Art. 20.

(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

 

Art. 21.

(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

 

Art. 22.

(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».

 

Art. 23.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.

 

 

 


 

N. 3850

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, AMICI, CAVALLARO, CIRIELLO, CUPERLO, D'ANTONA, FERRARI, FIANO, MELIS, NACCARATO, PICIERNO, SAMPERI, TENAGLIA, TIDEI, TOUADI

¾

 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato, nonché disposizioni in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche elettive negli enti locali

 

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Presentata il 10 novembre 2010

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce il testo di un disegno di legge presentato al Senato della Repubblica dal gruppo Partito democratico, a prima firma Finocchiaro (atto Senato n. 2174), ed è diretta a rendere più efficace l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione e, in generale, del malaffare nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa nel nostro Paese. Nel solo 2009, come può evincersi dai dati forniti dalla Corte dei conti in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, l'entità delle condanne emesse dalla magistratura contabile nei confronti di pubblici dipendenti, per illeciti contabili legati a fatti di corruzione, dimostra come tale forma di malaffare nella pubblica amministrazione rappresenti la quarta fonte di danno erariale in ordine di importanza. Sempre nel corso dell'ultimo anno le denunce per corruzione presentate al Corpo della guardia di finanza sono cresciute del 229 per cento, mentre quelle per concussione del 153 per cento. Tale incremento non può del resto essere attribuito, se non in minima parte, a una maggiore propensione alla denuncia da parte dei cittadini, apparendo invece verosimilmente imputabile, in misura prevalente, all'estensione del fenomeno corruttivo. La corruzione, infatti, come reato a concorso necessario in cui nessuno dei concorrenti ha interesse che sia scoperto, è sempre stato e rimane uno dei reati più difficili da scoprire.

Tra i fattori principali di questa tendenza all'espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) deve essere certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro Paese, accompagnata, e anzi consolidata, proprio da un'insufficiente e inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare.

Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i princìpi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello «sistemico», finisce con il costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di eguaglianza e la libera concorrenza, nonostante le richieste sovranazionali di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto efficace. Infatti, pur rispetto a un fenomeno apparso dilagante già negli anni novanta (periodo della cosiddetta «Tangentopoli»), la risposta sanzionatoria ha continuato a essere incerta e improntata ad assoluta mitezza. Al riguardo, i dati sulle condanne definitive documentano la sostanziale impunità dei delitti di corruzione: nell'87,6 per cento dei procedimenti penali sono state inflitte pene fino a due anni di reclusione (area della sospendibilità condizionale); nell'8,8 per cento dei casi, pene tra due e tre anni (area delle misure alternative, ad esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali); soltanto nel 3,5 per cento dei casi sono state irrogate pene superiori a tre anni, eseguibili in forma detentiva, per cui solo a quest'ultima esigua quota di condanne è affidato l'effetto deterrente tipico della sanzione penale.

La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce, invece, uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo e internazionale, tanto che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia. Ciò è tanto più urgente se solo si considera che quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata può costituire lo strumento sicuro al quale l'impresa mafiosa riesce a passare dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.

Se davvero l'Italia intende, onorando peraltro in tal modo gli obblighi assunti in sede internazionale, porsi in linea con il perseguimento di tali importanti obiettivi di politica criminale, ma anche di politica economica e sociale – data, appunto, la riconosciuta devastante ricaduta delle pratiche corruttive sul sistema sociale ed economico –, è necessario mettere mano rapidamente ad alcune irrimandabili modifiche normative, rivedendo, innanzitutto, la materia della corruzione nel settore pubblico, introducendo reati quali il traffico di influenze illecite e la corruzione nel settore privato e analogamente – posto che chi vuole corrompere ha necessità di disporre di fondi neri – intervenendo sulla struttura dei reati fiscali e del falso in bilancio. Infatti, in conseguenza del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sono state ridotte le pene per il falso in bilancio, prevedendo soglie di non punibilità altissime e dando così vita a una sorta di impunità per «modica quantità» di fondi neri, e, soprattutto, per le società il reato è stato reso perseguibile a querela di parte, querela che, parte offesa, creditore o azionista difficilmente presenteranno contro gli amministratori, il primo perché difficilmente a conoscenza del reato, il secondo perché di solito è il mandante e il beneficiario del reato. Per quanto riguarda i reati fiscali, poi, occorre intervenire sui fattori che favoriscono l'evasione e l'elusione e in particolare sulla falsa fatturazione, posto che dal 2000 l'uso di fatture per operazioni inesistenti è punito solo se supera una certa soglia e se si riverbera sulla dichiarazione dei redditi. Occorre, infine, combattere efficacemente il riciclaggio e introdurre la punibilità del cosiddetto «autoriciclaggio», in linea con le legislazioni di altri Paesi e con direttive europee.

È utile ricordare che la proposta di legge si colloca in un panorama articolato di strumenti che sono stati adottati in sede internazionale negli ultimi venti anni.

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, infatti, l'obiettivo della lotta alla corruzione nei suoi differenti aspetti si è imposto all'attenzione della comunità internazionale – sia a livello mondiale che a livello di singoli Stati – che ha percepito l'estrema pericolosità per la democrazia, per il diritto, per le libertà fondamentali e per il progresso socio-economico di tali pratiche illegali. Pertanto, l'adeguamento dell'ordinamento interno che si propone con la presente proposta di legge risponde anche alla necessità di rendere omogenei a livello internazionale gli strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo e di facilitare la collaborazione tra i vari Paesi. Esso, peraltro, si impone oggi a maggior ragione in seguito alla ratifica da parte dell'Italia, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 a Merida. Tale Convenzione, difatti, – recepita integralmente anche ai fini dell'esecuzione con l'articolo 2 della legge di ratifica – impone agli Stati firmatari il rafforzamento delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e a combattere la corruzione in modo sempre più efficace, chiedendo di «ricercare, perseguire e giudicare effettivamente» i responsabili di fatti corruttivi e di adoperarsi perché i relativi procedimenti giudiziari si svolgano in modo tale da «ottimizzare l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tali reati» e prevedendo che «ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti» per i reati previsti dalla Convenzione «possono essere avviati».

Con la presente proposta di legge, perciò, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali dei quali l'Italia fa parte, si è proceduto a una serie di modifiche del quadro normativo che si ritiene fondamentali per poter perseguire le condotte di corruzione nella pubblica amministrazione con la necessaria efficacia.

A tal fine si è ritenuto necessario – oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali, quali la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura – ridefinire il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione in una maniera più aderente alle diverse forme di manifestazione di illegalità che si esplicano nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione nel nostro Paese, ponendo attenzione, tra l'altro e in particolare, a individuare strumenti che possano contribuire a rompere quel «muro di omertà» tra corrotto e corruttore – sulla cui base si spiega l'elevata cifra oscura che caratterizza tali delitti – che rende estremamente difficile accertare simili illeciti. Pertanto, oltre a una più generale revisione della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, la presente proposta di legge introduce una notevole riduzione di pena per l'imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collaborazione per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili o per il recupero delle somme versate o delle altre utilità trasferite.

In linea generale, quindi, si rileva che con le innovazioni normative proposte si ridisegna, sostanzialmente, il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all'interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Data l'enorme difficoltà che spesso si incontra nell'individuare – una volta accertato nel corso dell'indagine che il pubblico ufficiale ha ricevuto congrue o notevoli somme di denaro e la persona che gliele ha corrisposte – gli atti dell'ufficio posti in essere per conto della persona che ha corrisposto le somme, è stata introdotta, nell'articolo 319 del codice penale, anche la punibilità delle dazioni di denaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. Si è voluto così punire la condotta di coloro che, in cambio di denaro o di altre utilità, a volte versate loro periodicamente, si mettono praticamente al servizio di chi è interessato a ottenere che gli stessi operino, al momento giusto, in violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e onestà, o di leggi, regolamenti o circolari. La norma riguarda, quindi, un'ipotesi di un pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione dietro corrispettivo. È stata anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d'ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d'ufficio, essendo ugualmente censurabile la condotta del pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità, come è censurabile chi le offre, in quanto egli ne trae sempre vantaggio in relazione agli altri che si comportano onestamente. Né è senza significato che la distinzione ha sempre offerto agli indagati il pretesto per allungare i tempi di definizione dei processi. In base alla modifica apportata sarà il giudice, in concreto, nell'applicazione della pena, a tener conto dell'atto o dell'attività compiuti o richiesti. Inoltre, si è previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione. L'apparato sanzionatorio in vigore, infatti, risulta inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti e all'impatto sociale ed economico di reati di tale tipo e, a causa del sistema prescrizionale introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta «legge ex Cirielli»), rischia, di fatto, di impedire l'accertamento giudiziario dei reati di corruzione.

Si è, quindi, provveduto, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse, e, dall'altro lato, si è conferita rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee a ingenerare dubbi sulle sue effettive imparzialità ed efficienza, non risultano, tuttavia, in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, in seguito meglio descritta – misura questa, peraltro, prevista specificamente anche dalla Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 – volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione. Questa previsione si fonda su un aggiornamento della lettura del fenomeno corruttivo. Infatti, spesso oggi la tradizionale forma bilaterale della corruzione si spezza in due parti: la retribuzione è ricevuta dall'intermediario, mentre l'attività amministrativa illecita è svolta da un diverso soggetto; in un'altra occasione, poi, l'intermediario restituirà il favore ricambiando l'attività posta in essere dal pubblico ufficiale.

La differenza con la «vecchia» corruzione è evidente e può essere paragonata alla differenza che passa tra un semplice baratto e una più sofisticata triangolazione: si inserisce una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione è diverso da quello che compie l'attività amministrativa «di favore».

Si è poi inteso individuare – parallelamente a quanto sperimentato nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata – uno strumento utile all'emersione del fenomeno corruttivo, così diffusamente pervasivo del tessuto economico-sociale e del sistema istituzionale del nostro Paese. A tal fine è stata prevista, con riferimento ai reati di corruzione e di corruzione in atti giudiziari, la possibilità di una forte riduzione di pena (fino a due terzi) nei casi in cui si determini da parte dell'imputato una concreta e fattiva collaborazione.

Parallelamente, al fine di contrastare fenomeni di corruttela e di malaffare nel settore privato, oggi non esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici, si propone di introdurre, nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, al capo II relativo ai delitti contro l'industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro o di altra utilità, o nell'accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un atto in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto. Anche in tal caso è stata prevista una diminuzione di pena in caso di concreta collaborazione da parte dell'imputato. L'introduzione di tale fattispecie incriminatrice risponde, peraltro, all'esigenza di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Analizzando nel dettaglio le norme della presente proposta di legge, si rileva anzitutto che, l'articolo 1, comma 1, opera, alle lettere a) e b), dei raccordi normativi necessari dato il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione previsto. Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in materia di concussione e di corruzione, contenuto negli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in materia di corruzione, di corruzione in atti giudiziari e di estorsione ai sensi dell'articolo 629 del codice penale, aggiungendo inoltre la previsione dell'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nell'ipotesi del reato di peculato previsto dall'articolo 314 (novellato articolo 32-quater) e prevedendo che l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con pubbliche amministrazioni sia contemplata nell'ipotesi di condanna per un tempo non inferiore a due anni (un anno in meno rispetto all'attuale previsione) per i delitti di peculato, di corruzione, di corruzione in atti giudiziari e di estorsione (novellato articolo 32-quinquies).

La lettera c), in coerenza con la razionalizzazione operata dalla proposta di legge, provvede a innalzare le pene previste per il reato di peculato (novellato articolo 314) portandole a quattro anni nel minimo e a dodici anni nel massimo e prevedendo per tale reato sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, uniformandolo, così, sotto il profilo delle pene, alle nuove previsioni che la presente proposta di legge introduce per il reato di corruzione, mentre la lettera d) abroga gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

La lettera e) introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione (novellato articolo 319 del codice penale). Tale fattispecie sancisce la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di un'attività del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto o di un'attività contrari ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, con la reclusione da quattro a dodici anni e prevedendo in ogni caso la punibilità anche del corruttore.

Tra gli obiettivi della proposta di legge vi è, infatti, anche quello di rispondere alle osservazioni reiterate nei confronti del nostro Paese dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) secondo cui sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d'ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l'ipotesi di cui all'articolo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto o indotto alla dazione predetta dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

L'OCSE ha più volte fatto rilevare nelle raccomandazioni rivolte all'Italia e agli altri Stati Parte che deve essere assicurata la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l'eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto a opera del pubblico ufficiale. Peraltro, anche la citata Convenzione penale di Strasburgo impone di rivedere la non punibilità del concusso – quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione – poiché richiede di assoggettare a sanzione penale la promessa, l'offerta o la dazione, diretta o indiretta, di un vantaggio indebito a uno dei propri funzionari pubblici, per sé o per altri, perché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni. In questo quadro la soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione e di corruzione propria e impropria, antecedente e susseguente, applicando la stessa pena al corrotto e al corruttore, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione sempre con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

La lettera f) introduce, all'articolo 319-bis del codice penale, la «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio colpevole, in misura pari all'importo dato o promesso al corrotto, senza pregiudizio del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

Le modifiche introdotte alle misure delle pene previste per il reato di cui all'articolo 319 impongo, in considerazione peraltro della particolare gravità del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter del medesimo codice, una coerente modifica e l'innalzamento delle pene previste per le relative condotte (lettera g)).

La lettera h) contiene la nuova formulazione dell'istigazione alla corruzione (novellato articolo 322 del codice penale), coerente con l'unificazione delle fattispecie corruttive.

La lettera i) prevede, poi, delle necessarie correzioni nei richiami effettuati all'articolo 322-ter ad articoli novellati o soppressi dalla presente proposta di legge e provvede, inoltre, a estendere la confisca per equivalente prevista dal primo comma dell'articolo 322-ter, anche al profitto (oltre che al prezzo) del reato allo scopo di potenziare le misure patrimoniali di contrasto ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di dare piena attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005.

Alla lettera l) si sono poi previste delle circostanze attenuanti comuni e speciali sostituendo l'articolo 323-bis del codice penale. Al primo comma dell'articolo 323-bis si è prevista una circostanza attenuante per l'ipotesi di particolare tenuità dei fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter. L'innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l'unificazione di tutte le possibili fattispecie a essa riconducibili hanno, infatti, imposto la previsione di tale circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto. Il medesimo articolo provvede, poi, al secondo comma, con riferimento alle sole fattispecie di cui agli articoli 319 e 319-ter ad aumentare fino a due terzi i possibili effetti di riduzione della pena nei casi in cui l'imputato si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite, nei casi in cui, cioè, si determini da parte dell'imputato una concreta e fattiva collaborazione.

Al fine di evitarne, però, possibili strumentalizzazioni, si è introdotta un'aggravante a efficacia speciale alla fattispecie di calunnia, applicabile alle ipotesi in cui il reato sia commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle circostanze previste dal secondo comma dell'articolo 323-bis (lettera q)).

La lettera m) introduce delle circostanze aggravanti (novellato articolo 335-ter del codice penale) relative alle ipotesi in cui taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia commesso nell'ambito della gestione di calamità naturali o di grandi eventi (a esse parificate dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401), ovvero al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, al fine di rimarcare il particolare disvalore che tali condotte assumono in ragione del contesto in cui si svolgono ovvero delle finalità a esse sottese.

Si è inoltre provveduto a novellare l'articolo 346 del codice penale, tenuto conto in particolare di quanto previsto anche dalla più volte citata Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, che impone la punizione sia dell'erogatore sia del ricevente somme di denaro o di utilità diverse per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (trading in influence), e tenuto conto che tale fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito previsto dall'articolo 346 del codice penale perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio non impiegato (lettera n)). Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite».

Inoltre, per quanto riguarda lo statuto penale dei funzionari internazionali, la legge 29 settembre 2000, n. 300, limita la rilevanza ai fini della punibilità secondo la legge italiana, da una parte, ai soli fatti che coinvolgano funzionari dell'Unione europea e funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altra, quando si tratta di funzionari di altre organizzazioni internazionali o di Stati esterni all'Unione europea, ai soli fatti collegati a operazioni economiche internazionali: pertanto si è provveduto a equiparare in via generale alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali, assicurando così la tutela penale di tali funzionari anche in quanto persone offese nel quadro di altre ipotesi criminose. A ciò provvedono le lettere o) e p), che modificano, rispettivamente, gli articoli 357 e 358 del codice penale. Viene in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta dalla citata legge n. 300 del 2000.

La lettera r), al fine di contrastare fenomeni di corruttela e di malaffare nel settore privato responsabili dell'ulteriore diffusione della cultura dell'illegalità nel nostro Paese – ma oggi non ancora esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici ad hoc –, introduce nel codice penale il delitto di corruzione nel settore privato (articolo 513-ter), mentre le norme necessarie alla corrispondente estensione della responsabilità degli enti per tale reato sono previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della proposta di legge.

La lettera s) riconduce espressamente l'attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno dell'estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui «la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni» (articolo 629, terzo comma, del codice penale, introdotto dalla presente proposta di legge).

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha poi determinato la necessità di intervenire – per evidenti esigenze di armonizzazione – sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive e di particolari disposizioni in materia di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.

Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in materia di concussione e di corruzione è stato sostituito:

a) all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che, introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, è relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso – in relazione a uno dei predetti reati – nei confronti di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 2 della proposta di legge);

b) all'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale individua i titoli di reato – tra i quali già figura l'estorsione (e pertanto se ne è omesso il richiamo) – che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 3, comma 1, lettera a), della proposta di legge);

c) all'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 306 del 1992 (introdotto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), che individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in materia di gestione e di devoluzione finale dei beni stessi contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 629, terzo comma), in quanto il legislatore del 2006, nell'introdurre il comma 2-bis dell'articolo 12-sexies del citato decreto-legge n. 306 del 1992, ha preso in considerazione – nell'ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 – unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1, lettera b), della proposta di legge);

d) agli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente dedicati all'individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province eccetera, e delle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della proposta di legge);

e) all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in materia di trasferimento a altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 5 della proposta di legge);

f) all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, che prevede quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta, gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti articoli da 314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l'esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto a inserire il richiamo all'articolo 629 del codice penale, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (terzo comma dell'articolo 629; articolo 6 della presente proposta di legge).

Il disposto dell'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, è stato infine integrato con l'espresso riferimento agli articoli 322, 346 e 513-ter del codice penale, allo scopo di conferire autonoma rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alle fattispecie: dell'istigazione alla corruzione (articolo 322), destinata a sanzionare nell'ottica della presente proposta di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione; del traffico di influenze illecite (articolo 346), destinata a sua volta a sanzionare le condotte precedentemente qualificabili come millantato credito e corruzione nel settore privato (articolo 513-ter), delitto questo introdotto dalla presente proposta di legge. Inoltre va precisato che, per quanto riguarda il riferimento all'articolo 346, è integrato anche il disposto dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 369 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1993.

L'articolo 8, comma 1, lettera a) della proposta di legge, apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. È, infatti, integralmente sostituito l'articolo 25, modificando i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti, ed è prevista, inoltre, in coerenza con quanto previsto dal novellato articolo 323-bis del codice penale, una diminuente per coloro che, in relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 dello stesso codice, forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Inoltre, in considerazione della necessità di rafforzare la responsabilità da reato degli enti di cui al citato decreto legislativo, in ragione della sua idoneità a prevenire e contrastare la tendenza alla commissione di reati sotto lo «scudo» della persona giuridica, la si estende anche al delitto di corruzione privata di cui si propone l'introduzione (articolo 8, comma 1, lettera b)) e si prevede una diminuente per coloro che forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite anche in relazione a tale delitto (articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2)).

L'articolo 9 della proposta di legge, al fine di estendere le possibilità di accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e degli illeciti a essi connessi, prevede la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per tale delitto allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento o il mancato perseguimento.

Tenuto conto, poi, delle difficoltà che normalmente s'incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose, si è presa in considerazione l'opportunità di prevedere specifiche misure per la raccolta delle prove. Si è quindi ritenuto opportuno prevedere la possibilità di utilizzare agenti infiltrati, di realizzare, cioè, operazioni sotto copertura analogamente a quanto è già previsto in materia di turismo sessuale, stupefacenti o riciclaggio (articolo 10, comma 1); scelta questa che peraltro non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare. La norma interviene sulla legge 16 marzo 2006, n. 146, la quale reca, all'articolo 9, una disciplina unitaria per quasi tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l'introduzione della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 9, una specifica causa di non punibilità per «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629, terzo comma, del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

La presente proposta di legge prevede, inoltre, all'articolo 10, commi 2 e 3, due autonome ipotesi di revisione, a seguito di dichiarazioni false o reticenti, per le sentenze emesse, rispettivamente, o per la commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, o ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, comma secondo, del codice penale. In tali casi, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull'esito del procedimento penale.

Al fine di consentire l'effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione». Quanto, invece, alle sentenze emesse per la commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o di applicazione della pena per il medesimo reato»; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l'obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del procedimento.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», le parole: «317, 318, 319, 319-bis, 320, 321,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter,» e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629,»;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629»;

c) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

d) gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

f) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»;

g) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

i) all'articolo 322-ter:

1) al primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter», le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero al profitto»;

2) al secondo comma, le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

 l) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. – (Circostanze attenuanti comuni e speciali). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) nel capo I del titolo II del libro secondo, dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401»;

 n) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali»;

o) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della legge penale, sono altresì pubblici ufficiali coloro i quali esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

p) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti della legge penale, sono altresì incaricati di un pubblico servizio coloro i quali esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

 q) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, in relazione all'ipotesi di reclusione superiore a cinque anni, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 323-bis»;

r) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà»;

s) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

Art. 2.

(Modifica all'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325» sono  sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346» e dopo la parola: «416-bis» è inserita la seguente: «513-ter»;

b) al comma 2-bis, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346 e 629, terzo comma,».

 

Art. 4.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione), 346 (traffico di influenze illecite), 513-ter (corruzione nel settore privato) e 629 (estorsione)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346, 513-ter e 629».

 

Art. 5.

(Modifica all'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 6.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

 

Art. 7.

(Modifica all'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa, calunnia ed estorsione».

 

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

5. In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono diminuite fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

b) all'articolo 25-bis.1:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

 

Art. 9.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in  relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

 

Art. 10.

(Attività di contrasto e norme processuali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena, che è stata pronunciata sentenza per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o di applicazione della pena per il medesimo reato.

3. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione della pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione.

 

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 4382

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

GIOVANELLI, ANDREA ORLANDO, MELIS, AGOSTINI, AMICI, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCI, BOCCUZZI, BOFFA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENNI, CODURELLI, CORSINI, CUPERLO, DAL MORO, D'ANTONA, DE BIASI, DE PASQUALE, D'INCECCO, FEDI, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, FRONER, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GINOBLE, GNECCHI, GOZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LOVELLI, LUCÀ, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MARGIOTTA, MARIANI, CESARE MARINI, MARTELLA, MATTESINI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, MURER, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, ROSATO, ROSSOMANDO, RUBINATO, SAMPERI, SANI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, LIVIA TURCO, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZACCARIA, ZAMPA, ZUCCHI, ZUNINO

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Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche

 

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Presentata il 25 maggio 2011

 

 


Onorevoli Colleghi! — L'Italia vive, ormai da troppo tempo, le conseguenze di un assetto politico e istituzionale instabile, segnato da una crisi del rapporto fra politica e società, dal conflitto e dal mancato equilibrio fra poteri dello Stato e da elementi degenerativi dell'etica pubblica.

Il nostro Paese ha quindi di fronte a sé la sfida della promozione di una nuova credibilità della politica e delle istituzioni, di una riforma degli assetti istituzionali e dello stesso sistema giudiziario, della promozione di un'etica della responsabilità che, a partire dalle competenze, promuova serietà, rigore e sobrietà.

Le istituzioni sono chiamate a promuovere un nuovo spirito civico, nonché il senso dello Stato, della solidarietà e della promozione dell'interesse collettivo del Paese, richiamandosi al più che mai attuale articolo 54 della Costituzione («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore»).

La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa nel nostro Paese. Come può evincersi dai dati forniti dalla Corte dei conti, l'entità delle condanne emesse dalla magistratura contabile nei confronti di pubblici dipendenti, per illeciti contabili legati a fatti di corruzione, dimostra che questa forma di malaffare nella pubblica amministrazione rappresenta la quarta fonte di danno erariale in ordine d'importanza. Tale incremento non può del resto essere attribuito, se non in minima parte, a una maggiore propensione alla denuncia da parte dei cittadini, apparendo invece verosimilmente imputabile, in misura prevalente, all'estensione del fenomeno corruttivo. La corruzione, infatti, come reato a concorso necessario in cui nessuno dei concorrenti ha interesse che sia scoperto, è sempre stata e rimane uno dei reati più difficili da scoprire. Tra i fattori principali di questa tendenza all'espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) deve essere certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro Paese, accompagnata e, anzi, consolidata proprio da un'insufficiente e inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare. Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i princìpi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello «sistemico», essa finisce con il costituire una minaccia per lo Stato di diritto, per la democrazia e per i princìpi di eguaglianza e di libera concorrenza, nonostante le richieste sovranazionali di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto efficace. La lotta alla corruzione e ai reati ad essa connessi in rapporto di interdipendenza funzionale costituisce, invece, uno degli obiettivi politici prioritari a livello europeo e internazionale, tanto che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole della concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia. Ciò è tanto più urgente se solo si considera che, quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata, essa può costituire lo strumento sicuro con il quale l'impresa mafiosa riesce a passare dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.

L'azione di contrasto della corruzione in primo luogo deve misurarsi con la promozione dell'etica pubblica e di una cultura diffusa della legalità. In questo quadro s'impone una riforma delle leggi vigenti, in particolare attraverso un generale ripensamento delle forme di contrasto della corruzione. Nel mondo odierno, è ormai di tutta evidenza che le sanzioni economiche (se applicate in forma adeguata e prontamente ed efficacemente eseguite) hanno l'effetto di rafforzare l'efficacia deterrente delle sole sanzioni detentive che, anche per le farragini di un sistema processuale complesso e ridondante, sono spesso lontane nell'applicazione e remote dall'immaginario stesso di chi ne sarebbe potenzialmente destinatario.

Un sistema sanzionatorio moderno e rapido (unito a sanzioni detentive) che possa applicarsi anche nelle fasi intermedie del processo (indagini e gradi di giudizio), un sistema che valorizzi e che premi la desistenza e la restituzione sarebbe certo più efficace.

Occorre poi rimuovere le condizioni che facilitano la corruzione, a partire dalle gestioni speciali, terreno privilegiato dell'illegalità attraverso cui è agevole favorire oscure consorterie. Energia, appalti, grandi eventi, ruolo assunto dalla protezione civile: un «regime di eccezione» svincolato dal principio di legalità, che ha violato la divisione dei poteri, i controlli e le garanzie, mentre l'assetto ordinario della pubblica amministrazione è stato trascurato o, con malaccorti interventi, reso più farraginoso. Bisogna invertire la tendenza. La corruzione si combatte anche con la semplificazione dei modelli organizzativi, con regole e controlli interni efficaci che tutelino rispetto ai rischi di un uso distorto delle risorse, con un'effettiva separazione tra politica e amministrazione e con un rigido regime di incompatibilità che spezzi qualsiasi commistione tra politica, amministrazione, interessi privati e giustizia.

L'articolo 1 della proposta di legge interviene sul codice di procedura penale aumentando il periodo previsto per le misure interdittive. Viene infatti stabilito che, nel caso si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale), le misure interdittive perdano efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, anziché dopo i due mesi previsti negli altri casi.

L'articolo 2 introduce invece modifiche al regime delle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 231, del 2001.

È infatti previsto che, nel caso di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici.

L'articolo 3 riguarda invece la disciplina della gestione commissariale delle emergenze. È dunque previsto che i commissari siano nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili e che le strutture deputate a fronteggiare l'emergenza devono avvalersi di norma esclusivamente di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

Si prevede, inoltre, che l'azione della protezione civile si sviluppi sulla base di una programmazione annuale e di accordi quadro e che, qualora sia necessario acquisire beni e servizi non ricompresi negli accordi quadro, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possa far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'articolo 4 introduce nuove disposizioni concernenti il regime delle incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici.

L'articolo 5 è dedicato alla disciplina degli arbitrati con le pubbliche amministrazioni. Prima di tutto è previsto che la nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione. Successivamente è stabilito che gli arbitri devono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro ordinarie attività, qualora la controversia si svolga fra due amministrazioni, per evitare il conferimento di onerosi e non sempre particolarmente trasparenti incarichi a soggetti esterni. Qualora, invece, la controversia abbia luogo fra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto fra i dirigenti di ruolo, per i medesimi motivi.

L'articolo 6 stabilisce il trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5.

L'articolo 7 riguarda il regime delle incompatibilità dei magistrati e degli avvocati dello Stato, stabilendo che, al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di gestione all'interno di pubbliche amministrazioni o, ove consentito, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio.

Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, è altresì previsto che i medesimi soggetti non possano trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate e che, durante il collocamento fuori ruolo, non possano assumere altri incarichi oltre quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 8 dispone che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ovvero facendo ricorso al MEPA. L'esperienza fin qui condotta ha mostrato che il rapporto tra la CONSIP Spa e il complesso delle amministrazioni pubbliche è fatto di luci e di ombre ma, se si guarda all'esperienza delle sole pubbliche amministrazioni centrali, la spesa in concreto erogata a seguito di procedure della CONSIP Spa ha riguardato il 2,9 per cento dei consumi intermedi (valore che sale al 5 per cento se si considerano le sole spese per acquisto di beni e di servizi dei Ministeri). Ciononostante, le gare espletate dalla CONSIP Spa riescono a ottenere ribassi sulle forniture nell'ordine del 20 per cento rispetto al prezzi normali di mercato. Questo dato indica, ove ce ne fosse bisogno, le potenzialità insite nel modello, richiamate dalla stessa Corte dei conti nell'ultima relazione sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore a 5.278.000 euro, prevedendo, in particolare: l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento; l'attribuzione al Ministero medesimo della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati nonché il potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza. Viene inoltre prevista la predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche nonché un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime. Tra i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione del decreto viene prevista inoltre la rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316,»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice. Al termine di essa si procede alla cancellazione».

 

Art. 3.

(Gestione commissariale delle emergenze).

1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

 

Art. 4.

(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici).

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

Art. 5.

(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

 

Art. 6.

(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

 

Art. 7.

(Regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito. Non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi.

2. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente.

3. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.

4. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.

5. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

 

Art. 8.

(Razionalizzazione delle spese di funzionamento).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.

2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.

3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al MEPA.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.

 

Art. 9.

(Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsti dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;

2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;

3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;

b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;

c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;

d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

 


N. 4501

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

 

TORRISI, CASSINELLI, DISTASO, FUCCI, PIANETTA

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Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

 

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Presentata il 12 luglio 2011

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Onorevoli Colleghi! — La lotta alla corruzione è tema di estremo rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Intensa è ovunque l'azione avviata contro la corruzione e in tale prospettiva i Paesi industrializzati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno modificato, in maniera coordinata, la propria legislazione rendendo così perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della convenzione della stessa OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Dal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia le norme penali introdotte in esecuzione della convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 1997; più precisamente dal 25 ottobre 2000 è in vigore il nuovo articolo 322-bis del codice penale che prevede l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 321 (pene per il corruttore) e 322, secondo comma, del medesimo codice penale (istigazione alla corruzione) a coloro che esercitano le funzioni di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali.

Con la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, del 9 dicembre 2003 (ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116) si inasprisce ulteriormente il contrasto alla corruzione internazionale, con particolare riguardo dei Paesi poveri e in via di sviluppo.

In particolare, nella legge di attuazione interna si estendono gli ambiti penali dell'articolo 322-bis del codice penale (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Sono introdotti nel codice di procedura penale gli articoli 740-bis e 740-ter per normare la devoluzione a uno Stato estero delle cose confiscate al fine di agevolare il contrasto al depauperamento delle risorse spesso trafugate all'estero dai corruttori. Da ultimo, è prevista la designazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e dell'autorità centrale di riferimento.

Ancora nell'azione di contrasto condotta a livello internazionale contro tale fenomeno criminale, nell'ambito del Consiglio d'Europa, è istituito il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) – di cui l'Italia fa parte dal 2007 – organismo che, tra le altre raccomandazioni formulate, ha invitato il nostro Paese ad adottare efficaci politiche di prevenzione della corruzione e, tra queste, quella di un Piano nazionale anticorruzione e a riferirne al Consiglio d'Europa entro il 31 gennaio 2011.

Tutto ciò per evitare che la corruzione rischi di divenire ambientale, endemica, un evento quasi consuetudinario, con il pericolo, estremamente grave, di determinare, nel tempo, una sorta di perversa abitudine alla corruttela e a tutte le cupe realtà che le sono connesse.

La riflessione sulle ripercussioni negative della corruzione per lo Stato e la coscienza dell'elevato disvalore sociale del fatto impongono la predisposizione di un'efficace strategia di contrasto del fenomeno rispetto alle nuove manifestazioni e all'evoluzione dei comportamenti corruttivi, influenzati anche dalla crescita e dallo sviluppo economici.

L'analisi e l'individuazione delle cause e delle diverse forme di manifestazione di questa dilagante forma di criminalità, la considerazione delle conseguenze della «corruzione» (intesa in senso ampio), in termini di costi, di sottrazione di risorse, di rinuncia a opportunità e, più in generale, di effetti distorsivi per la stessa vita democratica del Paese, richiedono una reazione forte ed efficace delle istituzioni. Evidentemente, sebbene siano stati compiuti passi significativi attraverso gli interventi legislativi degli ultimi anni – soprattutto quelli adottati in attuazione delle norme internazionali richiamate – la pericolosità sociale di questa forma di criminalità – spesso sommersa e di difficile individuazione – la diffusività del fenomeno – che ha, addirittura, determinato gli organismi internazionali a equiparare tale tipologia di reati (quelli cioè riconducibili al fenomeno corruttivo) a quelli più gravi propri del crimine organizzato – richiedono una più incisiva azione a livello normativo (oltre che ovviamente su tutti gli altri fronti).

Già diversi progetti di legge sono stati presentati nelle precedenti legislature nel perseguimento di tale finalità e anche allo scopo di dare attuazione alla convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Tuttavia, pur nel valorizzare le innovazioni più significative contenute nei precedenti progetti di legge, occorre tenere conto delle riforme legislative, nel frattempo intervenute, con le quali si è data attuazione alle citate convenzioni dell'OCSE e dell'ONU, ciò al fine di predisporre un intervento normativo il più possibile completo e armonico con il sistema vigente.

Pertanto, recependo appieno le indicazioni degli organismi internazionali dei quali anche l'Italia è Stato membro, si impone una rielaborazione della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione nella prospettiva della realizzazione di un contrasto sempre più efficace al fenomeno dilagante della corruzione.

L'articolo 1 della presente proposta di legge propone, innanzitutto, di realizzare l'unificazione dei reati di corruzione e di concussione (limitatamente all'ipotesi della concussione per induzione) con la conseguente creazione di un'unica figura di reato, denominata «corruzione», che prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività.

Ai fini dell'integrazione della nuova fattispecie di reato non rileva che la dazione o la promessa derivino da «induzione» del pubblico ufficiale ovvero dalla concertazione di entrambe le parti.

Ciò in ragione della necessità di superare lo schema anacronistico e meno consono al disvalore sociale che nell'attuale contesto storico assume la condotta dell'originario soggetto passivo del delitto di concussione per induzione.

Invero, è sempre più difficile individuare il limen tra concussione per induzione e la corruzione, circostanza che ha dato luogo, sovente, a sforzi ermeneutici sfociati in pronunzie giurisprudenziali contraddittorie.

Occorre, quindi, tenere conto del mutamento realizzatosi, con il passare degli anni, nel rapporto tra il cittadino e il pubblico amministratore laddove il metus, il timore reverenziale suscitato dal pubblico ufficiale, viene meno di fronte all'interesse preminente di realizzare ingenti e facili guadagni.

Ovviamente resta ferma l'ipotesi della violenza o minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nella nuova formulazione è ricompresa nella figura di reato dell'estorsione aggravata come si espliciterà di seguito.

Se è, dunque, agevole ravvisare il metus publicae potestatis, elemento della fattispecie di concussione, quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno, diviene sempre più difficile rinvenire l'ineffabile elemento della coartazione psicologica quando non sia avanzata un'esplicita ed aperta pretesa che consenta di stabilire se il pubblico ufficiale di fatto abbia agito in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle sue decisioni per evitare il pericolo di subire un pregiudizio.

Al contrario, accade spesso – con riferimento agli episodi di concussione per induzione che hanno ad oggetto la dazione di somme di denaro – che il preteso concusso rivesta un ruolo, per la sua particolare condizione economica, che gli conferisce, addirittura, una posizione di preminenza rispetto a quella del pubblico ufficiale e, certamente, non può sostenersi che in capo al «concusso» possa determinarsi quello stato di timore tale da escludere la libera autodeterminazione della volontà.

Invero, guardando al rapporto tra le volontà dei soggetti – quello tra «concussore per induzione» e soggetto passivo della concussione per induzione – esso è divenuto, ormai, nella realtà concreta un rapporto paritario che implica la libera convergenza delle medesime volontà verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito.

In questo modo assume rilevanza penale una condotta altrimenti non punibile, quella, cioè, di colui che si lascia «indurre» a dare o a promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, denaro od altra utilità, traendone indebiti vantaggi a scapito dell'interesse pubblico generale.

Peraltro, il giudice nel determinare la pena potrà – tenendo conto di tutte le modalità di realizzazione della condotta e delle circostanze di essa – operare una scelta che gli consentirà di spaziare tra il minimo e il massimo edittali.

Nella proposizione di una fattispecie unica del delitto di corruzione sono ricomprese tutte le condotte originariamente distinte negli articoli 318, 319 e 319-ter del vigente codice penale, con il superamento delle distinzioni tra corruzione propria, impropria, antecedente e susseguente, ritenute tutte condotte egualmente gravi e parimenti offensive dell'identico bene protetto dalla norma incriminatrice; mentre sono previsti degli aggravamenti di pena ascendenti se il fatto sia commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto; se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Inoltre, rispettando la distinzione già operata nella vigente previsione normativa, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto consegua l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.

Se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ma ciò che è importante evidenziare è che il nuovo reato di corruzione prevede delle pene di gran lunga superiori rispetto a quelle attuali, sempre nella prospettiva, in attuazione delle direttive degli organismi internazionali, di assicurare una risposta dello Stato sufficientemente repressiva nei confronti di una tipologia di delitti che costituiscono un serio pericolo per l'economia nazionale e internazionale e per il rispetto dei princìpi di democrazia e di libertà.

La nuova pena prevede invero, nella forma semplice del reato, la condanna da due a otto anni – a fronte di quella attuale che va da sei mesi a tre anni – con un aumento nelle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi da un terzo alla metà fino alla pena per l'ipotesi più grave di cui all'ultimo comma della reclusione da sei a venti anni, nel caso in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo (mantenendo in questo caso le previsioni sanzionatorie del codice penale vigente).

In tal modo, peraltro, si realizza anche un maggiore equilibrio tra le pene previste per la fattispecie semplice di reato di cui al primo comma e quella di cui all'ultimo comma, rispetto all'eccessiva sperequazione sussistente nell'attuale disciplina normativa.

Nel nuovo assetto normativo è proposta, inoltre, una doverosa differenziazione delle sanzioni tra corrotto e corruttore che rispecchi, nel modo più adeguato, il diverso disvalore sociale della condotta del primo rispetto a quella del secondo, in ragione della diversa posizione giuridica ricoperta laddove, nel primo caso, maggiore è l'aspettativa dei consociati di affidabilità e di liceità della condotta, in virtù del ruolo da questi ricoperto in seno all'ordinamento giuridico (articolo 54 della Costituzione). L'unificazione in un unico nuovo reato di «corruzione» delle attuali figure della concussione per induzione e della corruzione, infine, rende necessaria una specifica e diversa regolamentazione dell'attuale ipotesi della concussione per costrizione: al riguardo, la presente proposta di legge propone di ricondurre tale ipotesi nell'ambito del delitto di estorsione (articolo 629 del codice penale), come ipotesi aggravata dalla qualità dell'agente di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Nel tentativo di realizzare una proposta normativa il più possibile aderente alle esigenze consequenziali al mutamento della società civile ed ai pericoli derivanti dalla perpetrazione reiterata di condotte illecite che per meri fini utilitaristici minano costantemente l'apparato istituzionale dello Stato, sono state previste pene più gravi per il delitto di corruzione con una forbice piuttosto ampia tra minimo e massimo edittale delle pene rispettivamente stabilite per il corrotto e per il corruttore.

L'articolo 2 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 318 del codice penale, rubricandolo: «Pene per il corruttore», ha previsto, innanzitutto, la punibilità del corrotto, originariamente soggetto passivo del reato di concussione per induzione, e delle sanzioni differenziate per il corruttore rispetto a quelle del corrotto.

Rimane, altresì, sostanzialmente identica la previsione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 319-bis, ora articolo 319 (articolo 3 della proposta di legge), così come la previsione di «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio colpevole, in misura pari all'importo dato o promesso al corrotto, senza pregiudizio del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, contemplato nell'originario articolo 319-ter, ora articolo 319-bis (articolo 4 della proposta di legge), con la sostituzione della nomenclatura degli articoli di riferimento sempre, ovviamente, in conseguenza della nuova riformulazione.

L'articolo 6 della proposta di legge riformula l'articolo 322 del codice penale in tema di istigazione alla corruzione prevedendo un inasprimento di pene per coordinare tale figura di reato con il nuovo assetto normativo dato alla materia della corruzione anche in ragione degli aumenti di pena previsti per le altre ipotesi delittuose.

Rimane sostanzialmente inalterato, inoltre, l'articolo 322-ter (articolo 7 della proposta di legge) concernente la confisca dei beni che costituiscono profitto o il prezzo del reato, che prevede la sola sostituzione dei riferimenti agli articoli la cui numerazione varia in conseguenza della precedente riformulazione.

Con l'articolo 8 della proposta di legge – che sostituisce il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale – l'originario delitto di concussione (come si accennava in precedenza) è inquadrato nella fattispecie estorsiva come forma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con conseguente previsione di pene più gravi da sei a venti anni rispetto a quella vigente da quattro a dodici anni, proprio in ragione dell'elevato e più grave disvalore sociale che vuole conferirsi alla condotta del concussore.

Nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, da ultimo, – anche e soprattutto tenendo in considerazione le indicazioni contenute nella citata convenzione penale di Strasburgo, in corso di ratifica (atto Senato n. 850), che impone la punizione sia di colui che elargisce che di colui che riceve denaro o altre utilità per l'esercizio di vantata influenza su un pubblico funzionario – è stata prevista una nuova ipotesi di reato che sostituisce quella originaria del millantato credito.

La nuova fattispecie è più ampia rispetto al reato di millantato credito attualmente disciplinato dall'articolo 346 del codice penale (ora sostituito dall'articolo 9 della proposta di legge), in quanto è prevista la punibilità anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.

Pertanto, è attribuita penale rilevanza a condotte non punibili secondo le previsioni vigenti. La nuova fattispecie è denominata in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite», ipotesi a dire il vero proposta nei precedenti progetti di legge di ratifica della citata convenzione di Strasburgo.

L'articolo 10 della proposta di legge introduce, infine, con il nuovo articolo 360-bis del codice penale, sia per il corrotto sia per il corruttore, una speciale circostanza attenuante, sempre nella finalità di perseguire il fenomeno corruttivo nella maniera più efficace possibile. Invero – ritenendo la previsione di un'eventuale impunità (sia pure proposta in altri progetti di legge) eccessiva e, comunque, iniqua per il fatto che nei confronti di un soggetto pur sempre autore di un grave reato non fosse applicata alcuna sanzione – è parso più opportuno «premiare» una condotta collaborativa che consentisse di individuare non solo l'autore del reato ma anche il patrimonio realizzato illecitamente mediante la perpetrazione di tali condotte illecite, contemplando così una diminuzione di pena, dalla metà ai due terzi, per chi denuncia il fatto prima che il giudice per le indagini preliminari, in seguito al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, abbia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

L'articolo 11 della proposta di legge introduce nel codice penale l'articolo 629-bis che prevede la nuova fattispecie di concussione per costrizione.

Gli articoli 12 e 13 della proposta di legge recano invece norme di coordinamento conseguenti all'introduzione dell'articolo 629-bis del codice penale: in particolare è aggiunto il richiamo al citato articolo 629-bis rispettivamente negli articoli 317-bis e 322-bis.

Da ultimo, in conseguenza del nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione per esigenze di coordinamento e di armonizzazione, negli ulteriori articoli (articoli da 14 a 19) sono state previste modifiche di alcune norme del codice penale (oltre quelle in precedenza richiamate) e di leggi speciali contenenti espliciti richiami ai delitti contro la pubblica amministrazione: si tratta di modifiche consistenti nella mera sostituzione degli articoli richiamati in ragione della nuova denominazione.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da due a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto, ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

 

Art. 2.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Nel caso di cui al primo comma, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno a pena detentiva superiore a due anni.

Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto».

 

Art. 3.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata se il fatto di cui agli articoli 317 e 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene».

 

Art. 4.

1. L'articolo 319-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 317 e 318, nonché per il reato previsto dall'articolo 629, secondo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

 

Art. 5.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. – (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio). – Le disposizioni di cui agli articoli 317, 318, 319 e 319-bis si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

 

Art. 6.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per compiere od omettere un atto del suo ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, chiede, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne sollecita la promessa, è punito, qualora la richiesta o sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere od omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni. Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso in relazione all'omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; l'aumento è da un terzo alla metà se l'omissione o il ritardo dell'atto dovuto ovvero il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sono diretti a favorire o a danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo».

 

Art. 7.

1. All'articolo 322-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dagli articoli da 314 a 320» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 314 a 317 e dall'articolo 629-bis»;

b) al secondo comma, le parole: «dall'articolo 321» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 318».

 

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nel quarto comma dell'articolo 628».

 

Art. 9.

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

 

Art. 10.

1. Al capo III del titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (Circostanza attenuante) – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con violenza o minaccia taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

 

Art. 12.

1. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314 e 629-bis».

 

Art. 13.

1. All'articolo 322-bis, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 629-bis».

 

Art. 14.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,»;

c) gli articoli 319-ter e 321 sono abrogati.

 

Art. 15.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «317 (corruzione), 322 (istigazione alla corruzione) 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 629 (estorsione)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629».

 

Art. 16.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «318, 322, 322-bis e 629, secondo comma,».

 

Art. 17.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «318, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

 

Art. 18.

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

 

Art. 19.

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 322, 322-bis e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, secondo comma, e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale». 

 

 


 

N. 4516

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato GARAVINI

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Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze

 

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Presentata il 18 luglio 2011

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge apporta le necessarie modifiche alle norme vigenti, anche mediante l'introduzione di nuove fattispecie penali atte a rendere più efficace l'azione di prevenzione e di contrasto delle condotte illecite di corruzione nella pubblica amministrazione, un fenomeno in costante aumento nel nostro Paese, sempre più dilagante e pervasivo. La corruzione, secondo i dati forniti dalla Corte dei conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009, rappresenta la quarta fonte di danno erariale. Le denunce al Corpo della guardia di finanza per reati legati alla corruzione sono cresciute del 229 per cento e quelle per concussione sono aumentate del 153 per cento. Il fenomeno, soprattutto per quanto riguarda i reati di corruzione, concussione e abuso d'ufficio, continua a presentare carattere di estrema gravità.

La corruzione ha finito per diventare una «tassa occulta» che costa all'economia e ai cittadini italiani circa 60 miliardi di euro l'anno, un volume pari a due manovre finanziarie, un obolo di circa 1.000 euro a testa per ogni italiano, neonati compresi. Questa è la stima contenuta nel primo Rapporto al Parlamento del Servizio anticorruzione e trasparenza (SAeT), nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri. Un'enorme massa di denaro sottratto ai cittadini che, nell'attuale contesto di crisi economica, rende il fenomeno ancora più allarmante.

Il fenomeno della corruzione ha radici solide in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, un dato che emerge anche dalle rilevazioni di Transparency international, un organismo sovranazionale indipendente che studia il fenomeno a livello globale. Dalla sua ultima rilevazione di febbraio 2010, su 180 Paesi si evince che l'Italia ha perso nuove posizioni nella graduatoria della corruzione nel settore pubblico: nel 2007 era al 41o posto, nel 2008 al 55o e nel 2009 al 63o posto; in due anni il nostro Paese è drammaticamente sprofondato di 22 posti. Con il suo 63o posto è peggiore della Turchia, di Capo Verde e del Botswana.

La corruzione ostacola lo sviluppo economico, contrasta con i princìpi di buon governo e di etica della politica, priva i cittadini delle risorse atte a garantire servizi pubblici essenziali e minaccia il principio di uguaglianza e di libera concorrenza. La lotta alla corruzione nei suoi differenti aspetti, a partire dagli anni novanta, si è imposta all'attenzione della comunità internazionale che ne ha percepito l'estrema pericolosità non solo per il progresso socio-economico ma anche per la democrazia, per il diritto e per le libertà fondamentali.

Le fattispecie penali vigenti nel nostro ordinamento in materia di corruzione necessitano di una profonda revisione, soprattutto per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti e all'impatto sociale ed economico di reati integranti la corruzione, la concussione, l'appropriazione indebita aggravata, il peculato, la truffa e l'estorsione.

Nonostante il nostro Paese abbia vissuto un momento drammatico a causa del dilagare del fenomeno corruttivo negli anni novanta (cosiddetta «tangentopoli»), la risposta sanzionatoria nei confronti di tali comportamenti illeciti ha continuato a essere troppo mite e in taluni casi incerta. Particolare elemento di preoccupazione deriva poi dal rischio del venire meno di una risposta repressiva certa, anche a causa dell'introduzione di previsioni di riduzione dei termini di prescrizione previsti dalla cosiddetta «legge Cirielli» (legge 5 dicembre 2005, n. 251), tali da impedire, di fatto, l'accertamento giudiziario dei reati di corruzione.

Da molti anni il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato in sede europea. La Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti e interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno. Tale Convenzione costituisce l'esito di molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione.

Muovendo dalle riflessioni maturate in seno alla 19a Conferenza dei Ministri europei della giustizia, tenutasi a Malta nel giugno 1994, il Consiglio d'Europa si è attivato contro la corruzione sia con l'istituzione nel 1994 del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC), sia con l'adozione, nel 1996, di un articolato Programma d'azione contro la corruzione (Programme of Action against Corruption – PAC), che costituisce il fondamento giuridico delle attività consiliari in tale direzione. Lo sviluppo di queste attività si è realizzato gradualmente per tappe, tra le quali rileva il secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1997 con il menzionato Programma, che ha ricevuto un decisivo impulso politico, facendo della lotta alla corruzione uno degli obiettivi prioritari ed essenziali del Consiglio.

In seguito, la 21a Conferenza dei Ministri europei della giustizia, svoltasi a Praga (1997), ha adottato la risoluzione n. 1 sul collegamento tra corruzione e crimine organizzato, nella quale si sottolinea come la corruzione, ostacolando lo sviluppo economico e mettendo a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche, rappresenti un grave impedimento all'affermazione della preminenza del diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, dell'equità e della giustizia sociale. In tale occasione si raccomanda di dare pronta attuazione al PAC anche attraverso la predisposizione di uno strumento internazionale volto in particolare a disciplinare il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di fatti di corruzione.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato, il 6 novembre 1997, la risoluzione 97(24), concernente venti princìpi guida per la lotta contro la corruzione. Il principio 17 indica espressamente, quale necessità prioritaria, la previsione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti e di interessi pregiudicati da atti di corruzione. Alla Conferenza di Chisinau (giugno 1999), i Ministri europei della giustizia hanno adottato la risoluzione n. 3 sulla lotta contro la corruzione, che sollecita il Comitato dei Ministri ad adottare la Convenzione civile sulla corruzione da aprire alla firma prima della fine del 1999.

Anche la Convenzione penale sulla corruzione, siglata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 27 gennaio 1999, contiene una definizione di nozione di corruzione analoga a quella presente nella Convenzione civile, delineando, pertanto, un processo di adeguamento e di coordinamento della nozione di corruzione rinvenibile attualmente nel nostro ordinamento con quella tratteggiata in sede internazionale.

La presente proposta di legge intende rispondere alle raccomandazioni rivolte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) al nostro Paese e agli altri Stati parte circa la necessità di modificare la normativa vigente in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto.

L'OCSE ha richiamato la necessità di assicurare la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, anche sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l'eventuale costrizione o induzione subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale (vedi le conclusioni del Working Group on Bribery in International Business Transactions con riferimento allo stato di attuazione in Italia delle disposizioni della Convenzione dell'OCSE).

Le nuove forme di illecito commesse nell'ambito dei rapporti tra pubblico e privato richiedono, secondo la normativa europea, la punibilità anche dell'intermediario privato e l'attribuzione di una maggiore rilevanza del reato di corruzione tra privati, necessità confermata dall'emersione di un diverso atteggiarsi del fenomeno corruttivo e che ricade solo in parte nelle vecchie configurazioni di corruzione e concussione conosciute dal codice penale italiano vigente. Un'esigenza richiamata anche dalla Corte di cassazione che, in una sentenza del 2006, assolveva il giudice Squillante (caso IMI-SIR) in quanto «il caso in esame è inquadrabile nel “traffico di influenza”, di cui parla la Convenzione penale europea del 1999 sulla corruzione non ancora ratificata nel nostro ordinamento».

La necessità di introdurre fattispecie penali capaci di sanzionare condotte di corruzione e di malaffare nel settore privato diventa sempre più stringente ed è in linea con quanto previsto dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il cui recepimento era previsto nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34). A tale fine, la presente proposta di legge mira a introdurre il reato di corruzione in affari privati (articolo 319-quater del codice penale introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della proposta di legge).

Le innovazioni normative proposte, da un lato, provvedono a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse, conferendo rilevanza anche a quelle condotte che, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione, non risultano tuttavia in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano; dall'altro provvedono a un inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione. Al contempo, e per controbilanciare l'inasprimento della risposta penale e contribuire a far emergere le condotte corruttive, si è inteso introdurre una forte riduzione di pena per l'imputato che decida di collaborare fattivamente al fine di ricostruire i fatti, catturare altri responsabili o permettere il recupero delle somme versate o delle altre utilità trasferite.

La presente proposta di legge mira a ridisegnare il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all'interno di quelle previste e punite dall'articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigente, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore.

Tutte le pene edittali proposte tengono conto dell'obbligo, contenuto nell'articolo 19 della Convenzione, di prevedere, nei confronti dei reati previsti dallo strumento internazionale, «sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano (...) sanzioni privative della libertà».

L'articolo 2 della Convenzione impone di rivedere la non punibilità del concusso – quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione – poiché richiede di assoggettare a sanzione penale la promessa, l'offerta o la dazione, diretta o indiretta, di un vantaggio indebito a uno dei propri funzionari pubblici, per sé o per altri, perché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Per tali ragioni la soluzione prospettata dalla presente proposta di legge è quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria e impropria, antecedente e susseguente, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge apporta alcune modifiche in materia di concussione e di corruzione, con riferimento in particolare agli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale, che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche.

Si procede alla sostituzione del richiamo alle nuove disposizioni in materia di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, del codice penale (articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della proposta di legge).

L'articolo 1, comma 1, lettera d), della proposta di legge provvede ad abrogare gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis del codice penale, mentre la lettera e) del comma 1 dello stesso articolo introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione e concussione (articolo 319 riformulato del codice penale).

Il nuovo articolo 319 prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, con la reclusione da quattro a dodici anni. Nel medesimo articolo sono previste le stesse pene per il corruttore, il quale è punito per la promessa o la dazione di cui sopra; se queste ultime condotte sono finalizzate a remunerare un atto dell'ufficio o del servizio già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, la pena nei confronti del corruttore è, invece, quella, più lieve, della reclusione da tre mesi a un anno.

Tale sistema sanzionatorio consente di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceva denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio, mentre prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, nei casi in cui l'atto sia stato già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (condotta attualmente priva di sanzione penale).

L'articolo 319 prevede, inoltre, una specifica diminuzione di pena (fino alla metà) per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto; tale disposizione consente di valorizzare adeguatamente le peculiarità di tutte quelle situazioni in cui il privato, pur non risultando – materialmente o psicologicamente – costretto alla dazione indebita, pur tuttavia è alla stessa indotto a opera del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o della particolare situazione sussistente nell'ambito della pubblica amministrazione di riferimento (condizione già individuata da giurisprudenza e dottrina come «concussione ambientale»). In tali casi, quindi, è apparso opportuno dare il giusto risalto a tale condizione psicologica soggettiva del privato, la quale, pur non raggiungendo il livello di una vera e propria coartazione della volontà, ne costituisce comunque una limitazione. L'applicabilità della circostanza attenuante viene, tuttavia, circoscritta al solo caso in cui la condotta sia stata finalizzata a evitare il pericolo di un danno ingiusto, non apparendo opportuno che della stessa possa beneficiare anche chi, pur in un contesto di particolare diffusione del fenomeno corruttivo, tenda al raggiungimento di profitti o vantaggi a lui altrimenti non spettanti.

Il sistema, delineato dalla nuova fattispecie, di cui all'articolo 319 del codice penale riformulato, trova una sua intrinseca coerenza attraverso le seguenti modifiche:

la nuova formulazione della corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale, come sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge) è coerente con l'unificazione delle fattispecie corruttive, configurandosi la corruzione in atti giudiziari quale reato più grave fra le condotte corruttive;

la nuova fattispecie della corruzione in affari privati (articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge) viene introdotta in aderenza alle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione penale che contemplano, rispettivamente, la corruzione attiva e la corruzione passiva nel settore privato;

l'istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale, come sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge), nel caso che il corruttore non riesca a portare a termine il suo proposito, viene riformulata in termini più semplici;

con l'introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale viene configurata ex novo l'istigazione alla corruzione in affari privati (lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge);

la riformulazione dell'attuale articolo 323-bis del codice penale (circostanza attenuante) provvede ad aumentare i possibili effetti di riduzione della pena prevista per i casi di particolare tenuità, nei casi in cui si determini una concreta e fattiva collaborazione da parte dell'imputato; l'innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l'unificazione di tutte le possibili fattispecie a essa riconducibili hanno reso necessaria la previsione di tale circostanza per consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto;

l'introduzione della nuova fattispecie di «traffico di influenze illecite» (articolo 346 del codice penale come sostituito dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge).

Per quanto attiene alla previsione del reato di traffico d'influenza (uno degli aspetti più innovativi contenuti anche nella citata Convenzione europea) le disposizioni europee impongono la punizione sia dell'erogatore quanto del ricevente somme di danaro o utilità diverse per l'esercizio di una vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (trading in influence).

Il trading in influence (reato sanzionato in molti Paesi, tra cui Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Norvegia, Portogallo e Grecia) mira a punire la condotta di chi prende elargizioni e tangenti per far ottenere a chi versa soldi o favori da un pubblico ufficiale e, in sostanza, funge da intermediario. Il nuovo reato risponde alla necessità di punire condotte corruttive diverse dal passato, caratterizzate da una triangolazione sofisticata dove si inseriscono una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione, un soggetto diverso da quello che compie l'attività amministrativa di favore. Può, infatti, accadere che chi firma l'atto contrario ai doveri d'ufficio non riceva denaro o favori e che chi riceva somme di denaro o favori non firmi nulla, con il risultato che tale condotta risulti difficilmente punibile. La fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito attualmente previsto dall'articolo 346 del codice penale, perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato. Per tale ragione la proposta di legge provvede a novellare l'articolo 346 del codice penale, ridenominando la figura criminosa come «traffico di influenze illecite», in sostituzione di «millantato credito», allo scopo di contemplare tutte le fattispecie incriminatrici secondo le previsioni della Convenzione stessa.

Inoltre, allo scopo di recuperare la possibilità di emersione del fenomeno corruttivo è stata introdotta la previsione di speciali circostanze attenuanti (articolo 346-ter del codice penale, introdotto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge e secondo comma dell'articolo 323-bis del codice penale, introdotto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge), in base alle quali la pena prevista per i delitti di corruzione, concussione e traffico di influenze illecite è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La presente proposta intende poi intervenire anche sullo statuto penale dei funzionari internazionali, intervenendo sulla disciplina vigente (la legge 29 settembre 2000, n. 300) che si presenta come limitata e frammentaria. Infatti, quest'ultima limita la rilevanza ai fini della punibilità secondo la legge italiana da una parte ai soli fatti che coinvolgano funzionari dell'Unione europea e funzionari degli Stati membri dell'Unione e, dall'altra, quando si tratta di funzionari di altre organizzazioni internazionali o di Stati esterni all'Unione, ai soli fatti collegati a operazioni economiche internazionali, mentre la Convenzione di Strasburgo adotta un approccio più generale. Per tali ragioni la disposizione introdotta dalla presente proposta di legge (articolo 346-bis del codice penale, introdotto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge) è volta a equiparare in via generale alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali, in modo da assicurare la tutela penale di tali funzionari anche in quanto persone offese nel quadro di altre ipotesi criminose.

Infine, la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 intende rafforzare l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), estendendo la configurazione del fenomeno corruttivo e di scambio elettorale mafioso non solo nei confronti di chi ottiene ma anche di chi si adoperi affinché si raggiunga l'illecito e lo scambio corruttivo in oggetto, ma soprattutto si estendono le fattispecie corruttive mafiose anche alle ipotesi di promessa di voti non scambiate necessariamente con un corrispettivo in denaro ma anche mediante altre utilità, tali da soddisfare le esigenze o le richieste in favore delle organizzazioni criminali di stampo mafioso (come molte vicende recenti corruttive segnalano).

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione determina, poi, l'esigenza di modificare le norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive e di particolari disposizioni in materia di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche. A tal fine l'articolo 2 della presente proposta di legge apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, sostituendo integralmente l'articolo 25 del predetto decreto, modificando tutti i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due soli gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti.

Accanto al necessario intervento legislativo di adeguamento delle disposizioni vigenti in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, si ritiene necessaria un'armonizzazione del sistema, anche intervenendo nell'ambito di una revisione dei delitti contro il patrimonio, per punire finalmente chi reimpiega il denaro ricavato da un reato da lui stesso commesso e per rafforzare le misure di contrasto del riciclaggio.

In tale direzione la proposta di legge interviene per rafforzare il contrasto dei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introducendo la fattispecie di «autoriciclaggio». Si tratta di un'attività non ancora sanzionata penalmente in Italia, mentre lo è già negli Stati Uniti d'America, in Francia e perfino in Svizzera, nonostante che rappresenti uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato. A tal fine le lettere p) e q) del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge intervengono sugli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva «Fuori dei casi di concorso nel reato», in modo da consentire l'autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio e di attribuire rilevanza penale anche nei confronti dell'autore o del complice del reato presupposto, attualmente non punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Mediante l'introduzione di un comma finale si prevede che le disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, ad eccezione degli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la naturale destinazione, ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» e le parole: «322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;

c) all'articolo 317-bis, le parole: «per il reato di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;

d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;

f) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno»;

g) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. – (Corruzione in affari privati). – I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni.

La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni»;

h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dal medesimo articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

 

i) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. – (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-quater sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi primo e secondo, ridotte di un terzo»;

l) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 319-quater, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

n) dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-bis. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 346-ter. – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

o) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati»;

p) all'articolo 648-bis:

1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;

q) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

 

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter, 319-quater e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

5. In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, 319-quater e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto legislativo fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

b) all'articolo 25-bis.1:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «513-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «319-quater, 513-bis e»;

 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-bis del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), è diminuita fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto legislativo fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 4906

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati FERRANTI, ANDREA ORLANDO, FIORONI, VENTURA, VILLECCO CALIPARI, SAMPERI, ROSATO, LUCÀ, NACCARATO, BRANDOLINI, D'INCECCO, LARATTA, CODURELLI, TIDEI, MARCHI, MATTESINI, MARCO CARRA, MIOTTO, FONTANELLI, VELO, BOCCI, GINOBLE, SANI, RUBINATO, VERINI, TRAPPOLINO, CAUSI, SBROLLINI, IANNUZZI, SERENI

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Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato

 

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Presentata il 25 gennaio 2012

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Onorevoli Colleghi! — Recenti studi e pubblicazioni hanno confermato che la corruzione degli apparati della pubblica amministrazione è ancora un fenomeno endemico nel nostro Paese. Ogni anno la collettività paga un prezzo elevatissimo alla corruzione e agli altri reati contro la pubblica amministrazione, quantificabile in cifre di molti milioni di euro. Non è il solo costo. Lo sviamento delle funzioni amministrative altera i meccanismi della competizione fra imprese, favorendone alcune a danno di altre a prescindere dalle effettive qualità imprenditoriali. Ne risente complessivamente l'economia, che risulta così gravemente danneggiata. Il tradimento delle funzioni amministrative non ha solo un costo economico, ma anche un costo sociale, in quanto riduce la trasparenza dell'azione amministrativa e la fiducia dei cittadini nell'efficace operare della pubblica amministrazione.

Per queste ragioni, la lotta alla corruzione deve costituire una priorità nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. La presente proposta di legge mira a fornire alcuni strumenti che possono rafforzare il tasso di efficienza dell'azione di contrasto a queste forme criminose.

L'intervento normativo che proponiamo si articola nei seguenti punti fondamentali:

1) eliminazione del reato di concussione e correlativo ampliamento delle fattispecie di violenza e di corruzione;

2) introduzione del reato di corruzione per svolgimento della funzione;

3) introduzione del reato di traffico di influenze;

4) ampliamento del reato di corruzione tra privati;

5) allungamento dei termini di prescrizione;

6) inasprimento sanzionatorio di molte delle fattispecie dei reati contro la pubblica amministrazione;

7) previsione di un'ipotesi di riparazione pecuniaria;

8) previsione di un'attenuante per la collaborazione.

Tra questi punti fondamentali, il punto più qualificante della proposta di legge è senz'altro costituito dalla previsione di una fattispecie di corruzione sganciata dal compimento di un atto dell'ufficio e legata invece allo sviamento della funzione. Essa risponde alle molte difficoltà applicative manifestatesi in sede giurisprudenziale e coglie al tempo stesso, sul piano della realtà criminologica, l'emergere di nuove prassi corruttive.

Estremamente rilevante è anche la previsione della nuova fattispecie del traffico di influenze.

Essenziali per un'efficace lotta alla corruzione sono anche l'allungamento dei termini di prescrizione e l'inasprimento delle ipotesi di sanzioni accessorie.

L'odierna fattispecie di concussione è eliminata. Essa crea infatti non pochi problemi interpretativi specie in relazione al confine con la figura limitrofa della corruzione.

La concussione si articola in due forme: l'una, per costrizione, affine all'estorsione dal cui alveo trae origine (Manzini, «Trattato di diritto penale italiano», V, Torino, 1982, pagina 204); l'altra, per induzione, somigliante a una forma qualificata di truffa (Padovani, «Il confine conteso», in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1999, pagina 1302). Ed è soprattutto la seconda che, come si dirà, pone non pochi problemi applicativi. La proposta di legge mira, per un verso, a trasferire le forme di concussione per costrizione nell'ambito della fattispecie di estorsione, di cui quelle forme costituiscono un'ipotesi speciale e più grave; per altro verso, i comportamenti di concussione per induzione sono fatti refluire nell'ambito della fattispecie di corruzione, alla quale più naturalmente appartengono.

Diversamente dalla corruzione, reato a concorso necessario che prevede la punibilità di entrambi i paciscenti dell'accordo corruttivo, nella concussione la punizione è confinata al solo pubblico ufficiale, il quale abbia coartato, in modo più (costrizione) o meno (induzione) vigoroso, la volontà del privato. La dazione del privato dipende dunque dalla percezione del metus publicae potestatis da parte del privato.

Nella prassi accade sovente che il privato, di cui si sia scoperta un'indebita dazione al pubblico ufficiale, si difenda trincerandosi dietro la figura della concussione, per sfuggire alla sanzione penale in cui invece incorrerebbe ove fosse ritenuto il corruttore. E proprio qui si annida uno dei problemi più spinosi dell'attuale sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione: la sottile linea di confine, tra le opposte posizioni di correo e di vittima, del soggetto privato che dia od offra una dazione indebita al pubblico ufficiale, che può anche prestarsi ad un uso strumentale in sede giudiziaria: ad esempio, qualificare inizialmente il reato come concussione per indurre il privato a parlare, rompendo l'opacità omertosa che contraddistingue gli episodi di dazione indebita, per poi riqualificare il reato come corruzione (Grosso, «Nodi controversi in tema di riforma dei delitti di corruzione e concussione», in Cassazione penale, 1999, 1377). Quasi immancabilmente i processi per corruzione tendono a rivivere l'annoso quesito della precisa linea di delimitazione fra concussione e corruzione. Per discernere tra le due fattispecie la giurisprudenza sembra essersi in prevalenza attestata su un criterio riferito allo stato psicologico del soggetto privato coinvolto, a seconda che questi abbia aderito alle richieste del pubblico ufficiale per effetto del timore, metus publicae potestatis, indotto dall'agente pubblico (concussione) o in forza di una scelta volontaria mirata a ottenere un vantaggio (corruzione). (Zannotti, «I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: inefficienze attuali e prospettive di riforma», in cassazione penale, 2004, 1819). La linea di confine fra le due fattispecie viene così poggiata su un elemento psicologico di difficile verifica empirica, creando così non poche incertezze soprattutto nel rapporto tra concussione per induzione e corruzione.

Con la scelta giurisprudenziale di fondare l'essenza della concussione sulla condizione psicologica del privato, la giurisprudenza finisce spesso per intendere «l'induzione come una sorta di forma “minore” o “larvata” di costrizione», rendendo la concussione per induzione una «figura cieca», che «vaga su un confine che le è ignoto» (Padovani, «Il confine conteso», citato).

Quando, dunque, la condotta del pubblico agente non sia stata propriamente costrittiva, ma sia stata blandamente o subdolamente suggestiva, è difficile capire, in base alle disposizioni vigenti, se ci si trovi sul versante della corruzione o della concussione, con evidenti implicazioni sull'ampiezza della punibilità.

Non si tratta però solo una questione di incertezza applicativa. La concussione per induzione non è solo una figura sfocata, ma è pure discutibile nel suo stesso fondamento. Se il privato viene invitato, blandamente spinto alla dazione da parte del pubblico ufficiale, sembra difficile sostenere che si sia materializzato quel metus che anestetizza la volontà colpevole nell'atto della dazione indebita, che il privato sia stato coartato nella volontà.

La giurisprudenza si è spesso spinta ad allargare le maglie del metus, anche per tenere conto di fenomeni sistemici di abuso da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei privati (basti pensare all'estremo giuridico della «concussione ambientale»), ma questa è una china che non va assecondata. Dietro alla volontà prava del pubblico ufficiale vi è spesso un comportamento connivente dei privati, i quali meritano così di essere qualificati come corruttori. Il messaggio che il legislatore penale deve mandare ai privati è semplice: quando abbiano scelta, ossia quando non siano costretti per violenza o minaccia, non devono mai piegarsi alle suggestioni illecite provenienti da un pubblico ufficiale.

Tutte le volte in cui la concussione non si manifesti in una forma di violenza o di minaccia, non si può affermare che il privato sia stato coartato. Il pericolo altrimenti è quello di giungere a ritenere che ogni offerta illecita proveniente da un pubblico ufficiale integri una costrizione.

Quando la concussione non assume le predette forme di violenza o minaccia essa non è altro che una forma di patto corruttivo in cui l'iniziativa è assunta dal pubblico ufficiale e a cui aderisce il privato.

Per queste ragioni la proposta di legge si muove nel senso di trasferire le ipotesi di corruzione per induzione nell'ambito del reato di corruzione. La modifica proposta si armonizza, tra l'altro, con le previsioni dell'articolo 322, commi terzo e quarto, del codice penale, che puniscono come istigazione alla corruzione le condotte del pubblico ufficiale il quale solleciti una promessa o una dazione di denaro da un privato per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Allo stato odierno della legislazione, queste previsioni riescono infatti di difficile spiegazione, poiché tali condotte non possono evidentemente ritenersi svincolate da quell'abuso di qualità del pubblico ufficiale che costituisce invece la nota caratterizzante del delitto di concussione (Padovani, «il confine conteso», citato).

Per un altro verso, la proposta di legge trasferisce le ipotesi di concussione per costrizione nell'ambito del reato di estorsione, da cui storicamente origina. Rispetto al reato di estorsione, la concussione per costrizione è infatti caratterizzata dalla nota ulteriore del provenire la violenza o la minaccia da un pubblico ufficiale. All'articolo 629 del codice penale è così aggiunto un ulteriore comma che punisce le forme odierne di concussione per costrizione come forma di estorsione aggravata ai sensi del medesimo articolo 629, secondo comma, punibile con la reclusione da sei a venti anni. Si prevede inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Lo spostamento ha l'effetto anche di rendere più coerenti le previsioni sanzionatorie. Ad oggi il minimo edittale della fattispecie di estorsione (cinque anni) è superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie di concussione (quattro anni). È opportuno invece che il minimo edittale delle forme di concussione per induzione sia superiore a quello di un'estorsione, proprio per la maggiore gravità del comportamento posto in essere.

Come si è appena detto, nella fattispecie della corruzione viene fatta rientrare anche la dazione (o promessa di dazione) che origini da un'induzione del comportamento del pubblico ufficiale, situazione che nella legislazione vigente configura un'ipotesi di concussione per induzione.

Per il resto si è sostanzialmente confermato l'impianto della normativa vigente, pur prevedendo un generalizzato incremento di pene. Viene così mantenuta la distinta punibilità delle forme di corruzione propria (per atto contrario ai doveri di ufficio, articolo 319 del codice penale) da quelle di corruzione impropria (per atto conforme ai doveri d'ufficio). Così pure è confermata la scelta odierna di escludere la punibilità del privato per la corruzione impropria susseguente (articolo 321 del codice penale che non richiama l'articolo 318, secondo comma, del medesimo codice), così come la scelta di non prevedere l'istigazione per la corruzione susseguente (propria o impropria) (l'articolo 322, commi uno e due, del codice penale).

Non si poteva però ignorare che le maggiori difficoltà della prassi giudiziaria sono spesso legate alla difficoltà di provare il collegamento tra la dazione (o la promessa) e un determinato atto dell'ufficio (contrario o conforme ai doveri del pubblico ufficiale, da compiere o già compiuto). Alle difficoltà giurisprudenziali si deve aggiungere l'emergere, nella realtà criminologica delle prassi corruttive, della cosiddetta «iscrizione a libro paga del pubblico ufficiale», anche denominata «corruzione a futura memoria» (Fiandaca, «Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione», in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2000, 883). Per affrontare questi punti era già stata proposta in dottrina «una riscrittura delle fattispecie di corruzione che allenti o attenui il rapporto stretto tra utilità indebita e uno specifico atto» (Fiandaca, «Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione», in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2000, 883).

Del resto, scelte non dissimili sono già state compiute in altri ordinamenti: in Germania i paragrafi 331, comma 1, e 333, comma 1, del codice penale (StGB) puniscono la dazione concessa «per lo svolgimento della funzione» («für die Dienstausübung»). In Spagna, il codice penale, dopo aver sanzionato la corruzione per un atto dell'ufficio, punisce all'articolo 422 la dazione che sia effettuata al pubblico ufficiale «in considerazione del suo incarico o funzione» («en consideración a su cargo o función»). In Inghilterra il Bribery Act 2010 punisce condotte corruttive riferite in generale alla funzione o all'attività («function or activity»), senza perciò un necessario riferimento a uno specifico atto. Peraltro, il Bribery Act 2000 punisce la dazione e, sul versante passivo, la ricezione di un vantaggio quando la dazione o la ricezione del vantaggio «costituisca di per sé un esercizio improprio della funzione o dell'attività» («would itself constitute the improper performance of the relevant function or activity»).

In anni recenti la giurisprudenza ha già cercato di muoversi in questa direzione, attenuando il nesso fra utilità e specifico atto. Alcune sentenze hanno sostenuto che per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 319 del codice penale «occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato, con la conseguenza che, se anche ogni atto, di per sé considerato, corrisponde ai requisiti di legge, l’asservimento della funzione, per denaro od altra utilità, agli interessi del privato, integra gli estremi del reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialità, assistito da tutela costituzionale» (Cassazione penale, sezione III, 21 giugno 2005, Marangon e altri, in Giurisprudenza italiana, 2006, pagina 578).

Per quanto animate dal tentativo di ovviare alle difficoltà pratiche e di offrire la giusta punizione a nuove forme di prassi corruttive, le soluzioni giurisprudenziali costituiscono una copertura del dato letterale. Problemi del genere devono essere affrontati e risolti in sede legislativa.

Peraltro si deve tenere ben presente una differenza: un conto è cercare di ovviare alle difficoltà pratiche di individuare un atto preciso dell'ufficio cui la dazione sia collegata; altro conto è rispondere all'emergere di ipotesi di un «pubblico ufficiale a libro paga del privato», ossia di asservimento duraturo e continuativo della funzione.

Nel primo caso, partendo dalla constatazione che la stessa accettazione dell'utilità (o della promessa) da parte del privato (e, sul versante attivo, l'offerta del privato al pubblico ufficiale) costituisce di per sé un comportamento meritevole di sanzione, si può introdurre – sulla falsariga dell'esempio spagnolo e tedesco – una fattispecie punita più lievemente che punisca la corruzione «in relazione allo svolgimento della funzione» (Per Palazzo, audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, dattiloscritto, pagina 3, la corruzione per la funzione non può ricevere «un trattamento sanzionatorio elevato proprio per la tenuità del suo disvalore»).

Nel secondo caso, invece, quando l'accordo corruttivo sia finalizzato ad «asservire continuativamente, in tutto o in parte, la funzione» la pena deve essere più severa di quella ordinariamente prevista per la corruzione (Per Fiandaca, «Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione», in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2000, 883, l'ipotesi dell'ufficiale «a libro paga» esprime «un disvalore comparativamente più accentuato rispetto a quello della corruzione tradizionale»).

In questa direzione si muovono le disposizioni proposte. Si introduce nel codice penale un nuovo articolo, l'articolo 319-quater, composto di due commi. Nel primo comma si punisce la corruzione «per lo svolgimento della funzione», ossia a prescindere dal collegamento con uno specifico atto d'ufficio, sanzionata con una pena più tenue della corruzione tradizionale. Nel secondo comma si sancisce invece la punibilità dell’«asservimento della funzione», in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si è accordato con il privato per essere stabilmente a disposizione di quest'ultimo.

La proposta di legge sostituisce l'articolo 346 del codice penale, attualmente rubricato «Millantato credito», prevedendo la più ampia fattispecie del «traffico di influenze» (trading in influence), che l'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo del 27 gennaio 1999 e l'articolo 18 della Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge n. 116 del 2009 (cosiddetta «Convenzione di Merida») impongono di reprimere.

Rispetto al millantato credito, la fattispecie del traffico di influenze punisce ambedue le parti dell'accordo: non solo chi riceve o si fa promettere una dazione per la mediazione verso il pubblico ufficiale, ma anche chi sollecita la mediazione, versando o promettendo un'utilità. Le pene previste sono superiori a quelle dell'attuale fattispecie di millantato credito. Si prevede, inoltre, un aumento di pena se il mediatore è egli stesso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di un'attività giurisdizionale.

La proposta di legge introduce anche l'articolo 513-ter del codice penale, che punisce la corruzione nel settore privato.

L'esigenza di sanzionare le forme corruttive anche al di fuori del settore pubblico viene da diverse fonti europee: non solo dalle già citate Convenzione di Strasburgo (articoli 7 e 8) e Convenzione di Merida (articolo 21), ma anche dall'Unione europea.

Il nostro ordinamento già conosce forme di punizione della corruzione privata (articoli 2634 e 2635 del codice civile), ma si tratta di ipotesi confinate a precise situazioni.

Con la presente proposta di legge si introduce una fattispecie capace di sanzionare a «360 gradi» la corruzione nel settore privato: si prevede infatti che sia punito colui che, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.

Oltre all'inasprimento delle pene per le diverse forme di corruzione è previsto anche un innalzamento delle pene relative ai reati di peculato e di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato.

La proposta di legge prevede, inoltre, un allungamento dei termini di prescrizione per i reati volti a fronteggiare la corruzione. Tali termini appaiono oggi troppo brevi, specie alla luce della difficoltà di scoprire la notizia di reati che trovano il proprio completamento nell'omertà degli autori e delle notevoli complessità di investigazione e di accertamento processuale.

Va ricordato che preoccupazione per la brevità dei termini prescrizionali è stata espressa anche dal rapporto sull'Italia del Group of States against corruption (GRECO) (Evaluation Report on Italy, Joint First and Second Evaluation Round, GRECO, 43rd Plenary Meeting, Strasburgo, 29 giugno – 2 luglio 2009, pagina 15, paragrafo 55). Nel rapporto si sottolinea il rischio che molti processi contro fenomeni corruttivi possano essere bloccati dalla prescrizione e che questo possa compromettere l'efficacia dell'azione repressiva. E, recentemente, lo stesso GRECO ha formulato all'Italia proprio la raccomandazione di condurre uno studio sull'impatto effettivo della prescrizione nei processi penali contro la corruzione.

In quest'ottica si prevede che il termine massimo di prescrizione sia raddoppiato per i reati contro la pubblica amministrazione e anche che, nei confronti del condannato per un delitto di corruzione, sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, fermo restando l'obbligo ulteriore di risarcire il danno. È introdotta, inoltre, un'attenuante per l'imputato che collabori con la giustizia. L'obiettivo è quello di rompere il fronte di solidarietà omertosa che unisce il corrotto e il corruttore. Tale collaborazione consiste nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e può estrinsecarsi nel fornire elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di altri responsabili o, ancora, nel facilitare il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. La diminuzione prevista può giungere fino alla metà della pena, a seconda dell'entità effettiva della collaborazione prestata.


 

 


PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.

(Eliminazione del reato di concussione e ampliamento della fattispecie del reato di corruzione)

1. L'articolo 317 del codice penale è abrogato.

2. All'articolo 318 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,» sono inserite le seguenti: «anche mediante induzione,»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve» sono inserite le seguenti: «, anche mediante induzione,».

3. All'articolo 319 del codice penale, dopo la parola: «riceve,» sono inserite le seguenti: «anche mediante induzione,».

4. All'articolo 629 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «501-bis,» è inserita la seguente: «629,».

 

 

 

 

Art. 2.

(Corruzione per lo svolgimento della funzione)

1. Dopo l'articolo 319-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. – (Corruzione per lo svolgimento della funzione). – Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione allo svolgimento della funzione è punito con la pena dalla reclusione da due a cinque anni.

Se l'accettazione dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire continuativamente, in tutto o in parte, la funzione si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni».

2. All'articolo 321 del codice penale, dopo le parole: «nell'art. 319-ter,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 319-quater».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale è inserito il seguente:

«Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, se l'offerta o promessa è fatta per influire sullo svolgimento della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater, primo comma ridotta di un terzo. Se l'offerta o promessa è volta a ottenere l'asservimento in tutto o parte della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater, secondo comma, ridotta di un terzo».

4. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: «319,» è inserita la seguente: «319-quater,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «319-bis», sono inserite le seguenti: «319-ter, 319-quater,».

6. All'articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «319-ter,» è inserita la seguente: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo la parola: «319-ter,» è inserita la seguente: «319-quater,».

7. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «319-ter, comma 1,» è inserita la seguente: «319-quater»;

b) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 319-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 319-bis 319-ter e 319-quater»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La sanzione è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

 

Art. 3.

(Traffico di influenze).

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (Traffico di influenze). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o di doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di un'attività giurisdizionale».

 

Art. 4.

(Corruzione nel settore privato).

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette denaro o altra utilità.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà.

La condanna alla reclusione per una pena superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo».

2. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «501-bis,» è inserita la seguente: «513-ter,».

3. All'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente «513-ter»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

4. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

 

Art. 5.

(Prescrizione).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: «sono raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i reati contro la pubblica amministrazione e».

 

Art. 6.

(Pene interdittive).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 29 del codice penale è inserito il seguente:

«La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314», e dopo le parole: «317, 318, 319-bis,» è inserita la seguente: «319-ter,».

 

Art. 7.

(Aumento delle pene).

1. All'articolo 314 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

2. Al primo comma dell'articolo 316-ter, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni».

3. All'articolo 318 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) al secondo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

4. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni».

5. Al primo comma dell'articolo 319-ter, del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

 

Art. 8.

(Riparazione pecuniaria).

1. Dopo l'articolo 319-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

 

Art. 9.

(Confisca).

1. Al primo comma dell'articolo 322-ter del codice penale, dopo le parole: «per un valore corrispondente a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti «o profitto».

 

Art. 10.

(Circostanza attenuante per il collaboratore).

1. All'articolo 323-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 321, 322 e 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

 

Art. 11.

(Circostanze aggravanti).

1. Al primo comma dell'articolo 316-ter del codice penale le parole: «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'Unione europea, ovvero al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione delle calamità naturali, di catastrofi o di grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

 

Art. 12.

(Misure cautelari interdittive).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Quando si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive previste dagli articoli 289 e 290 perdono efficacia quando sono decorsi: a) sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Ove ricorrano situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o per la genuinità della prova, il giudice può disporre la rinnovazione di tali misure anche oltre i limiti di cui al presente comma, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1».

 

 


 

 

Esame in sede referente

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 7 luglio 2011

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2011 - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

 

La seduta comincia alle 14.20.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio - abbinamento delle proposte di legge C. 3380 e C. 4382).

 

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che risultano assegnate alle Commissioni riunite I e II le proposte di legge C. 3380 Di Pietro ed altri «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nonché disposizioni in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo e disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo» e C. 4382 Giovanelli ed altri «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche».

Sulla base di quanto convenuto nella seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II di giovedì 30 giugno, ne propone il loro abbinamento al disegno di legge C. 4434 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ricorda che il disegno di legge che le Commissioni si accingono ad esaminare reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Questo provvedimento risulta da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010.

In particolare, dal testo originario sono stati stralciati gli articoli 7 (relativo ai  controlli negli enti locali e confluito nell'atto Senato 2156-bis), 8 (recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali e confluito nell'atto Senato 2156-ter) e 9 (recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del testo unico sugli enti locali confluito nell'atto Senato 2156-quater).

Per la parte di competenza della I Commissione, si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 8, illustrandone il contenuto.

Il provvedimento si pone come attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999, che richiedono, sostanzialmente, che in ogni ordinamento vi siano uno o più organi, specializzati, incaricati di prevenire la corruzione, con i quali le autorità preposte alle indagini e al perseguimento di reati cooperino.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009. È così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in questa materia, poiché la Civit si sostituisce nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, che tale ruolo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Tra i compiti della Civit vi è quello di riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Residuano in capo al Dipartimento della funzione pubblica importanti funzioni normative, esecutive e di coordinamento, tra cui la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali. Il Dipartimento svolge le sue funzioni «anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Poiché la disciplina, la composizione e le funzioni del Comitato non sono altrimenti individuate, vi è da ritenere che siano comprese nel rinvio alla fonte secondaria.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi. Si prevede che la trasparenza - che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009 è livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata attraverso pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

In tema di pubblicazione su siti istituzionali, occorre ricordare alcune disposizioni già vigenti: l'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge 70 del 2011 (già esaminato dalla Camera e trasmesso al Senato) che già prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni pubblichino sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte che rientra nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, tranne che in caso di atti o documenti la cui presentazione in allegato alla domanda sia prevista da norme di legge, regolamento o da (altri) atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; l'articolo 54 del decreto legislativo 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale (Cad), che prevede il contenuto obbligatorio dei siti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'articolo 57 del medesimo Cad che già  stabilisce l'obbligo di rendere disponibile per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti; l'articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990 che prevede che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

L'articolo 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali di trasparenza con particolare riferimento a specifici procedimenti: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera. Inoltre, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Ancora, le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali e la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate da tali atti costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009 e, dunque, presupposto per la cosiddetta azione di gruppo (class action) contro la pubblica amministrazione. Ciò è, altresì, valutato ai sensi dell'articolo 21 decreto legislativo 165 del 2001 (in materia di responsabilità dirigenziale) così come eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici prevedendo che: per l'autorizzazione a svolgere incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione; le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati; i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione. Sono nulli i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 8 reca una delega, con termine annuale, che autorizza il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare -  in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, come si evince, oltre che dalla rubrica dell'articolo, dal contenuto del comma 2 recante i principi e i criteri direttivi della delega - l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali.

L'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ma non quelle europee. Il divieto riguarda le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi; presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni; consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000); presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

L'oggetto della delega non si esaurisce nel comma 1, perché disposizioni relative all'oggetto si rinvengono anche nei commi che definiscono i principi e criteri direttivi. Così sono previste anche fattispecie di divieto all'assunzione di cariche, ai sensi della lettera g) del comma 2, ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1, quali quelle riguardanti assessori e consiglieri comunali e provinciali, presidente e componenti dei consigli circoscrizionali; poi, ai sensi della lettera f) del comma 2, si prevede che le cause di incandidabilità previste per deputati e senatori si applichino anche con riferimento alle cariche di governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari). Vi è anche il divieto di assunzione di cariche di governo degli enti locali, quali presidente di provincia; sindaco; assessore provinciale e comunale. Invece il divieto non sembrerebbe riguardare il presidente della circoscrizione, né i membri della (laddove istituita) giunta circoscrizionale (la lettera g) del comma 2 si riferisce a presidente e componente del consiglio circoscrizionale).

La finalità del testo unico è individuata nel riordino e nell'armonizzazione della normativa vigente, nonché nel coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo. Sembra quindi trattarsi di un testo unico meramente compilativo, ma i dettagliati principi e criteri direttivi di cui al comma 2 prevedono l'adozione di disposizioni fortemente innovative del quadro normativo vigente (in particolare, le lettere da a) a f) che introducono l'incandidabilità di deputati e senatori).

L'incandidabilità parlamentare dovrebbe essere inquadrata nella normativa ordinaria vigente, che prevede solo cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato e senatore, nonché due cause di incandidabilità introdotte con legge ordinaria: si tratta di quella derivante dall'obbligo di residenza per la presentazione della candidatura nella circoscrizione Estero e di quella, prevista, in via transitoria, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per assicurare le cosiddette «quote rosa». Tuttavia, alla base di entrambi questi istituti vi sono precise disposizioni che sembrerebbero assicurarne la «copertura» costituzionale: l'articolo 56 e l'articolo 57 della Costituzione che prevedono l'elezione di 12 deputati e di 6 senatori nella circoscrizione Estero, l'articolo 48 della Costituzione che affida alla legge la definizione di stabilire le modalità per assicurare l'effettività del diritto di voto all'estero e l'articolo 51 della Costituzione, modificato nel 2003, che stabilisce la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Dalla Costituzione (articoli 56 e 58) si ricava che non sono candidabili coloro che non sono nella condizione di elettore e non hanno raggiunto l'età anagrafica consentita; inoltre, dall'articolo 48 della Costituzione, risultano cause di incandidabilità il possesso della (sola) cittadinanza straniera o l'apolidia e l'essere stato  escluso dall'elettorato attivo per incapacità civile, condanna penale irrevocabile e indegnità morale.

In ogni caso, la lettera a) del comma 2, fatte salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dispone la non candidabilità (temporanea) alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. La lettera b) prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale; si tratta dei delitti contro la pubblica amministrazione, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione ecc.. Questa lettera prevede poi la facoltà di congiungere, in sede di attuazione della delega, ai fini dell'incandidabilità, le condanne per delitti contro la p.a. ad «altri delitti» con massimo edittale superiore a tre anni. Tuttavia non sembra chiaro il criterio che dovrebbe ispirare l'intervento normativo da realizzare. Infatti, la suddetta facoltà non è circoscritta da alcuna indicazione, essendo formulata con la locuzione generica «se del caso»; inoltre, non risulta se la condanna per altri delitti debba essere aggiuntiva o alternativa rispetto a quella per i delitti in precedenza indicati dalla stessa lettera.

La lettera d) stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale (patteggiamento), ma non è prevista analoga disposizione per il divieto di assunzione di cariche di cui al comma 1 e al comma 2 lettera g).

La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Viceministri e Sottosegretari) alle medesime condizioni. Dal momento che i membri del Governo possono essere scelti non solo tra i membri delle Camere, il testo potrebbe essere riformulato facendo riferimento, anziché alle condizioni di incandidabilità, al divieto di ricoprire cariche di governo, anche in analogia alla definizione utilizzata nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo.

La lettera g) prevede che il testo unico operi una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché in materia di divieto a ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore provinciale e comunale, consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000) e presidente e componente degli organi delle comunità montane. La lettera h) prevede la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità ma il criterio di delega si limita ad evocare le condanne derivanti da delitti di grave allarme sociale lasciando indeterminata, e quindi alla scelta del legislatore delegato, l'individuazione di tali delitti.

Occorre dire poi che, a differenza dell'incandidabilità parlamentare, l'ordinamento vigente (articolo 58 del testo unico degli enti locali decreto legislativo 267 del 2000) già prevede alcune cause ostative alla candidatura negli enti locali derivanti da condanna definitiva.

Per le incandidabilità regionali la lettera i) affida al legislatore delegato l'individuazione, in caso di sentenze definitive di condanna, di ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli «organi politici di vertice delle regioni» (presumibilmente organi esecutivi).

Generali criteri di delega sono contenuti nella lettera l) che prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con quelle recate dal testo unico e nella lettera m) che prevede l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, in caso di  condanna definitiva per delitti non colposi che sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si proceda alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica, senza specificare quando applica l'una o l'altre delle due fattispecie, anche se sembrerebbe plausibile l'applicazione della sospensione in caso di cariche elettive e della decadenza per le cariche non elettive (di governo). In ogni caso, la sospensione dei parlamentari andrebbe letta alla luce dell'articolo 66 della Costituzione che prevede la competenza delle Camere per il giudizio, oltre che dei titoli di ammissione dei suoi componenti, sia delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

In base al comma 3 lo schema di testo unico è trasmesso alle Camere che esprimono il parere attraverso le competenti commissioni per materia e per i profili finanziari entro 60 giorni e, decorso tale termine, il testo unico può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, per quanto concerne le disposizioni più specificamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli 4, 5, 7 e 9.

L'articolo 4 - introdotto nel corso dell'esame al Senato - mira a tutelare il pubblico dipendente che - fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione - denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (comma 1).

L'espressione «condotte illecite» appare riferibile sia a reati che ad illeciti disciplinari.

Viene, infatti, disposto che il segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata.

Fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di rivelare l'identità del segnalante - in assenza del consenso di quest'ultimo - fino alla contestazione dell'illecito disciplinare (comma 2).

Si segnala che analoga disposizione a tutela del dipendente pubblico è contenuta nell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, ed attualmente in corso di ratifica parlamentare. Il provvedimento, approvato dal Senato è ora all'esame della Commissione esteri della Camera (atto Camera 3737).

L'articolo 5, introdotto dal Senato, individua una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso.

L'elenco delle attività può essere modificato con decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze), previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

È inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione è finalizzata all'«applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso».

Il riferimento è alle cosiddette white list, introdotte dall'articolo 4, comma 13, del Decreto legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), in corso di conversione, ovvero l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.

Va segnalata, peraltro, l'opportunità di coordinare la disposizione in questione con l'articolo 101, comma 8, del cosiddetto Codice antimafia, schema di decreto legislativo  attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera per il parere.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, mediante novella dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 prevede due nuovi commi 1-sexies e 1-septies all'articolo 1 della legge 20 del 1994.

Con il primo, è introdotta una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della Pubblica amministrazione. Si dispone, infatti, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine della amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Con la seconda novella, che introduce il comma 1-septies dell'articolo 1 legge 20 del 1994, si prevede che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine - nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale - su richiesta del procuratore regionale, sia sempre concesso dal presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

Il provvedimento cautelare è assunto con decreto motivato che il giudice, può - con ordinanza - confermare, modificare o revocare alla successiva udienza di comparizione. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile davanti alla sezione giurisdizionale della Corte di conti.

L'articolo 9 novella il titolo II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere da a) ad h) aumentano le pene attualmente previste dal codice penale per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari).

L'innalzamento da tre a quattro anni di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di peculato (articolo 314 c.p.) rende più difficile l'applicazione dell'articolo 317-bis (Pene accessorie), laddove prevede, per i reati di peculato e concussione, l'applicazione dell'interdizione temporanea, anziché perpetua, dai pubblici uffici quando per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni.

La lettera i) introduce, a chiusura del capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., una nuova circostanza aggravante (articolo 335-ter, codice penale), ad effetto comune riferita a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Tale nuova circostanza inasprisce le pene per delitti previsti nel Capo I: in caso «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione»; se i fatti sono commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. La nuova circostanza aggravante non si applica invece agli incaricati di pubblico servizio.

Le lettere l) ed m) intervengono sulla disciplina dei delitti dei privati contro la PA per innalzare la pena attualmente prevista per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

 


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 14 luglio 2011

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 14 luglio 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

 

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovanelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'abbinamento delle proposte di legge C. 3380 Di Pietro e C. 4382 Giovanelli al disegno di legge C. 4434 del Governo, sul quale i relatori hanno svolto la relazione. Oggi pertanto si procederà all'integrazione della relazione illustrando le proposte di legge abbinate successivamente.

Avverte che a seguito di tale abbinamento le Presidenze delle Commissioni I e II hanno chiesto che la proposta di legge C. 3850 Ferranti assegnata alla Commissione giustizia venisse assegnata alle Commissioni riunite al fine dell'abbinamento ai progetti di legge C. 4434, C. 3380 e C. 4382.

Invita quindi i relatori ad integrare le rispettive relazioni.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, in sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, avverte che l'illustrazione delle proposte di legge abbinate riguarderà i profili di interesse della Commissione affari costituzionali, mentre la collega Angela Napoli illustrerà le parti di competenza della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3380 Di Pietro e altri, questa reca una articolata disciplina in materia di incandidabilità al fine di impedire la candidatura a deputato o a senatore di soggetti condannati in via definitiva per un delitto non colposo. Prevede inoltre una serie di cause ostative all'assunzione di incarichi di Governo.

In particolare, l'articolo 16 sancisce la non candidabilità a deputato o senatore delle persone condannate in via definitiva per un delitto non colposo.

L'articolo 17 dispone che quanto previsto all'articolo 16 si applica a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

Agli articoli 18 e 19, è previsto l'obbligo di presentare, per ciascun candidato, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità, ferme le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in caso di attestazioni mendaci.

È inoltre previsto che l'ufficio centrale circoscrizionale disponga l'esclusione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, dei candidati per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera.

L'articolo 20 modifica nello stesso senso le norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni in merito all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

L'articolo 23, infine, introduce cause ostative all'assunzione di incarichi di governo. In particolare, è previsto che non possano ricoprire incarichi di Governo coloro nei confronti dei quali è stato adottato, per reati non colposi, il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nella condizione ostativa è nulla e gli atti eventualmente compiuti sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora la causa ostativa intervenga successivamente all'assunzione di un incarico di governo.

Venendo alla proposta di legge C. 4382 Giovanelli e altri, questa, all'articolo 3, interviene sulla disciplina della gestione commissariale delle emergenze, prevedendo che i commissari possano essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili e che le strutture deputate a fronteggiare l'emergenza debbano avvalersi di norma esclusivamente di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento  al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

Si prevede inoltre che l'azione della protezione civile si sviluppi sulla base di una programmazione annuale e di accordi quadro e che, qualora sia necessario acquisire beni e servizi non ricompresi negli accordi quadro, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possa far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'articolo 4 introduce nuove disposizioni concernenti il regime delle incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici. In particolare, è previsto che, salvo i casi da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza, se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza. Il conferimento degli incarichi ammessi avviene tenendo conto dell'esperienza professionale già maturata; dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati; e del principio di rotazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di questa disposizione.

L'articolo 5 prevede che la nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e che gli arbitri devono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle loro ordinarie attività, qualora la controversia si svolga fra due amministrazioni, per evitare il conferimento di incarichi a soggetti esterni. Qualora, invece, la controversia abbia luogo fra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto fra i dirigenti di ruolo.

L'articolo 6 prevede che l'incremento della retribuzione del dirigente legata agli incarichi esterni o agli arbitrati non possa superare il 20 per cento della sua retribuzione lorda onnicomprensiva dell'anno precedente.

L'articolo 7 prevede che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possano ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di gestione all'interno di pubbliche amministrazioni o, dove consentito, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, è altresì previsto che i medesimi soggetti non possano trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate e che, durante il collocamento fuori ruolo, non possano assumere altri incarichi oltre quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 8 dispone che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistino tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore a 5.278.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di legge C. 3850 Ferranti, il suo contenuto, al di là della finalità generale, è riconducibile principalmente alla competenza della Commissione giustizia.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, rileva che la proposta di legge C. 3380 Di Pietro, come si legge nella relazione illustrativa, prevede, dall'articolo 1 all'articolo 15, una rielaborazione della materia relativa ai reati contro la pubblica amministrazione. Prevede, in particolare, la soppressione della figura della concussione: l'attuale forma esplicita (cioè l'attuale concussione mediante violenza o minaccia) verrebbe a costituire un'aggravante speciale dell'estorsione. Invece, la forma induttiva verrebbe ricompresa in un'unica, ampia fattispecie di corruzione che si estenderebbe fino alla corruzione impropria, con un indifferenziato trattamento sanzionatorio. Viene anche ipotizzata una speciale causa di non punibilità per il corruttore che entro tre mesi, o comunque prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto.

La proposta di legge, inoltre, interviene in modo sostanziale in tema di incandidabilità e incompatibilità.

La proposta di legge C. 4382 Giovanelli interviene, all'articolo 1, sul codice di procedura penale aumentando il periodo previsto per le misure interdittive. Viene infatti stabilito che, nel caso si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive perdano efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, anziché dopo i due mesi previsti negli altri casi.

L'articolo 2 introduce invece modifiche al regime delle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001. È infatti previsto che, nel caso di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente nel reato con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici.

La proposta di legge interviene anche in materia di gestione commissariale delle emergenze (articolo 3) nonché di incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici e per i magistrati e gli avvocati dello Stato (articoli 3 e 7).

L'articolo 5 è invece dedicato alla disciplina degli arbitrati con le pubbliche amministrazioni, introducendo modifiche, ispirate al principio di trasparenza, in tema di nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione.

È stata altresì abbinata la proposta di legge C. 3850 Ferranti che prevede, in primo luogo, un nuovo assetto della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, tale proposta di legge, anche al fine di recepire le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali, oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali (quali la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura), prevede una ridefinizione del quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, ponendo attenzione anche a individuare strumenti che possano contribuire a rompere il «muro di omertà» tra corrotto e corruttore (quale la riduzione di pena per l'imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collaborazione).

La proposta di legge C. 3850 Ferranti prevede, in primo luogo, un nuovo assetto della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. In linea generale, si ridisegna il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all'interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore.

Viene anche introdotta, nell'articolo 319 del codice penale, la punibilità delle dazioni di denaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. La norma riguarda, quindi, l'ipotesi di un pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione, dietro corrispettivo.

Viene anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d'ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d'ufficio e si prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione.

Si introduce la fattispecie del traffico di influenze illecite, volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione.

Al fine di contrastare fenomeni di corruttela e di malaffare nel settore privato, si propone di introdurre, nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, al capo II relativo ai delitti contro l'industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro o di altra utilità, o nell'accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un atto in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Al fine di estendere le possibilità di accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e degli illeciti a essi connessi, si prevede la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per tale delitto allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento o il mancato perseguimento (articolo 9).

La proposta di legge interviene, infine, in materia di revisione delle sentenze (articolo 10).

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

 


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 21 luglio 2011

 

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli e C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 28 luglio 2011

 

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che ai progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, e C. 3850 Ferranti sono state abbinate le proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, che saranno illustrate dall'onorevole Angela Napoli, relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, rileva come la proposta di legge Garavini C. 4516, che si compone di 3 articoli, miri a ridisegnare il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all'interno di quelle previste e punite dall'articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigente, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore.

Segnala, in particolare, il nuovo articolo 319 caratterizzato da un sistema sanzionatorio che consente di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceva denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio, mentre prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, nei casi in cui l'atto sia stato già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (condotta attualmente priva di sanzione penale). Si prevede, inoltre, una specifica diminuzione di pena per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto.

Segnala altresì il nuovo articolo 346 relativo al reato di traffico di influenze illecite, che mira a punire la condotta di chi prende elargizioni e tangenti per far ottenere a chi versa soldi o favori da un pubblico ufficiale e, in sostanza, funge da intermediario.

La proposta in esame intende poi intervenire anche sullo statuto penale dei funzionari internazionali. Il nuovo articolo 346-bis del codice penale è quindi volto ad equiparare in via generale alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali.

La proposta intende, inoltre, rafforzare l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), estendendo la configurazione del fenomeno corruttivo e di scambio elettorale mafioso non solo nei confronti di chi ottiene ma anche di chi si adoperi affinché si raggiunga l'illecito e lo scambio corruttivo in oggetto, ma soprattutto si estendono le fattispecie corruttive mafiose anche alle ipotesi di promessa di voti non scambiate necessariamente con un corrispettivo in denaro ma anche mediante altre utilità, tali da soddisfare le esigenze o le richieste in favore delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione determina, poi, l'esigenza di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La proposta di legge interviene, infine, anche per rafforzare il contrasto dei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introducendo la fattispecie di «autoriciclaggio».

Osserva quindi come la proposta di legge Torrisi C. 4501, che si compone di 19 articoli, sia volta ad introdurre una rielaborazione della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, conforme alle indicazione degli organismi internazionali.

L'articolo 1 propone, innanzitutto, di realizzare l'unificazione dei reati di corruzione e di concussione (limitatamente all'ipotesi della concussione per induzione) con la conseguente creazione di un'unica figura di reato, denominata «corruzione»,  che prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività. Ai fini dell'integrazione della nuova fattispecie di reato non rileva che la dazione o la promessa derivino da «induzione» del pubblico ufficiale ovvero dalla concertazione di entrambe le parti. Resta ferma l'ipotesi della violenza o minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nella nuova formulazione è ricompresa nella figura di reato dell'estorsione aggravata.

Il nuovo reato di corruzione prevede delle pene superiori rispetto a quelle attuali. Nel nuovo assetto normativo è proposta, inoltre, una differenziazione delle sanzioni tra corrotto e corruttore.

Segnala, in particolare, che l'articolo 6 della proposta di legge riformula l'articolo 322 del codice penale in tema di istigazione alla corruzione, prevedendo un inasprimento di pene per coordinare tale figura di reato con il nuovo assetto normativo dato alla materia della corruzione anche in ragione degli aumenti di pena previsti per le altre ipotesi delittuose.

Con l'articolo 8, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, l'originario delitto di concussione è inquadrato nella fattispecie estorsiva come forma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con conseguente previsione di pene più gravi.

Si introduce la nuova fattispecie denominata «traffico di influenze illecite» che è più ampia rispetto al reato di millantato credito, in quanto è prevista la punibilità anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.

L'articolo 10 introduce, inoltre, con il nuovo articolo 360-bis del codice penale, sia per il corrotto sia per il corruttore, una speciale circostanza attenuante: è parso opportuno «premiare» una condotta collaborativa che consentisse di individuare non solo l'autore del reato ma anche il patrimonio realizzato illecitamente.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo in merito al disegno di legge C. 4434 Governo, ricorda che come proprio in questa legislatura si sia ratificata la Convenzione ONU contro la corruzione (legge 3 agosto 2009, n. 116), di cui il presente provvedimento costituisce un'attuazione almeno per quanto concerne l'articolo 1 volto ad individuare l'autorità nazionale anticorruzione e il relativo piano nazionale.

La scelta è stata quella di attribuire detta funzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un'indicazione che è emersa dal dibattito al Senato che ha posto l'accento sulla necessità che l'autorità nazionale goda di una più accentuata indipendenza e terzietà rispetto all'esecutivo e alla pubblica amministrazione.

Se i poteri conferiti alla Commissione risultano sostanzialmente in linea con la Convenzione, andrebbe invece chiarito in che modo si esplichino i poteri ispettivi di cui al comma 3 pur correttamente attribuiti alla medesima. Trattandosi, infatti, di una funzione delicata parrebbe opportuno chiarire se la Commissione possa eseguire le ispezioni direttamente, anche delegandone le attività ad uno dei suoi componenti o se, allo scopo, si avvalga della collaborazione del dipartimento della funzione pubblica e, in tal caso, come e sulla base di quali disposizioni.

Esprime apprezzamento per l'inclusione del principio di trasparenza tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (articolo 2). Ritiene, tuttavia, che andrebbe valutata la possibilità di esplicitare che detto principio, sulla base di quanto previsto al comma 2, va chiaramente esteso anche all'attività di consulenza professionale così come potrebbe ricomprendere le nomine o le designazioni in società partecipate o,  comunque, in sodalizi ove l'indicazione spetta agli enti, e allorché si tratti di incarichi retribuiti. Se è vero che, in tali casi, pare prevalere l'aspetto fiduciario, non sembra inutile fare in modo che le pubbliche amministrazioni rendano noto il profilo dei soggetti individuati allo scopo.

Intende, inoltre, chiedere al Governo se sia in grado di riferire circa l'osservanza del divieto previsto dal vigente comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 153 del 2001, soprattutto in relazione alle sanzioni finora irrorate per la violazione del dovere di preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici.

Sull'articolo 4 evidenzia come le eccezioni riferite alla calunnia o alla diffamazione non sembrino contemplare tutti i casi di attribuzione non veritiera di un illecito.

Quanto all'articolo 5, nel ribadire la necessità di una decisione definitiva di chiarezza circa la scelta della white list ovvero della black list, rileva l'incongruenza dell'apposizione di un termine annuale per l'aggiornamento del decreto ministeriale di cui al comma 2, posto che l'evidenza potrebbe mostrarsi anche durante l'anno.

In ordine alla delega al Governo sull'insindacabilità e sul divieto di ricoprire cariche elettive, di cui all'articolo 8, dopo aver ricordato l'esclusione dei deputati europei, pone la questione dell'insindacabilità alla carica di deputato sottolineando come l'articolo 65 non la contempli tra le ipotesi in relazione alle quali si rinvia al legislatore ordinario per la relativa disciplina; né la legittimità della categoria dell'incompatibilità può ricavarsi dalle ipotesi previste nella Costituzione dal momento che, anzi, esse depongono in senso contrario e cioè per escludere che le medesime possano, in via estensiva, essere ricondotte al ricordato articolo 65. Precisa di condividere la necessità di impedire l'elezione al Parlamento di coloro che sono stati condannati per gravi reati, ma che ha comunque inteso sottoporre il tema giuridico all'esame delle Commissioni. Sottolinea l'improprietà della locuzione «se del caso» di cui alla lettera b) della comma 1, che andrebbe eliminata ed evidenzia la correttezza dell'osservazione circa le cariche di Governo affidate a membri estranei al Parlamento.

Quanto alle disposizioni che aumentano la pena per reati contro la pubblica amministrazione invita a riflettere circa gli effetti che derivano da un eccessivo aumento dei minimi di pena che rischia, in alcuni casi, di impedire al giudice un'appropriata graduazione della sanzione. Ritiene, invece, auspicabile l'aumento dei massimi anche per gli effetti sulla prescrizione.

Ritiene che l'esame nei provvedimenti in titolo potrebbe costituire l'occasione adatta per affrontare, una volta per tutte, un serio dibattito sul tema del reato di concussione, che alcuni vorrebbero eliminare. Quanto invece al tema del cosiddetto «autoriciclaggio», introdotto da talune proposte di legge abbinate, sottolinea come si tratti di una fattispecie molto difficile da delineare e ritiene che si debbano valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla sua introduzione nell'ordinamento. Ricorda, infine, come sia sostanzialmente sospesa e in attesa di una definizione anche la delicata questione del concorso nei reati a partecipazione necessaria.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

 


 

 


 

Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame

dei progetti di legge A.C. 4434 e abb.

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA


Seduta di martedì 13 settembre 2011

 


Audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva, di Transparency International Italia e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva attinente all'esame dei progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva, di Transparency International Italia e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Do la parola ai nostri ospiti, a partire dal rappresentante di Cittadinanzattiva, Vittorino Ferla. Invito gli auditi a consegnare agli uffici eventuali documenti scritti, in modo che si possano riprodurre e mettere in distribuzione.

VITTORINO FERLA, Rappresentante di Cittadinanzattiva. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questa audizione.

Cittadinanzattiva è da diversi anni impegnata sul versante della lotta agli sprechi e alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche, in particolare sul tema della trasparenza e della valutazione dell'efficacia dell'azione pubblica. Da questo punto di vista, il nostro contributo anche al percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 150 del 2009 è stato importante.

In questo senso, ci pare utile lo sforzo che viene fatto con il disegno di legge del Governo, rispetto al quale, tuttavia, non possiamo fare a meno di esprimere alcune osservazioni critiche. A nostro avviso, già in questa fase, dopo un paio di anni dalla riforma Brunetta, il processo sembra essersi impantanato e il cammino in qualche modo interrotto. Lo dico non soltanto alla luce delle valutazioni delle organizzazioni civiche che seguono il processo di applicazione, ma anche alla luce dello stesso seminario organizzato dalla CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) nello scorso marzo, che ha fatto il punto della situazione rispetto all'attuazione della riforma.

In particolare, una serie di questioni riguarda l'attuazione del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, e soprattutto i lavori della Commissione. È evidente che i tagli della manovra finanziaria dello scorso anno hanno fortemente limitato l'attuazione della riforma: è complicato immaginare un sistema premiale per i meritevoli; alcuni pezzi di amministrazioni pubbliche sembrano essersi già sganciati dai controlli di legge. Peraltro, pare ancora esservi un conflitto fra il ruolo degli organismi di valutazione indicati da quella riforma e il tradizionale sistema di controlli corporativi in commissioni paritetiche.

Questo è un punto di debolezza molto rilevante, che inevitabilmente si ripercuote anche sull'approvazione del disegno di legge di cui parliamo questa mattina.

La seconda questione riguarda il ruolo della CiVIT. Un primo punto rilevante che ha a che fare anche con il disegno di legge in oggetto riguarda il tema dell'indipendenza della Commissione. È molto importante che il disegno di legge individui come obiettivo l'istituzione di un'autorità nazionale anticorruzione, anche in applicazione del diritto internazionale, ma allo stesso tempo non possiamo non segnalare il fatto che l'autorità nazionale anticorruzione deve essere un organismo indipendente, cosa che non potrà essere nel momento in cui questa autorità coinciderà con la CiVIT.

Apprezziamo certamente l'idea che non si moltiplichino gli enti pubblici, ma allo stesso tempo, se è corretto concentrare queste competenze, quindi anche quelle della lotta anticorruzione all'interno della CiVIT, non possiamo fare a meno di sottolineare una carenza di fondo insita nella natura della Commissione, ossia il fatto che la stessa non è indipendente dal Governo.

Questo ha significato che anche nel processo che noi abbiamo sotto gli occhi, in questi due anni, la selezione dei commissari è stata inevitabilmente sottoposta alle tradizionali logiche lottizzatorie da parte dei partiti. La Commissione si è concentrata soprattutto su un'attività di ordine formale, in particolare con l'emanazione di delibere su regolamenti e norme, l'adempimento di atti burocratici, ma è assente un approccio manageriale, manca una capacità di governo del sistema. La cosa ci preoccupa anche in vista delle nuove competenze che alla CiVIT verrebbero affidate. È mancato fino ad oggi un serio coinvolgimento dei cittadini e si tratta di un aspetto per noi, ovviamente, rilevante. Su questo punto ritornerò più avanti.

C'è un elemento di ulteriore preoccupazione. Le Commissioni sono certamente a conoscenza del fatto che la CiVIT, purtroppo, sta lavorando anche in condizioni di organico ridotto per le dimissioni di due commissari. Nel caso del professor Micheli, non si è trattato di dimissioni senza significato; al contrario, a queste dimissioni sono state date motivazioni abbastanza precise che, in qualche modo, ricalcano le osservazioni fin qui condotte, con riguardo dunque alla scarsa efficacia ed efficienza di questa Commissione e con molti dubbi sul lavoro e sulla reale produttività della stessa. Questo è un punto di cui non possiamo tacere nel momento in cui si discute di questo disegno di legge.

Gli stessi commissari della CiVIT hanno «confessato», nel corso dell'ultimo seminario condotto: «abbiamo le scarpe strette». Questa espressione significa sostanzialmente che ci sono una serie di problemi che vanno colti. In particolare, meno della metà delle amministrazioni pubbliche, fino ad oggi, ha realizzato i piani per la trasparenza; questo evidentemente non è un buon viatico, in vista del fatto che bisognerà fare lo stesso lavoro sul piano della lotta alla corruzione, e soprattutto ci dice qualcosa in termini di accountability. A nostro avviso, è necessario che vi siano degli strumenti che in qualche modo stabiliscano un sistema di premi e sanzioni per le amministrazioni virtuose e non virtuose. Allo stesso tempo, mancano strumenti per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini. Se questo è un tema di cruciale rilevanza nell'ambito della trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a maggior ragione crediamo possa diventarlo nell'ambito della lotta alla corruzione, ed è evidente il nesso fra i due temi. Sotto questo profilo, invitiamo le Commissioni a valutare strumenti ulteriori da introdurre nel disegno di legge relativi al coinvolgimento dei cittadini, in particolare attraverso la raccolta di segnalazioni.

Non ci sono chiari i rapporti che intercorreranno fra Dipartimento della funzione pubblica e autorità anticorruzione. Lo sottolineiamo anche alla luce della mancata indipendenza nella selezione dei commissari e, comunque, nella nomina della CiVIT. Inevitabilmente vi saranno una serie di conflitti di competenze e di  attribuzione, con il forte rischio che l'autorità anticorruzione sia semplicemente uno strumento per la ratifica di piani e iniziative che saranno sostanzialmente realizzati dal Dipartimento della funzione pubblica.

In questo senso, siccome nel disegno di legge si fa nuovamente riferimento al tema della trasparenza dell'attività amministrativa, che è normato già in altre leggi dello Stato, noi vogliamo esprimere alcune perplessità rispetto al tema dell'accesso totale alle informazioni, che è dichiarato ma non è reale, in particolare quando si fa riferimento ai soli portatori di interesse rispetto alle informazioni. Noi chiediamo che l'accesso debba essere davvero totale per tutti i cittadini e non abbia le restrizioni e le limitazioni che allo stato attuale ancora esistono.

C'è il forte rischio, in altri termini, che questo accesso alle informazioni sia alla fine sempre filtrato da una selezione che viene fatta a monte dalle amministrazioni pubbliche; viceversa, noi riteniamo che l'informazione debba vertere anche sull'attività e non soltanto sul prodotto finale. Bisognerà pubblicare i provvedimenti, ma allo stesso tempo è molto importante che la trasparenza sia presente fin dal momento della formazione dell'atto. Questo è un tema cruciale, su cui probabilmente queste Commissioni potrebbero fare un supplemento di riflessione, proprio per intervenire sui limiti della riforma Brunetta, di cui adesso ovviamente abbiamo qualche contezza, essendo trascorsi due anni dall'approvazione.

Tengo a sottolineare ancora che nella parte relativa all'affidamento di lavori, forniture e servizi, quindi nella parte relativa agli appalti, credo possa essere utile valutare anche l'introduzione di strumenti di controllo e di partecipazione civica. Noi riteniamo che vi siano diversi esempi, anche recenti - basti pensare, per esempio, alla ricostruzione post-terremoto dell'Aquila - in cui probabilmente un coinvolgimento dei cittadini fin dall'inizio, anche nella ricostruzione, nel ripensamento dei lavori, sarebbe stato cruciale. Come organizzazione di cittadini e di consumatori, riteniamo ovviamente che questo sia rilevante anche in ambiti meno clamorosi: basti pensare, per esempio, alla fornitura di servizi, a tutta la partita che si gioca a livello di aziende sanitarie locali, a livello del mondo della sanità. Stiamo parlando di un tema evidentemente cruciale, poiché sappiamo che il 70 per cento del budget delle regioni è dedicato a questo ambito. Non c'è qui il tempo per approfondire questo tema, sul quale peraltro voi siete ovviamente avvertiti, ma proprio per questo motivo vale la pena di stabilire strumenti di osservazione, di coinvolgimento, di partecipazione dei cittadini nel momento dell'affidamento degli appalti e nei lavori successivi.

Faccio ancora un riferimento ad alcune delle questioni sollevate, per esempio, anche dalla Corte dei conti, in particolare la questione strettamente legata al tema della lotta alla corruzione, quella relativa alla riforma della giustizia. Noi riteniamo che il rischio di interruzione dei processi, il rischio dei termini di prescrizione brevi e via dicendo non siano un sostegno alla lotta alla corruzione. In questo senso, ci piace segnalare in questa sede il fatto che nella finanziaria del 2007 è stata approvata una norma che riguarda la confisca e l'uso sociale dei beni dei corrotti - questo è stato, peraltro, il frutto di un'iniziativa delle organizzazioni civiche, che poi ha trovato accoglienza in Parlamento - ma ad oggi l'attuazione di quella norma è sostanzialmente sospesa. Si tratta di una norma importante perché, da una parte, offre degli strumenti di lotta alla corruzione e, dall'altra, strumenti di recupero di risorse sottratte alla comunità che possono essere utilmente reinvestite. Credo che un impegno, nel disegno di legge, a una piena attuazione di quella norma e ad una estensione dei poteri ispettivi anche all'attuazione di quella norma sia rilevante.

Un ultimo punto riguarda il tema dell'audit civico. Da anni siamo impegnati nella valutazione civica dei servizi ai cittadini. Crediamo che questo sia uno strumento rilevante perché apre le finestre e le porte delle amministrazioni pubbliche al controllo dei cittadini. Si tratta di azioni  virtuose, importanti, che hanno una ricaduta non soltanto sul piano della qualità dei servizi offerti e sull'efficacia dell'azione amministrativa, ma anche sulla trasparenza dei processi e di quelle azioni che in molti casi sono realizzate alla fine proprio per migliorare la qualità e le condizioni di vita dei cittadini.

Ci impegniamo a inviare alle Commissioni un testo scritto che raccolga questi suggerimenti. Grazie.

QUINTILIANO VALENTI, Rappresentante di Transparency International Italia. Buongiorno. Sono Quintiliano Valenti, vicepresidente di Transparency International. È con me il collega professor Zaniboni, con il quale dividerò l'intervento. Io parlerò in termini più generali, mentre il professor Zaniboni parlerà più in particolare dei problemi che interessano le Commissioni.

Noi definiamo la corruzione come l'abuso del potere istituzionale per vantaggi privati. Il problema della corruzione è un problema generale, mondiale, che non può essere risolto nell'ambito di un singolo Stato. La soluzione, se mai ci sarà, o la riduzione dei fenomeni di corruzione la si potrà ottenere - ne siamo convinti - in un contesto internazionale.

Noi siamo il Paese dei favori e delle raccomandazioni. Per Transparency International i favori e le raccomandazioni sono atti corruttivi, quindi occorre fare un cambio culturale notevolissimo se si vuole risolvere il problema.

La corruzione entra anche nei fenomeni finanziari che ci stanno assillando ultimamente. Dobbiamo pensare che, per esempio, un cambiamento dei nostri indici di percezione della corruzione influenza direttamente il costo del debito, quindi il costo globale per l'azienda Italia; un quarto di punto di variazione del currency CDs comporta un costo, per l'azienda Italia, di 4 miliardi di euro. Quando noi valutiamo il grado di corruzione di un Paese, questa valutazione entra nei rating dei vari istituti bancari e in conseguenza penalizza o premia il Paese.

Noi siamo i rappresentanti della società civile che si sono occupati della corruzione in maniera formale, standardizzata, da circa venti anni. Abbiamo visto che per combattere il fenomeno bisogna prima poterlo misurare.

Quanto alle dimensioni della corruzione, in particolare, per quanto riguarda l'Italia, dare un numero che quantifichi cosa vuol dire la corruzione oggi è estremamente difficile. Noi ci asteniamo dal darlo, però sappiamo che in Italia esiste questo problema culturale, una corruzione endemica che è estremamente difficile da combattere.

Noi sappiamo che per risolvere un problema dobbiamo prima misurarlo. I nostri indici di misurazione (Corruption perception index, Bribery index e Global corruption report) sono documenti noti a livello mondiale che sono stati da noi emessi.

Come ci comportiamo per il contrasto alla corruzione? Innanzitutto abbiamo un approccio preventivo, vale a dire cerchiamo di incoraggiare nelle scuole il ritorno all'etica dei comportamenti come elemento di studio. Inoltre, abbiamo una serie di indicazioni di dettaglio, che però valgono per la generalità dei processi, le business practice per il contrasto della corruzione. In ogni processo c'è la fase di concezione fino alla parte realizzativa; noi analizziamo queste fasi e per ognuna di esse cerchiamo di individuare l'aspetto preventivo e l'aspetto sanzionatorio. Quando un'azienda ha adottato questo sistema di business practice di Transparence international, automaticamente i rischi aziendali sono posti sotto controllo, dunque si ha un effetto sulla bottom line, sul risultato economico dell'iniziativa.

In Italia abbiamo in essere una collaborazione con ANCI e SAET, che prevede la diffusione di questi concetti, inclusi i patti di integrità, che sono un nuovo metodo della contrattualistica generale.

Dicevo prima che i problemi della corruzione si risolvono se li mettiamo in un contesto internazionale, mondiale. Noi abbiamo ratificato la Convenzione UNCAC (United Nations Convention against corruption).

Siamo oggetto di controlli da parte del GRECO, il gruppo europeo di Stati contro la corruzione; il mio collega elaborerà le nostre raccomandazioni riguardo a questo controllo.

Abbiamo la necessità e ci appelliamo a tutti voi perché le azioni che ci sono richieste a livello internazionale, e che abbiamo già ratificato, abbiano il seguito adeguato per un'applicazione di dettaglio che ci dia la credibilità necessaria per non incorrere in quelle penalizzazioni finanziarie che adesso sono estremamente severe.

Bauman diceva che l'etica è quell'approccio mentale di una mente calcolatrice dopo aver fatto bene i propri conti. In altre parole, a lungo termine l'etica, l'anticorruzione pagano, non sono un costo, anzi danno un ritorno, ma bisogna crederci ed essere credibili verso le autorità internazionali che si muovono con noi.

In Italia stiamo raccomandando di rivedere le attività nelle amministrazioni dello Stato, individuare i punti negativi presenti, cercare di pianificare queste operazioni di pulizia e di diffusione dell'etica, in modo da ottenere sulla scena internazionale una credibilità e una reputazione che sono fondamentali per l'azienda Italia in questo particolare momento.

Lascerei la parola al professor Zaniboni.

PRESIDENTE. Mi scusi, professor Zaniboni. La pregherei di contenere il suo intervento in tempi ristretti, poiché le Commissioni devono svolgere altre audizioni. La ringrazio.

EUGENIO ZANIBONI, Rappresentante di Transparency International Italia. Grazie, presidente.

Il nostro vicepresidente ha sottolineato il contesto internazionale in cui va collocato il disegno di legge in discussione. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un fenomeno che è stato quantificato dalla Corte dei conti, solo due anni fa, in 50-60 miliardi di euro.

Noi ci siamo chiesti se questo disegno di legge corrisponda alle esigenze del Paese in questo momento. Da un lato, è vero che il fenomeno della corruzione interessa tutti gli Stati e può essere combattuto soltanto a livello internazionale. Non dimentichiamo che l'articolo 83 del Trattato di Lisbona inserisce la corruzione tra i reati gravi su cui direttamente in Europa si può prendere una decisione sul da farsi.

Abbiamo anche ratificato, come si è detto, la Convenzione UNCAC del 2003 contro la corruzione, che è molto importante. Abbiamo avuto soltanto due mesi fa la visita del GRECO che ci ha detto che ben sette raccomandazioni non sono state prese in considerazione dall'Italia. Poiché l'8 ottobre avremo un'altra visita e il tempo stringe, noi chiediamo semplicemente di adempiere in maniera precisa e puntuale alle raccomandazioni del GRECO, l'organo europeo che si occupa di corruzione.

Quali sono, in sintesi, le raccomandazioni? Innanzitutto, codice di condotta per i politici e per i ministri. Inoltre, norma sul conflitto di interesse; in particolare, noi chiediamo di prevedere norme - non sono presenti in questo disegno di legge - che riguardano il fenomeno delle Revolving Doors o «pantouflage»: si assume un incarico al privato al termine dell'esercizio di un incarico pubblico che può nascondere un fenomeno di corruzione.

Inoltre, chiediamo di rafforzare il fenomeno che noi chiamiamo delle «vedette civiche», in inglese whistleblower. Un articolo inserito al Senato, l'articolo 4, prevede una sorta di immunità soltanto per il dipendente pubblico e non si vede per quale motivo questa previsione non si debba estendere anche al privato.

La corruzione nel settore privato è fondamentale e c'è una convenzione, non ancora ratificata dall'Italia, che potrebbe risolvere molti problemi. Chiediamo di rafforzare il ruolo dell'autorità prevista - e ci associamo, in questo, a quanto si diceva prima sulla possibile non totale indipendenza dell'autorità CiVIT - sul piano investigativo, perché la Convenzione  UNCAC ci chiede anche di nominare un'autorità con poteri investigativi, inquirenti in questo settore.

Inoltre, ed è l'aspetto che forse ci sta più a cuore, dalle statistiche sappiamo che nell'84 per cento dei reati finanziari che giungono a compimento di tutti e tre i gradi di giudizio le condanne non sono eseguite per prescrizione.

Il GRECO ci chiede di ampliare - come la convenzione ONU chiede a tutti gli Stati in maniera perentoria - i termini di prescrizione e di decadenza per i reati finanziari, ivi compresa la corruzione. Grazie.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante dell'ANCE. L'ANCE valuta molto positivamente questo provvedimento e ritiene che costituisca un passo in avanti per il contrasto alla corruzione. In particolare, noi siamo interessati all'articolo 5, che tratta un argomento che abbiamo dibattuto più volte e che per il settore dell'edilizia nel nostro Paese è di vitale importanza. Abbiamo distribuito un documento per cercare di essere molto chiari su questo punto.

Di fronte alla riconosciuta inefficacia della certificazione antimafia, il Parlamento, l'Esecutivo e le autorità preposte al controllo del territorio stanno da tempo compiendo un'attenta riflessione sugli strumenti più efficaci per impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia. Lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese che, a loro volta, hanno il bisogno di proteggersi dai tentativi criminali delle organizzazioni mafiose.

Premesso che non è intenzione dell'ANCE proporre alcuna sostituzione o modifica delle normali procedure di controllo antimafia attualmente in vigore, si ritiene però necessario ampliare gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità concentrando l'attenzione su quelle attività nelle quali risulta più frequente l'incidenza delle organizzazioni criminali.

La realtà dimostra, infatti, che l'infiltrazione malavitosa riguarda principalmente i sub-contratti a valle dei contratti principali, non fosse altro perché il fenomeno mafioso si manifesta attraverso il controllo capillare del territorio, mediante l'esercizio di specifiche attività economiche, commerciali e imprenditoriali, di facile accesso e non particolarmente complesse, anche per fini di riciclaggio. Si tratta di quelle attività strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee a intercettare qualsiasi intervento, pubblico o privato, nelle specifiche zone di influenza di ogni singola organizzazione criminale.

Per tali attività, quindi, appare necessario creare a livello prefettizio, in ciascun ambito territoriale, un elenco dei soggetti per i quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa e tra i quali le imprese operanti in quello stesso territorio possano scegliere il proprio partner commerciale.

Questa strada, che l'ANCE percorre insieme a Confindustria e che è stata condivisa sin dal maggio 2009 anche dalla Procura nazionale antimafia, è stata accolta dal Governo nei provvedimenti per la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo, per i lavori relativi all'Expo 2015 e per il Piano straordinario delle carceri, ed è contenuta nell'articolo 5 del disegno in esame già approvato dal Senato il 15 giugno 2011. Si tratta della definizione delle «attività di impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso» e la loro elencazione finalizzata alla definizione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso previsti da ultimo dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 13 maggio 2001, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cosiddetto «decreto sviluppo».

L'articolato normativo del disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca all'articolo 5 la definizione delle «attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di inquinamento mafioso», con la loro elencazione, finalizzata alla definizione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi e via dicendo, così come da  ultimo sempre previsto all'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 70 del 2011.

Si tratta di una norma che ha subìto una profonda modificazione rispetto alla sua originale impostazione, che definiva l'istituzione degli elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. Si rammenta, infatti, che l'iniziale definizione rispetto alla quale, come ANCE, avanzammo dubbi di efficacia per la sua portata eccessivamente generica e per la mancanza di specifiche previsioni operative, è stata oggetto di numerose proposte di modifica, alcune delle quali sembravano rispondere pienamente all'esigenza di definire un percorso che avrebbe condotto a istituire elenchi davvero funzionanti e in grado di porre una barriera forte e credibile tra il mondo delle imprese e quello della criminalità organizzata.

Alcune di queste proposte, oltre a istituire gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a tale rischio, disponevano correttamente che l'iscrizione di tali elenchi costituisse condizione per l'esercizio della relativa attività. Queste proposte emendative prevedevano, inoltre, che gli iscritti negli elenchi fossero periodicamente assoggettati agli accertamenti di cui agli articoli 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n, 252, che riguarda esattamente il tentativo di infiltrazione mafiosa.

In questo modo, lo strumento che oggi, attraverso l'articolo 5, trova un avvio solo formale, avrebbe potuto da subito rappresentare uno strumento operativo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine. L'assoluta necessità di creare una frattura netta tra il mondo imprenditoriale e le pressioni della criminalità organizzata ha spinto le massime autorità preposte al controllo del territorio a interrogarsi su quali fossero i momenti più esposti a tale preoccupante fenomeno.

Recentemente, sulla scia di numerosissime evidenze provenienti dai massimi organi di controllo, il Ministero dell'interno nella propria direttiva del 23 giugno del 2010 afferma che l'infiltrazione malavitosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in maniera particolare il ciclo degli inerti e degli altri settori collaterali.

Si tratta, in altre parole, di attività strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee a intercettare qualsiasi intervento nelle specifiche zone di influenza di ogni singola organizzazione criminale.

Naturalmente richiamarsi a tale assunto non intende dimostrare, al contrario, l'estraneità al problema dell'infiltrazione per le imprese di costruzioni, per le quali continuerebbero a vigere i controlli attualmente previsti dall'ordinamento, quale la certificazione antimafia e le informative, laddove previste. È però del tutto evidente che se il tema è quello dell'efficacia delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, altrettanto ovvia appare la necessità di concentrare gli sforzi sulle attività maggiormente esposte a rischio mafioso. Si tratta di quelle attività, ampiamente identificate dal Ministro dell'interno con la direttiva sopra ricordata, per le quali le prefetture sono sollecitate a effettuare controlli periodici per accertarne l'estraneità dalla criminalità organizzata.

Peraltro, le stesse attività appaiono correttamente richiamate dal ricordato articolo 5 del disegno di legge in esame, così come approvato in Senato, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia da attuarsi mediante gli elenchi di fornitori sopra ricordati e via dicendo.

In estrema sintesi, si tratta di quelle attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra le quali tutte quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi, i noli a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei rifiuti di lavorazione, l'attività di cava.

Tuttavia, tale disposizione, nel testo approvato al Senato, risulta essere assai generica, tanto da porsi più come norma di principio piuttosto che come strumento  operativo. Infatti, non vi è alcun riferimento alle modalità con le quali dovrà essere effettuato il controllo degli operatori iscritti nell'elenco da parte delle prefetture, né in relazione al contenuto della verifica né alla periodicità della verifica stessa né alle conseguenze derivanti dall'esito negativo degli accertamenti.

Manca, infine, l'indicazione della obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi ai fini dell'esercizio delle attività indicate nella norma. Questo elemento appare particolarmente importante, poiché l'esperienza relativa alle previsioni legislative di cosiddette «white list», non obbligatorie ma facoltative, e in particolare quelle concernenti la ricostruzione dell'Abruzzo, non ha prodotto risultati significativi.

Inoltre, l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi per l'esercizio di attività che comunque sono già sottoposte a provvedimenti di tipo autorizzatorio dalle amministrazioni per altri aspetti, avrebbe come conseguenza quella di evitare un doppio regime fra gli appalti pubblici e privati. Per i primi, infatti, l'appaltatore sceglierebbe i propri sub-contraenti soltanto nelle liste controllate dalla prefettura, mentre negli appalti privati, che sono la maggioranza degli investimenti nel settore, l'appaltatore non avrebbe alcuna garanzia, sotto il profilo dell'assenza di penetrazione malavitosa, nella scelta dei propri contraenti.

La natura sostanziale dell'articolo 5 del disegno di legge trova il suo naturale completamento con un'altra norma sulle white list recata dall'articolo 4, comma 13, del citato decreto Sviluppo. Con tale articolo, infatti, viene disposto che presso ogni prefettura sia istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi; viene altresì disposto che «la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco».

Le modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da parte delle prefetture vengono rimandate a un regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione della ricostruzione dell'Abruzzo ancora non è stato emanato.

Anche questa disposizione presenta alcune limitazioni che rischiano di comprometterne l'efficacia. In primo luogo, la formulazione appare eccessivamente generica nell'indicazione delle attività economiche che saranno oggetto degli elenchi. Tuttavia, sotto questo profilo, in un'interpretazione logico-sistematica, la disposizione del decreto-legge n. 70 del 2011 andrà integrata con quella dell'articolo 5 del disegno di legge anticorruzione, una volta approvato, con la conseguenza che tali elenchi si dovranno intendere previsti per gli specifici settori individuati dallo stesso articolo 5 del disegno di legge anticorruzione.

Il secondo limite delle disposizioni del decreto-legge n. 70 del 2011 riguarda la facoltatività e non l'obbligatorietà delle iscrizioni agli elenchi, con le conseguenze che abbiamo già ricordato. Come si vede, la normativa sulle white list contenuta nei due provvedimenti legislativi rimane ancora incompleta e lacunosa. Al fine di risolvere tali lacune, appare necessario superare il doppio livello normativo creato e ricondurre la materia delle white list a una trattazione unitaria rivedendo l'articolo 5 del provvedimento in esame alla Camera, nel senso di prevedere un collegamento certo con la norma di cui al decreto sviluppo e prevedendo che l'iscrizione negli elenchi delle prefetture della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione essenziale per l'esercizio della relativa attività.

Sin dalla loro introduzione nell'ordinamento giuridico, avvenuta con la disposizione per la ricostruzione dell'Abruzzo, dei lavori Expo 2015 e per il Piano straordinario carceri, le white list hanno subìto forti ritardi nella fase attuativa e hanno visto il susseguirsi di formulazioni incomplete e inefficaci che ne hanno fortemente limitato la portata. Tra le principali criticità riscontrate, si segnala ad esempio l'eccessiva estensione dei soggetti da iscrivere  negli elenchi che la norma inserita nel decreto-legge Abruzzo prevedeva. A questo proposito, l'ANCE ha ripetutamente proposto una loro limitazione solo ai settori a maggior rischio di infiltrazione, come successivamente identificati con la direttiva Maroni del 23 giugno 2010.

Un altro limite delle liste, nella loro forma attuale, sussiste nel loro carattere facoltativo, rispetto al quale abbiamo opposto la necessità di prevedere l'obbligatorietà per i soggetti che intendono operare in quelle determinate attività economiche.

Il risultato di queste problematiche è la sostanziale inefficacia delle liste fino ad ora costituite, al punto che taluni, da un'osservazione del tutto superficiale dei dati finora disponibili, sollevano dubbi sulla loro reale validità, senza soffermarsi sulle cause effettive di tale insuccesso.

Per chi ha seguito con attenzione la genesi e l'evoluzione dello strumento si tratta, purtroppo, della cronaca di una morte annunciata. Di fronte alle difficoltà osservate, non riusciamo a individuare una chiara volontà a rendere lo strumento veramente efficace e in grado di difendere le imprese dai tentativi di infiltrazione criminale. Tutto questo ci preoccupa perché non riusciamo a promuovere un confronto franco e trasparente nel merito dei reali problemi, ma possiamo soltanto assistere al costante depotenziamento e indebolimento della misura.

Ci sfuggono, infatti, le motivazioni che portano a ripensamenti rispetto a un testo normativo, con la conseguenza di stravolgerne spesso il significato iniziale. Appare indispensabile tornare all'idea originale. È necessario che le white list siano riferite alle sole attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso e che l'iscrizione a tali elenchi sia condizione essenziale per l'esercizio della relativa attività. È inoltre necessario che vengano da subito previste le modalità con cui dovranno essere eseguiti i controlli periodici da parte delle prefetture. Si tratta di previsioni già contenute nell'emendamento presentato al Senato a firma del senatore Vizzini.

A tale proposito, presidente, noi abbiamo predisposto una proposta di emendamento che, se lei lo autorizza, vorremmo lasciare agli atti delle Commissioni, per rendere più chiara la volontà che abbiamo espresso nella nostra audizione. Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono porre quesiti o formulare osservazioni.

RAFFAELE VOLPI. Signor presidente, intendo prima di tutto ringraziare gli auditi. Porrò una domanda brevissima e una considerazione altrettanto breve su una situazione che ho avuto modo di verificare.

Innanzitutto, immagino che Transparency International creda molto negli indicatori che utilizza, quindi oggi i suoi rappresentanti si saranno trovati a disagio nel venire in questo contesto di corrotti. Ciò detto, rispetto all'attività di lobbying vi chiedo che posizione avete. Cito un esempio molto pratico: se come parlamentare, piuttosto che come consigliere regionale, vengo contattato da un'associazione di categoria, ad esempio l'ANCE, nel momento in cui si tratta di produrre una legge regionale che riguarda il territorio, come considera questa circostanza Transparency International? E come viene valutata la possibilità dell'associazionismo di categoria di intervenire sulla formazione delle leggi?

MARIO TASSONE. A Transparency International vorrei chiedere quale tipo di affidabilità riconosce al GRECO. Lo chiedo perché qualche informazione in mio possesso si discosta da entusiasmi diffusi anche attraverso questo documento.

Inoltre, nel documento che Transparency International ha messo a disposizione delle Commissioni si parla di settori considerati più corrotti. Nel rapporto 2010 spiccano i partiti politici, il Parlamento, seguiti dai pubblici ufficiali. Anche a questo proposito, quale affidabilità riconoscete a questa informazione? Mi sembra un rapporto che si affida a luoghi comuni,  anche perché non c'è dubbio che i pubblici ufficiali abbiano molto più potere rispetto al Parlamento. E cosa significa «Parlamento»? È un dato generico?

Vorrei capire chi ha responsabilità maggiore per quanto riguarda un'azione criminosa legata alla criminalità organizzata: il capo dell'ufficio tecnico o l'assessore?

Concludo rivolgendo una domanda al mio amico ingegner Bonifati. Come Commissione antimafia abbiamo avuto più volte le visite graditissime dei presidenti della Confindustria Luca di Montezemolo ed Emma Marcegaglia (molto brava perché dice agli altri quello che devono fare ma non ci ha ancora detto cosa intende fare Assindustria per tanti problemi di carattere economico), che ci hanno assicurato che c'era un gruppo interno di lavoro soprattutto prendendo lo spunto dalla vicenda Lo Bello.

Sulle white list sono d'accordo con lei, ingegner Bonifati. Le racconto, a beneficio anche colleghi della I Commissione presenti, una vicenda: la Commissione antimafia, all'antivigilia dello scoppio della vicenda P3 o P4, si recò ad audire il procuratore antimafia, l'allora prefetto Gabrielli, ora capo della protezione civile, i quali riferirono che tutto andava bene, ma dopo tre giorni scoppiò il caso. In quell'occasione non ci dissero nemmeno che c'era un problema, quindi come vedete queste liste sono un fatto molto relativo.

Quale gruppo esiste di controllo reale? Ad esempio, si fanno o non si fanno i controlli sul calcestruzzo depotenziato? I collaudi sono seri oppure si risolvono semplicemente con la cena o il pranzo con l'imprenditore o l'industriale edile, tanto per intenderci?

ORIANO GIOVANELLI. Innanzitutto voglio ringraziare gli auditi per il loro contributo e rassicurarli che come Partito democratico prendiamo molto sul serio il lavoro sia di Transparency International sia di Cittadinanzattiva, ma anche di ANCE, che frequenta maggiormente, per altri aspetti, queste sedi di interlocuzione con il mondo delle istituzioni.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal rappresentante di Cittadinanzattiva, poiché anch'io attribuisco al ruolo attivo dei cittadini una valenza particolarmente considerevole per il contrasto del fenomeno corruttivo, chiedo se vi siano esperienze legislative concrete anche di altri Paesi europei che in qualche modo si possono attagliare al nostro ordinamento per rendere efficace una norma che possa essere inserita in questo provvedimento.

Per quanto riguarda le considerazioni esposte da Transparency International, intendo dire che, con riferimento ai sette punti non ancora soddisfatti dalla normativa presentata dal Governo e dalla maggioranza, molti sono presenti nei provvedimenti dell'opposizione. Vorrei sapere se questi provvedimenti sono stati esaminati, dal momento che nessuno ha fatto riferimento alle proposte di legge presentate dai gruppi di opposizione, che sono abbinate all'esame del disegno di legge approvato dal Senato.

PIERLUIGI MANTINI. Siamo sicuri che l'autorità da rafforzare debba essere solo la CiVIT e non anche l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che è sostanzialmente priva di poteri? Parliamo di tutti i casi di omissione di gara o di gravi alterazioni delle gare.

Ricordo, come ho fatto in altre occasioni, che l'autorità di vigilanza ha solo poteri sanzionatori per l'omissione delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti. Ora, è piuttosto ridicolo istituire un grande sistema di osservatori regionali, nazionali e via dicendo per poi sanzionare l'eventuale omissione di informazioni. Forse, quindi, si dovrebbe riorientare su questa authority la possibilità di intervenire in via preventiva sulle gravi omissioni o violazioni delle regole di concorrenza, di gara, che peraltro sono il principale veicolo della corruzione.

In secondo luogo, non ho sentito finora - anche, forse, per la configurazione dei soggetti auditi - sottolineare la necessità dell'abolizione di questa distinzione tutta italiana tra corruzione e concussione. Questo, invece, è un tema che a pieno  titolo dovrebbe rientrare in queste misure di riforma, come sollecitato anche dall'Europa.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi per la replica.

QUINTILIANO VALENTI, Rappresentante di Transparency International Italia. Per rispondere alle considerazioni sulla possibilità di controllare, con i sistemi di valutazione attuali, l'intervento in fase preventiva, come si è detto, noi siamo completamente d'accordo. Anche per risolvere il problema prima richiamato, dobbiamo rifarci alla definizione di corruzione: se l'intento è quello dell'abuso del potere istituzionale per scopi privati, il discorso diventa ben chiaro; se c'è qualche altro scopo nella transazione, le cose non possono essere accettate.

Vorrei far presente all'onorevole Volpi che la lobbying negli Stati europei è un punto ancora controverso, nel senso che a Londra...

RAFFAELE VOLPI. Non ho chiesto questo. Vorrei essere preciso. Ho chiesto qual è la percezione, rispetto ai vostri parametri di giudizio, del rapporto fra un consigliere regionale e un'associazione di categoria, nel momento in cui tale associazione sollecita interessi che sono ovviamente legittimi. Vorrei capirlo, perché generalizzare il rapporto mi sembra che sia troppo facile. Dove inizia il momento in cui c'è qualcosa di diverso? Voi come potete misurarlo?

QUINTILIANO VALENTI, Rappresentante di Transparency International Italia. Si guarda all'esistenza o meno di interessi privati in queste relazioni. Se ci sono vantaggi privati nella transazione, tale transazione non è accettabile da noi.

Le volevo far presente, onorevole Volpi, però, che è una sorta di lobbying: il 40 per cento della capitalizzazione che c'è a Londra è supportato da lobbying. Un lobbying compiuto in un dato modo piuttosto che in un altro, senza questo interesse personale privato, è accettabile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE ROBERTO ZACCARIA

EUGENIO ZANIBONI, Rappresentante di Transparency International Italia. Vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni, Se normalmente i parlamentari sono stati sempre espressione del territorio e le liste vengono bloccate e praticamente si perde il contatto col territorio, è normale che si creino associazioni esponenziali che si rivolgono come società civile.

D'altronde, se andate a leggere il primo capitolo della Convenzione dell'UNCAC, quello che parla della partecipazione della società civile ai processi contro la corruzione, quindi di un coinvolgimento educativo della società civile, è normale che poi noi dobbiamo trovare alcuni interlocutori.

Ringrazio anche l'onorevole Giovanelli, perché ci ha edotto sulla presenza di altre proposte di legge, dei quali non abbiamo avuto conoscenza. Noi siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono essere coadiuvati nelle scelte per quanto riguarda l'istruzione - andiamo nelle scuole - e la formazione anche a livello più specialistico e legislativo.

Per quanto riguarda il GRECO, ci è stata posta una domanda specifica. Si tratta di organismi indipendenti creati all'interno delle convenzioni. La convenzione, una volta ratificata, non rimane nel vuoto, ma ha alcuni meccanismi di implementazione. Si creano Commissioni in cui ciascuno Stato ha un proprio componente, che visitano a rotazione gli Stati e verificano qualità e quantità dell'implementazione della convenzione oggetto d'esame in quel Paese.

Dopodiché, passa un dato periodo di tempo e viene elaborato un paper, un report, che noi abbiamo sottoposto all'attenzione delle Commissioni e che può essere un utile strumento di consultazione, su cui viene specificato rispetto ai punti previsti dalla convenzione - in questo momento l'Italia è sotto i riflettori; abbiamo ricordato che dal 3 al 7 ottobre ci sarà un'altra visita - sono stati realizzati solo determinati punti e quali restano da  fare. Non c'è alcun interesse specifico a favorire uno Stato piuttosto che un altro, perché si tratta di parametri oggettivi.

Ci è stata posta anche una domanda rispetto al CPI (Corruption Perception Index), l'indice di percezione della corruzione elaborato da un'università tedesca. Esso si affina nel corso del tempo; sono tecniche affinate ormai da quindici anni. Inoltre, tiene conto soprattutto di questionari inviati a tutti i livelli, dal vertice della società fino alle classi meno abbienti, sulla percezione della corruzione nel proprio Paese.

È un indice che va affinato. Può essere criticato, ma comunque viene ritenuto attendibile. Grazie.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante dell'ANCE. Per rispondere alla domanda dell'onorevole Tassone, che ha chiamato direttamente in causa l'ANCE sull'aspetto di come dobbiamo porci di fronte ad alcuni problemi che ormai fanno parte delle cronache giudiziarie, quali il cemento depotenziato, l'efficacia dei collaudi, le procedure di contrasto ai sistemi di corruzione, ricordo all'onorevole che abbiamo lasciato fin dal maggio 2009 un documento in Commissione antimafia con alcuni allegati tecnici in cui abbiamo spiegato il problema del ciclo del calcestruzzo, del ciclo delle cave e di come nasce il cemento depotenziato.

Noi siamo assolutamente favorevoli all'inasprimento di questi controlli, che non riguardano la volontà dell'esecutore delle opere, perché chi controlla la fornitura del calcestruzzo è chi ha il possesso del ciclo della cava. Questo è uno dei meccanismi che abbiamo spiegato negli atti depositati presso la Commissione antimafia in un'epoca non sospetta, perché sono passati tre anni, ovvero come avviene la produzione del cemento depotenziato.

Chi ha il possesso della cava nei trenta chilometri di raggio intorno alla cava stessa detiene il controllo assoluto della fornitura di tutto ciò che deriva dai materiali inerti della cava, calcestruzzo compreso, perché una betoniera non può percorrere più di un'ora con il calcestruzzo preconfezionato al suo interno, altrimenti esso si ammalora e non può essere gettato.

Il motivo di interesse della criminalità organizzata nell'accaparrarsi questa specifica attività è quello di agire proprio sul depotenziamento del calcestruzzo. Voi immaginate che un impianto di calcestruzzo produce alcune centinaia di migliaia di metri cubi l'anno: basta mettere mezzo quintale di cemento in meno per ogni metro cubo di calcestruzzo e potete rendervi conto di quali siano i numeri in gioco senza dover minacciare nessuno, se non magari il capo cantiere, anche all'insaputa dell'imprenditore o del titolare dell'azienda.

Spesso parliamo di aziende, come nel caso degli episodi accaduti per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria, quotate in Borsa, strutturate, di grandi dimensioni, dove diventa sostanzialmente impossibile il controllo delle singole forniture, a meno che non vengano messi in piedi meccanismi di controllo a monte.

Il cemento depotenziato è sofisticato, non solo perché è difficile controllarlo, ma anche perché spesso con le betoniere vengono portati anche i cubetti - così si chiamano i misuratori per la prova di schiacciamento del calcestruzzo - col dosaggio giusto. In tale ambito si innesca anche un altro meccanismo di intimidazione nei confronti del personale di cantiere, che per paura, per le intimidazioni subite, non lo comunicano nemmeno ai propri superiori. Negli atti dei collaudi vengono allegate le prove di schiacciamento sui cubetti di calcestruzzo di quella relativa fornitura che sono assolutamente regolari. Sono, però, i cubetti a essere a norma del calcestruzzo richiesto, non il calcestruzzo che viene gettato, non solo nel dosaggio, ma anche nella qualità.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma le Commissioni devono svolgere altre audizioni. Lei ha la possibilità di fornire ulteriori documenti scritti, oltre a quelli che sono già a disposizione delle Commissioni.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante dell'ANCE. Mi scusi, presidente, lei ha perfettamente ragione e chiedo scusa se insisto, ma la questione delle infiltrazioni  mafiose nel nostro settore rappresenta un cancro per l'attività produttiva del Paese.

PRESIDENTE. Gli altri auditi parleranno sullo stesso argomento.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante dell'ANCE. Io non credo che tutti parleranno dell'articolo 5. Noi siamo in grave difficoltà perché questo modo del Parlamento di continuare a portare avanti un disegno di legge...

PRESIDENTE. La invito a limitarsi a concludere la sua replica.

VINCENZO BONIFATI, Rappresentante dell'ANCE. Presidente, mi sto limitando a guardare ciò che sta succedendo nella proliferazione di provvedimenti che sono assolutamente in contrasto tra di loro.

PRESIDENTE. La ringrazio.

VITTORINO FERLA, Rappresentante di Cittadinanzattiva. Svolgo solo alcuni flash. Concordo con quanto affermava l'onorevole Mantini rispetto all'aumento dei poteri delle Autorità di vigilanza sui contratti di lavori pubblici.

Rispetto alle indicazioni dell'onorevole Giovanelli, noi non abbiamo tracciato una mappatura della normativa a livello internazionale sul tema «cittadini e trasparenza», ma certamente possiamo presentare due o tre esempi.

La questione del diritto di accesso è sicuramente molto più ampia negli altri Paesi, con la disponibilità di informazione per i cittadini in generale e non soltanto per coloro direttamente interessati al provvedimento. Per esempio, vige l'obbligo da parte dei ministri di rispondere in Parlamento nel caso in cui la Corte dei conti segnali sprechi particolari nell'ambito di un dato ministero. Ciò avviene, per esempio, in Gran Bretagna.

Nei Paesi anglosassoni vige invece la trasparenza totale dei reclami nell'ambito degli ospedali pubblici. Essa ovviamente in prima battuta riguarda i servizi, ma sappiamo bene che presenta inevitabilmente ricadute rispetto ai costi di tali servizi, dunque degli appalti e dei processi che stanno alla base di questi temi.

Si tratta in generale di rimettere a sistema alcune norme. Penso, per esempio, al comma 461 della legge finanziaria per il 2008 relativo alla valutazione delle amministrazioni pubbliche, o ancora alla confisca e all'uso sociale dei beni dei corrotti, una norma rimasta sostanzialmente inapplicata, anche perché probabilmente non si celebrano i processi.

Penso anche, per esempio, agli organismi indipendenti di valutazione. È piuttosto singolare che nella riforma Brunetta si preveda comunque un generico coinvolgimento dei cittadini, ma quando poi la CiVIT procede a definire i criteri per l'individuazione di soggetti che partecipano ai nuclei di valutazione non c'è alcun riferimento all'eventuale presenza di rappresentanti del mondo della società civile, delle organizzazioni dei cittadini, che, invece, sarebbero rilevanti nella valutazione dell'azione pubblica. Grazie.

PRESIDENTE. Vi chiedo ancora scusa, ma abbiamo tempi ristretti a causa dei lavori dell'Assemblea e rischiamo di non poter sentire gli altri auditi. Vi ringrazio dei vostri contributi; comunque, chi lo riterrà opportuno, potrà trasmettere alla presidenza testi scritti integrativi.

Volevo precisare che, nella lettera di convocazione inviata agli auditi si faceva riferimento a tutti i provvedimenti in tema di lotta alla corruzione all'esame delle Commissioni e oggetto dell'indagine conoscitiva.

Dichiaro conclusa l'audizione e sospendo la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,15.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Seduta di mercoledì 14 settembre 2011

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE FULVIO FOLLEGOT

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA

 


Sulla pubblicità dei lavori.

 

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

 

Audizione del Presidente della Corte dei conti, dottor Luigi Giampaolino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva attinente all'esame dei progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'audizione del presidente della Corte dei conti, dottor Luigi Giampaolino.

Avverto che il procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, impossibilitato per impegni istituzionali a prendere parte all'audizione, ha trasmesso un documento che è già in distribuzione.

Sono presenti, per quanto riguarda la Corte dei conti, il dottor Luigi Giampaolino, presidente, il dottor Maurizio Meloni, presidente di sezione, il dottor Ermanno Granelli, consigliere, il dottor Luigi Caso, magistrato capo di gabinetto, il dottor Roberto Marletta dell'ufficio stampa e il dottor Bucci.

Do, quindi, la parola al dottor Giampaolino, presidente della Corte dei conti, che ringrazio sentitamente per la disponibilità, nonostante importanti impegni istituzionali, a essere sentito dalle Commissioni.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti. Grazie, presidente. Era non solo doveroso, ma necessario intervenire e la Corte è grata per l'audizione odierna su questo provvedimento, sul quale la Corte, in verità, nella sua precedente versione ha già avuto modo di esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

La Corte è particolarmente interessata a manifestare il suo pensiero e, quindi, a dare il proprio ausilio al Parlamento perché le sue funzioni nel nostro ordinamento in un dato senso sovraintendono l'oggetto di questo provvedimento, che è quello della prevenzione della corruzione.

La custodia della legalità, che con il controllo preventivo la Costituzione assegna alla Corte, la tutela e la garanzia del corretto uso delle pubbliche risorse, la rendicontazione che essa deve rendere al Parlamento e per esso al Paese, il giudizio di responsabilità che chiude il sistema e che chiama in causa tutti coloro i quali arrecano danno allo Stato, offrono una cornice di fondo in cui questo provvedimento ben si inserisce.

Soprattutto con riguardo a quest'ultimo aspetto dei giudizi di responsabilità ciò è tanto più valido se si pensa che la giurisprudenza nella clausola generale dell'ingiustizia del danno ha fatto riferimento non solo ai nocumenti patrimoniali che si  arrecano allo Stato e per esso alla società, ma anche a tutti gli altri valori che la Costituzione tutela e, in particolare, a quelli che riguardano la pubblica amministrazione.

L'efficienza, il buon andamento e altri elementi sono inseriti anche in norme che molto conviene richiamare, come l'articolo 54 della Costituzione, in cui è prescritto che i pubblici funzionari debbano servire con onore e dignità. Sono tutti beni e valori che rappresentano lo sfondo e l'empireo entro il quale si colloca anche questo provvedimento.

Esso, in particolare, ha una sua valenza agli occhi della Corte, perché, soprattutto nella sua originaria versione, che viene mantenuta nel testo approvato dal Senato, si caratterizza, se è consentita un'osservazione, per il concentrarsi su talune specifiche fattispecie più che non per il tracciare un disegno generale, perché per la prima volta nella storia del nostro ordinamento non affronta il problema della corruzione e della prevenzione della corruzione sotto l'aspetto penalistico.

L'innovazione, in verità, deriva da documenti e da dettati internazionali, ma essi vengono in adesione a ciò che da tempo la dottrina amministrativa aveva auspicato e che la stessa dottrina penalistica più recente aveva, se non invocato, quanto meno indicato. Mi riferisco alla necessità che le gravi patologie vengano affrontate nell'ambito dell'amministrazione con rimedi amministrativi e non, come era frequente nel nostro ordinamento, con l'inasprimento ulteriore della tutela penale, quindi con una lettura essenzialmente penalistica del fenomeno.

Il provvedimento attuale, come osservavo, presenta specifiche indicazioni a questo fine, ma va sottolineata e - oserei dire - difesa l'impostazione di misure da trovare innanzitutto nell'ambito della stessa pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del disegno di legge si fa carico, in attuazione della convenzione internazionale e della convenzione penale, di istituire un'Autorità indipendente. Più che istituire la norma usa l'espressione «individua l'Autorità in un organo già preesistente», come era già nella versione dell'originario disegno di legge governativo. Si tratta di un organo essenzialmente inquadrato nell'ambito dell'amministrazione, i cui connotati di indipendenza e di autonomia dalla stessa erano dubbi.

In verità, in una visione altamente amministrativa della problematica si sarebbe pur potuto prevedere che l'amministrazione in se stessa disponesse di alcuni organi i quali potessero affrontare le tematiche che si vogliono trattare.

Ometto tutte le considerazioni che nella parte conclusiva del documento scritto consegnato alla presidenza sono state riportate in ordine alla peculiarità e alla gravità del fenomeno della corruzione, che assume nei calcoli delle nostre procure generali fino a un terzo del computo complessivo dei danni di cui si risponde davanti alla Corte. Intendo solo richiamare l'importanza del provvedimento che soprattutto per questi aspetti viene in rilievo.

Ritornando al discorso, nulla avrebbe potuto vietare che nell'ambito della stessa amministrazione si fossero trovati organi idonei a porre in essere tali rimedi amministrativi, ma il dettato internazionale vuole l'indipendenza dell'organo e noi anche nella prima audizione svolta al Senato abbiamo invocato sempre maggiore indipendenza dell'organo.

L'individuazione, per usare il termine impiegato dalla norma, dell'organo previsto dà, però, luogo a un'aporia, perché non fa che richiamare la disciplina del decreto legislativo n. 150 del 2009 e, quindi, la stessa formazione e gli stessi requisiti professionali dei componenti di quest'Autorità forse andrebbero rivisti ai fini dei compiti che tale Autorità riveste.

Si è usato un termine ad hoc che, nel triplice significato che esso può avere nel nostro ordinamento, in questo contesto assume quello di essere organo preposto alla cura di un interesse cui il Parlamento attribuisce particolare importanza, sì che l'enuclea quasi dall'ordinamento amministrativo e lo sottopone all'attenzione particolare attraverso un organo specifico, che, peraltro, riferisce al medesimo Parlamento, avendo quindi un contatto diretto  con il Parlamento, circostanza che lo distingue anche dalla precedente versione nella quale la Commissione riferiva, invece, al Governo.

Passi avanti con la nuova formulazione sono stati, dunque, compiuti, ma passi ulteriori si potrebbero fare. Non sarebbe stato del tutto controproducente, ove l'amministrazione abbia in sé stessa i requisiti dell'imparzialità e dell'autorevolezza, che essa ponesse in essere propri rimedi e proprie azioni. Ciò è previsto nel comma 4 dell'articolo 1, dove il Dipartimento della funzione pubblica riprende la sua funzione di trovare e indicare rimedi per tutte le amministrazioni.

Ovviamente ciò ha riguardo soltanto verso le amministrazioni centrali, perché uno dei problemi di fondo di questo provvedimento, al pari di altri che riguardano l'organizzazione, è quello dei rapporti tra la legislazione, nazionale e regionale, e l'autonomia statutaria dei comuni.

La problematica è affrontata solo con riguardo alle regioni a Statuto speciale nell'articolo 6, se non vado errato, peraltro con un titolo che sarebbe opportuno rettificare, in quanto ha riguardo soltanto per tali regioni.

Senza dubbio i poteri della Commissione possono essere migliorati, ma l'importante è che essa abbia i suoi contatti con il Parlamento. Analogamente, i poteri del Dipartimento potrebbero essere ulteriormente incrementati, mentre sono da condividere gli obblighi che si prevedono nel comma 5, tra cui, in particolare, quello delle procedure appropriate per la selezione e la formazione, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori la rotazione dei dirigenti e dei funzionari.

Se è consentita un'osservazione di carattere personale, questo è uno dei punti fondamentali della lotta alla corruzione, ossia la provvista dei pubblici funzionari, la selezione nel momento della loro immissione in servizio e la loro rotazione.

Sulla trasparenza avrei ben poco avrei da osservare, se non per sottolineare come si è dovuto far ricorso alla lettera m) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, per costituire una norma che si imponga con cogenza immediata a tutti i protagonisti dell'ordinamento stesso. Per i procedimenti che vengono individuati noi ci permetteremo di aggiungere la necessità di fare riferimento anche ai procedimenti posti in essere con norme derogatorie - mi riferisco alle famose ordinanze derogatorie - dove cioè il principio di legalità a cui, come rilevavo all'inizio, la Corte è particolarmente preposta e che è il primo sbarramento a ogni forma di corruzione, oltre a essere il centro di un sistema democratico, dal momento che l'Esecutivo, rispettando la legge, rispetta anche i dettati del Parlamento, ricordando che al rapporto tra Esecutivo e Parlamento è preposta l'azione della Corte dei conti, in molte di queste ordinanze viene a essere attutito, se non del tutto pretermesso.

Anche statisticamente questo è uno dei settori che più ha dato luogo a fattispecie penali di cui la Corte si è molto occupata nelle sue relazioni al Parlamento e sulle quali mi permetto di richiamare l'attenzione, perché molte delle questioni che rappresentano lo scenario sul quale si muove il provvedimento si rinvengono nelle relazioni che la Corte consegna al Parlamento ogni anno nella sua rendicontazione.

Leggendo le pagine delle relazioni con la visione generale dell'andamento delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per quelle centrali per quanto riguarda il Parlamento nazionale, ma anche per quelle regionali, molte azioni trovano una loro rappresentazione, su cui mi è consentito richiamare l'attenzione.

Mi permetterei di indicare la necessità di implementare l'elencazione di tutta l'attività posta in essere con norme derogatorie e anche di aggiungere le opere segretate, sulle quali la Corte ha depositato espliciti, puntuali e mirati referti al Parlamento.

Con riguardo all'articolo 3, che richiama sostanzialmente l'articolo 53 del  decreto legislativo n. 165 del 2001, si tratta di una norma che canonizza in modo necessario, ma che potrebbe risultare severo, il comportamento deontologico dei pubblici funzionari. La norma si chiude con la disciplina di fenomeni patologici, quali possono essere quelli di pubblici funzionari che, in occasione del loro servizio o a causa della loro attività, contraggono rapporti di lavoro con le imprese o con altri soggetti.

Sono ipotesi estreme, che in un rapporto di lavoro e di impiego delle pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto trovare la propria prevenzione innanzitutto nella deontologia, nella costruzione e nello svolgimento del rapporto e poi in atti preventivi.

Nel disegno di legge si prevede la nullità di questi contratti, il che suona un po' discordante con tutta l'impostazione del provvedimento, al secondo comma dell'introdotto 16-bis, che non prevede la retroattività della disposizione.

Come è noto alle Commissioni, la disciplina del diritto transitorio in merito alla retroattività prevede un canone, al di là delle formule che si usano su diritti quesiti e rapporti esauriti. Il canone è quello dell'importanza del valore che il legislatore vuole attribuire al valore che introduce nell'ordinamento. Se si vuole introdurre il valore che questi contratti sono del tutto «ripugnanti», per usare una parola che mi viene spontanea, a uno svolgimento corretto del pubblico rapporto, non si vede perché poi debbano rimanere in vita nonostante questo giudizio di disvalore, che è implicito nell'ordinamento, ma che qui viene canonizzato.

L'articolo 4 suona a sua volta come la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Per quello che è un dovere vi è la necessità di una tutela e su questo punto non vi sono osservazioni da svolgere.

Sull'articolo 5, che riguarda le attività di imprese particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, esso strettamente dovrebbe essere fuori tema, ma il fenomeno è talmente grave che non può non essere richiamato. Sono tutte attività che anche in altre sedi ho avuto modo di constatare essere oggetto di questi pericoli, per cui si ritiene necessario inserire in un provvedimento che attiene alla corruzione un fenomeno criminale quale quello della mafia.

Dell'articolo 6 ho parlato, richiamando l'attenzione sulla necessità di adeguare il titolo al reale contenuto del testo.

L'articolo 7 riguarda particolarmente la Corte dei conti. Vi si quantifica il danno all'immagine. Senza dubbio è operazione che la Corte non può non vedere con favore, perché elimina ogni possibilità di incertezza. Certamente la Corte vorrebbe che fosse richiamata l'attenzione sul fatto che l'intervento non sia limitato ai soli reati contro la pubblica amministrazione e il danno all'immagine dell'amministrazione stessa. Anche da altre forme di reato derivano gravi pregiudizi per il presentarsi dell'amministrazione quale essa deve essere, ossia protagonista di valori e di interessi pubblici nell'ordinamento.

Noto la necessità, come rilevo nel documento scritto, che la formula di probabile attenuazione venga sostituita con quella più tecnica dell'articolo 671 del Codice di procedura civile.

Infine, nell'articolo 8 vi è la delega per l'incompatibilità, per il divieto di ricoprire incarichi e per l'incandidabilità. È una norma di notevole rilievo, che è poi rimessa alla delega, ma richiamo l'attenzione sulla necessità di provvedere a una sua armonizzazione o comunque di tener presente quanto è previsto anche nell'ultimo dei decreti delegati sul federalismo, quello premiale e sanzionatorio, dove ipotesi di questo genere sono contemplate.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Giampaolino. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

GUIDO MELIS. Ringrazio il presidente Giampaolino, che ci ha fornito un quadro molto puntuale e interessante. Pongo tre domande che nascono dalle sue considerazioni.

Lei ha sfiorato all'inizio, con molto garbo, un tema e ha affermato che sarebbe  stato meglio forse tornare al disegno originario del provvedimento, non concentrandosi tanto su specifiche fattispecie, ma cercando di inquadrare, così mi è sembrato di capire, un disegno generale.

Si tratta di un'osservazione forse a margine, ma piuttosto consistente. Volevo chiederle se lei non ritiene di darci un suggerimento sul disegno generale. Quali sono i punti che, secondo lei, in un provvedimento che vuole affrontare in maniera definitiva il tema della corruzione amministrativa, mancano e che dovrebbero invece sorreggerlo? La critica mi sembra di quelle da non tenere in secondo piano.

Il secondo è un tema eterno di questa fase legislativa, cioè se istituire Autorità speciali o ricondurre l'amministrazione pubblica al suo ordinario e corretto funzionamento, se ricorrere a soggetti esterni che obblighino l'amministrazione a essere virtuosa od operare dentro l'amministrazione perché essa ritrovi quei meccanismi che, secondo me, un tempo aveva.

Uno dei problemi che noi abbiamo di fronte, presidente Giampaolino, non so se lei è d'accordo con me, è che noi per anni e per decenni abbiamo demolito i controlli ispettivi o li abbiamo ridotti a puri controlli formali, dove un tempo invece tali controlli erano incisivi, tempestivi e puntuali e funzionavano come veri e propri avvisatori della corruzione prima che il fatto corruttivo si verificasse, quando l'anomalia cominciava a manifestarsi.

La demolizione sistematica, per ragioni molto complesse e che ora non abbiamo il tempo di approfondire, in parte dovute anche alla cultura dell'amministrazione nel suo farsi sempre più apparato formale e sempre meno apparato capace di entrare negli aspetti sostanziali dell'attività, ha generato una condizione per cui l'amministrazione è indifesa nei confronti del fatto corruttivo, soprattutto quando viene a contatto con grandi interessi che presentano una capacità di penetrazione molto forte e che hanno alle loro spalle apparati di sostegno molto consistenti.

Non sarebbe il caso, piuttosto che perseguire questa via, che il nostro legislatore da tanto tempo persegue e che ogni volta lo induce a costituire un'Autorità speciale e ad affidarle poteri che poi normalmente vengono esercitati o in maniera molto opinabile o non vengono esercitati affatto, di allestire un progetto di ricostituzione di questa rete interna di avvisatori della pubblica amministrazione?

Il terzo tema riguarda la Corte dei conti, che in questi anni sta svolgendo, a mio avviso, un ruolo virtuoso e importantissimo. Le vostre relazioni sono di grandissimo rilievo e sono uno dei documenti più significativi tra quelli prodotti nell'ambito degli apparati pubblici. Tuttavia, presidente Giampaolino, lei non ignora che c'è stata una discussione - anche questa ormai ultradecennale - sulla conformazione della Corte, sui suoi poteri, sulla sua composizione.

Si è anche sostenuto autorevolmente che, rispetto all'evoluzione degli interessi privati che vengono a contatto con la pubblica amministrazione e rispetto alla trasformazione della società italiana che sta sullo sfondo, la Corte dovrebbe avere un'impronta (lo dirò in maniera certamente inesatta) meno giuridico-formale e più capace di apprezzare il fatto economico. Dovrebbe quindi avere al suo interno anche competenze di questo tipo.

Mi interessa molto conoscere la sua opinione in merito.

ANGELA NAPOLI. Presidente Giampaolino, lei ha premesso e poi ribadito la bontà di questo progetto, così come pervenuta dal Senato, in particolare per quanto riguarda l'approccio alla problematica legata all'impostazione prevalentemente di ordine amministrativo e non penalistico.

Le chiedo in primo luogo se si sente sicuro di poter accertare o fare affidamento sull'imparzialità dell'amministrazione centrale. In secondo luogo, se la corruzione è un reato e se all'interno della stessa è possibile l'infiltrazione della criminalità organizzata, in molti casi accertata, come si può reprimere e non prevenire - il discorso della prevenzione è un  altro - il reato di corruzione solo facendo affidamento sugli interventi amministrativi, escludendo l'ambito penale?

PIERLUIGI MANTINI. Anch'io ringrazio molto il presidente Giampaolino. Condivido naturalmente l'approccio in base al quale forse sarebbe utile una macro-fattispecie dal punto di vista penale che riunisca corruzione e concussione, così come ci viene raccomandato anche in sede europea. Al di là dei ritocchi e degli strumenti penalistici, sono però molto importanti tutta la parte amministrativa preventiva e i rimedi.

Toccherò un solo punto, fidando sulla ben nota, acclarata e autorevolissima esperienza del Presidente Giampaolino anche nell' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di lavori, servizi e forniture. Lo faccio in modo quasi maniacale - devo dire la verità a me stesso - perché in più occasioni ho sollecitato la riflessione su questo tema. Io trovo che, al di là dell'autorità sulla corruzione, della CiVIT e di altri aspetti che pure sono stati sottolineati, non c'è dubbio che alcuni rimedi interni alle pubbliche amministrazioni siano necessari.

Che gli uffici si occupino anche di best practice, come la rotazione dei funzionari, dovrebbe essere una norma di buona efficienza e di attenzione al tema. Sono strumenti necessari al funzionamento vitale del corpo amministrativo. Poi occorre anche l'authority indipendente, quale punto di riferimento.

Trovo, però, che alcune materie siano più importanti di altre. La corruzione si annida - e perciò penso che la concussione sia ormai un reato sfocato - non tanto negli atti dovuti, cioè negli atti amministrativi vincolati, quanto nell'attività discrezionale, nel fare o non fare la gara, nell'affidare commesse di vario tipo, appalti, servizi opere e altro o in certe decisioni di natura urbanistica. È lì che si ha merce di scambio.

Ritengo ancora inappropriato che alcune autorità, come l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, non abbiano alcun potere, se non di bloccare o ritardare, quantomeno di segnalare anomalie in corso d'opera. Ogni qual volta dovrebbe svolgersi una gara o una gara europea e questo non avviene o c'è una grave anomalia in una gara europea bisognerebbe intervenire subito. Nove volte su dieci quel fenomeno, portato agli estremi, determina danni per lo Stato e probabilmente nasconde anche fenomeni corruttivi.

Uno dei rimedi da considerare in questo disegno di legge è anche quello di assegnare alle autorità indipendenti, e forse anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, quanto meno un potere di intervento preventivo sulle gravi anomalie in assenza di gare e gare europee con lesione del principio di concorrenza, con l'obbligo di riesame da parte della stazione appaltante che sta sbagliando.

Vorrei la sua opinione su questo punto.

MARILENA SAMPERI. Anch'io ringrazio il presidente della Corte dei conti. Per valutare le misure adottate nel provvedimento credo che dobbiamo partire dalla consapevolezza della gravità del fenomeno che stiamo analizzando. Ho letto in una relazione della Corte dei conti che la quantificazione, il costo per lo Stato e per i cittadini del fenomeno della corruzione è pari a 70 miliardi l'anno. È una cifra che lei conferma?

DONATELLA FERRANTI. Ringrazio il presidente Giampaolino. Ho avuto modo di leggere il contenuto della sua audizione al Senato e ho notato alcune critiche sicuramente più ferme rispetto al disegno di legge. Soprattutto in merito all'indipendenza della CiVIT il testo è stato migliorato, anche se non definitivamente a nostro avviso.

Per noi è importante capire la sua posizione. Lei ha mosso alcune critiche ancora attuali. Mentre prima era previsto un completo asservimento e inquadramento dell'autorità nell'ambito della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della funzione pubblica, attualmente l'autorità sembrerebbe avere una parvenza di indipendenza.

Però, occorre verificare i criteri di nomina dei membri della Commissione  per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che diventa Autorità nazionale anticorruzione. I requisiti di nomina sono di derivazione della Presidenza del Consiglio.

Perlomeno noi dell'opposizione non vorremmo approvare un provvedimento roboante, dando vita alla solita autorità che in realtà non possiede poteri effettivi per incidere su questo fenomeno che vogliamo aggredire anche in via di prevenzione e in via amministrativa, ma non solo.

Sarebbe meglio evitare di affermare che questo provvedimento mira alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità attraverso un'autorità che di fatto nei suoi componenti non è sganciata dall'esecutivo. Inoltre mi chiedo come si potrebbe attuare il coordinamento. Quali sono i suoi suggerimenti concreti sia per i requisiti di nomina, sia per i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica, sia per i poteri di questa autorità?

Al comma 3 dell'articolo 1 si dispone che la Commissione può esercitare poteri ispettivi chiedendo notizie, informazioni, atti e documenti e ordina la rimozione dei comportamenti. A mio avviso, per esempio, dovrebbe essere verificato che l'ordine sia stato eseguito ed eseguito in maniera adeguata. Come lei sa, l'esercizio dell'attività amministrativa può assumere tante sfumature.

Vorrei entrare nel vivo di questa Autorità nazionale anticorruzione, di questa Commissione che ha anche il ruolo di autorità, anche se io avrei preferito organismi interni a ciascuna pubblica amministrazione. Questi «macchinoni» esterni sono sempre fonte di incarichi, ma difficilmente penetrano nei meandri della pubblica amministrazione centrale e periferica.

Vorrei sapere quali sono, in concreto, i suoi suggerimenti per migliorare, se è possibile, questo disegno di legge.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Condivido la chiusa della relazione scritta del presidente Giampaolino e il convincimento che prevenire è meglio che combattere. Non è certamente con il rafforzamento formale delle sanzioni, soprattutto nei rapporti fra la giurisdizione contabile e quella penale, che si possono raggiungere dei risultati.

Alla fine della relazione lei afferma che «la programmazione delle azioni di verifica, attraverso la quale i settori che saranno sottoposti a controllo sono resi noti, rende meno incisivo l'effetto di deterrenza». In altre parole, questo tipo di programmazione o meglio la mancanza di una randomizzazione dei controlli vanificherebbe l'incisività dei controlli stessi.

Volevo chiederle, premesso che il metodo è sempre più importante del merito, come suggerirebbe di rendere eventualmente più efficaci i controlli preventivi, che a mio avviso possono costituire un giusto bilanciamento fra l'intervento della magistratura contabile, gli equilibri interni della pubblica amministrazione, così da sfatare il rischio, qualche volta astratto qualche volta più concreto, di mancanza di imparzialità e di lesione dell'articolo 97 della Costituzione, e soprattutto i rapporti con il procedimento penale.

Credo che sia vano rincorrere una sorta di sinergia che non tenga conto delle diverse competenze. Il principio dei vasi comunicanti deve essere comunque rispettoso delle competenze di ciascuno. Non si può pretendere che il giudice contabile ponga rimedio alle carenze del sistema penale e non si può pretendere che il giudice penale intervenga a piedi uniti sulla tipologia della magistratura contabile.

Le chiederei come questi controlli preventivi, che come ripeto reputo più importanti degli interventi di tipo repressivo, possano essere migliorati.

PRESIDENTE. Do la parola al presidente Giampaolino per la replica.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti. Prenderei spunto dalle ultime parole dell'onorevole Sisto. La magistratura contabile non può sostituirsi alle carenze del giudice penale, e ancor più ambedue le magistrature non devono sostituirsi  alle carenze dell'amministrazione. Questo è il leit motiv della relazione.

L'onorevole Melis mi ha rivolto una velata critica nel senso che a suo avviso sarebbe stato preferibile un quadro di carattere più generale. Se lei mi chiede come si sarebbe potuto costruire un provvedimento per sommi capi le direi che questo provvedimento avrebbe dovuto fare leva su quattro punti: sulla eticità da riportare nell'ambito dell'amministrazione, sugli apparati informatici, sui controlli di legittimità e di merito da riprendere, sulla chiave di chiusura della responsabilità dei funzionari. Un provvedimento siffatto avrebbe avuto un respiro tutto nell'ambito dell'amministrazione, e qui rispondo anche all'onorevole Napoli.

È vero che la tutela penale è sempre necessaria, ma è necessaria per le ipotesi estreme. L'antico sistema era che l'amministrazione trovasse in se stessa i suoi rimedi, sicché l'irrompere - mi sia consentito il termine, ma rende l'idea - del giudice penale (benché, come si sa, a tutto ci si abitua), dovrebbe essere l'eccezione. Anche per le malattie è preferibile l'intervento clinico, l'intervento fisiologico, la cura all'intervento chirurgico, che è molto più incisivo e molto più grave per un organismo, a parte tutte le problematiche che attengono all'uso della strumentazione che è data dal processo.

Questo avrebbe dovuto essere un quadro generale fondato sull'articolo 53 della Costituzione nella sua declinazione del rapporto di impiego, non visto tanto sotto l'aspetto del rapporto di lavoro e di controprestazione, quanto nel rifacimento dei principi e dei valori, ivi compresa la riviviscenza di uno dei primi rimedi, cioè il potere disciplinare. Il venir meno del rimedio disciplinare è una delle considerazioni da fare.

Un'altra riguarda un punto che era contenuto nel provvedimento originario, vale a dire la banca dati. L'apporto degli strumenti informatici è di grande importanza nella materia. La banca dati dei contratti e delle sovvenzioni potrebbe essere di notevole aiuto.

Infine, i controlli. Senza dubbio, con l'attutirsi del principio di legalità che il nostro ordinamento ha conosciuto per ragioni varie, che qui non è il caso di ripercorrere e che loro conoscono meglio di me, sono venuti meno anche i controlli nell'ambito amministrativo, e non soltanto quelli di legittimità.

Un altro dei problemi è quello dell'attutirsi del rapporto organico del funzionario con l'amministrazione. Il rapporto organico crea la presenza del funzionario con l'amministrazione e per esso con l'immedesimazione dell'interesse pubblico che esso deve conoscere. L'indicazione di funzionari avulsi alla luce della legge sulla dirigenza, i quali perdono la stessa contrattualizzazione di alcuni rapporti di lavoro, e più a monte la privatizzazione del rapporto di impiego rappresentano l'attutirsi di alcuni valori che andrebbero ripresi.

Per quanto riguarda il tema del rapporto autorità-amministrazione che è stato ripreso da molti, il caso di specie è dovuto alla convenzione dell'ONU, perciò l'autorità è imposta, ma a dire il vero ci si è quasi rassegnati a questa possibilità. Io mi auguro che l'amministrazione possa rivivere in se stessa e trovare l'autorevolezza per svolgere questi compiti.

Questo è il terzo tipo di autorità - non terza specie - che l'ordinamento conosce. Alcune autorità sono un complesso di interessi; altre sono quelle di mercato; infine ci sono autorità che sono poste a tutela di interessi che a un certo momento il legislatore o l'ordinamento ritiene di particolare tutela. Come ho detto prima, quasi il Parlamento richiama se stesso, donde la relazione da fare. Ed era il problema dei lavori pubblici e della corruzione di allora.

Senza dubbio non può esserci autorità senza poteri. Quanto meno, il riesame invocato in alcuni interventi è il minimo effetto dell'efficacia che possono avere tali provvedimenti.

L'onorevole Melis mi rivolge una domanda circa la Corte dei conti a cui mi starebbe molto a cuore rispondere. Io vedo nella Corte dei conti un corpus di giuristi  ed economisti che possano svolgere le funzioni che l'ordinamento ad essa assegna. È stato esaltato per ragioni varie il momento giuridico e giurisdizionale della Corte, e non voglio dire giustizialista che sarebbe una patologia. Invece, gli ultimi documenti - è qui presente il presidente delle Sezioni riunite, Meloni - che abbiamo offerto al Parlamento, tra cui il rapporto sul coordinamento, sono apporti di una professionalità purtroppo ancora limitata nell'ambito della Corte. Mi auguro che in una riforma della Corte possa prevedersi un cambiamento in tal senso.

Risponderò velocemente alle altre domande che mi sono state poste.

Settanta miliardi sono una quantificazione fatta dalla procura in base a rapporti della guardia di finanza. Quella è l'indicazione e la confermo.

Per quanto riguarda i dubbi dell'onorevole Ferranti sulle nomine, riteniamo che l'indipendenza di questa autorità sia un passo avanti. Devo richiamare l'attenzione sul fatto che, seppure di nomina governativa, le commissioni parlamentari esprimono il loro parere a maggioranza dei due terzi. La verifica dei requisiti professionali è la prima garanzia dell'indipendenza dei soggetti, e questo è rimesso in buona parte al Parlamento.

Sul tema dei controlli preventivi e della randomizzazione sollevato dall'onorevole Sisto ho detto che tutto si muove nell'ambito amministrativo, intendendo con questo rimedi organizzatori e quindi l'autorità. Tuttavia, vi sono anche rimedi amministrativi procedimentali, come il Piano nazionale anticorruzione. È un momento importante, così come l'individuazione dei settori di particolare pericolo. La previsione «diagnostica» di alcuni fenomeni è molto rilevante.

Questo non dovrebbe far venire meno i controlli randomizzati, come si usa dire. Come ho affermato all'inizio, uno dei rimedi consiste nei controlli, anzitutto quelli interni alle amministrazioni, il che presuppone anche la ricostruzione per alcuni aspetti sia del rapporto di lavoro sia dello stesso rapporto organizzatorio generale, nonché i controlli della Corte, perché per gli atti più importanti il limite della legge, la legalità, cioè l'espressione del Parlamento, trovi il suo riscontro, per gli altri, come dice il mio collega Granelli riprendendo l'indicazione di carattere generale, l'accountability, cioè si renda conto di quello che si è fatto.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Giampaolino per il suo intervento e per il contributo scritto e dichiaro chiusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva attinente all'esame dei progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

Abbiamo con noi - e li ringraziamo - il dottor Luigi Donato, capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza, e la dottoressa Magda Bianco, dirigente del servizio studi di struttura economica e finanziaria.

Do quindi la parola al dottor Luigi Donato.

LUIGI DONATO, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia. Facciamo riferimento innanzitutto alla precedente audizione che abbiamo svolto sulla stessa materia presso il Senato. Affronteremo quindi molto rapidamente una serie di punti e cercheremo di riprendere qualche argomento che riteniamo fondamentale anche per il prosieguo dei lavori parlamentari. Tenteremo soprattutto di valorizzare il nostro punto di vista come autorità di vigilanza e come autorità che studia il sistema economico e finanziario del nostro paese. L'approccio sarà quindi di tipo economico.

Questo ci porta soprattutto a svolgere una valutazione di fondo rispetto alla visione che ci sembra giusto avere del fenomeno della corruzione. La corruzione non è concepita solamente come effetto di una distorsione o di una deviazione all'interno della pubblica amministrazione, ma come qualcosa che colpisce il sistema economico a più livelli e in maniera molto perniciosa e grave. Nelle nostre considerazioni questo ci porterà a segnalare l'importanza di vedere nella corruzione dal punto di vista penalistico un reato plurioffensivo.

Detto questo, gli effetti distorsivi della corruzione colpiscono tutti gli agenti del mercato. Riducono l'efficacia dell'azione pubblica nonché la capacità dei governi di controllare l'andamento dell'economia e i fallimenti del mercato; riducono anche la fiducia dei cittadini; segnalerei soprattutto che, in particolare in questa fase, incidono negativamente sul consenso necessario per realizzare le manovre di risanamento fiscale. Questo è un aspetto che forse, dal nostro punto di vista, vale la pena di segnalare e su cui insistere particolarmente, ossia la necessità, in una fase come quella attuale, che l'intervento sul tema della corruzione sia fortemente calibrato e che l'attenzione sia massima proprio per la circostanza della situazione esterna che caratterizza questa fase della nostra vita economica e politica.

Sul caso italiano rispetto al tema della corruzione sicuramente pesano due fattori molto forti, che sono, da un lato, quello dell'elevata presenza della criminalità organizzata e, dall'altro, quello dell'eccesso normativo e degli oneri burocratici. Su questi temi ci siamo soffermati nella precedente audizione, a cui facciamo riferimento.

Segnaleremo tre filoni di strumenti su cui insistere: la trasparenza dei rapporti della pubblica amministrazione e gli utenti; la diffusione di informazioni strutturate relative ai settori più esposti, la necessità di utilizzare anche meccanismi che rendano conveniente deviare dall'accordo corruttivo, se del caso pensando anche, per esempio, a programmi di clemenza; infine, la necessità di controlli efficaci e soprattutto di un impianto sanzionatorio efficace e credibile.

Un punto di partenza ulteriore può essere il far riferimento al rapporto di valutazione del GRECO del Consiglio d'Europa, soprattutto con riguardo all'ultimo documento, il Compliance Report del 2011, il quale aggiorna la situazione che era stata delineata dal Consiglio d'Europa sull'Italia nel 2009, quando si era fatto soprattutto riferimento ad alcune carenze e il GRECO segnalava 22 raccomandazioni al nostro Paese.

I nodi critici che sono rimasti e che il Compliance Report del giugno scorso accentua riguardano l'accesso alle informazioni, gli standard etici per i membri del Governo, la disciplina del conflitto di interessi e la tutela degli informatori.

Da questo punto di vista possiamo segnalare che, invece, su un punto il GRECO ha espresso un giudizio favorevole ed è quello relativo alla compliance del nostro sistema antiriciclaggio. È un punto che segnaliamo, sia perché la Banca d'Italia, come voi sapete, è fortemente impegnata sul campo dell'antiriciclaggio nei confronti del sistema bancario e presso la Banca d'Italia è collocata l'unità di informazione finanziaria, sia per i forti nessi esistenti tra l'antiriciclaggio e la lotta alla corruzione.

Il GRECO nell'ultimo rapporto ha dato atto della congruità degli interventi che sono stati realizzati in Italia da diversi punti di vista. In particolare, posso segnalare la circostanza per cui la Banca d'Italia ha emanato nel 2010 gli indicatori di anomalia per le operazioni sospette, un aggiornamento sulla base dell'esperienza degli ultimi anni. È stata introdotta a maggio 2011 la procedura di segnalazione telematica delle operazioni sospette e, quindi, si è intervenuti anche sulle procedure.

Per quanto riguarda più direttamente il tema della corruzione, vi sono stati due interventi molto forti da parte della Banca. Nell'ottobre 2009 sono state date indicazioni alle banche di prestare attenzione sul funzionamento dei cosiddetti  punti delicati, quelli per l'esecuzione dei contratti pubblici connessi agli interventi di costruzione delle aree interessate dal sisma abruzzese, e nel luglio 2010 sono state date ulteriori indicazioni dettagliate di carattere tecnico con riguardo all'erogazione e all'impiego di finanziamenti pubblici per l'ipotesi che vi si annidino casi di corruzione.

Sono stati compiuti forti miglioramenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed è stato strutturata dall'anno scorso la nuova configurazione dell'Archivio unico informatico presso tutti gli intermediari. Esso consente sia controlli ex ante, sia controlli successivi.

In questi giorni sono entrate in vigore le nuove procedure e i controlli dettati dalla Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio a tutti gli intermediari.

Con riguardo al punto della corruzione segnalo che un aspetto particolarmente delicato è quello dell'adeguata verifica della clientela, cioè della circostanza che le banche devono valutare ex ante i rischi esistenti nell'avere un rapporto con un dato soggetto relativamente, in particolare, alle sue caratteristiche economiche e finanziarie.

Nella normativa vigente è previsto che vi sia una valutazione rafforzata, un'adeguata verifica rafforzata, per coloro che sono definiti PEPs, cioè le persone politicamente esposte. Secondo questa normativa, sono, però, le persone politicamente esposte di altri Paesi.

Nella nostra riflessione introdurre regole di controllo ex ante per tutti i soggetti esposti al rischio di corruzione in un Paese come il nostro sarebbe un'opera molto complessa e soprattutto un'opera che non sembra in grado di dare risultati specifici, vale a dire di stabilire che per tutti i soggetti potenzialmente a rischio vi siano procedure di adeguata verifica rafforzata.

È preferibile sicuramente il sistema attuale, che è quello di lasciare alle banche, con le indicazioni del caso sul piano tecnico, il compito di effettuare valutazioni ex post delle diverse operazioni. Tra queste operazioni è evidente che la non congruità di disponibilità finanziarie da parte di un soggetto che riveste determinate cariche e che non dà di per sé un risultato particolarmente straordinario dal punto di vista economico costituisce un fattore di rischio e, quindi, di segnalazione di operazione sospetta. Si tratta di un ingranaggio che ha avuto una riprova nei fatti per alcune vicende giudiziarie che sono scaturite o sono state rafforzate dalla segnalazione di operazioni sospette.

Lascerei alla dottoressa Bianco il compito di svolgere alcune riflessioni più specifiche sull'intervento di riforma. Concluderemo poi con due brevissime notazioni sul campo strettamente penalistico.

MAGDA BIANCO, Dirigente del servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia. Svolgo alcune osservazioni molto sintetiche sull'intervento di riforma nel disegno di legge approvato dal Senato, modificato rispetto al disegno di legge originario che avevamo commentato in precedenza.

Un'osservazione generale, che riprende quella che ha svolto poco fa il dottor Donato, è che riteniamo molto importante un intervento in questa materia in un momento in cui tutte le misure che offrono ricadute in termini di crescita sono particolarmente importanti in generale nel nostro sistema e anche come meccanismo all'esterno per rafforzare la nostra credibilità sul piano internazionale.

Crediamo che questo sia un intervento importante e che vada approvato con grande urgenza. Esso deve essere accompagnato, come affermavamo all'inizio, da interventi sui fattori di contesto, alcuni dei quali molto difficili da affrontare come la criminalità organizzata, ma altri su cui si può agire e su cui qualcosa si sta facendo. Mi riferisco all'intervento sugli oneri burocratici a carico delle imprese e sulla semplificazione normativa. Sul primo fronte si è agito in parte con la manovra e occorre procedere in quella direzione.

Sulle misure specifiche contenute nel disegno di legge abbiamo alcune indicazioni per alcuni versi preliminari e comunque molto sintetiche.

La prima riguarda la scelta di attribuire le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione alla CiVIT, che riteniamo migliorativa rispetto alle scelte contenute nel testo precedente, in quanto organismo indipendente. Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa deponevano per un'Autorità ancora più indipendente e capiamo che ci sono alcuni trade-off in questo caso. La costituzione di autorità nuove e completamente indipendenti è costosa e difficile in un sistema in cui ogni intervento richiede un finanziamento.

Affidare l'incarico alla CiVIT comunque pone sicuramente al momento un problema di risorse da dedicare a questo compito impegnativo, che addirittura richiede compiti aggiuntivi. Si porrà un problema, ma se ne aggiunge uno anche sul sistema delle nomine, che forse va rafforzato per rendere effettivamente la CiVIT in misura maggiore un'Autorità indipendente, con un sistema più simile a quello delle altre Autorità.

Come osservavamo ancora in precedenza, occorre in ogni caso una valutazione delle molte richieste che in quest'ambito direttamente dalla CiVIT o attraverso la funzione pubblica vengono rivolte alla pubblica amministrazione per evitare il rischio di introdurre ulteriori adempimenti che rimangano puramente formali, come il Piano annuale anticorruzione. Sono tutti meccanismi importanti, che devono essere disciplinati in modo adeguato perché non siano un'aggiunta al Piano triennale per la trasparenza e al Piano triennale per la performance e non diventino per la pubblica amministrazione solo ulteriori oneri burocratici da adempiere in modo puramente formale.

La gestione di queste molteplici richieste, ciascuna delle quali svolge una sua funzione, alla pubblica amministrazione va coordinata per evitare che essa si trovi un eccesso di oneri burocratici da gestire in modo puramente formale.

Come asseriva il dottor Donato, la questione della trasparenza, nella pubblica amministrazione per noi è importantissima ed è un meccanismo fondamentale per combattere la corruzione. Le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono rilevanti e vanno nella direzione giusta. Anche secondo quanto riporta il Compliance Report del GRECO forse non sono ancora sufficienti e adeguate. Sia pure in presenza di previsioni normative, le quali dovrebbero imporre meccanismi di trasparenza, non sempre le disposizioni vengono completamente rispettate o comunque incontrano ostacoli soprattutto a livello locale nelle pubbliche amministrazioni. Forse occorrerebbe un rafforzamento sia della disciplina, sia delle possibilità di sanzioni per i responsabili delle procedure che non adempiono adeguatamente alla disponibilità di informazioni in modo da assicurare sufficiente trasparenza almeno sulle procedure che riguardano i diretti interessati.

Sul conflitto di interessi la disciplina è adeguata. Riteniamo che anche questo sia un miglioramento significativo della situazione esistente, la quale richiedeva sicuramente un intervento, soprattutto in merito alla disciplina del conflitto di interessi per i soggetti che escono dalle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso occorre una cautela sia in difetto, sia in eccesso. È un problema importante, non facilissimo da affrontare e che richiede una disciplina attenta perché sia effettivamente efficace e consenta di tenere conto di tutte le situazioni potenzialmente in conflitto di interessi, senza naturalmente eccedere e finire per diventare un aggravio e un peso per situazioni, che, invece possono essere fisiologiche.

Un'altra questione che riteniamo apprezzabile è l'introduzione di un meccanismo di protezione degli informatori, dei cosiddetti whistleblower, che non era presente in precedenza. Se è apprezzabile l'introduzione, forse anche in questo caso la norma rischia, però, di essere un po' generica e, quindi, di non offrire una tutela effettiva ed efficace per i soggetti che agiscono da informatore e di non prevenire possibilità di elusione.

Non viene ancora presa in considerazione una questione che avevamo suggerito in precedenza, ossia la possibilità di introdurre programmi di clemenza, non solo  di informazione, ma di rottura dei meccanismi collusivi tra corrotto e corruttore.

Sull'articolo 5 condividiamo l'approccio alla white list nei settori particolarmente a rischio con una precisazione. Temiamo che un elenco preciso dei settori non sia comunque un elenco esaustivo. Si afferma che poi l'elenco verrà aggiornato, però occorre almeno chiarire che è un elenco esemplificativo, ma che ovviamente ci sono altre attività che possono essere esposte al rischio di infiltrazione.

Sottolineiamo poi l'importanza che le banche dati che si creano, in questo caso con le white list, in questi settori si parlino fra di loro, per esempio con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che era prevista all'interno del vecchio disegno di legge e che adesso è stata scorporata. Non si deve correre il rischio, che abbiamo visto in tanti altri settori, di creare banche dati localizzate e a volte disperse sul territorio, che non si parlano e che, quindi, non svolgono efficacemente la funzione che era loro attribuita.

Sul fronte della repressione si esprimerà Luigi Donato.

LUIGI DONATO, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia. Svolgo due rapidissime battute. In realtà, nel passaggio dai due rami del Parlamento non vi è stato un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio. Tornerei sulla mia indicazione iniziale dell'importanza, dal nostro punto di vista, di concepire la corruzione innanzitutto come un reato plurioffensivo e, quindi, di non limitarla alla mera difesa della pubblica amministrazione. A noi sembra che il danno maggiore sia nei confronti dell'economia.

Andrebbe forse valorizzato questo profilo di turbativa dell'ordinato funzionamento di sviluppo dell'economia, configurandolo come una terza gamba di altri reati molto più gravi, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'ingresso nell'economia legale da parte dell'economia criminale e la stessa turbativa dell'illecita concorrenza.

Guardando questi reati, si capisce che il danno della corruzione è forse anche maggiore, ma che l'attenzione da un punto di vista penale non è uguale. Segnalo, per esempio, che da un punto di vista economico non ha molto senso prevedere una gradazione di gravità per cui il peculato è un reato molto più grave della corruzione. Da un punto di vista economico non si giustifica questa attuale situazione di ventaglio sanzionatorio.

Riprendo altre due rapidissime annotazioni che abbiamo svolto al Senato. Ci sembrano anguste le nozioni di pubblico ufficiale e di atto d'ufficio. Riportandoli in un mondo moderno, in cui i confini e gli atti si sono complicati, ci sembra che andrebbe avviata, se possibile, una riflessione per allargare questi due concetti, che sono determinanti per l'applicazione delle norme penali, in relazione anche alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, la quale prevede una nozione molto più ampia di quella italiana.

L'ultimissima annotazione riguarda la condotta del pubblico ufficiale infedele, che viene attualmente sanzionata esclusivamente rispetto all'infedeltà nei confronti della pubblica amministrazione. È assente una sanzione specifica, un punto di attacco per quanto riguarda il comportamento finanziario, quindi la fase finanziaria. Ritorniamo su una richiesta che è già stata avanzata dal Governatore della Banca d'Italia nel luglio 2009 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, quella dell'introduzione di un reato di autoriciclaggio.

Al di là dell'importanza di uno strumento del genere per entrare nella dinamica finanziaria di forme di criminalità veramente perniciose come quelle della corruzione, si pone anche il fatto che nella normativa di prevenzione, quella amministrativa del decreto legislativo n. 231 del 2007, la condotta di autoriciclaggio è rilevante per tutto l'apparato di interventi, di controlli e di segnalazioni di operazioni sospette e anche addirittura di sanzioni, sia pure amministrative.

Questo doppio binario andrebbe risolto nel senso che un passaggio davvero strategico  sicuramente, a nostro giudizio, sarebbe l'introduzione dell'autoriciclaggio anche nella prospettiva di contrastare i fatti di corruzione.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Donato. Se non ci sono domande, ringraziamo i rappresentanti della Banca d'Italia, anche per il contributo scritto che invieranno alla presidenza nei prossimi giorni.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione del professor Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia, del professor Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Siena, del professor Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna, e del professor Carlo Federico Grosso, ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva attinente all'esame dei progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti, C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'audizione del professor Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia, del professor Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Siena, del professor Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna, e del professor Carlo Federico Grosso, ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino.

Do la parola agli auditi, ad iniziare dal professor Francesco Merloni, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia.

FRANCESCO MERLONI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia. Grazie, presidente. Con il professor Vandelli, come credo sia noto alle Commissioni, abbiamo curato di recente un lavoro sulla corruzione amministrativa e, quindi, ci soffermeremo soprattutto sui profili di contrasto alla corruzione con strumenti interni alle pubbliche amministrazioni, strumenti di diritto amministrativo. Nel nostro lavoro ci sono anche proposte relative agli strumenti penalistici. Eventualmente avremo modo di intervenire anche su questo tema, ma ovviamente noi non siamo esperti di diritto penale e, quindi, non ci soffermeremo particolarmente su questo punto.

Mi soffermerei intanto sui profili di carattere generale del disegno di legge del Governo per sottolineare un'impressione in rapporto al lavoro che noi abbiamo svolto di valutazione e di definizione del fenomeno della corruzione, ossia quello di una sostanziale insufficienza del disegno di legge, perché la lotta alla corruzione, proprio per la sua dimensione, non può ridursi a interventi che, presi individualmente, possono anche manifestare una qualche efficacia, quando però il problema a noi appare di sistema.

Per portare un esempio su cui nel nostro libro noi insistiamo, a nostro giudizio la lotta alla corruzione dovrebbe avere un andamento di lungo periodo e toni analoghi alla lotta alla mafia. Occorre mettere in piedi alcuni strumenti di sistema che facciano capire a tutti i funzionari pubblici - eventualmente torneremo sulla nozione di funzionario pubblico - che lo Stato ha deciso realmente di non scherzare più con il fenomeno della corruzione e che per farvi fronte esiste una vasta serie di strumenti, che non si esaurisce nella repressione penale, perché ovviamente la repressione penale non può che colpire alcune emergenze del fenomeno corruttivo, mentre, come sappiamo, il fenomeno corruttivo è diffuso nel corpo stesso dell'amministrazione. Noi dobbiamo fare in modo che i funzionari sappiano, nel comportarsi in alcuni modi, di trovare o una sanzione di tipo disciplinare o una sanzione di tipo penale o addirittura la riprovazione degli appartenenti alla stessa  categoria dei pubblici funzionari. Per esempio, dobbiamo lavorare sul senso etico dei pubblici funzionari.

Da questo punto di vista, le innovazioni che si introducono sono largamente insufficienti. Occorre, come ci chiedono le convenzioni internazionali, non individuare semplicemente un Piano nazionale anticorruzione o un'Autorità anticorruzione, ma dimostrare che si ha in mente una politica anticorruzione seria e di lungo periodo.

Inizialmente mi soffermerei su due profili che mi sembrano i più problematici. Il primo è rappresentato dagli aspetti finanziari. La clausola di invarianza che viene indicata a noi sembra del tutto sproporzionata rispetto al tema della corruzione. La corruzione, secondo la quantificazione della Corte dei conti, pesa per 70 miliardi di euro l'anno. Pensare di sconfiggerla a costi invariati a noi appare francamente poco credibile. Ci rendiamo conto ovviamente dei problemi della finanza pubblica, però io segnalerei un punto: è possibile immaginare, salvo un costo iniziale di attivazione di alcuni strumenti, che la politica anticorruzione si autofinanzi, vale a dire che possa essere finanziata da tutte le sanzioni disciplinari pecuniarie che possono essere irrogate a funzionari pubblici o a corruttori privati, tutte destinate poi a rafforzare la politica anticorruzione?

Da questo punto di vista la clausola di invarianza, che è si ripete un po' stancamente, in questo caso non avrebbe giustificazione, se vogliamo dare il segnale al corpo dei potenziali corruttori che si vuole fare sul serio.

Dal punto di vista organizzativo il disegno di legge adotta una soluzione, ossia fare della CiVIT l'Autorità anticorruzione. La mia personale impressione è che essa non sia in grado di svolgere questo compito, cioè che non sia in grado di svolgere il compito di Autorità nazionale anticorruzione, non che non possa avere compiti in materia di lotta alla corruzione. In particolare, per come la CiVIT è nata ed è stata costituita, la vedrei bene come strumento che lavora sui funzionari pubblici, molto meno come uno strumento di coordinamento della lotta penale alla corruzione. Non ne ha gli strumenti.

Porto solo un esempio, con due riferimenti stranieri. Il Committee on Standards in Public Life inglese è uno strumento di grandissimo prestigio, che esprime pareri al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni sui comportamenti corretti dei pubblici funzionari. È uno strumento che è stato considerato largamente utilizzato nella stessa concezione di quali debbano essere i comportamenti corretti nella pubblica amministrazione.

Le Commissions de déontologie francesi sono commissioni che esprimono pareri vincolanti sulle autorizzazioni ai funzionari ad assumere incarichi presso altri soggetti, soprattutto privati. Il problema ovviamente è il conflitto potenziale di interessi tra lo svolgimento di una funzione pubblica e la presa d'interessi privati.

La CiVIT potrebbe essere uno strumento analogo alla Commission de déontologie e curare e rendere omogeneo il comportamento delle pubbliche amministrazioni nel concedere le autorizzazioni relative agli incarichi esterni. La CiVIT può essere valorizzata limitatamente come Autorità anticorruzione. Io penso che non ci sia un'alternativa a una vera e propria autorità di governo che si ponga il problema del coordinamento complessivo della lotta alla corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e la CiVIT non mi sembra attrezzata. Già per i compiti che ho indicato andrebbe comunque rafforzata rispetto all'estremamente fragile struttura amministrativa di cui dispone adesso.

Accanto ad autorità indipendenti e autorità di governo, a mio giudizio, se vale il parallelo che ho fatto all'inizio con l'Autorità antimafia, dovrebbe costituirsi anche una Commissione parlamentare bicamerale. La lotta alla corruzione, secondo me, costituisce una priorità del tutto paragonabile alla mafia per attacco all'imparzialità della pubblica amministrazione e ai costi del funzionamento delle amministrazioni e, quindi, anche il Parlamento,  secondo il nostro giudizio, dovrebbe dotarsi di uno strumento che verifichi costantemente l'attuazione della legislazione anticorruzione ed eventualmente sia in grado di aggiornare costantemente la qualità di tale legislazione.

Ci sono poi questioni particolari, che però penso possano essere oggetto più di domande da parte delle Commissione.

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Siena. Svolgerò alcune osservazioni generali sul disegno di legge e poi alcune specifiche su singoli articoli.

Per quanto riguarda le osservazioni generali, a me sembra che questo disegno di legge abbia l'approccio giusto nella prevenzione alla corruzione, perché la lotta alla corruzione si compie, in primo luogo, come asseriva il professor Merloni, con misure amministrative preventive, quindi con una strategia molto ampia e articolata e non soltanto con una strategia di repressione penale.

Vorrei ricordare, ma sicuramente le Commissioni lo conoscono, un documento, a mio parere, prezioso e ancora molto attuale, della Camera, il rapporto del 1996 del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione presieduto da Sabino Cassese, che contiene indicazioni piuttosto concrete, in parte recepite in questi quindici anni dalle norme, in parte assai palesemente smentite, in parte in attesa di essere attuate.

A mio parere, l'approccio giusto per la prevenzione della corruzione mi sembra seguito in questo disegno di legge, che però - anche in questo caso concordo con il professor Merloni - mi sembra incompleto. Contiene poche questioni e potrebbe essere molto arricchito, anche utilizzando i contenuti delle altre proposte di legge in discussione.

La mia principale osservazione sempre generale su questo disegno di legge è che esso si occupa molto di corruzione amministrativa e molto poco di corruzione politica, mentre, come dimostrano anche le cronache degli ultimi mesi o anni, la corruzione politica non è meno importante. Io ritengo che il Parlamento dovrebbe anche occuparsi della classe politica.

Svolgo alcuni esempi. Nel disegno di legge c'è una disciplina della trasparenza amministrativa, che peraltro è in buona parte ripetitiva o esplicativa di norme già vigenti. La trasparenza amministrativa va benissimo, ma perché non comprendervi anche la trasparenza dell'attività e degli interessi della classe politica?

Lo scandalo dei rimborsi per i parlamentari britannici di un paio d'anni fa è scoppiato perché sul sito internet del Parlamento britannico è possibile verificare come questi rimborsi vengono spesi. Se qualcosa del genere fosse possibile anche in Italia sarebbe sicuramente un passo avanti.

Altro esempio: nel disegno di legge è contenuta una disciplina dell'incandidabilità. Perché non rivedere anche la disciplina dell'ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari che risale agli anni Cinquanta ed è molto antiquata? Perché non introdurre una disciplina del conflitto di interessi dei parlamentari?

Mi è capitato di dirlo altre volte ad altri vostri colleghi. I parlamentari sono quasi gli unici funzionari pubblici in Italia a non essere soggetti ad alcuna norma sul conflitto di interessi. L'altra categoria di funzionari pubblici non soggetta ad alcuna norma sul conflitto di interessi è quella dei componenti degli uffici di staff, i capi di gabinetto, i capi degli uffici legislativi, i consulenti vari che, come pure le cronache hanno dimostrato, si trovano in una situazione particolare.

Un altro elemento che manca in questo disegno di legge è una disciplina dei conflitti di interessi, delle regole di comportamento e dell'incompatibilità di coloro che lavorano negli uffici di diretta collaborazione dei politici.

Sempre per quanto riguarda la sfera politica, forse sarebbe utile anche qualche intervento in materia di spoil system, di rapporto fra politica e dirigenza amministrativa. Ahimè, la tendenza legislativa anche recentissima è quella piuttosto di  accentuare lo spoil system e indebolire i controlli reciproci fra politica e amministrazione. La mia principale osservazione generale è che questo disegno di legge si occupa lodevolmente di corruzione amministrativa, ma si occupa poco di corruzione politica.

Mancano poi alcune cose che si sono perse un po' per strada, come per esempio le previsioni in materia di appalti pubblici e quelle relative ai poteri informativi dell'autorità, ma immagino che dei poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici abbia parlato il presidente Giampaolino. Manca un aspetto che è contenuto in un'altra proposta di legge, e cioè la disciplina dei contratti in deroga, dei contratti di emergenza, delle gestioni straordinarie o commissariali; e manca la disciplina degli incarichi esterni dei dirigenti amministrativi o dei magistrati e così via.

Una serie di altre idee potrebbero essere tratte, come ripeto, dal rapporto del 1996 del Comitato Cassese. Per esempio, mi pare importante intervenire per rafforzare i corpi tecnici dello Stato. Viene infatti continuamente lamentata la debolezza dell'amministrazione come contraente nel bandire, nell'aggiudicare e nel seguire l'esecuzione dei contratti.

Come ultima osservazione generale, direi che dal punto di vista del coordinamento legislativo alcune di queste norme, piuttosto che stare in una legge a sé stante, potrebbero confluire in altre leggi vigenti. Dal punto di vista dell'ordine normativo sarebbe preferibile. Per esempio, se si tratta di attribuire nuovi poteri alla CiVIT, invece di avere una legge a sé stante, sarebbe meglio emendare il decreto legislativo n. 150 del 2009.

Svolgo alcune rapide osservazioni su singole previsioni. Per quanto riguarda l'Autorità nazionale anticorruzione, anch'io penso che questo sia un passo avanti rispetto alla situazione attuale. Si chiariscono, forse non del tutto, i rapporti fra la CiVIT e la struttura anticorruzione del Dipartimento della funzione pubblica, ma io farei un passo in più. Sono abbastanza d'accordo con quanto diceva prima il professor Merloni, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni di mezzi della CiVIT, che attualmente sono assolutamente ridotte. A questo proposito vorrei ricordare che la struttura anticorruzione dell'Unione europea, l'OLAF, costa 100 milioni di euro l'anno, ma ne recupera più di 300. È vero quindi che la prevenzione della corruzione è una politica che si autofinanzia.

Come dicevo, forse si potrebbe fare qualche passo in più nel senso di attribuire ulteriori poteri alla CiVIT, soprattutto poteri di impulso per promuovere e stimolare iniziative delle amministrazioni. In questo momento, con l'attuazione del decreto n. 150 del 2009 le pubbliche amministrazioni devono predisporre programmi per la trasparenza e per l'integrità, e normalmente le amministrazioni hanno un approccio molto burocratico, come diceva prima la dottoressa Bianco. Fanno ciò che sono costrette a fare, non inventano niente. Ci vuole qualcuno che le stimoli a introdurre nuove misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 sulla trasparenza, ripeto che non dice molto di più rispetto a norme già esistenti. Forse potrebbe dire di più nel senso di introdurre per alcuni tipi di procedimenti, quali le autorizzazioni, quanto ci chiede la direttiva servizi, imporre cioè alle amministrazioni un obbligo di assistenza nei confronti dei privati per spiegare come la legge va applicata, come vengono normalmente interpretate le previsioni legislative.

Per quanto riguarda l'articolo 3 e le modifiche al Testo unico sul pubblico impiego, sono un po' scettico circa l'accrescimento del flusso di nuove informazioni che dovrebbero affluire presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'esperienza dimostra che più informazioni ci sono meno sono utilizzate. Sarei quindi più selettivo.

Allo stesso modo - e qui condivido quanto diceva la dottoressa Bianco - mi sembra un po' vago l'ambito di applicazione della norma, che pure è importante, sulle restrizioni successive all'impiego.

Non ho particolari osservazioni sugli articoli 4 e 5, che mi sembrano utili. Ho invece qualche dubbio di legittimità costituzionale  sull'articolo 6, cioè sui principi generali per le regioni e gli enti locali. Mi sembra che questo possa essere al massimo un buon consiglio, perché in materia di organizzazione amministrativa regioni ed enti locali decidono da soli le proprie regole.

Per quanto riguarda l'articolo 8, come ripeto, mi parrebbe utile approfittare dell'occasione per disciplinare non solo l'incandidabilità, come è giusto fare, ma anche l'ineleggibilità e l'incompatibilità, e magari anche introdurre un meccanismo di controllo più efficace sull'applicazione delle norme sull'incandidabilità che, come l'esperienza dimostra, vengono spesso violate.

Sono abbastanza scettico, infine, sull'inasprimento delle sanzioni penali. Mi sembra che nella prevenzione della corruzione non siano le sanzioni penali a mancare, quanto semmai il fatto che non vengono mai applicate. Forse inasprirle potrebbe addirittura contribuire a renderne poco probabile l'irrogazione.

LUCIANO VANDELLI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna. Ne approfitto per consegnarle, presidente, il volume a cui faceva riferimento il professor Merloni, a cui aggiungo un volume sui controlli e la lotta alla corruzione.

Mi inserisco nel solco aperto dai professori Merloni e Mattarella. Io credo che in buona misura questo disegno di legge muova passi nella direzione giusta. Naturalmente penso che nessuno si illuda che questo problema possa essere affrontato con un progetto di legge. Mi piacerebbe che il provvedimento si chiamasse «prime disposizioni», per dare la sensazione di una politica di lungo periodo che si apre con un'attenzione costante del Parlamento su questi temi.

Mi piacerebbe che si avviasse un circuito di regole, monitoraggio sull'andamento delle regole, revisione e integrazione delle stesse, con un processo in progress che cerchi di seguire tutti i vari rami e filoni di questo tema, che ha un'ampiezza di approcci davvero straordinaria.

Da questo punto di vista faccio presente che tra le altre cose occorrerebbe monitorare quanto si muove nei vari ambiti di produzione legislativa. Anche la manovra ci interessa vistosamente, e farò un solo esempio. Il tema dei controlli dei revisori presso gli enti è trattato nella manovra che si sta votando in questi giorni alla Camera secondo criteri che prevedono per le regioni, attraverso un meccanismo indiretto, un elenco di revisori dotati di certi requisiti professionali dal quale si effettua un'estrazione. Questa impostazione riguarderebbe le sole regioni, mentre ad esempio negli enti locali sono i consigli comunali a eleggere i propri revisori.

Mi pare che ci sia un'esigenza di coerenza e coesione nell'ordinamento che andrebbe monitorata in tutti i vari risvolti. E ci sono disposizioni vigenti, secondo me importantissime, che vengono largamente disattese. Ne cito soltanto una che a mio avviso sarebbe un grande strumento e una grande occasione di correttezza amministrativa. Si tratta di uno degli articoli fondamentali della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, l'articolo 12.

In base a questa norma qualunque beneficio, qualunque sussidio, qualunque contributo destinato a un privato non può mai essere erogato se non preceduto da parametri e criteri di carattere generale. Nessuno potrebbe prendere qualcosa dalle pubbliche amministrazioni se esse non avessero deciso i criteri; a quel punto un dirigente, applicando gli indirizzi generali per qualunque soggetto dell'ordinamento, adotterebbe quei criteri per tutti. Questo è uno dei precetti più disattesi del nostro ordinamento, e mi pare che nessuno stia monitorando il meccanismo.

Aggiungo soltanto un commento - ci sarebbero ovviamente molte cose da dire - sul tema della trasparenza a cui è stato fatto riferimento. Userò termini molti netti, chiedo scusa per la approssimazione. Io credo che ormai, a parte il tema  dell'accesso ai documenti e alle informazioni, per quanto riguarda i provvedimenti siamo in una fase nuova. L'accesso è uno strumento vecchio.

Fino al 1990 la nostra amministrazione era tutta chiusa e riservata; vigeva un principio di riservatezza. Nel 1990 irrompe l'accesso per i soggetti interessati. Oggi, secondo me, per i provvedimenti non è più l'ora di consentire soltanto ai soggetti interessati di visionare ciò che è pubblico. I provvedimenti amministrativi dovrebbero essere pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni e resi accessibili a chiunque e non solo a chi deve dimostrare alla pubblica amministrazione di possedere un titolo giuridico, un diritto garantito dall'ordinamento, un interesse legittimo specifico. Poter accedere a queste informazioni deve essere un diritto civico per chiunque faccia parte dell'ordinamento.

Dedico un accenno, facendo comunque riferimento a cose già dette dai colleghi Merloni e Mattarella, a questo, ahimè, disordinatissimo spoil system. Io credo che dovremmo fare semplicemente chiarezza su un punto: possiamo avere, anche opportunamente, una fascia di posizioni fiduciarie, ma quella fascia deve corrispondere a una funzione di indirizzo, di direttiva, di orientamento, di regolazione, di programmazione. I provvedimenti puntuali appartengono alla dirigenza, a cui si accede con pubblico concorso.

Sul tema delle nomine vorrei offrire un'indicazione che serva anche come strumento. Il problema è una selezione trasparente con responsabilizzazione e ricorso a criteri certi. Per essere concreto e breve, accennerò all'esperienza del Comune di Bologna, dove gli incarichi da assegnare sono stati pubblicati sul sito del comune con invito alle persone interessate a presentare il proprio curriculum. Si trattava di 23 posizioni; sono arrivati circa 500 curricula di vario tipo, molto interessanti, anche da parte di molti giovani.

Questi curricula sono stati esaminati da un gruppo di tre persone particolarmente autorevoli, le quali - si trattava di nomine tutte quante spettanti al sindaco - hanno presentato un proprio report al sindaco, indicando per ciascuna posizione i curricula che parevano più attinenti e più idonei. Su questa base il sindaco ha proceduto alle nomine. Gli indirizzi che erano stati approvati dal Consiglio comunale lasciavano la responsabilità, com'è per legge, al sindaco, che avrebbe potuto discostarsi da queste indicazioni. Nei fatti - ed è tutto pubblicato sul sito del comune di Bologna - è risultato che 21 posizioni su 23 riflettono pienamente le indicazioni di quei saggi.

Credo che sia stata un'esperienza interessante. Il comune di Milano, a quanto mi risulta, sta mettendo in atto un procedimento molto simile. Credo che potrebbe essere un'indicazione anche per il legislatore.

CARLO FEDERICO GROSSO, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino. Io sono un professore di diritto penale, però sono d'accordo con chi ha affermato poco fa che il diritto penale è l'estrema ratio nell'affrontare il tema della corruzione e che in prima battuta bisogna utilizzare gli strumenti amministrativi di controllo, monitoraggio e trasparenza.

Sono stato amministratore locale per tanto tempo, moltissimi anni fa, e poi consigliere regionale. Fin da allora mi sono sempre battuto perché il controllo, la programmazione e la trasparenza diventassero un valore in nome del principio che è stato testé enunciato: non ci deve essere un diritto individuale d'accesso, bensì la pubblicizzazione dei dati, in modo che l'amministrazione sia trasparente, una casa di vetro.

Questo disegno di legge mi sembra che cominci a porre alcuni dati estremamente positivi in questa direzione. Forse - e sono d'accordo con chi mi ha preceduto - è il primo passo e si potrebbe andare ancora più in là, però il mio giudizio è positivo. Ben venga l'Autorità nazionale anticorruzione, anche se la sua istituzione corrisponde a un obbligo di legge. Molto bene anche la trasparenza intesa come pubblicizzazione dei dati, in modo che chiunque possa accedere agli stessi; si tratterà poi  evidentemente di verificare come questa pubblicizzazione sarà realizzata. Positivo anche quanto stabilito in alcuni degli articoli successivi, come ad esempio la tutela del funzionario che pubblicizza certe pratiche scorrette.

Bisogna andare in questa direzione. Forse il nostro Paese è un po' in ritardo. Come diceva a ragione chi mi ha preceduto, io ricordo che prima degli anni Novanta c'era la segretezza ed era molto difficile riuscire a convincere le pubbliche amministrazioni a pubblicizzare le informazioni, anche perché probabilmente allora mancavano gli strumenti informatici idonei.

Detto questo, a me sembra che il punto più carente di questo disegno di legge sul terreno non penale riguardi il tema della incandidabilità. Io sarei molto più incisivo sia sul tema dell'incandidabilità sia sul tema della disciplina complessiva delle incompatibilità e ineleggibilità.

Ritengo che anche l'aggancio alla sentenza penale definitiva di condanna potrebbe essere superato in via cautelare. È vero che c'è la presunzione di non colpevolezza, ma se sussiste una sentenza ben motivata di primo grado sul piano della cautela si potrebbe anticipare il momento in cui valutare se consentire o meno a un soggetto privato di adire a cariche pubbliche, in considerazione di ciò che purtroppo molte volte è accaduto.

Dato che sono un penalista, vorrei soffermarmi specificamente su quello che io stesso ritengo essere forse il terreno meno interessante, ma comunque importante, dell' intervento penale. A me sembra che su questo piano si individuino le carenze maggiori del disegno di legge. È stato giustamente sollevato il dubbio che elevare le sanzioni non serva. Anch'io sono dell'idea che le sanzioni penali non debbono necessariamente essere elevate, c'è però un punto da considerare. Il punto fondamentale è che bisognerebbe mantenere o portare a livelli adeguati soprattutto i minimi sanzionatori per evitare quel fenomeno di ampia impunità che è stato denunciato precedentemente.

Direi che le norme penali di questo disegno di legge vengono effettivamente incontro a questa esigenza poiché aumentano le sanzioni penali prestando molta attenzione a incrementare gli attuali limiti minimi. Mi sembra però che l'aumento delle sanzioni penali e dei limiti minimi non sia il discorso fondamentale. Credo che bisognerebbe cominciare davvero a pensare - e mi rimangio qui quanto ho sostenuto per anni - di utilizzare con decisione lo strumento premiale nell'ambito del contrasto alla corruzione sul terreno penale.

Ricordo che ai tempi di Tangentopoli Di Pietro, con l'ausilio di un importante professore di diritto penale, il professor Federico Stella dell'Università Cattolica, aveva elaborato un progetto di legge su cui allora ero stato estremamente critico perché ero sempre stato molto sospettoso nei confronti di un'utilizzazione massiccia del pentimento. Ci possono essere dei motivi per cui pentirsi e un individuo potrebbe collaborare non dicendo il vero. Il pentimento presenta una serie di problemi e mi pareva che in materia di corruzione questi problemi potessero essere rilevanti.

Tuttavia, di fronte all'estensione del fenomeno corruttivo, può darsi che oggi utilizzare questo strumento possa rappresentare una scommessa. Se si concedessero non soltanto diminuzioni di pena ma anche forme di non punibilità a colui che entro certi termini denuncia, collabora, fa emergere fenomeni di corruzione, può darsi che alla fine i conti tutto sommato tornino.

Ammesso che il Parlamento decidesse di imboccare questa strada, che in questo progetto di legge non è stata assolutamente considerata, e la si sperimentasse, se per certi versi gli effetti fossero negativi, si potrebbe sempre tornare indietro. Però sarebbe il caso di provare.

Quando si era sotto l'incalzare del terrorismo, la scommessa sul pentitismo ha portato risultati rapidi e immediati. La collaborazione di giustizia ha prodotto grandi risultati anche in materia di contrasto alla criminalità organizzata, anche se in quel settore, come sappiamo, ci si è  trovati di fronte a difficoltà e a dover fare i conti con una serie di collaborazioni inquietanti. La magistratura ha comunque cercato di gestire questi fenomeni. Io credo che oggi come oggi, di fronte al dilagare del fenomeno, la scommessa debba essere accettata. Questa problematica dovrebbe quindi essere introdotta nel provvedimento, tentando di trovare una sua disciplina.

Forse bisognerebbe avere il coraggio di introdurre anche nuove fattispecie di reato, così da evitare e contrastare forme di corruzione indiretta. Ho osservato che in altre proposte di legge presentati da alcune forze politiche, ma non nel disegno di legge approvato dal Senato, si prevede di introdurre il reato di traffico di influenze. In effetti col traffico di influenze si potrebbero contrastare efficacemente fenomeni triangolari e trasversali di accordi corruttivi che sfuggono all'attuale disciplina. Credo che colpire tutto ciò che sfugge all'attuale disciplina sia in questo momento storico assolutamente importante.

Allo stesso modo si potrebbe pensare di estendere le incriminazioni per corruzione all'attività privata. Questa è una richiesta che molti penalisti fanno da anni. La corruzione nella gestione di impresa è un fenomeno molto pesante anche dal punto di vista economico. Anche questo aspetto, secondo me, dovrebbe essere affrontato con decisione.

Ci sono poi alcuni dettagli tecnici su cui sono un po' perplesso, come per esempio la semplificazione. Abolire la concussione, creare un delitto di estorsione più grave se vi è violenza e ricondurre tutto alla corruzione se c'è mera induzione potrebbe essere una soluzione pratica, che eviterebbe una serie di situazioni difficili nel momento dell'accertamento processuale. Tutto sommato anche qui si potrebbe sperimentare.

Una volta si era addirittura provato a estendere la concussione, allargando il reato più grave alla cosiddetta concussione ambientale. Quella sarebbe una linea del tutto opposta perché si amplierebbe la corruzione. Sarebbe una buona cosa soprattutto se questa iniziativa fosse correlata all'introduzione del riconoscimento a chi collabora con la giustizia in modo da far emergere il fenomeno corruttivo.

C'è un ultimo punto che mi sembra importante. I tempi della giustizia sono quelli che sono. L'attuale limite prescrizionale della corruzione è estremamente risicato. Molto sovente i reati di corruzione vanno in prescrizione. Sette anni e mezzo sono obiettivamente pochi per certi fenomeni corruttivi, così come sette anni e mezzo sono quisquilie per certi reati economici. Secondo me, un'attenzione all'allungamento dei tempi della prescrizione con riferimento a questo tipo di reati sarebbe assolutamente importante.

Il diritto penale interviene sempre nel momento repressivo. È meno importante, ma il diritto penale come prevenzione agisce nella misura in cui «fa paura». Oggi ho l'impressione che le norme sui delitti contro la pubblica amministrazione siano deboli; dato lo sfaldamento dei nostri processi penali, l'allungamento dei tempi, ciò che comunque può capitare e il fatto che in ogni caso la galera rimane qualcosa di molto lontano, bisognerebbe cercare di ricostituire questa prevenzione generale. Allungare la prescrizione potrebbe essere un modo, come pure elevare i minimi edittali.

Concludo con due considerazioni. Ci sono alcuni reati di contorno che andrebbero valorizzati, ad esempio la falsa fatturazione perché si crea il «nero» che è la premessa della corruzione. Il falso in bilancio è un nervo scoperto. L'attuale disciplina del falso in bilancio è ridicola. Nessuno viene più condannato per falso in bilancio. Questa potrebbe essere un'occasione, perché si tratta di un reato attraverso il quale si creano possibilità per fenomeni corruttivi. Anche inquadrare questi problemi in un eventuale intervento coordinato di materie di tipo penale per la lotta alla corruzione mi sembra importante.

Vorrei terminare con una provocazione, forse un'eresia. Ricordo che tanti anni fa esisteva un reato che è stato molto criticato, tanto che il Parlamento l'ha  abrogato. Mi riferisco al diritto di interesse privato in atti d'ufficio. Si diceva che fosse un reato elastico, un reato pericoloso per i pubblici amministratori. Sono stato un pubblico amministratore per dieci anni e l'interesse privato in atti d'ufficio mi terrorizzava.

Questo reato prevedeva una sanzione abbastanza elevata e consentiva le intercettazioni. La magistratura penale molte volte contestava l'interesse privato, il che era facile a farsi, e iniziava a indagare nella ricerca della corruzione.

Non suggerisco di tornare a un sistema del genere, che in astratto è barbaro, ma di trovare meccanismi per far riemergere la questione. L'interesse privato è stato abrogato ed è stato sostituito dall'abuso di atto d'ufficio. Dopodiché il Parlamento con voto unanime ha praticamente abrogato tale reato. Oggi più nessuno è condannato per abuso di atto d'ufficio; occorrono il dolo intenzionale e la violazione di legge.

Forse si potrebbe ripensare la questione, tornando indietro. Mi rendo conto che pronuncio un'eresia perché magari ci si trova su un terreno garantistico, ma, nel momento in cui il fenomeno corruttela diventa così inquinante per la vita pubblica, abbandonare alcuni livelli, alcune tacche di garanzia per rendere più incisiva la prevenzione, con la paura, potrebbe anche essere utile.

Quest'ultima è una mera provocazione, mentre le altre considerazioni che ho svolto non intendono esserlo.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

GUIDO MELIS. Nel ringraziare gli auditi, volevo porre una domanda che pesca un po' fuori dal disegno di legge.

In particolare, nella proposta di legge Giovanelli ed altri ci sono tre temi che volevo sollevare e che non sono stati toccati, anche se uno è stato sfiorato dal professor Mattarella. Mi riferisco allo spoil system. Vorrei sapere se voi ritenete che in materia di spoil system la revisione di questo sistema di governo della dirigenza, in particolare amministrativa, non dovrebbe essere affrontato più di petto dentro un provvedimento contro la corruzione.

Il secondo tema, che ha molto a che fare con lo spoil system e che noi affrontiamo nella proposta di legge Giovanelli, riguarda i capi di gabinetto. Uno dei fenomeni è dato dalle carriere che si formano per i cosiddetti gabinettisti, per cui ci sono magistrati, prevalentemente del Consiglio di Stato, ma anche di altre magistrature, che passano da un incarico all'altro, rimanendo estranei ai propri mondi di appartenenza, ma al tempo stesso costituendo un legame con quei mondi e rappresentando un tramite tra politica e attività che dovrebbero essere terze, funzioni giurisdizionali che dovrebbero essere terze. Nella nostra proposta di legge prevediamo un limite alla possibilità di essere capi di gabinetto o di stare nei gabinetti per la magistratura amministrativa e ordinaria. Mi piacerebbe sentire se qualcuno di loro può rispondere a questa sollecitazione.

Il terzo tema è rappresentato dagli arbitrati, un altro grande fenomeno nel quale, secondo me, alligna, se non altro, la possibilità della corruzione. Anche in tale ambito non sarebbe il caso di introdurre paletti molto seri, soprattutto per chi sta nelle magistrature? Grazie.

PIERLUIGI MANTINI. La mia domanda è se si ritiene utile l'istituzione di codici etici nella pubblica amministrazione, fermi restando tutti i limiti che essi presentano anche nella tradizione statunitense? Si tratta di uno strumento che non è stato molto usato nella nostra pubblica amministrazione e a cui collegare anche un potere disciplinare.

Che cosa pensate poi delle white list? Questo meccanismo, che è molto praticato in punti vivi dell'esperienza recente - non a caso sono state citate la ricostruzione in Abruzzo, Expo e l'emergenza carceraria - rischia di essere ritenuto una soluzione efficace, tanto che l'articolo 5, come ci  informa l'ANCE, andrebbe rafforzato e che le white list dovrebbero essere obbligatorie.

Io nutro un dubbio, però, nel senso che mi spaventa la parola white. Noi abbiamo di fatto una certificazione antimafia rafforzata, alcuni controlli in più, rischi di lesione del principio di concorrenza, perché non ci si può rivolgere al mercato secondo le regole europee di trasparenza e di gare, ma solo a coloro che sono iscritti nell'elenco, ma non è garantito da alcuna parte che chi è iscritto in quell'elenco sia veramente white. Anche oggi c'è una difficoltà a contrattare per chi avesse carichi pendenti o situazioni non trasparenti. Si rischia con questo strumento di santificare una sorta di lista chiusa, un rimedio che in effetti tale non è e, nonostante questo strumento sia piuttosto di moda, le mie perplessità restano e volevo conoscere il vostro parere.

La considerazione finale è che voi - mi riferisco soprattutto ai professori e ai colleghi di diritto amministrativo per la loro formazione - parlate di un'amministrazione che è figlia della legge n. 241 del 1990, della separazione tra politica e gestione, in cui lo spoil system è un po' eccezionale, in cui l'accesso agli atti diventa un diritto civico e non a caso, come giustamente propone il professor Vandelli.

È tutto molto giusto, però quella pubblica amministrazione è molto a rischio, e lo sappiamo, per politiche di segno diverso, spoil system compreso, ma non solo per politiche di una parte di Governo. È molto a rischio nella nostra società, tanto che i fenomeni corruttivi si annidano nei meccanismi discrezionali delle pubbliche amministrazioni.

Ritorno sul tema di maggiori misure e severità sulle gare che non si bandiscono e che vengono occultate, nonché sul principio di concorrenza sulle grandi scelte. La riqualificazione delle grandi aree non può dipendere dalla rendita di posizione; dovrebbero esserci meccanismi che prevedano sempre una richiesta minima pubblica, un progetto di fattibilità pubblico, e poi meccanismi di gara e di confronto concorrenziale.

È il caso di Sesto, per capirci, ma tutta l'Italia è attraversata da misure di riqualificazione di aree dismesse. Quelle scelte non possono rimanere criptiche, mentre magari cerchiamo di incutere il regime di terrore, reintroducendo l'interesse privato in atto d'ufficio o il mercimonio della funzione, che esiste in altri Paesi. Per carità, si potrebbe fare.

Mi rivolgo al professor Grosso: il caso Verdini, la richiesta di autorizzazione delle intercettazioni, su cui io ho votato sì, riguarda un'imputazione di tentato abuso d'ufficio. Mi pare che il professor Grosso abbia fatto un sorriso, ma è la storia della nostra Repubblica, la nostra storia. Cerchiamo di misurare il vecchio problema del dito e della luna: non vorrei che si creasse una sorta di Stato di terrore, dimenticandoci, invece, i pochi ambiti su cui si potrebbe incidere.

ROBERTO ZACCARIA. I ringraziamenti sono di rito, ma sono sentiti, perché i vostri contributi ci hanno segnalato problemi importanti. Sono emerse diverse questioni. Io non sono un penalista, ma parto da questo discorso, che è stato introdotto dal professor Mattarella e poi sviluppato dal professor Grosso.

Ieri abbiamo sentito il professor Palazzo, il quale si era esercitato per cercare di portare una razionalità in questa materia. Il problema è che esso non si risolve con le norme penali e che comunque le norme penali che ci sono, se le analizziamo, per un motivo o per l'altro, non riescono bene a essere applicate. Il professor Grosso oggi ha parlato della prescrizione, di alcune fattispecie di reato, non solo dell'interesse privato ma anche dell'abuso d'ufficio. Proprio sull'abuso ufficio ieri il professor Palazzo ci riferiva che alcune fattispecie penali, se potessero avere maggiore incisività, potrebbero essere uno strumento finale per reprimere alcuni comportamenti, mentre in realtà sono norme scritte sulla sabbia, sono poco utilizzabili. Capisco il problema di non inasprire le pene, ma se poi, per alcuni motivi, tutto il sistema penale specifico non riesce bene a essere attivato, anche  quello si pone come elemento di preoccupazione.

Peraltro, il professor Palazzo ha fatto anche un riferimento alla Costituzione, parlando dell'articolo 54 sulla disciplina e l'onore, concetti che non possono restare soltanto come ammonimenti morali, ma che devono avere una strumentazione che li renda effettivi. Con riferimento agli strumenti premiali si era parlato della possibilità di costruire una circostanza attenuante di carattere generale che potesse lavorare anche in queste situazioni.

Un'altra questione che apprezzo riguarda i conflitti di interesse che coinvolgono i politici. Sfondiamo una porta aperta per alcuni di noi, nel momento in cui manca la norma madre. Nella scorsa legislatura la Commissione affari costituzionali aveva costruito, qualcuno può sostenere tardivamente, un sistema di conflitti di interesse molto ampio e significativo, che poi avrebbe portato ad affrontare e a rivisitare le norme su ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità. Abbiamo materiale vecchio, ma anche questa è una notazione importante.

Anche in relazione agli strumenti che vengono adombrati, come la CiVIT, noi siamo pieni di autorità indipendenti; in I Commissione stiamo svolgendo anche un'indagine conoscitiva per cercare di capire se si debba porre un po' di ordine in questa materia, perché non c'è provvedimento legislativo che non veda in queste Autorità la salvezza generale. Non ci si pone il problema neanche dell'indipendenza effettiva. Siamo di nuovo messi male, se affidiamo tutto a organismi che poi non godono dell'indipendenza necessaria.

Oggi è stato audito anche il presidente della Corte dei conti. Anche la Corte dei conti riveste certamente un ruolo importante, però a volte un problema di indipendenza si pone anche al suo interno, non è una questione secondaria.

Il professor Vandelli sostiene che va bene che il provvedimento sia considerato il primo passo e che ci possiamo anche ragionare. Il problema è, però, che, se il primo passo non va nella direzione giusta, ma è un po' ondeggiante, è come quando si deve prendere un bivio. All'inizio due strade di un bivio sono vicine, però, se si cammina su una strada che può essere insufficiente, anche il primo passo potrebbe andare in una direzione sbagliata.

DONATELLA FERRANTI. Vorrei porre alcune domande solo al professor Grosso, anche perché altri argomenti sono stati trattati dai colleghi che mi hanno preceduto, ringraziando comunque tutti per essere venuti e per averci dato spunti interessanti di riflessione.

Come premessa credo di aver compreso da tutti gli interventi come sicuramente, anche se alcuni in parte affermano che si va nella direzione giusta, questo provvedimento, se non adeguatamente rimpinguato, modificato e rettificato, sia forse un'occasione mancata. Se non viene perfezionato con una convergenza di emendamenti che verranno discussi e, ci auguriamo, accettati anche dalla maggioranza, si rimane in un inizio di azione che può essere molto poco efficace.

Professor Grosso, lei ha avuto la possibilità, insieme alle altre, di valutare anche la nostra proposta, la C. 3850, che si pone nell'ottica penalistica, ossia di quella parte che manca al disegno governativo e che, secondo noi, anche se sicuramente non è la prima parte di azione di uno Stato, è comunque una parte essenziale.

Nel ringraziarla degli spunti di riflessione che ci ha offerto, volevo sapere con maggiore precisione se lei ritiene utile o no dal punto vista sistematico superare la distinzione, cui ha accennato, attualmente esistente tra corruzione in atto di ufficio o per attività contrarie all'ufficio e quella tra corruzione e concussione? Ieri sotto questo profilo il professor Palazzo ci ha rappresentato una «pericolosità» di lasciare troppo poi alla discrezionalità del giudice nell'accertamento, in una macroconfigurazione della corruzione che assorba le figure che esistono attualmente e che noi abbiamo sintetizzato nel nuovo articolo 319 del codice penale, l'articolo 1 della nostra proposta. C'era una perplessità ieri da parte del professor Palazzo,  anche se riconosceva che ciò avrebbe consentito, sotto il profilo proprio delle indagini, di avere un'agilità o comunque una maggior speditezza proprio nelle fasi di accertamento.

Volevo poi avere una sua opinione su quella che noi abbiamo configurato come riparazione pecuniaria, cioè sull'imporre comunque un rientro di somme pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto a prescindere dal risarcimento dei danni che possa essere incamerato dall'amministrazione lesa nel suo prestigio.

Quali potrebbero essere a suo avviso le misure per rendere più efficace la deterrenza delle forme di corruzione, con riferimento non soltanto all'applicazione della pena e, quindi, al limite di pena edittale aumentato nel minimo o nel massimo, ma anche alle misure interdittive e alle misure cautelari reali? Lei ha accennato alla forma del pentitismo e all'introdurre meccanismi, come è avvenuto per il terrorismo ed esiste per la mafia. Noi nella nostra proposta ci siamo limitati a prevedere una circostanza del genere speciale e attenuante che riduce di molto la pena per chi dà concreti aiuti alla raccolta di elementi decisivi. Ovviamente è diversa la forma del prevedere un'ipotesi di non punibilità, che crea molti problemi in questo ambito, gli stessi che ci sono sicuramente con riguardo al terrorismo e alla mafia. In quest'ambito francamente ci destano alcune perplessità in più.

Aggiungo un'ulteriore domanda, che potrebbe essere rivolta anche agli altri professori, nel caso in cui lo ritenessero opportuno. Mi colpisce nel disegno governativo la parte in cui si cerca di dare protezione a colui che all'interno dell'amministrazione si fa coraggio e denuncia il fenomeno. Mi sembra - ma vorrei un suggerimento in più - che, sebbene nel disegno governativo sia prevista una protezione, questa sia un po' generica e non efficace e vorrei capire se ci possono essere strumenti più idonei per far sì che ci sia una sollecitazione concreta al rispetto delle regole e un'effettiva situazione di protezione per il dipendente. Grazie.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi per la replica.

CARLO FEDERICO GROSSO, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino. Ringrazio l'onorevole Ferranti per le sue domande. Effettivamente ero stato generico su questi aspetti perché non avevo capito che avrei potuto anche affrontare il tema relativo alle proposte di legge che sono abbinati al disegno di legge approvato dal Senato.

Svolgo una premessa in riferimento al dominio del terrore. Forse il diritto penale è il dominio del terrore e la sostanza è la sua assenza, soprattutto con riferimento ai reati di una data gravità. In questa prospettiva io pensavo a un incremento dei minimi edittali, perché l'azione penale diventasse, dato che la corruzione è un fenomeno, a mio avviso, molto grave, uno strumento penale con valore incisivo.

Io sono, in linea di principio, favorevole alla sostituzione delle pene detentive con pene alternative, salvo per i fenomeni che si ritengono di primaria importanza sul terreno criminale, in quanto aggrediscono beni fondamentali. Ho l'impressione che la corruzione appartenga a questo ambito.

Quanto all'interesse privato, lanciavo una provocazione, evidentemente per attirare l'attenzione sul fenomeno. È stato ricordato dall'onorevole Zaccaria che ieri il mio collega professor Palazzo aveva giustamente indicato la mancanza ormai di una norma di chiusura, come c'era una volta. Una volta esisteva l'interesse privato in atti d'ufficio e addirittura l'abuso innominato. Pur con tanti disguidi e con tante difficoltà per gli amministratori, funzionavano come valvola di sicurezza per tutto ciò che non rientrava nei fenomeni più gravi, ma oggi tutto ciò non c'è più, queste fattispecie sono state abrogate nella sostanza e c'è un vuoto. Bisogna verificare come colmare questo vuoto senza dare troppo spazio alla discrezionalità giudiziale a danno degli amministratori. Forse è un problema irrisolvibile, però vale la pena di ripensarci.

Passo alle domande puntuali. Sui punti specifici del vostro progetto, onorevole  Ferranti, come ho affermato, io sono assolutamente favorevole all'abrogazione della concussione e alla dicotomia del fenomeno in estorsione qualificata dalla qualità di pubblico ufficiale e assolvimento della concussione per induzione nella corruzione. È una semplificazione molto rilevante.

Anch'io nutro notevoli perplessità sulla creazione di una fattispecie unica di corruzione che coinvolga sia la corruzione in atti d'ufficio, sia quella con riferimento ad atti contrari ad atti d'ufficio, sia l'eventuale corruzione con riferimento alla funzione esercitata, la nuova fattispecie amplificata che si tende a introdurre anche sul piano della codificazione, oltre che su quello giurisprudenziale. Ho paura che si deleghi alla magistratura una scelta eccessiva sulla selezione della pena. Preferirei la tipizzazione con pene più definite e con la magistratura più vincolata alle scelte del Parlamento, perché tutte le volte che il Parlamento abdica a favore della magistratura nelle scelte politiche il fenomeno mi preoccupa, perché si intorbidiscono i rapporti fra poteri dello Stato. Su questo punto avrei alcune perplessità.

Per quanto concerne la norma sulla riparazione pecuniaria sono d'accordo, mi sembrerebbe un incentivo molto forte, un'ulteriore modalità di contrasto.

Per quanto riguarda l'aspetto della premialità, tutto sommato, se si imbocca questa strada, io sarei ancora più coraggioso e arriverei, selezionando e studiando i casi, anche a riconoscere forme di non punibilità e non soltanto forme di circostanze attenuanti generali, seguendo il modello che il Parlamento ha già adottato a partire dalla normativa sul terrorismo, quando si è affrontato il problema con riferimento a quel fenomeno, vedendo che cosa capita quando il modello dovesse essere sperimentato.

Per quanto riguarda le sanzioni ulteriori rispetto a quella detentiva, sono favorevole. Si introducono ulteriori elementi di terrorismo, ma ho l'impressione che «a mali estremi, estremi rimedi». Forse è un giudizio falsato da pregiudizi, però imboccherei la strada con attenzione. Voi siete più bravi di me e avete un'esperienza molto più specifica per valutare come operare in questo settore, però l'idea tutto sommato la condivido, come sanzione non sostitutiva, ma aggiuntiva, data la gravità del fenomeno nel momento in cui lo si vuole combattere anche sul piano della prevenzione.

Sulla protezione del funzionario, non credo che sia un problema. Oggettivamente i funzionari possono essere intimiditi e avere paura. È possibile che questa normativa sia effettivamente inadeguata sul piano della tutela, però non abbandonerei il principio. Cercherei, invece, di rafforzare la tutela sul piano dell'incisività.

Come ultima battuta, prima si faceva cenno al fenomeno dell'arbitrato. È un discorso particolare. Ricordo che quando sono stato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura abbiamo affrontato di petto il problema con riferimento alla magistratura ordinaria e abbiamo vietato che i magistrati ordinari facessero arbitrati. Allora erano ammessi a fare gli arbitrati i componenti della Corte di appello di Roma, un'assoluta stravaganza per la magistratura ordinaria, che noi abbiamo vietato. Auspicavamo che fosse vietata anche per i consiglieri di Stato, perché si tratta di una forma di corruzione implicita. È evidente, è una follia che i magistrati siano distolti dal loro lavoro per svolgere un'attività di giustizia privata lautamente pagata.

È un aspetto molto particolare, ma ha attirato la mia attenzione, perché tanti anni fa ci avevo ragionato a lungo e contiene tanti aspetti specifici su cui occorre ragionare. Io credo che il divieto sia assolutamente essenziale.

FRANCESCO MERLONI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia. Svolgo un flash sulla questione, su cui non sono stato direttamente interpellato, delle misure premiali e sul tema dell'interdizione. Il tema dell'interdizione va visto anche sotto il profilo dell'affidamento dell'imparzialità del funzionario.

Quando il funzionario ha dichiarato di aver commesso una corruzione, pur con tutta la premialità che si vuole, non può rientrare nella pubblica amministrazione, non può essere più funzionario. Su questo punto l'interdizione va mantenuta come pena autonoma, commisurata alla gravità soprattutto dell'attacco che tale funzionario fa all'apparire imparziale. Questo mi sembra fondamentale.

CARLO FEDERICO GROSSO, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino. Scusi se la interrompo. Una volta la sospensione condizionale della pena non si estendeva alla pena accessoria.

FRANCESCO MERLONI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia. Esattamente. Sotto il profilo della garanzia dell'imparzialità non solo nell'essere, ma nell'apparire imparziale la premialità deve essere comunque disgiunta dall'interdizione, che deve invece essere proporzionata alla gravità del comportamento e quindi all'incidenza dell'imparzialità sul mancato affidamento.

Sul tema dello spoil system mi limito a dire che di per sé non è corruzione. Il problema è come limitarlo e delimitarlo preventivamente. La Corte costituzionale già ci dice molte cose abbastanza precise, e forse una legge dovrebbe adottare in via definitiva il criterio per cui, come affermava il professor Vandelli, chi è chiamato ad assumere provvedimenti amministrativi non può essere soggetto a spoil system. Esso ha uno spazio nelle pubbliche amministrazioni, ma deve essere predeterminato dalla legge. I provvedimenti organizzativi di un ministero, ad esempio, dovrebbero quindi stabilire quali siano gli spazi di spoil system.

Detto questo, coloro che saranno nominati sulla base di un criterio fiduciario - che è giusto che ci sia seppure entro certi limiti - saranno scelti da un lato con criteri basati sulla fiduciarietà (di un direttore generale o di dipartimento o del segretario generale di un ministero ci si deve poter fidare), ma dall'altro con criteri di professionalità che permettano di delimitare le scelte. In procedimenti come quelli adottati dal Comune di Bologna la fiduciarietà è fatta precedere da forme selettive basate su requisiti di tipo professionale e di competenza.

Mi sembra, per esempio, che la legge potrebbe introdurre questo come principio generale valido per tutte le pubbliche amministrazioni.

BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Siena. Rispondo molto rapidamente alle domande dell'onorevole Melis, con cui concordo su tutto. Per quanto riguarda lo spoil system, sono assolutamente d'accordo anche con quanto diceva il professor Merloni e aggiungerei che non si tratta solo di «fare pulizia» tra le norme di spoil system, come la Corte costituzionale ha cominciato a fare, ma forse un buon passo sarebbe eliminare del tutto le norme che consentono incarichi dirigenziali a soggetti esterni. Bisogna prendere atto che non hanno funzionato bene.

Concordo sulla disciplina dei capi di gabinetto; sarei contrario invece a vietare del tutto ai magistrati amministrativi di assumere cariche negli uffici di staff, ma sono favorevole a limitarle. Sono anche d'accordo sugli arbitrati di cui ha parlato il professor Grosso.

Rispetto alle domande poste dall'onorevole Mantini, convengo sull'utilità di ampliare il ricorso a codici etici, ma si tratta di una materia nella quale le amministrazioni pubbliche hanno bisogno di essere stimolate. Lo fanno se devono. Una dimostrazione è data dai codici etici delle università: fino a pochi mesi fa ne erano stati adottati due o tre, adesso che sono obbligatori per legge tutte le università stanno provvedendo, a volte con risultati interessanti. Una norma forse servirebbe.

Sulla questione della white list non sono un esperto, ma condivido le preoccupazioni dell'onorevole Mantini. Mi rendo conto che sono provvedimenti necessari, ma sono anche estremamente discrezionali e di fatto non sindacati dai  giudici. Anche qui una disciplina legislativa analitica potrebbe essere d'ausilio.

Per quanto riguarda le domande dell'onorevole Zaccaria, risponderei solo sulla questione della CiVIT e delle autorità indipendenti. Io non sono convinto che sia proprio necessaria un'autorità indipendente in materia di corruzione. Credo che le norme internazionali che ce lo impongono siano fatte su misura per ordinamenti che non hanno una magistratura indipendente come l'abbiamo noi. Però un'autorità indipendente dobbiamo crearla e soprattutto nella prospettiva della disciplina del conflitto di interessi forse è utile. Le discipline del conflitto di interessi che funzionano bene, come quelle americane e canadesi, sono infatti quelle in cui esiste un soggetto autorevole e indipendente dal potere politico che individua la soluzione del conflitto.

Infine, per quanto riguarda la norma sui whistleblower, coloro che denunciano, sono d'accordo sul fatto che potrebbe essere arricchita stabilendo non soltanto che denunciare la corruzione non è una colpa, ma che è addirittura un merito. Visto che, per esempio, abbiamo messo in piedi un sistema di valutazione dei dipendenti pubblici, perché non tenere conto di queste condotte ai fini dell'inserimento nella fascia più alta?

LUCIANO VANDELLI, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna. Sono già stati trattati vari punti. Seguendo la Corte costituzionale, credo che una disciplina complessiva generale dello spoil system che si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbe prevedere una delimitazione ai massimi livelli e soltanto nei casi previsti dalla legge, requisiti precisi e predeterminati, non stabiliti nel momento in cui il titolare del potere di nomina esercita il potere, limiti rigorosi ai contratti esterni, perché molto spesso allo spoil system si mescola il fenomeno dell'attribuzione di incarico a dirigenti interni rispetto a persone arruolate appositamente al di fuori della pubblica amministrazione e da ultimo poteri e funzioni da attribuire ai funzionari soggetti a spoil system distinguendo nettamente i ruoli.

In materia di arbitrati, credo che nel nostro ordinamento ci sia un punto dolente. In sostanza si riconosce di avere una giustizia che non soddisfa la domanda al punto tale da dover anche mettere a disposizione propri dipendenti e propri magistrati per formare e favorire una via alternativa più rapida ed efficiente. Temo che un fenomeno di questo genere non sia rimediabile in un breve periodo. Ritengo quanto meno importante che, laddove ci sia la presenza di un funzionario pubblico e in particolare di un magistrato, questo non sia mai su richiesta di parti private e nemmeno di parti pubbliche, ma sia designato dagli organi di autogoverno o comunque all'esterno del collegio.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12,15.


 

 

 


 

 

 

 


Esame in sede referente

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 15 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

 

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato il 7 luglio scorso e che, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, è stata svolta, nelle giornate di martedì e mercoledì scorsi, un'indagine conoscitiva di approfondimento. Ricorda, quindi, che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le commissioni devono procedere oggi all'adozione del testo base. Ricorda, infine, che, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, l'inizio della discussione del provvedimento in Aula avrà luogo lunedì 26 settembre.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime perplessità sul testo del disegno di legge C. 4434, come modificato dal Senato, ritenendone preferibile l'originaria formulazione. Rileva inoltre come al citato disegno di legge siano state abbinate numerose proposte di legge che contengono indicazioni e soluzioni interessanti. Prende atto, tuttavia, di come l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire dal 26 settembre prossimo determini una ristrettezza di tempi che non consente di percorrere la via preferibile che, a suo giudizio, sarebbe la costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Pertanto, sia pure con le dette perplessità, propone di adottare come testo base il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato. Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, si associa alla proposta di adottare come testo base il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che, dal momento che il testo trasmesso dal Senato è giudicato insufficiente dalle stesse relatrici, queste avrebbero dovuto, a suo avviso, proporre l'adozione, come testo base, di un testo unificato delle proposte in esame o comunque di un nuovo testo.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'adozione del testo base non preclude l'elaborazione di un nuovo testo da parte delle Commissioni in sede referente; anzi, essa è il presupposto per l'avvio della fase emendativa, con la quale un nuovo testo viene elaborato. Una volta adottato il testo base, quindi, ciascuno, comprese le relatrici, potrà proporre le modifiche che ritiene necessarie.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le perplessità manifestate dalle relatrici sul disegno di legge C. 4434 avrebbero dovuto comunque condurre all'elaborazione di un testo unificato. Sottolinea, in particolare, come il testo del citato disegno di legge, ridondante nel titolo, sia in realtà molto superficiale nel contenuto prevedendo, ad esempio, nelle disposizioni di diritto penale sostanziale, solo qualche inasprimento delle pene a carico del corruttore, a fronte di un fenomeno, come quello della corruzione, che nel tempo si è evoluto, assumendo dimensioni intollerabili. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Tassone ed evidenzia come la proposta di legge C. 3380 Di Pietro sia, a suo giudizio, più completa ed adeguata rispetto a quella che oggi si propone di adottare come testo base. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, dopo avere ribadito di non condividere il testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e come i tempi a disposizione delle Commissioni non consentano di costituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, chiarisce che la proposta di adottare come testo base il citato disegno di legge appare una scelta obbligata. Ricorda peraltro come, una volta adottato il testo base, si apra la fase dell'esame degli emendamenti, preannunciando quindi la presentazione di proposte emendative che saranno volte a migliorare e correggere il testo base medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4434.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che si era convenuto, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, di fissare alle ore 12 di lunedì prossimo, 19 settembre, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base. Peraltro, essendo stata richiesta dai rappresentanti di alcuni gruppi una posticipazione di tale termine, propone di differirlo alle ore 16 dello stesso giorno.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 20 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione del provvedimento in Aula per lunedì prossimo, 26 settembre; che, per poter rispettare questo termine, le Commissioni dovranno concludere il proprio esame, conferendo il mandato ai relatori, entro giovedì; e che, a questo fine, occorre che l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si concluda al più tardi entro la mattina di domani, così da permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di lavorare tra domani e dopodomani.

Quindi, con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, la presidenza della Commissione ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che «siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione».

Alla luce di tale criterio, comunica, d'intesa con il presidente Bruno, che sono da considerarsi inammissibili, in quanto relativi ad argomenti affatto estranei alla discussione, i seguenti articoli aggiuntivi:  7.02 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce poteri sanzionatori pecuniari alla Corte dei conti in caso di concessione illegittima di benefici per invalidità civile; 7.04 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce la giurisdizione esclusiva alla Corte dei conti in tema di contenzioso tra Stato ed enti o tra enti in materie di contabilità pubblica; 9.08 Di Pietro, che prevede la costituzione di squadre investigative internazionali comuni, riproponendo il testo della proposta di legge C.1776 Di Pietro, che è all'esame della Commissione giustizia in abbinamento con le proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, e C. 2506 Garavini; 9.011 Ferranti, che prevede l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena in relazione all'imposta evasa o non versata.

Comunica inoltre che gli articoli aggiuntivi Rao 2.02 e Rao 8.02 sono stati ritirati dal presentatore e che le relatrici hanno presentato l'emendamento 1.50 (vedi allegato).

Dà quindi la parola alle relatrici e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, fatto presente che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto soltanto ieri alle ore 16 e che gli emendamenti sono numerosi, complessi e tutti meritevoli di attenzione in quanto costruttivi, invita la presidenza a valutare l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per dar modo alle relatrici di valutarli con il necessario approfondimento.

Jole SANTELLI (PdL) relatore per la I Commissione, considerato che il tempo a disposizione delle Commissioni per esaminare gli emendamenti è oggettivamente troppo limitato, il che finirebbe per imporre il rinvio dei problemi al Comitato dei nove, concorda con la relatrice Angela Napoli sull'opportunità di chiedere un rinvio di una settimana dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, in modo da poter approfondire con la dovuta attenzione le proposte contenute negli emendamenti. Aggiunge che le relatrici sono pronte ad esprimere il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2 e che, a tal fine, hanno ripartito gli emendamenti tra loro a seconda che essi rechino norme inerenti all'attività della pubblica amministrazione oppure a modifiche al codice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto alla richiesta formulata dalle relatrici.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, d'intesa col sottosegretario Caliendo, dichiara che il Governo si rimette alla decisione che sarà presa dalle Commissioni ed assicurerà il proprio contributo ai lavori parlamentari nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti. Aggiunge che il Governo ha valutato gli emendamenti presentati, compatibilmente col tempo avuto a disposizione fin qui, ed è pronto ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Sesa AMICI (PD) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono al miglioramento del testo base, del quale la stessa relatrice per la II Commissione ha evidenziato l'insufficienza rispetto ai fini perseguiti dal provvedimento. Il suo gruppo è pertanto favorevole al rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Aula, a condizione che il tempo guadagnato sia effettivamente impiegato per la valutazione degli emendamenti presentati e che la richiesta di rinvio non si riduca a una manovra meramente dilatoria.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che il suo gruppo giudica urgente il provvedimento in esame, che è molto atteso in Italia e sui mercati internazionali, dichiara di comprendere le ragioni delle relatrici, le  quali hanno manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per l'esame dei numerosi emendamenti presentati, i quali - come da loro riconosciuto - non hanno intento ostruzionistico, ma tendono a migliorare il testo. Il suo gruppo è pertanto favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara che il suo gruppo concorda sull'opportunità di chiedere il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, in quanto gli emendamenti presentati sono effettivamente numerosi e complessi. Considerato peraltro che molti emendamenti presentati prospettano interventi su aspetti dell'attività della pubblica amministrazione non considerati dal testo trasmesso dal Senato, esprime l'avviso che, per evitare di disperdersi tra le numerose proposte, le Commissioni dovrebbero assumere come ambito di intervento quello già stabilito da quel testo, senza ampliare eccessivamente. Nel contempo, ritiene che alcune proposte emendative siano condivisibili: fa presente, ad esempio, che l'articolo 8 reca una disposizione la quale rischia di sovrapporsi ad una analoga norma contenuta nel codice antimafia prossimo all'entrata in vigore e che analoghi problemi di coordinamento sono all'attenzione dei colleghi componenti del Comitato per la legislazione.

In conclusione ritiene che un approfondimento degli emendamenti presentati sia senz'altro utile, ma a condizione di circoscrivere le modifiche entro il perimetro definito dal testo del Senato.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, a condizione che essa serva davvero a un più serio esame degli emendamenti presentati e al miglioramento del testo del Senato, che, ad avviso del suo gruppo, è debole e può essere rafforzato sotto numerosi aspetti, alla luce delle indicazioni provenienti dall'ONU, dalla Corte dei conti e dai soggetti ascoltati nelle audizioni. Sottolinea che si tratta di una legge urgente, anche perché certi problemi della amministrazione pubblica italiana hanno anche un riverbero nocivo sui mercati internazionali.

Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo a nome del proprio gruppo, dopo aver sottolineato l'estrema importanza del provvedimento, dichiara di condividere la richiesta formulata dai relatori di un rinvio di una settimana per l'inizio dell'esame in Assemblea. Ritiene che questo tempo aggiuntivo debba essere utilizzato per un'attenta valutazione degli emendamenti, alcuni dei quali contengono importanti indicazioni per migliorare il provvedimento. Deve quindi risultare chiaro che la richiesta di rinvio non abbia alcuno scopo dilatorio. Condivide peraltro anche i rilievi dell'onorevole Contento, ritenendo estremamente importante che si ponga attenzione a coordinare le norme previste dal provvedimento in esame con quelle già vigenti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di apprezzare la serietà delle relatrici, che evidentemente hanno preso coscienza del fatto che il provvedimento in esame è inidoneo allo scopo. Si associa quindi alla richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia l'impegno ad un confronto costruttivo e, in particolare, a verificare l'apporto costruttivo fornito dagli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che hanno lo scopo di adeguare il provvedimento anche alle richieste che provengono dall'Europa. Condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando, con particolare riferimento all'articolo 5, l'esigenza di coordinare la relativa disciplina con quella del codice antimafia che sta per essere varato.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato come la programmazione dei lavori delle Commissioni debba tenere conto della programmazione del lavori dell'Assemblea, prende atto, anche a nome  del Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, della richiesta di rinvio dell'esame in Assemblea avanzata dalle relatrici e sostanzialmente condivisa dai gruppi presenti in Commissione. Ritiene in ogni caso essenziale che l'eventuale rinvio dell'esame in Assemblea sia funzionale ad un confronto costruttivo e ad un esame più approfondito del provvedimento.

Rilevato che i relatori ed il Governo hanno dichiarato la disponibilità, allo stato, ad esprimere i pareri sugli articoli 1 e 2, chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti riferiti a questi due articoli.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sugli articoli 1 e 2, evidenzia alcuni temi che ritiene essenziali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e che costituiscono l'oggetto di alcuni suoi emendamenti.

Sottolinea in primo luogo l'importanza non solo della trasparenza ma anche la leggibilità di ciò che avviene nelle amministrazioni pubbliche, poiché non tutto ciò che è trasparente è anche comprensibile. Suggerisce pertanto che le attività di monitoraggio riguardino anche i costi delle opere e dei servizi, dal momento che vi possono essere procedure apparentemente corrette che tuttavia hanno un esito anomalo. Un controllo che abbia ad oggetto anche i costi unitari può quindi fare emergere queste anomalie.

Ricorda quindi come una delle maggiori cause dei fenomeni corruttivi o, comunque, della devianza dell'esercizio delle funzioni pubbliche sia rappresentata dalla dilatazione dello spoil system. In tale contesto evidenzia come sia forse sfuggito l'impatto estremamente negativo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 138 del 2011, che introduce una forma di spoil system assolutamente generalizzata, totalmente priva di contraddittorio e garanzie, che opererà presumibilmente fino al momento in cui non sarà dichiarata incostituzionale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama l'attenzione dei relatori sulla ratio dell'articolo 1 e sulla necessità di precisare i compiti e rafforzare i poteri dell'Autorità ivi prevista in relazione a specifiche funzioni. Cita in primo luogo la predisposizione e attuazione di codici etici della pubblica amministrazione. Ritiene inoltre che occorra rafforzare i poteri dell'Autorità anche nell'area del monitoraggio delle più evidenti violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza ed affidamento di lavori e servizi. L'Autorità dovrebbe inoltre avere il compito di dettare principi e criteri sulla rotazione dei dirigenti pubblici.

Con specifico riferimento all'articolo 2 ritiene che si dovrebbe affermare il principio secondo il quale, decorso il termine per emanare il provvedimento amministrativo, l'istante possa certificare, assumendo tutte le responsabilità del caso, la conformità della propria iniziativa alla legge e procedere. A suo giudizio l'affermazione di questo principio potrebbe prevenire fenomeni di concussione.

David FAVIA (IdV) per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, chiede alle relatrici di valutare con particolare attenzione gli emendamenti presentati dal suo gruppo, che attengono a due questioni di particolare rilievo. Si riferisce, in primo luogo, al fatto che l'Autorità nazionale anticorruzione, da individuare ai sensi della Convenzione ONU del 31 ottobre 2003, deve avere caratteristiche di indipendenza ed essere dotata di poteri autonomi. Non ritiene dunque in linea con la predetta Convenzione individuare nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la suddetta Autorità.

Rileva come una ulteriore questione riguardi la necessità di far rientrare nell'alveo proprio delle competenze della protezione civile alcuni aspetti che sono andati molto oltre. Ricorda come anche la Corte dei conti abbia sottolineato l'esigenza di una maggiore attenzione per quanto attiene alle ordinanze derogatorie. Il suo gruppo chiede in particolare di rivedere l'assegnazione dei grandi eventi,  che non hanno una connessione diretta con la gestione delle situazioni emergenziali di competenza della protezione civile.

Evidenzia dunque l'esigenza di ripensare le funzioni della protezione civile anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e delle indagini giudiziarie in corso.

Donatella FERRANTI (PD) chiede se i pareri che esprimeranno le relatrici debbano intendersi come definitivi o interlocutori, alla luce del nuovo calendario dei lavori per l'esame del provvedimento che le Commissioni hanno prospettato.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che, come convenuto, nella seduta odierna saranno espressi i pareri delle relatrici e del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Nelle successive sedute saranno esaminati i predetti emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva preliminarmente che, come anticipato, si concentrerà, nell'espressione dei pareri, sugli emendamenti che riguardano i profili di carattere amministrativo del provvedimento, mentre gli aspetti di carattere penale saranno valutati dalla relatrice per la II Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Favia 1.8, esprime parere contrario poiché si propone di ripristinare la figura dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione che il disegno di legge in esame intende superare. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Mantini 1.1 poiché sembra ledere il principio di autodichia delle singole amministrazioni laddove attribuisce alla CIVIT il «potere di predisporre e curare l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 1.5. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.50 delle relatrici, che consente di esplicitare il modo in cui la CIVIT è chiamata a svolgere il potere ispettivo che il disegno di legge in esame le attribuisce.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.2, evidenziando come il rischio sotteso al provvedimento in esame sia quello di incidere su una serie troppo ampia di materie. L'emendamento in esame coinvolge le competenze dell'Autorità sui lavori pubblici e rischia di portare alla definizione di un provvedimento monstrum. L'auspicio delle relatrici è invece quello di mantenersi lungo il percorso già delineato con il provvedimento in esame così da evitare confusione e sovrapposizioni.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.9 che rischia di caricare la CIVIT di un eccessivo numero di competenze, snaturando la configurazione di tale organismo. La CIVIT ha già infatti numerose competenze ed ha una dotazione di personale di circa 30 persone. Non appare dunque condivisibile attribuirle anche le funzioni di espressione di pareri, proprie degli altri organismi di consultazione del Governo.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.3, ritenendo pleonastico prevedere espressamente in una legge l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 1.10, ritenendo anomalo prevedere che il presidente sia individuato nel decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura ivi prevista anziché, come di norma avviene, nominato dai componenti stessi della Commissione.

Invita il presentatore dell'emendamento Mantini 1.4 a riformulare il proprio emendamento nel senso di aggiungere al comma 4 dell'articolo 1 la seguente lettera e): «definisce principi e criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione». Tale formulazione consente di evitare che la rotazione diventi un criterio di carattere generale e che attenga invece ai settori particolarmente esposti alla corruzione.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mantini 1.01 al fine di evitare, come già evidenziato, un eccessivo ampliamento dell'ambito applicativo del provvedimento.

Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.15. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, invita la presentatrice a riformularlo come singoli emendamenti poiché attualmente si prevedono ampie e diversificate modifiche a varie parti del provvedimento in esame. In tal modo potranno essere approfonditi distintamente i singoli aspetti e si riserva pertanto di esprimere il proprio parere in un successivo momento.

Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.2 per evitare il rischio di sovrapposizioni con la normativa esistente, ferma restando l'opportunità di un approfondimento in seno al Comitato per la legislazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.16; esprime altresì parere contrario sull'emendamento Maiani 2.17 che riguarda più specificamente il codice degli appalti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 della relatrice per la II Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.18. Esprime parere contrario sull'emendamento Maiani 2.19, riservandosi comunque di rivedere il proprio parere una volta chiarito dalle proponenti lo spirito effettivo dell'emendamento.

Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 2.4. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.3.

Per quanto riguarda gli identici emendamenti Ferranti 2.20 e Favia 2.7 e gli identici emendamenti Mantini 2.5 e 2.1 della relatrice per la II Commissione, rileva che essi sostanzialmente sono volti a modificare il verbo «possono» con quello «devono». Si tratta di un profilo già esaminato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato su cui era stato, in un primo momento, espresso parere favorevole ma che era stato poi rivisto alla luce del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni esprime parere contrario su tali emendamenti.

Invita la presentatrice dell'emendamento Lo Moro 2.4 a ritirarlo. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 2.03. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 2.01 della relatrice per la II Commissione, ritiene vi possano essere delle perplessità sotto il profilo costituzionale nel prevedere che due terzi dei compensi dei magistrati per incarichi autorizzati dal CSM possano essere trattenuti. È comunque favorevole a prevedere disposizioni che evitino l'attribuzione ai magistrati di incarichi extragiudiziari.

Sottolinea come la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010 sia di particolare delicatezza. Esprime in ogni modo parere contrario sullo stesso, a prescindere dal merito. Ricorda infatti che lo stesso argomento è affrontato in una risoluzione del collega Giovanelli e in una proposta di legge assegnata alle Commissione I e VIII.

Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ferranti 2.011 e 2.012.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, per quanto riguarda gli emendamenti che investono maggiormente i profili di carattere penale, propone un accantonamento degli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 da lei presentati. Rileva infatti che il disegno di legge del Governo, adottato come testo base dalle Commissioni, privilegia una distinzione tra i due aspetti della prevenzione e della repressione. Personalmente, ha ritenuto opportuno proporre emendamenti per premettere alcune disposizioni che attengono alla repressione penale: peraltro, preso atto di quanto emerso, propone di accantonarli così da poter svolgere ulteriori valutazioni ed approfondimenti.

Concorda poi sul parere espresso dalla collega Santelli, relatrice per la I Commissione, ad eccezione del parere espresso sugli emendamenti da lei presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice Santelli. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, sul quale è stata prospettata la possibilità di una riformulazione, rileva come assumono particolare interesse le disposizioni previste  alle lettere da a) a c) che devono tuttavia essere armonizzate con l'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale che stabilisce che tutte le informazioni siano contenute in una banca dati presso l'Autorità, che sono dunque immediatamente acquisibili e comparabili.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto che nei pareri espressi emerge un atteggiamento che appare di chiusura rispetto alle proposte emendative di maggior rilievo presentate dai vari gruppi. Ritiene tale atteggiamento incomprensibile rispetto ad un provvedimento che mira proprio all'effettività del principio di trasparenza ed in tale direzione vanno emendamenti quali quelli che riguardano le ordinanze in deroga o la secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Auspica dunque che vi possano essere ulteriori ed adeguati approfondimenti della questione che riguarda l'applicazione del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa quindi presente che, come concordato, la seduta delle Commissioni riunite I e II sul provvedimento in esame sarà rinviata alla giornata di domani, alle ore 9, per discutere nel merito degli emendamenti presentati con riferimento agli articoli 1 e 2 ed avviare le votazioni.

Andrea ORLANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la relatrice per la I Commissione abbia espresso, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010, un parere per relationem: motivando cioè il parere contrario con la circostanza che la questione affrontata da un emendamento è all'esame di un'altra Commissione nell'ambito di un provvedimento ad hoc.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva come fornire una motivazione dettagliata dei pareri espressi su ogni singolo emendamento sia un atto di cortesia istituzionale da parte delle relatrici. Avrebbe anche potuto esprimere le proprie valutazioni senza fornire ulteriori specificazioni ed auspica che i colleghi tengano conto dell'atteggiamento dimostrato.

Andrea ORLANDO (PD) ribadisce che, a suo avviso, l'espressione di un parere attraverso il rinvio ad un altro provvedimento non mette le Commissioni nelle condizioni di procedere alla votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva come, sotto il profilo formale, il parere espresso dalla relatrice è chiaro ed è un parere contrario. Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.30



 

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 


ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 1. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

01. 1.Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 1. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alte sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

01. 2.Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

 

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 1. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

01. 3.Il Relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

b) al comma 6-bis, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

1-ter. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Autorità nazionale anti-corruzione). - 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contratto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

1-quater. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».

1-quinquies. L'Alto Commissario istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

Conseguentemente, al comma 2 e ovunque compaiano nel testo, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche o la Commissione, rispettivamente, con le seguenti: l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato e l'Alto Commissario».

1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e predispone e cura l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni.

1. 1. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. analizza le cause e i fattori della corruzione e individua interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.

1. 5. Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa dettate dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 2 della presente legge e alle altre disposizioni legislative, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma».

1. 50.Le Relatrici.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui casi di evidente violazione del principio di concorrenza e delle normative europee e nazionali in materia di lavori, forniture e servizi.

1. 2. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera n) della presente legge;

c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente legge».

1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) collabora con l'autorità giudiziaria per la raccolta di notizie e informazioni relative ai procedimenti penali che riguardano i delitti di corruzione.

1. 3. Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Il comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è così modificato:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e quattro esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, gestione e valutazione del personale, nonché nell'attività di controllo di legittimità dell'azione amministrativa e nelle materie di responsabilità penale ed erariale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, indicandone anche il Presidente;

b) le parole: «i componenti» sono sostituite, ove ricorrono, dalle parole «il Presidente e i componenti»;

c) il quinto periodo è soppresso.

1. 10. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) definisce principi e criteri per assicurare il principio della rotazione dei dirigenti.

1. 4. Mantini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative  vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.

2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale, da calcolarsi in via equitativa, per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.

1. 01. Mantini.

 

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel rispetto fino a: dati personali.

2. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione».

2. 60.Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n. 150,.

2. 50. Lo Moro.

Al comma 2 dopo le parole: le amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza.

2. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:

A tal fine gli affidamenti di lavori servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.

2. 17. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.

2. 2.Il Relatore per la II Commissione. Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie, quali i provvedimenti attuativi delle ordinanze di protezione civile.

2. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.

2. 19. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie».

2. 61.Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nel rispetto del principio secondo cui trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla domanda, l'istante può certificare la conformità legale e dare inizio all'attività.

2. 4. Mantini.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito internet di ciascuna amministrazione».

2. 62.Lanzillotta.

Sopprimere il comma 5.

2. 3. Lo Moro.

Al comma 5, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

  2. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 5 sostituire le parole: possono con la seguente: devono.

  2. 7. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.

   2. 5. Mantini.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.

   2. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.

   2. 63.Lanzillotta.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 40. Lo Moro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, la CIVIT, entro sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) opera una ricognizione delle posizioni dirigenziali che nelle amministrazioni statali, regionali o comunali, nonché nelle aziende e società partecipate dello Stato e dagli altri enti pubblici sono attribuite:

a) a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

b) a dirigenti della pubblica amministrazione sulla base di contratti il cui mancato rinnovo non sia subordinato alla previa valutazione dei risultati conseguiti;

2) formula proposte per limitare la discrezionalità nelle nomine pubbliche.

2. Su tale base il Governo, è delegato ad adottare entro i successivi sei mesi un decreto legislativo che:

a) per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma precedente, limiti le posizioni funzionali attribuite sulla base delle procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma a quelle apicali di diretto raccordo tra l'organo di indirizzo politico e gli organi e gli uffici delle amministrazioni;

b) per gli enti, aziende o società di cui al comma precedente, ivi comprese quelle del settore sanitario, disciplini procedure di selezione e di nomina degli amministratori e dei dirigenti che garantiscano pubblicità, partecipazione, comparazione meritocratica dei curricula da parte di valutatori indipendenti, equilibrio di genere. Il Decreto legislativo di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 è abrogato.

2. 060.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali).

1. Le disposizioni di trasparenza di cui all'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci».

3. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,»;

b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6,  comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti».

d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati giro fondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».

4. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole: «e da altri grandi eventi»; b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

6. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

7. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati).

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.

2. 01.Il relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici).

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.

2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».

b) al comma 4 le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza». sono soppresse.

2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti).

1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

2. 011. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

2. 012. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

 

ART. 3.

Prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.

02. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole:

«Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale  addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».

3. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis.) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti».

3. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

3. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

3. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Il comma 3 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dalla presente legge.

5. Il comma 4 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:

«4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, tali soggetti:

a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;

b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio; il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito; non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi;

c) in ogni caso, all'atto del conferimento dell'incarico sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita;

d) il trattamento economico fondamentale e accessorio ad essi riconosciuto è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza;

e) al rientro nell'amministrazione di appartenenza, non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso  le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate;

f) durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo;

g) il periodo di aspettativa non retribuita e di fuori ruolo non viene valutato ai fine dell'anzianità di servizio».

3. 2. Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.

3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articolo 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. 01. Ferranti.

 

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4. - (Tutela del dipendente pubblico e privato che segnala irregolarità o rischi di irregolarità). - 1. In attuazione dell'articolo 33 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale  dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e dell'articolo 9 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il dipendente pubblico e privato può denunciare o riferire, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, irregolarità o rischi di irregolarità nelle attività della pubblica amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro.

2. Il dipendente che denuncia o riferisce tali condotte ha il diritto ad essere informato sugli strumenti della sua tutela; a non essere sanzionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; a vedere protetta la propria identità fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.

4. 1. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Numero Verde).

1. Ai fini di garantire quanto sancito dalla presente legge è istituito un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per la raccolta e la gestione delle segnalazioni, che operi in totale trasparenza e indipendenza, con la funzione di informare il segnalante sulle tutele di cui ha diritto.

2. Il servizio è gestito dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.

3. Affinché il servizio sia completamente trasparente e indipendente, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche può gestirlo e pubblicizzarlo in collaborazione con le organizzazioni della società civile ritenute idonee.

4. 01. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di un lavoro pubblico compreso nell'attività di cui al comma 2 è oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura che svolgerà gli opportuni controlli anche ai sensi e nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

5. 7. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le  società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

  5. 2. Angela Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

  5. 1. Vitali. Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

  5. 3. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi; 

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

  5. 5. Pelino.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 5.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti).

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. 4. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 1 comunica agli uffici competenti qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

5. 30. Bragantini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

5. 6. Lo Moro.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. 15. Contento.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

 

1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis.

(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione).

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».

5. 02. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile in materia di grandi eventi. Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei conti).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

2. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» sono soppresse;

b) all'articolo 5-bis il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

5. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

 

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01: Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione».

b) al comma 2, sopprimere le parole: «compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

c) al comma 2, in fine aggiungere: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

6. 1. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Principi generali per regioni ed enti locali).

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Capo I-bis.

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

Articolo 6-bis.

(Arbitrati).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-ter.

(Collaudi).

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e  procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-quater.

(Partecipazione ad organi societari).

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-quinquies.

(Incarichi sportivi).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..

2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I, decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

6. 01. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

 

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti commi:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente o da terzi o a questi ultimi promessa.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio  1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

7. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, capoverso «1-septies» sostituire, le parole da: probabile a: erariale con le seguenti: fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

7. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ipotesi di condanna per dolo ed in presenza di illecito arricchimento la Corte, su richiesta del P.M., può irrogare l'interdizione dalle funzioni che hanno dato luogo alla condanna per un periodo da uno a cinque anni, in ragione della gravità del danno arrecato all'Amministrazione e dell'arricchimento conseguito dal responsabile».

7. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259).

1. All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

2. La Corte dei conti, su richiesta dell'ente sottoposto al controllo e su deferimento del magistrato di cui al successivo articolo 12 o, nell'ipotesi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, del magistrato relatore-istruttore, può emettere pareri nelle materie di contabilità pubblica.

7. 01. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure sanzionatorie in tema di illecita concessione di benefìci per invalidità civile).

1. Il PM presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefìci in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da 10 a 30 volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del P.M. provvede uno dei Magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di Giudice Monocratico, secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.

7. 02. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Giurisdizione in tema di contenzioso tra enti nelle materie di contabilità pubblica).

1. Il contenzioso tra Stato ed enti e tra enti, relativo ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità è devoluto, ai sensi dell'art 103 della Costituzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, con le modalità di cui  all'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

7. 04. Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 26, inserire il seguente articolo:

Art. 10-bis.

(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti e nelle province, lo statuto o il regolamento dispongono le procedure per garantire la trasparenza delle procedure di nomina e designazione di rappresentanti del comune di cui agli articoli 42, comma 2, lettera m), e 50, commi 8 e 9, assicurando in ogni caso il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. A questo fine, le posizioni da ricoprire sono pubblicate sul sito web dell'ente, indicando i requisiti richiesti e un termine adeguato entro il quale tutte le persone interessate possono comunicare la propria disponibilità, corredata da ogni documentazione ritenuta utile.

3. Lo statuto e il regolamento disciplinano altresì le modalità di composizione di un comitato, formato da membri di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, chiamato ad esaminare le disposizioni di disponibilità pervenute ed i relativi titoli. Il comitato può comprendere anche magistrati e funzionari dello Stato.

4. Il comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta proprie motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati, per studi compiuti o per esperienze realizzate, in riferimento a ciascuna nomina.

5. Il consiglio comunale o provinciale e il sindaco o il presidente della provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza nell'esercizio delle proprie responsabilità, tenendo conto delle valutazioni non vincolanti espresse dal comitato.

6. I requisiti e i titoli dei candidati nominati e quelli dei candidati indicati dal comitato sono pubblicati nel sito web dell'ente.

7. I comuni superiori a 15.000 abitanti e le province adeguano le proprie normative a quanto previsto dal comma 1 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 05. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

(Norma di interpretazione autentica).

L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle Procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

7. 06. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo, n. 163/2006 aggiungere, infine, il seguente comma:

13-bis. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano resistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante.

7. 07. Mariani, Ferranti.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla adozione della presente legge.

2. È, altresì, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

7. 08. Mariani, Ferranti.

 

 

 

 

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 9. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba. Sostituirlo con i seguenti:

Articolo 8.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla».

 

Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore).

1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

a) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

b) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla». 2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «non si trovano in alcuna delle condizioni» sono inserite le seguenti: «di incandidabilità previste dall'articolo 6-bis e».

Art. 8-ter.

(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Ulteriori disposizioni di principio in materia di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità). - 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8-quater.

(Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

8. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione  personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati loro rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.

5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 8-bis.

(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la  nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 8-ter.

(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico.

Art. 8-quater.

(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».

 

Art. 8-quinquies.

(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 8-sexies.

(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

Art. 8-septies.

(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente: «Ogni candidato, unitamente  alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».

8. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del consiglio dei Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-ter o 320 del codice penale a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere a) e b), prevedere che non siano contemporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha  applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a), b) e b-bis);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere f), g) e i) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, successive alla candidatura o all'affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano  espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

8. 16. Garavini, Ferranti, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, sostituire le parole: contenente un testo unico con le seguenti: recante il codice.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: ed è adottato con le seguenti: , innovandola e modificandola.

8. 7. Lo Moro.

Al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alla carica di deputato, con le parole: di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alle elezioni, con le parole: di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: incandidabilità e, aggiungere le parole: di ineleggibilità.

8. 2. Angela Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla carica fino alla fine del comma con le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio o ai singoli Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

8. 17. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo le parole: alla carica inserire le seguenti parole: di componente del Parlamento europeo e.

8. 5. Bragantini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le se-guenti: «presidente e consigliere di amministrazione di società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che sino alla sentenza definitiva non siano candidabili a senatori e deputati coloro che abbiano riportato condanne in primo o in secondo grado per i delitti di cui alle lettere a) e b).

8. 6. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ferme restando fino a: pubblici uffici.

8. 8. Lo Moro.

Al comma 2, lettera a) e b) sopprimere la parola: temporaneamente.

Conseguentemente sopprimere lettera c).

8. 1. Angela Napoli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente. Contemporaneamente, sopprimere la lettera c) del medesimo comma.

8. 12. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: deputati o a senatori fino alla fine della lettera, con le seguenti: membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. 18. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: deputati o a senatori fino alla fine della lettera, con le seguenti: membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter o 320 del codice penale nonché a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

8. 19. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e, se del caso con la seguente: ovvero.

8. 3. Contento.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere a) e b), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 20. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e b-bis).

8. 21. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: alla carica inserire le seguenti: di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,.

8. 22. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: di condanna inserire le seguenti: o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 23. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinata da inserire le seguenti: sentenze definitive di condanna per.

8. 4. Contento.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: di condanna inserire le seguenti: o ad applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto  indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. 24. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere f), g) e i) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 successive alla candidatura o all'affidamento della carica.

8. 25. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la sanzione della decadenza dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.

8. 14. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Razionalizzazione delle spese di funzionamento).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.

2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.

3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al MEPA.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.

8. 26. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Gestione commissariale delle emergenze).

1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con  riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

8. 27. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi).

1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:

a) ministro o sottosegretario di Stato;

b) senatore o deputato della Repubblica,

c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;

d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;

e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma.

3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.

5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale dove hanno la residenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:

a) i beni da loro posseduti alla data del 1 gennaio 2006 e quelli posseduti alla  data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;

b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere d) ed e), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.

8. 01. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 76-bis. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). - 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo iter;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa. 7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8. 012. Giovanelli, Fontanelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsti dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;

2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;

3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;

b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;

c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche  di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;

d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

8. 06. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

8. 07. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

8. 08. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici).

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in  rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.

8. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito. Non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi.

2. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente.

3. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.

4. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.

5. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

8. 010. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

8. 011. Giachetti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

1. I partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non possono presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione e usura, di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I partiti e i movimenti politici nonché le formazioni e le liste civiche di cui al comma 1 non possono, altresì, presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al medesimo comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione  personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle formazioni e delle liste civiche di cui al medesimo articolo 1 comporta la decadenza per i medesimi dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti.

8. 03. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti «da 317 a 322-bis.

8. 04. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Reato di autoriciclaggio).

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 648 è inserito il seguente:

«Art. 648-bis.

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo autoriciclato».

8. 015. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-quinquies - (Circostanza aggravante). Ove risulti che l'autore dei reati previsti dal presente titolo li abbia commessi allo scopo di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da essi la pena aumentata. Se l'impiego è avvenuto in tutto o in parte, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8. 013. Contento. Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

8. 014. Contento.

 

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 22. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» e le parole: «322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;

c) all'articolo 317-bis, le parole: «per il reato di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;

d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;

f) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno»;

g) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Corruzione in affari privati). - I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni.

La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni»;

h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dal medesimo articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

i) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

«Art. 322-quater. - (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-quater sono puniti,  qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi primo e secondo, ridotte di un terzo»;

l) all'articolo 313-bis è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 319-quater, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

n) dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-bis. - (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). - Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 346-ter. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

o) all'articolo 648-bis (Autoriciclaggio):

1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di  godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;

p) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse;

q) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

9. 27. Garavini, Bossa, Piccolo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» le parole: «322-bis» sono soppresse e sono inserite le parole: «346» e dopo le parole: «501-bis, sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;

c) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

g) all'articolo 317-bis, le parole: «per il reato di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;

h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»; 

l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno»;

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter» e le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse;

o) all'articolo 311-ter, secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell'articolo 311-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 311-bis, secondo comma» sono soppresse;

p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:

Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

s) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

t) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercito attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esaltata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628».

Conseguentemente, all'articolo 133, comma 7-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,;

Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322;

b) al comma 2-bis, le parole: 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,. Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) sono sostituite dalle seguenti: 319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione);

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,.

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: truffa e calunnia sono sostituite dalle seguenti: truffa, calunnia ed estorsione.

9. 7. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle parole: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dodici anni».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a cinque anni».

4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a sei anni».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle parole: «da cinque a quattordici anni».

6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre (interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a quattro anni».

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle parole: «da tre mesi a tre anni».

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle parole: «da tre a sette anni».

10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dieci anni».

11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, coma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.».

12. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,» sono soppresse;

b) il comma 2-bis è soppresso.

13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».

14. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova  dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affido o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa (interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.».

17. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori,».

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «513-bis» sono inserite le seguenti parole: «513-ter».

9. 2. Rao, Tassone, Martini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».

6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».

10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».

11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.».

12. All'articolo 323 del codice penale, le parole «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».

13. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi e prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni".

16. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.».

9. 34.Il Relatore per la II Commissione. Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

b) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni»;

c) l'articolo 317 è abrogato;

d) all'articolo 318:

1) al comma 1, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve» sono aggiunte le seguenti: «tranche mediante induzione» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

2) al comma 2, dopo le parole: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione,» e le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni»;

e) all'articolo 319, dopo la parola: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione» e le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

f) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;

g) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

h) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue finzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

2. Conseguentemente alle modifiche di cui al comma 1 sono altresì apportate le seguenti modificazioni al codice penale:

a) all'articolo 32-quater dopo le parole: «501-bis,» sono aggiunte le seguenti: «629»;

b) all'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo la parola: «320» è aggiunta la seguente parola: «629».

9. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento,  all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il e di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso` rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 1 8 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito  amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

8. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 7, la non punibilità e altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

9. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dal comma 6 del presente articolo si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e ai reati previsti dal titolo Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito lamento di partiti politici, o di assicurarne profitto purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi e alle condizioni indicati dalle disposizioni citate.

10. La non punibilità del ricettatore è altresì subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.

11. La causa di non punibilità di cui al comma 9 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.

12. La non punibilità è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.

13. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello.

14. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza è stata pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.

15. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. - (Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1».

16. All'articolo 275, comma 3, del codice di pura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».

17. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

18. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro a altra utilità non dovuti a un  pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dizione in denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dal medesimo articolo 317, ridotta di un terzo».

19. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».

20. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.

21. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, nonché per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificamente contestai in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare (effettivo beneficiario.

22. Nei casi previsti dal comma 21 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa ai reati di corruzione informa (amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.

23. Le disposizioni dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della presente legge, si applicano, per i reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, come da ultimo sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.

24. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società o delle imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la soprattassa prevista dalle leggi vigenti in materia finanziaria, limitatamente alle somme sottratte a imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

9. 6. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 29 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

0b) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314», dopo le parole: «317, 318, 319-bis,» è inserita la seguente: «319-ter,»;

0c) all'articolo 32-quinquies, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

9. 23. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma sesto, dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i reati contro la pubblica amministrazione e».

9. 24. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma sesto, del codice penale dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I e».

9. 25. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157, comma 6, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «da 314 a 322-bis, 513-bis, 629».

9. 26. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 166, comma 1, del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo che nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I».

9. 14. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitto previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 541, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

9. 10. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

9. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

9. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o del suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

Art. 317-bis. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 318. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 319. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

9. 70. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.

9. 28. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: da quattro a otto anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.

9. 29. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 319-ter, comma 2, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dodici anni».

9. 3. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Corruzione in affari privati). - I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni. La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni. Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni».

9. 30. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 318, secondo comma, o dall'articolo 319, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

9. 11. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, (317), 318, 319, 319-ter, 322-bis e 629, terzo comma è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

9. 21. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

Art. 322-quater. - (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo. I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-quater sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi primo e secondo, ridotte di un terzo»;

9. 31. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

9. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) all'articolo 322-ter dopo le parole: "per un valore corrispondente a tale prezzo", sono inserite le seguenti: "sto profitto"».

9. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

9. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sopprimere le parole: per il solo pubblico ufficiale e sostituire le parole: o dalle Comunità Europee con le seguenti: o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione delle calamità naturali, catastrofi o grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

9. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno. Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sostituire le parole: atti particolarmente lesivi con le seguenti: danni ingenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso articolo 335-ter, dopo la parola: ovvero aggiungere la seguente: atti.

9. 4. Lo Moro.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sostituire le parole: dalle Comunità europee con le seguenti: dall'Unione europea.

9. 5. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) al capo II, apportare le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:

Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sano ,diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

2. Dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

«Art. 346-bis. - (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). - Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 346-ter. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

9. 32. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito  presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

9. 8. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - 1. Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri il denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale».

9. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

n) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».

o) l'articolo 358 è soppresso.

9. 12. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

 9. 9. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

 9. 35. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

n) all'articolo 648, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,»;

o) all'articolo 648-ter, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».

9. 13. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) all'articolo 648-bis apportare le seguenti modificazioni;

1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;

9. 33. Garavini, Bossa, Piccolo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Introduzione del reato di Corruzione nel settore privato).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 513-bis, è aggiunto il seguente: «Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente  o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.

2. Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

3. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

4. Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà.

5. La condanna alla reclusione per una pena superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

6. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo».

2. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 l'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 32-quater del medesimo codice penale, dopo la parola: «501-bis» è inserita la seguente: «513-ter».

4. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «513-ter» e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

9. 013. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Introduzione del reato di corruzione per lo svolgimento della funzione e conseguenti modifiche normative).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 319-ter, è aggiunto il seguente: Articolo 319-quater. - (Corruzione per lo svolgimento della funzione). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione allo svolgimento della funzione è punito con la pena da due a cinque anni. 2. Se l'accettazione dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire conti nuativamente, in tutto o in parte, la funzione si applica la pena da sei a dodici anni;

b) all'articolo 321, dopo le parole «nell'articolo 319-ter» sono inserite le seguenti «, nell'articolo 319-quater»;

c) all'articolo 322, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi precedenti, se l'offerta o promessa è fatta per influire sullo svolgimento della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 1, ridotta di un terzo. Se l'offerta o promessa è volta ad ottenere l'asservimento in tutto o parte della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 2, ridotta di un terzo»;

d) all'articolo 323-bis, dopo le parole 319 sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

2. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole «319-ter, inserire le seguenti: «, 319-quater» e al comma 2-bis dopo le parole 319-ter inserire le seguenti: «, 319-quater»;

b) all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 2 dopo la parola «319-ter» è inserita la seguente: «319-quater» e al comma 3, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 319-bis» sono inserite le seguenti «, 319-ter e quater,»; al medesimo articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La sanzione è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

3. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono altresì apportate al codice penale le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater del codice penale, dopo le parole «319-bis» sono inserite le seguenti: «, 319-ter, 319-quater;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole «320» inserire le parole «319-ter e 319-quater».

9. 014.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti).

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero 8 stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta  irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma l, lettere a) e b), della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).

5. La persona all'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica (articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

9. 06.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.

9. 02.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

9. 05.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni  sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le in formazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente: «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione del documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente: «Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.

9. 012.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a  disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.».

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale.».

9. 01.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «Quando si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive previste dagli articoli 289 e 290 perdono efficacia quando sono decorsi: a) sei mesi dall'inizio della loro esecuzione se si procede per un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Ove ricorrano situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il giudice può disporre la rinnovazione di tali misure anche oltre i limiti suddetti, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.».

9. 030.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta  dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un amo. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di  indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. II Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune";

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

9. 08.Di Pietro, Palumbo, Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

9. 04.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 2-bis, sostituire le parole «nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro» con le seguenti: «nei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a cinquecentomila euro».

9. 011.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316,»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice. Al termine di essa si procede alla cancellazione».

9. 09.Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

9. 03.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis, 316-ter, 317, 319, 319, 319-ter e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

9. 010.Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Norme in materia di influenze illecite).

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando eredito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o (incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Articolo 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

9. 07.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 3.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi. Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 10.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Elettori) - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis

Art. 10-bis.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di anni, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-2-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata  in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-ter. - (Limitazioni per indegnità morale). - 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.»

Art. 10-ter.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma l, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma l».

2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,».

4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro  che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Art. 10-quater.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.»

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Articolo 6-bis - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura. Art. 10-quinquies.

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.»

10. 1. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Costi della lotta alla corruzione).

1. Le entrate delle amministrazioni pubbliche corrispondenti al pagamento di sanzioni pecuniarie, amministrative, penali o contrattuali, connesse al compimento di reati contro la pubblica amministrazione o a violazioni di regole di comportamento fissate nella legge, nei codici di comportamento o in contratti di diritto privato sono destinate in via esclusiva al finanziamento della lotta alla corruzione, con particolare riguardo al finanziamento dell'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi di cui all'articolo 1, comma 1, individuati nel Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

10. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo  comma, numero 2, siano compiute nello svolgimento delle finzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;

c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a).

2. All'articolo 2, comma l, lettera b) ed all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni».

10. 2.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disciplina generale del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Limitazioni allo spoils system).

1. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali che comportano l'adozione, in via esclusiva, degli atti amministrativi e di gestione non hanno carattere fiduciario, hanno durata maggiore del mandato degli organi di governo che li conferiscono, possono essere revocati con atto motivato e solo nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 161, e non sono soggetti a decadenza automatica in occasione del rinnovo degli organi di governo.

2. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165f gli incarichi di carattere fiduciario, tra i quali quelli relativi a uffici di diretta collaborazione, al coordinamento generale dell'azione amministrativa o alla rappresentanza esterna dell'amministrazione, devono essere preventivamente individuati negli atti generali di disciplina degli uffici di ciascuna amministrazione. Tale disciplina regola le procedure di conferimento e revoca degli incarichi, individuando quelli conferibili in base a criteri esclusivamente fiduciari e quelli che devono essere conferiti in base a requisiti di nomina predeterminati e con l'attivazione di procedure di valutazione comparativa della competenza professionale degli aspiranti all'incarico e che possono essere revocati solo con atto motivato. Tutti gli incarichi fiduciari decadono in occasione del rinnovo degli organi di governo che li hanno conferiti».

10. 01.Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.05.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, rende nota il contenuto di una lettera che il presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, Antonio Martone, ha inviato ai presidenti delle Commissioni per replicare a talune dichiarazioni rese, nel corso dell'indagine conoscitiva, dal Presidente della Corte dei conti e dal dirigente del Servizio studi della struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia in merito alla Commissione da lui presieduta.

Avverte quindi che le Commissioni avvieranno oggi la votazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2. Ricorda che gli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice per la II Commissione sono stati accantonati su richiesta di quest'ultima e che su di essi non è stato pertanto espresso il parere. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se intenda esprimere il parere su tali emendamenti.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO chiarisce che l'accantonamento degli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice per la II Commissione è motivato dal fatto che essi, trattando di materia penale, dovrebbero essere esaminati insieme agli altri emendamenti riferiti alla parte del testo che reca modifiche al codice penale, vale a dire l'articolo 9.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, precisa che i suoi emendamenti  01.1, 01.2 e 01.3 recano misure di prevenzione dei reati di interesse del provvedimento e dovranno pertanto, a suo avviso, essere esaminati prima dell'articolo 9, che reca invece misure soltanto di carattere repressivo.

David FAVIA (IdV), prende atto, alla luce dei pareri espressi, che, contrariamente alle dichiarazioni di intento di ieri, l'atteggiamento della maggioranza è di chiusura nei confronti delle proposte dell'opposizione. Con riferimento, in particolare, al suo emendamento 1.8, osserva che il parere contrario dimostra che non c'è la volontà di costituire un organismo effettivamente in grado di contrastare la corruzione, che è un fenomeno che sta distruggendo il paese anche a livello di credibilità internazionale.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che l'individuazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione è maturata al Senato sulla base di un accordo con l'opposizione. Non si può quindi affermare che il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.8, che assegna ad un altro organismo il ruolo di Autorità anticorruzione, costituisca un segno di chiusura del Governo nei confronti dell'opposizione: è semmai un segno di coerenza e di correttezza nei confronti dell'opposizione stessa. Rileva inoltre che l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione non aveva, essendo organo di nomina governativa, la stessa indipendenza della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene scorretto, sotto il profilo dei rapporti interistituzionali, far riferimento a un accordo intervenuto tra il Governo e l'opposizione al Senato. In regime di bicameralismo perfetto, infatti, una Camera non può essere vincolata dalle decisioni assunte dall'altra.

Le Commissioni respingono l'emendamento Favia 1.8.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento Mantini 1.1, che sottoscrive, unitamente a tutti gli altri emendamenti dello stesso deputato. Fa presente che si tratta di un contributo di chiarificazione utile a fugare dubbi e perplessità.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO spiega che il parere contrario del Governo è motivato dalla considerazione che i codici etici sono adottati di regola dalle pubbliche amministrazioni stesse.

Mario TASSONE (UdCpTP) replica che è ben nota la sorte dei codici etici delle pubbliche amministrazioni e che proprio per questo il suo gruppo propone che la loro definizione sia affidata all'Autorità anticorruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.1 Mantini e approvano gli emendamenti 1.5 Lanzillotta e 1.50 delle relatrici.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento Mantini 1.2, ribadisce come esso contenga una necessaria esplicitazione che attribuirebbe all'azione della CIVIT una maggiore efficacia nella lotta contro la corruzione. Esprime rammarico per l'atteggiamento di chiusura del Governo e delle relatrici nei confronti di emendamenti che rappresentano contributi migliorativi del testo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mantini 1.2.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il proprio emendamento 1.9, volto a potenziare il ruolo della CIVIT che, a suo avviso, appare molto fragile. Ritiene, in particolare, opportuno che nel configurare i compiti di tale Autorità ci si ispiri ai modelli di altri paesi, che hanno certamente dei costi elevati ma che tuttavia consentono il recupero di risorse molto maggiori dei costi sostenuti. Sottolinea come la disposizione di cui alla lettera c-ter) dell'emendamento  in questione si ispiri al modello francese, prevedendo una forma di controllo sugli incarichi esterni dei dirigenti amministrativi, e come la disposizione di cui alla lettera c-bis) sia volta a configurare la CIVIT quale osservatorio permanente della conformità alla legge dei comportamenti dei funzionari pubblici. Auspica che il Governo e le relatrici possano modificare il parere sull'emendamento 1.9, la cui approvazione contribuirebbe ad evitare che il provvedimento in esame diventi una mera «legge manifesto».

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che dall'atteggiamento del Governo e delle relatrici non emerga nessuna particolare disponibilità e apertura verso le proposte emendative dell'opposizione, al contrario di quanto lasciassero intendere le dichiarazioni di ieri riferite all'esigenza di chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea proprio per approfondire maggiormente anche le proposte dei gruppi di opposizione. Nel replicare al Sottosegretario Augello, sottolinea come sia inaccettabile che il testo in esame debba essere considerato «blindato», specialmente in virtù di asseriti accordi raggiunti con una parte dell'opposizione presso l'altro ramo del Parlamento.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che l'onorevole Ferranti abbia interpretato in maniera non del tutto esatta l'intervento del Sottosegretario Augello, che comunque si riferiva esclusivamente alla parte del provvedimento sulla quale avrebbe inciso l'emendamento Favia 1.8, peraltro già respinto dalle Commissioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non siano comprensibili le ragioni del parere negativo espresso sull'emendamento Zaccaria 1.9, che appare evidentemente migliorativo del testo e volto a rendere effettiva la ratio dell'articolo 1, con il quale si intende istituire, come precisato al comma 1, un'Autorità incaricata di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Sottolinea come se, da un lato, possa ritenersi condivisibile l'esigenza, ieri manifestata da alcuni colleghi, di delineare l'oggetto della discussione nel senso di evitare sovrapposizioni con discipline vigenti che possano creare problemi operativi o interpretativi, dall'altro, sia inaccettabile che la mera esistenza di una disciplina vigente in materia possa costituire l'unico parametro alla base di pareri contrari su proposte emendative migliorative del testo. Ricorda, infatti, come compito del Parlamento non sia solo quello di intervenire laddove si ravvisino dei vuoti normativi, ma anche quello di migliorare e correggere la legislazione vigente. Non si può evidentemente esprimere parere contrario su una proposta emendativa, per il solo motivo che questa incide su un aspetto della materia già disciplinato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) invita ad un confronto utile per recuperare proposte emendative utili, trovando il giusto punto di equilibrio. Non sarebbe corretto partire dal presupposto che gli emendamenti non possano in assoluto incidere su aspetti della materia già disciplinati. Con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.9, ritiene che la lettera c-ter) potrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che l'Autorità, anziché esprimere pareri vincolanti in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dirigenti amministrativi, sia chiamata a definire i principi in questa materia, contribuendo in tal modo ad omogeneizzare la prassi.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, assicura che non vi è alcun pregiudizio che abbia condizionato l'espressione dei pareri sugli emendamenti. Quanto all'emendamento Mantini 1.2, in particolare, il parere contrario si è basato sulla considerazione di una evidente sovrapposizione con i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.9, ne  chiede il ritiro al fine di effettuare un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) pur ringraziando l'onorevole Mantini per l'utile indicazione, ritiene tuttavia che la riformulazione da questi proposta finirebbe per rendere la disposizione troppo generica e, quindi, sostanzialmente inefficace. Accoglie comunque l'invito al ritiro del proprio emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta compiuti gli opportuni approfondimenti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra il proprio emendamento 1.3, volto a precisare che l'Autorità di cui all'articolo 1 collabora con l'autorità giudiziaria per la raccolta di notizie e informazioni relative ai procedimenti penali che riguardano i delitti di corruzione. Chiarisce come si tratta di un principio implicito nell'ordinamento, che tuttavia appare opportuno esplicitare, come suggerito anche dal dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, con riferimento all'emendamento Mantini 1.3, sottolinea come la CIVIT non abbia e non debba assumere una connotazione giurisdizionale. Conferma quindi il parere contrario sul predetto emendamento, che potrebbe ingenerare dei dubbi in proposito. Ricorda come la CIVIT abbia comunque il dovere, senza che sia necessario specificarlo nella legge, di collaborare con l'autorità giudiziaria tanto se le vengono richieste informazioni quanto se dovesse venire autonomamente a conoscenza di informazioni penalmente rilevanti.

Il Sottosegretario Andrea AUGELLO ritiene che l'emendamento Mantini 1.3 sia pleonastico e, quindi, superfluo, sottolineando come le CIVIT non potrebbe in ogni caso sottrarsi ad una richiesta di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Mario TASSONE (UdCpTP) nel replicare alla relatrice Santelli, con riferimento all'emendamento Mantini 1.2, ritiene che le sovrapposizioni tra competenze delle diverse Autorità si evitino proprio con l'indicazione normativa precisa dei compiti e delle funzioni di ciascuna di esse. Ritiene quindi che dovrebbero essere approvati gli emendamenti volti a precisare i compiti della CIVIT. Quanto all'emendamento Mantini 1.3, nel replicare al Sottosegretario Augello, ricorda come non siano così infrequenti i casi in cui la collaborazione con l'autorità giudiziaria non si realizzi come dovrebbe. Per questo motivo ritiene necessario prevedere espressamente il dovere di collaborazione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Mantini 1.3, per effettuare ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) accogliendo l'invito della relatrice Santelli, ritira il proprio emendamento 1.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta compiuti gli opportuni approfondimenti.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, come concordato, l'esame del provvedimento proseguirà domani alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 22 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 22 settembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.05.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta le Commissioni hanno avviato la votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2 del testo base. In particolare sono stati approvati gli emendamenti Lanzillotta 1.5 e 1.50 dei relatori (vedi allegato).

Ricorda altresì che sono stati accantonati gli articoli aggiuntivi 01.1, 01.2 e 01.3 del relatore per la II Commissione e che sugli emendamenti Lanzillotta 2.60, 2.61, 2.62, 2.63 e sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 non sono stati espressi i pareri di competenza dalle relatrici e dal Governo. Avverte che l'onorevole Lo Moro ha ritirato i propri emendamenti 2.50, 2.3 e 2.40.

Comunica che il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento ha espresso il parere sul disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, adottato come testo base.

Avverte, quindi, che si passa all'esame dell'emendamento Ferranti 1.10. Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo in merito all'emendamento 1.10, rileva come esso ponga soluzioni diverse da quelle individuate al Senato e, in alcuni aspetti, reca previsioni già presenti nella normativa vigente, quale la modalità di nomina dei componenti della CIVIT.

La legge, infatti, già stabilisce che la nomina dei componenti debba avvenire previo parere dei due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari. Ricorda, come già sottolineato durante l'esame presso il Senato, come in questo modo si tenga conto dei due principi di autonomia e di economicità.

Rileva inoltre che l'istituzione di un'ennesima Autorità, come proposto da alcuni, avrebbe posto questioni ulteriori rispetto ad altre Autorità esistenti rendendo più complessa una scelta che vuole essere la più semplice possibile. Vi dovrà quindi essere il rispetto dei requisiti che per la Commissione si prevedono, anche alla luce delle nuove attribuzioni.

Pertanto, pur nel rispetto dei proponenti dell'emendamento, ritiene che l'emendamento possa essere respinto, poiché vorrebbe dire tornare su una discussione già ampiamente svolta presso l'altro ramo del Parlamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime una valutazione contraria sull'emendamento 1.10 e si sofferma su alcuni aspetti che riguardano l'attività della CIVIT ed il profilo dei suoi componenti.

Rileva come l'emendamento 1.10 proponga l'integrazione dei profili di professionalità dei componenti, aggiungendo aspetti che configurano la necessità della nomina di soggetti provenienti dalla magistratura penale, amministrativa e contabile. In proposito, ritiene che prima di prevedere il coinvolgimento dei magistrati nelle Autorità amministrative andrebbe risolta la questione del cumulo delle retribuzioni. Nell'auspicare che tale questione venga risolta quanto prima non ritiene comunque opportuno allargare in questo momento la composizione della CIVIT con le professionalità dei magistrati.

Evidenza poi una questione che attiene al merito: la CIVIT non deve a suo avviso svolgere funzioni giurisdizionali quanto piuttosto attività che attengono all'organizzazione delle amministrazioni, ai modelli organizzativi, alla trasparenza, alle nuove tecnologie e altro, che potranno portare tale commissione a realizzare concrete innovazioni nel sistema. L'approccio non deve essere quello del controllo della legalità degli atti o dei profili di carattere penale, che spettano invece alle autorità competenti.

Oriano GIOVANELLI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferranti 1.10, essendo diretto a conferire maggiore autonomia alla CIVIT in considerazione delle nuove e delicate competenze attribuite alla medesima dal provvedimento in esame. Ricorda, comunque, che in occasione dell'esame presso il Senato il Gruppo del PD ha ottenuto una modifica del contenuto originario del disegno di legge in esame che attribuiva le predette nuove competenze ad organi rientranti nell'ambito di responsabilità diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il proprio emendamento 1.10 sia da approvare in quanto garantisce maggiore autonomia alla CIVIT in merito alla sua composizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 1.10.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Mantini 1.4 a condizione che sia riformulato. In particolare, propone che sia espunto il riferimento ai principi e sia precisato che i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti siano riferiti ai settori della Pubblica amministrazione particolarmente esposti alla corruzione.

Roberto RAO (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Mantini 1.4 e lo riformula come proposto dal relatore (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento Mantini 1.4 (nuova formulazione).

Roberto RAO (UdCpTP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mantini 1.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Mantini 1.01 e l'emendamento Ferranti 2.15.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiede che le Commissioni accantonino l'emendamento Lanzillotta 2.60 al fine di consentire un approfondimento in relazione all'articolo 7 del Codice degli appalti.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Lanzillotta 2.60.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 2.16 diretto a estendere le regole di trasparenza previste dal provvedimento in esame in via ordinaria per le pubbliche amministrazioni alle procedure d'urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza, ritenendo che non vi sia alcuna ragione che possa giustificare in merito a tali procedure l'esigenza di trasparenza che riguarda l'azione pubblica sotto ogni suo profilo. Invita, quindi, i relatori ed il Governo a riflettere ulteriormente sull'emendamento in esame nonché sull'esigenza ad esso sottesa al fine di mutare il parere contrario espresso nella scorsa seduta.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, dichiara di comprendere e condividere le esigenze che hanno portato l'onorevole Ferranti a presentare l'emendamento in esame, ma non può non far presente che le stesse strutture degli organi che si avvalgono delle procedure di urgenza richiamate dall'emendamento stesso non consentono di applicare ad esse quell'aggravio procedurale che il testo approvato dal Senato determina al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative. Fa presente che i relatori con il Governo stanno esaminando la possibilità di elaborare una disposizione che consenta di configurare delle adeguate forme di controllo da parte della CIVIT anche nei confronti della Protezione civile, salvaguardandone funzioni e natura.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), dopo aver richiamato il proprio emendamento 2.61 che risponde alla medesima ratio dell'emendamento in esame, ritiene, alla luce dell'intervento della relatrice onorevole Santelli, che questo debba essere accantonato al fine di trovare una formulazione soddisfacente che consenta di assicurare la trasparenza anche delle procedure di urgenza.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'emendamento in esame sia particolarmente importante in quanto è diretto ad assicurare trasparenza in un settore dove proprio la sua mancanza ha determinato gravi episodi di corruzione. Al fine di consentire l'approvazione dell'emendamento Ferranti 2.16 ne chiede l'accantonamento auspicando un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo che possa portare all'espressione di un parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) fa presente che la procedura d'urgenza è spesso incompatibile con le regole di trasparenza previste dal provvedimento in esame per l'attività amministrativa ordinaria. Ciò non significa, a suo parere, che per tale settore non sia opportuno prevedere adeguati strumenti di trasparenza, quanto, piuttosto, che tali strumenti debbano operare in un momento successivo all'emanazione dell'atto amministrativo.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, fa presente che l'esigenza di trasparenza alla quale ha fatto in precedenza riferimento la relatrice onorevole Santelli, si intende riferita, a parere di entrambi i relatori, tanto alle procedure di urgenza quanto a quelle secretate. Dichiara di essere favorevole all'accantonamento dell'emendamento. Il sottosegretario Andrea AUGELLO preliminarmente sottolinea che il provvedimento in esame è volto a disciplinare la materia della trasparenza delle attività della pubblica amministrazione in via generale e non in ogni suo possibile aspetto essendo in molti casi necessario un intervento normativo particolarmente mirato e complesso. Per quanto attiene ai compiti della CIVIT ed all'estensione del suo operato precisa che la disciplina prevista dal testo in esame è frutto di un compromesso raggiunto al Senato tra maggioranza ed opposizione e che pertanto potrà essere alla Camera ulteriormente migliorata tenendo conto di quelle situazioni che non vi è stato il tempo di approfondire in maniera adeguata presso l'altro ramo del Parlamento. Dichiara di comprendere pienamente le esigenze che si trovano alla base dell'emendamento Ferranti 2.16, tuttavia non può non segnalare che la delicatezza della materia trattata necessita di un adeguato approfondimento al fine di pervenire ad una disposizione che consenta di bilanciare le esigenze di trasparenza con quelle di urgenza che sono proprie delle situazioni di emergenza. Dichiara quindi di essere favorevole all'accantonamento dell'emendamento Ferranti 2.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, accantonano l'emendamento Ferranti 2.16 e respingono l'emendamento Mariani 2.17.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, insiste per la votazione del suo emendamento 2.2. L'obiezione del Governo, secondo cui la norma proposta determinerebbe un aggravio di incombenze per le pubbliche amministrazioni, non è, a suo avviso, convincente in quanto la lotta contro la corruzione è un'esigenza preminente.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.2 della relatrice per la II Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.18, che è connesso, per materia, con quelli già accantonati.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Ferranti 2.18.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sull'emendamento Mariani 2.19 il parere della relatrice per la I Commissione è stato contrario, ma che la stessa si era riservata di rivedere eventualmente la propria posizione una volta che le proponenti avessero chiarito la finalità dell'emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) spiega che l'emendamento della collega Mariani, di cui è cofirmataria, intende conferire rilievo normativo ai protocolli di legalità e ai patti di integrità, ossia a strumenti di regolamentazione interna del comparto delle imprese adottati per contrastare la corruzione per così dire «dall'interno». Ritira in ogni caso l'emendamento riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiede l'accantonamento dell'emendamento Lanzillotta 2.61.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Lanzillotta 2. 61.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive e illustra l'emendamento Mantini 2.4, che tende a dare certezza ai cittadini prevedendo che, se la pubblica amministrazione omette di adottare un provvedimento, l'istante possa comunque dare inizio all'attività economica, certificandone la conformità alla legge. Ricorda infatti che la concussione o la corruzione si annidano spesso in certe inerzie della pubblica amministrazione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, osserva che il problema evidenziato dal deputato Tassone è effettivo, ma d'altra parte attribuire un significato normativo così ampio al silenzio-assenso potrebbe provocare una deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mantini 2.4, fatto proprio dal deputato Tassone, e approvano l'emendamento Lanzillotta 2.62.

David FAVIA (IdV), nell'illustrare il suo emendamento 2.7, identico all'emendamento Ferranti 2.20, chiarisce che esso raccoglie una sollecitazione della Corte dei conti. Sottolinea che è di fondamentale importanza che le pubbliche amministrazioni rendano accessibili in via informatica agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

Donatella FERRANTI (PD), nell'illustrare il suo emendamento 2.20, identico all'emendamento Ferranti 2.7, osserva che prevedere che le pubbliche amministrazioni possano, anziché debbano rendere accessibili gli atti in via informatica è in aperta contraddizione con la dichiarazione di principio del comma 1 del medesimo articolo 5, nel quale si dice che «la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». È possibile che stabilire un obbligo in tal senso in capo alle pubbliche amministrazioni determini un costo, ma il Governo e la maggioranza hanno il dovere di trovare una soluzione, perché l'accessibilità informatica agli atti è una condizione essenziale di trasparenza. Nell'attuale formulazione, la scelta di attuare la norma è rimessa del tutto alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ricorda che nel corso dell'esame al Senato su questo punto è intervenuto il parere della Commissione bilancio, la quale si è espressa contro la configurazione della norma in termini di obbligo per la pubblica amministrazione, in quanto ciò avrebbe determinato un onere finanziario non coperto. Concorda che la modifica apportata dal Senato sia fragile e chiede pertanto ai presentatori degli emendamenti di ritirarli per permettere al Governo un approfondimento in vista di una possibile soluzione alternativa, che potrebbe essere nel senso di prevedere di norma la comunicazione in via informatica, ma nei limiti delle dotazioni di bilancio e comunque senza maggiori oneri per il bilancio.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che questo punto meriti un approfondimento. Si tratta, a suo avviso, in primo luogo di affermare il principio dell'accessibilità agli atti da parte di tutti, e non solo dei diretti interessati; in secondo luogo, di permettere comunque l'accesso agli atti ai portatori di interessi collettivi o diffusi; in terzo luogo di permettere che l'accesso agli atti avvenga anche, ma non soltanto, in via informatica.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che il problema dell'onere finanziario della misura dovrebbe essere posto diversamente. Considerati gli sforzi che il Governo dichiara di aver compiuto per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedere l'accesso agli atti in via esclusivamente informatica non dovrebbe determinare una spesa aggiuntiva per il bilancio, ma piuttosto un risparmio. Ricorda che non si tratta qui di introdurre l'accesso agli atti per gli interessati, che è già previsto dalla legge, ma di introdurre l'accesso agli atti in via informatica.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che la legge dello Stato non può prevedere oneri finanziari aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni locali, senza stanziare finanziamenti corrispondenti. Fa presente che già il comma 4 dell'articolo 2 prevede l'informatizzazione dell'accesso agli atti: stabilisce infatti che ogni amministrazione pubblica renda noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Il comma 5, a sua volta, compie un passo avanti, consentendo alle pubbliche amministrazioni di rendere accessibili le informazioni tramite strumenti di identificazione informatica. Si tratta di un obiettivo da perseguire, ma che non può essere imposto a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni più piccoli, dall'oggi al domani.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che il Comitato per la legislazione ha rilevato, nel suo parere, che la portata normativa del comma 5 andrebbe chiarita là dove essa configura come mera facoltà per le pubbliche amministrazioni quella di consentire l'accesso agli atti da parte degli interessati: tale norma non appare infatti coordinata con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ricordato che il suo emendamento 2.1 affronta lo stesso problema degli identici emendamenti Favia 2.7 e Ferranti 2.20, propone di riformulare il comma 5 nel senso di prevedere che le amministrazioni pubbliche devono in ogni momento rendere accessibili le informazioni agli interessati, «anche» mediante il canale informatico. In tal modo sarebbe sancito l'obbligo di permettere l'accesso, ma senza l'obbligo di assicurare quest'ultimo attraverso il canale informatico.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che l'emendamento Mantini 2.5, identico a quello della relatrice Napoli appena menzionato, persegue la stessa finalità. Quanto al problema dell'onere finanziario della norma, ritiene che il costo non possa valere come ragione ostativa all'adozione della misura: si tratta di avere ben presenti le priorità. A suo avviso, la proposta della relatrice Napoli è apprezzabile, in quanto va nel senso dell'emendamento, senza però creare costi aggiuntivi.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il tentativo di mediazione posto in essere dalla relatrice Napoli, ma ricorda che l'accesso agli atti per gli interessati è già previsto dalla legge: si tratta di renderlo possibile in via informatica e di ampliarlo a tutti. Ritiene che si potrebbe forse sostituire il termine «possono» con «si adoperano». In ogni caso, si dovrà in futuro lavorare perché l'accessibilità informatica degli atti per tutti divenga realtà.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO dichiara di comprendere le ragioni che hanno portato alla presentazione degli emendamenti sostanzialmente identici 2.20, 2.7, 2.5, 2.1 e 2.63 essendo tutti diretti a rendere per le pubbliche amministrazioni obbligatorio anziché discrezionale l'accesso in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano. Tuttavia, qualora si dovessero approvare i predetti emendamenti sarebbe necessaria una adeguata copertura finanziaria che al momento non è prevista. Ribadisce, a tale proposito, che tale questione è stata definita proprio in tal senso proprio dalla Commissione bilancio del Senato. Per tale ragione ritiene che al momento i predetti emendamenti non possano essere approvati pur rispondendo ad esigenze di trasparenza pienamente condivise dal Governo. Al fine di superare i problemi di copertura finanziaria si potrebbe verificare, in occasione dell'esame in Assemblea, la possibilità di introdurre l'obbligatorietà prevista da tali emendamenti in tutti quei casi in cui il bilancio dell'ente lo consenta. In tale ottica invita i presentatori a ritirare gli emendamenti in esame.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 2.20. David FAVIA (IdV) ritira il proprio emendamento 2.7.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 2.5.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritira il proprio emendamento 2.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 2.63.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 ove sia riformulato nel senso di prevedere che le amministrazioni comunichino al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterna alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali dati dovranno poi confluire nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed essere trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 2.060 (vedi allegato)

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 (nuova formulazione).

Le Commissioni approvano sull'articolo aggiuntivo Lanzillotta 2.060 (nuova formulazione).

David FAVIA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.03 essendo diretto a rafforzare la trasparenza nelle procedure eccezionali.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame ha il medesimo oggetto dell'emendamento Ferranti 2.16 e dell'emendamento Lanzillotta 2.61 accantonati al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei medesimi. Per tale ragione ritiene che debba essere accantonato anche l'articolo aggiuntivo 2.03.

David FAVIA (IdV) condivide la proposta di accantonamento del presidente.

Le Commissioni accantonano l'articolo aggiuntivo Favia 2.03.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.


 

 

 


 

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI

 

 


Art. 1.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.

1. 5.Lanzillotta.

(Approvato)

 

Al comma 2, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa dettate dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti»;

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 2 della presente legge e alle altre disposizioni legislative, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma».

1. 50. I Relatori.

(Approvato)

 

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

1. 4.(Nuova formulazione)Mantini.

(Approvato)

 

Art. 2.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:

«I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito internet di ciascuna amministrazione».

2. 62.Lanzillotta.

(Approvato)

 

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterna alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al medesimo articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e vengono trasmessi alla CIVIT per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. 060.(Nuova formulazione)Lanzillotta.

(Approvato)

 


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 27 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

 

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nelle sedute del 21 e 22 settembre 2011 le Commissioni hanno proceduto all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del provvedimento e hanno approvato i seguenti emendamenti: 1.5 Lanzillotta, 1.50 delle relatrici, 1.4 (nuova formulazione) Mantini, 2.62. Lanzillotta e 2.060 (nuova formulazione) Lanzillotta.

Le Commissioni hanno inoltre convenuto sull'accantonamento dei seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice per la II Commissione; 2.60 Lanzillotta, 2.16 e 2.18. Ferranti, 2.61 Lanzillotta e 2.03 Favia.

Preannuncia che la Conferenza dei presidenti di gruppo, prevista per le ore 12.30 di oggi, deciderà in ordine alla calendarizzazione del provvedimento in Aula.

Avverte, infine, che, per dar modo ai componenti delle Commissioni di ascoltare l'informativa urgente del Governo in Assemblea sull'evasione del boss Antonio Pelle dall'ospedale di Locri, i lavori delle Commissioni termineranno entro le 12.30.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, intervenendo preliminarmente con riguardo agli identici emendamenti Ferranti 2.20 e Favia 2.7 ed agli  identici emendamenti Mantini 2.50, 2.1 della relatrice per la II Commissione e Lanzillotta 2.63, che propongono di sostituire l'attuale previsione di facoltà con quella di obbligatorietà e che sono stati ritirati, preannuncia che è sua intenzione, qualora gli emendamenti siano ripresentati nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, proporre una riformulazione che consenta di superare i profili relativi alla copertura finanziaria. In particolare, la riformulazione potrebbe essere del seguente tenore: sostituire le parole «Le amministrazioni possono rendere» con le seguenti «Le amministrazioni che già dispongono di idonee risorse tecnologiche, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, rendono». Passando poi all'emendamento Lanzillotta 2.61, che era stato accantonato dalle Commissioni, propone la seguente riformulazione: «All'articolo 2, dopo il comma 2 inserire i seguenti: 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie, ad eccezione di quelli affidati a soggetti che non dispongono di siti istituzionali. 2-ter. Le informazioni pubblicizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

In tale modo si farebbe un'eccezione solo per i comuni di piccolissime dimensioni e per i commissari di luoghi specifici che non dispongono effettivamente di siti internet e non potrebbero dotarsene. Il comma 2-ter consente invece di rendere cogente la trasmissione anche alla CIVIT di informazioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) non concorda sulla possibilità di consentire deroghe all'obbligo di fornire determinati elementi di pubblicità e di dotarsi di siti istituzionali, previsto anche dal Codice dell'amministrazione digitale. Allo stesso modo, è fortemente contraria alle deroghe, previste in favore dei piccoli comuni, rispetto alle ordinarie procedure per l'affidamento di contratti pubblici. Come evidenziato anche dall'ANCE si tratta, infatti, di un ampio spettro di opere pubbliche che così sfuggono alle ordinarie procedure sugli appalti, sottraendo alla necessaria trasparenza un'area vasta di opere pubbliche.

Per quanto riguarda la riformulazione per l'Assemblea preannunciata dalla relatrice Santelli con riguardo al proprio emendamento 2.63 ed agli altri di tenore analogo, riterrebbe più opportuno rendere cogente l'obbligo con la specificazione «senza aggravio dei costi». In tale modo sarebbe previsto l'obbligo di dotarsi delle prescritte innovazioni tecnologiche, invitando i comuni ad assumere tutte le opportune iniziative per dotarsene. Diversamente, vi è il rischio di un circolo vizioso per cui i comuni non assumono interventi per dotarsi delle innovazioni tecnologiche perché diviene più conveniente per loro.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Lanzillotta 2.61, testè proposta dalla relatrice per la I Commissione, che consente a suo avviso di superare possibili rilievi da parte della Commissione Bilancio. Ricorda che il provvedimento in esame già prevede espressamente che tutte le proprie disposizioni debbano essere a costi invariati. Il rischio, tuttavia, è che l'accoglimento dell'emendamento Lanzillotta 2.61 senza una riformulazione induca la Commissione Bilancio ad esprimere parere contrario, analogamente a quanto già avvenuto presso il Senato.

Sottolinea, peraltro, come i casi eccezionali previsti dalla riformulazione della relatrice Santelli siano in realtà molto limitati e riguardino realtà specifiche, quali i comuni di piccole dimensioni ed i commissari che non dispongono di siti istituzionali. La formulazione proposta prevede, infatti, che tutti i soggetti debbano adempiere alle prescrizioni della  legge e la specificazione successiva è unicamente volta a mettere la norma al riparo da eventuali «scoperture».

Manlio CONTENTO (PdL), tenuto conto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Augello, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Lanzillotta 2.61, qualora riformulato come suggerito dalla relatrice Santelli.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda con quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta nella prima parte del proprio intervento, quando ha sottolineato come sia singolare la formulazione proposta che sembra quasi consentire ai comuni di non fare nulla per dotarsi di un sito. Non condivide invece l'affermazione della collega Lanzillotta nella parte in cui si dice fortemente contraria alle deroghe, previste in favore dei piccoli comuni, rispetto alle ordinarie procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede alla relatrice Santelli ed al rappresentante del Governo di svolgere un'ulteriore riflessione in merito al proprio emendamento 2.61. Si potrebbero, in particolare, valutare altre soluzioni, quale ad esempio prevedere che un soggetto, ove sia sprovvisto di un sito istituzionale, si avvalga di quello del comune vicino, o una formulazione analoga.

Invita, al contempo, il Governo ad avere un approccio diverso presso la Commissione Bilancio, abbandonando una logica meramente «contabile» e ricercando le soluzioni che, anche sul piano della copertura finanziaria dei provvedimenti, consentano di addivenire alla più razionale soluzione dei problemi. Diversamente si blocca, di fatto, l'innovazione tecnologica. Ritiene che anche la maggioranza dovrebbe opporsi a questo modo di valutare gli oneri finanziari di una legge.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime anch'essa perplessità sulla formulazione proposta dalla relatrice per la I Commissione con riguardo al capoverso 2-bis. Prende atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo con riferimento alle valutazioni che potrebbero esservi presso la V Commissione Bilancio e prospetta dunque la possibilità di prevedere, accanto all'obbligo in questione, che i comuni che non dispongano di un proprio sito istituzionale si inseriscano in rete. In questo modo si renderebbe di fatto obbligatoria l'unione di comuni anche con riguardo a questi servizi e si potrebbero forse superare eventuali rilievi di carattere finanziario, valorizzando al contempo le previsioni recate dall'ultima manovra economica.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con gli interventi critici finora svolti evidenziando come la riformulazione proposta crei ulteriori sbarramenti rispetto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Ritiene, infatti, che l'esonero attualmente previsto per alcuni soggetti potrebbe essere rivisto individuando un'altra formulazione. La riformulazione proposta crea invece, di fatto, una deroga della deroga; al contempo, il capoverso 2-ter proposto dalla relatrice appare a suo avviso ingiustificato, pur comprendendo le preoccupazioni che sono alla base.

Ritiene quindi che le leggi che il Parlamento approva non debbano solo fotografare situazioni esistenti ma dare un impulso sinergico alle amministrazioni per superare situazioni finora non risolte.

Preannuncia poi, ai fini della successiva discussione in Assemblea, una valutazione non favorevole rispetto alla riformulazione che la relatrice intende proporre con riguardo all'emendamento Lanzillotta 2.63, non condividendo la doppia clausola di salvaguardia che si viene a creare e che non costituisce di fatto un incentivo. Ciò oltretutto in contrasto rispetto alle politiche di modernizzazione ed informatizzazione che il Governo dice di voler assumere come obiettivo fondamentale del proprio programma.

Mario TASSONE (UdCpTP) comprende le questioni poste in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in esame  ma ritiene che la relatrice ed il Governo non possano non rendersi conto che la riformulazione proposta lascia una serie di soggetti fuori dall'applicazione di una norma che invece è cogente per tutti gli altri. È come se, nel contrasto alla corruzione, si lasciasse qualcosa in sospeso.

Il suo auspicio è dunque quello di uno sforzo in più, richiamando ad esempio quanto proposto dalla relatrice Napoli.

Donato BRUNO, presidente, considerato che la riformulazione proposta dalla relatrice Santelli con riguardo all'emendamento Lanzillotta 2.61 non è stata accolta dalla proponente ricorda che le Commissioni avevano deliberato di accantonare tale emendamento. Occorre quindi decidere in questa fase se passare alla votazione della proposta emendativa o se mantenerla ancora accantonata.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente come le posizioni sull'emendamento Lanzillotta 2.61 e sulle possibili riformulazioni non siano così distanti. L'intenzione di tutti è quella di individuare una formulazione condivisa che possa poi essere valutata favorevolmente dalla Commissione Bilancio. Ricorda come in tale sede, pur essendoci il parere del rappresentante del Governo, sia poi la Commissione stessa a deliberare il parere da adottare, valutando se vi siano o meno oneri finanziari non coperti.

Ritiene, quindi, opportuno mantenere l'accantonamento dell'emendamento Lanzillotta 2.61, invitando tutti i colleghi ad individuare una possibile formulazione che si basi sul principio di fondo di creare obblighi cogenti per una maggiore informatizzazione e pubblicità delle informazioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) apprezza la disponibilità manifestata e la ricerca di punti di sintesi. Auspica, peraltro, che il Governo possa rappresentare presso la Commissione Bilancio le diverse argomentazioni emerse nel dibattito, così da consentire alla Commissione di mutare l'impostazione seguita al Senato ed esprimersi favorevolmente sul testo in questione.

Donato BRUNO, presidente, non essendovi obiezioni, fa presente che l'emendamento Lanzillotta 2.61 si intende quindi ancora accantonato dalle Commissioni.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore per la II Commissione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello del relatore per la I Commissione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita l'onorevole Angela Napoli a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01 il quale, pur avendo una rubrica riferita agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, in realtà nel testo prevede una disciplina specifica sui compensi per gli incarichi extraistituzionali. Ritiene inoltre che la soluzione ivi prevista presenti dubbi di costituzionalità, essendosi la Corte Costituzionale già pronunciata in senso negativo su una normativa analoga.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene di non potere accogliere l'invito al ritiro, giacché l'articolo aggiuntivo 2.01 rappresenta l'espressione dell'esigenza, molto sentita e diffusa, di intervenire su un tema fondamentale. Si tratta, segnatamente, dell'esigenza di porre un freno al conferimento di incarichi a magistrati presso enti ed istituzioni che, in tal modo, proprio tramite la presenza di magistrati, ritengono di poter ottenere qualche forma di sostanziale copertura o immunità. Per questo motivo l'articolo aggiuntivo in questione è strettamente connesso al tema della lotta contro la corruzione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che i dubbi di costituzionalità sollevati dal Sottosegretario Caliendo siano insussistenti, sottolineando come la Corte costituzionale si sia pronunciata su fattispecie  normative affatto diverse da quella contenuta nell'articolo aggiuntivo 2.01. Evidenzia come la proposta emendativa abbia il pregio di affrontare un problema reale, rappresentato dall'eccessiva presenza di magistrati in organismi ed enti di varia natura e, quindi, dall'esistenza di un privilegio non giustificabile e non sostenibile.

Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara di non comprendere le ragioni dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 2.01, soprattutto in quanto proveniente da un sottosegretario di Stato alla giustizia, che dovrebbe avere ben presente come il tema in discussione, riguardando sostanzialmente una forma di sottrazione di magistrati allo svolgimento delle loro tipiche funzioni, aggravi la situazione di carenza di organico nella magistratura.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea come la proposta di legge abbinata C. 4382, della quale è primo firmatario, affronti in modo più diffuso ed articolato il tema introdotto dall'emendamento 2.01 del relatore per la II Commissione. Rileva, inoltre, come vi siano ulteriori proposte emendative del PD sullo stesso tema, ritenendo che l'articolo aggiuntivo 2.01 debba essere accantonato ed esaminato congiuntamente a queste ultime, preannunciando altrimenti il voto di astensione del proprio gruppo.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara che il gruppo della Lega condivide la ratio dell'articolo aggiuntivo 2.01, ritenendo peraltro necessaria una riformulazione più idonea dello stesso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara la propria contrarietà all'esclusione delle indennità per gli incarichi extraistituzionali e la propria disponibilità a discutere sulla disciplina ritenuta più idonea per gli incarichi extragiudiziari. Ritiene peraltro evidente che non sia opportuno togliere tutti i magistrati dai ministeri a quali sono assegnati, per farli sostituire da personale con diverse esperienze e capacità.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ribadisce di non accogliere l'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 2.01. Evidenzia quindi la contraddittorietà del comportamento del Governo che, da un lato, dichiara, anche in risposta ai numerosi atti di sindacato ispettivo in materia, la propria disponibilità ad affrontare e risolvere la questione della carenza di organico negli uffici giudiziari e, dall'altro, non fa nulla per limitare uno dei più evidenti fenomeni di distrazione di magistrati dalle tipiche funzioni giurisdizionali.

Manlio CONTENTO (PdL) pur condividendone sostanzialmente il principio, ritiene che la formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 non sia chiara. Esprime forti perplessità, in particolare, sulla disciplina prevista dal comma 3. Sottolinea come la questione, estremamente delicata, debba essere necessariamente affrontata, stabilendo preliminarmente e con chiarezza se si voglia o meno che i magistrati svolgano altri incarichi. Dichiara quindi di non potere votare a favore di una proposta emendativa che, per come formulata, non solo non risolve il problema, grave ed urgente, ma addirittura lo complica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01 per le stesse ragioni illustrate dall'onorevole Contento. Ritiene rispondente al vero che taluni enti o istituzioni cooptino al loro interno dei magistrati al fine di ottenerne vantaggi anche nei termini descritti dall'onorevole Angela Napoli.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, precisa come la propria opinione personale vada ben oltre la disciplina dell'articolo aggiuntivo 2.01, poiché a suo giudizio dovrebbe essere vietato ai magistrati lo svolgimento di qualsiasi incarico extragiudiziario o extraistituzionale. Tuttavia, ritiene che la trattazione di questo  tema all'interno del provvedimento in esame non sia opportuna giacché potrebbe creare un contrasto con la lobby dei magistrati. Ciò che, prevedibilmente, condurrebbe all'affossamento del provvedimento medesimo.

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che le affermazioni dell'onorevole Santelli non siano né corrette né condivisibili.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva come invece questo provvedimento, anche considerando l'ampia condivisione del principio alla base dell'articolo aggiuntivo 2.01, possa rappresentare un'utile occasione per riformare anche alcuni aspetti della giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che si debbano evitare affermazioni generiche e demagogiche. Sottolinea come le sembri assolutamente opportuna ed adeguata l'introduzione nel provvedimento in esame di una norma che eviti il cumulo ingiustificato dei compensi ricevuti dai magistrati. Tuttavia, la formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 non appare convincente per cui, condividendo le osservazioni del collega Giovanelli, preannuncia il proprio voto di astensione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che i gruppi debbano esprimere con chiarezza la propria posizione in merito al principio espresso dall'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore per la II Commissione. Precisa quindi come il proprio gruppo condivida tale principio.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea come il tema in questione sia uno dei temi cruciali nella discussione del provvedimento in esame, in ordine al quale anche la magistratura amministrativa dimostra particolare sensibilità, chiedendo maggiore trasparenza sull'attribuzione degli incarichi extragiudiziari e sul cumulo degli incarichi. Prende atto della disponibilità al confronto manifestata da alcune componenti della maggioranza. Dal punto di vista tecnico ritiene che, per intervenire correttamente sul tema in questione, occorra apportare delle modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Giancarlo LEHNER (PT) ricorda come, per quanto a lui risulti, nel periodo di tangentopoli non vi sia stato alcun caso di magistrato collaudatore di opere pubbliche che sia stato coinvolto in inchieste giudiziarie. Questo, a suo avviso, dimostra come i magistrati cooptati da enti o organismi non siano in grado di salvare questi ultimi ma solo se stessi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi 2.01 del relatore per la II Commissione e Ferranti 2.010, 2.011 e 2.012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni passano ora all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3. Invita quindi le relatrici e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Melis 3.15, Ferranti 3.16 e 3.17, Lanzillotta 3.1, Ferranti 3.18 e Vassallo 3.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.19, invitando tuttavia la relatrice a riformularlo come emendamento all'articolo 4. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 3.01.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme.

Guido MELIS (PD), nell'illustrare il suo emendamento 3.15, ricorda che negli ultimi decenni si è venuto costituendo nella pubblica amministrazione un sistema di apparati paralleli a quelli tradizionali: mentre però i componenti di questi ultimi sono assoggettati a codici di comportamento consolidati, per i primi non c'è al momento nessuna regolamentazione. In questa prospettiva, l'emendamento in esame intende stabilire alcuni punti fermi per il personale degli uffici di diretta  collaborazione, sancendo innanzitutto la temporaneità degli incarichi e le incompatibilità. A suo avviso, l'introduzione di regole di questo genere è indispensabile per arginare alcuni comportamenti corruttivi.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che disposizioni come quella prevista dall'emendamento Melis 3.15, del quale è cofirmatario, siano indispensabili per contrastare quella nuova conformazione del fenomeno corruttivo affermatasi negli ultimi anni con la costituzione delle cosiddette «cricche», la cui nascita è stata favorita dalla mancanza di controllo e di trasparenza nelle nomine governative e la cui forza è stata accresciuta, per esempio, dal potere di emanare ordinanze civili in deroga alle leggi e ai regolamenti o di ricorrere alla segretazione delle procedure di affidamento di appalti di opere pubbliche.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) rileva che l'emendamento Melis 3.15, nel momento in cui vieta al personale chiamato negli uffici di diretta collaborazione di esercitare l'industria o l'artigianato o di svolgere attività professionale, discrimina di fatto tra lavoratori dipendenti pubblici e lavoratori autonomi: questi ultimi, infatti, non potrebbero accettare l'incarico di diretta collaborazione perché non avrebbero garanzia di poter rientrare nel mercato dopo la cessazione dello stesso. Quel che serve, a suo avviso, non è un regime di incompatibilità, ma una maggiore trasparenza sulle nomine e sui titolari degli incarichi.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'intervento del deputato Giovanelli, ritenendo che fenomeni come l'abuso del potere di segretazione delle procedure di appalto o il ricorso smodato alla qualificazione di un'opera come «grande evento» debbano essere contrastati in quanto riducono la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e favoriscono quindi la corruzione.

Osserva poi che la possibilità di conferimento di incarichi amministrativi a figure esterne agli organici della pubblica amministrazione deve essere oggi rivista sia perché l'attribuzione di funzioni amministrative a persone estranee all'amministrazione e portatrici quindi di interessi privati genera una commistione tra amministratori e amministrati nociva per l'interesse pubblico, sia perché, in tempi come questi di ristrettezze di bilancio e di austerità, occorre più che mai che la pubblica amministrazione faccia affidamento sulle proprie risorse interne, tagliando le spese per consulenze e per incarichi dirigenziali affidati in modo diretto. In ogni caso, il problema sollevato da emendamenti come quello in esame deve, a suo avviso, essere affrontato in questa sede, a meno di voler arrivare a una legge manifesto, priva di efficacia.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'emendamento Melis 3.15 ponga un problema fondato - quello di evitare che il reclutamento di professionalità sul mercato divenga un fattore di distorsione nell'espletazione delle funzioni pubbliche amministrative - ma che così formulato non sia sufficiente per combattere la corruzione nella pubblica amministrazione. È infatti essenziale, a suo parere, per contrastare fenomeni corruttivi, conoscere i criteri e le valutazioni in base ai quali sono scelti, per esempio, i direttori generali delle aziende sanitarie locali o gli amministratori delle società controllate dagli enti locali, che spesso gestiscono interessi pubblici fondamentali. A questo riguardo, invita il Governo a riferire sullo stato di attuazione delle norme volute dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per assicurare la trasparenza delle procedure di selezione dei dirigenti pubblici.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ricorda che la corruzione nella pubblica amministrazione non è un fenomeno recente e che la possibilità di assumere, a tempo determinato, dirigenti esterni alla pubblica amministrazione riscosse, al momento  della sua introduzione, un generale consenso. A suo avviso, più che mettere in discussione questa possibilità, occorre oggi intervenire su quei comparti della pubblica amministrazione nei quali il meccanismo ha portato con una certa frequenza a degenerazioni corruttive: uno di questi settori potrebbe essere quello della sanità. Per risolvere il problema non basta però una norma di principio: è necessario un complessivo ripensamento dell'organizzazione amministrativa di quei settori. Per questa ragione, il parere del Governo non può che essere contrario su disposizioni come quella prevista dall'emendamento Melis 3.15, che, tra l'altro, modifica una disciplina che il Governo ha già rivisto di recente, con il decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Melis 3.15 e Ferranti 3.16

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 3.17, il quale dispone che i compensi eventualmente percepiti sulla base di contratti nulli ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 devono essere restituiti.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiarisce che sull'emendamento Ferranti 3.17 il parere è contrario in quanto è implicito, in base all'ordinamento, che dalla nullità del contratto derivi l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti sulla base del contratto stesso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 3.17.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiarisce che il suo emendamento 3.1, soppressivo del comma 3 dell'articolo 2, è volto a evitare che l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo sia di fatto rinviata di anni: escludere infatti dall'applicazione della norma i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge equivale a non applicare la disposizione per molto tempo, dal momento che ci vorranno anni prima che si stipulino nuovi contratti. Invita pertanto il Governo e le relatrici a studiare eventualmente un regime transitorio, non lasciando però fuori dall'applicazione della norma i contratti già stipulati perché questo vanificherebbe l'intervento nell'immediato.

Donatella FERRANTI (PD) condivide le considerazioni della deputata Lanzillotta e ricorda che il suo emendamento 3.18 si muove nella stessa direzione dell'emendamento 3.1 della collega. Si dichiara peraltro disponibile a ritirare l'emendamento 3.18, che è più che altro provocatorio, ma invita il Governo e le relatrici ad affrontare il problema.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva che disporre la retroattività della causa di nullità dei contratti stabilita dall'articolo 2, comma 2, è, a suo giudizio, eccessivo. Dichiara, peraltro, che le relatrici stanno verificando con il Governo la possibilità di introdurre un regime transitorio per non differire troppo l'attuazione della norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lanzillotta 3.1.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 3.18.

Salvatore VASSALLO (PD), nel ritirare il suo emendamento 3.2 in quanto esso, per una svista, reca, alla lettera g), una disposizione che non era sua intenzione proporre, ne illustra il senso complessivo, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. L'emendamento tende in primo luogo a ricondurre alla fonte di legge la disciplina in materia di conferimento di incarichi extragiudiziali ai magistrati, inserendola ai commi 3 e 4 dell'articolo 53 del testo unico delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli attuali commi 3 e 4 dell'articolo 53, infatti, demandano la disciplina  di questa materia alla fonte regolamentare, il che però suscita dubbi sotto il profilo della costituzionalità: infatti gli articoli 100 e 108 della Costituzione riservano alla fonte di legge le garanzie dell'indipendenza dei magistrati e non c'è dubbio che gli incarichi extragiudiziali ai magistrati siano un problema di indipendenza dal momento che generano una equivoca commistione tra controllori e controllati. In secondo luogo, l'emendamento detta una disciplina di merito in materia di conferimento degli incarichi, in particolare escludendo la possibilità che il conferimento dell'incarico non comporti il collocamento in aspettativa o fuori ruolo, con la conseguenza che il magistrato continua a percepire la retribuzione per funzioni che non svolge.

Roberto GIACHETTI (PD) chiede alle relatrici un chiarimento riguardo alla richiesta di riformulazione dell'emendamento Ferranti 3.19. Fa presente, infatti, che il testo dell'emendamento riproduce la disposizione dell'articolo 4 e nel contempo sopprime quest'ultimo, di modo che non si vede la ragione di riformularlo.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che si tratta soltanto di una questione tecnica: l'emendamento 3.19 mantiene infatti inalterata la disposizione di cui all'articolo 4, ma la inserisce nell'articolo 54 del testo unico delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, il che è giusto sotto il profilo delle regole di redazione dei testi normativi. È pertanto più corretto che l'emendamento sia riferito all'articolo 4, che del resto viene da esso soppresso, più che all'articolo 3, che non tratta della stessa materia.

Donatella FERRANTI (PD) accetta di riformulare il suo emendamento 3.19 per riferirlo all'articolo 4.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento della deputata Ferranti sarà esaminato insieme con gli emendamenti all'articolo 4.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ferranti 3.01.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 29 settembre 2011

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 29 settembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO - Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

 

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Rao 5.4 e che i deputati Rao e Tassone hanno sottoscritto l'emendamento Mantini 5.7.

Comunica che l'emendamento Ferranti 3.19 è stato riformulato dai presentatori, su richiesta delle relatrici, ed assume la nuova numerazione Ferranti 4.100 (vedi allegato).

Avverte inoltre che la relatrice per la I Commissione sarà sostituita per la seduta odierna dal presidente della stessa Commissione. Avverte quindi che, su richiesta dei relatori e del Governo, nella giornata di oggi le Commissioni procederanno fino all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6, per poi interrompere i propri lavori.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.100 ed invitata i presentatori a ritirare egli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, che sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento Ferranti 4.100.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mecacci 4.01.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 4.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 4.100, risultando così precluso l'emendamento Mecacci 4.1; e respingono l'articolo aggiuntivo Mecacci 4.01.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, intervenendo con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, presenta l'emendamento 5.10 del Governo (vedi allegato), che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito svolto nelle precedenti sedute. La ratio dell'emendamento è, infatti, quella di raccordare il testo in esame con quanto previsto dal Codice antimafia, il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ma le cui disposizioni attuative, in moti casi, entreranno in vigore solo dopo l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Ricorda come il disegno di legge in titolo sia stato esaminato dal Senato quando era ancora in itinere il predetto Codice antimafia: le due discipline, pertanto, pur avendo elementi di fondo simili - quali la previsione di un elenco delle attività particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - recano alcune differenze. Al contempo, entrambi necessitano ancora di un lasso di tempo per avere piena applicazione. Proprio al fine di far dialogare le due discipline in quest'arco temporale - e, in particolare, prima della piena vigenza delle disposizioni del Codice antimafia - si è ritenuto opportuno individuare fin d'ora le attività particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sia pure in via provvisoria, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 13 agosto 2010, n. 36, il quale dovrà fare una ricognizione delle predette attività sulla base di una valutazione più attenta: è previsto che per lo svolgimento di tali attività sia sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto. In tale modo sono stati «messi in linea» i due provvedimenti così da farli interagire nel tempo. Nella sostanza, peraltro, non vi sono modifiche di rilievo.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ricorda che nell'ambito della discussione svolta dalle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 5 era emersa l'esigenza di tenere conto delle analoghe previsioni recate dal Codice antimafia che, quando il testo del disegno di legge è stato discusso al Senato, era ancora in fieri.

Condivide quindi l'emendamento 5.10 del Governo, volto proprio a tenere conto di tale esigenza, e ritira il proprio emendamento 5.2. Conseguentemente, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati diretti a modificare l'articolo 5.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 5.10 del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide sostanzialmente l'emendamento 5.10 del Governo ma sente la necessità di svolgere alcune considerazioni in proposito.

In primo luogo, sottolinea come la parte più convincente dell'emendamento 5.10 sia quella che recepisce il quid novi del proprio emendamento 5.7, che reca una disposizione proposta anche dall'ANCE nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni. Si tratta, in particolare, della previsione di una white list che consenta di superare i limiti, sotto il profilo della concorrenza, di un albo chiuso e di disposizioni che danno una «patente sicura» di certificazione antimafia a soggetti di cui non si può conoscere fino in fondo la provenienza.

Si sofferma quindi su quanto previsto al comma 2 del proprio emendamento 5.7, in cui si definiscono determinate attività come maggiormente esposte a rischio di  infiltrazione mafiosa. Per tali attività vi è sempre l'obbligo di comunicazione alla prefettura sia che il fornitore sia iscritto in un registro a parte sia che non lo sia. Ritiene tale soluzione soddisfacente perché riguarda appunto tutti gli affidamenti.

Evidenzia come anche il decreto attuativo del Codice antimafia dovrà avere la stessa filosofia, evitando di tornare al sistema degli «elenchi chiusi». Segnala, tuttavia, come accanto alla previsione dell'obbligo di comunicazione alla prefettura sarebbe opportuno - nella disciplina a regime - stabilire anche la necessità per le società di comunicare ogni modifica dell'assetto proprietario, come previsto nel testo originario.

Doris LO MORO (PD) illustra il proprio emendamento 5.6, che è volto a tenere conto di una condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione. Ritiene che l'emendamento 5.10 del Governo vada nella giusta direzione ma non tiene conto pienamente del suddetto parere: ritira pertanto il proprio emendamento 5.6 riservandosi di ripresentarlo, con le necessarie riformulazioni, nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al Governo di valutare con maggiore attenzione il proprio emendamento 5.30, che potrebbe utilmente essere inserito in una formulazione più ampia dell'emendamento 5.10 dell'Esecutivo.

Nel richiamare le considerazioni testè svolte anche dal collega Mantini segnala, infatti, la necessità di prevedere l'obbligo per le società di comunicare tempestivamente le modifiche, anche parziali, intervenute negli assetti societari, pena la cancellazione dalla lista. È vero, infatti, che ci sono comunque dei controlli periodici ma ritiene tale previsione di maggiore efficacia.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come sia importante che il Governo tenga nella dovuta considerazione la problematica delle white list o delle black list, su cui è stata fatta una ricognizione anche da parte della Commissione parlamentare antimafia.

Prende atto con favore che il Governo ha tenuto conto di quanto previsto al comma 2 dell'emendamento Mantini 5.7, di cui è cofirmatario, nella predisposizione dell'emendamento 5.10. Sottolinea, al tempo stesso, come la previsione della comunicazione alla prefettura non debba ritenersi esaustiva: il problema reale è infatti quello dei controlli. Richiama in particolare il caso della DIA o quello del calcestruzzo impoverito.

Ribadisce quindi l'esigenza di tenere conto che la tematica è di particolare complessità e non si esaurisce nella sola comunicazione alla prefettura.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento 5.10 del Governo presenti sicuramente dei miglioramenti rispetto al testo dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, cercando di individuare forme di coordinamento con la disciplina del Codice antimafia, la quale non entrerà, di fatto, a regime prima di due anni.

Ritiene che con l'emendamento 5.10 del Governo vengono individuate le attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa ma restano alcune perplessità sulle modalità per dare «effettività» a tale previsione: occorre, infatti, approvare norme che non siano solo apparenza. In particolare, si tratta, a suo avviso, di una disposizione che appare statica rispetto alla dinamicità del fenomeno.

Propone, quindi, di accantonare l'esame dell'emendamento 5.10 del Governo e degli altri emendamenti riferiti dell'articolo 5 così da poterne valutare attentamente il contenuto anche rispetto alle previsioni del Codice antimafia, di cui questa norme delinea, di fatto, il regime transitorio.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come la pubblicazione, avvenuta nella giornata di ieri, del Codice antimafia sulla Gazzetta Ufficiale renda opportuno rivedere la formulazione dell'emendamento 5.10 del Governo, con particolare riguardo  al riferimento - attualmente contenuto nel testo dell'emendamento - al decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 136 del 2010.

Evidenzia quindi come la disposizione auspicata da tutti, e ripresa nell'emendamento 5.10 del Governo, avrà sicuramente un impatto non indifferente per gli operatori del settore. Ricorda che il Codice antimafia prevede l'obbligo di comunicazione con una differenza rispetto all'emendamento in questione: vengono individuate delle soglie sotto le quali tale obbligo non sussiste. Dev'essere quindi chiaro a tutti l'impatto consistente che vi sarà per le imprese, che già sono tenute ad inserire tutti i dati e le relative modifiche presso le camere di commercio. Richiama, a titolo esemplificativo, gli obblighi che graverebbero sulle imprese di autotrasporto per conto terzi.

Auspica, quindi, che si chiarisca ulteriormente quali adempimenti si intendano effettivamente chiedere alle imprese, invitando a fare in modo che non si impongano oneri burocratici ai privati quando si tratta di funzioni che lo Stato potrebbe assolvere autonomamente, ad esempio acquisendo i necessari elementi informativi dalle banche dati a disposizione.

Si rimette pertanto al Governo, con l'auspicio che nel prosieguo dell'iter parlamentare possa essere ulteriormente valutata la questione, con tutta la dovuta attenzione. Tenuto conto di tali precisazioni esprime il voto favorevole sull'emendamento 5.10 del Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) nel richiamare quanto evidenziato dalla collega Lo Moro, sottolinea come si sia persa un'occasione. Nel presentare, infatti, l'emendamento 5.10 del Governo si poteva tenere conto della condizione posta dal Comitato per la legislazione nel proprio parere.

Sottolinea come non si possa consentire di modificare leggi ordinarie con decreti ministeriali, a prescindere da quale maggioranza sia al governo. Ricorda infatti che la legge n. 400 del 1988 prevede una specifica procedura per l'adozione dei regolamenti di delegificazione ed auspica che se ne tenga conto.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ribadisce come, dal punto di vista sostanziale, l'emendamento 5.10 del Governo sia stato formulato tenendo conto di quanto emerso dal dibattito parlamentare. Ciò diversamente da quanto di norma accade, in cui viene svolta la discussione su un emendamento già presentato.

Rileva come vi siano, tuttavia, degli elementi da considerare: l'emendamento è stato presentato nella giornata odierna, in cui si è passati ad esaminare l'articolo 5, ed è ovvio che vengano richiesti degli approfondimenti. Inoltre, si può valutare, come richiesto, una riformulazione per tenere conto anche dell'emendamento Bragantini 5.30.

Esprime quindi la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento 5.10 del Governo e gli altri emendamenti riferiti dell'articolo 5, fermo restando che l'impianto di fondo dell'emendamento 5.10 non sarà mutato.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene corretta la proposta del Governo anche alla luce della pubblicazione, avvenuta solo nella giornata di ieri, del Codice antimafia sulla Gazzetta Ufficiale.

Invita quindi il Governo a riformulare l'emendamento 5.10 con i richiami normativi conseguenti a tale pubblicazione ed all'inserimento della previsione dell'emendamento Bragantini 5.30. È a suo avviso opportuno prevedere che alla mancata comunicazione consegua la cancellazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, alla luce di quanto emerso dal dibattito propone quindi di accantonare l'emendamento 5.10 del Governo e gli altri emendamenti riferiti dell'articolo 5, invitando a riformulare il suddetto emendamento in modo quanto più possibile preciso e tassativo.

Le Commissioni deliberano di accantonare l'emendamento 5.10 del Governo e gli  altri emendamenti riferiti al testo dell'articolo 5.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, riformula il proprio articolo aggiuntivo 5.02 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.02 (nuova formulazione) della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 5.02 (nuova formulazione) della relatrice per la II Commissione.

David FAVIA (IdV), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 5.03, rimarca la necessità di rivedere il modello organizzativo del sistema della protezione civile. Ricordato che non si contano ormai più le ordinanze di protezione civile adottate in deroga ad ogni disposizione vigente e senza il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, poche delle quali si riferiscono effettivamente a calamità naturali, sottolinea la necessità di limitare ai soli casi di effettiva emergenza il potere di emettere questo tipo di ordinanze. Aggiunge che, come denunciato dall'ANCE, l'attuale sistema, che estende il potere di ordinanza di protezione civile in deroga alla legge anche ai cosiddetti grandi eventi, ha prodotto effetti devastanti sotto il profilo della leale concorrenza tra le imprese.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Favia 5.03. Ricorda che la Commissione affari costituzionali ha avuto modo di riflettere sui rischi di abuso di certe procedure straordinarie e derogatorie quando ha esaminato la relazione della Corte dei conti sulla gestione delle opere secretate, mentre le conseguenze di una irragionevole estensione dell'ambito dei «grandi eventi», con la conseguente applicabilità della disciplina speciale per essi prevista, sono sotto gli occhi di tutti. Il potere di adozione di ordinanze di protezione civile in deroga alla legge deve essere limitato alle effettive emergenze nazionali, tra le quali non è pensabile che siano ricondotte, ad esempio, manifestazioni da lungo tempo programmate come l'Expo 2015. Non è possibile rinviare fino all'ultimo gli interventi necessari per poi farne un'emergenza.

Donatella FERRANTI (PD), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Favia 5.03, sottolinea che il ricorso alla dichiarazione di grande evento ha permesso di sottrarre ai controlli una miriade di appalti di elevato valore economico. Invita pertanto la relatrice e il Governo a spiegare il parere contrario espresso su questo articolo aggiuntivo.

David FAVIA (IdV), ricordando come all'inizio della discussione la maggioranza avesse dichiarato di voler dialogare con l'opposizione, chiede alla relatrice e al Governo di valutare più attentamente il suo articolo aggiuntivo 5.03, dichiarandosi disponibile a riformularlo, se necessario, e ne chiede quindi l'accantonamento. Ribadisce che non è possibile che eventi prevedibili siano qualificati come emergenze al solo scopo di poter essere gestiti in deroga alle disposizioni ordinarie, senza i controlli della Corte dei conti e senza concorrenza. A suo avviso, se la maggioranza non accetta di discutere neanche di un problema come questo, vuol dire che il testo è «blindato».

Il sottosegretario Andrea AUGELLO osserva che, considerato l'andamento dei lavori, che ha visto l'approvazione di diversi emendamenti e un confronto aperto, parlare di «blindatura» del testo sia ingeneroso. Ricorda che, sul capitolo della trasparenza, il Governo si è mostrato aperto e disponibile e che essere di avviso contrario non è segno di chiusura preconcetta. Nel caso di specie, l'avviso del Governo è che prevedere anche a monte controlli già stabiliti a valle avrebbe come conseguenza l'impossibilità di gestire gli eventi, e non quella di scoraggiare la corruzione.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che il problema è stabilire l'ambito di competenza  proprio del Dipartimento della protezione civile, che oggi è talmente ampio da aver creato condizioni favorevoli per un'ampia corruttela. Ritiene che le procedure accelerate, derogatorie rispetto alla legge ordinaria, segretate e senza concorrenza abbiano portato il Dipartimento della protezione civile fuori dell'alveo istituzionale, fino alla perpetrazione di gravi violazioni di legge finalizzate alla realizzazione di interessi privati.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Favia 5.03.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni passano ora all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 6.1 e Zeller 6.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rao 6.01.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti Lanzillotta 6.1 e Zeller 6.2 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rao 6.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lanzillotta 6.1 e Zeller 6.2.

Mario TASSONE (UdCpTP), dopo aver chiesta quale sia il parere del relatore per la I Commissione, illustra l'articolo aggiuntivo Rao 6.01, del quale è cofirmatario, che prevede una serie di divieti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie. I divieti, segnatamente, riguardano la partecipazione a collegi arbitrali, anche in qualità di presidenti del collegio; l'affidamento di collaudi o la nomina in commissioni di collaudo; la partecipazione in organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato; l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal CONI avvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo, che interviene in settori particolarmente delicati, nei quali si verificano situazioni intollerabili.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, sostituendo il relatore per la I Commissione, secondo quanto già rilevato dal Presidente in avvio di seduta, esprime parere conforme a quello del Governo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rao 6.01.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.


 


 

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 


ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

4.100. (Nuova formulazione dell'emendamento 3.19) Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

(Approvato).

 

 

 

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 13 agosto 2010, n. 136, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

h) autotrasporto conto terzi;

i) guardiania dei cantieri.

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, è oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.

3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.».

5. 10.Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale, nonché"».

5.02. (Nuova formulazione) del Relatore per la II Commissione.

(Approvato).

 


 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 11 ottobre 2011

TESTO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2011

SEDE REFERENTE

 


Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 5.10 (vedi allegato) e che le relatrici hanno presentato l'articolo aggiuntivo 8.0100 (vedi allegato). Invita quindi le relatrici ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi agli articoli 2 e 5 precedentemente accantonati.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 2.60, invitando tuttavia la presentatrice a riformularlo nel senso di sostituire il riferimento alla «Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni» con quello alla «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», secondo il dettato della legge.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 2.61, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), che tengono conto di quanto emerso nel dibattito della scorsa seduta, e invita conseguentemente al ritiro degli emendamenti Ferranti 2.16 e 2.18, in quanto assorbiti.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 2.03 e parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 5.10 del Governo. Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice Santelli e raccomanda l'approvazione delle emendamento 5.10 (nuova formulazione) del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lanzillotta 2.60 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) aderisce alla richiesta di riformulazione del proprio emendamento 2.61 (vedi allegato), sottolineando come quello proposto dall'emendamento sia un passaggio importante, che consente di estendere alle procedure in deroga le disposizioni in materia di trasparenza.

Dà quindi atto al Governo di aver lavorato per superare i profili problematici che riguardavano il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato su una precedente formulazione del testo.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 2.61, come testé riformulato, e ritira di conseguenza i propri emendamenti 2.16 e 2.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lanzillotta 2.61 (nuova formulazione) (vedi allegato).

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.03 poiché ritiene che la materia non sia ancora trattata in maniera insufficiente.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Favia 2.03.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO chiarisce che la riformulazione dell'emendamento 5.10 del Governo nasce dall'esigenza di una nuova riflessione manifestata da molti gruppi, con particolare riguardo alla necessità di un collegamento espresso con il Codice antimafia, da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Rileva poi che, con il comma 2 dell'emendamento, sono state raccolte due indicazioni emerse nel corso del dibattito: da una parte, quella di prevedere l'obbligo di comunicazione anche relativamente alle modifiche intervenute con riguardo all'assetto proprietario e degli organi sociali e, dall'altra parte, quella di introdurre sanzioni efficaci.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dà atto al sottosegretario che il nuovo testo è più completo: anche se accantona per il momento il tema delle white list rinviandolo al Codice antimafia, reca una disciplina più efficace, prevedendo da una parte che la comunicazione debba riguardare anche le modifiche degli assetti societari dei subfornitori e dall'altra che la comunicazione debba essere al prefetto, come proposto dal suo gruppo, perché questi possa poi attivare le necessarie procedure con l'ausilio della DIA.

Ritiene dunque tale previsione più efficace rispetto alla semplice iscrizione in un registro chiuso che consentirebbe di avere una sorta di «patente di impunità» per il futuro.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto del raccordo effettuato con il Codice antimafia, al quale di fatto si rinvia, ed evidenzia una preoccupazione riguardante l'effettiva possibilità per le prefetture di fare fronte in maniera efficace alle nuove funzioni che vengono loro attribuite con l'emendamento in discussione. Rischia, infatti, di essere defatigante lo svolgimento di nuovi compiti mantenendo le strutture esistenti.

Segnala, quindi, l'opportunità di una ulteriore riflessione al riguardo ed auspica che il Governo ne abbia tenuto conto nella formulazione del testo. Il rischio infatti è quello di definire procedure che restano poi inattuate.

David FAVIA (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 5.10 del Governo, come riformulato. Da una parte, infatti, è condivisibile la ratio; dall'altra parte, tuttavia, restano le perplessità evidenziate dal collega Tassone e quelle connesse al fatto che, di fatto, si modifica una legge con un decreto ministeriale. In più, non viene mantenuta l'attuale previsione che contempla il parere delle Commissioni parlamentare competenti,  seppure di carattere non vincolante.

Donatella FERRANTI (PD) dà atto al Governo di aver fatto un passo in avanti anche per garantire un raccordo normativo con il Codice antimafia.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.10 del Governo, come riformulato, riservandosi ulteriori approfondimenti per la discussione in Assemblea. Concorda, in particolare, sull'esigenza di garantire l'effettività dei controlli da parte delle prefetture, manifestata nel dibattito.

Doris LO MORO (PD) sottopone al Governo la possibilità di rivedere la formulazione della lettera e) del comma 1, sostituendo le parole «noli a freddo dei macchinari» con le seguenti «noli a freddo di macchine ad attrezzature» così da evitare che il riferimento al complesso dei macchinari possa fare in modo che le singole macchine non siano ricomprese nell'applicazione della norma.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che la lista di attività di cui al comma 1, testé richiamata dalla deputata Lo Moro, è stata definita d'intesa con il ministero competente e nasce da un emendamento presentato al Senato su cui vi era stato un ampio consenso da parte delle associazioni operanti nel settore e dei soggetti specializzati nelle politiche di contrasto alla mafia.

Ritiene, pertanto, che si debba mantenere l'attuale formulazione del testo, fermo restando che si potrà svolgere una ulteriore riflessione ai fini del successivo iter in Assemblea.

Per quanto riguarda la comunicazione al prefetto, ricorda che si tratta di una esigenza emersa nel dibattito parlamentare e ripresa nel testo dell'emendamento del Governo. Si riserva comunque una ulteriore valutazione, ai fini della discussione in Assemblea e successivamente al parere della Commissione bilancio, per assicurare l'effettività dei controlli.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del Governo, non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 5. Avverte quindi che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Ferranti 7.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 7.3. Invita altresì al ritiro delle proposte emendative Fontana 7.1 e 7.01, Zaccaria 7.05, Ferranti 7.06, Mariani 7.07 e 7.08.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice per la I Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il proprio emendamento 7.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 7.3.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa propri l'emendamento Fontana 7.1 e l'articolo aggiuntivo Fontana 7.01, e li ritira.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea come il proprio articolo aggiuntivo 7.05 abbia lo scopo di estendere vantaggiosamente un importante modello di trasparenza, già sperimentato dagli enti locali. Dichiara quindi di non comprendere quali siano le ragioni dei pareri contrari.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Mario TASSONE (UdCpTP), David FAVIA (IdV) e Marilena SAMPERI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Zaccaria 7.05.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, fa presente di essersi confrontata in modo approfondito con l'onorevole  Angela Napoli in merito all'articolo aggiuntivo in questione. Sottolinea in particolare come le relatrici, pur comprendendo il problema ed apprezzando la ratio della proposta emendativa, ritengano tuttavia che essa riguardi più il tema del corretto esercizio della funzione amministrativa in relazione al meccanismo dello spoil system che quello della corruzione in senso stretto. Ritengono inoltre che dovrebbero essere valutati con attenzione gli aspetti relativi alla composizione del comitato previsto dal comma 3, per assicurarne l'effettiva imparzialità. Il tema, pertanto, dovrebbe essere oggetto di un autonomo provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che le relatrici, proprio in considerazione dell'importanza della questione e dell'ampia convergenza ravvisata sul principio espresso dalla proposta emendativa in esame, avrebbero dovuto esprimere un parere favorevole, eventualmente subordinato ad una riformulazione del testo.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ribadisce come le relatrici non ritengano opportuno che il tema sia affrontato nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiarando di non condividere la tendenza normativa volta a circoscrivere sempre di più i poteri dei sindaci, esprime forti perplessità sull'articolo aggiuntivo Zaccaria 7.05.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, per quanto la formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.05 sia migliorabile, la proposta emendativa sia pienamente condivisibile, poiché costituisce evidentemente un'applicazione del principio di trasparenza, delineato anche dall'articolo 2 del provvedimento in esame come un fondamentale strumento di prevenzione contro il fenomeno della corruzione.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, precisa come l'articolo aggiuntivo 7.05 presenti degli aspetti pregevoli e susciti, al contempo, talune perplessità, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, essendo difficile immaginare che il comitato di cui al comma 3 possa essere costituito senza oneri aggiuntivi. Ritiene quindi che la soluzione preferibile sia quella di ribadire l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo, al fine di elaborarne eventualmente una riformulazione che possa essere presentata nel corso dell'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Angela Napoli, sottolineando come l'articolo aggiuntivo in questione ponga un tema ormai ineludibile, sia pure con una formulazione migliorabile.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO rileva come vi siano numerose considerazioni che inducono a confermare la valutazione negativa del Governo sulla proposta emendativa in esame. Evidenzia in particolare le difficoltà di affrontare questo tema senza un approfondimento ed un confronto con l'Associazione nazionale comuni italiani. Sembra evidente, inoltre, che la norma ponga anche delicate questioni relative alla copertura finanziaria.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'atteggiamento di chiusura del Governo sia molto grave. Sottolinea, in particolare, come sia irragionevole porsi il problema dei costi per finanziare un efficace strumento volto a prevenire e, quindi, a ridurre l'impatto di un fenomeno, come quello della corruzione, che ha un costo incomparabilmente maggiore, essendo equiparabile ad una tassa occulta da 60 miliardi di euro all'anno. Evidenzia come la corruzione non possa essere contrastata solo con lo strumento repressivo, poiché quando si interviene con la norma penale, il danno si è già prodotto. Occorre quindi rafforzare gli strumenti di trasparenza e prevenzione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condivide le osservazioni dell'onorevole Giovanelli. Ricorda, inoltre come la trasparenza,  attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutti il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rientri nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Non vi è quindi alcuna necessità di una negoziazione con gli enti locali. Un limite della norma potrebbe essere, eventualmente, rappresentato dalla sua non applicabilità alle regioni, con particolare riferimento ai manager delle aziende sanitarie locali.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva come l'articolo 7.05 si ispiri ad un modello di trasparenza che è stato già sperimentato nel Comune di Bologna, dove sono stati nominati dei «saggi», che svolgono a titolo gratuito il compito di vagliare le nomine nelle società partecipate. Poiché l'attività dei «saggi» non si estrinseca in atti vincolanti, il potere di nomina rimane intatto in capo all'ente. Sottolinea, inoltre, come la pubblicità dei titoli di coloro che aspirano alla nomina ponga il titolare del potere di nomina di fronte ad una responsabilità politica qualora non abbia scelto i soggetti più qualificati.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, ritiene necessario che gli amministratori assumano sempre una responsabilità politica piena per le proprie scelte, esprimendo peraltro perplessità e preoccupazione per i casi in cui attraverso la nomina di persone amiche si cerchi una qualche forma di «copertura», anche se questo non sempre viene fatto in malafede.

La proposta emendativa in esame può essere esaminata sotto due profili. In primo luogo, il potere di nomina rimane intatto nella titolarità di chi ha la responsabilità politica. Vi è tuttavia un altro aspetto, che riguarda le modalità con le quali si esplica questa responsabilità politica e la trasparenza effettiva della scelta. Su questo secondo profilo ritiene si debba lavorare in vista dell'esame in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP) concorda con la relatrice Santelli, sottolineando l'importanza della assunzione della responsabilità politica di una scelta. Quanto al merito della proposta emendativa, si dichiara favorevole alla trasparenza nelle nomine, ma contrario all'introduzione di un comitato per il vaglio delle proposte di nomina, che comprimerebbe in modo eccessivo l'autonomia degli enti locali. Aggiunge che non si vede per quale ragione la disciplina proposta dall'articolo aggiuntivo dovrebbe valere soltanto per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, quando anche un comune più piccolo può, per effetto di un particolare assetto societario, essere responsabile di nomine di grande importanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zaccaria 7.05, Ferranti 7.06, Mariani 7.07 e 7.08.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8 e invita le relatrici ed il Governo ad esprimere il parere su di esse.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiede l'accantonamento degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, compreso l'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8 si intendono accantonati per essere discussi nella seduta che sarà convocata domani. Le Commissioni passano pertanto all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

David FAVIA (IdV) chiede che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.04, di cui è cofirmatario, sia esaminato insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 9, in quanto reca modifiche al codice penale.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, chiede di conoscere il parere del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 9 così da capire  se su questa parte del provvedimento, che interviene sulla corruzione dal punto di vista penale, vi sia la disponibilità del Governo a rivedere il testo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che, a partire dall'inizio degli anni '90, la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione sono stati perseguiti con forza sul fronte della repressione penale, come testimoniano anche i dati relativi al numero delle condanne e alle pene inflitte. Il Governo ritiene che oggi l'urgenza riguardi invece soprattutto il fronte della prevenzione di questi reati e in tal senso si orienta il disegno di legge in esame, il quale, d'altra parte, innova anche sotto il profilo penale, prevedendo aumenti di pena per i reati in questione.

Osserva che modificare l'articolo 9 per rivedere ed eventualmente ampliare il complesso dei reati connessi alla corruzione comporterebbe un significativo allungamento dei tempi di esame del provvedimento da parte del Senato, mentre è necessario che la legge entri in vigore il più presto possibile, in quanto la corruzione è tuttora molto diffusa nel Paese e arreca un grave danno all'economia. Aggiunge che il Governo è disponibile a una riflessione sui reati in questione, ma ritiene che tale riflessione debba aver luogo in un secondo momento, anche sulla base di una delega legislativa del Parlamento.

Ribadito quindi che il Governo auspica che il provvedimento in esame divenga legge prima della fine della legislatura, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti alla materia penale.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, dichiara di non condividere la linea del Governo. È vero che il testo in esame è stato valutato positivamente, anche da parte di alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva, perché insiste più sulla prevenzione che sulla repressione del fenomeno corruttivo, ma non per questo, a suo avviso, si può pensare di non aggiornare la disciplina penale in materia: basti pensare a quanto sia importante aggiornare le fattispecie di reato, introducendo per esempio quella dell'autoriciclaggio.

A suo avviso, la motivazione addotta dal Governo per giustificare la propria chiusura totale sull'articolo 9 non è altro che un «alibi»: è vero infatti che è urgente intervenire per porre freno alla corruzione, ma è anche vero che la velocità non preclude l'introduzione di modifiche al testo: quando il Governo ha voluto portare avanti provvedimenti in materia di giustizia connessi ad alcuni interessi particolari ha infatti saputo imporre alle Camere tempi di esame anche molto accelerati e non si vede perché non possa farlo anche in questo caso.

Ricorda di aver fin dall'inizio espresso perplessità sulla adeguatezza del testo rispetto all'intento di contrastare la corruzione. Si tratta, a suo parere, di un testo privo della concretezza e della forza necessaria su questa materia, e questo anche in conseguenza del modo in cui si sono svolti i lavori al Senato, dove il testo è stato sostanzialmente redatto in Assemblea.

In conclusione, preannuncia l'espressione di pareri difformi da quelli del Governo.

Donatella FERRANTI (PD), nel ringraziare la relatrice per la correttezza con la quale svolge il suo ruolo, dichiara di non comprendere il ragionamento svolto dal Governo: fa presente, infatti, che i tempi di una ulteriore lettura da parte del Senato devono comunque essere messi in conto, dal momento che il testo è stato modificato. Rileva poi che il profilo della repressione penale non può essere ignorato in un intervento in materia di corruzione e che tale profilo non può certamente considerarsi esaurito con qualche aumento di pena. Ricorda che il GRECO, nelle sue raccomandazioni all'Italia, ha segnalato tra l'altro la mancata introduzione nell'ordinamento dei reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze.

Federico PALOMBA (IdV) giudica incomprensibile il fatto che il Governo esprima parere contrario su decine di  emendamenti riferiti a una parte sostanziale del provvedimento, sostenendo l'urgenza di approvazione della legge, quando il testo dovrà comunque tornare al Senato perché modificato in altri punti. Sottolinea che quelle all'articolo 9 sono proposte emendative che migliorano sensibilmente il testo per quanto riguarda la parte penale.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che anche le misure di carattere preventivo non possano avere efficacia se non sono accompagnate da una riforma del sistema penale in materia di corruzione e di reati connessi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che anche al Senato il Governo ha invitato al ritiro di tutti gli emendamenti riguardanti la materia penale per permettere una più rapida approvazione del provvedimento e che tutti i gruppi hanno convenuto sull'opportunità di procedere in questo modo.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che in regime di bicameralismo le scelte politiche o procedurali di una Camera non possono vincolare l'altra. Chiede poi al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento, insieme con le relatrici, per verificare se sia possibile raggiungere un'intesa sull'articolo 9. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.


 

 


ALLEGATO

 

 


Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione.

2. 60. (nuova formulazione) Lanzillotta.

(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sui siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

2-ter. Le informazioni pubblicizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. 61. (nuova formulazione) Lanzillotta.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) autotrasporto conto terzi;

i) guardiania dei cantieri.

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie delle attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

5. 10. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, capoverso «1-septies» sostituire, le parole da: probabile a: erariale con le seguenti: fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

7. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

8. 0100. Le relatrici.

 


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 12 ottobre 2011

SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.50.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 29 settembre 2011.

Sui lavori delle Commissioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) annuncia che il gruppo del Partito democratico, alla luce della situazione politica determinatasi ieri a seguito della reiezione del disegno di legge di rendiconto e delle comunicazioni rese oggi dal Presidente della Camera dopo le riunioni della Giunta del regolamento e della Conferenza dei presidenti di gruppo, ha deciso che non parteciperà ai lavori delle Commissioni fino a che non sarà intervenuto il chiarimento politico auspicato dall'opposizione e senz'altro necessario atteso che il voto di ieri deve essere considerato a tutti gli effetti come un voto di sfiducia.

David FAVIA (IdV), nell'associarsi al deputato Bressa, ricorda come la Giunta del regolamento abbia chiarito che il disegno di legge di rendiconto 2010 deve ritenersi respinto nella sua interezza a  seguito della reiezione dell'articolo 1 avvenuta ieri in Aula. Fa presente che autorevoli costituzionalisti affermano che la reiezione, da parte di una Camera, del disegno di legge di rendiconto equivale nella sostanza a un voto di sfiducia al Governo: voto del quale il Presidente del Consiglio dovrebbe quindi prendere atto rassegnando le proprie dimissioni, anziché presentarsi alla Camera per rendere comunicazioni. Aggiunge che lo stesso Capo dello Stato ha espresso ufficialmente i propri dubbi e le proprie preoccupazioni in relazione all'attuale situazione politica. Conclude affermando che in queste condizioni non è certamente opportuno che le Commissioni proseguano i loro lavori e che in ogni caso il suo gruppo non vi prenderà parte.

Mario TASSONE (UdCpTP), dopo aver ricordato che in un'occasione consimile il suo gruppo ha espresso perplessità rispetto a una richiesta di sospensione dei lavori parlamentari, osserva che in questo caso, invece, è necessario prendere atto della anomalia della situazione venutasi a creare, per effetto della quale è in dubbio che il Governo sia nella pienezza delle sue prerogative istituzionali. Pertanto ritiene che le Commissioni debbano rinviare i propri lavori ad altra data, non essendo possibile che, su un provvedimento così delicato come quello in titolo, la maggioranza proceda nell'esame senza l'opposizione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) contesta la tesi secondo cui il Governo non sarebbe nella pienezza delle sue prerogative, rinviando a quanto già chiarito al riguardo dagli esponenti della sua parte politica in sede di Giunta del regolamento, di Conferenza dei presidenti di gruppo e di Assemblea: una tesi del genere contrasta in modo evidente con il dettato dell'articolo 94 della Costituzione. In ogni caso, il suo gruppo non è contrario a che nella giornata di oggi non si tenga la seduta delle Commissioni riunite per consentire ai gruppi di opposizione, come richiesto nella Conferenza dei presidenti di gruppo, di riunirsi per valutare il da farsi.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara di rispettare la scelta dell'opposizione, ma ritiene che si debba proseguire l'esame del provvedimento, che il gruppo della Lega considera di fondamentale importanza. Sottolinea come l'opposizione stia tentando di bloccare i lavori delle Commissioni con lo scopo politico di formalizzare una situazione di crisi che in realtà è inesistente. Ritiene quindi che la presidenza commetterebbe un errore se non consentisse oggi di esaminare il provvedimento.

Giancarlo LEHNER (PT) ricorda come storicamente la scelta aventiniana possa essere considerata nobile e apprezzabile, ma anche come tale scelta non abbia mai impedito ai lavori parlamentari di svolgersi. La scelta aventiniana che oggi i gruppi di opposizione intenderebbero compiere, ora come allora, deve riguardare solo gli aventiniani. Ritiene quindi corretto che i lavori delle Commissioni proseguano.

Federico PALOMBA (IdV) nel replicare a chi ritenga corretto proseguire i lavori senza le opposizioni, ricorda come il gruppo dell'Italia dei valori abbia dimostrato di collaborare lealmente, essendo tra l'altro il gruppo che ha chiesto la calendarizzazione del provvedimento. Sottolinea quindi come il proprio gruppo, per quanto ritenga che il provvedimento debba essere migliorato, non sia alcun modo sospettabile di sabotaggio né di ostruzionismo. Ritiene, segnatamente, che ci si trovi in una fase transitoria di «non governo» e che la maggioranza debba rispettare la posizione, non ostruzionistica, bensì di attesa e riflessione espressa dall'opposizione, finché il quadro politico non sarà chiarito.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea che quella delle opposizioni non è una scelta «aventiniana», come sostenuto dal deputato Lehner, ma è invece l'unica scelta possibile per assicurare efficienza al lavoro parlamentare, il quale non può svolgersi correttamente senza l'interlocuzione  piena e legittima del Governo. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Presidente della Repubblica ha messo in dubbio la capacità dell'attuale Governo di svolgere il proprio ruolo istituzionale.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di rispettare la scelta dell'opposizione, che ritiene legittimo esercizio delle proprie prerogative. Sottolinea peraltro come sarebbe altrettanto legittima la scelta di proseguire i lavori delle Commissioni. A suo giudizio, l'opposizione non ha chiesto un rinvio in attesa di una chiarimento della situazione politica, perché se così fosse questo dibattito si svolgerebbe in modo più lineare e probabilmente non sarebbe difficile trovare adesioni anche nella maggioranza. In realtà l'opposizione vuole porre la maggioranza di fronte a un bivio, imponendole di proseguire senza l'opposizione medesima ovvero di rinviare la seduta.

Ritiene che quindi sarebbe più corretto da parte dell'opposizione chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento piuttosto che preannunciare l'abbandono dei lavori.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda come da parte del gruppo del Partito democratico sia stata manifestata, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, l'esigenza di non prevedere lavori di Assemblea per la giornata odierna per consentire al gruppo stesso di riunirsi. La sua disponibilità ad un rinvio, rispetto alla seduta delle Commissioni riunite I e II, era quindi in relazione a tale richiesta. Se invece la questione viene posta in rapporto ad una supposta perditadi poteri in capo al Governo non ritiene di aderire alla richiesta, poiché la pienezza dei poteri dell'Esecutivo non è in questa sede in discussione.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) ritiene che la preannunciata partecipazione ai lavori da parte dei gruppi di opposizione abbia una motivazione del tutto politica che non corrisponde alla realtà dei fatti, considerato che il Governo in carica lo è legittimamente. Vista la delicatezza del provvedimento in esame chiede comunque ai rappresentanti dei gruppi di opposizione di rivedere la propria posizione e di consentire alle Commissioni di procedere. Qualora tuttavia tali gruppi ritenessero di persistere nella contrarietà a proseguire i lavori delle Commissioni riunite dovrebbero, a suo parere, motivare diversamente tale scelta, in quanto il Governo in carica ha la propria legittimazione nelle diverse fiducie ottenute dal Parlamento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come le motivazioni politiche dei gruppi di opposizione siano state espresse ed un confronto sia stato svolto. Sottolinea come la situazione attuale abbia un rilievo politico di straordinaria importanza e di questo vada tenuto conto.

Manlio CONTENTO (PdL) si rivolge ai gruppi di opposizione ed in particolare all'onorevole Bressa, sottolineando come in realtà non vi sia alcuna ragione giuridica di valenza costituzionale che possa giustificare la sospensione dei lavori del Parlamento. A tale proposito dichiara di non condividere assolutamente la decisione adottata dalla Giunta per il regolamento con una maggioranza che non corrisponde alla maggioranza dell'Assemblea della Camera, secondo cui dalla reiezione dell'articolo 1 del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato deriverebbe che non si potrebbe procedere oltre nell'iter del disegno di legge di rendiconto in quanto secondo la Giunta il provvedimento deve considerarsi respinto. A suo parere non si può in alcun modo condividere neanche la valutazione della Giunta secondo cui ciò comporterebbe, altresì, la sospensione dell'iter del disegno di legge di assestamento che, a norma dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, è esaminato con il disegno di legge di approvazione del rendiconto.

Ritiene del tutto infondate le tesi di alcuni costituzionalisti richiamate dagli esponenti dell'opposizione secondo cui il voto di ieri si sostanzierebbe in un vero e proprio atto di sfiducia nei confronti del Governo, per cui non si può accettare alcuna richiesta di sospensione dei lavori  del Parlamento per queste motivazioni. Invita pertanto i gruppi di opposizione a limitarsi a chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento senza addurvi alcuna motivazione pretestuosa.

Raffaele VOLPI (LNP) condivide quanto testè evidenziato dai colleghi Calderisi e Contento ed aderisce al percorso da loro individuato. Non ritiene, invece, possibili i tentativi di rappresentare al Presidente della Repubblica, attraverso il Presidente Fini, una situazione della Camera diversa da quella reale e cioè che la Camera non sta lavorando.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene paradossale la situazione che si è venuta a creare: ricorda di aver unicamente comunicato, all'inizio della seduta, la decisione del suo gruppo di non partecipare ai lavori delle Commissioni alla luce di quanto sta accadendo.

Si tratta, dunque, di una decisione politica del suo gruppo e non ritiene pertanto di dover accedere a quanto proposto da altri. Ritiene inoltre improprio il riferimento all'Aventino, avendo solo affermato di non partecipare ai lavori fino ad un chiarimento politico. Domani sono previste comunicazioni del Presidente del Consiglio e si vedrà. In ogni modo, ricorda come tutto ciò sia consequenziale al fatto che la maggioranza non è riuscita ad approvare il rendiconto generale dello Stato.

Mario TASSONE (UdCpTP) si rimette alle considerazioni svolte ed evidenzia come si ponga un problema anche di opportunità. Occorre, a suo avviso, sospendere i lavori delle Commissioni vista la posizione di ordine politico assunta dalle opposizioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, alla luce degli interventi svolti ritiene, d'intesa con il Presidente della I Commissione, di accogliere la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno, precisando che comunque non spetta alla presidenza alcuna valutazione sulla motivazione politica della richiesta medesima. Osserva peraltro come la delicatezza del provvedimento renda alquanto inopportuno procedere nell'esame in assenza dei deputati dei gruppi di opposizione.

Giancarlo LEHNER (PT) contesta la decisione adottata dai Presidenti delle Commissioni I e II, in quanto verrebbe accettata una richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento che in realtà i gruppi di opposizione non hanno mai formulato avendo piuttosto preannunciato l'abbandono dei lavori delle Commissioni riunite. Ricorda che la richiesta di rinvio era stata una ipotesi di compromesso prospettata dai rappresentanti del gruppo PDL per sospendere i lavori delle Commissioni riunite senza dover ricorrere a motivazioni del tutto infondate.

Federico PALOMBA (IdV) dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento della correttezza della presidenza, sottolinea che comunque da parte dell'opposizione non vi è alcuna volontà ostruzionistica.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che così come in altre occasioni non rimane che prendere atto delle decisioni adottate dalla presidenza.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 

 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 18 ottobre 2011

SEDE REFERENTE


Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni riprendono l'esame dall'articolo 8. Invita le relatrici e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi a tale articolo, accantonando per il momento gli articoli aggiuntivi 8.04 Di Pietro, 8.015 del relatore per la II Commissione, 8.013 Contento e 8.014 Contento, che, trattando della materia penale, saranno esaminati insieme con gli emendamenti all'articolo 9.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 8.9, Di Pietro 8.11, 8.13 e 8.10, Garavini 8.16, Lo Moro 8.7, 8.2 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli.

Mario TASSONE (UdCpTP) rilevando come l'onorevole Santelli abbia espresso parere contrario sull'emendamento 8.2 dell'onorevole Angela Napoli, manifesta forti perplessità sulla possibilità che, nell'ambito dell'esame di un provvedimento da parte di Commissioni riunite, il relatore di una Commissione possa esprimere parere contrario su emendamenti del relatore dell'altra Commissione.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ricorda all'onorevole Tassone  come le relatrici abbiano già espresso pareri difformi anche su altre proposte emendative e come ciò sia avvenuto nell'ambito di un confronto sempre caratterizzato da lealtà ed estrema correttezza.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condividendo il rilievo dell'onorevole Tassone, ricorda come le Commissioni riunite siano in realtà un unico organo, autonomo rispetto alle singole commissioni, mentre le relatrici sembrano agire come se vi fossero due Commissioni autonome e distinte.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, precisa come vi siano emendamenti sui quali le relatrici hanno trovato un accordo. Su altre proposte emendative ciò non è stato possibile e sono stati pertanto espressi pareri difformi. In particolare, precisa come ciascun relatore conservi un proprio autonomo potere di presentazione di proposte emendative anche quando su talune di esse l'altro relatore ritenga di esprimere un parere contrario.

Donato BRUNO, presidente, assicura come sia del tutto conforme al Regolamento che, nel corso dell'esame in sede referente di un provvedimento presso le Commissioni riunite, i relatori possano esprimere anche pareri difformi e disgiunti, per quanto le Commissioni riunite siano un organo autonomo e distinto dalle singole Commissioni. Nel corso dell'esame in Assemblea, invece, per ciascuna proposta emendativa, i relatori dovranno riferire il parere espresso dalle Commissioni riunite, così come risultante dalla votazione effettuata nell'ambito del Comitato dei nove ovvero della Commissione plenaria ai sensi dell'articolo 86, terzo comma, del Regolamento.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come sia un dato politicamente grave e rilevante che il relatore di una Commissione esprima parere contrario su proposte emendative del relatore dell'altra Commissione.

Roberto GIACHETTI (PD) ritiene che sia quantomeno anomalo che il relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, non appartenga ad un gruppo di maggioranza, pur non essendo tecnicamente un relatore di minoranza.

Donato BRUNO, presidente, dopo avere precisato come la nomina dei relatori da parte dei presidenti delle Commissioni sia avvenuta in conformità a quanto disposto dal Regolamento, invita ed esprimere gli ulteriori pareri sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8 del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Garavini 8.17; parere favorevole sull'emendamento Bragantini 8.5; parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 8.6, 8.1 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, Favia 8.12, Garavini 8.18 e 8.19; parere favorevole sull'emendamento Contento 8.3; parere contrario sugli emendamenti Garavini 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23; parere favorevole sull'emendamento Contento 8.4; parere contrario sugli emendamenti Garavini 8.24 e 8.25, Di Pietro 8.14, Giovanelli 8.26 e 8.27; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici; parere contrario sugli articoli aggiuntivi 8.01 del relatore per la II Commissione, on. Napoli, Giovanelli 8.012, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 e 8.010, Giachetti 8.011 e Di Pietro 8.03.

Doris LO MORO (PD) ritira il proprio emendamento 8.8.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 8 e relativi alla materia penale sono accantonati e saranno esaminati insieme a quelli riferiti all'articolo 9.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime forti perplessità sulla formulazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 8, che ritiene generica e tecnicamente non corretta, stigmatizzando il comportamento delle relatrici e del Governo che non hanno tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Oriano GIOVANELLI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Zaccaria, ritenendo che l'utilizzo dello strumento della delega legislativa sia in realtà un mero espediente per rinviare a tempo indeterminato l'intervento normativo sulle materie previste dall'articolo 8.

Doris LO MORO (PD) ritiene che il parere contrario espresso sul proprio emendamento 8.7 sia irragionevole, dal momento che la proposta emendativa è volta ad assicurare che l'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 8 non si traduca in un testo meramente compilativo e, quindi, del tutto inutile.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide i rilievi dell'onorevole Lo Moro, evidenziando come, a fronte di una materia sulla quale è certamente necessario intervenire, sia stata prevista una delega legislativa eccessivamente ampia e generica. Esprime inoltre l'auspicio che in futuro il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione possa essere adeguatamente valorizzato.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la delega di cui all'articolo 8 costituisca un espediente per non affrontare direttamente, con norme puntuali e di dettaglio, la spinosa materia relativa ai limiti all'assunzione di cariche pubbliche.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che si sarebbe potuto apportare alla legislazione in materia di incandidabilità almeno alcune modifiche puntuali e necessarie per evitare talune attuali incoerenze, come quella per la quale i condannati per reati dolosi gravi sono incandidabili nei consigli degli enti locali, ma sono candidabili al Parlamento nazionale: la maggioranza invece ha scelto di respingere ogni proposta di modifica a questo articolo 8, che conferisce al Governo una delega legislativa destinata a non essere probabilmente mai esercitata.

David FAVIA (IdV), a nome del gruppo, chiede la soppressione dell'articolo 8, che delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Rileva che la delega va evitata per più ragioni. In primo luogo è incostituzionale, in quanto, nelle materie in questione, esiste una riserva di legge del Parlamento. In secondo luogo si presenta come una delega compilativa, ma di fatto non lo è e quindi rimette al Governo la disciplina di queste delicate materie, tra l'altro sulla base di principi e criteri mal definiti. In terzo luogo, la sanzione dell'incandidabilità è in tutti i casi solo temporanea. In quarto luogo, estende anche ai membri del Governo le stesse condizioni di incandidabilità previste per i deputati e i senatori: tuttavia, nonostante le richieste di riforma su questo punto, l'ordinamento attualmente non prevede alcuna condizione espressa di incandidabilità per i componenti del Parlamento, bensì solo di ineleggibilità; quindi si dà mandato al Governo di disciplinare con innovazioni di grande rilievo e in assenza di dibattito parlamentare una materia non solo delicata, ma di rango costituzionale. In quinto luogo, i principi e criteri direttivi di cui alla lettera b) del comma 2 prevedono che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti ivi richiamati e, se del caso, per altri delitti: l'inciso «se del caso» consente al Governo una inaccettabile arbitrarietà su questo punto, anche perché è previsto un parere parlamentare, ma questo non è vincolante. In sesto luogo, al Governo viene data la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate  da delitti di grave allarme sociale, ma non viene data alcuna indicazione circa la tipologia di questi reati, che quindi il Governo dovrebbe individuare con la massima discrezionalità.

In conclusione, chiarisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono alla soppressione dell'articolo 8 e alla introduzione di una disciplina dell'incandidabilità declinata a seconda delle fattispecie interessate, ossia a seconda dei reati e del tipo di elezioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che la disposizione di delega contenuta nell'articolo 8 non prevede alcun raccordo tra la disciplina dell'incandidabilità e quella della ineleggibilità e che sulla materia è recentemente intervenuto uno dei decreti legislativi attuativi della legge sul federalismo fiscale, il quale andrebbe quanto meno richiamato nella delega, per esigenze di coordinamento. Trova inoltre singolare che tutte le ipotesi di incandidabilità siano subordinate alla condizione che la colpevolezza sia stata accertata con sentenza passata in giudicato: ritiene infatti che, nell'ottica di un corretto bilanciamento tra i diritti della persona e l'interesse pubblico, sarebbe più opportuno prevedere che il soggetto condannato anche solo in primo grado non possa candidarsi, fermo restando che potrà farlo quanto dovesse intervenire l'assoluzione nei successivi gradi di giudizio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Favia 8.9, Di Pietro 8.11, 8.13 e 8.10.

Laura GARAVINI (PD), intervenendo sul suo emendamento 8.16, esprime costernazione per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo. Ritiene importante aver previsto un intervento in materia di incandidabilità nell'ambito di un provvedimento di contrasto alla corruzione, ma rileva che, così come è formulato, l'articolo 8 si riduca a una norma manifesto priva di effetti pratici. Sottolinea la necessità di una riforma organica e di misure applicative che rendano concreto il sistema, individuando, ad esempio, il soggetto abilitato a eccepire la incandidabilità. Invita la maggioranza a votare a favore del suo emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Garavini 8.16 e Lo Moro 8.7.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, esprime l'avviso che debba intervenire un chiarimento sul dissidio intervenuto tra le due relatrici su una questione di così grande importanza.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore della II Commissione, ritiene che debba essere soprattutto il Governo a chiarire le motivazioni del suo parere contrario sul suo emendamento 8.2. A suo avviso, infatti, non sarà possibile riordinare la disciplina in materia di incandidabilità senza trattare anche la materia della ineleggibilità: tanto più che il testo unico previsto dalla delega non potrà certamente essere meramente ricognitivo.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea che, con la reiezione testé avvenuta, dell'emendamento Lo Moro 8.7, la maggioranza ha incomprensibilmente escluso che il testo unico oggetto della delega possa avere un carattere innovativo.

Jole SANTELLI (PdL), relatore della I Commissione, ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, dovrà essere oggetto di ulteriore riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento 8.2 della relatrice per la II Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che, a seguito della reiezione del suo emendamento, la deputata Napoli dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni da relatrice,  in quanto è evidente che la sua posizione non rispecchia quella della maggioranza.

Donatella FERRANTI (PD) giudica la richiesta del deputato Volpi inappropriata e scorretta dal punto di vista regolamentare e sottolinea che la collega Napoli è stata nominata relatrice per la II Commissione.

Donato BRUNO, presidente, osserva che la richiesta del deputato Volpi ha un significato politico e non è quindi scorretta dal punto di vista regolamentare. Sottolinea, d'altra parte, che il regolamento e le prassi applicative consentono la nomina di relatori di opposizione, i quali, in quanto tali, non esprimono la posizione della maggioranza.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore della II Commissione, ricorda che in base alla Costituzione i membri del Parlamento sono liberi e chiamati a fornire il proprio contributo al lavoro legislativo in piena autonomia, rispondendo ai soli elettori. Rivendica la serietà del lavoro da lei svolto sul provvedimento in esame, che è molto atteso dal Paese, e del suo sforzo di rappresentare la volontà dei cittadini italiani, a differenza di quanti si limitano a votare secondo le indicazioni ricevute.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente che i deputati della Lega Nord Padania ricordano molto bene quali sono i loro elettori, a differenza della deputata Napoli.

Jole SANTELLI (PdL), relatore della I Commissione, ricorda che il lavoro di relatori non è mai semplice e che, in questo caso, è reso ancor più complesso dal fatto che le due relatrici sono di orientamento politico diverso e che il provvedimento è esaminato da due Commissioni riunite. Ciò premesso, assicura che le due relatrici stanno svolgendo il loro incarico con la massima correttezza, cercando l'intesa ogni volta che è possibile. Sottolinea inoltre come la collega Napoli abbia sempre votato con la maggioranza, tranne naturalmente che sugli emendamenti sui quali aveva proprie convinzioni di diverso segno.

Luigi VITALI (PdL) invita la deputata Napoli a ritirare le sue affermazioni offensive, diversamente non essendo accettabile che la stessa possa continuare a svolgere la funzione di relatrice.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea che la collega Napoli è un deputato di grande valore, che parla e ragiona con la propria testa e che gode della stima dell'intera Commissione giustizia e non solo di quest'ultima.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore della II Commissione, esprime rammarico per il fatto che le sue parole possano aver offeso qualcuno e le ritira.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che i colleghi della maggioranza abbiano frainteso l'intervento della relatrice Angela Napoli, che semplicemente si limitava a chiedere le ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 8.2: una richiesta legittima, che è rimasta senza risposta. Fa presente che in tema di ineleggibilità esistono numerose incoerenze, tra cui quella per cui sono ineleggibili al Parlamento i sindaci dei comuni al di sopra dei 20 mila abitanti, mentre non lo sono gli autori di gravi reati. Si tratta di uno sbilanciamento incomprensibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Garavini 8.17.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che alle ore 14 le Commissioni affari costituzionali e giustizia sono convocate sui rispettivi ordini del giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 25 ottobre 2011

 

SEDE REFERENTE

 


Martedì 25 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni riprendono l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8. Ricorda che gli articoli aggiuntivi Di Pietro 8.04, 8.015 del relatore per la II Commissione, Contento 8.013 e 8.014, trattando della materia penale, saranno esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Avverte quindi che si passa ad esaminare l'emendamento Bragantini 8. 5, in merito al quale la presidenza si era riservata di effettuare alcuni approfondimenti relativamente alla compatibilità con la normativa comunitaria. Dagli approfondimenti è risultato che l'emendamento può considerarsi compatibile con tale normativa. Infatti, la disciplina delle incompatibilità relative ai membri del Parlamento europeo sono fissate dall'Atto di cui alla Decisione del Consiglio 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom. Tale Atto, oltre a fissare esso stesso alcune incompatibilità, dà facoltà a ciascuno Stato membro di prevedere, nel rispetto di alcuni limiti, ulteriori incompatibilità applicabili sul piano nazionale. L'Italia ha esercitato questa facoltà con l'articolo 6 della legge n. 18 del 1979.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bragantini 8.5 (vedi allegato) e respingono l'emendamento Lanzillotta 8.6.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che l'emendamento Lo Moro 8.8 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 8.1 del relatore per la II Commissione, Favia 8.12, Garavini 8.18 e 8.19; approvano quindi l'emendamento Contento 8.3 (vedi allegato).

Laura GARAVINI (PD) sottolinea come le Commissioni abbiano respinto il proprio emendamento 8.19, che prevede l'incandidabilità di soggetti sottoposti a condanna definitiva per reati di mafia. Auspica che vi possa essere un ripensamento sui pareri espressi sul proprio emendamento 8.20, che dispone l'incandidabilità di soggetti nei cui confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Garavini 8.20, ritenendo incomprensibili le ragioni del parere contrario.

Manlio CONTENTO (PdL) ricorda come, nel dettare i principi di delega, l'articolo 8, comma 2, lettera a), disponga che restino ferme le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici e che sia prevista la temporanea incandidabilità a deputati o a senatori di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La materia oggetto degli emendamenti dell'onorevole Garavini, pertanto, appare già adeguatamente disciplinata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Garavini 8.20, 8.21, 8.22 e 8.23; approvano l'emendamento Contento 8.4 (vedi allegato); respingono gli emendamenti Garavini 8.24, 8.25 e Di Pietro 8.14.

Oriano GIOVANELLI (PD) illustra il proprio emendamento 8.26, volto ad introdurre un efficace strumento di lotta contro la corruzione, consistente nell'estensione del sistema CONSIP relativo alle procedure di acquisto, al fine di ottenere non solo la razionalizzazione della spesa pubblica ed un sensibile risparmio della stessa, ma anche l'interruzione di rapporti non trasparenti che spesso intercorrono tra burocrazia e fornitori. Sottolinea come, senza misure che incidano sulla razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, il provvedimento in esame sia del tutto inefficace.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanelli 8.26.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, invita il Governo, in vista dell'esame in Assemblea, a riesaminare gli emendamenti dell'onorevole Garavini, qualora questi dovessero essere ripresentati in quella sede. Ritiene, infatti, che, anche alla luce degli emendamenti approvati nella seduta odierna, molti dei pareri contrari espressi sugli emendamenti presentati dall'onorevole Garavini all'articolo 8 appaiano contraddittori.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


 


 

ALLEGATO


Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: alla carica inserire le seguenti parole: di componente del Parlamento europeo e.

8. 5.Bragantini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e, se del caso con la seguente: ovvero.

8. 3.Contento.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinata da inserire le seguenti: sentenze definitive di condanna per.

8. 4.Contento.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 26 ottobre 2011

SEDE REFERENTE

 

 


Mercoledì 26 ottobre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.35.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame riprende dall'emendamento Giovanelli 8.27.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Giovanelli 8.27 e approvano l'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici.

Mario TASSONE (UdCpTP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, sul quale la relatrice per la I Commissione, on. Santelli, ed il Governo hanno espresso parere contrario, sottolinea l'anomalia del fatto che le relatrici esprimano valutazioni difformi in relazione ad una proposta di modifica del testo.

Donato BRUNO, presidente, ricorda di aver già fatto presente in una precedente seduta che nulla osta sotto il profilo regolamentare e delle prassi applicative a che due relatori sul medesimo provvedimento siano in disaccordo.

Federico PALOMBA (IdV), rimarcata la grande rilevanza dell'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, prega quest'ultima di illustrarne la finalità.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, spiega che l'articolo aggiuntivo  prevede l'attribuzione allo Stato dei profitti illegittimamente conseguiti dai politici. Non è infatti possibile che, mentre è previsto il sequestro o la confisca dei beni illecitamente acquisiti dagli esponenti della criminalità organizzata, non sia previsto anche, con le necessarie garanzie, il sequestro dei profitti conseguiti in modo illecito dai politici.

Oriano GIOVANELLI (PD), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame, rileva che, se davvero si vuole addivenire a un provvedimento serio e credibile di lotta alla corruzione, è necessario prevedere anche misure che colpiscano gli interessi finanziari e patrimoniali dei corrotti. Ricorda inoltre che l'ordinamento prevede già una norma in questo senso, introdottavi sotto uno dei governi di centrosinistra, ma che tale norma è rimasta poi applicata, nonostante i richiami degli organismi internazionali.

Mario TASSONE (UdCpTP) dichiara che, se fosse possibile sottoscrivere emendamenti del relatore, avrebbe sottoscritto l'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, e invita il Governo e la relatrice per la I Commissione a motivare il loro parere contrario.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, chiarisce che la disposizione proposta dalla relatrice per la II Commissione è, a suo avviso, innanzitutto incostituzionale. È vero infatti che la legge prevede il sequestro o la confisca dei beni illecitamente acquisiti dagli esponenti della criminalità organizzata, ma è anche vero che la Corte costituzionale ha «salvato» tali norme unicamente in considerazione della peculiare gravità del fenomeno mafioso e della connessa esigenza di ricorrere a misure eccezionali per combatterlo.

Rileva inoltre che, mentre il provvedimento in esame ha la finalità primaria di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, la proposta emendativa in esame va in una direzione diversa, assecondando il filone demagogico dell'antipolitica.

Desidera inoltre informare le Commissioni che le relatrici e il Governo stanno approfondendo, in vista della discussione in Assemblea, il problema rappresentato dal fatto che in alcune parti del Paese lo Stato non si costituisce parte civile nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione: ciò in quanto l'Avvocatura generale dello Stato non disporrebbe di personale sufficiente per assicurare la propria presenza in tutti i processi. Le relatrici hanno pertanto chiesto al Governo di fornire loro dati a questo riguardo e di valutare la possibilità che la costituzione dello Stato come parte civile possa avvenire mediante il pubblico ministero.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che, se fosse possibile sottoscrivere emendamenti del relatore, tutti i deputati del suo gruppo avrebbero sottoscritto l'articolo aggiuntivo 8.01 della relatrice per la II Commissione. Dichiara inoltre di non condividere i dubbi espressi dall'onorevole Santelli sulla costituzionalità della disposizione, ricordando come un simile giudizio spetterebbe comunque alla Corte costituzionale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva come l'onorevole Santelli, anche in quanto membro della Commissione Affari costituzionali, abbia opportunamente espresso le proprie perplessità in ordine ai profili di costituzionalità delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 8.01.

Sottolinea quindi come siano già presenti nell'ordinamento delle disposizioni volte a contrastare l'acquisizione di profitti politici illegittimi, attraverso meccanismi riconducibili al principio di trasparenza. Cita in particolare le norme che impongono a tutti i membri del Governo di comunicare e rendere pubblici i propri dati patrimoniali e le relative variazioni con cadenza trimestrale.

Ritiene che la disciplina prevista dall'articolo aggiuntivo 8.01 sia formulata in  modo molto generico e tale da rendere particolarmente difficile la qualificazione dei profitti politici illegittimi.

Pierguido VANALLI (LNP) esprime la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore per la II Commissione, on. Angela Napoli, ritenendo che la disciplina ivi prevista si presti ad applicazioni aberranti, che potrebbero condurre a considerare profitti politici illegittimi perfino gli incrementi patrimoniali derivanti da meri atti di liberalità compiuti da un familiare.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come la disciplina citata dal sottosegretario Caliendo appaia idonea ad attuare il principio di trasparenza solamente sotto il profilo formale, essendo invece necessario che tale principio, tramite l'introduzione di disposizioni come quelle contenute nella proposta emendativa in esame, sia attuato anche sotto il profilo sostanziale.

David FAVIA (IdV) in considerazione dell'articolato dibattito sviluppatosi, ritiene che l'articolo aggiuntivo 8.01 dovrebbe essere accantonato.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la disciplina prevista dall'articolo aggiuntivo 8.01 sia conforme a costituzione e volta ad introdurre strumenti di indubbia efficacia nella lotta contro la corruzione.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene che le preoccupazioni espresse dell'onorevole Vanalli in merito a possibili interpretazioni strumentali della norma siano del tutto infondate.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 8.01 del Relatore per la II Commissione.

Donato BRUNO, presidente, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 3 novembre 2011

SEDE REFERENTE

 


Giovedì 3 novembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le Commissioni riprendono l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8. In particolare si passa all'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.012.

Oriano GIOVANELLI (PD), intervenendo in merito al proprio articolo aggiuntivo 8.012, ne illustra il contenuto. Ricorda come lo stesso sia volto ad assicurare maggiore trasparenza degli eletti nei confronti degli elettori e dei colleghi. Si propone, infatti, l'istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, in cui i soggetti interessati dovranno dichiarare, in particolare, le modifiche intervenute al proprio patrimonio o a quello dei congiunti nonché eventuali incarichi che vi sono stati durante il mandato.

Auspica, dunque, che l'articolo aggiuntivo possa essere accolto, così da non «schiacciare» il provvedimento in esame sul solo profilo penalistico ma da affrontare anche i temi che attengono alla trasparenza per coloro che rivestono incarichi pubblici. Ciò in linea anche con quanto previsto sulla materia negli altri paesi dell'Unione europea.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.012.

Oriano GIOVANELLI (PD), illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.06, evidenziando come possa apparire inusuale che un deputato dell'opposizione proponga una delega legislativa al Governo. Tuttavia, ha ritenuto che in questo caso fosse il metodo più corretto da seguire per realizzare una riorganizzazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché di controllo per il contrasto alla corruzione nel settore, con un focus sui provveditorati alle opere pubbliche, che sono stati recentemente al centro di indagini giudiziarie.

Il proprio articolo aggiuntivo 8.06 reca, quindi, una delega articolata e chiara al Governo per affrontare tale problematica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.06.

Oriano GIOVANELLI (PD), illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.07, ricordando come spesso la materia degli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni venga indicata come foriera di situazioni caratterizzate da opacità dei comportamenti. L'articolo aggiuntivo in questione è dunque finalizzato ad evitare forme di «mercato» degli arbitrati.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea l'importanza dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07, che attiene ad una questione più volte affrontata in più sedi. Sarebbe, a suo avviso, necessario che il Parlamento intervenisse sulla materia prevedendo forme di controllo serio sugli arbitrati nelle pubbliche amministrazioni. Gli arbitrati, infatti, creano spesso disfunzioni e situazioni di poca chiarezza nell'azione amministrativa.

Federico PALOMBA (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07.

Oriano GIOVANELLI (PD), intervenendo in merito ai propri articoli aggiuntivi 8.08 e 8.09, ne illustra il contenuto. Essi attengono agli incarichi dei dirigenti pubblici che, in qualità di servitori dello Stato, non dovrebbero poter cumulare un numero di funzioni illimitate ed emolumenti incontrollati. A suo avviso, dovrebbe essere in particolare consentito svolgere un incarico extra solo nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, così da non allontanarsi dalla propria funzione principale. Il proprio articolo aggiuntivo 8.08, a sua volta, prevede che l'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi non possa superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

Federico PALOMBA (IdV) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Giovanelli 8.08 e 8.09.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come si tratti di una annosa questione; tempo fa sono stati disciplinati gli incarichi dei dirigenti. Con l'articolo aggiuntivo in esame si propone di fissare un tetto del venti per cento; preannuncia dunque il voto a favore tenuto conto della anomalia della situazione che si viene a creare quando si fa riferimento anche ad incarichi quali consulenze, collaudi, presenze nei consigli di amministrazione.

Prende peraltro atto che la maggioranza non vuole affrontare questo tema. Ribadisce come sia fortemente preoccupante il fatto che molti dirigenti non si occupino, di fatto, della funzione cui sarebbero deputati per svolgere numerosi altri incarichi nella pubblica amministrazione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come sarebbe stato immaginabile che almeno articoli aggiuntivi come quelli in discussione fossero accolti dalla maggioranza. Essi sono, infatti, volti a razionalizzare la questione del cumulo di incarichi per i dirigenti della pubblica amministrazione intesi in senso ampio. Era un argomento importante, da affrontare in questa sede, eventualmente con ulteriori approfondimenti, se ritenuti necessari.

Rileva infatti come, nel momento in cui si chiedono forti sacrifici ai cittadini e vi è una scarsezza di risorse disponibili, un tema come quello in discussione poteva essere un elemento da considerare. L'introduzione del tetto del 20 per cento, proposto dall'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.08, di cui è cofirmataria, ha una finalità moralizzatrice e di razionalizzazione delle spese che dovrebbe essere condivisa da tutti i gruppi.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva come il parere sugli articoli aggiuntivi Giovanelli 8.08 e 8.09 sia distinto: da una parte, sull'articolo aggiuntivo 8.08 vi è un problema di formulazione - non essendo riferibile al testo il rinvio agli articoli 4 e 5 - ed invita i presentatori a riformularlo ai fini dell'esame nell'ambito del Comitato dei nove.

Invita invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.09, poiché incide su una materia che è stata recentemente affrontata dal legislatore e su cui non appare pertanto opportuno ritornare dopo un così breve lasso di tempo.

Oriano GIOVANELLI (PD) preso atto di quanto testè evidenziato dalla relatrice Santelli ritira i propri articoli aggiuntivi 8.08 e 8.09.

Si sofferma quindi sul proprio articolo aggiuntivi 8.010, che riguarda il regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato, per i quali vige il cosiddetto fuori ruolo. Erroneamente si ritiene di aver risolto il problema ma, come si evince anche da quanto riportato oggi da molti organi di stampa, le questioni da risolvere sono ancora molte. Sono ancora numerosi gli incarichi per i quali è tuttora consentito percepire una doppia indennità con conseguenti profili problematici: oltre che per quanto riguarda gli emolumenti, non può essere possibile che venga svolto, di fatto, in maniera permanente un mestiere diverso da quello per cui si è assunti e che vi siano figure che diventano controllori e controllati al tempo stesso, come accade per coloro che svolgono per anni e anni la funzione di consigliere del ministro.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene importante la questione in discussione; a suo avviso desta, ad esempio, particolare preoccupazione la prassi di avere nello staff del ministro della giustizia magistrati che, da una parte, sono indipendenti per la loro funzione e, dall'altra parte, sono sottoposti alle direttive di direttori generali del ministero e del ministro stesso.

L'articolo aggiuntivo in questione tenta quindi giustamente di risolvere una questione che esiste nel concreto.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il problema sia più ampio rispetto a quanto evidenziato dal collega Tassone. A suo avviso, ha sempre destato particolare preoccupazione il fatto che molti giudici amministrativi svolgano per molto tempo il loro incarico unitamente a funzioni di vicesegretari generali o di consiglieri presso la presidenza del Consiglio. Occorre dunque una razionalizzazione della materia che ponga anche limiti di durata ai collocamenti fuori ruolo e che preveda garanzie al momento del rientro alle proprie funzioni.

Ritiene che questa poteva essere la sede opportuna per affrontare tale tematica, invece si continua ad incidere solo su questioni che oltretutto non sono particolarmente sentite dall'opinione pubblica.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene che l'argomento in discussione debba essere valutato con estrema attenzione. Ricorda, quindi, di avere già evidenziato quale siano, a suo giudizio, le principali problematiche connesse alla mancanza di una adeguata disciplina che regoli l'assegnazione dei magistrati ad altri incarichi. In primo luogo, questo incide negativamente sulla cronica carenza di copertura degli organici della magistratura. In secondo luogo, osserva come molti enti e istituti attribuiscano incarichi a magistrati per ottenerne la benevolenza ed attribuirsi un'immagine di legalità, a copertura di attività illegali e rientranti nell'ambito del fenomeno corruttivo. Il provvedimento in esame deve quindi dare un forte segnale di contrasto,  riducendosi altrimenti ad un mero manifesto. Auspica quindi che il Governo possa rivedere i pareri espressi sugli emendamenti in questione in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come vi siano talune proposte di legge sul tema del distacco di magistrati in particolare presso il Ministero della giustizia e ritiene che le stesse dovrebbero essere calendarizzate. Sottolinea come il fenomeno in questione si ripeta in modo vistoso indipendentemente dai governi in carica. Ritiene comunque che la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia dell'elenco dei magistrati distaccati rappresenti un primo importante risultato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente come il proprio gruppo abbia attentamente valutato le proposte emendative in questione, esprimendo l'auspicio che il Governo possa fare altrettanto in vista dell'esame in Assemblea. Si tratta, infatti, di proposte emendative che pongono delle questioni molto importanti, che appare opportuno disciplinare nell'ambito di questo provvedimento, e che hanno riflessi non trascurabili anche sotto il profilo previdenziale e pensionistico.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che un'ulteriore riflessione possa essere fatta da parte del Governo, purché si tenga conto di alcuni elementi. Ricorda, in primo luogo, come vi sia stata una forte riduzione dei magistrati assegnati al Ministero della giustizia. Rileva quindi la necessità di norme adeguatamente ponderate che, ove incidano sulla retribuzione percepita dal magistrato, non rappresentino un disincentivo allo svolgimento di incarichi fuori ruolo. Sulla durata degli incarichi fuori ruolo, ricorda inoltre come vi siano anche delle indicazione del CSM. Ritiene quindi che si debba porre un freno agli incarichi fuori ruolo, ma conferma il parere contrario sulle proposte emendative in questione, che dovrebbero essere diversamente formulate e bilanciate.

Mario TASSONE (UdCpTP) osservando come i problemi di formulazione degli emendamenti potrebbero essere facilmente risolti già nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, sottolinea come, a tal fine, sarebbe piuttosto necessario che il Governo assumesse una posizione di ferma e decisa condivisione dei principi che sono alla base degli emendamenti in questione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.010.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se sia possibile fissare un orario di chiusura per l'odierna seduta delle Commissioni riunite. Propone che, ove possibile, i lavori si concludano alle ore 15.15, precisando che tale orario è conforme alle indicazioni provenienti da vari colleghi, anche rappresentanti di gruppi di opposizione in Commissione giustizia, con i quali si è consultato.

Federico PALOMBA (IdV) condivide la proposta dell'onorevole Costa.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, premesso che si rimette alla volontà dei gruppi, ritiene che i lavori dovrebbero proseguire anche oltre le 15.15, anche perché gli emendamenti che restano da esaminare sono molto numerosi.

Giulia BONGIORNO, presidente, prende atto che, da parte dei rappresentanti dei gruppi, non vi è contrarietà alla proposta del deputato Costa di interrompere i lavori alle ore 15.15. Avverte che, in ogni caso, l'esame del provvedimento dovrà concludersi necessariamente entro martedì 8 novembre in quanto la discussione in Assemblea inizierà lunedì 14 novembre e le Commissioni competenti in sede consultiva devono disporre del tempo necessario per esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Roberto GIACHETTI (PD), illustrando il suo articolo aggiuntivo 8.011, sottolinea che lo stesso intende affermare alcuni principi che sono, a suo avviso, di buon senso: che non si può essere titolari, nello stesso tempo, di due incarichi; che non si può rivestire un incarico in posizione di fuori ruolo per un tempo indefinito; e che non si può essere retribuiti per due incarichi, ma si deve essere retribuiti solo per l'incarico che effettivamente si svolge.

Replicando poi al deputato Paolini, ricorda che un presidente di un'autorità amministrativa indipendente che è anche magistrato ha denunciato di recente nel corso di una trasmissione televisiva che le disposizioni vigenti non gli permettono di rinunciare ad una delle due retribuzioni che gli vengono corrisposte: si tratta evidentemente di un effetto paradossale di una normativa che non si preoccupa di disciplinare la retribuzione dei magistrati posti in aspettativa perché titolari di incarichi esterni alla magistratura.

Sottolinea, inoltre, che sarebbe auspicabile che in futuro determinati ruoli potessero essere ricoperti anche da persone che non siano magistrati, pur avendo una adeguata competenza e preparazione, non necessariamente giuridica.

In definitiva, il suo articolo aggiuntivo propone misure di razionalizzazione della spesa pubblica e dell'impiego del personale.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che le questioni poste dall'articolo aggiuntivo in esame dovrebbero essere valutate dal Governo più attentamente. Propone pertanto l'accantonamento della proposta emendativa, anche per studiare una migliore formulazione della stessa. Infatti, da una parte, è necessario curare il coordinamento con le disposizioni già approvate in materia di trasparenza nel conferimento degli incarichi nonché con quelle dell'ordinamento giudiziario, e, dall'altra, occorre evitare che l'esclusione della doppia retribuzione diventi un disincentivo o una barriera all'assunzione di incarichi da parte dei magistrati. A suo avviso, si potrebbe valutare l'ipotesi, oltre che di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo tesa a risolvere questi problemi, di una delega al Governo per una disciplina della materia.

Roberto GIACHETTI (PD) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in vista di una sua riformulazione, ma non a delegare la disciplina di questa materia al Governo.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame si basi su due principi condivisibili: che il contributo dei magistrati nell'ambito della pubblica amministrazione sia importante a vada conservato e che, d'altra parte, l'attività svolta fuori ruolo dai magistrati e dai procuratori non possa prolungarsi per un tempo indefinito. D'altra parte, la formulazione della norma non è pienamente soddisfacente: ad esempio, così com'è formulata, la disposizione non è riferibile al conferimento di incarichi presso le autorità amministrative indipendenti. Inoltre, occorre, a suo parere, prevedere che il titolare dell'incarico possa scegliere tra la retribuzione di magistrato oppure l'indennità prevista per l'incarico rivestito in aspettativa.

Le Commissioni deliberano di accantonare l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Rao 8.02 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.03.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 8 novembre 2011

SEDE REFERENTE

 


Martedì 8 novembre 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia Nitto Francesco Palma, il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che i rappresentanti del gruppo del Popolo della libertà della I Commissione, onorevole Giuseppe Calderisi, e della II Commissione, onorevole Enrico Costa, hanno scritto, in data 7 novembre 2011, ai presidenti delle due Commissioni una lettera nella quale chiedono di rinviare le votazioni previste per oggi ad altra seduta, in considerazione dell'impossibilità a partecipare da parte di taluni deputati del medesimo gruppo a causa di concomitanti impegni in seno al gruppo stesso.

Propone pertanto di rinviare la seduta ad altra data.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, fa presente che non vi sono obiezioni rispetto alla richiesta di rinvio formulata dai rappresentanti del gruppo PdL delle Commissioni I e II.

Tuttavia, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 novembre prossimo e visto che le Commissioni devono ancora esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 9 - che, a suo avviso, investe questioni di primaria importanza - chiede, se non vi sono obiezioni, che i presidenti delle Commissioni I e II si facciano carico di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di un nuovo rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento. Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che il suo gruppo non si oppone alla richiesta di rinvio formulata dal gruppo PDL, che nasce da evidenti difficoltà politiche connesse ai recenti eventi.

Sottolinea, peraltro, come cresca nel suo gruppo l'impressione che il provvedimento in esame si trascini in modo stanco da troppo tempo. Sembra che vi sia una scarsa volontà di portare a termine l'esame del disegno di legge in titolo, che appare tanto più grave visto che si tratta di un provvedimento urgente e necessario per dare un segnale al Paese.

Rispetto a quanto evidenziato dalla relatrice Angela Napoli, concorda sull'inopportunità di «strozzare» il dibattito sull'articolo 9 che riguarda questioni di rilievo.

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che il suo gruppo, per fair play istituzionale, non si oppone alla richiesta di rinvio formulata dal gruppo PdL, comprensibile vista la situazione politica in atto.

Ricorda come l'esame del provvedimento in titolo si protragga ormai da tempo, nonostante vada incontro ad esigenze segnalate in sede internazionale e si prefigga come obiettivo la lotta contro la corruzione. Auspica dunque che, compatibilmente con le esigenze di approfondimento del testo, si concluda l'iter parlamentare nel più breve tempo possibile.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno svolgere i necessari approfondimento sul testo in esame il quale deve avere un contenuto adeguato rispetto al titolo, che non può essere solo un annuncio privo di sostanza. Prende dunque atto della richiesta di rinvio della seduta odierna formulata dal gruppo PDL e si associa alla richiesta della relatrice Napoli di dedicare tempi congrui all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Enrico COSTA (PdL) evidenzia come la richiesta di rinvio della seduta odierna sia stata giustamente interpretata anche alla luce del fatto che da sempre il dibattito sul provvedimento in titolo è stato serio, schietto e costruttivo.

Ritiene dunque che la discussione debba continuare ad essere tale e concorda sul rischio di un'eccessiva limitazione degli approfondimenti sul testo qualora l'esame in Assemblea iniziasse a partire da lunedì 14 novembre, anche considerati i tempi necessari per l'acquisizione dei pareri dalle competenti Commissioni in sede consultiva. Si rimette dunque alle valutazioni della Commissione sul punto.

Pierguido VANALLI (LNP) si associa alle considerazioni del collega Costa sottolineando come si tratti di un provvedimento importante per il quale un'ulteriore riflessione è senz'altro opportuna.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il ministro della giustizia intenderebbe in ogni caso svolgere nella seduta di oggi alcune considerazioni sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, che la Commissione ha accantonato nella precedente seduta.

Il ministro Nitto Francesco PALMA interviene in relazione all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, volto ad introdurre nel provvedimento un articolo 8-bis, contenente norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato. Tale proposta emendativa, a suo giudizio, pone oggettivamente dei problemi di interesse, sui quali ritiene necessaria una attenta riflessione.

Premette che il suo intervento riguarda esclusivamente i problemi che l'articolo aggiuntivo potrebbe porre in relazione ai magistrati ordinari, anche se lo stesso si riferisce anche ai magistrati amministrativi e contabili. In particolare, rileva che l'articolo aggiuntivo interviene - per quanto attiene ai magistrati ordinari - su una materia disciplinata attualmente dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (cosiddetta riforma Castelli), secondo cui il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, entrato in vigore nel 2007, a seguito di una proroga disposta da un legge approvata dal centrosinistra. L'articolo aggiuntivo prevede che il servizio in posizione di fuori ruolo, pur potendo raggiungere i dieci anni nell'ambito dell'intera carriera professionale del magistrato, non possa tuttavia superare i cinque anni continuativi, dovendo invece essere intervallato da un ricollocamento di almeno cinque anni nelle proprie originarie funzioni. Ciò determinerebbe quindi una forte limitazione della disciplina vigente che sul punto non è stata modificata dal centrosinistra nel corso della XV legislatura, se non in riferimento alla data di entrata in vigore. Rileva quindi come vi sia oggi un sostanziale ripensamento delle forze politiche che costituivano la maggioranza nel 2007 e che oggi intendono apportare una restrizione alla durata degli incarichi fuori ruolo.

Tenendo conto di come il comma 3 dell'articolo 8-bis preveda l'immediata entrata in vigore delle predette disposizioni, con applicazione anche agli incarichi in corso, rileva come circa il cinquanta per cento dei magistrati assegnati al Ministero della giustizia rientrerebbero nel ruolo organico della magistratura, con grave pregiudizio all'efficienza del Ministero medesimo.

Rileva, inoltre, come nella proposta emendativa non vi sia alcuna distinzione tra incarichi di amministrazione attiva e incarichi di diretta collaborazione, sottolineando come la disciplina in esame ed in particolare il comma 3, comporterebbe una forte limitazione alla scelta fiduciaria di magistrati che collaborano con gli organi di governo ed organi costituzionali. Ricorda, infatti, come oltre ai magistrati che hanno incarichi presso il Ministero della giustizia, vi siano magistrati che rivestono ruoli di assoluta rilevanza e delicatezza presso gli organi costituzionali.

Rileva come nel comma 2, che prevede l'esclusivo mantenimento del trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, non sia operata alcuna distinzione tra i magistrati ordinari e gli altri soggetti destinatari della norma. Dopo avere evidenziato come non vi siano attualmente magistrati ordinari che percepiscano un doppio stipendio e come l'ultimo caso di doppio stipendio consentito sia risalente nel tempo, sottolinea come il collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari non costituisca una forma di sensibile ed apprezzabile arricchimento. Sul tema delle indennità, osserva inoltre come i capi dipartimento del Ministero della giustizia abbiano un trattamento economico sensibilmente deteriore rispetto a quelli di altri ministeri e come l'indennità aggiuntiva sia necessaria se si vuole che non siano solo i magistrati residenti a Roma ad accettare incarichi presso i ministeri.

Osserva come la presenza di magistrati nel Ministero della giustizia sia l'indispensabile riflesso dell'autonomia e indipendenza della magistratura. In difetto di magistrati si dovrebbe ricorrere a personale civile.

Conferma quindi il parere contrario già espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011. Precisa, peraltro, come non vi sia da parte del Governo alcuna obiezione alla previsione di una delega legislativa sulla specifica materia, della quale lo stesso Ministero della giustizia potrebbe farsi promotore.

Dichiara infine che vi è l'interesse del Governo a licenziare il provvedimento quanto prima, evitando tuttavia modifiche di una complessità tale da rallentarne in modo significativo l'iter al Senato.

Andrea ORLANDO (PD) osserva che tanto la lunghezza dell'intervento svolto dal ministro Palma quanto l'irritualità del fatto che a chiarire le ragioni del parere contrario del Governo su una proposta emendativa dell'opposizione sia lo stesso ministro della giustizia dimostrano la portata della proposta stessa. A questo punto, se la proposta emendativa è per il Governo meritevole di attenzione, come le parole del ministro della giustizia fanno pensare, l'unica via possibile è che venga proposta una riformulazione, essendo in ogni caso escluso il ricorso alla delega, per la quale non sussistono al momento i margini. Se c'è la volontà della maggioranza di lavorare a una riformulazione condivisa, il suo gruppo è disponibile a collaborare, anche in vista della discussione in Assemblea.

Roberto GIACHETTI (PD), nel riservarsi di valutare con più attenzione le parole del ministro, ricorda che nella precedente seduta la relatrice per la I Commissione, on. Santelli, e il rappresentante del Governo, sottosegretario Caliendo, avevano preannunciato una riflessione sull'articolo aggiuntivo in esame ai fini di sua possibile riformulazione. Prende atto che il Governo non sembra più disponibile a percorrere questa strada, salvo che nella forma di una delega, e ritiene che ne dovrà prendere atto anche la maggioranza.

Il ministro Nitto Francesco PALMA precisa di aver soltanto chiarito quali conseguenza avrebbe sulla pubblica amministrazione l'approvazione della proposta emendativa in questione. Aggiunge di non essere contrario ad una eventuale riformulazione che tenga conto dei problemi da lui evidenziati. Sottolinea, peraltro, che la disposizione, qualora si ritenesse di introdurla nell'ordinamento, dovrebbe riferirsi a tutti gli organi nei quali sono utilizzati magistrati.

Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'orientamento dei gruppi in relazione alla richiesta avanzata dalla relatrice per la II Commissione, on. Angela Napoli, e verificato che il Governo non si oppone all'eventuale rinvio dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, avverte che, d'intesa con la presidente Bongiorno, scriverà al Presidente della Camera per sottoporgli l'esigenza che le Commissioni riunite possano disporre di altro tempo per l'esame del provvedimento, la cui discussione in Assemblea è attualmente prevista dal calendario dei lavori per lunedì prossimo, 14 novembre.

Preso altresì atto che né i gruppi né il Governo sono contrari alla richiesta formulata dai deputati Calderisi e Costa di rimandare la prosecuzione dell'esame degli emendamenti a un altro giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 13 dicembre 2011

SEDE REFERENTE

 

 


Martedì 13 dicembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.05.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che le Commissioni hanno sinora esaminato gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai primi otto articoli del testo base, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Giachetti 8.011, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché Di Pietro 8.04, 8.015 del relatore per la II Commissione, Contento 8.013 e 8.014, in materia penale, che saranno esaminati insieme agli emendamenti all'articolo 9 e agli articoli premissivi del relatore per la II Commissione 01.1, 01.2 e 01.3 anch'essi in materia penale.

Il Sottosegretario Andrea ZOPPINI rappresenta l'esigenza del Governo di non procedere oggi all'esame degli emendamenti per poterli approfondire ulteriormente in vista dell'espressione del parere di competenza.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ringrazia il rappresentante del Governo ritenendo che la richiesta di rinvio dell'esame degli emendamenti evidenzi la sensibilità e la disponibilità del Governo ad esaminare un provvedimento estremamente importante nella lotta contro il fenomeno della corruzione, senza alcun pregiudizio in merito ad eventuali modifiche della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto che il Governo chiede di soprassedere per  il momento al prosieguo dell'esame degli emendamenti, nonostante il precedente Governo si fosse già pronunciato su di essi, e chiede quindi se tale richiesta sia dovuta a una diversa valutazione degli emendamenti stessi e del lavoro fin qui svolto dalle Commissioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa che il lavoro sin qui svolto dalle Commissioni rimane fermo e che la seduta di oggi dovrebbe riguardare l'esame degli emendamenti non ancora posti in votazione. Per quanto attiene ai pareri già espressi dal Governo ed, in particolare, dal Governo precedentemente in carica, osserva che questi si riferiscono ad emendamenti già votati dalle Commissioni, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 8.011, che deve essere ancora votato e sul quale è stato espresso parere contrario.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI dopo avere premesso come il Governo sia particolarmente attento al lavoro parlamentare, sottolinea come la richiesta di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti rappresenti un atto di rispetto nei confronti del Parlamento, avendo lo scopo di consentire al Governo una valutazione approfondita delle proposte emendative.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che in queste ultime settimane il rallentamento dei lavori del Parlamento è dovuto alla ripetuta richiesta del nuovo Governo di avere il tempo di conoscere i provvedimenti all'esame delle Camere, esprime l'auspicio che l'Esecutivo renda edotta l'opinione pubblica di questo, in modo che sia chiaro che la sospensione dell'iter parlamentare di provvedimenti che le Commissioni hanno approfonditamente discusso come quello in titolo non è da ascriversi alla negligenza dei parlamentari.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che le Commissioni non hanno ancora esaminato le proposte emendative riferite all'articolo 9 e, più in generale, quelle relative alla parte penalistica del provvedimento. Ritiene quindi che, anche tenendo conto della richiesta del Governo, la seduta odierna potrebbe essere dedicata all'illustrazione degli emendamenti che ancora non sono stati esaminati.

Roberto GIACHETTI (PD), assodato che sul lavoro fin qui svolto dalle Commissioni non si può tornare e che sugli emendamenti in materia penale il nuovo Governo ha chiesto di poter riflettere onde esprimere un parere ragionato, si chiede cosa osti alla votazione delle proposte emendative sulle quali il Governo ha già espresso il parere, ma sulle quali le Commissioni non hanno ancora deliberato, come il suo articolo aggiuntivo 8.011. Qualora infatti il nuovo Governo dovesse confermare il proprio avviso su tale proposta, nulla cambierebbe rispetto ad ora; qualora invece dovesse maturare un giudizio favorevole, avrebbe sempre tempo di motivarlo in Assemblea, sia che l'articolo aggiuntivo oggi fosse respinto sia che fosse approvato. Chiede perciò che si proceda alla votazione del suo articolo aggiuntivo 8.011.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo 8.011 è in ogni caso l'unica proposta emendativa non ancora votata sulla quale il Governo abbia espresso il parere.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, giudica segno di serietà la richiesta del Governo di rinviare la discussione degli emendamenti non ancora esaminati per aver modo di approfondirne il contenuto e di formarsi un parere al riguardo. Quanto all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, non ritiene opportuno procedere alla sua votazione in questo momento, prima che il Governo abbia avuto il tempo di valutarne appieno le implicazioni e la formulazione.

Raffaele VOLPI (LNP) afferma che il suo gruppo è favorevole a proseguire la discussione degli emendamenti con l'esame dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, che reputa particolarmente attuale,  dal momento che reca misure di razionalizzazione della spesa pubblica consone alla linea di rigore sostenuta dal Governo.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, ritiene che, di fronte alla richiesta del nuovo ministro della giustizia di poter disporre di qualche giorno in più per approfondire le questioni sulle quali il Governo è chiamato ad esprimere il proprio parere nelle Commissioni e in Assemblea, sarebbe irriguardoso se le Commissioni procedessero a votazioni, anche perché, con riferimento in particolare all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, il nuovo Governo potrebbe non solo rivedere in senso favorevole il parere espresso dal precedente Esecutivo, ma anche proporre una più ponderata formulazione del testo.

Roberto ZACCARIA (PD) reputa condivisibili le osservazioni del presidente Bruno.

Roberto GIACHETTI (PD) prende atto che sarebbe irriguardoso nei confronti del ministro della giustizia non concedere il tempo richiesto per l'approfondimento e quindi non insiste perché il suo articolo aggiuntivo 8.011 sia votato oggi. Sottolinea tuttavia che l'opinione pubblica attende dal Parlamento risposte rapide su temi come quello toccato dalla sua proposta emendativa.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, concorde il presidente della I Commissione, on. Donato Bruno, non ritiene opportuno che si proceda nella votazione degli emendamenti. Chiede quindi se per il Governo sia possibile approfondire in tempi brevi l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 e le ulteriori proposte emendative che sono ancora da porre in votazione.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI ritiene che sia necessaria almeno una settimana.

Giulia BONGIORNO, presidente, preannuncia, anche a nome del Presidente della I Commissione, on. Donato Bruno, la fissazione di una seduta per la prossima settimana. Chiede quindi se vi siano deputati che intendano illustrare gli emendamenti.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene indispensabile conoscere le valutazioni del Governo prima di procedere anche alla semplice illustrazione degli emendamenti. Sottolinea come resti da esaminare la parte penalistica del provvedimento che, a suo giudizio, è la più importante anche alla luce dello sviluppo del fenomeno della corruzione nel Paese.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ricorda che il Governo ha la possibilità di rimettersi su una decisione alle Commissioni o all'Assemblea. Anzi, sarebbe, a suo avviso, sorprendente se, su una materia complessa come quella oggetto del provvedimento in esame, sulla quale i componenti le Commissioni hanno lungamente discusso e si sono formati convincimenti maturi, il nuovo Governo intendesse pronunciarsi esprimendo direttamente o indirettamente un giudizio sul lavoro fin qui svolto dalle Commissioni. A suo parere, questo ostacolerebbe il lavoro parlamentare, anziché favorirlo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 2 febbraio 2012

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 2 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, e il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che le Commissioni hanno sinora esaminato gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai primi otto articoli del testo base, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Giachetti 8.011, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché Di Pietro 8.04, 8.015 del relatore per la II Commissione, Contento 8.013 e 8.014, in materia penale, che saranno esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 9 e agli articoli premissivi del relatore per la II Commissione 01.1, 01.2 e 01.3, anch'essi in materia penale.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 ricorda che su di esso è stato espresso parere contrario dal relatore per la I Commissione e dal Governo.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO conferma il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, in considerazione del fatto che questo affronta un tema che, a suo avviso, dovrebbe essere discusso più opportunamente in altra sede, atteso che il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto del fenomeno corruttivo.

Roberto GIACHETTI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, rileva con rammarico che per alcuni problemi non si riesce mai a trovare la sede giusta e l'occasione appropriata per discutere.

Donato BRUNO, presidente, rilevato che gli iscritti a parlare sull'articolo aggiuntivo 8.011 sono numerosi e che è imminente la ripresa delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di mercoledì 15 febbraio 2012

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 2 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta era in corso l'esame dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 e che vi erano ancora degli iscritti a parlare. Fa inoltre presente che i gruppi del PdL e del PD hanno chiesto di concludere la seduta alle 14.30 al fine di consentire ai commissari di partecipare alle rispettive riunioni di gruppo.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sui lavori delle Commissioni, chiede alla presidenza di assicurare la presenza del Governo alla seduta in modo che si possa procedere nella votazione degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto della richiesta dell'onorevole Volpi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il Ministro della giustizia ha appena comunicato di poter partecipare alla seduta delle Commissioni riunite non prima delle ore 14.30, in quanto si sono protratti i lavori in Commissione al Senato, ai quali ha preso parte. Ricordando, peraltro, come vi sia una richiesta da parte di due gruppi di concludere la seduta odierna proprio alle 14.30, evidenzia come non vi sia la possibilità di proseguire la seduta.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda che i lavori delle Commissioni sono di fatto fermi alla seduta del 13 dicembre scorso,  quando il nuovo Governo chiese una settimana di tempo per aver modo di valutare gli emendamenti. Considerato che sono trascorsi da allora due mesi, chiede che il Governo dica finalmente quali sono i suoi orientamenti sul provvedimento e sugli emendamenti o comunque metta le Commissioni in condizione di proseguire e concludere l'esame, anche per evitare che ancora una volta i mezzi di informazione accusino il Parlamento di non lavorare. Chiede pertanto alla presidenza della Commissione di rappresentare il problema, se necessario, alla presidenza della Camera affinché sia assicurata la presenza del Governo alle sedute delle Commissioni.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che si stia verificando una situazione incresciosa, non comprendendo quali possano essere le ragioni del ritardo del Governo in carica nel prendere posizione sul provvedimento in esame di fronte al Parlamento. Sottolinea quindi come, in considerazione dell'esigenza di approvare rapidamente serie norme di contrasto del fenomeno della corruzione, vi sia l'urgenza di conoscere la posizione del Governo in proposito.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, dichiara di non potere che prendere atto delle richieste dei colleghi della Lega Nord e dell'IdV e di farle proprie. Ritiene inoltre che non si debba fare chiarezza solo sul comportamento del Governo ma anche su quello di quei gruppi parlamentari che hanno ritenuto, a suo giudizio in modo inopportuno, di organizzare delle riunioni mentre sono in corso importanti lavori parlamentari.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa alle doglianze già espresse dai deputati intervenuti prima di lui, sottolineando come quello in esame sia un provvedimento atteso e importante, oltre che lungamente istruito e discusso dal Parlamento. Nel far presente, tra l'altro, che quest'anno ricorre il ventesimo anniversario dell'avvio dell'inchiesta «Mani pulite», esprime l'avviso che sarebbe un segnale importante se fosse approvata una legge di prevenzione e contrasto della corruzione. Per queste ragioni si associa alla richiesta dei deputati intervenuti prima di lui perché il Governo si esprima finalmente in modo chiaro su questo provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che il Ministro della Giustizia avrebbe comunque potuto partecipare alla seduta odierna a partire dalle ore 14.30, ma che era stata già presentata dai gruppi del PdL e del PD la richiesta di non procedere nella seduta oltre proprio quell'orario, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 14 di domani.

La seduta termina alle 14.30.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 16 febbraio 2012

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.20.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2012.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta era in corso l'esame dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 e che vi erano ancora degli iscritti a parlare. Dà quindi la parola al ministro della giustizia, che ha chiesto di intervenire.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO interviene in merito ai tempi di esame del provvedimento, inserito nel calendario del lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 febbraio prossimo. Osserva, in particolare come a partire dalla fine del mese di dicembre si sia verificato un vero e proprio ingorgo istituzionale, che ha visto il Governo e, in particolare, il Ministero della giustizia, impegnato su più fronti nelle attività parlamentari, tra le quali la conversione in legge di due decreti-legge, rispettivamente in materia di sovraffollamento nelle carceri e in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Ricorda, inoltre, come anche gli ulteriori provvedimenti di iniziativa governativa all'esame del Parlamento, in materia di liberalizzazioni e semplificazioni, contengano importanti e delicati interventi in materia di giustizia. Tale impegno non le ha consentito di dedicarsi come avrebbe voluto ad un tema estremamente serio quale è quello della lotta alla corruzione, che deve essere affrontato con tutta l'attenzione  possibile, in un'ottica riformatrice e certamente non in modo affrettato. Evidenzia, in particolare, come si tratti di intervenire su una delle materie più rilevanti del diritto penale, con forti ricadute in ambito economico e nei rapporti europei. Rileva come un differimento della data di inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea le consentirebbe di dedicarsi pienamente all'esame del provvedimento a partire dai primi giorni del mese di marzo. Precisa come tale valutazione, lungi dall'avere intenti elusivi o dilatori, si fonda proprio sulla considerazione dell'estrema rilevanza della materia e sulla determinazione del Governo di affrontarla con la massima serietà attraverso interventi normativi efficaci anche in materia penale.

Donato BRUNO, presidente, chiede se il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione intenda a sua volta intervenire.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ricorda che, poiché gli articoli del provvedimento che attengono in modo più diretto la competenza del suo Ministero sono già stati esaminati dalle Commissioni, si era in precedenza convenuto che le modifiche del testo che il Governo intende proporre sarebbero state formalizzate nell'ambito del Comitato dei nove al momento della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO osserva come sarebbe comunque opportuno confermare l'accantonamento di quegli emendamenti all'articolo 8 che attengono strettamente alla materia penale, per poterli poi esaminare insieme a quelli relativi all'articolo 9.

Donato BRUNO, presidente, attesa la richiesta del ministro della giustizia, ritiene doveroso rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti non ancora votati per dar modo al Governo di svolgere gli ulteriori approfondimenti del caso.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, prende atto del senso di responsabilità dimostrato dal Ministro Severino, che ringrazia per il suo intervento, condividendo la richiesta di differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea. Sottolinea peraltro come, anche alla luce di quanto dichiarato ieri dal Presidente della Repubblica e di quanto emerso oggi nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, in materia di corruzione sia necessario intervenire con rapidità ed in modo realmente efficace. Ribadisce come il provvedimento in esame non appaia adeguato in termini di efficacia nella lotta contro la corruzione, assicurando, quale relatrice per la II Commissione, il proprio pieno supporto ad ogni valutazione ed approfondimento che possano determinare un miglioramento del testo. Auspica, infine, che i propri emendamenti siano tenuti adeguatamente in considerazione dal Governo.

Giulia BONGIORNO, presidente della II Commissione, dopo avere dichiarato la propria totale adesione all'intervento del presidente Bruno, sottolinea la particolare complessità e delicatezza dei profili penalistici del fenomeno della corruzione, ricordando come il Ministro Severino abbia una specifica competenza scientifica e professionale in materia. Auspica peraltro che il Ministro voglia tenere adeguatamente conto dell'importante lavoro svolto dal Parlamento e che la sua richiesta di differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea possa ottenere ampia condivisione.

Jole SANTELLI (PdL), relatrice per la I Commissione, suggerisce che, al fine di accelerare i lavori, si potrebbe stralciare la parte di provvedimento che è già stata esaminata, in modo da portarla quanto prima all'esame dell'Assemblea, e rimettere alla Commissione giustizia la restante parte, che riguarda la disciplina penalistica, nell'ambito di un autonomo progetto di legge.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che sono ormai due mesi che il Governo  chiede tempo per riflettere sugli emendamenti che restano da esaminare, impedendo al Parlamento di andare avanti su un provvedimento la cui urgenza è manifesta anche in considerazione dei continui richiami del Presidente della Repubblica all'esigenza di combattere la corruzione. Affinché sia chiaro, quindi, che non è per responsabilità del Parlamento se l'iter del provvedimento non procede, concorda sulla proposta di stralciare la parte già esaminata, a meno che il Governo preferisca ritirare il disegno di legge in esame e presentarne uno nuovo.

In ogni caso invita la presidenza a non porre più all'ordine del giorno della seduta questo argomento finché il Governo non sia pronto ad esprimere la propria posizione.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara preliminarmente di comprendere le ragioni che hanno indotto il Ministro della giustizia a chiedere di fatto uno slittamento dell'esame da parte dell'Assemblea, ritenendo anche lei che la parte di diritto penale debba essere esaminata con estrema attenzione se si vuole intervenire con efficacia e non con norme manifesto. Auspica, pertanto, che l'intervento del Ministro segni il superamento dell'inaccettabile posizione del precedente Ministro della Giustizia contraria ad ogni emendamento in materia penale.

Dichiara la propria contrarietà ad ogni ipotesi di stralcio della parte penale, che le sembra aver prospettato dal relatore della I Commissione, onorevole Santelli, ritenendo che un efficace intervento normativo di contrasto alla corruzione possa essere fatto solo se il fenomeno viene affrontato sia in via preventiva che in via repressiva. Tale contrarietà non deve essere letta come una condivisione dei primi otto articoli del testo, i quali si sarebbero dovuti migliorare attraverso l'approvazione di una serie di emendamenti tra i quali richiama quelli presentati dal suo gruppo. Nell'auspicio che tale parte possa essere migliorata dall'Assemblea, si sofferma sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8. 011, che le Commissioni voteranno verosimilmente quando, accogliendo la richiesta del Ministro della Giustizia, si riavvierà a marzo l'esame del provvedimento.

Al fine di evitare ulteriori rallentamenti dell'esame del provvedimento deposita una richiesta di dati ed informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, sottoscritta, oltre che da lei, dai deputati Bressa, Samperi, Tenaglia, Zaccaria, Cavallaro, Giovanelli e Andrea Orlando. Si tratta, in particolare di una richiesta volta ad acquisire una serie di dati che ritiene essenziali per poter meglio valutare la reale portata dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8. 011, che affronta la questione dei magistrati fuori ruolo che non è stata adeguatamente analizzata né al Senato né alla Camera nel corso dell'esame preliminare.

In particolare sarebbe essenziale sapere dal Governo quale sia il numero dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, specificando i nominativi, gli incarichi ricoperti, la durata e gli emolumenti percepiti oltre il trattamento stipendiale nonché il numero dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ai quali siano stati attribuiti incarichi part time cumulati con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali o consultive, specificando i nominativi, gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti oltre il trattamento stipendiale. Altra questione per lei da chiarire è quale normativa di riferimento regoli la fattispecie oggetto dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, ritenendo che più di una volta si faccia confusione.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea l'importanza straordinaria e strategica che l'IdV attribuisce al provvedimento in esame, anche per i riflessi economici che può produrre. Ritiene peraltro necessarie due certezze: la disponibilità del nuovo Governo ad incidere significativamente sulle fattispecie penalistiche e tempi certi per l'esame parlamentare, che dovrà comunque svolgersi con la costante presenza di rappresentanti del Governo.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che, se, come è ragionevole pensare, le continue  richieste del Governo di rinviare l'esame nascono da una perplessità di fondo sull'impostazione del provvedimento e quindi da una volontà di proporre cambiamenti del testo, sarebbe corretto che questo fosse detto apertamente. Nel ricordare che, in ogni caso, il Parlamento ha la piena facoltà di fissare autonomamente il proprio calendario dei lavori, sottolinea che, anche a voler stilare una gerarchia per ordine d'importanza dei provvedimenti che in questo periodo determinano l'«ingorgo» cui ha fatto cenno il ministro della giustizia, quello in esame non può ritenersi secondario, anche in considerazione dei continui richiami del Presidente della Repubblica all'esigenza di affrontare il problema della corruzione.

Donato BRUNO, presidente, prende atto delle posizioni emerse, ma ritiene, d'intesa con la presidente Bongiorno, che, di fronte alla richiesta del Governo, le Commissioni abbiano il dovere di soprassedere alle votazioni. Avverte che il ministro della giustizia ha già manifestato la propria disponibilità a riprendere i lavori nella seconda decade di marzo. Conseguentemente i presidenti scriveranno alla Presidenza della Camera per chiedere che il provvedimento sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea alla fine di marzo.

Avverte infine che la richiesta di dati e informazioni al Governo presentata dal gruppo del Partito democratico ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento risulta sottoscritta dal prescritto numero di componenti e sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite anche al fine della indicazione del termine entro il quale il Governo deve rispondere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 15 marzo 2012

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 13.55.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2012.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Donato BRUNO, presidente, sulla base della richiesta del deputato Volpi e preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, di cui dispone pertanto l'attivazione. Ricorda quindi che nella precedente seduta il gruppo del Partito democratico ha presentato una richiesta di dati e informazioni al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento in relazione all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011. Lascia quindi la parola ai rappresentanti del Governo.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, nell'illustrare i dati da lei presentati (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di giovedì 15 marzo 2012) in relazione alla richiesta formulata da deputati del gruppo del Partito democratico relativamente all'articolo aggiuntivo Giachetti 8. 011, fa presente che l'organico complessivo della magistratura ordinaria è di 10.151 unità. Sono attualmente in servizio 8.734 magistrati,  di questi 227 sono collocati fuori ruolo (si tratta di circa il 2,6 per cento del totale dei magistrati in servizio), secondo la seguente ripartizione.

I magistrati fuori ruolo collocati presso gli uffici del Ministero della Giustizia sono 91. In particolare: 22 presso gli Uffici di diretta collaborazione; 14 presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi; 24 presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia; 2 presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile; 9 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; 20 presso l'Ispettorato.

I magistrati fuori ruolo collocati presso altre amministrazioni sono 108. In particolare: 1 presso il Senato; 8 presso Commissioni Parlamentari; 1 presso l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato; 1 presso l'Autorità Garante per le Comunicazioni; 2 presso il Garante per la protezione dei dati personali; 4 presso il Ministero dell'Ambiente; 1 presso il Ministero dell'Economia; 11 presso il Ministero degli Esteri; 1 presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 1 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 4 presso la Presidenza della Repubblica; 16 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 34 presso il Consiglio Superiore della Magistratura; 23 presso la Corte Costituzionale, di cui 1 è stato nominato Giudice Costituzionale lo scorso dicembre dalla Corte di Cassazione.

I magistrati fuori ruolo collocati presso organismi internazionali sono 28. In particolare: 1 presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa; 4 presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea; 1 presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite; 1 presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali; 2 presso Eurojust Bruxelles; 5 presso la Missione Eulex; 1 presso la Missione EPM Bosnia-Erzegovina; 1 presso Eurojust; 1 presso l'OSCE; 1 presso l'OLAF; 2 presso Organismi UE; 1 per il Supporto alle Istituzioni per la lotta contro il riciclaggio e i delitti finanziari; 1 presso il Parlamento Europeo - Commissione Libertà Civili Giustizia e Affari Interni; 1 presso ONU-UNICRI; 1 presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; 1 presso l'Agenzia Esecutiva della Ricerca presso la Commissione Europea; 1 presso il Consiglio d'Europa; 1 presso l'Ambasciata d'Italia a Washington; 2 presso la Corte Penale Internazionale dell'Aja.

Tutti i nominativi e la durata degli incarichi conferiti ai magistrati fuori ruolo sono espressamente indicati nelle tabelle che vengono depositate presso le Commissioni. In particolare, con riferimento alla durata dei fuori ruolo, il periodo va da un anno fino, in alcuni limitati casi, a più di venti anni.

La Circolare del CSM n. 12046 dell'8 giugno 2009 ha tuttavia posto una serie di limiti, stabilendo che i collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione. Prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni; se il periodo trascorso fuori ruolo è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni.

Tali limiti non si applicano per: 1) i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e per gli incarichi elettivi; 2) per compiti e funzioni da svolgere presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito do programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali; 3) per gli incarichi di capo dipartimento presso il Ministero della Giustizia; 4) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di organismi statali o autorità indipendenti. In questi casi, tuttavia, il CSM potrà respingere la richiesta di collocamento fuori  ruolo, nelle ipotesi in cui l'incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.

Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31 luglio 2007 (data dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2007, n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera.

Quanto agli emolumenti, il Ministero della Giustizia dispone dei soli dati relativi ai magistrati fuori ruolo impiegati presso gli uffici e i dipartimenti del Ministero. Si segnala che non tutti i magistrati percepiscono trattamenti accessori rispetto a quello stipendiale in godimento in qualità di magistrati. Nella scheda allegata sono, pertanto, riportati i trattamenti accessori che vengono percepiti dai soli magistrati con responsabilità di uffici o di struttura.

I magistrati ordinari possono svolgere incarichi a tempo parziale cumulati con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali o consultive, ma soltanto se espressamente autorizzati dal CSM.

Dal 13 novembre 2010 al 13 novembre 2011 sono stati autorizzati dal CSM 1423 incarichi a tempo parziale. A questo riguardo va sottolineato che nella gran parte dei casi, come è possibile constatare dalla documentazione consegnata alle Commissioni, si tratta di incarichi di docenza presso Scuole di specializzazione, Università, Enti di formazione prevalentemente pubblici, di breve durata. Anche i compensi sono indicati espressamente. Molti incarichi prevedono compensi di piccola entità o anche sono a titolo gratuito.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede se, dopo l'illustrazione dei dati, i rappresentanti del Governo siano pronti ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti che le Commissioni devono ancora esaminare.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che, una volta conclusa l'illustrazione dei dati, le Commissioni passeranno all'esame degli emendamenti, fermo restando che alle ore 14.30 è previsto lo svolgimento di audizioni presso la I Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ringrazia il Governo per i dati forniti e chiede ulteriori precisazioni relativamente al numero dei magistrati fuori ruolo presso il ministero della giustizia. Sarebbe, infatti, a suo avviso utile sapere quanti di essi svolgono incarichi di diretta collaborazione, considerato che tale posizione può incidere sulla determinazione dell'indirizzo politico e quindi sulla separazione dei poteri. Chiede pertanto quanti siano, in percentuale, i magistrati con incarichi di diretta collaborazione rispetto al totale dei titolari degli incarichi di in questione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata formulata una specifica richiesta di dati e informazioni al Governo. Qualora vi sia la richiesta di dati ulteriori, ritiene che le Commissioni dovranno valutare in che modo procedere. Lascia quindi la parola al ministro Patroni Griffi per l'illustrazione dei dati richiesti relativi alla magistratura amministrativa, all'avvocatura dello Stato ed alla Corte dei conti.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI consegna alla Commissione i dati relativi alla magistratura amministrativa, all'avvocatura dello Stato ed alla Corte dei conti (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di giovedì 15 marzo 2012) illustrandone il contenuto.

Precisa, in particolare, che, per quanto riguarda i magistrati amministrativi, su un totale di 516 unità 18 magistrati svolgono attualmente incarichi fuori ruolo, di cui uno per lo svolgimento del mandato parlamentare, uno per l'incarico di ministro della Repubblica, due per l'incarico di sottosegretario di Stato, uno di giudice  costituzionale, uno di presidente di autorità amministrativa indipendente, due di componenti di autorità amministrative indipendenti, uno di segretario generale della Presidenza della Repubblica e nove per funzioni presso i ministeri della Repubblica.

Chiarisce che la rilevazione degli incarichi in questione avviene con cadenza semestrale. In ogni modo, oltre ai dati semestrali riferiti al 31 dicembre 2011, vengono forniti i dati relativi ai primi mesi del 2012.

Vi sono inoltre i dati relativi ad incarichi a tempo parziale che necessitano solo di una comunicazione al Consiglio di presidenza, fatta salva la possibilità, da parte di quest'ultimo, di rilevare la necessità di fornire una specifica autorizzazione. In via prevalente si tratta, in questo, caso, di incarichi di docenza.

Per quanto riguarda i criteri per l'autorizzazione di incarichi fuori ruolo, fa presente che non erano oggetto di richiesta e si riserva quindi di fornirli in un secondo momento, sottolineando che in ogni caso essi sono pubblicati sul sito internet della giustizia amministrativa. Si riserva, se necessario, di fornire alle Commissioni anche le delibere assunte per l'autorizzazione di tali incarichi, da cui emergono i criteri adottati. Si tratta comunque di criteri analoghi a quelli previsti per la magistratura ordinaria, con la previsione di un periodo massimo di durata e di un periodo minimo che deve intercorrere tra lo svolgimento di più incarichi. Vi sono inoltre specifiche deroghe connesse, in particolare, allo svolgimento di funzioni la cui durata è stabilita dalla legge.

Per quanto concerne la Corte dei conti, fa presente che i magistrati contabili in servizio alla data del 1o gennaio 2012 sono pari a 456 unità, ivi compreso il Presidente. Di questi, sono in posizione di fuori ruolo extraistituzionale 12 magistrati.

Rileva quindi che, nei dati consegnati alle Commissioni, è riportato, come richiesto, l'elenco di tutti i magistrati in servizio e il trattamento economico lordo corrisposto nell'anno 2011 per qualifiche e classe di stipendio, al lordo dei tagli operati in attuazione della vigente legislazione. Vi è inoltre l'elenco degli incarichi, relativi al 2011, conferiti o autorizzati ai magistrati contabili, corredato dei dati relativi ai correlati compensi.

Infine, per quanto riguarda i dati relativi all'Avvocatura dello Stato, si tratta di quelli già forniti in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. Specifica che il totale degli avvocati dello Stato è pari a 360 unità e che i dati consegnati riguardano il trattamento lordo fondamentale, quello risultante dalla decurtazione conseguente all'applicazione del cosiddetto «contributo di solidarietà», le cosiddette «propine» e gli incarichi svolti.

Roberto GIACHETTI (PD) chiede al Ministro se è possibile specificare quanti sono attualmente gli avvocati dello Stato fuori ruolo.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI risponde che si tratta di un dato che non è in grado di fornire immediatamente, ma che è comunque desumibile dagli elementi conoscitivi forniti alle Commissioni. Si riserva comunque di precisare, quanto prima, anche tale dato.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia i ministri per i dati e chiede loro di fornire alle Commissioni anche una valutazione sulla funzionalità e sul ruolo svolto dai soggetti posti fuori ruolo dalle amministrazioni di provenienza, con particolare riguardo a quelli distaccati presso il ministero della giustizia. Si tratta infatti di figure ibride, che appartengono alla pubblica amministrazione ma hanno uno status differente. Si tratta di una nota questione, da tempo discussa in sede parlamentare.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che i ministri, con l'ampia documentazione consegnata alle Commissioni, abbiano dato seguito in maniera esauriente alla richiesta avanzata nella precedente seduta. Qualora  vi siano ulteriori richieste, che investono un ambito di intervento più ampio, si potrà valutare l'opportunità di avanzare una ulteriore richiesta in tal senso.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene che ora siano i deputati che hanno presentato la richiesta di dati e informazioni, e non il Governo, a dover fare le proprie valutazioni e ad adottare le conseguenti iniziative in ordine ai dati e alle informazioni che il Governo ha fornito.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede al ministro della giustizia se, dopo aver preso visione dei dati forniti alle Commissioni, non si sia fatta l'idea che vi è un numero eccessivo di magistrati e avvocati dello Stato in posizione di fuori ruolo rispetto alle amministrazioni di provenienza. Rileva inoltre che, con il suo lungo e dettagliato intervento, sta contribuendo a fare in modo che, come voluto da una parte della maggioranza, non si arrivi alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011. Aggiunge che, da come emerge dagli organi di stampa, sembra che sia il Parlamento a non voler affrontare il tema in discussione. Occorre quindi ricordare che il ministro della giustizia, quando era stato nominato da poco, aveva giustamente chiesto alle Commissioni un tempo congruo per approfondire le questioni. Ora sembra tuttavia che anche da parte della maggioranza non vi sia intenzione di arrivare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011. Se il Partito democratico ha deciso che il tema non va più affrontato è forse opportuno che lo dica con chiarezza. Non è infatti accettabile che da parte di qualcuno si continui a insinuare che il Parlamento, in quanto «luogo di corrotti», non vuole affrontare l'articolo aggiuntivo in questione così come l'intero provvedimento. Sottolinea al riguardo che il suo gruppo è pienamente disponibile a procedere sin d'ora alle votazioni.

Roberto GIACHETTI (PD) ringrazia i rappresentanti del Governo per i dati forniti e si appella alle presidenze affinché sia rispettato il suo diritto di parlamentare di vedere messo in votazione il proprio articolo aggiuntivo 8.011, che da ben tre mesi ormai è all'esame delle Commissioni; diversamente si vedrà costretto a valutare le opportune iniziative.

Precisa che il proprio articolo aggiuntivo 8.011 non è volto ad impedire l'istituto del fuori ruolo, ma solo a regolarlo per evitare storture come quelle conseguenti alla legge n. 111 del 2007, che, nel fissare un termine massimo per la collocazione fuori ruolo, ha trascurato di precisare che, ai fini del computo, si dovevano considerare anche gli anni già svolti fuori ruolo prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto testé evidenziato dal deputato Giachetti e tenuto conto che la materia è già stata ampiamente approfondita, ritiene che nella prossima seduta le dichiarazioni di voto dovranno essere limitate ad una per gruppo, così da poter procedere, subito dopo, alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011.

Quindi, considerato che alle ore 14.30 è previsto lo svolgimento di audizioni presso la I Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 17 aprile 2012

 


SEDE REFERENTE

Martedì 17 aprile 2012. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. - Intervengono il ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto, e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.20.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica, altresì, che l'onorevole Palomba ha ritirato l'emendamento 9.7 Di Pietro. Avverte inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 dai deputati Contento e Bernini che tuttavia devono considerarsi irricevibili considerato che la discussione sul suddetto articolo aggiuntivo si è esaurita nella precedente seduta, al termine della quale è stato preso l'impegno a procedere, nella seduta successiva, alla relativa votazione.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, richiamando l'impegno assunto - d'intesa con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi - nella precedente seduta, presenta l'emendamento 9.500 del Governo, cui è allegata una relazione che ne illustra il contenuto (vedi allegato).

Donato BRUNO, presidente, fa presente che al termine dell'odierna seduta delle  Commissioni riunite I e II è prevista una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni in cui potrà essere valutata, se richiesto, la previsione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo.

Salvatore VASSALLO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver presentato un articolo aggiuntivo vertente su una materia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, che ha ritirato nel corso dell'iter riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 ed intende illustrarne diffusamente le motivazioni.

In particolare, sottolinea come tale articolo aggiuntivo ponga un problema sicuramente importante e metta in evidenza la questione della disciplina degli incarichi di «fuori ruolo». Tuttavia, l'articolo aggiuntivo in esame non affronta in maniera sistematica la materia, soprattutto per quanto attiene agli incarichi assunti congiuntamente con l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

Rileva che il monitoraggio di dati richiesto dal suo gruppo nelle precedenti sedute e forniti dal Governo ha consentito di svolgere importanti approfondimenti sulla materia che andrebbero oltretutto proseguiti. Dai dati trasmessi alle Commissioni I e II emerge che vi sono circa 200 posizioni di fuori ruolo per la magistratura ordinaria e 18 per la magistratura amministrativa.

Ritiene che se si vuole intervenire seriamente sulla materia in esame occorre tenere da parte misure demagogiche e fare scelte che tengano conto dell'importanza e della funzionalità degli incarichi, come contributo all'amministrazione pubblica, senza giustificare commistioni con le funzioni giurisdizionali. L'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 interviene solo sulle posizioni di fuori ruolo, facendo unicamente riferimento a situazioni «analoghe», senza quindi ricomprendere espressamente la questione delle funzioni giurisdizionali.

Preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare in Assemblea un emendamento che affronti la questione nel suo complesso, con una formulazione che assicuri la massima sistematicità dell'intervento normativo, anche tenendo conto della complessità della materia.

L'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 pone dunque un problema importante ma non lo risolve in maniera organica anche perché, nel tempo, si sono susseguiti una serie di interventi normativi. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, attualmente, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31 luglio 2007 (data dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2007, n. 111) non è tuttavia computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera. La legge n. 111 del 2007, infatti, nel fissare un termine massimo per la collocazione fuori ruolo, ha fatto in modo che, ai fini del computo, non si dovessero considerare gli anni già svolti fuori ruolo prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ricorda infine che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario in materia di sedi disagiate, con il voto contrario del suo gruppo, è stato previsto che i predetti limiti non si applichino ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

Ribadisce pertanto la necessità di dare una soluzione organica al problema, tenendo in primo luogo presenti i principi di trasparenza e di separazione delle funzioni.

Manlio CONTENTO (PdL), premesso di aver presentato un subemendamento all'articolo  aggiuntivo Giachetti 8.011 nella convinzione che in sede referente vigessero regole in materia di subemendamenti meno ferree di quelle che disciplinano il procedimento d'Assemblea, prende atto della decisione della presidenza di non considerarlo ricevibile e preannuncia che chiederà alle relatrici di presentarlo come proprio emendamento.

Nel dichiarare quindi il proprio orientamento favorevole rispetto all'articolo aggiuntivo Giachetti, che ha il merito di aver posto un problema mai affrontato seriamente, chiarisce che la sua proposta emendativa prevedeva di delegare al Governo la definizione della disciplina in materia di servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, anche perché è soprattutto il Governo ad avvalersi di questi magistrati.

La sua proposta era quindi quella di definire una delega legislativa basata sui seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi la metà del numero di magistrati ed avvocati e procuratori dello Stato che sono collocati fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo; c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a 6 mesi, per coloro che hanno già superato il limite di 5 anni in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni; e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo; f) prevedere che lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. La sua proposta emendativa prevedeva poi il parere parlamentare sugli schemi dei decreti attuativi e la possibilità di decreti correttivi.

Conclude invitando le relatrici a fare propria questa proposta emendativa.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea l'importanza della materia, provata dal fatto che il dibattito sull'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 si trascina da mesi. Ricorda che il suo gruppo ha dichiarato da subito il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in questione. Ritiene che correzioni e miglioramenti del testo si possano fare in un successivo momento, in Aula o al Senato, ma che intanto sia necessario approvare la proposta emendativa per poter compiere intanto un primo passo. Giudica contraddittoria la posizione della deputata Ferranti, che si è espressa a favore di un intervento su questa materia, ma contraria sull'articolo aggiuntivo in esame, sostenendo che sarebbe demagogico. Fa presente che, ad avviso del suo gruppo, è demagogica una proposta di legge come quella presentata dai tre principali gruppi di maggioranza in materia di finanziamento pubblico dei partiti (C. 5123): evidentemente in relazione a quel che è demagogico i giudizi divergono.

Rita BERNARDINI (PD), nel ricordare che su questa materia vertono anche alcune proposte di legge assegnate alle Commissioni, preannuncia il voto favorevole della delegazione radicale. Sottolinea come il distacco di magistrati negli uffici del Governo ponga, oltre al resto, un serio problema in rapporto al principio della  separazione dei poteri, che è un cardine della democrazia. Oggi i ministeri, e soprattutto quello della giustizia, sono pieni di magistrati, che suggeriscono o scrivono i provvedimenti amministrativi e i disegni di legge del Governo.

Si sostiene che l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 sarebbe condivisibile in linea di principio, ma dovrebbe essere formulato meglio. È la solita storia che si ripete in Italia su tutte le riforme importanti: non le si fa, perché si vuole riflettere per farle bene, o le si disfa, come accaduto per la responsabilità civile dei magistrati, che era già stata stabilita da un referendum ed è stata poi svuotata dal legislatore.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che l'articolo aggiuntivo Giachetti ponga delle questioni rilevanti e concrete che il legislatore deve affrontare per meglio disciplinare la materia degli incarichi extragiudiziari da parte di magistrati. Dichiara a titolo personale di essere favorevole all'approvazione del predetto articolo aggiuntivo considerato che pone comunque un limite agli attuali eccessi all'attribuzione degli incarichi extragiudiziali.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che l'Italia dei valori è in linea di massima contraria al collocamento fuori ruolo dei magistrati al quale si dovrebbe ricorrere solo quando strettamente necessario. Ritiene che si potrebbe approvare una proposta emendativa corrispondente al solo primo periodo dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011. Tuttavia, prendendo atto della articolata formulazione dell'articolo aggiuntivo, dichiara che il suo gruppo voterà a favore dello stesso. Dichiara inoltre di essere d'accordo su molti aspetti contenuti nel subemendamento presentato dall'onorevole Contento, ritenendo che questi potrebbero integrare l'articolo aggiuntivo Giachetti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) intervenendo a nome del proprio gruppo dichiara di condividere il principio alla base dell'articolo aggiuntivo 8.011 Giachetti considerato che è necessario porre un freno all'utilizzo dei magistrati per incarichi extragiudiziari. Ritiene peraltro che la materia non dovrebbe essere esaminata nell'ambito di un provvedimento volto a contrastare la corruzione. Ritiene comunque che la proposta dell'onorevole Contento sia più appropriata ed auspica che i relatori la facciano propria per consentire alle Commissioni di esaminarla.

Oriano GIOVANELLI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti e ricorda che le Commissioni hanno già respinto un articolo aggiuntivo da lui presentato avente ad oggetto la medesima materia di cui all'articolo aggiuntivo Giachetti che a suo parere non è formulato correttamente. Dichiara di non essere neanche favorevole a prevedere una delega legislativa sulla materia degli incarichi extragiudiziari, ritenendo che sia opportuno introdurre nel disegno di legge una normativa applicabile direttamente. Precisa quindi che il suo gruppo non ha nessuna volontà dilatoria e che presenterà un nuovo emendamento sulla materia in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, accogliendo l'invito dell'onorevole Contento presenta un articolo aggiuntivo formulato che tiene conto in massima parte del subemendamento dichiarato irricevibile (vedi allegato).

Roberto GIACHETTI (PD) invita la Presidenza a chiarire se il relatore per la I Commissione abbia presentato una proposta emendativa identica a quella presentata dall'onorevole Contento, nel cui caso si tratterebbe di un subemendamento, ovvero se abbia presentato un articolo aggiuntivo che dovrebbe essere votato solo nel caso di reiezione del suo articolo aggiuntivo 8.011.

Donato BRUNO, presidente, replica all'onorevole Giachetti facendo presente che il relatore per la I Commissione ha presentato un articolo aggiuntivo che sarà posto in votazione solo dopo l'eventuale reiezione dell'articolo aggiuntivo 8.011.

Come si è già stabilito oggi si dovrebbe quindi procedere alla votazione di quest'ultimo articolo aggiuntivo, rinviando l'eventuale votazione dell'articolo aggiuntivo presentato oggi dal relatore in una successiva seduta, consentendo così la possibilità di presentare subemendamenti nel termine che sarà stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine di questa seduta.

Roberto GIACHETTI (PD) evidenzia come sia singolare che dopo quattro mesi di esame del suo articolo aggiuntivo solo oggi alcuni deputati abbiano presentato dei subemendamenti fatti sostanzialmente propri da uno dei relatori, ritardando ulteriormente la votazione del predetto articolo aggiuntivo. Ritiene infatti che la presentazione dell'articolo aggiuntivo da parte del relatore per la I Commissione renda opportuna sia la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti sia il contestuale esame con quello da lui presentato.

Donato BRUNO, presidente, preso atto del dibattito svoltosi, nonché dell'imminenza della seduta dell'Assemblea e ricordato che è stata convocata una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.


 

 


ALLEGATO

 

 


Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

 

NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;

b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;

c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a sei mesi, per coloro che hanno già superato il limite di cinque anni in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni;

e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;

f) prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,  che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

8. 0. 200. Il relatore per la I Commissione.

 

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; 

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 9-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Art. 9-quater.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-quinquies.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,».

 

 

Art. 9-sexies.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-septies.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

9. 500.Il Governo.

MOTIVAZIONE

L'emendamento 9.500 contiene la riformulazione dell'articolo 9 del disegno di legge e l'introduzione degli articoli da 9-bis a 9-octies allo scopo di rafforzare il contrasto penale della corruzione pubblica e privata.

Le modifiche proposte sono in linea con accordi internazionali già ratificati dall'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione), o in corso di ratifica (Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27 gennaio 1997), e recepiscono, alla luce della nostra tradizione giuridica, le raccomandazioni dei gruppi di lavoro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (GRECO) incaricati di verificare la conformità agli standards internazionali delle norme statali in materia di corruzione.

In tale contesto, si collocano la modifica della concussione e l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità, previste rispettivamente nelle lettere d) ed i) del comma 1 dell'articolo 9.

Nel rapporto del Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell'OCSE (Work Group Bribery - WGB), relativo al terzo ciclo di valutazione sull'Italia, è stata recentemente rinnovata la raccomandazione all'Italia di modificare l'articolo 317 del codice penale, con riferimento ai casi di corruzione internazionale, in quanto strumento di possibile esonero dalla responsabilità del privato che effettui la promessa o la dazione indebita.

Analogamente, nel Rapporto sull'Italia adottato in occasione della 54a riunione plenaria del GRECO (Strasburgo, 20-23 marzo 2012), si fa menzione del rischio di un ricorso improprio al delitto di concussione nell'ambito di indagini aventi ad oggetto rapporti illeciti tra privati e pubblici agenti, raccomandando pertanto di valutare possibili modifiche della norma penale.

L'emendamento si propone, per l'appunto, di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una costrizione in capo al privato limitando la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis. A tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata «Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (articolo 9, comma 1, lettera i)). In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Quanto ai rapporti tra le due fattispecie, il nuovo reato di «induzione indebita» è descritto in termini anche letteralmente corrispondenti a quelli della concussione «per induzione», da cui si distingue per la punibilità del privato e per una pena principale più lieve. Ne consegue che la modifica proposta non determina una abolitio criminis; essa dà luogo soltanto a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato secondo i principi generali previsti dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni, fermi restando il limite massimo (dodici anni) e lo speciale regime della pena accessoria previsto dall'articolo 317-bis del codice penale. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni. È prevista, inoltre, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis con riferimento a fatti di particolare tenuità (lettera q)).

L'articolo 9, comma 1, lettera e), estende il regime dell'interdizione dai pubblici uffici, oggi previsto in caso di condanna per peculato e concussione, ai reati di corruzione propria (articolo 319 del codice penale) e di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter).

L'articolo 9, comma 1, lettera f), riformula l'articolo 318 del codice penale nel senso di sostituire la figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione  impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. La modifica si pone in linea con soluzioni normative già sperimentate in altri ordinamenti e, in particolare, con quella adottata in Germania con la «Legge sulla lotta alla corruzione» del 1997. Il paragrafo 331 del codice penale tedesco sanziona, infatti, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per lo svolgimento del servizio, «chiede, si fa promettere o accetta un vantaggio per sé o per un terzo».

La riformulazione dell'articolo 318 del codice penale consente di ricostruire con maggiore precisione i «confini» tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave per la pubblica amministrazione e giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio più tenue (da uno a cinque anni di reclusione) ma, comunque, significativamente più alto di quello oggi previsto dall'articolo 318.

L'articolo 9, comma 1, lettera g), modifica le pene stabilite dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). Ad essere elevata è l'intera cornice edittale il cui intervallo è compreso tra tre e sette anni (attualmente, è tra due e cinque). L'aumento del massimo edittale della pena fa conseguire un significativo allungamento dei termini massimi di prescrizione.

Con l'articolo 9, comma 1, lettera o), si estende il ricorso alla confisca per equivalente prevista in caso di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 322-ter, primo comma, codice penale) e di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee (articoli 640 cpv., 640-bis del codice penale e 640-quater del codice penale). È previsto, infatti, che la confisca per equivalente può ricadere sull'intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltreché sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell'articolo 322-ter), anche sul profitto. Sarà, così, possibile applicare questa incisiva sanzione anche quando manchi il prezzo del reato, come nei casi di condanne per peculato o per concussione. In questo modo, la norma interna è allineata al diritto dell'Unione europea che obbliga gli Stati a prevedere la confisca di valore in relazione a qualsiasi vantaggio economico da reato (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 212/2005). Correlativamente all'estensione dei casi di confisca per equivalente, nel corso delle indagini preliminari sarà possibile ricorrere con maggiore frequenza al sequestro preventivo superando così i limiti dell'attuale sistema (Cassazione, sezioni unite, 6 ottobre 2009, n. 38691).

L'articolo 9, comma 1, lettera r), introduce nel codice penale il reato di traffico di influenze illecite.

La clausola di esonero («Fuori dai casi di concorso negli articoli 319 e 319-ter») dimostra che la norma realizza una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo. La fattispecie che sin qui ha apprestato una tutela rispetto alle condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente è rappresentata dal millantato credito letto nel tempo dalla giurisprudenza nel senso di includere tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non è in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto che ad essere incriminato è unicamente il soggetto che vanta il credito. L'articolo 346-bis del codice penale prevede, invece, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti  con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo.

Infine, il comma 1 dell'articolo 9, nelle lettere e) ed h), aumenta le pene previste per il peculato (articolo 314 codice penale) e per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter codice penale).

L'articolo 9-bis modifica l'articolo 2635 del codice civile, che già oggi, in parte, prevede l'incriminazione delle condotte riconducibili alla cosiddetta corruzione privata. Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si prevede poi la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi e la procedibilità d'ufficio.

L'articolo 9-ter, inserisce l'articolo 2635 del codice civile tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

Infine, gli articoli dal 9-quater al 9-octies armonizzano le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive.

È il caso degli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale, che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche, modificati dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).

Analoghi interventi di coordinamento riguardano:

a) l'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 9-quater del disegno di legge);

b) l'articolo 12-sexies, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che individuano, rispettivamente, i reati per i quali è obbligatoria la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e i reati per i quali, in caso di confisca, trovano applicazione le norme in materia di gestione e destinazione dei beni stessi contenute nella legislazione antimafia (articolo 9-quinquies);

c) gli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni e province e di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 9-sexies del disegno di legge);

d) l'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in materia di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 9-septies del disegno di legge).

Il Governo.


 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 8 maggio 2012


SEDE REFERENTE

 

Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

 

La seduta comincia alle 14.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 17 aprile 2012.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che sono stati ritirati dall'onorevole Ferranti gli emendamenti a sua firma 9.22, 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.14, 9.21, 9.17, 9.18, 9.16, 9.15 e 9.13 nonché gli articoli aggiuntivi 9.013 e 9.014. Ricorda che l'onorevole Palomba ha già ritirato l'emendamento 9.7.

Fa presente che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 1) all'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione (vedi Bollettino Giunte e Commissioni del 17 aprile 2012), che sarà posto in votazione solo in caso di eventuale reiezione dell'articolo aggiuntivo 8.011 Giachetti, e all'emendamento del Governo 9.500 (vedi Bollettino Giunte e Commissioni del 17 aprile 2012).

Non sono stati considerati ricevibili i subemendamenti interamente sostitutivi della proposta emendativa alla quale accedono. Si tratta, in particolare, di subemendamenti interamente sostitutivi presentati dagli onorevoli Rao e Di Pietro, riferiti rispettivamente all'articolo aggiuntivo 8.0200 ed all'emendamento 9.500.

Ricorda che, come più volte ribadito dalla Presidenza della Camera e dalla stessa Giunta per il Regolamento, rinviando, ad esempio, alla seduta del 28 febbraio 2007, non sono ammessi né subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento né subemendamenti interamente sostitutivi del medesimo in quanto il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito. I subemendamenti si inseriscono in un contesto già noto, determinato dall'emendamento al quale accedono, rispetto al quale è già stata garantita la possibilità di presentare proposte modificative. In effetti, qualora fosse possibile presentare subemendamenti interamente sostitutivi tale facoltà determinerebbe una sorta di riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori emendamenti sulla materia oggetto dell'emendamento da subemendare.

È stato considerato inammissibile, per estraneità di materia, il subemendamento 0.8.0200.20 Vassallo, limitatamente alle parole da: «Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:» fino alla fine, considerato, da una parte, che si interviene su una platea di destinatari molto più ampia rispetto a quella oggetto dell'articolo aggiuntivo 8.0200 e, dall'altra parte, che sono attualmente all'esame delle Commissioni I e XI alcune proposte di legge (C. 4901 e abb.) vertenti sulla medesima materia oggetto della suddetta parte del subemendamento, il cui iter sarebbe, in questo modo, svuotato.

Chiede ai relatori, in particolare all'onorevole Santelli, in base alla suddivisione dei compiti stabilita all'inizio dell'esame degli emendamenti, ed al Governo di esprimere il parere di competenza sui subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione. Successivamente verrà posto in votazione l'articolo aggiuntivo 8.011. Come già ricordato l'articolo aggiuntivo 8.0200 ed i relativi subemendamenti saranno posti in votazione solo qualora l'articolo aggiuntivo 8.011 dovesse essere respinto.

Avverte infine che, una volta terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, si passerà all'esame dei rimanenti articoli del disegno di legge.

 

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.012, in materia di false comunicazioni sociali, in considerazione del fatto che la materia è oggetto di un autonomo provvedimento in corso di esame presso la Commissione giustizia ed inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, si rimette alle Commissioni in merito ai subemendamenti presentati al proprio articolo aggiuntivo 8.0200.

 

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.0200 della relatrice per la I Commissione ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, pone pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011.

 

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011 (vedi allegato 2).

 

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011, non saranno posti in votazione l'articolo aggiuntivo 8.0200 del relatore per la I Commissione, nonché i subemendamenti ad esso presentati. Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

Francesco Paolo SISTO (PdL) intervenendo sui lavori della Commissione chiede che siano accantonati i suoi subemendamenti per consentirgli di partecipare alla seduta della Giunta per le autorizzazioni di cui fa parte, così come altri componenti delle Commissioni I e II, convocata alle ore 14.30 per procedere a delicate votazioni.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, non ritiene che la richiesta dell'onorevole Sisto possa essere accolta considerato che i subemendamenti da lui presentati si riferiscono alla quasi totalità delle disposizioni contenute dall'emendamento del Governo. Osserva inoltre che qualsiasi rallentamento dei lavori delle Commissioni riunite finirebbe per ridurre i tempi d'esame degli emendamenti, considerato che l'esame in sede referente si deve comunque concludere in tempo utile per l'esame in Assemblea previsto a partire da lunedì 28 maggio prossimo.

 

Enrico COSTA (PdL) ritiene che la questione posta dall'onorevole Sisto sia fondata in quanto vi sono molti membri della Commissione giustizia che fanno parte anche della Giunta per le autorizzazioni. Qualora non si intendesse sospendere o modificare l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite sarà opportuno prendere contatto con il Presidente della Giunta chiedendogli di posticipare la seduta convocata alle ore 14.30.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene, d'intesa con il Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, che si possa intanto procedere all'eventuale illustrazione degli emendamenti ed all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9, avvertendo che entro la seduta di giovedì prossimo si concluderà comunque l'esame degli emendamenti.

 

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, invita al ritiro del subemendamento Ferranti 0.9.500.71; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109; esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.72; invita al ritiro degli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110; esprime parere favorevole sul subemendamento Bocchino 0.9.500.3, invitando peraltro i presentatori a chiarire taluni riferimenti normativi; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.111, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.29 e Ria 0.9.500.105, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.30; parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.33; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.10, preannunciando che in caso di reiezione di tale subemendamento ritirerà altri subemendamenti da lei presentati che sono strettamente connessi ad esso; esprime parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.32; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Sisto 0.9.500.112; parere favorevole sul subemendamento Ria 0.9.500.106, subordinatamente alla soppressione del secondo comma del capoverso; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.5; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.98; parere favorevole sui subemendamenti Rao 0.9.500.90 e 0.9.500.91; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 0.9.500.11; esprime parere favorevole sui subemendamenti Bocchino 0.9.500.4 e Ferranti 0.9.500.740; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Contento 0.9.500.119; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.12; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.113; parere favorevole sui subemendamenti Rao 0.9.500.92, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.6; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.75; parere contrario sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.200, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100; parere favorevole sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.38 e Ferranti 0.9.500.79; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.101; parere favorevole sul subemendamento Sisto 0.9.500.115; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.116 e Di Pietro 0.9.500.39; parere favorevole sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.40; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.7; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.78; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.102; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.23; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.201; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.77; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.42 e Contento 0.9.500.122; parere favorevole sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.43 e 0.9.500.44; parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.117 e Ferranti 0.9.500.80; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.70; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.45, Sisto 0.9.500.124 e 0.9.500.125, nonché Di Pietro 0.9.500.46, contenendo quest'ultimo un intervento di carattere generale in materia di confisca che merita di essere autonomamente approfondito; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.91 e 0.9.500.88; parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.47; parere favorevole sui subemendamenti Mantini 0.9.500.95 e Ferranti 0.9.500.89; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.48 e Sisto 0.9.500.126 e sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.49; parere favorevole sul subemendamento Rao 0.9.500.93; parere contrario sul subemendamento Ferranti 0.9.500.87; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.13; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.127; parere favorevole sul subemendamento Contento 0.9.500.123; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.50 e Siliquini 0.9.500.8; parere favorevole sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.81 e Siliquini 0.9.500.203; parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.103; parere favorevole sul subemendamento Siliquini 0.9.500.204; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.208; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.22; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.51, 0.9.500.52, Mantini 0.9.500.96, Ferranti 0.9.500.90, Di Pietro 0.9.500.53, Pecorella 0.9.500.17 e 0.9.500.18, nonché Di Pietro 0.9.500.54; esprime parere favorevole sui subemendamenti Ria 0.9.500.107, Garavini 0.9.500.97, Di Pietro 0.9.500.55, Ferranti 0.9.500.83, 0.9.500.84 e Di Pietro 0.9.500.56; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.85, 0.9.500.86, 0.9.500.82, Di Pietro 0.9.500.57 e 0.9.500.58; parere favorevole sui subemendamenti Lussana 0.9.500.21, Contento 0.9.500.124 e Tassone 0.9.500.94; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.15 ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Ria 0.9.500.108 e Ferranti 0.9.500.92, identici al proprio; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.9; parere favorevole sul subemendamento Pecorella 0.9.500.16; parere contrario sui subemendamenti Contento 0.9.500.104 e Sisto 0.9.500.128; parere favorevole sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.210; raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.500.14; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.60, Sisto 0.9.500.129, 0.9.500.130 e 0.9.500.131; parere favorevole sul subemendamento Lussana 0.9.500.20; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.61 e Sisto 0.9.500.132, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.62 e Sisto 0.9.500.133, e sul subemendamento Ferranti 0.9.500.93; parere favorevole sul subemendamento Rossomando 0.9.500.94; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.63 e Sisto 0.9.500.134 nonché sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.64 e Sisto 0.9.500.135; esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Bocchino 0.9.500.2 e sull'emendamento 9.500 del Governo.

 

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, si rimette alle Commissioni su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo nonché su quest'ultimo, trattandosi di proposte emendative relative a disposizioni di natura penale rientranti astrattamente nella competenza della II Commissione.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, considerata l'imminenza della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per giovedì 10 maggio prossimo.

 

La seduta termina alle 15.

 



 

TESTO AGGIORNATO AL 10 MAGGIO 2012

 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

 

SUBEMENDAMENTI

 

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.0.200 DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE

 

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è abrogato.

01-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:

a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;

b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;

c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;

d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;

e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».

01-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla presente legge.

01-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

 

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

 

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

0.8.0.200.24. Vassallo.

 

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

02. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è abrogato.

03. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla presente legge.

 

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

0.8.0.200.23. Vassallo.

 

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

 

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.

2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma l. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).

6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.

0.8.0.200.40. Contento.

 

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , o in un'altra analoga posizione,.

0.8.0.200.43. Giovanelli, Ferranti.

 

All'articolo aggiuntivo 8.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o in un'altra analoga posizione, fino a: ordinamenti di appartenenza con le seguenti: è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo.

 

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo:

dopo la parola: ordinari aggiungere la seguente: militari;

sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

 

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.

3. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.

4. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono abrogati.

0.8.0.200.42. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, sostituire le parole: e contabili con le seguenti: , contabili e militari;

 

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a) sostituire le parole: e contabile con le seguenti: contabile e militare;

 

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

0.8.0.200.70. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che non superi il dieci per cento con le seguenti: compreso tra il cinque ed il dieci per cento.

0.8.0.200.71. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: il dieci per cento, inserire le seguenti: in ogni caso.

0.8.0.200.22. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

0.8.0.200.4. Lanzillotta.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.

 0.8.0.200.6. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

 0.8.0.200.44. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle rispettive dotazioni organiche, inserire le seguenti: , ferma restando la facoltà, per i rispettivi organi di autogoverno o amministrazioni, di fissare un limite inferiore.

0.8.0.200.21. Vassallo.

 

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) determinare per i ruoli organici di cui alla lettera a) il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche disciplinando i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.

0.8.0.200.3. Lanzillotta.

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, articolo 53, come modificato dalla presente legge

 

Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

 

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. L'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sostituito dal seguente:

Dopo l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:

a) è collocato in aspettativa senza assegni;

b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;

c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;

e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;

f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.

5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, è inserito il seguente periodo: «Alla relativa spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio».

0.8.0.200.20. Vassallo.

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo in quanto i relativi incarichi sono attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato; prevedere che, qualora un magistrato, un avvocato o procuratore dello Stato sia chiamato a ricoprire altri incarichi consentiti che risultano incompatibili con il pieno espletamento degli obblighi di servizio, è collocato in aspettativa senza assegni;

0.8.0.200.19. Vassallo.

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare gli uffici che possono essere ricoperti dai magistrati in relazione alla specificità del profilo professionale;

0.8.0.200.45. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: individuare gli uffici pubblici che possono essere utilmente ricoperti da magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo.

0.8.0.200.72. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati, con le parole: che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato,.

0.8.0.200.18. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: strettamente indispensabile, con le parole: necessario e assolutamente indispensabile.

0.8.0.200.7. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che il periodo massimo che può essere trascorso fuori ruolo non sia superiore a sette anni salvi i casi di incarichi elettivi ed apicali di diretta collaborazione con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, stabilendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni e graduata a seconda del periodo già trascorso fuori ruolo, per coloro che hanno già superato il periodo massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

0.8.0. 200. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; prevedere che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

0. 8. 0. 200. 17. Vassallo.

 

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole da: indicare fino a: organico con le seguenti:

stabilire che, salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo non può essere superiore a cinque anni e che prima di una ulteriore collocazione fuori ruolo i soggetti devono permanere in ruolo per un periodo non inferiore ad anni dieci.

0. 8. 0. 200. 46. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: non superiore ai cinque anni a: all'entrata in vigore del decreto legislativo con le seguenti: non superiore ai dieci anni, che può essere trascorso nel corso della carriera fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni, per coloro che hanno già superato il limite massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo. Prevedere altresì, indicandoli analiticamente, i casi in cui tale termine massimo è derogato, in ragione di attività di collaborazione diretta prestata ad organi costituzionali.

0. 8. 0. 200. 73. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo la parola: superiore, la seguente: complessivamente.

0. 8. 0. 200. 8. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sei, con la seguente: due.

0. 8. 0. 200. 9. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 0. 8. 0. 200. 1. Lanzillotta.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 0. 8. 0. 200. 47. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che il trattamento economico, comunque denominato, spettante ai soggetti collocati fuori ruolo sia disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalle relative norme di attuazione.

0. 8. 0. 200. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: determinare inserire le parole: , nel rispetto dei parametri massimi di riferimento fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.

0. 8. 0. 200. 16. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: diverse amministrazioni, inserire le seguenti: , prevedendo che, in ogni caso, i relativi oneri siano posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico.

0. 8. 0. 200. 15. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: , ed escludendo che il trattamento economico percepito per incarichi svolti in posizione di fuori ruolo, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti, possa essere preso a presupposto per un adeguamento del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza.

0. 8. 0. 200. 14. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.

0. 8. 0. 200. 13. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

fermo restando il limite massimo fissato dal DPCM adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.».

0. 8. 0. 200. 2. Lanzillotta.

 

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare; conseguentemente, dopo le parole: fuori ruolo, inserire le seguenti: prevedendo che i magistrati non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi ovvero a soggetti da queste vigilate per un periodo non inferiore al biennio precedente.

0. 8. 0. 200. 11. Vassallo.

 

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . In particolare: 1) prevedere che il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato dichiari preventivamente l'assenza di ragioni di conflitto di interesse tra l'attività giudiziaria svolta e l'incarico da assumere, introducendo specifiche sanzioni penali e disciplinari per la falsità o l'omissione nella dichiarazione; 2) prevedere che non possa essere assunto l'incarico presso un ufficio o una amministrazione pubblica nei cui confronti, o nei confronti dei cui dirigenti, il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato abbia svolto attività giurisdizionale o attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario; 3) prevedere che le ragioni di conflitto di interesse siano relative anche al coniuge, al convivente ed ai parenti fino al secondo grado del magistrato, del procuratore o avvocato dello Stato.

0. 8. 0. 200. 74. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, sostituire lettera f), con la seguente:

f) prevedere che l'assunzione di incarichi extragiudiziari presso amministrazioni o uffici pubblici determini sempre il collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei procuratori ed avvocati dello Stato, con l'esclusione degli incarichi di insegnamento.

0. 8. 0. 200. 75. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) disciplinare gli incarichi che i magistrati possono svolgere rimanendo in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, prevedendo che possono essere autorizzati, di anno in anno, solo se non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio ed escludendo in ogni caso che possano essere autorizzati se implicano lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;

0. 8. 0. 200. 12. Vassallo.

 

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) prevedere che il servizio in posizione di fuori ruolo è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Prevedere che se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa.

0. 8. 0. 200. 48. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.

0. 8. 0. 200. 5. Lanzillotta.

 

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

 0. 8. 0. 200. 41. Contento.

 

Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

 0. 8. 0. 200. 85. Giovanelli, Ferranti.

 

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 8. 0. 200. 10. Vassallo.

 

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

0. 8. 0. 200. 86. Giovanelli, Ferranti.

 

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO

 

All'articolo 9, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: lettera: 0 a): All'articolo 32-ter, al comma 2, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.

0. 9. 500. 71. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).

  0. 9. 500. 27. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).

  0. 9. 500. 109. Sisto.

 

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: «319-bis» sono inserite le seguenti: «319-ter, 319-quater,»;

2) dopo la parola: «322-bis» è aggiunta la seguente: «346-bis».

0. 9. 500. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).

  0. 9. 500. 28. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).

  0. 9. 500. 110. Sisto.

 

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;

b) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater,1 primo comma,»;

c) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale.»;

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.

2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza».

0. 9. 500. 3. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

 

All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le parole: e le parole: tre anni sono sostituite con le seguenti: due anni.

0. 9. 500. 73. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera: b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 32-quinquies sopprimere le parole: per un tempo non inferiore a tre anni.

0. 9. 500. 118. Contento.

 

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 9. 500. 111. Sisto.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera d).

  0. 9. 500. 29. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1 sopprimere la lettera d).

  0. 9. 500. 105. Ria.

 

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

 

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

 

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

 

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320. – (Termini di prescrizione). — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

6. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

 

7. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

8. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

0. 9. 500. 30. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 317. – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

«Art. 317-bis. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

«Art. 318. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

«Art. 319. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

0. 9. 500. 33. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317 – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

 

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

0. 9. 500. 10. Il Relatore per la II Commissione.

 

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«Art. 317 – (Concussione) — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».

0. 9. 500. 32. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317 (Concussione) «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

0. 9. 500. 31. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317 – (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.

Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

0. 9. 500. 112. Sisto.

 

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».

0. 9. 500. 106. Ria.

 

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Concussione). — Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe intenzionalmente, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.

0. 9. 500. 5. Siliquini.

 

All'articolo 9, comma 1, lettera d) capoverso articolo 317 (Concussione), dopo le parole: il pubblico ufficiale inserire le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio.

0. 9. 500. 74. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'artico 9, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

0. 9. 500. 98. Contento.

 

All'articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

2. La stessa pena si applica quando i fatti di cui al primo comma sono commessi dall'incaricato di pubblico servizio, nei limiti dei poteri che gli sono attribuiti.

0. 9. 500. 90. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). — 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea».

0. 9. 500. 91. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

0. 9. 500. 11. Il Relatore per la II Commissione.

 

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

 

Conseguentemente dopo la lettera r) inserire le seguenti:

r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:

«Art. 417-bis. – (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:

«Art. 648-ter1. – (Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

 

Conseguentemente dopo l'articolo 9-septies inserire il seguente:

«Art. 9-octies – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). — All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente: Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

0. 9. 500. 4. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

 

All'articolo 9, lettera e), sostituire le parole: 314, 317, 319 e 319-ter con le seguenti: 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater comma 1, e 322.

0. 9. 500. 740. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

  0. 9. 500. 31. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, sopprimere la lettera f).

  0. 9. 500. 119. Contento.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un Incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

 

Conseguentemente abolire la lettera i).

0. 9. 500. 12. Il Relatore per la II Commissione.

 

All'articolo 9, comma 1 lettera f), sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 318. (Corruzione per svolgere funzioni od esercitare poteri). Il pubblico ufficiale che per svolgere le sue funzioni o esercitare i suoi poteri, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra indebita utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni».

0. 9. 500. 113. Sisto.

 

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a quattro anni»;

2) al comma 2, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle parole: «da 3 mesi a 3 anni».

0. 9. 500. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni»;

2) al comma 2, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni».

0. 9. 500. 120. Contento.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 318, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati si applicano le pene previste dai commi precedenti».

 

Conseguentemente:

alla rubrica dell'articolo 318 del codice penale, aggiungere le parole seguenti: «o per l'esercizio della funzione».

0. 9. 500. 121. Contento.

 

Alla lettera f) capoverso dopo la parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 6. Siliquini.

 

All'articolo 9, lettera f) al capoverso «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione)», dopo la parola: riceve inserire la seguente: «indebitamente».

0. 9. 500. 75. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, alla lettera f), capoverso, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: una retribuzione che non gli è dovuta.

0. 9. 500. 200. Siliquini.

 

All'articolo 9, al capoverso Art. 9, comma 1, lettera f), sostituire la parola: uno, con la parola: due.

0. 9. 500. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

All'articolo 9 lettera f) capoverso, sostituire la parola: uno con la seguente: sei mesi.

0. 9. 500. 99. Contento.

 

All'articolo 9, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da quattro a otto.

0. 9. 500. 76. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi.

 

All'articolo 9, comma 1, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da due a sei.

0. 9. 500. 114. Sisto.

 

All'articolo 9, lettera g) sostituire la parola: tre con la seguente due.

0. 9. 500. 100. Contento.

 

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis). L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

0. 9. 500. 38. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, lettera h), al numero 1) premettere il seguente: 01) nel primo comma, dopo le parole: favorire o danneggiare sono inserite le seguenti: ovvero per aver favorito o danneggiato,. 0. 9. 500. 79. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, lettera h), al numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e conseguentemente sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 101. Contento.

 

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) nel primo comma le parole da «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti «da tre a dieci».

0. 9. 500. 115. Sisto.

 

All'articolo 9, comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 116. Sisto.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera i).

0. 9. 500. 39. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-quinquies – (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

0. 9. 500. 40. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, dopo le parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 7. Siliquini.

 

All'articolo 9, lettera i), capoverso articolo 319-quater, al comma 1, sostituire la parola tre con la seguente: quattro nonché la parola: otto con la seguente: dieci.

 

 Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: da sei mesi a tre anni.

0. 9. 500. 78. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, lettera i), capoverso primo comma sostituire la parola: tre con la seguente: due.

0. 9. 500. 102. Contento.

 

All'articolo 9, al capoverso articolo 9, comma 1, lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: fino a tre anni, con le seguenti: da uno a tre anni.

0. 9. 500. 23. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, aggiungere i seguenti commi:

Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.

Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo.

0. 9. 500. 201. Siliquini.

 

All'articolo 9 dopo la lettera l) inserire la seguente lettera: l-bis) all'articolo 321 le parole: nel primo comma dell'articolo 318 sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 318.

0. 9. 500. 77. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9 sopprimere la lettera m).

0. 9. 500. 42. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:

m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

 

Conseguentemente all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole: La pena di cui al primo comma si applica con le seguenti: le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano.

0. 9. 500. 122. Contento.

 

All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. (Istigazione alla concussione-corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.

Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».

0. 9. 500. 43. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

0. 9. 500. 44. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, comma 1, alla lettera m) al numero 1) sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.

 

 Conseguentemente al numero 2, sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.

0. 9. 500. 117. Sisto.

 

All'articolo 9, lettera m), numero 1), inserire in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: nel primo comma.

0. 9. 500. 80. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, lettera m) al numero 1) infine aggiungere le parole: e le parole: «alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo sono sostituite dalle seguenti: alla pena stabilita nell'articolo 318.

0. 9. 500. 70. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, sopprimere la lettera n).

0. 9. 500. 45. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, alla lettera n), al numero 1) sostituire le parole: induzione indebita a dare a promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

 

Conseguentemente sopprimere il numero 2).

0. 9. 500. 124. Sisto.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera o).

0. 9. 500. 125. Sisto.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) l'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322-ter. – (Confisca). – 1. Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2 del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

  5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.

0. 9. 500. 46. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, alla lettera o), aggiungere infine le seguenti parole: e dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.» e, al quarto comma dopo le parole: secondo sono aggiunte le seguenti: e terzo.

0. 9. 500. 91. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera: o-bis. Dopo l'articolo 322-ter inserire il seguente articolo: Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

0. 9. 500. 88. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera p), con la seguente:

p) all'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».

0. 9. 500. 47. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) all'articolo 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso in cui l'organo politico si sostituisca nelle funzioni per legge attribuite ad organi amministrativi per le finalità previste dal comma precedente».

0. 9. 500. 95. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

 

All'articolo 9, alla lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 9. 500. 89. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, sopprimere la lettera q).

  0. 9. 500. 48. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, sopprimere la lettera q).

  0. 9. 500. 126. Sisto.

 

All'articolo 9, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

q-bis. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito». Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.

0. 9. 500. 49. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:

q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».

0. 9. 500. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente lettera:

q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, 346-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà».

0. 9. 500. 87. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

0. 9. 500. 13. Il Relatore per la II Commissione.

 

All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera r).

0. 9. 500. 127. Sisto.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) all'articolo 346, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A chi dà o promette denaro o altra utilità si applica la pena stabilita nel primo o nel secondo comma ridotta di un terzo, ma la riduzione non opera se il soggetto che indebitamente fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

0. 9. 500. 123. Contento.

 

All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

Art. 346. – (Traffico d'influenza). – 1. Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.

0. 9. 500. 50. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, alla lettera r) capoverso dopo le parole: 319-ter e 319-quater sostituire le parole da: avvalendosi a: indebitamente con le seguenti: , affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente,.

0. 9. 500. 8. Siliquini.

 

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso articolo 346-bis, sostituire le parole: avvalendosi, con la seguente: sfruttando.

 

Conseguentemente prima della parola: mediazione inserire la seguente parola: illecita;

sostituire le parole: da uno a tre con le seguenti: da due a sei;

sostituire il quarto e il quinto comma dell'articolo 346-bis con il seguente: Si applica la pena da tre a sette anni quando il soggetto che indebitamente riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero quando i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

0. 9. 500. 81. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

 

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, primo comma dopo le parole: altra utilità inserire la seguente: indebita.

 

Conseguentemente al secondo comma dopo la parola: utilità aggiungere la seguente: indebita.

0. 9. 500. 283. Siliquini.

 

All'articolo 9, alla lettera r), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

0. 9. 500. 103. Contento.

 

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, secondo comma, dopo le parole: a chi inserire le seguenti: intenzionalmente.

0. 9. 500. 204. Siliquini.

 

All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:

Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

0. 9. 500. 208. Siliquini.

 

  Al capoverso «Art. 9», comma 1, lettera r), quarto comma, dopo la parola: aumentate, inserire la parola: della metà.

0. 9. 500. 22. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

0. 9. 500. 51. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r-bis) aggiungere la seguente:

r-ter). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.

0. 9. 500. 52. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis). All'articolo 646 è aggiunto in fine il seguente comma: «Si procede di ufficio, e la pena è aumentata del doppio, con interdizione dai pubblici uffici per dieci anni, nel caso di appropriazione indebita, ai fini di cui al primo comma, di denaro del finanziamento pubblico ai partiti politici».

0. 9. 500. 96. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente lettera:

r-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

0. 9. 500. 90. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

s) all'articolo 648-bis (Riciclaggio):

1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;.

0. 9. 500. 53. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, dopo le parole: «concorso nel reato» sono inserite le seguenti: «e dei casi previsti dall'articolo 648-ter».

0. 9. 500. 17. Pecorella.

 

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) all'articolo 648-ter, primo comma, sono soppresse le parole: «, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis».

0. 9. 500. 18. Pecorella.

 

All'articolo 9, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

t) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse;.

0. 9. 500. 54. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

s) all'articolo 363 dopo le parole: «personalità dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «o contro la Pubblica Amministrazione».

0. 9. 500. 107. Ria.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

r-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

0. 9. 500. 97. Garavini.

 

All'articolo 9, dopo la lettera t) inserire la seguente:

u) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati

0. 9. 500. 55. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera:

   r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: 589, secondo terzo e quarto comma, inserire le seguenti: per i delitti previsti dal titolo secondo del libro secondo del codice penale;

0. 9. 500. 83. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma», inserire le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».

0. 9. 500. 84. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:

s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale.

La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

0. 9. 500. 56. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 161 del codice penale, secondo comma, dopo le parole articolo 99, secondo comma, inserire le seguenti parole: «nonché per reati di cui agli articoli 314 , 316-bis, 316-ter, 317, 318 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».

0. 9. 500. 85. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

r-bis) All'articolo 166 del codice penale, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».

0. 9. 500. 86. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

Sostituire l'articolo 9 bis con il seguente:

«Art. 2635 – (Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

 

Conseguentemente

All'articolo 9-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente»:

«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

0. 9. 500. 82. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

 

All'articolo 9-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

 

all'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. (Corruzione nel settore privato). – 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori,».

0. 9. 500. 57. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:

«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».

0. 9. 500. 58. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9, al capoverso « Art. 9-bis», comma 1, dopo la parola: sindaci, aggiungere le seguenti: , i revisori legali dei conti.

0. 9. 500. 21. Lussana, Molteni Nicola, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

All'articolo 9, al comma 1, capoverso articolo 2635 del Codice Civile, sostituire le parole: in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con le seguenti: abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

0. 9. 500. 124. Contento.

 

All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

 

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;

al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;

dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

0. 9. 500. 94. Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

 

All'articolo 9, al comma 1 sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.

0. 9. 500. 15. II Relatore per la II Commissione.

 

Al comma 1 sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

 0. 9. 500. 108. Ria.

 

All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati), al primo comma, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

0. 9. 500. 92. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso dopo la parola: cagionando inserire la seguente: intenzionalmente.

0. 9. 500. 9. Siliquini.

 

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: cagionando nocumento alla società inserire le seguenti: ovvero all'economia pubblica, all'industria o al commercio.

0. 9. 500. 16. Pecorella.

 

All'articolo 9-bis, capoverso, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.

0. 9. 500. 104. Contento.

 

All'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere il comma 2.

0. 9. 500. 128. Sisto.

 

All'articolo 9-bis, capoverso, dopo il quarto comma aggiungere il seguente: Si procede a querela della persona offesa.

0. 9. 500. 210. Siliquini.

 

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

 

Art. 9-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del Codice di procedura penale, aggiungere la seguente lettera:

f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi 1-3 c.c.

0. 9. 500. 14. Il Relatore per la II Commissione.

 

All'articolo 9-ter sopprimere la lettera a).

0. 9. 500. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: , indizione indebita a dare o promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

0. 9. 500. 129. Sisto.

 

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).

0. 9. 500. 130. Sisto.

 

All'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: secondo comma.

0. 9. 500. 131. Sisto.

 

Al capoverso «articolo 9-ter», comma 1, lettera b), sostituire le parole: da duecento a quattrocento, con le seguenti: da trecento a seicento.

0. 9. 500. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

 

L'articolo 9-quater è soppresso.

 0. 9. 500. 61. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Sopprimere l'articolo 9-quater.

 0. 9. 500. 132. Sisto.

 

L'articolo 9-quinquies è soppresso.

  0. 9. 500. 62. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Sopprimere l'articolo 9-quinquies.

  0. 9. 500. 133. Sisto.

 

All'articolo 9-quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.

 

Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere infine: e dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.

0. 9. 500. 93. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

 

All'articolo 9-quinquies, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al decreto legislativo 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole: «o sociali» inserire le seguenti «, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter c.p. e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e successive modificazioni,.

0. 9. 500. 94. Rossomando, Ferranti.

 

L'articolo 9-sexies è soppresso.

 0. 9. 500. 63. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Sopprimere l'articolo 9-sexies.

 0. 9. 500. 134. Sisto.

 

Sopprimere l'articolo 9-septies.

 0. 9. 500. 64. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

 

Sopprimere l'articolo 9-septies.

 0. 9. 500. 135. Sisto.

 

All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva).

 

1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.

0. 9. 500. 2. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

 


 


 

ALLEGATO 2

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

 


Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

 

Art. 8-bis.

(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

 

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

8. 011. Giachetti.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 10 maggio 2012


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO indi del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

 

La seduta comincia alle 10.40.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

 

Donato BRUNO, presidente, avverte che per un errore nel resoconto della seduta di ieri non è stato pubblicato il subemendamento Di Biagio 0.9.500.300 (vedi allegato).

 

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Di Biagio 0.9.500.300. Quindi, modificando il giudizio espresso nella seduta di ieri, si pronuncia a favore del subemendamento Ferranti 0.9.500.85.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ritiene opportuno illustrare preliminarmente il ragionamento sottostante all'emendamento 9.500 del Governo e ai pareri che si accinge ad esprimere sui relativi subemendamenti.

Spiega quindi che la volontà del Governo è stata quella di attenersi alla materia dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in tale ambito, di bilanciare i diversi valori tutelati e le diverse fattispecie di reato e di proporzionare conseguentemente le pene. In quest'ottica è stata fatta innanzitutto una distinzione, nell'ambito del reato di concussione, tra la costrizione e l'induzione, ossia la concussione è stata circoscritta ai soli casi in cui la condotta dell'autore del reato abbia determinato una vera e propria costrizione in capo al privato, e quindi la soggettività attiva e la conseguente punibilità sono state limitate al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi atti a incutere il metus publicae potestatis. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale, sono state invece scorporate in un'autonoma fattispecie di reato, quella di indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità, nella quale sono soggetti attivi tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato, in quanto questi non è costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, cioè mantiene un margine di scelta tale da giustificare l'irrogazione di una pena nei suoi confronti, seppure in misura ridotta rispetto a quella prevista per il pubblico agente.

Osserva che l'altro punto qualificante della proposta emendativa del Governo è relativo alla ricollocazione della corruzione per atto d'ufficio, consistente nel sostituire la fattispecie della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. Sono stati in questo modo ricostruiti con maggiore precisione i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. Nelle sanzioni si è tenuto conto della giurisprudenza consolidata, che considera la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio più grave rispetto alla corruzione impropria.

Per quanto riguarda poi le fattispecie nuove richieste dagli impegni internazionali, relative al traffico di influenze illecite e alla corruzione privata, chiarisce che, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, la volontà del Governo è stata quella di colpire i comportamenti prodromici alla corruzione mediante sanzioni che tengano conto del fatto che, in quanto prodromici, tali comportamenti sono comunque meno gravi della corruzione stessa.

Ricorda che per colpire le condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente la giurisprudenza si è fin qui avvalsa della fattispecie di millantato credito, ampliata ad includervi tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non è in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto che ad essere incriminato è unicamente il soggetto che vanta il credito. L'emendamento del Governo prevede ora la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo.

Per quanto riguarda infine la corruzione privata, ricorda che le modifiche proposte dal Governo riguardano innanzitutto la platea degli autori e prevedono la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi, ma anche a terzi.

Premesso che il quadro sanzionatorio conseguente rispetto alle diverse fattispecie tiene conto di questa struttura per così dire «piramidale», chiarisce che, poiché nella gradazione delle pene esiste un margine di valutazione soggettiva, si rimetterà di regola alle Commissioni in relazione ai subemendamenti che riguardano il profilo sanzionatorio, salvo i casi in cui le modifiche proposte siano tali da sbilanciare in modo evidente l'equilibrio tra le diverse figure di reato.

Per quanto riguarda invece le fattispecie dei reati, ribadisce che il sistema costruito dall'emendamento del Governo ha una sua intrinseca coerenza e logica. Fermo restando quindi che il Governo è aperto a valutare tutte le proposte di miglioramento del testo, soprattutto in relazione alla determinazione delle fattispecie di traffico di influenze illecite e di corruzione privata, esprime l'avviso che alcuni punti non dovrebbero essere toccati per non correre il rischio di produrre un aggregato di norme privo di una sua coerenza interna e disorganico.

Per questa ragione, preannuncia che esprimerà parere contrario sui subemendamenti riguardanti la materia della prescrizione e quella del riciclaggio, non essendo questa, a suo avviso, la sede per introdurre innovazioni attinenti a profili che riguardano la generalità dei reati.

Passando quindi all'espressione dei pareri, si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.71; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.72; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Bocchino 0.9.500.3, salvo che sulla parte che modifica l'articolo 9-septies, inserendovi un comma 1-bis che prevede una sanzione penale con effetto retroattivo, su cui esprime parere contrario; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118; esprime parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.111, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.29 e Ria 0.9.500.105, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.30; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.33, 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione, Di Pietro 0.9.500.32 e 0.9.500.31, Sisto 0.9.500.112, Ria 0.9.500.106 e Siliquini 0.9.500.5; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74; esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.98; si rimette sul subemendamento Rao 0.9.500.90; esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.9.500.91, a condizione che sia riformulato introducendo un richiamo anche all'articolo 314, primo comma; esprime parere contrario sul subemendamento 0.9.500.11 della relatrice per la II Commissione; esprime parere contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74, a condizione che siano soppressi i rinvii agli articoli 318 e 322 e, per quanto riguarda l'articolo 314, si faccia rinvio soltanto al primo comma; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Contento 0.9.500.119; parere contrario sul subemendamento 0.9.500.12 della relatrice per la II Commissione; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Sisto 0.9.500.113 e sul subemendamento Rao 0.9.500.92, segnalando che la eventuale approvazione di quest'ultimo comporterebbe conseguenze, in termini di punibilità dei privati per traffico di influenze illecite, di cui si dovrebbe tenere conto nell'ambito dell'intero articolo 9; si rimette sul subemendamento Contento 0.9.500.120; esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.121, in ragione della sua formulazione sotto il profilo tecnico; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.6; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.75, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire l'avverbio «indebitamente» prima del verbo «riceve», anziché dopo; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.200, Lussana 0.9.500.24, Contento 0.9.500.99 e Ferranti 0.9.500.76; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.114; si rimette sul subemendamento Contento 0.9.500.100; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.38, in quanto introduce un concetto di presunzione; si rimette sul subemendamento Ferranti 0.9.500.79, segnalando peraltro che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno già risolto il problema; si rimette sui subemendamenti Contento 0.9.500.101, Sisto 0.9.500.115 e Sisto 0.9.500.116; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.39; parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.40, in considerazione sia della formulazione che della collocazione, in quanto la fattispecie del riciclaggio a carattere generale in relazione ai delitti a carattere patrimoniale; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.7; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.78, Contento 0.9.500.102 e Lussana 0.9.500.23; esprime parere contrario sull'emendamento Siliquini 0.9.500.201; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.77; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.42, Contento 0.9.500.122, Di Pietro 0.9.500.43 e 0.9.500.44; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Sisto 0.9.500.117 e Ferranti 0.9.500.80; esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.70, ove riformulato; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.45, Sisto 0.9.500.124 e 0.9.500.125, Di Pietro 0.9.500.46; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.91 e 0.9.500.88; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.47; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Mantini 0.9.500.95 e Ferranti 0.9.500.89; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.48 e Sisto 0.9.500.126, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.49; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Rao 0.9.500.93.

 

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, dopo che il Governo avrà terminato di esprimere i pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo, sia necessaria una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per chiarire come debbano proseguire i lavori delle Commissioni. Ricorda, infatti, che si era stabilito che oggi le Commissioni avrebbero votato cercando di concludere l'esame degli emendamenti.

 

Enrico COSTA (PdL) nel replicare all'onorevole Ferranti, sottolinea come sia di tutta evidenza che le votazioni potranno iniziare solo dopo l'espressione dei relativi pareri.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.87; parere contrario sui subemendamenti 0.9.500.13 del relatore per la II Commissione e Sisto 0.9.500.127; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Contento 0.9.500.123; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.50, Siliquini 0.9.500.8; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.81, ove riformulato; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.203; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Contento 0.9.500.103; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.204; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.208 e Lussana 0.9.500.22; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.51 e 0.9.500.52; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Mantini 0.9.500.96; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.90, Di Pietro 0.9.500.53, Pecorella 0.9.500.17 e 0.9.500.18, e Di Pietro 0.9.500.54; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ria 0.9.500.107, Garavini 0.9.500.97 e Di Pietro 0.9.500.55; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.83, 0.9.500.84, Di Pietro 0.9.500.56, Ferranti 0.9.500.85 e 0.9.500.86; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.82; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.57, 0.9.500.58 e Lussana 0.9.500.21; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Contento 0.9.500.124, Tassone 0.9.500.94, sugli identici subemendamenti 0.9.500.15 del relatore per la II Commissione, Ria 0.9.500.108 e Ferranti 0.9.500.92; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.9; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Pecorella 0.9.500.16 e Contento 0.9.500.104; esprime parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.128, Siliquini 0.9.500.210, 0.9.500.14 del relatore per la II Commissione, Di Pietro 0.9.500.60, Sisto 0.9.500.129, 0.9.500.130 e 0.9.500.131; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Lussana 0.9.500.20; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.61 e Sisto 0.9.500.132, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.62 e Sisto 0.9.500.133, sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.93, Rossomando 0.9.500.94, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.63 e Sisto 0.9.500.134, e sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.64 e Sisto 0.9.500.135; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Bocchino 0.9.500.2; esprime parere contrario sul subemendamento Di Biagio 0.9.500.300; raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 9.500 del Governo.

 

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ricorda che, conclusa l'espressione dei pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo, occorre comunque esprimere il parere sulle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 9 che erano state presentate prima della presentazione del predetto emendamento 9.500 del Governo.

 

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che prima di iniziare le votazioni sia opportuno che siano espressi tutti i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che troppo spesso il Ministro della giustizia si sia rimesso alle Commissioni, mentre sarebbe stato preferibile che prendesse una precisa posizione esprimendo un parere favorevole o contrario sulle proposte emendative presentate.

 

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che il suo gruppo ha preso atto del ragionamento illustrato dal Ministro, apprezzando in particolare alcuni aspetti, sui quali non ha infatti presentato emendamenti, quali la corruzione tra privati ed il traffico di influenze illecite.

Intende invece soffermarsi sulle tematiche, di particolare rilievo, connesse alle fattispecie della concussione e della corruzione, in merito alle quali il suo gruppo ha presentato subemendamenti volti ad offrire un'impalcatura differente rispetto al Governo. Si è partiti dal presupposto per cui l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a definire misure di contrasto efficaci di tali fattispecie e che quindi è fondamentale non indebolire l'impalcatura, tenendo conto anche che ci sono importanti processi in corso.

Fa presente che il suo gruppo non contesta che, sotto il profilo teorico, vi sia una differenza tra «concussione per costrizione» e «concussione per induzione»; ciò che è a cuore al suo gruppo è di conseguire il preciso obiettivo di unificare i reati di concussione e di corruzione in un'unica fattispecie.

Rileva che, a suo avviso, in questo momento occorre dare un segnale di maggiore severità. La corruzione ha un costo di 60 miliardi annui che si alimenta con diverse modalità. In questo momento lo «spacchettamento» del reato di concussione sembra un indebolimento del messaggio che il Parlamento manda all'opinione pubblica.

È quindi opportuno prevedere una uguale sanzione, con alcune modulazioni in termini di punibilità del corruttore, che si potranno individuare in questa logica. Per tale ragione sono stati individuati, dal suo gruppo, alcuni delitti di istigazione alla concussione e alla corruzione che potevano rientrare anche nella logica del Governo. È stato altresì opportuno proporre l'introduzione, in questa sede, dell'ipotesi di «auto riciclaggio», che può essere collegata ai reati di concussione e corruzione ed inserire l'ipotesi di prescrizione.

Prende peraltro atto della diversa scelta seguita dal Governo ma sottolinea che, soprattutto in questa fase, è quanto mai opportuno non creare possibili «varchi». Il proprio gruppo, per tale ragione caldeggia, una diversa piramide sanzionatoria e ribadisce l'esigenza di tenere conto che ci sono importanti processi in corso.

 

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso nella discussione, propone di sospendere la seduta per svolgere la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II.

 

Le Commissioni concordano.

 

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.25.

 

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i lavori continueranno in data odierna fino alle 13.30; proseguiranno quindi la prossima settimana nelle giornate di martedì 15 e giovedì 17 maggio e la settimana successiva nella giornata di martedì 22 e si concluderanno giovedì 24 maggio con il conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea, in modo da rispettare il termine di lunedì 28 maggio prossimo stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio della discussione in Assemblea.

 

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.013.

 

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.27 e Rao 9.2 e 9.6 Di Pietro, in quanto interamente sostitutivi dell'articolo 9. Per le medesime ragioni ritira il proprio emendamento 9.34. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Pietro 9.10 e 9.60. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Pietro 9.70, Garavini 9.28 e 9.29, Lo Moro 9.3, Garavini 9.30 e 9.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 9.11.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lo Moro 9.4 e 9.5, Garavini 9.32, Di Pietro 9.8, Ferranti 9.19, Zaccaria 9.12, sugli identici emendamenti Di Pietro 9.9 e Garavini 9.35, nonché sull'emendamento Garavini 9.33. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.06; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Di Pietro 9.05 e Rao 9.01. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 9.030; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rao 9.02. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giovanelli 9.010 e Di Pietro 8.04.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rao 9.03, Giovanelli 9.09, Di Pietro 9.04. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3. raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 8.015. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Contento 8.013 e 8.014. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.07.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.27 e Rao 9.2, nonché l'emendamento Rao 9.6. Si rimette alle Commissioni sull'emendamento Di Pietro 9.10. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Di Pietro 9.60, 9.1 della relatrice per la II Commissione, Di Pietro 9.70, Garavini 9.28 e 9.29, Lo Moro 9.3, Garavini 9.30 e 9.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 9.11.

Si rimette alle Commissioni sull'emendamento Lo Moro 9.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Lo Moro 9.5. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.32, Di Pietro 9.8, Ferranti 9.19, Zaccaria 9.12. Si rimette alle Commissioni sugli identici emendamenti Di Pietro 9.9 e Garavini 9.35. Esprime parere contrario sull'emendamento Garavini 9.33 nonché sugli articoli aggiuntivi Di Pietro 9.06 e 9.05 e Rao 9.01. Invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Ferranti 9.030, ritenendo preferibile la formulazione dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 9.010, e Rao 9.02. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 9.010, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire il richiamo all'articolo 319-quater, comma 1.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.04. Invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Rao 9.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 9.09, a condizione che sia riformulato al fine di specificare con più chiarezza che la finalità dell'iscrizione ad un albo speciale è quella di introdurre aspetti di pubblicità.

Si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.04. Esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice della II Commissione. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.015 della relatrice della II Commissione nonché sugli articoli aggiuntivi Contento 8.013 e 8.014 e Di Pietro 9.07.

 

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.030 ed il proprio emendamento 9.19.

 

Manlio CONTENTO (PdL) intende chiedere alcuni chiarimenti al Ministro. In primo luogo, si sofferma sulla questione relativa all'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Ricorda che da parte del Ministro è stato evidenziato che si tratta di una riformulazione dell'articolo 318 del codice penale che consente di ricostruire con maggiore precisione i «confini» tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Ritiene che tale definizione rischi di essere eccessivamente indeterminata.

A suo avviso sorge poi un altro problema connesso ai regolamenti che esistono sui regali d'uso. Potrà essere la giurisprudenza a valutare nella prassi l'applicazione concreta ma resta il fatto che fare riferimento al termine «in relazione» è di eccessiva indeterminatezza. La fattispecie di reato è infatti definita come quella in base alla quale il pubblico ufficiale che, «in relazione» all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Ricorda che il Ministro aveva dato la propria disponibilità a valutare tale problematica, aprendo in tale direzione. Tale orientamento non sembra tuttavia confermato dai pareri contrari espressi dal Ministro. La sua preoccupazione, pertanto permane.

Richiama quindi la questione connessa al traffico di influenze illecite. Ritiene che correttamente tale reato sia posto in relazione alle previsioni dell'articolo 346 del codice penale, che disciplina il millantato credito. La norma richiede dunque che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo Ci si può tuttavia agevolmente chiedere perché si deve dire che vi sono «relazioni esistenti» nel momento in cui si rischia una pena più grave di quella prevista dall'articolo 346 del codice penale. È infatti una formulazione che lo ricalca ma che in sostanza rischia di riportare a quanto previsto dall'articolo 346-bis, offrendo una strategia difensiva più semplice.

In relazione alla corruzione tra privati il Ministro ha espresso parere favorevole ad una serie di subemendamenti volti alla soppressione delle parole «cagionando nocumento alla società». Sottolinea come si tratti di una figura nuova per l'ordinamento e non comprende per quali ragioni il Ministro abbia presentato una formulazione per poi concordare sul subemendamento che sopprime alcune parole.

Illustra, quindi, alcune questioni che attengono alle pene: ricorda che il Ministro ha manifestato un'apertura in relazione alla valutazione delle pene, invocando anche il principio di proporzionalità tra le stesse. A questo punto sarebbe stato forse opportuno, a suo avviso, che sull'emendamento che poteva andare in questa direzione il Ministro avesse espresso una valutazione favorevole. Ora infatti la Commissione si trova di fronte ad una serie di ipotesi da valutare.

Sottolinea come sarebbe opportuno rivedere i minimi di pena ed evidenzia come alcuni incrementi di pene previsti siano molto marcati e si rischia di togliere, di fatto, al magistrato la possibilità di adeguare al fatto la sanzione. Su tali aspetti sarebbe quindi opportuna una maggiore determinatezza.

Rileva, infine, che il Ministro ha espresso una valutazione contraria su quegli emendamenti che esulano dalla materia in discussione, intendendo concentrare l'attenzione sui reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene tuttavia che tale impostazione non sia stata sempre mantenuta, considerato che da parte del Governo è stato espresso un parere favorevole su alcuni emendamenti che affrontavano altre materie, quali quelli riguardanti il voto di scambio. Si chiede quindi se ci siano stati dei motivi particolari alla base di tali scelte.

 

Francesco Paolo SISTO (PdL) intende preliminarmente chiarire che, quando si esaminano questioni connesse al diritto penale, non c’è effetto politico che tenga e deve esserci da parte di tutti la disponibilità a lavorare intensamente, se necessario anche di notte. Vi è infatti l'esigenza di fare tanto e presto.

Intende quindi sottoporre alcune questioni al Ministro della giustizia. In primo luogo, rileva che dall'esame delle fonti internazionali sulla concussione non emerge la necessità di distinguere tra induzione e costrizione, trattandosi quindi di una scelta che deve fare il Ministro.

Evidenzia che, se si ragiona partendo dalle previsioni dell'articolo 317 del codice penale, emerge che probabilmente l'induzione è ancora più grave della costrizione, essendo in tale caso molto forte l'effetto del metus, come avviene d'altronde per le intimidazioni di tipo mafioso.

Appare quindi discutibile affermare con certezza che «indurre» è meno cogente di «costringere». Rileva altresì come la conseguenza presumibile di tale impostazione nel sistema penale sarà quella di non avere, di fatto, più ipotesi di «condotta di induzione» mentre tutte le fattispecie saranno riconducibile alla «condotta di costrizione». Ricorda come d'altronde lo stesso sia avvenuto anche nel rapporto tra concussione e corruzione.

Rileva come da parte degli organi internazionali la richiesta riguardi solo il fatto di assicurare la punibilità del soggetto passivo, il quale ha l'obbligo di presentare immediatamente denuncia. Ribadisce dunque come, a suo avviso, sia più grave la posizione induttiva. Rileva inoltre che nel momento in cui si reintroduce un'attenuante in favore del soggetto che collabora si riprendono le tematiche discusse ampiamente negli anni ottanta sui collaboratori di giustizia, che tuttavia applicate in questo ambito possono produrre un effetto deflagrante per il sistema. Si tratta, infatti, di elementi molto diversi. È a suo avviso evidente che occorre portare il soggetto ad essere punibile anche nell'ottica della costrizione.

Si sofferma poi sul tema dell'utilità patrimoniale, in merito al quale ritiene opportuna una riflessione più attenta. Si prevedono infatti pene minime di quattro anni ma appare poi difficile la valutazione quando si fa riferimento al concetto di utilità elettorale o a fenomeni che si verificano sovente sui candidati politici.

Evidenzia quindi l'opportunità di una riformulazione del reato di corruzione ai sensi dell'articolo 318 del codice penale sulla base della giurisprudenza in materia. Rileva che la formulazione «in relazione a» è una sorta di punto di contatto tra ruolo ed azione. Occorre evitare di prevedere norme che si affidino troppo alla discrezionalità soggettiva, essendo importante determinare con precisione il rapporto di scambio con l'attività del pubblico ufficiale.

Ritiene poi, con riferimento alla fattispecie del traffico di influenze illecite, che tale disposizione vada resa «compatibile» rispetto al sistema italiano. Richiama quanto già previsto dall'articolo 46 del codice penale e segnala l'esigenza di superare l'attuale indeterminatezza della formulazione, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a collaborare per individuare la soluzione più idonea.

Esprime quindi perplessità sul «sequestro per equivalente»: rileva che in base alla proposta formulata vi sono molti aspetti da approfondire. Ricorda che, con il sequestro preventivo, si interviene con il semplice fumus. Il testo proposto stabilisce che la confisca per equivalente possa ricadere sull'intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltreché sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell'articolo 322-ter), anche sul profitto.

Si chiede quindi, in proposito, se sia giusto estenderlo a prezzo e profitto. Esprime dubbi al riguardo tanto più in una fase come questa di difficoltà per il settore imprenditoriale. Invita dunque ad una profonda riflessione al riguardo prima di procedere.

Sottolinea infine che se vi è la volontà di intervenire è più opportuno farlo sul settore amministrativo.

 

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO nel replicare all'onorevole Contento, ribadisce l'opportunità di prevedere oltre al reato di corruzione riferito a specifici atti anche quello relativo all'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale. Non condivide assolutamente le obiezioni di coloro che considerano indeterminata tale fattispecie, ricordando che la giurisprudenza già qualifica come ipotesi di corruzione propria delle fattispecie riconducibili a quello che sarà il reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Non condivide neanche i rilievi mossi al nuovo reato di traffico di influenze illecite secondo i quali dovrebbe trattarsi di una fattispecie da inserire nell'ambito di millantato credito, in quanto quest'ultimo, caratterizzato da una condotta ingannatoria, lede beni giuridici diversi.

In merito al reato di corruzione tra privati precisa che, pur ritenendo preferibile che l'elemento del danno patrimoniale rimanga nella fattispecie, si è rimessa alle valutazioni che le Commissioni faranno sui subemendamenti presentati volti ad eliminare il predetto elemento in quanto ritiene che la fattispecie comunque presenti sufficienti elementi per individuare il bene giuridico protetto.

Sui subemendamenti volti a modificare l'entità delle sanzioni ribadisce di aver espresso parere contrario quando le modifiche da apportare non apparivano coerenti con il disvalore della condotta e di essersi invece rimessa alla valutazione delle Commissioni nei casi in cui, a suo parere, le modifiche non andavano ad incidere sull'efficacia della norma penale.

Più in generale precisa di avere espresso parere contrario sui subemendamenti confliggenti con la struttura proposta dall'emendamento 9.500 del Governo. Si è invece rimessa alla Commissione sulle proposte emendative relative allo scambio di voto perché queste appaiono connesse alle fattispecie già presenti nel testo.

Nel replicare all'onorevole Sisto, precisa di credere fermamente nella necessità di distinguere tra costrizione ed induzione e che il privato che subisce il metus pubblicae potestatis, al pari di colui che subisce una estorsione, non debba essere punito.

Dichiara di aver valutato con favore l'ipotesi di una attenuante nel caso di collaborazione nelle attività volte alla scoperta del reato, perché contribuisce a fare emergere il fenomeno illecito. Si tratta di ipotesi già nota al nostro ordinamento e che ha funzionato bene per il sequestro di persona.

Per quanto riguarda l'abuso di potere di funzione ritiene che la condotta non sia affatto indeterminata e che gli atti che non sono di una concreta lesività difficilmente potrebbero entrare nella fattispecie.

Ribadisce la propria disponibilità ad ipotesi di migliore definizione della fattispecie di traffico di influenze illecite: fattispecie di non facile configurazione ma che in ogni caso non è configurata come una condotta meramente preparatoria.

 

Donato BRUNO, presidente, poiché le Commissioni affari costituzionali e giustizia sono convocate ora sui rispettivi ordini del giorno, d'accordo con la presidente Bongiorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.40.



ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO


Dopo l'articolo 9-septies, aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

All'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il   comma 2, aggiungere:

2-bis. Sono affidate in via esclusiva alla Direzione Investigativa Antimafia le indagini nelle ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 317, 317-bis, 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale, qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 7, comma 1, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203.

300.500.9.0.Di Biagio, Granata.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 15 maggio 2012

 


SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 10.40.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 10 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il relatore per la II Commissione nella seduta   dell'8 maggio scorso ha espresso il parere sui subemendamenti relativi all'emendamento 9.500 del Governo e che nella seduta del 10 maggio scorso ha espresso i pareri sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9. Nella medesima seduta il Ministro della giustizia ha espresso i pareri sui subemendamenti, emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 9. Inoltre ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai pareri espressi.

Avverte quindi che si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 9.500.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come in seguito alla seduta delle Commissioni del 10 maggio scorso, da taluni colleghi siano state rilasciate alla stampa dichiarazioni che esprimevano forti preoccupazione sulla concreta possibilità di concludere l'esame del provvedimento, identificando nel gruppo del PdL il responsabile della lentezza dell’iter parlamentare. Osserva come questo non sia assolutamente rispondente al vero ed evidenzia come sia sufficiente la mera lettura dei resoconti delle sedute delle Commissioni per ristabilire la realtà dei fatti.

Ricorda come l'esame dei provvedimenti in titolo sia iniziato il 7 luglio 2011 e, citando le sedute delle Commissioni che ritiene più significative, sottolinea come risulti del tutto evidente che da parte del PdL non vi sia stato alcun intento e comportamento dilatorio e come la pressione mediatica esercitata sul suo gruppo sia stata del tutto ingiustificata.

Ricorda, in particolare, che nella seduta del 20 settembre la relatrice per la II Commissione, onorevole Angela Napoli, ha proposto alle Commissioni di chiedere il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, concordi la relatrice per la I Commissione e tutti i gruppi parlamentari; il 12 ottobre il collega Bressa, in considerazione della crisi di governo in atto, ha dichiarato che il gruppo del PD non avrebbe partecipato ai lavori delle Commissioni; l'8 novembre le relatrici hanno proposto di chiedere un ulteriore rinvio dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea e tutti i gruppi sono stati concordi.

Il 13 dicembre il sottosegretario Zoppini ha rappresentato l'esigenza del Governo di no procedere in quella seduta all'esame degli emendamenti per poterli approfondire ulteriormente in vista dell'espressione del parere di competenza. Nella seduta del 16 febbraio 2012 il Ministro Severino, pur sottolineando l'estrema rilevanza della materia e la determinazione del Governo di affrontarla con la massima serietà, ha rilevato come un differimento della data dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea le avrebbe consentito di dedicarsi pienamente all'esame del provvedimento a partire dai primi giorni del mese di marzo. Si è quindi giunti al 17 aprile, quando il Ministro Severino ha presentato l'emendamento 9.500, interamente sostitutivo dell'articolo 9, ed è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Nelle sedute dell'8 e del 10 maggio sono stati quindi espressi i pareri sulle proposte emendative.

Dopo avere chiarito come il gruppo del PdL non possa certamente essere accusato di avere tenuto comportamenti dilatori, invita il Governo ad approfondire le proprie valutazioni in merito alle proposte emendative sulla quali ha ritenuto di rimettersi alla valutazione delle Commissioni. Ritiene infatti opportuno che il Governo assuma una posizione netta su tutte le proposte emendative presentate, esprimendo in ogni caso un parere favorevole o un parere contrario.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara che non intende modificare i pareri espressi dal Ministro Severino, che attualmente si trova all'estero per un impegno istituzionale. Assicura in ogni caso che riferirà al Ministro la richiesta dell'onorevole Costa.

Luigi VITALI (PdL) rileva come nell'opinione pubblica si sia creata un'attesa molto forte nei confronti del provvedimento in esame e come, d'altra parte, tutti i gruppi siano d'accordo sulla necessità di combattere il fenomeno della corruzione e di adeguare l'ordinamento alle richieste provenienti dall'Europa. Ritiene tuttavia che si stia procedendo soprattutto per assecondare l'opinione pubblica e senza valutare con attenzione le conseguenze delle norme recate dal provvedimento.

Invita il Governo ad esprimersi sulle proposte emendative con pareri favorevoli o contrari, evitando di rimettersi alle valutazione delle Commissioni, nelle quali si sta creando una maggioranza che vuole concludere l'esame del provvedimento a tutti i costi, indipendentemente dalla qualità ed efficacia delle disposizioni che saranno approvate.

Sottolinea come l'Europa chiedesse la soppressione della fattispecie della concussione, che invece rimarrebbe nel nostro ordinamento. Sottolinea altresì come si sia surrettiziamente messo mano al sistema della prescrizione, aumentando minimi e massimi di pena ed aumentando di fatto i termini processuali. Si è inoltre prevista la nuova fattispecie del traffico di influenze illecite, senza però disciplinare l'attività delle lobbies, come invece accade in altri Paesi. Si trae inoltre spunto per intervenire surrettiziamente sul falso in bilancio.

Esprime l'auspicio che la volontà di andare avanti a tutti i costi nell'approvazione del provvedimento, senza effettuare le necessarie valutazioni sull'impatto delle norme, non finisca per determinare in futuro dei seri pentimenti. Ricorda, in particolare, come nel 1993 si sia deciso di eliminare l'immunità parlamentare, determinando in tal modo una alterazione degli equilibri tra i poteri dello Stato, oggi ulteriormente aggravata dalla mancanza di una adeguata disciplina sulla responsabilità dei magistrati.

Gaetano PECORELLA (PdL) esprime forti perplessità sul subemendamento Ferranti 0.9.500.71.

Donatella FERRANTI (PD), alla luce dei pareri contrari del relatore per la II Commissione e del Governo, ritira il proprio subemendamento 0.9.500.71, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea come emendamento.

Francesco Paolo SISTO (PdL) propone di accantonare gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9. 500.109 poiché diretti a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, che contiene un riferimento all'articolo 319-quater del codice penale, cioè al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità introdotto dall'emendamento del Governo con una disposizione, la lettera i) dell'articolo 9, che peraltro è oggetto di subemendamenti. I subemendamenti dei quali si chiede l'accantonamento, infatti, presuppongono che le Commissioni abbiano previamente esaminato i predetti subemendamenti riferiti all'articolo 9, comma 1, lettera i).

Federico PALOMBA (IdV) condivide i rilievi dell'onorevole Sisto in merito all'accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che le Commissioni concordano ad accantonare gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9. 500.109, diretti a sopprimere la lettera a), avverte che sarà accantonato anche il subemendamento Ferranti 0.9.500.72, che incide sulla medesima lettera a).

Donatella FERRANTI (PD), alla luce della richiesta formulata, ritiene opportuno che si proceda all'accantonamento anche dei subemendamenti che riguardano la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, perché investono argomenti analoghi e correlati a quelli relativi alla lettera a) del medesimo comma 1.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva che taluni subemendamenti, pur essendo riferiti alla predetta lettera b), non incidono in alcun modo sul riferimento all'articolo 319-quater e pertanto non dovrebbero essere accantonati. Si riferisce, in particolare, ai subemendamenti Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda di avere chiesto di procedere all'accantonamento solo del subemendamento Di Pietro 0.9.500.27 e del proprio 0.9.500.109, in quanto correlati all'articolo 319-quater. Non ha invece chiesto in alcun modo di accantonare altri subemendamenti, che riguardano ulteriori questioni giuridiche, e che ritiene invece opportuno esaminare sin d'ora. Chiede quindi alla presidenza di valutare attentamente come procedere.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che, avendo l'onorevole Sisto chiesto l'accantonamento dei subemendamenti soppressivi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, devono necessariamente essere accantonati anche quelli sostitutivi della medesima lettera o che intervengono sulla stessa e, quindi, il subemendamento Ferranti 0.9.500.72. Osserva inoltre che la medesima questione rilevata dall'onorevole Sisto per i subemendamenti riferiti all'articolo 9, comma 1, lettera a) dell'emendamento 9.500 del Governo si pone anche per i subemendamenti riferiti alla successiva lettera b), che contiene anch'essa il riferimento all'articolo 319-quater.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede che si proceda comunque alla votazione della proposta di accantonamento dei subemendamenti che riguardano la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

Le Commissioni deliberano di accantonare gli identici subemendamenti Di   Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110, i subemendamenti Bocchino 0.9.500.3, Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118, che riguardano la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

Manlio CONTENTO (PdL) si sofferma sul subemendamento Sisto 0.9.500.111, ricordando che si tratta di uno dei primi emendamenti che va ad incidere sui minimi di pena. Ricorda che attualmente l'articolo 314 del codice penale, che disciplina il reato di peculato, prevede un'applicazione della pena da tre a dieci anni. L'emendamento 9.500 del Governo eleva invece da tre a quattro anni il minimo edittale di pena.

Ricorda che il Ministro Severino aveva espresso la propria disponibilità a rimettersi alle Commissioni sul tema dei minimi di pena. Ritiene infatti che sia giusto rafforzare le pene massime ma occorre svolgere attente riflessioni sui minimi.

Sottolinea come il reato di peculato assommi figure di gravità molto diversa. Richiama infatti, a titolo esemplificativo, il caso di un sindaco accusato di peculato per avere utilizzato il cellulare di servizio per telefonate di carattere personale, per un totale di circa 100 euro. Rileva che le stesse attenuanti si riferiscono comunque ai minimi di pena ed il rischio è quello di privare il magistrato di margini di operatività per i casi di lievissima entità.

Ribadisce quindi l'opportunità di mantenere, per tutti i reati, i limiti minimi di pena attualmente previsti dall'ordinamento.

Gaetano PECORELLA (PdL) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Contento. Rileva che vi sono, infatti, reati in cui ci si trova di fronte a comportamenti di gravità molto diversa, da lievissima a profondamente lesiva dell'interesse pubblico.

Ritiene che, nel caso del reato di peculato, prevedere quattro anni di pena minima sia, con ogni evidenza, una sproporzione. Ricorda oltretutto come in questi anni non vi siano state stigmatizzazioni o rilievi di alcun tipo in merito all'attuale previsione di pena minima pari a tre anni e non vede quindi quale sia il bisogno che il legislatore intervenga in proposito.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo in merito alla votazione che si è svolta con riferimento alla proposta di accantonamento dei subemendamenti riferiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, intende sottolineare che il suo gruppo si è astenuto.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda come il tema dei minimi edittali sia stato affrontato nel dibattito dal ministro Severino con grande pacatezza, rimettendosi alle valutazioni delle Commissioni. Ritiene che dall'esperienza quotidiana emerga chiaramente la necessità di lasciare il magistrato libero di applicare la pena ritenuta congrua al caso di specie, nell'ambito della forchetta del minimo e del massimo della pena previsto dall'ordinamento. È dunque, a suo avviso, molto pericoloso elevare i minimi edittali, con la conseguenza evidente di una forzatura delle discrezionalità del giudice.

Sottolinea inoltre che, prevedendo minimi di pena elevati, l'imputato sarà indotto a scegliere un rito alternativo, quale il patteggiamento o il rito abbreviato, per evitare il rischio carcerario. Ci si trova, quindi, di fronte ad una «forzatura» del diritto di difesa, ai limiti dell'incostituzionalità, alla luce delle previsioni dell'articolo 27 della Costituzione.

Rileva altresì che le attenuanti, di per sé «scivolose», per varie ragioni non sarebbero comunque in grado di risolvere il problema.

Evidenzia inoltre come il peculato sia una norma molto delicata e richiama, in proposito, l'ampia giurisprudenza che si è concentrata sugli elementi differenziali del reato di truffa rispetto a quello di peculato. Evidenzia come il rischio sia dunque quello di colpire condotte di minima rilevanza.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di svolgere attente riflessioni prima di aumentare il minimo di pena attualmente previsto. Il proprio emendamento 0.9.500.111 è proprio volto ad evitare il peggioramento della situazione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ricorda che sul subemendamento in discussione è stato espresso un parere contrario da parte del relatore e del Governo.

Rileva, inoltre, come vada tenuto in considerazione che la normativa penale che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione debba necessariamente mantenere una sistematicità interna che rischia di non esservi nel momento in cui, anche se con le migliori intenzioni, si approvano emendamenti riferiti a singole parti.

È quindi opportuno, a suo avviso, assumere un metodo di lavoro differente: è infatti più utile concentrare il lavoro delle Commissioni sui punti su cui si avverte come impellente la necessità di chiedere alla relatrice ed al Governo di rivedere i pareri espressi. Richiama, a titolo esemplificativo, la parte relativa al reato di traffico di influenze che si presenta con una formulazione alquanto «scivolosa».

Ritiene invece discutibile quanto finora affermato rispetto all'incremento dei minimi edittali per tutti i reati. È infatti compito del legislatore individuare l'entità della pena in rapporto al disvalore dei comportamenti. Ricorda come il giudice possa comunque utilizzare le attenuanti e gli istituti processuali previsti.

Il legislatore è invece chiamato, in questa sede, a dare un segnale chiaro nella direzione dell'inasprimento delle pene per alcuni reati. La questione della minima entità riguarda oltretutto un altro istituto.

Preannuncia quindi che il suo gruppo voterà contro il subemendamento Sisto 0.9.500.111, conformemente al parere della relatrice e del Governo.

Ribadisce inoltre il proprio invito a modificare il metodo di lavoro per evitare oltretutto che vi siano critiche di velato ostruzionismo rispetto all’iter del provvedimento in esame. È interesse del Paese prevedere una legislazione penale di maggiore contrasto rispetto ad alcuni reati.

Luigi VITALI (PdL) ritiene che si possa anche essere d'accordo sull'opportunità di incrementare il massimo delle pene ma ritiene che aumentare i minimi edittali costituisca un «nonsenso». Per raccogliere l'invito del collega Mantini, prospetta dunque l'opportunità di concentrare la discussione sui minimi di pena, lasciandoli invariati rispetto alla legislazione vigente.

Diversamente, il suo gruppo si riserva di affrontare ulteriormente la questione, che considera di particolare rilievo, anche nella successiva fase di discussione in Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara che il suo gruppo ritiene necessaria una reazione sociale severa rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione e per questa ragione voterà contro il subemendamento Sisto 0.9.500.111.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Sisto 0.9.500.111, ritenendo equilibrato l'intervento proposto dal Governo in relazione al reato di peculato. Sottolinea infatti come le pene debbano essere proporzionate alla gravità dei fatti e come il peculato sia uno dei reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il parere espresso dal Governo sul subemendamento Sisto 0.9.500.111 non sia coerente con gli altri pareri resi dal Governo stesso sulle proposte emendative che intervengono sulla misura delle pene, rispetto alle quali il ministro della giustizia si è di regola rimesso alle Commissioni. Chiede pertanto che il Governo riveda il parere espresso sul subemendamento in questione.

Maurizio PANIZ (PdL), per quanto riguarda il subemendamento Sisto 0.9.500.111, prende atto del fatto che in questo momento la corruzione è considerata da molti come il peggiore dei mali, ma sottolinea l'importanza di evitare interventi normativi precipitosi e non adeguatamente ponderati, i quali comportano spesso, come prova l'esperienza, effetti diversi da quelli perseguiti. Invita a riflettere sul fatto che i reati contro la pubblica amministrazione non sono tra quelli che gli uffici giudiziari tendono a trascurare – raramente si addiviene a prescrizioni – e che elevare il minimo edittale equivale a manifestare scarsa fiducia nei confronti della capacità dei magistrati di decidere la giusta misura della sanzione in proporzione al fatto di volta in volta commesso.

Per quanto riguarda invece l'emendamento del Governo, si dichiara favorevole all'introduzione del reato di corruzione tra privati, che effettivamente colma una lacuna dell'ordinamento, ma fortemente perplesso rispetto alla definizione proposta del reato di traffico di influenze, che, a suo avviso, è oltremodo generica – laddove la tipizzazione è un requisito essenziale della norma incriminatrice, previsto a garanzia della certezza del diritto – e lascia quindi grande spazio interpretativo al giudice. Auspica pertanto una revisione della definizione del reato in questione.

Enrico COSTA (PdL) chiede al Governo di dichiarare se confermi il parere contrario espresso sul subemendamento Sisto 0.9.500.111, in modo che si possa valutare la coerenza dei pareri complessivamente espressi dal Governo stesso sui subemendamenti in esame.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che l'aumento del minimo edittale per il reato di peculato sia nello spirito del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esclude che il parere espresso dal ministro della giustizia sul subemendamento Sisto 0.9.500.111 sia dovuto ad un errore e pertanto, pur nella consapevolezza del fatto che la giusta misura di una sanzione penale è una valutazione molto soggettiva, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Sisto 0.9.500.111.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 28 maggio prossimo e che pertanto la Presidenza porrà in votazione il conferimento del mandato alle relatrici, anche se l'esame delle proposte emendative non dovesse essersi concluso, in tempo utile per assicurare il rispetto del predetto termine. Quindi, considerato che le Commissioni riunite sono convocate anche per l'esame di atti del Governo e che alle ore 12 è previsto l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.


 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 17 maggio 2012

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente   della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

La seduta comincia alle 14.25.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone   l'attivazione.

Ricorda che nell'ultima seduta di   martedì 15 maggio, sono stati accantonati gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109, diretti a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, e il subemendamento Ferranti 0.9.500.72, che incide sulla medesima lettera a).

Sono stati inoltre accantonati gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110, i subemendamenti Bocchino 0.9.500.3, Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118, che riguardano la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

La Commissione ha poi respinto il subemendamento Sisto 0.9.500.111. L'esame riprende pertanto dagli identici subemendamenti 0.9.500.29 Di Pietro e 0.9.500.105 sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Avverte che l'onorevole Garavini ha scritto una lettera nella quale comunica di ritirare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi a sua firma riferiti all'articolo 9.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.9.500.105.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come tutti i subemendamenti del suo gruppo –soppressivi o sostitutivi di parti dell'emendamento 9.500 del Governo – sono ispirati ad una filosofia differente rispetto a quella seguita dall'Esecutivo. Si ritiene, infatti, che per rendere più efficace e severa la lotta contro la corruzione sia opportuno prevedere un unico reato per i fenomeni di concussione e di corruzione, ai sensi dell'articolo 317 del codice penale, prevedendo pene «a cascata» nei confronti del corruttore e del concusso per induzione. Rileva quindi che tutti gli emendamenti formulati dal suo gruppo sono ispirati a tale finalità.

Enrico COSTA (PdL) fa presente come l'emendamento in discussione affronti un tema di particolare rilevanza nell'ambito del provvedimento in esame. Ricorda che il nuovo rapporto tra concussione e le altre figure di reato è stato definito nell'emendamento 9.500 del Governo.

Rileva come vi siano diverse chiavi di lettura della questione: il Governo ha fatto una scelta nell'ambito di una «piramide», ponendo il reato di concussione al vertice e, subito dopo, quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi del nuovo articolo 319-quater del codice penale.

Ricorda come la ratio dell'intero provvedimento in discussione sia anche quella di intervenire sul rapporto tra il reato di concussione ed il reato di corruzione, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione internazionale in materia e di quanto evidenziato dai gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa sulla materia.

Evidenzia come, dall'esame approfondito della relazione svolta dai suddetti gruppi del Consiglio d'Europa, emerge una rappresentazione del reato di concussione in Italia che necessita una revisione. Ritiene che le risposte fornite dalle autorità italiane non siano state del tutto convincenti, avendo sottolineato come il reato di concussione costituisca un valido strumento per il perseguimento del reato di corruzione.

Ritiene che la scelta del Governo sia stata di carattere tecnico e debba essere rispettata. Il ministro ha illustrato la strada seguita, in cui ha ritenuto rifarsi ad un'impostazione piramidale. A suo avviso, tuttavia, non si danno risposte adeguate ai richiami delle autorità europee.

Ritiene che sia stato comunque fatto un passo in avanti importante ma probabilmente una configurazione diversa avrebbe potuto evitare delle distinzioni che saranno invece a carico dell'interprete.

Ricorda, quindi, che sono stati presentati alcuni emendamenti migliorativi del testo del Governo ed auspica che se ne tenga conto nel prosieguo dell’iter. Tra questi richiama anche un emendamento, poi ritirato, che aveva un approccio più coerente rispetto alle indicazioni dei gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo rispetto al subemendamento Di Pietro 0.9.500.29 perché segue un'impostazione sistematica diversa da quella contenuta nella proposta di legge presentata dal suo gruppo e dall'emendamento 9.500 del Governo, sul quale il suo gruppo ha presentato specifici subemendamenti, nel rispetto dell'impostazione di fondo.

Manlio CONTENTO (PdL) richiama le considerazioni testé svolte dal collega Costa, che ha fatto riferimento a quanto evidenziato dai gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e dall'OCSE. Nell'ambito di un incontro di una loro delegazione con i componenti della Commissione giustizia è stato infatti ribadito che, ad avviso dell'OCSE, appare anomala l'attuale configurazione del reato di concussione nell'ordinamento italiano. Esprime quindi la propria contrarietà al subemendamento Di Pietro 0.9.500.29, volto a sopprimere la nuova formulazione del reato di concussione contenuta nell'emendamento del Governo.

In questa fase va infatti dato atto al ministro di aver tenuto conto degli orientamenti emersi in sede internazionale; cosa diversa è invece quanto è stato previsto riguardo alla concussione per costrizione. Ribadisce quindi un giudizio favorevole sulla prima parte dell'emendamento del Governo, per la sua coerenza con gli orientamenti internazionali. Lo stesso non può invece dirsi con riguardo al nuovo articolo 319-quater, che disciplina l'induzione indebita a dare o promettere utilità, tema che potrà essere approfondito ulteriormente nel prosieguo dell’iter.

Ricorda poi che, con riferimento alla questione dei minimi edittali, il ministro Severino aveva espresso la propria disponibilità rispetto alle decisioni che le Commissioni avrebbero assunto. Nella precedente seduta tuttavia è stata affrontata una proposta di modifica relativa al minimo della pena per il reato di peculato ed in tale sede il sottosegretario ha espresso un parere contrario, associandosi a quello già espresso dal ministro in precedenza, probabilmente perché riguardava un articolo precedente rispetto a quelli su cui vi sono molti subemendamenti che riguardano i limiti minimi di pena. Auspica quindi che il ministro della giustizia riveda tale impostazione nel prosieguo dell’iter parlamentare, anche con riferimento al reato di peculato. In tale caso, il suo gruppo prenderà atto favorevolmente dell'atteggiamento dimostrato, anche ai fini del successivo esame parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) si sofferma sulla filosofia che è alla base della lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 dell'emendamento del Governo, svolgendo considerazioni di metodo e di merito.

Sotto il profilo metodologico richiama l'orientamento di parte della dottrina, tra cui gli studi del professor Francesco Palazzo, in cui si sottolinea come nell'ambito del dibattito sui reati contro la pubblica amministrazione l'attenzione andrebbe concentrata sul versante della prevenzione amministrativa mediante un reale ed effettivo potenziamento degli strumenti amministrativi. La preoccupazione sollevata è infatti quella che le forme tradizionali del simbolismo penale non siano sufficienti a garantire l'effettività della tutela. Non si è infatti mai svolto un intervento di ampio respiro sul versante preventivo ritenendo invece opportuno incidere subito sul piano più vistoso dei reati e delle pene. Ciò premesso, si chiede quindi se la nuova formulazione dell'articolo 317 consenta di superare tale preoccupazione.

Ritiene altresì non conforme al vero affermare che l'intervento previsto   dal Governo sia quasi una strada obbligata per dare seguito a quanto evidenziato dagli organismi internazionali competenti alla materia, quali, in particolare, l'OCSE e il gruppo degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa. Questi infatti non impongono una soluzione obbligata ma richiamano una serie di principi da applicare compatibilmente con gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. Si richiede, in particolare, un intervento normativo affinché venga evitata ogni possibilità che chi compie condotte illecite in quest'ambito non ne risponda penalmente. La formulazione del nuovo articolo 317 del codice penale, proposta dal Governo, non sembra tenere conto di tale principio considerato che viene conservata la non punibilità del soggetto «costretto».

Occorre quindi chiedersi se tale scelta non sia clamorosamente collidente rispetto alle prescrizioni internazionali. In tale direzione andava un emendamento della collega Ferranti, poi ritirato.

Ricorda come parte della dottrina, anche con un'impostazione garantista,   ha detto chiaramente che nel momento in cui si sono stigmatizzate le leggi ad personam, per coerenza si deve avere il coraggio di fare una riforma che non tenga conto dei processi pendenti, cosa che invece sembra stia accadendo.

Ribadisce quindi che gli organismi internazionali chiedono di superare ogni forma di non punibilità del privato: di fronte a tale impostazione la nuova formulazione dell'articolo 317 presenta dunque una serie di profili inaccettabili. Ci si sottrae infatti alla volontà del Consiglio d'Europa e si indica nella «costrizione» una forma autonoma di condotta diversa dalla «induzione», senza alcuna giustificazione.

Raffaele VOLPI (LNP), a nome del gruppo, chiede la chiusura della discussione sul subemendamento in esame, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del regolamento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'articolo 44 del regolamento si applica nella discussione in Assemblea e, per quanto riguarda le Commissioni, solo nell'esame in sede legislativa. L'istituto non appare infatti compatibile con i lavori in sede referente, che, ancor più a seguito delle riforme regolamentari del 1997, devono essere organizzati secondo principi di economia procedurale tali da garantire che l'esame dei provvedimenti si concluda in tempo utile per assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV), rilevato che i lavori delle Commissioni procedono con particolare lentezza, ritira tutti i subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo presentati dal suo gruppo, in modo da evitare che questo possa essere considerato in qualche modo corresponsabile di un eventuale ritardo nell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, si dichiara disponibile a ritirare a propria volta i propri subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo, salvo eventualmente ripresentarli in Assemblea, ove ciò consentisse di arrivare alla immediata votazione del predetto emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che il suo gruppo avrebbe auspicato sull'emendamento 9.500 del Governo una discussione rapida ancorché costruttiva, ma che, se questo non è possibile, è disponibile a ritirare i propri subemendamenti, salvo eventualmente ripresentarli in Assemblea, per arrivare in tempi utili al voto del predetto emendamento.

Enrico COSTA (PdL) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di una breve sospensione dei lavori che consenta di fare il punto sulla situazione.

Lorenzo RIA (UdCpTP), premesso che il suo gruppo ha presentato diversi subemendamenti migliorativi del testo del Governo, li ritira tutti, ritenendo essenziale e prioritario che il provvedimento arrivi in Assemblea nel termine previsto dal calendario dei lavori.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, illustra il suo subemendamento 0.9.500.10, che accorpa in un'unica fattispecie la corruzione e la concussione, includendo tra i soggetti attivi del reato, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e ne raccomanda l'approvazione.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ricorda che le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali riguardano la prevenzione tanto quanto la repressione della corruzione e, al momento della costituzione del Governo, che il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha istituito una commissione di studio sul fenomeno della corruzione, la quale ha reso note le proprie conclusioni in due recenti relazioni. Si chiede, quindi, per quale ragione le indicazioni contenute nelle relazioni in questione, le quali attengono a misure di contrasto preventivo della corruzione, non siano state tenute in considerazione dal Governo, il cui emendamento insiste esclusivamente sul profilo repressivo e penale. Ritiene che l'adozione di misure di prevenzione, unitamente a quelle penali di repressione, avrebbe conferito un maggiore equilibrio alla proposta del Governo e le avrebbe guadagnato un consenso più ampio.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) dopo avere preannunciato di avere intenzione di svolgere un intervento che durerà tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente la complessa materia in esame, fa presente come il proprio gruppo sin dall'inizio della legislatura non abbia mai utilizzato gli strumenti che il Regolamento fornisce per comprimere il dibattito parlamentare. Tale atteggiamento responsabile è stato tenuto soprattutto quando si sono discusse norme importanti. Si dichiara stupito della richiesta di chiusura della discussione avanzata dall'onorevole Volpi, ritenendo significativo che questa sia stata fatta quando il suo gruppo si trova all'opposizione e mai quando faceva parte della maggioranza. Si dichiara inoltre stupito del fatto che molti dei colleghi che oggi fanno parte della maggioranza insistano per votare immediatamente, mentre quando erano all'opposizione insistevano sistematicamente per discutere, riflettere e approfondire.

Si sofferma quindi sull'emendamento 9.500 del Governo, pur premettendo di non essere un giurista e che la sua esperienza del processo penale deriva dall'essere un giornalista che più volte è stato imputato per reati di diffamazione, anche se tali procedimenti una volta sola si sono conclusi con una condanna. Ritiene, in particolare, che il principale errore metodologico che caratterizza l'emendamento in questione sia quello di essere espressione di un panpenalismo esasperato e inaccettabile.

Donato BRUNO, presidente, ricorda all'onorevole Stracquadanio che le Commissioni stanno esaminando il subemendamento 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione e lo invita pertanto a contenere il proprio intervento in questo ambito.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) precisa di volere intervenire sull'emendamento 9.500 del Governo e non sul subemendamento del relatore per la II Commissione.

Donato BRUNO, presidente, assicura all'onorevole Stracquadanio che, se questa è la sua intenzione, avrà senz'altro la possibilità di intervenire in seguito.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la presenza di un parere contrario del Governo sul subemendamento 0.9.500.10 del relatore per la II Commissione rappresenti un'anomalia e sia un sintomo dell'esistenza di un serio problema politico nella maggioranza. Precisa inoltre come la richiesta di chiusura della discussione precedentemente presentata avesse il preciso scopo di superare l'ostruzionismo di quella parte della maggioranza che sta paralizzando i lavori delle Commissioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) invita l'onorevole Angela Napoli a ritirare il subemendamento 0.9.500.10.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul subemendamento 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che il subemendamento della relatrice per la II Commissione, pur raccogliendo talune indicazioni provenienti dall'Europa, sia comunque formulato in maniera non accettabile, atteso che accomuna condotte difficilmente compatibili e non prevede la punibilità dei soggetti privati. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento 0.9.500.10.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.9.500.10 del relatore per la   II Commissione.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ripropone la richiesta di una breve sospensione della seduta.

Donato BRUNO, presidente, invita l'onorevole Costa a motivare la richiesta di sospensione ed i gruppi a pronunciarsi sulla richiesta medesima.

Enrico COSTA (PdL) chiarisce che il ritiro delle proposte emendative da parte del gruppo dell'IdV ha determinato una modifica del quadro emendativo e che tale sopravvenuta modifica rende necessario compiere nuove valutazioni ed approfondimenti.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la richiesta di sospensione sia priva di una reale motivazione e, quindi, meramente ostruzionistica.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la richiesta di sospensione possa essere accolta ove serva al PdL per condurre un esame ragionato degli emendamenti e purché la sospensione non sia superiore a dieci minuti.

Roberto RAO (UdCpTP) si esprime a favore delle richiesta di una breve sospensione.

Pierguido VANALLI (LNP) non si oppone alla richiesta dell'onorevole Costa, purché la sospensione sia breve.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, dichiara di adeguarsi all'orientamento prevalente dei gruppi e quindi di non opporsi alla richiesta di una breve sospensione.

Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'orientamento emerso dal dibattito, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.05.  

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.9.500.112.

Donato BRUNO, presidente, considerato che il subemendamento Sisto 0.9.500.112, propone una diversa formulazione della lettera d) del comma 1, avverte che si intendono accantonati tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo. Avverte inoltre che i subemendamenti Siliquini 0.9.500.5 e Contento 0.9.500.98 si intendono ritirati.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritira il suo subemendamento 0.9.500.11.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.9.500.74, che affronta lo stesso punto trattato dal subemendamento Bocchino 0.9.500.4, vale a dire quello delle pene accessorie da prevedere per i reati contro la pubblica amministrazione.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in tema di pene accessorie. Fa presente infatti che il codice penale prevede pene accessorie sia in via generale, sia in via speciale e che, oltre all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, sono possibili altre pene accessorie, quali l'estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego. A suo avviso sarebbe necessario, per evitare deliberazioni contraddittorie, una discussione congiunta sulle diverse proposte subemendative che riguardano il profilo delle pene accessorie. Preannuncia in ogni caso il proprio voto contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4 in quanto ritiene che prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici anche per fatti minimi sia una misura eccessiva, draconiano, contrastante con la finezza della tradizione giuridica italiana.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che il suo gruppo ha ritirato tutti i propri subemendamenti per non contribuire a ritardare l’iter del provvedimento, chiarisce che il gruppo non intende tuttavia rinunciare a spiegare la propria posizione sulle diverse questioni in discussione. Per quanto riguarda, nello specifico, le pene accessorie, dichiara che il suo gruppo ritiene necessaria la massima severità contro il fenomeno della corruzione, il cui costo per la collettività è enorme. Ritiene pertanto che nei confronti dei soggetti condannati per questo tipo di reati si debbano irrogare le sanzioni più severe, anche quelle accessorie.

Ciò premesso, preannuncia il voto contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4, motivato da una contrarietà non sul contenuto sostanziale – che, come detto, condivide – bensì sulla formulazione tecnica: il testo del subemendamento in questione fa infatti riferimento anche a una serie di reati che non sono stati ancora introdotti nell'ordinamento, ma sono per il momento previsti soltanto dall'emendamento del Governo non ancora votato.

Sottolinea in ogni caso   come il suo gruppo ritenga che la corruzione e la concussione debbano essere punite nello stesso modo e come debbano essere sanzionati, insieme ai concussori, anche i concussi.

Francesco Paolo SISTO (PdL) nell'esprimere il proprio dissenso rispetto al subemendamento Bocchino 0.9.500.4, rileva come la non automaticità dell'interdizione perpetua sia, a suo avviso, condivisibile.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4 il parere della relatrice per la II Commissione è favorevole, mentre il parere del Governo è contrario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bocchino 0.9.500.4.  

Il ministro Paola SEVERINO ricorda che sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74 si era rimessa alle valutazioni delle Commissioni, suggerendo per altro che lo stesso fosse riformulato sopprimendo i rinvii agli articoli 318 e 322 del codice penale e prevedendo per l'articolo 314 del codice penale un rinvio solo al primo comma.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la disponibilità a fare un «passo indietro» sull'istigazione e sulla corruzione per abuso delle funzioni per tenere conto di quanto testé richiesto dal ministro della giustizia. Riformula di conseguenza il proprio subemendamento 0.9.500.74.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che il suo gruppo avrebbe voluto discutere anche in Commissione le proposte subemendative presentate, ma, per una precisa scelta politica, al fine di evitare il rischio che non si riesca a votare l'emendamento 9.500 del Governo e che in Aula giunga l'articolo 9 del disegno di legge C. 4434 presentato dall'allora ministro della giustizia Angelino Alfano, ha ritirato tutti i propri subemendamenti.

Intervenendo in merito al subemendamento Ferranti 0.9.500.74, rileva come si sia dato per scontato lo «spacchettamento» previsto con l'articolo 319-quater, che tuttavia non è ancora stato approvato.

Manlio CONTENTO (PdL) propone alle Commissioni di procedere all'accantonamento del subemendamento Ferranti 0.9.500.74, considerato che questo fa riferimento a nuovi articoli del codice penale su cui le Commissioni non hanno ancora deliberato. Prospetta quindi l'opportunità di procedere dapprima alle votazioni dei subemendamenti che riguardano le fattispecie sostanziali.

Raffaele VOLPI (LNP) condivide la proposta di accantonamento testé formulata rilevando che forse il subemendamento in discussione non doveva essere posto in votazione considerato che fa riferimento ad articoli del codice penale che non sono vigenti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il subemendamento in questione rientri in una logica ragionevole, che appare condivisibile.

Francesco Paolo SISTO (PdL) concorda sulla proposta di accantonamento del subemendamento in discussione in attesa della deliberazione sul nuovo articolo 319-quater del codice penale. Inviata inoltre il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione in merito al subemendamento in discussione, ricordando che nella valutazione sull'articolo 317-bis si è ritenuto di escludere l'articolo 319-quater del codice penale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene deleteri e non corretti rispetto al Governo interventi come quello testé svolto dal collega Sisto. Ricorda infatti che il Governo ha ritenuto opportuno seguire un'impostazione, che il suo gruppo ha presentato subemendamenti nel rispetto di tale impostazione e si è dichiarato disponibile a fare un passo indietro nella formulazione del subemendamento in esame per tenere conto della richiesta formulata dal ministro Severino.

Sull'accantonamento richiesto dal collega Contento, anche alla luce di quanto già deciso con riguardo ai subemendamenti che fanno riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) precisa di essersi limitato a svolgere una valutazione puramente tecnica ricordando che nell'emendamento del Governo non era presente il richiamo all'articolo 319-quater.

Le Commissioni delibero di accantonare il subemendamento Ferranti 0.9.500.74.

Manlio CONTENTO (PdL), alla luce della possibilità di valutare nel prosieguo dell’iter parlamentare una formulazione differente, ritira il proprio subemendamento 0.9.500.119.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritira il proprio subemendamento 0.9.500.12.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede l'accantonamento del proprio subemendamento 0.9.500.113 per le medesime ragioni emerse con riferimento ai precedenti subemendamenti.

Manlio CONTENTO (PdL) chiede che si proceda all'accantonamento dei propri subemendamenti 0.9.500.120 e 0.9.500.121, così come degli altri subemendamenti che riguardano la lettera f) del comma 1.

Sottoscrive quindi i subemendamenti Siliquini 0.9.500.6 e 0.9.500.200, che ritira riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di accantonare i subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121, Ferranti 0.9.500.75, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 investa il tema dei limiti delle pene e ne chiede quindi l'accantonamento.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, ritiene che in questo modo, continuando ad accantonare subemendamenti, le Commissioni non arriveranno mai a votare l'emendamento 9.500 del Governo. Ritiene quindi che sia necessaria maggiore chiarezza.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che, come emerge da agenzie di stampa, la relatrice per la II Commissione ha dichiarato di non voler partecipare ad «inciuci» come quello che vi è appena stato nell'ambito dell'incontro di rappresentanti dei gruppi del Popolo delle libertà e del Partito democratico con il ministro Severino. Ritiene che, se tali incontri servono a chiarire aspetti che attengono al provvedimento in esame, la relatrice andrebbe coinvolta. Il suo gruppo certamente non parteciperà a tali incontri.

Sottolinea peraltro come il ruolo del relatore non possa essere prettamente politico e suscettibile di continue modifiche negli orientamenti: forse è per tali ragioni che il provvedimento ha un iter alquanto tortuoso nelle Commissioni. Ricorda che il suo gruppo è intervenuto nel dibattito solo se necessario e sta lavorando seriamente sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, ricorda di aver acquisito l'assenso di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione sulla richiesta di sospensione.

Rileva che oltretutto brevi sospensioni sono di norma utili per un confronto informale tra i gruppi o con il rappresentante del Governo così da procedere meglio nei lavori della Commissione.

Rileva come quello in esame sia un argomento certamente importante, come d'altronde lo sono tutti quelli all'esame del Parlamento: non vede quindi per quali ragioni lo si stia «caricando» di significati ulteriori. Ritiene inoltre che la politica non sia sede di scontro – come probabilmente ritiene chi parla di «inciuci» – quanto luogo di ricerca di mediazioni.

Raffaele VOLPI (LNP) precisa che il riferimento agli «inciuci» è stato fatto dalla relatrice della II Commissione e non di certo dal suo gruppo.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.9.500.76, fa presente come questo riguardi la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 e non ha correlazione con altri subemendamenti. Esso parte dal presupposto che il reato di concussione debba avere un'idonea sanzione penale, investendo quindi una valutazione sulla congruità della pena. Per tali ragioni chiede che si proceda alla votazione del subemendamento in questione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, prende atto che l'esame del provvedimento in titolo da alcuni viene svolto, in parte, in Commissione e, in altra parte, sulle agenzie di stampa. È noto il percorso tortuoso del provvedimento in questione, ma resta ferma l'esigenza che l'Assemblea possa avviarne la relativa discussione nei tempi previsti. Per tale ragione il suo gruppo sta cercando di individuare soluzioni – e ringrazia per questo il ministro per la disponibilità dimostrata – affinché sia possibile concludere in tempi congrui l’iter in Commissione.

Per la medesima ragione, quindi, è stata chiesta una breve sospensione dei lavori così da poter procedere ad un confronto informale con il rappresentante del Governo.

Come relatrice per la I Commissione esprime un parere contrario rispetto a tutti quei subemendamenti ed emendamenti volti ad aumentare le pene minime per i reati previsti. Ricorda come il ministro Severino avesse già espresso la propria «apertura» riguardo a taluni aspetti tra cui quelli che riguardano le pene minime edittali. Il suo gruppo ritiene infatti opportuno insistere affinché non si pervenga ad un incremento delle pene minime, diversamente dalle pene massime che hanno invece un'incidenza rispetto alla prescrizione.

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che il suo gruppo era contrario ad una sospensione dei lavori. Ritiene peraltro che legittimamente si sia deciso di svolgere un breve incontro e di questo si vedranno i risultati. Ritiene che quello in esame sia il provvedimento con maggiore valenza politica tra quelli all'attenzione del Parlamento. Esprime quindi la propria solidarietà alla collega Angela Napoli, che sta svolgendo egregiamente le proprie funzioni di relatrice senza per questo rinunciare ad esprimere le proprie opinioni politiche.

Intervenendo in merito al subemendamento Ferranti 0.9.500.76, preannuncia il proprio voto favorevole. Sottolinea infatti come i reati contro la pubblica amministrazione tradiscano il giuramento effettuato dai pubblici ufficiali e richiedano pertanto una reazione sociale, e quindi una pena, la più forte possibile. Ritiene inoltre opportuno che si proceda subito alla votazione non essendovi correlazioni rispetto ad altri subemendamenti.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 sia volto ad aumentare le pene relative all'articolo 319 del codice penale prevedendo che siano da quattro a otto anni: su questo la relatrice per la II Commissione ha espresso parere favorevole mentre il ministro si è rimesso alle Commissioni.

Il subemendamento Sisto 0.9.500.114 individua le pene edittali in questione da due a sei anni e su questo vi è stato un parere contrario della relatrice della II Commissione e del Governo.

Infine, sul proprio subemendamento 0.9.500.100, volto a ridurre da tre a due anni la pena minima in questione la relatrice per la II Commissione ha espresso un parere contrario mentre il ministro si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni.

Ritiene che sulla materia vada svolta un'attenta riflessione tenendo conto anche delle pene previste per gli altri reati. Auspica quindi un accantonamento dei subemendamenti in questione affinché sia possibile affrontare la questione nel suo insieme, cercando di individuare una soluzione adeguata. Ciò a meno che il ministro ritenga opportuno modificare il proprio parere.

Il ministro Paola SEVERINO intende illustrare la ratio seguita nei pareri espressi sui subemendamenti in questione. Il Governo si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni per quanto riguarda le pene minime, ad accezione del peculato. Ha invece ritenuto opportuno esprimere parere contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti volti a ridurre i massimi di pena previsti, per l'impatto che vi può essere sull'istituto della prescrizione.

Rileva inoltre come, a suo avviso, è quanto mai importante assicurare che l'intervento normativo in questione mantenga la propria sistematicità e razionalità: il rischio è infatti che l'approvazione di subemendamenti su singole parti tolga razionalità al sistema complessivo. Per tale ragione concorda sulla proposta di accantonamento dei subemendamenti che riguardano la misura delle pene per i reati in discussione.

Donatella FERRANTI (PD) insiste nella richiesta di votazione del proprio subemendamento 0.9.500.76, considerato che tutte le valutazioni al riguardo sono già state svolte ed è opportuno fare un passo in avanti nelle votazioni. Rileva come sulla definizione delle condotte si sia convenuto di procedere in questa fase ad un accantonamento e come la definizione dei minimi di pena riguardi un'altra questione.

Ad avviso del suo gruppo, elevare la pena per un reato che produce un danno di settanta miliardi di euro annui è quanto mai opportuno. L'aumento della pena minima per le fattispecie di particolare gravità è inoltre opportuno per garantire l'effettività delle condanne.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, precisa che ad un aumento di pena del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio dovrebbe conseguire, per mantenere la coerenza del sistema, un aumento di pena anche per altri reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali sicuramente anche quelli oggetto dell'emendamento del Governo nonché di subemendamenti accantonati. Ritiene quindi che l'accantonamento della proposta emendativa potrebbe essere funzionale ad una riflessione di sistema, volta a garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle pene.

Donatella FERRANTI (PD) chiede che il proprio subemendamento sia posto in votazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) contesta integralmente l'impostazione dell'onorevole Ferranti, secondo la quale sostanzialmente l'aumento dei minimi di pena servirebbe a garantire l'effettività della pena e ritiene che una simile impostazione sia gravemente lesiva dei principi costituzionali alla base del diritto penale.

Oriano GIOVANELLI (PD) interrompe l'onorevole Sisto ritenendo che la posizione del gruppo del PDL sia ormai chiara e che il subemendamento debba essere posto in votazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che ogni fattispecie di reato deve essere graduata e modulata in base alla sua gravità e che la proposta emendativa si pone al di fuori di questo sistema, prevedendo una sanzione abnorme e sproporzionata. Ricorda che secondo l'articolo 27 della Costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Rita BERNARDINI (PD) interrompe l'onorevole Sisto, invitandolo a ricordare le sue ultime affermazioni anche quando si tratti di immigrati.

Enrico COSTA (PdL) osserva che il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 comporta un ulteriore inasprimento delle pene e ricorda di avere già evidenziato come la scelta del Governo di non esprimere un parere favorevole o contrario, ma di rimettersi alla valutazione delle Commissioni sulle proposte emendative relative ad aumenti o riduzioni di pene, potesse favorire, nel corso dell'esame di un provvedimento tanto delicato come quello sulla corruzione, la nascita di una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo. Ritiene quindi che l'eventuale approvazione del subemendamento in esame sarebbe la prova che ciò si è verificato. Invita tutti i colleghi ad un ulteriore momento di riflessione e dialogo che, senza forzature, possa condurre all'approvazione di un testo condiviso e propone che il subemendamento in esame sia posto in votazione all'inizio della prossima seduta.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che il suo gruppo ha ritirato tutti i subemendamenti presentati per contribuire ad accelerare i lavori, a differenza di altri che hanno preferito mantenere i propri per ragioni di immagine davanti all'opinione pubblica, dichiara che il suo gruppo non intende però rinunciare a chiarire la propria posizione sulle diverse questioni e quindi ad intervenire ogni volta che lo ritenga necessario.

Roberto RAO (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, non perché non ne condivida il merito, ma perché ritiene che sarebbe stato più opportuno discutere di subemendamento insieme con gli altri vertenti su questa materia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, che, a suo parere, dimostra lo stato di confusione della maggioranza e la determinazione non tanto a lavorare per un testo equilibrato, quanto a lanciare un determinato messaggio all'opinione pubblica.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferranti 0.9.500.76.  

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono così preclusi i subemendamenti Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100. Quindi, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.  

 


 


 


ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI

 

 


 

All'articolo 9, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da quattro a otto.

0. 9. 500. 76. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi.


 

 


 

COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di martedì 22 maggio 2012

 


SEDE REFERENTE

Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del   presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. – Intervengono il Ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 12.20.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 17 maggio   2012.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che le Commissioni stanno esaminando i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo.

In particolare, nella seduta del 15 maggio scorso sono stati accantonati i subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27, Sisto 0.9.500.109 e Ferranti 0.9.500.72, che riguardano lettera a) del comma 1 dell'articolo 9; Di Pietro 0.9.500.28, Sisto 0.9.500.110, Bocchino 0.9.500.3, Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118, che riguardano la lettera b) del comma 1 dell'articolo. Nella stessa seduta è stato respinto il subemendamento Sisto 0.9.500.111.

Nell'ultima seduta del 17 maggio scorso sono stati accantonati i subemendamenti Sisto 0.9.500.112 e Ferranti 0. 9. 500. 74 che riguardano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9; Ferranti 0.9.500.740 relativo alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9; Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121, Ferranti 0.9.500.75, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99, che riguardano la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9. Nella medesima seduta sono stati respinti i subemendamenti 0.9.500.10 del relatore per la II Commissione e Bocchino 0.9.500.4. È stato invece approvato il subemendamento Ferranti 0.9.500.76, la cui approvazione ha precluso la votazione dei subemendamento Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100.

Sempre nella medesima seduta, gli onorevoli Lorenzo Ria e Antonio Di Pietro hanno ritirato, rispettivamente a nome dei propri gruppi Unione di Centro ed Italia dei Valori, tutti i subemendamenti presentati dagli stessi gruppi, affinché dal loro esame non derivi un eventuale ritardo dell'inizio della discussione in Assemblea, prevista per lunedì 28 maggio prossimo. Il relatore per la II Commissione, a seguito della reiezione del suo subemendamento 0.9.500.10, ha ritirato i subemendamenti 0.9.500.11 e 0.9.500.12. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti Siliquini 0.9.500.5, 0.9.500.6 e 0.9.500.200 nonché Contento 0.9.500.98 e 0.9.500.119.

Prima di passare all'esame del subemendamento Ferranti 0. 9. 500. 79, volto a modificare la lettera h) del comma 1 dell'articolo 9, da la parola al Ministro, che ne ha fatto richiesta.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO fa presente di aver riflettuto attentamente, nei giorni trascorsi dall'ultima seduta, sulle modifiche che è possibile apportare all'emendamento 9.500 del Governo, al fine di venire incontro alle esigenze emerse e ritenute, sin dall'inizio, degne della massima considerazione, pur mantenendo l'impianto sostanziale della riforma. Ha quindi valutato attentamente una possibile riformulazione della fattispecie di cui al nuovo articolo 346-bis che l'emendamento del Governo inserisce nel codice penale, il quale disciplina il traffico di influenze illecite, nonché della nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, delineata nel nuovo articolo 318 del codice penale.

Ritiene quindi possibile accogliere   alcune proposte di modifica contenute in taluni subemendamenti presentati, su cui intende proporre una riformulazione. A suo avviso, infatti, questo intervento normativo è troppo importante ed il Governo non può esimersi dal mettere il massimo impegno per arrivare alla definizione di un nuovo testo normativo che sia il migliore possibile, fermo restando l'impianto di base già previsto.

Sottolinea quindi che, se si vuole fare del bene al Paese, questa riforma va approvata, possibilmente oggi stesso.

Invita pertanto i presentatori dei subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.121 e Ferranti 0.9.500.75 a riformularli nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Ritiene che in questo modo sia possibile delineare meglio la nuova fattispecie di cui all'articolo 318. Sottolinea infatti che introdurre le parole «indebitamente « e «per» l'esercizio delle funzioni, consente di «stringere» il contenuto della fattispecie rendendo più percepibile il disvalore della condotta e di definire le ipotesi di reato sulla base di una precisa finalizzazione, sottolineando al contempo il contenuto indebito o illecito della condotta.

In merito al nuovo articolo 346-bis del codice penale, invita i proponenti a riformulare il subemendamento Ferranti 0.9.500.81 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Rileva, infatti, che la fattispecie del traffico di influenze illecite, di cui al nuovo articolo 346-bis del codice penale, è di non facile definizione. La parola «sfruttando» rende più pregnante la condotta mentre le parole «o altro vantaggio patrimoniale» consentono di superare il rischio, presente nella precedente versione, di colpire condotte che non sono connotate da disvalore come talune attività che rientrano nelle attività di lobby. Ha quindi ritenuto opportuno proporre la nuova formulazione al fine di limitare la fattispecie alle sole situazioni in cui vi è riferimento a denaro o ad altro vantaggio patrimoniale.

Per quanto riguarda le ulteriori parti contenute nell'emendamento 9.500 del Governo, chiede ai presentatori di ritirare tutti i subemendamenti presentati e di procedere alla votazione del suddetto emendamento governativo, del quale si assume la piena responsabilità. Ciò al fine di mantenere l'impostazione «piramidale» seguita per quanto riguarda le pene e la «cascata» di valori che sono coinvolti. Resta chiaramente ferma la possibilità di intervenire nella successiva fase in Assemblea.

Ritiene, infatti, che giungere in questa fase ad un'approvazione condivisa della riforma proposta possa costituire un'importante dimostrazione di coesione, quanto mai necessaria al Paese.

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia data lettura del testo degli articoli 318 e 346-bis del codice penale, come risulterebbero dall'approvazione delle modifiche testé prospettate dal ministro Severino. Sottolinea infatti l'esigenza della massima chiarezza rispetto al testo che le Commissioni si apprestano a votare, tanto più alla luce dell'importanza delle modifiche proposte.

Giulia BONGIORNO, presidente, dà lettura del nuovo testo degli articoli 318 e 346-bis del codice penale, come risulterebbero dall'approvazione delle modifiche testé prospettate dal ministro della giustizia: «f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»; r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Francesco Paolo SISTO (PdL) accoglie la riformulazione proposta dal ministro Severino riguardo al proprio subemendamento 0.9.500.113, che riformula di conseguenza (vedi allegato), e ritira tutti i subemendamenti da lui presentati ad eccezione di quest'ultimo e del subemendamento 0.9.500.117.

Quanto alla riformulazione proposta dal   ministro Severino, ritiene che l'avverbio «indebitamente» rafforzi le previsioni del testo; dà inoltre atto al Governo dello sforzo compiuto con riguardo al nuovo articolo 346-bis, che ha portato ad una formulazione che appare maggiormente compatibile rispetto all'ordinamento. Ritiene oltretutto che, in questo modo, il nuovo articolo 346-bis abbia caratteri di più marcata distinzione rispetto ad altre fattispecie, quali il delitto tentato e gli atti preparatori che, come sostenuto dalla dottrina, non hanno rilevanza penale.

Si riserva quindi di presentare in Assemblea proposte emendative volte a   giungere ad ulteriori miglioramenti del testo. In questa fase, intende preannunciare alcune questioni che affronterà più diffusamente nella successiva fase dell’iter: in primo luogo, è opportuno un migliore coordinamento del sistema sanzionatorio; in secondo luogo, occorrerà definire più compiutamente alcuni parametri svolgendo ulteriori riflessioni su diversi aspetti.

Manlio CONTENTO (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.9.500.121 (vedi allegato), riconoscendo al ministro Severino di avere tenuto conto dei rilievi sollevati dal proprio gruppo in merito all'esigenza di una migliore formulazione della fattispecie relativa alla corruzione per l'esercizio della funzione. Ritira quindi i suoi ulteriori subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio subemendamento 0.9.500.75 (vedi allegato), ritenendo che le modifiche proposte dal ministro contribuiscano ad una migliore definizione della condotta.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva come le proposte di riformulazione del ministro riguardino solamente gli articoli 318 e 346-bis, e chiede se non si intenda modificare anche l'articolo 317, dal quale ritiene sia stata arbitrariamente espunta la concussione per induzione. Chiede inoltre al ministro se sia stata adeguatamente valutata la relazione tra fattispecie di concussione e quella di traffico di influenze illecite.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO precisa che l'articolo 317 rimane immodificato, così come tutte le altre disposizioni contenute nell'emendamento 9.500, fatta eccezione per quelle per le quali si è proposta una riformulazione, sempre che tali proposte siano accettate e i relativi subemendamenti approvati dalle Commissioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa ora all'esame degli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (Nuova formulazione), Contento 0.9.500.121 (Nuova formulazione) e Ferranti 0.9.500.75 (Nuova formulazione).

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (Nuova formulazione), Contento 0.9.500.121 (Nuova formulazione) e Ferranti 0.9.500.75 (Nuova formulazione) sia perché ne condivide il contenuto sia perché costituiscono il frutto di una mediazione che consentirà di approvare il provvedimento in tempi rapidi.

Antonio DI PIETRO (IdV) dopo avere ricordato come il gruppo dell'IdV abbia ritirato tutte le proprie proposte emendative, riservandosi di ripresentarle in Assemblea, ribadisce la totale contrarietà all'idea che la fattispecie di cui all'articolo 317 non debba essere estesa alla concussione per induzione e non debba comprendere, quale soggetto attivo, anche l'incaricato di pubblico servizio. Ritiene infatti che quella per induzione sia la vera concussione o, comunque, che sia la più frequente, grave e subdola, mentre la concussione per costrizione, in base alla sua passata esperienza professionale, risulta un'ipotesi quasi inesistente nella pratica. Ritiene quindi che la formulazione dell'articolo 317 contenuta nell'emendamento 9.500 del Governo rappresenti una regressione nella lotta contro la corruzione.

Quanto alla fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione, pur   ritenendo che la riformulazione proposta dal Governo sia migliorativa del testo, preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti che rendano la fattispecie ancora più stringente.

Dichiara quindi di non condividere la   riformulazione proposta dal Governo relativa alla fattispecie di cui all'articolo 346-bis, poiché è contrario a limitare la rilevanza penale al conseguimento di un vantaggio esclusivamente patrimoniale. Ritiene infatti che in questa tipologia di fattispecie ogni tipo di utilità debba essere perseguita, sia essa personale, politica o patrimoniale. Sottolinea inoltre come in questa fattispecie il conseguimento di un vantaggio patrimoniale sia l'ipotesi meno frequente.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sui subemendamenti riformulati in base alle indicazioni del Governo e sull'emendamento 9.500 del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sui subemendamenti riformulati in base alle indicazioni del Governo e sull'emendamento 9.500 del Governo, pur ritenendo il testo migliorabile e pur condividendo alcuni dei rilievi espressi dall'onorevole Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo 318 del codice penale risultante dall'emendamento del Governo e dai subemendamenti appena riformulati sia idonea a punire una serie di condotte corruttive che la normativa vigente non riesce a colpire in maniera adeguata.

Enrico COSTA (PdL) dichiara il proprio voto favorevole ai subemendamenti appena riformulati, ritenendo che questi individuino meglio la condotta riducendo fortemente il rischio di incriminazioni di condotte prive di una vera e propria lesività dal punto di vista penalistico. Esprime pertanto apprezzamento per il Ministro che attraverso le proposte di riformulazioni di alcuni subemendamenti è riuscito a sintetizzare posizioni di forze politiche che all'inizio del dibattito potevano sembrare inconciliabili.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, riferendosi all'intervento dell'onorevole Di Pietro, fa presente che le riformulazioni da lei proposte nella presente seduta si limitano unicamente a subemendamenti inerenti al reato di corruzione per l'esercizio della funzione ed a quello di traffico di influenze illecite, previsti rispettivamente dalle lettere f) ed r) del comma 1 dell'articolo 9 del testo dell'emendamento del Governo. Ciò significa che le disposizioni di tale emendamento riferite ai reati di concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità rimangono immodificate. Con particolare riferimento al reato di concussione così come formulato dall'emendamento del Governo, ribadisce che la scelta di non prevedere più l'incaricato di pubblico servizio quale autore del reato trova la propria giustificazione nella considerazione che quest'ultimo non ha poteri tali da essere in grado di costringere il soggetto passivo del reato, mentre è in grado di indurlo indebitamente a dare o promettere delle utilità. In sostanza, la nuova formulazione dei reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita a dare o promettere utilità tiene conto, per quanto attiene al soggetto attivo del reato, alla diversa forza coercitiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. Ricorda comunque che l'emendamento del Governo prevede ulteriori modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione introducendo tra l'altro il reato di corruzione tra privati.

Roberto RAO (UdCpTP) ritiene soddisfacente la mediazione testé raggiunta con l'aiuto del Governo. Sottolinea che il suo gruppo avrebbe voluto norme più severe, ma, per agevolare i lavori delle Commissioni, ha ritirato i propri subemendamenti, nella convinzione che, su un tema delicato come questo, le Commissioni non possano registrare una divisione. Ritiene che il lavoro svolto dal Governo in vista del conseguimento di una soluzione condivisa sia stato fondamentale anche per evitare di offrire argomenti ai troppi denigratori del Parlamento. Valuta pertanto favorevolmente la proposta avanzata dal Governo per la riformulazione dei subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.121 e Ferranti 0.9.500.75 e preannuncia il voto favorevole sugli stessi.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113   (nuova formulazione), Contento 0.9.500.121 (nuova formulazione) e Ferranti 0.9.500.75 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone per ragioni di economia procedurale di accantonare, condividendolo le Commissioni, tutti i subemendamenti successivi al fine di esaminare immediatamente il subemendamento Ferranti 0.9.500.81, del quale il ministro ha proposto una riformulazione. L'esigenza di esaminare immediatamente il predetto subemendamento è dettata dalla Ricorda che il Ministro ha chiesto, contestualmente all'approvazione del subemendamento riformulato, il ritiro di tutti i restanti subemendamenti, compresi quelli accantonati nelle scorse sedute, per poter approvare poi l'emendamento 9. 500 del Governo, come risultante dai su emendamenti approvati.

Tuttavia, per poter esaminare immediatamente il subemendamento Ferranti   0.9.500.81, occorre prima respingere i subemendamenti Sisto 0.9.500.127, Contento 0.9.500.123 e Siliquini 0.9.500.8, salvo che siano ritirati.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.500.127.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.9.500.123.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) ritira il suo subemendamento 0.9.500.8.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte quindi che si passa all'esame del subemendamento Ferranti 0.9.500.81.

Donatella FERRANTI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.9.500.81 avanzata dal Governo (vedi allegato), chiarendo che il subemendamento in questione si propone di tipizzare meglio le fattispecie di reato onde evitare che, attraverso di esse, si possano colpire condotte non illecite o al limite tra il lecito e l'illecito.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferranti 0.9.500.81 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, chiede se, alla luce dell'intervento svolto dal ministro della giustizia ed all'approvazione degli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (Nuova formulazione), Contento 0.9.500.121 (Nuova formulazione) e Ferranti 0.9.500.75 (Nuova formulazione) nonché del subemendamento Ferranti 0.9.500.81 (nuova formulazione), i presentatori dei subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo non ancora esaminati siano disponibili al ritiro degli stessi.

Angela NAPOLI (FLpTP) , relatore per la II Commissione, ritira tutti i suoi subemendamenti non ancora esaminati così da consentire alle Commissioni di concludere i propri lavori e da portare il provvedimento in Assemblea nei tempi stabiliti dal calendario dei lavori. Pur ritenendo, infatti, che il testo del Governo possa essere ancora migliorato, giudica in questo momento prioritario portare in Aula un testo diverso da quello approvato dal Senato, che il suo gruppo giudica del tutto insufficiente. Chiede peraltro la Governo di non lasciar cadere il lavoro da lei svolto in qualità di relatrice per la II Commissione e di tenere quindi conto nelle successive fasi di discussione delle proposte emendative da lei presentate.

Donatella FERRANTI (PD) ritira tutti i propri subemendamenti non ancora esaminati, riservandosi di ripresentarli eventualmente in Assemblea. Ritiene infatti essenziale che l'articolo 9 giunga in Assemblea in un testo diverso da quello approvato dal Senato, che il suo gruppo giudica inadeguato. A suo avviso, tuttavia, il testo del Governo può essere ulteriormente migliorato: segnala, in particolare, l'importanza di garantire, accanto al rigore delle pene, l'effettività delle stesse, comprese quelle accessorie. Sottolinea quindi che serve il massimo sforzo di tutti per contrastare la corruzione, che non soltanto danneggia gravemente l'economia, ma lede lo Stato di diritto.

Manlio CONTENTO (PdL) dà atto al Governo di aver contribuito a far fare al testo un passo avanti nella direzione di una più precisa determinazione delle fattispecie penali in questione. Ritira, quindi, i suoi subemendamenti nonché, dopo averli sottoscritti, quelli presentati da deputati del suo gruppo che al momento non partecipano alla seduta, manifestando tuttavia al Governo alcune preoccupazioni che si augura trovino attenzione nella successiva discussione del provvedimento in Assemblea. In primo luogo, ritiene che occorra riflettere anche su strumenti diversi da quello della repressione penale, ad esempio prevedendo la incapacità a essere parte contrattuale o la risoluzione del rapporto di impiego. In generale, ritiene necessario intervenire sulla pubblica amministrazione per sradicare una certa mentalità che, anche quando non porta a vere e proprie condotte criminose, tuttavia concorre a creare un malcostume: ricorda l'episodio di un dipendente pubblico che ha denunciato per assenteismo alcuni colleghi e li ha visti in seguito fare carriera e sopravanzarlo in qualifiche superiori. Per quanto riguarda infine l'interdizione dai pubblici uffici, ritiene che serva fare chiarezza, anche coordinando le disposizioni su questo punto con quelle recanti la delega al Governo in materia di incandidabilità. Infine, sottolinea l'importanza di determinare le fattispecie penali con la massima attenzione possibile, per evitare quanto sta oggi accadendo in numerosi comuni italiani, nei quali i sindaci si trovano ad essere imputati sulla base di fattispecie di reato indeterminate.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea la necessità di una riforma coerente ed organica e ritiene che le Commissioni abbiano fatto oggi un passo avanti in questa direzione. Ritira pertanto i propri subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo, riservandosi eventualmente di ripresentarli in Assemblea. Segnala peraltro alcune preoccupazioni che si augura possano essere valutate nel prosieguo della discussione. In primo luogo, osserva che accentuare la repressione penale rischia di provocare distorsioni, inducendo i dipendenti della pubblica amministrazione a comportamenti per così dire «difensivi». Per quanto riguarda poi il comma 2 dell'articolo 9-bis, relativo alla corruzione tra privati, evidenzia il rischio di una eccessiva oggettivazione della responsabilità.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) prende atto della proposta del ministro della giustizia e ritira i propri subemendamenti, riservandosi eventualmente di ripresentarli in Assemblea. Sottolinea comunque l'importanza di una stretta tipizzazione delle fattispecie penali onde evitare l'applicazione estensiva delle stesse in via interpretativa. Quanto alle pene, ritiene preferibile non elevare i minimi edittali, in modo da rimettere alle valutazioni della magistratura l'individuazione delle sanzioni più congrue in relazione ai casi concreti. Quanto infine alla procedibilità per i reati in questione, ritiene che, nei casi in cui ad essere interessate da condotte corruttive siano le società, l'avvio del procedimento deve essere previsto a querela della parte lesa.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritira i propri subemendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che non sono presenti i presentatori dei subemendamenti 0.9.500.4, 0.9.500.2 e 0.9.500.300 e che, quindi, si intende che vi abbiano rinunciato, avverte che le Commissioni passano ora alle votazioni dell'emendamento 9.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del suo gruppo ed esprime l'auspicio che in Aula sia possibile addivenire ad una soluzione più soddisfacente, in spirito di condivisione tra i gruppi.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo rilevando come l'emendamento del Governo contenga gli elementi essenziali per una concreta repressione penale del fenomeno della corruzione. Sottolinea inoltre l'importanza politica del fatto di portare in Assemblea un testo diverso da quello approvato dal Senato, oltre che un testo rispondente agli obblighi internazionali su questa materia.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che il suo gruppo ha ritirato per primo tutti gli emendamenti e i subemendamenti presentati, considerato che, pur non essendo favorevoli al disegno complessivo proposto dal Governo, si è ritenuto che quest'ultimo avesse il diritto di vedere messo in votazione il proprio emendamento.

Preannuncia il voto contrario del suo   gruppo sull'emendamento 9.500 del Governo in quanto, pur apprezzando alcuni aspetti, ne emerge una valutazione nel complesso negativa. Ritiene che «la madre di tutte le verità» sia l'articolo 319-quater, in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 317 del codice penale: è questo che fa pervenire il suo gruppo ad un giudizio nel complesso contrario su uno dei punti più qualificanti del provvedimento. L'Italia dei valori ritiene, infatti, che non fosse avvertita la necessità di procedere ad uno «spacchettamento « dell'articolo 317 del codice penale, nel senso di distinguere il reato di concussione per costrizione da quello per induzione. Si tratta di un'operazione tecnicamente complessa che non tiene oltretutto conto del fatto che le ipotesi di concussione per costrizione sono molto rare, diversamente da quelle per induzione che, ricomprendendo oltretutto molti atteggiamenti di stampo mafioso, è molta diffusa nel Paese.

Ribadisce pertanto come sia estremamente   complicata la distinzione tra concussione per costrizione e concussione per induzione e per tale ragione l'attuale articolo 317 del codice penale pone le due ipotesi sullo stesso piano.

Ritiene inoltre che i testi all'esame   delle Commissioni, una volta entrati in vigore, daranno luogo a rilevanti problemi rispetto ai processi in corso. Non è infatti chiaro come si dovrà procedere rispetto a condotte che hanno i profili dell'induzione e che sono stati contestati ai sensi di una precisa disposizione del codice penale ma che vedono ora l'articolo 319-quater fare riferimento all'induzione indebita a dare o promettere utilità. Le possibili problematiche in termini di successione delle leggi nel tempo sono state già oggetto di richiamo da parte di molti esperti del settore e non sarà facile comprendere come agire rispetto ai procedimenti in corso.

Prende peraltro atto che rispetto alle modifiche proposte vi è il massimo consenso da parte di tutti i gruppi, fatta eccezione per il solo gruppo dell'Italia dei valori, che è l'unico ad aver presentato subemendamenti riferiti alla lettera i), che riguarda appunto il nuovo articolo 319-quater del codice penale.

In conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo per le ragioni esposte.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che da parte del suo gruppo vi è un «assenso propositivo» rispetto all'emendamento 9.500 del Governo, come risultante dalle modificazioni testé proposte. Il suo gruppo esprimerà infatti un voto favorevole sullo stesso, riservandosi di presentare ulteriori emendamenti in Assemblea per una migliore formulazione del testo.

Ritiene inoltre che, rispetto ad uno dei più gravi problemi del Paese qual è il fenomeno della corruzione, le risposte non possono venire dal codice penale ma devono essere piuttosto riscontrate nell'ambito delle procedure e del settore amministrativo, nonché con l'istituzione di un'anagrafe patrimoniale dei dipendenti pubblici da cui sia facile evincere anomalie reddituale che possono essere indice di fenomeni corruttivi.

Ritiene peraltro che il testo definito al termine dell'esame presso le Commissioni abbia una valenza migliorativa, con la previsione più articolata delle fattispecie previste, che consente di differenziare con maggiore chiarezza le ipotesi di maggiore rilevanza rispetto a quelle di minima importanza.

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, tenuto conto in particolare che il ministro Severino ha portato avanti una mediazione utile per una migliore formulazione del testo rispetto al disegno di legge originario nonché in quanto lo stesso ministro si è dichiarato disponibile ad ulteriori modifiche del testo volte a migliorarne la formulazione nella successiva fase in Assemblea.

 Rileva peraltro che si sarebbe aspettato, in questa fase, un voto favorevole da parte di tutte le forze politiche che sostengono il Governo: non vorrebbe infatti che l'astensione preannunciata vada nella direzione di voler portare avanti una trattativa ad oltranza nella discussione in Assemblea anziché volere una migliore formulazione del testo, nell'impianto di base definito dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.500 del Governo, come modificato dai subemendamenti già approvati.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 9.500 del Governo, s'intendono preclusi gli ulteriori emendamenti volti a modificare l'articolo 9. Per quanto attiene agli articoli aggiuntivi all'articolo 9 e gli altri in materia penale accantonati nelle precedenti sedute, avverte che si intendono preclusi quelli che hanno per oggetto medesime disposizioni, sia pure con contenuto diverso, contenute nell'emendamento 9.500 appena approvato. Chiede quindi ai presentatori dei rimanenti articoli aggiuntivi in materia penale se intendano mantenerli.

Federico PALOMBA (IdV) ritira tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea, con particolare riguardo a quello relativo al reato di autoriciclaggio.

Roberto RAO (UdCpTP) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Angela NAPOLI (FLpTP) , relatore per la II Commissione, ritira tutti gli articoli aggiuntivi da lei presentati, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL) relatore per la I Commissione, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10, considerato che essi affrontano temi importanti ma di elevata complessità. È quindi opportuno in questa fase procedere al ritiro degli stessi, così da concludere entro la giornata odierna l'esame del testo in discussione, ferma restando la necessità di un ulteriore approfondimento, riferito all'articolo 10, che potrà essere svolto nella successiva fase di esame in Assemblea.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI esprime le medesime valutazioni della relatrice con riguardo agli emendamenti ed agli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10, sottolineando l'esigenza di svolgere adeguati approfondimenti delle misure previste alla luce della complessità dei temi che affrontano.

Roberto RAO (UdCpTP) ritira tutti gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Guido MELIS (PD) ritira tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dal suo gruppo, riservandosi di presentarli in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI preannuncia l'intenzione del Governo di presentare in Assemblea alcune proposte emendative riferite alla prima parte del testo in esame, che riguardano essenzialmente il rafforzamento del contenuto minimo dei piani nazionali contro la corruzione e l'individuazione di responsabili in tale ambito, nonché alcune misure in materia di incompatibilità con particolare riguardo alle commissioni per i concorsi pubblici ed all'affidamento di lavori. Preannuncia inoltre la presentazione di una disposizione riguardante i codici di comportamento dei dipendenti pubblici e le conseguenze connesse alla loro violazione.

 

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia, anche a nome del presidente Bruno, i ministri presenti e tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.  



 

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI


Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».

 0. 9. 500. 113 (nuova formulazione) Sisto.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».

 0. 9. 500. 121 (nuova formulazione) Contento.

Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».

 0. 9. 500. 75 (nuova formulazione) Ferranti.

Al comma 1, lettera r), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: «avvalendosi di» con le seguenti: «sfruttando».

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole «altra utilità» con le seguenti «altro vantaggio patrimoniale» e dopo la parola «mediazione» aggiungere la seguente: «illecita».

Conseguentemente al secondo e terzo comma sostituire la parola utilità con le seguenti « vantaggio patrimoniale».

0. 9. 500. 81 (nuova formulazione) Ferranti.

Emendamento del Governo.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;

b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;

c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole:     «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola:     «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico 58».di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

Art. 9-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, 231).n.

231, sono apportate le seguenti1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.   modificazioni:

a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-   ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Art. 9-quater.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto 271, dopo le parole: «319-legislativo 28 luglio 1989, n.ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-quinquies.

306,(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 356).convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,».

Art. 9-sexies.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 267, e successive modificazioni, sonodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-septies.

97).(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le   parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

9. 500. Il Governo.


 

 

 

 


COMMISSIONI RIUNITE

I  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

e II (Giustizia)

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Resoconto di giovedì 24 maggio 2012

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.25.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2012.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sul testo delle Commissioni sono stati espressi il parere favorevole della III, della VIII, della XI, della XII, della XIV Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il nulla osta della VI Commissione, il parere favorevole con osservazione della X Commissione. La V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, tenendo conto del testo complessivo. Ricordando che il gruppo del PdL si è astenuto sulla votazione dell'emendamento 9.500 del Governo, esprime l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere superate le criticità che ancora permangono specialmente nelle disposizioni penalistiche del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla votazione relativa al mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Prende atto con soddisfazione che, in questa fase, si sono ricomposte le discrasie di vedute che erano emerse, da parte dei diversi gruppi, nel corso dell'esame degli emendamenti. Sottolinea, in tale ambito, il ruolo svolto dal suo gruppo per assicurare la conclusione dell’iter in Commissione del provvedimento in esame.

Preannuncia infine che nel corso della discussione in Assemblea il suo gruppo darà tutto il contributo possibile, essendo convinto che si tratta di un provvedimento di grande importanza.

Oriano GIOVANELLI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, recante le misure di prevenzione della corruzione, ribadisce le perplessità già manifestate dalla sua parte politica, che resta in attesa di conoscere le modifiche che il Governo ha preannunciato. Sottolinea altresì l'importanza dei passi avanti compiuti nel corso dell'esame in sede referente sulla seconda parte del provvedimento, recante le misure di repressione penale della corruzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, che si riserva di presentare emendamenti in Assemblea per il miglioramento del testo.

Donato BRUNO, presidente, prima di porre in votazione il mandato ai relatori, propone, secondo quanto già previsto nella scorsa seduta che, all'articolo 9, comma 1, lettera m) del testo in esame siano sostituite, ovunque ricorrano, le parole «in relazione all'esercizio» con le seguenti «per l'esercizio».

Precisa che la modifica è diretta a coordinare il testo dell'articolo 9 agli identici subemendamenti Sisto 0.9.500.113 (nuova formulazione), Contento 0.9.500.121 (nuova formulazione) e Ferranti 0.9.500.75 (nuova formulazione) che hanno modificato la fattispecie del reato di corruzione per l'esercizio della funzione sostituendo le parole «in relazione all'esercizio» con le parole «per l'esercizio».

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Santelli per la I Commissione e deputato Angela Napoli per la II Commissione, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.40.  


 

 


 

Esame in sede consultiva

 


 

Comitato per la legislazione

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Resoconto di giovedì 22 settembre 2011

 

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

 


Giovedì 22 settembre 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, relatore, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del provvedimento all'esame, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4434 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca una pluralità di disposizioni che incidono in materia di: individuazione dell'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 1), trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 2), incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici (articolo 3), tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (articolo 4), individuazione delle attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso (articolo 5), danno all'immagine della pubblica amministrazione (articolo 7), aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 9), nonché norme di delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (articolo 8), il cui elemento unificante risulta essere la finalità di assicurare una maggiore efficacia nella prevenzione e nella repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e negli organi rappresentativi e di governo dei diversi livelli territoriali; peraltro, il testo non risulta articolato per capi corrispondenti agli anzidetti settori di intervento, come sarebbe stato invece auspicabile; sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, ancorché la grandissima parte delle disposizioni dallo stesso recate siano formulate in termini di novella, non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano talvolta oggetto di modifiche non testuali; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, che modifica l'attuale assetto delle competenze in materia di lotta alla corruzione, attribuendo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, attualmente svolto dal Dipartimento della funzione pubblica, senza tuttavia novellare il suddetto articolo 13 che istituisce la Commissione in questione, né coordinando le nuove disposizioni con la normativa che delinea l'attuale assetto di competenze (si tratta dell'articolo 6 della legge n. 116 del 2009, dell'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e delle relative disposizioni di attuazione); ciò si riscontra altresì all'articolo 2, recante disposizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, che contiene misure - principalmente di carattere ricognitivo - che fanno sistema con quelle oggetto di numerosi altri provvedimenti con le quali dovrebbero essere opportunamente coordinate (si tratta, segnatamente, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, degli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, rispettivamente riguardanti il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e dei moduli e dei formulari da rendere disponibili in via telematica; del combinato disposto dell'articolo 65 del citato codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che già prevedono che tutte le istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; dell'articolo 6 del recente decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che reca ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici, ponendo tra l'altro in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e dei documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi); inoltre, con particolare riguardo al comma 5, l'articolo 2 in questione, laddove prevede che "le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano (...)", reca una norma della quale andrebbe valutata la congruità con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; un difetto di coordinamento con la normativa previgente si riscontra altresì all'articolo 5, che fa sistema con l'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 70 del 2011, che ha previsto l'istituzione, presso ogni prefettura, dell' "elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture", individuando una serie di attività "come particolarmente esposte a tale rischio", mentre si sovrappone con quanto disposto dall'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

analogamente, il provvedimento, all'articolo 9, comma 1, lettera h), laddove novella il primo comma dell'articolo 319-ter del codice penale, che disciplina il reato di corruzione in atti giudiziari, innalzando il minimo della pena ivi previsto da tre a quattro anni, non effettua il necessario coordinamento con la disposizione recata al comma 2 del medesimo articolo che, in relazione alla fattispecie di reato aggravata dall'evento (dell'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni) prevede, a seguito della modifica del comma 1, il medesimo minimo edittale;

il disegno di legge si connota per la presenza di numerose disposizioni - meramente ricognitive e quindi prive di un'autonoma portata normativa - che, nel modificare alcuni aspetti dell'ordinamento, precisano che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia: ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, al comma 2 e al comma 6, ultimo periodo;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

esso reca disposizioni che riproducono il contenuto di progetti di legge all'esame del Parlamento (si veda, in particolare, l'articolo 4 che ha contenuto analogo a quello dell'articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione, del 4 novembre 1999, il cui disegno di legge di ratifica - AC 3737 - approvato dal Senato, è all'esame della Commissione esteri della Camera), nonché una disposizione - si tratta dell'articolo 5 - che si sovrappone, senza che sia tuttavia effettuato il necessario coordinamento, con altra contenuta all'articolo 101, comma 8, dello schema di decreto legislativo recante il cosiddetto codice antimafia, sul quale il Comitato per la legislazione si è espresso nella seduta del 26 luglio 2011, e che è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 agosto 2011, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, configurano una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sul piano dei rapporti con le fonti di rango primario:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, laddove attribuisce ad un decreto interministeriale la possibilità di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, demanda ad una fonte secondaria del diritto il compito di modificare una disciplina oggetto di fonte primaria, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre pertanto le medesime garanzie individuate da tale procedura e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, nell'elencare le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, dispone che esso agisce "anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", demandando conseguentemente ad un atto - peraltro neanche qualificabile come fonte secondaria del diritto - la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto della legge, quanto meno per ciò che concerne la definizione delle finalità e della composizione del Comitato;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il disegno di legge, all'articolo 8 (che reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico [rectius: di un codice] delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi), al comma 1, relativo alla definizione dell'oggetto della delega, da un lato, reca un'espressione imprecisa, in quanto il riferimento ivi contenuto al "testo unico" lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente, e non anche la disciplina di una nuova materia, quale quella della incandidabilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) ad f), e, dall'altro, reca una disposizione incompleta, considerato che, mentre la rubrica dell'articolo (cui si conformano i principi e i criteri direttivi indicati al comma 2) specifica che «il testo unico» concerne l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo in conseguenza di "sentenze definitive di condanna per delitti non colposi", tale riferimento è assente al comma 1; al successivo comma 2, l'articolo 8 indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, taluni dei quali appaiono tuttavia coincidere con l'oggetto della delega (si vedano, al riguardo, la lettera f) e la lettera g), che riproduce pressoché interamente il contenuto del comma 1 del medesimo articolo), mentre altri appaiono eccessivamente generici: ciò si riscontra, ad esempio, alla lettera b), che demanda al Governo l'individuazione "se del caso" di altri delitti, oltre a quelli indicati alle lettere a) e b), "per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni", in relazione ai quali, in caso di condanna definitiva, far discendere l'incandidabilità temporanea; alla lettera c), che demanda al Governo la definizione della durata dell'incandidabilità temporanea in assenza di qualsiasi criterio direttivo; alla lettera h), che prevede "l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale"; altre formulazioni generiche si riscontrano altresì alle lettere i) e m);

esso, reca talune espressioni generiche, imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter che individua le circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: "atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione", richiamando una fattispecie della quale andrebbe chiarita la portata normativa;

infine, il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 4, laddove prevede che il Dipartimento della funzione pubblica agisca "anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", siano quanto meno definite per legge le finalità e la composizione del Comitato in questione, onde evitare che l'intera disciplina della materia sia demandata ad una fonte atipica del diritto;

sia chiarita la portata normativa complessiva dell'articolo 2, che, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, reca disposizioni che appaiono generalmente di carattere ricognitivo e delle quali non sembra quindi chiara la portata novativa; sia in particolare chiarita la portata normativa del comma 5 che - laddove configura come mera facoltà per le pubbliche amministrazioni quella di consentire l'accesso agli atti da parte degli interessati - non appare coordinata con la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge generale in materia di procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), nonché, con particolare riferimento al contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni, con gli obblighi di pubblicità posti in capo alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 54 e 57 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

all'articolo 5, commi 2 e 3, sia valutata la congruità dello strumento giuridico prescelto (il decreto interministeriale) al fine di aggiornare l'indicazione delle attività particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso contenuta al comma 1 del medesimo articolo, secondo una procedura che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione e di cui appare dubbia la coerenza con il sistema delle fonti, valutando, eventualmente, la possibilità di demandare alla fonte secondaria il solo compito di maggiormente specificare l'elenco di attività contenuto al comma 1;

all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il riferimento ivi contenuto al "testo unico" - che lascerebbe presupporre che la delega abbia ad oggetto la sola ricognizione ed armonizzazione della normativa vigente - con il riferimento al "codice" delle norme che disciplinano la materia, in considerazione del carattere innovativo della delega in relazione alla disciplina delle incandidabilità e del divieto di ricoprire le cariche di deputato e di senatore della Repubblica; conseguentemente, al successivo comma 2, che indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, sia precisato che il decreto legislativo che sarà adottato, avrà il compito non solo di riordinare e armonizzare la normativa vigente, ma anche quello di innovarla e di modificarla.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 1, che delega il Governo ad adottare "un testo unico" delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, sia precisato che - come si evince dalla rubrica dell'articolo nonché dai principi e criteri direttivi indicati al comma 2 - l'incandidabilità ed i divieti in questione sono conseguenza di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

all'articolo 8, comma 2, che indica undici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

per quanto detto in premessa, siano esplicitati i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere b), c) e h);

alla lettera f), in materia di divieto di ricoprire cariche di governo, sia espunto il riferimento, ivi contenuto, all'incandidabilità e sia sostituito il riferimento "all'assunzione delle cariche" con una locuzione conforme a quella utilizzata nella rubrica dell'articolo;

alla lettera g), sia valutata la portata normativa del "principio e criterio direttivo" ivi indicato, tenuto conto che lo stesso - che sembra peraltro coincidere con l'oggetto della delega - riproduce sostanzialmente i contenuti del comma 1 dell'articolo 8;

alla lettera i), laddove «fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», delega il Governo a definire le ipotesi di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna, sia chiarita la portata normativa della disposizione in questione, alla luce del disposto dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, che stabilisce che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e tenuto conto che la legge n. 165 del 2004, all'articolo 2, fa salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione;

alla lettera m), sia valutata l'opportunità di specificare che le ipotesi di sospensione e di decadenza di diritto dalle cariche non si riferiscono ai titolari delle cariche di deputato e senatore, dal momento che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce espressamente che "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 in termini di novella all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istitutivo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nonché di coordinare, più in generale, le disposizioni introdotte dall'articolo in questione con le norme sulle quali si fonda l'assetto organizzativo e funzionale oggi vigente in materia di prevenzione e controllo di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 106 del 2009, dall'articolo 68, comma 6-bis del decreto legge n. 112 del 2008 e dalle relative norme di attuazione;

all'articolo 2, commi 2 e 6, ultimo periodo - che precisano che le disposizioni dai medesimi richiamate continuano ad avere efficacia - sia valutata l'opportunità di espungere le norme in questione, tenuto conto che le stesse hanno mera natura ricognitiva e sono prive di portata normativa autonoma.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9, comma 1, lettera i) che, nell'introdurre nel codice penale un nuovo articolo 335-ter in materia di circostanze aggravanti in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, opera un riferimento ad: "atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione", si dovrebbe chiarire la portata normativa della fattispecie in questione; al medesimo articolo, medesimo comma, medesima lettera, si dovrebbe altresì sostituire il riferimento alle "Comunità europee"», con quello, più corretto, all'Unione Europea.

Roberto ZACCARIA, presidente, nel concordare con la proposta di parere formulata dalla relatrice, auspica vivamente che i rilievi del Comitato possano essere tenuti in debito conto nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite I e II.

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

 


 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.50.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, su richiesta delle Commissioni di merito, ha rinviato sine die la discussione generale del provvedimento in titolo, inizialmente inserita nel calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 26 settembre.

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, illustra il provvedimento in oggetto segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di competenza contenute nel disegno di legge recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», approvato dal Senato e all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II. Il provvedimento è finalizzato, come peraltro detta l'articolo 1 del provvedimento, a dare attuazione alla Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009.

Ricorda che la Convenzione dell'ONU ha tra i suoi presupposti di principio il ruolo negativo che la corruzione gioca sia a livello statuale che regionale rispetto allo sviluppo. Peraltro, la crisi internazionale in atto e la crescente sensibilizzazione delle società civili sul tema del buongoverno rendono ancora più stringente l'impegno collettivo nell'azione di contrasto e nell'attuazione degli obblighi di natura internazionale.

Rammenta anche che la legge di ratifica ha introdotto rilevanti disposizioni che hanno innovato il codice di procedura penale (con riferimento agli articoli 740-bis e 740-ter c.p.p.) per dare concreta esecuzione ad una delle parti più innovative della Convenzione in merito alla cooperazione internazionale e cioè il cosiddetto asset recovery. Di fondamentale rilievo, inoltre, appare anche la disposizione recata all'articolo 6 della legge, intitolato «Autorità nazionale anti-corruzione», con la quale si è inteso dare esecuzione alla previsione di cui all'articolo 6 della Convenzione, laddove si prevede per gli Stati  parte l'obbligo di assicurare l'individuazione di uno o più organismi con specifiche funzioni e compiti nel campo della prevenzione della corruzione.

La legge di ratifica ha dunque colmato una lacuna del nostro ordinamento nel settore della lotta alla corruzione, contribuendo a rafforzare l'immagine positiva dell'Italia nel contesto internazionale. Ha inoltre avviato un processo molto rilevante per meglio presidiare il settore pubblico e privato contro pratiche di natura corruttiva e, più in generale, di maladministration.

Passando al disegno di legge in esame, esso consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. Quanto agli aspetti di competenza, l'articolo 1, in attuazione della citata Convenzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame al fine di tenere conto delle eventuali modifiche apportate al provvedimento dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che il Ministero degli affari esteri, al fin di operare nel senso auspicato dal provvedimento in esame e volendone anticipare gli effetti virtuosi, ha predisposto un codice di condotta per i propri dipendenti che potrebbe essere esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Ciò premesso si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

 


 

 

 


 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

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Resoconto di mercoledì 5 ottobre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 21 settembre scorso.

Stefano STEFANI, presidente, segnala che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che non potrà prendere parte alla seduta odierna in ragione di contemporanei impegni di carattere istituzionale. Fa quindi presente che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal prossimo lunedì 10 ottobre e che la Commissioni di merito prevedono di concludere il proprio lavoro la giornata odierna.

Ricorda inoltre che nella precedente seduta il relatore si era riservato di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame alla luce di eventuali ulteriori modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente.

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, fa presente che le modifiche ad oggi apportate dalle Commissioni di merito non hanno inserito nuove norme di competenza di questa Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Marco ZACCHERA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

 


 


 

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

sottolineata l'importanza di dare sollecita e accurata attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

apprezzata in particolare l'istituzione di un'Autorità nazionale contro la corruzione, che, unitamente alle altre misure previste, contribuisce a rafforzare l'immagine internazionale del nostro Paese nel contrasto all'illegalità sia a livello nazionale che internazionale,

 

esprime

 

 

 


 

 

PARERE FAVOREVOLE.

 

 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari eseri)

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del   presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.50.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, avverte che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato ieri un nuovo testo del disegno di legge trasmesso dal Senato per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e ricorda che il provvedimento in esame è strettamente connesso alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, di cui al successivo punto all'ordine del giorno in sede referente.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, nel ricordare che la Commissione stessa si è già espressa su una precedente versione del provvedimento nella seduta del 5 ottobre 2011, rileva che il disegno di legge in titolo – come recita l'articolo 1 nell'istituire l'Autorità nazionale anticorruzione – dà attuazione all'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, già ratificata, ed agli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, la cui ratifica è in corso parallelamente.

Tale autorità è individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Osserva in proposito che gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II ne hanno rafforzato le competenze e le modalità operative, sia con riferimento all'analisi delle cause del fenomeno che all'esercizio dei poteri ispettivi.

Sottolinea, al riguardo, l'importanza di aver fissato la definizione da parte della predetta Commissione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti pubblici nei settori particolarmente esposti alla corruzione, nonché di aver previsto maggiore trasparenza nell'attribuzione delle posizioni dirigenziali stesse.

Benché non strettamente attinente ai profili internazionalistici, sottolinea altresì favorevolmente le limitazioni disposte, con l'articolo 8-ter, al collocamento fuori ruolo dei magistrati, che potranno ricondurre molti di loro alle funzioni ordinarie e quindi alleviare le carenze di organico dell'ordine giudiziario.

Ritiene che, ai fini della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, assuma particolare rilievo l'articolo 9 che introduce le modifiche al codice penale necessarie al recepimento nell'ordinamento interno dei principi stabiliti dalla convenzione europea. Si tratta, in sintesi, dell'inasprimento delle pene per la concussione e corruzione del pubblico ufficiale, a cui è contestabile anche la nuova fattispecie dell'induzione indebita. Si aggiunge altresì la previsione generale del traffico di influenze illecite.

L'articolo 9-bis introduce a sua volta la corruzione tra privati all'articolo 2635 del codice civile, per cui gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sono punibili da uno a tre anni, in caso di dazione o promessa di denaro o altra utilità.

In conclusione, preannuncia la proposta di un parere favorevole, anche in vista dell'ulteriore corso della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, di cui al punto seguente all'ordine del giorno della Commissione.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.  


 

 

 


 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 15.40.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, adottato come testo  base dalle Commissioni di merito, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4344, l'articolo 1 individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, nonché le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

In particolare, il comma 1 individua le norme giuridiche internazionali a fondamento dell'intervento legislativo nell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999.

Il comma 2 individua quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che si sostituirebbe pertanto in tale ruolo al Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del medesimo comma 2 alla Commissione è affidato il compito di:

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;

c) esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni.

d) riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per svolgere i compiti indicati dal comma 2 il comma 3 attribuisce alla Commissione poteri ispettivi, che le consentono di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, nonché ordinare la rimozione di comportamenti o atti.

Il comma 4 disciplina invece funzioni normative, esecutive e di coordinamento che rimangono attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, il quale le svolge anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tali funzioni riguardano:

il coordinamento nell'attuazione delle strategie di contrasto alla corruzione (lettera a);

la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali (lettera c);

la promozione e definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, secondo gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali (lettera d);

il supporto alle pubbliche amministrazioni, attraverso la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lettera d).

Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali valutino il livello di esposizione al rischio corruzione dei rispettivi uffici, definendo gli interventi organizzativi per presidiare il rischio medesimo e le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione dei dirigenti e dei funzionari in tali settori.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.

Il comma 1 ribadisce, attraverso il richiamo al decreto legislativo n. 150 del 2009, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, richiamando in tal modo l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia.

La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi.

I criteri che devono essere seguiti nella pubblicazione sono la facile accessibilità e la completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Il comma 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali appena richiamati con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006);

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

Il comma 3 impone alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie.

Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il comma 6 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata Stato-regioni - Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo, ferme restando le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.

Il comma 7 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui sopra, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2009, e rappresenta dunque, presupposto per intentare la cosiddetta class action della pubblica amministrazione.

La disposizione specifica inoltre che la predetta omissione è anche valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 3, comma 1, reca una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le incompatibilità, nonché il cumulo di impieghi e di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la lettera a) inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'articolo 53, il quale attualmente prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (per i professori universitari a tempo pieno, la norma rinvia agli statuti o ai regolamenti degli atenei circa i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione), che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, tale conferimento costituisce infrazione disciplinare e che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

In tale ambito la disposizione che si propone di aggiungere prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La lettera b) sostituisce il comma 11 del predetto articolo 53, prevedendo che i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 53 (ai sensi del citato comma 6 per incarico retribuito si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.).

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per tali incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

La lettera c) modifica il comma 12 dell'articolo 53, prevedendo che le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre la disposizione stabilisce che tale elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente l'indicazione delle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Allo stesso modo, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche le amministrazioni che, nell'anno precedente, non abbiano conferito o autorizzato incarichi ai propri  dipendenti devono presentare dichiarazione di non aver conferito o autorizzato incarichi.

La lettera d) introduce nel corpo del citato articolo 53 un nuovo comma 16-ter, il quale dispone alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, le Agenzie fiscali e il CONI).

In forza della nuova previsione tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre, a titolo sanzionatorio, si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal nuovo comma, e si vieta ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il comma 2 esclude l'applicazione delle previsioni contenute al secondo periodo del comma 16-ter appena illustrato (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 intende tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

A tal fine il comma 1 dispone che il dipendente segnalante non può esser licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia presentata.

Il comma 2 prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (gravante sui pubblici dipendenti i quali rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla P.A. di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

L'articolo 5 individua, al comma 1, una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso.

Le attività individuate direttamente dalla norma sono le seguenti:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto;

h) autotrasporti conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

Ai sensi dei commi 2 e 3 l'elenco delle attività può essere modificato con decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti  e dell'economia e delle finanze), previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Le previsioni dell'articolo hanno lo scopo di applicare le norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Tali elenchi (cosiddette white list), sono state introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto- legge n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), il quale prevede che, per incrementare l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali, le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, facendo salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e con le relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 inserisce due nuovi commi 1-sexies e 1-septies nell'articolo 1 della predetta legge n. 20.

Il nuovo comma 1-sexies introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A., disponendo che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore o di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Il nuovo comma 1-septies prevede invece che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, su richiesta del procuratore regionale, il Presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio è tenuto a concedere sempre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

L'articolo 8 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico che disciplini, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo presso gli enti locali.

Il comma 1 definisce l'oggetto della delega, individuato nell'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e di divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di Governo, e stabilisce in un anno il termine di esercizio della stessa.

In particolare l'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre il divieto riguarda le cariche di:

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi della delega.

In particolare, la lettera a) dispone la non candidabilità temporanea alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti di terrorismo).

La disposizione prevede che l'incandidabilità sia temporanea, ma fa salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La lettera b) prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, concussione, corruzione); la disposizione prevede, inoltre, l'incandidabilità per «altri delitti» per i quali la legge stabilisca una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.

La lettera c) prevede la determinazione di un termine per la durata dell'incandidabilità.

La lettera d) stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento), ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, viceministri e sottosegretari) alle medesime condizioni.

La lettera g) prevede una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le seguenti cariche:

presidente della provincia;

sindaco;

assessore provinciale e comunale;

consigliere provinciale e comunale;

presidente e componente del consiglio circoscrizionale;

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi delle comunità montane.

La lettera h) contempla la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità, in coerenza con quanto previsto per le incandidabilità dei parlamentari e per le incandidabilità alle elezioni regionali, nel caso di condanne derivanti da delitti di grave allarme sociale.

La lettera i) affida inoltre al legislatore delegato il compito di individuare, in presenza di sentenze definitive di condanna, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli «organi politici di vertice delle regioni».

La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

La lettera l) prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con quelle recate dal testo unico.

La lettera m) disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso  in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o all'interdizione sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.

Il comma 3 disciplina il procedimento relativo al parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati in forza della delega conferita dall'articolo.

L'articolo 9 novella il titolo II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere da a) ad h) del comma 1 aumentano le pene attualmente previste dal codice penale per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare:

per il peculato si passa da una pena compresa tra tre e dieci anni ad una compresa tra quattro e dieci anni;

per il peculato mediante profitto dell'errore altrui si passa da una pena compresa tra sei mesi e tre anni ad una compresa tra uno e quattro anni;

per la malversazione a danno dello Stato si passa da una pena compresa tra sei mesi e quattro anni ad una compresa tra uno e cinque anni;

per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si passa da una pena compresa tra sei mesi e tre anni ad una compresa tra uno e quattro anni;

per la corruzione per un atto d'ufficio si passa da una pena fino ad un anno ad una fino ad un anno e sei mesi;

per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si passa da una pena compresa tra due e cinque anni ad una compresa tra tre e sei anni;

per la corruzione in atti giudiziari si passa da una pena compresa tra tre e otto anni ad una compresa tra quattro e otto anni.

La lettera i) introduce, a chiusura del capo del codice penale relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ed attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 335-ter, una nuova circostanza aggravante ad effetto comune, riferita a chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale (ma non agli incaricati di pubblico servizio).

Tale nuova circostanza inasprisce le pene per delitti previsti nel Capo I, in caso di «atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione» e quando i fatti sono commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Le lettere l) ed m) intervengono invece sulla disciplina dei delitti dei privati contro la P.A., innalzando (rispettivamente da sei mesi ad un anno e da una pena compresa tra uno e cinque anni ad una compresa tra due e sei anni) la pena attualmente prevista per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le attività previste dal disegno di legge sono svolte dalle competenti amministrazioni utilizzando unicamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva come il testo trasmesso dal Senato non presenti disposizioni rientranti nei profili di competenza della Commissione Finanze. Segnala, peraltro, come le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia non abbiano ancora concluso l'esame degli emendamenti, e come dunque occorrerà verificare ulteriormente il contenuto del testo alla luce delle modifiche che saranno eventualmente apportate in quella sede.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento.

 


 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Resoconto di mercoledì 5 ottobre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 5 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.55.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

 

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che non si è ancora concluso l'esame in sede referente, presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, e che pertanto il parere su di esso potrà essere espresso nel corso della prossima settimana.

Rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

 

 


 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del   presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Gianfranco CONTE, presidente, rammenta preliminarmente che la Commissione Finanze aveva già avviato, nelle sedute del 21 settembre e del 5 ottobre 2011, l'esame del disegno di legge C. 4434, sospendendone poi l'ulteriore corso in attesa della conclusione dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 4344, l'articolo 1 individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione, nonché le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

In particolare, il comma 1 individua le norme giuridiche internazionali a fondamento dell'intervento legislativo nell'articolo 6 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida), nonché negli articoli 20 e 21 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione del 1999.

Il comma 2 individua quale Autorità nazionale anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 150 del 2009, che(CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo n. si sostituirebbe pertanto in tale ruolo al Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi del medesimo comma 2 alla Commissione è affidato il compito di:  

a) collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;

b-bis) analizzare la cause e i fattori della corruzione ed individuare interventi di prevenzione e contrasto;

c) esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole di trasparenza dell'attività amministrativa;

d) riferire al Parlamento sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per svolgere i compiti indicati dal comma 2 il comma 3 attribuisce alla Commissione poteri ispettivi, che le consentono di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, nonché ordinare la l'adozione di atti o provvedimenti, dandone notizia sui rispettivi siti istituzionali.

Il comma 4 disciplina invece funzioni normative, esecutive e di coordinamento che rimangono attribuite al Dipartimento della funzione pubblica, il quale le svolge anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tali funzioni riguardano:

il coordinamento nell'attuazione delle strategie di contrasto alla corruzione (lettera a);

la promozione di norme e metodologie comuni e per la prevenzione della corruzione (lettera b);

la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, sulla base dei singoli piani predisposti e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni centrali (lettera c);

la definizione di modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lettera d);

la definizione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori più esposti alla corruzione (lettera e).

Il comma 5 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali valutino il livello di esposizione al rischio di corruzione dei rispettivi uffici, definendo gli interventi organizzativi per presidiare il rischio medesimo e le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione dei dirigenti e dei funzionari in tali settori.

L'articolo 2 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi.

Il comma 1 ribadisce, 150 del 2009, che laattraverso il richiamo al decreto legislativo n. trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, richiamando in tal modo l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia.

La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi. I criteri che devono essere seguiti nella pubblicazione sono la facile accessibilità e la completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Su tali siti sono altresì pubblicati, sulla base di uno schema tipo, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, nonché i costi di produzione dei servizi ai cittadini.

Il comma 2 richiede che le pubbliche amministrazioni assicurino i livelli essenziali appena richiamati con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo le modalità previste dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006);

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni in carriera.

Il comma 2-bis estende le previsioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie, prevedendo in tal caso la pubblicazione delle relative informazioni sui siti istituzionali.

Il comma 2-ter prevede che le informazioni rese pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse telematicamente alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 impone alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi, di provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche al fine di evidenziare e risolvere eventuali anomalie, nonché di rendere consultabili i risultati del monitoraggio sul sito internet di ciascuna amministrazione.

Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il comma 6 demanda ad uno o più decreti interministeriali, da adottare sentita la Conferenza unificata Stato-regioni- Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo, ferme restando le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice degli appalti.

Il comma 7 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni individuate dal regolamento di cui sopra, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici, ai 198 del 2009, esensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. rappresenta dunque, presupposto per intentare la cosiddetta class action della pubblica amministrazione.

La disposizione specifica inoltre che la predetta omissione è anche valutata ai fini della responsabilità 165 del 2001,dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. e che eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende e società partecipate dello Stato e degli altri enti pubblici, comunichino al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati relativi alle posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono in una relazione annuale al Parlamento e sono trasmessi alla CIVIT.

L'articolo 3, comma 1, reca una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, il quale disciplina le incompatibilità, nonché il cumulo din. impieghi e di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la lettera a) inserisce un nuovo periodo nel comma 7 dell'articolo 53, il quale attualmente prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (per i professori universitari a tempo pieno, la norma rinvia agli statuti o ai regolamenti degli atenei circa i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione), e che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni, tale conferimento costituisce infrazione disciplinare ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti.

In tale ambito la disposizione che si   propone di aggiungere prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere tali incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

La lettera b) sostituisce il comma 11 del predetto articolo 53, prevedendo che i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 53 (ai sensi del citato comma 6 per incarico retribuito si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.).

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per tali incarichi sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno.

La lettera c) modifica il comma 12 dell'articolo 53, prevedendo che le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

La disposizione attualmente vigente stabilisce invece che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche le quali conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre la disposizione stabilisce che tale elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente l'indicazione delle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

La lettera d) introduce nel corpo del citato articolo 53 un nuovo comma 16-ter, il quale dispone alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 165 del decreto legislativo n. 2 (si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, le Agenzie fiscali e il CONI).

In forza della nuova previsione tali soggetti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre, a titolo sanzionatorio, si dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal nuovo comma, e si vieta ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il comma 2 esclude l'applicazione delle previsioni contenute al secondo periodo del comma 16-ter appena illustrato (relativo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione delle nuove limitazioni previste per i dipendenti pubblici) ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 intende tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

A tal fine il comma 1, inserendo un nuovo articolo 54-bis nel già citato decreto 165 del 2001, dispone che il dipendente segnalante non può esserelegislativo n. licenziato, o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla denuncia presentata.

Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis prevede inoltre che, fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (gravante sui pubblici dipendenti i quali rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) è fatto divieto alla P.A. di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

L'articolo 5 individua, al comma 1, una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia, a prescindere dal valore del contratto o del sub-contratto.

Le attività individuate direttamente dalla norma sono le seguenti:

a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto;

h) autotrasporti in conto terzi;

i) guardianìa dei cantieri.

Il comma 2 stabilisce che l'affidamento a terzi di attività elencate nel comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organismi sociali delle imprese aggiudicatarie delle predette attività, devono essere comunicati alla prefettura per gli opportuni controlli antimafia.

Ai sensi del comma 3 l'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Le previsioni dell'articolo hanno lo scopo di applicare le norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Tali elenchi (cosiddette white list), 70 delsono state introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto- legge n. 2011 (cosiddetto decreto-sviluppo), il quale prevede che, per incrementare l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca alcune modifiche alle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di risoluzione del contratto per reati accertati, estendendone l'applicazione a numerose tipologie di reati (tra i quali, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali, le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, facendo salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e con le relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 reca disposizioni in   materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando 20 del 1994, che disciplina il giudizio dil'articolo 1 della legge n. responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 inserisce due   nuovi commi 1-sexies e 1-septies nell'articolo 1 della 20.predetta legge n.

Il nuovo comma 1-sexies introduce una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A., disponendo che, qualora sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, l'entità del danno all'immagine dell'amministrazione derivante da tale reato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro del valore o di altra utilità che sia stata indebitamente percepita dal dipendente.

Il nuovo comma 1-septies prevede invece che nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, su richiesta del procuratore regionale, il Presidente della sezione della Corte dei conti competente sul merito del giudizio è tenuto a concedere sempre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute.

L'articolo 8 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico che disciplini, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo presso gli enti locali.

Il comma 1 definisce l'oggetto della delega, individuato nell'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e di divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di Governo, e stabilisce in un anno il termine di esercizio della stessa.

In particolare l'incandidabilità, che ha natura temporanea, riguarda le elezioni al Parlamento europeo, e le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre il divieto riguarda le cariche di:

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi della delega.

In particolare, la lettera a) dispone la non candidabilità (temporanea) alla carica di deputato o senatore di coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti di terrorismo).

La disposizione prevede che l'incandidabilità sia temporanea, ma fa salve le norme penalistiche relative all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La lettera b) prevede l'incandidabilità per coloro che sono stati condannati in via definitiva, con una pena di almeno 2 anni, per i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, concussione, corruzione); la disposizione prevede, inoltre, l'incandidabilità per «altri delitti» per i quali la legge stabilisca una pena detentiva superiore, nel massimo, a 3 anni.

La lettera c) prevede la determinazione di un termine per la durata dell'incandidabilità.

La lettera d) stabilisce che l'incandidabilità operi anche nel caso di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento), ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La lettera e) individua tra le finalità del testo unico il coordinamento delle norme sull'incandidabilità con quelle in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo.

La lettera f) prevede che le cause di incandidabilità a deputato e senatore si applicano anche all'assunzione delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, ministri, viceministri e sottosegretari) alle medesime condizioni.

La lettera g) prevede una completa ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le seguenti cariche:

presidente della provincia;

sindaco;

assessore provinciale e comunale;

consigliere provinciale e comunale;

presidente e componente del consiglio circoscrizionale;

presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di comuni e province;

presidente e componente degli organi delle comunità montane.

La lettera h) contempla la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di incandidabilità, in coerenza con quanto previsto per le incandidabilità dei parlamentari e per le incandidabilità alle elezioni regionali, nel caso di sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale.

La lettera i) affida inoltre al legislatore delegato il compito di individuare, in presenza di sentenze definitive di condanna, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli «organi politici di vertice delle regioni».

La disposizione fa salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

La lettera l) prevede che siano abrogate espressamente le disposizioni incompatibili con quelle recate dal futuro testo unico.

La lettera m) disciplina l'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, ossia il caso in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o all'interdizione sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive). Il principio di delega prevede che in questi casi si procede alla sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica.

Il comma 3 disciplina il procedimento relativo al parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo emanati in forza della delega conferita dall'articolo.

L'articolo 8-bis, anch'esso introdotto dalle Commissioni di merito, modifica il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estendendo le cause di sospensione dalla carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, ai soggetti destinatari di provvedimenti di arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura, nonché di divieto o obbligo di dimora, quando quest'ultimo riguardi la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 8-ter, a sua volta inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, che il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi.

Inoltre si stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per oltre dieci anni complessivi, nell'arco del loro servizio.

Si prevede altresì che, dopo essere stati ricollocati in ruolo, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non dopo aver esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. La disposizione esclude quindi che i predetti collocamenti in posizione di fuori ruolo determinino pregiudizio relativamente al posizionamento nei ruoli di appartenenza dei citati soggetti.

Il comma 2 specifica che il personale   collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.

Il comma 3 reca una clausola di prevalenza delle disposizioni della legge su ogni altra norma anche di natura speciale, e ne prevede l'applicazione anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice penale, relativamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, le lettere a) e b) inseriscono il nuovo delitto, introdotto dalla lettera i) dello stesso articolo 9, di induzione indebita a dare o promettere utilità, tra quelli per i quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

Le lettere c), g), h) e p) inaspriscono le pene previste per i delitti di peculato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio.

La lettera d) riformula la fattispecie penale della concussione, circoscrivendone l'applicazione al pubblico ufficiale (e non più all'incaricato di pubblico servizio), nonché innalzandone la pena.

La lettera e) estende anche alla condanna per i delitti di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari i casi in cui si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ora applicabile solo ai casi di peculato e concussione.

La lettera f) riformula la fattispecie penale della corruzione per atto d'ufficio, che viene nuovamente rubricata come corruzione per l'esercizio della funzione, estendendola all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale (e non più ai soli atti di ufficio), nonché innalzandone la pena.

Come accennato in precedenza, la lettera i) introduce la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, consistente nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La sanzione è prevista nella reclusione da tre a otto anni.

La lettera l) riformula il primo comma dell'articolo 320, relativo alla corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, nel senso di rendere applicabili a tale figura, a prescindere che si tratti o meno di pubblico impiegato, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 318 e 319, concernenti la corruzione per atto d'ufficio e la corruzione per atto contrario i doveri d'ufficio.

La lettera m) modifica la fattispecie di istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato pubblico servizio, disciplinata dall'articolo 322, eliminando il riferimento al fatto che tali soggetti rivestano la qualità di pubblico impiegato.

La lettera n) estende l'applicazione dell'articolo 322-bis, relativo al peculato, alla concussione e all'istigazione alla corruzione di membri e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla lettera i) dell'articolo 9.

La lettera o), modificando l'articolo 322-ter, estende la possibilità di applicare la confisca «per equivalenza» di beni che corrispondano anche al profitto, oltre che al prezzo, dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320.

La lettera q) estende l'applicazione della norma sulla circostanza attenuante in caso di particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 323-bis, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, istituita dalla predetta lettera i) dell'articolo 9.

La lettera r) introduce la nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, consistente nel fatto di chiunque, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni.

Per quanto attiene ai profili di interesse   della Commissione Finanze richiama, in quanto attinente alla disciplina del diritto societario, sia pure in un'ottica esclusivamente penale, l'articolo 9-bis, il quale sostituisce l'articolo 2635 del codice civile, attualmente rubricato come «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità».

La fattispecie viene nuovamente rubricata come corruzione tra privati, la quale si verifica nel caso in cui l'amministratore, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, il sindaco o il liquidatore, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La sanzione è prevista nella reclusione da uno a tre anni, ovvero nella reclusione fino a un anno e sei mesi, qualora il fatto sia commesso da che sia sottoposto a direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti. Le predette pene sono raddoppiate se si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 2635, la norma risulta molto simile: le modifiche riguardano l'inserimento del riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà, oltre che degli obblighi di ufficio, l'inasprimento del minimo edittale della pena e la previsione di una sanzione ridotta per chi sia sottoposto a controllo o vigilanza degli esponenti societari.

L'articolo 9-ter integra la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, di cui 231 del 2001.al decreto legislativo n.

In particolare, la lettera a), modificando l'articolo 25, estende l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, oltre che alle ipotesi di concussione e corruzione, anche al caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato prevista dall'articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla lettera i) dell'articolo 9.

La lettera b), modificando l'articolo 25-ter, prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote per il delitto di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo 9-bis del provvedimento, qualora il delitto riguardi società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

L'articolo 9-quater integra il disposto dell'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione del 271 del 1989, alcodice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. fine di estendere la previsione secondo cui il decreto che dispone il giudizio nei confronti del pubblico dipendente è notificato all'amministrazione di appartenenza, anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla lettera i) dell'articolo 9.

L'articolo 9-quinquies integra il disposto dell'articolo 12-sexies del 306 del 1992, al fine di prevedere che l'istituto delladecreto – legge n. confisca cosiddetta «per sproporzione» (confisca di quei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito), si applichi anche nel caso di condanna definitiva per induzione indebita a dare o promettere utilità, nuova figura di reato contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale, previsto dalla lettera i) dell'articolo 9.

L'articolo 9-sexies integra il disposto degli articoli 58 e 59 del Testo unico degli enti locali, prevedendo che l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, il divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali, componente degli organi delle comunità montane, nonché la sospensione o decadenza dalle predette cariche, si applichino anche nel caso di condanna definitiva per la nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, contemplata dall'articolo 319-quater del codice penale.

L'articolo 9-septies integra il disposto dell'articolo 3, comma 97 del 2001, prevedendo che il trasferimento ad altro ufficio1, della legge n. del dipendente pubblico nei confronti del quale sia stato disposto il giudizio per alcuni una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, si applichi anche nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le attività previste dal disegno di legge sono svolte dalle competenti amministrazioni utilizzando unicamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel complesso, rileva come il testo trasmesso dalle Commissioni di merito non presenti disposizioni rientranti direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, mentre alcune disposizioni rilevanti a tale proposito sono rinvenibili nelle proposte di legge abbinate.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.


 

 

 

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)

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Resoconto di martedì 20 settembre 2011

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.15.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'esame del provvedimento, a cui sono  state abbinate nel corso dell'iter altre proposte di legge, è iniziato il 7 luglio scorso e che, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, è stata svolta dalla Commissioni di merito un'indagine conoscitiva di approfondimento.

Successivamente, nella seduta del 15 settembre scorso, il disegno di legge C. 4434, che consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010, è stato adottato come testo base con l'intento di migliorarlo e correggerlo in sede emendativa.

In attesa di conoscere l'eventuale nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati che potrebbe essere trasmesso dalle Commissioni di merito, illustra il contenuto del disegno di legge adottato come testo base.

L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009. Viene così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, tra i quali figura la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 - introdotto nel corso dell'esame al Senato - mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

Di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso (trasporto di materiali a discarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto; autotrasporti conto terzi; guardianìa dei cantieri).

Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. La disposizione è finalizzata all'«applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso». Il riferimento è alle ccdd. white list, introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70/2011  (cosiddetto decreto-sviluppo), ovvero l'elenco, presso le prefetture, di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture per i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge 20/1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione; la concessione da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, su richiesta del procuratore regionale e nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale, e innalza, in tema di delitti dei privati contro la PA, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

Nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, si riserva di integrare la relazione anche alla luce delle eventuali modifiche che le Commissioni di merito dovessero introdurre al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.


 

 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)

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Resoconto di mercoledì, 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del   vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.25.  

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella   seduta del 29 settembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle modifiche apportate dalle Commissioni riunite I e II al testo dell'AC 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ad integrazione della precedente relazione, illustra alla Commissione alcune modifiche apportate al testo che interessano le competenze della Commissione VIII.

In particolare, all'articolo 2 è stata inserita   una disposizione che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare nei propri siti internet i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture viene assegnato il compito della redazione di schemi tipo per la pubblicazione delle informazioni e, inoltre, il compito di raccogliere sul proprio sito tali informazioni permettendone una agevole comparazione dei dati.

All'articolo 5, che individua le tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto, è stata inserita una disposizione che prevede di comunicare al Prefetto per gli opportuni controlli, anche ai sensi 150 del 2010 (recante norme relative al rilascio delledel Regolamento n. informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici), gli affidamenti di subcontratti nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie di tutte le attività che rientrano nelle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa.

Ai fini della definizione dei tempi di comunicazione delle modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese si fa riferimento all'articolo 86, commi 3 159 dele 4, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo. n. 2011, che prevede l'obbligo per i legali rappresentanti degli organismi societari, di trasmettere al prefetto, nel termine di trenta giorni l'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia. L'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Si prevede inoltre la possibilità di aggiornare le attività suscettibili di infiltrazione mafiosa con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi 400 del 1988.dell'articolo 17, comma 3, della legge n.

Inoltre, rileva che investe l'ambito di competenza della Commissione anche l'articolo 5-bis che modifica l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al 163 del 2006, e successive modificazioni, il qualedecreto legislativo n. contempla i casi in cui il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento. In particolare, la fattispecie troverà applicazione, in caso di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, non solo nell'ipotesi dei reati di «usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro», ma anche nell'ipotesi dei seguenti delitti: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso anche straniere; contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi, brevetti e disegni; introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi; riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; concussione; corruzione per un atto d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà la relazione in modo da valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)

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Resoconto di giovedì 24 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del   presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 maggio scorso.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, constatata l'assenza di richieste d'intervento, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sul provvedimento testé formulata dal presidente in qualità di relatore.

La seduta termina alle 13.25.

 


 

 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che consta di dieci articoli risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. In particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7 (relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell'atto S. 2156-bis), 8 (recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell'atto S. 2156-ter) e 9 (recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL, confluito nell'atto S. 2156-quater).

Con riferimento alle competenze della X Commissione, segnala l'articolo 5, in materia di attività d'impresa particolarmente esposte a rischio d'inquinamento mafioso.

Ai fini di una più efficace valutazione della portata del provvedimento in esame, illustra quindi sinteticamente il contenuto delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,  secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 - introdotto nel corso dell'esame al Senato - mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione è finalizzata all'applicazione dei controlli antimafia in relazione alle attività d'impresa, mediante gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Il riferimento è alle cosiddette white list introdotte dall'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, la citata disposizione stabilisce che, per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Aggiunge che la previsione delle white list era contenuta nell'articolo 5 del testo originariamente presentato al Senato (S. 2156).

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni  a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale, innalza, in tema di delitti dei privati contro la PA, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 10 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del   vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.40.  

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella   seduta del 21 settembre 2011.

Raffaello VIGNALI, presidente e relatore, ricorda che la X Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge in titolo nello scorso mese di settembre 2011. Osserva che il testo sul quale la Commissione deve esprimere un parere nella giornata odierna – all'esame dell'Assemblea dal prossimo lunedì 28 maggio – ha nel frattempo subito numerose modifiche, peraltro marginali rispetto alle competenze della Commissione Attività produttive.

Sottolinea che l'articolo 1, recante disposizioni sull'autorità nazionale e sul piano nazionale anticorruzione, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Viene così modificata l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, anche attraverso la pubblicazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione di servizi erogati ai cittadini. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 2-bis (uno dei nuovi articoli introdotti dalle Commissioni) riguarda misure di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 3 165 del 2001 in tema dimodifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5, che più direttamente richiama le competenze della X Commissione, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame alla Camera. Al comma 1, sono individuate una serie di tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto: si tratta di attività di trasporto di materiali a discarica in conto terzi; di trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi; di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; di noli a freddo dei macchinari; di fornitura di ferro lavorato; di noli a caldo; di autotrasporti conto terzi; di guardianìa dei cantieri. Ai sensi del comma 2, l'affidamento a terzi delle attività elencate è oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento dei necessari controlli. Con disposizione di chiusura, il comma 3 prevede che l'elenco delle attività possa essere aggiornato con decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 6 reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli   articoli da 1 a 5 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica 20 del 1994, cheamministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

 Le Commissioni I e II hanno inoltre introdotto una serie di articoli aggiuntivi, recanti disposizioni in materia di sospensione dalle cariche elettive provinciali comunali e circoscrizionali, ove sia applicata da parte dell'autorità giudiziaria la misura del divieto di dimora nella sede in cui si svolge il mandato elettorale (articolo 8-bis), di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato (articolo 8-ter, con l'introduzione del limite di cinque anni consecutivi e di dieci anni di massimo nella carriera), e modificato ampiamente l'articolo 9 (Modifiche al codice penale) prevedendo la modifica delle disposizioni concernenti il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, l'introduzione di nuove figure di reato (Induzione indebita a dare o promettere utilità; Traffico di influenze illecite). Con gli articoli aggiuntivi al 9 sono state infine approvate una serie di modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione delle nuove figure di reato.

Con riferimento all'articolo 9-bis, che reca disposizioni in materia di corruzione tra privati, apportando alcune modifiche all'articolo 2635 del codice civile, esprime alcune perplessità sull'introduzione della procedibilità d'ufficio. Riterrebbe opportuno distinguere tra società quotate, per le quali appare legittimo un procedimento d'ufficio, e le altre imprese, per le quali riterrebbe preferibile riservare all'autonoma scelta dell'imprenditore se procedere o meno alla querela.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede se tra queste società siano comprese anche quelle partecipate da enti pubblici.

Raffaello VIGNALI, presidente e relatore, precisa che si parla di società cui si applicano le disposizioni del codice civile.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene fondata l'osservazione del relatore Vignali.

Gabriele CIMADORO (IdV) rileva che le disposizioni dell'articolo 9-bis rappresentano un deterrente nei confronti di atti di corruzione.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che le modifiche introdotte nelle Commissioni di merito comportano che il magistrato si sostituisca alle scelte del privato.

Ludovico VICO (PD) osserva che il reato di corruzione comporta una imprescindibile condivisione dell'interesse che lo ha procurato, tanto che la sua punibilità si riferisce sia al corrotto sia al corruttore. Nessuno dei due soggetti ha interesse a denunciarlo e la querela di parte appare chiaramente un'azione fittizia. Aggiunge che il reato di corruzione è sempre a danno di un terzo, sia esso un interesse generale o un individuo. La procedura d'ufficio contro il reato si traduce pertanto nella tutela dei terzi danneggiati.

Luigi LAZZARI (PdL), sottolineato che la Commissione Attività produttive deve esprimere un parere per gli aspetti di propria competenza, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 9-bis non devono tradursi in un ostacolo agli investimenti esteri in Italia. Nel condividere i rilievi del relatore Vignali invita i colleghi a formulare un proposta di parere che tenga conto della realtà delle imprese che potrebbero essere fortemente danneggiate dalle disposizioni in esame.

Raffaello VIGNALI, presidente e relatore, ribadisce che sarebbe opportuno lasciare all'imprenditore la possibilità di decidere se procedere o meno alla denuncia di reato di corruzione.

Andrea LULLI (PD), sottolineata la delicatezza della questione che deve essere risolta nel limitatissimo margine di tempo della seduta odierna, prospetta l'opportunità di non procedere alla deliberazione del parere.

Alberto TORAZZI (LNP) evidenzia la difficile situazione delle imprese che sono costrette ad adire i tribunali fallimentari, pur sottolineando la necessità di rimuovere il reato di corruzione.

Ludovico VICO (PD) ribadisce che il reato di corruzione presuppone la connivenza del corrotto, altrimenti si tratta di altro tipo di reato.

Stefano SAGLIA (PdL), sottolineata l'importanza della questione posta dal relatore Vignali, ritiene che su un tema così delicato vi debba essere la più ampia condivisione tra le diverse forze politiche. Atteso che il PdL condivide le osservazioni del relatore in merito all'articolo 9-bis del testo in esame, chiede ai colleghi quale sia l'orientamento dei gruppi presenti in Commissione per deliberare un parere ampiamente condiviso. Propone di formulare un'osservazione volta a chiedere alle Commissione di merito una valutazione dell'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 9-bis sulle imprese.

Giacomo Antonio PORTAS (PD) sottolinea che in Italia le aziende sane sono molto danneggiate dalla corruzione nei confronti della quale si dovrebbe procedere d'ufficio senza alcun indugio. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimere un parere favorevole senza alcuna osservazione.

Raffaello VIGNALI, presidente e relatore, accogliendo il suggerimento del collega Saglia formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a sollecitare le Commissioni di merito a valutare l'impatto dell'introduzione della procedibilità d'ufficio, di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame, sul sistema delle piccole e medie imprese (vedi allegato 6)

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.


 


ALLEATO 6

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'impatto che può avere sul sistema delle piccole e medie imprese l'introduzione della procedibilità d'ufficio di cui all'articolo 2635 del codice civile, come novellato dall'articolo 9-bis del provvedimento in esame.

 

 

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in esame risulta dagli stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010: in particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7, relativo ai controlli negli enti locali e confluito nell'AS 2156-bis, 8, recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e confluito nell'AS 2156-ter, e 9, recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL, confluito nell'AS 2156-quater. Evidenzia,  quindi, che l'esame del presente provvedimento è iniziato il 7 luglio scorso presso le Commissioni riunite I e II, le quali, dopo la conclusione della discussione di carattere generale e lo svolgimento di un'indagine conoscitiva di approfondimento, hanno proceduto all'adozione, come testo base, dello stesso testo modificato e trasmesso dal Senato; su tale testo, peraltro, sono in corso ulteriori modifiche, non essendosi ancora concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Sul piano generale, sottolinea che il provvedimento, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, prevede importanti disposizioni tese ad individuare l'autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) e il relativo piano nazionale, al fine di coordinare l'attività di contrasto a tale fenomeno nella pubblica amministrazione. Fa notare che si stabiliscono altresì norme in materia di trasparenza dell'attività amministrativa (intesa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili), nonché in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici, prevedendosi altresì norme in materia di controlli antimafia e disposizioni di adeguamento in relazione agli enti locali. Evidenzia che si conferisce, inoltre, una delega al Governo al fine di disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ipotesi di incandidabilità e di divieto di ricoprire diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, nonché ipotesi di sospensione e decadenza dalle cariche stesse; si prevede, inoltre, un aumento delle pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 3, che, modificando l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici, prevede che, ai fini dell'autorizzazione a svolgere incarichi, l'amministrazione di appartenenza verifichi l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; si stabiliscono, altresì, disposizioni rilevanti in tema di comunicazione del conferimento o dell'autorizzazione di incarichi nonché dell'ammontare del compenso e si dispongono alcune limitazioni per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni: in proposito, si prevede che tali soggetti non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Evidenzia, quindi, l'articolo 4, introdotto al Senato, che mira a tutelare il pubblico dipendente che - fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione - denunci o riferisca condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Al riguardo, fa presente che si prevede che il segnalante non possa esser licenziato o sottoposto a misure discriminatorie aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi, direttamente o meno, collegati alla denuncia presentata; fatti salvi gli obblighi legali di denuncia (il riferimento è ai pubblici dipendenti che rivestono anche la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), è fatto divieto alla pubblica amministrazione di rivelare l'identità del segnalante, in assenza del consenso di quest'ultimo, fino alla contestazione dell'illecito disciplinare.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e delle norme di competenza della Commissione e considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti, che dovrebbe proseguire anche nella prossima settimana, propone di rinviare ad una prossima seduta la formulazione della proposta di parere, anche in attesa di conoscere il contenuto del testo risultante dagli emendamenti approvati. Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e considerata l'opportunità di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.


 

 

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di mercoledì 28 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - non essendosi ancora concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e II - occorre rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, attesa anche l'esigenza di verificare le eventuali modifiche e integrazioni che le stesse Commissioni di merito apporteranno al testo trasmesso dal Senato.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Resoconto di mercoledì 12 ottobre 2011

 


Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in precedenza, ha convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, non essendo ancora stato trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e II, fermo restando che - ove l'esame in sede referente da parte  delle stesse Commissioni riunite dovesse concludersi nella giornata di domani - la XI Commissione non esprimerebbe il parere di competenza.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.



 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

Resoconto di mercoledì 9 novembre 2011

 

 


Mercoledì 9 novembre 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Silvano MOFFA, presidente, comunica che le Commissioni riunite I e II - non essendo stato possibile concludere l'esame degli emendamenti - hanno chiesto un nuovo rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo: per tale ragione, avverte che il parere della XI Commissione sarà reso in una prossima seduta, in attesa di poter conoscere il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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Resoconto di giovedì 24 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del   presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2011.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che è stato trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e II; in relazione a tale testo, il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Paola PELINO (PdL), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole, osservando che essa dà conto delle modifiche e delle integrazioni apportate, in sede referente, al testo in esame, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione. A tale riguardo, giudicate apprezzabili e condivisibili le norme sulla trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, nonché quelle che prevedono una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti, e preso atto delle disposizioni sulla rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e sul collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.


 

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno 4434, approvato dal Senato, nel testo risultante dagli emendamentidi legge n. (al quale sono abbinate ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare);

rilevato che il provvedimento è stato modificato e integrato in diverse parti, anche con riferimento alle competenze della XI Commissione;

preso atto che all'articolo 1, comma 4, è stata inserita la lettera e), con cui si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica anche il compito di definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

osservato che il nuovo articolo 2-bis introduce condivisibili criteri per la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali;

considerato che all'articolo 4 si prevede una specifica forma di tutela per i pubblici dipendenti che segnalino illeciti;

preso atto delle nuove disposizioni introdotte con l'articolo 8-ter, che reca interventi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


 

 

 


 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di martedì 27 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.25.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco RONDINI (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4434 Governo, adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente. Premesso che l'esame degli emendamenti in sede referente dovrebbe concludersi nella giornata odierna, sarà sua cura informare la Commissione, prima dell'espressione del parere, di eventuali modifiche rilevanti per l'ambito di competenza della Commissione medesima.

Il disegno di legge in titolo consta di dieci articoli, risultanti da stralci effettuati dal Senato sul testo presentato dal Governo il 4 maggio 2010. In particolare, sono stati stralciati gli originari articoli 7, relativo ai controlli negli enti locali, 8, recante modifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico sugli enti locali (TUEL) e 9, recante delega in materia di fallimento politico e modifica all'articolo 247 del TUEL.

L'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

Fa presente, poi che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, definita livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia assicurata con la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. L'articolo 5, anch'esso introdotto dal Senato, individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Osserva, quindi, che l'articolo 6, che contiene l'unica norma rientrante in modo significativo nell'ambito di competenza della Commissione reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare, si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine  della pubblica amministrazione; la concessione da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine, su richiesta del procuratore regionale e nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale, il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali, nonché ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

Fa presente, infine che l'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari), introduce una nuova circostanza aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale e innalza, in tema di delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, la pena per le fattispecie di astensione dagli incanti e di frode nelle pubbliche forniture.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito.

Gero GRASSI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 

 


 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di mercoledì 28 settembre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA

 

 


 

Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendovi richieste di intervento, avverte che, poiché l'esame in sede referente del provvedimento in titolo dovrebbe concludersi presso le Commissioni riunite I e II nella giornata di domani, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.


 

 


 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di mercoledì 19 ottobre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA


Mercoledì 19 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, non essendo ancora pervenuto il testo risultante dagli emendamenti approvati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

 

La seduta comincia alle 14.25.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissione riunite I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 ottobre 2011.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che il relatore aveva già svolto la relazione sul testo adottato come testo base dalle Commissioni di merito e si era riservato di integrare la relazione allorquando fosse stato trasmesso dalle medesime il testo risultante dagli emendamenti approvati. Tale testo è stato trasmesso in data 22 maggio 2012 e la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la giornata di domani, giovedì 24 maggio.

 

Marco RONDINI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n.4434 Governo, risultante dall'esame degli emendamenti.

Ricorda, come già accennato dal presidente, che la Commissione aveva già iniziato l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo il 27 settembre 2011 senza tuttavia addivenire alla deliberazione di un parere, non avendo le Commissioni competenti (Affari costituzionali e Giustizia) concluso l'esame degli emendamenti, ciò che è avvenuto solo nella giornata di ieri.

Rileva che rispetto al testo sul quale aveva svolto la relazione il 27 settembre 2011, che constava di dieci articoli, sono stati introdotti ben dieci ulteriori articoli nessuno dei quali, tuttavia, sembra incidere su materie di competenza della Commissione Affari sociali.

In questa sede, si rimette, dunque, alla relazione già svolta per quanto riguarda le disposizioni che dallo svolgimento della suddetta relazione ad oggi non hanno subito modifiche sostanziali, almeno rispetto alle parti di competenza della XII Commissione. Si tratta dei seguenti articoli: 1, che individua l'Autorità nazionale anticorruzione; 2, concernente la trasparenza dell'attività amministrativa; 3, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici; 4, che inserisce nel decreto legislativo n.165 del 2001 una disposizione ad hoc volta a tutelare il pubblico dipendente che riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; 5, che individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, prevedendo che l'elenco ivi contenuto possa essere modificato con decreto ministeriale adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; 7, che dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, novellando l'articolo 1 della legge n.20 del 1994, che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa; 8, che delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 9, che reca diverse modifiche al codice penale, riformulando i reati di concussione e di corruzione e le relative pene, nonché introducendo i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di traffico di influenze illecite; 10, recante la clausola di invarianza.

Evidenzia quindi che, come già rilevato nella predetta relazione, l'articolo 6 contiene l'unica norma rientrante in modo significativo nell'ambito di competenza della Commissione, recando esso una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

Fa, inoltre, presente che tale disposizione non ha subito ulteriori modifiche nel prosieguo dell’iter presso le Commissioni di merito.

Rileva poi che, per quanto concerne le disposizioni introdotte successivamente allo svolgimento della richiamata relazione nel corso della fase di votazione degli emendamenti presso le Commissioni I e II, si tratta dei seguenti articoli: 2-bis, concernente la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché nelle aziende e nelle società partecipate dello Stato e negli altri enti pubblici; 5-bis, che reca modifiche al decreto legislativo n.163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.; 8-bis, che reca modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n.267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), concernente la sospensione e la decadenza di diritto da determinate cariche; 8-ter, recante norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato; 9-bis, che sostituisce l'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati, incidendo soprattutto sulla platea degli autori, in quanto include tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi; 9-ter, che inserisce l'articolo 2635 del codice civile tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n.231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza; infine, gli articoli dal 9-quater al 9-octies, che armonizzano le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive.

Rileva, infine, che dall'analisi del contenuto di queste disposizioni appare evidente che nessuna di esse incide in maniera diretta sulle competenze della XII Commissione.

Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto, in particolare, del fatto che la competenza della Commissione strettamente intesa è limitata alla disposizione di cui all'articolo 6 del testo risultante dall'esame degli emendamenti, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.35.

 


 

 

 


 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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Resoconto di giovedì 24 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissione riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Marco RONDINI (LNP), relatore, considerato che la competenza della Commissione è limitata alla disposizione di cui all'articolo 6 del testo risultante dall'esame degli emendamenti sul quale, peraltro, nessun deputato ha svolto osservazioni, comunica di aver predisposto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

 


 

 

 


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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Resoconto di martedì 20 settembre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA

 

 


Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 4434, approvato dal Senato il 15 giugno 2011, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione.

L'articolo 1, in attuazione di Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa - livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Il relativo elenco può essere modificato con decreto ministeriale, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione relativa sulla quantificazione del danno all'immagine della PA; la concessione, da parte del presidente della sezione della Corte dei conti, del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di probabile attenuazione della garanzia patrimoniale del credito erariale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari). Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante per i pubblici ufficiali, aumentando le pene in caso di atti particolarmente lesivi per la PA., ovvero commessi per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione europea.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Di recente, con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappresenta  un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Inoltre, il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE. (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO)(COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

In base al documento, la Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne.

Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici; sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene il rispetto del diritto dell'Unione europea.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

 


 

 

 


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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Resoconto di mercoledì 21 settembre 2011

 

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 21 settembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2011.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia come l'Italia sia uno dei pochi paesi europei a non aver ancora ratificato le due convenzioni sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmate a Strasburgo nel 1999. La legge in esame, nella formula proposta, purtroppo resta fortemente insoddisfacente perché non prevede il necessario adeguamento della legislazione nazionale ai parametri internazionali in materia di contrasto della corruzione.

Innanzitutto, sul versante della prevenzione, non risponde alle richieste internazionali di creare un istituto indipendente che possa vigilare sull'applicazione della convenzione.

Sul versante della trasparenza della pubblica amministrazione, al di là di generici enunciati di principio, rinvia a provvedimenti successivi e non stanzia risorse, indispensabili per l'attuazione degli obblighi introdotti.

Inoltre non prevede l'introduzione di nuove fattispecie penali, quali il traffico di influenze illecite, il reato di auto riciclaggio oppure il voto di scambio politico elettorale anche in presenza di altre utilità che non sia denaro contante.

Le indagini più recenti in materia di corruzione lasciano trapelare nuove modalità corruttive. Sempre più frequentemente si insinuano terze persone, una sorta di mediatori, finalizzati a rendere più difficile la individuazione dei fenomeni corruttivi. E le modalità di pagamento sono sempre più differenziate, sempre più raramente il compenso si paga in denaro. Più spesso vengono concessi favori, assunzioni, salti di carriera, concessioni urbanistiche con cambio di uso di terreni.

Ecco perché si rende urgente l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite, volto a legiferare proprio nuove modalità corruttive.

Analogo il discorso per lo scambio di voto elettorale in assenza di denaro. Troppo spesso la corruzione di esponenti politici non è punibile per il semplice motivo che non viene considerato reato lo scambio di voti rispetto alla promessa di appalti, subappalti, o altre utilità.

Per quanto riguarda l'introduzione di requisiti di incandidabilità, per quanto sia lodevole prevederli, non è sufficiente limitarsi a semplici enunciati. Non ci si può limitare a enucleare casi di incandidabilità senza prevedere i meccanismi attraverso cui procedere. Bisogna prevedere un intervento organico che indichi come rilevarli e come renderli effettivi.

E infine una delle grosse pecche del provvedimento in questione è il fatto che non prende minimamente in esame il problema della corruzione nel settore privato, uno dei campi di maggiore crescita dei fenomeni corruttivi.

Per tali motivi preannuncia sin d'ora l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.


 

 

 

 


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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Resoconto di martedì 27 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 

 


Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, preso atto del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 21 settembre, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce le osservazioni critiche già espresse a nome del suo gruppo e preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.


 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del progetto di legge C. 4434, elaborato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Ricorda che nella seduta del 27 settembre 2011 la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole sul precedente testo del disegno di legge in oggetto.

Il nuovo testo è composto da 20 articoli.

L'articolo 1 individua, in ossequio alle Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, l'Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009. Si modifica così l'attuale distribuzione delle competenze in materia, con la sostituzione della Civit, nel ruolo di Autorità nazionale anticorruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, che lo ricopre secondo la normativa vigente. Il testo elenca, poi, i compiti spettanti alla Commissione tra i quali la collaborazione con organismi stranieri paritetici e l'analisi delle cause e dei fattori della corruzione con l'individuazione degli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto; alla stessa sono riconosciuti importanti poteri ispettivi e d'indagine (richiesta di notizie, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni) nonché poteri di sollecitazione e sanzionatori (ordina l'adozione di atti o la rimozione di comportamenti contrastanti con le regole sulla trasparenza amministrativa). Vengono, infine, individuate le attività degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali (tra le quali si segnala l'introduzione, nel corso dell'esame in Commissione, della definizione dei criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione).

L'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa – livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie, e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (le informazioni pubblicizzate sono trasmesse in via telematica alla Civit); risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

L'articolo 2-bis è volto a realizzare la trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali imponendo alle pubbliche amministrazioni, in occasione dell'annuale rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile da esse utilizzate, la comunicazione di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne all'amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 novella l'articolo 54 del TU pubblico impiego al fine di a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro.

L'articolo 5 individua – fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento ministeriale previsto dal Codice antimafia (D.Lgs n.159/2011) – le attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa per le quali – indipendentemente dal valore del contratto – è sempre richiesta l'informazione antimafia. Il relativo elenco può essere modificato con decreto, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. È obbligatorio segnalare al prefetto, ai fini dei controlli antimafia, sia l'affidamento a terzi delle attività comprese tra quelle individuate come a rischio d'infiltrazione che le variazioni degli assetti proprietari delle stesse imprese. Le citate variazioni devono essere comunicate entro 30 gg.; la violazione di tale obbligo è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

L'articolo 5-bis modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, ecc.) e 3-quater (delitti con finalità di terrorismo), per il reato di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione (per atto d'ufficio e per atto contrario ai doveri d'ufficio), corruzione in atti giudiziari e corruzione di incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. È fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia.

L'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione, inserendo due nuovi commi all'articolo 1 della legge 20/1994 che disciplina il giudizio di responsabilità amministrativa. In particolare si prevede: una presunzione fino a prova contraria relativa alla quantificazione del danno all'immagine della P.A.; la concessione del sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa per il danno all'immagine nell'ipotesi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi: l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale e al Parlamento europeo; il divieto di ricoprire alcune cariche elettive e di governo proprie degli enti locali; e le ipotesi di decadenza o sospensione dalle cariche in caso di sentenze di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica.

L'articolo 8-bis novella l'articolo 59 del TUEL (Testo unico enti locali) prevedendo la sospensione di diritto da una serie di cariche pubbliche elettive (presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale) delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando quest'ultima coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 8-ter prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possano rimanere fuori ruolo nel corso della carriera per un massimo di dieci anni, ma con un intervallo, tra due incarichi, di almeno cinque anni. La norma prevede, inoltre, che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. È precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale, nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 9 introduce numerose modifiche al codice penale. È dettata una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato «Corruzione per l'esercizio della funzione» e sanzionato più severamente. È ridefinito il reato di concussione (articolo 317) ora riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione (v. ultra); anche in tal caso,è previsto un aumento di pena. Sono aggiunti al codice due nuovi delitti: l’«Induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione) con il nuovo articolo 319-quater, che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni) che il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni; il «Traffico di influenze illecite» (nuovo articolo 346-bis) che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni col pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. Sono sanzionati più severamente i seguenti delitti contro la P.A.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio. Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 9 hanno, soprattutto, natura di coordinamento con le novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti.

L'articolo 9-bis sostituisce all'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Il reato punisce con la reclusione da uno a tre anni le infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionano nocumento alla società.

L'articolo 9-ter coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs n.231/2001. In particolare, la citata responsabilità consegue anche per i reati di concussione per induzione (ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e per i reati di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L'articolo 9-quater novella l'articolo 133 delle norme di attuazione del c.p.p. prevedendo che il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all'articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza.

L'articolo 9-quinquies aggiunge la condanna per il citato reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge n.306/1992 (L. n.356/1992).

L'articolo 9-sexies, modificando gli artt. 58-59 del TUEL, introduce la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra le cause ostative alla candidatura all'elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali nonché sospensione e decadenza di diritto dalle medesime.

L'articolo 9-septies novella l'articolo 3 della legge n.97/2001 prevedendo, anche nei confronti del dipendente pubblico rinviato a giudizio per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, il trasferimento – da parte dell'amministrazione di appartenenza – ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che l'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario. La rete è composta dalle autorità e agenzie pertinenti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione. In modo analogo, Europol ed Eurojust possono partecipare alla rete. La rete rappresenta un forum per lo scambio di buone prassi ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione ed agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

Con riferimento a documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308). La comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309). La comunicazione utilizza la definizione di corruzione quale «abuso di potere ai fini di un profitto privato», nel settore sia pubblico che privato, adottata dal Programma globale contro la corruzione attuato dalle Nazioni Unite. Sottolineando che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE, la comunicazione ricorda che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti sforzi, a livello internazionale, dell'UE e nazionale, per ridurre il fenomeno. La comunicazione rileva tuttavia che l'attuazione e l'applicazione del quadro giuridico anti-corruzione permangono ineguali da uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacenti. La legislazione anti-corruzione dell'UE non sarebbe stata recepita in tutti gli Stati membri. Alcuni paesi non avrebbero ratificato i principali strumenti anti-corruzione internazionali.

Al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico.

La Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate. La relazione si baserà sui contributi di numerose fonti, quali i meccanismi di monitoraggio esistenti (del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e delle Nazioni Unite), il parere di esperti indipendenti, delle parti interessate e della società civile. L'introduzione della relazione intende rispondere alla richiesta formulata nel programma di Stoccolma, di «sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella lotta alla corruzione nell'Unione», così come alla richiesta del Parlamento europeo di monitorare regolarmente gli sforzi anti-corruzione negli Stati membri (Dichiarazione scritta del Parlamento europeo il 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione nella lotta alla corruzione, adottata). Parallelamente all'introduzione di tale meccanismo, la Commissione ritiene di estrema importanza che l'UE partecipi al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO).

La Commissione intende infine rafforzare il contrasto alla corruzione in tutte le politiche UE rilevanti, sia interne che esterne. Per quanto riguarda le politiche interne, la Commissione prevede di: proporre una modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato; elaborare una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri nel 2012; modernizzare la legislazione UE in materia di appalti pubblici, sostenere la prevenzione e lotta contro la corruzione politica; promuovere l'integrità nell'ambiente sportivo; e migliorare la tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione.

Il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La commissione, con un mandato annuale rinnovabile per un altro anno, ha il compito di investigare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, nella pubblica amministrazione e nella finanza, e individuare misure legislative e di altra natura per consentire all'UE di rispondere a queste minacce a livello internazionale, europeo e nazionale. I suoi membri avranno la possibilità di svolgere visite in loco, organizzare audizioni con le istituzioni europee e nazionali provenienti da tutto il mondo e invitare i rappresentanti delle imprese, della società civile e le organizzazioni delle vittime ma anche i funzionari, compresi i giudici, coinvolti nella lotta quotidiana contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento investe in misura solo marginale i profili di competenza della XIV Commissione, proporrei di esprimere il parere già nella seduta odierna. Formulo pertanto una proposta di parere favorevole.

 

Sandro GOZI (PD) nel condividere la proposta avanzata dal relatore di procedere celermente all'esame del provvedimento, riterrebbe tuttavia opportuno richiamare, nel parere che la Commissione si accinge a votare, l'origine europea del provvedimento.

Riterrebbe utile a tal fine fare innanzitutto riferimento alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché alla Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, presentata il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea (COM(2011)308), accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309).

Da segnalare anche che la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; la Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013 e con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate.

Occorrerebbe inoltre ricordare che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.

Di particolare rilievo, infine, appare anche il dato fornito dalla Commissione europea, che stima l'impatto finanziario della corruzione in 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE.

Si tratta di iniziative che riterrebbe utile richiamare nel parere, al fine di sottolineare il quadro politico europeo nel quale il provvedimento si colloca.

 

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide la proposta di integrazione avanzata dall'onorevole Gozi e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che richiama in premessa gli atti citati.

 

Gaetano PORCINO (IdV) richiama le perplessità sul merito del provvedimento già espresse dal gruppo dell'IdV in sede di esame presso le Commissioni I e II; preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta formulata.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


 

 


 

ALLEGATO 1

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 


La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

vista la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;

ricordato che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308), e che tale comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309);

rilevato che tale Comunicazione sottolinea che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE;

evidenziato che, al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; tale Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013, con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate;

ricordato infine che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.


 

 


 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER

LE QUESTIONI REGIONALI

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Resoconto di mercoledì 28 settembre 2011

 

SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI, relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, individua l'autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; sono individuate anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineandosi una collaborazione tra la Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Rileva che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti  i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi. Osserva che con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione. Si sofferma quindi sull'articolo 3, in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici, e sull'articolo 4, che mira a tutelare il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncia condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sottolinea che l'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso. Fa notare che l'articolo 6 contiene una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali; è fatta salva la compatibilità con le disposizioni previste dagli statuti e dalle norme di attuazione in materia. Rileva che l'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione. Riferisce che l'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; in particolare, la lettera i) del comma 2 prevede, tra i princìpi e criteri direttivi, l'individuazione, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, delle ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna. Evidenzia quindi che l'articolo 9 aumenta le pene per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 


 

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge appare finalizzato a prevenire i fenomeni degenerativi della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in modo da fornire risposte adeguate alla domanda di trasparenza, intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,

esprime

 

 


 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 


COMMISSIONE PARLAMENTARE PER

LE QUESTIONI REGIONALI

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Resoconto di mercoledì 23 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 23 maggio 2012. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

 

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

 

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, riferisce che l'articolo 1, in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, istituisce l'Autorità nazionale anticorruzione; il testo individua anche le funzioni degli altri organi incaricati di funzioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità, delineando una collaborazione tra l'Autorità, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Rileva che l'articolo 2 dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sia assicurata con la pubblicazione delle informazioni relative a procedimenti amministrativi; con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuate le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione. Osserva che l'articolo 2-bis reca norme in materia di trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici. Sottolinea che l'articolo 4 mira a tutelare il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro; l'articolo 5 individua attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso; l'articolo 5-bis reca modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Si sofferma sull'articolo 6, che reca una clausola di adeguamento alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali. Evidenzia che l'articolo 7 dispone in tema di danno all'immagine della pubblica amministrazione e l'articolo 8 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità a diverse cariche elettive e di governo a livello centrale, regionale e locale; in particolare, la lettera i) del comma 2 prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'individuazione, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, delle ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna. Sottolinea che gli articoli da 8-bis a 9-septies recano modifiche ai codici penale e civile e intervengono su fattispecie penali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 


 

 


 


ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 4434, in corso di esame presso le commissioni riunite I e II della Camera, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 6, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, adeguano, compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia, i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 30 maggio 2012

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 maggio 2012. — Presidenza del   presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Parere favorevole, con condizione – Parere su emendamenti).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte   emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente di avere nominato relatore del provvedimento l'onorevole Sereni, in sostituzione dell'onorevole Calvisi. Sospende la seduta in considerazione dell'imminente inizio dell'audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rinviandola alle ore 15.50.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.55.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva l'opportunità di integrare i commi 6 e 7 dell'articolo 2, al fine di confermare l'esclusione del diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari, in modo da assicurare la speditezza dell'azione di accertamento, con conseguente maggiore certezza del gettito tributario. Deposita quindi una relazione tecnica sul testo elaborato dalle Commissioni di merito e sulle proposte emendative presentate dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai membri della Commissione di prendere visione della relazione tecnica.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.35.

Marina SERENI (PD), relatore, con riferimento alla relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia come essa affermi che – come esplicitato nella clausola di invarianza della spesa contenuta nell'articolo 20 – dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Fa altresì presente che la relazione tecnica trasmessa dal Governo in riferimento al testo licenziato dalle Commissioni di merito è stata positivamente verificata ed è disposizione dei colleghi. Al riguardo osserva che il testo in esame prevede una serie di adempimenti a carico di soggetti pubblici che appaiono parzialmente analoghi ad attività già riconducibili ai medesimi soggetti in base alla vigente normativa. Ritiene che andrebbe, quindi, acquisita conferma che tali funzioni e compiti possano essere svolti dai soggetti interessati senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, tali conferme dovrebbero riguardare la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), cui sono attribuite, tra l'altro, funzioni di collegamento e collaborazione con paritetici organismi esteri, nonché compiti di vigilanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – «Dipartimento della funzione pubblica» nel testo –, chiamato a coordinare l'attuazione delle strategie anticorruzione elaborate a livello nazionale e internazionale; le amministrazioni centrali che, tra l'altro, sono tenute a definire procedure di selezione e formazione – in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione – dei dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione; le amministrazioni tenute ad adottare le misure di implementazione informatica che si renderanno eventualmente necessarie al fine di consentire ai cittadini l'esercizio telematico dei diritti di accesso ai documenti e di partecipazione ai procedimenti amministrativi. Concorda quindi sull'opportunità di integrare i commi 6 e 7 dell'articolo 2, al fine di confermare l'esclusione del diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari, in modo da assicurare la speditezza dell'azione di accertamento, con conseguente maggiore certezza del gettito tributario.

Passa quindi all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea.

Con riferimento agli emendamenti Favia 1.252 e 1.8 che attribuiscono le funzioni di autorità nazionale anticorruzione all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della 3 del 2003, giàpubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge n. 112 del 2008,soppresso ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2008, premesso che per ilconvertito, con modificazioni, dalla legge n. funzionamento dell'Alto commissario era prevista una spesa di 582 mila euro a 112decorrere dal 2002, segnala che l'articolo 68, comma 8, del decreto-legge n. del 2008, ha destinato i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'Alto commissario e di altri organi collegiali ivi indicati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che le proposte emendative in esame appaiano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di quantificazione e copertura.

Riguardo agli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 2.0251 e Cimadoro 2.0270, i quali istituiscono, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il registro pubblico della trasparenza, allo scopo di influenzare l'elaborazione e l'attuazione dei processi decisionali di Parlamento, Governo e altri enti pubblici. Connesse all'istituzione del registro sono previste numerose attività di consultazione e informazione. È inoltre, previsto una delega al Governo per la definizione delle modalità di tenuta del registro e dell'attivazione di altri eventuali registri presso ciascuna istituzione, osserva che, in assenza di una relazione tecnica a supporto dell'invarianza degli oneri e di specifiche indicazioni con riguardo all'organo deputato alla tenuta del registro, non appare possibile verificare la possibilità che le disposizioni in esame siano adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente agli emendamenti Di Pietro 20.3 e Melis 20.15, osserva che entrambi sopprimono la clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento 20.15, inoltre, prevede che le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie, amministrative, penali o contrattuali siano destinate esclusivamente al finanziamento della lotta alla corruzione.

Evidenzia, quindi, le proposte emendative per le quali considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo, che dispone che a decorrere dal 2012, anche le risorse di cui all'articolo 4, comma 15 del 2009, siano destinate al funzionamento3, secondo periodo, della legge n. della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sottraendo alla precedente destinazione le predette risorse, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse delle quali è previsto l'utilizzo siano effettivamente disponibili e possano cessare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente all'emendamento Mariani 2.280, il quale dispone il divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione o una società a partecipazione pubblico e la nullità delle clausole compromissorie e dispone, inoltre, l'abrogazione degli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 163 del 2006, recanti la disciplinaforniture di cui al decreto legislativo n. dell'arbitrato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo   Mantovano 2.0252, il quale prevede che la motivazione dei provvedimenti amministrativi discrezionali debba contenere la rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventuale aggravio del procedimento con conseguenti maggiori esigenze in termini di personale e risorse da impiegare.

Relativamente all'articolo aggiuntivo mantovano 4.0259, il quale prevede che nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il controllo di gestione possa essere svolto anche in forma associata con enti limitrofi, ritiene che, al fine di valutare gli effetti finanziari della proposta emendativa, andrebbe verificato quale incidenza essa 78 del 2010, cheabbia sulle disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. prevedono l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali degli enti locali, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti.

Riguardo l'articolo aggiuntivo Mariano 9.08, che prevede l'istituzione presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella medesima anagrafe, ritiene necessario un chiarimento in ordine alla possibilità di costituire il sistema di qualificazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.027, volto a modificare la disciplina della gestione commissariale delle emergenze, prevedendo in particolare l'avvalimento di personale delle pubbliche amministrazioni, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se è possibile fare fronte a tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogo chiarimento ritiene necessario con riferimento all'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.012, volto ad istituire l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche e all'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.06, volto a conferire al Governo una delega in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche, all'uopo prevedendo l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una serie di compiti e poteri.

Con riferimento agli emendamenti Di Pietro 13.281, Di Pietro 13.270, capoverso lettera g), Di Pietro 13.33, capoverso Art. 318, e Barbaro 13.404, i quali prevedono che le somme confiscate in relazione alla commissione di reati di concussione o corruzione siano messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni, osserva che, per come sono formulati, gli emendamenti sembrerebbero prevedere la messa a disposizione dei danneggiati delle somme confiscate anche in assenza di un danno che lo Stato è tenuto a risarcire. Allo stato, infatti, l'articolo 322-ter già prevede la confisca in relazione a tali delitti, senza tuttavia prevedere che le somme confiscate siano poste immediatamente a disposizione dei danneggiati.

Ritiene, infine, opportuno che il Governo confermi l'assenza di conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 13.08, il quale prevede la possibilità di costituire, su iniziativa del procuratore della Repubblica, squadre investigative comuni tra appartenenti alle forze di polizia italiana e appartenenti a forze di polizia straniere, al fine di eseguire indagini su determinati reati. Si prevede inoltre che lo Stato italiano sia responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati dalla squadra investigativa comune. Lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro dell'Unione europea il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato. La proposta emendativa contiene, in fine, una clausola di invarianza finanziaria volta anche a stabilire che all'attuazione delle norme si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel concordare con il relatore sull'opportunità di modificare l'articolo aggiuntivo 1.0600 nei termini indicati, fa presente di non essere in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore con riferimento alle proposte emendative di iniziativa parlamentare da lei richiamate.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se sia possibile procedere ad esprimere il parere della Commissione in mancanza dei chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che, anche in assenza dei chiarimenti richiesti, la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere sulle proposte emendative sulla base dell'istruttoria effettuata dal relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, rileva come potrebbe esprimersi nel caso una contrarietà semplice sulle richiamate proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV), rileva come tale modi di procedere, ancorché formalmente corretto, non sia condivisibile e preannuncia pertanto un voto contrario sulla soluzione prospettata.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come il problema posto dall'onorevole Borghesi sia particolarmente serio e suggerisce di individuare una soluzione al fine di evitare di esprimere un parere un parere contrario per sola la mancanza dei chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva come il relatore abbia comunque compiuto un'approfondita istruttoria sulle proposte emendative e come quindi sia in astratto in grado di esprimere un parere su tutte le proposte emendative. Osserva inoltre come non sia possibile consentire agli uffici del Governo di bloccare il procedimento legislativo, avendo gli stesso avuto tempo sufficiente per esaminare le proposte emendative presentate.

Marina SERENI (PD), propone di evidenziare nelle premesse del parere che il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti anche al fine di eventuali richieste di riesame delle proposte emendative in questione da parte delle Commissioni di merito.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta al fine di addivenire ad una proposta di parere che tenga conto del dibattito svoltosi.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.05.

Marina SERENI (PD), relatore, rileva come sia opportuno accantonare le proposte emendative sulle quali aveva chiesto chiarimenti al Governo, ad eccezione dell'emendamento Mariani 2.280 sul quale, a seguito di un confronto per le vie brevi con il Governo, ritiene di potere esprimere un parere favorevole. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e gli 1, ad esclusione degliemendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. emendamenti 13.33, 13.270, 13.281, 13.404 e degli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012, 10.027 e 13.08;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali si ritiene opportuno integrare i commi 6 e 7 dell'articolo 2, al fine di confermare l'esclusione del diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari, in modo da assicurare la speditezza dell'azione di accertamento, con conseguente maggiore certezza del gettito tributario;

rilevato che il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito agli effetti finanziari di alcune proposte emendative e che, in mancanza di tali chiarimenti, la Commissione ritiene di non esprimere una valutazione sulle medesime proposte;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della 241, le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 1,legge 7 agosto 1990, n. lettera c-bis), ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto deln. Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 69 del 25 marzo 2011;n.

al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della l241;egge 7 agosto 1990, n.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0600, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle somme iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.252, 20.3 e 20.15 e sugli articoli aggiuntivi 2.0251 e 2.0270, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative alla seduta che potrà essere convocata nella giornata di domani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.15.


 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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Resoconto di giovedì 31 maggio 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 maggio 2012. — Presidenza del   vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Marina SERENI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 30 maggio 2012, la Commissione ha rinviato, in attesa dei chiarimenti del Governo, l'espressione del parere sulle proposte emendative Mantovano 2.0252, Mantovano 4.0259, Mariani 9.08, Giovanelli 10.06, Giovanelli 10.012, Giovanelli 10.027, Di Pietro 13.33, Di Pietro 13.270, Di Pietro 13.281, Barbaro 13.404 e Di Pietro 13.08. Nel segnalare che l'articolo aggiuntivo 13.08 è stato dichiarato inammissibile, fa presente che l'Assemblea ha, inoltre, trasmesso il fascicolo 2 degli emendamenti, che contiene alcune proposte emendative non comprese neln. 1, che tuttavia non presentano profili finanziari rilevanti.fascicolo n. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, richiamando il contenuto di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Mantovano 2.0252, rinviando comunque per una più competa valutazione circa il possibile aggravio del procedimento derivante dalle modifiche proposte all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 241, al Dipartimento della Pubblica Amministrazione e della semplificazionen. della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mantovano 4.0259, in quanto esso contrasta con le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica conseguente allo svolgimento in forma associata di funzioni amministrative degli enti locali. In merito all'articolo aggiuntivo Mariani 9.08, rileva che l'istituzione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, nonché del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte in detta Anagrafe, appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, nel condividere le perplessità del relatore, stante l'assenza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario. Sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.027, in relazione alle previsioni di cui al comma 2 dell'introdotto articolo 10-bis, rappresenta che tale proposta è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica che andrebbero preventivamente quantificati e coperti. Pertanto, esprime parere contrario. Circa l'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.012, rileva che l'istituzione dell'Anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Pertanto, nel condividere le perplessità del relatore, stante l'assenza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario. Sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 10.06, in relazione alle maggiori attività recate dalle disposizioni in esame in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta che l'emendamento è suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica che andrebbero preventivamente quantificati e coperti. Pertanto, stante l'assenza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario. In relazione agli emendamenti Di Pietro 13.281, 13.270, lettera g), 13.33, capoverso articolo 318 e Barbaro 13.404, esprime infine parere contrario, in quanto le somme confiscate sono già destinate ad altre finalità, che potrebbero, quindi, esserne pregiudicate.

Pier Paolo BARETTA (PD) prende atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Ceriani, osservando tuttavia che i chiarimenti forniti dal Governo appaiono insoddisfacenti, in quanto in molti casi si limitano a indicare in modo assertivo e senza sufficienti argomentazioni la presenza di maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria. In altri casi, con riferimento, ad esempio, all'articolo aggiuntivo Mantovano 4.0259, il Governo ha espresso una contrarietà che non appare tuttavia supportata da valutazioni quantitative riferite ai possibili oneri della proposta emendativa. Pertanto, pur ritenendo che la Commissione debba comunque esprimere il proprio parere, considerata anche la rilevanza del provvedimento in esame, rileva l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di una più attenta valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti all'esame del Parlamento, ricordando come già in passato la Commissione abbia avuto occasione di dolersi dell'incompletezza dell'istruttoria svolta dall'Esecutivo. Su questi temi, a suo avviso, è infatti necessario avviare con tempestività una discussione seria e approfondita.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma le valutazioni già esposte.

Marina SERENI (PD), apprezzando le considerazioni del collega Baretta, che ritiene debbano stimolare una maggiore attenzione da parte del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 13.33, 13.270, 13.281, 13.404, gli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012, 10.027 e 13.08, nonché gli 1,2 non compresi nel fascicolo n.emendamenti contenuti nel fascicolo n. riferiti al progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.33, limitatamente al capoverso Art. 318, 13.270, limitatamente al capoverso lettera g), 13.281, 13.404 e sugli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012 e 10.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

2 non compresi nel fascicolosugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».n.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che, considerando l'andamento del dibattito, non ci si possa limitare a prendere atto dei chiarimenti del Governo, ma si dovrebbe fare espresso riferimento alla loro insufficienza. Fa presente, infatti, che dalla Ragioneria generale dello Stato, che dispone di altissime professionalità e di una struttura assai ampia, ci si attende una valutazione tecnicamente motivata, che non si limiti ad asserire la possibile presenza di oneri per la finanza pubblica propone, pertanto, di modificare la proposta di parere tenendo conto delle criticità evidenziate.

Marina SERENI (PD), relatore, si dichiara disponibili ad una riformulazione della propria proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Brunetta.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con la proposta dell'onorevole Brunetta.

Marco CALGARO (UdCpTP) si associa alle considerazioni dei colleghi Baretta e Brunetta.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la Commissione potrebbe comunque esprimere un parere in difformità rispetto all'avviso del Governo se ritiene insufficienti gli elementi di chiarimento forniti dal Governo. Riterrebbe invece una rinuncia ad effettuare una valutazione nel merito del provvedimento richiamare solo nelle premesse tale circostanza, senza che da ciò discenda alcuna conseguenza. Ritiene comunque inadeguato l'atteggiamento ragionieristico tenuto dal Governo anche peggiore rispetto al Governo precedente.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ritiene che dovrebbe individuarsi una formulazione delle premesse del parere che dia adeguatamente conto del dibattito svoltosi nell'odierna seduta e indichi in modo chiaro come, nell'ambito dell'esame di futuri provvedimenti, sia necessario che il Governo assicuri un adeguato approfondimento dei profili finanziari delle singole proposte emendative, osservando come un tale approfondimento sia utile non solo per il Parlamento ma per lo stesso Esecutivo.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di non condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, rilevando come tale situazione sia irrituale. Osserva che, rispetto al precedente Governo, la situazione è profondamente cambiata, soprattutto per la nuova composizione della maggioranza, che imporrebbe un maggiore rigore nella valutazione da parte degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Ricorda di avere già lamentato al sottosegretario Polillo la tematica di un più attento supporto ai lavori della Commissione e evidenza come tale atteggiamento del Governo non può finire con rallentare la discussione dei provvedimenti in Assemblea o nelle Commissioni. Pur consapevole della facoltà per la Commissione di procedere anche in dissenso rispetto alla posizione del Governo, ricordando come ciò normalmente non avviene, ritiene quindi opportuno mandare un segnale in tal senso.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) concordando con quanto proposto dal presidente, rileva come una categorica affermazione dell'insufficienza dei chiarimenti forniti dal Governo non sarebbe compatibile con l'espressione di un parere che ne recepisca i contenuti. Qualora i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo siano considerati insoddisfacenti, a suo avviso sarebbe preferibile che la Commissione non esprimesse il proprio parere, in quanto questo, in assenza di una valutazione tecnica, avrebbe un significato esclusivamente politico.

Renato BRUNETTA (PdL) osserva come il testo del disegno di legge in discussione sia stato da lui presentato nella sua qualità di Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e ricorda come, su ogni disposizione, sia stata, a suo tempo, compiuta un'attenta istruttoria sui profili finanziari, che lui stesso sarebbe in grado di ricostruire facilmente. Ritiene pertanto che la Ragioneria generale dello Stato possegga tutti gli elementi necessari per esprimere una decisione in tempo utile per rispettare il calendario dei lavori parlamentari. Evidenzia che, avendo comunque il parere una natura politica, è possibile per la Commissione evidenziare come essa non sia stata adeguatamente supportata dal Governo nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Sottolinea quindi il ruolo centrale della Commissione nell'assetto istituzionale e il diritto dovere della medesima di pronunciarsi sulle proposte emendative.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara di condividere le considerazioni espresse dall'onorevole Brunetta e dagli altri colleghi intervenuti, ringraziando il relatore per lo sforzo di individuare una riformulazione della propria proposta di parere che dia conto dell'esito del dibattito. Osserva, tuttavia, che la Commissione troppo spesso è chiamata ad esprimere il proprio parere in termini temporali assai ristretti, condizionati dall'andamento dei lavori dell'Assemblea, segnalando come sia proprio tale circostanza a precludere alla Commissione la possibilità di approfondire le implicazioni finanziarie delle singole proposte emendative.

Marina SERENI (PD), relatore, ritiene che potrebbero introdursi nelle premesse del parere due premesse volte a indicare l'opportunità che la contrarietà espressa dal Governo nei confronti delle singole proposte emendative fosse maggiormente approfondita e motivata e a segnalare che, in ragione dell'urgenza del provvedimento, sussiste tuttavia la necessità di non posticipare l'espressione del parere sugli emendamenti presentati in Assemblea.

Renato BRUNETTA (PdL) segnala l'opportunità di indicare espressamente nel parere che in futuro la Commissione non sarà disponibile ad accettare chiarimenti insufficienti, rimettendosi alla valutazione della relatrice per l'individuazione della formulazione di tale indicazione.

Marina SERENI (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Alfano, fa presente che la questione di una migliore organizzazione dei lavori della Camera è uno dei temi centrali delle riforme del Regolamento alle quali sta lavorando la Giunta per il regolamento, di cui è componente, ed esprime l'auspicio che tali riforme possano finalmente avere esito favorevole. Nel ritenere in ogni caso che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe potuto compiere un maggiore sforzo di valutazione delle proposte emendative, si dichiara disponibile ad integrare ulteriormente la propria proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Brunetta, chiedendo di sospendere brevemente la seduta per mettere a punto la stesura della modifica.

Roberto OCCHIUTO, presidente, preso atto della richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.40.

Marina SERENI (PD) dà lettura di una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato), che recepisce i contenuti del dibattito.

Massimo POLLEDRI (LNP) prende atto con soddisfazione dell'esito del dibattito ed esprime, pertanto, apprezzamento per le premesse della proposta di parere, non condividendone tuttavia la parte dispositiva, in quanto a suo avviso si sarebbero dovute trarre le conseguenze dell'insufficienza dei chiarimenti forniti dal Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 9.45.


 



ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

 

La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 13.33, 13.270, 13.281, 13.404, gli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012, 10.027 e 2 non compresi nel13.08, nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, riferiti al progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dalfascicolo n. Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

valutati i chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuto che sarebbe opportuno che la    contrarietà espressa dal Governo nei confronti delle singole proposte emendative fosse maggiormente approfondita e motivata;

considerato tuttavia che, in ragione dell'urgenza del provvedimento, sussiste la necessità di non posticipare l'espressione del parere sugli emendamenti presentati in Assemblea;

ritenuto che, nell'esame di futuri provvedimenti, l'espressione dei pareri da parte della Commissione dovrà avvenire sulla base di una compiuta attività istruttoria,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.33, limitatamente al capoverso Art. 318, 13.270, limitatamente al capoverso lettera g), 13.281, 13.404 e sugli articoli aggiuntivi 2.0252, 4.0259, 9.08, 10.06, 10.012 e 10.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

 

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.2 non compresi nel fascicolo n.1.

 

 


 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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Resoconto di mercoledì 6 giugno 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4434 eC. abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

 

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse   dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, per l'assenza del rappresentante del Governo, la seduta sarà sospesa e riconvocata non appena questi sarà disponibile, anche in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.25.

Marina SERENI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.700 della Commissione e i subemendamenti ad esso riferiti.

In proposito, segnala che l'emendamento   2.700 modifica le disposizioni in materia di arbitrato contenute nell'articolo 241 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, rappresenta che la proposta emendativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 sembra limitare la possibilità di ricorso agli arbitrati nelle controversie nelle quali una delle parti sia una pubblica amministrazione, prevedendo un'autorizzazione motivata preventiva da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che l'emendamento chiarisce le modalità per la nomina degli arbitri, privilegiando, per quanto possibile, la scelta di dirigenti pubblici e reca disposizioni in ordine ai compensi da corrispondere agli arbitri che siano dipendenti pubblici. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dalla proposta emendativa, mentre non ha osservazioni da formulare con riferimento ai subemendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'emendamento 2.700 della Commissione non presenta profili finanziari problematici, in quanto l'importo massimo spettante al dirigente pubblico sarà inferiore al compenso spettante agli arbitri e il comma 2-septies prevede che la differenza tra l'importo massimo stabilito per il dirigente e quello spettante agli altri arbitri sia acquisita al bilancio della pubblica amministrazione. Peraltro, ritiene che il Governo potrebbe valutare se escludere del tutto la corresponsione di compensi ai dirigenti pubblici che svolgano funzioni arbitrali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo che la modifica prefigurata dal sottosegretario Polillo sarebbe senz'altro positiva per la finanza pubblica e non dovrebbe essere sottoposta al parere della Commissione.

Marina SERENI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.700 e i subemendamenti 0.2.700.1, 0.2.700.2, 0.2.700.3, 0.2.700.4, 0.2.700.5, 0.2.700.6, 0.2.700.7, 0.2.700.8, 0.2.700.9, 0.2.700.10, 0.2.700.11, 0.2.700.12, 0.2.700.13, 0.2.700.14 e 0.2.700.100 riferiti al progetto di legge C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.


 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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Resoconto di giovedì 7 giugno 2012

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del   vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte le proposte emendative del Governo 12800 e 0.12.252.800, sulle quali la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere, sono state testé ritirate. Ricorda che la Commissione è convocata 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea per la trattazione degli altri argomenti previsti.

La seduta termina alle 11.45.